RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA (RLS)
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Persona, ovvero persone, eletta
o designata per rappresentare i
lavoratori sugli aspetti della
salute e della sicurezza durante
il lavoro |
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Il RLS deve essere eletto in
tutte le aziende, o unità
produttive.
Viene eletto:
• dai lavoratori al
loro interno nelle aziende fino
a 15 dipendenti;
• dai lavoratori
nell’ambito delle rappresentanze
sindacali o, se queste mancano,
al loro interno, nelle aziende
con più di 15 dipendenti.
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Tra tutti i soggetti
protagonisti della salute e
sicurezza in azienda, il RLS è
l’unico che può interagire con
tutti gli altri.
Il RLS è fiduciario dei
lavoratori: per loro conto
sorveglia la qualità
dell’ambiente di lavoro e
partecipa a tutte le fasi del
processo di prevenzione,
dall’individuazione del rischio
fino alla progettazione e
applicazione delle misure di
sicurezza, per cui agisce da
punto di riferimento tra datore
di lavoro, lavoratori, sindacati
ed istituzioni.
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D. LGS. 626/ D. LGS. 626/94
ARTT. 18, 1994 ARTT. 18, 19
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NUMERO MINIMO DI RLS
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Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
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Vengono individuate tre classi
di aziende per numero di
dipendenti ognuna delle quali
necessita di un numero minimo di
RLS.
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Classi di aziende
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Aziende o unità produttive fino
a 200 dipendenti
Aziende o unità produttive da
201 a 1000 dipendenti
Aziende o unità produttive con
più di 1000 dipendenti
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Numero minimo
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1 RLS
3 RLS
6 RLS
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D. LGS. 626/94 ART. 18, C. 6[1]
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MODALITÀ DI
ELEZIONE DEL RLS
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• Individuano tra di
loro il segretario di seggio,
comunicandone il nominativo
all’azienda.
• Votano, in un solo
giorno, all’inizio ed alla fine
di ogni turno, a scrutinio
segreto (sono eleggibili tutti i
lavoratoti dipendenti, purché
non in prova).
• Eleggono il
lavoratore che ottiene più voti
e il suo mandato dura 3 anni.
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Giorno ed orario delle elezioni
vengono concordati tra
segretario di seggio e direzione
aziendale e sono comunicati ai
lavoratori almeno 5 giorni
prima.
Il verbale dell’elezione,
redatto dal segretario di
seggio, viene comunicato
all’azienda e affisso in
bacheca.
Entro 10 giorni l’azienda
comunica all’organismo
paritetico territoriale
l’avvenuta nomina del RLS.
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ATTIVITÀ DEL
RLS
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Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
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Il D. Lgs. 626/94 attribuisce al
RLS numerose funzioni e
attribuzioni per lo svolgimento
della sua attività.
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Il RLS le esercita attraverso
quattro azioni fondamentali.
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• Azione conoscitiva
• Azione consultiva
• Azione
partecipativa
• Azione attiva
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ATTRIBUZIONI DEL RLS
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Una parte delle attribuzioni del
RLS rientrano nel monte ore
dell’accordo interconfederale
mentre altre sono al di fuori.
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Libero accesso.
Informazione e documentazione.
Servizi di vigilanza.
Promozione delle misure di
sicurezza.
Attività di prevenzione.
Controllo delle condizioni di
rischio.
Rapporti con i dirigenti.
Formulazione di ricorsi.
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Attribuzioni non nel monte ore
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Consultazione preventiva e
tempestiva.
Formazione.
Comunicazione con le autorità
competenti.
Riunione periodica.
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LIBERO ACCESSO
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Il RLS ha libero accesso in
tutti i luoghi di lavoro.
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• Attività
conoscitiva in merito alla
realtà aziendale, alle
informazioni ed esperienze dei
lavoratori, ai bisogni.
• Ritorno
comparativo, confrontando con i
lavoratori l’idoneità delle
misure adottate, l’applicazione
della sorveglianza sanitaria e
dei contenuti del Documento di
Valutazione dei Rischi.
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INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE
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Il RLS riceve le informazioni e
le documentazioni aziendali.
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• Valutazione dei
rischi e relative misure di
prevenzione.
• Sostanze e
preparati pericolosi.
• Macchine.
• Impianti.
• Organizzazione del
lavoro.
• Ambienti di
lavoro.
• Infortuni e
malattie professionali.
• Risultati
provenienti dai Servizi di
vigilanza.
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INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE
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Cosa fa il RLS
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Il RLS promuove le attività
della sicurezza.
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Quali azioni
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Elaborazione, individuazione e
attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la
salute e l’integrità fisica dei
lavoratori.
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ATTIVITÀ DI
PREVENZIONE
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Cosa fa il RLS
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Il RLS formula proposte.
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Cosa contengono
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Iniziative inerenti all’attività
di prevenzione.
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CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI
RISCHIO
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Cosa fa il RLS
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Il RLS controlla le condizioni
di rischio nell’azienda.
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Provvedimenti
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In caso di variazione delle
condizioni di rischio, nelle
aziende sino a 15 dipendenti,
chiede la convocazione di
un’apposita riunione.
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FORMULAZIONE DI RICORSI
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Cosa fa il RLS
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Il RLS formula ricorsi alle
autorità competenti
(Dipartimenti di prevenzione,
ASL).
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Quando
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Se le misure adottate per la
prevenzione e protezione dai
rischi ed i mezzi impiegati non
siano idonei a garantire
sicurezza e salute dei
lavoratori.
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CONSULTAZIONE PREVENTIVA E
TEMPESTIVA
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Cosa fa il RLS
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Il RLS deve essere consultato in
maniera preventiva e tempestiva
sulle attività del SPP.
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Quali
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• Valutazione dei
rischi.
• Individuazione,
programmazione, realizzazione e
verifica della prevenzione
nell’azienda.
• Elaborazione del
documento di valutazione dei
rischi.
• Designazione degli
addetti al servizio di
prevenzione e protezione.
• Attività di
prevenzione incendi.
• Pronto soccorso.
• Programmi di
evacuazione.
• Organizzazione
della formazione del lavoratore
incaricato dell’attività d
pronto soccorso, della lotta
antincendio e del piano di
evacuazione.
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FORMAZIONE
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Cosa fa il RLS
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Il RLS deve ricevere, a spese
del datore di lavoro, una
formazione adeguata al proprio
ruolo di RLS.
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Qualità della formazione
|
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La formazione deve essere non
inferiore a quella prevista per
i lavoratori e deve essere
centrata sui rischi esistenti
nel settore in cui l’azienda
svolge l’attività, al fine di
conoscere le tecniche adeguate
di controllo e prevenzione dei
rischi.
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RAPPORTI CON LE AUTORITÀ COMPETENTI
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Cosa fa il RLS
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Il RLS partecipa alle visite e
verifiche delle autorità
competenti.
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Partecipazione attiva
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Il RLS può formulare
osservazioni.
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RAPPORTO TRA IL DATORE DI LAVORO
ED IL RLS
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Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
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Sono previsti una serie di
obblighi di comportamento tra il
datore di lavoro ed il RLS e
viceversa per il corretto
funzionamento del SPP.
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Obblighi del datore di lavoro
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• Fornire al RLS i
mezzi necessari per l’esercizio
dei compiti che gli sono
riconosciuti.
• Non arrecare al
RLS danno alcuno nello
svolgimento del ruolo ricoperto
(nei confronti del RLS sono
previste per legge le stesse
tutele delle rappresentanze
sindacali).
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Obblighi del RLS
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Avvertire il responsabile
dell’azienda dei rischi
individuati nello svolgimento
del suo ruolo.
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D. Lgs. 626/94, Art. 19, C. 2,
4, 1N
|
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L’AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI
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Soggetto di riferimento
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Il soggetto di riferimento è il
Datore di Lavoro che ha
l’obbligo di attivare una
procedura di valutazione che
deve concludersi con la raccolta
di informazioni sulle situazioni
di rischio esistenti sui luoghi
di lavoro.
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Risultato
|
|
• Nelle imprese
familiari e nelle aziende fino a
10 dipendenti, è sufficiente
l’autocertificazione
dell’avvenuta valutazione.
• Nelle aziende con
più di 10 dipendenti, il Datore
di Lavoro deve redigere uno
specifico Documento nel quale
sono annotati ed analizzati i
rischi e le misure giudicate
necessarie a garantire la
sicurezza e la salute dei
lavoratori. Nel Documento devono
essere incluse la metodologia
adottata e la descrizione del
programma di attuazione delle
misure di prevenzione.
|
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ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
|
Gli altri soggetti coinvolti
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Alla valutazione dei rischi
partecipa anche il RLS che il
Datore di Lavoro è tenuto a
consultare preventivamente.
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Il ruolo del RLS
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Il RLS dovrebbe offrire una sua
analisi sulla situazione
esistente. Per fare questo
capire quali sono le condizioni
presenti nei luoghi di lavoro,
elaborare una mappa di rischio
che gli serva a capire quali e
quanti lavoratori sono esposti
al rischio, quali sono i rischi
e le possibili conseguenze.
|
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FASI, APPROCCI E PROCEDURE
|
Le fasi
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Identificazione delle modalità
di prevenzione.
Identificazione dei rischi.
Valutazione dei rischi.
Determinazione delle misure di
prevenzione e/o protezione.
|
Gli approcci
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Approccio matematico.
Approccio semplificato.
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Le procedure
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Nel D. Lgs. 626/94 non sono
presenti procedure per
effettuare la valutazione dei
rischi ma solo suggerimenti sui
criteri di valutazione più
importanti da tenere presenti.
A livello comunitario sono state
elaborate inoltre alcune linee
guida che forniscono indicazioni
generali alle quali attenersi.
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LE LISTE DI CONTROLLO (CHECK
LIST)
|
Cosa contengono
|
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All’interno della singola lista
di controllo il fattore di
rischio viene analizzato sotto i
due principali aspetti che
caratterizzano la fase di
identificazione del rischio:
le diverse tipologie e forme che
le fonti di pericolo connesse a
quel fattore di rischio possono
assumere;
le diverse misure di prevenzione
e protezione che i lavoratori a
rischio possono o devono avere,
sia di tipo collettivo che
individuale, legate ad aspetti
organizzativi e formativi.
|
Come si redigono
|
|
Le liste di controllo vengono
redatte tenendo presente tre
classi di riferimenti:
la normativa vigente;
gli standard internazionali di
buona tecnica;
le indicazioni derivanti dal
buon senso.
|
I risultati
|
|
L’insieme di tutte le liste
compilate costituisce il cuore
del documento di valutazione dei
rischi in quanto ne contiene
tutti gli elementi essenziali:
la relazione sulla valutazione
(cioè l’insieme delle liste
compilate) con i criteri
adottati per la valutazione;
l’individuazione delle misure di
prevenzione e protezione da
attuare e delle attrezzature di
protezione (riscontrabili nelle
risposte ai singoli punti di
verifica);
il programma di attuazione delle
misure.
|
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CATEGORIE E FATTORI DI RISCHIO
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Categorie
|
|
Rischi per la sicurezza dei
lavoratori (di natura
infortunistica)
|
Fattori
|
|
Aree di transito.
Spazi di lavoro.
Scale.
Macchine.
Attrezzi manuali.
Manipolazione manuale di
oggetti.
Immagazzinamento di oggetti.
Impianti elettrici.
Apparecchi a pressione.
Reti ed apparecchi distribuzione
gas.
Apparecchi di sollevamento.
Mezzi di trasporto.
Incendio ed esplosione.
Sostanze chimiche.
|
Rischi per la salute dei
lavoratori
|
|
Esposizione ad agenti chimici.
Esposizione ad agenti
cancerogeni.
Esposizione ad agenti biologici.
Ventilazione.
Climatizzazione locali di
lavoro.
Esposizione a rumore.
Esposizione a vibrazioni.
Microclima termico.
Esposizione a radiazioni
ionizzanti.
Esposizione a radiazioni non
ionizzanti.
Illuminazione.
Carico di lavoro fisico.
Carico di lavoro mentale.
Lavoro ai videoterminali.
|
Aspetti organizzativi e
gestionali
|
|
Organizzazione del lavoro.
Compiti, funzioni e
responsabilità.
Analisi, pianificazione e
controllo.
Formazione.
Informazione.
Partecipazione.
Norme e procedimenti di lavoro.
Manutenzione.
Dispositivi di protezione
individuale.
Emergenza, pronto soccorso.
Sorveglianza sanitaria.
|
|
PRESCRIZIONI PER I DPI
|
Quando si usano
|
|
I DPI devono essere usati quando
i rischi non possono essere
evitati, o sufficientemente
ridotti, da misure tecniche di
prevenzione, da sistemi di
protezione collettiva o da
interventi sull’organizzazione
del lavoro.
I DPI devono essere utilizzati
per proteggersi da rischi
fisici, rischi chimici, rischi
biologici.
|
Quando non si usano
|
|
I DPI non possono essere usati
per sostituire strumenti di
protezione collettiva che siano
tecnicamente realizzabili.
|
Chi li fornisce e come si
scelgono
|
|
I DPI sono forniti gratuitamente
dal datore di lavoro.
La scelta del DPI avviene dopo
la valutazione dei rischi e nel
Documento di valutazione dei
rischi sono specificati i motivi
della scelta, l’idoneità
rispetto al rischio valutato e i
criteri di scelta.
|
D. LGS. 626/94, ARTT. 41, 43
|
|
CATEGORIE DEI DPI
|
Suddivisione
|
|
I DPI sono suddivisi in base
alla parte del corpo da
proteggere dai rischi (D. Lgs.
626/94, Allegato IV)
|
Prima categoria.
|
|
DPI a progettazione semplice,
destinati a proteggere la
persona da azioni lesive di
lieve entità come i DPI che
proteggono da strumenti
meccanici, prodotti detergenti,
raggi solari, urti.
|
Seconda categoria.
|
|
DPI che non rientrano nella
prima e nella terza categoria.
|
Terza categoria.
|
|
DPI a progettazione complessa,
destinati a proteggere la
persona da rischi di morte o da
lesioni gravi e di carattere
permanente come i DPI per la
protezione delle vie
respiratorie, contro le
radiazioni ionizzanti,
resistenti a basse ed alte
temperature, per salvaguardare
dalle cadute dall’alto o da
tensioni elettriche.
|
|
REQUISITI DEI DPI
|
Tipo di requisito
|
|
Requisiti funzionali.
|
Descrizione
|
|
• Azzerare o ridurre
il più possibile la probabilità
di danno alla parte protetta.
• Non creare
impedimento ai movimenti del
lavoratore.
• Non creare
disagio.
• Essere dotato di
resistenza.
• Essere, nei limiti
possibili, economico.
• Essere compatibile
con l’uso contemporaneo di altri
DPI.
|
Requisiti rispetto alle esigenze
degli utilizzatori.
|
|
Essere adattabili alla persona.
Avere capacità di resistenza ad
agenti specifici.
• Non presentare
parti pericolose.
• Poter essere
facilmente indossati e sfilati
in caso di necessità.
• Consentire
facilità di pulizia,
disinfezione e manutenzione.
• Essere colorati
sia per essere identificati che
per poter evidenziare sul DPI
presenza di sostanze pericolose.
|
Requisiti particolari dei
materiali.
|
|
• Essere composti di
materiali che non provochino
rischi o disturbi anche se a
contatto con l’epidermide.
• Essere resistenti
a manutenzione e
sterilizzazione.
• Non aver superato
la data di scadenza.
• Avere durata ed
efficienza di protezione.
|
D. LGS. 626/94, ART. 42
|
|
OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE (O
FABBRICANTE)
|
Obbligo
|
|
Garantire i requisiti essenziali
di salute e sicurezza del DPI.
|
Descrizione
|
|
I DPI devono riportare su di
essi o sull’imballaggio:
• marcatura CE ben
visibile, leggibile e indelebile
per tutto il periodo di durata;
• categoria di
appartenenza;
• anno di
apposizione della marcatura;
• numero
dell’organismo notificato
(composto da 4 cifre e scelto
dal fabbricante) che è
autorizzato a rilasciare
l’attestato di certificazione
CE;
• numero
dell’organismo notificato che ha
effettuato il controllo di
qualità per i DPI della terza
categoria.
|
Certificazione
|
|
• Per i DPI di prima
categoria consiste nella sola
Dichiarazione di conformità CE.
• Per i DPI di
seconda categoria consiste
nell’Attestato di certificazione
CE.
• Per i DPI di terza
categoria consiste nell’Esame CE
di tipo più un altro controllo,
a scelta del fabbricante ed
effettuato dall’organismo
notificato, da farsi almeno una
volta all’anno per certificare
l’esistenza di tutte le
caratteristiche dichiarate.
|
Fornire elementi per
l’identificazione del DPI.
|
|
• Marcatura CE.
• Nome o marchio di
identificazione del fabbricante.
• Tipo di modello
del DPI.
|
D. LGS. 626/94, ART. 6; D. LGS.
475/92, ART. 14
|
|
SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL
COSTRUTTORE (O FABBRICANTE)
|
Inadempienza
|
|
Sanzione
|
Produzione o commercializzazione
di DPI non conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza.
|
|
• DPI di prima
categoria: ammenda da 15 a 90
milioni.
• DPI di seconda
categoria: ammenda da 18 a 30
milioni o arresto fino a 6 mesi.
• DPI di terza
categoria: arresto da 6 mesi a 3
anni.
|
Produzione di DPI di seconda e
terza categoria senza che sia
stato richiesto o rilasciato
l’attestato di certificazione CE
|
|
Ammenda da 10 a 60 milioni.
|
Omissione di:
• richiesta di
controllo per i DPI di terza
categoria;
• dichiarazione di
conformità CE prima della
commercializzazione;
• marcatura CE per
tutte le categorie di DPI.
|
|
Ammenda da 10 a 60 milioni.
|
Commercializzazione di DPI senza
la marcatura CE.
|
|
Ammenda da 5 a 30 milioni.
|
Non ottemperanza di delibere
ministeriali di:
• ritiro dal mercato
di DPI pericolosi o inefficaci;
• ritiro dal mercato
di DPI privi di marcatura CE e
di dichiarazione di conformità;
• ritiro dal mercato
di DPI difformi rispetto
all’esame CE.
|
|
Ammenda da 15 a 90 milioni.
|
D. LGS. 626/94, ART. 89, C. 2,
LETT. A, B; D. LGS. 475/92, ART.
14
|
|
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
|
Obbligo
|
|
Descrizione
|
Scelta del DPI.
|
|
Alla luce del Documento di
valutazione dei rischi il datore
di lavoro deve:
• individuare le
caratteristiche che i Dpi devono
avere per ridurre i rischi;
• scegliere idonei
DPI qualora non vi siano altre
possibilità di evitare o ridurre
il rischio.
|
Fornitura del DPI.
|
|
• Fornire ai
lavoratori DPI ad uso personale,
conformi alle leggi in vigore e
adeguati ai rischi da prevenire.
• Qualora i DPI
siano usati da più persone,
adottare misure adeguate per non
creare problemi igienici e
sanitari.
|
Utilizzo dei DPI.
|
|
Per l’utilizzo dei DPI:
• esigere che i
lavoratori facciano uso dei DPI
a disposizione;
• provvedere che i
DPI siano utilizzati per gli usi
previsti e secondo le
indicazioni del fabbricante.
|
Controllo dei DPI.
|
|
• Mantenere in
efficienza i DPI ed assicurarne
le condizioni di igiene mediante
manutenzioni, riparazioni,
sostituzioni.
|
Formazione ai lavoratori.
|
|
• Adeguata
istruzione sulle modalità di
corretto utilizzo delle
attrezzature di lavoro.
• Addestramento
specifico per l’uso dei DPI che
richiedono particolari
conoscenze, come nel caso dei
DPI di terza categoria e di
protezione dell’udito.
|
|
SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL
DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
|
Inadempienza
|
|
Sanzione
|
Mancata fornitura di DPI.
|
|
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda
da 3 a 8 milioni.
|
Mancata fornitura di DPI
conformi alle leggi in vigore e
adeguati ai rischi da prevenire.
|
|
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda
da 3 a 8 milioni.
|
Evasione dell’obbligo di:
• mantenere in
efficienza i DPI e di
assicurarne le condizioni di
igiene;
• far usare i DPI
solo per gli usi previsti.
|
|
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda
da 3 a 8 milioni.
|
Qualora i DPI siano usati da più
persone, omissione di misure
adeguate per non creare problemi
igienici e sanitari.
|
|
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda
da 3 a 8 milioni.
|
Omissione di:
• formazione
adeguata sulle modalità di
corretto utilizzo dei DPI;
• addestramento
specifico per l’uso dei DPI che
richiedono particolari
conoscenze (DPI di terza
categoria e di protezione
dell’udito).
|
|
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda
da 3 a 8 milioni.
|
Omissione di informazione ai
lavoratori dell’obbligo di
osservare le norme e le
disposizioni aziendali sull’uso
dei DPI.
|
|
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda
da 1 a 5 milioni.
|
|
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
|
Obbligo
|
|
Descrizione
|
Addestramento e formazione.
|
|
Sottoporsi ai programmi di
addestramento e formazione
organizzati dal datore di
lavoro.
|
Uso dei DPI.
|
|
Utilizzare i DPI in modo
appropriato rispettando le
istruzioni fornite dal datore di
lavoro.
|
Cura dei DPI.
|
|
Avere cura dei DPI a
disposizione, senza apportare
modifiche di propria iniziativa.
|
Segnalazione di difetti.
|
|
Segnalare al datore di lavoro,
al dirigente o al preposto,
qualsiasi difetto riscontrato
nei DPI.
|
|
|
|
D. LGS. 626/94, ART. 44
|
|
SANZIONI PER INADEMPIENZE DEI
LAVORATORI
|
Inadempienza
|
|
Sanzione
|
Rifiuto a sottoporsi ai
programmi di addestramento e
formazione organizzati dal
datore di lavoro.
|
|
Arresto fino a 1 mese o ammenda
da 400 mila a 1milione 200 mila.
|
Non utilizzo dei DPI in modo
appropriato rispettando le
istruzioni fornite dal datore di
lavoro
|
|
Arresto fino a 1 mese o ammenda
da 400 mila a 1milione 200 mila.
|
Nessuna cura dei DPI a
disposizione o apporto modifiche
di propria iniziativa.
|
|
Arresto fino a 1 mese o ammenda
da 400 mila a 1milione 200 mila.
|
Mancata segnalazione al datore
di lavoro, al dirigente o al
preposto, qualsiasi difetto
riscontrato nei DPI.
|
|
Arresto fino a 1 mese o ammenda
da 400 mila a 1milione 200 mila.
|
D. LGS. 626/94, ART. 90, C. 1A;
ART. 4, C. 5
|
|
|