CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE
DEI LAVORATORI AGRICOLI DELLA
PROVINCIA DI ENNA.
ACCORDO SIGLATO
IL 24/11/2004
PREMESSA
Il rinnovo del CPL nella nostra Provincia vuole essere uno strumento di
tutela generale del lavoro dipendente in agricoltura, ma anche occasione
per qualificare la contrattazione di secondo livello ed il sistema di
relazioni in ambito provinciale.
L’agricoltura Ennese in fase di trasformazione dovrà fare i conti con
gli appuntamenti che interesseranno il settore agricolo: l’allargamento
dell’Europa comunitaria a partire dal 2004 e la crescente domanda dei
consumatori sulla qualità dei prodotti.
A nostro avviso è necessaria una scelta più consapevole di
riqualificazione dell’ambiente e delle produzioni collegate direttamente
all’immagine ambientale così come deve essere garantita tracciabilità e
sicurezza alimentare.
Il modello che proponiamo è quello che può competere quindi sul piano
della qualità ed il lavoro anche dipendente assume un ruolo rilevante .
Vogliamo quindi mettere al centro del confronto la sicurezza sul lavoro,
il riconoscimento della professionalità, la formazione , il rispetto dei
diritti e delle tutele nonché il giusto compenso per la prestazione
lavorativa.
Per avere un settore significativo occorre rendere attrattivo il lavoro
in agricoltura per le giovani generazioni e quindi nel contratto deve
essere riconosciuta l’esigenza di qualità della vita lavorativa e del
valore del lavoro in agricoltura.
CONTRATTO PROVINCIALE OPERAI AGRICOLI ENNA(CPL)
E REGOLAMENTO CIMILA
giorno ventiquattro mese di novembre anno duemilaquattro in Enna, presso
la sede della C.I.M.I.L.A., sita in Via Duca Aosta n° 8,
tra l’Associazione Agricoltori della Provincia di Enna, rappresentata dal Dirigente sig. Moncada Gerlando, assistito dalla Funzionaria sig.ra Vicari Rita Maria.
la Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata dal Presidente Costa Alessandro assistito dalla Funzionaria sig.ra Sabina Giovanna.
e dalla Coltivatori Diretti rappresentata dal Presidente Gamuzza Lorenzo assistito dal Direttore Marsolo Giuseppe.
la Federazione provinciale FLAI-CGIL (Federazione lavoratori Agro-Industria), rappresentata dal Segretario Sig.Lupo Angelo assistito dal Segretario Generale C.G.I.L. sig. Pagliaro Michele.
la Federazione Agroalimentere Italiana (FAI-CISL) rappresentata dal Segretario Sig. Massimo Bubbo assistito dal Segretario Generale sig. Aleo Giuseppe.
la Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari (UILA UIL) rappresentata dal Segretario Sig. Vincenzo Savarino assistito dal Segretario Generale U.I.L. sig. Mudaro Vincenzo e dal sig. Campisi Paolo.
ad integrazione del C.C.N.L. si e’ stipulato il presente Contratto
Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti da valere
in tutto il territorio della Provincia di Enna.
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Provinciale, unitamente alle norme del Contratto Collettivo Nazionale del 10/07/2002, che è ovviamente valido per gli articoli o comma di articoli non richiamati nel presente C.P.L., e per quanto previsto dell’attuale stesura dell’art. 2135 del Codice Civile, regola i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Enna.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Si conferma la normativa contrattuale unica ed il trattamento
contrattuale economico unico da sempre adottati in Provincia di Enna per
gli operai agricoli e florovivaisti.
DECORRENZA DEL CONTRATTO
Il presente C.P.L. decorre dal 01/01/2004 e scade il 31/12/2006.
Il presente C.P.L. conserverà la sua efficacia fino all’entrata
in vigore del successivo così come previsto dall’art. 88 del CCNL.
RELAZIONI SINDACALI
Nello spirito dello sviluppo di ancor più strette e positive relazioni bilaterali le parti concordano sulla costituzione, con decorrenza 01/01/2004, dell’Osservatorio Provinciale in attuazione di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 e dell’allegato 4 del CCNL 10/07/2002.
L’osservatorio ha come scopi principali:
a) studiare e monitorare il mercato del lavoro agricolo della provincia di Enna;
b) monitorare le criticità relative alla sicurezza ed alla salute del settore ed elaborare programmi di informazione e formazione dei lavoratori e degli RLS.
Al fine di consentire le funzionalità dell’Osservatorio si rinvia all’art. 6 e all’allegato 4 del CCNL.
delle produzioni aziendali , all'innovazione degli assetti produttivi e
della ricerca in azienda in rapporto coi Centri di Formazione Agricola ,
nonché al complessivo sviluppo della qualità del lavoro ed alla
professionalità del lavoratore ed in particolare delle lavoratrici .
Si dovrà prevedere il riconoscimento economico delle ore di corsi svolti
durante l'orario di lavoro ; così come si richiede di definire norme di
agibilità a corsi legati all'attività professionale del lavoratore ai
quali esso individualmente intenda partecipare, nonché di favorire l'
alfabetizzazione per lavoratori stranieri.
COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE
Ai sensi del d.leg. 626/94 al fine di dare piena attuazione al decreto per la sicurezza sul lavoro le parti entro tre mesi dalla approvazione del presente CPL istituiranno la commissione paritetica prov,le, e per le piccole e medie imprese saranno istituiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali e i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Territoriali.
MERCATO
DEL LAVORO
CHIAMATA NOMINATIVA
Preso atto delle vigenti disposizioni legislative sull’assunzione
nominativa e sull’avviamento al lavoro dei disabili le parti si
obbligano a concordare una norma applicativa entro la stesura definitiva
del presente contratto.
CONVENZIONI
A chiarimento dell’Art. 25 del CCNL si precisa che singole aziende o
gruppi di aziende possono proporre ai competenti uffici preposti
all’avviamento al lavoro programmi di assunzione di lavoratori a tempo
determinato, seguendo le procedure previste dallo stesso Art. 25 del
CCNL. Le Aziende suddette hanno la facoltà di assumere, con le
medesime procedure, operai per la sostituzione degli O.T.I., al
fine di consentire loro l’effettivo godimento dei riposi.
ACCORDI SINDACALI COLLETTIVI
Nell’ambito di accordi sindacali collettivi aziendali sottoscritti
dalle parti che applicano il presente CPL si potranno stabilire
garanzie occupazionali. I lavoratori assunti tramite tali accordi
sindacali potranno essere avviati con i criteri previsti al punto B (
convenzioni).
L'assunzione degli operai agricoli OTD va effettuata per una o più fasi lavorative. Di seguito s'individuano le seguenti fasi lavorative inerenti alle principali colture presenti in provincia di Enna:
AGRUMICOLTURA
Aratura, zappatura, concimazione, potatura, trattamenti fito - sanitari, irrigazione, raccolta, trasformazione, lavorazione.
VITICOLO
Lavori colturali del terreno, concimazione, potatura verde, raccolta sarmenti, trattamenti fito – sanitari, potatura estiva, legatura tralci, irrigazione, raccolta, trasporto.
ORTICOLTURA
Sistemazione del terreno impianto coltura, irrigazione, trattamenti fito-sanitari, raccolta lavorazione e trasformazione, trasporto.
CEREALICOLTURA E FORAGGICOLTURA
Aratura, semina, trattamenti fito-sanitari, raccolta trasporto e sistemazione dei prodotti.
OLIVICOLTURA
Aratura, concimazione potatura raccolta legna, trattamenti fito-sanitari, raccolta, trasporto, lavorazione e trasformazione.
MANDORLICOLTURA
Aratura, concimazione, potatura e raccolta legna, raccolta, trasporto, lavorazione e trasformazione .
FRUTTICOLTURA
Aratura, concimazione, potatura, trattamento antiparassitario e fito-sanitario, raccolta, trasporto e sistemazione del prodotto;
AGRITURISMO
Tutte le fasi lavorative dei vari periodi delle attività stagionali.
ACQUICOLTURA
Tutte le fasi lavorative dei vari periodi delle attività stagionali
ZOOTECNIA
Tutte le fasi lavorative dei vari periodi delle attività
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si impegnano che per aziende che svolgono attività lavorative di difficile classificazione, di comune accordo , possono essere intraprese iniziative contrattuali specifiche ma solo alla presenza delle R.S.A. e delle OO.SS. provinciali firmatarie del presente contratto.
RIASSUNZIONE
Le aziende Agricole si impegnano ad applicare l’Istituto della riassunzione secondo le disposizioni di legge vigente e per lo stesso numero di lavoratori impegnati nella precedente annata agraria , compatibilmente con le esigenze aziendali , salvo casi di forza maggiore o motivi non dipendenti dalla propria volontà, al fine di garantire la stabilità poliennale dell’occupazione. La disponibilità del lavoratore è da intendersi riconfermata di anno in anno, attraverso la richiesta presentata tramite le OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Al fine del calcolo della riserva , la manodopera riassunta non costituisce quota di calcolo.
CATEGORIE DI OPERAI AGRICOLI
In aggiunta all’art. 19 del CCNL, sono confermati i seguenti comma:
“hanno inoltre diritto, a loro richiesta scritta, al passaggio a tempo
indeterminato gli operai che abbiano effettivamente lavorato o lavorino
almeno 180 giornate nel corso dell’anno, anche non continuative, presso
la stessa azienda; tale richiesta deve avvenire entro il 31 gennaio
dell’anno successivo.
ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6,30 ore giornaliere. In caso di ripartizione dell'orario di lavoro in 5 giornate settimanali, derivante da particolari esigenze aziendali, l'orario è fissato in 7,48 per ogni giorno. Nel secondo caso le aziende, in base alle attuali norme legislative dovranno comunicare all'INPS sei giorni previdenziali.
Le possibilità previste del CCNL per una maggiorazione di orario di lavoro scaturite da oggettive esigenze produttive aziendali, dovrà essere concordato preventivamente tra azienda RSA o RSU con le OO.SS. firmatarie.
Le eventuali maggiorazioni di orario di cui sopra verranno recuperate in altri periodi dell'anno sempre tramite apposito accordo aziendale.
RIPOSO SETTIMANALE
In sostituzione dell’art. 32 del CCNL, è confermato il seguente:
"Gli operai a tempo indeterminato hanno diritto ad una giornata di
riposo settimanale, deve coincidere
con la domenica (per un totale di giornate 52 all’anno).
In caso di mancato godimento il riposo settimanale dovrà essere retribuito con la maggiorazione del 50% su paga base nazionale, salario integrativo provinciale, contingenza e generi in natura.
Per gli addetti al bestiame o per lavoratori aventi particolari mansioni anche a regolari turni , tale giornata di riposo, per esigenze aziendali può cadere anche in giornata non festiva, ma in regolare cadenza settimanale .
A tale fine il datore di lavoro, sentiti i delegati sindacali di azienda, ed in mancanza, le OO. SS. provinciali, adotterà soluzioni idonee.
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO E A TURNI
Dopo
il 4 comma dell’art.39 del CCNL sono confermati i seguenti:
“Il lavoro straordinario non dovrà avere carattere sistematico e sarà
retribuito mensilmente.
Il lavoro straordinario si potrà attuare soltanto in accordo con i delegati sindacali di azienda o, in mancanza con le OO. SS. Provinciali -
E’ inoltre aggiunto il seguente comma: “agli operai occupati in regolari turni periodici, di oltre sei ore continuative è concessa una pausa intermedia retribuita di mezz’ora”.
LAVORO
A TURNI
Sul lavoro a turni si stabilisce una maggiorazione del 24 %
per le ore effettuate in turni notturno e/o festivo.
EROGAZIONE DEL SALARIO
In riferimento all’Art 46 del CCNL si riconferma l’erogazione mensile del salario di competenza.
INTEGRAZIONE DI MALATTIA ED INFORTUNI0 SUL LAVORO
In relazione all’art. 59 del CCNL , nella provincia di Enna, la Cassa Integrativa Indennità Malattia Lavoratori Agricoli (C.I.M.I.L.A.), è disciplinata dal Regolamento apposito (v. allegato n.1) ed è parte integrante del presente C.P.L.
In applicazione dell’art. 59 del CCNL, l’operaio a tempo indeterminato
ha diritto, in caso di infortunio, al salario per 15 giorni dedotta
l’indennità spettante per legge, dal sedicesimo giorno e per tutte le
altre integrazioni dovute agli operai agricoli, per malattia ed
infortunio, vale quanto previsto dall’allegato regolamento della
cassa extra-legem.
Le parti concordano che anche per gli assunti con contratto di
apprendistato, in caso di malattia, sarà garantita una quota di
retribuzione giornaliera così come previsto dal citato regolamento.
INDENNITA’ DI MENSA
L’indennità sostitutiva di mensa viene concessa agli operai e agli impiegati agricoli in sostituzione di un servizio di mensa o buoni pasto che il datore di lavoro , per sue esigenze produttive ed economiche, non ritiene di adottare.
Pertanto nelle aziende con almeno 10 unità lavorative nelle quali non è costituita la mensa o non viene somministrato il vitto, verrà corrisposta una indennità sostitutiva nella misura di £. €uro 6.50 giornaliere.
CASSA INTEGRAZIONE SALARI
In sostituzione del 2° comma dell’art. 61 del CCNL, si conferma:
“In caso di cassa integrazione,
per le aziende atipiche ( Vigilanza , Agriturismo), verrà
corrisposta all’operaio a tempo indeterminato una integrazione
della indennità di legge pari alla differenza di quanto percepito
dalla cassa ed il salario contrattuale mensile di qualifica al netto
delle trattenute contrattuali e di legge: tale differenza è
riferita al periodo di sospensione del lavoro richiesto alla cassa
stessa.
L’azienda corrisponderà la differenza suddetta ad ogni periodo di
paga salvo eventuale conguaglio da farsi al momento della corresponsione
dell’integrazione da parte dell’INPS."
TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
Le parti convengono di dare piena attuazione a quanto previsto dal
punto b) degli ambiti di intervento dell’osservatorio provinciale. Le
parti convengono inoltre di rincontrarsi in caso di modifiche
legislative concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di
lavoro per facilitarne la corretta applicazione.
Le parti si impegnano nell’ambito dei compiti dell’osservatorio
provinciale ad andare ad una riscrittura del presente articolo.
In relazione alla lettera b) dell’art. 65 e 66 del CCNL è confermato il
comma seguente:
"Per i lavori nocivi di trattamenti con esteri fosforici, spandimento a
mano concimi chimici e scorie Thomas, l’orario giornaliero di lavoro è
di 4 ore e 10 minuti retribuite 6 ore e 30 minuti."
In applicazione del 2° e 3° comma dell’art. 66 del CCNL si conviene
quanto segue:
"Per gli operai addetti ai lavori nelle stalle, per quelli addetti
all’impiego dei fitofarmaci e per i trattoristi al fine di evitare
eventuali conseguenze nocive alla loro salute ed allo scopo di
un’opportuna prevenzione sono concessi fino a due permessi retribuiti
all’anno, al massimo di 4 ore per visita preventiva da effettuare presso
Centri di Medicina Preventiva, solo
OTI, istituiti presso le USL ove sono situate le aziende
agricole. La visita deve essere idonea a garantire il buon stato di
salute del lavoratore.
Le ore suddette saranno retribuite previa esibizione di documentazione comprovante l’avvenuta effettuazione della visita.
Allo scopo di valutare l’idoneità delle condizioni ambientali di lavoro nelle singole aziende per rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare, si applicano le norme di legge.
A tale scopo le organizzazioni firmatarie del presente CPL daranno il loro concorso nella formulazione ed attuazione dei programmi necessari a livello di ogni singola unità sanitaria locale ed in tal senso impegneranno i componenti la Commissione Provinciale.
Analogamente le Organizzazioni firmatarie del presente CPL si impegnano a sollecitare le aziende a collaborare con le USL affinché si possa dare attuazione alle norme di prevenzione ad un sistema valido di informazione sui rischi e sui danni del lavoro.
La richiesta per l’intervento dei Centri e degli Enti suddetti verrà fatta dal datore di lavoro.
In occasione della visita potrà essere presente un delegato sindacale di azienda.
Le aziende inoltre forniranno ai lavoratori addetti o, comunque, impiegati per lavori nocivi, i necessari mezzi protettivi moderni (caschi, etc.), nonché altri mezzi idonei a salvaguardare la salute del lavoratore (guanti, grembiuli, tute di gomma, stivali, occhiali per saldatore, occhiali antischeggia, etc).
Le Organizzazioni dei datori di lavoro si impegnano a fare opera di convincimento affinché le aziende provvedano a mettere a disposizione dei lavoratori carrellisti addetti al frigor o alle celle frigorifere, mezzi forniti di cabine climatizzate.
Nei frigor agricoli, qualora per la miglior conservazione dei prodotti agricoli venissero usati presidi sanitari che potrebbero essere dannosi alla salute dei lavoratori la direzione aziendale porterà a conoscenza dei lavoratori stessi i rischi e le modalità di sicurezza di impiego di tali presidi e doterà gli addetti dei necessari guanti protettivi di gomma.
I mezzi di protezione individuale dal rischio dovranno essere sostituiti quando l’usura ne pregiudichi l’efficacia.
Inoltre procederà ad eventuali rotazione durante la giornata lavorativa o nel corso della settimana.
Ai lavoratori saranno forniti gratuitamente dalle aziende agricole fino
ad usura e nel numero massimo indicato all’anno:
- se addetti agli allevamenti suinicoli due paia di stivali, due tute o
due camici, un impermeabile (se addetti anche al lavaggio),
- se addetti a frigor ortofrutticolo, per coloro che entrano nelle celle
frigorifere un giubbotto imbottito o copricapo,
- se addetti alle sale di mungitura nelle stalle moderne da latte un
paio di stivali, un camice e un paio di guanti per la pulizia della
mammella e dei bidone del latte,
- se addetti all’espurgo dei lagoni, ai trattamenti antiparassitari,
all’uso di diserbanti chimici, i necessari mezzi protettivi quali
maschere, caschi, stivali e tute di gomma;
- se addetti alle mietitrebbie da grano e da granone un paio di
occhiali;
- se addetti alle trattrici non insonorizzate, cuffie antirumore;
alle lavoratrici occupate nei frigor ortofrutticoli, negli allevamenti zootecnici e nelle aziende di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli sarà concesso un permesso all’anno non retribuito per potersi sottoporre ad esami e visite mediche di carattere citologico e/o mammografico.
Per le donne in stato di gravidanza valgono le norme di cui alla legge n. 1204/71, allorquando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute dagli organi competenti pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.
Le interessate devono dimostrare all’azienda di avere effettuato la visita o l’esame per cui hanno ottenuto il permesso.
In applicazione del quarto comma dell’art. 66 del CCNL si conviene che le parti si incontreranno di norma entro il mese di febbraio di ogni anno. Durante tale incontro le organizzazioni provinciali dei datori di lavoro, firmatarie del presente CPL, informeranno dei corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico, programmati per l’anno in corso.
DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GLI OPERAI A
TEMPO INDETERMINATO
In sostituzione del penultimo comma dell’art. 71 del CCNL è
confermato il seguente:
“L’operaio che si ritenga leso nei suoi diritti (previo tentativo di
conciliazione in sede sindacale) potrà tutelarsi a norma della
legge 15/7/66 n. 604 della legge 20/5/70 n. 300 e della legge 11/5/90 n.
108 i cui diritti vengono estesi con il presente contratto a tutti i
lavoratori con rapporto a tempo indeterminato.
In aggiunta all’art. 71 del CCNL sono confermati i seguente commi:
“in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a “tempo indeterminato”
per:
- la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli
allevamenti;
- la sostanziale modifica degli ordinamenti colturali o della
organizzazione aziendale;
- l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative
di servizio;
- l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od
il rientro di unità lavorative attive, relativamente a familiari quali:
figli, fratelli, sorelle, generi, nuore, cognati, e nipoti.
- il superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, sia
in caso di infortunio che di malattia professionale.
- affitto di azienda con regolare contratto se il conduttore è in grado
con il proprio nucleo familiare di provvedere ai lavori.
Inoltre può essere licenziato il lavoratore quando si verifichi la
mancata osservanza di norme igienico-sanitarie-ambientali a lui
imputabili che prevedano sanzioni penali e/o comportino gravi danni per
l’azienda.
COMUNICAZIONE SCRITTA DI INTERRUZIONE DI RAPPORTO
DI LAVORO
La comunicazione scritta per l’interruzione del rapporto di lavoro
dovrà essere inviata al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato e
agli operai a tempo determinato (Legge 108) assunti per periodi
superiori ai cinquanta giorni e/o assunti con garanzie
occupazionali.
DELEGATI DI AZIENDA
In sostituzione del 1° comma dell’art. 77 del CCNL sono confermati i
seguenti comma:
“Nelle aziende con più dipendenti sia a tempo indeterminato sia a tempo
determinato potranno essere nominati tra gli stessi uno o più delegati
sindacali aziendali, fino ad un massimo di 3.
Per ogni Organizzazione Sindacale di appartenenza non potrà comunque essere nominato più di un delegato.
Precisato quanto sopra, in aziende fino a 10 dipendenti potranno essere nominati due delegati: in aziende con 11 dipendenti ed oltre, potranno essere nominati fino a 3 delegati”.
In sostituzione della lettera a) del 9° comma dell’art. 77 del CCNL si conferma la seguente:
esaminare con i dirigenti aziendali l’esatta applicazione dei contratti di lavoro e delle leggi sociali e sanitarie e di discutere eventuali altri problemi relativi al rapporto di lavoro anche allo scopo di favorire l’effettuazione delle ferie e dei turni di lavoro per assicurare il riposo settimanale e le eventuali sostituzioni”.
In aggiunta all’art. 77 del CCNL sono inoltre confermati i seguenti
comma:
“Per l’assolvimento dei compiti di cui sopra i delegati aziendali fuori
dall’orario di lavoro potranno avere incontri con altri dipendenti.
I rapporti fra i dirigenti d’azienda ed i delegati dovranno essere
improntati a reciproco rispetto. L’assolvimento dei compiti fissati come
sopra dovrà di regola svolgersi in azienda."
RIUNIONI IN AZIENDA E FUORI AZIENDA
In aggiunta all’art. 81del CCNL sono confermati i seguenti comma:
“Le riunioni possono avvenire anche per gli operai di più aziende, ma
fuori dall’ambito delle aziende stesse.
Esse rientrano nei limiti delle 13 ore di cui al 1 comma dell’art. 81 del CCNL.
A norma dell’art. 81 del CCNL si precisa che l’operaio non può usufruire di più di 13 ore annuali retribuite, anche se presta o ha prestato la propria attività presso più aziende.
Nelle aziende con più di dipendenti ove, alla data di entrata in vigore del presente Contratto, non esista ancora il delegato sindacale aziendale, è consentito ai Sindacati di indire, con le modalità e le procedure previste dal 2 comma dell’art. 81 del CCNL, una riunione da effettuarsi soltanto una volta all’anno durante l’orario di lavoro e di durata non superiore a 2 ore, al solo scopo di eleggere i delegati sindacali di azienda.
Le ore impiegate si intendono comprese nel numero di ore previste dal 1° comma dell’art. 81 del CCNL.
Nelle stesse aziende saranno altresì consentite n° 12 assemblee,
non retribuite, all’anno fuori dall’orario di lavoro”.
PERMESSI SINDACALI
In sostituzione del 3° comma dell’art. 82 del CCNL è confermato il
seguente:
“Per gli operai che siano delegati sindacali aziendali tali permessi
sono di 8 ore mensili e possono essere cumulati entro il periodo massimo
di un quadrimestre”.
In aggiunta all’art. 82 del CCNL sono confermati i seguenti comma:
“Tutti i permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.
Quando le cariche del delegato sindacale di azienda e di membro del Consiglio Direttivo del Sindacato Provinciale o Nazionale si identificano nella stessa persona, questi potrà usufruire al massimo di ore 15 mensili retribuite.
Per gli operai a tempo indeterminato che intendono partecipare ai Corsi Sindacali comunicati ufficialmente alle Organizzazioni dei datori di lavoro, saranno consentiti permessi speciali per non più di 6 giorni all’anno non retribuiti; i permessi saranno di regola concessi nei periodi di minor lavoro nei mesi di Dicembre e di Gennaio”.
QUOTE SINDACALI PER DELEGA
In applicazione dell’art. 84 del CCNL è confermato il seguente:
“Le aziende effettueranno la trattenuta dei contributi sindacali dietro
regolare delega con firma del lavoratore interessato, che autorizzi il
datore di lavoro alla trattenuta e al versamento, per conto del
lavoratore al sindacato da lui indicato”, nella misura dell’1%.
Detta trattenuta sarà versata al sindacato da lui indicato, mensilmente
accompagnata da relativa comunicazione o di apposito elenco, in presenza
di più lavoratori.
CONTROVERSIE INDIVIDUALI
In sostituzione dell’art. 85 del CCNL è confermato il seguente:
“Le controversie individuali in dipendenza del rapporto di lavoro, di
cui all’applicazione e integrazione del presente contratto, nel caso di
mancato accordo fra le parti, dovranno essere demandate alle rispettive
Organizzazioni Sindacali Comunali o di Zona per un primo tentativo di
componimento.
In caso di mancato accordo le controversie stesse verranno rimesse all’esame delle rispettive Organizzazioni Provinciali.
Non conciliandosi le parti nemmeno in questa Sede, le vertenze dovranno
essere demandate all’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. per un
ulteriore tentativo di componimento prima di adire alla Magistratura."
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PREMIO DI RENDIMENTO
Tenendo conto delle esigenze dello sviluppo produttivo della agricoltura e dello stesso interesse delle imprese agricole, i datori di lavoro e i lavoratori, opereranno secondo moderni criteri tecnici ed economici, al fine di ottenere il massimo di produzione e di occupazione.
A tale scopo si riconosce la utilità di favorire in tutte le aziende che assumono operai a tempo determinato, al fine di assicurare il massimo periodo di occupazione annuale ai lavoratori medesimi, la stipulazione di contratti aggiuntivi a tempo determinato.
Il vincolo di cui al presente articolo viene ad assumere, ad ogni effetto, il carattere di rapporto a tempo determinato, il periodo di impegno fra le parti dovrà partire da un minimo di 100 giornate fino ad una massimo di 179 giornate per gli uomini e da un minimo di 60 fino ad un massimo di 179 giornate per le donne, da effettuarsi nel corso dell’anno.
Tale garanzia reciproca deve risultare da atto scritto e il datore di lavoro è tenuto al pagamento delle intere giornate lavorate.
Assolto il reciproco impegno, verrà corrisposto all’operaio un premio di rendimento da applicarsi sul salario globale percepito al termine del rapporto di lavoro, nella misura del 5% (cinque per cento).
La procedura per l’applicazione del presente articolo è la seguente:
tra il datore di lavoro e il lavoratore può essere liberamente stipulato l’impegno contemplato dal presente articolo, L’impegno reciproco deve risultare da atto scritto;
Per l’applicazione del presente articolo, le parti debbono richiedere l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie del presente CPL;
nel caso di richieste fatte da una delle parti interessate per intervento delle rispettive organizzazioni sindacali, per l’esame di possibilità effettive di procedere all’applicazione del presente articolo per uno o più operai, le stesse, prima in sede locale ed eventualmente in sede provinciale, dovranno svolgere tutta la necessaria azione per favorire l’accordo fra le parti.
PREMI DI PRODUTTIVITA’ -
All’operaio OTD è OTI è riconosciuto un premio di produttività pari al 2% della retribuzione
SALARIO VARIABILE E/O PER OBBIETTIVI
Le parti convengono, in applicazione di quanto previsto dal CCNL
10/07/2002 per istituire un salario provinciale per obiettivi, collegato
al raggiungimento di risultati economici.
di andare ad individuare indicatori rilevanti, misurabili e direttamente
correlati al reale andamento economico delle aziende, non sia
realizzabile in tempi brevi l’elaborazione di un meccanismo compiuto,
s’impegneranno nell’arco della vigenza contrattuale del presente CPL ad
istituire un meccanismo di erogazione compiuto.
Resta comunque inteso che nel caso in cui non si addivenga ad un
meccanismo di erogazione del salario per obiettivi, le parti concordano
sin da ora che dal 01/01/20005 venga erogato a tutti i lavoratori cui si
applica il presente contratto, una indennità pari a:
- €uro 50 lorde per i comuni A e B
- €uro 100 lorde per i qualificati e qualificati super
- €uro 150 lorde per gli specializzati e specializzati super
in aggiunta al salario contrattuale mensile.
Tale indennità risulterà assorbita una volta individuato ed applicato il salario variabile.
CASSETTA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO
In relazione alle disposizioni contemplate dalla legge per la prevenzione di infortuni, ogni azienda dovrà essere dotata della prescritta cassetta di pronto soccorso.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le norme contenute nel presente Contratto Provinciale di Lavoro non
modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori.
CIRCOLAZIONE STRADALE CON MEZZI AZIENDALI
Qualora la sospensione della patente di guida, nei casi previsti dall’art. 129 e richiamato Titolo V del Decreto legislativo n. 285 del 30.4.92., non sia imputabile al lavoratore in base agli articoli n° 142 comma 9, n° 173, n.°186 e n° 187 il datore di lavoro dovrà adibire il lavoratore stesso a lavori o a mansioni all’interno dell’azienda che non abbisognano della patente.
Il lavoratore conserverà la qualifica posseduta all’atto dell’incidente per il periodo di sospensione previsto dal comma precedente.
Nel caso di trasporti per uso aziendale, il datore di lavoro è tenuto a fornire al proprio dipendente mezzi, anche meccanici, in regola con le norme dettate dal Decreto Legge 285 sopra richiamato e (il nuovo codice della strada patente a punti) e con le norme comunitarie previste per la circolazione stradale.
Eventuali ammende e risarcimenti danni a cui il lavoratore incorresse o venisse condannato per motivi imputabili al datore di lavoro saranno a carico dello stesso datore di lavoro.
Aumento salario contrattuale
Si definisce un aumento pari al 7% dell'attuale
salario contrattuale per tutti i livelli.
a partire dal 01/01/2005 cosi ripartito;
2,2% recupero tasso inflazione 2003
2,6 % tasso inflazione 2004
2,2 % aumento contrattuale dal 01/01/05
Inoltre si liquiderà, in unica soluzione, una tantum nella misura
del 1% sulla retribuzione percepita negli anni 2002/2003 come
recupero tasso inflazionistico.
Per quanto non previsto nella presente piattaforma si intende confermato
quanto in stesura CPL del 2000; parimenti le parti ,raggiunta l' ipotesi
di accordo , sono impegnate a redigere la stesura definitiva del nuovo
CPL.
Viene istituito presso le aziende con presenza di almeno tre operai la figura del capo operaio al quale spetta oltre la retribuzione del livello superiore anche il 10% in più sulla retribuzione percepita quale indennità di funzione.
PERMESSI PER CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO E DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
I lavoratori che intendono fruire di permessi per la frequenza di corsi di recupero scolastico di addestramento professionale , debbono presentare all'azienda il certificato di iscrizione rilasciato dall'Ente o dalla scuola.
Tali permessi saranno concessi per periodi strettamente necessario alla partecipazione dei corsi Le ore impiegate dai lavoratori per corsi di formazione e aggiornamento, concordate con l’Azienda e che si svolgono durante l'orario di lavoro saranno retribuite come orario di effettivo lavoro.
Il diritto al godimento dei permessi per la recupero scolastico è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo determinato.
Classificazione.
A) Operai agricoli.
Gli operai agricoli sono classificati sulla base di "aree professionali" per ognuna delle quali il CCNL definisce la relativa declaratoria.
Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita:
Area 1a - Declaratoria:
appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
Area 2a - Declaratoria:
appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di pratica.
Area 3a - Declaratoria:
appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di capo, i contratti provinciali stabiliscono un'apposita maggiorazione salariale.
B) Operai florovivaisti.
Gli operai florovivaisti sono inquadrati in "aree professionali", comprendenti, ciascuna, diversi profili professionali.
Per ognuna delle aree il CCNL definisce le caratteristiche generali ed essenziali, nonché i corrispondenti profili professionali.
Conseguentemente la classificazione degli operai florovivaisti è così stabilita:
Area 1a - Declaratoria:
- appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
Livello "a" - ex specializzato super:
- ibridatore-selezionatore:
l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci varietali per ottenere ibridi di 1a generazione selezionati, assicurando un'attività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli;
- conduttore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse:
l'operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida e all'uso anche su strada di macchine agricole operatrici complesse che svolgono più operazioni, provvede alla manutenzione e riparazioni ordinarie delle suddette macchine, svolge un'attività lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico).
- conduttore-meccanico di autotreni o di autoarticolati:
l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati o automezzi di portata superiore a q. 75, provvede alla loro manutenzione e riparazioni ordinarie effettuabili con le attrezzature messe a disposizione dall'azienda, svolgendo un'attività lavorativa polivalente.
- aiutante di laboratorio:
l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni, o alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante.
- potatore "artistico" di piante:
l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue la potatura artistica figurativa di piante ornamentali o alberi di alto fusto.
- giardiniere:
l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione di un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e l'eventuale cura delle malattie delle stesse, la forma e le dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, i materiali necessari, la dislocazione delle prese di acqua nonché i relativi tempi nell'esecuzione. Inoltre, predispone ed esegue i lavori di cui sopra con responsabilità dei lavori assegnatigli.
- conduttore di caldaie a vapore:
colui che, in possesso di apposito certificato legale di abilitazione di 1° e 2° grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione e alle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo un'attività lavorativa polivalente.
Livello "b" - ex specializzati.
- vivaisti;
- potatore;
- innestatori e ibridatori;
- preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari;
- selezionatori di piante innestate;
- conduttori patentati di autotreni - automezzi - trattori;
- conduttori di caldaia con patente diversa dal 1° e 2° grado;
- meccanici;
- elettricisti;
- spedizionieri;
- costruttori di serre.
Area 2a - Declaratoria:
appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di pratica.
Livello "c" - ex qualificati super:
- addetti agli impianti termici
- aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze.
Livello "d" - ex qualificati:
- tutti gli aiuti degli operai di cui al livello "b";
- preparatori di acqua da irrorazioni;
- irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari;
- imballatori;
- conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi;
- trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla.
Area 3a - Declaratoria:
- appartengono a quest'area i lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.
Livello "e" - ex comuni.
L'individuazione di eventuali e ulteriori profili professionali rispetto a quelli del CCNL, il loro inquadramento nelle aree professionali, l'attribuzione dei parametri per ciascuno dei profili sono affidati ai contratti provinciali.
Nei contratti provinciali dovranno essere precisate le mansioni proprie dei vivaisti e l'inquadramento dei "giardinieri" il cui profilo professionale non corrisponda a quello individuato per il giardiniere specializzato super.
Anticipi Trattamenti previdenziali:
decreto OMNIBUS.
Costituire ai sensi dell’art.7 del CC.N.L. i Centri di formazione agricola, al fine di sviluppare la crescita professionale degli addetti e alla stabilizzazione dell’occupazione.
MERCATO DEL LAVORO E AZIONI BILATERALI
Le parti si impegnano per la costituzione degli organismi bilaterali a quanto previsto dall’art. 9 e art. 90 del CCNL.
OO.SS. OO.PP
P. LA F.L.A.I.- C.G.I.L. |
|
P. L’U.P.A. |
|
|
|
|
|
P. LA F.A.I.- C.S.I.L. |
|
P. LA COLDIRETTI |
|
|
|
|
|
P. LA U.I.L.A. – U.I.L. |
|
P. LA C.I.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|