Legge Regionale n. 88 del 29/12/1975


 

Legge Regionale n. 88 del 29/12/1975


 
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 31 12 1975 n. 58

Titolo

Atto:

Interventi per la difesa e conservazione del suolo ed adeguamento delle strutture operative forestali.

Premessa

Prem.: Regione Siciliana

L’Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente regionale promulga la seguente legge:

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ARTICOLO 1

Gli interventi destinati alla difesa e conservazione del suolo previsti dalla legge regionale 12 maggio 1975, n. 18, dovranno essere programmati sulla base 
 
delle indicazioni già emerse dagli studi per la redazione del piano generale di massima di cui all’art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, secondo
 
 la seguente ripartizione:

a)      opere di difesa e conservazione del suolo a presidio di grandi invasi già realizzati o in corso di realizzazione: 20 per cento;

b)     b) opere pubbliche di bonifica montana: 18 per cento;

c)      c) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo esistente ed acquisizione al demanio dei terreni già rimboschiti e sistemati, tuttora in regime 
 
di temporanea occupazione, nonché interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli: 30 per cento;

d)     d) organici interventi sistematori nei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto: 30 per cento;

e)      e) adeguamento della capacità produttiva dei vivai forestali: 2 per cento.

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ARTICOLO 2

Entro il termine massimo di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, previa 
 
consultazione delle organizzazioni sindacali e professionali, appronterà il programma delle opere di cui all’art. 1.

Tale programma, comunicato alle comunità montane, che possono entro il termine di venti giorni formulare osservazioni e proposte, e sentito il consiglio 
 
di amministrazione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, viene sottoposto al parere della competente Commissione legislativa 
 
dell’Assemblea regionale siciliana.

Il programma è approvato dalla Giunta regionale.

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ARTICOLO 3

Per gli interventi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36. L’approvazione 
 
dei progetti delle opere di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 
 
1865, n. 2359, e successive modifiche ed integrazioni.

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ARTICOLO 4

Il termine per la presentazione del piano generale di massima degli interventi per la conservazione e la tutela degli equilibri ambientali in materia di boschi, 
 
di difesa del suolo e conservazione della natura, di cui all’art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, è fissato al 31 ottobre 1976.

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ARTICOLO 5

Per le finalità di cui al primo comma dell’art. 12 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, è autorizzata la stipula di ulteriori convenzioni con organismi 
 
universitari.

Nel quadro delle convenzioni di cui al primo comma dell’art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, ed ai fini delle dotazioni ed acquisizioni previste
 
 dai successivi commi dello stesso art. 16 si applicano le disposizioni dell’art. 3 della presente legge.

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ARTICOLO 6

Sull’aliquota prevista dall’art. 11 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, saranno imputate anche tutte le spese necessarie per la redazione del piano
 
 generale previsto dall’art. 1, comprese quelle cartografiche, aerofotogrammetriche e di stampa.

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ARTICOLO 7

L’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, con personalità giuridica propria e gestione autonoma, attua i fini istituzionali di cui alla legge
 
 regionale 11 marzo 1950, n. 18, avvalendosi di personale regionale e delle strutture operative periferiche del Corpo forestale con la costituzione di appositi
 
 gruppi di lavoro in seno agli ispettorati ripartimentali delle foreste.

L’Azienda può effettuare altresì interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli in zone demaniali o da acquisire al demanio ed anche in
 
 applicazione del primo comma dell’art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

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ARTICOLO 8

Sono organi dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione:

1)      il consiglio di amministrazione;

2)      il direttore dell’Azienda;

3)      il comitato tecnico consultivo.

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ARTICOLO 9

Il consiglio di amministrazione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione si compone:

a)      dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, che lo presiede;

b)      del direttore regionale del Corpo forestale;

c)      dell’avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o di un suo delegato;

d)      di tre docenti universitari esperti in materia forestale;

e)      di nove rappresentanti delle comunità montane eletti secondo le modalità indicate nel successivo art. 10.

Per i problemi particolari riguardanti singole comunità montane al consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo, i rappresentanti delle 
 
comunità interessate, di cui al successivo art. 15.

Il presidente ha facoltà di delegare il direttore regionale del Corpo forestale a presiedere il consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario del consiglio sono disimpegnate da un dirigente del ruolo amministrativo della Regione. 

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, durano in carica cinque anni 
 
e possono essere riconfermati.

Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un compenso da fissarsi con le modalità di cui all’art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1974, n.
 
 42, oltre all’indennità di missione, se dovuta, nella misura prevista per i dirigenti dell’Amministrazione regionale.

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ARTICOLO 10

I componenti del consiglio di amministrazione dell’Azienda delle foreste di cui alla lett. e dell’art. 9 sono eletti con voto diretto e segreto, limitato a 
 
sei nominativi, dai membri dei consigli delle comunità montane e fra gli stessi, in apposita adunanza convocata dall’Assessore regionale per l’agricoltura e
 
 le foreste.

Nella prima applicazione della presente legge l’adunanza è convocata entro quaranta giorni dall’entrata in vigore della medesima.

Ai partecipanti all’adunanza spetta il trattamento di missione, se dovuto, nella misura prevista per i dirigenti dell’Amministrazione regionale.

In caso di rinnovo dei consigli comunali i rappresentanti dei consigli stessi nominati in seno al consiglio delle comunità montane restano in carica fino a 
 
quando non si sarà provveduto alla loro sostituzione ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38.

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ARTICOLO 11

Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

1)      formula proposte relative allo statuto – regolamento dell’Azienda;

2)      delibera i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali dell’Azienda, nonché eventuali variazioni da apportare ai bilanci preventivi 
 
durante l’esercizio;

3)      stabilisce le direttive ed i criteri per l’impegno dei fondi iscritti in bilancio;

4)      delibera sulle variazioni da apportarsi al patrimonio dell’Azienda;

5)      delibera sui programmi per il miglioramento e l’ampliamento del patrimonio boschivo dell’Azienda;

6)      approva i piani di governo dei boschi demaniali;

7)      approva il programma di gestione annuale per le foreste e le eventuali variazioni ritenute necessarie nel corso dell’esercizio.

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ARTICOLO 12

Direttore dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione è il direttore regionale del Corpo forestale.

Il direttore ha la rappresentanza giuridica dell’Ente e cura l’attuazione degli scopi del medesimo in conformità delle disposizioni legislative e delle 
 
deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di vice direttore dell’Azienda sono affidate ad un dirigente tecnico forestale con almeno quindici anni di anzianità nella qualifica.

Al suddetto funzionario il direttore dell’Azienda, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 8 della legge regionale 11 marzo 1950, n. 18, ha la facoltà di delegare
 
 le sue attribuzioni. 

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ARTICOLO 13

Il comitato tecnico consultivo, nominato con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, è così composto:

1)      il direttore regionale del Corpo forestale, presidente;

2)      il vice direttore dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana;

3)      due dirigenti tecnici forestali;

4)      l’avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o un suo delegato.

Il comitato tecnico consultivo esprime pareri sui progetti delle opere e sulle eventuali successive loro modifiche, sulle determinazioni relative alle vertenze
 
 insorte con le imprese, nonché su tutti gli altri affari su cui il presidente o il consiglio di amministrazione ritengano di interpellarlo.

Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un dirigente del ruolo amministrativo della Regione.

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ARTICOLO 14

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione viene iscritto annualmente il contributo a pareggio del bilancio dell’Azienda.

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ARTICOLO 15

È istituita la conferenza permanente delle comunità montane composta da 45 membri, designata in numero di tre da ciascuna comunità.

La designazione dei membri viene effettuata dal consiglio delle comunità, nel proprio seno, con il rispetto della minoranza.

La conferenza permanente delle comunità viene convocata dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, che la presiede, per esprimere parere 
 
sui programmi e sui rendiconti di gestione ed ogni qualvolta lo ritenga utile.

Assiste alla conferenza delle comunità, con funzioni di segretario, un dirigente del ruolo amministrativo della Regione.

La conferenza potrà essere convocata purché sia intervenuta la designazione del 60 per cento dei suoi componenti.

Nella prima applicazione della presente legge la designazione, di cui al precedente secondo comma, viene effettuata entro novanta giorni dalla data
 
 di entrata in vigore della medesima.

Ai partecipanti alla conferenza spetta il trattamento di missione dovuto, nella misura prevista per i dirigenti dell’Amministrazione regionale.

La conferenza deve essere convocata entro il termine di quindici giorni, a richiesta di almeno un terzo di suoi componenti.

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ARTICOLO 16

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni emerse in sede di redazione del piano generale di cui all’art. 1 della
 
 legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, l’Azienda delle foreste demaniali appronterà un inventario dei complessi boscati dell’Isola che rivestano carattere 
 
di pubblico interesse e quindi suscettibili di espropriazione per l’acquisizione al demanio forestale della Regione.

Il predetto documento viene approvato con provvedimento dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, sentita la conferenza permanente
 
 delle comunità montane e la competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.

Eventuali opposizioni al provvedimento di cui al comma precedente dovranno essere presentate all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste 
 
entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione.

L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste decide sui ricorsi presentati nel termine di 60 giorni, sentito il parere del consiglio di amministrazione 
 
dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione.

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ARTICOLO 17

Nella prima applicazione della presente legge lo statuto - regolamento dell’Azienda è predisposto dal consiglio di amministrazione.

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ARTICOLO 18

Per un periodo transitorio di tre anni, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dal raggiungimento dei requisiti
 
 di redditività stabiliti dall’art. 50 del regio decreto - legge 30 dicembre 1923, n. 3267, senza oneri finanziari per la Regione, l’Assessore regionale per
 
 l’agricoltura e le foreste, sentito il consiglio di amministrazione dell’Azienda delle foreste demaniali, può procedere, previa definizione di eventuali lavori in 
 
corso, alla riconsegna dei terreni occupati temporaneamente per rimboschimento, sempreche non ne sia prevista l’acquisizione al demanio forestale della
 
 Regione.

Ai fini della riconsegna, le formalità previste dalle norme in vigore vengono limitate alla sola redazione dell’apposito verbale di cui al secondo comma 
 
dell’art. 69 del regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, ed alla redazione del piano di coltura e conservazione di cui all’art. 
 
54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, che dovrà essere integrato con apposite norme intese a regolamentare l’esercizio del pascolo per
 
 garantire la conservazione del suolo.

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ARTICOLO 19

A cura dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione sarà pubblicato periodicamente un bollettino d’informazione contenente la raccolta di
 
 provvedimenti, circolari, disposizioni, dati statistici concernenti il settore forestale, nonché studi e risultati di ricerche di carattere scientifico e tecnico 
 
- economico.

Il bollettino di cui al comma precedente sarà inviato, oltre che agli uffici ed enti regionali, anche alle comunità montane ed ai comuni dell’Isola.

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ARTICOLO 20

Gli interventi di cui alla lett. b dell’art. 1, in rapporto alla natura delle opere, sono affidati, in concessione, ai comuni, alle comunità montane o
 
 ai consorzi di bonifica.

Ai fini degli interventi previsti nella presente legge i territori dei comuni montani sono equiparati a tutti gli effetti a comprensori di bonifica montana.

La costruzione di nuove strade dovrà essere improntata a criteri di funzionalità ed economicità derogando anche dalle caratteristiche geometriche
 
 previste dalle norme UNI.

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ARTICOLO 21

Dei ruoli organici del Corpo forestale previsti dall’art. 2 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, fanno parte gli agenti tecnici addetti ai servizi forestali 
 
di cui alla tabella C annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e pertanto la previsione dei posti di tale categoria viene soppressa dalla suddetta tabella.

Fermo restando il disposto dell’art. 8 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, gli agenti tecnici forestali possono essere utilizzati per l’espletamento
 
 di servizi speciali connessi alla prevenzione e repressione degli incendi boschivi.

Nel ruolo degli agenti tecnici del Corpo forestale sono inquadrati gli agenti tecnici, nonché i commessi che alla data del 1 gennaio 1975 risultavano
 
 effettivamente adibiti alle mansioni previste dall’art. 8 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36.

Per la copertura dei posti disponibili dopo l’inquadramento effettuato ai sensi del precedente comma si provvede mediante pubblico concorso
 
 per titoli ed esami consistenti in un colloquio integrato da una prova pratica, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso del diploma 
 
di istruzione media di primo grado e degli altri requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

È fatta salva in ogni caso la disposizione di cui all’art. 7 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 20.

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ARTICOLO 22

Istituito il consiglio di direzione delle foreste dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, presieduto dall’Assessore o, per sua delega,
 
 dal direttore regionale delle foreste.

La composizione e le attribuzioni del consiglio sono regolate dagli articoli 2 e 80 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

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ARTICOLO 23

Gli agenti tecnici, le guardie forestali ed i sottufficiali, in possesso dei requisiti previsti dalle leggi in materia, sono autorizzati alla conduzione
 
 degli automezzi di qualsiasi tipo di proprietà dell’Amministrazione.

Nei casi di provata necessità tale autorizzazione è estesa agli assistenti tecnici ed ai dirigenti tecnici.

L’autorizzazione non comporta la corresponsione dell’indennità di cui all’art. 10 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 30.

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ARTICOLO 24

Per l’attuazione dei servizi di istituto e di polizia forestale, i ripartimenti forestali si avvalgono dei distaccamenti forestali aventi giurisdizione territoriale
 
 intercomunale, determinata con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, possibilmente coincidente con i limiti di bacini montani 
 
o di parchi o di grandi riserve naturali.

Ai distaccamenti è assegnato un contingente adeguato di sottufficiali e guardie forestali con dotazione di automezzi fuoristrada e attrezzature ed
 
 equipaggiamenti idonei.

Al comando del distaccamento forestale è preposto un sottufficiale.

Oltre alle attribuzioni ed ai compiti di polizia giudiziaria, i sottufficiali e le guardie forestali disimpegnano, nell’ambito della giurisdizione, mansioni di 
 
sorveglianza, di tutela e di collaborazione esecutiva nell’attuazione degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

I comandanti dei distaccamenti hanno l’obbligo della tenuta dei registri e della compilazione dell’itinerario di servizio secondo le modalità e
 
 le apposite norme interne emanate dalla direzione regionale del Corpo.

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ARTICOLO 25

Il primo comma dell’art. 37 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, è sostituito dal seguente: 

<< Alla qualifica di dirigente tecnico forestale si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in
 
 possesso del diploma di laurea in scienze forestali o in ingegneria civile o in scienze agrarie, abilitati all’esercizio professionale >>.

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ARTICOLO 26

Il ruolo tecnico della foresta è strutturato in conformità alla tabella A annessa alla presente legge.

Il quadro II della tabella F, annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, è conseguentemente soppresso.

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ARTICOLO 27

Alla copertura dei posti disponibili nella dotazione organica della qualifica di assistente tecnico del ruolo tecnico delle foreste, di cui all’annessa tabella A,
 
 si provvederà entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge mediante concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare, a domanda,
 
 i dipendenti dell’Amministrazione regionale con qualifica corrispondente ed in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 37, secondo comma, della 
 
legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Ai vincitori del concorso è riconosciuta nella nuova qualifica l’anzianità posseduta nella qualifica di provenienza.

Qualora negli organici dei ruoli di provenienza si rendessero liberi dei posti a seguito di quanto previsto al comma precedente gli stessi posti sono soppressi.

Per i posti di ruolo non coperti con le modalità previste dal primo comma si provvederà mediante pubblico concorso.

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ARTICOLO 28

L’Amministrazione regionale delle foreste provvederà periodicamente all’istituzione di corsi di qualificazione professionale e d’aggiornamento 
 
per il personale del Corpo Forestale.

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ARTICOLO 29

Agli ispettorati ripartimentali delle foreste ed agli ispettorati provinciali dell’agricoltura sono preposti dirigenti appartenenti rispettivamente al ruolo tecnico
 
 forestale e al ruolo tecnico dell’agricoltura con almeno dieci anni d’anzianità nella qualifica.

Gli ispettori ripartimentali delle foreste e gli ispettori provinciali dell’agricoltura, ai quali sono confermate tutte le attribuzioni rispettivamente dei capi degli 
 
ispettorati ripartimentali delle foreste e dei capi degli ispettorati provinciali dell’agricoltura, possono delegare attribuzioni loro demandate ai dirigenti
 
 dei gruppi di lavoro.

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ARTICOLO 30

La tabella A del ruolo sottufficiali e guardie forestali, allegata alla legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, è sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge.

Per quanto non previsto espressamente dalla succitata legge in materia di stato giuridico dei sottufficiali e delle guardie forestali si applicano le disposizioni 
 
vigenti per il personale del Corpo forestale dello Stato.

I posti disponibili nel ruolo delle guardie forestali di cui all’annessa tabella B saranno coperti mediante pubblici concorsi da esperirsi nella misura del 50 
 
per cento nell’anno 1976 e nella misura del restante 50 per cento nell’anno 1977.

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ARTICOLO 31

Nella prima applicazione della presente legge un terzo dei posti disponibili nella qualifica di brigadiere sono conferiti, in deroga all’art. 5 della legge
 
 regionale 5 aprile 1972, n. 24, mediante esame di idoneità al quale sono ammessi, previo parere favorevole del consiglio di direzione delle foreste, le 
 
guardie che ne facciano domanda, purché abbiano un’anzianità di almeno sei anni nella qualifica e che non abbiano riportato sanzioni disciplinari nei 
 
due anni precedenti la pubblicazione del bando di concorso, nonché i sottufficiali in servizio nel Corpo forestale dello Stato che hanno prestato servizio
 
 per almeno cinque anni in Sicilia.

L’esame d’idoneità consiste in un colloquio su materie attinenti al servizio d’istituto ed all’ordinamento giuridico ed amministrativo della Regione siciliana.

Sono dichiarati idonei coloro i quali conseguono una votazione non inferiore a sette decimi.

La nomina a brigadiere viene conferita con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste nell’ordine della graduatoria e nel limite dei
 
 posti messi a concorso.

La commissione esaminatrice sarà nominata con le modalità di cui all’art. 5 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24.

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ARTICOLO 32

Per l’espletamento del servizio sanitario per il personale del ruolo sottufficiali e guardie forestali è autorizzata la stipula di apposita convenzione con 
 
un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o di complemento.

Nella stessa convenzione che avrà vigore per un periodo non superiore a due anni dovrà essere fissato l’ammontare del compenso annuo che
 
 l’Amministrazione dovrà corrispondere.

Per gli accertamenti sanitari e visite fiscali compiuti fuori dalla sede di Palermo vengono corrisposte all’ufficiale medico di cui al primo comma
 
 del presente articolo le indennità di missione previste per i dirigenti regionali e rimborsate le spese di viaggio.

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ARTICOLO 33

Ai fini delle operazioni di martellatura per le utilizzazioni boschive, l’Amministrazione regionale fornisce in dotazione ai dirigenti tecnici ed ai sottufficiali del

Corpo forestale, a titolo gratuito, i martelli forestali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1950, n. 566.

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ARTICOLO 34

Le norme per la difesa dei boschi dagli incendi di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 47, si applicano in quanto compatibili con la legislazione regionale in materia.

È istituito, in seno al Corpo forestale, il servizio antincendi boschivi cui è’ affidato il coordinamento dell’attività concernente la prevenzione e repressione
 
 degli incendi boschivi che sarà attuata a mezzo degli appositi centri operativi degli ispettorati dipartimentali delle foreste.

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ARTICOLO 35

Dallo stanziamento di cui al primo comma dell’art. 37 è prelevata la somma di lire 10.000 milioni per l’attuazione d’interventi di cui all’art. 2 della legge
 
 regionale 16 agosto 1974, n. 36.

L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, entro il termine di 20 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, appronterà un programma
 
 dei lavori da eseguire, sul quale riferirà alla competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.

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ARTICOLO 36

La gestione dei fondi dell’Azienda delle foreste demaniali viene affidata agli istituti di credito che espletano il servizio di cassa della Regione siciliana e si 
 
effettua mediante l’istituzione di sottoconti di cassa intestati all’Azienda medesima.

La competenza della relativa gestione è determinata in base alla provenienza dei fondi a seconda che si riferiscano al bilancio della Regione o
 
 al bilancio del Fondo di solidarietà nazionale.

Al sottoconto istituito presso l’istituto di credito che svolge il servizio di cassa relativo al bilancio regionale sono attribuite altresì le entrate proprie
 
 dell’Azienda.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge l’Azienda delle foreste demaniali provvederà al totale trasferimento dell’attuale propria
 
 gestione dei fondi agli istituti di cui al primo comma del presente articolo ed il saldo di cassa accertato è versato nei sottoconti istituiti presso 
 
i predetti istituti secondo i criteri di cui al terzo comma del presente articolo.

Lo stanziamento di cui all’art. 1, lett. c, della presente legge ed ogni altra nuova entrata dell’Azienda delle foreste demaniali, a decorrere
 
 dall’entrata in vigore della presente legge, sono interamente versati nei sottoconti di competenza.

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ARTICOLO 37

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 100.540 milioni, così ripartita:

a)      art. 1, lire 100.000 milioni ripartite in tre quote di lire 30.000 milioni, 40.000 milioni e 30.000 milioni, rispettivamente per gli esercizi finanziari 1975, 
 
1976, 1977;

b)      art. 5, lire 40 milioni per l’esercizio finanziario 1976;

c)      art. 19 ed articoli dal 25 al 33, lire 500 milioni per l’esercizio finanziario 1976.

Per le spese occorrenti per studi, rilievi, attrezzature e per quanto altro occorra alla compilazione dei progetti esecutivi e per l’adeguamento delle strutture
 
 tecniche è riservata l’aliquota del 3 per cento sullo stanziamento previsto dalla precedente lett. a. 

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ARTICOLO 38

All’onere di lire 100.000 milioni ricadente negli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977 si provvede utilizzando parte delle disponibilità previste per
 
 gli esercizi medesimi dal piano regionale d’interventi approvato con la legge regionale 12 maggio 1975, n. 18. 

All’onere di lire 540 milioni ricadente nell’esercizio finanziario 1976 si provvede utilizzando parte dell’avanzo finanziario accertato con il 
 
rendiconto generale consuntivo dell’Amministrazione regionale per l’anno finanziario 1974.

Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi al 1976, e valutati in lire 500 milioni, si provvede con il gettito delle entrate tributarie
 
 della Regione per gli anni medesimi.

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ARTICOLO 39

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 1975.

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ATTO ALLEGATO

Per le seguenti qualifiche del personale del ruolo tecnico delle foreste sono previsti i posti in organico appresso indicati: //

Dirigente tecnico forestale, 60; //

Assistente tecnico forestale, 120; //

Agente tecnico forestale, 350.

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ATTO ALLEGATO

Per le seguenti qualifiche del personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali sono previsti i posti in organico appresso indicati: //

Maresciallo oppure Brigadiere, 86; //

Guardia, 400.