D.D.L. N°____DEL
______________
-LA BONIFICA IN
SICILIA –
TITOLO I – Finalità. Definizione e
programmazione degli interventi
1.
Finalità
2.
Interventi di bonifica
3.
Aree d’intervento
4.
Programmazione degli interventi
TITOLO II – Consorzi di bonifica
5.
Costituzione dei Consorzi
6.
Funzione di programma
7.
Opere di competenza privata e intervento sostitutivo
8.
Comitato Tecnico Regionale per la bonifica, l’irrigazione e la
tutela del territorio e dell’ambiente rurale
9.
Compiti dei Consorzi
10.
Concorso finanziario regionale
11.
Impignorabilità concorso finanziario regionale
12.
Contribuenza consortile e piano di classifica
13.
Statuto e bilancio tipo
14.
Attività delegate all’ASCEBEM
TITOLO III – Organi consortili e
loro competenze
15.
Organi
16.
Consiglio di Amministrazione
17.
Deputazione amministrativa – Presidente – Collegio Revisori dei
conti
TITOLO IV – Elezioni
18.
Sistema elettorale per l’elezione dei rappresentanti del
C.d.A
TITOLO V – Vigilanza e Controllo
19.
Vigilanza e Controllo
TITOLO VI – Personale consortile
20.
Piano di Organizzazione Variabile
21.
Garanzie occupazionali
22.
Personale stagionale
23.
Personale dei soppressi consorzi
TITOLO VII – Norme transitorie
24.
Rapporti giuridici dei soppressi consorzi
25.
Amministrazione straordinaria degli enti di bonifica fino alla
costituzione degli organi elettivi
26.
Regime transitorio del concorso finanziario regionale
TITOLO I –
Finalità.
Definizione e
programmazione degli interventi.
ARTICOLO 1 –
Finalità.
1. La
Regione, nell’ambito dei programmi per la difesa, conservazione
e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo
sviluppo della produzione agricola e dell’irrigazione e per la
tutela dell’ambiente, promuove ed organizza, attraverso i
consorzi di bonifica, di seguito denominati consorzi, l'attività
di bonifica come mezzo permanente di difesa, conservazione,
tutela e valorizzazione del suolo, di utilizzazione e tutela
delle acque e di salvaguardia dell’ambiente.
ARTICOLO 2 –
Interventi di bonifica.
1. Costituiscono interventi di
bonifica:
a)
le opere di sistemazione e conservazione del suolo e del suo
assetto idrogeologico, con particolare riferimento a quelle
rivolte a dare stabilità ai terreni e a prevenire e consolidare
le erosioni e i movimenti franosi nei terreni collinari e
montani, e le opere di sistemazione e adeguamento delle reti
scolanti;
b)
le opere di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque
con particolare riguardo alle opere di rinverdimento degli
argini, alle azioni per il monitoraggio delle acque di bonifica
e di irrigazione, per la tutela dello spazio rurale nonché per
la salvaguardia del paesaggio e dell’ecosistema agro-forestale;
c)
le opere di regimazione e sollevamento delle acque, di
provvista, di adduzione e di distribuzione delle acque per usi
irrigui e zootecnici ed ogni altra azione di tutela delle acque
di bonifica e di irrigazione e di utilizzazione delle acque
reflue ad uso irriguo e di tutela delle acque sotterranee;
d)
le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione,
gestione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b) e
c);
e)
le strade di bonifica ed interpoderali non classificate tra
quelle comunali e provinciali.
2. Le opere pubbliche di cui alla
presente legge appartengono al demanio regionale e sono
realizzate attraverso i Consorzi di Bonifica.
3. Sono fatte salve le competenze
attribuite dalla vigente legislazione regionale agli altri enti.
ARTICOLO 3 – Aree
di intervento.
1. Il
territorio regionale è diviso in n. 5 ambiti territoriali
ottimali denominati comprensori di bonifica secondo lo tabella
"A" e la mappa allegata alla presente legge.
2. La
rideterminazione dei nuovi ambiti comprensoriali prevede la
soppressione dei Consorzi esistenti e la contestuale
costituzione di nuovi Consorzi, su proposta dell’Assessore
Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste e successiva delibera
della Giunta Regionale.
3. Al fine di
adeguare gli ambiti comprensoriali alle esigenze di funzionalità
operativa connessa ai problemi idraulici, al bacino idrografico
e di economicità gestionale dei sistemi idrici, la delimitazione
dei comprensori di bonifica, può essere modificata con
deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore
Regionale all’Agricoltura sentiti i Consorzi di Bonifica
interessati ed il Comitato Tecnico Regionale per la bonifica di
cui al successivo articolo 8.
TAB. A
Nuovi Consorzi *
Ambito Territoriale di competenza
1. Sicilia Centro – Orientale
|
dall’Anapo all’Alcantara
escluso
|
2. Sicilia Nord-Orientale
|
dall’Alcantara al Pollina
|
3. Sicilia Nord-Occidentale
|
dall’Imera settentrionale al
Birgi
|
4. Sicilia Sud-Occidentale
|
dal Mazarò all’Imera
meridionale
|
5. Sicilia Sud-Orientale
|
dal Rizzato al Cassibile
|
ARTICOLO 4 –
Programmazione degli interventi.
1. Gli interventi di bonifica sono
realizzati nel quadro dei piani generali di bonifica redatti dai
consorzi di cui al successivo art.6.
2. Il Programma triennale delle opere
ed interventi di bonifica, di irrigazione e di tutela del
territorio finanziati dalla Regione, viene predisposto
dall’Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste tramite il
Comitato Tecnico Regionale per la bonifica di cui al successivo
art. 8.
Il Comitato Tecnico di
cui sopra redige il Programma triennale degli interventi sulla
base dei piani di bonifica predisposti dai singoli Consorzi,
indicando le opere e gli interventi da realizzare secondo
l’ordine di priorità, nonché specificandone i tempi di
attuazione.
3. La Giunta Regionale approva, entro
il 30 settembre di ogni anno, il Programma triennale di
finanziamento delle opere ed interventi di bonifica, di
irrigazione e di tutela del territorio, ed assegna, in relazione
alle disponibilità del bilancio regionale, la dotazione
finanziaria annuale per l’attuazione del programma.
4. L’approvazione del programma di
interventi equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza delle opere in esso previste.
5. Le opere di bonifica e irrigazione
di cui ai precedenti commi sono affidati in concessione ai
Consorzi territorialmente competenti che provvedono, ai sensi
della vigente legislazione, alla loro progettazione,
realizzazione e gestione.
Per quanto sopra,
saranno riconosciute in forma forfetaria spese generali nella
misura del 16% dell’importo dell'intervento.
6. Le opere di bonifica e
d'irrigazione, individuate con successivo decreto dell'Assessore
dell'Agricoltura e delle Foreste, eseguite dall'Ente di Sviluppo
Agricolo, vengono trasferite per la gestione, ai Consorzi
competenti per territorio.
7.In relazione ad esigenze di
organizzazione dei propri servizi, i Consorzi possono istituire
uffici decentrati nel comprensorio di competenza.
TITOLO II –
Consorzi di bonifica
ARTICOLO 5 -
Costituzione dei consorzi
1. Nell’ambito dei comprensori
di bonifica, di cui all’art.3, i proprietari degli immobili
agricoli e non agricoli, nonché i titolari di diritti reali su
fondi e immobili altrui, quali enfiteuti ed affittuari, sono
riuniti in Consorzio, purché i fondi agricoli e gli altri
immobili traggano beneficio dalle opere, impianti e servizi
consortili. Essi sono ricompresi nel “perimetro di contribuenza”
ed i proprietari e gli altri aventi diritto sugli immobili,
acquisiscono la qualità di consorziati e concorrono in forma
obbligatoria alla realizzazione dell’attività di bonifica.
2. Possono aderire al
Consorzio, come sopra indicato, anche soggetti di cui al comma
1, che pur non usufruendo di opere, impianti e servizi ne
facciano richiesta e paghino un contributo pari a quello più
basso.
3. I Consorzi sono
persone giuridiche di diritto pubblico, che svolgono attività
economica.
4. Presso ciascun
consorzio è istituito il catasto consortile al fine di
individuare tutti gli immobili situati nell'ambito del
comprensorio. Nel catasto consortile sono registrate per ciascun
immobile la titolarità della proprietà, nonché l'eventuale
titolarità di diritti reali di godimento. I conduttori che, ai
sensi del comma 3, abbiano obblighi di contribuenza, sono
parimenti iscritti al catasto consortile.
5. Il catasto deve essere aggiornato
annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di
contribuenza, l'aggiornamento è effettuato sia attraverso
consultazione dei dati del catasto erariale, sia attraverso i
dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai
proprietari.
6. Nel limiti di stanziamento di
bilancio l'Assessore all'Agricoltura e delle Foreste può
concedere un contributo per l'istituzione del catasto
consortile.
7. I consorzi sono costituiti con
decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e delle Foreste, che
individua i perimetri di contribuenza di ciascun Consorzio.
Eventuali modifiche sia dei comprensori che dei perimetri di
contribuenza potranno essere effettuati con successivo decreto
assessoriale.
ARTICOLO 6 -
Funzioni di programmazione dei consorzi
1.
Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati sulla
base di piani generali di bonifica del territorio predisposti
dai consorzi.
2.
Ai fini di cui al comma 1, i consorzi approvano lo schema del
piano generale di bonifica e lo depositano presso la propria
segreteria, presso gli ispettorati provinciali dell’agricoltura
e presso ogni comune il cui territorio sia compreso, anche in
parte, nell’ambito del perimetro consortile, per la durata di
quarantacinque giorni consecutivi durante i quali chiunque ha
facoltà di prenderne visione. Dell’avvenuto deposito è data
notizia mediante pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, negli albi dei comuni
territorialmente interessati, in due tra i quotidiani più
diffusi nel comprensorio.
3.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine, gli interessati
possono presentare le proprie osservazioni al Consorzio; il
Consorzio delibera entro i successivi sessanta giorni, con il
parere vincolante dell’autorità di bacino, ove costituita.
4.
In caso di inerzia, l’Assessore dell' Agricoltura e delle
Foreste fissa un termine entro il quale il Consorzio deve
completare la predisposizione del piano generale di bonifica e
di tutela del territorio e, decorso inutilmente il termine,
promuove la nomina di un commissario ad acta, scelto tra i
dirigenti dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, per
i successivi adempimenti.
ARTICOLO 7 - Opere
di competenza privata e intervento sostitutivo
1.
I consorziati hanno l’obbligo di eseguire e mantenere le opere
private di interesse dei propri fondi previste dai piani di cui
all’art.6.
2.
In caso di inerzia, anche su richiesta di un solo interessato,
trascorsi trenta giorni dalla costituzione in mora e previa
autorizzazione dell’Assessore dell’agricoltura e delle foreste,
le opere di cui al comma 1 sono eseguite dal Consorzio, secondo
le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, restando
a carico dei privati ogni onere, che è equiparato, a tutti gli
effetti, ai contributi consortili di cui all’articolo 10.
3.
La ripartizione degli oneri per i lavori comuni a più fondi è
effettuata dal Consorzio, secondo i criteri validi per i
contributi consortili di cui all’articolo 10.
ARTICOLO 8 –
Comitato tecnico regionale per la bonifica,
l’irrigazione e la
tutela del territorio e dell’ambiente rurale
1.
Il Comitato Tecnico Regionale per la bonifica, l’irrigazione e
la tutela del territorio e dell’ambiente rurale è organo di
consulenza e supporto dell'Assessore dell'Agricoltura e delle
Foreste con i seguenti compiti:
·
redigere il programma triennale degli interventi, delle opere ed
attività di bonifica, irrigazione e tutela del territorio e
dell’ambiente rurale finanziati dalla Regione, aggiornandolo
annualmente in relazione alle mutate condizioni e/o esigenze,
ovvero adeguandolo alle disponibilità finanziarie del bilancio
regionale;
·
di fornire consulenza in ordine all’intervento pubblico in
materia di bonifica integrale, alla ridelimitazione dei
comprensori, ai criteri di classifica per il riparto della
contribuenza, ai Piani di Organizzazione Variabile del personale
e ad ogni altra materia inerente alle attività dei Consorzi.
2. Il Comitato è istituito con
decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e delle Foreste, ed è
presieduto dallo stesso o da suo delegato.
Esso è composto:
a)
dal dirigente generale del dipartimento regionale interventi
infrastrutturali;
b) da
un dirigente del dipartimento regionale interventi
infrastrutturali che espleta le funzioni di segretario;
c)
da un dirigente designato dall’Assessore dei Lavori Pubblici;
d)
da un Presidente di CdA di Consorzio designato dall’ASCEBEM;
e) da un direttore generale dei Consorzi
designato dall’Unione dirigenti della bonifica – Regione
Sicilia;
f) da
tre rappresentanti delle Organizzazioni degli imprenditori
agricoli, designati dalle strutture regionali maggiormente
rappresentative a livello regionale, scelti fra soggetti aventi
la qualifica di consorziato di cui all’art. 5;
g) da
un rappresentante dei dipendenti dei consorzi designato dalle
organizzazioni sindacali;
h) da
un docente per ciascuna delle Facoltà di Agraria della Regione,
nominati dai relativi Presidi, quali esperti delle materie
afferenti alle attività di bonifica e di irrigazione.
3. I componenti del Comitato durano
in carica cinque anni.
5.
Il Comitato è validamente operante se sono stati nominati i due
terzi dei suoi componenti e le sedute sono valide con la
presenza della maggioranza dei componenti nominati. Ai
componenti esterni verranno riconosciute delle indennità fissate
con apposito provvedimento Assessoriale.
6.
Ai lavori del Comitato possono essere invitati a partecipare
altri rappresentanti di soggetti pubblici e privati ritenuti di
specifica competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.
ARTICOLO 9 -
Compiti dei consorzi
1.
Sono di competenza dei consorzi la gestione, la manutenzione
ordinaria e straordinaria e la vigilanza delle opere pubbliche
di bonifica di cui all’art. 2 della presente legge, nonché la
progettazione e la realizzazione degli interventi ivi previsti.
2.
I consorzi inoltre, fatte salve le competenze attribuite dalla
vigente legislazione regionale agli altri enti, espletano le
seguenti funzioni:
a) formulano, anche ai fini dell’inserimento nei piani di
settore, proposte concernenti l’imposizione di prescrizioni e
vincoli finalizzati alla conservazione del suolo;
b) elaborano ed eventualmente sottopongono alle autorità
competenti standard di qualità delle acque utilizzate per
l'irrigazione collettiva e provvedono al monitoraggio delle
stesse;
c) formulano proposte in vista
dell’adozione degli atti di pianificazione territoriale;
d) vigilano sulla realizzazione delle
opere private obbligatorie previste dal piano di cui
all’articolo 6;
e) concorrono nell’esercizio di
funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle
prescrizioni e dei vincoli ove delegati dalle amministrazioni
pubbliche competenti;
f) possono provvedere alle attività
di progettazione di cui all’articolo 5 della legge regionale 29
aprile 1985, n. 21 e succ. modifiche ed integrazioni, per le
opere pubbliche di competenza
regionale di cui alla presente legge;
g) possono provvedere, sino alla
costituzione dell’autorità di bacino, agli adempimenti di
competenza di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183;
h) provvedono ad esprimere parere
sulle domande di concessione, di derivazione di acque pubbliche
aventi rilevanza per il comprensorio;
i) provvedono allo svolgimento dei
compiti loro assegnati dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36.
3.
Gli eventuali interventi di forestazione e salvaguardia delle
opere di bonifica sono attuati di concerto con l'Assessorato
dell'Agricoltura e delle Foreste.
ARTICOLO 10 -
Concorso Finanziario Regionale
1. La
realizzazione e la manutenzione straordinaria delle reti
collettive di irrigazione e di bonifica idraulica, il
mantenimento in efficienza delle opere di bonifica non ancora in
esercizio, la vigilanza e custodia delle dighe e delle opere di
ritenuta, la manutenzione e l’esercizio delle adduttrici irrigue
e dei canali principali di bonifica sono a carico della Regione.
Sono pure a carico della Regione la realizzazione, la
manutenzione ed il controllo delle opere di salvaguardia
ambientale e di risanamento delle acque, o anche opere di altra
natura che siano di interesse generale nel comprensorio e che
inducano un indubbio e sostanziale miglioramento, anche
indiretto, sull’assetto generale della bonifica e
dell’irrigazione, il monitoraggio degli effetti ambientali
dell’irrigazione anche con acque non convenzionali, la
realizzazione di studi e ricerche, anche sperimentali, di
interesse generale della bonifica e dell’irrigazione.
2. In
relazione all’interesse pubblico ed al beneficio ambientale e
sociale dell’irrigazione e della bonifica ed insieme alla
particolare onerosità di gestione degli attuali sistemi irrigui,
legata alla ridotta disponibilità di risorse idriche in Sicilia
ed ai frequenti periodi siccitosi, la regione nei limiti delle
disponibilità di bilancio, contribuisce ai costi di gestione
dell’irrigazione collettiva e di manutenzione ordinaria delle
reti di bonifica.
3. In considerazione delle finalità
di pubblico interesse perseguito dai consorzi, l'Assessore
dell'Agricoltura e delle Foreste nell'ambito delle disponibilità
di bilancio, in presenza di situazioni eccezionali, può
concorrere alla spesa relativa di sollevamento delle acque
irrigue.
ARTICOLO 11 –
Impignorabilità concorso finanziario regionale
1. Le
assegnazioni di fondi in favore dei consorzi ai sensi della
presente legge non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di
nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, purchè vengano
specificatamente destinate a :
a) pagamento delle retribuzioni al
personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i
tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di
prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento di attività
indispensabili a garantire il funzionamento tecnico degli
impianti gestiti dai consorzi.
2. A tal fine, la dichiarazione di
impignorabilità deve essere formalizzata con deliberazione da
adottarsi da parte degli organi di amministrazione del consorzio
a cadenza trimestrale, da notificarsi alla Ragioneria della
Regione, al Tesoriere.
3. Le disposizioni su richiamate
trovano applicazione anche in presenza di procedure di
esecuzione e di espropriazione forzata non definite alla data di
entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 12 –
Contribuenza consortile e piano di classifica
1. Le spese
per la manutenzione ordinaria e la gestione delle reti irrigue
in esercizio dalle secondarie all'utente, e delle reti
secondarie di bonifica, non coperte dal contributo di cui
all’art.10 sono a carico dei consorziati e dei soggetti di cui
al comma 1 dell'articolo 5, secondo tabelle di contribuzione
predisposte dai Consorzi e in ragione dei benefici conseguiti a
seguito della realizzazione e/o messa in funzione delle opere e
degli impianti.
2. Tutti i
soggetti diversi di cui al comma 1, articolo 5, che utilizzano
acque superficiali oppure canali consortili come recapito di
scarichi, anche se depurati e provenienti da insediamenti di
qualsiasi natura, dovranno contribuire alle spese consortili in
proporzione al beneficio ottenuto.
3. I
contributi di cui al comma 1 e 2 sono determinati sulla base di
apposito Piano di Classifica per il riparto della contribuenza
predisposto e deliberato dal Consorzio entro sei mesi
dall'istituzione del Consorzio stesso. Le deliberazioni sono
depositate presso gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura
competenti per territorio e presso la sede del Consorzio. Del
deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e affissione negli
albi dei comuni compresi nel territorio. Chiunque vi abbia
interesse può inoltrare nei trenta giorni successivi ricorso
all'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste.
4. Le
delibere consortili di cui al presente articolo sono
sottoposte all’approvazione dell’Assessorato dell'Agricoltura e
delle Foreste che provvederà nei 60 giorni successivi.
5. I piani di
classifica per il riparto della contribuenza sono approvati
dall’Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste;
6. I criteri
di contribuenza verranno determinati con provvedimento
dell'Assessore dell'Agricoltura e delle Foreste, sentito il
Comitato di cui all'articolo 8.
7. I Consorzi
provvedono alla riscossione dei contributi di cui al presente
articolo secondo le norme e i privilegi di cui all'art. 21 del
Regio Decreto 13 Febbraio 1933, n. 215.
ARTICOLO 13 –
Statuto e bilancio tipo
1. Entro
novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1
dell'art.5 l' Assessore dell'Agricoltura e delle Foreste al fine
di uniformare le modalità fondamentali di funzionamento degli
organi di amministrazione e di gestione, pubblica sulla GURS le
linee guida per la predisposizione dello statuto dello schema di
bilancio e dello schema dei regolamenti di contabilità e di
gestione del servizio di economato, cui i consorzi devono
adeguarsi.
2. Entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione i consorzi
adottano lo statuto, lo schema di bilancio ed i regolamenti di
cui al punto 1 secondo le linee guida pubblicate. Entro i
successivi dieci giorni li trasmettono all'Assessorato
dell'Agricoltura e delle Foreste.
ARTICOLO 14 –
Attività delegate all'A.S.C.E.B.E.M.
1.
L’associazione siciliana dei Consorzi ed Enti di Bonifica e di
Miglioramento fondiario (ASCEBEM) opera nell’ambito del
territorio regionale quale organismo associativo di
coordinamento dei Consorzi, nel rispetto delle prerogative
istituzionali di questi al fine di rappresentare in maniera
organica le esigenze e le problematiche di settore.
L’Ascebem provvede in particolare
alla:
a) promozione di studi ed indagini
per la corretta conoscenza della bonifica, dell’ambiente e degli
ecosistemi presenti ai fini della programmazione degli
interventi di bonifica e di manutenzione con l’individuazione
delle priorità sulla base di effettive esigenze. Tale attività
sarà svolta in regime di concertazione e collaborazione con gli
altri soggetti istituzionali operanti sul territorio;
b) raccolta ed elaborazione dei dati
sui volumi idrici invasati e sui volumi erogati dell’esercizio
dei sistemi irrigui collettivi;
c) collaborazione alla individuazione
dei criteri generali e delle metodologie uniformi per la
redazione dei piani di classifica per il riparto provvisorio e
definitivo degli oneri di bonifica e di irrigazione a carico
della proprietà privata, anche per assicurare l’omogeneità del
carico contributivo nei vari comprensori consortili;
d) raccolta, organizzazione e
diffusione, di dati e di informazioni inerenti le attività di
bonifica ed irrigazione e tutela dell’ambiente rurale mediante
sistema informatico da realizzarsi sulla base di apposito
progetto a totale carico della Regione Siciliana.
2. L'Assessore dell'Agricoltura e
delle Foreste è autorizzato a concedere all'ASCEBEM un sussidio
annuo per le spese di funzionamento e per l'applicazione del
presente articolo di €.50.000 che graverà sul bilancio della
Regione Siciliana, rubrica Assessorato Agricoltura e Foreste.
3. Detto sussidio può essere erogato
in due distinte rate di cui il 60% a presentazione del programma
di attività da realizzare e il restante 40% all'ultimazione del
programma.
4. Il contributo di cui al punto 3
sostituisce il finanziamento previsto dall'art.1 della legge
regionale 9 maggio 1974, n.10 e successive modifiche.
TITOLO III – Organi
consortili e loro competenze
ARTICOLO 15 –
Organi
1.
Sono organi del consorzio:
a.
l’Assemblea dei consorziati;
b. il
Consiglio di Amministrazione;
c. la
Deputazione Amministrativa;
d. il
Presidente;
e. il
Collegio dei Revisori dei Conti.
2.
Gli organi Consortili di cui ai punti b, c, d ed e, durano in
carica cinque anni con decorrenza dalla data di insediamento del
Consiglio di Amministrazione. I componenti sono riconfermabili
una sola volta.
3.
Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e la Deputazione
Amministrativa spetta un trattamento economico massimo
determinato con decreto del Presidente della Regione ai sensi
dell’art.1 della L.R. 11 Maggio 1993, n.15.
ARTICOLO 16 –
Consiglio di Amministrazione
1.
Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero massimo
di sedici membri di cui uno di diritto in rappresentanza
dell’Assessorato per l’Agricoltura e le Foreste, scelto tra i
funzionari in servizio. Il numero dei membri elettivi è un
multiplo di tre.
2.
Il Consiglio della prima seduta elegge nel suo seno il
Presidente e gli altri tre componenti elettivi della Deputazione
Amministrativa di cui uno con funzioni di Vice Presidente.
3.
Il Consiglio di Amministrazione svolge i compiti ad esso
attribuiti dallo Statuto.
4. La prima seduta del Consiglio
viene convocata dal Presidente uscente o dall’Amministratore
provvisorio non oltre 30 giorni dall’esito delle elezioni.
Scaduto tale termine alla convocazione del Consiglio provvede
l’Assessore dell’Agricoltura e delle Foreste.
ARTICOLO 17 –
Deputazione Amministrativa - Presidente - Collegio revisori dei
conti
1.
La Deputazione amministrativa è formata dal Presidente, dal Vice
Presidente, da due componenti in seno al Consiglio di
Amministrazione e dal membro di diritto di cui all’art.17.
2.
Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio, presiede
e convoca la Deputazione e il Consiglio, dà esecuzione alle
deliberazioni del Consiglio e della Deputazione Amministrativa
ed esercita le funzioni previste dallo Statuto.
3.
La Deputazione Amministrativa resta in carica quanto al
Consiglio di cui è espressione, salvo in caso di sfiducia
espressa con voto segreto da non meno dei due terzi dei
componenti il Consiglio stesso.
4.
Le competenze della Deputazione Amministrativa sono fissate
dallo Statuto del Consorzio.
5.
I membri della Deputazione Amministrativa che cessano dalla
carica prima della scadenza vengono sostituiti da altri
componenti il Consiglio secondo la categoria di appartenenza e
secondo le modalità stabilite dallo Statuto.
6.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri
effettivi e da due supplenti nominati dall'Assessore
dell'Agricoltura e delle Foreste.
7.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo
contabile sulla gestione del Consorzio e si riunisce in via
ordinaria almeno ogni tre mesi, partecipa alle riunione del
Consiglio di Amministrazione.
TITOLO IV -
Elezioni
Articolo 18 -
Sistema elettorale per l’elezione dei rappresentanti del
Consiglio di Amministrazione
1.
Ai fini dell’esercizio del diritto di voto i consorziati sono
raggruppati in tre fasce di contribuenza ad ognuna delle quali è
attribuito un numero di seggi pari in percentuale al rapporto
fra il carico contributivo complessivo sulla stessa gravante e
il totale della contribuenza consortile, fino al limite di un
terzo di delegati da eleggere. I delegati eventualmente non
attribuiti ad una fascia perché eccedenti il terzo dei delegati
da eleggere sono attributi ad altre fasce con criterio
proporzionale riferito al carico contributivo di ciascuna;
2.
Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un
contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile
totale e il numero totale dei consorziati;
3.
Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un
contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile
al netto del carico contributivo della prima fascia e il numero
totale dei consorziati, al netto di quelli appartenenti alla
prima fascia;
4.
Alla terza fascia appartengono tutti i rimanenti consorziati non
appartenenti alle prime fasce;
5.
La contribuenza consortile totale ed il numero totale dei
consorziati di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli di
bonifica relativi all’anno precedente a quello in cui viene
convocata l’Assemblea;
6.
Ai fini della individuazione del contributo dei singoli
consorziati, ai sensi del comma 1, si considera il contributo
complessivo gravato sul consorziato per partita catastale;
7.
Gli elenchi dei consorziati appartenenti alle singole fasce sono
formati e pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste
dallo Statuto che disciplina altresì i termini e le condizioni
per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche
richieste degli interessati;
8.
Ogni consorziato ha diritto ad un voto;
9.
Il voto è espresso personalmente salva la possibilità, ove
risulti costituita un’impresa familiare ai sensi del codice
civile di delega con firma autenticata conferita in favore di
uno familiari. In caso di comproprietà si considera avente
diritto al voto il primo intestatario della partita catastale ed
è ammessa delega ad altro comproprietario nei modi di cui sopra.
10. Per le
elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione si
applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui
all’art.8 comma 1 e comma 2 n.7 e dell’art.10 della L.R. 20
Marzo 1951 n.29 e successive modifiche;
11. Il
Presidente del Consorzio, con le procedure indicate nello
Statuto che assicurano adeguata pubblicità, indice sei mesi
prima della scadenza degli organi le elezioni per il rinnovo e
convoca almeno trenta giorni prima della data delle elezioni
l’Assemblea dei consorziati per l’elezione di propri
rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.
TITOLO V –
Vigilanza e Controllo
ARTICOLO 19 –
Vigilanza e Controllo
1.
La tutela e la vigilanza dei Consorzi di Bonifica è esercitata
dall’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste.
2.
Sono sottoposte ad approvazione da parte dell’Assessorato
Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste le deliberazioni
concernenti:
§
Regolamenti;
§ Statuti;
§ Piano di
organizzazione variabile;
§ Stato
giuridico ed economico del personale;
§ Assunzione
e inquadramento del personale;
§
Applicazione o modifiche dei contratti di lavoro;
§ Bilanci
preventivi, variazioni di bilancio, conti consuntivi e relative
relazioni;
§ Atti di
programmazione annuali e pluriennali e relative relazioni di
attuazione;
§ Assunzioni
di mutui;
§
Trasferimenti di beni immobili;
§
Partecipazione ad enti, società, associazioni.
3.
Entro 10 giorni della loro adozione, gli Enti trasmettono le
deliberazioni di cui sopra all’Assessorato Regionale Agricoltura
e Foreste che provvederà alla loro approvazione entra trenta
giorni lavorativi dal ricevimento ovvero dall’acquisizione di
pareri o di integrazioni. Trascorsi sessanta giorni dalla
notifica, comunque, l'approvazione s'intenderà positivamente
acquisita tranne nei casi d'interruzione dei termini previsti
dalla legislazione vigente.
4.
Sulle deliberazioni, l’Assessorato provvederà ad acquisire, nei
casi previsti, i pareri dell’Assessorato al Bilancio , ex art.20
L.R. 2/02, e della Giunta Regionale ex D.P.Reg. 70/79.
5.
Tutte le deliberazioni degli Enti devono essere sottoposte,
prima della loro adozione, al visto di legittimità da parte dei
rispettivi Direttori.
6.
eventuali deliberazioni adottate senza il predetto visto, con
allegata relazione del Direttore che ne motivi il diniego,
dovranno essere trasmesse, entro 10 giorni dall’adozione,
all’Assessorato Agricoltura e Foreste, organo di vigilanza, che
entro i tempi di cui al precedente punto 3 deciderà in merito.
7.
Provvedono al controllo della gestione amministrativa e
contabile degli Enti i rispettivi collegi dei revisori dei
conti, i cui componenti dovranno essere iscritti all’apposito
registro nazionale.
8.
Le disposizioni di cui all'art.31 e 32 della L.R. 7 marzo 2000
n.6 e all'art.17 della L.R. 17 marzo 2000 n. ...e succ. mod. ed
int. intervenute non si applicano ai Consorzi di Bonifica;
9.
Sono abrogati: il comma 5° dell’art.10 e l’art.21 della L.R.
45/95, l’art. della L.R.20/97;
TITOLO VI –
Personale consortile.
ARTICOLO 20 – Piano
di organizzazione variabile
1.
I Consorzi di Bonifica predispongono i Piani di organizzazione
variabile del personale, previsti dall’art. 3 del CCNL del
06.05.1996, commisurando la consistenza numerica del personale
consortile ed i relativi profili professionali, ai compiti ed
alle funzioni da svolgere nonché alla ampiezza dei comprensori
da servire ed alla entità, allo sviluppo e alla densità delle
opere da gestire.
2.
I P.O.V., previo parere di conformità alle disposizioni, di cui
al precedente comma, formulato dall’Assessore dell'Agricoltura e
delle Foreste, vengono approvati dalla Giunta Regionale e
trovano immediata applicazione ed esecuzione da parte dei
Consorzi i quali procedono alla copertura dei posti ivi previsti
con il personale in servizio a tempo indeterminato ovvero
mediante assunzione di personale, ai sensi della normativa
vigente, nella misura corrispondente, nel numero e nelle
qualifiche, ai residui posti da coprire.
3.
Ove esigenze di funzionamento del Consorzio e/o il
raggiungimento di fini istituzionali richiedano un impiego
straordinario, ancorchè limitato nel tempo, di personale, questo
potrà essere assunto in misura non superiore al 10% della totale
consistenza del P.O.V. e per un periodo non superiore, in un
anno, a mesi sei.
4.
I Consorzi di Bonifica ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993 n.29 e della L. 7 giugno 2000, n.150, possono
dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui
attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di
informazione di massa. Detti uffici possono essere costituiti
anche riorrendo giornalisti esterni da assumere mediante
convenzione o concorso.
5.
In sede di prima applicazione, il coordinamento è affidato a
giornalista professionista, in possesso di titoli di servizio
conseguiti per attività svolte presso P.A., il quale assume la
qualifica di capo ufficio stampa. Alla copertura del posto si
procede mediante convenzione o concorso.
ARTICOLO 21 –
Garanzie occupazionali
Nei limiti delle esigenze operative
degli enti consortili per lo svolgimento dei loro compiti
istituzionali, i Consorzi assumono con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato:
1.
i soggetti che, ai sensi del comma 1 dell’art. 106 della L.R.
16.04.2003 n° 4, hanno beneficiato della proroga, fino al
31.12.2007, dei loro contratti stipulati ex art. 3 L.R.
30.10.1995 n° 76;
2.
I soggetti che, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 106 L.R.
4/2003 abbiano prestato la loro opera alle dipendenze degli ex
Consorzi con assunzioni fatte a norma delle vigenti disposizioni
in materia di collocamento a qualunque titolo per un numero di
giornate lavorative, ai fini previdenziali, non inferiore a 350
giornate nel triennio (2002-2004) o almeno non inferiore a 200
giornate in due anni del predetto periodo. Le domande di
assunzione a tempo indeterminato da parte dei soggetti
sopraindicati sono presentate, a pena di decadenza, entro 120
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
3.
Ai soggetti di cui al punto 2, che abbiano lavorato presso il
medesimo consorzio, nel triennio 2002/2004, per un periodo
inferiore a 200 giornate lavorative ai fini previdenziali, sono
riconosciute: - 151 giornate a coloro che hanno svolto 101
giornate lavorative ai fini previdenziali; -101 giornate a
coloro che hanno svolto, almeno 51 giornate lavorative ai fini
previdenziali.
ARTICOLO 22 –
Personale stagionali
1.
Ove esigenze di funzionamento del Consorzio e/o il
raggiungimento di fini istituzionali richiedano un impiego
straordinario, ancorché limitato nel tempo, di personale, questo
potrà essere assunto in misura non superiore al 10% della totale
consistenza del P.O.V. e per un periodo non superiore, in un
anno, a mesi sei.
ARTICOLO 23 –
Personale dei soppressi Consorzi
1.
Il personale dei Consorzi di Bonifica costituiti ai sensi della
presente Legge è costituito, nella prima applicazione della
presente legge, dal personale dipendente dei soppressi Consorzi
di cui alla allegata tabella.
2.
Ai predetti dipendenti sono riconosciuti: l’anzianità, il grado
e la qualifica precedentemente posseduta.
3.
Nell’ambito di ciascun Consorzio costituito il personale
dipendente potrà essere destinato a svolgere la propria attività
presso una qualsiasi struttura (ufficio, sede o cantiere
periferico) in cui si articola l’ Ente.
4.
Il dipendente può essere d'ufficio assegnato presso ciascun
consorzio o eventuale sede periferica dello stesso. A seguito
delle operazioni di assegnazione del personale dipendente nei
diversi profili professionali, previsti nel POV, i Consorzi sono
tenuti a comunicare eventuali eccedenze e/o fabbisogni di
personale all'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, che
provvederà ad attivare le relative procedure di mobilità
regionale.
5.
Viene nominato Direttore Generale del Consorzio il più anziano
nella carica tra i direttori dei soppressi consorzi del
comprensorio fino all'esaurimento dell'apposita graduatoria.
6.
Analoga procedura si adotta per tutte le altre qualifiche e
fasce funzionali previste.
7.
I soggetti individuati nelle superiori graduatorie e non
collocati, concorreranno a formare apposita graduatoria
regionale triennale per una loro utilizzazione al fine di
ricoprire analoga funzione che dovesse essere disponibile in
altro consorzio.
8.
I superiori soggetti possono essere utilizzati, con il consenso
delle parti, presso uffici centrali e periferici
dell'Amministrazione regionale.
TITOLO VII –
Norme transitorie
ARTICOLO 24 –
Rapporti giuridici dei soppressi Consorzi
1.
A far data dalla presente legge i Consorzi di Bonifica vengono
soppressi. Un apposito Servizio costituito presso la Seconda
Direzione dell’Assessorato Regionale AA.FF., provvederà a
riscuotere i crediti e a liquidare i debiti pregressi.
L’incarico di Commissario liquidatore
previsto dall’art.31, comma 5, della legge regionale 27/04/1999,
n.10, cessa dall’entrata in vigore della presente legge.
E’ fatto obbligo ai soggetti di cui
al comma precedente di definire le procedure in itinere e di
rendere conto della loro gestione all’Assessore Regionale per
l’Agricoltura e le Foreste entro 60 gg dall’entrata in vigore
della presente legge.
Per il pagamento degli oneri relativi
ai soppressi consorzi è istituito per gli anni 2005, 2006 e 2007
apposito capitolo di bilancio con una dotazione annuale di
€.5.000.000,00.
2.
In sostituzione dei soppressi Consorzi di Bonifica vengono
istituiti dei nuovi soggetti giuridici, di nuova
formazione, sui quali non influiranno le precedenti gestioni
contabili, gestite ai sensi del precedente comma 1 a somiglianza
di quanto fatto con le soppresse USL e le istituite ASL.
ARTICOLO 25 –
Amministrazione straordinaria degli Enti di Bonifica
1. Fino alla costituzione e
all'insediamento degli organi consortili elettivi i Consorzi di
Bonifica vengono amministrati con le modalità di cui ai
successivi commi.
2. Per ciascun Consorzio l’Assessore regionale per l’agricoltura
e le foreste nomina un Consiglio di Amministrazione provvisorio,
con il compito di provvedere all’ordinaria amministrazione e
allo svolgimento delle elezioni degli
organi consortili, secondo le modalità determinate con proprio
decreto.
3. Il C.d.A. provvisorio è composto:
a) da tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali di
categoria maggiormente rappresentativi presenti nel comprensorio
di bonifica, fra i quali viene nominato il Vice-presidente;
b) da un rappresentante degli enti locali territorialmente
competenti;
c) da un rappresentante della Regione
Siciliana designato dall’Assessore regionale per
l’Agricoltura e le Foreste;
d) da un dottore agronomo/forestale
designato dall’Assessore regionale dell’Agricoltura e delle
Foreste sulla base di una terna proposta dalla Federazione
regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali della
Sicilia;
e) da un rappresentante della Regione
Siciliana designato dall’Assessore regionale per
l’Agricoltura e le Foreste;
d) il consiglio di amministrazione così composto elegge il
Presidente ed un Vice Presidente, in particolare il Presidente
deve essere persona con rilevante ed accertata competenza in
materia agricola, economica e giuridica, per avere svolto
attività scientifica, professionale e amministrativa o per avere
acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o
direzione aziendale per almeno 10 anni e nel caso di dipendenti
della P.A. devono essere in possesso della qualifica di
dirigente con adeguato curriculum in materia di competenze di
cui sopra, da valutarsi a cura del Nucleo di valutazione
strategica costituito presso l’Ufficio di Gabinetto.
L’indennità di carica del Presidente non potrà essere superiore
a quella riconosciuta agli amministratori dei soppressi consorzi
di bonifica.
4. L’assemblea dei
consorziati è convocata per le elezioni entro dodici mesi
dall’insediamento della nominata Amministrazione provvisoria.
5. Nelle more dell’insediamento del
C.d.A. provvisorio, di cui al comma 2 l’Assessorato Regionale
per l’Agricoltura e Foreste provvede ad assicurare l’ordinaria
amministrazione degli Enti Consortili nominando, a tal fine, un
Commissario scelto tra i funzionari regionali in servizio o in
quiescenza.
ARTICOLO 26 –
Regime transitorio del concorso finanziario regionale
1.
Fino a quando gli Enti consortili di cui alla presente legge non
avranno trovato un definitivo assetto giuridico, amministrativo
e organizzativo, e comunque entro un triennio, il concorso
finanziario regionale potrà temporaneamente non applicarsi,
nella misura prevista dall' art.11 della presente legge, a quei
Consorzi cui le precedenti erogazioni finanziarie siano state
complessivamente superiori a tale misura.
2.
A decorrere dall’esercizio finanziario 2005, le assegnazioni di
fondi in favore dei Consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo
11 non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di nullità
rilevabile anche d’ufficio dal giudice, purché vengano
specificatamente destinate a:
a) pagamento
delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti
oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle
rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre
in corso;
c)
espletamento di attività indispensabili a garantire il
funzionamento tecnico degli impianti gestiti dai Consorzi.
3. A tal fine, la dichiarazione di
impignorabilità deve essere formalizzata con deliberazione da
adottarsi da parte degli organi di amministrazione del consorzio
a cadenza trimestrale, da notificarsi alla Ragioneria della
Regione, al Tesoriere.
2. Le disposizioni su richiamate trovano
applicazione anche in presenza di procedure di esecuzione e di
espropriazione forzata non definite alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Firmato
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