L'anno 1999, il giorno 30 del mese di Novembre in Trapani, presso la
sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trapani si
sono riuniti:
per la Società
Poiatti S.p.A il
Signor
assistito dal Rag. Giuseppe Gulotta, Consulente dell'Azienda e da
Francesco Bianco, Direttore dell'Associazione.
Per le OO.SS. i Signori:
Vinci Giuseppe
FLAI_CGIL
Magaddino Giorgio
UILA_UIL
Firenze Ferdinando
FAI_CISL
Per le RSU i Signori:
Biosa
Carlo
Foggia Michele
Calandrino Matteo
Oggetto dell’incontro
è la trattazione della piattaforma rivendicativa proposta dalle
Organizzazioni Sindacali di concerto con la RSU.
Si premette che, in atto tutti i lavoratori dipendenti della Società Poiatti
S.p.A. usufruiscono di un fringe benefit di Kg.10 di pasta Poatti
evidenziato in busta
paga con un controvalore di lire 11.500 mensile.
Dopo. ampia discussione, a seguito di varie precedenti riunioni,
svoltesi presso l’Azienda, sulla trattazione di tutti i punti della
piattaforma rivendicativa, le parti convengono quanto appresso:
a) relativamente alla mensa aziendale viene riconosciuta a tutti i
lavoratori dipendenti una indennità sostitutiva di Kg.20 di pasta
Poiatti, che sarà indicata in busta paga quale fringe benefit con il
controvalore di lire 23.000 che aggiunti al precedente formeranno in
busta paga un importo unico di lire 34.500 mensili, da consumare presso
la ditta Lenzi Irene, esercente il commercio al minuto di prodotti
alimentari, sita in Mazara del Vallo nella Via Arturo Toscanini n.27;
b) per quanto riguarda il premio per obbiettivi si farà riferimento:
1) al risparmio in Kwh di consumo di energia elettrica, raffrontando il consumo e la produzione globale dell'anno 1999, che sarà base di riferimento, con il consumo e la produzione globale degli anni successivi; qualora da detto raffronto scaturisca un minore consumo, l'importo del risparmio sarà quantificato moltiplicando i Kwh consumati in meno per il prezzo medio dell'energia elettrica dell'anno oggetto del risparmio;
2) al risparmio che si otterrà per la minore quantità di pasta di semola restituita dalla clientela, raffrontando il reso e l'importo delle vendite di pasta di semola dell'anno 1999, che sarà base di riferimento, con il reso e le vendite di pasta di semola degli anni successivi; qualora da detto raffronto scaturisca un minore quantitativo di reso, l'importo del risparmio sarà quantificato moltiplicando i Kg. resi in meno al prezzo di lire 230 (duecentotrenta) per Kg.
Relativamente al totale del quantitativo di reso dell'anno 1999, verranno detratti Kg. 19.660 di pasta vitaminizzata in quanto da considerare reso di natura straordinaria.
Dal risparmio complessivo ottenuto, il 50% sarà ripartito a tutti i
lavoratori dipendenti dalla Società, in
rapporto al periodo di lavoro prestato nell’anno di competenza.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro il premio per obbiettivi
sarà corrisposto, in dodicesimi, alla data della cessazione prendendo a
riferimento il premio relativo all'anno precedente.
Ai lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro entro l'anno 2000 non
sarà corrisposto il premio per obbiettivi, in quanto il primo risparmio
sarà corrisposto entro il 30 giugno 2001 sul risultato ottenuto nel 2000
rispetto al
c) viene riconosciuta al personale addetto ai trasporti, per
i viaggi effettuati fuori della provincia di Trapani, l'indennità di
trasferta nella misura di £. 20.000 (ventimila) anche in presenza di un
solo scarico; resta ferma la validità in tutti i suoi punti dell'accordo
stipulato in data 28 febbraio 1998 che si allega in fotocopia;
d) la valutazione sulla istituzione della indennità per il
caldo-umido di cui all'art. 57 del CCNL vigente viene sospesa e sarà
resa efficace al termine della fase di ristrutturazione dello
stabilimento ad oggi in corso;
e) Relativamente alle ferie si conviene che il periodo di chiusura
annuale dello stabilimento per ferie costituisce periodo obbligato
per il godimento delle
stesse, mentre il periodo residuo di godimento sarà concordato con la
RSU tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive
della Società;
f) con decorrenza dal 1° novembre
1999 ai seguenti lavoratori viene
Fermo quanto sopra le parti convengono che, una volta esaurita la fase
di
Il presente accordo decorre dal 1° settembre 1999 ed esplica la sua
efficacia fino al 31 dicembre 2000 e si intende rinnovato tacitamente di
anno in anno salvo che entro un mese dalla fine dell'anno non ci sarà
disdetta da una delle parti.
Letto, firmato e sottoscritto.