contratti


 

Modello di adesione al programma di riallineamento

Tabella salariale

Accordo  per il rinnovo del contratto provinciale per gli operai agricoli della provincia di 

SIRACUSA

Gennaio 2000 - Dicembre 2003

Verbale di Riunione  

L'anno   2000  il  giorno         del  mese  di             in Siracusa  presso  la  sede della  Unione  Provinciale  degli Agricoltori in Viale Montedoro 66,

tra:

- L'UNIONE  PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI rappresentata  dal Dr.   Salvatore  Giardina,  Presidente,  e  dal  Dr.  Biagio Bonfiglio, Direttore;

-LA    FEDERAZIONE    PROVINCIALE    COLTIVATORI    DIRETTI

rappresentata  dal suo Presidente Sig.  Giuseppe Tiralongo e dal Direttore Sig. Antonino Gozzo;

- LA     C.I.A.   - Confederazione  Italiana    Agricoltori - Provinciale rappresentata dal Sig. Antonino Lupo, Presidente e dal Sig. Sebastiano Aglieco Vice-Presidente, da una parte;

- LA  FLAI-CGIL  rappresentata dal  Sig.  Paolo  Censabella, segretario  provinciale,  e dai signori  Sebastiano  Tanasi Salvatore   Alfo'   e  Carmelo  Maltese   della   segreteria provinciale FLAI-CGIL;

- LA  FISBA-CISL  rappresentata dal  sig. segretario provinciale:

- LA  UILA-UIL  rappresentata  dal  Sig. segretario provinciale e dal Sig. Corrado dall'altra parte;

si  e'  stipulato  il presente accordo per  il  rinnovo  del contratto  provinciale di lavoro per gli operai agricoli del 12 Dicembre 1996 da valere nella provincia di  Siracusa,  ai sensi  degli  art.  2 e 86 del vigente C.C.N.L.  ed il  cui testo   verrà  successivamente  stampato   nel la   versione completa e definitiva a carico delle parti contraenti.

 

Art. 1

 

Il  presente contratto provinciale di lavoro per gli  operai agricoli,  da valere nella provincia di Siracusa, per quanto attiene  al  proprio ruolo,  alle proprie funzioni  ed  alle proprie competenze,  fa espressamente riferimento agli artt. 2  e  86  del CCNL del 10/07/98 ed alle  altre  norme  dello stesso per quanto non diversamente disciplinato

Le  norme  dei  contratto  integrativo  provinciale  del  12 Dicembre  1992 conservano in pieno la loro efficacia se  non modificate  dal presente accordo.  Si danno per acquisite le variazioni introdotte dal nuovo OCNL al le norme  provinciali in vigore

Art. 2

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il  presente contratto provinciale ha validità quadriennale e decorre dall'1/1/2000 al 31/12/2003.

Dal 1/1/2001  i salari provinciali saranno  automaticamente incrementati a seguito degli adeguamenti salariali tabellari previsti dall'art. 44 del CCNL vigente.

Il contratto provinciale va disdetto a mezzo raccomandata AR almeno sei mesi prima della scadenza;  in caso contrario  si intenderà prolungato per un anno.

La  parte disdettante deve comunicare all'altra proposte  di rinnovo 4 mesi prima.  Le trattative devono iniziare entro i  due mesi successivi.

Art 3

SALARIO CONTRATTUALE PROVINCIALE

Per   gli   operai  a  tempo   indeterminato,    il   salario contrattuale  provinciale  è costituito dal  “salario  base conglobato, inteso come tale quello base più la contingenza maturata   al  primo  maggio   1986  più  l'EDR  più   l'ex integrativo    provinciale    congelato,    dagli    aumenti contrattuali e dall' indennità di percorso,  quando  spetta. Per  gli operai a tempo determinato,  al salario come  sopra indicato occorre aggiungere il terzo elemento come descritto dall'art.  44 del CCNL nella misura del 30,44% da calcolarsi sul salario contrattuale, esclusa 1' indennità di percorso e il T.F.R. nella misura prevista dal CCNL.

Art. 4 

ASSUNZIONE

Le  assunzioni  degli operai a tempo  determinato  (O.T.D.), debbono  essere fatte per fasi lavorative,  con garanzia  di occupazione  per tutta la durata di esse,  con le  eccezioni previste  dall'art.iO  del CCNL e per crisi commerciale  del coparto  economico  rilevante  per  l'azienda,   per  guasti tecnici  ai  macchinari  agricoli,  impianti  irrigui  e  di lavorazione. Le principali fasi lavorative individuate nella nostra provincia e a titolo esemplificativo sono:

1) CEREALICOLTURA: aratura, diserbo, trebbiatura; trattamenti,

2)  AGRUMICOLTURA  E   FRUTTICOLTURA: aratura, potatura, irrigazione, disinfestazione, raccolta;

3) OLIVICOLTURA: potatura, irrorazione, raccolta;

4) VITIVINICOLTURA:  lavori di impianto,  potatura verde  e secca,   lavori  colturali  del terreno,  ricaccio  sarmenti, trattamenti fitosanitari, irrigazione, vendemmia.

   5) ORTAGGI: piantagione, scerbatura, disinfestazione, raccolta.

Gli   operai  potranno  essere  impiegati  in    piu'    fasi lavorative  fermo restando quanto previsto dall 'art.  27 del CCNL.  Se  la variazione della fase lavorativa  avviene  nel corso della giornatail lavoratore conserva il trattamento economico originario.

Art. 5

RIASSUNZIONE

Qualora  ne  ricorrano i presupposti giuridici,  il  diritto alla  riassunzione si applica nell'ambito  della  previsione normativa  di cui all'art.  23,  secondo comma,  della legge

n.  56/87,  come  modificato  dall'art.  9 bis  della  legge n.  236/93.  La  riassunzione  avverrà per le  stesse  fasi lavorative   dell'anno  precedente  salvo  cause  di   forza maggiore.

Nella riassunzione si terrà conto delle seguenti priorità

- professionalità

- anzianità di servizio

- carico familiare.

Ai  fini del calcolo della riserva,  di cui all'art.  9  ter primo comma della L.  n. 608/96, la manodopera riassunta non viene considerata.

L'Osservatorio   Provinciale  di  cui  all'art.   23  potrà chiedere l'elenco dei lavoratori licenziati e di coloro  che hanno manifestato la volontà di essere riassunti nei modi e nei  termini  di cui alle leggi soprarichiamate e che  hanno assentito   per  iscritto  al  trattamento  dei  loro   dati personali ai sensi della legge n. 675/96

Art. 6

CONVENZIONI  

Le parti decidono di applicare l'istituto della  convenzione previsto  dall'art.  17 legge n. 56/87, recepita dalla  L.R. n. 36/90, nonchè dall'art. 24 del vigente CCNL.

Art. 7

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

Le  parti  convengono  di  disciplinare  i  C.F.L. secondo   l'accordo quadro allegato al vigente C.C.N.L.

Il giovane assunto con C.F.L. viene inquadrato per il tipo A nella   seconda   area  professionale  con  il   trattamento economico minimo dell'area e per il tipo B nella terza  area professionale con il trattamento minimo di quell'area.

 Art 8

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali. Esso  si può articolare in 6 giorni con orario  giornaliero

di  6,30  ore,  o in 5 giorni  con 8 ore giornaliere  per  4 giorni e 7 ore per il quinto.

Potranno  essere concordate fra le parti,  nei limiti  delle norme  previste dal CCNL,  orari di lavoro  flessibili  onde consentire   una   organizzazione  del  lavoro  ottimale   e 1'allargamento della base occupazionale.

 Art. 9

RIPOSO SETTIMANALE

Agli  operai  è  dovuto un riposo  settimanale  di  24  ore consecutive corrispondenti normalmente con la Domenica.

 

Art. 10

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

Per il lavoro straordinario,  festivo e notturno ci si rifà all'art.  38 del CCNL. Per lavoro notturno si intende quello eseguito   fra  le  venti  e  le  cinque  del  mattino;    le percentuali   di   maggiorazione   sono   quelle    previste dall'art. 38 del CCNL.

 

Art. 11

LAVORI CHE PRESENTANO FATTORI DI NOCIVITA'

Premesso  che  le aziende sono tenute ad adottare  tutte  le misure  previste  dal la legislazione vigente in  materia  di sicurezza sul lavoro (D.  L.vo n.626/94),  per i lavori  che presentano fattori di nocività quali:

1)  trattamenti  antiparassitari  con  impiego  di  sostanze di cui alle ex prima e seconda  classe nei presidi sanitari; 

2) pulitura interna della vasche da vino dalla feccia:

3)  lavori  svolti nei silos e nelle vasche  di  allevamento pesci per la pulitura e la disinfestazione del le stesse;

4)  lavori svolti nelle serre,  nei tunnells,  e nelle celle frigorifere   dove  sono  stati  eseguiti  trattamenti   con antiparassitari di prima e di seconda classe;

si  conviene  di concedere agli operai 15 minuti  di  riposo ogni 2 ore di lavoro consecutivo.

 

Art. 12

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

Agli  O.T. I.  la  retribuzione verrà  corrisposta  mediante busta paga entro il 27° giorno del mese corrente.

La  tredicesima  mensilità  entro  il  15  dicembre  e   la quattordicesima mensilità entro il mese di aprile.

Agli  O.T.D.   la  retribuzione viene data in busta paga  con acconti  settimanali  e con saldo mensile.  Il  T.F.R.  può essere  incluso o nella paga giornaliera o essere versato  a fine rapporto in unica soluzione.

  Art. 13

NORME DISCIPLINARI OPERAI AGRICOLI

Il  lavoratore  che senza giustificato motivo si  assenti  o abbandoni  il lavoro,  ne tardi l'inizio,  lo sospenda o  ne anticipi la cessazione,  o che per negligenza arrechi  danno all'azienda e ai macchinari,  e' punito con la multa fino ad un  massimo di due giorni di paga oltre il risarcimento  del danno   ove  dovuto,   previa  contestazione  scritta  della inadempienza da notificarsi entro due giorni.

Nei  casi di maggiore gravità delle predette  mancanze.  il datore   di  lavoro  può  disporre  il  licenziamento   per giustificato motivo.

Gli  importi delle multe che non rappresentano  risarcimento di danno saranno versati al la sede provinciale dell' INPS. Contro  i  provvedimenti disciplinari il lavoratore  potrà entro 5  giorni dal la comunicazione degli stessi,  ricorrere alla  propria  organizzazione sindacale,  la quale,  con  le modalità  e  procedure  previste  dall'art.  83  del  CCNL, esperirà il tentativo di amichevole componimento.

Art. 14

EROGAZIONI SALARIALI COLLEGATE ALLA PRODUTTIVITA'

Ai sensi dell'art.  2 dei CCNL ed in applicazione di  quanto previsto  dal protocollo del 23  luglio  1993,  le  parti concordano di incontrarsi  entro il 31 dicembre  2000  per individuare, in termini operativi, gli elementi che dovranno essere presi a base di riferimento per quanto previsto dalla legge  in  materia  di sgravi contributivi  sulla  parte  di salario cosi' individuato.

 

Art. 15

CLASSIFICAZIONE - MANSIONI E PROFILI

Per  quanto di competenza del la contrattazione  provinciale, secondo le norme di rinvio del CCNL,  e con riferimento alle declaratorie di cui all 'art.  26 del contratto nazionale, si individuano  nella provincia di Siracusa i seguenti  profili con le rispettive mansioni:

1ª AREA OTTAVO  LIVELLO:  

a) ibridatore - selezionatore:  l'operaio che,   con   autonomia  esecutiva   ed elevata    competenza    professionale acquisita per pratica e titolo, esegue incroci varietali per ottenere  ibridi di    1/a   generazione   selezionati, assicurando  un'attività    lavorativa polivalente    (come   ibridatore    e selezionatore)   con   responsabilità operativa   limitata   al   ciclo   di lavorazione assegnatogli.

 b) conduttore  di macchine agricole operatrici complesse superiori a  200 HP: l'operaio che, fornito di patante di  guida,  con autonomia ed  elevata competenza   professionale  acquisita per  pratica o per titolo oltre  alla guida  ed al l'uso anche su strada  di macchine agricole operatrici complesse che svolgono più operazioni, superiori  a  200 HP, provvede    alla    manutenzione e riparazioni  ordinarie delle suddette macchine, svolgendo   un' attività lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico);

c)  Capo cuoco con almeno 2 cuochi  alle sue dipendenze (az. agrituristica);

d)  Capo macellaio con almeno 2 macellai alle sue dipendenze (coop. zootecniche, macellerie aziendali, ecc.);

e)  Capo casaro.

f)  Responsabile di magazzino o capomastro  (colui  a   cui   vengono affidati il coordinamento e la  dire­zione di tutti gli addetti ai  magaz­zini di lavorazione e commercializza­zione dei prodotti agricoli e zootecnici.

SETTIMO LIVELLO:

Conduttori di ruspe  e  mietitrebbie, capo stalla, meccanici aziendali, macellaio, cuoco, addetti all'impianti-stica del le serre con responsabilità organizzative e di coordinamento.

2ª AREA SESTO  LIVELLO:  

Persone  con  incarichi  di  fiducia, capo squadra rimondatori  e potatori, innestatori, casaro,  costruttori  di muri a secco.

QUINTO  LIVELLO

Addetto   al la   mungitura meccanica, vivaisti, estirpatori ed assestatori messa a dimora di viti, conduttori di trattori per la lavorazione meccanica del  terreno,  addetti   alla  semina ed al trapianto  per   vivai  con responsabilità di macchina, rimondatori, potatori, dosatori  e  miscelatori  di prodotti antiparassitari nocivi,  autisti, aiuto cuoco (aziende agrituristiche); personale addetto a l'impacco dei prodotti  agricoli  ed operai   meccanici  all'interno  dei magazzini ortofrutticoli.

3ª AREA QUARTO  LIVELLO

Conduttori   di   macchine   agricole minori (motocoltivatori,  motozappe) trasporto di cose con mezzi meccanici, abbattitori   di   alberi  da   legno industriale,  irrorazione di prodotti antiparassitari,  anticrittogamici  e diserbanti,  concimazione  meccanica, operai   addetti  alla  raccolta   di agrumi  ed  ortaggi in  serra  ed  in pieno campo, irrigazione, tagliapiedi negli  agrumeti; personale addetto  a lavori di manovalanza e movimentazione merci all'interno dei magazzini ortofrutticoli.

"OPERAI  ESTERNI   POLIVALENTI": cioe' operai  impiegati  nelle diverse  fasi colturali  in campagna,  con  mansioni proprie   dei   diversi   livelli   di classificazione,   ad   eccezione   di quel li  appartenenti al la prima  area, alle dipendenze di aziende che assicu­rano   loro  un  livello   minimo   di occupazione  di  almeno  101  giornate lavorative annue.

TERZO LIVELLO

Addetti alla zappatura,  al trasporto a spalla,  al lo spargimento ed inter­ramento  dei  fertilizzanti.  scassi, sistemazione di terrazze, riempimento di  terra  e  scavatura  di  fossati, panierai,  pulizia nelle stalle, artieri,  taglio di canneti, abbacchiatori e raccoglitori di olive a  mano,  addetti  a   piuù  mansioni proprie dei diversi livelli presso la stessa azienda per almeno 151giornate  annue  e per non più di  5 unità  per  azienda,   scerbatura e sconcatura; personale addetto a lavori di cernita, di incarto e di confezionamento in magazzini  ortofrutticoli, ivi compresa la frutta secca.

OPERAI  ADDETTI A PIU' FASI  COLTURALI IN  CAMPAGNA con mansioni proprie  dei diversi livelli di classificazione, ad eccezione  di quelli appartenenti alla prima area, alle dipendenze di aziende diretto-coltivatrici che non  superano complessivamente le 180 giornate annue di lavoro dipendente.

SECONDO  LIVELLO

Raccoglitori   di   olive  a   terra, raccoglitori di mandorle, carrube ed altri  prodotti altrove non previsti, vendemmia,  guardiani,  addetti  alla distribuzione  di acqua  per  irriga­zione   (che  effettuano  orario   di lavoro   discontinuo  o  di  semplice attesa), addetti  alla  spollonatura, al la scacchiatura ed  alla  cimatura; addetti    alla    pulizia    ed   al riordino  del le  camere,  inservienti (az. agrituristica);  operai  addetti al le sole operazioni di raccolta fra­gole  in  serra  ed  in  pieno campo

PRIMO  LIVELLO

Si applica a tutti gli operai,  e per tutte le mansioniche per la  prima volta  trovano occupazione presso  le aziende agricole per il lavoro svolto nel  corso  dei primi 12  mesi  dalla assunzione.

NOTA TRANSITORIA ALL'ART. 15

Ferma  restando  la classificazione  prevista  dall'art.  15 dell'attuale  contratto,  in  via sperimentale  fino  al  30 Settembre 2002,  ed in considerazione dell'avvio, nel comune di Siracusa,  di importanti investimenti nel comparto  delle colture orticole in serra, che assicureranno, indubbiamente, un aumento degli attuali precari livelli occupazionali messi in  crisi dalle gravi difficoltà del tradizionale  comparto agrumicolo,    LE  PARTI firmatarie del  presente  contratto provinciale   concordano   di  riconoscere  il   trattamento economico  previsto per il secondo livello  alla  manodopera aggiuntiva   che,   già   occupata  nelle   operazioni   di spollonatura,  scacchiatura  e cimatura,  eseguirà anche le operazioni di raccolta, alle dipendenze del la stessa azienda. LE   PARTI  CONVENGONO  altresì  di  incontrarsi  entro   il 30/09/2002 per verificare  l'andamento dei livelli occupazionali   e  per  valutare  la  possibilità  di   dare continuità a questa NOTA TRANSITORIA.

Per  l'applicazione di detta norma,  le  aziende  interessate dovranno   sottoscrivere,   alla   presenza   del la   propria organizzazione  professionale e delle OO.SS.  dei lavoratori apposito verbale di intesa.

NORMA  TRANSITORIA  PER  LA  CLASSIFICAZIONE   DEGLI   OPERAI DIPENDENTI  DA AZIENDE CHE  OPERANO NEL SETTORE DELL'ACQUACOLTURA DI MARE E DI ACQUE DOLCI

Le parti concordano di rinviare ad un apposito incontro entro il  31  Dicembre 2000, la  definizione  delle  mansioni  e classificazione  degli operai che lavorano  alle  dipendenze delle  aziende che esercitano l'acquacoltura sia in acque  di mare che in acque dolci.

Art.16 

TRATTAMENTO ECONOMICO

(Miglioramento economico +  3,3%)

 

Le  parti,  in applicazione dell'art.  2 del  vigente  CCNL. concordano  di applicare ai salari base in vigore  l'aumento del 3,3% e di conglobare,  ad aumento applicato,  nella paga base  l'importo  relativo  alla indennità di  percorso  che pertanto non verrà più rilevata nelle tabelle salariali.

Art. 17

ACCORDI DI RIALLINEAMENTO

In applicazione dell'art. 88 del vigente CCNL e dell'art. 63 della  legge  488/99,  che  proroga al 31 dicembre  2000  la possibilità di stipulare accordi provinciale di  riallineamento, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e le condizioni   di  competitività  delle  imprese  nonché  di estendere   l'area  di  applicazione  della   contrattazione nazionale e provinciale,  le parti convengono di definire un nuovo  programma di riallineamento   la cui durata  coincida con  quello del presente contratto provinciale e cioè  fino al  31/12/2003,  considerando  salario  di  partenza  quello praticato  dalle aziende al momento della loro  adesione  al programma   d}   gradualità  con  adeguamento   progressivo applicando sulla differenza salariale le seguenti aliquote:

 

- fino al 31/12/2000        il ____%

- fino al 31/12/2001        il ____%

- fino al 31/12/2002        il ____ %

- fino al 31/12/2003        il ____ %

Al  31/12/2003  il salario di riallineamento  dovrà  essere uguale a quello in vigore in quel momento,  per la qualifica ricoperta dal lavoratore,  comprensivo anche  dell 'eventuale incremento economico derivante dal CCNL.

La  misura percentuale degli aumenti graduali ed il  salario di partenza debbono essere definiti in ogni  singolo  modulo di adesione, pena  la non validità dello stesso.

MODALITA' APPLICATIVE

Fatte  salve le condizioni salariali e normative di  miglior favore   già   applicate  nei  confronti   dei   lavoratori dipendenti,  le aziende agricole che intendono avvalersi del programma  di  riallineamento,   sono  tenute  alla  stretta osservanza  delle norme di legge in materia di assunzione di lavoratori  dipendenti,   al  rispetto  del le   riassunzione conformemente alle leggi e ai contratti vigenti,  nonché al rispetto  integrale  delle  leggi a  tutela  dei  lavoratori dipendenti  e  della disciplina prevista dal CCNL e dal  CPL per gli operai agricoli.

Per potere accedere al programma di graduale riallineamento, l'azienda  agricola  interessata,  assistita  dalla  propria organizzazione  professionale,   sottoscriverà    l'apposito modulo  di  accettazione  e  di adesione  con  l'impegno  di applicare fedelmente ed integralmente i termini dell'accordo ivi previsti.

L'accordo  viene fatto e sottoscritto con  i  rappresentanti provinciali delle RSU e RSA dei lavoratori agricoli firmatarie di   questo  contratto  e  copia  viene  inviata  alla  sede provinciale dell'INPS,  all'ufficio Provinciale del Lavoro e all'Ispettorato Provinciale del Lavoro.

Compete all'Osservatorio Provinciale verificare l'applicazione  degli accordi di riallineamento.  Il mancato rispetto  di  uno  solo degli impegni  assunti  comporta  la decadenza dai benefici degli accordi.

Le parti si danno atto che l'adesione,  nonché il  rispetto da  parte  delle  aziende del  programma  di  riallineamento sottoscritto, fanno venire meno tutti i motivi di esclusione dai benefici di legge previsti dalle norme vigenti.

Si  acclude modello di adesione al programma  di  riallinea­mento; questo modello e' parte integrante del CPL.

ALLEGATO ART. 17

Modello di adesione al programma di riallineamento

 Art. 18

COTTI MO

Relativamente  alle operazioni di raccolta,  potranno essere concordate  apposite tariffe di cottimo per  chilogrammo  di prodotto raccolto; in tal caso le tariffe saranno aggiornate di   anno  in  anno  prima  dell'inizio  della  stagione  di raccolta.

Art. 19

OPERAI ADDETTI A PIU' MANSIONI PRESSO LA STESSA AZIENDA

Gli operai addetti a  più mansioni presso la stessa azienda e per un numero massimo di cinque unità  sono classificati al terzo livello.  Rientrano in tale categoria  coloro a cui il datore di lavoro garantisce un livello occupazionale  non inferiore  alle  151 giornate di effettivo  lavoro.  A  tali operai,  il  datore di lavoro corrisponderà a fine rapporto un  "premio  di  fine lavoro" pari  al  10%  delle  giornate dichiarate per ciascun anno.  Al momento dell'assunzione, il datore  di lavoro dovrà comunicare l'elenco dei  lavoratori all'Osservatorio  Provinciale .  La  non osservanza di  tale adempimento comporta la non efficacia di questa norma.

 Art. 20

OPERAI ADDETTI AI MAGAZZINI DI LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Ferma  restando la nuova classificazione degli operai interni dei magazzini ortofrutticoli, agli stessi per tutta la durata del presente contratto verrà corrisposto   il   salario attualmente in vigore, con l'adeguamento concordato anche per le altre  figure,  pari al 3,3% e che viene riportato  nella tabella in calce alla seguente nota

Le  parti si impegnano,  in occasione del successivo  rinnovo contrattuale,  di esaminare la possibilità di introdurre un progressivo al lineamento  alle retribuzioni fissate per i  livelli di appartenenza di cui all'art. 15 del C.P.L.=

Retribuzione

Categorie      

Paga Base

 3/o Elem. 30,44%

T.F.R. 8,63%

Totale Lordo

I            Cat  (V liv.)

£ 8.428 

£ 2.565

 £ 727 

£ 11.720

II          Cat. (IV liv.) 

£ 8.263

 £ 2.515

£ 713 

£ 11.491

III         Cat. (III liv.)

£ 7.751

£ 2.359

 £ 669

£ 10.779

  

  Art.21

DIRITTI SINDACALI

Le  parti  concordano di costituire  le  R.S.U.  secondo  le modalità  e la disciplina previste dal Protocollo di Intesa allegato n. 9 al vigente CCNL.

Le  Assemblee  sindacali  nei  luoghi  di  lavoro   previste dall'art.  79  del CCNL,  possono essere indette anche dalle OO.SS.  provinciali firmatarie del contratto,  previo avviso alle  aziende ed alle OO.PP.  di  appartenenza,  solo  nelle aziende che avranno aderito agli accordi di riallinemento.

 

Art.22

QUOTE SINDACALI PER DELEGA

 

Le  OO.SS.  firmatarie del presente contratto hanno diritto, dietro  presentazione di delega sottoscritta dal  lavoratore interessato,  a  riscuotere  la  trattenuta  per  contributi sindacali pari all'1% del salario base conglobato.

La   delega  per  trattenuta  sindacale   sarà   consegnata direttamente  dal  lavoratore o inviata  direttamente  dal la

Organizzazione sindacale cui appartiene.

La  delega  sarà  operante dal mese successivo a  quello  di presentazione e potrà essere disdetta tramite comunicazione del  lavoratore medesimo con lettera raccomandata da inviare all'azienda e alla organizzazione sindacale interessata.  La disdetta ha validità dal mese successivo.

Il  datore  di lavoro si impegna ad effettuare  le  relative rimesse  versando gli importi sul CC bancario o  secondo  le modalità  che l'organizzazione sindacale comunicherà.  Per il lavoratore OTD che per effetto della riassunzione torna a lavorare   nella  stessa  azienda,  non  c'è  bisogno  di ripresentare  la  delega,  che  in assenza  di  disdetta  si intenderà tacitamente ripresentata ogni anno.

 Art.23

RELAZIONI SINDACALI

 

E' costituito,   in applicazione dell'art. 6, allegato 4, del CCNL, l'Osservatorio Provinciale a cui vengono attribuite le seguenti funzioni:

- fornire   alle  OO.SS.   da  parte  delle   Organizzazioni datoriali  le informazioni utili ad individuare il flusso ed il  tipo  di finanziamenti  pubblici diretti  allo  sviluppo agricolo;

- fornire   alle  OO.SS.   da  parte  delle   Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che  possono presentare  rilevanti   conseguenze sul la  organizzazione  e sulla  condizione  del   lavoro  nonché   sull'occupazione  e sull'ambiente di lavoro;

-      individuare gli eventuali   ostacoli   alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche,  al fine di sollecitare interventi  pubblici anche  attraverso la promozione di Patti Territoriali e contratti di area;

- esaminare,  in  presenza di rilevanti riduzioni dell'occupazione  agricola  che si verifichino  a  causa  di processi  di ristrutturazione o di riconversione produttiva, od  a seguito della diffusa estensione del lavoro per "conto terzi"    ogni  possibile  soluzione per il  reimpiego  della manodopera  agricola,  sollecitando  a  tal  riguardo,  al le competenti   istituzioni pubbliche,  opportuni interventi  di formazione e di riqualificazione professionale;

-      esaminare    la   qualità e  la  quantità    dei    flussi occupazionali,   con particolare riguardo alla condizione dei giovani  e delle donne,  anche allo scopo di  fare  proposte all'Osservatorio  Regionale e di impegnare la Regione e  per quanto  di competenza la Provincia,  ad inserire nel proprio bilancio  finanziamenti relativi a programmi  di  formazione specifici per l'agricoltura;

-      concordare  per  l'occupazione femminile  azioni  positive idonee   a   superare  le  eventuali  disparità di    fatto esistenti,  ad offrire pari opportunità nel lavoro e  nella professionalità, a garantire l'effettiva applicazione del le leggi  nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità

- accertare  la  conformità dei Progetti  e  dei  contratti individuali di formazione-lavoro alla disciplina dell'accordo

quadro  nazionale  e trasmettere agli uffici  regionali  del lavoro  ed alle sezioni circoscrizionali competenti 1 'elenco dei progetti ritenuti conformi;

-      esaminare  eventuali  ricorsi  concernenti  le  qualifiche professionali,   in  forza  ed in  applicazione  dei  criteri fissati  dalle  relative norme del contratto provinciale  di lavoro,   nonché  le  eventuali  vertenze  demandate  dalle Organizzazioni sindacali, in base all'ultimo comma dell'art. 83 del CCNL;

- esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e   dei  loro  dipendenti  per  l'esatta  applicazione   dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali. In  connessione con i processi produttivi di  trasformazione colturale, gli imprenditori   segnaleranno   ai   propri rappresentanti l'eventuale fabbisogno  di qualificazione e/o riqualificazione  professionale  della  manodopera,  perché l'Osservatorio  prospetti  agli organi  pubblici  competenti l'attuazione dei corsi necessari.

 Art.24

AZIENDE COMMERCIALI  

Il   presente   contratto  non  si  applica   alle   aziende commerciali  che  sono  tenute  al  rispetto  del  contratto vigente nel settore commercio.

Art.25

NORMA FINALE

Nel  corso di validità del contratto provinciale   e  delle norme in esso contenute, non si potrà dare corso a separate trattative  con aziende singole o gruppi di esse se non  nel rispetto. del le  normali relazioni sindacali  come  previsto dal la vigente contrattazione collettiva.

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Modello di adesione al programma di riallineamento

Il sottoscritto _______________________________________________________________ rappresentante   legale  o  titolare  dell'impresa  agricola __________________________________________________________________________ sita in località ______________________________ del  comune di  ____________________   residente in  Via _____________________________ n. ____ del comune di _________________ assuntore di manodopera agricola presso la Circoscrizione di ______________________ , assistito dal _____________________________   rappresentante dell'organizzazione professionale __________________________________

presa visione dell'art.  17 del CPL dei lavoratori  agricoli della provincia di Siracusa firmato il ______________

DICHIARA

di  accettare  per intero le clausole previste dal  suddetto art.  17  e  concorda e sottoscrive   con  i  rappresentanti provinciali delle OO.S~llaFLA-GIL, FISBA-CISL e UILA­UIL, il seguente programma di riallineamento:

- accertato  che l'attu le paga oraria lorda comprensiva  di

TFR  e'  di lire _______________ si concordano i  seguenti aumenti con le seguenti cadenze:

______________________________________________________________________

Tale  accordo si applicherà,  per le prestazioni di  lavoro decorrenti dal giorno successivo al la data di sottoscrizione del presente verbale, ai lavoratori in forza nell'azienda, a quelli precedentemente assunti che hanno presentato  domanda di riassunzione  e a quelli di nuova assunzione. Al momento dell'adesione,  dovrà  essere prodotto elenco nominativo  e qualifica di tutti i lavoratori.

Data _____________

Firma ____________

 

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 Tabelle Salari Operai Agricoli a tempo indeterminato 

Livelli

Paga base lorda conglobata mensile

1ª AREA

 VIII livello

£ 2.125.021

VII livello

£ 2.053.554

2ª AREA

VI livello

£ 1.981.504

V livello

£ 1.916.250

3ª AREA

IV livello

£1.511.254

III livello

£ 1.421.776

II livello

£ 1.332.669

I livello

£ 1.140.600

 

Tabelle Salari Operai Agricoli a tempo determinato

Livelli

Paga base

3° elem. 30,44% su col.1

T.F.R. 8,63% su col. 1

Totale Lordo

1ª AREA

VIII livello

£ 12.578

£ 3.829

£ 1.085

£ 17.492

VII livello

£ 11.912

£ 3.626

£ 1.028

£ 16.899

2ª AREA

VI livello

£ 11.725

£ 3.569

£ 1.012

£ 16.306

V livello

£ 11.338

£ 3.451

£ 978

£ 15.767

3ª AREA

IV livello

£ 8.942

£ 2.722

£ 772

£12.436

III livello

£ 8.413

£ 2.561

£ 726

£ 11.700

II livello

£ 7.886

£2.400

£ 680

£ 10.966

I livello

£ 6.750

£ 2.055

£ 583

£ 9.388

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