Contratto Provinciale
dei
lavoratori agricoli e florovivaisti
Messina
Gennaio 2000 - dicembre 2003
Messina, 22 maggio 2000
Verbale di Riunione
L'anno 2000, il giorno 22 del mese di
maggio presso la sede dell'Unione Provinciale Agricoltori di Messina, sono
presenti i signori:
per l'Unione Provinciale Agricoltori:
il Presidente, Dr. Cesare Di Vincenzo, assistito dal
Direttore Dr. Francesco Aloi;
per la Federazione Provinciale
Coltivatori Diretti:
il Direttore, Dr. Giuseppe Maugeri;
per la Confederazione Italiana
Agricoltori:
il presidente Francesco Calanna ed i signori, Gino Savoja, Sebastiano
Furnari, Domenico Portaro;
per la Flai - Cgil:
i signori, Stefano Maio, Enzo Sgrò, Enzo Cocivera, Antonino Massimino,
Sebastiano Noto, Calogero Pittalà, assistiti dal sig. Salvo Giglio,
segretario generale della Cgil provinciale;
per la Fisba - Cisl:
i signori, Fabrizio Colonna e Francesco Costa;
per la ila Uil:
i signori, Vittorio Crimi e Salvatore Virga.
Scopo della riunione:
stipula del Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e
florovivaisti della provincia di Messina.
In applicazione del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro firmato in data 10 luglio 1998, si
è stipulato il presente contratto provinciale di lavoro da valere per
l'intero territorio della provincia di Messina.
Decorrenza e durata del Contratto
Il presente contratto decorre dal 01.01.2000 e
scadrà il 31.12.2003.
Resta espressamente inteso che a far data dal
01.01.2001 i salari contrattuali provinciali saranno automaticamente
incrementati a seguito degli adeguamenti salariali tabellari stabiliti dal
CCNL per le due aree ( 1 biennio nuovo CCNL).
Qualora non disdettato a mezzo
raccomandata a.r. almeno sei mesi prima della scadenza esso s'intenderà
prorogato per un anno. E così di anno in anno.
La parte che darà disdetta deve
comunicare all'altra le proposte per il rinnovo almeno quattro mesi prima.
Le trattative dovranno iniziare
entro i due mesi successivi.
Relazioni Sindacali
Le parti convengono di costituire un
osservatorio provinciale che svolge le funzioni previste dall'art. 6 del
vigente CCNL, per il funzionamento si rinvia al regolamento di cui
all'allegato n. 4 dello stesso contratto. I componenti dell'Osservatorio,
in numero di 12 membri, saranno individuati all’atto della stipula del
presente contratto.
Assunzione
Le assunzioni degli O.T.D. devono essere fatte
per fasi lavorative, con garanzia di occupazione per tutta la durata delle
stesse. Le principali fasi lavorative nella provincia di Messina sono:
Frutteto ed agrumeto: Impianto (messa a dimora
delle piante), trattamenti fitosanitari, potatura, ricaccio legna,
irrigazione, concimazione e raccolta.
Noccioleto:
Impianto, trattamenti fitosanitari, zappatura, concimazione, rimonda, ronca
e raccolta.
Olivicoltura: Impianto, trattamenti fitosanitari,
rimonda, zappatura, concimazione e raccolta.
Ortaggi: Zappatura, piantagione, trattamenti
fitosanitari, irrigazione, scerbatura, concimazioni, impalatura e legatura
ove tecnicamente richiesta, raccolta.
Vivaio: Preparazione del terreno, impianto,
lotta fitosanitaria, innesto, irrigazione, zappatura, pulitura pianta,
estirpazione.
Vigneto: Lavori di impianto, potatura verde e
secca, lavori colturali del terreno, trattamenti fitosanitari, zappatura,
raccolta.
Riassunzione
Al fine di stabilizzare l'occupazione, il
diritto alla riassunzione per gli O.T.D. dovrà essere garantito almeno per
lo stesso numero di giornate effettuate l'anno precedente, salvo causa di
forza maggiore, ed a tal fine potrà estendersi anche ad altre fasi
lavorative dell'azienda. Tale compito riguarderà l'azienda, la
disponibilità del lavoratore alla riassunzione è da intendersi
automaticamente riconfermata di anno in anno. Nella riassunzione si terrà
conto delle seguenti priorità :
1) professionalità;
2) anzianità di servizio;
3) situazione di famiglia.
Ai fini del calcolo della riserva,
prevista dall'art. del DL 416, la manodopera riassunta non costituisce
quota di calcolo.
Convenzioni
Al fine di favorire l'incontro tra domanda e
offerta di manodopera, le parti decidono di applicare l'istituto della
convenzione prevista dall'art. 17 della Legge N. 56/87 , recepita dalla
Legge Regionale N. 36/90.
Manodopera Migrante
Alla manodopera migrante devono
essere garantite tutte le norme previste dal Contratto Provinciale e dal
CCNL.
Le spese di trasporto, qualora
l'azienda non vi provveda con propri mezzi, sono a carico dei datori di
lavoro e debbono essere pari al rimborso del prezzo del biglietto a.r. del
mezzo pubblico giornalmente utilizzato.
Nel caso di utilizzo del mezzo
proprio, l'azienda è tenuta a corrispondere un'indennità, per ogni Km
percorso, pari ad 1/5 del costo della benzina super.
In caso di pernottamento, l'azienda
deve garantire alloggi idonei, adeguati servizi igienici e mensa.
Lavoratori extracomunitari
Dare piena attuazione alle leggi che
garantiscono il diritto di cittadinanza a questi lavoratori, sottraendoli
dalle aree di sfruttamento cui sono sottoposti ed in contrapposizione agli
altri lavoratori.
Le OO.DD. comunicheranno alle OO.SS.
le eventuali assunzioni di operai extracomunitari.
Contratti di formazione e lavoro
Riserva di 40 ore annue per la formazione
teorica per i c.f.l. di tipo “B” di cui all’accordo quadro per la disciplina
dei contratti di formazione e lavoro.
Inquadramento
Distinzione in tre aree professionali:
1a
Area
SPECIALIZZATI SUPER : ( parametro 178 )
* Innestatore capace di eseguire tutti i tipi
d'innesto;
* dosatore e irroratore di esteri fosforici;
* operatore di lotta fitopatologica ;
* conduttore di macchine agricole complesse;
* meccanico;
* trebbiatore;
* trattorista;
* conduttore di macchine agricole od elettriche
con patente di guida;
* potatore e innestatore;
* addetto alle colture sperimentali vivaistiche;
* autista che indipendentemente dalla portata
del mezzo, esegue scritture amministrative e contabili di natura fiscale;
* mastro impaccatore;
* capo squadra;
* addetto alla manutenzione e gestione di
impianti di aziende agrituristiche;
* addetto unico ai pasti nelle aziende
agrituristiche;
* responsabile di scuderia con funzioni di
istruttore;
* conduttore di pulmino oltre 9 unità.
SPECIALIZZATI: ( parametro 170 )
* addetto ai lavori di fiducia connessi alla
vigilanza ed alla custodia;
* raccoglitore di agrumi;
* tagliapiedi;
* addetto alle colture in serre;
* rimondatore;
* dosatore con patentino;
* coltivatore di ortaggi in pieno campo;
* addetto agli impianti anti gelo;
* raccoglitore di frutta per il consumo da
tavola;
* ortolano specializzato;
* costruttore di muri in cemento e a secco;
* irroratore;
* mastro di conso;
* addetto all'impianto di colture arboree (
sestiatore e piantatore );
* addetto a lavori di ruspa;
* addetto ai lavori di riceppatura;
* sestiatore e piantatore di ortalizi;
* addetto spollonatura vigneto;
* raccoglitore di ulive da tavola;
* addetto all'uso delle macchine nel frantoio;
* autista;
* magazziniere;
* giardiniere specializzato;
* fattore di campagna;
* pastore di bovini, ovini e caprini che oltre
alla custodia provvede alla mungitura e lavorazione del latte;
* impaccatore;
* alzacasse;
* uomo di magazzino;
* addetto alla refezione in azienda
agrituristica;
* responsabile allevamento di selvaggina;
2a
Area
QUALIFICATI SUPER: ( parametro 165 )
* conduttore di macchine agricole senza patente;
* conduttore di motocoltivatore e motozappa;
* addetto alle coltivazioni orticole non
classificato negli specializzati;
* addetto alla sorveglianza dell' azienda;
* operaio di manovra nelle fumigazioni
anticoccidiche;
* addetto alla sistemazione dei terreni per
l'irrigazione;
* addetto alla sconcatura negli agrumeti e nei
frutteti;
* cernitrice;
* mezzo braccio;
* addetto al maneggio ed alla scuderia;
* aiuto cuoco in azienda agrituristica.
Prevedere l'inserimento nel livello
di qualificato super di lavoratori che abbiano già le caratteristiche del
qualificato con adeguata esperienza nella propria mansione.
QUALIFICATI: ( parametro 158 )
* addetto alle operazioni di abbacchiatura;
* addetto raccolta di prodotti industriali di
pieno campo;
* addetto alla semina e concimazione;
* addetto alla ronca del noccioleto;
* taglia canne;
* addetto falciatura fieno e foraggi;
* addetto alla pigiatura dell'uva;
* addetto imboccatura trebbia;
* addetto raccolta uva da tavola;
* vaccaro o bovaro, pastore addetto alla
custodia allevamento e pascolo;
* incartatrice;
* addetto al guardaroba, lavanderia e stireria
in azienda agrituristica;
* conducente di automezzo leggero con patente
"B" o "C".
3a
Area
COMUNI: ( parametro 140 )
* Lavoratori che non essendo in possesso di
requisiti particolari non rientrano nelle categorie superiori.
* Lavoratori addetti alla raccolta.
* Addetto alle pulizie ed alla preparazione
degli alloggi nelle aziende agrituristiche:
EX ART.54 : ( parametro 124 ex art. 54 A -
parametro 100 ex art. 54 B )
*a) Addetti alle operazioni di raccolta
riguardanti: uliveto e patate, che operano per il 1° anno in agricoltura e
non superano le 51 giornate di lavoro, trascorse le quali vengono inquadrati
tra i comuni.
*b) Addetti alle operazioni di raccolta
riguardanti: vigneto e mandarineto , che operano per il 1° anno in
agricoltura e non superano le 51 giornate di lavoro, trascorse le quali
vengono inquadrati tra i comuni.
Ai lavoratori ai quali, indipendentemente dalla
qualifica, il datore di lavoro conferisce l'incarico di capo, viene
riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione salariale del 10%.
B) Operai florovivaisti
Inquadramento secondo la classificazione
degli operai agricoli:
1a
area:
Operaio specializzato super ed operaio
specializzato ( parametri 123.3 e 118.8 )
2a
area:
Operaio Qualificato Super e Qualificato (
parametri 115.2 e 109.3 )
3a
area
Operaio comune ( parametro 100 )
Con riserva di presentare in sede di
trattativa eventuali proposte di nuovi profili, definendone l’inquadramento
nell'ambito delle declaratorie del CCNL.
Ai lavoratori ai quali,
indipendentemente dalla qualifica, il datore di lavoro conferisce l'incarico
di capo, viene riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione salariale
del 10%.
Pari Opportunità
Sulla base della normativa vigente,
si propone di prevedere idonei strumenti volti a favorire l'occupazione
femminile ed il passaggio dalla 2^ alla 1^ area, anche con idonee
iniziative di formazione attraverso gli enti preposti.
Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore
settimanali, pari ad ore 6,30 giornaliere.
Nel caso di articolazione su 5
giorni settimanali, l'orario è di otto ore giornaliere per 4 giorni e di 7
ore per il 5° giorno.
Riposo settimanale
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24
ore consecutive corrispondenti con la domenica.
Per gli operai addetti al
governo del bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, ogni
eventuale variazione deve essere concordata almeno 48 ore prima.
Permessi per corsi di addestramento
professionale e recupero scolastico
I lavoratori a tempo determinato che
frequentano i corsi di cui agli artt.31 e 33 del CCNL , per usufruire dei
permessi devono presentare :
a) certificato di iscrizione rilasciato
dall'ente e/o dalla scuola;
b) certificato trimestrale di frequenza.
Permessi straordinari
Ai donatori di sangue viene concessa una
giornata di permesso retribuito da usufruirsi secondo le modalità previste
dalla legge 13.7.1967 n.584.
Il permesso matrimoniale
retribuito viene elevato a 15 giorni.
Interruzioni e recuperi
Nel caso di interruzioni
dovute a causa di forza maggiore, se l'evento si verifica nelle prime 3 ore,
il lavoratore avrà diritto al 50% della retribuzione di qualifica; se
l'evento si verifica oltre la 3^ ora , al lavoratore spetterà l'intera
retribuzione di qualifica. In questo caso, se comandato, resterà a
disposizione dell'azienda fino alla fine del turno di lavoro.
Organizzazione del lavoro
Le parti decidono
d'incontrarsi a livello aziendale per l'ottimale utilizzazione degli
strumenti contrattuali ( ferie, riposi, riduzione d'orario ), e concordare
le misure atte allo scopo.
Aumenti salariali
Aumento pari al 3% ( inflazione programmata
prevista per il biennio 2000/2001 ( come convenuto al tavolo concertativo
nazionale ). Le retribuzioni provinciali in vigore dal 1 gennaio 2000 sono
riportate nelle tabelle allegate al presente contratto.
Istituzione del salario per
obiettivi, in sede aziendale, attraverso l'individuazione di settori e
programmi cui prevedere erogazioni strettamente correlate al raggiungimento
degli obiettivi (incrementi di produttività, di qualità, di competitività )
aziendalmente tra le parti concordati; ( protocollo 23 luglio 1993 ).
Accordi di riallineamento
Eventuali programmi di
riallineamento dei trattamenti economici in atto corrisposti ai salari
contrattuali dovranno completarsi entro l'arco di vigenza del Contratto
Provinciale e rispondere ai criteri di cui all'allegato accordo, che fa
parte integrante del presente contratto.
Obblighi tra le parti
La corresponsione della paga agli O.T.I. avverrà
entro il giorno 27 di ogni mese di scadenza. Il salario agli O.T.D. verrà di
norma corrisposto settimanalmente.
A fine rapporto di lavoro al
lavoratore sarà rilasciato regolare prospetto relativo al T.F.R. corrisposto
Rimborso spese
I lavoratori comandati a prestare servizio
fuori dell'azienda, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (
viaggio, vitto, alloggio) previa presentazione di giustificativi.
Indennità di percorso
Qualora l'azienda non fornisca il
mezzo di trasporto, è dovuta al lavoratore un'indennità nella seguente
misura:
- entro i 4 Km A/R sarà corrisposta
un'indennità di £.600;
- oltre i 4 Km A/R sarà corrisposta
un'indennità di £.500 al Km.
Attrezzi ed utensili
L'indennità attrezzi viene fissata
in £.300 giornaliere.
Cottimo
Quando il lavoro viene
eseguito a cottimo, al lavoratore dovrà essere consentito un guadagno minimo
non inferiore al 25% in più della normale retribuzione.
Vendita di prodotti sulla pianta
Il titolare dell'azienda, nel caso di vendita
del prodotto sulla pianta, deve darne comunicazione alla sezione
circoscrizionale per il collocamento agricolo ed alle OO.SS. firmatarie del
presente contratto.
Nel contratto di vendita dovrà
prevedersi la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori già
dipendenti dell'azienda agricola.
Rimborso Generi in natura
Gli O.T.I. che per contratto
individuale, per consuetudine e comunque di fatto percepiscono generi in
natura o beneficiano di alloggio o annessi ( orto, ecc... ), nel caso siano
privati di tali benefici, verranno indennizzati, forfettariamente, con la
somma di £. 500.000.
Lavori pesanti e nocivi
Sono considerati lavori pesanti:
scasso a mano, trasporto e maneggio di pesi
superiori a 15 Kg, abbattimento di alberi con mezzi non meccanici,
abbacchiatura e lavori in acqua.
Sono considerati lavori nocivi:
preparazione e somministrazione di
antiparassitari, anticrittogamici, erbicidi ed insetticidi, pulitura interna
delle vasche da vino della feccia, pulitura stalle e lavori in concimaia,
lavori svolti nei silos, lavori svolti nelle serre.
Riduzione orario di lavoro per lavori
pesanti e nocivi
Riduzione dell'orario di lavoro di 2 ore e 30
per tutti i lavori pesanti e nocivi.
Agli operai per il periodo in
cui vengono adibiti a lavori pesanti e/o nocivi, sarà corrisposta una
maggiorazione del 10%.
Sicurezza, ambiente di lavoro e salute
Fermo restando quanto verrà definito in sede
nazionale, specie in attuazione del D.L. 626/94, si conviene:
I trattamenti con prodotti nocivi vanno vietati
durante la presenza in azienda di altri lavoratori;
Le aziende non potranno adibire personale
femminile entro i primi tre mesi di gravidanza a mansioni nocive e pesanti;
Agli O.T.I., adibiti ai lavori nocivi, saranno
concessi 3 permessi retribuiti annui per sottoporsi a visita medica;
Gli O.T.D. che raggiungono 40 giorni l'anno
presso la stessa azienda, hanno diritto ad 1 permesso retribuito per
sottoporsi a visita;
Dotazione di tutti i mezzi idonei ( tute,
stivali, guanti, mascherine, ecc... ) per proteggere i lavoratori da
possibili intossicazioni e malattie;
Esplicito richiamo delle norme
antinfortunistiche legate all'utilizzo dei mezzi meccanici.
F.I.M.I.
Si ritiene di dover procedere alla
verifica del funzionamento attuale ed alla individuazione delle prospettive
di miglior servizio ai lavoratori, con possibilità di ampliarne i compiti
sia nel campo delle erogazioni integrative che delle agevolazioni
all'inserimento di forze nuove e qualificate nel m.d.l. agricolo.
Diritti Sindacali - Delegato D'Azienda
- Assemblee aziendali
Applicazione integrale del protocollo d'intesa e
delle norme del CCNL.
Le riunioni in azienda, oltre che dalle
rappresentanze sindacali aziendali, possono essere indette, congiuntamente o
singolarmente, anche dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente
contratto
Quote sindacali per delega
L'azienda è tenuta dietro lettera/delega
sottoscritta dal lavoratore interessato, ad operare la trattenuta del 1%
per contributi sindacali ed a versarla all'Organizzazione Sindacale,
firmataria del presente contratto, cui il lavoratore è iscritto, secondo le
modalità che l' O.S. comunicherà.
La delega può essere consegnata
direttamente dal lavoratore ovvero inviata dall'O.S. cui appartiene.
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel
presente testo, si rimanda al CCNL vigente.
Accordo Provinciale di Gradualità
Le parti convenute,
constatato che nella provincia di
Messina si registra differenza tra il salario contrattuale e quello reale, a
causa di differenti condizioni economiche, ambientali e commerciali dei vari
settori produttivi;
verificato che il CCNL fa carico alle provincie della possibilità di
stipulare accordi di riallineamento graduali al contratto,
addivengono al seguente accordo:
- le aziende aderenti alle OO.PP.
firmatarie del Contratto Provinciale possono aderire al programma di
riallineamento provinciale se rispettano le normative contrattuali e
contributive nella loro interezza;
- condizione per aderire è quella
dell’applicazione in azienda del principio della riassunzione con garanzie
occupazionali pari almeno a quelle dell’anno precedente;
-
il programma di
riallineamento deve essere sottoscritto su apposito verbale di adesione
aziendale dal quale risultino anche i lavoratori interessati addetti e la
loro qualifica;
-
L'azienda e/o la
propria associazione professionale, secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni ministeriali, comunicheranno alle OO.SS. firmatarie del
presente accordo, la volontà di aderire al programma di riallineamento,;
- In base a tale programma, i salari
sono definiti nelle allegate tabelle con le variazioni degli stessi alle
scadenze indicate;
- Andranno comunque aggiunti, ai salari
già determinati, gli aumenti derivanti dal rinnovo del CCNL o da altri
accordi;
Letto, confermato e
sottoscritto
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