CONTRATTO


 


CONTRATTO INTEGRATIVO DI LAVORO PER GLI
OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI
CALTANISETTA

L'anno 2004, il giorno 03 del mese di Novembre in Caltanissetta

TRA

L'Unione Provinciale Agricoltori - Confagricoltura di Caltanissetta, rappresentata 
dal Presidente Pietro Stella e dal Direttore E. Lauricella;

La Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, rappresentata dal Presidente 
Calogero Parrinello e dal direttore Dr. Nicola Lucci;

La Confederazione Italiana Agricoltori, rappresentata dal Presidente Giuseppe 
Valenza assistito dal Dr. Salvatore Norato.

E

      La FLAI-CGIL, rappresentata dal segretario generale Pro v. le Antonino
 Giannone;

La FAI- CISL, rappresentata dal segretario generale Alessandro Goto;

La UILA- UIL, rappresentata dal segretario generale Francesco Paolo Guida.

Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli, integrativo al patto nazionale del 10 luglio 2002 e a valere in tutto
 il territorio della Provincia di Caltanissetta.

 

 

ART.l Oggetto del contratto

II presente Contratto Integrativo Provinciale di lavoro, regola i rapporti di lavoro 
fra i datori di lavoro in agricoltura, le imprese condotte in forma singola, societaria 
o associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse, 
comprese le aziende fioro vivaistic he e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato, attività agrituristiche,
 attività di servizi di ricerca in agricoltura e faunistiche-venatorie- e gli operai 
agricoli da esse dipendenti, ed integra il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro
 degli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002.

Il CIPL si applica in particolare alle imprese considerate agricole ai sensi dell'ari. 
2135 del C.C. e dalle disposizioni della nuova legge di orientamento , nonché le
 nuove figure e attività connesse riconosciute dalle disposizioni di legge vigenti.

ART.2 Decorrenza e durata del contratto

II presente contratto decorre dal 1° gennaio 2004 e andrà a scadere il 31/12/2007.

ART.3 Relazioni Sindacali

Le parti concordano di istituire un Osservatorio Provinciale sul mercato 
del lavoro e sullo sviluppo del settore agricolo.

L'Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio di 6 mèmbri, 
designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.

Le parti si impegnano a costituire l'Osservatorio Provinciale entro 90 
giorni dalla stipula del CIPL.

ART.4 Assunzione e Riassunzione

L'assunzione degli operai agricoli è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. L'assunzione a tempo determinato può avvenire con contratto di lavoro a termine: per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario,o per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto(vedi lettera "a" art.19 e 20 del CCNL);

- per l'esecuzione di più lavori stagionali, con garanzia di occupazione minima 
superiore a 100 giornate di effettivo lavoro,da svolgersi nell'ambito di 
un unico rapporto continuativo (vedi lettera "e" art.l9e20delCCNL);

per l'esecuzione di più lavori stagionali, con garanzia di occupazione 
minima superiore a 100 giornate annue, nell'arco di 12 mesi dalla 
data di assunzione (vedi lettera "b" arti. 19 e 20 del CCNL);

-  di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi n
ell'ambito di un unico 
rapporto continuativo (vedi lettera "e" artt. 19 e 20 del CCNL).
L'assunzione viene effettuata con garanzia di occupazione per l'intera 
fase lavorativa e con garanzia di salario per il lavoro effettivamente prestato.
I lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui ali' art. 10 del CCNL, 
hanno diritto ad essere riassunti per l'esecuzione delle stesse 
lavorazioni nelle medesime aziende,con le modalità previste dalle 
disposizioni di cui all'ari. 8/bis della legge n. 79/83 e successive modifiche ed integrazioni.
Nella riassunzione si terrà conto della professionalità, dell'anzianità di 
servizio e della situazione di famiglia.

ART. 5 - Lavoratori Extracomunitari

Per l'assunzione dei lavoratori extracomunitari valgono le norme di leggi vigenti, tenendo presente l'esigenza di dare precedenza nell'assunzione alla manodopera locale.

 ART. 6 - Contratti di formazione e lavoro

Le parti, in applicazione dell'art. 3 della legge 19/12/1984, n.863 e art. 16 della legge 451/94, e successive modifiche e integrazioni, convengono di disciplinare i contratti di formazione lavoro secondo l'Accordo Quadro del CCNL del 10/07/2002, "Minimale Nazionale".

ART.7 - Pari Opportunità

Valgono le norme e le disposizioni di legge attualmente vigenti.

ART. 8 - Orario di Lavoro

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali per tutto l'anno, pari ad ore 6,30 giornaliere.
Per l'operaio a tempo indeterminato, fatte salve le attività zootecniche, le parti si possono concordare la suddivisione delle 39 ore settimanali in 5,5 o 6 giorni.
Nel caso di lavoro distribuito in 5 giorni settimanali, l'orario giornaliero sarà di 8 ore per quattro giorni e di 7 ore per il quinto giorno.

E' consentito per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno, un orario di 44 ore settimanali recuperando tale maggiore orario in altro corrispondente periodo dell'anno.

ART.9 - Riposo settimanale e ferie

Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la Domenica.

Se, per esigenze d'azienda, si ritiene necessaria la prestazione di lavoro in coincidenza con la Domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve in ogni essere assicurato un riposo settimanale di almeno 2 giorni, se possibile consecutivi, e comprendere la domenica. Il periodo minimo di riposo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può
comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.

Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative.

ART. 10 - Classificazione Operai Agricoli

La classificazione degli operai agricoli è così definita:

Area 1ª - declaratoria

Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

Specializzato "c"

Lavoratori con specifiche conoscenze professionali.ma con esperienza di lavoro inferiore a tre anni e di età non superiore a 40 anni.

Area 2ª  - declaratoria

Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali, acquisite per pratica o per titolo, ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

Qualificato "b"

Lavoratori con esperienza limitata (non superiore a tré anni e di età non superiore a 40 anni).
Area 3
ª  - declaratoria

Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

 Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di Capo, viene determinata una maggiorazione salariale del 5% su paga base.

Gli operai agricoli si classificano in:

Area lª  - declaratoria

Livello "a" - ex Specializzati super

 

Ibridatore - selezionatore

Conduttore - meccanico di macchine agricole complesse
Conduttore - meccanico di autotreni e autoarticolati
Aiutante di laboratorio
Potatore "artistico"

Innestatore (capace di eseguire tutti i tipi di innesto)
Giardiniere

Conduttore di caldaie a vapore con certificato di abilitazione
Giardiniere artistico
Cantiniere

Preparatore di miscele per trattamenti antiparassitari"

Coordinatore e gestore delle aziende agrituristiche

Responsabile attività sportive agrituristiche

Responsabile di scuderia con funzione di istruttore

Responsabile tecnico nello scavo di pozzi e vasche di irrigazione

Responsabile addetto alla lavorazione dei prodotti agricoli.

Responsabile di servizi di ricerca

Livello " b "-ex Specializzati


Vivaisti e addetti ai semenzai
Potatore

Innestatori e ibridatori

Preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari
Selezionatori di piante innestate
Conduttori patentati di autotreni - automezzi - trattori
Conduttori di caldaie con patente diversa dal 1 ° e 2° grado
Meccanici
Elettricisti
Spedizionieri
Costruttori di serre
Mungitore con mezzi meccanici
Guardiano di riserva faunistica e venatoria
Selezionatore di prodotti ortofrutticoli
Impiantatore di vigneti e frutteti
Collaboratore dei servizi di ricerca
Impiantatore di serre
Potatori e innestatori

Addetto alle colture in serra e orticole pregiate (carciofeti, etc.)
Floricoltore specializzato

Responsabile funzionamento impianti per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici

Responsabile della selezione e confezione dei prodotti agricoli per la commercializzazione
Pastorizzatore

Sterilizzatore di terreni
Addetto produzione burro
Casaro
Capo stalla
Mietitrebbiatore
Autista

Meccanico specializzato
Capo frantoiano
Autista di muletti

Frigorista elettricista addetto alle celle frigo
Addetto agli impianti antigrandine e antigelo
Capo irrigatore

Responsabile dei lavori idraulico forestali e di bonifica montana
Addetto alla costruzione di gallerie filtranti, apertura di pozzi o canali
di scolo sagomati, gradoni e stradelle di servizio e muri a secco
Addetto agli allevamenti e alla trasformazione dei derivati
Addetto ai lavori di ruspa

Cuoco aziende agrituristiche e Aziende Agricole singole e associate
Esperti addetti all'accoglienza nelle aziende agrituristiche e Agricole - singole e associate

Addetto al turismo equestre
Addetto alla "fattoria didattica"
Addetto alle attività ricreative
Addetto ai corsi e agli incontri culturali
Esperto coltivazioni bio logiche.
Esperto alla lavorazione di carni e derivati
Esperto alla lavorazione di carini di volatili e conigli
Esperto alla lavorazione e conservazione patate per conservazione - surgelati
Esperto alla produzione di succhi di frutta e ortaggi
Esperto alla lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (marmellate, etc.)
Esperto alla produzione di latte crudo
Esperto al trattamento igienico del latte
Esperto alla produzione dei derivati del latte
Esperto alla produzione di farine e derivati
Esperto alla produzione di aceto
Esperto alla produzione di erbe aromatiche
Esperto alla produzione di piante officinali
Esperto alla produzione di vini da tavola
Esperto alla produzione di vini speciali
Esperto nell'imbottigliamento dei vini etc.
Esperto alla produzione e alla lavorazione dell'olio
Esperto all'imbottigliamento dell'olio
Esperto alla coltivazione in serre e tunnel
Esperto alla coltivazione orticola a pieno campo
Esperto alla produzione di frutta in guscio e derivati
Esperto gestione sistemi di fertilizzazione e climatizzazione automatizzate in ambiente protetti

Esperto all'allevamento ittico - pescaturismo -ittiturismo
Esperto lavorazione dei prodotti ittici e commercializzazione
Esperto alla selvicoltura e allevamento come ciclo biologico fondo bosco
Esperto ambientale

Esperto alla degustazione di prodotti tipici

Esperto alla organizzazione di attività per visite aziendali - didattiche- culturali Sportive

Esperto alla divulgazione degli itinerari enograstronomici

Esperto alla manutenzione e funzionamento pannelli solari

Esperto Apicoltore

Area 1ª  - declaratoria

Livello "c" Ex Qualificati Super

Addetti agli impianti termici

Addetti all'irrigazione

Aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze.

Livello "d"  Ex Qualificati

 Tutti gli aiuti degli operai di cui al livello "b"
Preparatori di acqua da irrorazione
Irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari
Imballatori

Conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi
Trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla
Conduttore di macchine agricole
Conduttore di automezzi leggeri fornito di patente
Addetto alla sorveglianza dell'azienda
Aiuto innestatore in grado di provvedere alla preparazione di marze
Addetto alle coltivazioni orticole non classificato negli specializzati
Addetto al governo e custodia del bestiame anche nelle aziende agrituristiche
Incassettatore di frutta e ortaggi
Preparatore di mangimi
Giardiniere

Addetto alla manutenzione di verde pubblico e privato
Operatore addetto lavorazione olive (frantoi)
Aiuto addetto coltivazione ortoflorovivaistiche
Aiuto esperto coltivazioni biologiche
Aiuto addetto aziende faunistiche venatorie
Aiuto addetto alla preparazione e somministrazione della mensa aziendale
Addetto alle aziende singole o associate che si dedicano al Bed & Breakfast
Aiuto addetto alla foresteria delle aziende agrituristiche
Addetto di sala

 Aiuto addetto alla foresteria delle aziende agricole singole o associate
Fungicoltore
Avicoltore

Addetto alla potatura verde
Addetto alla mensa delle aziende Agricole
Aiuto addetto alla cucina

Area 3ª  - declaratoria

Livello "e" Ex Comuni A

Operai addetti a lavorazione agricole generiche che non necessitano di specifiche professionalità e/o competenza non comprese nelle
qualifiche superiori. Inoltre sono inclusi in questa declaratoria gli operai addetti alla raccolta dei prodotti in serre; gli addetti alla raccolta
dei carciofi; gli addetti all'aiuto della potatura verde e degli animali in genere.

Addetto agli spazi aperti (Aziende Agrituristiche)
Addetto agli alloggi    (Aziende Agrituristiche)

Ex Comuni B

Addetti alla raccolta di tutti i prodotti agricoli e zootecnici in genere ex art.54, nel corso dell'anno solare.

- ortofrutticoli, viticoli (uva da tavola e da mosto), orticoli, frutta secca in genere, fave e piselli verdi freschi, uliveti, agrumeti, fieno, paglia.

Art. 11 - Aumenti Salariali e Riparametrazione

Le parti, in riferimento all'Accordo Nazionale del 23 luglio 1993, convengono un aumento salariale del 6% ripartito per la durata del presente C.I.C.P. con
decorrenza 01 Ottobre 2004.

Tale aumento verrà calcolato proporzionalmente sulle retribuzioni di cui alle allegate tabelle, con le seguenti scadenze:

- • 2,00% con decorrenza dal 1 ° Ottobre 2004

- • 1,50% con decorrenza dal 1° Ottobre 2005

- • 1,50% con decorrenza dal 1° Ottobre 2006

- • 1,00% con decorrenza dal 1° Ottobre 2007

Art.12 - Giorni festivi - Operai agricoli

Sono considerati festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1. il primo dell'anno

2. il 6 gennaio, Epifania del Signore

3. il 25 aprile, Anniversario della Liberazione

4. il giorno del lunedì dopo Pasqua

5. il 1° maggio, festa del lavoro

6. il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica

7. il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B.V. Maria

8. il 1° novembre, giorno di Ognissanti

9. il 4 novembre, giorno dell'Unità nazionale

10.1'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione

11. il 25 dicembre, giorno di Natale

12. il 26 dicembre, S.Stefano

13. la festa del Patrono del luogo.

Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi
27 maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90.

Art. 13 Lavoro straordinario, festivo, notturno Operai agricoli

Si considera:

a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro;

b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all'art. 35 (Contratto Nazionale);

e) lavoro notturno, quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba.

 Limiti del lavoro notturno al coperto devono essere stabiliti nei contratti provinciali.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.

Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.

Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:

- lavoro straordinario         25%

- lavoro festivo              35%

- lavoro notturno           40%

-lavoro straordinario festivo  40%

- lavoro festivo notturno      45%

Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale ed eventuali generi in natura, come definito all'art. 44 Contratto Nazionale. Nei
casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto
per le ore ordinarie. Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardanti mansioni specifiche rientrati nelle normali attribuzioni del lavoratore,
si farà luogo soltanto da una maggiorazione del 10%.
Per speciali lavori eseguiti di notte (raccolta uva e frantoi aziendali; raccolta prodotti ortofrutticoli; raccolta, pressa, imballatura e trasporto palla e fieno e lavoro svolto presso
aziende agrituristiche) viene stabilito che non si farà luogo alla maggiorazione prevista.

Art. 14 - Rapporto di lavoro a tempo parziale

Ai sensi dell'art. 13, comma 7° della legge 24/06/1997, n. 196 le Parti, allo scopo di favorire rincontro tra domanda ed offerta di lavoro e le particolari esigenze di flessibilità
nel settore agricolo convengono di estendere, agli operai agricoli, le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale.
Presupposti e modalità per l'attivazione del rapporto di lavoro sono:

A) volontarietà delle parti;

B) priorità nel passaggio da orario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la
compatibilita della mansione svolta con quella da svolgere;

C) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal CCNL dell 0/07/98 per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all'orario ridotto.
La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siamo indicati;

- la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell'art. 12 del CCNL del 10/07/98;

-  la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità;

- l'inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all'entità della prestazione;

- ogni altra modalità di impiego.

Ad ogni azienda spettano comunque due unità da utilizzare a tempo parziale con le modalità previste nel presente articolo.

In aggiunta a tali unità ed m applicazione del comma 3 dell'art. 65 della legge 863/84 il numero dei lavoratori che possono essere assunti a tempo parziale da ciascuna azienda nell'anno, per una o più prestazione, è pari al 50% del rapporto tra le giornate di lavoro ad orario ordinario rilevate in azienda nell'anno precedente e l'unità equivalente ( cioè 270 giornate).

La frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.

La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi:

1) per prestazioni settimanali: 24 ore;

2) per prestazioni mensili: 72 ore;

3) per prestazioni annuali: 500 ore.

Le parti si riservano di individuare anche eventuali particolari tipologie di lavori per le quali è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed
annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate.

Art. 15 - Contratto di Apprendistato

 

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 della Legge 196/97, le Parti fanno riferimento all'art. 16 del CCNL del 10/07/2002.

Art. 16 - Contratto di lavoro temporaneo

L'applicazione sperimentale del lavoro temporaneo in agricoltura per gli operai agricoli e florovivaisti è disciplinata secondo i termini previsti dal Protocollo
nazionale d'intesa per la sperimentazione nel settore agricolo del lavoro temporaneo.
Le parti fanno riferimento al contenuto dell'ari. 17 e relativo allegato del CCNL del 10/07/2002, ed eventuali accordi nazionali.

Art. 17 - Diritti Sindacali, R.S.U.

Le parti fanno riferimento all'art. 77 del C.C.N.L. del 10/07/2002.

Art. 18 - Quote sindacali per delega

L'azienda è tenuta dietro lettera /delega sottoscritta dal lavoratore interessato, ad operare la trattenuta dell' 1% per contributi sindacali ed a versarle all'Organizzazione
Sindacale, firmataria del presente contratto, cui il lavoratore è iscritto, secondo le modalità che l'O.S. comunicherà.

La delega può essere consegnata direttamente dal lavoratore ovvero inviata dalla O.S. cui appartiene.

Art. 19- Contributo contrattuale

I datori di lavoro ed i lavoratori a titolo di assistenza contrattuale, sono tenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazioni Sindacali nazionali e provinciali stipulanti il

presente Contratto provinciale, un contributo pari allo 0,50 %, come da Convenzione INPS del 20/03/98, per ogni giornata di lavoro.

La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata, unitamente alla propria.

Le tabelle salariali debbono contemplare tra le altre trattenute al lavoratore, anche quella del contributo di assistenza contrattuale per ogni giornata di effettivo lavoro.

 

 

Art. 20 - Rimborso spese

I lavoratori che comandati a prestare servizio fuori dell'azienda, sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare mori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio,vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi di spesa,
per un ammontare massimo di € 15,00 per vitto e di € 35,00 per alloggio.
In via sperimentale e per la durata del presente contratto provinciale, per i lavoratori che sono comandati fuori dall'azienda, ad una distanza superiore ai 150 km tra andata e ritorno, ma che rientrano per pernottare, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio e vitto) previa presentazione di regolari giustificativi di spesa, per un ammontare massimo di Euro 20,00 per il vitto.

Art. 21 - Indennità di percorso

Qualora il lavoratore non può servirsi di mezzi pubblici e il datore di lavoro non può mettere a disposizione un mezzo di trasporto, al lavoratore verrà corrisposto un rimborso
pari al/5 del costo della benzina, dopo i 4 Km. di andata e ritorno complessivamente a partire dal sito comunale, ove espressamente richiesto.

Art 22- Cottimo

Quando il lavoro viene eseguito a cottimo, al lavoratore dovrà essere consentito un guadagno minimo non inferiore al 20% in più della normale retribuzione.

Art. 23 - T.R.F.

 

Per quanto attiene i lavoratori a tempo indeterminato le Parti fanno riferimento alledisposizioni normative previste dal C.C.N.L.

Per quanto riguarda i lavoratori a tempo determinato compete il T.F.R. per l'effettivolavoro ordinario svolto,pari all'8,63% calcolato sulla paga base conglobata prevista dal
presente contratto provinciale di lavoro.

Art. 24 -Raccolta di prodotti sulla pianta

II titolare de 11'azienda, nel caso di vendita del prodotto sulla pianta, deve dame comunicazione alle 00. SS. firmatarie del presente contratto.
Nel contratto di vendita dovrà presentarsi la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori già dipendenti dell'azienda agricola.

In relazione all'estendersi dell'intervento di imprese non agricole in attività colturali proprie del processo agricolo, specie attinenti la raccolta dei prodotti, il Ministro del Lavoro sottolinea che - in applicazione delle leggi vigenti - i lavoratori impiegati in queste attività sono da considerare agricoli e che queste aziende sono tenute ad applicare il più favorevole inquadramento di cui godono i lavoratori ai fini normativi,salariali, previdenziali ed assistenziali.

  Art. 25-Interruzioni - Recuperi - Operaio agricolo

L'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata.

Nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate, saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio

rimanga nell'azienda a sua disposizione.

Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'ari 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 26- Permessi per corsi di addestramento professionale e recupero scolastico

 

I lavoratori a tempo determinato che frequentano i corsi di cui all'ari. 36 del CCNL, per usufruire dei permessi devono presentare:

A) certificato di iscrizione rilasciato all'ente e/o dalla scuola;

B) certificato trimestrale di frequenza.

Art.27 - Permessi straordinari

Ai donatori di sangue viene concessa una giornata di permesso retribuito da usufruirsi secondo le modalità previste dalla legge 13/07/1967 n. 584.

Il permesso matrimoniale retribuito spettante è di 15 giorni.

 

Art. 28- Lavori pesanti e nocivi

Sono considerati lavori pesanti:

Scasso a mano, trasporto e maneggio di pesi superiore a 15 Kg., abbattimento di alberi con mezzi non meccanici, abbacchiatura e lavori in acqua.
Sono considerati lavori nocivi:

Preparazione e somministrazione di antiparassitari, anticrittogamici, erbicidi ed insetticidi, di 1° e 2° classe.pulitura intema delle vasche da vino della feccia, pulitura stalle e lavori in concimaia, lavori svolti nei silos, lavori svolti nelle serre.

 

Art. 29- Riduzione orario di lavoro per lavori pesanti e nocivi

 

Va operata la riduzione dell'orario di lavoro di 2 ore e 30 per tutti i lavori pesanti e nocivi.Agli operai per il periodo di cui vengono adibiti a lavori pesanti e/o nocivi,
sarà corrisposta una maggiorazione del 10%.

 

Art. 30- Sicurezza, ambiente di lavoro e salute

Le parti si impegnano a costituire il Comitato paritetico provinciale ai sensi dell'art. 20 del D.L. 626/94, i cui compiti sono quelli individuati al punto 8 dell'allegato 5 del CCNL che di seguito si trascrivono .

Comitato paritetico provinciale

E' istituto un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente accordo.

Orientativamente tale comitato avrà i seguenti compiti:

-     raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza;

- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza con la      formazione prevista;

- promozioni di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di      sicurezza sia per i rappresentanti alla sicurezza che per gli altri lavoratori     dipendenti.

Le parti si impegnano ad individuare i fondi per la disciplina dell'articolo stesso.

Art.31 - CIMI - Cassa Integrazione Extra - Legem

Le parti si impegnano a recepire e attuare le modifiche che verranno determinate a livello nazionale, ed a quanto stabilito dal consiglio provinciale della Cassa, per quanto

attiene la integrazione del trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro dei lavoratori agricoli.

 

Art. 32 - Disposizioni generali

 


Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del CCNL di categoria vigente.

 

 

Art. 33 - Esclusività di stampa.

Il presente C.C.P.L. conforme all'originale è stato redatto dalle parti stipulanti,le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di legge. E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.

 Art. 34 - Deposito contratto

Copia del presente contratto integrativo provinciale viene depositato presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Caltanissetta,il quale è tutore per l'osservanza delle norme in esso contenute

Norma Transitoria

In deroga all'alt. 82 del CCNL, ciascuna delle 00.SS. firmatarie del presente contratto, al fine di potere meglio organizzare le proprie attività sindacali nell'ambito provinciale, in considerazione della crisi occupazionale ed economica della provincia, (in via sperimentale e per la durata del presente Contratto), viene concordato che i mèmbri di organismi direttivi provinciali, che svolgono lavori agricoli, alle dipendenze di Enti locali e Regionali impegnati anche nella gestione di aziende che esplicano attività di cui all'ari. 1 del presente Contratto, potranno avvalersi, di un monte ore mensili pari a 100 ore, per non più di cinque mesi, nell'arco di un anno da utilizzare sotto forma di permessi retribuiti, cumulabili secondo le modalità previste dal CCNL.- Al termine della scadenza del presente Contratto i firmatari valuteranno la opportunità di ridiscutere il contenuto della presente norma transitoria.

Nota: Incentivo di produttività

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro 120 gg. dalla data di stipula del presente contratto al fine di determinare modalità, tempi e condizioni per fissare l'aliquota relativa all'incentivo di produttività.

Le OO.SS., si riservano in sede di trattativa di modificare, aggiungere ed integrare la piattaforma di cui sopra, in relazione alla variazione di norme legislative o accordi nazionali.


 

Letto, confermato e sottoscritto.

                                                                                                       

 

 

                                                                                                                      p. La FAI - CISL                                                                                                       

                                                                                                   p. La UILA - UIL                                                                                                    


 

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro  per gli operai agricoli della Provinciadi Caltanissetta del

03 Novembre 2004

Tabella salariale in vigore dal 01 Ottobre 2004
aggiornata agli effetti dell'accordo Nazionale del 10/07/2002,
dall'incremento previsto dal 01 Gennaio 2003
e dal Contratto Provinciale del 03/11/2004
Operai agricoli a tempo determinato

QUALIFICHE

PAGA BASE CONGLOBATA

3° ELEMENTO 30.44%

TOTALE

1^ AREA

 

 

 

Liv. A- Specializ. Super

44,00

13,39

57,39

Liv. B- Specializzato

42,36

12,89

55,25

Specializzato "c"

39,00

11,87

50,87

2A AREA

 

 

 

Liv. C-Qualificato Super

40,95

12,47

53,42

Liv. D- Qualificato

38,90

11,84

50,74

Qualificato "b"

36,00

10,96

46,96

3A AREA

 

 

 

Liv. E -Comune A

35,53

10,82

46,35

Comune B

24,93

7,59

32,52

Note:

- L'orario di lavoro è fissato in ore 6.30 giornalieri

- TFR = 8,63% su colonna 1

Trattenute dal 1° Gennaio 2004
Fondo pensioni   8,54%
CAC            0,20%
CIMI           0,40%

N.B. Per il Fondo Pensioni occorre effettuare la variazioni in base agli aggiornamenti che si verificano nel
corso dell'anno.

 

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Caltanissetta

del 03 Novembre 2004

Tabella salariale in vigore dal 01 Ottobre 2005
aggiornata agli effetti dell'accordo Nazionale del 10/07/2002,
dall' incremento previsto dal 01 Gennaio 2003
e dal Contratto Provinciale del 03/11/2004
Operai agricoli a tempo determinato

QUALIFICHE

PAGA BASE CONGLOBATA

3° ELEMENTO 30.44%

TOTALE

1^ AREA

 

 

 

Liv. A-Specializ.Super

44,65

13,59

58,24

Liv. B- Specializzato

42,98

13,08

56,06

Specializzato "c"

39,58

12,05

51,63

2A AREA

 

 

 

Liv. C-Qualificato Super

41,56

12,65

54,21

Liv. D- Qualificato

39,47

12,01

51,48

Qualificato "b"

36,53

11,12

47,65

3A AREA

 

 

 

Liv. E -Comune A

36,05

10,97

47,02

Comune B

25,30

7,70

33,00

Note:

- L'orario di lavoro è fissato in ore 6.30 giornalieri

- TFR = 8,63% su colonna 1

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Caltanissetta

del 03 Novembre 2004

Tabella salariale in vigore dal 01 Ottobre 2006
aggiornata agli effetti dell'accordo Nazionale del 10/07/2002,
dall'incremento previsto dal 01 Gennaio 2003
e dal Contratto Provinciale del 03/11/2004
Operai agricoli a tempo determinato

QUALIFICHE

PAGA BASE CONGLOBATA

3° ELEMENTO 30.44%

TOTALE

1^ AREA

 

 

 

Liv. A-Specializ.Super

45,30

13,79

59,09

Liv. B- Specializzato

43,61

13,27

56,88

Specializzato "c"

40,15

12,22

52,37

2A AREA

 

 

 

Liv. C-Qualificato Super

42.16

12,83

54,99

Liv. D- Qualificato

40.05

12,19

52,24

Qualificato "b"

37,05

11,28

48,33

3AAREA

 

 

 

Liv. E -Comune A

36,57

11,13

47,70

Comune B

25,66

7,81

33,47

Note:

- L'orario di lavoro è fissato in ore 6.30 giornalieri

- TFR = 8,63% su colonna 1

 

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Caltanissetta

del 03 Novembre 2004

Tabella salariale in vigore dal 01 Ottobre 2007
aggiornata agli effetti dell'accordo Nazionale del 10/07/2002,
dall'incremento previsto dal 01 Gennaio 2003
e dal Contratto Provinciale del 03/11/2004
Operai agricoli a tempo determinato

QUALIFICHE

PAGA BASE CONGLOBATA

3° ELEMENTO 30.44%

TOTALE

1^ AREA

 

 

 

Liv. A-Specializ. Super

45,73

13,92

59,65

Liv. B- Specializzato

44,02

13,40

57,42

Specializzato "c"

40,53

12,34

52,87

2^ AREA

 

 

 

Liv. C-Qualificato Super

42,56

12,96

55,52

Liv. D- Qualificato

40,43

12,31

52,74

Qualificato "b"

37,41

11,39

48,80

3A AREA

 

 

 

Liv. E -Comune A

36,92

11,24

48,16

Comune B

25,91

7,89

33,80

Note:

- L'orario di lavoro è fissato in ore 6.30 giornalieri

- TFR == 8,63% su colonna 1

 

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Caltanissetta

del 03 Novembre 2004

Tabella salariale in vigore dal 01 Ottobre 2004
aggiornata agli effetti dell'accordo Nazionale del 10/07/2002,
dall'incremento previsto dal 01 Gennaio 2003
e dal Contratto Provinciale del 03/11/2004
Operai agricoli a tempo indeterminato

QUALIFICHE

PAGA BASE CONGLOBATA

1^ AREA

Liv. A-Specializ. Super

€1.138.68

Liv. B- Specializ.

€1.097,20

2^ AREA

 

Liv .C-Qualifìcato Super

€1.042,70

Liv. D- Qualificato

€1.006,35

3AAREA

Liv. E Comuni

€ 919,48

Note:

- L'orario di lavoro non può superare nella media le 39 ore settimanali

- TFR = 8,63% su colonna 1

Trattenute dal 1° Gennaio 2004
Fondo pensioni   8,54%
CAC           0,20%
CIMI           0,40%

N.B. Per il Fondo Pensioni occorre effettuare la variazioni in base agli aggiornamenti che si verificano nel
corso dell'anno.

 

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Caltanissetta

del 03 Novembre 2004

Tabella salariale in vigore dal 01 Ottobre 2005
aggiornata agli effetti dell'accordo Nazionale del 10/07/2002,
dall'incremento previsto dal 01 Gennaio 2003
e dal Contratto Provinciale del 03/11/2004

Operai agricoli a tempo indeterminato

QUALIFICHE

PAGA BASE CONGLOBATA

1^ AREA

Liv. A-Specializ.Super

€1.155,42

Liv. B- Specializ.

€1.113,34

2A AREA

 

Liv .C-Qualifìcato Super

€ 1.058,03

Liv. D- Qualificato

€1.021,15

3AAREA

Liv. E Comuni

€ 933,00

Note:

- L'orario di lavoro non può superare nella media le 39 ore settimanali

- TFR = 8,63% su colonna 1

  

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Caltanissetta

del 03 Novembre 2004

Tabella salariale in vigore dal 01 Ottobre 2006
aggiornata agli effetti dell'accordo Nazionale del 10/07/2002,
dall'incremento previsto dal 01 Gennaio 2003
e dal Contratto Provinciale del 03/11/2004
Operai agricoli a tempo indeterminato

QUALIFICHE

 

PAGA BASE CONGLOBATA

1^AREA

Liv. A-Specializ.Super

1.172.17

Liv. B- Specializ.

1.129,47

2A AREA

 

 

Liv .C-Qualifìcato Super

1.073,36

Liv. D- Qualificato

1.035,95

3A AREA

Liv. E Comuni

946,52

Note:

- L'orario di lavoro non può superare nella media le 39 ore settimanali

- TFR = 8,63% su colonna 1

 

 Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Caltanissetta

del 03 Novembre 2004

Tabella salariale in vigore dal 01 Ottobre 2007
aggiornata agli effetti dell'accordo Nazionale del 10/07/2002,
dall'incremento previsto dal 01 Gennaio 2003
e dal Contratto Provinciale del 03/11/2004
Operai agricoli a tempo indeterminato

QUALIFICHE

PAGA BASE CONGLOBATA

1^ AREA

Liv. A-Specializ.Super

€1.183.33

Liv. B- Specializ.

€1.140.23

2A AREA

Liv .C-Qualificato Super '               €1.083,59

Liv. D- Qualificato                          €1.045,82

3A AREA

Liv. E Comuni

€ 955.54

Note:

- L'orario di lavoro non può superare nella media le 39 ore settimanali

- TFR = 8,63% su colonna 1