Legge Regionale n. 98 del 06/05/1981


 

Legge Regionale n. 98 del 06/05/1981


 
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 09 05 1981 n. 23

Supplemento ordinario


 

Titolo
Atto:
Norme per l’istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali.

 

Premessa
Prem.: Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente regionale promulga

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Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Finalità

Nell’attesa dell’emanazione di una organica disciplina urbanistica generale e dell’approvazione del piano urbanistico regionale, nonché dell’approvazione del piano regionale di sviluppo economico e sociale, la Regione istituisce, nell’ambito di una politica diretta al riequilibrio territoriale, parchi e riserve naturali, per concorrere, nel rispetto dell’interesse nazionale e delle convenzioni e degli accordi internazionali, alla salvaguardia, gestione, conservazione e difesa del paesaggio e dell’ambiente naturale, per consentire migliori condizioni di abitabilità nell’ambito dello sviluppo dell’economia e di un corretto assetto dei territori interessati, per la ricreazione e la cultura dei cittadini e l’uso sociale e pubblico dei beni stessi nonché per scopi scientifici.

L’istituzione dei parchi e delle riserve deve essere sostenuta da adeguati interventi finanziari e dovrà salvaguardare le attività produttive e lavorative tradizionali.

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ARTICOLO 2

Nozioni di parco e riserva naturale

Ai fini della presente legge costituiscono patrimonio naturale e ambientale le formazioni fisiche, geologiche, biologiche o gruppi di esse, che hanno rilevante valore ambientale, scientifico, estetico e sociale.

In particolare possono essere istituiti in parchi naturali quelle aree territoriali o marine di vaste dimensioni, che presentano rilevante interesse generale a motivo delle loro caratteristiche morfologiche, paleontologiche, biologiche ed estetiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna, per provvedere alla conservazione delle caratteristiche stesse ai fini scientifici, culturali, economico - sociale e dell’educazione e ricreazione dei cittadini.

Possono essere istituiti in riserve naturali quei territori e luoghi, sia in superficie sia in profondità, nel suolo e nelle acque, che per ragioni di interesse generale specialmente d’ordine scientifico, estetico ed educativo vengono sottratti all’incontrollato intervento dell’uomo e posti sotto il controllo dei poteri pubblici al fine di garantire la conservazione e la protezione dei caratteri naturali fondamentali.

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ARTICOLO 3

Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Istituzione e composizione

È istituito presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente il consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, in seguito indicato con il termine << consiglio regionale >>, presieduto dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente e composto da:

a)      il direttore regionale (o suo delegato) della direzione territorio e ambiente dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, il direttore regionale (o suo delegato) della direzione delle foreste dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, il direttore regionale (o suo delegato) della direzione beni culturali ed ambientali ed educazione permanente dell’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

b)      sei professori universitari designati: tre dal comitato regionale per l’ambiente e tre dal consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali;

c)      cinque membri designati rispettivamente dalle sezioni regionali di << Italia nostra >>, dell’Istituto nazionale di urbanistica, dell’Associazione italiana per il World wildlife fund, del Club alpino italiano e della Lega per l’ambiente. I membri di cui alle lettere b e c dovranno essere scelti tra persone di alta e sperimentata competenza nella salvaguardia della natura e dell’ambiente. In caso di mancata designazione dei membri entro tre mesi dalla richiesta, il consiglio regionale è costituito con quelli già designati purché in numero non inferiore a otto. I componenti del consiglio regionale sono nominati con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente e, ad eccezione dei membri di cui alla lett. a, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

L’organizzazione e il funzionamento del consiglio regionale sono stabiliti mediante regolamento interno deliberato dallo stesso consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La segreteria del consiglio regionale è assicurata da un gruppo di lavoro apposito costituito presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

Il consiglio regionale può articolarsi al suo interno in commissioni di lavoro, le cui relazioni sono sottoposte all’approvazione del consiglio medesimo.

Il presidente può chiamare a partecipare alle adunanze del consiglio regionale, senza diritto di voto, esperti particolarmente qualificati sulle questioni all’ordine del giorno in numero non superiore a tre.

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ARTICOLO 4

Compiti del consiglio regionale

Sono compiti del consiglio regionale:

a)      predisporre il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi del piano urbanistico regionale, di cui esso costituisce specificazione, e in correlazione con gli indirizzi generali del piano nazionale di coordinamento per la protezione del patrimonio naturale;

b)      esprimere pareri sui piani di coordinamento degli enti parco di cui all'art. 18;

c)      esprimere pareri sulle proposte di istituzione di nuovi parchi regionali, di riserve naturali e di riserve e parchi marini, nonché sull’ampliamento di quelli esistenti;

d)      controllare per ciascuna area protetta regionale (parchi e riserve) il raggiungimento delle finalità istituzionali e l’osservanza delle norme di legge e di regolamento;

e)      promuovere la formazione del personale tecnico, scientifico e amministrativo da impiegare nella gestione delle aree protette;

f)        svolgere attività di promozione e di indirizzo della politica di gestione delle aree protette, in armonia con le prescrizioni e gli indirizzi del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

g)      tenere la lista ufficiale delle aree protette, indicandone e controllandone i criteri e le condizioni di iscrizione e di cancellazione;


h)      assolvere tutti gli altri compiti ad esso assegnati dalla presente legge ed esprimere pareri su richiesta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente.

I poteri di vigilanza e di controllo del consiglio vengono esercitati a mezzo delle aree protette regionali.

Nell’ipotesi di inosservanza delle raccomandazioni del consiglio l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente può intervenire con propri provvedimenti fino allo scioglimento degli organi amministrativi delle suddette aree, previo parere del consiglio stesso.

Il consiglio presenterà annualmente, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, per il tramite dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, una relazione all’Assemblea regionale sull’attività degli enti parco.

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ARTICOLO 5

Norme per la predisposizione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali

Per la predisposizione e formazione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il consiglio è tenuto ad attenersi alla classificazione e denominazione delle aree protette sia terrestri che marine effettuate in sede nazionale, su proposta del consiglio nazionale, dal CIPE.

Nelle more degli adempimenti di cui al precedente comma il consiglio dovrà attenersi alle classificazioni e denominazioni delle aree protette assunte in sede internazionale, nonché alle raccomandazioni e agli studi delle organizzazioni nazionali e internazionali competenti in materia e alle condizioni di massima contenute nella presente legge.

Il piano attribuisce ciascuna area da proteggere a una delle categorie della classificazione di cui al precedente comma, con l’indicazione per ciascuna area protetta della delimitazione di massima e del regime di protezione da adottare anche nelle aree adiacenti.

Il piano regionale è approvato con legge regionale.

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ARTICOLO 6

Istituzione e gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali

In attuazione del piano regionale si provvede con legge regionale all’istituzione e gestione dei parchi regionali nel rispetto dei principi generali stabiliti nel piano regionale e nella presente legge.

L’istituzione delle riserve naturali avviene con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, previo parere del consiglio regionale e sentita la competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale.

Nelle more dell’approvazione del piano regionale l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, previo parere del consiglio regionale, può vincolare, per un periodo non superiore a due anni, apposite aree a riserva naturale ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 8 della presente legge.

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ARTICOLO 7

Tipologia dei territori sottoposti a tutela

In via generale e salvo diversa classificazione effettuata in sede nazionale dal CIPE su proposta del consiglio nazionale, i territori sottoposti a tutela sono così tipologicamente distinti:

A)    parco naturale, per la conservazione di ambienti di preesistente valore naturalistico e per uso sociale, ricreativo e culturale;

B)     riserva naturale, per la protezione di uno o più valori ambientali.

Le riserve naturali vanno distinte in:

-         riserva naturale integrale, per la conservazione dell’ambiente naturale nella sua integrità, con l’ammissione di soli interventi a carattere scientifico;

-         riserva naturale orientata, per la conservazione dell’ambiente naturale, nella quale sono consentiti opportuni interventi culturali, agricoli e silvo - pastorali;

-         riserva naturale speciale, per particolari e delimitati compiti di conservazione (biologica, biologico - forestale, geologica, etno - antropologica);

-         riserva naturale genetica, per la conservazione del patrimonio genetico animale e/o vegetazionale della Regione.

Al contorno delle zone delimitate come parco o riserva sono individuate adeguate aree di protezione (pre - parco) a sviluppo controllato allo scopo di integrare il territorio circostante nel sistema di tutela ambientale.

In tale area vanno previste iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse locali, con particolare riguardo alle attività artigianali, silvo - pastorali, zootecniche e alla lavorazione dei relativi prodotti, nonché alle attività ricreative, turistiche e sportive.

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Titolo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUI PARCHI REGIONALI

ARTICOLO 8

Norme sull’articolazione zonale dei parchi regionali

Fermi restando per i comuni eventualmente inclusi nelle aree da vincolare a parco i poteri di pianificazione urbanistica all’interno del proprio territorio urbano, la legge istitutiva del parco regionale, al di fuori dei centri abitati, deve tener conto della seguente articolazione zonale del parco stesso:

1)      zona di riserva integrale (zona A), nella quale l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità e cioè nella totalità dei suoi attributi naturali tanto nell'individualità dei popolamenti biologici che nella loro interdipendenza. In tali zone s’identificano, di massima, areali con fisiologia ecologicamente unitaria e territorialmente compatta in cui si rilevano la massima relativa concentrazione di fattori e di elementi di grande interesse naturalisticoe paesaggistico e la minima relativa antropizzazione.

2)      zona di riserva generale (zona B), nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In dette zone possono essere consentite dall'ente gestore del parco le utilizzazioni agro - silvo – pastorali e le infrastrutture strettamente necessarie (strade di accesso, opere di miglioria e di ricostruzione di ambienti naturali). Nelle predette zone si identificano, di massima, areali di elevato pregio naturalistico e paesaggistico con maggiore grado di antropizzazione rispetto alle zone A nelle quali le attività economiche, silvo - pastorali e la selvicoltura abbiano anche la funzione di impedire la degradazione biologica incompatibile con il godimento del parco stesso.

3)      zone di protezione (zona C), nelle quali sono ammesse soltanto costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco (strutture turistico ricettive, culturali, aree di parcheggio).

4)       zone di controllo (zona D), nelle quali tutte le attività di cui al successivo art. 10 sono consentite, purché compatibili con le finalità del parco. Per la realizzazione delle opere e delle utilizzazioni ammesse nelle zone D è necessaria, oltre le autorizzazioni e le concessioni previste dalle vigenti leggi, anche una specifica autorizzazione dell’ente parco, secondo modalità semplici e rapide e con il criterio del silenzioso assenso, stabilita dal consiglio direttivo del parco.

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ARTICOLO 9

Norme sulla gestione dei parchi regionali

La gestione di ciascun parco regionale è affidata ad un apposito ente parco, con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale e sentita la competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale.

Sono organi del parco: il presidente, il consiglio del parco, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ed è scelto tra persone che si siano particolarmente distinte nella salvaguardia dell’ambiente ed in possesso di titoli culturali o professionali adeguati.

Al presidente compete la legale rappresentanza dell'ente, l’indirizzo e il coordinamento dell’attività’e tutto quanto non rientra nelle competenze del consiglio e del comitato esecutivo.

Al presidente compete il trattamento economico previsto per il presidente dell’amministrazione provinciale della provincia in cui ricade, in tutto o prevalentemente, il territorio del parco.

Il consiglio del parco è nominato con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente ed è composto da tre rappresentanti per ogni comune interessato, eletti dai rispettivi consigli comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

È membro di diritto del consiglio del parco il capo dell’ispettorato ripartimentale delle foreste competente su tutto o la maggior parte del territorio del parco.

Il consiglio del parco elegge nel proprio seno un vice presidente e i membri del comitato esecutivo di cui al comma successivo.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio del parco, dal presidente del comitato tecnico scientifico, dal capo dell’ispettorato ripartimentale delle foreste, dal direttore del parco, da due esperti e da due componenti eletti dal consiglio del parco.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente ed è composto di tre membri uno designato dallo stesso Assessore, uno dall’Assessore per il bilancio e le finanze ed uno scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Il collegio esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

Gli organi dell’ente durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

I componenti degli organi nominati o eletti nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

Ai componenti degli organismi previsti nella presente legge è attribuito il trattamento previsto per i componenti del comitato regionale per la tutela dell’ambiente di cui all’art. 3 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39.

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ARTICOLO 10

Regolamento del parco

Entro sei mesi dall’approvazione del piano territoriale di coordinamento di cui al successivo art. 18 il consiglio direttivo dell’ente parco adotta il regolamento operativo dell'ente stesso, che, nel rispetto delle prescrizioni del piano, disciplina le attività all’interno del parco e in particolare:

1)      i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;

2)      lo svolgimento delle attività industriali, commerciali e agro - silvo - pastorali;

3)      l’ammissione e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

4)      il soggiorno del pubblico;

5)      le attività di ricerca scientifica, sportive, ricreative ed educative;

6)      la tutela delle caratteristiche naturali, forestali, botaniche e faunistiche. Inoltre il regolamento dispone quanto necessario per la migliore tutela dell’ambiente, della quiete, del silenzio, dell’aspetto dei luoghi.

Il regolamento è adottato dal consiglio del parco e approvato con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, previa delibera della Giunta regionale e dopo avere acquisito il parere del consiglio regionale.

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ARTICOLO 11

Comitato tecnico – scientifico

Il consiglio del parco si avvale di un comitato tecnico - scientifico nominato con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente e composto da:

- un botanico, uno zoologo, un geologo o vulcanologo, un giurista esperto di pianificazione territoriale, un economista, un urbanista, un ecologo, indicati dai rettori delle università nel cui ambito ricade prevalentemente il parco, nonché da un rappresentante di << Italia nostra >>, da un rappresentante del Fondo mondiale per la natura (WWF) e da un rappresentante della Lega per l’ambiente.

Con il decreto di cui al precedente comma viene altresì designato tra i membri dello stesso il presidente del comitato.

I predetti componenti non devono essere titolari d’interessi in conflitto con le finalità del parco.

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ARTICOLO 12

Funzioni e compiti del direttore del parco regionale

La direzione del parco è affidata ad un direttore, nominato dal consiglio del parco previo concorso pubblico per titoli e secondo le modalità stabilite nel regolamento del parco.

Il direttore è responsabile della conservazione del parco ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all’interno del parco. Egli partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio del parco ed è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni degli organi del parco.

Nell’esercizio delle funzioni connesse alla conservazione del parco e alla vigilanza sulle attività che si svolgono all’interno del parco, il direttore può esercitare la facoltà di richiedere, con motivazione scritta, il riesame delle delibere relative per le quali, in tal caso, è richiesto il parere obbligatorio del comitato tecnico - scientifico.

Detto riesame dovrà essere espletato entro 45 giorni dalla richiesta.

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ARTICOLO 13

Norme sul personale dell’ente parco

Le funzioni di vigilanza sono esercitate dal direttore del parco, il quale si avvale al riguardo, oltre che del personale messo a disposizione dall’Azienda delle foreste demaniali e dalla Regione, anche, ove motivato da esigenze tecniche, da personale proprio, che sarà reclutato per concorso secondo le modalità specificate nel regolamento del parco.

Al personale di vigilanza assunto come sopra è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico del personale appartenente alle guardie forestali.

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ARTICOLO 14

Compiti del consiglio del parco

Il consiglio del parco delibera in merito a tutte le questioni generali dell’ente e in particolare:

-         adotta, sentito il comitato tecnico - scientifico, il piano di coordinamento del parco, di cui al successivo art. 18;

-         approva i piani di gestione e i programmi di valorizzazione redatti sulla base di studi appositamente predisposti;

-         delibera le destinazioni e le modalità di impiego delle assegnazioni finanziarie stanziate;

-         raccoglie dati, promuove studi ed iniziative atte a favorire la conoscenza, il miglioramento e lo sviluppo del parco;

-         approva il regolamento di organizzazione con la specificazione degli organici e la disciplina del personale;

-         adotta il regolamento operativo del parco di cui al precedente art. 10;

-         approva il regolamento interno di funzionamento;

-         approva il bilancio preventivo e consuntivo.

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ARTICOLO 15

Compiti del comitato esecutivo dell'ente parco

Il comitato esecutivo del parco:

a)      adotta i provvedimenti di competenza del consiglio del parco nei casi di comprovata urgenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione successiva alla data di adozione del provvedimento;

b)      predispone gli atti da sottoporre all’approvazione del consiglio;

c)      esegue le deliberazioni del consiglio;

d)      indice le gare di appalto con le modalità di cui alla legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni;

e)      cura i rapporti con enti ed associazioni ai fini della salvaguardia del parco;

f)        bandisce i concorsi per i posti in organico.

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ARTICOLO 16

Compiti del comitato tecnico – scientifico

Il comitato tecnico - scientifico esprime pareri su richiesta degli organi del parco e del direttore su ogni questione riguardante i valori ambientali e lo sviluppo delle potenzialità ecologiche del parco.

Detti pareri sono obbligatori e vincolanti quando riguardano il regolamento operativo del parco di cui al precedente art. 10 e in particolare con riferimento a:

a)      assetto geomorfologico;

b)      introduzione di specie vegetali e animali non caratteristiche dei luoghi;

c)      cattura e raccolta di animali o vegetali;

d)      accesso e transito con veicoli a motore; mentre sono soltanto obbligatori per il piano di coordinamento e per il programma pluriennale economico - sociale di cui al successivo art. 19.

Esprime altresì pareri obbligatori e non vincolanti sui provvedimenti del consiglio del parco e del comitato esecutivo riguardanti:

a)      interventi di sistemazione forestale;

b)      la viabilità interna del parco;

c)      la ristrutturazione dei fabbricati esistenti di valore ambientale.

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ARTICOLO 17

Divieti di attività nei parchi regionali 

Nei parchi regionali sono vietate le attività che possono compromettere la protezione del paesaggio, degli ambienti naturali, della vegetazione, con particolare riguardo alla flora e alla fauna.
      In particolare i divieti riguardano:

a)      la cattura, l’uccisione, il danneggiamento o il disturbo delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento di quelle vegetali, nonché l’introduzione di specie estranee vegetali o animali che possono alterare l’equilibrio naturale;

b)      la modificazione del regime delle acque;

c)      lo svolgimento all’interno del parco di attività pubblicitarie non autorizzate dall’ente parco;

d)      l'introduzione o l’impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli bio - geochimici;

e)      l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

f)        l'accensione di fuochi all'aperto.

Eventuali deroghe ai suddetti divieti sono introdotte con il regolamento operativo del parco di cui al precedente art. 10 nella misura compatibile con le finalità del parco stesso.

Nei territori destinati a parchi e a riserve naturali restano salve le norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e i vincoli già istituiti in base ad esse.

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ARTICOLO 18

Piano di coordinamento del parco regionale

Il comitato esecutivo del parco, entro nove mesi dalla nomina dei componenti degli organi dell’ente, sentiti i comuni interessati e tenuto conto, in quanto compatibili, delle indicazioni urbanistiche esistenti al di fuori dei territori urbani, predispone un progetto di piano territoriale di coordinamento del parco, allo scopo di stabilirne i confini definitivi e la destinazione dei territori in esso inclusi, secondo l’articolazione prevista dal precedente art. 8.

Il progetto di piano dovrà in ogni caso prescrivere che:

-         le strade dovranno lasciare il più possibile inalterate le caratteristiche ambientali;

-         i parcheggi dovranno essere contenuti in appositi spazi, possibilmente ai margini del bosco;

-         le costruzioni consentite dovranno armonizzarsi con l’ambiente circostante;

-         l’utilizzazione degli edifici tradizionali esistenti dovrà essere studiata in modo che sia in armonia con la destinazione della zona.

Il progetto è inviato al consiglio direttivo dell’ente che lo esamina, previo parere del comitato tecnico - scientifico, lo adotta anche con modifiche e lo trasmette all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente che lo approva sentito il parere del consiglio regionale di cui al precedente art. 4 nonché del consiglio regionale dell’urbanistica di cui all’art. 58 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Le prescrizioni del piano sono di diretta e immediata applicazione per le amministrazioni regionali e locali, per gli enti pubblici e privati e per i privati.

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ARTICOLO 19

Programma pluriennale economico - sociale dell’ente parco

Nel rispetto delle finalità del parco e dei vincoli stabiliti dal piano di coordinamento e dai regolamenti l’ente parco, sentito il proprio comitato tecnico - scientifico, promuove iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti nel parco.

A tal fine entro due anni dalla costituzione dei suoi organi, tramite il proprio comitato esecutivo e sentiti i comuni interessati, predispone un programma pluriennale economico - sociale per la promozione delle attività compatibili nell’ambito del parco.

In particolare attraverso il programma l’ente può: concedere sovvenzioni a privati o enti locali; predisporre attrezzature, servizi ed impianti di carattere turistico - naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione con apposite convenzioni a enti locali o privati residenti; agevolare e promuovere, anche in forma cooperativa, attività agro - turistiche e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

Il programma è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, previo parere del consiglio regionale e del comitato regionale della programmazione.

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Titolo III

NORME SULLE RISERVE NATURALI

ARTICOLO 20

Norme per la gestione delle riserve naturali

La gestione delle riserve naturali può essere affidata dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente a comuni, consorzi di comuni, comunità montane, Azienda regionale delle foreste demaniali, università, soprintendenze ai beni culturali, istituti universitari, enti pubblici e associazioni naturalistiche anche private, previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale del consiglio regionale dei parchi e delle riserve naturali nonché agli eventuali originari proprietari.

Al decreto di istituzione, delimitazione e affidamento della riserva è’allegata una convenzione che prevede gli obblighi dell'affidatario, le modalità d’uso della riserva e l’elenco dei divieti che devono essere rispettati dagli utenti.

Allorché la gestione delle riserve è affidata agli originari proprietari su loro richiesta, questi debbono impegnarsi, pena l’espropriazione della riserva, a rispettare, con atto d’obbligo unilaterale, da stipularsi con l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, le finalità di cui all’art. 7 della presente legge, nonché gli obiettivi e le prescrizioni del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.

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Titolo IV

DISPOSIZIONI COMUNI AI PARCHI E ALLE RISERVE NATURALI

ARTICOLO 21

Norme per l’acquisizione dei terreni e dei beni nelle zone comprese nei parchi e nelle riserve

La Regione, per le finalità della presente legge, può provvedere, ove necessario, all’acquisizione, mediante esproprio o occupazione temporanea, dei terreni e dei beni, che non siano demanio degli enti locali, ricadenti nelle zone comprese dentro i parchi e le riserve.

Per le espropriazioni relative alle opere previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 4 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36; nel caso in cui l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore o riguardi terreni coltivati da affittuari coltivatori, mezzadri, coloni o compartecipanti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni.

Tutti i poteri spettanti in ordine al precedente comma agli organi amministrativi degli enti locali sono esercitati dal presidente del parco, previa delibera del comitato esecutivo; quelli spettanti all’Amministrazione regionale sono esercitati dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente.

All’acquisizione dei terreni e dei beni di cui al primo comma si può pervenire anche mediante la richiesta della cessione bonaria, della vendita e dell’affitto.

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ARTICOLO 22

Norme sui raccordi tra pianificazione del parco e pianificazione comunale e sulle autorizzazioni o concessioni rilasciate all’interno dei parchi e delle riserve

Nei terreni compresi entro il perimetro dei parchi, ma con esclusione dei territori urbani, e nei territori delle riserve, le previsioni degli strumenti urbanistici già approvati diventano inefficaci dalla data di entrata in vigore del piano di coordinamento dei singoli parchi o delle singole riserve.

Eventuali piani di bonifica, di trasformazione o di miglioramento fondiario, nonché piani di utilizzazione dei beni silvo - pastorali possono essere realizzati purché non siano in contrasto con le destinazioni d’uso dei piani di coordinamento, previo parere del comitato tecnico - scientifico.

Sempre al di fuori dei territori urbani l’entrata in vigore del piano di coordinamento del parco comporta la decadenza delle licenze di costruzione o delle concessioni edilizie e dei provvedimenti approvati di progetti di opere pubbliche che non rivestano carattere di interesse prevalentemente nazionale, ove non iniziate, nonché delle concessioni o autorizzazioni di varia natura.

Le licenze, le concessioni, le autorizzazioni e i provvedimenti autorizzativi di cui al precedente comma possono, tuttavia, su richiesta degli interessati, essere sottoposti, senza ulteriori oneri, al riesame dell’autorità’competente, che potrà rinnovarle o modificarle, sentito il consiglio del parco in relazione alle finalità della presente legge.

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ARTICOLO 23

Sospensione dei lavori e sanzioni amministrative

Il presidente del parco, constatata la violazione delle prescrizioni contenute nel piano di coordinamento, ingiunge con atto motivato la sospensione dei lavori, la rimozione di quanto costruito in violazione, la riduzione in pristino a spese del violatore.

Sono solidalmente responsabili per le spese il committente dei lavori, il direttore dei lavori e chi ha eseguito i lavori. Contro l’ingiunzione è ammesso ricorso all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente (entro trenta giorni dalla data di notificazione) che decide entro i sessanta giorni successivi.

In caso di inerzia del consiglio del parco, l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente può sostituirsi ad esso, dopo averlo invitato a provvedere, ingiungendo al trasgressore la rimessa in pristino e, ove questo non provveda nel termine fissato, che non potrà essere superiore a trenta giorni, agendo d’ufficio.

Chiunque violi i divieti stabiliti nella presente legge e nei regolamenti dei singoli parchi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento delle seguenti somme:

a)      da lire 500.000 a lire 2.000.000 per l’utilizzo della denominazione del parco senza averne diritto;

b)      da lire 500.000 a lire 5.000.000 per la violazione del divieto del disturbo delle specie animali e del danneggiamento e della raccolta di quelle vegetali di cui alla lett. a del secondo comma dell’art. 17; del divieto dell'accensione di fuochi di cui alla lett. f dello stesso comma; degli altri divieti posti dai regolamenti dei parchi non previsti nel suddetto secondo comma dell’art. 17.

Sono inoltre applicabili le sanzioni penali previste dalla legislazione statale vigente in materia.

I trasgressori sono in ogni caso tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco, ivi compresi gli animali abbattuti, e alla riduzione in pristino dei luoghi a loro spese.

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ARTICOLO 24

Programmi di intervento

Nelle more dell’approvazione del piano di sviluppo economico e sociale dei singoli parchi di cui al precedente art. 19, per la promozione ed il sostegno delle attività agricole, zootecniche, silvo - pastorali, artigianali, turistiche e culturali, la Regione, sentiti i comuni interessati, approva programmi di intervento per ogni singolo parco.

Tali programmi prevedono di norma:

1)      opere pubbliche, servizi e attrezzature finalizzati alla valorizzazione e fruizione sociale del territorio del parco;

2)      indennizzi a proprietari e imprenditori per eventuali e comprovate diminuzioni o cessazioni di reddito conseguenti al rispetto delle norme di cui all’art. 17 della presente legge;

3)      contributi a favore dei soggetti, singoli, associati o cooperative, che intraprendono o svolgono attività produttiva nei settori di cui al primo comma.

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ARTICOLO 25

Procedure per la formazione dei programmi di intervento

L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente predispone lo schema dei programmi di cui al precedente art. 24 e li sottopone al parere dei comuni interessati, che possono proporre integrazioni e modifiche.

I programmi di intervento, sentito il Consiglio regionale, sono approvati dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, previa delibera della Giunta regionale. 

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ARTICOLO 26

Comitati di proposta

Al fine di pervenire all’istituzione dei parchi naturali dell’Etna, dei Nebrodi e delle Madonie, con la partecipazione delle popolazioni locali e la collaborazione degli enti e delle associazioni interessati presenti nel territorio, si costituisce, per ciascuna delle aree sopra indicate, un comitato avente il compito di sottoporre alla Regione una proposta che contenga:

a)      la descrizione analitica dei luoghi, con particolare riguardo ai valori naturalistici, nonché ai valori espressi dalle trasformazioni del territorio conseguenti all’esercizio delle attività umane tradizionali della zona;

b)      la precisa individuazione del territorio da destinare a parco, con le zonizzazioni previste dall’art. 8;

c)      l’indicazione e la disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna parte del territorio così delimitato, in funzione degli obiettivi che si intendono perseguire;

d)      indicazioni tecniche e finanziarie riguardanti la conservazione e il restauro ambientale;

e)      la previsione delle attività e delle iniziative agricole, silvo - colturali, zootecniche, artigianali, industriali, turistiche da promuovere o incentivare.

I comitati di proposta hanno altresì la facoltà di assumere iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei valori ambientali dei territori degli istituendi parchi e a promuovere il turismo naturalistico e l’agriturismo.

Ogni comitato istituisce un apposito servizio per fornire agli interessati le informazioni relative alle finalità del parco e all’andamento dei lavori del comitato stesso.

Al fine di agevolare l’elaborazione delle proposte, la Regione fornisce la documentazione in suo possesso e concede a ciascun comitato un contributo a titolo di concorso nelle spese relative all’espletamento degli incarichi affidati.

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ARTICOLO 27

Termini per la proposta

La proposta di cui al precedente articolo è presentata dai rispettivi comitati all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente entro 18 mesi dalla loro costituzione.     

Trascorso detto termine, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, nel caso di mancato invio della proposta, nomina un commissario ad acta, per l’esercizio, in via sostitutiva, delle funzioni attribuite ai comitati di proposta.

Tenuto conto della proposta, formulata dal comitato, o in via sostitutiva dal commissario ad acta, il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su iniziativa dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, sentito il consiglio regionale, emana il decreto di istituzione del parco.

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ARTICOLO 28

Pubblicità degli atti

I piani, le proposte di cui alle lettere a, b e c dell’art. 4 e quelle relative agli articoli 26 e 27, il regolamento di cui all’art. 10, i piani di coordinamento, di gestione e di valorizzazione, i pareri di cui all’art. 16, i piani pluriennali di cui all’art. 19, le proposte di affidamento in gestione di cui all’art. 20, le proposte di acquisizione dei terreni e dei beni di cui all’art. 21, debbono essere resi di pubblica ragione mediante pubblicazione degli atti nei comuni interessati.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione, privati, enti, organizzazioni sindacali, cooperativistiche, sociali potranno presentare osservazioni su cui motivatamente dovrà dedurre l’ente o l’ufficio proponente e che dovranno formare oggetto di motivata deliberazione da parte dell’ente preposto all’approvazione degli strumenti suddetti contestualmente alla stessa approvazione.

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ARTICOLO 29

Composizione dei comitati

I comitati di proposta sono nominati entro il 30 dicembre 1981 con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l'ambiente che ne fissa la sede e sono composti da:

a)      tre rappresentanti per ciascuno dei comuni interessati, eletti dai rispettivi consigli comunali di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

b)      tre esperti designati dall'Università di Catania per il parco dell’Etna, dall'Università di Palermo per il parco delle Madonie, dall'Università di Messina per il parco dei Nebrodi;

c)      quattro esperti designati dall’associazione << Italia nostra >>, dall’associazione italiana per il World Wildlife Fund, dal Club Alpino Italiano e dalla Lega dell'ambiente;


d)      un rappresentante dell’Azienda regionale delle foreste demaniali;

e)      un rappresentante delle associazioni naturalistiche presenti nel territorio, ove esistano;

f)        un rappresentante dell’ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio;

g)      un rappresentante dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

Ogni comitato elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario.

In caso di mancanza di designazioni dei membri entro tre mesi dalla richiesta, il comitato è costituito con quelli designati purché in numero non inferiore a sei.

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ARTICOLO 30

Parco dell'Etna

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 e 27 e fino alla costituzione del parco nel territorio destinato all’istituendo parco dell’Etna i divieti di attività di cui all’art. 17 sono immediatamente operanti per le zone indicate con i numeri << 1 >> e << 2 >> nell’allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente legge.

Ai fini del rispetto dei suddetti divieti, la vigilanza è esercitata dall’Azienda regionale delle foreste demaniali.

Le autorizzazioni previste per le attività consentite nella zona << B >>, alla stregua della previsione dell’art. 8, comma primo, n. 2, della presente legge, sono date per la zona n. 2 di cui al primo comma del presente articolo, fino alla costituzione degli organi del parco, dall'ispettorato ripartimentale delle foreste demaniali di Catania.

Nella prima attuazione della presente legge possono essere ammesse singole deroghe alle norme di cui al precedente art. 8, comma primo, n. 2, con riferimenti alla realizzazione di opere funzionali e necessarie per l'utilizzazione sportiva degli impianti esistenti all’entrata in vigore della presente legge.

L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente provvede alle deroghe con proprio decreto, previo parere del consiglio regionale.

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ARTICOLO 31

Istituzione di riserve naturali

Nelle more dell’elaborazione del piano regionale di cui al precedente art. 4 sono istituite nel territorio regionale con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente le seguenti riserve:

Provincia di Palermo: Faggeta Madonia, comune di Isnello; Monte Quacella, comune di Polizzi Generosa.

Provincia di Trapani: Isole dello Stagnone di Marsala, comune di Marsala; Foce del fiume Belice e dune limitrofe, comune di Castelvetrano; Bosco di Alcamo, comune di Alcamo.

Provincia di Agrigento: Isola di Lampedusa, zona di ovodeposizione tartarughe, comune di Lampedusa; Foce del fiume Platani.

Provincia di Messina: zona Monte Soro (Monti Nebrodi), comuni di Cesarò e Alcara Li Fusi; le montagne delle Felci e dei Porri dell’Isola Salina, dei comuni di Leni, Malfa e S. Marina Salina.

Provincia di Catania: Lago Trearie (Monti Nebrodi), comune di Randazzo; Oasi del Simeto; Fiume << Fiumefreddo >>, comuni di Fiumefreddo e di Calatabiano; La Timpa, comune di Acireale.

Provincia di Siracusa: Fiume Ciane, comune di Siracusa; Oasi Faunistica di Vendicari, comune di Noto; Saline di Siracusa, comune di Siracusa; Cavagrande del Cassibile, comune di Avola.

Provincia di Ragusa: Pineta di Vittoria, comune di Vittoria; Macchia foresta del fiume Irminio.

Ai decreti di costituzione delle predette riserve sono allegate le planimetrie con le relative delimitazioni.

Negli stessi decreti sono indicati i soggetti cui è affidata la gestione.              

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ARTICOLO 32

Contributi ai comuni per l’acquisizione dei terreni

La Regione favorisce altresì l’acquisizione da parte dei comuni o loro consorzi di terreni destinati alla formazione di parchi naturali, naturalistici, urbani e suburbani, nonché di riserve, e concede contributi per le spese di acquisizione delle aree, d’impianto e di gestione.

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Titolo V

NORME PARTICOLARI PER L’ISTITUZIONE DELLA RISERVA ORIENTATA DELLO << ZINGARO >>

ARTICOLO 33

Riserva dello Zingaro

Al fine di consentire la conservazione e la salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico è istituita nel territorio dei comuni di San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo la riserva naturale orientata dello << Zingaro >>.

L’istituzione della riserva è finalizzata, altresì, alla promozione della ricerca scientifica e della didattica naturalistica, nonché alla ricreazione, alla cultura dei cittadini è all’uso sociale e pubblico dei beni ambientali compresi nell’ambito della riserva, riguardati anche quali beni culturali.

Il territorio della riserva è quello compreso all’interno del perimetro indicato nella carta topografica IGM allegata alla presente legge e della quale costituisce parte integrante.

Per l’acquisizione al demanio della Regione dei terreni e degli immobili compresi nel perimetro della riserva, ad eccezione dei coltivi e degli immobili indicati nella carta topografica allegata alla presente legge, l’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana opera gli interventi di cui al secondo alinea del primo comma dell’art. 11 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, in attuazione del programma previsto dall’ultimo comma dell’art. 10 della stessa legge regionale.

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ARTICOLO 34

Gestione della riserva

Alla gestione ed amministrazione della riserva provvede l’Azienda foreste demaniali della Regione siciliana. L’Azienda si avvale del personale del Corpo forestale della Regione.

L’Azienda delle foreste demaniali può affidare la gestione di alcuni manufatti ad associazioni naturalistiche di riconosciuto valore e ad istituti universitari e di ricerche, previo parere vincolante del consiglio regionale dei parchi.

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ARTICOLO 35

Limiti e divieti di attività

Nei territori compresi entro il perimetro della riserva, le previsioni degli strumenti urbanistici, adottati o approvati, diventano inefficaci dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nessuna attività comportante trasformazioni urbanistiche o attività edilizie vi è consentita fino a quando non siano state definite la zonizzazione e le destinazioni d’uso e non sia stato approvato il regolamento di cui al successivo art. 36.

Nelle more sono ammesse esclusivamente le opere di ordinaria manutenzione degli immobili preesistenti, purché munite di autorizzazione rilasciata dai sindaci dei comuni interessati e dall'Azienda foreste demaniali.

L’entrata in vigore della presente legge comporta la decadenza delle licenze di costruzione o delle concessioni edilizie e dei provvedimenti approvati di progetti di opere pubbliche che non rivestano carattere d’interesse prevalentemente nazionale, ove non iniziate, nonché delle concessioni o autorizzazioni di varia natura.

Le autorizzazioni relative ad opere già iniziate in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge sono soggette al riesame dell’autorità competente, che potrà rinnovarle o modificarle, in relazione alle finalità della presente legge.

Chiunque può prendere visione, presso gli uffici competenti, delle autorizzazioni e dei relativi atti di progetto per opere da realizzare all’interno della riserva e può ricorrere contro il rilascio delle autorizzazioni in quanto in contrasto con le destinazioni di uso e con le prescrizioni contenute nella presente legge.

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ARTICOLO 36

Regolamento della riserva

La zonizzazione e il regolamento della riserva sono approvati dal consiglio di amministrazione dell’Azienda foreste demaniali entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono adottati con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente.

Il regolamento della riserva deve essere finalizzato alla migliore tutela dell’ambiente, dell’aspetto dei luoghi, della quiete, del silenzio.

Detto regolamento deve essere sottoposto al preventivo parere del consiglio regionale dei parchi.

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ARTICOLO 37

Vigilanza

Le funzioni di vigilanza e di sorveglianza entro il perimetro della riserva sono affidate al Corpo forestale della Regione.

Ad esso competono, inoltre, l’organizzazione di visite guidate, il funzionamento del centro visitatori, l’ordinato svolgimento del turismo escursionistico e naturalista, la promozione di ogni utile forma di propaganda e di educazione civica a favore del rispetto della natura.

Per l’espletamento dei compiti suddetti sono assegnati alla riserva: un dirigente tecnico forestale, un assistente tecnico forestale, un assistente amministrativo, un archivista dattilografo, sei guardie forestali, un agente tecnico.

Il dirigente tecnico forestale è direttore della riserva ed assume le attribuzioni di funzionario delegato.

Il direttore della riserva, scelto tra i dirigenti tecnici del Corpo forestale della Regione siciliana, è nominato dal consiglio di amministrazione dell’Azienda foreste demaniali, previo parere vincolante del consiglio regionale dei parchi.

Il personale destinato alla riserva è assegnato dal consiglio di amministrazione dell’Azienda su proposta del direttore della riserva.

Il personale del Corpo forestale assegnato alla riserva è tenuto a seguire seminari, visite di studio, stages in Italia e all’estero in materia naturalistica, paesistica e di tecnica per la conduzione di aree protette.

Il periodo complessivo di frequenza dei corsi di aggiornamento non deve essere inferiore a mesi sei nell’arco di ciascun quinquennio.

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ARTICOLO  38

Norme comuni alla riserva

Per la gestione della riserva si applicano anche le norme relative alle sanzioni ed ai vincoli contenuti nella presente legge.

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Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO  39

Funzioni del personale di vigilanza

Al personale di vigilanza dei parchi e delle riserve naturali, ai fini della presente legge e nei limiti del servizio cui è destinato, sono riconosciute le funzioni di cui all’art. 3 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24.

I privati assicurano la sorveglianza delle aree protette affidate alla loro gestione mediante guardie particolari giurate.

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ARTICOLO  40

Personale tecnico

Il personale di cui al ruolo tecnico della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, può essere utilizzato altresì per le finalità della presente legge.

La tabella annessa alla citata legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, è integrata con le seguenti unità: un dirigente tecnico zoologo; un dirigente tecnico botanico; un dirigente tecnico ecologo.

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ARTICOLO  41

Norme finanziarie

Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per l’anno finanziario in corso, la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui lire 100 milioni per le finalità dell’art. 26, lire 100 milioni per le finalità dell’art. 32 e lire 400 milioni per le finalità dell'art. 33.

All’onere derivante dall’applicazione della presente legge e ricadente nell’esercizio finanziario 1981, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60753 del bilancio della Regione per l’anno finanziario medesimo.

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ARTICOLO  42

Norma finale

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 maggio 1981.

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ALLEGATO

PARCO DELL’ETNA.

CARTA DELLA ZONIZZAZIONE SU BASI NATURALISTICHE

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ALLEGATO

RISERVA NATURALE ORIENTATA DELLO ZINGARO IN TERRITORIO DI SAN VITO LO CAPO E CASTELLAMMARE DEL GOLFO.