IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO


 

 IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO

DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA.

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L’anno 2004 il giorno sei del mese di agosto presso la sede della Unione prov.le Agricoltori di Siracusa,

                                                                                tra

 L’Unione provinciale degli Agricoltori  rappresentata dal suo presidente dr.Salvatore Giardina e dal Direttore dr.Biagio Bonfiglio;

 La Federazione Provinciale Coltivatori Diretti rappresentata dal suo Presidente sig.Giuseppe Tiralongo e dal Direttore Antonino Gozzo;

 La CIA  Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata dal suo Presidente dr.Salvatore Lupo e dal Vice Aglieco Sebastiano

 Da una parte;

 La FLAI-CGIL rappresentata dal sig.Paolo Nigro,segretario provinciale ,e dai signori Salvatore Alfò,Salvatore Randazzo e Sebastiano Giansiracusa della segreteria provinciale;

 La FAI-CISL rappresentata dal signor Giuseppe Linzitto,segretario provinciale , D’Urso Sebastiano e Corrado Nastasi della segreteria provinciale

 La UILA –UIL rappresentata dal sig.Francesco Bartolo,segretario provinciale

 Dall’altra parte

 

Si è raggiunto e sottoscritto il presente accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale degli operai agricoli e florovivaisti, scaduto il 31 dicembre 2003,da valere nella Provincia di Siracusa ai sensi degli artt.2,88 e 89 del vigente CCNL.

 

Art.1

 Il presente contratto provinciale di lavoro (cpl) da valere nella provincia di Siracusa,per ciò che attiene al proprio ruolo,funzioni e competenze fa espressamente riferimento  agli artt.2,88 e 89 del CCNL 1/1/2002 – 31/12/2005 e alle altre norme dello stesso per quanto non diversamente disciplinate.

Le norme concordate,nel rinnovato CPL,secondo la procedura dell’art.2 ccnl e per tutte le materie previste negli artt.88e89 che innovano,integrano o modificano quelle del precedente cpl sono tutte inserite o aggiunte al presente articolato in modo da costituire un tutt’uno normativo risistemato per facilitarne la consultazione.

Art.2

                                             (Decorrenza e durata del contratto)               

 

Il presente cpl ha validità quadriennale e decorre dall’1/1/2004 al 31/12/2007.

Il cpl và disdettato a mezzo raccomandata r.r. almeno sei mesi prima dalla scadenza;in caso contrario si intenderà prolungato per un anno.

La parte disdettante deve comunicare all’altra proposte di rinnovo quattro mesi prima.Le trattative devono iniziare entro i due mesi successivi.

In casi di vacanza contrattuale si applica quanto previsto all’art.2 del vigente ccnl (Capitolo “contratto provinciale”).

Dall’1.1.2006, i salari provinciali saranno automaticamente incrementati a seguito degli adeguamenti salariali previsti dall’art.46 del ccnl all’atto del suo rinnovo e alle scadenze dallo stesso previste.

 

                                                                       Art.3

                                       (Struttura salario contrattuale provinciale)

 

 

Per gli operai a tempo indeterminato,il salario contrattuale provinciale è costituito dal salario base conglobato,inteso come tale quello base più la contingenza maturata al primo maggio 1986 più l’EDR più l’ex integrativo provinciale congelato,dagli aumenti contrattuali e dall’indennità di percorso, allora spettante.

 

Per gli operai a tempo determinato,al salario come sopra indicato occorre aggiungere il terzo elemento come descritto dall’art.46 del ccnl nella misura del 30,44% da calcolarsi sul salario contrattuale,esclusa l’eventuale  indennità di percorso e il TFR nella misura prevista dal ccnl.

Art.4 – Assunzione

 

L’assunzione,nel rispetto di quanto previsto dall’art.10 del vigente ccnl può essere fatta a tempo determinato o tempo indeterminato,con l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare le comunicazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti all’atto della instaurazione del rapporto di lavoro.Le assunzioni degli operai a tempo determinato,debbono essere fatte per fasi lavorative con garanzia di occupazione per tutta la durata di esse con le eccezioni previste dallo stesso art.10 del ccnl e per grave crisi commerciale del comparto economico più rilevante per l’azienda,per guasti tecnici a macchinari agricoli,impianti irrigui e di lavorazione.

Gli operai potranno essere impiegati in più fasi lavorative.Se la variazione della fase lavorativa avviene nel corso della giornata ,il lavoratore conserva il trattamento economico originario limitatamente a una giornata.

 

Dei settori produttivi di cui all’art.1 del vigente ccnl,sottoindicati,le principali fasi lavorative individuate  e a titolo esemplificativo sono :

·        CEREALICOLTURA : aratura,diserbo,trattamenti,mietitrebbiatura;

·        AGRUMICOLTURA E FRUTTICOLTURA : aratura,potatura,irrigazione,trattamenti antiparassitari,raccolta;

·        OLIVICOLTURA: potatura,irrigazione,irrorazioni,raccolta;

·        VITICOLTURA : lavori di impianto,potatura verde e secca,lavori colturali del terreno,ricaccio sermenti,trattamenti fitosanitari,irrigazione,vendemmia e lavori in cantina;

·        ORTAGGI : piantagione,scerbatura,disinfestazione,raccolta;

·        SERRE E TUNNEL : impiantistica,montaggio/smontaggio teli di plastica di copertura,preparazione terreno,concimazione,solarizzazione,scopertura terreno,messa in opera impianto irrigazione,pacciamatura,trapianto piantine,irrorazioni antiparassitarie ,palatura e sostegni anche aerei,scacchiatura o spollonatura,sostegno piantine,defogliazione,raccolta,spalatura ed eliminazione delle produzioni esaurite.

 

 

                                                                    Art.5 – Riassunzione

 

 

 Qualora ne ricorrano  i presupposti giuridici e contrattuali,il diritto alla riassunzione si applica nell’ambito della previsione normativa di cui all’art.23,secondo comma,della legge n.56/87,come modificato dall’art.9bis della legge n.236/93.

 

La riassunzione avverrà per le stesse fasi lavorative dell’anno precedente salvo cause di forza maggiore.

 

Nella riassunzione si terrà conto delle seguenti priorità:

·        Professionalità

·        Anzianità di servizio

·        Carico familiare.i fini del calcolo della riserva,di cui all’art.9 ter primo comma della legge n.608/96,la manodopera riassunta non viene considerata.

 

L’Osservatorio Provinciale di cui al’art.30 del presente cpl,potrà chiedere l’elenco dei lavoratori licenziati e di coloro che hanno manifestato la volontà di essere riassunti nei modi e nei termini di cui alle leggi soprarichiamate e che hanno assentito per iscritto al trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge n.675/96.

 

Lo stesso Osservatorio predisporrà l’apposito modello per l’esercizio del diritto di riassunzione e ne curerà la divulgazione.

 

 

Art.6 – Contratto individuale

 

 

In applicazione dell’art.11 del vigente ccnl,tra il datore di lavoro e l’operaio assunto a tempo indeterminato o determinato ai sensi delle lettere b) e c) dell’art.19 dello stesso dovrà essere redatto ,firmato e scambiato,all’atto dell’assunzione o del passaggio a tempo indeterminato  degli operai di cui alla lettera a) del richiamato art.19 con le modalità previste dall’art.21   dello stesso ccnl,il contrato individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge.

 

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato dovrà contenere la data di inizio del rapporto,il periodo di prova,il profilo professionale,le mansioni,il livello d’inquadramento e il trattamento economico nel rispetto dei minimi contrattuali.

 

 Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato in aggiunta a quanto previsto per quello a tempo indeterminato dovrà contenere anche la data presunta di fine rapporto e le fasi lavorative.

 

Un modello di detti contratti individuali sarà predisposto a cura dell’Osservatorio Provinciale .

 

I datori di lavoro e/o gli operai potranno farsi assistere nella stipula dei contratti individuali dalle rispettive Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente cpl.

 

 

                                                               Art.7 – Mercato del lavoro – Dichiarazione congiunta.

 

Con riferimento agli artt.14,15 e16  del vigente ccnl che demanda a una regolamentazione contrattuale del cpl la materia degli articoli sopra citati,tenuto conto della nuova legge n.30/03 e del Decreto attuativo legislativo  n.276/03 che rinvia parte di essi alla contrattazione collettiva,si conviene di rinviare la regolamentazione degli stessi agli indirizzi operativi che verranno dalle rispettive Organizzazioni Sindacali Nazionali.

 Art.8 – Lavoratori migranti

 

 

Ferma restando l’integrale applicazione dell’art.23 del vigente ccnl per tutte le parti inerenti i gruppi di lavoratori provenienti da altre Provincie o Regioni,per il lavoratori “migranti interni alla Provincia” la cui distanza tra il Comune di provenienza e quello della prestazione lavorativa sia superiore ai 40 chilometri ,il mezzo di trasporto è a carico dell’azienda.In mancanza di ciò al lavoratore che utilizzerà la propria auto verrà corrisposta una indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso eccedente i 40 chilometri.

 

In caso di permanenza in azienda si richiede una sistemazione a carico del datore di lavoro,dignitosa e con appropriati servizi di mensa ed igienico-sanitari.

 

Si conferma,in ogni caso,che in presenza di ricorso ad assunzioni di migranti fuori provincia va verificata la disponibilità di manodopera locale e di dare ad essa precedenza ai sensi del 1° comma dell’art.23 sopra richiamato.

 

 Art.9 – Lavoratori immigrati

 

 

Per i lavoratori immigrati ed extracomunitari assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato,le aziende,attraverso le proprie Associazioni datoriali e/o l’Osservatorio Provinciale,concorreranno e parteciperanno ad assicurare la integrazione socio-economica nel territorio dei lavoratori,coadiuvandoli ed assistendoli nel trovare alloggi e sistemazioni logistiche dignitose e regolarizzati con contratti di affitto.

 

In caso di permanenza in azienda,la stessa dovrà provvedere a proprio carico alla sistemazione fornendo alloggi e servizi di mensa e igienico-sanitari appropriati e dignitosi.

 

Si conviene di costituire la Consulta Provinciale per le pari opportunita’ nell’ambito dell’Osservatorio Provinciale.

 

 

Art.10 – Convenzioni

 

 

Le parti,in applicazone di quanto previsto dall’art.2 del vigente ccnl,si impegnano,attraverso l’Osservatorio Provinciale,a dare opportuna informazione e diffusione tra le aziende dei vantaggi che derivano dalla attuazione dell’Istituto delle convenzioni,anche ai fini del superamento dei limiti altrimenti imposti dalla legge nell’assunzione dei lavoratori e nel loro impiego pluriaziendale.

 

 

 

Ciò al superiore obiettivo di aumentare le giornate lavorative degli operai e garantire maggiore stabilità occupazionale.

 

 

 

 

 

 

 

Art.11 – Organizzazione del lavoro

 

 

Le parti,per quanto ad esse demandato dall’art.44 del vigente ccnl,si impegnano ad individuare attraverso studi e proposte dell’Osservatorio Provinciale entro il 30/06/2005,soluzioni atte ad assicurare la concreta attuazione di :

·        Effettivo godimento dei riposi,delle ferie e festività per i lavoratori a tempo indeterminato;

·        Assunzione di manodopera per le imprese plurifamiliari diretto-coltivatrici costituite nella forma di società di persone con personalità giuridica per l’esercizio in comune di attività di coltivazione dei fondi,allevamento di bestiame, o le collaborazioni interaziendali.

 

 

Art.12 – Orario di lavoro

 

 

L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.Esso può essere articolato in 6 giorni con orario giornaliero di 6 ore e trenta o in 5 giorni con 8 ore giornaliere per 4 giorni e 7 ore per il quinto.

 

Un diverso svolgimento del calendario orario giornaliero,settimanale o mensile,nei limiti delle norme previste dal ccnl,potrà essere concordato tra le parti,a livello aziendale con accordi scritti e l’assistenza delle rispettive Organizzazioni Sindacali,firmatarie del presente cpl.

 

 

Art.13 – Riposo settimanale

 

 

Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive,possibilmente in coincidenza con la domenica.

 

Quando per particolari esigenze dell’azienda,non fosse possibile il godimento del riposo settimanale normale,vanno individuate e concordate tra le parti diverse modalità di godimento a livello aziendale.

 

 

Art.14 – Lavoro straordinario,festivo e notturno

 

 

Per il lavoro straordinario,festivo e notturno si fa riferimento a quanto previsto dall’ art.39   del vigente ccnl.

 

Per lavoro notturno si intende quello eseguito fra le ore venti e le ore cinque del mattino;le percentuali di maggiorazione sono quelle indicate dallo stesso art.39 .

 

 

 

 

 

Fermo restando il limite allo svolgimento del lavoro straordinario,festivo e notturno fissato dall’art.39 del ccnl e dalle vigenti leggi,qualora particolari e contingenti esigenze derivanti dai diversi processi produttivi delle aziende,dovessero richiedere prestazioni di tale tipo,le stesse dovranno essere concordate tra l’azienda ed i lavoratori interessati ed in caso di difficile soluzione potrà essere richiesta l’assistenza delle rispettive Organizzazioni Sindacali e Professionali nell’interesse delle parti,firmatarie del presente cpl.

 

 

Art.15 – Interruzioni e recuperi –

 

 

L’operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata.

 

In caso di interruzione dovuta a causa di forza maggiore,le ore di lavoro non prestate saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l’operaio  rimanga nell’azienda a sua disposizione.

 

In tale circostanza,si provvederà al pagamento del salario solo nel caso che le ore di attesa superino un’ora complessivamente nella giornata lavorativa.

 

Per l’operaio a tempo indeterminato,quando non è possibile attivare le procedure previste dalla legge 8 agosto 1972 n.457,art.8 (cisoa),le ore non lavorate per motivi di forza maggiore saranno regolarmente retribuite.

 

 

 

Art.16 – Cottimo –

 

 

 

Data la specificità del lavoro a cottimo,le parti,in attuazione dell’art.54 del vigente ccnl,concordano di disciplinare anche a livello aziendale apposite tariffe per chilogrammo di prodotto raccolto nonché le modalità di esecuzione del lavoro salvaguardando:

 

-         gli obiettivi di produttività e di salario convenuto tra azienda e lavoratori e la retribuzione minima oraria contrattuale di qualifica per 6 ore e trenta minuti giornalieri.

 

 

Art.17 – Permessi per formazione continua –

 

 

 

In applicazione dell’art.34 del ccnl,al fine di rendere effettiva la formazione continua anche per gli operai a tempo determinato,necessaria ed indispensabile per migliorare il livello professionale dei lavoratori specie per le nuove figure scaturenti dai nuovi processi tecnologici e produttivi,le parti concorderanno d’intesa con l’azienda interessata programmi e percorsi formativi nonché tempi e modalità di svolgimento.

 

 

Art.18 – Permessi per corsi di recupero scolastico –

 

 

 

In applicazione dell’art.36 del vigente ccnl,al fine di elevare il livelo culturale generale degli operai dipendenti,le parti concorderanno,d’intesa con l’azienda interessata,le modalità per rendere effettiva la partecipazione ai corsi di recupero scolastico anche per gli operai a tempo determinato.

 

 

Art.19 – Rimborso spese –

 

 

Si conferma quanto stabilito dall’art.52 del vigente ccnl.

 

 

Art.20 – Classificazione e retribuzione per età –

 

 

 

Si conferma quanto stabilito dal’art.53 del vigente ccnl.

 

 

 

Art.21 – Tutela della salute dei lavoratori –

 

 

Fermo restando quanto sancito dal dlgs n.626/94,dall’art.66 del ccnl nonché dal Protocollo di intesa,all.10,le parti,anche attraverso apposite intese con le aziende interessate ,si impegnano a rendere effettive ed esigibili tutte le prescrizioni contrattuali e di legge previste a favore dei lavoratori.In particolare,per i lavori che presentano fattori di rischio e di  nocività come indicati dal dlgs 626/94,le visite mediche preventive,l’adozione del libretto sindacale sanitario,l’adozione di tutte le misure di prevenzione,la prevista riduzione dell’orario di lavoro ecc..Inoltre nell’ambito delle trenta ore previste dall’art.sopra richiamato del ccnl vigente,le parti ,d’intesa con l’azienda,definiranno all’occorrenza le modalità per la frequenza di corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico.

 

Le parti concordano,altresì,nell’ambito dell’Osservatorio Provinciale,di costituire la Commissione Paritetica per la prevenzione e la sicurezza della salute al fine di coordinare e gestire quanto previsto dagli artt.65,66 67 del vigente ccnl e artt.21 e 22 del vigente cpl.

 

 

Art.22 – Lavori pesanti e nocivi –

 

 

Premesso che aziende sono tenute ad adottare tutte le misure previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro (dlgs n.626/94) per i lavori che presentano fattori di nocività quali:

 

 

 

1.      trattamenti antiparassitari con impiego di sostanze di cui alle ex prima e seconda classe nei presidi sanitari;

2.      pulitura interna delle vasche di vino dalla feccia;

3.      lavori svolti nei silos e nelle vasche di allevamento pesci per la pulitura e la disinfestazione delle stesse;

4.      lavori svolti nelle serre,tunnel e nelle cele frigorifere dove sono stati eseguiti trattamenti con antiparassitari di prima e seconda classe;

 

si conviene di concedere agli operai 15 minuti di riposo ogni 2 ore di lavoro consecutivo.

 

Per i lavori pesanti eventualmente individuati dalla Commissione Paritetica per la prevenzione e sicurezza si conferma la maggiorazione salariale del 10% per le ore in cui vengono adibiti a detti lavori.

 

Si conviene inoltre di effettuare un monitoraggio complessivo sui lavori che presentano fattori di nocività e lavori pesanti entro l’anno 2005,attraverso la Comissione Provinciale Paritetica per la prevenzione e la sicurezza della salute costituita all’interno dell’Osservatorio Provinciale.

 

 

Art.23 – Modalità di pagamento della retribuzione –

 

 

Agli operai a tempo indeterminato la retribuzione verrà corrisposta mediante busta paga entro il 27° giorno del mese corrente;la tredicesima mensilità entro il 15 dicembre e la quattordicesima mensilità entro il mese di aprile.

 

Agli operai a tempo determinato la retribuzione viene corrisposta in busta paga con acconti settimanali e con saldo mensile.Il TFR,fermo restando la sua voce distinta,può essere erogato o nella paga giornaliera o essere versato a fine rapporto in unica soluzione.

 

 

Art.24 – Obblighi particolari fra le parti –

 

 

Fermo restando quanto previsto dall’art.51 del vigente ccnl che si conferma nele sue parti applicative,limitatamente alla struttura della buste paga,si concorda di elaborare,attraverso l’Osservatorio Provinciale,una busta paga omogenea nelle sue voci per i lavoratori a tempo determinato e una busta paga per i lavoratori a tempo indeterminato con l’obiettivo di farle adottare a tutte le aziende.

 

 

Art.25 – Norme disciplinari operai agricoli –

 

 

Fermo  restando quanto previsto al comma 1 e comma 2 dell’art.74 del vigente ccnl,si individuano le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e le misure di queste:

1.      Multa fino ad un massimo di 2 ore di paga nei seguenti casi : 

 

      A) Che senza un giustificato motivo ritardi l’inizio,sospenda o anticipi la cessazione della prestazione lavorativa;

B)    Che per negligenza arrechi danno non grave all’azienda.

 

2.      Multa fino ad un massimo di due giorni di paga nei seguenti casi

 

A) Per assenza ingiustificata;

B) Per recidività senza giustificato motivo di ritardo dell’inizio lavoro,sospensione o     anticipo della cessazione della prestazione lavorativa;

C)    Per abbandono,senza giustificato motivo,del posto di lavoro;

D)    Per danni gravi dovuti a negligenza,arrecati all’azienda oltre al risarcimento del danno ove dovuto.

 

Nei casi di maggiore gravità delle predette mancanze,ove ne ricorrano le condizioni, il datore di lavoro può disporre il licenziamento per giustificato motivo .

 

Gli importi delle multe che non rappresentano risarcimento di danno saranno versati alla CILA.

 

Le contestazioni disciplinari dovranno essere comunicate entro 2 giorni dal  loro verificarsi.Contro le contestazioni disciplinari il lavoratore potrà,entro 5 giorni dalla comunicazione delle stesse,dare proprie giustificazioni scritte o ricorrere alla propria Organizzazione sindacale per farsi assistere.L’azienda potrà accogliere le giustificazioni o confermare la contestazione e l’eventuale provvedimento  adottato entro i cinque giorni successivi alle giustificazioni.Contro il provvedimento disciplinare adottato dalla azienda,il lavoratore potrà farsi assistere dalla propria Organizzazione sindacale firmataria del prsente contratto,la quale,con le modalità previste dall’art.85 del vigente ccnl,esperirà il tentativo di amichevole componimento.

 

 

Art.26 – Classificazione,mansioni,profili e livelli –

 

 

Per quanto di competenza della contrattazione provinciale secondo le norme di rinvio del ccnl e con riferimento alle declaratorie,profili professionali e livelli di cui all’art.28 del vigente ccnl,in ragione del fatto che in questi anni si sono sviluppati nuovi settori produttivi e nuovi processi lavorativi e tecnologici con effetti positivi per la crescita professionale degli operai e per la nascita di nuove figure professionali si concorda,la nuova scala classificatoria con i seguenti profili,mansioni e livelli.

 

1^ AREA

 

OTTAVO LIVELLO         A) Ibridatore – selezionatore: l’operaio che,con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica e titolo,esegue incroci varietali per otenere ibridi di 1^ generazione selezionati,assicurando un’attività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli.

 

                                                     B) Conduttore di macchine agricole operatrici complesse superiori a 200 HP : l’operaio che ,fornito di patente di guida,con autonomia ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo oltre alla  guida ed all’uso anche su strada di macchine agricole operatrici complesse che svolgono più operazioni,superiori a 200 HP,provvede alla manutenzione e riparazioni ordinarie delle suddette macchine,svolgendo un’attività lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico).

 

       C) Capo cuoco con almeno 2 cuochi alle sue dipendenze   -

              (az.agrituristiche)

                                    

E)     Capo macellaio con almeno 2 macellai alle sue dipendenze.

F)     Responsabile di magazzino o capomastro (colui a cui vengono affidati il coordinamento e la direzione di tutti gli addetti ai magazzini di lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

 

 

SETTIMO  LIVELLO       A) Conduttori di ruspe e mietitrebbia;

                                            B)capo stalla;

                                            C)meccanici aziendali;

                                            D)macellaio;

                                            E)cuoco;

                                            F)addetti all’impiantistica delle serre con responsabilità        organizzative e di coordinamento.          

 

 

 

2^ AREA  

 

 

SESTO LIVELLO  

 

A)    Personale con incarichi di fiducia;

B)    Capo squadra rimondatori e potatori;

C)    Innestatori;

D)    Casaro;

E)     Costruttori di mura a secco.

 

QUINTO LIVELLO

 

A)    Addetto alla mungitura meccanica;

B)    Vivaisti;

C)    Estirpatori ed assestatori;

D)    Messa a dimora di viti;

E)     Conduttori di trattori per la lavorazione meccanica del terreno;

F)     Addetti alla semina e al trapianto per vivai con responsabilità di macchina;

G)    Rifondatori;

H)    Potatori;

I)       Dosatori e miscelatori di prodotti antiparassitari nocivi;

J)      Autisti;

K)    Aiuto cuoco (az.agrituristiche);

L)     Addetti allìimpiantistica delle serre e dei tunnel senza responsabilità organizzativa e di coordinamento.

 

 

3^ AREA

 

 

QUARTO LIVELLO

 

 

A)    Conduttori di macchine agricole minori (motocoltivatori,motozappe) ;

B)    Trasporto di cose con mezzi meccanici;

C)    Abbattitori di alberi da legno industriale;

D)    Irrorazione di prodotti antiparassitari,anticrittogamici e diserbanti;

E)     Concimazione meccanica;

F)     Operai addetti alla raccolta di agrumi ed ortaggi in serra ed in pieno campo;

G)    Irrigazione;

H)    Tagliapiedi negli agrumeti;

I)      “Operai esterni polivalenti” : cioè operai impiegati nele diverse fasi colturali in campagna,con mansioni proprie dei diversi livelli di classificazione,ad eccezione di quelli appartenenti alla prima area,alle dipendenze di aziende che assicurano loro un livelo minimo di occupazione di almeno 101 giornate lavorative annue.

J)      EX IV BIS – IN VIGORE DAL 1° novembre 2006 con il 50% degli effetti economici;l’altro 50% dal 1° novembre 2007- Operai addetti ai magazzini di lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli : personale addetto all’impacco; meccanici.

 

 

 

TERZO LIVELLO

 

 

A)     Addetti alla zappatura,al trasporto a spalla,allo spargimento ed interramento dei fertilizzanti,scassi,sistemazione di terrazze,riempimento di terra e scavatura di fossati;

B)     Panierai;

C)     pulizia nelle stalle;

D)    artieri;

E)     taglio di canneti;

F)      Abbacchiatori e raccoglitori di olive a mano;

G)    Addetti a più mansioni proprie dei diversi livelli presso la stesa azienda per almeno 151 giornate annue e per non più di 5 unità per azienda ;

H)    Scerbatura e sconcatura;

I)       OPERAI ADDETTI A PIU’ FASI COLTURALI IN CAMPAGNA con mansioni proprie dei diversi livelli di classificazione,ad eccezione di quelli appartenenti alla prima area,alle dipendenze di aziende diretto-coltivatrici che non superano complessivamente le 180 giornate di lavoro dipendente.

J)      EX 3° BIS – IN VIGORE DAL 1° novembre 2007 con il 50% degli effetti economici;il restante 50% dal 1° novembre 2008 - operai addetti ai magazzini di lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli :personale addetto ai lavori di manovalanza e movimentazione merci.

 

 

SECONDO LIVELLO

 

 

A)    Raccoglitori di olive a terra,di mandorle,carrube ed altri prodotti altrove non previsti;

B)    Vendemmia;

C)    Guardiani;

D)    Addetti alla distribuzione di acqua per irrigazione (che effettuano orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa);

E)     Addetti alla spollonatura,alla scacchiatura ed alla cimatura;

F)     Addetti alla pulizia e al riordino delle camere;inservienti (az.agrituristiche);

G)    Operai addetti alle sole operazioni di raccolta fragole in serra ed in pieno campo;

H)    EX 2° LIVELLO BIS – IN VIGORE DAL 1° novembre 2007 con il 50% degli effetti economici ed il restante 50% dal 1° novembre 2008 - Operai addetti ai magazzini di lavorazione e commercializzazione del prodotti agricoli:personale addetto ai lavori di cernita,di incarto e di confezionamento anche di frutta secca

 

 

PRIMO LIVELLO

 

 

Si applica a tutti gli operai  a tempo determinato per tutte le mansioni proprie della 3^ area,che per la prima volta trovano occupazione presso le aziende agricole per il lavoro svolto nel corso dei primi centocinquanta giorni dalla assunzione.

 

 

PRIMA NOTA TRANSITORIA ALL’ART.26

 

Ai fini dei conseguenti automatici benefici salariali derivanti ai lavoratori del IV bis,III bis e II bis,per effetto del loro passaggio ai rispettivi livelli IV,III e II si concorda la seguente gradualità applicativa :

 

A)    il passaggio dal II bis al II  avverrà con decorrenza per il 50% dal 1° novembre 2007 e per il restante 50% dal 1° novembre 2008;

B)    il passaggio dal III bis al III avverrà con decorrenza per il 50% dal 1° novembre 2007 e per il restante 50% dal 1° novembre 2008;

C)    il passaggio dal IV bis al IV avverrà con decorrenza per il 50% dal 1° novembre 2006 e per il restante 50% dal 1° novembre 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDA NOTA TRANSITORIA ALL’ART,26

 

 

Fermo restando la classificazione prevista dall’art.26 del presente cpl,constatato che quanto convenuto nella precedente nota transitoria all’art.15 del cpl scaduto il 31 dicembre 2003,ha efficacemente contribuito a sostenere l’occupazione e lo sviluppo economico e produttivo delle coltivazioni orticole in serra,le parti convengono di mantenere per l’intero arco di vigenza di questo cpl (1.1.2004 – 31.12.2007),il trattamento economico previsto per il secondo livello alla manodopera aggiuntiva che,già occupata nelle operazioni di spollonatura,scacchiatura e cimatura eseguirà anche le operazioni di raccolta alle dipendenze della stessa azienda.

 

Si conviene,comunque,di verificare la validità di questa intesa nell’arco di vigenza del presente cpl.

Per l’applicazione di detta norma si conferma la necessità che le aziende interessate sottoscrivano,alla presenza della propria Organizzazione Professionale e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori,firmatarie del presente cpl apposito verbale di intesa.

 

TERZA NOTA TRANSITORIA ALL’ART.26 (Acquacoltura)

 

[ Dipendenti da aziende che operano nel settore dell’acquacoltura di mare e di acque dolci ]

 

 

Le parti,in attesa che l’intero settore abbia una sua regolamentazione  contrattuale nazionale,

convengono di rinviare ad un apposito incontro,da tenersi entro il 31 dicembre 2004  ,per una verifica dell’attuale classificazione e per eventuali modifiche e/o integrazioni.

 

 

 

Art. 27 -  Operai addetti a più mansioni presso la stessa

                azienda –

 

 

 

Gli operai addetti a più mansoni presso la stessa azienda per un numero massimo di cinque unità,sono classificati al terzo livello.

 

Rientrano in tale categoria coloro a cui il datore di lavoro garantisce un livello occupazionale non inferiore ale 151 giornate di effettivo lavoro.

 

A tali operai,il datore di lavoro corrisponderà a fine rapporto un “premio di fine lavoro” pari al 10% delle giornate dichiarate per ciascun anno.Al momento dell’assunzione,il datore di lavoro dovrà comunicare l’elenco dei lavoratori all’Osservatorio Provinciale.

 

La non osservanza di tale adempimento comporta la non efficacia di questa norma.

 

 

Art 28 – Incrementi salariali –

 

 

 

 Le parti , in applicazione dell’Art.2 del vigente CCNL,

 

PREMESSO

 

che nella provincia di Siracusa in applicazione di norme di legge e di contratto,sono stati sottoscritti accordi di riallineamento,il cui ultimo incremento porta la data del 1° dicembre 2003,i quali hanno conseguito un progressivo adeguamento delle retribuzioni ai livelli previsti dal Contratto Provinciale;

 

CONSTATATO

 

Che,presupposti fondamentali per coniugare positivamente la difesa dei livelli occupazionali,la produttività delle aziende,i salari e i diritti dei lavoratori sono stati i principi della gradualità,delle relazioni sindacali,della vigilanza congiunta,seppur nel rispetto dei reciproci ruoli,nell’applicazione diffusa e non concorrente di tutte le parti del contratto di lavoro in tutte le aziende;

 

CONSIDERATO

 

Che da un esame congiunto è stato rilevato che,seppure in presenza di una evoluzione quali-quantitativa,permangono ancora condizioni di crisi economica e scarsa produttività a causa delle diverse,ricorrenti e riconosciute calamità naturali – ultima,l’alluvione del 17-19 settembre 2003, con gravi danni agli impianti  e alle produzioni – e a causa di carenze strutturali ed infrastrutturali proprie della Sicilia;

 

CONVINTI

 

Che per garantire gli attuali livelli occupazionali,occorre salvaguardare la competitività e la produttività delle aziende,tutelando nel contempo la certezza dei salari contrattuali provinciali concordati e i diritti dei lavoratori;

 

CONVENGONO E CONCORDANO DI

 

1.

 

a)    Incrementare il salario provinciale vigente,già incrementato del 5% per gli aumenti derivanti dal CCNL,nella misura del 6%,per tutte le aree e i rispettivi livelli con il seguente scaglionamento:

 

·        3%  dall’1 luglio 2004

·        3%  dall’1 gennaio 2005

 

Il primo incremento del 3% andrà applicato per tutti i lavoratori in forza al momento della sottoscrizione del presente contratto provinciale.

 

b)    Incrementare,su richiesta delle parti, il trattamento economico provinciale,nell’arco della vigenza del CPL,di una quota non inferiore al 3% quale salario variabile per obbiettivi ed incrementi di produttività,previa sottoscrizione di Accordi Aziendali con l’assistenza delle Rappresentanze Sindacali e Professionali firmatarie del presente CPL.Ciò ai sensi di quanto previsto all’art.2 del vigente ccnl e del protocollo del 23 luglio 1993.

 

 

2.

 

Per tutte le aziende,in riallineamento concordato,previa assistenza delle Rappresentanze Sindacali e Professionali firmatarie del presente cpl,che :

 

·        Alla data dell’1.12.2003 hanno completato e applicato gli accordi di riallineamento e

·        Alla data del 22 marzo 2004 hanno incrementato i salari contrattuali provinciali ai livelli vigenti,del 5% derivante dall’ultimo rinnovo del vigente ccnl

 

CONVENGONO E CONCORDANO DI

 

 

a)    Incrementare il salario contrattuale provinciale nella misura del 6% per tutte le aree e i rispettivi livelli con il seguente scaglionamento :

·        3%                           dal 1° dicembre 2004

·        3%                           dal 1° novembre 2005

 

b)    Incrementare il trattamento economico provinciale,nell’arco della vigenza del cpl di una quota non inferiore al 3%,quale salario variabile per obiettivi e incrementi di produttività,previa sottoscrizione di Accordi Aziendali con l’assistenza delle Rappresentanze Sindacali e Professionali firmatarie del presente cpl e ciò ai sensi di quanto previsto all’art.2 e dal Protocollo del 23 luglio 1993.

 

 

Art.29 – Integrazione trattamento malattia ed infortunio –

 

              ( Cassa Integrazione Lavoratori Agricoli e Florovivaisti )

 

 

 

Le parti,in applicazione dell’art.60 del vigente ccnl,al fine di rendere effettivamente esigibile l’integrazione della indennità di malattia ed infortuni per tutti gli operai agricoli fino a raggiungere l’80% del salario giornaliero contrattuale di qualifica tra indennità di legge ed integrazione nonché per erogare altre assistenze da definire,CONCORDANO di ricostituire la Cassa Extra Legem oggi denominata CILAF.Per il funzionamento della CILAF si concorda che entro il mese di marzo 2005 verranno definiti tutti gli adempimenti necessari quali :

 

·        La firma di un accordo sindacale per gli scopi e il funzionamento del Fondo;

·        La registrazione dell’atto costitutivo;

·        La definizione dello Statuto e del Regolamento attuativo del Fondo;

·        La sottoscrizione della Convenzione con l’INPS.

 

Le parti concordano sin da adesso che,in prima applicazione,il contributo per il funzionamento del fondo e per il Contributo di Assistenza Contrattuale (CAC) è stabilito nella misura dell’1,50% della retribuzione imponibile ai fini contributivi (escluso TFR ed eventuali rimborsi chilometrici).Tale contributo sarà per l’1% a carico dei datori di lavoro e per lo 0,50% a carico dei lavoratori e per ogni giornata di effettivo lavoro accertato ai fini contributivi.Il contributo verrà distribuito nella misura dello 0,90% a favore del fondo e nella misura dello 0,60% per il CAC provinciale.

 

Il contributo dell’1,50% sarà integralmente versato dal datore di lavoro a partire dalla retribuzione del mese di gennaio 2006 .

 

La quota a carico del lavoratore verrà trattenuta dal salario giornaliero e sarà riportata nelle tabelle salariali in vigore ed evidenziata nella busta paga.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.30 – Osservatorio Provinciale –

 

 

Le parti si impegnano a rendere funzionale l’Osservatorio Provinciale entro il 31.12.2004,affidando ad esso i compiti e le funzioni previste dall’art.6 del ccnl.

 

Il Consiglio,verrà insediato entro il 30 ottobre 2004 e sarà composto da n.12 componenti,designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori firmatarie del cpl.

 

All’atto del suo primo insediamento il Consiglio adotterà il regolamento,allegato 4 del ccnl prevedendone in seguito eventuali modifiche.

 

Nell’ambito dell’Osservatorio Provinciale verranno costituite :

 

·        La Consulta Paritetica Provinciale per le pari opportunità;

·        La Commissione Paritetica Provinciale per la Prevenzione e la Sicurezza della Salute.

 

 

                                                                Art.30 bis – Enti Bilaterali –

 

L e parti concordano di dare attuazione a quanto previsto e ad esse demandato dall’art.90 del ccnl non appena la Commissione Nazionale definirà la proposta di statuto e di regolamento a livello nazionale.

 

Art.31 – Diritti sindacali –

 

Le parti concordano di costituire le RSU secondo le modalità e la disciplina prevista dal Protocollo di intesa allegato n.9 al vigente ccnl.

 

Le Assemblee sindacali nei luoghi di lavoro previste dall’art.81 del ccnl,possono essere indette anche dalle OO.SS. provinciali firmatarie del vigente ccnl  e  cpl,previo avviso alle aziende ed alle OO.PP. di appartenenza solo nelle aziende che hano aderito agli accordi di riallineamento e nelle aziende che aderiranno a successivi accordi provinciali,aziendali o pluriaziendali aventi per oggetto le materie del vigente cpl di cui agli artt.10,11,12,13,14,16,17,18,21,24,1^ nota all’art.26,art.27 e 28 comma 2.

 

 

 

 

 

 

Art.32 – Delegato d’azienda –

 

 

Le parti,per quanto loro delegato dal’art.77 del vigente ccnl,convengono che per agevolare da parte dei lavoratori l’elezione delle RSU,gli stessi possono avvalersi della assistenza delle loro rispettive Organizzazioni Sindacali firmatarie del vigente ccnl. I nominativi degli eletti RSU,RSA e RLS        ,verranno tempestivamente  comunicati ai datori di lavoro.

 

Art.33 – Quote sindacali per delega –

 

 

Si conferma quanto stabilito dall’art.84 del vigente ccnl.

 

 

 

Art.34 – Aziende commerciali –

 

 

Il presente contratto non si applica alle Aziende commerciali che sono tenute al rispetto del vigente ccnl del settore commercio.

 

Art.35 – Norma finale –

 

 

Nel corso di validità del Contratto Provinciale e delle norme in esso contenute,non si potrà dare avvio a separate trattative con aziende singole o gruppi di esse se non nel rispetto delle normali relazioni sindacali come previsto dalla vigente contrattazione collettiva.

 

 

 

Letto,confermato e sottoscritto.

 

 

       LE ORGANIZZAZIONI  
                 
-                             LE ORGANIZZAZIONI

       SINDACALI                                                                        PROFESSIONALI