AZIENDA POIATTI


 


8 giugno 2006 - SICUREZZA NEL LAVORO: PARTE NEL TRAPANESE CAMPAGNA DELLA

FLAI CGIL DOPO INCIDENTE ALLA POIATTI. Il Comunicato

7 giugno 2006 - Pastificio Poiatti (TP), gravissimo infortunio sul lavoro. 

30 nov 1999 - Accordo sindacale .

28 feb 1998 - Accordo sindacale .

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

   

L'anno 1999, il giorno 30 del mese di Novembre in Trapani, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trapani si sono riuniti:

 

per la Società Poiatti S.p.A il Signor   Poiatti Giovanni  Consigliere Delegato

assistito dal Rag. Giuseppe Gulotta, Consulente dell'Azienda e da Francesco Bianco, Direttore dell'Associazione.

Per le OO.SS. i Signori:

Vinci Giuseppe                     FLAI_CGIL

Magaddino Giorgio               UILA_UIL

Firenze Ferdinando               FAI_CISL

 

Per le RSU i Signori:

 

 Biosa Carlo

Foggia Michele

Calandrino Matteo

 

 Oggetto dellincontro è la trattazione della piattaforma rivendicativa proposta dalle Organizzazioni Sindacali di concerto con la RSU.

Si premette che, in atto tutti i lavoratori dipendenti della Società Poiatti S.p.A. usufruiscono di un fringe benefit di Kg.10 di pasta Poatti evidenziato in busta

paga con un controvalore di lire 11.500 mensile.

Dopo. ampia discussione, a seguito di varie precedenti riunioni, svoltesi presso l’Azienda, sulla trattazione di tutti i punti della piattaforma rivendicativa, le parti convengono quanto appresso:

a) relativamente alla mensa aziendale viene riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti una indennità sostitutiva di Kg.20 di pasta Poiatti, che sarà indicata in busta paga quale fringe benefit con il controvalore di lire 23.000 che aggiunti al precedente formeranno in busta paga un importo unico di lire 34.500 mensili, da consumare presso la ditta Lenzi Irene, esercente il commercio al minuto di prodotti alimentari, sita in Mazara del Vallo nella Via Arturo Toscanini n.27;

b) per quanto riguarda il premio per obbiettivi si farà riferimento:

1)      al risparmio in Kwh di consumo di energia elettrica, raffrontando il consumo e la produzione globale dell'anno 1999, che sarà base di riferimento, con il consumo e la produzione globale degli anni successivi; qualora da detto raffronto scaturisca un minore consumo, l'importo del risparmio sarà quantificato moltiplicando i Kwh consumati in meno per il prezzo medio dell'energia elettrica dell'anno oggetto del risparmio;

2)     al risparmio che si otterrà per la minore quantità di pasta di semola restituita dalla clientela, raffrontando il reso e l'importo delle vendite di pasta di semola dell'anno 1999, che sarà base di riferimento, con il reso e le vendite di pasta di semola degli anni successivi; qualora da detto raffronto scaturisca un minore quantitativo di reso, l'importo del risparmio sarà quantificato moltiplicando i Kg. resi in meno al prezzo di lire 230 (duecentotrenta) per Kg.

Relativamente al totale del quantitativo di reso dell'anno 1999, verranno detratti Kg. 19.660 di pasta vitaminizzata in quanto da considerare reso di natura straordinaria.

Dal risparmio complessivo ottenuto, il 50% sarà ripartito a tutti i lavoratori dipendenti dalla Società, in rapporto al periodo di lavoro prestato nell’anno di  competenza.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro il premio per obbiettivi sarà corrisposto, in dodicesimi, alla data della cessazione prendendo a riferimento il premio relativo all'anno precedente.

Ai lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro entro l'anno 2000 non sarà corrisposto il premio per obbiettivi, in quanto il primo risparmio sarà corrisposto entro il 30 giugno 2001 sul risultato ottenuto nel 2000 rispetto al 1999.

 

c)   viene riconosciuta al personale addetto ai trasporti, per i viaggi effettuati fuori della provincia di Trapani, l'indennità di trasferta nella misura di £. 20.000 (ventimila) anche in presenza di un solo scarico; resta ferma la validità in tutti i suoi punti dell'accordo stipulato in data 28 febbraio 1998 che si allega in fotocopia;

d)   la valutazione sulla istituzione della indennità per il caldo-umido di cui all'art. 57 del CCNL vigente viene sospesa e sarà resa efficace al termine della fase di ristrutturazione dello stabilimento ad oggi in corso;

e) Relativamente alle ferie si conviene che il periodo di chiusura annuale dello stabilimento per ferie costituisce periodo obbligato  per  il godimento delle

stesse, mentre il periodo residuo di godimento sarà concordato con la RSU tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive della Società;

f)    con decorrenza dal  1° novembre 1999 ai seguenti lavoratori viene riconosciuto il quarto livello di inquadramento:…….

Fermo quanto sopra le parti convengono che, una volta esaurita la fase di ristrutturazione aziendale in atto, si procederà alla verifica sui sistemi di organizzazione del lavoro e di inquadramento del personale..

Il presente accordo decorre dal 1° settembre 1999 ed esplica la sua efficacia fino al 31 dicembre 2000 e si intende rinnovato tacitamente di anno in anno salvo che entro un mese dalla fine dell'anno non ci sarà disdetta da una delle parti.

Letto, firmato e sottoscritto.

 

 

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

   

L'anno millenovecentonovantotto il giorno ventotto del mese di Febbraio in Mazara del Vallo.

 

tra la POIATTI S.P.A. rappresentata dai Sigg. Poiatti Giovanni e Poiatti Maurizio – Amministratori delegati

e

i lavoratori interessati …… ASSISTITI dai sigg. Macaddino Giorgio e Macaddino Tommaso della UILA-UIL e dalla Signora Parrinelo Giacoma della FLAI-CGIL.

Oggetto dell'incontro è la regolamentazione pattizia, ai sensi  della prima nota a verbale dell'art.59 dei Contratto di lavoro,dell'indennità di trasferta e  della predeterminazione del compenso per eventuale lavoro supplementare prestato dal persona­le addetto ai trasporti ed alle operazioni conseguenti.     

Si premette, a tal proposito, che per prassi aziendale, al personale addetto ai  trasporti per la provincia di_Messina, Catania Siracusa e Ragusa è stato riconosciuto il pagamento di tre ore di lavoro supplementare con la maggiorazione del 45% a quelli che effettuano la medesima attività con destinazione le province di Enna e Caltanissetta di due ore di lavoro supplementare  con la relativa maggiorazione del 45%, mentre il compenso per le trasferte era stato regolamentato dal1'accordo plurimo sottoscritto tra azienda e dipendenti in data 28 Ottobre 1994.

Dopo ampia discussione  e al fine anche di prevenire questioni le parti, anche ai sensi dell'art.411 .C.p.C., stipulano e convengono quanto appresso:

I-a) Per il personale addetto alle motrici per i viaggi effet­tuati nelle città di Cefalù, Petraia Soprana, Castelbuono, Castellana Sicula,Caltavuturro, Lercara Freddi, Licata, Cànicatti, Ravanusa, San Giovanni Gemini e Cammarata viene riconosciu­ta l'indennità di trasferta nella misura di £. 20.000 ( lire  ventimila)  per ogni viaggio anche in presenza di un solo sca­rico, mentre per gli altri comuni della provincia di Palermo e  Agrigento compresi i capoluoghi viene riconosciuta l’indennità di trasferta  di £. 20.000 in presenza di più scarichi.

 b) per i viaggi  effettuati nella provincia di Enna e Caltanissetta  viene riconosciuta l'indennità di trasferta nella misura  di £. 20.000 a prescindere dal numero degli  scarichi;

c) per i viaggi effettuati nelle province di Catania, Messina Ragusa e Siracusa viene riconosciuta l’indennità di trasferta nella misura di £ 35.000 (lire trentacinquemila).

II-a) Per il personale addetto agli articolati per i viaggi effettuati nelle province di Palermo e Agrigento viene riconosciuta l’indennità di trasferta nella misura di £ 20.000 (ventimila) solo in presenza di più scarichi;        

b) per i viaggi effettuati nelle province di Enna e Caltanissetta viene :riconosciuta 1'indennità di trasferta nella misura di £. 20.000 ( lire ventimila).

c) per i viaggi effettuati nelle province di Catania,  Messina, Ragusa e Siracusa viene riconosciuta l'indennità di trasferta nella misura di £. 35.000 ( trentacinquemila)

III- Tenuto conto, altresì, che l'attività dei lavoratori per i quali si stipula il presente accordo rientra nella previsione del R.D.6/12/1923 n.2657 e che però, certamente, coloro che vengono comandati ad effettuare trasporti nelle province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa svolgono attività più impegnativa di coloro che svolgono lo stesso lavoro per le province ­di Trapani, Palermo, Agrigento, Caltanissetta ed Enna, si conviene e si stipula, e ciò al fine di prevenire eventuale conflittualità, anche ai sensi dell'art.1965 C.C., di riconoscere agli autisti  e addetti alle operazioni conseguenti che verranno comandati ad operare nelle province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa un compenso pari a tre ore di lavoro maggiorato del 45% per ogni viaggio.

Per i conducenti di motrici comandati ad operare nelle province di Enna e Caltanissetta viene riconosciuto un compenso pari a due ore di lavoro con la maggiorazione del 45% solo in presenza di più scarichi.

 Per il personale, addetto agli articolati comandati ad operare nelle province di Enna e Caltanissetta viene riconosciuto un compenso pari a due ore di retribuzione con la maggiorazione del 45% per ogni viaggio a prescindere dal numero degli scarichi.

Per il personale comandato ad operare nelle regione Calabria viene riconosciuta una trasferta di £60.000  (lire sessantamila) ed un compenso pari a sei ore di retribuzione con la maggiorazione del 45% per ogni viaggio.

IV- A transazione e stralcio di ogni e qualsiasi pretesa e di­ritto dei singoli lavoratori, per i titoli, oggetto del presente accordo, per ciascun  mese dì. servizio dal 01/02/93, viene  corrisposta la somma di £. 20.000 ( lire ventimila) e i lavoratori interessati sottoscrivono il presente accordo ai fini e  per g1i effetti di cui all'art.411.C.p.C. e 2113 C.C.

V- Le OO.SS. stipulanti si impegnano a depositare. all'.U.P.L.M.O di Trapani il presente verbale

   Letto, Confermato, sottoscritto.