Caltanissetta


 



Contratto Provinciale dei lavoratori agricoli 

di

 Caltanissetta

L'anno 2000 il giorno 21 del mese di luglio, in Caltanissetta

TRA

-     LUnione Provinciale degli Agricoltori di Caltanissetta, rappresentata dal Presidente Gianpaolo Aliotta e dal direttore E. Lauricella;

-     La Federazione Provinciale Coltivatori di Diretti, rappresentata dal Presidente Calogero Parrinello e dal direttore Dr. Nicola Lucci;

-     La Confederazione Italiana Agricoltori, rappresentata dal Presidente Giuseppe Valenza assistito dal dr. Salvatore Norato.

E

-       La FLAI-CGIL, rappresentata dal segretario generale Prov.le Giuseppe Cultraro;

-       La FISBA-CISL, rappresentata dal segretario generale Alessandro Goto;

-       La UILA-UIL, rappresentata dal segretario generale Francesco Paolo Guida.

 

Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale dì Lavoro per gli operai agricoli, integrativo al patto nazionale del l0 luglio 1998 e a valere in tutto il territorio della Provincia di Caltanissetta.

 

PREMESSA

 

Le organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto preso atto, che l'apparato produttivo agricolo della Provincia è stato colpito da una grave crisi che investe la totalità dei settori produttivi ed il sistema commerciale.

I settori cerealicolo, olivicolo, viticolo, orticolo, nonché la serricoltura ritenuti settori primari, risentono delle problematiche inerenti i costi di produzione (carburante agricolo, pressione previdenziale, mancata programmazione economica) e l'assenza di una politica di indirizzo oltre alla frammentazione della proprietà fondiaria.

Occorre una politica seria per la commercializzazione e la valorizzazione dei nostri prodotti nonché di un abbassamento dei costi di produzione.

Per affrontare e verificare la situazione economica provinciale, necessita un costante sviluppo di relazioni sindacali per dare fiducia alle aziende e risposte alle esigenze dei lavoratori.

Il contratto può essere lo strumento in grado di restituire fiducia alle imprese agricole, creare condizioni di redditività e di competitività ed ottenere una riduzione dei costi  previdenziali, valorizzando anche nuove forme di attività come l'associazionismo, l'agriturismo, l'agricoltura biologica.

ART 1 - Oggetto del contralto

Il presente Contratto Integrativo Provinciale di lavoro regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro nell’agricoltura, singoli ed associati, e gli operai agricoli, secondo le specifiche norme nello stesso indicate, ed integra il Contratto collettivo nazionale dì lavoro degli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 1998.

Il  C.I.P.L. si applica anche alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato, nonché alle attività agrituristiche e faunistiche-venatorie.

ART 2 - Decorrenza e durata del contratto

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2000 e andrà a scadere il 31.12.2003.

 

ART 3 - Relazioni Sindacali

Le parti concordano di istituire un osservatorio provinciale sul mercato del Lavoro e sullo sviluppo del settore agricolo.

L'osservatorio è costituito da N.6 membri firmatari del presente Contratto.

Di norma le parti si incontreranno ogni sei mesi.

 

ART 4 - Assunzione e Riassunzione

L'assunzione degli operai agricoli è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.

Nella riassunzione si terrà conto della professionalità, dell'anzianità di servizio e della situazione di famiglia.

L'assunzione degli OTD viene effettuata per fasi lavorative e riguarda tutte le colture esistenti in provincia.

L'assunzione per fase lavorativa viene effettuata con garanzia di occupazione per l'intera fase lavorativa e con garanzia di salario per il lavoro effettivamente prestato.

Fanno eccezione a questa garanzia i seguenti casi:

1.   Verificarsi di eventi atmosferici;

2.   Rientro di unità attive nelle aziende diretto-coltivatrici;

3.   Scambio di manodopera in base all'art.2139 del codice civile;

4.   Grave perturbazione del mercato o da esigenze tecniche.

 

 

ART 5- Lavoratori Extra Comunitari

Per l'assunzione dei lavoratori extra comunitari valgono le norme di legge vigenti.

 

ART 6 - Contratti di formazione e Lavoro

Le parti, in applicazione dell'art.3 della legge 19.12.1984, n.863 e art.16 della legge 451/94, e successive modifiche e integrazioni, convengono di disciplinare i contratti di formazione lavoro secondo lAccordo quadro del CCNL del 10.07.98.

 

ART 7 - Pari opportunità

Valgono le norme e le disposizioni di legge vigenti.

 

ART 8 - Orario di lavoro

L'orario dì lavoro è stato stabilito in 39 ore settimanali per tutto l'anno, pari ad ore 6,30 giornaliere. Per gli operai a tempo indeterminato, fatte salve le attività zootecniche, le parti possono concordare la suddivisione delle 39 ore settimanali in 5, 5 o 6 giorni.

Nel caso di lavoro distribuito in 5 giorni settimanali, l'orario giornaliero sarà di 8 ore per quattro giorni e di 7 ore per il quinto giorno.

 

ART 9 - Riposo settimanale e Ferie

Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Se, per esigenze d'azienda, si ritiene necessaria la prestazione di lavoro in coincidenza con la domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana. Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve in ogni caso essere assicurato un riposo continuativo di 24 ore, decorrente dalla mezzanotte del sabato.

Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative.

 

ART 10 - Classificazione operai agricoli

La classificazione degli operai agricoli è così definita:

 

Area 1ª - declaratoria

Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

 

Area 2ª- declaratoria

Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo -ancorchè necessitanti di un periodo di pratica.

 

Area 3ª - declaratoria

Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

 

Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di Capo, viene determinata una maggiorazione salariale del 5% su paga base.

 

Gli operai agricoli si classificano in:

Aria lª declaratoria

Livello “a” - Specializzati super

Ibridatore selezionatore

Conduttore - meccanico di macchine agricole complesse

Conduttore  meccanico di autotreni e autoarticolati

Aiutante di laboratorio

Potatore “artistico”

Innestatore (capace di eseguire tutti i tipi di innesto)

Giardiniere

Conduttore di caldaie a vapore con certificato di abilitazione

Giardiniere artistico

Cantiniere

Preparatore di miscele per trattamenti antiparassitari;

Responsabile attività sportive agrituristiche;

Responsabile di scuderia con funzione di istruttore;

Responsabile tecnico nello scavo di pozzi e vasche di irrigazione;

Direzione e gestione aziende agrituristiche.

           Livello “b” Specializzati

Vivaisti e addetto ai Semenzai

Potatore

Innestatori e ibridatori

Preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari

Selezionatori di piante innestate

Conduttori patentati di autotreni - automezzi - trattori

Conduttori di caldaia con patente diversa dal 1° e 2° grado

Meccanici

Elettricisti

Spedizionieri

Costruttori di serre

Mungitore con mezzi meccanici

Guardiano di riserva faunistica e venatoria

Selezionatori di prodotti ortofrutticoli

Impiantatori di vigneti e frutteti

Impiantatore di serre

Potatore e innestatori

Addetto alle colture in serra e orticole pregiate (carciofeti, etc.)

Floricoltore specializzato

Responsabile funzionamento impianti per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici

Responsabile della selezione e confezione dei prodotti agricoli per la commercializzazione

Pastorizzatore

Sterilizzatore di terreni

Addetto produzione burro

Casaro

Capo stalla

Mietitrebbiatore

Autista

Meccanico specializzato

Capo frantoiano

Autista di muletti

frigorista elettricista addetto alle celle frigo

Addetto agli impianti antigrandine e antigelo

Capo irrigatore

Responsabile dei lavori idraulico forestali e di bonifica montana

Addetto alla costruzione di gallerie filtranti, apertura di pozzi o canali di scolo sagomati, gradoni e stradelle di servizio e muri a secco

Addetto agli allevamenti e alla trasformazione dei derivati

Addetto ai lavori di ruspa

Cuoco aziende agrituristiche

Esperto coltivazioni biologiche.

 

 

Area 2ª declaratoria

qualificati Super

Addetti agli impianti termici

Addetti all' irrigazione

Aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze.

 

Area 2ª Qualificati

Tutti gli aiuti degli operai di cui al livello “b”

Preparatori di acqua da irrorazioni

Irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari

Imballatori

Conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi

Trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla

Conduttore di macchine agricole

Conduttore di automezzi leggeri fornito di patente

Addetto alla sorveglianza dell'azienda

Aiuto innestatore in grado di provvedere alla preparazione di marze

Addetto alle coltivazioni orticole non classificato negli specializzati

Addetti al governo e custodia del bestiame anche nelle aziende agrituristiche

Irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari

Incassettatore di frutta ed ortaggi

Preparatore di mangimi

Giardiniere

Addetto alla manutenzione di verde pubblico e privato

Operatore addetto lavorazione olive (frantoi)

Aiuto addetto coltivazioni ortoflorovivaistiche

Aiuto esperto coltivazioni biologiche

Aiuto addetto aziende faunistiche venatorie

Aiuto addetto alla foresteria delle aziende agrituristiche

Fungicoltore

Avicoltore

Addetto alla potatura verde

 

Area 3ª declaratoria

Comuni a)

Operai addetti a lavorazioni agricole generiche che non necessitano di specifiche professionalità e/o competenza non comprese nelle qualifiche superiori Inoltre sono inclusi in questa declaratoria gli operai addetti alla raccolta dei prodotti in serre; gli addetti alla raccolta dei carciofi; gli addetti all'aiuto della potatura verde e degli animali in genere.

 

Comuni  b)

Addetti alla raccolta di tutti i prodotti agricoli e zootecnici in genere ex art. 54. ortofrutticoli, viticoli (uva da tavola e da mosto), orticoli, frutta secca in genere, fave e piselli verdi freschi, uliveti, agrumeti, fieno, paglia.

ART 11 - Aumenti Salariali e Riparametrazione

Le parti, in riferimento all'Accordo Nazionale del 23 luglio 1993, convengono un aumento salariale del 3% con decorrenza l° luglio 2000. Tale aumento verrà calcolato proporzionalmente sulle retribuzioni di cui alle allegate tabelle

 

ART 12 - Accordi di riallineamento legge 196/97

Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e le condizioni di competitività delle imprese, le parti contraenti concordano di dare attuazione all'art. 88 del C.C.N.L. definendo un programma di riallineamento ai salari contrattuali con le modalità e termini di cui all'allegato Accordo, che fa parte integrante del presente contratto.

 

ART 13 - Giorni festivi - Operai agricoli

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1) il primo dell'anno

2)   il 6 gennaio, Epifania del Signore

3)   il 25 aprile, Anniversario della liberazione

4)   il giorno del lunedì dopo Pasqua

5)   il l° maggio, festa del lavoro

6)   il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica

7)   il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B.V. Maria

8)   il 1° novembre, giorno di Ognissanti

9)   il 4 novembre, giorno dell'Unità nazionale

10) l'8 dicembre, giorno dell'immacolata Concezione

11) il 25 dicembre, giorno di Natale

12) il 26 dicembre, S. Stefano

13) la festa del Patrono del luogo.

Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio

1954 n. 90.

 

ART 14 - Lavoro straordinario, festivo, notturno

Operai agricoli

Si considera:

  1. lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro;

  2. lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all'art. 36;

  3. lavoro notturno, quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba.            

I limiti del lavoro notturno al coperto debbono essere stabiliti nei contratti provinciali.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.

Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.

 

Le percentuali di maggioranza sono le seguenti..

-     lavoro straordinario            25%

-     lavoro festivo                       35%

-     lavoro notturno                    40%

-     lavoro straordinario festivo   40%

-     lavoro festivo notturno         45%

Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale ed eventuali generi in natura, come definito all'art.45. Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.

Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.

Per speciali lavori eseguiti di notte (raccolta uva e frantoi aziendali; raccolta prodotti ortofrutticoli; raccolta, pressa, imballatura e trasporto paglia e fieno e lavori svolti presso aziende agrituristiche) viene stabilito che non si farà luogo alla maggiorazione prevista.

 

ART 15 - Rapporto di lavoro a tempo parziale

Ai sensi dell'art. 13, comma  7° della legge 24.06.1997, n.196 le Parti, allo scopo di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e le particolari esigenze dì flessibilità nel settore agricolo convengono di estendere, agli operai agricoli, le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale.

Presupposti e modalità per l'attivazione del rapporto di lavoro, a tempo parziale sono:

    a) volontarietà delle parti;

    b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere;

    c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal CCNL del 10.07.98 per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all'orario ridotto.

La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati;

·          la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell'art.12 dal CCNL del 10.07.98; la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità;

·          l'inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all'entità della prestazione;

·         ogni altra modalità di impiego.

Ad ogni azienda spettano comunque due unità da utilizzare a tempo parziale con le modalità previste nel presente articolo.

In aggiunta a tali unità ed in applicazione del comma 3 dell'art.65 della legge 863/84 il numero dei lavoratori che possono essere assunti a tempo parziale da ciascuna azienda nell'anno, per una o più prestazioni, è pari al 50% del rapporto tra le giornate di lavoro ad orario ordinario rilevate in azienda nell'anno precedente e l'unità equivalente (cioè 270 giornate).

Le frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.

La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi:

1)    per prestazioni settimanali: 24 ore;

2)    per prestazioni mensili: 72 ore;

3)    per prestazioni annuali: 500 ore.

Le parti si riservano di individuare anche eventuali particolari tipologie di lavori per le quali è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate.

 

ART 16 - Contratto di Apprendistato

In applicazione delle disposizioni di cui all'art.16 della Legge 196/97, le Parti fanno riferimento all'art. 16 del C.C.N.L del 10.07.98.

 

ART 17 - Contratto dl lavoro temporaneo

L'applicazione sperimentale del lavoro temporaneo in agricoltura per gli operai agricoli e florovivaisti è disciplinata secondo i termini previsti dal Protocollo nazionale d'intesa per la sperimentazione nel settore agricolo del lavoro temporaneo. Le parti fanno riferimento al contenuto dell'art. 17 del C.C.N.L del 10.07.98.

 

ART 18 - Diritti Sindacali, R.S.U.

Le parti fanno riferimento all'art 75 del C.C.N.L del 10.07.98.

 

ART 19 - Quote sindacali per delega

L'azienda è tenuta dietro lettera/delega sottoscritta dal lavoratore interessato, ad operare la trattenuta dell'1% per contributi sindacali ed a versarla all'Organizzazione Sindacale, firmataria del presente contratto, cui il lavoratore è iscritto, secondo le modalità che l'O. S. comunicherà. La delega può essere consegnata direttamente dal lavoratore ovvero inviata dall' 0.S. cui appartiene.

 

ART 20 - Contributo contrattuali

I datori di Lavoro ed i lavoratori a titolo di assistenza contrattuale, sono tenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazioni sindacali nazionali e provinciali stipulanti il presente Contratto provinciale, un contributo pari allo 0,50%, come da convenzione INPS del 20.03.98, per ogni giornata di lavoro.

La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata, unitamente alla propria.

Le tabelle salariali debbono contemplare tra le altre trattenute al lavoratore, anche quella del contributo di assistenza contrattuale per ogni giornata di effettivo lavoro.

 

ART 21 - Indennità di percorso

Qualora il lavoratore non può servirsi di mezzi pubblici e il datore di lavoro non può mettere a disposizione un mezzo di trasporto1 al lavoratore verrà corrisposto un rimborso pari a 1/5 del costo della benzina, dopo i 4 Km di andata e ritorno complessivamente a partire dal sito comunale in cui risiede il lavoratore.

 

ART  22- Rimborso spese

I lavoratori che comandati a prestare servizio fuori dell'azienda, sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi di spesa.

 

ART 23- Attrezzi da lavoro

Il datore di lavoro consegnerà all'OTD gli attrezzi necessari a lavoro assegnatogli.

L'operaio agricolo è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, ed utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.

L'operaio agricolo risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l'ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze. Agli operai agricoli che utilizzano propri attrezzi sarà corrisposta, a titolo di indennità logorio attrezzi la somma di £.500 giornaliera.

 

ART 24 - Cottimo

Quando il lavoro viene eseguito a cottimo, al lavoratore dovrà essere consentito un guadagno minimo non inferiore al 20% in più della normale retribuzione.

 

ART 25 – T.F.R.

Per quanto attiene i lavoratori a tempo indeterminato le Parti fanno riferimento alle disposizioni normative previste dal C.C.N.L.

Per quanto riguarda i lavoratori a tempo determinato compete il T.F.R per l'effettivo lavoro ordinario svolto, pari all'8,63% calcolato sul salario contrattuale previsto dal presente contratto provinciale di lavoro.

 

ART 26- Vendita dl prodotti sulla pianta

Il titolare dell'azienda, nel caso di vendita dei prodotto sulla pianta, deve darne comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

Nel contratto di vendita dovrà prevedersi la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori già dipendenti dell'azienda agricola.

 

ART 27- Interruzioni – Recuperi - Operai agricoli

L'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata.

Nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate, saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione.

Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n.457.

 

ART 28- Permessi per corsi di addestramento professionale e recupero scolastico

I lavoratori a tempo determinato che frequentano i corsi di cui all'art. 32 del CCNL, per usufruire dei permessi devono presentare:

a) certificato di iscrizione rilasciato dall'ente e/o dalla scuola;

b) certificato trimestrale dì frequenza.

 

ART 29- Permessi straordinari

Ai donatori di sangue viene concessa una giornata di permesso retribuito da usufruirsi secondo le modalità previste dalla legge 13.07.1967 n.584.

Il permesso matrimoniale retribuito viene elevato a 15 giorni.

 

ART 30- Lavori pesanti e nocivi

Sono considerati lavori pesanti:

scasso a mano, trasporto e maneggio di pesi superiori a 15 Kg, abbattimento di alberi con mezzi non meccanici, abbacchiatura e lavori in acqua.

Sono considerati lavori nocivi:

preparazione e somministrazione di antiparassitari, anticrittogamici, erbicidi ed insetticidi, pulitura interna delle vasche da vino della feccia, pulitura stalle e lavori in concimaia, lavori svolti nei silos, lavori svolti nelle serre.

 

ART 31- Riduzione orario dl lavoro per lavori pesanti e nocivi

Va operata la riduzione dell'orario di lavoro di 2 ore e 30 per tutti i lavori pesanti e nocivi. Agli operai per il periodo di cui vengono adibiti a lavori pesanti e/o nocivi, sarà corrisposta una maggiorazione del 10%.

 

ART. 32- Sicurezza, ambiente dl lavoro e salute

Si applicano le norme di legge vigenti in materia , ed eventuali Accordi Nazionali.

 

ART 33- CIMI

Le parti si impegnano a recepire e attuare le modifiche che verranno determinate a livello nazionale.

 

ART 34 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni normative del CCNL di categoria.

ART 35- Deposito contratto

Copia del presente contratto integrativo provinciale viene depositato presso l'Ufficio Prov.le del Lavoro e della M.O. di Caltanissetta, il quale è tutore per l'osservanza delle norme in esso contenute.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

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Accordi provinciali di riallineamento

 

In applicazione dell'art. 88 del CCNL, dell'art. 5 della legge 608/1996 e dell'art. 63 della legge 488/99 ed eventuali modifiche e riferimenti, le parti firmatarie del presente C.C.P.L., decidono di proporre un nuovo Accordo provinciale di Riallineamento (art.12 del C.C.P.L.), considerato che la persistente crisi del settore agricolo, particolarmente delle produzioni tipiche mediterranee, gli squilibri tra domanda e offerta nel mercato del lavoro hanno contribuito a determinare nella Provincia di Caltanissetta una difficoltà operativa sulle reali possibilità delle aziende nel sostenere i salari contrattuali.

Il programma riguarda le imprese agricole della provincia di Caltanissetta che per la loro peculiarità hanno la necessità di avere un mercato del lavoro flessibile.

Il programma di riallineamento delle retribuzioni sarà effettuato mediante aumenti graduali,

con le seguenti modalità operative:

-       Prima trance: decorrenza dal 1° luglio 2000;

-       Seconda trance: decorrenza dal 1° luglio 2001;

-       Terza trance: decorrenza dal 1° luglio 2002.

I salari di fatto corrisposti dalle imprese agricole saranno adeguati a salari lordi globali contrattuali (CCPL di Caltanissetta) comprensivi del terzo elemento, attualmente in vigore.

Permanendo la situazione di crisi del settore e la persistente siccità e gli squilibri termici, le parti, preventivamente all'aumento previsto per la seconda trance, sono tenute ad incontrarsi almeno tre mesi prima per la verifica del programma di riallineamento. Le imprese agricole che intendono applicare laccordo di riallineamento sono tenuti alla stretta osservanza degli obblighi di legge, in materia di collocamento e di previdenza obbligatoria e dovranno essere in regola con il pagamento dei contributi INPS (CAU) dell'anno precedente, ivi compresi i contributi CAC provinciali e nazionali.

Dove risultasse necessaria una eventuale consultazione dei lavoratori per gli opportuni chiarimenti sulle modalità di applicazione degli accordi di riallineamento, le OO.SS. e/o i delegati aziendali presenti in azienda (anche al di sotto dei 5 dipendenti) potranno indire un'Assemblea, previa comunicazione all'azienda interessata, almeno 48 ore prima della data e ora stabilita.

Gli accordi di riallineamento avranno valenza anche nel caso in cui presso le stesse aziende, i lavoratori non sottoscrivano la delega sindacale.

Il verbale di adesione all'accordo di riallineamento sarà obbligatoriamente sottoscritto dalle aziende alla presenza del rappresentante sindacale dei datori dì lavoro e da una delle organizzazioni sindacali rappresentanti i lavoratori, firmatarie del contratto provinciale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verbale di adesione all'Accordo di Riallineamento

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________

nato a ______________________________________________________il ______________________ 

e residente a _______________________________________in ________________________________ 

C.F. _________________________in qualità di _____________________________________________ 

dell' Impresa Agricola ___________________________________________________________________

sita in località _________________________________________________________________________

agro del comune di ______________________________________

assuntore di manodopera dalla Circoscrizione di ___________________ preso atto dell'Accordo di riallineamento al previsto dall'art.12 del Contratto prov.le di lavoro stipulato in data 21.07.2000 tra le Organizzazioni professionali Agricole della provincia di Caltanissetta, (Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Federazione Provinciale CIA) e le OO.SS. dei lavoratori Agriocoli della provincia di Caltanissetta, (FLAI/CGIL - FISBA/CISL e UILA/UIL) avente per oggetto il programma di graduale riallineamento salariale del trattamento economico spettante agli operai agricoli della provincia di Caltanissetta con il presente att

Dichiara

La propria adesione a quanto stabilito dal citato protocollo e si impegna, pertanto, ad applicare il programma dì riallineamento salariale nei termini e secondo le modalità previste dall'Accordo medesimo.

Data ________________________                                                                                    p. La Ditta _______________________

 

accordo di riallineamento ai salari contrattuali per la aziende aderenti all'accordo previsto dall'art. 12 del C.C.P.L. del 21 luglio 2000

Classificazione

 Operai agricoli OTD                                                                            1° luglio 2000

area

Qualifica

Salario

1ª AREA

Livello A - Specializzati Super

£ 87.574

 

Livello B - Specializzati     

    £ 84.149

2ª AREA

- Qualificati Super 

£ 81.302

 

- Qualificati   

£ 76.689

3ª AREA

- Comuni - a)  

  £ 69.963

 

- Comuni - b)         

  £ 58.789

 

Trattenute aggiornate al 1° gennaio 2000

- Fondo pensioni          (7,54%) gg.

- CAC                         (0,14%) gg.

- CIMI                         (0,40%) gg.

 

 

Per la qualifica del Comune B - ex art. 54 - addetti alle raccolta dei prodotti agricoli, non è prevista l'applicazione dell'acc. di riallineamento.

Pertanto l'importo salariale sindacale di £ 58.786 non subirà nessuna variazione nel tempo.

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Contratto Nazionale Lavoro 10/07/1998 

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro della Provincia di Caltanissetta del 21 Luglio 2000

 Tabelle Salari Operai Agricoli a tempo indeterminato Aggiornate al  1 luglio 2000
Qualifiche Paga base Indennità  di cont. E.D.R. Aumenti Acc. CCLN 19/07/95 Aumenti Acc. CCPL dal 1/7/2000 Acc. CCPL 10/07/98 dal 1/7/98 Totale salario int.  prov.le Totale tratt. di legge Totale netto
 Specializzati super £672.540 £ 999.204 £ 20.000 £ 103.000  £ 140.725 £ 50.735 £ 1.986.204 £72.411 £2.058.615  £ 166.336 £1.892.279
Specializzati £ 613.757 £ 995.387 £ 20.000 £102.000 £ 135.739 £ 48.938 £ 1.915.871 £ 68.029 £1.983.850  £ 160.295 £ 1.823.555
qualificati Super £ 567.560 £ 990.053 £ 20.000 £ 100.000 £ 131.540 £ 47.424 £ 1.856.577 £ 28.520 £ 1.885.097 £ 152.316 £ 1.732.781
qualificati £ 525.395 £ 989.638 £ 20.000 £ 58.000 £ 124.909 £ 45.033 £ 1.762.975 £ 56.380 £ 1.819.355 £ 147.004 £ 1.672.351
Comune  £ 420.515 £ 963.613  £ 20.000 £ 35.000 £ 75.672 £ 40.230  £ 1.574.930 £ 87.404 £ 1.662.334 £ 134.317 £1.528.017
Note: L'orario di lavoro non può superare nella media le 39 ore settimanali

 

Salari tabellari giornalieri con gli aumenti in vigore dal 1 luglio 2000
Qualifiche Paga base Indennità  di cont. E.D.R. Aumenti Acc. CCLN 19/07/95 Aumenti Acc. CCPL dal 1/7/2000 3° elem. 30,44% su col.1-5 Acc. CCPL 10/07/98 dal 1/7/98 Totale salario int.  prov.le 3° elem. 30,44% su int. Totale tratt. di legge Totale netto
1ª AREA                          
liv. A Spec. super £ 25.867 £ 38.430 £ 769 £ 3.962  £ 5.412 £ 22.659 £ 2.545 £ 99.644 £ 2.574 £ 784 £103.002  £ 8.323 £ 94.679
liv. B Spec. £ 23.606 £ 38.283 £ 769 £ 3.923 £ 5.221 £ 21.857 £ 2.455 £ 96.114 £ 2.312 £ 704 £99.130  £ 8.010 £ 91.120
2ª AREA                          
qualif. Super £ 21.829 £ 38.078 £ 769 £ 3.846 £ 5.059 £ 21.180 £ 2.379 £ 93.140 £ 2.096 £ 638 £ 95.874 £ 7.747 £ 88.127
qualificato £ 20.207 £ 38.062 £ 769 £ 2.231 £ 4.804 £ 20.113 £ 2.259 £ 88.445 £ 1.991 £ 606 £ 91.042 £ 7.356 £ 83.686
3ª AREA                          
Comune A £ 16.170 £ 37.830  £ 769 £ 1.346 £ 2.515 £ 17.847 £ 2.005  £ 78.482 £ 3.585 £ 1.091 £ 83.158 £ 6.318 £76.840
Comune B £ 41.818 £ 0 £ 0 £ 0 £ 0 £ 12.729 £ 0 £ 54.547 £ 3.250 £ 989 £ 58.786 £ 6.318 £ 52.468
Note: a) L'orario di lavoro è fissato in ore 6,30 b) L'indennità di percorso viene fissata in 1/5 del costo della benzina dal 4° Km (andata e ritorno dal sito comunale)