CONTRATTO INTEGRATIVO DI LAVORO PER GLI L'anno 2004, il giorno 03 del mese di Novembre in Caltanissetta TRA
L'Unione Provinciale Agricoltori - Confagricoltura di
Caltanissetta, rappresentata
La Federazione Provinciale Coltivatori Diretti,
rappresentata dal Presidente
La Confederazione Italiana Agricoltori, rappresentata
dal Presidente Giuseppe E
La FLAI-CGIL, rappresentata dal segretario generale Pro
v. le Antonino La FAI- CISL, rappresentata dal segretario generale Alessandro Goto; La UILA- UIL, rappresentata dal segretario generale Francesco Paolo Guida.
Viene stipulato il presente Contratto Collettivo
Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli,
integrativo al patto nazionale del 10 luglio 2002 e a
valere in tutto
ART.l Oggetto del contratto
II presente Contratto Integrativo Provinciale di lavoro,
regola i rapporti di lavoro
Il CIPL si applica in particolare alle imprese
considerate agricole ai sensi dell'ari. ART.2 Decorrenza e durata del contratto II presente contratto decorre dal 1° gennaio 2004 e andrà a scadere il 31/12/2007. ART.3 Relazioni Sindacali
Le parti concordano di istituire un Osservatorio
Provinciale sul mercato
L'Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio
di 6 mèmbri,
Le parti si impegnano a costituire l'Osservatorio
Provinciale entro 90 ART.4 Assunzione e Riassunzione L'assunzione degli operai agricoli è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. L'assunzione a tempo determinato può avvenire con contratto di lavoro a termine: per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario,o per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto(vedi lettera "a" art.19 e 20 del CCNL);
- per l'esecuzione di più lavori stagionali, con
garanzia di occupazione minima
per l'esecuzione di più lavori stagionali, con garanzia
di occupazione
- di durata superiore a 180 giornate di effettivo
lavoro, da svolgersi n ART. 5 - Lavoratori Extracomunitari Per l'assunzione dei lavoratori extracomunitari valgono le norme di leggi vigenti, tenendo presente l'esigenza di dare precedenza nell'assunzione alla manodopera locale. ART. 6 - Contratti di formazione e lavoro Le parti, in applicazione dell'art. 3 della legge 19/12/1984, n.863 e art. 16 della legge 451/94, e successive modifiche e integrazioni, convengono di disciplinare i contratti di formazione lavoro secondo l'Accordo Quadro del CCNL del 10/07/2002, "Minimale Nazionale". ART.7 - Pari Opportunità Valgono le norme e le disposizioni di legge attualmente vigenti. ART. 8 - Orario di Lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali per
tutto l'anno, pari ad ore 6,30 giornaliere. E' consentito per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno, un orario di 44 ore settimanali recuperando tale maggiore orario in altro corrispondente periodo dell'anno. ART.9 - Riposo settimanale e ferie Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la Domenica.
Se, per esigenze d'azienda, si ritiene necessaria la
prestazione di lavoro in coincidenza con la Domenica, il
riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in
altro giorno della settimana. Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative. ART. 10 - Classificazione Operai Agricoli La classificazione degli operai agricoli è così definita: Area 1ª - declaratoria Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione. Specializzato "c" Lavoratori con specifiche conoscenze professionali.ma con esperienza di lavoro inferiore a tre anni e di età non superiore a 40 anni. Area 2ª - declaratoria Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali, acquisite per pratica o per titolo, ancorché necessitanti di un periodo di pratica. Qualificato "b"
Lavoratori con esperienza limitata (non superiore a tré
anni e di età non superiore a 40 anni). Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali. Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di Capo, viene determinata una maggiorazione salariale del 5% su paga base. Gli operai agricoli si classificano in: Area lª - declaratoria Livello "a" - ex Specializzati super
Ibridatore - selezionatore
Conduttore - meccanico di macchine agricole complesse
Innestatore (capace di eseguire tutti i tipi di innesto)
Conduttore di caldaie a vapore con certificato di
abilitazione Preparatore di miscele per trattamenti antiparassitari" Coordinatore e gestore delle aziende agrituristiche Responsabile attività sportive agrituristiche Responsabile di scuderia con funzione di istruttore Responsabile tecnico nello scavo di pozzi e vasche di irrigazione Responsabile addetto alla lavorazione dei prodotti agricoli. Responsabile di servizi di ricerca Livello " b "-ex Specializzati
Innestatori e ibridatori
Preparatori di miscele semplici e composte per
trattamenti antiparassitari
Addetto alle colture in serra e orticole pregiate
(carciofeti, etc.) Responsabile funzionamento impianti per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici
Responsabile della selezione e confezione dei prodotti
agricoli per la commercializzazione
Sterilizzatore di terreni
Meccanico specializzato
Frigorista elettricista addetto alle celle frigo
Responsabile dei lavori idraulico forestali e di
bonifica montana
Cuoco aziende agrituristiche e Aziende Agricole singole
e associate
Addetto al turismo equestre
Esperto all'allevamento ittico - pescaturismo
-ittiturismo Esperto alla degustazione di prodotti tipici Esperto alla organizzazione di attività per visite aziendali - didattiche- culturali Sportive Esperto alla divulgazione degli itinerari enograstronomici Esperto alla manutenzione e funzionamento pannelli solari Esperto Apicoltore Area 1ª - declaratoria Livello "c" Ex Qualificati Super Addetti agli impianti termici Addetti all'irrigazione Aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze. Livello "d" Ex Qualificati
Tutti gli aiuti degli operai di cui al livello "b"
Conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici
semoventi
Addetto alla manutenzione di verde pubblico e privato
Aiuto addetto alla foresteria delle aziende agricole
singole o associate
Addetto alla potatura verde Area 3ª - declaratoria Livello "e" Ex Comuni A
Operai addetti a lavorazione agricole generiche che non
necessitano di
specifiche professionalità e/o competenza non comprese
nelle
Addetto agli spazi aperti (Aziende Agrituristiche) Ex Comuni B Addetti alla raccolta di tutti i prodotti agricoli e zootecnici in genere ex art.54, nel corso dell'anno solare. - ortofrutticoli, viticoli (uva da tavola e da mosto), orticoli, frutta secca in genere, fave e piselli verdi freschi, uliveti, agrumeti, fieno, paglia. Art. 11 - Aumenti Salariali e Riparametrazione
Le parti, in riferimento all'Accordo Nazionale del 23
luglio 1993, convengono un aumento salariale del 6%
ripartito per la durata del presente C.I.C.P. con Tale aumento verrà calcolato proporzionalmente sulle retribuzioni di cui alle allegate tabelle, con le seguenti scadenze: - • 2,00% con decorrenza dal 1 ° Ottobre 2004 - • 1,50% con decorrenza dal 1° Ottobre 2005 - • 1,50% con decorrenza dal 1° Ottobre 2006 - • 1,00% con decorrenza dal 1° Ottobre 2007 Art.12 - Giorni festivi - Operai agricoli Sono considerati festivi tutte le domeniche ed i seguenti: 1. il primo dell'anno 2. il 6 gennaio, Epifania del Signore 3. il 25 aprile, Anniversario della Liberazione 4. il giorno del lunedì dopo Pasqua 5. il 1° maggio, festa del lavoro 6. il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica 7. il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B.V. Maria 8. il 1° novembre, giorno di Ognissanti 9. il 4 novembre, giorno dell'Unità nazionale 10.1'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione 11. il 25 dicembre, giorno di Natale 12. il 26 dicembre, S.Stefano 13. la festa del Patrono del luogo.
Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli
nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali,
si applicano le disposizioni di cui alle leggi Art. 13 Lavoro straordinario, festivo, notturno Operai agricoli Si considera: a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro; b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all'art. 35 (Contratto Nazionale); e) lavoro notturno, quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba. Limiti del lavoro notturno al coperto devono essere stabiliti nei contratti provinciali. Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore. Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti: - lavoro straordinario 25% - lavoro festivo 35% - lavoro notturno 40% -lavoro straordinario festivo 40% - lavoro festivo notturno 45%
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla
retribuzione: salario contrattuale ed eventuali generi
in natura, come definito all'art. 44 Contratto
Nazionale. Nei Art. 14 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Ai sensi dell'art. 13, comma 7° della legge 24/06/1997,
n. 196 le Parti, allo scopo di favorire rincontro tra
domanda ed offerta di lavoro e le particolari esigenze
di flessibilità A) volontarietà delle parti;
B) priorità nel passaggio da orario a orario ridotto e
viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto
a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e
la
C) applicazione di tutti gli istituti diretti ed
indiretti previsti dal CCNL dell 0/07/98 per
la prestazione ad orario ordinario, in proporzione
all'orario ridotto. - la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell'art. 12 del CCNL del 10/07/98; - la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità; - l'inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all'entità della prestazione; - ogni altra modalità di impiego. Ad ogni azienda spettano comunque due unità da utilizzare a tempo parziale con le modalità previste nel presente articolo. In aggiunta a tali unità ed m applicazione del comma 3 dell'art. 65 della legge 863/84 il numero dei lavoratori che possono essere assunti a tempo parziale da ciascuna azienda nell'anno, per una o più prestazione, è pari al 50% del rapporto tra le giornate di lavoro ad orario ordinario rilevate in azienda nell'anno precedente e l'unità equivalente ( cioè 270 giornate). La frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore. La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi: 1) per prestazioni settimanali: 24 ore; 2) per prestazioni mensili: 72 ore; 3) per prestazioni annuali: 500 ore.
Le parti si riservano di individuare anche eventuali
particolari tipologie di lavori per le quali è possibile
assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali,
mensili ed Art. 15 - Contratto di Apprendistato
In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 della Legge 196/97, le Parti fanno riferimento all'art. 16 del CCNL del 10/07/2002. Art. 16 - Contratto di lavoro temporaneo
L'applicazione sperimentale del lavoro temporaneo in
agricoltura per gli operai agricoli e florovivaisti è
disciplinata secondo i termini previsti dal Protocollo Art. 17 - Diritti Sindacali, R.S.U. Le parti fanno riferimento all'art. 77 del C.C.N.L. del 10/07/2002. Art. 18 - Quote sindacali per delega
L'azienda è tenuta dietro lettera /delega sottoscritta
dal lavoratore interessato, ad operare la trattenuta
dell' 1% per contributi sindacali ed a versarle
all'Organizzazione La delega può essere consegnata direttamente dal lavoratore ovvero inviata dalla O.S. cui appartiene. Art. 19- Contributo contrattuale I datori di lavoro ed i lavoratori a titolo di assistenza contrattuale, sono tenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazioni Sindacali nazionali e provinciali stipulanti il presente Contratto provinciale, un contributo pari allo 0,50 %, come da Convenzione INPS del 20/03/98, per ogni giornata di lavoro. La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata, unitamente alla propria. Le tabelle salariali debbono contemplare tra le altre trattenute al lavoratore, anche quella del contributo di assistenza contrattuale per ogni giornata di effettivo lavoro.
Art. 20 - Rimborso spese
I lavoratori che comandati a prestare servizio fuori
dell'azienda, sono costretti a consumare i pasti ed a
pernottare mori dal luogo abituale di lavoro, hanno
diritto al rimborso delle spese effettuate
(viaggio,vitto ed alloggio) previa presentazione di
regolari giustificativi di spesa, Art. 21 - Indennità di percorso
Qualora il lavoratore non può servirsi di mezzi pubblici
e il datore di lavoro non può mettere a disposizione un
mezzo di trasporto, al lavoratore verrà corrisposto un
rimborso Art 22- Cottimo Quando il lavoro viene eseguito a cottimo, al lavoratore dovrà essere consentito un guadagno minimo non inferiore al 20% in più della normale retribuzione. Art. 23 - T.R.F.
Per quanto attiene i lavoratori a tempo indeterminato le Parti fanno riferimento alledisposizioni normative previste dal C.C.N.L.
Per quanto riguarda i lavoratori a tempo determinato
compete il T.F.R. per l'effettivolavoro ordinario
svolto,pari all'8,63% calcolato sulla paga base
conglobata prevista dal Art. 24 -Raccolta di prodotti sulla pianta
II titolare de 11'azienda, nel caso di vendita del
prodotto sulla pianta, deve dame comunicazione alle 00.
SS. firmatarie del presente contratto. In relazione all'estendersi dell'intervento di imprese non agricole in attività colturali proprie del processo agricolo, specie attinenti la raccolta dei prodotti, il Ministro del Lavoro sottolinea che - in applicazione delle leggi vigenti - i lavoratori impiegati in queste attività sono da considerare agricoli e che queste aziende sono tenute ad applicare il più favorevole inquadramento di cui godono i lavoratori ai fini normativi,salariali, previdenziali ed assistenziali.
L'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata. Nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate, saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione. Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'ari 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. Art. 26- Permessi per corsi di addestramento professionale e recupero scolastico
I lavoratori a tempo determinato che frequentano i corsi di cui all'ari. 36 del CCNL, per usufruire dei permessi devono presentare: A) certificato di iscrizione rilasciato all'ente e/o dalla scuola; B) certificato trimestrale di frequenza. Art.27 - Permessi straordinari Ai donatori di sangue viene concessa una giornata di permesso retribuito da usufruirsi secondo le modalità previste dalla legge 13/07/1967 n. 584. Il permesso matrimoniale retribuito spettante è di 15 giorni.
Art. 28- Lavori pesanti e nocivi Sono considerati lavori pesanti:
Scasso a mano, trasporto e maneggio di pesi superiore a
15 Kg., abbattimento di alberi con mezzi non meccanici,
abbacchiatura e lavori in acqua. Preparazione e somministrazione di antiparassitari, anticrittogamici, erbicidi ed insetticidi, di 1° e 2° classe.pulitura intema delle vasche da vino della feccia, pulitura stalle e lavori in concimaia, lavori svolti nei silos, lavori svolti nelle serre.
Art. 29- Riduzione orario di lavoro per lavori pesanti e nocivi
Va operata la riduzione dell'orario di lavoro di 2 ore e
30 per tutti i lavori pesanti e nocivi.Agli operai per
il periodo di cui vengono adibiti a lavori pesanti e/o
nocivi,
Art. 30- Sicurezza, ambiente di lavoro e salute Le parti si impegnano a costituire il Comitato paritetico provinciale ai sensi dell'art. 20 del D.L. 626/94, i cui compiti sono quelli individuati al punto 8 dell'allegato 5 del CCNL che di seguito si trascrivono . Comitato paritetico provinciale E' istituto un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente accordo. Orientativamente tale comitato avrà i seguenti compiti: - raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza; - raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza con la formazione prevista; - promozioni di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i rappresentanti alla sicurezza che per gli altri lavoratori dipendenti. Le parti si impegnano ad individuare i fondi per la disciplina dell'articolo stesso. Art.31 - CIMI - Cassa Integrazione Extra - Legem Le parti si impegnano a recepire e attuare le modifiche che verranno determinate a livello nazionale, ed a quanto stabilito dal consiglio provinciale della Cassa, per quanto attiene la integrazione del trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro dei lavoratori agricoli.
Art. 32 - Disposizioni generali
Art. 33 - Esclusività di stampa. Il presente C.C.P.L. conforme all'originale è stato redatto dalle parti stipulanti,le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di legge. E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. Art. 34 - Deposito contratto Copia del presente contratto integrativo provinciale viene depositato presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Caltanissetta,il quale è tutore per l'osservanza delle norme in esso contenute Norma Transitoria In deroga all'alt. 82 del CCNL, ciascuna delle 00.SS. firmatarie del presente contratto, al fine di potere meglio organizzare le proprie attività sindacali nell'ambito provinciale, in considerazione della crisi occupazionale ed economica della provincia, (in via sperimentale e per la durata del presente Contratto), viene concordato che i mèmbri di organismi direttivi provinciali, che svolgono lavori agricoli, alle dipendenze di Enti locali e Regionali impegnati anche nella gestione di aziende che esplicano attività di cui all'ari. 1 del presente Contratto, potranno avvalersi, di un monte ore mensili pari a 100 ore, per non più di cinque mesi, nell'arco di un anno da utilizzare sotto forma di permessi retribuiti, cumulabili secondo le modalità previste dal CCNL.- Al termine della scadenza del presente Contratto i firmatari valuteranno la opportunità di ridiscutere il contenuto della presente norma transitoria. Nota: Incentivo di produttività Le parti si impegnano ad incontrarsi entro 120 gg. dalla data di stipula del presente contratto al fine di determinare modalità, tempi e condizioni per fissare l'aliquota relativa all'incentivo di produttività. Le OO.SS., si riservano in sede di trattativa di modificare, aggiungere ed integrare la piattaforma di cui sopra, in relazione alla variazione di norme legislative o accordi nazionali. Letto, confermato e sottoscritto.
p. La FAI -
CISL
p. La UILA - UIL Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della Provinciadi Caltanissetta del 03 Novembre 2004
Tabella salariale in vigore dal 01 Ottobre 2004
Note: - L'orario di lavoro è fissato in ore 6.30 giornalieri - TFR = 8,63% su colonna 1
Trattenute dal 1° Gennaio 2004
N.B. Per il Fondo Pensioni occorre effettuare la variazioni
in base agli aggiornamenti che si verificano nel
Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Caltanissetta del 03 Novembre 2004
Tabella salariale in vigore dal 01 Ottobre 2005
Note: - L'orario di lavoro è fissato in ore 6.30 giornalieri - TFR = 8,63% su colonna 1 Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Caltanissetta del 03 Novembre 2004
Tabella salariale in vigore dal 01 Ottobre 2006
Note: - L'orario di lavoro è fissato in ore 6.30 giornalieri - TFR = 8,63% su colonna 1
Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Caltanissetta del 03 Novembre 2004
Tabella salariale in vigore dal 01 Ottobre 2007
Note: - L'orario di lavoro è fissato in ore 6.30 giornalieri - TFR == 8,63% su colonna 1
Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Caltanissetta del 03 Novembre 2004
Tabella salariale in vigore dal 01 Ottobre 2004
Note: - L'orario di lavoro non può superare nella media le 39 ore settimanali - TFR = 8,63% su colonna 1
Trattenute dal 1° Gennaio 2004
N.B. Per il Fondo Pensioni occorre effettuare la variazioni
in base agli aggiornamenti che si verificano nel
Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Caltanissetta del 03 Novembre 2004
Tabella salariale in vigore dal 01 Ottobre 2005 Operai agricoli a tempo indeterminato
Note: - L'orario di lavoro non può superare nella media le 39 ore settimanali - TFR = 8,63% su colonna 1
Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Caltanissetta del 03 Novembre 2004
Tabella salariale in vigore dal 01 Ottobre 2006
Note: - L'orario di lavoro non può superare nella media le 39 ore settimanali - TFR = 8,63% su colonna 1
Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Caltanissetta del 03 Novembre 2004
Tabella salariale in vigore dal 01 Ottobre 2007
Note: - L'orario di lavoro non può superare nella media le 39 ore settimanali - TFR = 8,63% su colonna 1 |