PIATTAFORMA UNITARIA


 

FAI-CISL                                        FLAI-CGIL                                  UILA-UIL

PIATTAFORMA UNITARIA

PER IL RINNOVO DEL C. P. L.

DEI BRACCIANTI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

DELLA PROVINCIA DI CATANIA

 

PREMESSA

L’evoluzione della realtà del settore agricolo per i prossimi anni nella provincia di Catania ci indica, in primo luogo, la necessità di superare la frammentazione aziendale per creare un sistema di filiera ad economia di scala, che punti alla qualità ed alla professionalità di tutti gli attori per rendere competitive le aziende sia sul piano nazionale che a livello europeo ed, al contempo, crei un sistema produttivo in modo da superare i punti di debolezza, di crisi e di precarietà. Oggi sono fondamentali la formazione, la ricerca, la serietà dei controlli, le certificazioni delle attività e i sistemi di rintracciabilità per un’agricoltura che appare come forma avanzata, sotto l’aspetto economico e sociale. Si va affermando una prospettiva multifunzionale, attraverso le produzioni ecologiche, i prodotti tipici e le attività integrate con il turismo, con la cultura ed il paesaggio.

Il passaggio d’obbligo in questo nuovo CPL, dovrà essere quel valore aggiunto che scaturisce da produzioni di eccellenza e dall’ evoluzione tecnologica, per soddisfare le richieste del consumatore, ma anche per un’agricoltura più sostenibile, rispettosa dell’ambiente ed a tutela dei diritti di tutti gli addetti.

Proprio per questo la modernizzazione dell’economia come dei commerci, la riforma della PAC ed i nuovi processi tecnologici in atto, impongono al settore profondi cambiamenti in termini di evoluzioni tecniche, organizzative e sociali. Accettare la sfida dei mercati deve significare, per le aziende, tenere in debito conto delle strategie di filiera, anche e principalmente, delle risorse umane sia in termini di qualità del lavoro che di promozione professionale. Conseguentemente, l’obiettivo di ridurre i costi, non investendo in innovazioni, mortificando i salari, ricorrendo al lavoro nero; non applicando le norme in materia di sicurezza; disconoscendo professionalità e diritti, non solo penalizza i lavoratori ma compromette un equilibrato sviluppo dell’azienda, che in un sistema globalizzato e competitivo va inteso non più come un portafoglio di affari da gestire, bensì come un insieme di competenze da valorizzare.

 

SFERA DI APPLICAZIONE

Il CPL si applica alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del CC e delle altre disposizioni normative vigenti (fermo restando che tale modifica non si trasferisce automaticamente su eventuali diverse applicazioni contrattuali preesistenti) ed in particolare:

le aziende ortofrutticole

le aziende oleicole

le aziende zootecniche e di allevamento degli animali di qualsiasi

specie

le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici

le aziende vitivinicole

le aziende funghicole

le aziende casearie

le aziende tabacchicole

le aziende faunistico-venatorie

le aziende agrituristiche

le aziende di servizio e di ricerca in agricoltura.

 

ASPETTI RETRIBUTIVI

 

Saranno definiti i salari contrattuali di qualifica tenendo conto dello scarto tra l’inflazione reale e programmate dal biennio precedente (02 – 03) e dal biennio successivo (04 – 05).

Si prevede, infine, l’istituzione del salario variabile per obiettivi in aggiunta al salario di qualifica motivata da incrementi di produttività e/o redditività di bacino o aziendale.

L’indennità sostitutiva dei generi di natura dovrà essere commisurata in € 200,00 annui per gli operai a tempo indeterminato.

 

INQUADRAMENTI PROFESSIONALI

 

Si propone di rivisitare il sistema classificatorio per valorizzare sia nuove ed emergenti professionalità sia quelle già inserite, ponendo, al contempo, l’attenzione sulla necessità di alzare la scala parametrale.

 

CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO

 

Si propone che il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori con contratto di formazione lavoro sia stabilito in € 800,00 mensili.

   

RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO

 

Si propone di rendere cogente le novità introdotte dal CCNL attraverso la stipula di un contratto scritto, con l’assistenza delle OO. SS., il cui modello sarà allegato nel presente CPL.

 

ATTIVITA’  BILATERALI

 

I processi di cambiamento in atto sul modello produttivo ed organizzativo, e le modifiche intervenute, ed in corso di approvazione in materia di walfare comportano un salto di qualità a tutto campo nel sistema delle relazioni sindacali sempre più condizionato dalla stretta connessione tra sviluppo dell’impresa e crescita del lavoro in tutte le sue eccezioni.

E’ in tale contesto che assume grande valenza il concetto come la funzione della bilateralità che per le scriventi rappresenta un modo, globale e qualificato metodo per gestire l’evoluzione delle trasformazioni in atto al fine di collocare  la qualità e la tutela del lavoro al centro dell’impresa.

Pertanto, è opportuno rendere operativi tutti gli strumenti sanciti dalla contrattazione e dagli  accordi, in particolare:

- funzionamento e operatività della Cassa Integrazione Malattia e Assistenza contrattuale;

- attivazione dell’Osservatorio Provinciale: entro 30 giorni dalla stipula del contratto le parti nomineranno i propri componenti e nei successivi 60 giorni dovrà attuarsi l’insediamento degli stessi.

   

LAVORATORI  IMMIGRATI

 

La presenza di immigrati extra UE nel lavoro agricolo, deve essere basata sul principio dell’eguaglianza dei diritti e delle tutele, con particolare riferimento alla gestione delle ferie.

   

LAVORATORI  MIGRANTI

 

Si chiede la rivalutazione di quanto previsto in materia di rimborso chilometrico, all’art. 19 lettera B dell’ultimo C. P. L.

 

RIMBORSO SPESE E RIMBORSO CHILOMETRICO

 

Si chiede un incremento per il  rimborso delle spese effettuate per quanto previsto ai commi 2  e  3 dell’art 48 dell’ultimo C. P. L.

Si chiede, inoltre, un incremento del rimborso chilometrico di percorso della percentuale prevista all’art. 49 dell’ultimo C. P. L.

   

RACCOLTA DEI PRODOTTI SULLA PIANTA

 

Le aziende, che effettuano la vendita dei prodotti sulla pianta, sono tenute a darne comunicazione all’Ente competente all’accertamento della manodopera (INPS). L’Osservatorio Provinciale avrà anche il compito di monitorare  gli adempimenti  previsti per le aziende e vigilare sulla conformità dei rapporti di lavoro instaurati.

 

COTTIMO

 

Si richiede un incremento della percentuale prevista dall’art. 51 dell’attuale CPL

 

 

FONDO INTEGRAZIONE MALATTIE ED ASSISTENZA CONTRATTUALE

 

Si chiede la rimodulazione del contributo destinato al funzionamento del Fondo ed all’assistenza contrattuale prevista, anche di un eventuale ampliamento delle funzioni e prestazioni da erogare.

 

APPLICAZIONE D. Lg.vo n. 626/94

 

Si richiede l’istituzione della Commissione Paritetica Provinciale di cui al D. Lg.vo n. 626/94 e conseguentemente la definizione della figura del rappresentante territoriale per la sicurezza ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione del territorio.

                                                          

VARIE

 

Piena applicazione delle materie demandate alle parti in sede provinciale degli art. 88 e 89 del CCNL.

 

Catania, 16.07.2003

 

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CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

 

16 DICEMBRE 1996

 

Verbale di Accordo

L’anno millenovecentonovantasei, il giorno sedici del mese di dicembre, presso la sede dell'Associazione Prov.le Agricoltori, si è svolta la riunione conclusiva per il rinnovo del Contratto Prov.le degli Operai Agricoli della provincia di Catania.

Presenti, i rappresentanti di:

 

1) Associazione Prov.le Agricoltori, nelle persone di: Giancarlo D'AMATO;

2) Federazione Prov.le Coltivatori Diretti, nelle persona di: Giuseppe PARISI;

3) Confederazione Italiana Agricoltori, nella persona di: Angelo BARONE;

4) F.L.A.I. - C,G.I.L. nella persona di: Angelo VILLARI;

5) F.I.S.BA - C.I.S.L. nella persona di: Giacomo NICOTRA; .

6) UILA - U.I.L. nella persona di: Gesualdo ALPARONE;

che hanno convenuto quanto segue:

Decorrenza e durata del contratto

Il presente contratto ha durata quadriennale; decorre dal 10 gennaio 1996 e scade il 31 dicembre 1999.

Il contratto va disdettato da una delle contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di mancata disdetta esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.

La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte 4 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto.

Durante tale periodo le parti contraenti non assumono iniziative unilaterali ne procedono ad azioni dirette.

Effetti economici

Decorrono dalla data di sottoscrizione del presente verbale, eccezione fatta per il contributo F.I.M.A.C. che, invece, decorre dal 1 0 gennaio 1996.

Inoltre, soltanto per gli O.T.I. è dovuta una indennità "una tantum" di £.200.000(duecentomila) lorde.

Classificazione

1° Area

l° livello

Specializzati super

- Giardiniere;

- Fecondatore artificiale;

- Conduttore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse;

- Lavoratori con mansioni almeno bivalenti (falegnami, elettricisti, meccanico, etc.)

- Addetto alle incubatrici;

- Innestatore capace di effettuare ogni tipo di innesto;

- Potatore artistico di piante ornamentali;

- Conduttore di impianti biologici.

2'Livello

Specializzati

- Meccanico, idraulico, falegname, muratore, elettricista;

- Casaro;

- Sterilizzatore di terreni;

- Addetto alla sistemazione di bancali di serra;

- Mungitore;

- Conduttore di macchine agricole con capacità di intervento meccanico;

- Conduttore di mezzi pesanti;

- Trattorista;

- Raccolta di agrumi, ortaggi, frutta ed uva da tavola selezionate e olive da salamoia;

- Costruttore di muretti a secco;

- Cuoco;

- Guardiano di riserva faunistico-venatoria;

- Tagliapiede;

- Innestatore;

- Addetti alle colture in serra;

- Dosatori con patentino;

- Raccoglitori di ortaggi in serra e in pieno campo;

- Addetti agli impianti antigelo;

- Addetti prevalentemente alla mungitura meccanica o che si occupano del funzionamento delle attrezzature e degli impianti meccanici negli allevamenti in genere;

- Irroratori;

- Vivaista;

- Addetti ai lavori idraulici;

- Fabbri, frigoristi, elettricisti e addetti alla manutenzione di impianti;

- Fattori di campagna;

- Addetti alle colture pregiate (agrumeti, frutteti, vigneti, orti e vivai) che siano in grado di

eseguire tutte le operazioni colturali ad esse connesse;

 

- Addetti alle irrigazioni a scorrimento;

- Addetto agli impianti di colture arboree;

- Addetti all'allevamento e al governo del bestiame in genere;

- Addetti alla sistemazione dei terreni per l'irrigazione;

- Mastri impaccatori;

- Decorticatori;

- Macellai;

- Insaccatori di carni salate;

3° Livello

Qualificati Super

- Addetto alla cernita e confezione della frutta e degli ortaggi;

- Conduttore di macchine agricole;

- Guardiano unità di autorizzazione di porto d'armi;

- Potatori.

2°Area

1° Livello

Qualificati

- Seminatori

- Aiuto cuoco;

- Scateno e scasso a mano;

- Aratori;

- Raccoglitori di nocciole e pistacchio;

- Raccoglitori di prodotti industriali di pieno campo

- Addetti alla piantagione di carciofi e pomodori

- Roncolatori di noccioleti;

- Addetto ai canneti;

- Panieraio raccolta agrumi;

- Addetto alla guardiania in genere;

- Addetto ai magazzini ed alle cantine;

- Uomo di fatica di magazzino e carrellisti; -

- Addetto espurgo pozzi e canali;

- Aiuto casari;

- Incartatrice.

2° Livello

Comuni

Quelli non ricompresi nei precedenti livelli.

Agli operai agricoli Appartenenti alla 1° e 2° Area ex art. 27 CCNL ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di "Capo", sarà corrisposta una maggiorazione salariale del 10%.

SALARIO

Gli aumenti convenuti - calcolati Sui salari tabellari stabiliti dal C.C.N.L. del 19 luglio 1995 - sono rispettivamente pari a

 

1) anno 1996: 3,5%;

2) anno 1997: 2,75%;

Pertanto, i nuovi valori retributivi sono quelli riportati nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente verbale di Accordo.

Accordi di riallineamento

I rappresentanti delle parti firmatarie, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e le condizioni di competitività delle imprese agricole nonchè di estendere l'area di applicazione del Contratto Provinciale hanno definito il seguente programma graduale di riallineamento del trattamento economico attualmente corrisposto, non suscettibile di riduzione, contenente le inderogabili peculiarità appresso specificate:

ambito applicativo: a) l'intero territorio provinciale;

b) tutti i comparti produttivi;

c) ogni mansione lavorativa.

Conseguentemente, il trattamento economico, a decorrere dal 10 dicembre 1996, è fissato nelle seguenti misure:

1) 01.12.1996 : 75% del salario tabellare provinciale

2) 01.01.1997 : 81% " " " "

3) 01.01.1998 : 87% " " " "

4) 01.01.1999 : 93% " " " "

5) 01.01.2000 :100% " " " "

I predetti valori salariali sono specificatamente indicati nelle acluse tabelle che formano parte integrante del presente verbale di Accordo.

Tutte le aziende agricole potranno aderire al programma che, però, dovrà essere individualmente accettato con la sottoscrizione di apposito verbale ( vedasi allegato ).

Tale verbale dovrà essere redatto e sottoscritto a livello provinciale, per ogni anno, presso l'Organizzazione professionale cui l'azienda aderisce nonchè dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo e dalla stessa Organizzazione depositato presso l'Ufficio Prov.le del Lavoro presso le sedi territoriali dell'INPS e dell'INAIL.

Rimborso chilometrico di percorso

Nei casi in cui l'azienda non metta a disposizione il mezzo di trasporto e non sia servita da mezzi pubblici, al lavoratore è dovuto un rimborso nella misura di E 380 ( trecentottanta) per km., sia per l'andata che per il ritorno.

Alcun rimborso è dovuto per i primi 2 km., sia per l'andata che per il ritorno.

Rimborso spese

Ai lavoratori comandati a prestare servizio fuori dell'azienda è dovuto, previa presentazione di regolari giustificativi, il seguente trattamento:

 

1) albergo: 2° categoria;

2) trasporto: uso di mezzi pubblici o, se autorizzati, mezzo proprio, £ 380 ( trecentottanta ) a km., sia per l'andata che per il ritorno;

3) vitto: due pasti al giorno per un importo non superiore a E 25,000 ( venticinquemila ) ciascuno.

Integrazione trattamento di malattia ed infortuni lavoro operai agricoli

Per il trattamento economico previsto dall'art.59 C,C.N.L., a decorrere dal 10 gennaio 1996, è dovuto a F.I.M.A.C., per ogni gionata-lavoro denunciata e/o accertata dall'INPS, una contribuzione di 400 ( quattrocento ).

Detta somma è così finalizzata:

1)£.240 ( duecentoquaranta ) al funzionamento del FIMAC;

2)£.160 ( centosessanta ) al Fondo assistenza contrattuale.

La predetta contribuzione dovuta da tutte le aziende agricole e da esse interamente anticipato, con diritto di rivalsa nei confronti dei lavoratori, è così ripartito:

 

a) £.240 ( duecentoquaranta ) a carico dell'azienda;

b) £,160 ( centosessanta ) a carico del lavoratore.

Le parti convengono di rivedere, possibilmente entro gennaio 1997, il vigente Accordo sul FIMAC.

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ( trentanove ) ore settimanali pari a 6.30 giornaliere.

Fermo quanto è previsto dall'art30 del CCNL per le attività zootecniche, si conviene che sarà possibile distribuire le 39 (trentanove) ore settimanali in cinque giorni.

Conseguentemente l'orario potrà essere cosi stabilito:

a) dal lunedì al giovedì: ore 8 (otto) giornalieri;

b) venerdì: ore 7 (sette) giornaliere.

Durante il periodo delle campagne di raccolta dei prodotti, di meccanizzazione ed attività nei campi sperimentali, potranno essere concordate fra le parti firmatarie, nei limiti del richiamato articolo del CCNL, orari di lavoro flessibili onde consentire una organizzazione del lavoro ottimale e l'allargamento della base occupazionale.

Ai fini del computo delle ferie, la giornata del sabato è da considerarsi lavorativa.

Riposo settimanale

Fermo quanto previsto dall'art31 del CCNL, agli operai addetti al bestiame - ove necessario - il riposo settimanale potrà non coincidere con la domenica.

In tal caso, pertanto, l'azienda dovrà informare, in tempo utile, le R.S.A. se presenti, nonché gli operai interessati.

Cottimo

Per le eventuali lavorazioni a cottimo sarà corrisposta una maggiorazione del 18%(diciotto) sulla retribuzione contrattuale derivante dalla qualifica di appartenenza del prestatore d'opera.

Generi in natura - indennità sostitutive

Agli operai agricoli a tempo indeterminato compete - a fine anno - una indennità sostitutiva dei generi in natura nella misura di £. 250.000 (duecentocinquantamila), frazionabili - per dodicesimi.

Fasi lavorative

Le principali fasi lavorative sono:

1) cerealicoltura: aratura, semina, diserbo, trattamenti fitosanitari e mietitrebbiatura;

2) agrumicoltura: lavori di impianto (messa a dimora delle piante) trattamenti fitosanitari, potatura, smaltimento ramaglia, irrigazione e raccolta;

3) olivicoltura: lavori di impianto (messa a dimora delle piante), trattamenti fitosanitari, potatura e raccolta;

4)vitivinicoltura: lavori di impianto (messa a dimora delle piante), potatura verde e secca,

diserbo, trattamenti fitosanitari, irrigazione e vendemmia;

5) pistacchio: lavori di impianto(messa a dimora delle piante), potatura, trattamenti fitosanitari e raccolta;

6) noccioleto: lavori di impianto (messa a dimora delle piante), potatura, trattamenti fitosanitari e raccolta;

 

7) ficodindieto: impianto, diradamento, fioritura, raccolta;

8) orticoltura (angurie e carciofi):semina o piantagione, scerbatura, irrigazione, trattamenti fitosanitari, raccolta;

g) frutticoltura:(pescheti, meleti, pereti, ciliegeti) lavori di impianto, potatura, smaltimento ramagli, trattamenti fitosanitari, irrigazione e raccolta,

fragole: semina, scerbatura, trattamenti fitosanitari, irrigazione e raccolta.

L'assunzione degli operai a tempo determinato regolata dalla vigenti disposizioni di legge per fasi lavorative.

Per le suddette fasi, l'assunzione è con garanzia di occupazione per l'intera fase e di salario per il lavoro effettivamente prestato.

Fanno eccezione alla garanzia occupazionale: a)il verificarsi di eventi atmosferici; b)il rientro di unità attive nel caso di aziende diretto-coltivatrici e gli scambi di manodopera di cui all'art. 2139 del C.C.

La presente formulazione abroga interamente la norma preesistente.

Riassunzione

Al fine di stabilizzare l'occupazione, le parti concordano che, in relazione alle esigenze aziendali, il diritto alla riassunzione può essere esteso a più fasi e periodi lavorativi.

Nella riassunzione si terrà conto delle seguenti priorità: professionalità, anzianità di servizio e carico famigliare.

Lavoratori migranti

Alla manodopera migrante, di cui all'art. 23 del C.C.N.L. , sono assicurate:

a) la garanzia di occupazione e di salario come già regolamentato per le "fasi lavorative".

b) la corresponsione, per spese di trasporto, pari al rimborso del costo del mezzo pubblico per il viaggio A/R settimanale dal luogo di residenza al comune in cui insiste l'azienda; per la distanza intercorrente tra !t Comune ed il centro aziendale, valgono le norme su rimborso chilometrico di percorso stabilito il 380 (trecentottanta) a km.

Nota verbale

Le parti si impegnano a verificare la possibilità assicurare ai lavoratori migranti la copertura di rischi in itinere aggiuntivi rispetto a quelli garantiti dall'INAIL.

Lavoratori extra-comunitari

E' assunto l'impegno ad attuare ogni iniziativa perché ai lavoratori extra-comunitari occupati nel comparto agricolo sia riservata la migliore. tutela e rispetto delle vigenti leggi.

Pari opportunità

Nell'ambito della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, le parti si impegnano a realizzare progetti di Azioni Positive rivolte al raggiungimento di una reale parità delle condizioni di lavoro delle lavoratrici agricole per quanto riguarda, soprattutto, le sviluppo professionale.

Ciò va perseguito attraverso la rimozione di pregiudizi e discriminazioni culturali che direttamente o indirettamente relegano la lavoratrice a svolgere, nel processo produttivo, mansioni marginali o di scarsa professionalità.

In particolare modo, si prevedono iniziative che favoriscano:

  1. l’accesso a corsi di riqualificazione, prevedendo un monte ore di permessi per consentire la frequenza;

  1. la progettazione di corsi di formazione e di riqualificazione professionale, utilizzando

finanziamenti e benefici previsti dalla l. 125/91;

3) la flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle lavoratrici, tenendo conto della loro posizione in seno alla famiglia;

4) il perseguimento, a parità di requisiti professionale, di un effettivo equilibrio di posizione funzionale.

Per gli obiettivi sopra enunciati sarà costituito uno specifico Gruppo di Lavoro composto, in modo paritario, tra le parti.

Permessi per corsi di addestramento professionale e recupero scolastico

Il diritto al godimento dei permessi per la frequenza ai corsi di addestramento professionale di interesse agrario e la partecipazione ai corsi di recupero scolastico è esteso agli operai a tempo determinato nella misura e secondo le modalità statuite dagli artt.33 e 3 del C.C.N.L.-

In tal caso, gli operai dovranno presentare all'azienda:

  1. certificato di iscrizione rilasciato dall'Ente e/o dalla Scuola;

  2. certificato di frequenza.

Permessi straordinari

L'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di due giorni per l'evento della nascita del figlio.

Raccolta dei prodotti sulla pianta

Le aziende che effettuano la vendita del prodotto sulla pianta sono tenute a darne comunicazione all'Ente competente all'accertamento della manodopera (I.N.P.S).

Dichiarazione a verbale

Le OO.SS. dichiarano di voler intervenire tempestivamente sulla commissione Regionale per l’Impiego(C.R.I) per motivare i produttori ad una assunzione di responsabilità per il rispetto della normativa di legge e dei contratti.

Lavori pesanti e nocivi

I lavori pesanti sono:

l) pesanti: trasporto a spalla di pesi da 30 a 50 kg;

  1. nocivi:

a)trattamenti antiparassitari e anticrittogamici con presidi sanitari di 1° e 2°

classe;

b)spandimento manuale di concimi corrosivi, quali gli iperfosfati non granulati e

le caciociamidi;

c) pulitura interna di vasche da vino;

d) lavori in silos, pozzi neri, serre, in acqua e in celle frigorifere, per prestazioni

lavorative non inferiore alle ore 6.30 giornaliere.

Agli addetti ai lavori sopra elencati si opera u riduzione dell'orario di lavoro di h. 2,20:

Per i lavori nocivi l'azienda ha l'obbligo di fornire maschere, tute, stivali, etc. sono

consentite visite mediche periodiche di controllo con permessi retribuiti.

Tali addetti devono munirsi di libretto

Commissioni Provinciale e Intercomunali

Fermo quanto previsto dagli artt.9 e 10, si conviene che:

l) le riunioni di dette Commissioni si terranno quattro volte l'anno, entro la prima decade di

ogni trimestre;

2) le parti firmatarie sono tenute a designare i propri rappresentanti in seno a

dette Commissioni entro gennaio 1997 .

Dichiarazione a verbale

Le parti si impegnano a promuovere ogni utile iniziativa volta ad attivare un tavolo di confronto e proposta per l'esame e risoluzione di tutte le problematiche che investono la produzione, commercializzazione, l'industria di trasformazione, il ruolo delle Istituzioni e quelli relativi alla occupazione nel settore agricolo.

Organizzazione del lavoro

Le parti, entro tre mesi dalla stipula del presente Accordo, si impegnano a reincontrarsi per regolamentare la gestione della norma di rinvio ex art. 43 del CCNL.

Nelle more, al fine di velocizzare la risoluzione delle problematiche richiamate dal già citato articolo 43 CCNL, le stesse parti assumono l'impegno di formulare specifiche proposte.

E' abrogato l'art. 31 del CPL.

Permessi sindacali

Ad integrazione di quanto già previsto dall'art.80 del CCNL, ai lavoratori designati a far parte delle Commissioni Circoscrizionali sono concedibili permessi non retribuiti per la partecipazione ai lavori di dette Commissioni,

Quote Sindacali per delega

A carico dei lavoratori iscritti alle 00.SS l'azienda è tenuta, su lettera/delega sottoscritta lavoratore interessato, ad operare la trattenuta per contributo sindacale, pari all'1% del salario lordo risultante a busta paga, per tutte le mensilità e/o periodi lavorativi.

La lettera/delega deve essere consegnata direttamente all'azienda dal lavoratore o dalla Organizzazione Sindacale cui aderisce.

L'importo di tale trattenuta sarà versa trimestralmente sul c/c bancario o secondo modalità che l'organizzazione avrà cura di comunicare.

Tutela della salute dei lavoratori

Fermo quanto previsto ex art.65 del CCNL, le parti si danno atto che troverà immediata applicazione l'intesa che sarà definita, a livello nazionale, e richiamata nell'impegno a verbale sulla "sicurezza", anche in riferimento alla Legge n. 626/94, sempre riferito allo stesso articolo 65.

Le parti, infine, si incontreranno entro marzo 1997 per la definizione di quanto indicato all'ultimo cpv. del richiamato art. 65.

 

Adesione al programma di riallineamento

Il sottoscritto titolare dell'Impresa Agricola in località................ del Comune di residente

alla via.................................... n.... del Comune di...................................assuntore di manodopera dalla Circoscrizione di.....................

preso atto dell'Accordo per il rinnovo del C.P.L. firmato in data 17 dicembre 1996 tra le organizzazioni Professionali Agricole della Provincia di Catania (Associazione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori) e le OO.SS. Lavoratori Agricoli FLAI/CGIL - FISBA/CISL e UILA/UIL avente per oggetto il programma di graduale riallineamento salariale del trattamento economico spettante agli operai agricoli della provincia CATANIA, con il presente atto

DICHIARA

la propria adesione a quanto stabilito dal citato Accordo e si impegna, pertanto, ad applicare il programma di riallineamento salariale nei termini e secondo le modalità previste dall'Accordo medesimo.

Dichiara, infine, che il presente costituisce impegno valevole per l'anno 1996 e si impegna, inoltre, a sottoscrivere quelli per gli anni successivi.

Data,............................ Firma...............................................