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LIVELLO 1 |
- innestatore (capace di eseguire tutti i tipi
di innesto),
- Giardiniere artistico,
- Conduttore di caldaia a vapore (con
certificato di abilitazione),
- Conduttore meccanico di macchine agricole
complesse,
- Aiutante laboratorio,
- Potatore artistico,
- Preparatore di miscele per trattamenti
antiparassitari,
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- Responsabile attività sportive agrituristiche,
- Responsabile di scuderia con funzione di
istruttore,
- Responsabile tecnico nello scavo di pozzi e
vasche di irrigazione,
- Direzione e gestione aziende agricole.
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LIVELLO 2° |
- lmpiantatori di vigneti e frutteti,
- Impiantatore di serre,
- Potatore e innestatore,
- Vivaista ed addetto ai semenzai,
- Conduttore di macchine agricole munito di patente e in
grado di
effettuare piccole riparazioni,
- Addetto alle colture in serra e orticole pregiate
(carciofeti, et.),
Floricoltore specializzato,
- Responsabile funzionamento impianti per la trasformazione
dei prodotti
agricoli e zootecnici,
- Responsabile della selezione e confezione dei prodotti
agricoli
per la commercializzazione,
- Pastorizzatore,
- Sterilizzatore,
- Addetto produzione burro,
- Casaro,
- Capo stalla,
- Addetto trattamenti antiparassitari munito di patentino,
- Mietitrebbiatore,
- Autista,
- Meccanico specializzato,
- Capo frantoiano,
- Autista di muletti,
- Frigorista elettricista addetto alle celle frigo,
- Addetto agli impianti antigrandine e antigelo,
- Capo irrigatore,
- Responsabile dei lavori idraulico forestali e di bonifica
montana,
- Addetti alla costruzione di gallerie filtranti, apertura
di pozzi o canali di
scolo sagomati, gradoni e stradelle di servizio e muri a
secco,
- Addetto agli allevamenti e alla trasformazione dei
derivati,
- Addetto ai lavori di ruspa,
- Cuoco aziende agrituristiche,
- Esperto coltivazioni biologiche.
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LIVELLO 3° |
- Addetti impianti termici,
- Addetto aziende faunistiche venatorie,
2° AREA
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LIVELLO 1° |
- Conduttore di macchine agricole,
- Conduttore di automezzi leggeri fornito di patente,
- Addetto alla sorveglianza dell’azienda,
- Addetto innestatore in grado di provvedere alla
preparazione di marze,
- Addetto allo coltivazioni orticole non classificato negli
specializzati,
- Addetto al governo e custodia del bestiame anche nelle
aziende agrituristiche,
- Irroratori portatori di lancia per trattamenti
antiparassitari,
- lncassettatore di frutta ed ortaggi,
- Preparatore di mangimi,
- Giardiniere,
- Addetto alla manutenzione di verde pubblico e privato,
- Operatore addetto lavorazione olive (frantoi),
- Aiuto addetto coltivazioni ortoflorovivaistiche,
- Aiuto esperto coltivazioni biologiche,
- Aiuto addetto aziende faunistiche venatorie,
- Aiuto addetto alla foresteria delle aziende
agrituristiche,
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LIVELLO 2° |
- Lavoratori agricoli che non sono inclusi nelle superiori
qualifiche capaci
di eseguire solo mansioni generiche non richiedenti
specifici requisiti
professionali.
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LIVELLO 3° |
- Addetti per la prima volta ai lavori agricoli che non
richiedono particolari
qualificazioni, per favorire l’insediamento e la formazione
dei giovani in
agricoltura.
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LIVELLO 4° |
- Addetti alla raccolta di tutti i prodotti agricoli e
zootecnici in genere ex art 54.
ART. 11 - Aumenti Salariali e Riparametrazione
Le parti, in riferimento all’accordo Nazionale del 23 luglio
1993, convengono un aumento salariale mensile del 3,20% con
decorrenza 1° luglio 1996 e del 3,20% con decorrenza 1°
luglio 1998 (complessivamente l’aumento concordato e del
6,40% da erogare in due soluzioni come sopra specificato -
di cui parte sul salario provinciale).
Specializzato Super 114.863
Specializzato 110.793
Qualificato Super 107.367
Qualificato 101.952
Comune a) 93.377
Comune b) 79.044
Ex art. 54 49.614
ART. 12 - ACCORDI DI RIALLINEAMENTO
Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e le
condizioni di competitività delle imprese, le parti
contraenti concordano dì dare attuazione all'art. 88 del
C.C.N.L, definendo un programma di riallineamento ai salari
contrattuali con le seguenti modalità e termini di cui
all'allegato Accordo, che fa parte integrante dei presente
contratto.
ART. 13 - Giorni festivi - Operai agricoli
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i
seguenti
1) il primo dell'anno
2) il 6
gennaio, Epifania dei Signore
3) il 25 aprile, Anniversario della liberazione
4) il giorno del lunedì dopo Pasqua
5) il 1° maggio, festa dei lavoro
6) il 2 giugno, Anniversario della fondazione della
Repubblica
7) il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B.V- Maria
8) il 1° novembre, giorno di Ognissanti
9) il 4 novembre, giorno dell'Unità nazionale
10) l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata concezione
11) il 25 dicembre, giorno di Natale
12) il 26 dicembre, S. Stefano
13) la Festa del Patrono del luogo
Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei
giorni di
festività nazionali ed infrasettimanali, si applicano le
disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949 n° 260 e 31
marzo 1954 n. 90.
ART. 14 - Lavoro straordinario, festivo, notturno - Operai
agricoli
Si considera
a) lavoro straordinario, quello
eseguito oltre l'orario ordinario di
lavoro;
b) lavoro festivo, quello eseguito
nelle domeniche e negli altri giorni
festivi riconosciuti dallo Stato di
cui all'art. 36,
c) lavoro notturno, quello eseguito
da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba.
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I limiti dei lavoro notturno al coperto debbono essere
stabiliti nei contratti provinciali.
II lavoro straordinario non potrà superare le due ore
giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto
dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui
mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuate
di straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.
Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
- lavoro straordinario 25%
- lavoro festivo 35%
- lavoro notturno 40%
- lavoro straordinario festivo 40%
- lavoro festivo notturno 45%
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione,
salario contrattuale ed eventuali generi in natura, come
definito all'art. 45.
Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo
elemento, questo viene corrisposto anche per le ore
straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto
per le ore ordinarie.
Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari
turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti
nelle normali attribuzioni dei lavoratore, di farà luogo
soltanto ad una maggiorazione dei 10%.
Per speciali lavori da eseguirsi di notte e per i quali i
contratti provinciali abbiano stabilito un'adeguata
particolare tariffa, non si farà luogo alle maggiorazioni
per il lavoro notturno.
ART. 15 - Diritti Sindacali, R.S.U.
Atteso che in sede nazionale si stanno definendo le modalità
di costituzione delle R.S.U., le parti decidono di
incontrarsi successivamente per uniformarsi ai contenuti
dell'accordo nazionale.
ART. 16 - Quote sindacali per delega
L’azienda è tenuta dietro lettera/delega sottoscritta dal
lavoratore interessato, ad operare la trattenuta dell'1% per
contributi sindacali ed a versarla
all'organizzazione Sindacale, firmataria del presente
contratto, cui il lavoratore è iscritto, secondo le modalità
che l'O.S. comunicherà.
La delega può essere consegnata direttamente dal lavoratore
ovvero dalla dall'O.S. cui appartiene.
ART. 17 - Contributo contrattuale
I datori dì lavoro ed i lavoratori a titolo di assistenza
contrattuale. sono tenuti a versare a favore delle
rispettive Organizzazioni sindacali nazionali e provinciali
stipulanti il presente Contratto ed i contratti provinciali,
un contributo per ogni giornata di lavoro.
Modalità ed entità di tale contributo sono determinate da
appositi accordi.
La quote e carico dei lavoratore sarà trattenuta dal datore
di lavoro e da questi versate, unicamente alla propria.
Le tabelle salariali debbono contemplare tra le altre
trattenute al lavoratore , anche quella dei contributo di
assistenza contrattuale per ogni giornata di effettivo
lavoro,
ART. 18 - Indennità di percorso
Qualora il lavoratore non può servirsi di mezzi pubblici e
il datore di lavoro non può mettere a disposizione un mezzo
di trasporto, al lavoratore verrà corrisposto un rimborso
pari a 115 del costo della benzina, dopo i 4 Km. di andata e
ritorno.
ART. 19 - Rimborso spese
I lavoratori
comandati a presentare servizio fuori della azienda, sono
costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal
luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle
spese effettuate ( viaggio, vitto ed
alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi
spesa.
ART. 20 - Attrezzi da lavoro
Il datore
di lavoro consegnerà agli OTD gli attrezzi necessari a
lavoro assegnatogli.
L'operaio agricolo è tenuto a conservare in buono stato gli
attrezzi, ed utensili e in genere quanto gli è stato
affidato dal datore di lavoro.
L'operaio agricolo risponderà delle perdite e dei danni
imputabili a sua colpa e l'ammontare relativo gli verrà
trattenuto sulle sue spettanze. Agli
operai agricoli che utilizzano propri attrezzi, sarà
corrisposta a titolo di indennità logorio attrezzi la somma
di £ 500 giornaliera.
ART. 21 - Cottimo
Quando il lavoro viene eseguito a cottimo, al lavoratore
dovrà essere
consentito un guadagno minimo non inferiore al 20% in più
della normale retribuzione.
ART. 22 - Vendita di prodotti sulla pianta
Il titolare dell'azienda nel caso di vendita dei prodotto
sulla pianta, deve darne comunicazione alle OO.SS.
firmatarie dei presente contratto.
Nel contratto di vendita dovrà prevedersi la salvaguardia
dei livelli occupazionali dei lavoratori già dipendenti
dell'azienda agricola.
ART. 23 - Interruzioni - Recuperi - Operai agricoli
L'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle
ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata.
Nel caso di interrogazioni dovute a causa di forza maggiore,
le ore di lavoro non prestate, saranno retribuite solo ed in
quanto il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio
rimanga nell'a7ienda a sua disposizione.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova
applicazione la norma dell'art.8 della legge 8 agosto 1972,
n. 457.
ART. 24 -
Permessi per
corsi di
addestramento
professionale
e recupero
scolastico
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I lavoratori a tempo determinato che frequentano i corsi di
cui all'art. 33 dei CCNL, per usufruire dei permessi devono
presentare.
a) certificato di iscrizione rilasciato
dall'ente e/o dalla scuola,
b) certificato trimestrale di frequenza.
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ART.25 - Permessi straordinari
Ai donatori di sangue viene concessa una giornata di
permesso retribuito da usufruirsi secondo le modalità
previste dalla legge 13.07.1967 n. 584.
Il permesso matrimoniali retribuito viene elevato a 15
giorni.
ART. 26 - Lavori pesanti e nocivi
Sono considerati lavori pesanti:
scasso a mano, trasporto e maneggio coi pesi superiori á 15
Kg, abbattimento di alberi con mezzi non meccanici,
abbacchiatura e lavori in acqua.
Sono considerati lavori nocivi:
preparazione e somministrazione di antiparassitari,
anticrittogamici, erbicidi ed insetticidi. pulitura interna
delle vasche da vino della feccia, pulitura state e lavori
in concimaia, lavori svolti nei silos, lavori svolti nelle
serre.
ART. 27 - Riduzione orario di lavoro per lavori pesanti e
nocivi
Va operata la riduzione dell'orario di lavoro di 2 ore e 30
per tutti i lavori pesanti e nocivi.
Agli operai per il periodo di cui vengono adibiti a lavori
pesanti e/o nocivi, sarà corrisposta una maggiorazione dei
10%
ART. 28 - Sicurezza, ambiente di lavoro e salute
Si applicano le norme di legge vigenti in materia, ed
eventuali accordi Nazionali.
ART. 29 - CIMI
Le parti si impegnano ad incontrarsi per definire eventuali
modifiche
Letto, confermato e sottoscritto
p. L’Unione Provinciale Agricoltori p. La FLAI - CGIL
F.to F. Spinnato, Presidente F.to S. Pelonero, Seg. Gen.
F.to E. Lauricella, Direttore
p. La Federazione Prov.le CC.DD. p. la FISBA - CISL
F.to A. Spoto. Presidente F.to A. Goto, Seg. Gen.
F.to A. Tesei, Direttore
La Confcoltivatori ( CIA) p. la UILA - UIL
F.to S. Genco, Presidente F.to F. P. Guida, Seg. Gen.
Caltanissetta, 22.07.1996
ACCORDO DI RIALLINEAMENTO Al SALARI
CONTRATTUALI
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In applicazione dell'art.88 dei CCNL, preso atto che nella
provincia di Caltanissetta è venuto a determinarsi, nel
tempo, uno squilibrio fra le retribuzioni contrattuali e quelle
praticate di fatto dalle imprese agricole, e ciò in
considerazione delle difficoltà in cui si dibatte
l'agricoltura nissena, in conseguenza di una mancata
politica nazionale e regionale di sostegno e di tutela delle
produzioni mediterranee e, in parte da eventi atmosferici
avversi registrati periodicamente nell'ultimo decennio.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Tenuto conto che la provincia di Caltanissetta è zona
svantaggiata e in parte montana tranne per le zone costiere
dove l'agricoltura e penalizzata dall’inquinamento, preso
atto e riconosciuto altresì che persistono In dette zone
condizioni di difficoltà strutturali ed economiche che
oggettivamente impediscono alle imprese di raggiungere
indici di sviluppo
produttivo adeguati.
Le parti convengono che il trattamento economico giornaliero
(paga base, contingenza, E.L).R.) comprensivo dei 30
elemento a lordo delle ritenute sul territorio provinciale
sarà:
- Specializzati Super 61.000
- Specializzati 58.000
- Qualificati Super 55.000
- Qualificati 50.000
- Comuni a) 45.000
- Comuni b) 43.000
- Ex art. 54 40.000
Pertanto il programma di riallineamento avverrà in quattro
scaglioni annuali con decorrenza dal 1° luglio 1996 e fino
ai 10 luglio 1999 da calcolare sulle differenze dei salari
provinciali vigenti,
dal 01-07-1996 15%
dal 01-07-1997 25%
dal 01-07-1998 30%
dal 01-07-1999 100%
Fatte salve le condizioni salariali e normative dì migliore
favore già applicate nei confronti dei Lavoratori
dipendenti, le Aziende Agricole che intendono avvalersi del
programma di riallineamento, sono tenute alla stretta
osservanza delle norme di legge in materia di assunzione di
lavoratori dipendenti.
L’adesione al programma dì riallineamento delle aziende
aderenti alle Organizzazioni Professionali firmatarie del
C.P.L. comporta l'impegno del rispetto delle norme dei
presente Accordo.
Il programma di riallineamento deve essere sottoscritto su
apposito verbale di adesione aziendale dal quale risultano
anche I lavoratori Interessati e la loro qualifica.
Letto, confermato e sottoscritto
p. L’Unione Provinciale Agricoltori p. La FLAI - CGIL
F.to F. Spinnato, Presidente F.to S, Pelonero, Seg. Gen.
F.to E. Lauricella, Direttore
p. La Federazione Prov.le CC.DD. p. la FISBA - CISL
F.to A. Spoto. Presidente F.to A. Goto, Seg. Gen.
F.to A. Tesei, Direttore
p. La Confcoltivatori ( CIA) p. la UILA - UIL
F.to S. Genco, Presidente F.to F. P. Guida, Seg. Gen.
Caltanissetta, 22.07.1996