RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)


 



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

 

1. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)   2. Numero minimo di RLS
3. Modalità di elezione del RLS   4. Attività del RLS
5. Attribuzioni del RLS   6. Libero accesso
7. Informazione e documentazione   8. Informazione e documentazione
9. Attività di prevenzione   10. Controllo delle condizioni di rischio
11. Formulazione dei ricorsi   12. Consultazione preventiva e tempestiva
13. Formazione   14. Rapporti con le autorità competenti
15. Rapporto tra il datore di lavoro ed il RLS   16. L’autovalutazione dei rischi
17. Altri soggetti coinvolti   18. Fasi, approcci e procedure
19. Le liste di controllo (Check list)   20. Categorie e fattori di rischio
21. Prescrizioni per i DPI   22. Categorie dei DPI
23. Requisiti dei DPI   24. Obblighi del costruttore (o fabbricante)
25. Sanzioni per inadempienze del costruttore (o fabbricante)   26. Obblighi del datore di lavoro
27. Sanzioni per inadempienze del  datore di lavoro e del dirigente   28 .Obblighi dei lavoratori
29. Sanzioni per inadempienze dei lavoratori    

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

 

Chi è

 

 

Persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Dove e da chi viene eletto

 

Il RLS deve essere eletto in tutte le aziende, o unità produttive.

Viene eletto:

•   dai lavoratori al loro interno nelle aziende fino a 15 dipendenti;

•   dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali o, se queste mancano, al loro interno, nelle aziende con più di 15 dipendenti.

 

I compiti del RLS

 

Tra tutti i soggetti protagonisti della salute e sicurezza in azienda, il RLS è l’unico che può interagire con tutti gli altri.

Il RLS è fiduciario dei lavoratori: per loro conto sorveglia la qualità dell’ambiente di lavoro e partecipa a tutte le fasi del processo di prevenzione, dall’individuazione del rischio fino alla progettazione e applicazione delle misure di sicurezza, per cui agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacati ed istituzioni.

 

D. LGS. 626/ D. LGS. 626/94 ARTT. 18, 1994 ARTT. 18, 19

NUMERO MINIMO DI RLS

 

Cosa prevede il D. Lgs. 626/94

 

Vengono individuate tre classi di aziende per numero di dipendenti ognuna delle quali necessita di un numero minimo di RLS.

 

Classi di aziende

 

 

Aziende o unità produttive fino a 200 dipendenti

Aziende o unità produttive da 201 a 1000 dipendenti

Aziende o unità produttive con più di 1000 dipendenti

 

Numero minimo

 

 

1 RLS

3 RLS

6 RLS

 

D. LGS. 626/94 ART. 18, C. 6[1]

MODALITÀ DI ELEZIONE DEL RLS

 

Cosa fanno i lavoratori

 

•   Individuano tra di loro il segretario di seggio, comunicandone il nominativo all’azienda.

•   Votano, in un solo giorno, all’inizio ed alla fine di ogni turno, a scrutinio segreto (sono eleggibili tutti i lavoratoti dipendenti, purché non in prova).

•   Eleggono il lavoratore che ottiene più voti e il suo mandato dura 3 anni.

 

Altre operazioni

 

Giorno ed orario delle elezioni vengono concordati tra segretario di seggio e direzione aziendale e sono comunicati ai lavoratori almeno 5 giorni prima.

Il verbale dell’elezione, redatto dal segretario di seggio, viene comunicato all’azienda e affisso in bacheca.

Entro 10 giorni l’azienda comunica all’organismo paritetico territoriale l’avvenuta nomina del RLS.

 

ATTIVITÀ DEL RLS

Cosa prevede il D. Lgs. 626/94

 

Il D. Lgs. 626/94 attribuisce al RLS numerose funzioni e attribuzioni per lo svolgimento della sua attività.

 

Cosa fa il RLS

 

Il RLS le esercita attraverso quattro azioni fondamentali.

 

Quali azioni

 

•   Azione conoscitiva

•   Azione consultiva

•   Azione partecipativa

•   Azione attiva

 

ATTRIBUZIONI DEL RLS

 

Cosa prevede il D. Lgs. 626/94

 

 

Una parte delle attribuzioni del RLS rientrano nel monte ore dell’accordo interconfederale mentre altre sono al di fuori.

Attribuzioni nel monte ore

 

 

Libero accesso.

Informazione e documentazione.

Servizi di vigilanza.

Promozione delle misure di sicurezza.

Attività di prevenzione.

Controllo delle condizioni di rischio.

Rapporti con i dirigenti.

Formulazione di ricorsi.

 

Attribuzioni non nel monte ore

 

Consultazione preventiva e tempestiva.

Formazione.

Comunicazione con le autorità competenti.

Riunione periodica.

 

LIBERO ACCESSO

 

Cosa fa il RLS

 

Il RLS ha libero accesso in tutti i luoghi di lavoro.

 

Perché

 

•   Attività conoscitiva in merito alla realtà aziendale, alle informazioni ed esperienze dei lavoratori, ai bisogni.

•   Ritorno comparativo, confrontando con i lavoratori l’idoneità delle misure adottate, l’applicazione della sorveglianza sanitaria e dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi.

 

INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

 

Cosa fa il RLS

 

 

Il RLS riceve le informazioni e le documentazioni aziendali.

Cosa contengono

 

 

•   Valutazione dei rischi e relative misure di prevenzione.

•   Sostanze e preparati pericolosi.

•   Macchine.

•   Impianti.

•   Organizzazione del lavoro.

•   Ambienti di lavoro.

•   Infortuni e malattie professionali.

•   Risultati provenienti dai Servizi di vigilanza.

 

INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

 

Cosa fa il RLS

 

 

Il RLS promuove le attività della sicurezza.

Quali azioni

 

 

Elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.

 

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

 

Cosa fa il RLS

 

 

Il RLS formula proposte.

 

Cosa contengono

 

 

Iniziative inerenti all’attività di prevenzione.

CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO

 

Cosa fa il RLS

 

 

Il RLS controlla le condizioni di rischio nell’azienda.

 

Provvedimenti

 

 

In caso di variazione delle condizioni di rischio, nelle aziende sino a 15 dipendenti, chiede la convocazione di un’apposita riunione.

 

FORMULAZIONE DI RICORSI

 

Cosa fa il RLS

 

 

Il RLS formula ricorsi alle autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione, ASL).

Quando

 

 

Se le misure adottate per la prevenzione e protezione dai rischi ed i mezzi impiegati non siano idonei a garantire sicurezza e salute dei lavoratori.

 

CONSULTAZIONE PREVENTIVA E TEMPESTIVA

 

Cosa fa il RLS

 

 

Il RLS deve essere consultato in maniera preventiva e tempestiva sulle attività del SPP.

Quali

 

 

•   Valutazione dei rischi.

•   Individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda.

•   Elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

•   Designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

•   Attività di prevenzione incendi.

•   Pronto soccorso.

•   Programmi di evacuazione.

•   Organizzazione della formazione del lavoratore incaricato dell’attività d pronto soccorso, della lotta antincendio e del piano di evacuazione.

 

FORMAZIONE

 

Cosa fa il RLS

 

 

Il RLS deve ricevere, a spese del datore di lavoro, una formazione adeguata al proprio ruolo di RLS.

 

Qualità della formazione

 

 

La formazione deve essere non inferiore a quella prevista per i lavoratori e deve essere centrata sui rischi esistenti nel settore in cui l’azienda svolge l’attività, al fine di conoscere le tecniche adeguate di controllo e prevenzione dei rischi.

 

RAPPORTI CON LE AUTORITÀ COMPETENTI

 

Cosa fa il RLS

 

 

Il RLS partecipa alle visite e verifiche delle autorità competenti.

 

Partecipazione attiva

 

 

Il RLS può formulare osservazioni.

 

RAPPORTO TRA IL DATORE DI LAVORO ED IL RLS

 

Cosa prevede il D. Lgs. 626/94

 

Sono previsti una serie di obblighi di comportamento tra il datore di lavoro ed il RLS e viceversa per il corretto funzionamento del SPP.

 

Obblighi del datore di lavoro

 

 

•   Fornire al RLS i mezzi necessari per l’esercizio dei compiti che gli sono riconosciuti.

•   Non arrecare al RLS danno alcuno nello svolgimento del ruolo ricoperto (nei confronti del RLS sono previste per legge le stesse tutele delle rappresentanze sindacali).

 

Obblighi del RLS

 

 

Avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo.

 

D. Lgs. 626/94, Art. 19, C. 2, 4, 1N

L’AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI

Soggetto di riferimento

 

 

Il soggetto di riferimento è il Datore di Lavoro che ha l’obbligo di attivare una procedura di valutazione che deve concludersi con la raccolta di informazioni sulle situazioni di rischio esistenti sui luoghi di lavoro.

 

Risultato

 

 

•   Nelle imprese familiari e nelle aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione.

•   Nelle aziende con più di 10 dipendenti, il Datore di Lavoro deve redigere uno specifico Documento nel quale sono annotati ed analizzati i rischi e le misure giudicate necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Nel Documento devono essere incluse la metodologia adottata e la descrizione del programma di attuazione delle misure di prevenzione.

 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

 

Gli altri soggetti coinvolti

 

 

Alla valutazione dei rischi partecipa anche il RLS che il Datore di Lavoro è tenuto a consultare preventivamente.

 

Il ruolo del RLS

 

 

Il RLS dovrebbe offrire una sua analisi sulla situazione esistente. Per fare questo capire quali sono le condizioni presenti nei luoghi di lavoro, elaborare una mappa di rischio che gli serva a capire quali e quanti lavoratori sono esposti al rischio, quali sono i rischi e le possibili conseguenze.

 

FASI, APPROCCI E PROCEDURE

 

Le fasi

 

 

Identificazione delle modalità di prevenzione.

Identificazione dei rischi.

Valutazione dei rischi.

Determinazione delle misure di prevenzione e/o protezione.

 

Gli approcci

 

 

Approccio matematico.

Approccio semplificato.

 

Le procedure

 

 

Nel D. Lgs. 626/94 non sono presenti procedure per effettuare la valutazione dei rischi ma solo suggerimenti sui criteri di valutazione più importanti da tenere presenti.

A livello comunitario sono state elaborate inoltre alcune linee guida che forniscono indicazioni generali alle quali attenersi.

 

LE LISTE DI CONTROLLO (CHECK LIST)

 

Cosa contengono

 

 

All’interno della singola lista di controllo il fattore di rischio viene analizzato sotto i due principali aspetti che caratterizzano la fase di identificazione del rischio:

le diverse tipologie e forme che le fonti di pericolo connesse a quel fattore di rischio possono assumere;

le diverse misure di prevenzione e protezione che i lavoratori a rischio possono o devono avere, sia di tipo collettivo che individuale, legate ad aspetti organizzativi e formativi.

 

Come si redigono

 

 

Le liste di controllo vengono redatte tenendo presente tre classi di riferimenti:

la normativa vigente;

gli standard internazionali di buona tecnica;

le indicazioni derivanti dal buon senso.

 

I risultati

 

 

L’insieme di tutte le liste compilate costituisce il cuore del documento di valutazione dei rischi in quanto ne contiene tutti gli elementi essenziali:

la relazione sulla valutazione (cioè l’insieme delle liste compilate) con i criteri adottati per la valutazione;

l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare e delle attrezzature di protezione (riscontrabili nelle risposte ai singoli punti di verifica);

il programma di attuazione delle misure.

 

CATEGORIE E FATTORI DI RISCHIO

 

Categorie

 

 

Rischi per la sicurezza dei lavoratori (di natura infortunistica)

 

Fattori

 

 

Aree di transito.

Spazi di lavoro.

Scale.

Macchine.

Attrezzi manuali.

Manipolazione manuale di oggetti.

Immagazzinamento di oggetti.

Impianti elettrici.

Apparecchi a pressione.

Reti ed apparecchi distribuzione gas.

Apparecchi di sollevamento.

Mezzi di trasporto.

Incendio ed esplosione.

Sostanze chimiche.

 

Rischi per la salute dei lavoratori

 

 

Esposizione ad agenti chimici.

Esposizione ad agenti cancerogeni.

Esposizione ad agenti biologici.

Ventilazione.

Climatizzazione locali di lavoro.

Esposizione a rumore.

Esposizione a vibrazioni.

Microclima termico.

Esposizione a radiazioni ionizzanti.

Esposizione a radiazioni non ionizzanti.

Illuminazione.

Carico di lavoro fisico.

Carico di lavoro mentale.

Lavoro ai videoterminali.

 

Aspetti organizzativi e gestionali

 

 

Organizzazione del lavoro.

Compiti, funzioni e responsabilità.

Analisi, pianificazione e controllo.

Formazione.

Informazione.

Partecipazione.

Norme e procedimenti di lavoro.

Manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale.

Emergenza, pronto soccorso.

Sorveglianza sanitaria.

 

PRESCRIZIONI PER I DPI

 

Quando si usano

 

 

I DPI devono essere usati quando i rischi non possono essere evitati, o sufficientemente ridotti, da misure tecniche di prevenzione, da sistemi di protezione collettiva o da interventi sull’organizzazione del lavoro.

I DPI devono essere utilizzati per proteggersi da rischi fisici, rischi chimici, rischi biologici.

 

Quando non si usano

 

 

I DPI non possono essere usati per sostituire strumenti di protezione collettiva che siano tecnicamente realizzabili.

Chi li fornisce e come si scelgono

 

 

I DPI sono forniti gratuitamente dal datore di lavoro.

La scelta del DPI avviene dopo la valutazione dei rischi e nel Documento di valutazione dei rischi sono specificati i motivi della scelta, l’idoneità rispetto al rischio valutato e i criteri di scelta.

 

D. LGS. 626/94, ARTT. 41, 43

CATEGORIE DEI DPI

 

Suddivisione

 

 

 

I DPI sono suddivisi in base alla parte del corpo da proteggere dai rischi (D. Lgs. 626/94, Allegato IV)

 

Prima categoria.

 

 

 

DPI a progettazione semplice, destinati a proteggere la persona da azioni lesive di lieve entità come i DPI che proteggono da strumenti meccanici, prodotti detergenti, raggi solari, urti.

Seconda categoria.

 

 

DPI che non rientrano nella prima e nella terza categoria.

 

Terza categoria.

 

 

DPI a progettazione complessa, destinati a proteggere la persona da rischi di morte o da lesioni gravi e di carattere permanente come i DPI per la protezione delle vie respiratorie, contro le radiazioni ionizzanti, resistenti a basse ed alte temperature, per salvaguardare dalle cadute dall’alto o da tensioni elettriche.

 

REQUISITI DEI DPI

 

Tipo di requisito

 

 

Requisiti funzionali.

 

Descrizione

 

 

•   Azzerare o ridurre il più possibile la probabilità di danno alla parte protetta.

•   Non creare impedimento ai movimenti del lavoratore.

•   Non creare disagio.

•   Essere dotato di resistenza.

•   Essere, nei limiti possibili, economico.

•   Essere compatibile con l’uso contemporaneo di altri DPI.

 

Requisiti rispetto alle esigenze degli utilizzatori.

 

 

Essere adattabili alla persona.

Avere capacità di resistenza ad agenti specifici.

•   Non presentare parti pericolose.

•   Poter essere facilmente indossati e sfilati in caso di necessità.

•   Consentire facilità di pulizia, disinfezione e manutenzione.

•   Essere colorati sia per essere identificati che per poter evidenziare sul DPI presenza di sostanze pericolose.

 

Requisiti particolari dei materiali.

 

 

•   Essere composti di materiali che non provochino rischi o disturbi anche se a contatto con l’epidermide.

•   Essere resistenti a manutenzione e sterilizzazione.

•   Non aver superato la data di scadenza.

•   Avere durata ed efficienza di protezione.

 

D. LGS. 626/94, ART. 42

OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE (O FABBRICANTE)

 

Obbligo

 

 

Garantire i requisiti essenziali di salute e sicurezza del DPI.

 

Descrizione

 

 

I DPI devono riportare su di essi o sull’imballaggio:

•   marcatura CE ben visibile, leggibile e indelebile per tutto il periodo di durata;

•   categoria di appartenenza;

•   anno di apposizione della marcatura;

•   numero dell’organismo notificato (composto da 4 cifre e scelto dal fabbricante) che è autorizzato a rilasciare l’attestato di certificazione CE;

•   numero dell’organismo notificato che ha effettuato il controllo di qualità per i DPI della terza categoria.

 

Certificazione

 

•   Per i DPI di prima categoria consiste nella sola Dichiarazione di conformità CE.

•   Per i DPI di seconda categoria consiste nell’Attestato di certificazione CE.

•   Per i DPI di terza categoria consiste nell’Esame CE di tipo più un altro controllo, a scelta del fabbricante ed effettuato dall’organismo notificato, da farsi almeno una volta all’anno per certificare l’esistenza di tutte le caratteristiche dichiarate.

 

Fornire elementi per l’identificazione del DPI.

 

•   Marcatura CE.

•   Nome o marchio di identificazione del fabbricante.

•   Tipo di modello del DPI.

 

D. LGS. 626/94, ART. 6; D. LGS. 475/92, ART. 14

SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL COSTRUTTORE (O FABBRICANTE)

 

Inadempienza

 

 

Sanzione

Produzione o commercializzazione di DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza.

 

 

•   DPI di prima categoria: ammenda da 15 a 90 milioni.

•   DPI di seconda categoria: ammenda da 18 a 30 milioni o arresto fino a 6 mesi.

•   DPI di terza categoria: arresto da 6 mesi a 3 anni.

 

Produzione di DPI di seconda e terza categoria senza che sia stato richiesto o rilasciato l’attestato di certificazione CE

 

Ammenda da 10 a 60 milioni.

 

Omissione di:

•   richiesta di controllo per i DPI di terza categoria;

•   dichiarazione di conformità CE prima della commercializzazione;

•   marcatura CE per tutte le categorie di DPI.

 

 

Ammenda da 10 a 60 milioni.

 

Commercializzazione di DPI senza la marcatura CE.

 

 

Ammenda da 5 a 30 milioni.

 

Non ottemperanza di delibere ministeriali di:

•   ritiro dal mercato di DPI pericolosi o inefficaci;

•   ritiro dal mercato di DPI privi di marcatura CE e di dichiarazione di conformità;

•   ritiro dal mercato di DPI difformi rispetto all’esame CE.

 

 

Ammenda da 15 a 90 milioni.

 

D. LGS. 626/94, ART. 89, C. 2, LETT. A, B; D. LGS. 475/92, ART. 14

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

 

Obbligo

 

 

Descrizione

 

Scelta del DPI.

 

 

Alla luce del Documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro deve:

•   individuare le caratteristiche che i Dpi devono avere per ridurre i rischi;

•   scegliere idonei DPI qualora non vi siano altre possibilità di evitare o ridurre il rischio.

 

Fornitura del DPI.

 

 

•   Fornire ai lavoratori DPI ad uso personale, conformi alle leggi in vigore e adeguati ai rischi da prevenire.

•   Qualora i DPI siano usati da più persone, adottare misure adeguate per non creare problemi igienici e sanitari.

 

Utilizzo dei DPI.

 

 

Per l’utilizzo dei DPI:

•   esigere che i lavoratori facciano uso dei DPI a disposizione;

•   provvedere che i DPI siano utilizzati per gli usi previsti e secondo le indicazioni del fabbricante.

 

Controllo dei DPI.

 

 

•   Mantenere in efficienza i DPI ed assicurarne le condizioni di igiene mediante manutenzioni, riparazioni, sostituzioni.

 

Formazione ai lavoratori.

 

 

•   Adeguata istruzione sulle modalità di corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro.

•   Addestramento specifico per l’uso dei DPI che richiedono particolari conoscenze, come nel caso dei DPI di terza categoria e di protezione dell’udito.

 

SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

 

Inadempienza

 

 

 

Sanzione

Mancata fornitura di DPI.

 

 

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni.

Mancata fornitura di DPI conformi alle leggi in vigore e adeguati ai rischi da prevenire.

 

 

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni.

Evasione dell’obbligo di:

•   mantenere in efficienza i DPI e di assicurarne le condizioni di igiene;

•   far usare i DPI solo per gli usi previsti.

 

 

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni.

 

Qualora i DPI siano usati da più persone, omissione di misure adeguate per non creare problemi igienici e sanitari.

 

 

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni.

 

Omissione di:

•   formazione adeguata sulle modalità di corretto utilizzo dei DPI;

•   addestramento specifico per l’uso dei DPI che richiedono particolari conoscenze (DPI di terza categoria e di protezione dell’udito).

 

 

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni.

 

Omissione di informazione ai lavoratori dell’obbligo di osservare le norme e le disposizioni aziendali sull’uso dei DPI.

 

 

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni.

 

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

 

Obbligo

 

 

Descrizione

Addestramento e formazione.

 

Sottoporsi ai programmi di addestramento e formazione organizzati dal datore di lavoro.

 

Uso dei DPI.

 

Utilizzare i DPI in modo appropriato rispettando le istruzioni fornite dal datore di lavoro.

 

Cura dei DPI.

 

Avere cura dei DPI a disposizione, senza apportare modifiche di propria iniziativa.

 

Segnalazione di difetti.

 

Segnalare al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, qualsiasi difetto riscontrato nei DPI.

 

     

D. LGS. 626/94, ART. 44

SANZIONI PER INADEMPIENZE DEI LAVORATORI

 

Inadempienza

 

 

Sanzione

Rifiuto a sottoporsi ai programmi di addestramento e formazione organizzati dal datore di lavoro.

 

Arresto fino a 1 mese o ammenda da 400 mila a 1milione 200 mila.

 

Non utilizzo dei DPI in modo appropriato rispettando le istruzioni fornite dal datore di lavoro

 

Arresto fino a 1 mese o ammenda da 400 mila a 1milione 200 mila.

 

Nessuna cura dei DPI a disposizione o apporto modifiche di propria iniziativa.

 

 

Arresto fino a 1 mese o ammenda da 400 mila a 1milione 200 mila.

 

Mancata segnalazione al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, qualsiasi difetto riscontrato nei DPI.

 

 

Arresto fino a 1 mese o ammenda da 400 mila a 1milione 200 mila.

 

D. LGS. 626/94, ART. 90, C. 1A; ART. 4, C. 5