Contratto Provinciale dei lavoratori agricoli di Caltanissetta L'anno 2000 il giorno 21 del mese di luglio, in Caltanissetta
TRA
- L’Unione
Provinciale degli Agricoltori di Caltanissetta,
rappresentata dal Presidente Gianpaolo Aliotta e dal
direttore E. Lauricella;
- La
Federazione Provinciale Coltivatori di Diretti,
rappresentata dal Presidente Calogero Parrinello e dal
direttore Dr. Nicola Lucci; - La Confederazione Italiana Agricoltori, rappresentata dal Presidente Giuseppe Valenza assistito dal dr. Salvatore Norato.
E - La FLAI-CGIL, rappresentata dal segretario generale Prov.le Giuseppe Cultraro;
-
La FISBA-CISL, rappresentata dal segretario generale
Alessandro Goto;
-
La UILA-UIL, rappresentata dal segretario generale Francesco
Paolo Guida.
Viene stipulato il presente
Contratto Collettivo Provinciale dì Lavoro per gli operai
agricoli, integrativo al patto nazionale del l0 luglio 1998
e a valere in tutto il territorio della Provincia di
Caltanissetta.
PREMESSA
Le organizzazioni Sindacali
firmatarie del presente Contratto preso atto, che l'apparato
produttivo agricolo della Provincia è stato colpito da una grave
crisi che investe la totalità dei settori produttivi ed il
sistema commerciale.
I settori cerealicolo, olivicolo,
viticolo, orticolo, nonché la serricoltura ritenuti settori
primari, risentono delle problematiche inerenti i costi di
produzione (carburante agricolo, pressione previdenziale,
mancata programmazione economica) e l'assenza di una politica di
indirizzo oltre alla frammentazione della proprietà fondiaria.
Occorre una politica seria per la
commercializzazione e la valorizzazione dei nostri prodotti
nonché di un abbassamento dei costi di produzione.
Per affrontare e verificare la
situazione economica provinciale, necessita un costante sviluppo
di relazioni sindacali per dare fiducia alle aziende e risposte
alle esigenze dei lavoratori. Il contratto può essere lo strumento in grado di restituire fiducia alle imprese agricole, creare condizioni di redditività e di competitività ed ottenere una riduzione dei costi previdenziali, valorizzando anche nuove forme di attività come l'associazionismo, l'agriturismo, l'agricoltura biologica.
ART 1 - Oggetto del
contralto
Il presente Contratto Integrativo
Provinciale di lavoro regola i rapporti di lavoro fra i datori
di lavoro nell’agricoltura, singoli ed associati, e
gli operai agricoli, secondo le specifiche norme nello stesso
indicate, ed integra il Contratto collettivo nazionale dì lavoro
degli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 1998.
Il C.I.P.L. si applica anche
alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione
di verde pubblico e privato, nonché alle attività agrituristiche
e faunistiche-venatorie.
ART 2 - Decorrenza e durata del contratto
Il presente contratto decorre dal 1°
gennaio 2000 e andrà a scadere il 31.12.2003.
ART 3 - Relazioni Sindacali
Le parti concordano di istituire un
osservatorio provinciale sul mercato del Lavoro e sullo sviluppo
L'osservatorio è costituito da N.6
membri firmatari del presente Contratto. Di norma le parti si incontreranno ogni sei mesi.
ART 4 - Assunzione e Riassunzione L'assunzione degli operai agricoli è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.
Nella riassunzione si terrà conto
della professionalità, dell'anzianità di servizio e della
situazione di famiglia.
L'assunzione degli OTD viene
effettuata per fasi lavorative e riguarda tutte le colture
esistenti in provincia. L'assunzione per fase lavorativa viene effettuata con garanzia di occupazione per l'intera fase lavorativa e con garanzia di salario per il lavoro effettivamente prestato. Fanno eccezione a questa garanzia i seguenti casi:
ART 5- Lavoratori Extra Comunitari Per l'assunzione dei lavoratori extra comunitari valgono le norme di legge vigenti.
ART 6 - Contratti di formazione e Lavoro
Le parti, in applicazione dell'art.3
della legge 19.12.1984, n.863 e art.16 della legge 451/94,
e successive modifiche e integrazioni, convengono
di disciplinare i contratti di formazione lavoro secondo l’Accordo
quadro del CCNL del 10.07.98.
ART 7 - Pari opportunità
Valgono le norme e le disposizioni
di legge vigenti.
ART 8 - Orario di lavoro
L'orario dì lavoro è stato stabilito
in 39 ore settimanali per tutto l'anno, pari ad ore 6,30
giornaliere. Per gli operai a tempo indeterminato, fatte salve
le attività zootecniche, le parti possono concordare la
suddivisione delle 39 ore settimanali in 5, 5 o 6 giorni.
Nel caso di lavoro distribuito in 5
giorni settimanali, l'orario giornaliero sarà di 8 ore per
quattro giorni e di 7 ore per il quinto giorno.
ART 9 - Riposo settimanale e
Ferie
Agli operai è dovuto un riposo
settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza
con la domenica.
Se, per esigenze d'azienda, si
ritiene necessaria la prestazione di lavoro in coincidenza con
la domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà
essere concesso in altro giorno della settimana. Agli operai di
età inferiore ai 18 anni compiuti deve in ogni caso essere
assicurato un riposo continuativo di 24 ore, decorrente dalla
mezzanotte del sabato.
Agli operai con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato
presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a
26 giornate lavorative.
ART 10 - Classificazione operai
agricoli
La classificazione degli operai
agricoli è così definita:
Area 1ª
- declaratoria
Appartengono a quest'area i
lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e
capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori
complessi o richiedenti specifica specializzazione.
Area 2ª- declaratoria Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo -ancorchè necessitanti di un periodo di pratica.
Area
3ª
- declaratoria
Appartengono a quest'area i
lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici
non richiedenti specifici requisiti professionali.
Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di Capo, viene determinata una maggiorazione salariale del 5% su paga base.
Gli operai agricoli si classificano in: Aria lª declaratoria Livello “a” - Specializzati super
Ibridatore selezionatore
Conduttore - meccanico di macchine
agricole complesse
Conduttore meccanico di
autotreni e autoarticolati Aiutante di laboratorio Potatore “artistico” Innestatore (capace di eseguire tutti i tipi di innesto) Giardiniere Conduttore di caldaie a vapore con certificato di abilitazione Giardiniere artistico Cantiniere Preparatore di miscele per trattamenti antiparassitari; Responsabile attività sportive agrituristiche; Responsabile di scuderia con funzione di istruttore; Responsabile tecnico nello scavo di pozzi e vasche di irrigazione;
Direzione e gestione aziende
agrituristiche.
Vivaisti e addetto ai Semenzai
Potatore
Innestatori e ibridatori
Preparatori di miscele semplici e
composte per trattamenti antiparassitari
Selezionatori di piante innestate
Conduttori patentati di autotreni -
automezzi - trattori Conduttori di caldaia con patente diversa dal 1° e 2° grado Meccanici Elettricisti Spedizionieri Costruttori di serre Mungitore con mezzi meccanici Guardiano di riserva faunistica e venatoria Selezionatori di prodotti ortofrutticoli
Impiantatori di vigneti e frutteti Impiantatore di serre Potatore e innestatori Addetto alle colture in serra e orticole pregiate (carciofeti, etc.) Floricoltore specializzato Responsabile funzionamento impianti per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici Responsabile della selezione e confezione dei prodotti agricoli per la commercializzazione Pastorizzatore Sterilizzatore di terreni Addetto produzione burro Casaro Capo stalla Mietitrebbiatore Autista
Meccanico specializzato Capo frantoiano
Autista di muletti frigorista elettricista addetto alle celle frigo Addetto agli impianti antigrandine e antigelo Capo irrigatore Responsabile dei lavori idraulico forestali e di bonifica montana Addetto alla costruzione di gallerie filtranti, apertura di pozzi o canali di scolo sagomati, gradoni e stradelle di servizio e muri a secco Addetto agli allevamenti e alla trasformazione dei derivati Addetto ai lavori di ruspa Cuoco aziende agrituristiche Esperto coltivazioni biologiche.
Area 2ª declaratoria
qualificati Super
Addetti agli impianti termici
Addetti all' irrigazione
Aiuti innestatori in grado di
provvedere autonomamente alla preparazione delle marze.
Area 2ª Qualificati
Tutti gli aiuti degli operai di
cui al livello “b” Preparatori di acqua da irrorazioni Irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari Imballatori
Conduttori di piccoli trattori e di
mezzi meccanici semoventi Trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla Conduttore di macchine agricole Conduttore di automezzi leggeri fornito di patente Addetto alla sorveglianza dell'azienda Aiuto innestatore in grado di provvedere alla preparazione di marze Addetto alle coltivazioni orticole non classificato negli specializzati Addetti al governo e custodia del bestiame anche nelle aziende agrituristiche Irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari Incassettatore di frutta ed ortaggi Preparatore di mangimi Giardiniere Addetto alla manutenzione di verde pubblico e privato Operatore addetto lavorazione olive (frantoi) Aiuto addetto coltivazioni ortoflorovivaistiche
Aiuto esperto coltivazioni
biologiche Aiuto addetto aziende faunistiche venatorie Aiuto addetto alla foresteria delle aziende agrituristiche Fungicoltore Avicoltore Addetto alla potatura verde
Area 3ª
declaratoria
Comuni a)
Operai addetti a lavorazioni
agricole generiche che non necessitano di specifiche
professionalità e/o competenza non comprese nelle qualifiche
superiori Inoltre sono inclusi in questa declaratoria gli operai
addetti alla raccolta dei prodotti in serre; gli addetti alla
raccolta dei carciofi; gli addetti all'aiuto della potatura
verde e degli animali in genere.
Comuni b)
Addetti alla raccolta di tutti i
prodotti agricoli e zootecnici in genere ex art. 54.
ortofrutticoli, viticoli (uva da tavola e da mosto), orticoli,
frutta secca in genere, fave e piselli verdi freschi, uliveti,
agrumeti, fieno, paglia. ART 11 - Aumenti Salariali e Riparametrazione Le parti, in riferimento all'Accordo Nazionale del 23 luglio 1993, convengono un aumento salariale del 3% con decorrenza l° luglio 2000. Tale aumento verrà calcolato proporzionalmente sulle retribuzioni di cui alle allegate tabelle
ART 12 - Accordi di riallineamento legge 196/97 Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e le condizioni di competitività delle imprese, le parti contraenti concordano di dare attuazione all'art. 88 del C.C.N.L. definendo un programma di riallineamento ai salari contrattuali con le modalità e termini di cui all'allegato Accordo, che fa parte integrante del presente contratto.
ART 13 - Giorni festivi - Operai agricoli Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti: 1) il primo dell'anno 2) il 6 gennaio, Epifania del Signore 3) il 25 aprile, Anniversario della liberazione 4) il giorno del lunedì dopo Pasqua 5) il l° maggio, festa del lavoro 6) il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica 7) il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B.V. Maria 8) il 1° novembre, giorno di Ognissanti 9) il 4 novembre, giorno dell'Unità nazionale 10) l'8 dicembre, giorno dell'immacolata Concezione 11) il 25 dicembre, giorno di Natale 12) il 26 dicembre, S. Stefano 13) la festa del Patrono del luogo.
Per il trattamento da praticarsi
agli operai agricoli nei giorni di festività nazionali ed
1954 n. 90.
ART 14 - Lavoro straordinario,
festivo, notturno
Operai agricoli Si considera:
I limiti del lavoro notturno al
coperto debbono essere stabiliti nei contratti provinciali.
Il lavoro straordinario non potrà
superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà
essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente
necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la
produzione. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.
Le percentuali di maggioranza sono le seguenti.. - lavoro straordinario 25%
- lavoro
festivo
35%
- lavoro
notturno
40%
- lavoro
straordinario festivo 40%
- lavoro
festivo notturno
45%
Le maggiorazioni di cui sopra
opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale ed eventuali
generi in natura, come definito all'art.45. Nei casi in cui la
retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene
corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne,
ma nella misura in atto per le ore ordinarie. Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%. Per speciali lavori eseguiti di notte (raccolta uva e frantoi aziendali; raccolta prodotti ortofrutticoli; raccolta, pressa, imballatura e trasporto paglia e fieno e lavori svolti presso aziende agrituristiche) viene stabilito che non si farà luogo alla maggiorazione prevista.
ART 15 - Rapporto di lavoro a tempo parziale Ai sensi dell'art. 13, comma 7° della legge 24.06.1997, n.196 le Parti, allo scopo di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e le particolari esigenze dì flessibilità nel settore agricolo convengono di estendere, agli operai agricoli, le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale. Presupposti e modalità per l'attivazione del rapporto di lavoro, a tempo parziale sono: a) volontarietà delle parti; b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere; c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal CCNL del 10.07.98 per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all'orario ridotto. La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati;
·
la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell'art.12
dal CCNL del 10.07.98; e la durata della
prestazione lavorativa e le relative modalità;
·
l'inquadramento professionale,
il trattamento economico e normativo proporzionato all'entità
della prestazione;
·
ogni altra modalità di impiego. Ad ogni azienda spettano comunque due unità da utilizzare a tempo parziale con le modalità previste nel presente articolo. In aggiunta a tali unità ed in applicazione del comma 3 dell'art.65 della legge 863/84 il numero dei lavoratori che possono essere assunti a tempo parziale da ciascuna azienda nell'anno, per una o più prestazioni, è pari al 50% del rapporto tra le giornate di lavoro ad orario ordinario rilevate in azienda nell'anno precedente e l'unità equivalente (cioè 270 giornate). Le frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore. La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi: 1) per prestazioni settimanali: 24 ore; 2) per prestazioni mensili: 72 ore; 3) per prestazioni annuali: 500 ore. Le parti si riservano di individuare anche eventuali particolari tipologie di lavori per le quali è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate.
ART 16 - Contratto di
Apprendistato
In applicazione delle disposizioni
di cui all'art.16 della Legge 196/97, le Parti fanno riferimento
all'art. 16 del C.C.N.L del 10.07.98.
ART 17 - Contratto dl lavoro
temporaneo
L'applicazione sperimentale del
lavoro temporaneo in agricoltura per gli operai agricoli e
florovivaisti è disciplinata secondo i termini previsti dal
Protocollo nazionale d'intesa per la sperimentazione nel settore
agricolo del lavoro temporaneo. Le parti fanno riferimento al
contenuto dell'art. 17 del C.C.N.L del 10.07.98.
ART 18 - Diritti Sindacali,
R.S.U.
Le parti fanno riferimento all'art
75 del C.C.N.L del 10.07.98.
ART 19 - Quote sindacali per
delega
L'azienda è tenuta dietro
lettera/delega sottoscritta dal lavoratore interessato, ad
operare la trattenuta dell'1% per contributi sindacali ed a
versarla all'Organizzazione Sindacale, firmataria del presente
contratto, cui il lavoratore è iscritto, secondo le modalità che
l'O. S. comunicherà. La delega può essere consegnata
direttamente dal lavoratore ovvero inviata dall' 0.S. cui
appartiene.
ART 20 - Contributo contrattuali I datori di Lavoro ed i lavoratori a titolo di assistenza contrattuale, sono tenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazioni sindacali nazionali e provinciali stipulanti il presente Contratto provinciale, un contributo pari allo 0,50%, come da convenzione INPS del 20.03.98, per ogni giornata di lavoro. La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata, unitamente alla propria. Le tabelle salariali debbono contemplare tra le altre trattenute al lavoratore, anche quella del contributo di assistenza contrattuale per ogni giornata di effettivo lavoro.
ART 21 - Indennità di percorso
Qualora il lavoratore non può
servirsi di mezzi pubblici e il datore di lavoro non può mettere
a disposizione un mezzo di trasporto1 al lavoratore
verrà corrisposto un rimborso pari a 1/5 del costo della
benzina, dopo i 4 Km di andata e ritorno complessivamente a
partire dal sito comunale in cui risiede il lavoratore.
ART 22- Rimborso spese I lavoratori che comandati a prestare servizio fuori dell'azienda, sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi di spesa.
ART 23- Attrezzi da lavoro
Il datore di lavoro consegnerà
all'OTD gli attrezzi necessari a lavoro assegnatogli.
L'operaio agricolo è tenuto a
conservare in buono stato gli attrezzi, ed utensili e in genere
quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro. L'operaio agricolo risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l'ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze. Agli operai agricoli che utilizzano propri attrezzi sarà corrisposta, a titolo di indennità logorio attrezzi la somma di £.500 giornaliera.
ART 24
- Cottimo
Quando il lavoro viene eseguito a
cottimo, al lavoratore dovrà essere consentito un guadagno
minimo non inferiore al 20% in più della normale retribuzione.
ART 25 – T.F.R.
Per quanto attiene i
lavoratori a tempo indeterminato le Parti fanno riferimento alle
disposizioni normative previste dal C.C.N.L.
Per quanto riguarda i lavoratori a
tempo determinato compete il T.F.R per l'effettivo lavoro
ordinario svolto, pari all'8,63% calcolato sul salario
contrattuale previsto dal presente contratto provinciale di
lavoro.
ART 26- Vendita dl prodotti sulla
pianta
Il titolare dell'azienda, nel caso
di vendita dei prodotto sulla pianta, deve darne comunicazione
alle
Nel contratto di vendita dovrà
prevedersi la salvaguardia dei livelli occupazionali dei
lavoratori già
ART 27- Interruzioni – Recuperi -
Operai agricoli
L'operaio a tempo determinato ha
diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente
prestate nella giornata. Nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate, saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione. Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n.457.
ART 28- Permessi per corsi di addestramento professionale e recupero scolastico I lavoratori a tempo determinato che frequentano i corsi di cui all'art. 32 del CCNL, per usufruire dei permessi devono presentare: a) certificato di iscrizione rilasciato dall'ente e/o dalla scuola; b) certificato trimestrale dì frequenza.
ART 29- Permessi straordinari
Ai donatori di sangue viene concessa
una giornata di permesso retribuito da usufruirsi secondo le
modalità previste dalla legge 13.07.1967 n.584.
Il permesso matrimoniale retribuito
viene elevato a 15 giorni.
ART 30- Lavori pesanti e
nocivi
Sono considerati lavori pesanti:
scasso a mano, trasporto e maneggio
di pesi superiori a 15 Kg, abbattimento di alberi con mezzi non
meccanici, abbacchiatura e lavori in acqua.
Sono considerati lavori nocivi: preparazione e somministrazione di antiparassitari, anticrittogamici, erbicidi ed insetticidi, pulitura interna delle vasche da vino della feccia, pulitura stalle e lavori in concimaia, lavori svolti nei silos, lavori svolti nelle serre.
ART 31- Riduzione orario dl
lavoro per lavori pesanti e nocivi Va operata la riduzione dell'orario di lavoro di 2 ore e 30 per tutti i lavori pesanti e nocivi. Agli operai per il periodo di cui vengono adibiti a lavori pesanti e/o nocivi, sarà corrisposta una maggiorazione del 10%.
ART. 32- Sicurezza, ambiente dl
lavoro e salute
Si applicano le norme di legge
vigenti in materia , ed eventuali Accordi Nazionali.
ART 33- CIMI Le parti si impegnano a recepire e attuare le modifiche che verranno determinate a livello nazionale.
ART 34 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto nel presente
contratto si fa riferimento alle disposizioni normative del CCNL
di categoria.
ART 35- Deposito contratto Copia del presente contratto integrativo provinciale viene depositato presso l'Ufficio Prov.le del Lavoro e della M.O. di Caltanissetta, il quale è tutore per l'osservanza delle norme in esso contenute.
Letto, confermato e sottoscritto.
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Accordi provinciali di riallineamento
In
applicazione
dell'art. 88 del CCNL, dell'art. 5 della legge 608/1996 e
dell'art. 63 della legge 488/99 ed eventuali
modifiche e riferimenti, le parti firmatarie del presente
C.C.P.L., decidono di proporre un nuovo Accordo provinciale di
Riallineamento (art.12 del C.C.P.L.), considerato che la
persistente crisi del settore agricolo, particolarmente delle
produzioni tipiche mediterranee, gli squilibri tra domanda e
offerta nel mercato del lavoro hanno contribuito a determinare
nella Provincia di Caltanissetta una difficoltà operativa sulle
reali possibilità delle aziende nel sostenere i salari
contrattuali.
Il programma riguarda le imprese
agricole della provincia di Caltanissetta che per la loro
peculiarità hanno la necessità di avere un mercato del lavoro
flessibile.
Il programma di riallineamento delle
retribuzioni sarà effettuato mediante aumenti graduali,
con le seguenti modalità operative:
-
Prima trance: decorrenza dal 1°
luglio
2000;
-
Seconda trance: decorrenza dal 1° luglio 2001;
-
Terza trance: decorrenza dal 1° luglio 2002.
I salari di fatto corrisposti dalle
imprese agricole saranno adeguati a salari lordi globali
contrattuali (CCPL di Caltanissetta) comprensivi del terzo
elemento, attualmente in vigore.
Permanendo la situazione di crisi
del settore e la persistente siccità e gli squilibri termici, le
parti, preventivamente all'aumento previsto per la seconda
trance, sono tenute ad incontrarsi almeno tre mesi prima per la
verifica del programma di riallineamento. Le imprese agricole
che intendono applicare l’accordo di riallineamento
sono tenuti alla stretta osservanza degli obblighi di legge, in
materia di collocamento e di previdenza obbligatoria e dovranno
essere in regola con il pagamento dei contributi INPS (CAU)
dell'anno precedente, ivi compresi i contributi CAC provinciali
e nazionali.
Dove risultasse
necessaria una eventuale consultazione dei lavoratori per gli
opportuni chiarimenti sulle modalità di applicazione degli
accordi di riallineamento, le OO.SS.
e/o i delegati
aziendali presenti in azienda (anche al di sotto dei 5
dipendenti) potranno indire un'Assemblea,
previa comunicazione all'azienda interessata, almeno 48 ore
prima della data e ora stabilita.
Gli accordi di riallineamento
avranno valenza anche nel caso in cui presso le stesse aziende,
i lavoratori non sottoscrivano la delega sindacale.
Il verbale di adesione all'accordo
di riallineamento sarà obbligatoriamente sottoscritto dalle
aziende alla presenza del rappresentante sindacale dei datori dì
lavoro e da una delle organizzazioni sindacali rappresentanti i
lavoratori, firmatarie del contratto provinciale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Verbale di adesione all'Accordo di
Riallineamento
Il sottoscritto
________________________________________________________________________ nato a ______________________________________________________il ______________________ e residente a _______________________________________in ________________________________ C.F. _________________________in qualità di _____________________________________________
dell' Impresa Agricola
___________________________________________________________________
sita in località
_________________________________________________________________________
agro del comune di
______________________________________ assuntore di manodopera dalla Circoscrizione di ___________________ preso atto dell'Accordo di riallineamento al previsto dall'art.12 del Contratto prov.le di lavoro stipulato in data 21.07.2000 tra le Organizzazioni professionali Agricole della provincia di Caltanissetta, (Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Federazione Provinciale CIA) e le OO.SS. dei lavoratori Agriocoli della provincia di Caltanissetta, (FLAI/CGIL - FISBA/CISL e UILA/UIL) avente per oggetto il programma di graduale riallineamento salariale del trattamento economico spettante agli operai agricoli della provincia di Caltanissetta con il presente att
Dichiara La propria adesione a quanto stabilito dal citato protocollo e si impegna, pertanto, ad applicare il programma dì riallineamento salariale nei termini e secondo le modalità previste dall'Accordo medesimo.
Data
________________________
p. La Ditta _______________________
accordo di riallineamento ai salari contrattuali per la aziende aderenti all'accordo previsto dall'art. 12 del C.C.P.L. del 21 luglio 2000 Classificazione Operai agricoli OTD 1° luglio 2000
Trattenute aggiornate al 1° gennaio 2000 - Fondo pensioni (7,54%) gg. - CAC (0,14%) gg. - CIMI (0,40%) gg.
Per la qualifica del Comune B - ex art. 54 - addetti alle raccolta dei prodotti agricoli, non è prevista l'applicazione dell'acc. di riallineamento. Pertanto l'importo salariale sindacale di £ 58.786 non subirà nessuna variazione nel tempo. |
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Contratto Nazionale Lavoro 10/07/1998 Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro della Provincia di Caltanissetta del 21 Luglio 2000
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