L'anno millenovecentonovantotto il giorno ventotto del mese di Febbraio
in Mazara del Vallo.
tra la POIATTI
S.P.A. rappresentata dai Sigg. Poiatti
Giovanni e Poiatti
Maurizio –
Amministratori delegati
e
i lavoratori interessati …… ASSISTITI dai sigg. Macaddino
Giorgio e Macaddino
Tommaso della
UILA-UIL e dalla Signora Parrinelo
Giacoma della
FLAI-CGIL.
Oggetto dell'incontro è la regolamentazione pattizia, ai sensi
della prima nota a verbale dell'art.59 dei Contratto di
lavoro,dell'indennità di trasferta e della predeterminazione del
compenso per eventuale lavoro supplementare prestato dal personale
addetto ai trasporti ed alle operazioni conseguenti.
Si premette, a tal proposito, che per prassi aziendale, al personale
addetto ai trasporti per la provincia di_Messina, Catania Siracusa
e Ragusa è stato riconosciuto il pagamento di tre ore di lavoro
supplementare con la maggiorazione del 45% a quelli che effettuano la
medesima attività con destinazione le province di Enna e Caltanissetta
di due ore di lavoro supplementare con la relativa maggiorazione
del 45%, mentre il compenso per le trasferte era stato regolamentato
dal1'accordo plurimo sottoscritto tra azienda e dipendenti in data 28
Ottobre 1994.
Dopo ampia discussione e al fine anche di prevenire questioni le
parti, anche ai sensi dell'art.411 .C.p.C., stipulano e convengono
quanto appresso:
I-a) Per il personale addetto alle motrici per i viaggi effettuati
nelle città di Cefalù, Petraia Soprana, Castelbuono, Castellana
Sicula,Caltavuturro, Lercara Freddi, Licata, Cànicatti, Ravanusa, San
Giovanni Gemini e Cammarata viene riconosciuta l'indennità di trasferta
nella misura di £. 20.000 ( lire ventimila) per ogni viaggio
anche in presenza di un solo scarico, mentre per gli altri comuni della
provincia di Palermo e
b)
per i viaggi effettuati nella provincia di Enna e Caltanissetta
viene riconosciuta l'indennità di trasferta nella misura di £.
20.000 a prescindere dal numero degli scarichi;
c) per i viaggi effettuati nelle province di Catania, Messina Ragusa
e Siracusa viene riconosciuta l’indennità di trasferta nella misura di £
35.000 (lire trentacinquemila).
II-a) Per il personale addetto agli articolati per i viaggi
effettuati nelle province di Palermo e Agrigento viene riconosciuta
l’indennità di trasferta nella misura di £ 20.000 (ventimila) solo in
presenza di più scarichi;
b) per i viaggi effettuati nelle province di Enna e Caltanissetta viene
:riconosciuta 1'indennità di trasferta nella misura di £. 20.000 ( lire
ventimila).
c) per i viaggi effettuati nelle province di Catania, Messina,
Ragusa e Siracusa viene riconosciuta l'indennità di trasferta nella
misura di £. 35.000 ( trentacinquemila)
III- Tenuto conto, altresì, che l'attività dei lavoratori per i
quali si stipula il presente accordo rientra nella previsione del
R.D.6/12/1923 n.2657 e che però, certamente, coloro che vengono
comandati ad effettuare trasporti nelle province di Catania, Messina,
Ragusa e Siracusa svolgono attività più impegnativa di coloro che
svolgono lo stesso lavoro per le province di Trapani, Palermo,
Agrigento, Caltanissetta ed Enna, si conviene e si stipula, e ciò al
fine di prevenire eventuale conflittualità, anche ai sensi dell'art.1965
C.C., di riconoscere agli autisti e addetti alle operazioni
conseguenti che verranno comandati ad operare nelle province di Catania,
Messina, Ragusa e Siracusa un compenso pari a tre ore di lavoro
maggiorato del 45% per ogni viaggio.
Per i conducenti di motrici comandati ad operare nelle province di Enna
e Caltanissetta viene riconosciuto un compenso pari a due ore di lavoro
con la maggiorazione del 45% solo in presenza di più scarichi.
Per il personale, addetto agli articolati comandati ad operare nelle
province di Enna e Caltanissetta viene riconosciuto un compenso pari a
due ore di retribuzione con la maggiorazione del 45% per ogni viaggio a
prescindere dal numero degli scarichi.
Per il personale comandato ad operare nelle regione Calabria viene
riconosciuta una trasferta di £60.000 (lire sessantamila) ed un
compenso pari a sei ore di retribuzione con la maggiorazione del 45% per
ogni viaggio.
IV- A transazione e stralcio di ogni e qualsiasi pretesa e diritto
dei singoli lavoratori, per i titoli, oggetto del presente accordo, per
ciascun mese dì. servizio dal 01/02/93, viene corrisposta la
somma di £. 20.000 ( lire ventimila) e i lavoratori interessati
sottoscrivono il presente accordo ai fini e per g1i effetti di cui
all'art.411.C.p.C. e 2113 C.C.
V- Le OO.SS. stipulanti si impegnano a depositare. all'.U.P.L.M.O di
Trapani il presente verbale
Letto, Confermato, sottoscritto.