RIFORMA e RIORDINO


 

Assemblea regionale siciliana

  

 DISEGNO DI LEGGE

 

Presentato dal Presidente della Regione

 

(CUFFARO)

 

su proposta dell’Assessore per l’Agricoltura e le Foreste

 

(LEONTINI)

 il ______________

 

 

 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1996 N. 16 E RIORDINO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE  DEL CORPO FORESTALE

 

 

 

 

Stralcio parte operai – integrato

 

  

 

 

Art. 5

Inventario forestale regionale

 

L’art. 5 della legge è così sostituito:

1.                 L’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste, avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale regionale forma ed aggiorna l'inventario forestale regionale quale strumento di conoscenza a supporto e per la formazione delle politiche di settore.

2.                 L'inventario contiene l'elenco dei terreni qualificabili come boscati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 .

3.                 All'inventario è allegata una carta forestale regionale, nella quale i boschi sono classificati per tipo fisionomico e per stadio evolutivo. La carta è aggiornata, di norma, ogni cinque anni.

4.                 L’inventario forestale regionale ha carattere permanente ed è soggetto ad aggiornamento periodico, di norma quinquennale.

5.                 L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana le direttive in ordine alla redazione dell'inventario ed alle forme di pubblicità dello stesso, nonché in ordine alla redazione della carta forestale regionale.

6.                 Ai comuni è fatto obbligo di trasmettere  agli Uffici periferici del Corpo Forestale regionale entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco particellare dei terreni considerati boscati ai sensi dell’art. 4 comma 2 della presente legge, facenti parte del patrimonio comunale.”

 

 

Art. 6

 

Alla legge è aggiunto il seguente art. 5-bis:

 

Pianificazione Forestale Regionale

 

1.        Per le finalità di cui all’art. 1 della presente legge ed all’art. 1 del Decreto legislativo 18/05/2001 n° 227, nel rispetto degli impegni internazionali e comunitari assunti dall’Italia in materia di biodiversità, cambiamenti climatici e lotta alla desertificazione,l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, avvalendosi degli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle Foreste, sulla base degli elementi di conoscenza desumibili dall’inventario forestale regionale e dalla carta forestale regionale, predispone il piano forestale regionale.

2.        Il piano forestale regionale , ha validità ordinaria quinquennale, ma potrà essere aggiornato in ogni momento ove insorgano ragioni di opportunità ovvero esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.

3.        Nelle more della redazione dell’inventario e della carta forestale regionale, l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste approva le linee guida del piano forestale regionale predisposte dal Dipartimento regionale delle foreste, previo parere del Comitato forestale regionale di cui al successivo art. 7.

4.        Le linee guida del piano forestale regionale individuano obiettivi, indirizzi e modalità operative per la conservazione, la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del patrimonio forestale regionale e degli ambiti connessi, da perseguire secondo criteri di gestione sostenibile.

5.        Il piano forestale regionale è sottoposto al parere preventivo del Comitato forestale regionale ed è adottato,su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste,con decreto del Presidente della Regione.

6.        I piani di gestione e i piani di assestamento dei boschi appartenenti a soggetti pubblici o privati devono essere conformi al piano forestale regionale o, nelle more della redazione dello stesso, alle Linee Guida di cui al precedente comma 3.

7.        Ogni altro strumento di pianificazione del territorio che includa i territori ricompresi  dall’inventario forestale dovrà essere coerente con i documenti di programmazione citati nel presente articolo, a pena di nullità.

 

 

Art. 13

 

L’art. 13 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 è così sostituito:

 

Piani di gestione forestale sostenibile

 

1.          Per la gestione del patrimonio boschivo, tutti i soggetti pubblici e privati operano, di norma,sulla base di piani di gestione forestale sostenibile.

2.          I suddetti  piani vengono redatti sulla base di apposite prescrizioni tecniche fissate dal Comitato Forestale Regionale, tenendo conto del ruolo multifunzionale riconosciuto al patrimonio boschivo, anche in sede comunitaria:

3.        I piani di cui al precedente comma sono approvati con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e foreste, previo parere del Comitato Forestale Regionale, da esitarsi entro perentorio di  90 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende reso favorevolmente.

4.        La proposta di piano ed il parere esitato dal Comitato Forestale Regionale sono  pubblicati, a cura del Dipartimento Regionale delle Foreste, presso le sedi dei comuni interessati e dei distaccamenti forestali competenti per territorio, per la durata di quindici giorni. Entro detto termine chiunque può formulare osservazioni e proposte, che verranno esaminate dal Comitato Forestale Regionale entro i 30 (trenta) giorni successivi. Decorso il suddetto termine la proposta di piano viene sottoposta all’approvazione definitiva dell’Assessore.

5.        Dell'approvazione del piano è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

6.        Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1°, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 elaborano linee programmatiche che fissano gli indirizzi di natura forestale che si intendono perseguire nella gestione di ogni sistema boscato.

7.        Le linee programmatiche di cui al comma precedente vengono sottoposte all’ approvazione dell’Assessore regionale per l’Agricoltura e le Foreste, previo parere del Comitato Forestale Regionale.

8.        L’approvazione del piano  ai sensi del presente articolo integra e sostituisce ogni altro nulla osta, autorizzazione o parere, a mente di quanto previsto dal comma 7 del precedente art. 6.

9.        Le concessioni rilasciate o da rilasciare e i contratti di vendita stipulati o da stipulare relativi al materiale legnoso destinato come biomassa alla produzione di energia non possono avere durata inferiore a nove anni.”

 

Art. 14

Attività complementari dell’Amministrazione forestale

 

1.             Al primo, al sesto, all’ottavo ed al nono comma dell’art. 14 della legge le parole “Amministrazione forestale” sono sostituite dalle parole “Azienda regionale foreste demaniali”

2.             Quanto previsto dalle lettere  o), p) e q) del primo comma del medesimo articolo può essere svolto altresì dal Dipartimento regionale delle Foreste e dal Corpo forestale della Regione.

3.             All’art. 14  è aggiunto il seguente comma 10.: “L’Azienda regionale foreste demaniali è facultata ad eseguire opere e d interventi  di interesse pubblico,  delle tipologie individuate al comma 1, mediante convenzione con soggetti pubblici o privati.”

 

 

Art. 17

 

L’art. 17 della legge è così sostituito:

 

Aziende speciali , Agenzie ed altre forme di gestione forestale

 

1.        La Regione e gli enti locali territoriali possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli mediante aziende speciali, Agenzie od altre forme di gestione singola od associata, eventualmente costituite secondo le modalità di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

2.        I comuni, entro il 31 dicembre 2005, provvedono ad adeguare alle disposizioni richiamate al comma 1 la disciplina delle aziende speciali già esistenti, qualora non avessero già provveduto.

3.        La Regione e gli enti locali territoriali, possono promuovere la costituzione di forme associative e stipulare accordi di programma, al fine di favorire lo sviluppo ed una razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, territoriali ed ambientali, alle quali possono partecipare soggetti privati , cooperative ed imprese di cui al successivo art. 18 .

 

Art. 18

Incentivi alle pluriattività

 

L’art. 18 della legge è così sostituito:

 

1.        Si applicano nel territorio della Regione Siciliana le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 17, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni.

2.        L’applicazione delle disposizioni sopra richiamate è estesa alle aree naturali protette ed alle isole minori.

3.        Le cooperative che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi e lavori nel settore forestale, sono equiparati agli imprenditori agricoli.

4.        Nell’ambito degli indirizzi, delle norme e dei protocolli stabiliti a livello internazionale, la Regione promuove la certificazione della qualità dei processi gestionali e produttivi del settore forestale, nonché le attività di affiancamento e sostegno ai processi di  certificazione e la ricerca scientifica.

5.        Per le finalità di cui al presente articolo vengono istituiti appositi capitoli di spesa nella rubrica Foreste del bilancio della Regione Siciliana e dell’Azienda regionale Foreste demaniali, per i propri fini istituzionali

 

 

Capo II

 

Espropriazione ed occupazione di immobili

 

Art. 19

Dichiarazione di pubblica utilità

 

L’art. 19 della legge è così sostituito:

  1. Nell’ambito del territorio regionale gli interventi di conservazione del suolo di cui al successivo art. 28 finalizzati alla prevenzione ed al contrasto all’erosione ed al dissesto idrogeologico, nonché quelli finalizzati alla lotta alla desertificazione ed ai cambiamenti climatici, assolvono funzioni di pubblica utilità.
  2. L'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti del D.P.R. n° 327 dell’8/6/2001 e successive modifiche ed integrazioni.”

 

Art. 20

Disciplina delle espropriazioni

 

L’art. 20 della legge è così sostituito:

 

“Le espropriazioni connesse alla esecuzione di opere e dalle acquisizioni di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e degli enti pubblici da esso dipendenti e/o comunque sottoposti a tutela e vigilanza, qualunque sia la fonte del finanziamento, sono disciplinate dal D.P.R. 8/6/2001 n. 327.”

 

Art. 21

Disciplina dell'occupazione d'urgenza

 

L’art. 21 della legge è così sostituito:

1.        Le occupazioni d'urgenza sono disciplinate dall'articolo 22 bis del D.P.R. 8/6/2001 n. 327.

2.        Il relativo provvedimento perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine massimo di tre mesi dalla data della sua emanazione ai sensi del comma 4 dell’art. 22 bis del D.P.R. 8/6/2001 n. 327.

3.        Il termine di occupazione non può essere di durata superiore a quello indicato nella dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza disposta ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327.”

 

Art. 22

Indennità di espropriazione

 

L’art. 22 della legge è così sostituito:

1.        Per le aree edificabili l'indennità è determinata a norma degli art. 37 e 38 del D.P.R.  8/6/2001 n. 327.

2.        Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 1, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui agli art. 40, 41, 42 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327.

3.        Ai proprietari dei fondi gravati di servitù coattiva in dipendenza dell'esecuzione dell'opera pubblica, è dovuta una indennità determinata ai sensi dell'articolo 44 del D.P.R. 8/6/2001  n. 327.”

 

Art. 23

Espropriazioni di modesto valore

 

L’art. 23 della legge è così sostituito:

1.        Quando il valore della indennità, relativo ai procedimenti espropriativi di cui all'articolo 20, non supera €. 10.000,00 può essere autorizzato il pagamento diretto o lo svincolo in favore degli aventi diritto che dichiarano, nei modi e con le forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che l'immobile oggetto del procedimento espropriativo è nella loro piena disponibilità libero da pesi e vincoli di qualsiasi natura.

2.        Le dichiarazioni rese dai proprietari esonerano da ogni responsabilità i funzionari o i titolari degli uffici all'uopo delegati o autorizzati che dispongono il pagamento delle indennità nei limiti di importo e con le procedure di cui ai commi precedenti.

 

Art. 24

Procedimenti in corso

 

L’art. 24 della legge è così sostituito:

 

1.        Nella materia di cui al presente titolo anche ai fini della definizione di “procedimenti in corso” si applicano le disposizioni di cui all’art. 57 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327.

2.        L'indennità da corrispondere annualmente ai proprietari è commisurata agli interessi legali sulla corrispondente indennità di esproprio determinata alla data della occupazione ai sensi dell'articolo 50 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327.

3.       Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni in materia dettate dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 25

Conferimenti volontari

 

L’art. 25 della legge è così sostituito:

 

“1. Per gli interventi di competenza dell'Amministrazione forestale regionale tutti i provvedimenti relativi alle connesse procedure espropriative sono adottati dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

2. I proprietari che intendono conferire al demanio della Regione i loro terreni devono presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione di disponibilità agli Uffici Provinciali dell’Azienda regionale foreste demaniali  competenti per territorio. In tal caso il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 22, comma 2.

3. Nel caso di dichiarazione di disponibilità l'indennità è aumentata del 50 per cento ovvero nella misura di cui all'articolo 40, comma quarto, del D.P.R. 08/06/2001 n.327 se il proprietario è coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, a condizione che i terreni siano liberi da vincoli derivanti da patti agrari, anche di fatto, e l'immissione in possesso in favore dell'Amministrazione venga effettuata contestualmente al momento della notifica del decreto approvativo del progetto di acquisizione.

4. I fabbricati rurali sono stimati secondo il valore di ricostruzione, calcolato sulla base del prezziario generale per le opere pubbliche vigente ai sensi normativa regionale sui lavori pubblici, avuto riguardo alla vetustà ed allo stato di conservazione e di manutenzione dell'immobile. A tal fine il coefficiente di riduzione non può superare in ogni caso il 50 per cento.

5. Per i fabbricati di particolare pregio architettonico l'indennità di espropriazione, determinata ai sensi del comma 4 è aumentata fino ad un massimo del 50 per cento.

6. Sulle indennità sono corrisposti gli interessi nella misura del saggio legale per il periodo intercorrente tra la data dell'immissione in possesso e quella della effettiva liquidazione ovvero del deposito alla Cassa depositi e prestiti.

7. Gli stessi criteri di valutazione si applicano al conferimento di terreni rimboschiti e tenuti dall'Amministrazione forestale regionale in occupazione temporanea nonché di terreni su cui sono stati effettuati rimboschimenti volontari con il contributo dello Stato e/o della Regione.

8. Nelle ipotesi di cui al comma 7, ove il grado di copertura arborea sia inferiore al 60 per cento si applica il comma 4 dell'articolo 27.

9. I valori fissati dal presente articolo si applicano anche per l'acquisizione dei terreni ricadenti nelle aree protette.

10. All'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche: al terzo comma, le parole "dall'articolo 5 della legge regionale 10 febbraio 1986, n. 2", sono sostituite con le seguenti "dalla normativa regionale vigente in materia di interventi forestali"; il quarto comma è abrogato.

11. Allo scopo di favorire l'acquisizione di terreni nelle zone a diffusa proprietà particellare, ferme restando le procedure previste, i comuni o le province interessate sono autorizzati a svolgere le azioni necessarie volte a promuovere le offerte, acquisire le stesse,  corredarne la documentazione e  trasmetterle all’Ufficio provinciale dell’Azienda regionale foreste demaniali competente per territorio entro il termine annuale di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 26

Occupazione temporanea di terreni

 

1.        Il comma primo dell’art. 26 della legge è così sostituito:

 

“1.Per le finalità previste dal regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267 il Dipartimento regionale delle foreste può procedere all’occupazione temporanea di terreni.

 

  1. Al comma 1 dell’art. 26 della legge le parole “l’Amministrazione forestale” sono sostituite dalle parole “il Dipartimento regionale delle foreste e l’Azienda regionale foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze”

 

Art. 27

Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico

 

L’art. 27 della legge è così sostituito:

1.          E' autorizzata l'acquisizione dei rimboschimenti effettuati con finanziamenti pubblici per la forestazione produttiva.

2.          I terreni ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, dove sono stati effettuati rimboschimenti volontari col contributo pubblico e che presentino in atto un grado di copertura arborea inferiore al 50 per cento, possono essere sottoposti ad espropriazione qualora il Dipartimento Regionale delle Foreste riconosca la necessità di effettuare interventi di ripristino del soprassuolo ai fini della difesa e della stabilità dei versanti.

3.          Alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente provvede l’Azienda regionale foreste demaniali.

4.          I proprietari dei terreni di cui al comma 1 possono tuttavia eseguire per proprio conto ed a loro spese i lavori suddetti, impegnandosi ad iniziarli ed ultimarli nei modi e nei termini indicati dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per provincia.

5.          Nei casi di cui al presente articolo i terreni sono considerati come pascoli e non si tiene conto del soprassuolo nella determinazione del valore ai sensi dell’art. 22.  ”

 

 

 

Art. 28

Programma poliennale di interventi idraulico-forestali

 

L’art. 28 della legge è così sostituito:

 

“1. In attuazione dei piani stralcio di bacino di cui all’art. 130 della legge regionale 6 aprile 2001 n. 6 ed all’art. 15 della legge 9 marzo 2005 n. 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, promuove e realizza il programma triennale di interventi idraulico-forestali da realizzare sulla base di stralci annuali, finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, redatto ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione regionale sui lavori pubblici.

 2. Il decreto di approvazione del programma di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.”

 

Art. 29

Specificazione degli interventi

 

L’art. 29 della legge è così sostituito:

 

“1. Gli interventi di cui all'articolo 28 consistono in particolare in:

 

a)       opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già realizzati o in corso di realizzazione;

b)       opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini,

c)       opere di regolazione dei corsi d'acqua,

d)       opere di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani particolarmente degradati;

e)       interventi integrati di rinaturazione  e recupero di suoli abbandonati;

f)        le nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive con particolare riguardo a quelle necessarie per il consolidamento di terreni gravati da dissesto, con gli interventi idraulici connessi;

g)       interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo;

h)       interventi di difesa dei boschi  e della vegetazione dagli incendi;

i)         interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette;

j)         Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ed interventi di cui alle lettere precedenti, comunque in precedenza realizzate da qualsivoglia soggetto;

k)       Interventi finalizzati all’ampliamento e/o miglioramento e maggiore razionalizzazione  del demanio forestale e pascolivo.

 

2.   Le opere e gli interventi di cui al comma precedente si definiscono  intensivi, se ricadono entro il limite di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 1 del D.L. 12 ottobre 2000 n. 279, convertito con modificazioni in legge 11 dicembre 2000 n. 365, ed estensivi, se si ricadono anche oltre tale limite.

3.  Il programma triennale di interventi predisposto dal Dipartimento Foreste e dall’Azienda regionale foreste demaniali, per quanto e nell’ambito delle rispettive competenze, sulla base di indirizzi forniti dall’Assessore per l’Agricoltura e le Foreste. La proposta di programma  è sottoposta al parere di una apposita commissione  composta dal Dirigente generale delle Foreste, dall’Ispettore generale dell’Azienda foreste demaniali e dal Dirigente generale del Corpo Forestale, o loro delegati. Il programma triennale viene quindi sottoposto all’approvazione dell’Assessore all’Agricoltura e Foreste.

 

 

Art. 30

Rideterminazione dei bacini idrografici montani

 

L’art. 30 della legge è così sostituito:

 

1.        Entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ridetermina con proprio decreto il perimetro dei bacini idrografici montani nel territorio della Regione. avvalendosi del Dipartimento regionale delle foreste

2.        Sino alla rideterminazione di tali bacini sono considerati bacini idrografici montani i bacini già determinati e i comprensori di bonifica montana già classificati.

3.        In tali bacini la progettazione, la realizzazione e manutenzione delle opere relative agli interventi di cui al precedente art 28 sono di competenza esclusiva del Dipartimento Foreste, se prevalentemente intensivi, e dell’Azienda regionale foreste demaniali, se prevalentemente estensivi. La commissione di cui al comma 3 del  precedente art. 28 , nella predisposizione del parere di competenza, individua la competenza del soggetto attuatore e formula la relativa proposta all’Assessore.

 

 

Art. 31

 

 

All’art. 30 è aggiunto il seguente art. 30 bis:

 

Attività di prevenzione e presidio territoriale nelle aree montane

 

1.        Nel territorio dei bacini idrografici montani, il Dipartimento Regionale delle Foreste esercita le competenze di cui al R.D. 25 luglio 1904 n. 523, fatte salve le competenze in materia di polizia idraulica, che rimangono in capo agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,  e concorre nell’attività di presidio territoriale idraulico ed idrogeologico di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004.

2.        L’assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, avvalendosi del Dipartimento Regionale delle Foreste, predispone ed attua programmi annuali di manutenzione, recupero e rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, nonché delle opere di sistemazione idraulica esistenti,ricadenti nei bacini idrografici montani, al fine di prevenire ed eliminare situazioni di pericolo per persone e cose.

3.        Il programma annuale d’intervento è predisposto sulla base della  verifica delle condizioni di efficienza idraulica e dell’assetto geomorfologico degli alvei,e dello stato di conservazione delle opere di difesa esistenti,  ed è approvato con le procedure di cui al comma 3 del precedente art. 28

4.        Gli interventi di cui al presente articolo possono essere realizzati in economia nei limiti di importo di cui all’art. 24 comma 6 della Legge 11 febbraio 1994 n°109 così come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002 n°7 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 32

Piano per l'acquisizione dei terreni

 

L’art. 31 della legge è così sostituito:

 

 

1.                 Al fine  di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti nella convenzione di Kyoto in ordine alla riduzione di emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera, di contrastare il fenomeno della desertificazione e di realizzare gli interventi di cui all'articolo 28, nonché il miglioramento, l’ampliamento ed una maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo e delle aree protette, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, tramite l’Azienda regionale foreste demaniali, tenendo conto anche delle offerte ricevute, è autorizzato a predisporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, un piano di acquisizione di terreni nel rispetto dei seguenti criteri prioritari, nell’ordine di seguito riportato:

 

a)       aree nude da rimboschire anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi o ricadano all’interno di parchi, riserve naturali, SIC, ZPS o ZCS;

b)       aree nude da rimboschire di dimensioni idonee per una razionale gestione

c)       terreni destinati a pascolo di dimensioni idonee, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio;

d)       terreni destinati a pascolo anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio;

e)       seminativi ed arboreti agrari specializzati di idonee dimensioni, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio o accorpabili con il preesistente demanio;

f)        boschi con alta funzione protettiva anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi;

g)       boschi con alta funzione protettiva di dimensioni idonee per una razionale gestione;

h)       altri terreni non ricadenti nelle fattispecie precedenti.

 

2.                 E', altresì, autorizzata l'acquisizione di aree di particolare interesse naturalistico e/o paesaggistico, ivi compresi specchi d'acqua, pantani,  rocce e anfratti anche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali.

3.                 Sulla base dei criteri prioritari di cui al comma 1, anche in relazione alle dichiarazioni di disponibilità dei proprietari pervenute in virtù dell'articolo 25, entro i sessanta giorni successivi al termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, il piano di acquisizione dei terreni viene approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta dell’Azienda regionale foreste demaniali, sentita la commissione di cui al comma 3 del precedente art. 28.

4.                 La gestione dei boschi e dei complessi boscati, compresi i relativi impianti, appartenenti agli enti economici sottoposti a vigilanza o tutela della Regione ivi compresa l'ESA, ad eccezione dei parchi e delle riserve naturali per i quali si applicano le norme di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è affidata all’Azienda regionale foreste demaniali.

5.                 I beni di cui al precedente comma, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, possono essere affidati in gestione anche agli enti parco.

6.                 L'ESA è autorizzato a cedere a titolo gratuito all'Azienda regionale foreste demaniali i terreni allo stesso conferiti ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e tutt' ora nella sua disponibilità.

7.                  La gestione dei complessi boscati di pertinenza dei musei regionali di cui al comma 3, dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è affidata all'Azienda regionale foreste demaniali".

 

 

TITOLO II

 

PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DEI BOSCHI

E DELLA VEGETAZIONE DAGLI INCENDI

 

Capo I

Prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e della vegetazione

 

 

Art. 33

Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione

 

  1. Al comma 1° dell’art. 33 della legge dopo la parola “Regione,” aggiungere le parole “avvalendosi in via prioritaria del Corpo forestale della regione,”.
  2. Al comma 2 ° dell’art. 33 della legge dopo le  parole  “ambienti naturali,” aggiungere le parole “delle aree protette o ricadenti nelle aree SIC,ZPS e ZCS”.

 

 

Art. 34

 

Dopo l’art. 33 della legge è aggiunto il seguente

 

 

Art. 33 – bis Definizione d’incendio boschivo

 

1.        Per la definizione di incendio boschivo trova applicazione nel territorio della Regione l’art. 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353

 

Art. 35

Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi

 

L’art. 34 della legge è così sostituito:

 

1.        Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è approvato il piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi.

2.        Il piano, predisposto dal Corpo forestale della regione,  individua:

a)       le cause determinanti ed i fattori predisponenti l’incendio;

b)       le aree a rischio d’incendio boschivo, rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata con l’indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti, nonché la individuazione dei punti sensibili, richiedenti operazioni periodiche di decespugliamento o di eliminazione della vegetazione secca od altro materiale combustibile;

c)       i periodi a rischio d’incendio boschivo, con l’indicazione dei dati anemologici e dell’esposizione ai venti;

d)       gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

e)       le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio; 

f)        gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi, anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

g)       la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi; 

h)       la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approviggionamento idrico;

l)         le operazioni silvo-colturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del,proprietario inadempiente, in particolare nelle aree a più elevato rischio;

m)      gli indirizzi in ordine all'immissione controllata di bestiame nei boschi, ai fini del mantenimento delle condizioni ambientali migliori per la prevenzione degli incendi;

n)       le esigenze formative e la relativa programmazione;

o)       le attività informative;

p)        le previsioni relative alla dotazione di infrastrutture e  mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi del piano;

q)       la realizzazione di studi e ricerche e di progetti sperimentali relativi a nuovi metodi e tecniche, intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione;

r)        qualsiasi altra misura atta a realizzare gli obiettivi di cui all’art. 33;

s)       la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

 

3.        Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e può essere aggiornato in qualsiasi momento, ove insorgano ragioni di opportunità o esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.

4.        Il piano si attua mediante programmi annuali di intervento predisposti, entro il 31 marzo di ciascun anno.

5.        Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, restano in vigore le previsioni del piano in atto vigente.

6.        Dell’approvazione e dell’aggiornamento del piano è dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

7.        Il Piano prevede per le aree naturali protette un’apposita sezione, definita tenendo conto delle proposte degli enti gestori sugli interventi da realizzare nelle aree di loro competenza.

8.        Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti, il piano può prevedere modalità di collaborazione all’attività di cui all’art. 33 da parte degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici.

9.        Specifici programmi annuali di intervento relativi ai territori dei parchi naturali regionali, sono approvati con decreto del Presidente dell'ente-parco e contengono disposizioni per il coordinamento delle attività dei diversi soggetti che, nell'ambito di tali territori, svolgono funzioni di prevenzione e di difesa antincendio, secondo le previsioni del piano di cui al presente articolo.

10.     Le attività previste nei programmi di cui al comma 10 sono svolte autonomamente da ciascun ente, nel rispetto delle misure di coordinamento contenute nei programmi medesimi.

 

 

Art. 36

Previsione e prevenzione del rischio d’incendi

Lotta attiva contro gli incendi boschivi

 

1.             Dopo l’art. 34 della legge sono aggiunti i seguenti :

 

Art. 34 – bis

Previsione e prevenzione del rischio d’incendi

 

  1. Per quanto concerne l’attività di previsione e prevenzione del rischio  di incendi boschivi trova applicazione nella Regione quanto disposto dall’art. 4 commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353.La Regione, nell’ambito dell’attività di prevenzione può concedere contributi a privati proprietari di aree boscate  per operazioni di pulizia e di manutenzione selvi-colturale prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.
  2. La pianificazione territoriale urbanistica deve tener conto del grado di rischio d’incendio boschivo del territorio individuato dalle cartografie di cui all’art. 34 comma 2  lettera b).
  3. Il Corpo forestale della regione provvede all’espletamento delle attività di cui all’ art. 5 della legge 21 novembre 2000 n. 353.

 

Art. 34 – ter

Lotta attiva contro gli incendi boschivi

 

  1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra ed aerei.
  2. Ai fini di cui al comma 1 il Servizio Antincendi Boschivi del Corpo Forestale della Regione garantisce e coordina sul territorio regionale le attività aeree di spegnimento, avvalendosi del Centro Operativo Aereo Unificato dello Stato, nonché avvalendosi dei mezzi aerei messi a disposizione dal Dipartimento Regionale delle Foreste .
  3. Il Corpo forestale della Regione programma la lotta attiva agli incendi boschivi ed assicura il coordinamento antincendio istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo le sale operative unificate permanenti, avvalendosi oltre che delle proprie strutture, di propri mezzi e delle proprie squadre “a terra”:

a)       di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in base ad accordi di programma;

b)       di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c)       di risorse, mezzi e personale delle forze armate e delle forze di polizia in caso di riconosciuta ed urgente necessità, richiedendoli all’Autorità competente che ne potrà disporre l’utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

d)       di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

 

  1. La Regione è autorizzata a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

 

Art. 37

Interventi urgenti nei punti sensibili

 

Il primo comma dell’art. 35 della legge è sostituito dal seguente:

 

1.        Anche nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 34, il Dipartimento Regionale delle Foreste e l’Azienda regionale foreste demaniali sono autorizzati a procedere ad interventi nei punti sensibili, di cui alla lettera b) del comma secondo di detto articolo,mediante operazioni periodiche per la eliminazione della vegetazione secca e di altro materiale combustibile, attuati secondo i programmi annuali di intervento di cui al comma quarto del citato articolo.

 

Art. 38

Attività vietate nei boschi e nei pascoli percorsi da incendi

 

 

L’art. 37 della legge è sostituito dal seguente:

 

1.      Nel territorio della Regione trovano applicazione i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste dall’art. 10 della legge 11 novembre 2000 n. 353.  L’autorizzazione di cui al penultimo periodo del comma primo del predetto articolo è concessa dall’Assessore regionale Agricoltura e Foreste, previo parere del Comitato forestale regionale.

 

Art. 39

 

Gli artt 38 e 39 della legge sono abrogati.

 

Art. 40

Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi

 

1.             Il comma 1 dell’art. 41 della legge è sostituito dal seguente:

 

1         L’Azienda regionale foreste demaniali e le province regionali, secondo i programmi definiti annualmente in attuazione del piano di cui all’art. 34, eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi.

 

2.     Il comma 3 dell’art. 41 della legge è sostituito dal seguente:

 

“3. Gli enti di cui al comma 1 possono regolare con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgeranno le rispettive attività. In mancanza di tali accordi, L’Azienda regionale foreste demaniali cura l'esecuzione dei lavori , nelle forme di cui all’art. 64 della presente legge, nelle strade comprese entro i perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione; la provincia regionale cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del territorio provinciale.”

 

3.  Al comma 5 dell’art. 41 della legge dopo le parole “provincia regionale” sono aggiunte le parole “,degli Uffici provinciali dell’Azienda regionale foreste demaniali”

 

 

Art. 41

Interventi nei boschi degradati

 

L’ 43 della legge è sostituito dal seguente:

 

1.        Per i boschi che si trovino in condizioni di accentuato degrado, il Dirigente generale del Corpo forestale della Regione  ordina ai proprietari l'esecuzione dei necessari interventi di ripristino, fissando un termine per l'esecuzione degli stessi.

2.        In caso di inottemperanza dei proprietari, il Dipartimento Regionale delle Foreste è facultato all'espropriazione o all'occupazione temporanea dei boschi, ancorché non previsti nel programma triennale di cui all’art. 28.  In caso di occupazione temporanea, non è dovuta indennità ai proprietari.

3.        Gli interventi eseguiti a seguito dell’applicazione delle procedure di cui al comma 2 sono a totale carico dell’Azienda regionale foreste demaniali, se rientranti nelle tipologie e nelle forme di esecuzione di cui al comma primo dell’art. 64 della presente legge.

4.        Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi di proprietà di comuni, province o altri enti pubblici, che si trovino in condizioni di accentuato degrado, ancorché non causate da incendi.

 

 

 

Titolo III

 

DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE NEL SETTORE FORESTALE

E DEGLI ADDETTI ALLA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI

 

Capo I

Misure riguardanti l'occupazione forestale

 

þ[AA046]Art. 43

 

Prima dell’art. 46 della legge  è inserito il seguente art. 45-bis:

 

1.       Le norme del presente titolo costituiscono norme speciali che regolano l’avviamento al lavoro del personale per le finalità della presente legge. In tutti gli articoli del presente capo le parole “l’Amministrazione forestale sono sostituite dalle parole “l’Azienda regionale foreste demaniali” e le parole “Ispettorati forestali” sono sostituite dalle parole “Uffici provinciali dell’Azienda regionale foreste demaniali”.

In alternativa: inserire il suddetto comma come comma 1-bis dell’art. 46

  1. Il comma 2 dell’art. 46  è così sostituito:

 

“2. La dotazione complessiva dei contingenti distrettuali per ciascuna provincia, avuto riguardo alle superfici demaniali, delle aree protette o comunque gestite dall’Azienda regionale foreste demaniali, dei vivai, delle aree attrezzate, degli opifici e dei servizi generali,  è stabilita come segue:

 

a) contingente operai a tempo indeterminato:

                               Provincia di   Agrigento                     n.                                          

                                          ”      ”   Caltanissetta                 “                                            

                                          ”      ”   Catania                           “                             

                                          ”      ”   Enna                               “                                            

                                          ”      ”   Messina                         “                               

                                          ”      ”   Palermo                          ”                             

                                          ”      ”   Ragusa                           ”                                             

                                          ”      ”   Siracusa                         ”                                             

                                          ”      ”   Trapani                           ”                                             

                                                                  Totale                                               

 

 

 

 

 

b) contingente operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue:

 

 

PROVINCIA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AGRIGENTO

276

 

 

 

 

 

CALTANISSETTA

225

 

 

 

 

 

CATANIA

495

 

 

 

 

 

ENNA

261

 

 

 

 

 

MESSINA

366

 

 

 

 

 

PALERMO

585

 

 

 

 

 

RAGUSA

114

 

 

 

 

 

SIRACUSA

135

 

 

 

 

 

TRAPANI

168

 

 

 

 

 

TOTALI

2.625

 

 

 

 

 

 

 

c) contingente di operai con garanzia occupazionale di centouno giornate annue:

 

 

PROVINCIA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AGRIGENTO

644

 

 

 

 

 

CALTANISSETTA

525

 

 

 

 

 

CATANIA

1155

 

 

 

 

 

ENNA

609

 

 

 

 

 

MESSINA

854

 

 

 

 

 

PALEREMO

1365

 

 

 

 

 

RAGUSA

266

 

 

 

 

 

SIRACUSA

315

 

 

 

 

 

TRAPANI

392

 

 

 

 

 

TOTALI

6.125

 

 

 

 

 

 

 

2-bis.      Ferma restando l’appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze dell’Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al precedente comma 2,  lettera a), nell’ambito provinciale.

2-ter       L’Azienda regionale foreste demaniali può utilizzare in modo continuativo i lavoratori di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo, fino al completamento delle garanzie occupazionali del contingente di appartenenza.

 

 

Art. 44

Graduatoria unica distrettuale

 

L’art. 49 è così sostituito:

 

1.        In ogni distretto è istituita una graduatoria unica, ad esaurimento, comprendente tutti i lavoratori che abbiano avuto, entro il 31 dicembre 2004, un rapporto di lavoro a tempo determinato con l’Amministrazione forestale.

2.        Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell’Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell’arco dell’anno. A parità di punteggio valgono i criteri  stabiliti dal Decreto del Presidente della regione emanato ai sensi del comma secondo dell’art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004 n. 15.

3.        Per essere inclusi nella graduatoria i lavoratori interessati debbono produrre apposita istanza ai competenti Uffici periferici del Dipartimento regionale del Lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta  dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4.        Le graduatorie verranno formulate entro i successivi sessanta giorni dai competenti Organi dell’Amministrazione del Lavoro, che provvederà in via sostitutiva qualora il termine suddetto non venga rispettato.

5.        Sono abrogate tutte le norme, anche di natura regolamentare, operanti in difformità a quanto previsto dai commi 1 e 2.

 

Art. 44-bis

 

1.  Al comma 5 dell’art. 50 della legge sono soppresse le parole:

 

dichiarare la permanenza negli elenchi anagrafici”

 

2.Il comma 6. dell’art. 50 della legge è così sostituito:

 

 “6.  La mancata presentazione dell’istanza nei termini di cui ai commi  4 e 5 comporta la decadenza dai contingenti e dalle graduatorie per l’anno successivo, salva la facoltà di riproporre in seguito la medesima istanza ed essere inseriti dopo l’ultimo dei lavoratori iscritti nel contingente o nella graduatoria di appartenenza. In tal caso il lavoratore, allorquando si renda disponibile un posto, verrà utilmente iscritto nel contingente prima di procedere ai sensi dell’art. 52 della presente legge.

 

 

 

þ[AA051]Art.  45

Accertamento dei requisiti per gli operai a tempo indeterminato

 

L’art. 51 della legge è così sostituito:

 

1.   L'iscrizione nel contingente degli operai a tempo indeterminato è subordinato all'accertamento dell'idoneità fisica e professionale.

2.   All'accertamento dell'idoneità fisica provvede l’Azienda regionale foreste demaniali a mezzo del medico competente ai sensi del D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni

3.   All'accertamento dell'idoneità professionale si provvede a mezzo di un'apposita commissione provinciale formata dal Dirigente Provinciale che la presiede, da un dirigente tecnico e da un funzionario tecnico, nominati dall’Ispettore Generale tra il personale in servizio o in quiescenza.

4.   Le funzioni di segretario vengono svolte da un impiegato amministrativo regionale.

5.   L’accertamento dell’idoneità professionale viene operato sulla base di criteri preventivamente definiti mediante concertazione con le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto di categoria.

6.   In caso di accertata inidoneità professionale, il lavoratore permane nel contingente di appartenenza.

 

 

þ[AA053]Art. 46

Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili

 

1.             Il secondo periodo del comma  1 dell’art. 52 della legge è soppresso.

 

 

Art. 47

Avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali

 

1.        Al comma 5 dell’art. 53  le parole “ al turno “ sono sostituite dalle parole “dello stesso lavoratore all’avviamento ed alla prestazione lavorativa, con corrispondente riduzione della garanzia occupazionale nell’anno riferimento”.

 

Art. 48

Contingente ad esaurimento

 

1.      Al comma 6 dell’art. 54 della legge, dopo le parole “ centri radio operativi“ aggiungere le parole “,negli allevamenti“ e sostituire le parole “essere ancora avviati al lavoro, in deroga al disposto di cui al comma 4 dell’art. 53, nel rispetto della vigente normativa sul collocamento della manodopera agricola” con le parole “essere  inseriti, anche in soprannumero e con le medesime modalità di cui al comma 4 del presente articolo, nei contingenti di cui agli articoli 47 comma 1 lettera a) , e 56 comma 1 lettera a), per le relative  qualifiche.

þ[AA054]

 

þ[AA055]Art. 49

Assunzione di operai per l'ulteriore fabbisogno occupazionale

 

L’art. 55 della legge è così sostituito:

 

1.   All'ulteriore fabbisogno occupazionale l'Amministrazione forestale provvede mediante l'assunzione di lavoratori disoccupati per turni di lavoro di norma di durata temporale non inferiore a cinquantuno giornate di lavoro effettivo e non eccedente il limite di sessanta giornate previsto dalla legge 12 aprile 1962, n. 205. Hanno la precedenza coloro che risultano iscritti nel contingente distrettuale di cui  all’art. 49, secondo l’ordine di graduatoria.

2. Qualora richiesto da particolari esigenze operative, l'Amministrazione forestale, in via eccezionale, procede all'assunzione di lavoratori anche per periodi di durata inferiore a quelli indicati nel comma 1, ferma restando la garanzia di un minimo di cinquantuno giornate complessive annue. Detta garanzia può venir meno in caso di lavoratori assunti per l'esecuzione di lavori di pronto intervento o resi necessari da eccezionali circostanze.

3.      I lavoratori di cui al presente articolo non possono essere avviati nel corso dell'anno per un numero di giornate superiore al limite indicato al comma 1.

4.    La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, se non giustificata da gravi e comprovati motivi, equivale a rinunzia dello stesso lavoratore all’avviamento ed alla prestazione lavorativa nell’anno di riferimento.

5.    Non è consentito l’avviamento di lavoratori se prima non sia stato completato l’avviamento dei lavoratori iscritti nelle graduatorie distrettuali di cui agli articoli 46 e 49 della presente legge, ad eccezione dei Comuni in cui l’Amministrazione forestale non abbia operato in precedenza. In tal caso verranno sottoscritte apposite clausole derogatorie con le OO.SS. firmatarie del contratto, che verranno sottoposte all’approvazione (ratifica) della Commissione regionale per l’impiego.

6.    Per l’attuazione del presente articolo trovano applicazione, ai fini della formazione delle graduatorie su base comunale e limitatamente ai lavoratori non inseriti nelle graduatorie di cui all’art. 49 della citata legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e gli elementi di valutazione dei titoli di cui al Decreto del Presidente della Regione emanato in applicazione del secondo comma dell’art. 49 della legge regionale 15 novembre 2004 n. 15, nonché quanto previsto dal terzo comma del medesimo articolo testé citato.

7.    Per la formulazione delle graduatorie, l’avviamento al lavoro ed ogni altro adempimento è competente il Dipartimento regionale al Lavoro.”

 

 

Capo II

 

Delle prestazioni lavorative  degli addetti  alla difesa dagli incendi

ed alle attività di prevenzione e presidio territoriale

 

Art. 50

L’art. 56 della legge è così sostituito:

 

Determinazione e formazione dei contingenti distrettuali antincendio

 

1.        Ferma restando l'articolazione  in distretti forestali di cui all’art. 27 , comma 2, lettera a) della legge regionale 5 giugno 1989 n. 11, per le esigenze connesse all'attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, nonché per l’attività di prevenzione e presidio territoriale di cui all’art. 30-bis, il Dipartimento Regionale delle Foreste si avvale delle prestazioni:

a)       di un contingente di operai a tempo indeterminato;

b)       di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;

c)       di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.

2.        I contingenti di cui al comma 1 sono articolati nelle seguenti qualifiche:

a)       addetti alle squadre di pronto intervento.

b)       addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento.

c)       addetti alle attrezzature antincendio in dotazione alle autobotti ed ai mezzi tecnici speciali.

d)       addetti alle torrette di avvistamento.

e)       addetti alla sala operativa provinciale.

f)        addetti all’autoparco.

g)       addetti alla manutenzione dei corsi d’acqua nell’ambito dell’attività di prevenzione e presidio territoriale nelle aree montane

3.        La dotazione complessiva dei contingenti per ciascuna provincia, avuto riguardo alle superfici territoriali,ai boschi,alle aree naturali protette, alle aree sottoposte a vincolo idrogeologico,ai bacini idrografici montani , ai comprensori di bonifica montana , alla orografia , ai mezzi ed attrezzature in dotazione nonché ai servizi generali, distinta per qualifica, è stabilita come segue:

 

 

 

 

a)       contingente operai a tempo indeterminato:

 

 

 

Provincia

Addetti ai servizi generali

(compresi sale operative ed autoparco)

Agrigento

 

Caltanissetta

 

Catania

 

Enna

 

Messina

 

Palermo

 

Ragusa

 

Siracusa

 

Trapani

 

Totale

 

 

 

b)      contingente operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue:

 

 

 

Provincia

Addetti alle squadre di pronto intervento

Addetti alla guida autobotti e mezzi tecnici speciali

Addetti alle torrette d'avvistamento

Agrigento

 

 

 

Caltanissetta

 

 

 

Catania

 

 

 

Enna

 

 

 

Messina

 

 

 

Palermo

 

 

 

Ragusa

 

 

 

Siracusa

 

 

 

Trapani

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

c) contingente operai con garanzia occupazionale di centouno giornate annue:

 

 

 

 

Provincia

Addetti alle squadre di pronto intervento

Addetti alla guida autobotti e mezzi tecnici speciali

Addetti alle torrette d'avvistamento

Agrigento

 

 

 

Caltanissetta

 

 

 

Catania

 

 

 

Enna

 

 

 

Messina

 

 

 

Palermo

 

 

 

Ragusa

 

 

 

Siracusa

 

 

 

Trapani

 

 

 

Totale

 

 

 

 

4.        I lavoratori di cui alla lettera b) del comma 3 sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati dal 15 Aprile al 15 Maggio di ciascun anno e sono addetti al servizio di prevenzione e lotta agli incendi, nonché alle attività connesse, preventive e conseguenti.

5.        I lavoratori di cui alla lettera c del comma 3 sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma,  dal 15 Maggio al 15 Giugno di ciascun anno e sono addetti al servizio di prevenzione e lotta agli incendi.

6.        In relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati territori, essere variata,. fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato nei limiti del contingente di appartenenza.

7.        Tutti i lavoratori di cui al presente articolo, a prescindere dalla qualifica posseduta, possono essere utilizzati per gli interventi di cui all’art. 30 bis.

8.        Il reclutamento dei lavoratori è effettuato dai competenti Uffici dell’Amministrazione regionale del Lavoro, in misura proporzionale alla estensione della superficie boscata e delle aree protette ricadenti in ciascun distretto forestale.

9.        Il reclutamento degli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento è effettuato in misura proporzionale alla estensione della superficie boscata e delle aree protette ricadenti in ciascun distretto forestale.

10.     Per il reclutamento degli addetti alla guida di automezzi,degli addetti alle attrezzature ed alle torrette di avvistamento si tiene conto del numero di torrette attivate in ciascun comune e del numero di automezzi utilizzati distretto forestale.

11.     Al fine della garanzia occupazionale di cui al comma 1, è ammessa la mobilità del personale incluso nei contingenti di cui al presente articolo, prioritariamente nell'ambito dei territori comunali inclusi nello stesso distretto forestale e, successivamente, in relazione alle esigenze del servizio, anche nei distretti forestali limitrofi.

12.     In tutti gli articoli del presente capo le parole “l’Amministrazione forestale sono sostituite dalle parole “Dipartimento regionale delle foreste”.

 

Art. 51

 

L’art. 57 della legge è così sostituito:

 

Contingente operai a tempo indeterminato

 

1.        Il contingente degli operai a tempo indeterminato è formato dai lavoratori già in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, già alle dipendenze degli Ispettorati ripartimentali delle Foreste, nonché dai lavoratori di cui al comma 6 dell’articolo 54.

2.        Al completamento del contingente, ove necessario, si provvede attingendo dalla fascia degli operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative di cui all’art. 56, comma 3 lettera b), secondo una graduatoria unica provinciale, ordinata per qualifica, che tiene conto dell'anzianità d'iscrizione nella fascia suddetta e, a parità di anzianità, dei criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della regione emanato ai sensi del comma secondo dell’art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004 n. 15. La graduatoria unica provinciale viene formata su istanza del lavoratore, da prodursi entro 30 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso da parte dei competenti Uffici provinciali del Lavoro.

3.        L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa e con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.

 

Art. 52

 

All’art. 57 della Legge è aggiunto il seguente art. 57-bis:

 

Accertamento dei requisiti per gli operai a tempo indeterminato del servizio antincendio

 

1.        L'iscrizione nel contingente degli operai a tempo indeterminato è subordinata  all'idoneità fisica e professionale.

2.        All'accertamento dell'idoneità fisica provvede l’Ispettorato Forestale competente avvalendosi del medico competente di cui al D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.

3.        All'accertamento dell'idoneità professionale provvede un'apposita commissione provinciale formata dall'Ispettore ripartimentale che la presiede, da un dirigente tecnico e da un funzionario tecnico nominati dal Dirigente generale delle foreste tra il personale in servizio o in quiescenza.

4.        Le funzioni di segretario vengono svolte da un impiegato amministrativo regionale.

5.        L’accertamento dell’idoneità professionale viene operato sulla base di criteri preventivamente definiti mediante concertazione con le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto di categoria.

6.        In caso di accertata inidoneità professionale, il lavoratore permane nel contingente di appartenenza.

 

 

Art. 53

 

L’art. 59 della Legge è così sostituito:

 

Contingenti operai con garanzia occupazionale di 151 e 101 giornate lavorative

 

1.              Nella prima applicazione della presente legge il contingente della fascia di garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative,ordinato per ciascuna qualifica, è formato, tenendo conto dei criteri individuati nei commi 8, 9 e 10 dell’art 48, dal personale già  appartenente ai contingenti distrettuali di operai addetti alle attività antincendio con garanzia occupazionale di centouno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale, definita prioritariamente nel rispetto delle graduatorie distrettuali già esistenti,e che tiene conto dell'anzianità di iscrizione in tale fascia e, a parità di anzianità, dei criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della regione emanato ai sensi del comma secondo dell’art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004 n. 15.

2.             L'appartenenza al contingente di cui al comma 1 è incompatibile con l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi, nonché con l’inclusione nei contingenti distrettuali previsti dagli artt. 46 e 54.

3.              Nella prima applicazione della presente legge il contingente della fascia di garanzia occupazionale di centouno giornate lavorative,ordinato per ciascuna qualifica, è formato dai lavoratori forestali già inseriti nei  contingenti distrettuali di operai addetti alle attività antincendio con garanzia occupazionale di centouno giornate lavorative. Al completamento del contingente, tenendo conto dei criteri individuati nei commi 8, 9 e 10 dell’art. 48, si provvede con lavoratori già in possesso della qualifica specifica, accertata con le modalità di cui all’art. 57 bis.

 

 

Art. 54

 

L’art. 60 della Legge è così sostituito:

 

Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili

 

1.        Il meccanismo di sostituzione, al fine della copertura dei posti resisi successivamente disponibili, troverà attuazione, per le corrispondenti qualifiche, attraverso lo scorrimento della fascia immediatamente inferiore a quella superiore e attingendo alla graduatoria unica distrettuale di cui all’art. 49. Esaurita quest’ultima graduatoria si provvede ai sensi di quanto previsto dall’art. 55.

2.        Le modalità di accertamento dell’idoneità fisica e professionale di cui al precedente art. 57 bis ed al comma 3 del precedente art. 59 trovano applicazione anche per il meccanismo di sostituzione di cui al precedente comma.

3.        Per essere inclusi nei contingenti di cui al precedente articolo 56, gli addetti alla guida di automezzi devono essere in possesso di patente di guida non inferiore alla categoria C.

4.        In caso di sopravvenuta inidoneità fisica, accertata ai sensi e con le modalità previste dal D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626 e succ. modifiche ed integrazioni vengono inseriti, anche in soprannumero, nel contingente antincendio di appartenenza con altre qualifiche, purché sussistano i requisiti di idoneità fisica e professionale e/o in altro contingente da utilizzare per gli interventi  di cui all’art. 30 - bis.

 

Art. 55

 

Dopo l’art. 60 della Legge sono aggiunti i seguenti articoli:

 

art. 60-bis

Avviamento al lavoro degli operai dei contingenti

 

 

1.              Al fine dell'avviamento al lavoro degli operai dei contingenti con garanzie occupazionali verrà formulata la graduatoria unica provinciale comprendente  i lavoratori a tempo indeterminato e le graduatorie distrettuali per i centocinquantunisti e i centunisti, secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria della qualifica di appartenenza.

2.              I lavoratori vengono iscritti nella graduatoria di cui al comma 1 con un massimo di due qualifiche possedute, a scelta del lavoratore stesso.

3.              L'avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalla normativa regionale e statale vigente in materia, nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

4.              La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, se non giustificata da gravi e comprovati motivi, equivale a rinunzia dello stesso lavoratore all’avviamento ed alla prestazione lavorativa nell’anno di riferimento.

5.              Il Dipartimento Regionale delle Foreste può utilizzare in modo continuativo i lavoratori di cui all’art. 59, fino al completamento delle garanzie occupazionali del contingente di appartenenza.

6.              I lavoratori di cui al  presente articolo non possono essere avviati nel corso dell’anno per un numero di giornate complessivamente superiore a quello della garanzia occupazionale posseduta.

 

art. 60-ter

 

Assunzione di operai per ulteriori  fabbisogni

 

1.        Per eventuali ulteriori  fabbisogni, determinati da circostanze eccezionali, riconosciute con decreto dell’Assessore regionale agricoltura e foreste, il Dipartimento regionale delle foreste  provvede mediante l'assunzione di lavoratori disoccupati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 55 della presente legge per turni di lavoro di norma di durata temporale non inferiore a (al numero di giorni che stabilirà l’Organo politico, in atto sono cinquantuno) giornate lavorative..

2.        Qualora richiesto da particolari esigenze operative si può procedere, in via eccezionale, all'assunzione di lavoratori anche per periodi di durata inferiore a quelli indicati nel comma 1.

 

3.        I lavoratori di cui al presente articolo non possono essere avviati nel corso dell'anno per un  numero di giornate lavorative superiore a quello indicato al comma 1.

 

 

Capo III

 

Norme comuni e transitorie

 

Art. 56

 

Incompatibilità

 

 L’art. 61 della legge è così sostituito:

 

1.              L'inclusione nei contingenti dei centocinquantunisti previsti dal presente Titolo III, è incompatibile con la possibilità di istaurare rapporti di lavoro con altri Enti pubblici.

 

 

Art. 57

 

Corsi di addestramento professionale

 

L’art. 62 della legge è  così sostituito:

1.        L’Azienda regionale foreste demaniali ed il Dipartimento foreste sono autorizzati ad espletare corsi di addestramento professionale, da tenersi in strutture idonee, anche dell’Amministrazione forestale, avvalendosi anche di esperti e/o Enti esterni, a mezzo di apposite convenzioni.

2.        La partecipazione a detti corsi, con esito positivo,  costituirà oggetto di valutazione di cui l’Amministrazione terrà conto ai fini della formulazione dei criteri di cui ai precedenti artt. 51 e 57-bis.

 

Art. 58

Dopo l’art. 62 è inserito il seguente art. 62 bis:

 

 

Lavoratori in soprannumero

 

1.        Ai fini della presente legge, la previsione “anche in soprannumero” ovunque riportata, va applicata inserendo i lavoratori nelle graduatorie dei relativi contingenti di cui a precedenti artt. 46 e 56, dopo l’ultimo dei lavoratori in graduatoria ed eventualmente anche in soprannumero.

2.        Il meccanismo di sostituzione per i posti resisi disponibili non può trovare applicazione attingendo dalla fascia immediatamente inferiore se prima non sono utilmente inseriti in graduatoria tutti i lavoratori sovrannumerari

 

Art.  59 58

 

Dopo l’art. 62 è inserito il seguente art. 62 ter  bis:

 

1.        Le disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 43, nonché quelle di cui agli artt. 51, 52 e 53 della presente legge, entreranno in vigore con decorrenza dal 1 gennaio 2006.

 

Art.59

Dopo l’art. 62 è inserito il seguente art. 62 ter:

Elenco speciale dei lavoratori forestali e di manutenzione e salvaguardia del territorio

1.       E’ istituito presso i competenti Uffici periferici del Dipartimento regionale del Lavoro un elenco speciale dei lavoratori forestali.

2.       All’elenco speciale sono iscritti d’ufficio, tutti i lavoratori utilmente inseriti nella graduatoria distrettuale di cui al precedente art. 49.

3.       Sono iscritti altresì, a domanda, i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2004,  possiedono documentate esperienze lavorative alle dipendenze di Enti pubblici, anche economici, nel settore forestale, della bonifica, della manutenzione e salvaguardia del territorio.

4.       Per i soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l’esecuzione di lavori descritti nel precedente comma, dei lavoratori iscritti all’elenco speciale istituito col presente articolo, sono applicate le agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali……..ecc. (da definire.

Art.   ____

Osservatorio regionale

1.  Per il monitoraggio dell’attuazione di quanto disposto al presente Titolo, nonché per  l’uniforme attuazione sul territorio regionale anche degli strumenti contrattuali, è costituito presso l’Assessorato regionale Agricoltura e foreste un Osservatorio regionale, presieduto dall’Assessore regionale Agricoltura e foreste o da un esperto da questi designato, e composto da:

          a) il  Dirigente generale delle foreste

b) due dirigenti in servizio presso il Dipartimento foreste e designati dal Dirigente generale del    Dipartimento;

c) l’Ispettore generale dell’Azienda regionale foreste demaniali

d) due dirigenti  in servizio presso l’Azienda e  designati dall’Ispettore generale;

e) due rappresentanti per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del C.C.R.L. di categoria.\

     2.  Le funzioni di segretario dell’Osservatorio vengono espletate da un componente dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato agricoltura e foreste, con qualifica non inferiore a funzionario.

3. L’osservatorio regionale potrà anche svolgere funzione arbitrale per le questioni ad esso devolute concordemente dalle parti firmatarie dei contratti di lavoro. In tal caso è necessario che le determinazioni vengano assunte con la maggioranza qualificata dei componenti.

Art.___

1.         Sono definite per legge ______________

2.         Sono determinate mediante contratti e, nell’ambito delle materie definite dagli stessi, mediante accordi sindacali, con le modalità e nei termini stabiliti dalla vigente legislazione…….

3.         Il contratto collettivo regionale di lavoro è sottoscritto da_______.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI  ORGANIZZATIVE

 

Capo I

Norme riguardanti l'Amministrazione forestale

 

Art. 61

Lavori in economia

 

1.                   I commi 3 e 4 dell’art. 64 della legge, come  successivamente  modificati  ed integrati (art. 56, commi 33 e 34, della L.R. 6/2001 e dall’art. 1 della legge regionale 12 novembre 2002 n. 18 n.d.r.) sono sostituiti dai seguenti:

 

 “3. Per i lavori suddetti trova applicazione la vigente normativa sui lavori pubblici.

   4. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste approva con proprio  decreto  uno o più  regolamenti per i lavori in economia da effettuarsi da parte dell’Amministrazione forestale. Nelle more, è autorizzato ad emanare apposite direttive.

 

Art. 75

L’art. 81 della legge è così sostituito:

 

Preventivo di spesa per l’utilizzazione degli operai a tempo indeterminato

 

1.         Nell'ambito delle assegnazioni finanziarie relative alle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi nonché per l’attività e gli interventi di cui all’art. 30 e 30-bis, gli Uffici periferici dell’Amministrazione forestale predispongono all'inizio di ciascun anno apposito preventivo di spesa per l'utilizzazione continuativa, per l'intero esercizio finanziario, degli operai a tempo indeterminato, specificando gli interventi ai quali gli stessi saranno destinati.

2.         L’onere finanziario del preventivo di cui al comma 1 è direttamente imputato sui corrispondenti capitoli del bilancio della Regione Siciliana e dell’Azienda regionale foreste demaniali, previa approvazione da parte degli Organi competenti.

 

Art. 78

Testo coordinato

 

1.          Il testo della legge regionale 6 aprile 1996, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate dalle presente legge, verrà  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

Art. 79

Entrata in vigore

 

1.          La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

2.          E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.