Contratto Provinciale


 


Accordo di riallineamento

Tabella salariale

Contratto Provinciale 

dei lavoratori agricoli e florovivaisti

 Messina

Gennaio 2000 - dicembre 2003

 

Messina, 22 maggio 2000

 

Verbale di Riunione

L'anno 2000, il giorno 22 del mese di maggio presso la sede dell'Unione Provinciale Agricoltori di Messina, sono presenti i signori:

per l'Unione Provinciale Agricoltori: il Presidente, Dr. Cesare Di Vincenzo, assistito dal Direttore Dr. Francesco Aloi;

per la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti: il Direttore, Dr. Giuseppe Maugeri;

per la Confederazione Italiana Agricoltori: il presidente  Francesco Calanna ed i signori, Gino Savoja, Sebastiano Furnari, Domenico Portaro;

per la Flai - Cgil: i signori, Stefano Maio, Enzo Sgrò, Enzo Cocivera, Antonino Massimino, Sebastiano Noto, Calogero Pittalà, assistiti dal sig. Salvo Giglio, segretario generale della Cgil provinciale;

per la Fisba - Cisl: i signori, Fabrizio Colonna e Francesco Costa;

per la ila Uil: i signori, Vittorio Crimi e Salvatore Virga.

            Scopo della riunione: stipula del Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Messina.

            In applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro firmato in data 10 luglio 1998, si è stipulato il presente contratto provinciale di lavoro da valere per l'intero territorio della provincia di Messina.

Decorrenza e durata del Contratto

            Il presente contratto decorre dal 01.01.2000 e scadrà il 31.12.2003.

Resta espressamente inteso che a far data dal 01.01.2001 i salari contrattuali provinciali saranno automaticamente incrementati a seguito degli adeguamenti salariali tabellari stabiliti dal CCNL  per le due aree ( 1 biennio nuovo CCNL).

            Qualora non disdettato a mezzo raccomandata a.r. almeno sei mesi prima della scadenza esso s'intenderà prorogato per un anno. E così di anno in anno.

            La parte che darà disdetta deve comunicare all'altra le proposte per il rinnovo almeno quattro mesi prima.

            Le trattative dovranno iniziare entro i due mesi successivi.

Relazioni Sindacali

         Le parti convengono di costituire un osservatorio provinciale che svolge le funzioni previste dall'art. 6 del vigente CCNL, per il funzionamento si rinvia al regolamento di cui all'allegato n. 4 dello stesso contratto. I componenti  dell'Osservatorio, in numero di 12 membri, saranno individuati  all’atto della stipula del presente contratto.

Assunzione

            Le assunzioni degli O.T.D. devono  essere fatte per fasi lavorative, con garanzia di occupazione per tutta la durata delle stesse. Le principali fasi lavorative nella provincia di Messina sono:

Frutteto ed agrumeto: Impianto (messa a dimora delle piante), trattamenti fitosanitari, potatura, ricaccio legna, irrigazione, concimazione e raccolta.

Noccioleto: Impianto,  trattamenti fitosanitari, zappatura, concimazione, rimonda, ronca e raccolta.

Olivicoltura: Impianto, trattamenti fitosanitari,  rimonda, zappatura, concimazione e raccolta.

Ortaggi: Zappatura, piantagione, trattamenti fitosanitari, irrigazione, scerbatura, concimazioni, impalatura e legatura ove tecnicamente richiesta, raccolta.

Vivaio: Preparazione del terreno, impianto, lotta fitosanitaria, innesto, irrigazione, zappatura, pulitura pianta, estirpazione.

Vigneto: Lavori di impianto, potatura verde e secca, lavori colturali del terreno, trattamenti fitosanitari, zappatura, raccolta.

 

Riassunzione

            Al fine di stabilizzare l'occupazione,  il diritto alla riassunzione per gli O.T.D. dovrà essere garantito almeno per lo stesso numero di giornate effettuate l'anno precedente, salvo causa di forza maggiore, ed a tal fine potrà estendersi anche ad altre  fasi lavorative  dell'azienda. Tale compito riguarderà  l'azienda, la disponibilità del lavoratore alla riassunzione è da intendersi automaticamente riconfermata di anno in anno. Nella riassunzione si terrà conto delle seguenti priorità :

1) professionalità;

2) anzianità di servizio;

3) situazione di famiglia.

            Ai fini del calcolo della riserva, prevista dall'art.  del DL 416, la manodopera riassunta non costituisce quota di calcolo.

 

Convenzioni

            Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di manodopera, le parti decidono di applicare l'istituto della convenzione prevista dall'art. 17 della Legge N. 56/87 , recepita dalla Legge Regionale N. 36/90.

           

Manodopera Migrante

            Alla manodopera migrante devono essere garantite tutte le norme previste dal Contratto Provinciale e dal CCNL.

            Le spese di trasporto, qualora l'azienda non vi provveda con propri mezzi,  sono a carico dei datori di lavoro e debbono essere pari  al rimborso del prezzo del biglietto a.r. del mezzo pubblico giornalmente utilizzato.

            Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, l'azienda è tenuta a corrispondere un'indennità,  per ogni Km percorso,  pari ad 1/5 del costo della benzina super.

            In caso di pernottamento, l'azienda  deve garantire alloggi idonei, adeguati servizi igienici e mensa.

 

Lavoratori extracomunitari

            Dare piena attuazione  alle leggi che garantiscono il diritto di cittadinanza  a questi lavoratori, sottraendoli dalle aree di sfruttamento cui sono sottoposti ed in contrapposizione agli altri lavoratori.

            Le OO.DD. comunicheranno alle OO.SS. le eventuali assunzioni di operai extracomunitari.

 

Contratti di formazione e lavoro

            Riserva di 40 ore annue per la formazione teorica per i c.f.l. di tipo “B” di cui all’accordo quadro per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro.

 

Inquadramento

Distinzione in tre aree professionali:

 

1a Area

SPECIALIZZATI SUPER :  ( parametro 178 )

* Innestatore capace di eseguire tutti i tipi d'innesto;

* dosatore e irroratore di esteri fosforici;

* operatore di lotta fitopatologica ;

* conduttore di macchine agricole complesse;

* meccanico;

* trebbiatore;

* trattorista;

* conduttore di macchine agricole od elettriche con patente di  guida;

* potatore e innestatore;

* addetto alle colture sperimentali vivaistiche;

* autista che indipendentemente dalla portata  del mezzo, esegue scritture    amministrative e contabili di natura fiscale;

* mastro impaccatore;

* capo squadra;

* addetto alla manutenzione e gestione di impianti di aziende agrituristiche;

* addetto unico ai pasti nelle aziende agrituristiche;

* responsabile di scuderia con funzioni di istruttore;

* conduttore di pulmino oltre 9 unità.

 

SPECIALIZZATI: ( parametro 170 )

* addetto ai lavori di fiducia connessi alla vigilanza ed alla custodia;

* raccoglitore di agrumi;

* tagliapiedi;

* addetto alle colture in serre;

* rimondatore;

* dosatore con patentino;

* coltivatore di ortaggi in pieno campo;

* addetto agli impianti anti gelo;

* raccoglitore di frutta per il consumo da tavola;

* ortolano specializzato;

* costruttore di muri in cemento e a secco;

* irroratore;

* mastro di conso;

* addetto all'impianto di colture arboree ( sestiatore e piantatore );

* addetto a lavori di ruspa;

* addetto ai lavori di riceppatura;

* sestiatore e piantatore di ortalizi;

* addetto spollonatura vigneto;

* raccoglitore di ulive da tavola;

* addetto all'uso delle macchine nel frantoio;

* autista;

* magazziniere;

* giardiniere specializzato;

* fattore di campagna;

* pastore di bovini, ovini e caprini che oltre alla custodia provvede alla mungitura e lavorazione del latte;

* impaccatore;

* alzacasse;

* uomo di magazzino;

* addetto alla refezione in azienda agrituristica;

* responsabile allevamento di selvaggina;

2a Area

QUALIFICATI SUPER: ( parametro 165 )

* conduttore di macchine agricole senza patente;

* conduttore di motocoltivatore e motozappa;

* addetto alle coltivazioni orticole non classificato negli specializzati;

* addetto alla sorveglianza dell' azienda;

* operaio di manovra nelle fumigazioni anticoccidiche;

* addetto alla sistemazione dei terreni per l'irrigazione;

* addetto alla sconcatura negli agrumeti e nei frutteti;

* cernitrice;

* mezzo braccio;

* addetto al maneggio ed alla scuderia;

* aiuto cuoco in azienda agrituristica.

            Prevedere l'inserimento nel livello di qualificato super di lavoratori  che abbiano già le caratteristiche del qualificato con adeguata esperienza nella propria mansione.

 

QUALIFICATI: ( parametro 158 )

* addetto alle operazioni di abbacchiatura;

* addetto raccolta di prodotti industriali di pieno campo;

* addetto alla semina e concimazione;

* addetto alla ronca del noccioleto;

* taglia canne;

* addetto falciatura fieno e foraggi;

* addetto alla pigiatura dell'uva;

* addetto imboccatura trebbia;

* addetto raccolta uva da tavola;

* vaccaro o bovaro, pastore addetto alla custodia allevamento e pascolo;

* incartatrice;

* addetto al guardaroba, lavanderia e stireria in azienda agrituristica;

* conducente di automezzo leggero con patente "B" o "C".  

 

3a Area

COMUNI: ( parametro 140 )

* Lavoratori che non essendo in possesso di requisiti particolari non rientrano nelle categorie superiori.

* Lavoratori addetti alla raccolta.

* Addetto alle pulizie ed alla preparazione degli alloggi nelle aziende agrituristiche:

EX ART.54 : ( parametro 124 ex art. 54 A - parametro 100 ex art. 54 B )

*a) Addetti alle operazioni di raccolta riguardanti: uliveto e patate, che operano  per il 1° anno in agricoltura e non superano le 51 giornate di lavoro, trascorse le quali vengono inquadrati tra i comuni.

*b) Addetti alle operazioni di raccolta  riguardanti:   vigneto e mandarineto , che operano  per il 1° anno in agricoltura e non superano le 51 giornate di lavoro, trascorse le quali vengono inquadrati tra i comuni.

Ai lavoratori ai quali, indipendentemente dalla qualifica, il datore di lavoro conferisce l'incarico di capo, viene riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione salariale del 10%.

           

B) Operai florovivaisti

             Inquadramento secondo la classificazione degli operai agricoli:

1a area:

Operaio specializzato super ed operaio specializzato ( parametri 123.3 e 118.8 )

2a area:

Operaio Qualificato Super e Qualificato ( parametri 115.2 e 109.3 )

3a area

Operaio comune ( parametro 100 )

            Con riserva di presentare in sede di trattativa  eventuali proposte di nuovi profili, definendone l’inquadramento nell'ambito delle declaratorie del CCNL.

            Ai lavoratori ai quali, indipendentemente dalla qualifica, il datore di lavoro conferisce l'incarico di capo, viene riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione salariale del 10%.

 

Pari Opportunità

            Sulla base della normativa vigente, si propone di prevedere idonei strumenti volti a favorire l'occupazione femminile ed il passaggio dalla 2^ alla  1^ area, anche con idonee iniziative di formazione attraverso gli enti preposti.

 

Orario di lavoro

             L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari ad ore 6,30 giornaliere.

            Nel caso di articolazione su 5 giorni settimanali, l'orario è di otto ore giornaliere per 4 giorni e di 7 ore per il 5° giorno.

 

Riposo settimanale

            Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive corrispondenti con la domenica.

            Per gli operai addetti al governo del bestiame e per  quelli aventi particolari mansioni, ogni eventuale variazione deve essere concordata almeno 48 ore prima.

 

Permessi per corsi di addestramento professionale e recupero scolastico

             I lavoratori a tempo determinato che frequentano i corsi di cui agli artt.31 e 33 del CCNL ,  per usufruire dei permessi devono presentare :

a) certificato di iscrizione rilasciato dall'ente e/o dalla scuola;

b) certificato trimestrale di frequenza.

 

Permessi straordinari

            Ai donatori di sangue viene concessa una giornata di permesso retribuito da usufruirsi secondo le modalità previste dalla legge 13.7.1967 n.584.

            Il permesso matrimoniale retribuito viene elevato a 15 giorni.

           

Interruzioni e recuperi

            Nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, se l'evento si verifica nelle prime 3 ore, il lavoratore avrà diritto al 50% della retribuzione di qualifica; se l'evento si verifica oltre la 3^ ora , al lavoratore spetterà l'intera retribuzione di qualifica. In questo caso, se comandato, resterà a disposizione dell'azienda fino alla fine del turno di lavoro.

 

Organizzazione del lavoro

            Le parti decidono d'incontrarsi a livello aziendale  per l'ottimale utilizzazione degli strumenti contrattuali ( ferie, riposi, riduzione d'orario ), e concordare le misure atte allo scopo.

 

 

Aumenti salariali

            Aumento pari al 3% ( inflazione programmata prevista per il biennio 2000/2001 ( come convenuto al tavolo concertativo nazionale ). Le retribuzioni provinciali in vigore dal 1 gennaio 2000 sono riportate nelle tabelle allegate al presente contratto.

            Istituzione del salario per obiettivi,  in sede aziendale,   attraverso l'individuazione di settori e  programmi cui prevedere erogazioni strettamente correlate al raggiungimento degli obiettivi (incrementi di produttività, di qualità, di competitività ) aziendalmente tra le parti concordati; ( protocollo 23 luglio 1993 ).

 

Accordi di riallineamento

             Eventuali programmi di riallineamento dei trattamenti economici in atto corrisposti ai salari contrattuali dovranno completarsi entro l'arco di vigenza del Contratto Provinciale e rispondere ai criteri di cui all'allegato accordo, che fa parte integrante del presente contratto.

 

Obblighi  tra le parti

            La corresponsione della paga agli O.T.I. avverrà entro il giorno 27 di ogni mese di scadenza. Il salario agli O.T.D. verrà di norma corrisposto settimanalmente.

            A fine rapporto di lavoro  al lavoratore sarà rilasciato regolare prospetto relativo al T.F.R. corrisposto

 

Rimborso spese

             I lavoratori  comandati a prestare servizio fuori dell'azienda, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate ( viaggio, vitto, alloggio) previa presentazione di giustificativi.

 

Indennità di percorso

            Qualora l'azienda non fornisca il mezzo di trasporto, è dovuta al lavoratore un'indennità nella seguente misura:

- entro i 4 Km A/R  sarà corrisposta un'indennità di £.600;

- oltre i 4 Km  A/R sarà corrisposta un'indennità di  £.500 al  Km.

 

Attrezzi ed utensili

            L'indennità attrezzi viene fissata in £.300 giornaliere.

 

Cottimo

            Quando il lavoro viene eseguito a cottimo, al lavoratore dovrà essere consentito un guadagno minimo non inferiore al 25% in più della normale retribuzione.

           

Vendita di prodotti sulla pianta

             Il titolare dell'azienda, nel caso di vendita del prodotto sulla pianta, deve darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per il collocamento agricolo ed alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

            Nel contratto di vendita dovrà prevedersi la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori già dipendenti dell'azienda agricola.

 

Rimborso Generi in natura

             Gli O.T.I. che per contratto individuale, per consuetudine e comunque di fatto percepiscono generi in natura o beneficiano di alloggio o annessi ( orto, ecc... ), nel caso siano privati di tali benefici, verranno indennizzati, forfettariamente, con la somma di £. 500.000.

 

Lavori pesanti e nocivi

            Sono considerati lavori pesanti:

scasso a mano, trasporto e maneggio di pesi superiori a 15 Kg, abbattimento di alberi con mezzi non meccanici, abbacchiatura e lavori in acqua.

            Sono considerati lavori nocivi:

preparazione e somministrazione di antiparassitari, anticrittogamici, erbicidi ed insetticidi, pulitura interna delle vasche da vino della feccia, pulitura stalle e lavori in concimaia, lavori svolti nei silos,  lavori svolti nelle serre.

 

Riduzione orario di lavoro per lavori pesanti e nocivi

            Riduzione dell'orario di lavoro di 2 ore e 30 per tutti i lavori pesanti e nocivi.

            Agli operai per il periodo in cui vengono adibiti a lavori pesanti e/o nocivi, sarà corrisposta una maggiorazione del 10%.

 

Sicurezza, ambiente di lavoro e salute

            Fermo restando quanto verrà definito in sede nazionale, specie in attuazione del D.L. 626/94, si conviene:

I trattamenti con prodotti nocivi vanno vietati durante la presenza in azienda di altri lavoratori;

Le aziende non potranno adibire personale femminile entro i primi tre mesi di gravidanza a mansioni nocive e pesanti;

Agli O.T.I., adibiti ai lavori nocivi, saranno concessi 3 permessi retribuiti annui per sottoporsi a visita medica;

Gli O.T.D. che raggiungono 40 giorni l'anno presso la stessa azienda, hanno diritto ad 1 permesso retribuito per sottoporsi a visita;

Dotazione di tutti i mezzi idonei ( tute, stivali, guanti, mascherine, ecc... ) per proteggere i lavoratori da possibili intossicazioni e malattie;

Esplicito richiamo delle norme antinfortunistiche legate all'utilizzo dei mezzi meccanici.

 

F.I.M.I.

         Si ritiene di dover procedere alla verifica del funzionamento attuale ed alla individuazione  delle prospettive di miglior servizio ai lavoratori, con possibilità di ampliarne  i compiti  sia nel campo delle erogazioni integrative che delle agevolazioni all'inserimento di forze nuove e qualificate nel m.d.l. agricolo.

 

Diritti Sindacali - Delegato D'Azienda - Assemblee aziendali

            Applicazione integrale del protocollo d'intesa e delle norme del CCNL.

Le riunioni in azienda, oltre che dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono essere indette, congiuntamente o singolarmente, anche dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto

 

Quote sindacali per delega

            L'azienda è tenuta dietro lettera/delega sottoscritta dal lavoratore interessato, ad operare la trattenuta del 1%  per contributi sindacali ed a versarla all'Organizzazione Sindacale, firmataria del presente contratto, cui il lavoratore è iscritto,  secondo le modalità che l' O.S. comunicherà.

            La delega può essere consegnata direttamente dal lavoratore ovvero inviata dall'O.S. cui appartiene.

 

            Norma di rinvio

             Per quanto non espressamente previsto nel presente testo, si rimanda al CCNL vigente.

 

Accordo Provinciale di Gradualità

Le parti convenute,

 constatato che nella provincia di Messina si registra differenza tra il salario contrattuale e quello reale, a causa di differenti condizioni economiche, ambientali e commerciali dei vari settori produttivi;

  verificato che il CCNL fa carico alle provincie della possibilità di stipulare accordi di riallineamento graduali al contratto,

addivengono al seguente accordo:

         -   le aziende aderenti alle OO.PP. firmatarie del Contratto Provinciale possono aderire al programma di riallineamento provinciale se rispettano le normative contrattuali e contributive nella loro interezza;

         -  condizione per aderire è quella dell’applicazione in azienda del principio della riassunzione con garanzie occupazionali pari almeno a quelle dell’anno precedente;

-     il programma di riallineamento deve essere sottoscritto su apposito verbale di adesione aziendale dal quale risultino anche i lavoratori interessati addetti e la loro qualifica;

-     L'azienda e/o la propria associazione professionale, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni ministeriali, comunicheranno alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, la volontà di aderire al programma di riallineamento,;

         -  In base a tale programma, i salari sono definiti nelle allegate tabelle con le variazioni degli stessi alle scadenze indicate;

         - Andranno comunque aggiunti, ai salari già determinati, gli aumenti derivanti dal rinnovo del CCNL o da altri accordi;

                  Letto, confermato e sottoscritto

 

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Verbale di accordo di riallineamento  

            L'anno ………………………………….. il giorno …………… del mese di …….…………… si sono incontrati:

per l'azienda agricola ………………………. il sig. …………………………………….., nato il …………  a …………………………, codice fiscale …………………………………., nella qualità di …………………….., assistito da ……………………………………………………………………. ed i  lavoratori  appresso elencati, assistiti da ………………………………………………….…………….                Premesso che l'azienda agricola  menzionata in premessa, con sede giuridica in ……………………………….., estesa Ha ……… articolata nelle seguenti colture ……………………………………………………………………………………………………………, alle cui dipendenze lavorano i sotto elencati lavoratori:

1.      ……………………………………………. nato a ………………………….. il ……………... codice fiscale …………………………………………………………; Qualifica …………………...

2.      ……………………………………………… nato a ………………………….…  il ………………, cod.fisc. ……………………………………………………………….; Qualifica  ………………….

 intende aderire al programma di riallineamento delle retribuzioni previsto dal Contratto Provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti stipulato in data 22 maggio 2000 da Flai-Cgil, Fisba-Cisl , Uila-Uil, Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, e dalla Confederazione Italiana Agricoltori, si conviene e si stipula quanto segue:

·      Ai lavoratori dipendenti, durante l'intero periodo di vigenza del  presente accordo, salvo cause di forza maggiore, saranno garantite        almeno lo stesso numero di giornate lavorate l'anno precedente;

·      Si conviene di attivare il diritto alla riassunzione dei lavoratori   dipendenti, previsto dal CCNL, dal Contratto Provinciale  e dalla  vigente normativa, senza che gli stessi debbano avanzare istanza   scritta;  nei criteri di determinazione delle precedenze  nella riassunzione si terrà conto: dell'anzianità di lavoro prestata nell'azienda,        dell'anzianità di disoccupazione e del carico familiare;

·      Le parti,  convengono che a far data dal 1 gennaio 2000 le retribuzioni giornaliere  da corrispondere ai lavoratori sono le seguenti :

£.         57.000                        per l'operaio comune;

£.         70.400                        per l'operaio qualificato;

£.         75.100                        per l'operaio qualificato super;

£.         84.000                        per l'operaio specializzato;

£.         86.000                        per l'operaio specializzato super;

secondo quanto previsto dall'accordo provinciale di gradualità, e dalle tabelle allegate al vigente Contratto Provinciale, tali retribuzioni alle scadenze appresso indicate saranno le seguenti:

dal 1 Gennaio 2001 al 31 dicembre 2001:

£.         63.779                         per l'operaio comune;

£.         76.407                         per l'operaio qualificato;

£.         78.229                        per l'operaio qualificato super;

£.         88.169                        per l'operaio specializzato;

£.         91.115                        per l'operaio specializzato super;

dal 1 Gennaio 2002 al 31 dicembre 2002:

£.         68.617,79                    per l'operaio comune;

£.         80.146,05                    per l'operaio qualificato;

£.         82.917,61                    per l'operaio qualificato super;

£.         90.569                        per l'operaio specializzato;

£.         94.204,46                    per l'operaio specializzato super;

dal 1 Gennaio 2003 al 30 novembre 2003:

£.         73.455,79                    per l'operaio comune;

£.         84.425,05                    per l'operaio qualificato;

£.         87.535,61                    per l'operaio qualificato super;

£.         92.969                        per l'operaio specializzato;

£.         97.296,46                    per l'operaio specializzato super;

 

da Dicembre 2003  retribuzione prevista dal Contratto Provinciale di Lavoro.

·      Alle retribuzioni sopra determinate, andranno comunque aggiunti gli aumenti derivanti dal rinnovo del CCNL o da altri accordi.

·      Le parti si danno atto che per quanto non previsto valgono le norme del Contratto Nazionale di Lavoro e del Contratto Provinciale dei lavoratori agricoli.

            Letto confermato e sottoscritto.

L'azienda

    l'associazione datoriale                                                          l'organizzazione sindacale

( timbro e firma )                                                                                  ( timbro e firma )

 

accordo di riallineamento: tabella in vigore da gennaio 2003  al 30 novembre 2003

Qualifiche

Totale lordo

3° adeguamento Accordo di gradualità

Totale lordo

comune

£ 68.617

£ 4.838,788

£ 73.455,8

qualificato

£ 80.416

£ 4.009,05

£ 84.425,1

qualif. Super

£ 82.917

£ 4.618,61

£ 87.535,6

specializzato

£ 90.569

£ 2.400

£ 92.969

spec. Super

£ 94.204

£ 3.089,46

£ 97.293,5

 

accordo di riallineamento: tabella in vigore da dicembre 2003

Qualifiche

Totale lordo

3° adeguamento Accordo di gradualità

Totale lordo

comune

£ 73.455

£ 6.142,9

£ 79.597,9

qualificato

£ 84.425

£ 6.001,1

£ 90.426,1

qualif. Super

£ 87.535

£ 6.630,3

£ 94.165,3

specializzato

£ 92.969

£ 4.926,6

£ 97.895,6

spec. Super

£ 97.293

£ 5.756

£ 10.3049

 

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Tabella salariale degli operai agricoli a tempo determinato in vigore da gennaio 2000

Qualifiche paga base sal. Int. Cong. 3° el. incr. CP luglio 96 Incremento CCNL luglio 99 Totale Incremento C.P. 2000
 comune 54148 731 16704 3519 2027,75 77129,75 2468,152
qualificato 61110 1254,61 18982 3972 2303,58 87622,19 2803,91
qualif. Super 63817 1254,61 19627 4148 2398,81 91245,42 2919,85
 specializzato 65751 1785,23 20557 4273 2493,88 94860,11 3035,52
 spec. Super 68845 2264,84 21645 4474 2625,15 99853,99 3195,32
 
Tabella salariale degli operai agricoli a tempo indeterminato in vigore dal gennaio 2000
Qualifiche paga base sal. Int. Cong.   incr. CP luglio 96 Incremento CCNL luglio 99 Totale Incremento C.P. 2000
 comune 1407848 19000   91494 40995,23 1559337,23 49898,79136
qualificato 1588860 32610   103272 46568,03 1771310,03 56681,92096
qualif. Super 1659242 32610   107848 48591,9 1848291,9 59145,3408
 specializzato 1709526 46410   111098 50409,91 1917443,91 61358,20512
 spec. Super 1789970 58880   116324 53059,69 2018233,69 64583,47808
Tabella salariale degli operai florovivaisti - retribuzioni orarie in vigore da gennaio 2000
Qualifiche paga base sal. Int. Cong. incr. CP luglio 96 Incremento CCNL luglio 99 Totale Incremento C.P. 2000 Totale
Livello "A" 8731 112 541 253,36 9637,36 308,39 9945,75
Livello "B" 9543 193 611 279,36 10626,36 340,04 10966,4
Livello "C" 10058 193 638 294 11183 357,85 11540,85
Livello "D" 10372 274 657 305,18 11608,18 371,46 11979,64
Livello "E" 10756 348 688 318,38 12110,38 387,53 12497,91

 

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