PIATTAFORMA UNITARIA


 

 

PIATTAFORMA UNITARIA

FAI - FLAI - UILA

CIRL FORESTALI

 

 

 

PREMESSA

 

Preliminarmente le parti, in ordine allo stato ed alle prospettive del sistema AGRO-FORESTALE-AMBIENTALE dichiarano di condividere quanto contenuto nella premessa del CCNL 1 Agosto 2002 e, avanzano una serie di proposte in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del vigente CCNL.

 

L’attuale politica forestale regionale necessita indubbiamente di un inversione di tendenza al fine di promuovere e sostenere nuove politiche di sostegno e di sviluppo per le aree interne, montane, dove oggi come ieri il settore assume un rilevante ruolo sociale, economico, occupazionale,  culturale, ma anche di tutela dell’ambiente, del paesaggi , di prevenzione del dissesto idrogeologico e di stabilità demografica.

 

La salvaguardia, la tutela e la fruizione del SISTEMA AGRO-FORESTALE-AMBIENTALE rappresenterà un valore aggiunto non solo in sé, ma per l’intera economia siciliana con enormi refluenze nel comparto agro-alimentare, nel turismo, nella qualità della vita, nella valorizzazione paesaggistica del territorio, nell’affermazione di uno sviluppo capace di dare prospettiva occupazionale a migliaia di lavoratori siciliani.

 

La rivisitazione necessaria degli interventi in termini progettuali, finanziari e gestionali, da  supportare con   innovazione e ricerca, saranno i nuovi strumenti di Governo del settore finalizzati a traguardare una forestazione di qualità, di impresa e di filiera, condizione indispensabile per realizzare una nuova e più adeguata politica di valorizzazione delle risorse umane così come espresso dal sindacato nella Piattaforma nel Gennaio 2003 e ripreso nell’accordo sottoscritto con il Governo della Regione il 30 Novembre 2005.

 

La scelta necessaria che deve essere operata da parte dei soggetti imprenditoriali del SISTEMA AGRO-FORESTALE-AMBIENTALE deve tendere a produrre da questa importante risorsa un valore aggiunto che motivi la continuazione dei flussi finanziari pubblici. Valore aggiunto che deve trovare nella qualità degli interventi, nella sicurezza ambientale, nella tracciabilità dei percorsi produttivi, nella assunzione delle massime certificazioni ambientali previste dalla Comunità Europea come obiettivi e strumenti di intervento nel territorio e nei processi produttivi.

 

Così come previsto dalla nuova L.R. 14/2006 sulla riforma del settore, dove sono individuati i percorsi per una cogestione di beni e servizi, dove vanno incentivati piani industriali, pubblici e privati utili ad una evoluzione dell’attuale sistema; sistema che, in sintesi, si deve evolvere verso una maggiore qualità dei processi produttivi, ad una valorizzazione delle produzioni, ad una competitività imprenditoriale attraverso la realizzazione di innovazioni di processo e di prodotto che facciano diventare appetibile investire (pubblico e privato) in questo settore.

 

Una nuova politica forestale non può prescindere dal consolidamento e dal rafforzamento dell’intervento pubblico, visti gli interessi diffusi e connessi che di fatto pongono questo settore quali strategico nel contesto socio-economico dell’isola, finalizzando la stessa all’incremento dell’attuale superficie boscata e al rispetto del programma nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione.

 

Inoltre le OO.SS. ritengono:

 

·     Tenuto conto della peculiarità del territorio regionale e, fermi restando gli attuali  due livelli di contrattazione, per specifiche materie prevedere la possibilità di demandare la definizione in sede provinciale e distrettuale, attribuendo potestà pattizia ai Comitati Paritetici Provinciali; con l’obiettivo altresì di valorizzare e  realizzare in modo diffuso tavoli contrattuali  che attuino moderne relazioni sindacali e favoriscano in sede decentrata nuove politiche di filiera produttive e qualitative per ridistribuire ulteriore lavoro e reddito alle popolazioni rurali;

 

·      Importante addivenire alla unicità di interlocuzione per quanto riguarda la gestione del personale e le relazioni sindacali, pur prendendo atto dell’attuale suddivisione dell’Amministrazione Forestale in due soggetti dotati di autonomia gestionale, Dipartimento Foreste e Dipartimento Azienda FF.DD.

 

·      Indispensabile il rilancio dell’attività vivaistica attraverso la produzione di specie autoctone rappresentative delle formazioni vegetali presenti, congiuntamente alla conservazione, riproduzione, miglioramento e certificazione genetica – sanitaria delle stesse specie;

 

·      In funzione dei nuovi e più qualificati compiti da realizzare con l’intervento Forestale e tenuto conto della multi funzione attribuita ai boschi, come del fatto che diversi operai svolgono mansioni nell’ambito dei servizi generali, si reputa opportuno costituire un’area di Impiegati Forestali così come previsto nel CCNL.

 

 

 

SFERA DI APPLICAZIONE

 

Va ulteriormente precisato e definito quanto già previsto dall’art. 1 del CCNL e dal CIRL.

Il presente CIRL si applica agli operai e agli impiegati dipendenti da soggetti imprenditoriali ed Enti, pubblici e/o privati, che fruendo di risorse e finanziamenti pubblici svolgono le attività individuate nei seguenti contesti lavorativi: boschi, parchi, riserve, oasi, ville, giardini, paesaggi, dighe, laghi, corsi d’acqua e in tutti quegli habitat che sono correlati con le attività previste dal citato art. 1 del CCNL.

 

Nel caso di affidamento di lavori di cui al comma precedente ad imprese singole od associate, dovrà essere prevista nel capitolato, con clausola sanzionatoria, l'osservanza del CCNL vigente e del presente CIRL, nonché il rispetto degli obblighi previdenziali.

Inoltre il presente CIRL è applicato agli operai e agli impiegati dipendenti da imprese pubbliche e/o private, sia esse singole che associate che svolgono di  fatto attività lavorativa nel settore AGRO-FORESTALE-AMBIENTALE.

 

 

RELAZIONI SINDACALI

(art. 3 del CCNL e art. 2 del CIRL)

 

Le parti convengono di rafforzare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse. In particolare, le relazioni vanno svolte in seno ad appositi soggetti bilaterali istituiti dal presente CIRL.

Per le materie demandate nel presente CIRL alla contrattazione in sede provinciale è istituito in ogni provincia il Comitato Paritetico Provinciale, in seguito identificato come C.P.P.,  che in modo particolare si occuperà e potrà stipulare accordi su: tipologia degli interventi, fabbisogni occupazionali, esigenze formative, nonché su quanto faccia specifico riferimento all’organizzazione del lavoro.

 

Il Comitato paritetico provinciale ha anche il compito di:

 

- esaminare i programmi d’intervento tenendo conto delle diversificate realtà distrettuali legati alle attività forestali nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili e di verificarne lo stato di attuazione;

 

-  formulare pareri e proposte all’Osservatorio sulle seguenti materie:

dinamiche occupazionali, mobilità, bisogni e programmi formativi, nonché sugli effetti delle tecnologie innovative sul mercato del lavoro e sull’articolazione dei distretti forestali.

Ai fini di una analisi compiuta il Dipartimento Foreste e il Dipartimento Azienda FF.DD. si impegnano a fornire, trimestralmente, sia a livello regionale che provinciale, dati riassuntivi articolati per distretto e per comune, riguardanti il monte giornate utilizzato ed il numero degli operai avviato;

 

- promuovere le attività collaterali e complementari previste dall’art. 14 della L.r. 16/96 e ampliate dalla L.r.   14/2006;

 

-  promuovere i bisogni formativi dei lavoratori;

 

- verificare l’opportunità di stipulare convenzioni ai sensi delle vigenti norme di legge fermo restando che potranno essere utilizzati esclusivamente lavoratori inseriti nell’Elenco speciale ex L.r. 14/2006

 

Il Comitato paritetico provinciale si riunisce almeno tre volte l’anno: in occasione  dell’inizio dell’attività, prima dell’apertura della campagna antincendio, ed all’inizio delle fasi colturali autunnali. Ovvero ogni qualvolta una delle parti ne faccia esplicita richiesta e ciò entro il termine massimo di 15 giorni; di ogni riunione il segretario provvederà a redigerne apposito verbale.

 

I Comitati Provinciali, presieduti da un dirigente indicato dall’Amministrazione,  saranno composti da 6 membri effettivi designati in termini paritari, ossia tre dell’Amministrazione forestale in cui siano rappresentati gli Uffici periferici sia del Dipartimento foreste sia del Dipartimento Azienda e tre dalle organizzazioni stipulanti il presente CIRL. I membri effettivi potranno essere sostituiti da un membro supplente segnalato, all’atto dell’istituzione dai soggetti firmatari il presente CIRL

 

 

 

ART.

CICLO LAVORATIVO E DURATA

MINIMA DEI RAPPORTI A TERMINE

 

Per i lavoratori appartenenti ai contingenti di garanzia occupazionale, previsti dalla L.r. 14/06 e successive modifiche le richieste verranno effettuate prevedendo che l’espletamento delle giornate garantite sia di norma effettuato continuativamente fino al soddisfacimento delle garanzie, o in più soluzioni secondo obiettive e documentate  necessità rappresentate dell’Amministrazione in sede di C.P.P..

 

 

 

ART.

QUALIFICHE DEGLI OPERAI

In considerazione della non omogeneità delle figure professionali esistenti sul territorio regionale, in sede di Comitato Paritetico Regionale, si procederà , entro tre mesi dalla stipula del presente contratto, a definire i profili corrispondenti ad ogni qualifica e quindi ad accorpare le stesse in modo da rendere uniforme in tutto il territorio l'avviamento per qualifiche da parte dell'Amministrazione Forestale.

Ad integrazione delle figure professionali previste dall'articolo 49 del CCNL del 01/01/2002 - 31/12/2005 ed all'interno dei livelli previsti, saranno proposte ed inserite in sede di trattativa ulteriori  qualifiche per le quali si espliciteranno  le mansioni.

In sede di contrattazione decentrata verrà definito il numero dei capi operai e dei capi squadra.

Tutti gli operai a tempo indeterminato fatte salve le condizioni di miglior favore, dopo due anni di inquadramento nel contingente dovranno essere inquadrati come operai specializzati.

I lavoratori inclusi nelle fasce di garanzia occupazionale di cui alla L.R. 16/96 e 14/06 , sono inquadrati dall'entrata in vigore del presente contratto, qualora già non ne facciano parte, nel livello corrispondente , “operai qualificati”,  fatte salve le condizioni di miglior favore.

 

INTEGRAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE

(art. 35 e 49 del CCNL e dell’art. 4 del CIRL)

 

Le OO.SS. ritengono che si debba dare piena attuazione al CCNL e che pertanto nel territorio della regione siciliana debbano essere previste, oltre alle figure previste dall’art. 49 del CCNL e dall’art. 4 del CIRL, anche le figure previste dall’art. 35 del CCNL. Questa scelta è in piena coerenza con quanto scritto nella premessa alla presente piattaforma e contenuto nella legge di riordino del SISTEMA AGRO-FORESTALE-AMBIENTALE.

 

In sede di trattativa verranno definite gli ambiti professionali, i parametri, le mansioni e i percorsi di selezione degli impiegati; per esemplificare riteniamo che essi vadano previsti nelle mansioni che necessitano la conoscenza di lingue straniere, di titoli di studio agro-forestali ed agro-tecnici, veterinaria, tutele ambientali, guida naturalistica, restauratori ambientali, e quant’altro finalizzato a quanto previsto nella premessa e nella sfera di applicazione.

 

E’ dato mandato alle parti in sede di distretto e/o aziendali di integrare quanto previsto dal CCNL e dal CIRL.

 

Per gli operai, in sede di trattativa verranno avanzate proposte di reinquadramento tendenti a rendere più pregnanti i lavori eseguiti.

 

 

RIFLETTERE SULL’APPIATTIMENTO PARAMETRALE.

IL CIRL PREVEDE UNA SCALA PARAMETRALE 108, 116 E 123 MENTRE IL CCNL PER GLI OPERAI PREVEDE UNA SCALA PARAMETRALE 100, 108, 111, 116 E 123 E PER GLI IMPIEGATI 100, 108, 115, 122, 133 E 152

 

FORSE SAREBBE UTILE RIPROPORZIONARE LE RETRIBUZIONI DEL CIRL INTEGRANDO I PARAMETRI DEGLI OPERAI E DEGLI IMPIEGATI.

 

 

POSSIBILE PROPOSTA

LIVELLO

CIRL

CCNL OPERAI

CCNL IMPIEGATI

PROPOSTA UNITARIA OP E IMP

1° LIV

 

100

100

 

2° LIV

108

108

108

108

3° LIV

116

111

115

116

4° LIV

123

116

122

123

5° LIV

 

123

133

133

6° LIV

 

 

152

152

 

SUCCESSIVAMENTE ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA PARIMETRAZIONE VA PREVISTA LA NUOVA DECLALATORIA DELLE MANSIONI E DELLE QUALIFICHE PER OPERAI E IMPIEGATI.

 

 

 

 

ART. 

ORARIO DI LAVORO

 

L'orario di lavoro è fissato in 39 ore settimanali.

La ripartizione dell’ orario di lavoro  può essere effettuata in tutto l’arco di ciascuna settimana secondo le esigenze dell'Amministrazione Forestale, d'intesa con le O0.SS. Provinciali, in sede di contrattazione distrettuale.

Per i lavoratori del contingente antincendio, l'orario contrattuale sarà distribuito in sei giorni su sette di norma con turni nelle 24 ore.

La distribuzione dell'orario nell'arco della giornata (inizio, termine, pause intermedie) dovrà concordarsi in sede provinciale con le OO.SS. firmata provinciale on turni nelle 24 ore.rie del presente CIRL, in sede di contrattazione distrettuale.

Non è consentito ai lavoratori allontanarsi dal cantiere durante le pause intermedie a meno che non siano formalmente autorizzati e dovranno, in ogni caso, rientrare sul posto di lavoro almeno 10 minuti prima della ripresa dell’attività.

Nel periodo aprile - ottobre – l’attività lavorativa giornaliera potrà essere effettuata, a giudizio della direzione dei lavori, e tramite accordo sindacale in sede di C.P.P. in due distinti periodi, uno antimeridiano e l'altro pomeridiano.

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

(art. 2 del CCNL e art. 3 e 5 del CIRL)

 

Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per una migliore organizzazione del lavoro tutti i lavoratori non devono mai e per nessun motivo svolgere la loro mansione singolarmente. In sede di contrattazione distrettuale verranno definite le modalità.

 

Visto il PIANO REGIONALE ANTINCENDIO, viene individuato, indispensabile alla attività antincendio, il periodo che decorre dal mese di  aprile al mese di  ottobre. Entro il 15 marzo di ogni anno si svolgeranno apposite riunioni provinciali al fine di valutare gli interventi mirati per le zone che il PIANO REGIONALE ANTINCENDIO, e successivi integrazioni, individuano come aree di crisi particolare al fine di promuovere tutte le iniziative, tattiche, logistiche e strategiche, utili a contrastare  il fenomeno degli incendi. Verranno successivamente date tutte le indicazioni ai DISTRETTI al fine di predisporre le azioni conseguenti.

 

I turni così come previsto dalla nuova legge sul riordino del settore vengono intesi come turni minimi da svolgersi in maniera continuativa e ogni ulteriore incremento di giornate va concordato con le OO.SS. distrettuali.

 

Le parti convengono le giornate complessive effettuate in Sicilia l’anno1995 rappresentano il punto di riferimento per una redistribuzione occupazionale derivante dalla stipula di accordi sottoscritti nei DISTRETTI dai soggetti firmatari del presente CIRL. Questi accordi dovranno proporre precisi progetti di sviluppo  utili ad una valorizzazione dell’apparato produttivo così come previsto dal presente CIRL. Pertanto sarà possibile a livello di DISTRETTO incrementare i minimi occupazionali previsti dalla L.R. 14/2006 o procedere nelle altre AZIENDE alla individuazione di minimi occupazionali per fasi lavorative.

 

Al fine di stabilizzare e di fidelizzare i lavoratori il turno minimo di lavoro per i lavoratori assunti da aziende pubbliche o da aziende o Enti che hanno in affidamento lavori eseguiti negli ambiti descritti nella sfera di applicazione del presente CIRL non può essere inferiore a 78 gg. lavorativi.

 

Per i lavori da eseguire nell’ambito della sfera di applicazione del presente contratto e per valorizzare al massimo le professionalità acquisite si provvederà, per la vigenza del predente CIRL, al pieno utilizzo dei lavoratori che alla data di stipula del presente CIRL sono stati occupati ai sensi della L.R. 14/2006 e dei lavoratori che risultano essere stati regolarmente occupati in aziende ai quali è stato applicato il CCNL e CIRL di questo settore.

 

Ai lavoratori che, dopo aver raggiunto il luogo di lavoro, per causa di forza maggiore non iniziano l’attività lavorativa, va corrisposta l’indennità chilometrica e ha diritto al recupero della giornata di lavoro.

 

Gli ASPI, durante le ore di lavoro in cui non sono impegnati in attività di spegnimento incendi, dovranno essere impiegati in momenti formativi previsti dalla normativa vigente e, potranno altresì essere utilizzati  in attività di ripulitura cunette, scarpate stradali, piccole opere di manutenzione stradale, controllo del territorio, in sede distrettuale verranno definiti i piani formativi.

 

FABBISOGNI FORMATIVI

(art. 3 e 21 del CCNL)

 

Tenuto conto della costituzione in Sicilia del COOPFORM, le parti concordano che i soggetti firmatari del presente CIRL e i soggetti ai quali è fatto obbligo di applicarlo devono  versare, nelle modalità previste, lo 0.30%, di cui …………………………………………. .

 

Le OO.SS. ritengono particolarmente significativo lo sviluppo di processi di formazione continua e permanente per tutti i lavoratori dipendenti sia a tempo indeterminato che determinato, al fine di sviluppare percorsi professionali che migliorano la efficacia e la efficienza dell’attività produttiva.

 

In sede di distretto e/o di azienda si possono, altresì, definire contrattualmente tra le parti piani formativi che rispondono in maniera più puntuale alle esigenze del distretto e/o dell’azienda.

 

I piani formativi oltre che all’interno del COOPFORM vanno sviluppati anche utilizzano altre risorse comunitarie, nazionali e regionali e di altri soggetti pubblici e privati interessati.

 

Ai lavoratori impiegati in attività di pronto intervento devono essere previste adeguati corsi di formazione e di addestramento utili a tutelare i lavoratori dai rischi che fanno capo alla loro mansione e capaci di rendere efficiente ed efficace il loro intervento.

A livello di singoli DISTRETTI e all’inizio della fase lavorativa (fissata nel successivo articolo relativo all’organizzazione del lavoro) i lavoratori impiegati in attività di pronto intervento parteciperanno a corsi di aggiornamento e di addestramento appositamente organizzati anche in coordinamento con altre istituzioni competenti per le emergenze (FORZE DELL’ORDINE, 118, VIGILI DEL FUOCO, PROTEZIONE CIVILE, etc…); durante la rimanente fase lavorativa verranno organizzati fasi di addestramento utili a rendere continuamente efficienti i mezzi e i lavoratori.

Qualora il PIANO REGIONALE ANTINCENDIO individui particolari aree di crisi, vanno organizzati a livello di DISTRETTO corsi di addestramento specifici anche per i lavoratori occupati nella manutenzione proporzionati ad un loro secondario utilizzo nella attività di repressione dell’incendio.

 

 

ART.

REPERIBILITA’

(art. 56 del CCNL e art. 7 del CIRL)

 

L’Amministrazione Forestale nel periodo di attività antincendio, può richiedere nell’arco temporale delle 24 ore la reperibilità ai lavoratori appartenenti al relativo contingente antincendio di cui alla L.R. 16/96 così come modificata dalla L.R.14/06 e successive integrazioni ed agli altri lavoratori concretamente impegnati nella campagna antincendio,  sempre che risultino avviati. In questo caso al lavoratore spetta l’indennità prevista dall’art. 56 del CCNL.

La reperibilità va comunicata all’interessato, salvo caso di pericolo imminente, almeno 48 ore prima da quando il lavoratore deve rendersi disponibile. Dal momento della chiamata i lavoratori dovranno presentarsi al centro di raccolta entro 60 minuti. La reperibilità potrà essere richiesta per non più di sei giorni al mese.

Per rispondere alle esigenze tecnico organizzative, in caso di necessità impreviste, durante tutto l’arco dell’anno, agli OTI può essere chiesta la reperibilità con le modalità di cui sopra.

In caso di chiamata, le ore prestate in servizio rientrano a tutti gli effetti nella prestazione oraria lavorativa settimanale  di lavoro; quelle in eccedenza vanno retribuite come straordinario e con le maggiorazioni previste dall’art. 50 del CCNL o potranno a richiesta dei lavoratori essere permutate  in riposo compensativo.

 

 

 

 

PARI OPPORTUNITA’

(art. 19 CCNL e 13 del CIRL)

 

In sede regionale e provinciale vanno costituite le COMMISSIONI PARI OPPORTUNITA’.

 

Le commissioni, costituite come previste dal CCNL saranno in carica per il periodo di vigenza di questo CIRL.

 

Le lavoratrici che faranno parte di queste commissioni verranno elette nell’ambito delle elezioni delle RSU e RLS. In fase di prima applicazione e fino a quando non si svolgeranno le elezioni le lavoratrici componenti le COMMISSIONI verranno nominate dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CIRL competenti per territorio.

 

 

In sede di trattativa verranno meglio focalizzate le competenze di dette COMMISSIONI PARI OPPORTUNITA’.

 

 

 

AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

(art. 22 del CCNL )

 

Le parti nel corso della trattativa ricostituiranno il COMITATO PARITETICO REGIONALE 626/94, previsto dall’ultimo contratto integrativo regionale.

 

In applicazione a quanto stabilito dal d.leg. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, per i lavoratori occupati in aziende complesse viene istituito il RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI per la SICUREZZA di DISTRETTO (RSLD) e/o di ambiti territoriali da definire tra le parti e il RSPPD.

 

Il RSLD viene di norma eletto dagli RLS e avrà i compiti, gli strumenti, le prerogative che verranno definiti da un accodo tra il COMITATO PARITETICO REGIONALE 626/94 e il COMITATO PARITETICO REGIONALE di cui al presente CIRL. In fase di prima applicazione del presente accordo e dopo aver definito l’accordo tra i due COMITATI gli RSLD possono essere nominati dalle OO.SS. firmatarie del presente CIRL competenti per territorio. I RSLD saranno in carica fino alle svolgimento delle elezioni.

 

 

INDENNITA’ PER I LAVORI SPECIALI

E DISAGIATI E INDENNITA’ ATTREZZI

(art. 53, 55 e 57 del CCNL e art. 9 del CIRL)

 

Vista la semplificazione prodotta dal CCNL, le indennità forfetarie previste dall’art. 9 del CIRL vengono riportate a indennità singole così come previsto dal CCNL.

A)  Lavori pesanti

Sono considerati lavori pesanti:

·          conduzione di trattori e ruspe;

·          lavori di scasso e scateno a mano, con esclusione di quelli relativi alla preparazione del terreno a gradoni ed        all'apertura di buche di piccola profondità;

·          abbattimento di alberi con mezzi non meccanici; la raccolta di semi forestali su alberi;

·          l'apertura manuale di buche con profondità superiore ai 50 cm.

B) Lavori nocivi

Sono considerati nocivi quei lavori il cui espletamento richiede l'impiego di sostanze nocive quali antiparassitari e diserbanti, nonché l’esposizione al fumo in operazioni di spegnimento incendi senza adeguata protezione.

C)  Lavori disagiati si considerano disagiati:

·          i lavori in acqua;

·          i lavori eseguiti in alta montagna;

·          le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi ; il lavoro degli addetti alle torrette di avvistamento;

·          quelli che comportano l'uso della motosega e del decespugliatore meccanico

Gli operai possono essere adibiti ai lavori di cui alle lettere A)  B) C)  del presente articolo per una durata massima di 4 ore, con una pausa intermedia di 30 minuti  e fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera.

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di cui alla lettera C) del presente articolo competono le maggiorazioni a fianco segnate da calcolare sul minimo nazionale conglobato più il salario integrativo regionale:

 

a)        lavori in acqua: 10%;

b)        lavori in alta montagna: 10% per lavori che si svolgono da m. 1000 a m. 1.500 s.l.m.; 12% che si svolgono oltre i 1.500 m. s.l. m.;

c)        motoseghisti e addetti al decespugliatore meccanico 10%
Le indennità di cui sopra vanno corrisposte anche per le eventuali ore di straordinario

Agli operai addetti all'avvistamento e allo spegnimento incendi,  alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento e agli operai addetti ai centri operativi e ai riservatari impiegati nelle attività antincendio compete una indennità omniacomprensiva e sostitutiva di quanto previsto agli articoli 50 e 57 del C.C.N.L. del 01/01/2002 - 31/12/2005 calcolata sul minimo nazionale conglobato, più il salario integrativo regionale per tutte le ore di lavoro ordinario svolte, pari al 20%. Per gli addetti alla guida delle autobotti della capacità di almeno 8000 litri l'indennità di cui sopra è pari al 25% del minimo nazionale conglobato più il salario integrativo regionale.

In caso di lavoro straordinario, in sostituzione dell'indennità omniacomprensiva prevista al comma precedente, si applicano le maggiorazioni previste dall'art. 50 del CCNL.

Agli operai cui non vengono forniti da parte del datore di lavoro gli attrezzi occorrenti secondo le consuetudini e gli usi locali e gli stessi sono approntati dai medesimi operai, dovrà essere corrisposta una indennità per logorio attrezzi nella misura di € 1,00 al giorno.

RICOVERI E SERVIZI

( art. 10 del CIRL)

 

I luoghi di lavoro, così come definiti dall’art. 30 del D.L.vo. 626/94, devono essere adeguati alle previsioni dello stesso decreto e delle successive modifiche ed integrazioni.

 

L’Amministrazione è tenuta, tramite i propri Uffici periferici e d’intesa con le OO.SS. firmatarie del presente C.I.R.L., ad individuare le strutture già esistenti utilizzabili come ricovero ad uso mensa, a localizzare altri siti adattabili a tale scopo e a predisporre un’azione progettuale per la realizzazione di tali strutture.

 

Al  fine di consentire un civile e igienico svolgimento delle pause, in tutti i cantieri forestali e in tutte le torrette di avvistamento si devono individuare appositi luoghi dove vengono piazzati strutture mobili o fisse e servizi igienici biologici.

E’ demandato a livello di DISTRETTO e /o di AZIENDA l’individuazione dei luoghi di allocamento delle strutture, mobili o fisse, di cantiere per la pausa pranzo e il ricovero in caso di intemperie. In ugual modo vanno individuate le allocazioni e le manutenzioni dei servizi igienici biologici distinti per genere.

Si conferma quanto inoltre previsto dall’art. 10 del CIRL.

 

 

 

BUONO PASTO

 

Ai lavoratori verrà corrisposto un buono pasto giornaliero da definire in sede di contrattazione.

 

 

 

RETRIBUZIONI

(art. 39 e 52 del CCNL e art. 11 del CIRL)

 

La retribuzione spettante ai lavoratori forestali viene così determinata:

 

Per gli  OTI

 

a) Dal salario Nazionale stabilito dal CCNL del 01/01/2006 - 31/12/2009.

b) Dal salario integrativo regionale che viene determinato nella misura dell’…….% di incremento mensile sul minimo nazionale conglobato.

c) Dalla indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all’anzianità di inserimento nelle fasce OTI  pari a euro 15,00 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 20 anni.

Per gli OTD che transitano nella fascia di OTI, le giornate effettuate come OTD vengono riparametrate ai fini degli scatti di anzianità.

 

In attesa che norme legislative in materia di bilancio riordinino il settore, l’Amministrazione Forestale si impegna a redigere ed approvare per ogni ufficio periferico  una perizia unica che preveda attività lavorative su 12 mesi, interamente coperta in termini finanziari con un unico capitolo di bilancio al fine di superare il frazionamento e i ritardi nel pagamento delle retribuzioni degli OTI.

 

 

Con riferimento a quanto indicato all’art. 14 del CCNL sì specifica che nel calcolo delle mensilità aggiuntive vanno considerate tutte le voci retributive di cui al presente articolo. 

 

Per gli OTD: 

 

a) Dal salario nazionale nella misura stabilita dal CCNL 01/01/2006 - 31/12/2009.

 

b) Dal salario integrativo regionale che viene determinato nella misura dell’……..% di incremento mensile sul minimo nazionale conglobato.

 

c) Dal terzo elemento pari al 31,36% delle lettere a) e b).

 

Con decorrenza 1 maggio 2004 il salario nazionale conglobato verrà incrementato di quanto contenuto nell’accordo per il rinnovo retributivo siglato a Roma il 12 maggio 2004.

Ed analogamente si procederà con decorrenza 1 gennaio 2005 in virtù del sopra richiamato accordo.

 

Fermo restando quanto previsto dal CCNL e dal CIRL, per i lavoratori  a tempo indeterminato, operai e impiegati, le retribuzioni verranno corrisposte entro il giorno 25 del mese in cui ricade la prestazione. Eventuali compensazioni del mese verranno compiute nel mese successivo. Per i lavoratori a tempo determinato la retribuzione deve essere corrisposta entro il giorno 10 del mese successivo. Nel caso in cui l’Azienda, pur avendo le somme accreditate, non procede alla loro erogazione si applica una maggiorazione della retribuzione del 5% mensile.

 

 

 

 

SALARIO PER OBIETTIVI

(art.2, 39 e 52 del CCNL)

 

In sede di trattativa verranno avanzate una serie di proposte tendenti a definire un salario per obiettivi regionale rapportato alle linee programmatiche previste dal Piano Forestale Regionale, dal Piano Regionale contro gli Incendi e all’attività di produzione e vendita di beni e servizi nei distretti. 

 

Infatti riteniamo che ad una maggiore efficienza ed efficacia degli interventi concordati in sede contrattuale, debba  corrispondere un salario integrativo che, oltre ad applicare quanto già previsto dall’accordo interconfederale 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, prezzi e tariffe, riconosca economicamente il maggior impegno dei lavoratori per il raggiungimento degli obiettivi fissati e raggiunti.

 

In particolare, gli obiettivi da fissare per biennio vanno definiti su parametri regionali che, in maniera esemplificativa individuiamo negli incrementi della superficie boschiva, della produzione vivaistica e zootecnica, delle piante messe a dimora, della vendita di beni e servizi, nella riduzione delle superfici percorse dal fuoco, etc…

 

Si ritiene, inoltre, di dover concordare anche un livello di contrattazione distrettuale e/o aziendale che definisca e più puntuali e specifici obiettivi da raggiungere attraverso la “realizzazione di programmi concordati tra le parti  aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività” di distretto e/o di azienda.

 

In sede di trattativa verranno definiti i criteri di verifica e i tempi di erogazione.

 

 

 

 

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA,

 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE

E

CASSA INTEGRAZIONE

 

(art.12 del CIRL)

 

Per gli OTI  rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto integrativo, in caso di malattia debitamente certificata, infortunio, l’Amministrazione Forestale anticiperà quanto dovuto al lavoratore dall’INPS e dall’INAIL così come  previsto dalla Legge Nazionale 81/06.

 

Per quanto riguarda i giorni di assenza per infortunio avvenuto in cantiere e di malattia debitamente certificata (es. ricovero ospedaliero), gli operai a tempo determinato, rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto integrativo, la garanzia del salario è determinata dal recupero integrale delle giornate non lavorate. Per tutti gli operai l’Amministrazione Forestale anticiperà  quanto dovuto al lavoratore dall’INPS, gli assegni nucleo familiare, così come  previsto dalla Legge Nazionale 81/06.

In caso di utilizzazione dell’istituto della cassa integrazione, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare al lavoratore l’indennità spettante per la cassa integrazione recuperandola in fase di pagamento contributivo.

 

 

ART.

PERMESSI SINDACALI REGIONALI

Ciascuna delle Organizzazione Sindacali firmataria del presente contratto, al fine di potere meglio organizzare le proprie attività sindacali nell'ambito regionale, potrà avvalersi di un monte ore quantificato e convenuto pari a 7000 ore per O.S. da utilizzare sotto forma di permessi retribuiti, anche cumulabili, secondo le seguenti modalità:

1)          il monte ore dei permessi potrà essere utilizzato da ogni singola Organizzazione firmataria.

2)          Ogni  O.S. firmataria il presente CIRL potrà ogni anno provincialmente utilizzare il monte ore previsto sino al massimo delle 7.000 ore spettanti in sede regionale 

 

3)          La comunicazione verrà fatta con espresso richiamo al presente articolo,  almeno 5 gg. prima rispetto alla data di fruizione; ogni OO.SS. interessata dovrà inoltrare le richieste di permessi sindacali regionali tramite R.R. o FAX,  indicando il nome del lavoratore che ne beneficia, il numero delle ore che si intendono utilizzare e la struttura presso la quale verrà impiegato per svolgere detta attività.

4)          Le suddette richieste potranno essere avanzate, sempre nel limite massimo del monte ore, anche per più lavoratori e per un numero differenziato di ore.

5)          Le Segreterie Regionali di FLAI-FAI-UILA entro il 20 Febbraio dell’anno successivo alla fruizione dei permessi sindacali regionali di cui al presente articolo, dovranno comunicare ai rispettivi Dipartimenti Regionali dell’Amministrazione Forestale il consuntivo del numero di ore fruite provincialmente, le generalità dei lavoratori beneficiari, il monte ore individuale e gli uffici  di appartenenza.

6)          Le comunicazioni di cui ai commi precedenti verranno inoltrate, a firme del Segretario responsabile statutariamente della struttura regionale dell' O.S. interessata, ai dipartimenti regionali di competenza  che si faranno carico di trasmetterle alle proprie Amministrazioni periferiche.

 

 

ART.

DISTACCHI SINDACALI

Ciascuna delle OO.SS. firmatarie il presente CIRL, può richiedere il distacco retribuito di numero 3 lavoratori a tempo indeterminato, così come previsto dall’art. 5 del vigente C.C.N.L..

 

 

 

 

 

DIRITTI SINDACALI

(art. 4 del CCNL e art. 14 e 15 del CIRL)

 

Oltre a quanto stabilito dall’art. 4 del CCNL e dall’art. 14 del CIRL sui delegati cantieri, viene istituito il COORDINAMENTO SINDACALE DI DISTRETTO e/o di AZIENDA che ha una presenza territoriale sovracomunale o articolata in più cantieri di lavoro ubicati in luoghi non confinanti tra di loro.

 

Il COORDINAMENTO SINDACALE DI DISTRETTO e/o di AZIENDE viene eletto dalle RSA o dalle RSU presenti nei territori interessati. In fase di prima applicazione e fino a quando non si svolgeranno le elezioni o le nomine i COORDINAMENTI verranno nominati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CIRL competenti per territorio.

 

Nel corso della trattativa si definiranno competenze, ambiti,  e diritti sindacali dei componenti il COORDINAMENTO.

 

Le OO.SS. dichiarano di voler dare piena applicazione a quanto previsto dall’allegato D del CCNL in materia di costituzione delle RSU.

 

Entro tre mesi dalla stipula del presente CIRL, le OO.SS. si impegnano a svolgere le elezioni delle RSU, dei RLS dei RLSD e delle componenti la COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’

 

A seguito delle elezioni le RSU e il COORDINAMENTO SINDACALE DI DISTRETTO  sostituiranno a tutti gli effetti i delegati di cantiere di cui all’art. 14 del CIRL e ne assumono i compiti  e i diritti.

 

 

CENTRI DI RACCOLTA-MEZZI DI TRASPORTO-

RIMBORSO CHILOMETRAGGIO

(art. 54 del CCNL e art. 16 del CIRL)

 

L’Azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita d’intesa con le OO.SS. firmatarie del presente CIRL e competenti per territorio.

Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori.

L’individuazione del centro di raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disaggio dei lavoratori ed a salvaguardare l’economicità dell’azienda.

I centri di raccolta devono essere attrezzati in modo da custodire i mezzi privati che i lavoratori devono lasciare.

Vista la complessità del territorio regionale e la eterogeneità della casistica che ne deriva, in sede distrettuale le parti, firmatarie del presente CIRL, individuano i centri di raccolta tenendo conto i criteri espressi nel punto precedente.

Qualora non si raggiunga in sede di distretto un accordo per la individuazione dei centri di raccolta ai lavoratori verrà corrisposta una indennità di chilometraggio a partire o dal comune di residenza o dal comune di iscrizione delle graduatorie più vicino al cantiere di lavoro.

Il tempo di viaggio, di andata e ritorno, viene considerato orario di effettivo lavoro a partire dalla fermata dei mezzi di trasporto.

 

Ai lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa nelle isole minori vanno rimborsate tutte le spese di trasporto sostenute.

L’adeguamento del costo della benzina sarà oggetto di verifica annuale in sede di CPP tra le parti firmatarie il presente CIRL.

 

 

 

MISSIONI E TRASFERTE

(art. 16 del CCNL)

 

Qualora le spese sostenute dal lavoratore per trasferta non possono essere documentate, ai lavoratori spetta un rimborso forfettario giornaliero pari a €  15,00 per il trasporto, a € 20,00 per il pranzo a € 20,00 per la cena e a € 30 per l’alloggio.

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTO PER ASSISTENZA CONTRATTUALE REGIONALE

(art. 29 del CCNL e art. 17 del CIRL)

 

Fermo restando il contributo di assistenza contrattuale nazionale di cui all'art. 29 C.C.N.L. 01/01/2005 31/12/2009,  che deve essere trattenuto dai datori di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori e versato alle Organizzazioni sindacali nazionali FLAI - CGIL, FAI - CISL e UILA - UIL con le modalità e nella misura di cui all'allegato D al predetto contratto, viene confermato il contributo di assistenza contrattuale regionale.

Tale contributo è fissato nella misura di € 0,15 per ciascuna giornata lavorativa e dovrà essere trattenuto dai datori di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori e versato alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto integrativo.

 

 

QUOTE SINDACALI

(art. 4 del CCNL e art. 18 del CIRL)

 

Il datore di lavoro è tenuto ad operare, su delega del lavoratore, una trattenuta nella misura dell’1% sull’importo della retribuzione netta liquidata, a favore delle Organizzazioni sindacali provinciali firmatarie del presente CIRL indicate dal lavoratore medesimo.

Le suddette trattenute dovranno essere versate a cura del datore di lavoro, mensilmente, nelle forme e con le modalità che le Organizzazioni sindacali contraenti comunicheranno. Contestualmente al versamento delle quote all’O.S. dovrà essere fornito l’elenco dei lavoratori e l’importo della trattenuta effettuata; a richiesta dell’O.S. l’elenco verrà fornito in forma di file.

Le deleghe sindacali sottoscritte dai lavoratori in favore delle OO.SS. firmatarie il presente CIRL anno valore per l’intero anno di riferimento anche in caso di avvenuta disdetta; le stesse si intendono rinnovate automaticamente se non disdettate entro il 31 Dicembre.

In virtù di quanto sottoscritto nel protocollo d’intesa del 10 dicembre 1997 richiamato in premessa e nel rispetto di quanto sancito della Corte di Cassazione con sentenza n.. 1968/2004 si concorda che il contributo sindacale di cui al presente articolo e a quello precedente deve essere operato esclusivamente a favore delle OO.SS. firmatarie del presente CIRL.

 

 

 

 

 

PERMESSI

(art. 20 del CIRL)

 

Agli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto vanno concessi, per turno di lavoro, e previa autorizzazione del responsabile di cantiere, due ore di permesso, anche frazionabile da recuperare entro il mese in cui viene concesso.

Agli stessi vanno concesse fino un massimo di due ore di permesso retribuito per la riscossione degli emolumenti.

Durante il turno di lavoro gli operai potranno assentarsi per giustificati motivi personali e/o familiari fino ad un massimo di: sette giorni per i lavoratori nel contingente a 78 gg.; dieci giorni per i lavoratori nei contingenti a 101gg.; quindici giorni per i lavoratori nei contingenti a 151 gg.. Le giornate di assenza, a richiesta del lavoratore, potranno essere recuperate di norma in coda all’ultimo turno.

In ogni caso la richiesta, se superiore a due gg. consecutivi, per consentire una regolare organizzazione del lavoro dovrà essere inoltrata per iscritto, almeno due giorni prima della fruizione

 

 

 

ART.

(Art.51 CCNL)

PERMESSI STRAORDINARI

Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 53/00, la lavoratrice e il lavoratore ( sia OTI che OTD ) hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

Ai lavoratori rientranti nella sfera di applicazione del presente CIRL hanno diritto nel caso di nascita di figli a un permesso retribuito di 5 giorni di calendario.

Il lavoratore padre fruirà del permesso retribuito di cui al comma precedente, a decorrere dalla data di nascita del figlio, con l’obbligo di presentare successivamente il certificato di nascita del figlio.

La lavoratrice madre fruirà del permesso retribuito di cui al comma 1 del presente articolo entro il compimento del primo anno di vita previa presentazione al Dipartimento Provinciale di competenza del certificato di esistenza in vita del figlio.

 

 

 

Art.

(art 17 CCNL)

CONGEDO MATRIMONIALE

In caso di matrimonio il lavoratore con contratto a tempo determinato con oltre 150 giornate annue ha diritto ad un permesso retribuito di 10 giorni di calendario, il lavoratore con oltre 100 giornate annue ha diritto ad un permesso retribuito di 7 giorni di calendario, mentre il lavoratore con oltre 77 giornate annue ha diritto a un permesso retribuito pari a 5 giorni di calendario.

 

 

PREVIDENZA COMPLEMANTARE

(art. 32 del CCNL e art. 21 del CIRL)

 

Durante la trattativa le parti assumeranno tutte le iniziative opportune per dare una capillare diffusione sia del FILCOOP SANITARIO per i lavoratori a tempo indeterminato, sia del FONDO NAZIONALE PENSIONE denominato FILCOOP.

 

 

ATTIVITA’ DI PATRONATO

(art. 23 del CIRL)

 

Si conferma quanto previsto dall’art. 23 del vigente CIRL.

 

 

 

RIASSUNZIONE

(art. 48 del CCNL e art 3 del CIRL)

 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 48 del CCNL e dall’art. 3 del CIRL i lavoratori non tutelati dalla L.R…….. esercitato il diritto di riassunzione attraverso una domanda scritta da presentare al datore di  lavoro entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto do lavoro. Della domanda di riassunzione, da presentare – anche tramite le OO.SS. – deve essere data copia al lavoratore contenente la data di presentazione e il numero di protocollo.

Le assunzioni avverranno tenendo conto della professionalità e della data di presentazione e di protocollo della domanda riassunzione.

 

 

 

 

RECUPERO ARRETRATI OTI e OTD

 

Le parti definiranno le modalità di erogazione derivanti dall’accordo sindacale del 30 novembre 2005 relativo al recupero di due mensilità per gli OTI dell’anno 1996.

Per tutti i lavoratori, in sede di trattativa verrà definita la questione relativa agli arretrati contrattuali per il periodo       01-01-2002, 31-12-2004.

 

 

 

DECORRENZA E DURATA DEL PRESENTE CONTRATTO

(art. 24 del CIRL)

 

Le norme contenute nel presente contratto trovano applicazione con decorrenza dall' 1.1.2002 e scadranno il 31.12.2007. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata A.R.

 

 

ART.

NORMA DI RINVIO

 

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto integrativo, e fatte salve le condizioni di miglior favore, si rinvia alle disposizioni del CCNL 01.01.2005 - 31.12.2009.


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