Accordo per il rinnovo del contratto provinciale per gli operai agricoli della provincia di
SIRACUSA
Gennaio 2000 - Dicembre 2003
Verbale di Riunione
L'anno 2000 il giorno
del mese di
in Siracusa presso la sede della
Unione Provinciale degli Agricoltori in Viale
Montedoro 66,
tra:
- L'UNIONE
PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI rappresentata dal Dr.
Salvatore Giardina, Presidente, e
dal Dr. Biagio Bonfiglio, Direttore;
-LA FEDERAZIONE
PROVINCIALE COLTIVATORI
DIRETTI
rappresentata dal suo Presidente Sig. Giuseppe
Tiralongo e dal Direttore Sig. Antonino Gozzo;
- LA C.I.A. -
Confederazione Italiana Agricoltori
-
- LA
FLAI-CGIL rappresentata dal Sig. Paolo
Censabella, segretario provinciale, e dai
signori Sebastiano Tanasi Salvatore
Alfo' e Carmelo Maltese
della segreteria provinciale FLAI-CGIL;
- LA FISBA-CISL rappresentata dal sig.
segretario provinciale:
- LA UILA-UIL rappresentata dal Sig.
segretario provinciale e dal Sig. Corrado dall'altra parte;
si e' stipulato il presente accordo per
il rinnovo del contratto provinciale di
lavoro per gli operai agricoli del 12 Dicembre 1996 da
valere nella provincia di Siracusa, ai sensi
degli art. 2 e 86 del vigente C.C.N.L. ed
il cui
Art. 1
Il presente contratto provinciale di lavoro per gli
operai agricoli, da valere nella provincia di
Siracusa, per quanto attiene al proprio ruolo,
alle proprie funzioni ed alle proprie
competenze, fa espressamente riferimento agli artt. 2
e 86 del CCNL del 10/07/98 ed alle altre
norme dello stesso per quanto non diversamente
disciplinato
Le norme dei contratto integrativo
provinciale del 12 Dicembre 1992
conservano in pieno la loro efficacia se non
modificate dal presente accordo. Si danno per
acquisite le variazioni introdotte dal nuovo OCNL al le
norme provinciali in vigore Art. 2
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto provinciale ha validità
quadriennale e decorre dall'1/1/2000 al 31/12/2003. Dal 1/1/2001 i salari provinciali saranno automaticamente incrementati a seguito degli adeguamenti salariali tabellari previsti dall'art. 44 del CCNL vigente.
Il contratto provinciale va disdetto a mezzo raccomandata AR
almeno sei mesi prima della scadenza; in caso
contrario si intenderà prolungato per un anno.
La parte disdettante deve comunicare all'altra
proposte di rinnovo 4 mesi prima. Le trattative
devono iniziare entro i due mesi successivi. Art 3
SALARIO CONTRATTUALE PROVINCIALE
Per gli operai a tempo
indeterminato, il salario
contrattuale provinciale è costituito dal
“salario base conglobato”,
inteso come tale quello base più la contingenza maturata
al primo maggio 1986 più
l'EDR più l'ex integrativo
provinciale congelato,
dagli aumenti contrattuali e dall'
indennità di percorso, quando spetta. Per
gli operai a tempo determinato, al salario come
sopra indicato occorre aggiungere il terzo elemento come
descritto dall'art. 44 del CCNL nella misura del
30,44% da calcolarsi sul salario contrattuale, esclusa 1'
indennità di percorso e il T.F.R. nella misura prevista dal
CCNL. Art. 4
ASSUNZIONE
Le assunzioni degli operai a tempo
determinato (O.T.D.), debbono essere fatte per
fasi lavorative, con garanzia di occupazione
per tutta la durata di esse, con le eccezioni
previste dall'art.iO del CCNL e per crisi
commerciale del coparto economico
rilevante per l'azienda, per
guasti tecnici ai macchinari agricoli,
impianti irrigui e di lavorazione. Le
principali fasi lavorative individuate nella nostra
provincia e a titolo esemplificativo sono:
1) CEREALICOLTURA: aratura, diserbo,
2) AGRUMICOLTURA E FRUTTICOLTURA:
3) OLIVICOLTURA: potatura, irrorazione, raccolta;
4) VITIVINICOLTURA: lavori di impianto, potatura
verde e secca, lavori colturali
del terreno, ricaccio sarmenti, trattamenti
fitosanitari, irrigazione, vendemmia.
5) ORTAGGI: piantagione, scerbatura, disinfestazione,
Gli operai potranno essere
impiegati in piu'
fasi lavorative fermo restando quanto previsto dall
'art. 27 del CCNL. Se la variazione della
fase lavorativa avviene nel corso della giornata7 il
lavoratore conserva il trattamento economico originario. Art. 5
RIASSUNZIONE
Qualora ne ricorrano i presupposti giuridici,
il diritto alla riassunzione si applica
nell'ambito della previsione normativa di
cui all'art. 23, secondo comma, della
legge
n. 56/87, come modificato dall'art.
9 bis della legge n. 236/93. La
riassunzione avverrà per le stesse fasi
lavorative dell'anno precedente
salvo cause di forza maggiore.
Nella riassunzione si terrà conto delle seguenti priorità
- professionalità
- anzianità di servizio
- carico familiare.
Ai fini del calcolo della riserva, di cui
all'art. 9 ter primo comma della L. n.
608/96, la manodopera riassunta non viene considerata.
L'Osservatorio Provinciale di cui
all'art. 23 potrà chiedere l'elenco dei
lavoratori licenziati e di coloro che hanno
manifestato la volontà di essere riassunti nei modi e nei
termini di cui alle leggi soprarichiamate e che
hanno assentito per iscritto al
trattamento dei loro dati personali
ai sensi della legge n. 675/96 Art. 6
CONVENZIONI
Le parti decidono di applicare l'istituto della
convenzione previsto dall'art. 17 legge n.
56/87, recepita dalla L.R. n. 36/90, nonchè dall'art.
24 del vigente CCNL. Art. 7
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Le parti convengono di disciplinare
i C.F.L. secondo
Il giovane assunto con C.F.L. viene inquadrato per il tipo
A nella
seconda area professionale con
il trattamento economico minimo dell'area e per
il tipo
B nella
terza area professionale con il trattamento minimo di
quell'area. Art 8
ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali. Esso
si può articolare in 6 giorni con orario giornaliero
di 6,30 ore, o in 5 giorni con 8 ore
giornaliere per 4 giorni e 7 ore per il quinto.
Potranno essere concordate fra le parti, nei
limiti delle norme previste dal CCNL,
orari di lavoro flessibili onde consentire
una organizzazione del lavoro
ottimale e 1'allargamento della base
occupazionale.
Art.
9
RIPOSO SETTIMANALE
Agli operai è dovuto un riposo
settimanale di 24 ore consecutive
corrispondenti normalmente con la Domenica.
Art. 10
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO
Per il lavoro straordinario, festivo e notturno ci si
rifà all'art. 38 del CCNL. Per lavoro notturno si
intende quello eseguito fra le venti
e le cinque del mattino;
le percentuali di maggiorazione
sono quelle previste dall'art.
38 del CCNL.
Art. 11
LAVORI CHE PRESENTANO FATTORI DI NOCIVITA'
Premesso che le aziende sono tenute ad adottare
tutte le misure previste dal la
legislazione vigente in materia di sicurezza sul
lavoro (D. L.vo n.626/94), per i lavori che
presentano fattori di nocività quali: 1) trattamenti antiparassitari con impiego di sostanze di cui alle ex prima e seconda classe nei presidi sanitari;
2) pulitura interna della vasche da vino dalla feccia:
3) lavori svolti nei silos e nelle vasche
di allevamento pesci per la pulitura e la
disinfestazione del le stesse;
4) lavori svolti nelle serre, nei tunnells,
e nelle celle frigorifere dove sono
stati eseguiti trattamenti con
antiparassitari di prima e di seconda classe; si conviene di concedere agli operai 15 minuti di riposo ogni 2 ore di lavoro consecutivo.
Art. 12
MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
Agli O.T. I. la retribuzione verrà
corrisposta mediante busta paga entro il 27° giorno
del mese corrente.
La tredicesima mensilità entro il
15 dicembre e la quattordicesima
mensilità entro il mese di aprile.
Agli O.T.D. la retribuzione viene
data in busta paga con acconti settimanali
e con saldo mensile. Il T.F.R. può essere
incluso o nella paga giornaliera o essere versato a
fine rapporto in unica soluzione.
NORME DISCIPLINARI OPERAI AGRICOLI
Il lavoratore che senza giustificato motivo si
assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi
l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la
cessazione, o che per negligenza arrechi danno
all'azienda e ai macchinari, e' punito con la multa
fino ad un massimo di due giorni di paga oltre il
risarcimento del danno ove dovuto,
previa contestazione scritta della
inadempienza da notificarsi entro due giorni.
Nei casi di maggiore gravità delle predette
mancanze. il
Gli importi delle multe che non rappresentano
risarcimento di danno saranno versati al la sede provinciale
dell' INPS. Contro i provvedimenti disciplinari
il lavoratore potrà entro 5 giorni dal la
comunicazione degli stessi, ricorrere alla
propria organizzazione sindacale, la quale,
con le modalità e procedure previste
dall'art. 83 del CCNL, esperirà il
tentativo di amichevole componimento. Art. 14
EROGAZIONI SALARIALI COLLEGATE ALLA PRODUTTIVITA'
Ai sensi dell'art. 2 dei CCNL ed in applicazione di
quanto previsto dal protocollo del 23 luglio
1993, le parti
Art. 15
CLASSIFICAZIONE - MANSIONI E PROFILI
Per quanto di competenza del la contrattazione
provinciale, secondo le norme di rinvio del CCNL, e
con riferimento alle declaratorie di cui all 'art. 26
del contratto nazionale, si individuano nella
provincia di Siracusa i seguenti profili con le
rispettive mansioni:
NOTA TRANSITORIA ALL'ART. 15
Ferma restando la classificazione prevista
dall'art. 15 dell'attuale contratto, in
via sperimentale fino al 30 Settembre
2002, ed in considerazione dell'avvio, nel comune di
Siracusa, di importanti investimenti nel comparto
delle colture orticole in serra, che assicureranno,
indubbiamente, un aumento degli attuali precari livelli
occupazionali messi in crisi dalle gravi difficoltà
del tradizionale comparto agrumicolo, LE PARTI firmatarie
del presente contratto provinciale
concordano di riconoscere il
trattamento economico previsto per il secondo livello
alla manodopera aggiuntiva che,
già occupata nelle operazioni
di spollonatura, scacchiatura e cimatura,
eseguirà anche le operazioni di raccolta, alle dipendenze
del la stessa azienda. LE PARTI CONVENGONO
altresì di incontrarsi entro
il
Per l'applicazione di detta norma, le
aziende interessate dovranno
sottoscrivere, alla presenza
del la propria
NORMA TRANSITORIA PER LA
CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
Le parti concordano di rinviare ad un apposito incontro
entro Art.16
TRATTAMENTO ECONOMICO
(Miglioramento economico + 3,3%)
Le parti, in applicazione dell'art. 2 del
vigente CCNL. concordano di applicare ai salari
base in vigore l'aumento del 3,3% e di conglobare,
ad aumento applicato, nella paga base l'importo
relativo alla indennità di percorso che
pertanto non verrà più rilevata nelle tabelle
salariali. Art. 17 ACCORDI DI RIALLINEAMENTO
In applicazione dell'art. 88 del vigente CCNL e dell'art. 63
- fino al 31/12/2000
il ____%
- fino al 31/12/2001
il ____%
- fino al 31/12/2002
il ____ % - fino al 31/12/2003 il ____ %
Al 31/12/2003 il salario di riallineamento
dovrà essere uguale a quello in vigore in quel
momento, per la qualifica ricoperta dal lavoratore,
comprensivo anche dell 'eventuale incremento economico
derivante dal CCNL.
La misura percentuale degli aumenti graduali ed il
salario di partenza debbono essere definiti in ogni
singolo modulo di adesione, pena la non validità
dello stesso.
MODALITA' APPLICATIVE
Fatte salve le condizioni salariali e normative di
miglior favore già applicate
nei confronti dei lavoratori
dipendenti, le aziende agricole che intendono
avvalersi del programma di riallineamento,
sono tenute alla stretta osservanza
delle norme di legge in materia di assunzione di lavoratori
dipendenti, al rispetto del le
riassunzione conformemente alle leggi e ai contratti
vigenti, nonché al rispetto integrale
delle leggi a tutela dei lavoratori
dipendenti e della disciplina prevista dal CCNL
e dal CPL per gli operai agricoli.
Per potere accedere al programma di graduale riallineamento,
l'azienda agricola interessata, assistita
dalla propria organizzazione professionale,
sottoscriverà l'apposito modulo di
accettazione e di adesione con
l'impegno di applicare fedelmente ed integralmente i
termini dell'accordo
L'accordo viene fatto e sottoscritto con i
rappresentanti provinciali delle RSU e RSA dei lavoratori
agricoli firmatarie di questo contratto
e copia viene inviata alla
sede provinciale dell'INPS, all'ufficio Provinciale
del Lavoro e all'Ispettorato Provinciale del Lavoro.
Compete all'Osservatorio Provinciale verificare
Le parti si danno atto che l'adesione, nonché il
rispetto
Si acclude modello di adesione al programma di
riallineamento; questo modello e' parte integrante del CPL.
ALLEGATO ART. 17 Modello di adesione al programma di riallineamento Art. 18
COTTI MO Relativamente alle operazioni di raccolta, potranno essere concordate apposite tariffe di cottimo per chilogrammo di prodotto raccolto; in tal caso le tariffe saranno aggiornate di anno in anno prima dell'inizio della stagione di raccolta. Art. 19
OPERAI ADDETTI A PIU' MANSIONI PRESSO LA STESSA AZIENDA
Gli operai addetti a più mansioni presso la stessa
azienda e per un numero massimo di cinque unità sono
classificati al terzo livello. Rientrano in tale
categoria coloro a cui il datore di lavoro garantisce
un livello occupazionale non inferiore alle
151 giornate di effettivo lavoro. A tali
operai, il datore di lavoro corrisponderà a fine
rapporto un "premio di fine lavoro" pari
al 10% delle giornate dichiarate per
ciascun anno. Al momento dell'assunzione, il datore
di lavoro dovrà comunicare l'elenco dei lavoratori
all'Osservatorio Provinciale . La non
osservanza di tale adempimento comporta la non
efficacia di questa norma. Art. 20
OPERAI ADDETTI AI MAGAZZINI DI LAVORAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
Ferma restando la nuova classificazione degli operai
interni dei magazzini ortofrutticoli, agli stessi per tutta
la durata del presente contratto verrà corrisposto
il salario attualmente in vigore, con
l'adeguamento concordato anche per le altre figure,
pari al 3,3% e che viene riportato nella tabella in
calce alla seguente nota
Le parti si impegnano, in occasione del
successivo rinnovo contrattuale, di esaminare la
possibilità di introdurre un progressivo al lineamento
alle retribuzioni fissate per i livelli di
appartenenza di cui all'art. 15 del C.P.L.= Retribuzione
DIRITTI SINDACALI
Le parti concordano di costituire le
R.S.U. secondo le modalità e la disciplina
previste dal Protocollo di Intesa allegato n. 9 al vigente
CCNL. Le Assemblee sindacali nei luoghi di lavoro previste dall'art. 79 del CCNL, possono essere indette anche dalle OO.SS. provinciali firmatarie del contratto, previo avviso alle aziende ed alle OO.PP. di appartenenza, solo nelle aziende che avranno aderito agli accordi di riallinemento.
Art.22
QUOTE SINDACALI PER DELEGA
Le OO.SS. firmatarie del presente contratto
hanno diritto, dietro presentazione di delega
sottoscritta dal lavoratore interessato, a
riscuotere la trattenuta per
contributi sindacali pari all'1% del salario base
conglobato.
La delega per trattenuta
sindacale sarà consegnata
direttamente dal lavoratore o inviata
direttamente dal la
Organizzazione sindacale cui appartiene.
La delega sarà operante dal mese
successivo a quello di presentazione e potrà
essere disdetta tramite comunicazione del lavoratore
medesimo con lettera raccomandata da inviare all'azienda e
alla organizzazione sindacale interessata. La disdetta
ha validità dal mese successivo.
Il datore di lavoro si impegna ad effettuare
le relative rimesse versando gli importi sul CC
bancario o secondo le modalità che
l'organizzazione sindacale comunicherà. Per il
lavoratore OTD che per effetto della riassunzione torna a
lavorare nella stessa azienda, non
c'è bisogno di ripresentare la
delega, che in assenza di disdetta
si intenderà tacitamente ripresentata ogni anno.
Art.23
RELAZIONI SINDACALI
E' costituito, in applicazione dell'art. 6,
allegato 4, del CCNL, l'Osservatorio Provinciale a cui
vengono attribuite le seguenti funzioni:
- fornire alle OO.SS. da
parte delle Organizzazioni datoriali
le informazioni utili ad individuare il flusso ed il
tipo di finanziamenti pubblici diretti
allo sviluppo agricolo;
- fornire alle OO.SS. da
parte delle Organizzazioni datoriali le
informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica
delle tecnologie di produzione in atto che possono
presentare rilevanti conseguenze sul la
organizzazione e sulla condizione del
lavoro nonché sull'occupazione e
- individuare gli eventuali
ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse
naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi
pubblici anche attraverso la promozione di Patti
Territoriali e contratti di area;
- esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni
dell'occupazione agricola che si verifichino
a causa di processi di ristrutturazione o
di riconversione produttiva, od a seguito della
diffusa estensione del lavoro per "conto terzi"
ogni possibile soluzione per il reimpiego
della manodopera agricola, sollecitando a
tal riguardo, al le competenti
istituzioni pubbliche, opportuni interventi di
formazione e di riqualificazione professionale;
- esaminare
la qualità e la quantità
dei flussi occupazionali, con
particolare riguardo alla condizione dei giovani e
delle donne, anche allo scopo di fare
proposte all'Osservatorio Regionale e di impegnare la
Regione e per quanto di competenza la Provincia,
ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti
relativi a programmi di formazione specifici per
l'agricoltura;
- concordare per
l'occupazione femminile azioni positive idonee
a superare le eventuali
disparità di fatto esistenti, ad
offrire pari opportunità nel lavoro e nella
professionalità, a garantire l'effettiva applicazione del le
leggi nazionali e delle direttive comunitarie in
materia di parità
- accertare la conformità dei Progetti e
dei contratti individuali di formazione-lavoro alla
disciplina dell'accordo
quadro nazionale e trasmettere agli uffici
regionali del lavoro ed alle sezioni
circoscrizionali competenti 1 'elenco dei progetti ritenuti
conformi;
- esaminare eventuali
ricorsi concernenti le qualifiche
professionali, in forza ed in
applicazione dei criteri fissati dalle
relative norme del contratto provinciale di lavoro,
nonché le eventuali vertenze
demandate dalle Organizzazioni sindacali, in base
all'ultimo comma dell'art. 83 del CCNL;
- esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro
e dei loro dipendenti per
l'esatta applicazione dei contratti
collettivi di lavoro e delle leggi sociali. In
connessione con i processi produttivi di
trasformazione colturale, gli imprenditori
segnaleranno ai propri
rappresentanti l'eventuale fabbisogno di
qualificazione e/o riqualificazione professionale
della manodopera, perché l'Osservatorio
prospetti agli organi pubblici competenti
l'attuazione dei corsi necessari. Art.24
AZIENDE COMMERCIALI
Il presente contratto non
si applica alle aziende
commerciali che sono tenute al
rispetto del contratto vigente nel settore
commercio. Art.25
NORMA FINALE
Nel corso di validità del contratto provinciale
e delle norme in esso contenute, non si potrà dare
corso a separate trattative con aziende singole o
gruppi di esse se non nel rispetto. del le
normali relazioni sindacali come previsto dal la
vigente contrattazione collettiva. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello di adesione al programma di riallineamento
Il sottoscritto
_______________________________________________________________
presa visione dell'art. 17 del CPL dei lavoratori
agricoli della provincia di Siracusa firmato il
______________
DICHIARA
di accettare per intero le clausole previste dal
suddetto art. 17 e concorda e sottoscrive
con i rappresentanti provinciali delle
OO.S~llaFLA-GIL, FISBA-CISL e UILAUIL, il seguente
programma di riallineamento:
- accertato che l'attu le paga oraria lorda
comprensiva di TFR e' di lire _______________ si concordano i seguenti aumenti con le seguenti cadenze:
______________________________________________________________________
Tale accordo si applicherà, per le prestazioni
di lavoro decorrenti dal giorno successivo al la data
di sottoscrizione del presente verbale, ai lavoratori in
forza nell'azienda, a quelli precedentemente assunti che
hanno presentato domanda di riassunzione e a
quelli di nuova assunzione. Al momento dell'adesione,
dovrà essere prodotto elenco nominativo e
qualifica di tutti i lavoratori.
Data _____________
Firma ____________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|