PESCA


Piattaforma per il rinnovo del  Contratto integrativo della Pesca di Mazara Del Vallo

01/01/2005-31/12/2008

PREMESSA

Le scriventi OO.SS  definiscono la seguente ipotesi di contratto integrativo della pesca di Mazara Del Vallo in armonia con le logiche della contrattazione nazionale.

Il settore a Mazara del Vallo sta attraversando un momento delicato della sua esistenza. La coesistenza tra innovazione e arretratezza, tra legalità e illegalità, tra sviluppo sostenibile e sfruttamento delle risorse primarie cominciano a determinare duri contraccolpi a tutta la filiera ittica.

Per questi motivi consideriamo positivamente la ricerca di strumenti nuovi di organizzazione del comparto, a partire dalla costituzione del Distretto Produttivo ittico di Mazara del Vallo. In tale direzione positive relazioni sindacali tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, sostenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, possono svolgere un ruolo importante utile ad individuare sia i punti critici del settore sia le opportunità di sviluppo supportate da una sempre maggiore attenzione che i consumatori hanno per la produzione mediterranea di qualità.

Innovazione tecnologica delle imbarcazioni e delle tecniche di utilizzo del prodotto, utilizzo di fonti energetiche alternative, professionalità dei lavoratori, produttiva e positiva sinergia delle politiche pubbliche sono fattori di forza da utilizzare senza tentennamenti per dare maggiore competitività alla filiera all’interno di una politica di rispetto dell’ambente e di uno sviluppo sostenibile.

In questo contesto riteniamo indispensabile ed improcrastinabile il cambiamento del sistema della retribuzione dei lavoratori del mare al fine di garantire un salario equo per tutti i membri degli equipaggi dando cosi la possibilità di un vero ricambio generazionale che ad oggi è assente a causa principalmente di una incertezza salariale.

 

Positive relazioni sindacali sarebbero fondamentali anche in relazione alle problematiche della sicurezza del lavoro a bordo e della prevenzione degli infortuni.

 

Inoltre, alla luce di quanto discusso in questi ultimi mesi, riteniamo non più procrastinabile una riforma del sistema contributivo previdenziale e assistenziale in grado di dare risposte e certezze alle migliaia di lavoratori dipendenti che hanno investito il loro futuro in questo settore.

In questo quadro sarebbe opportuno valutare la possibilità di costituire a Mazara del Vallo, vista la consistenza e la peculiarità della sua marineria, una commissione di Marineria in grado di rapportarsi con le istituzioni locali e regionali al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli addetti.

 

Le parti stabiliscono di incontrarsi ogni 4 mesi per verificare la giusta applicazione del presente accordo anche alla luce del lavoro svolto dalla commissione paritetica istituita tra le parti a livello nazionale in data 07/02/2006

 

 

 

 

 

Art.1

Definizione del contratto

Il presente contratto integrativo regolamenta il personale imbarcato sui motopescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo con base di armamento a Mazara del Vallo, per le parti contrattuali che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il 'Personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima'  vigente demanda al secondo livello di contrattazione.

Il presente contratto fa parte integrante ed inscindibile del suddetto CCNL  cui rimanda per tutto quanto qui non espressamente previsto .

Art.2

Commissione  Locale della Pesca marittima

 Le parti concordano la costituzione a Mazara del Vallo della “commissione paritetica di verifica”, per il controllo dei costi e dei ricavi e delle relative ripartizioni, così come previsto dall’accordo nazionale del 7/2/2006,  con l’impegno ad una verifica delle condizioni per l’allargamento delle competenze della suddetta commissione, con funzione di relazione con le istituzioni locali e regionali al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli addetti.  Faranno parte della suddetta Commissione, in forma paritetica, i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente  C.I.

Art.3

Applicazione decreti legislativi in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro

Il settore viene attualmente regolamentato dai decreti legislativi 271/99 e 298/99. Le parti si impegnano a profondere qualsiasi sforzo per l’applicazione della predetta normativa , ivi comprese le disposizioni che saranno rese operative successivamente alla data di stipula del presente C.I. e che demandano alla competenza territoriale la loro applicazione.

Art.4

Rappresentanze e diritti  sindacali

Le OO.SS  Fai-Cisl, Flai-Cgil ed Uila Pesca, firmatarie del presente C.I., tutte le volte che si pongono le esigenze, possono tenere a bordo dei pescherecci assemblee con l’equipaggio anche allo scopo di controllare l’esatta applicazione delle norme contrattuali.

Art.5

Delegato di bordo

L’equipaggio, fra i propri componenti, eleggerà un proprio delegato che avrà il compito di controllare tutti i ricavi della vendita e tutte le relative spese di bordata, con l’obbligo a carico dell’armatore di esibire la relativa documentazione giustificativa, al fine della determinazione della “ PARTE “.

 Il delegato o in sua mancanza un componente l’equipaggio, in caso di controversia sulla determi-nazione della 'Parte', potrà avvalersi della collaborazione, se lo riterrà opportuno, delle OO.SS. firmatarie del presente C.I..

 

 

 

Art.6

Retribuzione

  Le parti considerano ormai superato il sistema di retribuzione alla parte e convengono sull’esigenza dell’applicazione dell’art 37 del CCNL, che prevede i termini e la modalità di corresponsione della retribuzione fissa corrispondente al minimo monetario garantito più il premio di produzione.

Art.7

Premio di produzione

Le parti concordano che  verrà stabilito un importo fisso mensile come da tabella allegata. Per quei marittimi che risolvono anticipatamente il proprio rapporto di lavoro l’importo fisso  verrà corrisposto all’atto dello sbarco e calcolato in percentuale alle giornate di effettivo imbarco ( in riferimento al mese di calendario).

Art.8

(Premio per obiettivo )

Tenuto conto di quanto già predisposto dal CCNL vigente, le parti stabiliscono che l’armatore erogherà un premio al lavoratore al raggiungimento dei risultati minimi contenuti nei seguenti indicatori;

A)                              Permanenza nell’imbarco a bordo di natante armato dall’impresa per un numero di giornate pari al 100% delle giornate di calendario dell’armamento teorico, praticato nell’anno comprensivo dei periodi di assenza imputabili a malattia ed infortunio, a condizione che al termine di ciascun periodo sia reimbarcato nella stessa unità dello stesso armatore , o nella stessa ditta.

B)                               Attività operativa di pesca del natante durante le sopra richiamate giornate d’armamento pari almeno al 64%

Si considerano neutri i periodi di assenza imputabili a

-                                  Permessi Brevi

-                                  Licenze Matrimoniali

-                                  Chiamate al servizio di leva

-                                  Altri periodi di assenza dovute a cause imputabili a volontà del lavoratore.

Il premio viene quantificato nella misura del 8% del Minimo Monetario Garantito mensile del parametro di 115 del CCNL in vigore e moltiplicato per i 12 mesi di imbarco, per ogni membro dell’equipaggio a prescindere della qualifica rivestita a bordo .

Tali indennità ai fini fiscali e previdenziali sarà trattata secondo la normativa vigente ed erogata alla scadenza dei  12 mesi di imbarco.

Al momento in cui l’armatore metterà in disarmo il peschereccio, o in caso di sbarco per volontà dell’armatore o sbarco per malattia o infortunio del lavoratore tale premio sarà riparametrato  in dodicesimi ed erogato in proporzione ai mesi di imbarco effettivo a ciascun componente dell’equipaggio.

 

 

 

Art.9

          Indennità a bordo

Le parti stabiliscono che ai marittimi imbarcati, l’armatore corrisponderà le seguenti indennità.

-                                  Indennità di ghiacciera; essa sarà corrisposta alle due persone che verranno adibite alla sistemazione del pescato all’interno dei locali di conservazione dello stesso, l’importo sarà pari ad Euro 5.00 ( cinque) pro capite per ogni giornata del trasbordo.

-                                  Indennità di cucina; tale indennità sarà corrisposta all’addetto che durante la bordata verrà impiegato in lavori di pulizia dei locali adibiti alla mensa ed al lavaggio delle stoviglie. L’importo di tale indennità è determinato in euro 5.00 ( cinque) per ogni giornata di trasbordo.

-                                  Indennità di riparazioni reti a bordo; a tutto il personale che verrà impiegato durante la bordata come sarcitore di bordo sarà corrisposta una indennità di Euro 100.00 ( Cento) per trasbordo.

-                                  Indennità di mansioni per funzione di Timoniere Euro 10.00 ( dieci) al giorno di trasbordo.

Art.10

Nuova qualifica

In osservanza all’art. 23 del CCNL, con il presente articolo si istituisce la nuova qualifica del “marinaio polifunzionale” , fermo restando le norme che regolano il codice della navigazione.

Questa nuova figura viene riconosciuta tra le parti come intermedia tra il capo servizio ed il marinaio semplice.

In questa qualifica vanno inquadrati i marinai che posseggono i seguenti requisiti, attribuibili alla pesca a strascico, sia Kelibia che Lampedusa:

-                                  almeno 5 anni di effettiva navigazione;

-                                  possesso di almeno 2 delle seguenti professionalità: timoniere, giovanotto di macchina, sarcitore a bordo, addetto alla ghiacciera.

 

Art.11

Ferie

Fermo restando quanto previsto dall’art. 35 del CCNL,  compatibilmente con la sicurezza del lavoro e della navigazione, e con le esigenze generali del codice della navigazione, per casi ed esigenze particolari (nascita, matrimonio, decesso di un parente con stretto vincolo di parentela), si concorda di trovare una modalità di fruizione delle ferie spettanti, in deroga agli usi e alle consuetudini locali ed in conformità all’art. 10 dlgs N.66/2003 e successive modifiche.

Per la parte retributiva si applica quanto previsto dall’art.6 del C.I. 

 

Art.12

13^ e 14^ mensilità – T.F.R..

Per la parte retributiva si applica quanto previsto dall’art.6 del C.I.

 

Art. 13

Permessi e licenze

Le parti concordano nell’interpretare e normare, secondo le specificità della marineria mazarese, quanto previsto dall’art.5-ter della legge 81/2006.

Art.14

Festività – Riposo settimanale

Le giornate festive e di riposo settimanale trascorse a bordo, spettanti all’equipaggio, saranno godute sotto forma di riposo compensativo ad ogni trasbordo, nel modo seguente:

-                                  COSTIERA LOCALE ENTRO 6 MIGLIA E RAVVICINATA ENTRO 20 MIGLIA

Poiché questa attività di pesca prevede il rientro nella stessa giornata od al massimo nelle 48 ore successive all’uscita, il riposo compensativo dovrà essere goduto nei termini di 8 giorni nell’arco di un mese. Il periodo di attività della pesca si estende alle giornate di sabato e domenica in presenza di eventi atmosferici avversi durante l’arco della settimana, garantendo ai lavoratori il riposo compensativo così come disciplinato nel primo comma.

-                                  TUTTE LE ALTRE ABILITAZIONI DI PESCA

La durata della bordata non può superare tre trasbordi compreso quello di rientro. Il trasbordo può essere superiore ad una settimana. A fine trasbordo l’equipaggio avrà diritto al riposo compensativo che deve comprendere le giornate di riposo del sabato, domenica e festivi (trascorsi in mare), nella misura di sei giorni per ventuno giorni lavorativi e comunque ragguagliabili proporzionalmente alle giornate di effettivo lavoro.

 

Art.15

Riposo giornaliero

Il capitano con il delegato dell’equipaggio regolerà l’attività di bordo tale da garantire un adeguato riposo a tutti i componenti dell’equipaggio, giusto quanto previsto dall’art. 18 D.lgs. N.66/2003 e dall’avviso comune sui criteri di recezione della Direttiva UE 93/104 in materia di orario di lavoro.

Art.16

Muccigna

La muccigna viene determinata per trasbordi di 20 giorni nella misura di E. 5,00 al giorno a carico del monte spese.A fine trasbordo verranno prelevate 15 cassette di prodotto pescato di II qualità che verranno ripartite  tra l’equipaggio e l’armatore.

Art.17

Tabelle di armamento per la sicurezza della vita in mare

In conformità all’art.3 del C.C.N.L. vigente,  per ogni tipo di nave da pesca, ad eccezione di quelle adibite alla pesca costiera locale di cui alla lettera A dell’art.1 del suddetto CCNL , che non siano impegnate in attività di pesca , il numero del personale di bordo non può mai essere inferiore a quattro unità.

 

Art. 18

Tabella d’armamento per l’esercizio dell’attività di pesca

Per mantenere nel presente accordo integrativo locale le zone di pesca storicamente denominate  si stabilisce che esse corrispondono alla seguente definizione:

a)      KELIBIA : è l’attività di pesca genericamente effettuata nei fondali;

b)      LAMPEDUSA: è l’attività di pesca genericamente effettuata nei banchi.

Pertanto per quanto riguarda la determinazione delle tabelle di armamento di cui all’art.4 del C.C.N.L. vigente le parti convengono che il  personale di bordo è normalmente calcolato sulla seguente forza:

-         pesca cosiddetta fondale ,KELIBIA, unità imbarcate minimo sei;

-         pesca cosiddetta banco,LAMPEDUSA, unità imbarcate minimo otto.

L’autorità marittima può, su richiesta dell’armatore, consentire la partenza del natante con destinazione KELIBIA con tabella ridotta di una unità, dopo avere accertato la mancanza di personale disponibile all’imbarco.

Per ciò che riguarda la pesca costiera ravvicinata ( entro le 20 miglia) la tabella d’armamento minima è fissata in numero 4 unità.

Art.19

Commissione di conciliazione per le controversie di lavoro

Viene istituita ai sensi della normativa vigente in tema di controversie di lavoro, e nel rispetto delle attuali norme contrattuali, la commissione di conciliazione locale con sede presso l’Associazione liberi armatori della pesca in Mazara del Vallo. La commissione è costituita da 7 componenti, di cui 6 nominati in maniera paritetica dai soggetti firmatari del presente contratto ed uno scelto dalle parti   tra funzionari di livello dirigenziale dei ruoli della pubblica amministrazione con competenze specifiche in materia di lavoro. Il rinnovo della commissione avverrà ogni quattro anni.

Eventuali indennità per il Funzionario, saranno concordate successivamente.

Art.20

Riscossione deleghe sindacali

In armonia con quanto già stabilito all’art.49 del CCNL vigente, le parti decidono di accettare esplicitamente il contenuto di detta norma . Il modello di delega sindacale è quello riportato all’allegato 'A'

 

 

 

 

 

 

Art.21

Interpretazione autentica delle norme contrattuali

Ogni controversia insorgente in merito all’interpretazione del contenuto delle norme di questo C.I.  potrà essere  sollevata da una delle parti contraenti.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimento, si costituirà una commissione paritetica ,composta  da un membro per soggetto firmatario del C.I., che dovrà esaminare la questione ed esitarla entro 15 giorni dalla prima seduta dell’organismo.

La commissione si riunirà, in via ordinaria, presso  la sede dell’Associazione  Liberi Armatori della Pesca  di Mazara del Vallo.

Art.22

Formazione

Le parti procederanno nel corso della trattativa ad un esame dei fabbisogni formativi del  settore al fine di procedere ad una comune programmazione della formazione.

Art.23

Condizioni di miglior favore

Vanno fatte salve le usanze e le condizioni di miglior favore maturate.

 

 

LEGENDA:

Per una corretta interpretazione dei termini utilizzati  all'interno del presente C.I., si conviene quanto segue;

TRASBORDO: Periodo intercorrente tra l'uscita in mare ed il successivo rientro del natante, per

                           la  battuta di pesca, che non può superare i 20 gg. lavorativi;

BORDATA:      Periodo intercorrente tra due ripartizioni successive.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:

Premio di produzione    (art.7 )

Pesca costiera ravvicinata e mediterranea      7 membri di equipaggio

 

Capitano                                  €        2.604,00

I° motorista                              €       2.041,00

Capo pesca                             €       1.647,00

Marinaio di prima                    €        1.352,00

Marinaio                                   €          737,00

Marinaio                                   €          737,00

Marinaio                                   €          737,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato “A”

 

MODELLO DI ADESIONE SINDACALE

 

                                                                                                                                

                                                                                  Spett.le Ditta__________________

                                                                                  _____________________________

                                                                                   Per il tramite dell’Associazione

                                                                                  _____________________________

Oggetto: delega sindacale.-

Con la presente comunicazione il sottoscritto_______________________________

Nato a ______________________________residente a  _____________________

Via_________________________________________________n.______________

Autorizza l’impresa di pesca denominata __________________________________ a trattenere , ai sensi del CCNL di lavoro di categoria e secondo la disciplina del contratto locale per la pesca e della normativa vigente, dalla propria retribuzione mensile (MMG), la somma pari alla percentuale dell’1%, a decorrere dal _________________________.

La somma mensilmente trattenuta  deve essere versata sul c/c bancario___________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ intestato___________________________________________________________________________________________________________________________________________.

In caso di mancato versamento, da parte di codesta impresa, dei contributi di cui sopra in favore della _____________________, delega quest’ultima ad agire direttamente, anche in via giudiziaria , per il recupero di quanto dovuto.

La presente delega , se non disdettata almeno due mesi prima della fine di ogni anno, avrà valore per l’anno e fino alla durata del rapporto di lavoro.

_________________,__________________

                                                                       Firma__________________________________________

“Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del  d.lgs. 196/20036, consento il loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che dati riguardanti l’iscrizione sindacale, siano comunicati al datore di lavoro ed agli enti previdenziali e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge , dai contratti e della convenzioni.”