D.D.L. N°____DEL ______________
-LA BONIFICA IN SICILIA –
TITOLO I – Finalità.
Definizione e programmazione degli interventi
1.
Finalità
2.
Interventi di bonifica
3.
Aree d’intervento
4.
Programmazione degli interventi
TITOLO II – Consorzi
di bonifica
5.
Costituzione dei Consorzi
6.
Funzione di programma
7.
Opere di competenza privata e intervento sostitutivo
8.
Comitato Tecnico Regionale per la bonifica, l’irrigazione e la tutela
del territorio e dell’ambiente rurale
9.
Compiti dei Consorzi
10.
Concorso finanziario regionale
11.
Impignorabilità concorso finanziario regionale
12.
Contribuenza consortile e piano di classifica
13.
Statuto e bilancio tipo
14.
Attività delegate all’ASCEBEM
TITOLO III – Organi
consortili e loro competenze
15.
Organi
16.
Consiglio di Amministrazione
17.
Deputazione amministrativa – Presidente – Collegio Revisori dei conti
TITOLO IV – Elezioni
18.
Sistema elettorale per l’elezione dei rappresentanti del C.d.A
TITOLO V – Vigilanza
e Controllo
19. Vigilanza
e Controllo
TITOLO VI –
Personale consortile
20. Piano di
Organizzazione Variabile
21. Garanzie
occupazionali
22. Personale
stagionale
23. Personale dei
soppressi consorzi
TITOLO VII – Norme
transitorie
24. Rapporti
giuridici dei soppressi consorzi
25.
Amministrazione straordinaria degli enti di bonifica fino alla costituzione
degli organi elettivi
26.
Regime transitorio del concorso finanziario regionale
TITOLO I – Finalità.
Definizione e programmazione degli
interventi.
ARTICOLO 1 – Finalità.
1. La Regione, nell’ambito dei programmi
per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del
territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell’irrigazione e
per la tutela dell’ambiente, promuove ed organizza, attraverso i consorzi di
bonifica, di seguito denominati consorzi, l'attività di bonifica come mezzo
permanente di difesa, conservazione, tutela e valorizzazione del suolo, di
utilizzazione e tutela delle acque e di salvaguardia dell’ambiente.
ARTICOLO 2 – Interventi di bonifica.
1. Costituiscono interventi di bonifica:
a)
le opere di sistemazione e conservazione del suolo e del suo assetto
idrogeologico, con particolare riferimento a quelle rivolte a dare stabilità
ai terreni e a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi nei
terreni collinari e montani, e le opere di sistemazione e adeguamento delle
reti scolanti;
b)
le opere di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque con
particolare riguardo alle opere di rinverdimento degli argini, alle azioni
per il monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione, per la tutela
dello spazio rurale nonché per la salvaguardia del paesaggio e
dell’ecosistema agro-forestale;
c)
le opere di regimazione e sollevamento delle acque, di provvista, di
adduzione e di distribuzione delle acque per usi irrigui e zootecnici ed
ogni altra azione di tutela delle acque di bonifica e di irrigazione e di
utilizzazione delle acque reflue ad uso irriguo e di tutela delle acque
sotterranee;
d)
le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, gestione
e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b) e c);
e)
le strade di bonifica ed interpoderali non classificate tra quelle
comunali e provinciali.
2. Le opere pubbliche di cui alla presente
legge appartengono al demanio regionale e sono realizzate attraverso i
Consorzi di Bonifica.
3. Sono fatte salve le competenze attribuite
dalla vigente legislazione regionale agli altri enti.
ARTICOLO 3 – Aree di intervento.
1. Il territorio regionale è diviso in
n. 5 ambiti territoriali ottimali denominati comprensori di bonifica secondo
lo tabella "A" e la mappa allegata alla presente legge.
2. La rideterminazione dei nuovi ambiti
comprensoriali prevede la soppressione dei Consorzi esistenti e la
contestuale costituzione di nuovi Consorzi, su proposta dell’Assessore
Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste e successiva delibera della
Giunta Regionale.
3. Al fine di adeguare gli ambiti
comprensoriali alle esigenze di funzionalità operativa connessa ai problemi
idraulici, al bacino idrografico e di economicità gestionale dei sistemi
idrici, la delimitazione dei comprensori di bonifica, può essere modificata
con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore
Regionale all’Agricoltura sentiti i Consorzi di Bonifica interessati ed il
Comitato Tecnico Regionale per la bonifica di cui al successivo articolo 8.
TAB. A
Nuovi
Consorzi *
Ambito Territoriale di competenza
1. Sicilia Centro
– Orientale |
dall’Anapo
all’Alcantara escluso |
2. Sicilia
Nord-Orientale |
dall’Alcantara al
Pollina |
3. Sicilia
Nord-Occidentale |
dall’Imera
settentrionale al Birgi |
4. Sicilia
Sud-Occidentale |
dal Mazarò
all’Imera meridionale |
5. Sicilia
Sud-Orientale |
dal Rizzato al
Cassibile |
ARTICOLO 4 –
Programmazione degli interventi.
1. Gli interventi di
bonifica sono realizzati nel quadro dei piani generali di bonifica redatti
dai consorzi di cui al successivo art.6.
2. Il Programma triennale
delle opere ed interventi di bonifica, di irrigazione e di tutela del
territorio finanziati dalla Regione, viene predisposto dall’Assessorato
dell'Agricoltura e delle Foreste tramite il Comitato Tecnico Regionale per
la bonifica di cui al successivo art. 8.
Il Comitato Tecnico di
cui sopra redige il Programma triennale degli interventi sulla base dei
piani di bonifica predisposti dai singoli Consorzi, indicando le opere e gli
interventi da realizzare secondo l’ordine di priorità, nonché specificandone
i tempi di attuazione.
3. La Giunta Regionale
approva, entro il 30 settembre di ogni anno, il Programma triennale di
finanziamento delle opere ed interventi di bonifica, di irrigazione e di
tutela del territorio, ed assegna, in relazione alle disponibilità del
bilancio regionale, la dotazione finanziaria annuale per l’attuazione del
programma.
4. L’approvazione del
programma di interventi equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza delle opere in esso previste.
5. Le opere di bonifica e
irrigazione di cui ai precedenti commi sono affidati in concessione ai
Consorzi territorialmente competenti che provvedono, ai sensi della vigente
legislazione, alla loro progettazione, realizzazione e gestione.
Per quanto sopra,
saranno riconosciute in forma forfetaria spese generali nella misura del 16%
dell’importo dell'intervento.
6. Le opere di bonifica e
d'irrigazione, individuate con successivo decreto dell'Assessore
dell'Agricoltura e delle Foreste, eseguite dall'Ente di Sviluppo Agricolo,
vengono trasferite per la gestione, ai Consorzi competenti per territorio.
7.In relazione ad
esigenze di organizzazione dei propri servizi, i Consorzi possono istituire
uffici decentrati nel comprensorio di competenza.
TITOLO II –
Consorzi di bonifica
ARTICOLO 5 -
Costituzione dei consorzi
1. Nell’ambito dei
comprensori di bonifica, di cui all’art.3, i proprietari degli immobili
agricoli e non agricoli, nonché i titolari di diritti reali su fondi e
immobili altrui, quali enfiteuti ed affittuari, sono riuniti in Consorzio,
purché i fondi agricoli e gli altri immobili traggano beneficio dalle opere,
impianti e servizi consortili. Essi sono ricompresi nel “perimetro di
contribuenza” ed i proprietari e gli altri aventi diritto sugli immobili,
acquisiscono la qualità di consorziati e concorrono in forma obbligatoria
alla realizzazione dell’attività di bonifica.
2. Possono aderire al
Consorzio, come sopra indicato, anche soggetti di cui al comma 1, che pur
non usufruendo di opere, impianti e servizi ne facciano richiesta e paghino
un contributo pari a quello più basso.
3. I Consorzi sono
persone giuridiche di diritto pubblico, che svolgono attività economica.
4. Presso ciascun
consorzio è istituito il catasto consortile al fine di individuare tutti gli
immobili situati nell'ambito del comprensorio. Nel catasto consortile sono
registrate per ciascun immobile la titolarità della proprietà, nonché
l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento. I conduttori che, ai
sensi del comma 3, abbiano obblighi di contribuenza, sono parimenti iscritti
al catasto consortile.
5. Il catasto deve essere
aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza,
l'aggiornamento è effettuato sia attraverso consultazione dei dati del
catasto erariale, sia attraverso i dati emergenti dagli atti di
compravendita presentati dai proprietari.
6. Nel limiti di
stanziamento di bilancio l'Assessore all'Agricoltura e delle Foreste può
concedere un contributo per l'istituzione del catasto consortile.
7. I consorzi sono
costituiti con decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e delle Foreste, che
individua i perimetri di contribuenza di ciascun Consorzio. Eventuali
modifiche sia dei comprensori che dei perimetri di contribuenza potranno
essere effettuati con successivo decreto assessoriale.
ARTICOLO 6 - Funzioni
di programmazione dei consorzi
1.
Gli
interventi di cui alla presente legge sono attuati sulla base di piani
generali di bonifica del territorio predisposti dai consorzi.
2.
Ai fini di
cui al comma 1, i consorzi approvano lo schema del piano generale di
bonifica e lo depositano presso la propria segreteria, presso gli
ispettorati provinciali dell’agricoltura e presso ogni comune il cui
territorio sia compreso, anche in parte, nell’ambito del perimetro
consortile, per la durata di quarantacinque giorni consecutivi durante i
quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell’avvenuto deposito è
data notizia mediante pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, negli albi dei comuni territorialmente interessati,
in due tra i quotidiani più diffusi nel comprensorio.
3.
Entro
trenta giorni dalla scadenza del termine, gli interessati possono presentare
le proprie osservazioni al Consorzio; il Consorzio delibera entro i
successivi sessanta giorni, con il parere vincolante dell’autorità di
bacino, ove costituita.
4.
In caso di
inerzia, l’Assessore dell' Agricoltura e delle Foreste fissa un termine
entro il quale il Consorzio deve completare la predisposizione del piano
generale di bonifica e di tutela del territorio e, decorso inutilmente il
termine, promuove la nomina di un commissario ad acta, scelto tra i
dirigenti dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, per i successivi
adempimenti.
ARTICOLO 7 - Opere di
competenza privata e intervento sostitutivo
1.
I
consorziati hanno l’obbligo di eseguire e mantenere le opere private di
interesse dei propri fondi previste dai piani di cui all’art.6.
2.
In caso di
inerzia, anche su richiesta di un solo interessato, trascorsi trenta giorni
dalla costituzione in mora e previa autorizzazione dell’Assessore
dell’agricoltura e delle foreste, le opere di cui al comma 1 sono eseguite
dal Consorzio, secondo le vigenti disposizioni in materia di lavori
pubblici, restando a carico dei privati ogni onere, che è equiparato, a
tutti gli effetti, ai contributi consortili di cui all’articolo 10.
3.
La
ripartizione degli oneri per i lavori comuni a più fondi è effettuata dal
Consorzio, secondo i criteri validi per i contributi consortili di cui
all’articolo 10.
ARTICOLO 8 – Comitato
tecnico regionale per la bonifica,
l’irrigazione e la
tutela del territorio e dell’ambiente rurale
1.
Il Comitato Tecnico Regionale per la bonifica, l’irrigazione e la
tutela del territorio e dell’ambiente rurale è organo di consulenza e
supporto dell'Assessore dell'Agricoltura e delle Foreste con i seguenti
compiti:
·
redigere il programma
triennale degli interventi, delle opere ed attività di bonifica, irrigazione
e tutela del territorio e dell’ambiente rurale finanziati dalla Regione,
aggiornandolo annualmente in relazione alle mutate condizioni e/o esigenze,
ovvero adeguandolo alle disponibilità finanziarie del bilancio regionale;
·
di fornire consulenza in
ordine all’intervento pubblico in materia di bonifica integrale, alla
ridelimitazione dei comprensori, ai criteri di classifica per il riparto
della contribuenza, ai Piani di Organizzazione Variabile del personale e ad
ogni altra materia inerente alle attività dei Consorzi.
2. Il Comitato è istituito con decreto
dell’Assessore dell’Agricoltura e delle Foreste, ed è presieduto dallo
stesso o da suo delegato.
Esso è composto:
a) dal dirigente generale del
dipartimento regionale interventi infrastrutturali;
b) da un dirigente del dipartimento
regionale interventi infrastrutturali che espleta le funzioni di segretario;
c) da un dirigente designato
dall’Assessore dei Lavori Pubblici;
d) da un Presidente di CdA di
Consorzio designato dall’ASCEBEM;
e) da un direttore generale dei Consorzi
designato dall’Unione dirigenti della bonifica – Regione Sicilia;
f) da tre rappresentanti delle
Organizzazioni degli imprenditori agricoli, designati dalle strutture
regionali maggiormente rappresentative a livello regionale, scelti fra
soggetti aventi la qualifica di consorziato di cui all’art. 5;
g) da un rappresentante dei dipendenti
dei consorzi designato dalle organizzazioni sindacali;
h)
da un docente per ciascuna delle Facoltà di
Agraria della Regione, nominati
dai relativi Presidi, quali esperti delle materie afferenti alle attività di
bonifica e di irrigazione.
3. I componenti del Comitato durano in
carica cinque anni.
5.
Il Comitato è validamente operante se sono stati nominati i due terzi
dei suoi componenti e le sedute sono valide con la presenza della
maggioranza dei componenti nominati. Ai
componenti esterni verranno riconosciute delle indennità fissate con
apposito provvedimento Assessoriale.
6.
Ai lavori del Comitato possono essere invitati a partecipare altri
rappresentanti di soggetti pubblici e privati ritenuti di specifica
competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.
ARTICOLO 9 - Compiti
dei consorzi
1.
Sono di
competenza dei consorzi la gestione, la manutenzione ordinaria e
straordinaria e la vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui
all’art. 2 della presente legge, nonché la progettazione e la realizzazione
degli interventi ivi previsti.
2.
I consorzi
inoltre, fatte salve le competenze attribuite dalla vigente legislazione
regionale agli altri enti, espletano le seguenti
funzioni:
a)
formulano, anche ai fini dell’inserimento nei piani di settore, proposte
concernenti l’imposizione di prescrizioni e vincoli finalizzati alla
conservazione del suolo;
b)
elaborano ed eventualmente sottopongono alle autorità competenti standard di
qualità delle acque utilizzate per l'irrigazione collettiva e provvedono al
monitoraggio delle stesse;
c) formulano proposte in
vista dell’adozione degli atti di pianificazione territoriale;
d) vigilano sulla
realizzazione delle opere private obbligatorie previste dal piano di cui
all’articolo 6;
e) concorrono
nell’esercizio di funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle
prescrizioni e dei vincoli ove delegati dalle amministrazioni pubbliche
competenti;
f) possono provvedere
alle attività di progettazione di cui all’articolo 5 della legge regionale
29 aprile 1985, n. 21 e succ. modifiche ed integrazioni, per le opere
pubbliche di competenza regionale di cui alla presente legge;
g) possono provvedere,
sino alla costituzione dell’autorità di bacino, agli adempimenti di
competenza di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183;
h) provvedono ad
esprimere parere sulle domande di concessione, di derivazione di acque
pubbliche aventi rilevanza per il comprensorio;
i) provvedono allo
svolgimento dei compiti loro assegnati dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36.
3.
Gli
eventuali interventi di forestazione e salvaguardia delle opere di bonifica
sono attuati di concerto con l'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste.
ARTICOLO 10 - Concorso
Finanziario Regionale
1. La realizzazione e
la manutenzione straordinaria delle reti collettive di irrigazione e di
bonifica idraulica, il mantenimento in efficienza delle opere di bonifica
non ancora in esercizio, la vigilanza e custodia delle dighe e delle opere
di ritenuta, la manutenzione e l’esercizio delle adduttrici irrigue e dei
canali principali di bonifica sono a carico della Regione. Sono pure a
carico della Regione la realizzazione, la manutenzione ed il controllo delle
opere di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, o anche opere
di altra natura che siano di interesse generale nel comprensorio e che
inducano un indubbio e sostanziale miglioramento, anche indiretto,
sull’assetto generale della bonifica e dell’irrigazione, il monitoraggio
degli effetti ambientali dell’irrigazione anche con acque non convenzionali,
la realizzazione di studi e ricerche, anche sperimentali, di interesse
generale della bonifica e dell’irrigazione.
2. In relazione
all’interesse pubblico ed al beneficio ambientale e sociale dell’irrigazione
e della bonifica ed insieme alla particolare onerosità di gestione degli
attuali sistemi irrigui, legata alla ridotta disponibilità di risorse
idriche in Sicilia ed ai frequenti periodi siccitosi, la regione nei limiti
delle disponibilità di bilancio, contribuisce ai costi di gestione
dell’irrigazione collettiva e di manutenzione ordinaria delle reti di
bonifica.
3. In considerazione
delle finalità di pubblico interesse perseguito dai consorzi, l'Assessore
dell'Agricoltura e delle Foreste nell'ambito delle disponibilità di
bilancio, in presenza di situazioni eccezionali, può concorrere alla spesa
relativa di sollevamento delle acque irrigue.
ARTICOLO 11 –
Impignorabilità concorso finanziario regionale
1. Le assegnazioni di
fondi in favore dei consorzi ai sensi della presente legge non sono soggette
a esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal
giudice, purchè vengano specificatamente destinate a :
a) pagamento delle
retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali
per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate
di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento di
attività indispensabili a garantire il funzionamento tecnico degli impianti
gestiti dai consorzi.
2. A tal fine, la
dichiarazione di impignorabilità deve essere formalizzata con deliberazione
da adottarsi da parte degli organi di amministrazione del consorzio a
cadenza trimestrale, da notificarsi alla Ragioneria della Regione, al
Tesoriere.
3. Le disposizioni su
richiamate trovano applicazione anche in presenza di procedure di esecuzione
e di espropriazione forzata non definite alla data di entrata in vigore
della presente legge.
ARTICOLO 12 –
Contribuenza consortile e piano di classifica
1. Le spese per la manutenzione
ordinaria e la gestione delle reti irrigue in esercizio dalle secondarie
all'utente, e delle reti secondarie di bonifica, non coperte dal contributo
di cui all’art.10 sono a carico dei consorziati e dei soggetti di cui al
comma 1 dell'articolo 5, secondo tabelle di contribuzione predisposte dai
Consorzi e in ragione dei benefici conseguiti a seguito della realizzazione
e/o messa in funzione delle opere e degli impianti.
2. Tutti i soggetti diversi di cui al
comma 1, articolo 5, che utilizzano acque superficiali oppure canali
consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti da
insediamenti di qualsiasi natura, dovranno contribuire alle spese consortili
in proporzione al beneficio ottenuto.
3. I contributi di cui al comma 1 e 2
sono determinati sulla base di apposito Piano di Classifica per il riparto
della contribuenza predisposto e deliberato dal Consorzio entro sei mesi
dall'istituzione del Consorzio stesso. Le deliberazioni sono depositate
presso gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per
territorio e presso la sede del Consorzio. Del deposito è data notizia
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
e affissione negli albi dei comuni compresi nel territorio. Chiunque vi
abbia interesse può inoltrare nei trenta giorni successivi ricorso
all'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste.
4. Le delibere consortili di cui al
presente articolo sono sottoposte all’approvazione dell’Assessorato
dell'Agricoltura e delle Foreste che provvederà nei 60 giorni successivi.
5. I piani di classifica per il riparto
della contribuenza sono approvati dall’Assessorato dell'Agricoltura e delle
Foreste;
6. I criteri di contribuenza verranno
determinati con provvedimento dell'Assessore dell'Agricoltura e delle
Foreste, sentito il Comitato di cui all'articolo 8.
7. I Consorzi provvedono alla
riscossione dei contributi di cui al presente articolo secondo le norme e i
privilegi di cui all'art. 21 del Regio Decreto 13 Febbraio 1933, n. 215.
ARTICOLO 13 – Statuto
e bilancio tipo
1. Entro novanta
giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'art.5 l' Assessore
dell'Agricoltura e delle Foreste al fine di uniformare le modalità
fondamentali di funzionamento degli organi di amministrazione e di gestione,
pubblica sulla GURS le linee guida per la predisposizione dello statuto
dello schema di bilancio e dello schema dei regolamenti di contabilità e di
gestione del servizio di economato, cui i consorzi devono adeguarsi.
2. Entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione i consorzi adottano lo statuto, lo
schema di bilancio ed i regolamenti di cui al punto 1 secondo le linee guida
pubblicate. Entro i successivi dieci giorni li trasmettono all'Assessorato
dell'Agricoltura e delle Foreste.
ARTICOLO 14 – Attività
delegate all'A.S.C.E.B.E.M.
1.
L’associazione siciliana dei Consorzi ed Enti di Bonifica e di Miglioramento
fondiario (ASCEBEM) opera nell’ambito del territorio regionale quale
organismo associativo di coordinamento dei Consorzi, nel rispetto delle
prerogative istituzionali di questi al fine di rappresentare in maniera
organica le esigenze e le problematiche di settore.
L’Ascebem provvede in
particolare alla:
a) promozione di studi ed
indagini per la corretta conoscenza della bonifica, dell’ambiente e degli
ecosistemi presenti ai fini della programmazione degli interventi di
bonifica e di manutenzione con l’individuazione delle priorità sulla base di
effettive esigenze. Tale attività sarà svolta in regime di concertazione e
collaborazione con gli altri soggetti istituzionali operanti sul territorio;
b) raccolta ed
elaborazione dei dati sui volumi idrici invasati e sui volumi erogati
dell’esercizio dei sistemi irrigui collettivi;
c) collaborazione alla
individuazione dei criteri generali e delle metodologie uniformi per la
redazione dei piani di classifica per il riparto provvisorio e definitivo
degli oneri di bonifica e di irrigazione a carico della proprietà privata,
anche per assicurare l’omogeneità del carico contributivo nei vari
comprensori consortili;
d) raccolta,
organizzazione e diffusione, di dati e di informazioni inerenti le attività
di bonifica ed irrigazione e tutela dell’ambiente rurale mediante sistema
informatico da realizzarsi sulla base di apposito progetto a totale carico
della Regione Siciliana.
2. L'Assessore
dell'Agricoltura e delle Foreste è autorizzato a concedere all'ASCEBEM un
sussidio annuo per le spese di funzionamento e per l'applicazione del
presente articolo di €.50.000 che graverà sul bilancio della Regione
Siciliana, rubrica Assessorato Agricoltura e Foreste.
3. Detto sussidio può
essere erogato in due distinte rate di cui il 60% a presentazione del
programma di attività da realizzare e il restante 40% all'ultimazione del
programma.
4. Il contributo di cui
al punto 3 sostituisce il finanziamento previsto dall'art.1 della legge
regionale 9 maggio 1974, n.10 e successive modifiche.
TITOLO III – Organi consortili e loro
competenze
ARTICOLO 15 – Organi
1.
Sono organi
del consorzio:
a. l’Assemblea dei
consorziati;
b. il Consiglio di
Amministrazione;
c. la Deputazione
Amministrativa;
d. il Presidente;
e. il Collegio dei
Revisori dei Conti.
2.
Gli organi
Consortili di cui ai punti b, c, d ed e, durano in carica cinque anni con
decorrenza dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione. I
componenti sono riconfermabili una sola volta.
3.
Ai
componenti il Consiglio di Amministrazione e la Deputazione Amministrativa
spetta un trattamento economico massimo determinato con decreto del
Presidente della Regione ai sensi dell’art.1 della L.R. 11 Maggio 1993,
n.15.
ARTICOLO 16 – Consiglio di
Amministrazione
1.
Il
Consiglio di Amministrazione è formato da un numero massimo di sedici membri
di cui uno di diritto in rappresentanza dell’Assessorato per l’Agricoltura e
le Foreste, scelto tra i funzionari in servizio. Il numero dei membri
elettivi è un multiplo di tre.
2.
Il
Consiglio della prima seduta elegge nel suo seno il Presidente e gli altri
tre componenti elettivi della Deputazione Amministrativa di cui uno con
funzioni di Vice Presidente.
3.
Il
Consiglio di Amministrazione svolge i compiti ad esso attribuiti dallo
Statuto.
4. La prima seduta del
Consiglio viene convocata dal Presidente uscente o dall’Amministratore
provvisorio non oltre 30 giorni dall’esito delle elezioni. Scaduto tale
termine alla convocazione del Consiglio provvede l’Assessore
dell’Agricoltura e delle Foreste.
ARTICOLO 17 –
Deputazione Amministrativa - Presidente - Collegio revisori dei conti
1.
La
Deputazione amministrativa è formata dal Presidente, dal Vice Presidente, da
due componenti in seno al Consiglio di Amministrazione e dal membro di
diritto di cui all’art.17.
2.
Il
Presidente è il legale rappresentante del Consorzio, presiede e convoca la
Deputazione e il Consiglio, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e
della Deputazione Amministrativa ed esercita le funzioni previste dallo
Statuto.
3.
La
Deputazione Amministrativa resta in carica quanto al Consiglio di cui è
espressione, salvo in caso di sfiducia espressa con voto segreto da non meno
dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso.
4.
Le
competenze della Deputazione Amministrativa sono fissate dallo Statuto del
Consorzio.
5.
I membri
della Deputazione Amministrativa che cessano dalla carica prima della
scadenza vengono sostituiti da altri componenti il Consiglio secondo la
categoria di appartenenza e secondo le modalità stabilite dallo Statuto.
6.
Il Collegio
dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti
nominati dall'Assessore dell'Agricoltura e delle Foreste.
7.
Il Collegio
dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile sulla gestione del
Consorzio e si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi, partecipa
alle riunione del Consiglio di Amministrazione.
TITOLO IV - Elezioni
Articolo 18 - Sistema
elettorale per l’elezione dei rappresentanti del Consiglio di
Amministrazione
1.
Ai fini
dell’esercizio del diritto di voto i consorziati sono raggruppati in tre
fasce di contribuenza ad ognuna delle quali è attribuito un numero di seggi
pari in percentuale al rapporto fra il carico contributivo complessivo sulla
stessa gravante e il totale della contribuenza consortile, fino al limite di
un terzo di delegati da eleggere. I delegati eventualmente non attribuiti ad
una fascia perché eccedenti il terzo dei delegati da eleggere sono attributi
ad altre fasce con criterio proporzionale riferito al carico contributivo di
ciascuna;
2.
Alla prima
fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al
rapporto tra la contribuenza consortile totale e il numero totale dei
consorziati;
3.
Alla
seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore
al rapporto tra la contribuenza consortile al netto del carico contributivo
della prima fascia e il numero totale dei consorziati, al netto di quelli
appartenenti alla prima fascia;
4.
Alla terza
fascia appartengono tutti i rimanenti consorziati non appartenenti alle
prime fasce;
5.
La
contribuenza consortile totale ed il numero totale dei consorziati di cui ai
commi precedenti sono desunti dai ruoli di bonifica relativi all’anno
precedente a quello in cui viene convocata l’Assemblea;
6.
Ai fini
della individuazione del contributo dei singoli consorziati, ai sensi del
comma 1, si considera il contributo complessivo gravato sul consorziato per
partita catastale;
7.
Gli elenchi
dei consorziati appartenenti alle singole fasce sono formati e pubblicati
nelle forme e secondo le modalità previste dallo Statuto che disciplina
altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche
sulla base di specifiche richieste degli interessati;
8.
Ogni
consorziato ha diritto ad un voto;
9.
Il voto è
espresso personalmente salva la possibilità, ove risulti costituita
un’impresa familiare ai sensi del codice civile di delega con firma
autenticata conferita in favore di uno familiari. In caso di comproprietà si
considera avente diritto al voto il primo intestatario della partita
catastale ed è ammessa delega ad altro comproprietario nei modi di cui
sopra.
10.
Per le
elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le
disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all’art.8 comma 1 e comma 2
n.7 e dell’art.10 della L.R. 20 Marzo 1951 n.29 e successive modifiche;
11.
Il
Presidente del Consorzio, con le procedure indicate nello Statuto che
assicurano adeguata pubblicità, indice sei mesi prima della scadenza degli
organi le elezioni per il rinnovo e convoca almeno trenta giorni prima della
data delle elezioni l’Assemblea dei consorziati per l’elezione di propri
rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.
TITOLO V – Vigilanza e Controllo
ARTICOLO 19 – Vigilanza e Controllo
1.
La tutela e
la vigilanza dei Consorzi di Bonifica è esercitata dall’Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste.
2.
Sono
sottoposte ad approvazione da parte dell’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura e delle Foreste le deliberazioni concernenti:
Regolamenti;
Statuti;
Piano di
organizzazione variabile;
Stato giuridico ed
economico del personale;
Assunzione e
inquadramento del personale;
Applicazione o
modifiche dei contratti di lavoro;
Bilanci preventivi,
variazioni di bilancio, conti consuntivi e relative relazioni;
Atti di
programmazione annuali e pluriennali e relative relazioni di attuazione;
Assunzioni di
mutui;
Trasferimenti di
beni immobili;
Partecipazione ad
enti, società, associazioni.
3.
Entro 10
giorni della loro adozione, gli Enti trasmettono le deliberazioni di cui
sopra all’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste che provvederà alla
loro approvazione entra trenta giorni lavorativi dal ricevimento ovvero
dall’acquisizione di pareri o di integrazioni. Trascorsi sessanta giorni
dalla notifica, comunque, l'approvazione s'intenderà positivamente acquisita
tranne nei casi d'interruzione dei termini previsti dalla legislazione
vigente.
4.
Sulle
deliberazioni, l’Assessorato provvederà ad acquisire, nei casi previsti, i
pareri dell’Assessorato al Bilancio , ex art.20 L.R. 2/02, e della Giunta
Regionale ex D.P.Reg. 70/79.
5.
Tutte le
deliberazioni degli Enti devono essere sottoposte, prima della loro
adozione, al visto di legittimità da parte dei rispettivi Direttori.
6.
eventuali
deliberazioni adottate senza il predetto visto, con allegata relazione del
Direttore che ne motivi il diniego, dovranno essere trasmesse, entro 10
giorni dall’adozione, all’Assessorato Agricoltura e Foreste, organo di
vigilanza, che entro i tempi di cui al precedente punto 3 deciderà in
merito.
7.
Provvedono
al controllo della gestione amministrativa e contabile degli Enti i
rispettivi collegi dei revisori dei conti, i cui componenti dovranno essere
iscritti all’apposito registro nazionale.
8.
Le
disposizioni di cui all'art.31 e 32 della L.R. 7 marzo 2000 n.6 e all'art.17
della L.R. 17 marzo 2000 n. ...e succ. mod. ed int. intervenute non si
applicano ai Consorzi di Bonifica;
9.
Sono
abrogati: il comma 5° dell’art.10 e l’art.21 della L.R. 45/95, l’art. della
L.R.20/97;
TITOLO VI – Personale consortile.
ARTICOLO 20 – Piano di
organizzazione variabile
1.
I Consorzi
di Bonifica predispongono i Piani di organizzazione variabile del personale,
previsti dall’art. 3 del CCNL del 06.05.1996, commisurando la consistenza
numerica del personale consortile ed i relativi profili professionali, ai
compiti ed alle funzioni da svolgere nonché alla ampiezza dei comprensori da
servire ed alla entità, allo sviluppo e alla densità delle opere da gestire.
2.
I P.O.V.,
previo parere di conformità alle disposizioni, di cui al precedente comma,
formulato dall’Assessore dell'Agricoltura e delle Foreste, vengono approvati
dalla Giunta Regionale e trovano immediata applicazione ed esecuzione da
parte dei Consorzi i quali procedono alla copertura dei posti ivi previsti
con il personale in servizio a tempo indeterminato ovvero mediante
assunzione di personale, ai sensi della normativa vigente, nella misura
corrispondente, nel numero e nelle qualifiche, ai residui posti da coprire.
3.
Ove esigenze di funzionamento del Consorzio e/o il raggiungimento di
fini istituzionali richiedano un impiego straordinario, ancorchè limitato
nel tempo, di personale, questo potrà essere assunto in misura non superiore
al 10% della totale consistenza del P.O.V. e per un periodo non superiore,
in un anno, a mesi sei.
4.
I Consorzi
di Bonifica ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 e della L.
7 giugno 2000, n.150, possono dotarsi, anche in forma associata, di un
ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di
informazione di massa. Detti uffici possono essere costituiti anche
riorrendo giornalisti esterni da assumere mediante convenzione o concorso.
5.
In sede di
prima applicazione, il coordinamento è affidato a giornalista
professionista, in possesso di titoli di servizio conseguiti per attività
svolte presso P.A., il quale assume la qualifica di capo ufficio stampa.
Alla copertura del posto si procede mediante convenzione o concorso.
ARTICOLO 21 – Garanzie
occupazionali
Nei limiti delle esigenze
operative degli enti consortili per lo svolgimento dei loro compiti
istituzionali, i Consorzi assumono con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato:
1.
i soggetti
che, ai sensi del comma 1 dell’art. 106 della L.R. 16.04.2003 n° 4, hanno
beneficiato della proroga, fino al 31.12.2007, dei loro contratti stipulati
ex art. 3 L.R. 30.10.1995 n° 76;
2.
I soggetti
che, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 106 L.R. 4/2003 abbiano prestato
la loro opera alle dipendenze degli ex Consorzi con assunzioni fatte a norma
delle vigenti disposizioni in materia di collocamento a qualunque titolo per
un numero di giornate lavorative, ai fini previdenziali, non inferiore a 350
giornate nel triennio (2002-2004) o almeno non inferiore a 200 giornate in
due anni del predetto periodo. Le domande di assunzione a tempo
indeterminato da parte dei soggetti sopraindicati sono presentate, a pena di
decadenza, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge.
3.
Ai soggetti
di cui al punto 2, che abbiano lavorato presso il medesimo consorzio, nel
triennio 2002/2004, per un periodo inferiore a 200 giornate lavorative ai
fini previdenziali, sono riconosciute: - 151 giornate a coloro che hanno
svolto 101 giornate lavorative ai fini previdenziali; -101 giornate a coloro
che hanno svolto, almeno 51 giornate lavorative ai fini previdenziali.
ARTICOLO 22 –
Personale stagionali
1.
Ove
esigenze di funzionamento del Consorzio e/o il raggiungimento di fini
istituzionali richiedano un impiego straordinario, ancorché limitato nel
tempo, di personale, questo potrà essere assunto in misura non superiore al
10% della totale consistenza del P.O.V. e per un periodo non superiore, in
un anno, a mesi sei.
ARTICOLO 23 –
Personale dei soppressi Consorzi
1.
Il
personale dei Consorzi di Bonifica costituiti ai sensi della presente Legge
è costituito, nella prima applicazione della presente legge, dal personale
dipendente dei soppressi Consorzi di cui alla allegata tabella.
2.
Ai predetti
dipendenti sono riconosciuti: l’anzianità, il grado e la qualifica
precedentemente posseduta.
3.
Nell’ambito
di ciascun Consorzio costituito il personale dipendente potrà essere
destinato a svolgere la propria attività presso una qualsiasi struttura
(ufficio, sede o cantiere periferico) in cui si articola l’ Ente.
4.
Il
dipendente può essere d'ufficio assegnato presso ciascun consorzio o
eventuale sede periferica dello stesso. A seguito delle operazioni di
assegnazione del personale dipendente nei diversi profili professionali,
previsti nel POV, i Consorzi sono tenuti a comunicare eventuali eccedenze
e/o fabbisogni di personale all'Assessorato dell'Agricoltura e delle
Foreste, che provvederà ad attivare le relative procedure di mobilità
regionale.
5.
Viene
nominato Direttore Generale del Consorzio il più anziano nella carica tra i
direttori dei soppressi consorzi del comprensorio fino all'esaurimento
dell'apposita graduatoria.
6.
Analoga
procedura si adotta per tutte le altre qualifiche e fasce funzionali
previste.
7.
I soggetti
individuati nelle superiori graduatorie e non collocati, concorreranno a
formare apposita graduatoria regionale triennale per una loro utilizzazione
al fine di ricoprire analoga funzione che dovesse essere disponibile in
altro consorzio.
8.
I superiori
soggetti possono essere utilizzati, con il consenso delle parti, presso
uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale.
TITOLO VII – Norme transitorie
ARTICOLO 24 – Rapporti
giuridici dei soppressi Consorzi
1.
A far data
dalla presente legge i Consorzi di Bonifica vengono soppressi. Un apposito
Servizio costituito presso la Seconda Direzione dell’Assessorato Regionale
AA.FF., provvederà a riscuotere i crediti e a liquidare i debiti pregressi.
L’incarico di Commissario
liquidatore previsto dall’art.31, comma 5, della legge regionale 27/04/1999,
n.10, cessa dall’entrata in vigore della presente legge.
E’ fatto obbligo ai
soggetti di cui al comma precedente di definire le procedure in itinere e di
rendere conto della loro gestione all’Assessore Regionale per l’Agricoltura
e le Foreste entro 60 gg dall’entrata in vigore della presente legge.
Per il pagamento degli
oneri relativi ai soppressi consorzi è istituito per gli anni 2005, 2006 e
2007 apposito capitolo di bilancio con una dotazione annuale di
€.5.000.000,00.
2.
In
sostituzione dei soppressi Consorzi di Bonifica vengono istituiti dei nuovi
soggetti giuridici, di nuova formazione, sui quali non influiranno le
precedenti gestioni contabili, gestite ai sensi del precedente comma 1 a
somiglianza di quanto fatto con le soppresse USL e le istituite ASL.
ARTICOLO 25 –
Amministrazione straordinaria degli Enti di Bonifica
1. Fino alla
costituzione e all'insediamento degli organi consortili elettivi i Consorzi
di Bonifica vengono amministrati con le modalità di cui ai successivi commi.
2. Per ciascun
Consorzio l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste nomina un
Consiglio di Amministrazione provvisorio, con il compito di provvedere
all’ordinaria amministrazione e allo svolgimento delle elezioni degli
organi consortili, secondo le modalità determinate con proprio decreto.
3. Il C.d.A.
provvisorio è composto:
a) da tre
rappresentanti delle Organizzazioni professionali di categoria maggiormente
rappresentativi presenti nel comprensorio di bonifica, fra i quali viene
nominato il Vice-presidente;
b) da un
rappresentante degli enti locali territorialmente competenti;
c) da un rappresentante
della Regione Siciliana designato dall’Assessore regionale per
l’Agricoltura e le Foreste;
d) da un dottore
agronomo/forestale designato dall’Assessore regionale dell’Agricoltura e
delle Foreste sulla base di una terna proposta dalla Federazione regionale
degli Ordini dei dottori agronomi e forestali della Sicilia;
e) da un rappresentante
della Regione Siciliana designato dall’Assessore regionale per
l’Agricoltura e le Foreste;
d) il consiglio
di amministrazione così composto elegge il Presidente ed un Vice Presidente,
in particolare il Presidente deve essere persona con rilevante ed accertata
competenza in materia agricola, economica e giuridica, per avere svolto
attività scientifica, professionale e amministrativa o per avere acquisito
esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale per
almeno 10 anni e nel caso di dipendenti della P.A. devono essere in possesso
della qualifica di dirigente con adeguato curriculum in materia di
competenze di cui sopra, da valutarsi a cura del Nucleo di valutazione
strategica costituito presso l’Ufficio di Gabinetto.
L’indennità di
carica del Presidente non potrà essere superiore a quella riconosciuta agli
amministratori dei soppressi consorzi di bonifica.
4. L’assemblea dei
consorziati è convocata per le elezioni entro dodici mesi dall’insediamento
della nominata Amministrazione provvisoria.
5. Nelle more
dell’insediamento del C.d.A. provvisorio, di cui al comma 2 l’Assessorato
Regionale per l’Agricoltura e Foreste provvede ad assicurare l’ordinaria
amministrazione degli Enti Consortili nominando, a tal fine, un Commissario
scelto tra i funzionari regionali in servizio o in quiescenza.
ARTICOLO 26 – Regime
transitorio del concorso finanziario regionale
1.
Fino a
quando gli Enti consortili di cui alla presente legge non avranno trovato un
definitivo assetto giuridico, amministrativo e organizzativo, e comunque
entro un triennio, il concorso finanziario regionale potrà temporaneamente
non applicarsi, nella misura prevista dall' art.11 della presente legge, a
quei Consorzi cui le precedenti erogazioni finanziarie siano state
complessivamente superiori a tale misura.
2.
A decorrere
dall’esercizio finanziario 2005, le assegnazioni di fondi in favore dei
Consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 11 non sono soggette a
esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal
giudice, purché vengano specificatamente destinate a:
a) pagamento delle
retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali
per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle
rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento di
attività indispensabili a garantire il funzionamento tecnico degli impianti
gestiti dai Consorzi.
3. A tal
fine, la dichiarazione di impignorabilità deve essere formalizzata con
deliberazione da adottarsi da parte degli organi di amministrazione del
consorzio a cadenza trimestrale, da notificarsi alla Ragioneria della
Regione, al Tesoriere.
2. Le
disposizioni su richiamate trovano applicazione anche in presenza di
procedure di esecuzione e di espropriazione forzata non definite alla data
di entrata in vigore della presente legge.
Firmato : …………………………….
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