L.R. 45 del 25.05.1995

Regione Sicilia

   
27 febbraio 2012 Consorzi di Bonifica, riunione Coordinamento Regionale …leggi
22 novembre 2011 Consorzi di bonifica: proclamazione sciopero generale della categoria …leggi
18 novembre 2011 Consorzi di Bonifica, riunione con l’Assessore D’Antrassi sulla riforma del comparto …leggi
7 novembre 2011 Consorzi di Bonifica, riunione regionale delegati del comparto … leggi
25 ottobre 2011 Caltagirone, consorzi di bonifica: c’è uno spiraglio, soldi in arrivo? …leggi
19 ottobre 2011 Caltagirone, consorzi di bonifica: sciopero in massa …leggi
19 luglio 2011 Consorzi di Bonifica, lettera unitaria di richiesta incontro leggi
11 aprile 2011 Consorzi di Bonifica, riunione coordinamento regionale. Partecipa Antonio Pucillo della Segreteria Nazionale Flai. La lettera.
7 febbraio 2011 Siracusa, Consorzi di Bonifica: proclamato lo sciopero generale di tutti i dipendenti. La lettera unitaria. Il comunicato.
17 gennaio 2011 Consorzi di Bonifica, riunione Coordinamento Regionale. La lettera.
3 dicembre 2010 Siracusa, Consorzi di Bonifica: nota del Segretario Generale della Flai provinciale sulla riunione con il Vice Commissario. Il comunicato.
5 novembre 2010 Consorzi di Bonifica: Lentini, lettera di Fai-Flai-Uila provinciali di richiesta incontro al Commissario Straordinario dell'ente. La lettera.
6 luglio 2010 Consorzi di Bonifica, riunione Coordinamento Regionale. Partecipa Salvatore Tripi, Segr. Gen.le Flai-Cgil Sicilia. La lettera.
2 luglio 2010 Caltagirone, consorzi di bonifica: sospesa l'agitazione. L'articolo
1 luglio 2010 Cassibile, chiude la "tendopoli" che ha ospitato i braccianti agricoli. L'articolo.
1 luglio 2010 Caltagirone, consorzi di bonifica: è esplosa la rivolta. L'articolo.
10 maggio 2010 Consorzi di Bonifica, riunione Coordinamento Regionale Flai. La lettera.
26 aprile 2010 Consorzi di Bonifica, sì a 200 precari. L'articolo
5 febbraio 2010 Consorzi di bonifica, incontro unitario con il nuovo Direttore alle Infrastrutture. La lettera. Il verbale.
16 febbraio 2010 Consorzi di Bonifica, comunicato unitario sui  incontro con Assessore Regionale. Il comunicato.
15 gennaio 2010 Consorzi di Bonifica, lettera unitaria di richiesta incontro al Dirigente Gen.le sui problemi legati alla preannunciata riforma. La lettera.
10 dicembre 2009 Consorzi di Bonifica, convocazione incontro unitario su problematiche e insediamento tavoli tecnici. La lettera.  Il comunicato unitario.
9 dicembre 2009 Consorzi di Bonifica, convocazione incontro unitario sulle problematiche e insediamento tavoli tecnici. La lettera. La riunione è spostata a giorno 10 c.m.
2 dicembre 2009 Consorzi di Bonifica, sciopero generale del comparto.
24 novembre 2009 Consorzi di Bonifica, comunicato unitario delle segretereie regionali sulla proclamazione dello sciopero del comparto. Il comunicato.
11 novembre 2009 Consorzi di Bonifica, Assemblea Generale Quadri, Delegati e Lavoratori del comparto. La lettera. Il comunicato unitario.
27 ottobre 2009 Consorzi di Bonifica, richiesta urgente di incontro unitaria sui provvedimenti adottati dal Dipartimento. La lettera.
26 ottobre 2009 Consorzi di Bonifica, comunicato unitario in merito alla circolare che licenzia 280 lavoratori. Il comunicato.
5 ottobre 2009 Consorzi di Bonifica, richiesta unitaria di incontro all’Assessore On.le Michele Cimino. La lettera.
28 settembre 2009 Consorzi di Bonifica, riunione unitaria.
22 giugno 2009 Consorzi di Bonifica, riunione unitaria presso la sede dell’Assessorato. La lettera. Il comunicato.
17 giugno 2009 Consorzi di Bonifica, lettera di Fai, Flai e Uila Regionali al Presidente della Regione Sicilia di richiesta incontro. La lettera.
16 giugno 2009 Consorzi di Bonifica, “Riforma necessaria” per Salvatore Tripi , Segretario Generale della Flai-Cgil Sicilia “ma senza escludere i rappresentanti dei lavoratori”. Il comunicato.
15 giugno 2009 Consorzi di Bonifica, convocazione Esecutivo Regionale. La lettera.
15 maggio 2009 Consorzi di Bonifica, riunione congiunta presso la sede dell’Assessorato a seguito ns. richiesta. La lettera
12 maggio 2009 Consorzi di Bonifica, riunione congiunta presso la sede dell’Assessorato a seguito ns. richiesta. La lettera La riunione è stata rinviata.
8 maggio 2009 Consorzi di Bonifica, le segreterie regionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Filbi-Uil chiedono urgente incontro all’Assessore La Via. La lettera.
6 maggio 2009 Palermo, Consorzio di Bonifica Pa/2: stato di agitazione – la Flai chiede un’inchiesta. La lettera. L’articolo.
29 aprile 2009 Consorzi di Bonifica, comunicato unitario di prosecuzione a quello del 28. Il comunicato.
28 aprile 2009 Consorzi di Bonifica, convocazione incontro presso la sede dell’Assessorato. La lettera. Il comunicato unitario.
15 aprile 2009 Consorzi di Bonifica, riunione presso la sede dell’Assessorato del tavolo tecnico per le problematiche riguardante i Consorzi. Il comunicato unitario.
25 marzo 2009 Consorzi di Bonifica, riunione presso la sede dell’Assessorato. La lettera. Il verbale d’incontro
24 marzo 2009 Consorzi di Bonifica, comunicato di Fai, Flai e Filbi della Sicilia sull’ennesimo rinvio della richiesta d’incontro con l’Assessore La Via. Il comunicato.
18 marzo 2009 Consorzi di Bonifica, riunione congiunta presso la sede dell’Assessorato. La lettera. La riunione è stata rinviata
17 marzo 2009 Consorzi di Bonifica, riunione congiunta a seguito ns. richiesta presso la sede dell’Assessorato. La lettera. La riunione e’ stata rinviata
27 febbraio 2009 Consorzi di Bonifica, richiesta congiunta di incontro all’Assessore all’Agricoltura sulle problematiche del comparto. La lettera.
5 febbraio 2009 Consorzi di Bonifica: comunicato unitario sull’incontro tenutosi con l’Assessore all’Agricoltura La Via. Il comunicato.
4 febbraio 2009 Consorzi di Bonifica, riunione per esaminare le problematiche inerenti il settore del lavoro. La lettera.
3 febbraio 2009 Consorzi di Bonifica: Caltanissetta, riunione segreterie regionali unitarie.
7 gennaio 2009 Consorzi di Bonifica, lettera della Flai-Cgil Sicilia di contestazione al provvedimento di licenziamento dei lavoratori. La lettera. Il comunicato unitario. Il fac-simile.
16 dicembre 2008 Siracusa, Consorzio di Bonifica: la CGIL accusa. L’articolo.
11 dicembre 2008 Consorzi di Bonifica, richiesta urgente di incontro di Fai, Flai e Filbi della Sicilia all’Assessore La Via. La lettera.
11 dicembre 2008 Siracusa, lavoratori del Consorzio di Bonifica 10 rischiano di percepire lo stipendio. Il comunicato.
19 novembre 2008 Consorzi di Bonifica, lettera di Fai, Flai e Uilbi della Sicilia sulle assemblee per la consultazione sull’ipotesi di rinnovo del CCNL. La lettera. Il verbale.
19 novembre 2008 Consorzi di Bonifica, riunione per il rinnovo CCNL di categoria. La lettera
5 novembre 2008 Consorzi di Bonifica, verso proroga contratti. L’articolo.
4 novembre 2008 Consorzi di Bonifica, convocazione tavolo tecnico presso la sede dell’Assessorato.  La lettera. Il comunicato
30 ottobre 2008 Consorzi di Bonifica: sciopero generale. Il volantino.
29 ottobre 2008 Consorzi di Bonifica, comunicato di Fai-Flai-Uila della Sicilia di sospensione dell’autoconvocazione per il 30 ottobre 2008. La lettera.
20 ottobre 2008 Consorzi di Bonifica, lettera unitaria all’Assessore La Via di autoconvocazione allo sciopero del 30 ottobre 2008. La lettera. La nota.
15 ottobre 2008 Consorzi di Bonifica, riunione del Coordinamento regionale. Partecipa, Antonio Mattioli, Segretario Nazionale FLAI. La lettera.
30 settembre 2008 Consorzi di Bonifica, riunione unitaria presso la sede dell’Assessorato. La lettera.
26 settembre 2008 Consorzi di Bonifica, riunione del Coordinamento regionale. La lettera   La riunione è rinviata ai primi di ottobre.
7 agosto 2008 Consorzi di Bonifica, siglato dalla Flai-Cgil Sicilia il verbale della riunione sulle modalità di utilizzo degli operai stagionali ESA presso i Consorzi. Il verbale.
31 luglio 2008 Consorzi di Bonifica, sciopero nazionale di tutti i lavoratori. Il comunicato della Flai-Cgil Sicilia.
25 luglio 2008 Consorzi di Bonifica, lettera aperta del Segretario Generale della Fla-Cgil Sicilia, Salvatore Lo Balbo, sulla rottura del tavolo delle trattative. La lettera.
24 luglio 2008 Consorzi di Bonifica, esecutivo regionale. La lettera.
7 luglio 2008 Consorzi di Bonifica, incontro presso Assessorato Agricoltura e Foreste.
1 luglio 2008 Consorzio di Bonifica 3 (AG) , riunione dei lavoratori stagionali. Conclude Pippo Lucifora, segretario regionale Flai-Cgil. La lettera.
20 giugno 2008 Consorzi di Bonifica, la Flai-Cgil Sicilia indice lo stato di agitazione dei lavoratori. La lettera.
6 giugno 2008 Consorzi di Bonifica, riunione sul rinnovo del CCNL. Partecipa Ernesto D’Ambrosio della Segreteria Nazionale FLAI. La lettera. La nota conclusiva
20 maggio 2008 Consorzi di Bonifica, resoconto dell’incontro con il Dott. Cartabellotta sul d.a. del 14/05/2008. La lettera. Il decreto.
19 marzo 2008 Consorzi di Bonifica, sit-in di protesta.
11 marzo 2008 Consorzi di Bonifica, sit-in di protesta. La lettera.
29 febbraio 2008 Consorzio di Bonifica 10, comunicato stampa della FLAI CGIL di Siracusa.
1 febbraio 2008 Consorzi di Bonifica, seminario di approfondimento sulla riforma dei Consorzi in Sicilia. Conclude Antonio Mattioli, Segretario Nazionale FLAI. La locandina
31 gennaio 2008 Consorzi di Bonifica, domani seminario della Flai-Cgil Sicilia. Il comunicato
17 gennaio 2008 Consorzi di Bonifica: lettera della Flai-Cgil Sicilia a Fai-Cisl e Filbi-Uil sulla ripresa di un’iniziativa unitaria. La lettera.
16 gennaio 2008 Consorzio di Bonifica n. 9 Catania: delibera nomina Direttore. La lettera
14 gennaio 2008 Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa: delibere assunzioni a tempo determinato. La lettera.
14 gennaio 2008 Consorzi di Bonifica, ordine del giorno del Coordinamento.
14 gennaio 2008 Consorzi di Bonifica, convocazione Coordinamento
10 gennaio 2008 Fai, Flai e Uila della Sicilia chiedono all’Assessore Regionale all’Agricoltura un urgente incontro per il settore forestale. La lettera.
03 gennaio 2008 La Flai-Cgil della Sicilia per la democratizzazione e la riforma dei Consorzi di Bonifica. Stop alle assunzioni. Il comunicato.
2 gennaio 2008 Regione, consorzi di bonifica: l’assessore azzera i vertici. L’articolo
20 dicembre 2007 Consorzi di Bonifica: per l’assessore La Via assunzioni nulle. Il comunicato.
28 novembre 2007 Consorzi di Bonifica, intesa Assessorato-Flai-Cgil su riforma. Il comunicato.
28 novembre 2007 Consorzi di Bonifica, sciopero regionale. Il volantino. Il verbale d’incontro
26 novembre 2007 Consorzi di Bonifica, mercoledì 28 novembre sciopero e manifestazione. Il comunicato.
14 novembre 2007 Consorzi di Bonifica, la Flai-Cgil Sicilia indice, con una lettera, lo sciopero regionale per il 28/11/2007. La lettera.
7 novembre 2007 Enna, riunione sui Consorzi di Bonifica. Conclude Antonio Mattioli, Segretario Nazionale FLAI. La lettera. L’ordine del giorno.
6 novembre 2007 Incontro con il Presidente sulla riforma dei Consorzi di Bonifica. Il nostro comunicato. Seconda proposta tavolo tecnico
10 ottobre 2007 Consorzi di Bonifica, la Flai Cgil siciliana declina l’invito e proclama lo stato di agitazione. La lettera.
10 ottobre 2007

Consorzi di bonifica: per la riforma in Sicilia trattative a Roma FLAI CGIL: “uno spreco. No grazie”. Il Comunicato Stampa

3 settembre 2007

Consorzi di Bonifica, attivo dei delegati e dei lavoratori della Flai-Cgil Sicilia sulla proposta di riforma dei consorzi.  proposta Flai –Cgil; proposta tavolo tecnico;

13 marzo 2007 CONSORZI DI BONIFICA, incontro di Fa, Flai e Filbi in Assessorato
25 gennaio 2007 BONIFICHE, incontro con L’Assessore Regionale all’Agricoltura. Il Comunicato conclusivo
12 gennaio 2007 Consorzi di Bonifica, convocati gli Esecutivi Unitari. La lettera
16 novembre 2006 BONIFICHE, incontro tra Fai, Flai e Uilbi e l’Assessore Regionale all’Agricoltura per un esame del settore.
4 maggio 2006 Consorzio di Bonifica di Catania, l’accordo sindacale per il premio di produzione
29 marzo 2006 SIRACUSA, Sciopero al Consorzio di Bonifica. Il Comunicato unitario
24 febbraio 2006

CONSORZI DI BONIFICA, riunione regionale dei delegati per un esame della situazione del settore.  l’Ordine del Giorno approvato

31 gennaio 2006 Bonifiche, incontro con l’Assessore Agricoltura. Riassunti i lavoratori sospesi e iniziano le trattative per il riordino dei Consorzi di Bonifiche
6-7 settembre 2005 SCIOPERO dei lavoratori del Consorzio di Bonifica.
6 settembre 2005 SIRACUSA - La lotta dei lavoratori del Consorzio di Bonifica ottiene i primi risultati. Sbloccati gli stipendi. Il documento
24 agosto 2005 Consorzio di Bonifica di Siracusa, si aggrava la situazione nel Consorzio. Autoconvocazione dei lavoratori; il Documento
10 agosto 2005 Consorzio di Bonifica di Siracusa, preoccupata Assemblea dei lavoratori. Il Documento
28 luglio 2005 Fai, Flai e Uila di Siracusa denunciano il grave stato di crisi del Consorzio di Bonifica. Il Comunicato
14 aprile 2005 Le proposte della FLAI CGIL della Sicilia per il riordino dei Consorzi di Bonifica
gennaio 2005 il disegno di legge dell'assessore regionale all'agricoltura sulla riforma dei consorzi di bonifica
23 novembre 2004 Palermo, riunione dei delegati e delle strutture sindacali sul "Riordino dei Consorzi di Bonifica in Sicilia".
9 luglio 2004 attivo dei delegati sui consorzi di bonifica della Sicilia - il documento
9 luglio 2004 Enna - attivo dei delegati sui consorzi di bonifica della sicilia
25 giugno 2007 Consorzi di Bonifica, piattaforma per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. La piattaforma.
24 giugno  2004 ENNA - riunione del coordinamento dei consorzi di bonifica sulla contrattazione nazionale e aziendale
17 giugno 2004 Sollecito incontro per inizio campagna irrigua 
7  giugno 2004 documento delle segreterie regionali sullo stato dei  Consorzi di  Bonifica in  Sicilia
16 maggio 2002 Quale ruolo per i consorzi di bonifica nella gestione delle acque per uso irriguo  - intervento di Franco Gioia
27 ottobre2000 convegno regionale - "La Sicilia e la crisi idrica"
   

 

 

D.D.L. N°____DEL ______________

 

-LA BONIFICA IN SICILIA –

 

 

TITOLO I – Finalità. Definizione e programmazione degli interventi

1.                    Finalità

2.                    Interventi di bonifica

3.                    Aree d’intervento

4.                    Programmazione degli interventi

 

TITOLO II – Consorzi di bonifica

5.                    Costituzione dei Consorzi

6.                    Funzione di programma

7.                    Opere di competenza privata e intervento sostitutivo

8.                    Comitato Tecnico Regionale per la bonifica, l’irrigazione e la tutela del territorio e dell’ambiente rurale

9.                    Compiti dei Consorzi

10.                 Concorso finanziario regionale

11.                 Impignorabilità concorso finanziario regionale

12.                 Contribuenza consortile e piano di classifica

13.                 Statuto e bilancio tipo

14.                 Attività delegate all’ASCEBEM

 

TITOLO III – Organi consortili e loro competenze

15.          Organi

16.                 Consiglio di Amministrazione

17.                 Deputazione amministrativa – Presidente – Collegio Revisori dei conti

 

TITOLO IV – Elezioni

18.          Sistema elettorale per l’elezione dei rappresentanti del C.d.A

 

TITOLO V – Vigilanza e Controllo

19.           Vigilanza e Controllo

 

TITOLO VI – Personale consortile

20.      Piano di Organizzazione Variabile

21.      Garanzie occupazionali

22.      Personale stagionale

23.      Personale dei soppressi consorzi

 

TITOLO VII – Norme transitorie

24.         Rapporti giuridici dei soppressi consorzi

25.           Amministrazione straordinaria degli enti di bonifica fino alla costituzione degli organi elettivi

26.           Regime transitorio del concorso finanziario regionale

 


 

 

TITOLO I – Finalità.

Definizione e programmazione degli interventi.

 

 

ARTICOLO 1 – Finalità.

 

 

1.     La Regione, nell’ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell’irrigazione e per la tutela dell’ambiente, promuove ed organizza, attraverso i consorzi di bonifica, di seguito denominati consorzi, l'attività di bonifica come mezzo permanente di difesa, conservazione, tutela e valorizzazione del suolo, di utilizzazione e tutela delle acque e di salvaguardia dell’ambiente.

 

 

 

ARTICOLO 2 – Interventi di bonifica.

 

 

1. Costituiscono interventi di bonifica:

a)       le opere di sistemazione e conservazione del suolo e del suo assetto idrogeologico, con particolare riferimento a quelle rivolte a dare stabilità ai terreni e a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi nei terreni collinari e montani, e le opere di sistemazione e adeguamento delle reti scolanti;

b)       le opere di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque con particolare riguardo alle opere di rinverdimento degli argini, alle azioni per il monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione, per la tutela dello spazio rurale nonché per la salvaguardia del paesaggio e dell’ecosistema agro-forestale;

c)       le opere di regimazione e sollevamento delle acque, di provvista, di adduzione e di distribuzione delle acque per usi irrigui e zootecnici ed ogni altra azione di tutela delle acque di bonifica e di irrigazione e di utilizzazione delle acque reflue ad uso irriguo e di tutela delle acque sotterranee;

d)       le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b) e c);

e)       le strade di bonifica ed interpoderali non classificate tra quelle comunali e provinciali.

 

2. Le opere pubbliche di cui alla presente legge appartengono al demanio regionale e sono realizzate attraverso i Consorzi di Bonifica.

 

3. Sono fatte salve le competenze attribuite dalla vigente legislazione regionale agli altri enti.

 

 

 

 

ARTICOLO 3 – Aree di intervento.

 

1.     Il territorio regionale è diviso in n. 5 ambiti territoriali ottimali denominati comprensori di bonifica secondo lo tabella "A" e la mappa allegata alla presente legge.

2.     La rideterminazione dei nuovi ambiti comprensoriali prevede la soppressione dei Consorzi esistenti e la contestuale costituzione di nuovi Consorzi, su proposta dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste e successiva delibera della Giunta Regionale.

3.     Al fine di adeguare gli ambiti comprensoriali alle esigenze di funzionalità operativa connessa ai problemi idraulici, al bacino idrografico e di economicità gestionale dei sistemi idrici, la delimitazione dei comprensori di bonifica, può essere modificata con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore Regionale all’Agricoltura sentiti i Consorzi di Bonifica interessati ed il Comitato Tecnico Regionale per la bonifica di cui al successivo articolo 8.

 

 

 

 

 

TAB. A

    Nuovi Consorzi *                                 Ambito Territoriale di competenza

1. Sicilia Centro – Orientale

dall’Anapo all’Alcantara escluso

2. Sicilia Nord-Orientale

dall’Alcantara al Pollina

3. Sicilia Nord-Occidentale

dall’Imera settentrionale al Birgi

4. Sicilia Sud-Occidentale

dal Mazarò all’Imera meridionale

5. Sicilia Sud-Orientale

dal Rizzato al Cassibile

 

 

ARTICOLO 4 – Programmazione degli interventi.

 

1. Gli interventi di bonifica sono realizzati nel quadro dei piani generali di bonifica redatti dai consorzi di cui al successivo art.6.

2. Il Programma triennale delle opere ed interventi di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio finanziati dalla Regione, viene predisposto dall’Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste tramite il Comitato Tecnico Regionale per la bonifica di cui al successivo art. 8.

   Il Comitato Tecnico di cui sopra redige il Programma triennale degli interventi sulla base dei piani di bonifica predisposti dai singoli Consorzi, indicando le opere e gli interventi da realizzare secondo l’ordine di priorità, nonché specificandone i tempi di attuazione.

3. La Giunta Regionale approva, entro il 30 settembre di ogni anno, il Programma triennale di finanziamento delle opere ed interventi di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio, ed assegna, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale, la dotazione finanziaria annuale per l’attuazione del programma.

4. L’approvazione del programma di interventi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere in esso previste.

5. Le opere di bonifica e irrigazione di cui ai precedenti commi sono affidati in concessione ai Consorzi territorialmente competenti che provvedono, ai sensi della vigente legislazione, alla loro progettazione, realizzazione e gestione.

   Per quanto sopra, saranno riconosciute in forma forfetaria spese generali nella misura del 16% dell’importo dell'intervento.

6. Le opere di bonifica e d'irrigazione, individuate con successivo decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e delle Foreste, eseguite dall'Ente di Sviluppo Agricolo, vengono trasferite per la gestione, ai Consorzi competenti per territorio.

7.In relazione ad esigenze di organizzazione dei propri servizi, i Consorzi possono istituire uffici decentrati nel comprensorio di competenza.


 

 

TITOLO II – Consorzi di bonifica

ARTICOLO 5 - Costituzione dei consorzi

 

1.  Nell’ambito dei comprensori di bonifica, di cui all’art.3, i proprietari degli immobili agricoli e non agricoli, nonché i titolari di diritti reali su fondi e immobili altrui, quali enfiteuti ed affittuari, sono riuniti in Consorzio, purché i fondi agricoli e gli altri immobili traggano beneficio dalle opere, impianti e servizi consortili. Essi sono ricompresi nel “perimetro di contribuenza” ed i proprietari e gli altri aventi diritto sugli immobili, acquisiscono la qualità di consorziati e concorrono in forma obbligatoria alla realizzazione dell’attività di bonifica.

2.   Possono aderire al Consorzio, come sopra indicato, anche soggetti di cui al comma 1, che pur non usufruendo di opere, impianti e servizi  ne facciano richiesta e paghino un contributo pari a quello più basso.

3.   I Consorzi sono persone giuridiche di diritto pubblico, che svolgono attività economica.

4.   Presso ciascun consorzio è istituito il catasto consortile al fine di individuare tutti gli immobili situati nell'ambito del comprensorio. Nel catasto consortile sono registrate per ciascun immobile la titolarità della proprietà, nonché l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento. I conduttori che, ai sensi del comma 3, abbiano obblighi di contribuenza, sono parimenti iscritti al catasto consortile.

5. Il catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza, l'aggiornamento è effettuato sia attraverso consultazione dei dati del catasto erariale, sia attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari.

6. Nel limiti di stanziamento di bilancio l'Assessore all'Agricoltura e delle Foreste può concedere un contributo per l'istituzione del catasto consortile. 

7. I consorzi sono costituiti con decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e delle Foreste, che individua i perimetri di contribuenza di ciascun Consorzio. Eventuali modifiche sia dei comprensori che dei perimetri di contribuenza potranno essere effettuati con successivo decreto assessoriale.

 


 

 

ARTICOLO 6 - Funzioni di programmazione dei consorzi

 

1.        Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati sulla base di piani generali di bonifica del territorio predisposti dai consorzi.

2.        Ai fini di cui al comma 1, i consorzi approvano lo schema del piano generale di bonifica e lo depositano presso la propria segreteria, presso gli ispettorati provinciali dell’agricoltura e presso ogni comune il cui territorio sia compreso, anche in parte, nell’ambito del perimetro consortile, per la durata di quarantacinque giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, negli albi dei comuni territorialmente interessati, in due tra i quotidiani più diffusi nel comprensorio.

3.        Entro trenta giorni dalla scadenza del termine, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni al Consorzio; il Consorzio delibera entro i successivi sessanta giorni, con il parere vincolante dell’autorità di bacino, ove costituita.

4.        In caso di inerzia, l’Assessore dell' Agricoltura e delle Foreste fissa un termine entro il quale il Consorzio deve completare la predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio e, decorso inutilmente il termine, promuove la nomina di un commissario ad acta, scelto tra i dirigenti dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, per i successivi adempimenti.


 

 

ARTICOLO 7 - Opere di competenza privata e intervento sostitutivo

 

1.        I consorziati hanno l’obbligo di eseguire e mantenere le opere private di interesse dei propri fondi previste dai piani di cui all’art.6.

2.        In caso di inerzia, anche su richiesta di un solo interessato, trascorsi trenta giorni dalla costituzione in mora e previa autorizzazione dell’Assessore dell’agricoltura e delle foreste, le opere di cui al comma 1 sono eseguite dal Consorzio, secondo le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, restando a carico dei privati ogni onere, che è equiparato, a tutti gli effetti, ai contributi consortili di cui all’articolo 10.

3.        La ripartizione degli oneri per i lavori comuni a più fondi è effettuata dal Consorzio, secondo i criteri validi per i contributi consortili di cui all’articolo 10.


 

 

ARTICOLO 8 – Comitato tecnico regionale per la bonifica,

l’irrigazione e la tutela del territorio e dell’ambiente rurale

 

1.        Il Comitato Tecnico Regionale per la bonifica, l’irrigazione e la tutela del territorio e dell’ambiente rurale è organo di consulenza e supporto dell'Assessore dell'Agricoltura e delle Foreste con i seguenti compiti:

·         redigere il programma triennale degli interventi, delle opere ed attività di bonifica, irrigazione e tutela del territorio e dell’ambiente rurale finanziati dalla Regione, aggiornandolo annualmente in relazione alle mutate condizioni e/o esigenze, ovvero adeguandolo alle disponibilità finanziarie del bilancio regionale; 

·         di fornire consulenza in ordine all’intervento pubblico in materia di bonifica integrale, alla ridelimitazione dei comprensori, ai criteri di classifica per il riparto della contribuenza, ai Piani di Organizzazione Variabile del personale e ad ogni altra materia inerente alle attività dei Consorzi.

 

2. Il Comitato è istituito con decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e delle Foreste, ed è presieduto dallo stesso o da suo delegato.

        Esso è composto: 

      a)  dal dirigente generale del dipartimento regionale interventi infrastrutturali;

      b) da un dirigente del dipartimento regionale interventi infrastrutturali che espleta le funzioni di segretario;

      c)  da un dirigente designato dall’Assessore dei Lavori Pubblici;

      d)  da un Presidente di CdA di Consorzio designato dall’ASCEBEM;

      e) da un direttore generale dei Consorzi designato dall’Unione dirigenti della bonifica – Regione Sicilia;

      f) da tre rappresentanti delle Organizzazioni degli imprenditori agricoli, designati dalle strutture regionali maggiormente rappresentative a livello regionale, scelti fra soggetti aventi la qualifica di consorziato di cui all’art. 5;

      g) da un rappresentante dei dipendenti dei consorzi designato dalle organizzazioni  sindacali;

      h) da un docente per ciascuna delle Facoltà di Agraria della Regione, nominati dai relativi Presidi, quali esperti delle materie afferenti alle attività di bonifica e di irrigazione.

 

3. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni.

 

5.        Il Comitato è validamente operante se sono stati nominati i due terzi dei suoi componenti e le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Ai componenti esterni verranno riconosciute delle indennità fissate con apposito provvedimento Assessoriale.

 

6.        Ai lavori del Comitato possono essere invitati a partecipare altri rappresentanti di soggetti pubblici e privati ritenuti di specifica competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.

 

 

 

ARTICOLO 9 - Compiti dei consorzi

 

1.        Sono di competenza dei consorzi la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui all’art. 2 della presente legge, nonché la progettazione e la realizzazione degli interventi ivi previsti.

2.        I consorzi inoltre, fatte salve le competenze attribuite dalla vigente legislazione regionale agli altri enti, espletano le seguenti funzioni:                                                                

                a) formulano, anche ai fini dell’inserimento nei piani di settore, proposte concernenti l’imposizione di prescrizioni e vincoli finalizzati alla conservazione del suolo;

                b) elaborano ed eventualmente sottopongono alle autorità competenti standard di qualità delle acque utilizzate per l'irrigazione collettiva e provvedono al monitoraggio delle stesse;

c) formulano proposte in vista dell’adozione degli atti di pianificazione territoriale;

d) vigilano sulla realizzazione delle opere private obbligatorie previste dal piano di cui  all’articolo 6;

e) concorrono nell’esercizio di funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni e dei vincoli ove delegati dalle amministrazioni pubbliche competenti;

f) possono provvedere alle attività di progettazione di cui all’articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e succ. modifiche ed integrazioni, per le opere pubbliche di competenza             regionale di cui alla presente legge;

g) possono provvedere, sino alla costituzione dell’autorità di bacino, agli adempimenti di competenza di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183;

h) provvedono ad esprimere parere sulle domande di concessione, di derivazione di acque pubbliche aventi rilevanza per il comprensorio;

i) provvedono allo svolgimento dei compiti loro assegnati dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36.

3.        Gli eventuali interventi di forestazione e salvaguardia delle opere di bonifica sono attuati di concerto con l'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste.


 

 

ARTICOLO 10 - Concorso Finanziario Regionale

 

1.     La realizzazione e la manutenzione straordinaria delle reti collettive di irrigazione e di bonifica idraulica, il mantenimento in efficienza delle opere di bonifica non ancora in esercizio, la vigilanza e custodia delle dighe e delle opere di ritenuta, la manutenzione e l’esercizio delle adduttrici irrigue e dei canali principali di bonifica sono a carico della Regione. Sono pure a carico della Regione la realizzazione, la manutenzione ed il controllo delle opere di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, o anche opere di altra natura che siano di interesse generale nel comprensorio e che inducano un indubbio e sostanziale miglioramento, anche indiretto, sull’assetto generale della bonifica e dell’irrigazione, il monitoraggio degli effetti ambientali dell’irrigazione anche con acque non convenzionali, la realizzazione di studi e ricerche, anche sperimentali, di interesse generale della bonifica e dell’irrigazione.

2.     In relazione all’interesse pubblico ed al beneficio ambientale e sociale dell’irrigazione e della bonifica ed insieme alla particolare onerosità di gestione degli attuali sistemi irrigui, legata alla ridotta disponibilità di risorse idriche in Sicilia ed ai frequenti periodi siccitosi, la regione nei limiti delle disponibilità di bilancio, contribuisce ai costi di gestione dell’irrigazione collettiva e di manutenzione ordinaria delle reti di bonifica.

3. In considerazione delle finalità di pubblico interesse perseguito dai consorzi, l'Assessore dell'Agricoltura e delle Foreste nell'ambito delle disponibilità di bilancio, in presenza di situazioni eccezionali, può concorrere alla spesa relativa di sollevamento delle acque irrigue.


 

 

ARTICOLO 11 – Impignorabilità concorso finanziario regionale

1.     Le assegnazioni di fondi in favore dei consorzi ai sensi della presente legge non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, purchè vengano specificatamente destinate a :

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento di attività indispensabili a garantire il funzionamento tecnico degli impianti gestiti dai consorzi.

2. A tal fine, la dichiarazione di impignorabilità deve essere formalizzata con deliberazione da adottarsi da parte degli organi di amministrazione del consorzio a cadenza trimestrale, da notificarsi alla Ragioneria della Regione, al Tesoriere.

3. Le disposizioni su richiamate trovano applicazione anche in presenza di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata non definite alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

ARTICOLO 12 – Contribuenza consortile e piano di classifica

1.     Le spese per la manutenzione ordinaria e la gestione delle reti irrigue in esercizio dalle secondarie all'utente, e delle reti secondarie di bonifica, non coperte dal contributo di cui all’art.10 sono a carico dei consorziati e dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5, secondo tabelle di contribuzione predisposte dai Consorzi e in ragione dei benefici conseguiti a seguito della realizzazione e/o messa in funzione delle opere e degli impianti.

2.     Tutti i soggetti diversi di cui al comma 1, articolo 5, che utilizzano acque superficiali oppure canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, dovranno contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

3.     I contributi di cui al comma 1 e 2 sono determinati sulla base di apposito Piano di Classifica per il riparto della contribuenza predisposto e deliberato dal Consorzio entro sei mesi dall'istituzione del Consorzio stesso. Le deliberazioni sono depositate presso gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio e presso la sede del Consorzio. Del deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e affissione negli albi dei comuni compresi nel territorio. Chiunque vi abbia interesse può inoltrare nei trenta giorni successivi ricorso all'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste.

4.     Le delibere consortili  di cui al presente articolo sono sottoposte all’approvazione dell’Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste che provvederà nei 60 giorni successivi.

5.     I piani di classifica per il riparto della contribuenza sono approvati dall’Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste;

6.     I criteri di contribuenza verranno determinati con provvedimento dell'Assessore dell'Agricoltura e delle Foreste, sentito il Comitato di cui all'articolo 8.

7.     I Consorzi provvedono alla riscossione dei contributi di cui al presente articolo secondo le norme e i privilegi di cui all'art. 21 del Regio Decreto 13 Febbraio 1933, n. 215.

 


 

ARTICOLO 13 – Statuto e bilancio tipo

1.     Entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'art.5 l' Assessore dell'Agricoltura e delle Foreste al fine di uniformare le modalità fondamentali di funzionamento degli organi di amministrazione e di gestione, pubblica sulla GURS le linee guida per la predisposizione dello statuto dello schema di bilancio e dello schema dei regolamenti di contabilità e di gestione del servizio di economato, cui i consorzi  devono adeguarsi.

2.     Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione i  consorzi adottano lo statuto, lo schema di bilancio ed i regolamenti di cui al punto 1 secondo le linee guida pubblicate. Entro i successivi dieci giorni li trasmettono all'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste.


 

 

ARTICOLO 14 – Attività delegate all'A.S.C.E.B.E.M.

 

1.                         L’associazione siciliana dei Consorzi ed Enti di Bonifica e di Miglioramento fondiario (ASCEBEM) opera nell’ambito del territorio regionale quale organismo associativo di coordinamento dei Consorzi, nel rispetto delle prerogative istituzionali di questi al fine di rappresentare in maniera organica le esigenze e le problematiche di settore.

L’Ascebem provvede in particolare alla:

a) promozione di studi ed indagini per la corretta conoscenza della bonifica, dell’ambiente e degli ecosistemi presenti ai fini della programmazione degli interventi di bonifica e di manutenzione con l’individuazione delle priorità sulla base di effettive esigenze. Tale attività sarà svolta in regime di concertazione e collaborazione con gli altri soggetti istituzionali operanti sul territorio;

b) raccolta ed elaborazione dei dati sui volumi idrici invasati e sui volumi erogati dell’esercizio dei sistemi irrigui collettivi;

c) collaborazione alla individuazione dei criteri generali e delle metodologie uniformi per la redazione dei piani di classifica per il riparto provvisorio e definitivo degli oneri di bonifica e di irrigazione a carico della proprietà privata, anche per assicurare l’omogeneità del carico contributivo nei vari comprensori consortili;

d) raccolta, organizzazione e diffusione, di dati e di informazioni inerenti le attività di bonifica ed irrigazione e tutela dell’ambiente rurale mediante sistema informatico da realizzarsi sulla base di apposito progetto a totale carico della Regione Siciliana.

2. L'Assessore dell'Agricoltura e delle Foreste è autorizzato a concedere all'ASCEBEM un sussidio annuo per le spese di funzionamento e per l'applicazione del presente articolo di €.50.000 che graverà sul bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Agricoltura e Foreste.

3. Detto sussidio può essere erogato in due distinte rate di cui il 60% a presentazione del programma di attività da realizzare e il restante 40% all'ultimazione del programma.

4. Il contributo di cui al punto 3 sostituisce il finanziamento previsto dall'art.1 della legge regionale 9 maggio 1974, n.10 e successive modifiche.

 

 

TITOLO III – Organi consortili e loro competenze

 

ARTICOLO 15 – Organi

 

1.        Sono organi del consorzio:

a.     l’Assemblea dei consorziati;

b.     il Consiglio di Amministrazione;

c.     la Deputazione Amministrativa;

d.     il Presidente;

e.     il Collegio dei Revisori dei Conti.

2.        Gli organi Consortili di cui ai punti b, c, d ed e, durano in carica cinque anni con decorrenza dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione. I componenti sono riconfermabili una sola volta.

3.        Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e la Deputazione Amministrativa spetta un trattamento economico massimo determinato con decreto del Presidente della Regione ai sensi dell’art.1 della L.R. 11 Maggio 1993, n.15.

 


 

ARTICOLO 16 – Consiglio di Amministrazione

 

 

1.        Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero massimo di sedici membri di cui uno di diritto in rappresentanza dell’Assessorato per l’Agricoltura e le Foreste, scelto tra i funzionari in servizio. Il numero dei membri elettivi è un multiplo di tre.

2.        Il Consiglio della prima seduta elegge nel suo seno il Presidente e gli altri tre componenti elettivi della Deputazione Amministrativa di cui uno con funzioni di Vice Presidente.

3.        Il Consiglio di Amministrazione svolge i compiti ad esso attribuiti dallo Statuto.

4. La prima seduta del Consiglio viene convocata dal Presidente uscente o dall’Amministratore provvisorio non oltre 30 giorni dall’esito delle elezioni. Scaduto tale termine alla convocazione del Consiglio provvede l’Assessore dell’Agricoltura e delle Foreste.


 

ARTICOLO 17 – Deputazione Amministrativa - Presidente - Collegio revisori dei conti

 

1.        La Deputazione amministrativa è formata dal Presidente, dal Vice Presidente, da due componenti in seno al Consiglio di Amministrazione e dal membro di diritto di cui all’art.17.

2.        Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio, presiede e convoca la Deputazione e il Consiglio, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Deputazione Amministrativa ed esercita le funzioni previste dallo Statuto.

3.        La Deputazione Amministrativa resta in carica quanto al Consiglio di cui è espressione, salvo in caso di sfiducia espressa con voto segreto da non meno dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

4.        Le competenze della Deputazione Amministrativa sono fissate dallo Statuto del Consorzio.

5.        I membri della Deputazione Amministrativa che cessano dalla carica prima della scadenza vengono sostituiti da altri componenti il Consiglio secondo la categoria di appartenenza e secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

6.        Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assessore dell'Agricoltura e delle Foreste.

7.        Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile sulla gestione del Consorzio e si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi, partecipa alle riunione del Consiglio di Amministrazione.


 

TITOLO IV - Elezioni

Articolo 18 - Sistema elettorale per l’elezione dei rappresentanti del Consiglio di Amministrazione

 

1.        Ai fini dell’esercizio del diritto di voto i consorziati sono raggruppati in tre fasce di contribuenza ad ognuna delle quali è attribuito un numero di seggi pari in percentuale al rapporto fra il carico contributivo complessivo sulla stessa gravante e il totale della contribuenza consortile, fino al limite di un terzo di delegati da eleggere. I delegati eventualmente non attribuiti ad una fascia perché eccedenti il terzo dei delegati da eleggere sono attributi ad altre fasce con criterio proporzionale riferito al carico contributivo di ciascuna;

2.        Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale e il numero totale dei consorziati;

3.        Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile al netto del carico contributivo della prima fascia e il numero totale dei consorziati, al netto di quelli appartenenti alla prima fascia;

4.        Alla terza fascia appartengono tutti i rimanenti consorziati non appartenenti alle prime fasce;

5.        La contribuenza consortile totale ed il numero totale dei consorziati di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli di bonifica relativi all’anno precedente a quello in cui viene convocata l’Assemblea;

6.        Ai fini della individuazione del contributo dei singoli consorziati, ai sensi del comma 1, si considera il contributo complessivo gravato sul  consorziato per partita catastale;

7.        Gli elenchi dei consorziati appartenenti alle singole fasce sono formati e pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste dallo Statuto che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati;

8.        Ogni consorziato ha diritto ad un voto;

9.        Il voto è espresso personalmente salva la possibilità, ove risulti costituita un’impresa familiare ai sensi del codice civile di delega con firma autenticata conferita in favore di uno familiari. In caso di comproprietà si considera avente diritto al voto il primo intestatario della partita catastale ed è ammessa delega ad altro comproprietario nei modi di cui sopra.

10.     Per le elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all’art.8 comma 1 e comma 2 n.7 e dell’art.10 della L.R. 20 Marzo 1951 n.29 e successive modifiche;

11.     Il Presidente del Consorzio, con le procedure indicate nello Statuto che assicurano adeguata pubblicità, indice sei mesi prima della scadenza degli organi le elezioni per il rinnovo e convoca almeno trenta giorni prima della data delle elezioni l’Assemblea dei consorziati per l’elezione di propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.


 

TITOLO V – Vigilanza e Controllo

 

ARTICOLO 19 – Vigilanza e Controllo

 

1.        La tutela e la vigilanza dei Consorzi di Bonifica è esercitata dall’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste.

2.        Sono sottoposte ad approvazione da parte dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste le deliberazioni concernenti:

§     Regolamenti;

§     Statuti;

§     Piano di organizzazione variabile;

§     Stato giuridico ed economico del personale;

§     Assunzione e inquadramento del personale;

§     Applicazione o modifiche dei contratti di lavoro;

§     Bilanci preventivi, variazioni di bilancio, conti consuntivi e relative relazioni;

§     Atti di programmazione annuali e pluriennali e relative relazioni di attuazione;

§     Assunzioni di mutui;

§     Trasferimenti di beni immobili;

§     Partecipazione ad enti, società, associazioni.

3.        Entro 10 giorni della loro adozione, gli Enti trasmettono le deliberazioni di cui sopra all’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste che provvederà alla loro approvazione entra trenta giorni lavorativi dal ricevimento ovvero dall’acquisizione di pareri o di integrazioni. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica, comunque, l'approvazione s'intenderà positivamente acquisita tranne nei casi d'interruzione dei termini previsti dalla legislazione vigente.

4.        Sulle deliberazioni, l’Assessorato provvederà ad acquisire, nei casi previsti, i pareri dell’Assessorato al Bilancio , ex art.20 L.R. 2/02, e della Giunta Regionale ex D.P.Reg. 70/79.

5.        Tutte le deliberazioni degli Enti devono essere sottoposte, prima della loro adozione, al visto di legittimità da parte dei rispettivi Direttori.

6.        eventuali deliberazioni adottate senza il predetto visto, con allegata relazione del Direttore che ne motivi il diniego, dovranno essere trasmesse, entro 10 giorni dall’adozione, all’Assessorato Agricoltura e Foreste, organo di vigilanza, che entro i tempi di cui al precedente punto 3 deciderà in merito.

7.        Provvedono al controllo della gestione amministrativa e contabile degli Enti i rispettivi collegi dei revisori dei conti, i cui componenti dovranno essere iscritti all’apposito registro nazionale.

8.        Le disposizioni di cui all'art.31 e 32 della L.R. 7 marzo 2000 n.6 e all'art.17 della L.R. 17 marzo 2000 n. ...e succ. mod. ed int. intervenute non si applicano ai Consorzi di Bonifica;

9.        Sono abrogati: il comma 5° dell’art.10 e l’art.21 della L.R. 45/95, l’art. della L.R.20/97;


 

 

TITOLO VI – Personale consortile.

 

ARTICOLO 20 – Piano di organizzazione variabile

 

1.        I Consorzi di Bonifica predispongono i Piani di organizzazione variabile del personale, previsti dall’art. 3 del CCNL del 06.05.1996, commisurando la consistenza numerica del personale consortile ed i relativi profili professionali, ai compiti ed alle funzioni da svolgere nonché alla ampiezza dei comprensori da servire ed alla entità, allo sviluppo e alla densità delle opere da gestire.

2.        I P.O.V., previo parere di conformità alle disposizioni, di cui al precedente comma, formulato dall’Assessore dell'Agricoltura e delle Foreste, vengono approvati dalla Giunta Regionale e trovano immediata applicazione ed esecuzione da parte dei Consorzi i quali procedono alla copertura dei posti ivi previsti con il personale in servizio a tempo indeterminato ovvero mediante assunzione di personale, ai sensi della normativa vigente, nella misura corrispondente, nel numero e nelle qualifiche, ai residui posti da coprire.

3.        Ove esigenze di funzionamento del Consorzio e/o il raggiungimento di fini istituzionali richiedano un impiego straordinario, ancorchè limitato nel tempo, di personale, questo potrà essere assunto in misura non superiore al 10% della totale consistenza del P.O.V. e per un periodo non superiore, in un anno, a mesi sei.

4.        I Consorzi di Bonifica ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 e della L. 7 giugno 2000, n.150, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa. Detti uffici possono essere costituiti anche riorrendo giornalisti esterni da assumere mediante convenzione o concorso.

5.        In sede di prima applicazione, il coordinamento è affidato a giornalista professionista, in possesso di titoli di servizio conseguiti per attività svolte presso P.A., il quale assume la qualifica di capo ufficio stampa. Alla copertura del posto si procede mediante convenzione o concorso.

 


 

 

ARTICOLO 21 – Garanzie occupazionali

 

Nei limiti delle esigenze operative degli enti consortili per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, i Consorzi assumono con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:

1.         i soggetti che, ai sensi del comma 1 dell’art. 106 della L.R. 16.04.2003 n° 4, hanno beneficiato della proroga, fino al 31.12.2007, dei loro contratti stipulati ex art. 3 L.R. 30.10.1995 n° 76;

2.        I soggetti che, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 106 L.R. 4/2003 abbiano prestato la loro opera alle dipendenze degli ex Consorzi con assunzioni fatte a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento a qualunque titolo per un numero di giornate lavorative, ai fini previdenziali, non inferiore a 350 giornate nel triennio (2002-2004) o almeno non inferiore a 200 giornate in due anni del predetto periodo. Le domande di assunzione a tempo indeterminato da parte dei soggetti sopraindicati sono presentate, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

3.        Ai soggetti di cui al punto 2, che abbiano lavorato presso il medesimo consorzio, nel triennio 2002/2004, per un periodo inferiore a 200 giornate lavorative ai fini previdenziali, sono riconosciute: - 151 giornate a coloro che hanno svolto 101 giornate lavorative ai fini previdenziali; -101 giornate a coloro che hanno svolto, almeno 51 giornate lavorative ai fini previdenziali.


 

 

ARTICOLO 22 – Personale stagionali

 

1.        Ove esigenze di funzionamento del Consorzio e/o il raggiungimento di fini istituzionali richiedano un impiego straordinario, ancorché limitato nel tempo, di personale, questo potrà essere assunto in misura non superiore al 10% della totale consistenza del P.O.V. e per un periodo non superiore, in un anno, a mesi sei.


 

 

ARTICOLO 23 – Personale dei soppressi Consorzi

 

1.          Il personale dei Consorzi di Bonifica costituiti ai sensi della presente Legge è costituito, nella prima applicazione della presente legge, dal personale dipendente dei soppressi Consorzi di cui alla allegata tabella.

2.          Ai predetti dipendenti sono riconosciuti: l’anzianità, il grado e la qualifica precedentemente posseduta.

3.          Nell’ambito di ciascun Consorzio costituito il personale dipendente potrà essere destinato a svolgere la propria attività presso una qualsiasi struttura (ufficio, sede o cantiere periferico) in cui si articola l’ Ente.

4.          Il dipendente può essere d'ufficio assegnato presso ciascun consorzio o eventuale sede periferica dello stesso. A seguito delle operazioni di assegnazione del personale dipendente nei diversi profili professionali, previsti nel POV, i Consorzi sono tenuti a comunicare eventuali eccedenze e/o fabbisogni di personale all'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, che provvederà ad attivare le relative procedure di mobilità regionale.

5.          Viene nominato Direttore Generale del Consorzio il più anziano nella carica tra i direttori dei soppressi consorzi del comprensorio fino all'esaurimento dell'apposita graduatoria.

6.          Analoga procedura si adotta per tutte le altre qualifiche e fasce funzionali previste.

7.          I soggetti individuati nelle superiori graduatorie e non collocati, concorreranno a formare apposita graduatoria regionale triennale per una loro utilizzazione al fine di ricoprire analoga funzione che dovesse essere disponibile in altro consorzio.

8.          I superiori soggetti possono essere utilizzati, con il consenso delle parti, presso uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale.


 

 

TITOLO VII – Norme transitorie

 

ARTICOLO 24 – Rapporti giuridici dei soppressi Consorzi

 

1.        A far data dalla presente legge i Consorzi di Bonifica vengono soppressi. Un apposito Servizio costituito presso la Seconda Direzione dell’Assessorato Regionale AA.FF., provvederà a riscuotere i crediti e a liquidare i debiti pregressi.

L’incarico di Commissario liquidatore previsto dall’art.31, comma 5, della legge regionale 27/04/1999, n.10, cessa dall’entrata in vigore della presente legge.

E’ fatto obbligo ai soggetti di cui al comma precedente di definire le procedure in itinere e di rendere conto della loro gestione all’Assessore Regionale per l’Agricoltura e le Foreste entro 60 gg dall’entrata in vigore della presente legge.

Per il pagamento degli oneri relativi ai soppressi consorzi è istituito per gli anni 2005, 2006 e 2007 apposito capitolo di bilancio con una dotazione annuale di €.5.000.000,00.

2.        In sostituzione dei soppressi Consorzi di Bonifica vengono istituiti dei nuovi soggetti  giuridici, di nuova formazione, sui quali non influiranno le precedenti gestioni contabili, gestite ai sensi del precedente comma 1 a somiglianza di quanto fatto con le soppresse USL e le istituite ASL.

 


 

 

ARTICOLO 25 – Amministrazione straordinaria degli Enti di Bonifica

 

1. Fino alla costituzione e all'insediamento degli organi consortili elettivi i Consorzi di Bonifica vengono amministrati con le modalità di cui ai successivi commi.

        2. Per ciascun Consorzio l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste nomina un Consiglio di Amministrazione provvisorio, con il compito di provvedere all’ordinaria amministrazione e allo     svolgimento delle elezioni degli organi consortili, secondo le modalità determinate con proprio decreto.

        3.     Il C.d.A. provvisorio è composto:

        a) da tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentativi presenti nel comprensorio di bonifica, fra i quali viene nominato il Vice-presidente;

        b) da un rappresentante degli enti locali territorialmente competenti;

c) da un rappresentante della Regione Siciliana designato dall’Assessore regionale per  l’Agricoltura e le Foreste;

d) da un dottore agronomo/forestale designato dall’Assessore regionale dell’Agricoltura e delle Foreste sulla base di una terna proposta dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali della Sicilia;

e) da un rappresentante della Regione Siciliana designato dall’Assessore regionale per  l’Agricoltura e le Foreste;

        d) il consiglio di amministrazione così composto elegge il Presidente ed un Vice Presidente, in particolare il Presidente deve essere persona con rilevante ed accertata competenza in materia agricola, economica e giuridica, per avere svolto attività scientifica, professionale e amministrativa o per avere acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale per almeno 10 anni e nel caso di dipendenti della P.A. devono essere in possesso della qualifica di dirigente con adeguato curriculum in materia di competenze di cui sopra, da valutarsi a cura del Nucleo di valutazione strategica costituito presso l’Ufficio di Gabinetto.

        L’indennità di carica del Presidente non potrà essere superiore a quella riconosciuta agli amministratori dei soppressi consorzi di bonifica.

    4. L’assemblea dei consorziati è convocata per le elezioni entro dodici mesi dall’insediamento della nominata Amministrazione provvisoria.

5. Nelle more dell’insediamento del C.d.A. provvisorio, di cui al comma 2 l’Assessorato Regionale per l’Agricoltura e Foreste provvede ad assicurare l’ordinaria amministrazione degli Enti Consortili nominando, a tal fine, un Commissario scelto tra i funzionari regionali in servizio o in quiescenza.

 

ARTICOLO 26 – Regime transitorio del concorso finanziario regionale

 

1.        Fino a quando gli Enti consortili di cui alla presente legge non avranno trovato un definitivo assetto giuridico, amministrativo e organizzativo, e comunque entro un triennio, il concorso finanziario regionale potrà temporaneamente non applicarsi, nella misura prevista dall' art.11 della presente legge, a quei Consorzi cui le precedenti erogazioni finanziarie siano state complessivamente superiori a tale misura.

2.        A decorrere dall’esercizio finanziario 2005, le assegnazioni di fondi in favore dei Consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 11 non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, purché vengano specificatamente destinate a:

a)     pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b)    pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c)     espletamento di attività indispensabili a garantire il funzionamento tecnico degli impianti gestiti dai Consorzi.

        3.     A tal fine, la dichiarazione di impignorabilità deve essere formalizzata con deliberazione da adottarsi da parte degli organi di amministrazione del consorzio a cadenza trimestrale, da notificarsi alla Ragioneria della Regione, al Tesoriere.

        2.     Le disposizioni su richiamate trovano applicazione anche in presenza di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata non definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

                                                                                                              Firmato