CONTRATTO PROVINCIALE
OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
PALERMO
L’anno 2000 il giorno 10 del mese di luglio presso la sede dell’Unione
Provinciale Agricoltori di Palermo
TRA
L’Unione Provinciale Agricoltori di Palermo rappresentata dal Cavaliere
del Lavoro Dott. Giuseppe Gioia assistito dal Direttore Salvatore
Taranto; La Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Palermo
rappresentata da Gaspare Ciaccio e Giuseppe Campione; La CIA di Palermo
rappresentata da Salvatore Inghilleri e Giuseppe Lo Sicco
E
La FLAI-CGIL rappresentata da Vito Ciulla, Salvatore Sparacio, Onofrio Ribaudo e Nicola Gervasi; La FISBA-CISL rappresentata da Roberto La Bua, Francesco Nuccio e Giuseppe Lipari; La UILA-UIL rappresentata da Gaetano Pensabene, Giuseppe La Bua, Salvatore Guastella, Leonardo Cerami e Gianfranco Blanda, si è stipulato il contratto provinciale dei lavoratori agricoli e florovivaisti che viene siglato ed allegato al presente accordo.
Art. 1
DECORRENZA – DURATA - DISDETTA
Il
presente CPL decorre dal 01/01/2000 e scadrà il 31/12/2003. Esso
pertanto avrà durata quadriennale.
La disdetta dovrà pervenire almeno sei mesi prima della scadenza. Le
proposte per il rinnovo devono essere inviate quattro mesi prima della
scadenza, le trattative dovranno avere inizio entro i due mesi
successivi.
Art. 2
RELAZIONI SINDACALI
Con l’obbiettivo di ricercare una strategia comune che consenta un
maggiore sviluppo del sistema agro-alimentare si sostituisce
l’osservatorio provinciale.
L’osservatorio provinciale è composto da sei componenti, designati
pariteticamente dalle parti contraenti, contestualmente alla stipula del
CPL.
L’osservatorio si riunisce almeno una volta l’anno e può essere
convocato dietro richiesta avanzata anche da una sola organizzazione.
L’osservatorio provinciale promuove incontri per verificare lo stato
dell’agricoltura e del sistema agro-alimentare da svolgersi anche con il
coinvolgimento di istituzioni pubbliche, e private e di ricerca, al fine
di individuare tutti gli strumenti necessari per eliminare gli eventuali
ostacoli e per utilizzare tutte le risorse economiche e tecniche, anche
attraverso interventi pubblici d’area, per rafforzare l’occupazione e
migliorare le condizioni di lavoro degli addetti in applicazione del
contratto e delle leggi sociali vigenti.
Art. 3
MERCATO DEL LAVORO
Le assunzioni degli O.T.D. debbono essere fatte per fasi lavorative con
garanzia di occupazione per tutta la durata delle stesse.
Le fasi lavorative rilevate per i vari comparti produttivi più
importanti della provincia sono:
1. CEREALICOLTURA: aratura, diserbo, trattamenti, trebbiatura
squadratura e dissodamento del terreno;
2. AGRUMICOLTURA: impianto (messa a dimora delle piante),
trattamenti fitosanitari, potatura, ricaccio legna, irrigazione e
raccolta;
3. OLIVICOLTURA: impianto, dissodamento del terreno, trattamenti
fitosanitari, potatura, raccolta;
4. VITICOLTURA: lavori d’impianto, potatura verde e secca,
legatura verde e secca lavori colturali del terreno, ricaccio sarmenti,
trattamenti filosanitari, irrigazione, vendemmia;
5. ORTOFRUTTICOLTURA: zappatura, aratura, concimazione,
trattamenti, squadratura, irrigazione, potatura, impianto, raccolta;
6. CURA DEL VERDE E DELL’AMBIENTE;
7. SERRICOLTURA;
8. AGRITURISMO;
Le parti concordano d’incontrarsi per la individuazione ed istituzione
di un organismo bilaterale con il compito di svolgere attività per
organizzare l’incontro domanda/offerta di lavoro.
Art. 4
RIASSUNZIONE
Gli
operai a tempo determinato che hanno lavorato nell’anno precedente per
fasi lavorative, hanno diritto di riassunzione nella stessa azienda,
almeno per la stessa durata di lavoro, ai sensi dell’art. 8 bis L.
n°79/83 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli operai che vogliono avvalersi del comma precedente devono
manifestare tale intenzione, entro tre mesi dalla data del
licenziamento.
Nella riassunzione si terrà conto delle seguenti priorità:
1. Professionalità;
2. Anzianità di servizio;
3. Situazione di famiglia.
Ai fini del calcolo sulla riserva prevista dal D.L. 416, la manodopera
riassunta non costituisce quota di calcolo.
In caso di novità legislativa le parti si incontreranno per gli
adeguamenti occorrenti.
Art. 5
ASSUNZIONI IN CONVENZIONE
Al fine di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di manodopera
le parti decidono di applicare l’istituto della convenzione
prevista dall’art. 17 della L.N. 56/87 recepita dalla L.R. 36/90 e
dall’art. 24 del C.C.N.L. del 10/07/98.
Art. 6
MANODOPERA MIGRANTE
Ai lavoratori migranti devono essere garantite tutte le norme previste
dal presente C.P.L., C.C.N.L. e dalle leggi sul collocamento.
Al fine di facilitare i trasporto dei lavoratori le parti si impregnano
ad intervenire nei confronti degli enti locali per il potenziamento dei
mezzi pubblici. Il costo del trasporto è a totale carico dell’azienda.
In mancanza dei mezzi di trasporto pubblico o di quelli messi a
disposizione dall’azienda quest’ultima è tenuta a corrispondere al
lavoratore un indennizzo per ogni Km pari a 1/5 del costo della benzina
super.
Le aziende si impegnano altresì a garantire ai lavoratori migranti i
servizi sociali atti al miglioramento dell’attività lavorativa, quali:
a)
alloggio;
b)
mensa.
Art. 7
PARI OPPORTUNITA’
Nell’ambito
delle norme vigenti nazionali, regionali e comunitarie, occorre
prevedere l’adozione di iniziative e strumenti idonei al raggiungimento
di una effettiva parità delle lavoratrici agricole nelle condizioni di
lavoro e di sviluppo professionale, rimuovendo ostacoli e pregiudizi che
regalano la donna a mansioni marginali e di scarsa professionalità;
nonché di rimuovere campagne di informazione contro le molestie sessuali
e la dignità della persona.
Art. 8
CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
A decorrere dal 01/01/2000 la classificazione degli operai a modifica
dell’art. 8 del CPL del 04/10/1996, fermo restando le mansioni già
individuate, è la seguente:
· AREA 1
Livello A (Ex specializzato Super)
- Giardiniere;
- Preparatore di miscele
per trattamenti con patentino;
- Preparatore di miscele
di mangimi;
- Fecondatore
artificiale;
- Conduttore di mezzi
pesanti con capacità di intervento meccanico;
- Responsabile di
frantoio e di molino;
- Conduttore di
mietitrebbia;
- Lavoratori con
mansioni polivalenti (falegnami, elettricisti, muratori, idraulici,
meccanici) che abbiano competenza e autonomia in almeno 2;
- Addetto alle
incubatrici;
- Cantiniere;
Livello B (Ex Specializzato)
- Meccanico, idraulico,
falegname, muratore, elettricista;
- Innestatore, potatore,
rimondatore;
- Casaro;
- Sterilizzatore di
terreni;
- Addetto alla
sistemazione di bancali di serra;
- Mungitore di mezzi
meccanici;
- Conduttore di macchine
agricole leggere con capacità di intervento meccanico;
- Conduttore di mezzi
pesanti;
- Trattorista;
- Raccoglitore di
ortaggi in serra, agrumi, frutta e uva da tavola;
- Costruttore muretti a
secco;
- Guardiano di riserva
faunistico-venatoria.
· AREA 2
Livello C (Ex Qualificato Super)
- Addetto alla cernita e
confezione della frutta e degli ortaggi;
- Addetti al governo
degli animali;
- Addetti al frantoio e
molino;
- Conduttore di macchine
agricole;
- Vivaista selezionatore
di piantine;
- Guardiano;
- Addetto alla
irrigazione;
- Aiuto cantiniere.
Livello D (Qualificato)
- Mungitori a mano;
- Seminatori;
- Piantatori;
- Aiuto cuoco;
- Raccoglitore di uva da tavola.
· AREA 3
Livello E (Ex Comune)
A questa categoria appartengono gli operatori addetti a lavorazioni
agricole generiche che non necessitano di specifiche professionalità e/o
competenza non comprese nelle qualifiche superiori:
- lavoratori addetti
alla raccolti;
- addetti ai servizi di
sala, alle pulizie ed alla preparazione degli alloggi nelle aziende
agrituristiche.
Inoltre verranno inquadrati in questa’area i lavoratori ex art. 54
addetti alle operazioni di raccolta che non superino le 80 giornate
suddivisi in due fasce:
FASCIA A
Addetti alla raccolta di olive da mensa, prodotti in serra e frutta.
FASCIA B
Addetti alla raccolta di uva, limoni, mandarini e olive.
Agli operai cui viene conferito l’incarico di capo si applica una
maggiorazione salariale del 5%.
Art. 9
CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
Fra
i lavoratori area 1, livello A (ex Specializzato Super) viene inserito
il preparatore di miscele con sostanze nocive per il cui uso occorre il
patentino.
Per i lavoratori cui viene conferito l’incarico di capo, ad eccezione
del vivaista da mansione nel livello A, si applicherà una maggiorazione
salariale del 5%.
Art. 10
ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore a settimana pari ad ore 6,30
giornaliero se distribuito in 6 giorni.
Nel caso di lavoro per 5 giorni settimanali, l’orario è di 8 ore
giornaliere per 4 giorni e 7 ore per il 5° giorno.
Specifiche esigenze aziendali nei limiti dell’art. 30 del C.C.N.L.
potranno essere concordate tra le parti.
Art. 11
RIPOSO SETTIMANALE
Il
riposo settimanale deve essere di 24 ore continuative corrispondenti con
la domenica.
Per gli operai addetti al governo del bestiame e per quelli aventi
particolari mansioni, ogni eventuale variazione deve essere concordata
almeno 48 ore prima.
Art. 12
PERMESSI PER CORSI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E
RECUPERO SCOLASTICO
I
lavoratori a tempo determinato che frequentano i corsi di cui agli art.
33 e 35 del C.C.N.L. per usufruire dei permessi devono presentare
all’azienda:
A)
certificato di iscrizione rilasciato dall’ente e/o dalla scuola;
B)
certificato trimestrale di frequenza.
Tali permessi saranno concessi per un periodo di tempo strettamente
necessario alla partecipazione ai corsi se compatibili con il tipo di
lavoro.
Art. 13
INTERRUZIONI E RECUPERI
Nell’eventualità di interruzione per causa di intemperie, per gli O.T.I.
il recupero dovrà effettuarsi nel caso in cui il lavoratore non abbia
svolto i 2/3 dell’orario giornaliero.
In tal caso il recupero dovrà effettuarsi nel limite massimo di 1 ora
giornaliera e 6 ore settimanali ed entro 15 giorni dal verificarsi
dell’evento.
Art. 14
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Per gli operai a tempo indeterminato le parti concordano di incontrarsi
di volta in volta in funzione delle esigenze aziendali, per l’ottimale
utilizzazione di tutti gli strumenti contrattuali (ferie, riposi,
riduzioni, orario di lavoro) e a tal fine concorderanno le misure atte
allo scopo (organizzazione turni di lavoro, sostituti, integrazione
manodopera tenuto conto del mercato del lavoro).
Art. 15
RETRIBUZIONE
Visti gli accordi interconfederali, tenuto conto del tasso d’inflazione
programmato per il biennio 2000/2001, si stabiliscono i seguenti aumenti
salariali:
· dal 01/01/2000
2,5 %
· dal 01/01/2001
1 %
come da allegate tabelle che fanno parte integrante del presente
contratto sia per gli operai agricoli che per gli operai florovivaisti.
Art. 16
OBBLIGHI TRA LE PARTI
La corresponsione della paga per gli O.T.I. avverra entro il 27 di ogni
mese di scadenza. Il salario agli o.t.d. verrà corrisposto di norma
settimanalmente.
Inoltre a fine rapporto viene rilasciato al lavoratore regolare
prospetto relativo al T.F.R.
Art. 17
RIMBORSO SPESE
I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dall’Azienda sono
costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale
di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio,
vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi.
Qualora il lavoratore per il viaggio utilizza il mezzo proprio, deve
essere corrisposta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di
un litro di benzina super per l’andata e ritorno, tale indennità è da
considerare un mero rimborso spese.
Analogamente per le aziende che distano oltre 4 Km dalla residenza del
lavoratore, qualora il datore di lavoro non fornisca il mezzo di
trasporto, al lavoratore verrà corrisposta un’indennità forfettaria
giornaliera pari a 1/5 del costo della benzina super per ogni Km.
Eccedente i suddetti 4 sia in andata che ritorno.
Le parti concordano d’incontrarsi in sede di osservatorio provinciale al
fine di determinare il concetto di residenza del lavoratore.
Art. 18
COTTIMO
Le
parti, limitatamente ai comuni interessati, si incontreranno a richiesta
di una di esse, per definire accordi comunali.
Fermo restando che tali accordi dovranno contenere un aumento
contrattuale non inferiore al 20% della normale retribuzione.
Art. 19
LAVORI PESANTI E NOCIVI
Per lavori pesanti si considerano:
1)
il trasporto a spalla o su testa di pesi;
2)
abbattimento di alberi alto fusto con mezzi non meccanici.
Per lavori nocivi si considerano:
1)
trattamenti antiparassitari con impiego di sostanze classificate di 1° e
di 2° classe;
2)
spargimento manuale di concimi corrosivi, quali gli iperfosfati non
granulari e le calciocianamidi;
3)
pulitura interna delle vasche da vino dalla feccia, pulitura stalle e
lavori in concimaia;
4)
lavori svolti nei silos, nei pozzi neri e nelle serre.
Art. 20
RIDUZIONI ORARI DI LAVORO PER
LAVORI PESANTI E NOCIVI
Per
tutti i lavori pesanti e nocivi di cui all’art. 19 del 4/10/96 si
applica la riduzione dell’orario di lavoro di due ore e venti per le
mansioni nocive previste dal C.C.N.L., sarà applicata a tutte le
operazioni connesse al trattamento fitosanitario e alle operazioni di
manipolazione e/o spandimento di sostanze chimiche che presentano un
certo grado di tossicità.
Per i lavori pesanti e nocivi ai lavoratori sarà corrisposta una
maggiorazione del 5%
Art. 21
SICUREZZA AMBIENTE LAVORO E SALUTE
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’ultimo comma dell’art.
64 del CCNL ,le parti concordano di realizzarli utilizzando i fondi
previsti dalla legislazione comunitaria nazionale e regionale per la
formazione e quelli attivabili dalla cassa Extra-Legem.
Art. 22
DIRITTI SINDACALI
Le parti concordano di applicare il protocollo d’intesa Nazionale per la
costituzione della R.S.U.
Art. 23
QUOTE SINDACALI PER DELEGA
Nei
confronti dei lavoratori iscritti alle OO.SS. firmatarie del presente
contratto provinciale l’Azienda è tenuta dietro lettera/delega
sottoscritta dal lavoratore interessato, ad operare la trattenute per
contributi sindacali nella misura dell’1% sull’importo della
retribuzione netta risultante dalla busta paga.
La lettera/delega sarà consegnata o direttamente dal lavoratore ovvero
inviata dall’O.S. a cui è stata rilasciata.
Il datore di lavoro si impegna ad effettuare le relative rimesse
versando gli importi sul C/C bancario o secondo le modalità che l’O.S
comunicherà.
In caso di rilascio di delega unitaria da parte del lavoratore,
l’Azienda è tenuta ad operare una trattenuta, per contributi sindacali,
nella misura dell’1% sull’importo della retribuzione netta risultante
dalla busta paga ed a versarlo mensilmente su di un c/c bancario
all’uopo acceso ed intestato alle federazioni provinciali
FISBA-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL.
Art. 24
CASSA EXTRA-LEGEM
Ai fini di quanto previsto dall’art. 58 CCNL, le parti concordano di
utilizzare la cassa extra legem costituita in sede provinciale dalle
organizzazioni firmatarie del presente contratto.
Art. 25
ACCORDO DI GRADUALITA’
Con riferimento all’art. 88 del CCNL del 10/07/98, le parti concordano
di ridefinire l’accordo di gradualità previsto dall’art. 25 del CPL del
04/10/96, pertanto viene concordato che per le aziende che hanno già
aderito agli accordi di gradualità ex art. 25 del C.P.L. del 04/10/1996
il trattamento salariale da applicare per il periodo dal 1/1/2000 al
31/5/2000 è pari al trattamento in vigore al 31/12/1999. Mentre a
partire dall’1/6/2000 le suddette aziende dovranno adeguarsi alle sotto
indicate tabelle. In generale viene concordato che il trattamento
economico di riferimento è quello stabilito dal presente contratto. La
differenza tra il salario reale corrisposto e la paga contrattuale
stabilita dal presente contratto verrà colmata secondo il seguente
schema:
1) dal 01/01/2000 al 31/12/2000 il
70 % del salario tabellare;
2) dal 01/01/2001 al 31/12/2001 il
80 % del salario tabellare;
3) dal 01/01/2002 al 31/12/2002 il
90 % del salario tabellare;
4) dal 01/01/2003 al 31/12/2003 il 100 %
del salario tabellare.
Potranno aderire agli accordi di gradualità le aziende singole ed
associate che rispetteranno tutte le norme previste dalla legge, dal
contratto nazionale e provinciale e che aderiscono ad una delle OO.PP.
firmatarie.
Il programma deve essere sottoscritto su apposito verbale di adesione
aziendale, come da allegato al presente contratto, che sarà praticato e
sarà inviato alla commissione paritetica provinciale istituita dalle
parti contraenti ed avente sede presso l’U.P.A. di Palermo per
l’approvazione.
L’Azienda s’impegna a garantire ai lavoratori inseriti nel programma la
riassunzione nei termini di legge ( art. 8/Bis L. 83/79 e successive
modificazioni ed integrazioni e art. 4 del CPL).
L’adesione delle aziende ai programmi concordati impedirà l’esclusione
dai benefici di legge previsti dalle normative vigenti.
Le parti concordano che l’accordo di gradualità previsto dal presente
contratto, è di fatto applicabile a tutte le aziende che hanno già
aderito all’accordo di gradualità ex art. 25 C.P.L. e che dovranno
comunque applicare i nuovi parametri.
Art. 26
ESCLUSIVITA’ DI STAMPA
Applicazione, ai sensi dell’art. 90 del CCNL, dell’esclusività di stampa
a tutti gli affetti di legge, ed il divieto di apportare al presente
CPL, qualsiasi modifica od integrazione da parti diverse da quelle
stipulanti, se non con il consenso espresso congiuntamente da tutte le
Parti stipulanti e firmatarie del presente CPL.
ACCORDO DI RIALLINEAMENTO AZIENDALE
MODIFICA DEL PRECEDENTE VERBALE SOTTOSCRITTO IN DATA
_____________
VERBALE D’IMPEGNO DI ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIALLINEAMENTO ART.
25 C.P.L. DEL 10/07/2000
Il sottoscritto __________________________________________ nato a
___________________________ il ____________________________ e residente
in ___________________________________________ via
____________________________ titolare dell’impresa agricola
__________________________ sita nel Comune di
____________________________________ c/da
____________________________________.
in attuazione dell’art. 88 del CCNL del 10/07/1998
PRESO ATTO
dell’accordo di cui all’art. 25 del C.P.L., stipulato in data 10/07/2000
tra le Organizzazioni Professionali Agricole della Provincia di Palermo
(Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori
Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori) e le OO.SS. dei lavoratori
agricoli della provincia di Palermo FLAI-CGIL - FISBA-CISL - UILA-UIL
avente per oggetto il programma di graduale riallineamento salariale del
trattamento economico spettante agli operai agricoli e florovivaisti
della Provincia di Palermo con il presente atto, considerato che la
scrivente impresa agricola ha aderito al programma di riallineamento ex
art. 25 del C.P.L. del 04/10/1996
DICHIARA
la propria adesione a quanto stabilito dal citato articolo del C.P.L. e
si impegna, pertanto, ad applicare il programma di riallineamento nei
termini e secondo le modalità previste dall’accordo medesimo;
DICHIARA
altresì che il trattamento economico minimo che verrà corrisposto ai
lavoratori dipendenti è quello previsto dall’art. 25 del C.P.L.
calcolato sul salario tabellare spettante per l’Area di appartenenza
ALLEGA
l'elenco
nominativo dei lavoratori assunti nell'anno precedente.
L'elenco è parte integrante ed indispensabile al presente verbale.
_____________________lì___________
____________________________________
(firma)
Il sottoscritto avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall’art.10
della Legge 675/96, l’informativa sul trattamento dei propri dati
personali ivi compresi i dati sensibili di cui all’art.22 della Legge
medesima:
1) Consente il loro trattamento, alle Organizzazioni firmatarie, per il
conseguimento delle finalità del presente verbale e degli scopi
statutari;
2) Consente che gli stessi siano comunicati all’INPS e ai competenti
Uffici dell’Assessorato regionale al Lavoro, consente, inoltre, agli
stessi il trattamento dei dati medesimi per gli adempimenti dovuti e la
loro comunicazione ad altri Enti competenti alla trattazione della
pratica.
_____________________lì___________
____________________________________
(firma)
___________________________________ |
___________________________________ |
___________________________________ |
___________________________________ |
___________________________________ |
___________________________________ |
ACCORDO DI RIALLINEAMENTO AZIENDALE
VERBALE D’IMPEGNO DI ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIALLINEAMENTO ART.
25 C.P.L. DEL 10/07/2000
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ______________________________ il ____________ e residente in ____________________________________ via _________________________________________titolare dell’impresa agricola ______________________________________________________________sita nel Comune di ____________________________________ c/da ____________________________________.
PRESO ATTO
dell’accordo di cui all’art.25 del C.P.L., stipulato in data 10/07/2000
tra le Organizzazioni Professionali Agricole della Provincia di Palermo
(Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori
Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori) e le OO.SS. dei lavoratori
agricoli della provincia di Palermo FLAI-CGIL - FISBA-CISL - UILA-UIL
avente per oggetto il programma di graduale riallineamento salariale del
trattamento economico spettante agli operai agricoli e florovivaisti
della Provincia di Palermo con il presente atto
DICHIARA
la propria adesione a quanto stabilito dal citato articolo del C.P.L. e
si impegna, pertanto, ad applicare il programma di riallineamento nei
termini e secondo le modalità previste dall’accordo medesimo;
DICHIARA
altresì che il trattamento economico minimo che verrà corrisposto ai
lavoratori dipendenti è quello previsto dall’art. 25 del CPL, calcolato
sul salario tabellare spettante per Area di appartenenza.
ALLEGA
L'elenco nominativo dei lavoratori assunti nell'anno precedente.
L'elenco è parte integrante ed indispensabile al presente verbale.
Dichiarazione integrativa (Rapporto in corso).
_____________________lì___________
____________________________________
(firma)
DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 675/96
Il sottoscritto avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall’art.10
della Legge 675/96, l’informativa sul trattamento dei propri dati
personali ivi compresi i dati sensibili di cui all’art.22 della Legge
medesima:
1) Consente il loro trattamento, alle Organizzazioni firmatarie, per il
conseguimento delle finalità del presente verbale e degli scopi
statutari;
2) Consente che gli stessi siano comunicati all’INPS e ai competenti
Uffici dell’Assessorato regionale al Lavoro, consente, inoltre, agli
stessi il trattamento dei dati medesimi per gli adempimenti dovuti e la
loro comunicazione ad altri Enti competenti alla trattazione della
pratica.
_____________________lì___________
____________________________________
(firma)
__________________________________ |
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