RIFORMA e RIORDINO


 

Assemblea regionale siciliana

 

 

 

 DISEGNO DI LEGGE

 

 

Presentato dal Presidente della Regione

 

(CUFFARO)

 

su proposta dell’Assessore per l’Agricoltura e le Foreste

 

(LEONTINI)

 

il ______________

 

 

 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1996 N. 16 E RIORDINO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE  DEL CORPO FORESTALE

 

 

 

Stralcio parte operai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo III

 

DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE NEL SETTORE FORESTALE

E DEGLI ADDETTI ALLA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI

 

Capo I

Misure riguardanti l'occupazione forestale

 

þ[AA046]Art. 43

 

Prima dell’art. 46 della legge  è inserito il seguente art. 45-bis:

 

1.      Le norme del presente titolo costituiscono norme speciali che regolano l’avviamento al lavoro del personale per le finalità della presente legge. In tutti gli articoli del presente capo le parole “l’Amministrazione forestale sono sostituite dalle parole “l’Azienda regionale foreste demaniali” e le parole “Ispettorati forestali” sono sostituite dalle parole “Uffici provinciali dell’Azienda regionale foreste demaniali”.

In alternativa: inserire il suddetto comma come comma 1-bis dell’art. 46

  1. Il comma secondo dell’art. 46  è così sostituito:

 

“2. La dotazione complessiva dei contingenti distrettuali per ciascuna provincia, avuto riguardo alle superfici demaniali, delle aree protette o comunque gestite dall’Azienda regionale foreste demaniali, dei vivai, delle aree attrezzate, degli opifici e dei servizi generali,  è stabilita come segue:

 

a) contingente operai a tempo indeterminato:

                        Provincia di   Agrigento                        n.                               

                                  ”      ”   Caltanissetta                  “                                 

                                  ”      ”   Catania                          “                     

                                  ”      ”   Enna                              “                                

                                  ”      ”   Messina             “                       

                                  ”      ”   Palermo             ”                     

                                  ”      ”   Ragusa                          ”                                 

                                  ”      ”   Siracusa             ”                                 

                                  ”      ”   Trapani                          ”                                 

                                                       Totale                                        

 

b) contingente operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue:

 

 

PROVINCIA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AGRIGENTO

276

 

 

 

 

 

CALTANISSETTA

225

 

 

 

 

 

CATANIA

495

 

 

 

 

 

ENNA

261

 

 

 

 

 

MESSINA

366

 

 

 

 

 

PALEREMO

585

 

 

 

 

 

RAGUSA

114

 

 

 

 

 

SIRACUSA

135

 

 

 

 

 

TRAPANI

168

 

 

 

 

 

TOTALI

2.625

 

 

 

 

 

 

 

c) contingente di operai con garanzia occupazionale di centouno giornate annue:

 

 

PROVINCIA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AGRIGENTO

644

 

 

 

 

 

CALTANISSETTA

525

 

 

 

 

 

CATANIA

1155

 

 

 

 

 

ENNA

609

 

 

 

 

 

MESSINA

854

 

 

 

 

 

PALEREMO

1365

 

 

 

 

 

RAGUSA

266

 

 

 

 

 

SIRACUSA

315

 

 

 

 

 

TRAPANI

392

 

 

 

 

 

TOTALI

6.125

 

 

 

 

 

 

 

2-bis.   Ferma restando l’appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze dell’Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al precedente comma 2,  lettera a), nell’ambito provinciale.

 

Art. 44

Graduatoria unica distrettuale

 

L’art. 49 è così sostituito:

 

1.      In ogni distretto è istituita una graduatoria unica, ad esaurimento, comprendente tutti i lavoratori che abbiano avuto, entro il 31 dicembre 2004, un rapporto di lavoro a tempo determinato con l’Amministrazione forestale.

2.      Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell’Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell’arco dell’anno. A parità di punteggio valgono i criteri  stabiliti dal Decreto del Presidente della regione emanato ai sensi del comma secondo dell’art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004 n. 15.

3.      Per essere inclusi nella graduatoria i lavoratori interessati debbono produrre apposita istanza ai competenti Uffici periferici del Dipartimento regionale del Lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta  dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4.      Le graduatorie verranno formulate entro i successivi sessanta giorni dai competenti Organi dell’Amministrazione del Lavoro, che provvederà in via sostitutiva qualora il termine suddetto non venga rispettato.

5.      Sono abrogate tutte le norme, anche di natura regolamentare, operanti in difformità a quanto previsto dai commi 1 e 2.

 

 

þ[AA051]Art.  45

Accertamento dei requisiti per gli operai a tempo indeterminato

 

L’art. 51 della legge è così sostituito:

 

1. L'iscrizione nel contingente degli operai a tempo indeterminato è subordinato all'accertamento dell'idoneità fisica e professionale.

2. All'accertamento dell'idoneità fisica provvede l’Azienda regionale foreste demaniali a mezzo del medico competente ai sensi del D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni

3. All'accertamento dell'idoneità professionale si provvede a mezzo di un'apposita commissione provinciale formata dal Dirigente Provinciale che la presiede, da un dirigente tecnico e da un funzionario tecnico, nominati dall’Ispettore Generale tra il personale in servizio o in quiescenza.

4. Le funzioni di segretario vengono svolte da un impiegato amministrativo regionale.

5. L’accertamento dell’idoneità professionale viene operato sulla base di criteri preventivamente definiti mediante concertazione con le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto di categoria.

6. In caso di accertata inidoneità professionale, il lavoratore permane nel contingente di appartenenza.

 

 

þ[AA053]Art. 46

Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili

 

1.         Il secondo periodo del comma  primo dell’art. 52 della legge è soppresso.

 

 

Art. 47

Avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali

 

1.      Al comma quinto dell’art. 53  le parole “ al turno “ sono sostituite dalle parole “dello stesso lavoratore all’avviamento ed alla prestazione lavorativa, con corrispondente riduzione della garanzia occupazionale nell’anno riferimento”.

 

Art. 48

Contingente ad esaurimento

 

1.    Al comma 6 dell’art. 54 della legge, dopo le parole “ centri radio operativi“ aggiungere le parole “,nelle stalle“ e sostituire le parole “essere ancora avviati al lavoro, in deroga al disposto di cui al comma 4 dell’art. 53, nel rispetto della vigente normativa sul collocamento della manodopera agricola” con le parole “essere  inseriti, anche in soprannumero e con le medesime modalità di cui al comma 4 del presente articolo, nei contingenti di cui agli articoli 47 e 56, comma 1 lettera a), per le relative  qualifiche.

þ[AA054]

 

þ[AA055]Art. 49

Assunzione di operai per l'ulteriore fabbisogno occupazionale

 

1.        Al comma quarto dell’art. 55  le parole “ al turno “ sono sostituite dalle parole “dello stesso lavoratore all’avviamento ed alla prestazione lavorativa nell’anno di riferimento”.

2.        All’art. 55 è aggiunto il seguente comma :

“5        Non è consentito in nessun caso l’ulteriore avviamento di lavoratori ai sensi del presente articolo  prima non sia stato completato l’avviamento dei lavoratori iscritti nelle graduatorie distrettuali di cui agli articoli 46 e 49 della presente legge.”

 

 

 

 

 

 

Capo II

 

Delle prestazioni lavorative  degli addetti  alla difesa dagli incendi

ed alle attività di prevenzione e presidio territoriale

 

Art. 50

L’art. 56 della legge è così sostituito:

 

Determinazione e formazione dei contingenti distrettuali antincendio

 

1.      Ferma restando l'articolazione  in distretti forestali di cui all’art. 27 , comma 2, lettera a) della legge regionale 5 giugno 1989 n. 11, per le esigenze connesse all'attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, nonché per l’attività di prevenzione e presidio territoriale di cui all’art. 30 bis, il Dipartimento Regionale delle Foreste si avvale delle prestazioni:

a)      di un contingente di operai a tempo indeterminato;

b)      di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;

c)      di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.

2.      I contingenti di cui al comma 1 sono articolati nelle seguenti qualifiche:

a)      addetti alle squadre di pronto intervento.

b)      addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento.

c)      addetti alle attrezzature antincendio in dotazione alle autobotti ed ai mezzi tecnici speciali.

d)      addetti alle torrette di avvistamento.

e)      addetti alla sala operativa provinciale.

f)        addetti all’autoparco.

g)      addetti alla manutenzione dei corsi d’acqua nell’ambito dell’attività di prevenzione e presidio territoriale nelle aree montane

3.      La dotazione complessiva dei contingenti per ciascuna provincia, avuto riguardo alle superfici territoriali,ai boschi,alle aree naturali protette, alle aree sottoposte a vincolo idrogeologico,ai bacini idrografici montani , ai comprensori di bonifica montana , alla orografia , ai mezzi ed attrezzature in dotazione nonché ai servizi generali, distinta per qualifica, è stabilita come segue:

 

a)      contingente operai a tempo indeterminato:

 

Provincia

Addetti ai servizi generali

(compresi sale operative ed autoparco)

Agrigento

 

Caltanissetta

 

Catania

 

Enna

 

Messina

 

Palermo

 

Ragusa

 

Siracusa

 

Trapani

 

Totale

 

(n.b. le suddette dotazioni sono state individuate nella percentuale del 25% dei contingenti originari della legge 16/96)

b)     contingente operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue:

 

 

 

Provincia

Addetti alle squadre di pronto intervento

Addetti alla guida autobotti e mezzi tecnici speciali

Addetti alle torrette d'avvistamento

Agrigento

 

 

 

Caltanissetta

 

 

 

Catania

 

 

 

Enna

 

 

 

Messina

 

 

 

Palermo

 

 

 

Ragusa

 

 

 

Siracusa

 

 

 

Trapani

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

c) contingente operai con garanzia occupazionale di centouno giornate annue:

 

 

 

 

Provincia

Addetti alle squadre di pronto intervento

Addetti alla guida autobotti e mezzi tecnici speciali

Addetti alle torrette d'avvistamento

Agrigento

 

 

 

Caltanissetta

 

 

 

Catania

 

 

 

Enna

 

 

 

Messina

 

 

 

Palermo

 

 

 

Ragusa

 

 

 

Siracusa

 

 

 

Trapani

 

 

 

Totale

 

 

 

 

4.      I lavoratori di cui alla lettera b) del comma 3 sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati dal 15 Aprile al 15 Maggio di ciascun anno e sono addetti al servizio di prevenzione e lotta agli incendi, nonché alle attività connesse, preventive e conseguenti.

5.      I lavoratori di cui alla lettera c del comma 3 sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma,  dal 15 Maggio al 15 Giugno di ciascun anno e sono addetti al servizio di prevenzione e lotta agli incendi.

6.      In relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati territori, essere variata,. fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato nei limiti del contingente di appartenenza.

7.      Tutti i lavoratori di cui al presente articolo,a prescindere dalla qualifica posseduta,possono essere utilizzati per gli interventi di cui all’art. 30 bis.

8.      Il reclutamento dei lavoratori è effettuato dai competenti Uffici dell’Amministrazione regionale del Lavoro, in misura proporzionale alla estensione della superficie boscata e delle aree protette ricadenti in ciascun distretto forestale.

9.      Il reclutamento degli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento è effettuato in misura proporzionale alla estensione della superficie boscata e delle aree protette ricadenti in ciascun distretto forestale.

10.  Per il reclutamento degli addetti alla guida di automezzi,degli addetti alle attrezzature ed alle torrette di avvistamento si tiene conto del numero di torrette attivate in ciascun comune e del numero di automezzi utilizzati distretto forestale.

11.  Al fine della garanzia occupazionale di cui al comma 1, è ammessa la mobilità del personale incluso nei contingenti di cui al presente articolo, prioritariamente nell'ambito dei territori comunali inclusi nello stesso distretto forestale e, successivamente, in relazione alle esigenze del servizio, anche nei distretti forestali limitrofi.

12.  In tutti gli articoli del presente capo le parole “l’Amministrazione forestale sono sostituite dalle parole “Dipartimento regionale delle foreste”.

 

Art. 51

 

L’art. 57 della legge è così sostituito:

 

Contingente operai a tempo indeterminato

 

1.      Il contingente degli operai a tempo indeterminato è formato dai lavoratori già in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, già alle dipendenze degli Ispettorati ripartimentali delle Foreste, nonché dai lavoratori di cui al comma 6° dell’articolo 54.

2.      Al completamento del contingente, ove necessario, si provvede attingendo dalla fascia degli operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative di cui all’art. 56, comma 3 lettera b, secondo una graduatoria unica provinciale, ordinata per qualifica, che tiene conto dell'anzianità d'iscrizione nella fascia suddetta e, a parità di anzianità, dei criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della regione emanato ai sensi del comma secondo dell’art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004 n. 15. La graduatoria unica provinciale viene formata su istanza del lavoratore, da prodursi entro 20 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso da parte dei competenti Uffici provinciali del Lavoro.

3.      L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa e con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.

 

Art. 52

 

All’art. 57 della Legge è aggiunto il seguente art. 57-bis:

 

Accertamento dei requisiti per gli operai a tempo indeterminato del servizio antincendio

 

1.      L'iscrizione nel contingente degli operai a tempo indeterminato è subordinata  all'idoneità fisica e professionale.

2.      All'accertamento dell'idoneità fisica provvede l’Ispettorato Forestale competente avvalendosi del medico competente di cui al D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.

3.      All'accertamento dell'idoneità professionale provvede un'apposita commissione provinciale formata dall'Ispettore ripartimentale che la presiede, da un dirigente tecnico e da un funzionario tecnico nominati dal Dirigente Generale tra il personale in servizio o in quiescenza.

4.      Le funzioni di segretario vengono svolte da un impiegato amministrativo regionale.

5.      L’accertamento dell’idoneità professionale viene operato sulla base di criteri preventivamente definiti mediante concertazione con le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto di categoria.

6.      In caso di accertata inidoneità professionale, il lavoratore permane nel contingente di appartenenza.

 

 

Art. 53

 

L’art. 59 della Legge è così sostituito:

 

Contingenti operai con garanzia occupazionale di 151 e 101 giornate lavorative

 

1.            Nella prima applicazione della presente legge il contingente della fascia di garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative,ordinato per ciascuna qualifica, è formato, tenendo conto dei criteri individuati nei commi 8, 9 e 10 dell’art 48, dal personale già  appartenente ai contingenti distrettuali di operai addetti alle attività antincendio con garanzia occupazionale di centouno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale, definita prioritariamente nel rispetto delle graduatorie distrettuali già esistenti,e che tiene conto dell'anzianità di iscrizione in tale fascia e, a parità di anzianità, dei criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della regione emanato ai sensi del comma secondo dell’art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004 n. 15.

2.            L'appartenenza al contingente di cui al comma 1 è incompatibile con l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi, nonché con l’inclusione nei contingenti distrettuali previsti dagli artt. 46 e 54.

3.            Nella prima applicazione della presente legge il contingente della fascia di garanzia occupazionale di centouno giornate lavorative,ordinato per ciascuna qualifica, è formato dai lavoratori forestali già inseriti nei  contingenti distrettuali di operai addetti alle attività antincendio con garanzia occupazionale di centouno giornate lavorative. Al completamento del contingente, tenendo conto dei criteri individuati nei commi 8, 9 e 10 dell’art. 48, si provvede con lavoratori già in possesso della qualifica specifica, accertata con le modalità di cui all’art. 57 bis.

 

 

Art. 54

 

L’art. 60 della Legge è così sostituito:

 

Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili

 

1.      Il meccanismo di sostituzione, al fine della copertura dei posti resisi successivamente disponibili, troverà attuazione, per le corrispondenti qualifiche, attraverso lo scorrimento della fascia immediatamente inferiore a quella superiore e attingendo alla graduatoria unica distrettuale di cui all’art. 49. Esaurita quest’ultima graduatoria si provvede ai sensi di quanto previsto dall’art. 55.

2.      Le modalità di accertamento dell’idoneità fisica e professionale di cui al precedente art. 57 bis ed al comma 3° del precedente art. 59 trovano applicazione anche per il meccanismo di sostituzione di cui al precedente comma.

3.      Per essere inclusi nei contingenti di cui al precedente articolo 56, gli addetti alla guida di automezzi devono essere in possesso di patente di guida non inferiore alla cat. C.

4.      In caso di sopravvenuta inidoneità fisica, accertata ai sensi e con le modalità previste dal D.lvo 19 settembre 1994 n.626 e succ. modifiche ed integrazioni vengono inseriti, anche in soprannumero, nel contingente antincendio di appartenenza con altre qualifiche, purché sussistano i requisiti di idoneità fisica e professionale e/o in altro contingente da utilizzare per gli interventi  di cui all’art.30-bis.

 

Art. 55

 

Dopo l’art. 60 della Legge sono aggiunti i seguenti articoli:

 

art. 60-bis

Avviamento al lavoro degli operai dei contingenti

 

 

1.            Al fine dell'avviamento al lavoro degli operai dei contingenti con garanzie occupazionali verrà formulata la graduatoria unica provinciale comprendente  i lavoratori a tempo indeterminato e le graduatorie distrettuali per i centocinquantunisti e i centunisti, secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria della qualifica di appartenenza.

2.            I lavoratori vengono iscritti nella graduatoria di cui al comma 1 con un massimo di due qualifiche possedute, a scelta del lavoratore stesso.

3.            L'avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalla normativa regionale e statale vigente in materia, nel rispetto dell'ordine di graduatoria..

4.            La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, se non giustificata da gravi e comprovati motivi, equivale a rinunzia dello stesso lavoratore all’avviamento ed alla prestazione lavorativa nell’anno di riferimento.

5.            Il Dipartimento Regionale delle Foreste può utilizzare in modo continuativo i lavoratori di cui al presente articolo,fino al completamento delle garanzie occupazionali del contingente di appartenenza.

6.            I lavoratori di cui al  presente articolo non possono essere avviati nel corso dell’anno per un numero di giornate complessivamente superiore a quello della garanzia occupazionale posseduta.

 

art. 60-ter

 

Assunzione di operai per ulteriori  fabbisogni

 

1.      Per eventuali ulteriori  fabbisogni, determinati da circostanze eccezionali, riconosciute con decreto dell’Assessore regionale agricoltura e foreste, il Dipartimento regionale delle foreste  provvede mediante l'assunzione di lavoratori disoccupati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 55 della presente legge per turni di lavoro di norma di durata temporale non inferiore a (al numero di giorni che stabilirà l’Organo politico, in atto sono cinquantuno) giornate lavorative..

2.      Qualora richiesto da particolari esigenze operative si può procedere, in via eccezionale, all'assunzione di lavoratori anche per periodi di durata inferiore a quelli indicati nel comma 1.

 

3.      I lavoratori di cui al presente articolo non possono essere avviati nel corso dell'anno per un  numero di giornate lavorative superiore a quello indicato al comma 1.

 

 

Capo III

 

Norme comuni e transitorie

 

Art. 56

 

Incompatibilità

 

 L’art. 61 della legge è così sostituito:

 

1.            L'inclusione nei contingenti dei centocinquantunisti previsti dal presente Titolo III, è incompatibile con la possibilità di istaurare rapporti di lavoro con altri Enti pubblici.

 

 

Art. 57

 

Corsi di addestramento professionale

 

L’art. 62della legge è così sostituito:

 

1.      L’Azienda regionale foreste demaniali ed il Dipartimento foreste sono autorizzati ad espletare corsi di addestramento professionale, da tenersi in strutture idonee, anche dell’Amministrazione forestale, avvalendosi anche di esperti e/o Enti esterni, a mezzo di apposite convenzioni.

2.      La partecipazione a detti corsi, con esito positivo,  costituirà oggetto di valutazione di cui l’Amministrazione terrà conto ai fini della formulazione dei criteri di cui ai precedenti artt. 51 e 57-bis.

 

Art. 58

 

Dopo l’art. 62 è inserito il seguente art. 62 bis:

 

 

Lavoratori in soprannumero

 

1.      Ai fini della presente legge, la previsione “anche in soprannumero” ovunque riportata, va applicata inserendo i lavoratori nelle graduatorie dei relativi contingenti di cui a precedenti artt. 46 e 56, dopo l’ultimo dei lavoratori in graduatoria ed eventualmente anche in soprannumero.

2.      Il meccanismo di sostituzione per i posti resisi disponibili non può trovare applicazione attingendo dalla fascia immediatamente inferiore se prima non sono utilmente inseriti in graduatoria tutti i lavoratori sovrannumerari

 

Art. 59

 

Dopo l’art. 62 è inserito il seguente art. 62 ter:

 

1.      Le disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 43, nonché quelle di cui agli artt. 51, 52 e 53 della presente legge, entreranno in vigore con decorrenza dal 1 gennaio 2006.

 

 

TITOLO IV

 

DISPOSIZIONI  ORGANIZZATIVE

 

Capo I

Norme riguardanti l'Amministrazione forestale

 

Art. 61

Lavori in economia

 

1.                  I commi 3 e 4 dell’art. 64 della legge, come  successivamente  modificati  ed integrati (art. 56, commi 33 e 34, della L.R. 6/2001e dall’art. 1 della legge regionale 12 novembre 2002 n. 18 n.d.r.) sono sostituiti dai seguenti:

 

 “3. Per i lavori suddetti trova applicazione la vigente normativa sui lavori pubblici.

   4. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste approva con proprio  decreto  uno o più  regolamenti per i lavori in economia. Nelle more, è autorizzato ad emanare apposite direttive.

 

Art. 75

L’art. 81 della legge è così sostituito:

 

Preventivo di spesa per l’utilizzazione degli operai a tempo indeterminato

 

1.        Nell'ambito delle assegnazioni finanziarie relative alle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi nonché per l’attività e gli interventi di cui all’art.30, gli Uffici periferici dell’Amministrazione forestale predispongono all'inizio di ciascun anno apposito preventivo di spesa per l'utilizzazione continuativa, per l'intero esercizio finanziario, degli operai a tempo indeterminato, specificando gli interventi ai quali gli stessi saranno destinati.

2.        L’onere finanziario della perizia di cui al comma 1 è imputato sui corrispondenti Capitoli del bilancio della Regione Siciliana e dell’Azienda regionale foreste demaniali.

 

 

Art. 78

Testo coordinato

 

1.        Il testo della legge regionale 6 aprile 1996, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate dalle presente legge, verrà  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

Art. 79

Entrata in vigore

 

1.        La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

2.        E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.