Contratto Provinciale
dei
lavoratori agricoli e florovivaisti
Ragusa
Gennaio 2000 - Dicembre 2003
Verbale di Riunione
L'anno 2000 il giorno 29 del mese di maggio
presso i locali dell’Unione Provinciale Agricoltori di Ragusa
tra
- l’Unione Provinciale Agricoltori
rappresentata dal Direttore Dott. Simone Canepa e dal Presidente ing.
Francesco Arone di Valentino, sig. Sandro Gambuzza e dal Sig. Giovanni
Scucces
- la Federazione Provinciale Coltivatori
Diretti rappresentata dal Direttore Dott. Ottavio Pirracchio e dal Sig.
Giuseppe Adamo
- la Confederazione Italiana Agricoltori
rappresentata dal Segretario Provinciale Carmelo Gurrieri e dal Sig.
Giuseppe Drago
e
la FLAI - CGIL rappresentata dal Segretaria
Provinciale Giorgio Scirpa e dai Sig.rri Salvatore Tavclino e Paolo Aquila
- la FISBA - CISL rappresentata dal Segretaria
Provinciale Giovanni D'Avola e dai Sig.rri Giorgio Fede, Rosalino Bocchieri
e Sergio Cutrale
la UILA - UIL rappresentata dal Segretario
Provinciale Giuseppe Ruta e dalla Sig.ra Maria Concetta Di Gregorio
si è stipulato il seguente Contratto
Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della
provincia di Ragusa.
Art. 1 Operai Agricoli
Sono operai agricoli e florovivaisti i
lavoratori che esplicano la loro attività nelle imprese agricole il cui
rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto Nazionale di lavoro e dal
presente Contratto Integrativo Provinciale.
Gli operai agricoli e florovivaisti, a secondo
della natura del rapporto, si distinguono in operai a tempo indeterminato ed
operai a tempo determinato (Art. 19 e20 C.C.N.L.).
Sono operai a tempo indeterminato:
i lavoratori assunti con rapporto di lavoro
senza prefissione di termine che prestano la loro opera alle dipendenze di
una impresa agricola singola o associata.
Gli operai a tempo determinato che hanno
effettuato presso la stessa azienda nell'arco di 12 mesi dalla data di
assunzione 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla
trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la
stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo
indeterminato. Il datore di lavoro, previa accettazione scritta da parte
del lavoratore, deve comunicare all'INPS ed alle S.C.I.C.A. competenti la
instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Detti operai sono retribuiti con paga erogata
mensilmente per tutta la durata del rapporto di lavoro con esclusione delle
sole giornate non lavorate per assenze volontarie, malattie od infortunio e
per le giornate di sospensione dal lavoro per le quali è stato chiesto ed
ottenuto dal datore di lavoro l'intervento della Cassa Integrazione
salariale di cui alla Legge 457 del 1972 e successive modificazioni.
Per i particolari trattamenti economici relativi
alla malattia, infortunio ed intervento della Cassa Integrazione salariali
operai agricoli e florovivaisti vale quanto disposto dagli articoli 56, 57 e
58 del C.C.N.L.
Sono altresì da considerare operai a tempo
indeterminato i salariati fissi che alla data del 10 settembre 1972 si
trovano in servizio presso aziende agricole in virtù di rapporto di lavoro
già disciplinato dalla Legge 533/49 e dai Contratti Collettivi
Provinciali.
Questi operai (ex salariati fissi) mantengono
per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il
trattamento già acquisito in base alla contrattazione collettiva
provinciale.
Agli operai agricoli e florovivaisti a tempo
indeterminato spettano per interno gli Istituti e le indennità annue.
Sono operai a tempo determinato:
gli operai che in base alla legge 18 aprile
1962, n° 230, sono assunti con rapporto individuale di lavoro a
tempo determinato per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a
carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di
operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.
Art. 2 Attrezzi di Lavoro
L'operaio a tempo determinato è tenuto a
presentarsi al lavoro con gli attrezzi consuetudinari.
Per i lavori di rimonda, potatura ed innesto, al
lavoratore che impiega attrezzi di lavoro di sua proprietà,
compete una indennità - attrezzi di £. 600 giornaliere.
Art 3 Classificazione degli Operai
Agricoli e Florovivaisti
Per l'attribuzione della qualifica al lavoratore
valgono le norme legislative in materia di collocamento.
La qualifica attribuita è valida agli effetti
dell'avviamento al lavoro e della conseguente retribuzione.
Gli operai agricoli e florovivaisti si
classificano come segue:
Area 1
Parametro 176: Operaio Specializzato Super
Operai che uniscono capacità professionali
a titolo di studio di Perito Agrario o assimilabile, innestatori che
conoscono e sono capaci di eseguire tutti i tipi di innesto e caldaisti
muniti di apposito patentino, muratori a secco.
Parametro 169: Operaio Specializzato
Conduttori di autocarri con o senza
rimorchi, trattoristi e conduttori di macchine agricole, addetti ai lavori
idraulici e forestali, mungitori con attrezzature meccaniche in pieno
campo, addetti alla macchine mietitrebbiatrici (imboccatori, manovratori,
pressatori).
Area 2
Parametro 163: Operaio Qualificato Super
Mungitori a mano, aratura e semina con apposite
macchine, addetti alla
disinfestazione dei terreni.
Parametro 156: Operaio Qualificato
Addetti alla floricoltura
Area 3
Parametro 142: Operaio Comune
Addetti alla preparazione del terreno di
irrigazione, addetti alla pigiatura nei palmenti, addetti al trasporto canne
a spalla, addetti alla raccolta ed al condizionamento dei prodotti
ortofrutticoli in pieno campo ed in serra, addetti alla pulitura della
stalla, addetti all'attività zootecnica, vendemmiatori, addetti alla
pulitura canali di scolo, zappature vigneti, mastro di torchio, (torchiatura
uva), torchiature olive, falciatori fieno e tutti quei lavoratori la cui
attività non rientra tra quella prevista per i lavoratori specializzati e
qualificati.
Parametro 100: Operaio prima esperienza
lavorativa
I lavoratori alla prima esperienza lavorativa in
agricoltura capaci di eseguire solo mansioni generiche non richiedenti
specifici requisiti professionali. I predetti lavoratori possono permanere
nel suddetto parametro per non più di tre mesi.
L'attivazione del parametro 100 avviene
nell'ambito degli accordi aziendali.
Art. 4 Fase Lavorativa
Per fase lavorativa si intende:
ortaggi: piantagione, coltivazione,
raccolta e lavorazione post - raccolta:
agrumeti: zappatura, potatura,
irrigazione, raccolta e lavorazione post-raccolta:
floricoltura: semina, raccolta e
operazione post-raccolta
Costituiscono eccezione alla garanzia di
occupazione le avversità atmosferiche, le crisi di mercato e, nel caso di
aziende diretto- coltivatrici il rientro di una unità attiva a carico e gli
scambi di manodopera di cui all'art. 2139 del CC.
Art. 5 Lavoro Notturno al
Coperto
Il lavoro notturno al coperto non potrà superare
le due ore e trenta minuti giornaliere.
Art. 6 Interruzioni e Recuperi
Per l'operaio a tempo indeterminato, ove si
debbano recuperare le ore lavorative non effettuate a causa di intemperie,
detto recupero dovrà avvenire nel limite massimo di due ore giornaliere e 12
settimanali.
In tal caso non trova applicazione la
norma dell'art.8 della Legge 8 agosto 1972 n° 457 e successive
modificazioni.
Art. 7 Condizioni del Lavoro e
Permessi Straordinari
Alfine di salvaguardare la salute del
lavoratore, saranno accordati dal datore di lavoro permessi retribuiti ai
lavoratori che intendono sottoporsi a visita medica preventiva, a condizione
che il lavoratore abbia raggiunto il posto di lavoro e successivamente
produca il certificato medico comprovante la visita effettuata.
Può essere accordato un permesso agli
operai a tempo determinato che frequentano corsi di addestramento
professionale di interesse agricolo nella misura massima di trenta ore
annue.
Art 8
Permessi Straordinari per Motivi Religiosi
E possibile, a richiesta degli interessati
stipulare accordi aziendali che tengano conto delle festività per i
lavoratori di cultura Araba con particolare riferimento al Ramadan.
Le imprese, a richiesta di detti lavoratori,
rilasciano la dichiarazione per il rinnovo dei permessi di soggiorno.
E auspicabile che in sede aziendale ove se
ne ravvisi la necessità o l'opportunità, si individuino modalità per
garantire l'informazione in più lingue e vengano previsti delegati
extracomunitari.
Art.
9 Permessi per Corsi di Recupero Scolastico
Anche all'operaio a tempo determinato
possono essere concessi permessi per la partecipazione a corsi di recupero
scolastico in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto e
nella misura massima di ore 60 annue
Art. 10 Classificazione per età
Per i fanciulli e gli adolescenti dai 14 ai 18
anni l'orario di lavoro deve essere di 7 ore giornaliere e 35 ore
settimanali.
Ai predetti minori a tempo indeterminato
spetta un periodo di ferie pari a 30 giornate lavorative.
Art. 11 Licenziamento per Giusta
Causa e per Giustificato Motivo
A titolo indicativo ricorre “giusta causa di
licenziamento" nei seguenti casi:
- grave insubordinazione nei confronti del
datore di lavoro o di suoi rappresentanti nell'azienda;
- la condanna penale per reati comuni che
comportino lo stato di detenzione;
- il danneggiamento doloso di beni aziendali
dovuto a grave negligenza;
- l'assenza ingiustificata dal lavoro
per tre giorni consecutivi;
- la recidiva di una delle gravi mancanze che
abbiano già dato luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari;
- il furto in azienda;
- rissa o via di fatto all'interno
dell'azienda
- l'incitamento a disobbedire agli ordini
impartiti dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti, fatti salvi motivi
di natura sindacale.
A titolo indicativo ricorre “giustificato
motivo" di licenziamento nei seguenti
casi:
- le assenze ingiustificate ripetute con
notevole frequenza;
- il provato insufficiente rendimento del
lavoratore;
- la sostanziale riduzione del patrimonio
zootecnico e/o della superficie agricola utilizzabile;
- la radicale modifica degli ordinamenti
colturali, della organizzazione aziendale: degli allevamenti e dello
sviluppo della meccanizzazione;
- la cessazione dell'attività agricola per il
fine contratto di affitto di fondo rustico;
- l'adesione dell'impresa a forme
associative di conduzione o cooperative di servizio;
l'incremento del nucleo familiare
dell'imprenditore per l'aggiunta o il rientro di unità lavorative limitate a
familiari entro terzo grado anche non conviventi;
la cessazione dell'attività agricola.
Art. 12 Dimissioni per Giusta Causa
L'operaio agricolo a tempo indeterminato
può recedere dal rapporto di lavoro, senza preavviso, qualora si verifichi
un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge da parte
del datore di lavoro.
Art. 13 Indennità di Mensa
A tutti i lavoratori alle dipendenze di
aziende nelle quali non è costituita la mensa o non viene somministrato il
vitto, in caso di pernottamento in azienda verrà corrisposta una indennità
sostitutiva nella misura di £. 4.000 giornaliere.
Art. 14 Indennità di Percorso
Ai lavoratori ai quali non viene fornito dal
datore di lavoro il mezzo di trasporto per raggiungere l'azienda viene
riconosciuta una indennità di £. 500 per le aziende distanti da O a 5 Km.
Per le aziende distanti oltre 5 Km. spetterà al
lavoratore una indennità giornaliera di lire 200 per ogni chilometro
necessario a raggiungere il posto di lavoro.
Art. 15 Aumento Salariale
Le parti concordano un aumento salariale
relativamente al secondo biennio
del contratto nazionale pari al 3,8% della paga
in vigore con le seguenti
decorrenze:
·
1,9% dal 1° giugno 2000;
·
1,9% dal 1° gennaio 2001.
Dichiarazione delle parti
Le aziende agricole si impegnano ad applicare
l'istituto della riassunzione secondo le disposizioni di Legge vigenti e per
lo stesso numero di lavoratori impiegati nella precedente annata agraria,
compatibilmente con le esigenze aziendali, salvo casi di forza maggiore o
motivi non dipendenti dalla propria volontà al fine di garantire la
stabilità poliennale dell'occupazione
La disponibilità del lavoratore è da intendersi
automaticamente riconfermata di anno in anno.
Ai fini del calcolo della riserva, la manodopera
riassunta non costituisce quota di calcolo.
Art.16 Accordi di Riallineamento
Le parti, al fine di salvaguardare livelli
occupazionali e condizioni di competitività delle imprese che continuano ad
essere gravate da notevoli costi aggiuntivi determinati da carenze
infrastrutturali e lontananza dai mercati, nonché di estendere ulteriormente
l'area di applicazione del presente contratto a tutto il territorio
provinciale, definiscono il seguente programma di riallineamento dei
trattamenti economici in atto per i lavoratori a quelli previsti dall'art.44
del C.C.N.L. Tale programma, tiene conto della verifica prevista dall'art.
17 del precedente C.I.P.L. ed effettuata in data 17/09/1999 nel corso della
quale si è convenuto su una situazione di grave difficoltà che ha
interessato il settore agricolo provinciale gravato anche dalla difficile
situazione commerciale e di mercato. Il presente programma si propone quindi
di completare l'iter avviato dal precedente contratto, confortato
soprattutto dai significativi risultati raggiunti in materia di
omogenizzazione dei salari su tutto il territorio. Le parti concordano che
per sottoscrivere i verbali di riallineamento previsti dal presente articolo
è necessaria una verifica che verrà attuata tra e Organizzazioni Datoriali e
le OO.SS. (oppure tra la Organizzazione Datoriale e la O.S. sui cui
l'azienda ed i lavoratori conferiscano le rispettive deleghe). Il programma
di riallineamento è valido solo se reca la firma di almeno una O.D. ed una
O.S. dei lavoratori firmatarie del presente contratto. Il modello del
verbale di accettazione (all. N° 1) fa parte integrante del
presente contratto. Premesso che permangono le condizioni di cui all'accordo
del 17/09/1999, parte integrante del precedente C.I.P.L., la paga lorda di
cui al sopracitato accordo (£. 68.473 per otto ore di lavoro e comprensiva
del T.F.R.) resta in vigore sino al 30/09/2000.
Resta inteso che si intendono prorogati al
30/09/2000 anche i contratti di gradualità aziendali di cui all'art.18 del
precedente C.I.P.L. con scadenza anteriore alla data di stipula del presente
C.I.P.L.
Il programma di riallineamento da valere per
l'intero territorio della provincia di Ragusa risulta il seguente:
- dal 01/10/2000 al 31/12/2000
£. 69.500
- dal 01/01/2001 al
31/12/2001 £. 71.500
- dal 01/01/2002 al
31/1212002 £. 73.050
- dal 01/01/2003 al
30/09/2003 £. 75.400
- dal
01/1Q/2003 100% salario contrattuale
provinciale
Le parti concordano che qualora l'inflazione
nell'anno 2000 e nell'anno 2001 sia superiore al 2% la paga lorda sarà
incrementata della differenza inflattiva; per l'anno 2002 qualora
l'inflazione superi il 3% la paga lorda sarà incrementata come sopra.
Le parti si incontreranno entro il 30 settembre
2003 per una verifica sullo stato di salute dell'agricoltura ragusana, onde
procedere alla definizione dell'ultimo scaglione di riallineamento.
Le aziende che a seguito dell'applicazione delI'art.18
del precedente C.I.P.L., hanno stipulato ed applicato i contratti di
gradualità al programma di riallineamento potranno continuare a farlo,
motivando l'applicazione di detto strumento ed indicando il programma
per arrivare al 31/12/2003 all'applicazione integrale dell'art. 16 del
presente C.I.P.L.
Tale strumento potrà essere esteso a tutte le
aziende che ne faranno richiesta, previa contrattazione aziendale.
In dette situazioni verrà utilizzato il modulo
di cui all. N° 2 che costituisce parte integrante del presente
C.I.P.L.
La retribuzione dell'operaio di cui al parametro
100 (art.3 area 3) viene fissata in £. 58.000 lorde per otto ore di lavoro
giornaliere comprensiva del T.F.R.
Art. 17 Cassa
Extra Legem
Le parti concordano che per l'applicazione
dell'art.58 del C.C.N.L. relativo alla costituzione della Cassa Extra Legem
si incontreranno entro 120 giorni dalla stipula del presente contratto per
definire le modalità ed i criteri di funzionalità e gestione della Cassa
stessa.
Art. 18
Contributo Assistenza Contrattuale Provinciale
Le parti concordano che per l'applicazione
dell'art.81 del C.C.N.L. relativo al contributo di assistenza contrattuale
provinciale si incontreranno entro 120 giorni dalla stipula del presente
contratto per definire le modalità ed i criteri di funzionalità e gestione
di tali contributi.
Art. 19 Salario per Obiettivi
Le parti stabiliscono di demandare al livello
aziendale l'opportunità di stipulare accordi per la istituzione di un
salario per obiettivi, gli indicatori da prendere a riferimento per la
erogazione del salario legato a tali parametri, i tempi e le modalità di
erogazione dello stesso.
Art. 20
Orario di Lavoro
Con riferimento all'art. 29 del C.C.N.L.,
l'orario di lavoro settimanale è pari a 39 ore.
Per quanto attiene il lavoro nelle serre,
considerate le caratteristiche del tipo di lavoro stesso, il datore di
lavoro accorderà una o più interruzioni per la durata complessiva di 45
minuti nell'arco della giornata lavorativa.
Art.21
Durata del Contratto
Il presente contratto decorre dal
01/01/2000 e scade il 31/12/2003.
Letto, confermato e sottoscritto.
ESCLUSIVITA' Dl STAMPA - ARCHIVI CONTRATTI
Il presente C.l.P.L. conforme all'originale è
stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività
a tutti gli effetti di legge. E vietata la riproduzione parziale o totale
senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi
originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalle
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ed ai sensi dell'art.11 della Legge n. 963/88, le parti contraenti si
impegnano ad inviare al C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro), archivio contratti, Via David Lubin n. 2, Roma, copia del presente
C.I.P.L..
In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi
modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente C.I.P.L.
o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelli
stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con
il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime.
Le Parti si danno altresì atto che quanto
disposto al precedente comma ha validità anche per tutti gli accordi
applicativi del presente C.I.P.L..
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