VERBALE DI ACCORDO SINDACALE


 

L'anno 1999, il giorno 30 del mese di Novembre in Trapani, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trapani si sono riuniti:

 

per la Società Poiatti S.p.A il Signor   Poiatti Giovanni  Consigliere Delegato

assistito dal Rag. Giuseppe Gulotta, Consulente dell'Azienda e da Francesco Bianco, Direttore dell'Associazione.

Per le OO.SS. i Signori:

Vinci Giuseppe                     FLAI_CGIL

Magaddino Giorgio               UILA_UIL

Firenze Ferdinando               FAI_CISL

 

Per le RSU i Signori:

 

 Biosa Carlo

Foggia Michele

Calandrino Matteo

 

 Oggetto dellincontro è la trattazione della piattaforma rivendicativa proposta dalle Organizzazioni Sindacali di concerto con la RSU.

Si premette che, in atto tutti i lavoratori dipendenti della Società Poiatti S.p.A. usufruiscono di un fringe benefit di Kg.10 di pasta Poatti evidenziato in busta

paga con un controvalore di lire 11.500 mensile.

Dopo. ampia discussione, a seguito di varie precedenti riunioni, svoltesi presso l’Azienda, sulla trattazione di tutti i punti della piattaforma rivendicativa, le parti convengono quanto appresso:

a) relativamente alla mensa aziendale viene riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti una indennità sostitutiva di Kg.20 di pasta Poiatti, che sarà indicata in busta paga quale fringe benefit con il controvalore di lire 23.000 che aggiunti al precedente formeranno in busta paga un importo unico di lire 34.500 mensili, da consumare presso la ditta Lenzi Irene, esercente il commercio al minuto di prodotti alimentari, sita in Mazara del Vallo nella Via Arturo Toscanini n.27;

b) per quanto riguarda il premio per obbiettivi si farà riferimento:

1)      al risparmio in Kwh di consumo di energia elettrica, raffrontando il consumo e la produzione globale dell'anno 1999, che sarà base di riferimento, con il consumo e la produzione globale degli anni successivi; qualora da detto raffronto scaturisca un minore consumo, l'importo del risparmio sarà quantificato moltiplicando i Kwh consumati in meno per il prezzo medio dell'energia elettrica dell'anno oggetto del risparmio;

2)     al risparmio che si otterrà per la minore quantità di pasta di semola restituita dalla clientela, raffrontando il reso e l'importo delle vendite di pasta di semola dell'anno 1999, che sarà base di riferimento, con il reso e le vendite di pasta di semola degli anni successivi; qualora da detto raffronto scaturisca un minore quantitativo di reso, l'importo del risparmio sarà quantificato moltiplicando i Kg. resi in meno al prezzo di lire 230 (duecentotrenta) per Kg.

Relativamente al totale del quantitativo di reso dell'anno 1999, verranno detratti Kg. 19.660 di pasta vitaminizzata in quanto da considerare reso di natura straordinaria.

Dal risparmio complessivo ottenuto, il 50% sarà ripartito a tutti i lavoratori dipendenti dalla Società, in rapporto al periodo di lavoro prestato nell’anno di  competenza.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro il premio per obbiettivi sarà corrisposto, in dodicesimi, alla data della cessazione prendendo a riferimento il premio relativo all'anno precedente.

Ai lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro entro l'anno 2000 non sarà corrisposto il premio per obbiettivi, in quanto il primo risparmio sarà corrisposto entro il 30 giugno 2001 sul risultato ottenuto nel 2000 rispetto al 1999.

 

c)   viene riconosciuta al personale addetto ai trasporti, per i viaggi effettuati fuori della provincia di Trapani, l'indennità di trasferta nella misura di £. 20.000 (ventimila) anche in presenza di un solo scarico; resta ferma la validità in tutti i suoi punti dell'accordo stipulato in data 28 febbraio 1998 che si allega in fotocopia;

d)   la valutazione sulla istituzione della indennità per il caldo-umido di cui all'art. 57 del CCNL vigente viene sospesa e sarà resa efficace al termine della fase di ristrutturazione dello stabilimento ad oggi in corso;

e) Relativamente alle ferie si conviene che il periodo di chiusura annuale dello stabilimento per ferie costituisce periodo obbligato  per  il godimento delle

stesse, mentre il periodo residuo di godimento sarà concordato con la RSU tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive della Società;

f)    con decorrenza dal  1° novembre 1999 ai seguenti lavoratori viene riconosciuto il quarto livello di inquadramento:…….

Fermo quanto sopra le parti convengono che, una volta esaurita la fase di ristrutturazione aziendale in atto, si procederà alla verifica sui sistemi di organizzazione del lavoro e di inquadramento del personale..

Il presente accordo decorre dal 1° settembre 1999 ed esplica la sua efficacia fino al 31 dicembre 2000 e si intende rinnovato tacitamente di anno in anno salvo che entro un mese dalla fine dell'anno non ci sarà disdetta da una delle parti.

Letto, firmato e sottoscritto.