Accordo per il rinnovo del contratto provinciale per gli operai agricoli della provincia di
SIRACUSA
Gennaio 2000 - Dicembre 2003
Verbale di Riunione
L'anno 2000 il giorno del mese
di in Siracusa presso la sede della Unione Provinciale
degli Agricoltori in Viale Montedoro 66,
tra:
-
L'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI rappresentata dal Dr. Salvatore
Giardina, Presidente, e dal Dr. Biagio Bonfiglio, Direttore;
-LA FEDERAZIONE PROVINCIALE
COLTIVATORI DIRETTI
rappresentata dal suo Presidente Sig. Giuseppe
Tiralongo e dal Direttore Sig. Antonino Gozzo;
- LA C.I.A. - Confederazione
Italiana Agricoltori -
-
LA FLAI-CGIL rappresentata dal Sig. Paolo Censabella, segretario
provinciale, e dai signori Sebastiano Tanasi Salvatore Alfo' e
Carmelo Maltese della segreteria provinciale FLAI-CGIL;
- LA FISBA-CISL rappresentata dal sig.
segretario provinciale:
- LA UILA-UIL rappresentata dal Sig.
segretario provinciale e dal Sig. Corrado dall'altra parte;
si e' stipulato il presente accordo
per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai
agricoli del 12 Dicembre 1996 da valere nella provincia di Siracusa, ai
sensi degli art. 2 e 86 del vigente C.C.N.L. ed il cui
Art. 1
Il presente contratto provinciale di lavoro per
gli operai agricoli, da valere nella provincia di Siracusa, per quanto
attiene al proprio ruolo, alle proprie funzioni ed alle proprie
competenze, fa espressamente riferimento agli artt. 2 e 86 del CCNL del
10/07/98 ed alle altre norme dello stesso per quanto non diversamente
disciplinato
Le norme dei contratto integrativo
provinciale del 12 Dicembre 1992 conservano in pieno la loro efficacia
se non modificate dal presente accordo. Si danno per acquisite le
variazioni introdotte dal nuovo OCNL al le norme provinciali in vigore Art. 2
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto provinciale ha validità
quadriennale e decorre dall'1/1/2000 al 31/12/2003. Dal 1/1/2001 i salari provinciali saranno automaticamente incrementati a seguito degli adeguamenti salariali tabellari previsti dall'art. 44 del CCNL vigente.
Il contratto provinciale va disdetto a mezzo
raccomandata AR almeno sei mesi prima della scadenza; in caso contrario si
intenderà prolungato per un anno.
La parte disdettante deve comunicare all'altra
proposte di rinnovo 4 mesi prima. Le trattative devono iniziare entro i
due mesi successivi. Art 3
SALARIO CONTRATTUALE PROVINCIALE
Per gli operai a tempo indeterminato,
il salario contrattuale provinciale è costituito dal “salario base
conglobato”,
inteso come tale quello base più la contingenza maturata al primo
maggio 1986 più l'EDR più l'ex integrativo provinciale
congelato, dagli aumenti contrattuali e dall' indennità di percorso,
quando spetta. Per gli operai a tempo determinato, al salario come sopra
indicato occorre aggiungere il terzo elemento come descritto dall'art. 44
del CCNL nella misura del 30,44% da calcolarsi sul salario contrattuale,
esclusa 1' indennità di percorso e il T.F.R. nella misura prevista dal CCNL. Art. 4
ASSUNZIONE
Le assunzioni degli operai a tempo
determinato (O.T.D.), debbono essere fatte per fasi lavorative, con
garanzia di occupazione per tutta la durata di esse, con le eccezioni
previste dall'art.iO del CCNL e per crisi commerciale del coparto
economico rilevante per l'azienda, per guasti tecnici ai macchinari
agricoli, impianti irrigui e di lavorazione. Le principali fasi
lavorative individuate nella nostra provincia e a titolo esemplificativo
sono:
1) CEREALICOLTURA: aratura, diserbo,
2) AGRUMICOLTURA E FRUTTICOLTURA:
3) OLIVICOLTURA: potatura, irrorazione,
raccolta;
4) VITIVINICOLTURA: lavori di impianto,
potatura verde e secca, lavori colturali del terreno, ricaccio
sarmenti, trattamenti fitosanitari, irrigazione, vendemmia.
5) ORTAGGI: piantagione, scerbatura,
disinfestazione,
Gli operai potranno essere impiegati
in piu' fasi lavorative fermo restando quanto previsto dall 'art. 27
del CCNL. Se la variazione della fase lavorativa avviene nel corso della
giornata7 il lavoratore conserva il trattamento economico
originario. Art. 5
RIASSUNZIONE
Qualora ne ricorrano i presupposti giuridici,
il diritto alla riassunzione si applica nell'ambito della previsione
normativa di cui all'art. 23, secondo comma, della legge
n. 56/87, come modificato dall'art. 9 bis
della legge n. 236/93. La riassunzione avverrà per le stesse fasi
lavorative dell'anno precedente salvo cause di forza maggiore.
Nella riassunzione si terrà conto delle seguenti
priorità
- professionalità
- anzianità di servizio
- carico familiare.
Ai fini del calcolo della riserva, di cui
all'art. 9 ter primo comma della L. n. 608/96, la manodopera riassunta
non viene considerata.
L'Osservatorio Provinciale di cui
all'art. 23 potrà chiedere l'elenco dei lavoratori licenziati e di
coloro che hanno manifestato la volontà di essere riassunti nei modi e nei
termini di cui alle leggi soprarichiamate e che hanno assentito per
iscritto al trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge
n. 675/96 Art. 6
CONVENZIONI
Le parti decidono di applicare l'istituto
della convenzione previsto dall'art. 17 legge n. 56/87, recepita dalla
L.R. n. 36/90, nonchè dall'art. 24 del vigente CCNL. Art. 7
CONTRATTI DI
FORMAZIONE E LAVORO
Le parti convengono di disciplinare i
C.F.L. secondo
Il giovane assunto con C.F.L. viene inquadrato
per il tipo A nella seconda area professionale con il
trattamento economico minimo dell'area e per il tipo B nella
terza area professionale con il trattamento minimo di quell'area. Art 8
ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore
settimanali. Esso si può articolare in 6 giorni con orario giornaliero
di 6,30 ore, o in 5 giorni con 8 ore
giornaliere per 4 giorni e 7 ore per il quinto.
Potranno essere concordate fra le parti,
nei limiti delle norme previste dal CCNL, orari di lavoro flessibili
onde consentire una organizzazione del lavoro ottimale e
1'allargamento della base occupazionale.
Art. 9
RIPOSO SETTIMANALE
Agli operai è dovuto un riposo
settimanale di 24 ore consecutive corrispondenti normalmente con la
Domenica.
Art. 10
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO
Per il lavoro straordinario, festivo e
notturno ci si rifà all'art. 38 del CCNL. Per lavoro notturno si intende
quello eseguito fra le venti e le cinque del mattino; le
percentuali di maggiorazione sono quelle previste dall'art. 38
del CCNL.
Art. 11
LAVORI CHE PRESENTANO FATTORI DI NOCIVITA'
Premesso che le aziende sono tenute ad
adottare tutte le misure previste dal la legislazione vigente in
materia di sicurezza sul lavoro (D. L.vo n.626/94), per i lavori che
presentano fattori di nocività quali: 1) trattamenti antiparassitari con impiego di sostanze di cui alle ex prima e seconda classe nei presidi sanitari;
2) pulitura interna della vasche da vino dalla
feccia:
3) lavori svolti nei silos e nelle vasche di
allevamento pesci per la pulitura e la disinfestazione del le stesse;
4) lavori svolti nelle serre, nei tunnells, e
nelle celle frigorifere dove sono stati eseguiti trattamenti con
antiparassitari di prima e di seconda classe; si conviene di concedere agli operai 15 minuti di riposo ogni 2 ore di lavoro consecutivo.
Art. 12
MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
Agli O.T. I. la retribuzione verrà
corrisposta mediante busta paga entro il 27° giorno del mese corrente.
La tredicesima mensilità entro il 15
dicembre e la quattordicesima mensilità entro il mese di aprile.
Agli O.T.D. la retribuzione viene data
in busta paga con acconti settimanali e con saldo mensile. Il T.F.R.
può essere incluso o nella paga giornaliera o essere versato a fine
rapporto in unica soluzione.
NORME DISCIPLINARI OPERAI AGRICOLI
Il lavoratore che senza giustificato motivo
si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l'inizio, lo sospenda o ne
anticipi la cessazione, o che per negligenza arrechi danno all'azienda e
ai macchinari, e' punito con la multa fino ad un massimo di due giorni di
paga oltre il risarcimento del danno ove dovuto, previa
contestazione scritta della inadempienza da notificarsi entro due giorni.
Nei casi di maggiore gravità delle predette
mancanze. il
Gli importi delle multe che non
rappresentano risarcimento di danno saranno versati al la sede provinciale
dell' INPS. Contro i provvedimenti disciplinari il lavoratore potrà entro
5 giorni dal la comunicazione degli stessi, ricorrere alla propria
organizzazione sindacale, la quale, con le modalità e procedure
previste dall'art. 83 del CCNL, esperirà il tentativo di amichevole
componimento. Art. 14
EROGAZIONI SALARIALI
COLLEGATE ALLA PRODUTTIVITA'
Ai sensi dell'art. 2 dei CCNL ed in
applicazione di quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993, le
parti
Art. 15
CLASSIFICAZIONE - MANSIONI E PROFILI
Per quanto di competenza del la
contrattazione provinciale, secondo le norme di rinvio del CCNL, e con
riferimento alle declaratorie di cui all 'art. 26 del contratto nazionale,
si individuano nella provincia di Siracusa i seguenti profili con le
rispettive mansioni:
NOTA
TRANSITORIA ALL'ART. 15
Ferma restando la classificazione prevista
dall'art. 15 dell'attuale contratto, in via sperimentale fino al 30
Settembre 2002, ed in considerazione dell'avvio, nel comune di Siracusa,
di importanti investimenti nel comparto delle colture orticole in serra,
che assicureranno, indubbiamente, un aumento degli attuali precari livelli
occupazionali messi in crisi dalle gravi difficoltà del tradizionale
comparto agrumicolo, LE PARTI firmatarie del
presente contratto provinciale concordano di riconoscere il
trattamento economico previsto per il secondo livello alla manodopera
aggiuntiva che, già occupata nelle operazioni di spollonatura,
scacchiatura e cimatura, eseguirà anche le operazioni di raccolta, alle
dipendenze del la stessa azienda. LE PARTI CONVENGONO
altresì di incontrarsi entro il
Per l'applicazione di detta norma, le
aziende interessate dovranno sottoscrivere, alla presenza del la
propria
NORMA TRANSITORIA
PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
Le parti concordano di
rinviare ad un apposito incontro entro Art.16
TRATTAMENTO ECONOMICO
(Miglioramento economico + 3,3%)
Le parti, in applicazione dell'art. 2 del
vigente CCNL. concordano di applicare ai salari base in vigore l'aumento
del 3,3% e di conglobare, ad aumento applicato, nella paga base
l'importo relativo alla indennità di percorso che pertanto non verrà più
rilevata nelle tabelle salariali. Art. 17 ACCORDI DI RIALLINEAMENTO
In applicazione dell'art. 88 del vigente CCNL e
dell'art. 63
- fino al 31/12/2000 il ____%
- fino al 31/12/2001 il ____%
- fino al 31/12/2002 il ____ %
- fino al 31/12/2003 il ____ %
Al 31/12/2003 il salario di riallineamento
dovrà essere uguale a quello in vigore in quel momento, per la qualifica
ricoperta dal lavoratore, comprensivo anche dell 'eventuale incremento
economico derivante dal CCNL.
La misura percentuale degli aumenti graduali ed
il salario di partenza debbono essere definiti in ogni singolo modulo di
adesione, pena la non validità dello stesso.
MODALITA' APPLICATIVE
Fatte salve le condizioni salariali e normative
di miglior favore già applicate nei confronti dei lavoratori
dipendenti, le aziende agricole che intendono avvalersi del programma di
riallineamento, sono tenute alla stretta osservanza delle norme di
legge in materia di assunzione di lavoratori dipendenti, al rispetto
del le riassunzione conformemente alle leggi e ai contratti vigenti,
nonché al rispetto integrale delle leggi a tutela dei lavoratori
dipendenti e della disciplina prevista dal CCNL e dal CPL per gli operai
agricoli.
Per potere accedere al programma di graduale
riallineamento, l'azienda agricola interessata, assistita dalla propria
organizzazione professionale, sottoscriverà l'apposito modulo di
accettazione e di adesione con l'impegno di applicare fedelmente ed
integralmente i termini dell'accordo
L'accordo viene fatto e sottoscritto con i
rappresentanti provinciali delle RSU e RSA dei lavoratori agricoli
firmatarie di questo contratto e copia viene inviata alla sede
provinciale dell'INPS, all'ufficio Provinciale del Lavoro e all'Ispettorato
Provinciale del Lavoro.
Compete all'Osservatorio Provinciale verificare
Le parti si danno atto che l'adesione, nonché
il rispetto
Si acclude modello di adesione al programma
di riallineamento; questo modello e' parte integrante del CPL.
ALLEGATO ART. 17 Modello di adesione al programma di riallineamento Art. 18
COTTI MO Relativamente alle operazioni di raccolta, potranno essere concordate apposite tariffe di cottimo per chilogrammo di prodotto raccolto; in tal caso le tariffe saranno aggiornate di anno in anno prima dell'inizio della stagione di raccolta. Art. 19
OPERAI ADDETTI A PIU' MANSIONI PRESSO LA
STESSA AZIENDA
Gli operai addetti a più mansioni presso
la stessa azienda e per un numero massimo di cinque unità sono classificati
al terzo livello. Rientrano in tale categoria coloro a cui il datore di
lavoro garantisce un livello occupazionale non inferiore alle 151
giornate di effettivo lavoro. A tali operai, il datore di lavoro
corrisponderà a fine rapporto un "premio di fine lavoro" pari al 10%
delle giornate dichiarate per ciascun anno. Al momento dell'assunzione, il
datore di lavoro dovrà comunicare l'elenco dei lavoratori
all'Osservatorio Provinciale . La non osservanza di tale adempimento
comporta la non efficacia di questa norma. Art. 20
OPERAI ADDETTI AI MAGAZZINI DI LAVORAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
Ferma restando la nuova classificazione degli
operai interni dei magazzini ortofrutticoli, agli stessi per tutta la durata
del presente contratto verrà corrisposto il salario attualmente in
vigore, con l'adeguamento concordato anche per le altre figure, pari al
3,3% e che viene riportato nella tabella in calce alla seguente nota
Le parti si impegnano, in occasione del
successivo rinnovo contrattuale, di esaminare la possibilità di introdurre
un progressivo al lineamento alle retribuzioni fissate per i livelli di
appartenenza di cui all'art. 15 del C.P.L.= Retribuzione
DIRITTI SINDACALI
Le parti concordano di costituire le R.S.U.
secondo le modalità e la disciplina previste dal Protocollo di Intesa
allegato n. 9 al vigente CCNL. Le Assemblee sindacali nei luoghi di lavoro previste dall'art. 79 del CCNL, possono essere indette anche dalle OO.SS. provinciali firmatarie del contratto, previo avviso alle aziende ed alle OO.PP. di appartenenza, solo nelle aziende che avranno aderito agli accordi di riallinemento.
Art.22
QUOTE SINDACALI PER DELEGA
Le OO.SS. firmatarie del presente contratto
hanno diritto, dietro presentazione di delega sottoscritta dal lavoratore
interessato, a riscuotere la trattenuta per contributi sindacali pari
all'1% del salario base conglobato.
La delega per trattenuta sindacale sarà
consegnata direttamente dal lavoratore o inviata direttamente dal la
Organizzazione sindacale cui appartiene.
La delega sarà operante dal mese successivo
a quello di presentazione e potrà essere disdetta tramite comunicazione
del lavoratore medesimo con lettera raccomandata da inviare all'azienda e
alla organizzazione sindacale interessata. La disdetta ha validità dal mese
successivo.
Il datore di lavoro si impegna ad effettuare
le relative rimesse versando gli importi sul CC bancario o secondo le
modalità che l'organizzazione sindacale comunicherà. Per il lavoratore OTD
che per effetto della riassunzione torna a lavorare nella stessa
azienda, non c'è bisogno di ripresentare la delega, che in assenza
di disdetta si intenderà tacitamente ripresentata ogni anno.
Art.23
RELAZIONI SINDACALI
E' costituito, in applicazione dell'art. 6,
allegato 4, del CCNL, l'Osservatorio Provinciale a cui vengono attribuite le
seguenti funzioni:
- fornire alle OO.SS. da parte delle
Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed
il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
- fornire alle OO.SS. da parte delle
Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale
modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare
rilevanti conseguenze sul la organizzazione e sulla condizione del
lavoro nonché sull'occupazione e
- individuare gli eventuali ostacoli
alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di
sollecitare interventi pubblici anche attraverso la promozione di Patti
Territoriali e contratti di area;
- esaminare, in presenza di rilevanti
riduzioni dell'occupazione agricola che si verifichino a causa di
processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, od a seguito
della diffusa estensione del lavoro per "conto terzi" ogni possibile
soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a
tal riguardo, al le competenti istituzioni pubbliche, opportuni
interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
- esaminare la qualità e la
quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla
condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte
all'Osservatorio Regionale e di impegnare la Regione e per quanto di
competenza la Provincia, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti
relativi a programmi di formazione specifici per l'agricoltura;
- concordare per l'occupazione femminile
azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto
esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità,
a garantire l'effettiva applicazione del le leggi nazionali e delle
direttive comunitarie in materia di parità
- accertare la conformità dei Progetti e
dei contratti individuali di formazione-lavoro alla disciplina dell'accordo
quadro nazionale e trasmettere agli uffici
regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti 1 'elenco
dei progetti ritenuti conformi;
- esaminare eventuali ricorsi
concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione
dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di
lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni
sindacali, in base all'ultimo comma dell'art. 83 del CCNL;
- esercitare il controllo nei confronti dei
datori di lavoro e dei loro dipendenti per l'esatta applicazione
dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali. In connessione
con i processi produttivi di trasformazione colturale, gli imprenditori
segnaleranno ai propri rappresentanti l'eventuale fabbisogno di
qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera,
perché l'Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti
l'attuazione dei corsi necessari. Art.24
AZIENDE COMMERCIALI
Il presente contratto non si
applica alle aziende commerciali che sono tenute al rispetto del
contratto vigente nel settore commercio. Art.25
NORMA FINALE
Nel corso di validità del contratto
provinciale e delle norme in esso contenute, non si potrà dare corso a
separate trattative con aziende singole o gruppi di esse se non nel
rispetto. del le normali relazioni sindacali come previsto dal la vigente
contrattazione collettiva. |
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Modello di adesione al
programma di riallineamento
Il sottoscritto
_______________________________________________________________
presa visione dell'art. 17 del
CPL dei lavoratori agricoli della provincia di Siracusa firmato il
______________
DICHIARA
di accettare per intero le
clausole previste dal suddetto art. 17 e concorda e sottoscrive con i
rappresentanti provinciali delle OO.S~llaFLA-GIL, FISBA-CISL e UILAUIL, il
seguente programma di riallineamento:
- accertato che l'attu le paga
oraria lorda comprensiva di TFR e' di lire _______________ si concordano i seguenti aumenti con le seguenti cadenze:
______________________________________________________________________
Tale accordo si applicherà,
per le prestazioni di lavoro decorrenti dal giorno successivo al la data di
sottoscrizione del presente verbale, ai lavoratori in forza nell'azienda, a
quelli precedentemente assunti che hanno presentato domanda di riassunzione e
a quelli di nuova assunzione. Al momento dell'adesione, dovrà essere prodotto
elenco nominativo e qualifica di tutti i lavoratori.
Data _____________
Firma ____________ |
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