OSSERVATORIO REGIONALE NUOVA LEGGE FORESTALE


 

OSSERVATORIO REGIONALE NUOVA LEGGE FORESTALE

(BOZZA)

REPUBBLICA ITALIANA ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

 

(DISEGNO DI LEGGE NN. 1107-204-229-247-398-590-1058-1114)

 

LEGGE APPROVATA IL 25 MARZO 2006

 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1996, N. 16, “RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA FORESTALE E DI TUTELA DELLA VEGETAZIONE”. ISTITUZIONE DELL’AGENZIA DELLA REGIONE SICILIANA PER LE EROGAZIONI  IN AGRICOLTURA -  A.R.S.E.A.

 

 

  

COMPITI DELL’OSSERVATORIO REGIONALE PARITETICO

 

Art. 5.

Inventario  e carta forestale regionale

 

4. L’inventario forestale regionale ha carattere permanente ed è soggetto ad aggiornamento periodico, di norma quinquennale. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste comunica annualmente all’Osservatorio regionale paritetico del  lavoro forestale l’eventuale incremento della superficie boschiva.

 

Art. 26.

Occupazione temporanea di terreni

 

2. Al comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere le parole: ‘L’Assessorato regionale per l’agricoltura e le foreste comunica all’Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale i dati annuali relativi all’occupazione temporanea dei terreni’.

 

Art. 27.

Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico

 

2. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste comunica all’Osservatorio regionale paritetica del lavoro forestale i dati relativi all’acquisizione dei rimboschimenti effettuati con finanziamenti pubblici per la forestazione produttiva, l‘espropriazione di terreni ricadenti in zone vincolate ed i lavori dei privati di cui al presente articolo.

 

Art. 41.

Interventi nei boschi degradati

 

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi in condizioni di accentuato degrado, ancorché non causato da incendi, di proprietà di comuni, province o altri enti pubblici. I dati relativi ai proprietari ai quali vengono ordinati gli interventi di ripristino di cui al comma 1 e ai  boschi in cui si procede all’esproprio o all’occupazione temporanea ai sensi del comma 2 sono comunicati all’Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale.

 

Art. 43.

Norme speciali ed elenco speciale dei lavoratori forestali

 

4. Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l’esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale  ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell’elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all’applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali,  i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall’accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste ed all’Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l’esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione.

 

Art. 44.

Misure urgenti per l’occupazione forestale

 

2. Per le mutate esigenze connesse all'attuazione degli interventi del programma operativo regionale 2000-2006 ed al fine di procedere all'incremento della superficie forestale e migliorare la fruizione sociale dei boschi e delle aree protette gestite dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, la dotazione dei contingenti di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a) e lettera b), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata rispettivamente del 50 per cento e del 65 per cento.

 

5. Gli incrementi della dotazione complessiva dei lavoratori di cui al comma 2 sono articolati dall’Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all’articolo 48 in contingenti provinciali e distrettuali distinti per l’Azienda regionale delle foreste demaniali e per il dipartimento regionale delle foreste. Le dotazioni distrettuali per l’Azienda regionale delle foreste demaniali sono determinate avuto riguardo alle superfici demaniali  delle aree protette o comunque gestite, ai vivai, alle aree attrezzate, agli opifici, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. Le dotazioni distrettuali per il dipartimento regionale delle foreste sono stabilite avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi, alle attrezzature in dotazione, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, sentito l’Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all’articolo 48, ridetermina le dotazioni provinciali dei contingenti distrettuali, in base ai criteri suddetti, tenuto conto delle variazioni intervenute.

 

12. Ferma restando l’appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze dell’Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al comma 2, nell’ambito provinciale. I criteri per disciplinare la mobilità interdistrettuale vengono definiti dall’Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale  di cui all’articolo 48.

 

16. L’Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all’articolo 48 determina i criteri per il passaggio, nell’ambito dello stesso distretto, del personale tra il contingente alle dipendenze dell’Azienda regionale delle foreste demaniali e quello corrispondente alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste.

 

Art. 48.

Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale

 

1. Per il monitoraggio dell’attuazione di quanto disposto dal presente Titolo nonché per  l’uniforme attuazione sul territorio regionale, provinciale e distrettuale  anche degli strumenti contrattuali, è costituito presso l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste un Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale, presieduto dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, così composto:

a) il  dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste;

b) un dirigente in servizio presso il dipartimento regionale delle foreste, designato dal dirigente generale dello stesso;

c) l’ispettore generale dell’Azienda regionale delle  foreste demaniali;

d) un dirigente in servizio presso l’Azienda regionale delle foreste demaniali, designato dall’ispettore generale della stessa;

e) un esperto designato dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste;

f) due rappresentanti per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del CCNL, CCRL integrativo, oltre alle organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative successivamente all’entrata in vigore della presente legge ed a quelle maggiormente rappresentative.

2. Le funzioni di segretario dell’Osservatorio sono  espletate da un componente dell’ufficio di gabinetto dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore a funzionario.

3. L’Osservatorio può anche svolgere funzione arbitrale per le questioni ad esso devolute concordemente dalle parti firmatarie dei contratti di lavoro. In tal caso le determinazioni sono assunte con la maggioranza qualificata dei componenti. Negli altri casi l’Osservatorio decide all’unanimità.

4. L’Osservatorio ha, tra gli altri, il compito di fissare i criteri generali per la rideterminazione della distribuzione territoriale degli incrementi delle dotazioni numeriche dei contingenti a livello distrettuale di cui alla presente legge, nonché di determinare i criteri generali per la mobilità interdistrettuale dei lavoratori e per l’uniforme applicazione delle norme di legge e di contratto sull’intero territorio regionale.

5. L’Osservatorio è costituito con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste; i componenti dell’Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo una volta.