ENNA


 



CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE

DEI LAVORATORI AGRICOLI DELLA

PROVINCIA DI 

ENNA

1/1/2000 – 31/12/2003

ACCORDO SIGLATO IL 14/06/2000

Premessa

 

 Il rinnovo del Contratto Integrativo dei lavoratori della provincia di Enna, non può scindere dalle linee innovative tracciate dal contratto precedente, nonostante la breve validità in uno con le indicazioni fornite dal CCNL.

Rimangono irrisolti parecchi problemi di natura strutturale ma anche di sviluppo e di competitività dell'intero settore che il Contratto e' chiamato a doversi misurare. Le prospettive di sviluppo devono intersecarsi con le persistenti contraddizioni ed i ritardi presenti nell'intero settore, che causano forti squilibri all'intera rete produttiva ed economica del territorio provinciale.

Una delle necessità prioritarie, irrinviabile, appare l'adeguamento della rete commerciale ai nuovi rapporti di filiera ed a quelli di " nicchia" che negli ultimi tempi si moltiplicano in misura apprezzabile.

Anche l'uso razionale ed equilibrato delle consistenti risorse idriche rappresentano la garanzia per uno sviluppo controllato del territorio non solo ai fini della produttività ma anche della difesa dell'ambiente e della giusta valorizzazione del territorio.

Il rinnovo del contratto non deve limitarsi alla tutela del lavoro dipendente ma deve tracciare un percorso indicativo per qualificare le relazioni sindacali sia a livello aziendale sia territoriale della provincia sinora molto limitati.

I provvedimenti già in via d'emanazione che troveranno attuazione dalla corretta conclusione della trattativa su AGENDA 2000, dovranno trovare un territorio attrezzato e predisposto a recepire, nel corso dei sei anni previsti, quanto di propositivo e di costruttivo sarà messo in atto perché l'agricoltura dovrà essere competitiva nella nuova Europa.

L'incidenza del costo del lavoro (nel rispetto degli accordi sindacali) si e' notevolmente abbassato. Tuttavia a questo non ha corrisposto l'aumento dell'occupazione nel territorio del settore agricolo bensì al reddito delle aziende anche attraverso gli aiuti al reddito delle imprese.

L'avere sottoscritto oltre 550 accordi di riallineamento in tutto il territorio della provincia non e' bastato a fare emergere il lavoro sommerso mentre si e' determinato, inverso, un consistente squilibrio a danno delle aziende sane che cosi rischiano di venire tagliati fuori del mercato perché meno competitive.

Appare necessario che con il rinnovo del Contratto provinciale vanno approntati nuovi strumenti che producono regole e certezze sia sul piano delle garanzie occupazionali e della stabilizzazione del lavoro, attraverso la riassunzione concordata e programmata, sia sul piano della programmazione delle produzioni e delle opportune reti di commercializzazione.

Per questo, ma anche per preparare una maggiore professionalità proiettata nel futuro in cui si dia corso alla costruzione di un'agricoltura moderna, che il Contratto e' chiamato a farsi carico.

Art.1

RELAZIONI SINDACALI

Le parti stabiliscono la costituzione dell'OSSERVATORIO PROVINCIALE, il quale deve essere considerato come sede bilaterale di confronto , di indirizzo e di controllo per le specificità previste dall'art. 6 del CCNL ed in particolare:

·        Monitoraggio del mercato del lavoro ed utilizzo della manodopera extracomunitaria;

·        Definizioni delle convenzioni (art. 17  L.N.. 56/87);

·        Confronto ed indirizzo relativi alle politiche di sviluppo dell'agro/alimentare nella prospettiva di attuazione del PattoTerritoriale e della contrattazione negoziata;

·        Confronto sulla formazione professionale;

·        Confronto sui contenziosi e sulle vertenzialità per prevenire ed evitare i successivi gradi di ricorsi;

·        Monitoraggio sulle eventuali violazioni delle leggi e del contratto;

·        Verifica annuale delle giornate di lavoro dichiarate e dei lavoratori assunti.

ART  2

MERCATO DEL LAVORO

L'assunzione degli operai agricoli OTD va effettuata per fase lavorativa. Di seguito s'individuano le seguenti fasi lavorative inerenti alle principali colture presenti in provincia di Enna:

AGRUMICOLTURA

Aratura, zappatura, concimazione, potatura, trattamenti fito sanitari, irrigazione, raccolta, trasformazione, lavorazione.

VITIVINICOLTURA

Lavori colturali del terreno, concimazione, potatura verde, raccolta sarmenti, trattamenti fitosanitari, potatura estiva, legatura tralci, irrigazione, raccolta, trasporto.

ORTICOLTURA

Sistemazione del terreno impianto coltura, irrigazione, trattamenti fitosanitari, raccolta lavorazione e trasformazione, trasporto.

CEREALICOLTURA E FORAGGICOLTURA

Aratura, semina, trattamenti fitosanitari, raccolta trasporto e sistemazione dei prodotti.

OLIVICOLTURA

Aratura, concimazione potatura raccolta legna, trattamenti fitosanitari, raccolta, trasporto, lavorazione e trasformazione.

 MANDORLICOLTURA

Aratura, concimazione, potatura e raccolta legna, raccolta, trasporto, lavorazione e trasformazione .

 FRUTTICOLTURA

Aratura, concimazione, potatura, trattamento antiparassitario e fitosanitario, raccolta, trasporto e sistemazione del prodotto.

AGRITURISMO

Tutte le fasi lavorative dei vari  periodi delle attività stagionali.

DICHIARAZIONE A  VERBALE 

Le parti si impegnano  che per aziende che svolgono  attività lavorative di difficile classificazione,  di comune accordo , possono essere intraprese iniziative contrattuali specifiche ma solo alla presenza delle R.S.A. e delle OO.SS. provinciali firmatarie del presente contratto.

ART  3

RIASSUNZIONE

Le aziende Agricole si impegnano ad applicare l’Istituto della riassunzione secondo le disposizioni di legge vigente e per lo stesso numero di lavoratori impegnati nella precedente annata agraria , compatibilmente con le esigenze aziendali , salvo casi di forza maggiore o motivi non dipendenti dalla propria volontà, al fine di garantire la stabilità poliennale dell’occupazione. La disponibilità del lavoratore è da intendersi  riconfermata di anno in anno.Al fine del calcolo della riserva , la manodopera riassunta non costituisce quota di calcolo.

 ART  4

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Le parti s'impegnano di assumere tutte le iniziative idonee a dare piena attuazione alle leggi che garantiscono ogni diritto ai lavoratori extracomunitari e per sottrarre gli stessi dalle aree di sfruttamento della clandestinità e di incomode controparte. Le OO.PP. comunicheranno all'OSSERVATORIO tutte le assunzione di lavoratori extracomunitari.

ART  5

CLASSIFICAZIONE

 AREA 1 

I lavoratori che hanno il coordinamento di altri lavoratori, esercitano funzioni polivalenti con autonomia con concezione, e di iniziativa, svolgono lavori richiedenti specifiche specializzazione ed autonoma.

LIV. 1

·        Selezionatore

·        Conduttore tecnico/meccanico di macchine agricole complesse

·        Aiutante di laboratorio

·        Potatore artistico

·        Giardiniere

·        Fattore

·        Conduttore caldaie a vapore Impianti tecnici complessi

LIV. 2

·        Capo frantoiano

·        Sorvegliante

·        Cantiniere

·        Costruttore muri a secco

·        Addetto manutenzione funzionamento impianti agricoli tecnicamente specializzati

·        Dosatori di trattamenti antiparassitari

·        Ortolano specializzato

·        Magazziniere

·        Potatore

LIV. B del CCNL/operai florovivaisti

 AREA 2

Operai senza autonomia di concezione e di iniziativa ma che svolgono mansioni polivalenti e mansioni richiedenti un periodo di pratica.

LIV. 1

·        Aiutante degli operai inquadrati nella l^  area Liv. 2

·        Addetti alla consegna e ritiro prodotti e relative documentazioni

·        Addetto trattamento antiparassitario specializzato

·        Aiuti innestatori.

LIV. 2

·        Addetti alla irrigazione anticoccidica

·        Addetti alle lavorazioni meccaniche

·        Addetti ai trattamenti antiparassitari

·        Addetti alle concimazioni

·        Addetti agli spurghi, fossi, canali etc.

·        Addetti alle stalle ed alle mungiture in genere

·        Addetti ai palmenti oleari e vinili

·        Addetti alle trasformazioni in lavorazione dei prodotti agricoli.

LIV. D CCNL florovivaisti.

AREA 3

Lavoratori generici, addetti a lavori non richiedenti specifica preparazione professionale.

LIV.  1

Operai occasionali addetti a lavorazioni agricole generiche

LIV. 2

Addetti operazioni raccolta ortaggi senza precedenti lavorativi. Inesperienza massimo mesi due.

ART  6

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6,30 ore giornaliere. In caso di ripartizione dell'orario di lavoro in 5 giornate settimanali, derivante da particolari esigenze aziendali, l'orario è fissato in  7,48  per ogni giorno. Nel secondo caso le aziende, in base alle attuali norme legislative dovranno comunicare all'INPS sei giorni previdenziali.

Le possibilità previste del CCNL per una maggiorazione di orario di lavoro scaturite da oggettive esigenze produttive aziendali, dovrà essere concordato preventivamente tra azienda RSA o RSU con le OO.SS. firmatarie.

Le eventuali maggiorazioni di orario di cui sopra verranno recuperate in altri periodi dell'anno sempre tramite apposito accordo aziendale.

ART  7

RIPOSO SETTIMANALE

Fermo restando quando previsto dal CCNL alla presenza di particolari esigenze aziendali, agli operai addetti al governo degli animali e del bestiame in generale, che dovessero lavorare la domenica, sarà concesso il riposo settimanale compensativo in altro giorno della settimana da concordare preventivamente.

ART  8

PERMESSI PER CORSI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E RECUPERI SCOLASTICI

I lavoratori che intendono fruire di permessi per la frequenza di corsi di addestramento professionale o di recupero scolastico, debbono presentare all'azienda il certificato di iscrizione  rilasciato dall'Ente o dalla scuola.

Tali permessi saranno concessi per periodi strettamente necessario alla partecipazione dei corsi Le ore impiegate dai lavoratori per corsi di formazione e aggiornamento, concordate con l’Azienda e che si svolgono durante l'orario di lavoro saranno retribuite come orario di effettivo lavoro.

ART  9

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

Fermo restando quando previsto dal CCNL e per quanto demandato al CPL, il limite del lavoro notturno al coperto è stabilito dalle ore 21,00 alle ore 7,00:

ART  10

INTERRUZIONE E RECUPERI OPERAI AGRICOLI

Nella eventualità di interruzione a causa d'intemperie degli operai a tempo indeterminato, il recupero sarà effettuato nel limite di due ore il giorno e ore 10,00 settimanali.

ART  11

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

In fase di programmazione dell'attività agricola/zootecnica, le aziende dovranno procedere ad assumere un carico di manodopera sufficiente, al fine di consentire agli operai a tempo indeterminato l'effettivo godimento degli istituti contrattuali (riposi, ferie, festività, riduzione di orario di lavoro).

Per garantire quanto sopra le aziende potranno organizzare turni di lavoro di operai a tempo determinato da integrarli con gli OTI.

Per comprovate esigenze familiari può essere concessa aspettativa (non retribuita) di giorni 60 lavorativi per ogni anno.

Gli operai OTI per chi lavora strutturalmente a tempo determinato presso un'unica azienda, in caso di comprovata grave malattia o tossicodipendenza o grave handicap di un familiare, qualora i permessi di cui sopra non fossero sufficienti ed il lavoratore richieda di assentarsi dal lavoro, ha diritto di mantenere la conservazione del posto anche senza l'esercizio del diritto di riassunzione.

ART 12

DISPONIBILITA' CARICO ALLEVAMENTO

Il carico massimo di bestiame ad ogni operaio è il seguente:

a)      Allevamento brado:  1) Bovini da latte n. 14

                                      2) Bovini da carne n.25

                                      3) Ovini e suini n.130

                                      4) Struzzi n. 30

b)      Nell'allevamento brado con pascolo recintato o nell'allevamento stallatico dotato di impianti con mungitura meccanica il carico per addetto va duplicato.

    Quando il lavoratore ha una dotazione di bestiame inferiore di 

    almeno il 30% a quella prevista nel comma precedente sarà adibito

    ad altri, ma non può essere a disposizione oltre l'orario previsto per

    contratto.

ART 13

SALARIO

Il salario provinciale a decorrere dal 1° LUGLIO 2000 è stabilito nella misura prevista dai seguenti Allegati  . Tali importi scaturiscono a seguito dell’aumento del 3,30 % del precedente salario provinciale comprensivo del recupero dei tassi dell’inflazione programmata  2000-2001  a decorrere dal 1/7/200  e l’inflazione reale 98/99 nonché parte di salario integrativo per obiettivi.

ART 14

BUSTA PAGA

La busta paga dovrà contenere tutte le voci utili ad identificare le varie componenti e qualità del lavoro e della retribuzione.

ART 15

INDENNITA' CHILOMETRICA

All'operaio agricolo che utilizza mezzi propri (comunque privati) per il raggiungimento del posto di lavoro, distante almeno 2 Km dal collocamento di assunzione sarà corrisposta un'indennità pari ad 1/5 del costo della benzina S.P. per ogni Km. Percorso.

ART  16

MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI

Agli OTI la retribuzione viene corrisposta mensilmente, possono essere dati acconti  per richiesta , a richiesta del lavoratore ogni  15 giorni. 

 Agli OTD la retribuzione potrà essere corrisposta settimanalmente, quindicinalmente, o mensilmente, a secondo della richiesta del lavoratore.

ART 17

DELEGHE SINDACALI

La quota delega è pari all'1% della retribuzione globale; Le deleghe hanno validità annuale a iniziare dal primo gennaio di ogni  anno e sono confermate sino a regolare disdetta ( per raccomandata A.R.) comunicata alle due parti. Le deleghe possono essere rilasciate unicamente alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

La ricognizione è effettuata dall'azienda ogni semestre con un unico elenco inviato alle OO.SS.. Gli importi dei versamenti sono comunicati alla rispettiva O.S. intestataria dello stesso versamento.

ART 18

COTTIMO

E' fatto assoluto divieto di ricorso al cottimo.

ART 19

TUTELA DELLA SALUTE

Fermo restando quanto previsto dal protocollo d'intesa allegato al CCNL del 10.07.1998, le parti concordano di programmare interventi mirati alla tutela della salute dei lavoratori attraverso l'eliminazione dei rischi di nocività e la salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

La programmazione di tali interventi dovrà coinvolgere strutture pubbliche e lo stato di attuazione deve essere verificato periodicamente.

Le parti inoltre concordano di istituire convenzioni con l'AUSL per accertamenti sanitari, di controllo periodici e di medicina preventiva. I lavori maggiormente a rischio nel territorio della provincia di Enna sono:

Tutti i trattamenti fitosanitari, antiparassitari ed anticrittogamici in generale; Gli allevamenti zootecnici non dotati delle norme igieniche e di prevenzione.

Per i lavori che presentano particolari fattori di nocività si applica una riduzione di due ore giornaliere a parità di retribuzione.

Per i lavori pesanti e disagiati una maggiorazione del 10%.

strutture della Le parti inoltre concordano che per le aziende con più di cinque dipendenti dovranno organizzare corsi di informazione e di formazione sui problemi della salute e del risanamento ambientale. Per effettuare tali corsi saranno utilizzati fondi e strutture della CASSA EXTRALEGEM nonché le disponibilità della AUSL e della medicina del lavoro.

Le Aziende dovranno fornire a titolo gratuito ai lavoratori tutti i mezzi e gli attrezzi necessari alla prevenzione dei rischi e garantire il massimo della sicurezza.

ART  20

DELEGATO D'AZIENDA RSA / RSU

Fermo restando quanto previsto dall'art. 75 del CCNL, considerata la frammentarietà fondiaria e quindi la limitata presenza di consistenti numeri di lavoratori, i rappresentanti sindacali aziendali possono essere eletti, nell'ambito di ciascuna delle OO.SS. firmatane del presente contratto, anche in aziende con meno di 5 dipendenti.

Le assemblee sindacali possono a richiesta dai RSA / RSU e dalle 00.SS. provinciali firmatane del presente contratto.

ART  21

DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA

L'operaio agricolo OTI può recedere dal rapporto di lavoro, senza preavviso, qualora si verifichi un  notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge da parte del datore di lavoro.

ART  22

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E PER GIUSTIFICATO MOTIVO

A titolo indicativo ricorre "giusta causa di licenziamento” nei seguenti casi:

·        Condanna penale per reati comuni che comportano lo stato di detenzione.

·        Il danneggiamento doloso di beni aziendali dovuti a grave negligenza.

·        L'assenza ingiustificata dal lavoro per tre giorni consecutivi.

·         Il furto in azienda.

·        La recidiva di una delle gravi mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione di sanzioni disciplina .

·        Rissa o via, di fatto, all'interno dell'azienda.

A titolo indicativo ricorre "giustificato motivo" di licenziamento nei seguenti casi.

·        Le assenze ingiustificate ripetute con notevole frequenza.

·        La sostanziale riduzione del patrimonio zootecnico e/o della superficie agricola utilizzabile; La cessione dell'attività agricola per fine contratto di affitto dei fondi rustici che abbiano una determinata prevalenza nella complessità aziendale.

·        La cessazione dell'attività agricola per alienazione de beni produttivi (terreni, animali, etc..).

ART  23

CASSA  EXTRA LEGEM

Considerato che per l'intera durata del CIPL in scadenza il 31/12 p.v. la Cassa Extra Legem non ha operato, le parti stabiliscono il ripristino della ( C.I.M.I.L.A. ) impegnandosi a rivedere ed apportare le modifiche ritenute necessarie allo Statuto della stessa.

ART  24

CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE

Con riferimento all'ART. 81 del CCNL a decorrere dall'1/1/2000, i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti a versare a favore delle OO.SS e de1le OO.PP, firmatarie del presente contratto un contributo di assistenza contrattuale pari allo 0,50% del salario medio convenzionale per ogni giornata, a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura del 50 % ciascuno.

La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata unitamente alla propria.

ART  25

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dall'1/1/2.000 e scadrà il 31/12/2.003. Esso pertanto avrà durata quadriennale.

NB. Le tabelle di cui all’art. 13 sono in fase di elaborazione.