Legge Regionale n. 84 del 12/08/1980


 

Legge Regionale n. 84 del 12/08/1980


 
 
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 23 08 1980 n. 38


 
Titolo

Atto:

Interventi finanziari per opere infrastrutturali nel settore agricolo e per la difesa e conservazione del suolo.


 
Premessa

Prem.: Regione Siciliana

L’Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente regionale promulga la seguente legge:

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ARTICOLO 1

Ai fini del potenziamento delle infrastrutture nel settore agricolo e per la difesa e conservazione del suolo, anche ai sensi dell’art. 7 della legge 2 maggio
 
 1976, n. 183, è disposta l’attuazione di un progetto organico di sviluppo, articolato in base alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli seguenti. 

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ARTICOLO 2

Allo scopo di ampliare e potenziare la rete stradale al servizio dell’agricoltura, sono disposte le autorizzazioni di spesa di cui alle lettere seguenti:

a)      per la costruzione, il completamento di strade rurali e la trasformazione di trazzere in rotabili di cui alla lett. a dell’art. 3 della legge regionale 28 
 
novembre 1970, n. 48, lire 60.000 milioni;

b)      per le opere di costruzione e riattamento di strade vicinali ed interpoderali di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, 
 
lire 30.000 milioni;

c)      per la viabilità di bonifica di cui al RD 13 febbraio 1933, n. 215 ed alla legge 25 luglio 1952, n. 991, lire 10.000 milioni.

Il programma di spesa di cui al comma precedente comprendente l’elenco delle opere, predisposto, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
 
 legge, dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione
 
 legislativa dell’Assemblea regionale.

Per le opere di costruzione e riattamento delle strade interpoderali il contributo è determinato nella misura del 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Alla realizzazione degli interventi disposti dalla lett. a del presente articolo si provvede a mezzo di concessione da affidare con preferenza ai comuni.

Alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dall’art. 6 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36.

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ARTICOLO 3

Per il completamento di opere viarie di competenza dell’Ente di sviluppo agricolo è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni, così ripartiti:

a)      lire 3.000 milioni per gli interventi di cui al programma finanziato con la legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1;

b)      lire 3.000 milioni per gli interventi di cui al programma finanziato con la legge regionale 18 luglio 1968, n. 20;

c)      lire 2.000 milioni per gli interventi finanziati con la legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4;

d)      lire 7.000 milioni per gli interventi di cui ai programmi finanziati con la legge regionale 28 novembre 1970, n. 48.

Alla realizzazione degli interventi disposti dal comma precedente l’ESA provvede a mezzo di concessione da affidare con preferenza ai comuni. 

Il programma degli interventi di cui al presente articolo, predisposto dall’ESA entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, 
 
è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore per l’agricoltura e le foreste, previo parere della competente Commissione
 
 legislativa dell’Assemblea regionale. 

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ARTICOLO 4

Per il completamento delle opere irrigue in corso di esecuzione ed incluse nel programma di cui alla legge regionale 16 agosto 1974, n. 35, è autorizzata, 
 
per l’anno finanziario in corso, la spesa di lire 65.000 milioni.

Con la predetta somma si fa fronte altresì agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, ivi compresa la quota necessaria per il reintegro
 
 delle somme corrisposte a carico delle disponibilità della stessa legge regionale 16 agosto 1974, n. 35, della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34 e 
 
della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, per il pagamento dei compensi revisionali, ai sensi della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8.

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ARTICOLO 5

È autorizzata la ricostituzione e l’ampliamento della capacità d’invaso del serbatoio di Disueri del consorzio di bonifica di Gela.

Per l’avvio funzionale delle opere è autorizzata, per l’anno finanziario 1980, la spesa di lire 5.000 milioni e per l’anno 1981 la spesa di lire 10.000 milioni.

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ARTICOLO 6

Per le finalità di cui all’art. 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 8.800 milioni.

È altresì autorizzata la spesa di 10.000 milioni da destinare al completamento di opere pubbliche di bonifica finanziate dalla Regione.

Il programma di spesa di cui al presente articolo, comprendente l’elenco delle opere, predisposto, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
 
 legge, dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione legislativa 
 
dell’Assemblea regionale.

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ARTICOLO 7

Per le finalità di cui all’art. 1 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 27, è autorizzata l’attuazione di un programma per l’esecuzione di piani per
 
 la realizzazione ed il potenziamento degli impianti di distribuzione di energia elettrica, compresi gli allacciamenti, per usi domestici ed aziendali per l’importo 
 
complessivo di lire 40.000 milioni, assumendo a carico della Regione l’80 per cento della relativa spesa.

Per le predette finalità è autorizzata la spesa di lire 31.000 milioni.

All’esecuzione del programma di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 27.

Per il completamento del programma in corso di esecuzione in attuazione della legge regionale 4 agosto 1978, n. 27, è riservata la somma di lire 6.000
 
 milioni sulla spesa prevista dal secondo comma del presente articolo.

Per gli interventi di cui al presente articolo e per i quali l’ENEL all’atto dell’approvazione del programma relativo non abbia ancora redatto i progetti 
 
esecutivi, l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste può autorizzare i comuni nei quali ricadono gli interventi medesimi a redigere i progetti di che trattasi.

Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

Il programma di spesa di cui al presente articolo comprendente l’elenco delle opere predisposto, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore 
 
della presente legge, dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente 
 
Commisione legislativa dell’Assemblea regionale.

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ARTICOLO 8

Per il completamento di opere di elettrificazione rurale in corso di esecuzione di competenza dell’Ente di sviluppo agricolo e previste nei programmi di 
 
cui alla legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, nonché ai decreti assessoriali n. 3627/ RA del 10 maggio 1968 e n. 3709 del 16 maggio 1968, fermo
 
 restando quanto previsto dall’art. 6 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 27, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni.

Il programma degli interventi di cui al comma precedente, predisposto dall’ESA, è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale
 
 per l’agricoltura e le foreste, previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale.

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ARTICOLO 9

Al fine di incrementare le disponibilità idriche a fini irrigui, con particolare riferimento alle aree montane e collinari, l’Assessore regionale per l’agricoltura
 
 e le foreste provvederà ad attuare un piano di studi e ricerche volte anche ad accertare le entità delle risorse accumulabili in grandi e medi invasi ed a
 
 verificare la fattibilità degli stessi.

Per l’effettuazione degli studi e delle ricerche di cui al precedente comma, l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare 
 
con organismi universitari, agenzie specializzate, gruppi di studio od analoghe organizzazioni, apposite convenzioni sulle quali esprime preventivo parere il 
 
Comitato tecnico amministrativo dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste.

Per le finalità del precedente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 150 milioni.

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ARTICOLO 10

Per l’attuazione di un ulteriore programma di interventi di difesa e conservazione del suolo, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, è autorizzata
 
 la spesa di lire 178.850 milioni, che sarà utilizzata secondo la seguente ripartizione:

a)      opere di difesa e conservazione del suolo a presidio di grandi invasi, lire 24.850 milioni;

b)      interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo esistente e demanializzazione terreni, lire 74.000 milioni;

c)      organici interventi sistematori nei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto, lire 50.000 milioni;

d)      interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli su terreni appartenenti al demanio della Regione e dei comuni, o su terreni 
 
di proprietà privata da espropriare, sempre che la loro demanializzazione risulti finalizzata all’affrancazione di boschi d’ interesse naturalistico dal pascolo,
 
 lire 10.000 milioni;

e)      interventi per la difesa dei boschi dagli incendi, lire 15.000 milioni;

f)        interventi volti ad assicurare la gestione e lo sviluppo dei vivai forestali, lire 5.000 milioni.

Il programma di cui al comma precedente, predisposto dall’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste entro novanta giorni dall’entrata in vigore 
 
della presente legge, viene approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale.

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ARTICOLO 11

In sede di formulazione del programma di cui al precedente articolo, saranno tenuti presenti i seguenti criteri di massima:

-         le opere di cui alla lett. a del precedente art. 10 dovranno riferirsi soltanto agli invasi già considerati con il programma di cui alla legge regionale
 
 29 dicembre 1975, n. 88;

-         le demanializzazioni di cui alla lett. b del precedente art. 10 potranno riguardare sia i terreni già rimboschiti ed in regime di temporanea occupazione,
 
 sia quelli boscati o non boscati che risultano accorpabili al demanio forestale esistente, o che presentino interesse naturalistico e/ o
 
 paesaggistico, ivi compresi specchi d’ acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti. L’identificazione delle aree di interesse naturalistico avviene di 
 
concerto con l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente.

Gli interventi di tipo conservativo saranno finalizzati ad un piu’ razionale utilizzo del patrimonio boschivo esistente, anche mediante tagli intercalari
 
 delle fustaie e conversione di cedui in fustaie, nonché utilizzazione di cedui invecchiati. Gli interventi di tipo conservativo riguardanti boschi 
 
comunali saranno attuati dall’Azienda foreste demaniali della Regione e dovranno essere rapportati all’estensione complessiva del demanio forestale 
 
dei singoli comuni, in ragione di almeno lire 300 mila per ettaro. Le relative proposte per l’inclusione nel programma dovranno essere avanzate dai 
 
comuni interessati nel termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;

-         gli interventi di cui alla lett. c del precedente art. 10 dovranno tenere conto delle indicazioni e delle priorità contenute nel programma di cui alla legge
 
 regionale 29 dicembre 1975, n. 88, e dovranno riferirsi ad un numero limitato di bacini idrografici;

-         gli interventi di cui alla lett. e del precedente art. 10 saranno effettuati secondo gli indirizzi del Piano regionale di difesa dei boschi dagli incendi già 
 
deliberato dalla Giunta regionale, redatto in conformità a quanto previsto dalla legge 1 marzo 1975, n. 47.

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ARTICOLO 12

Ai fini della redazione del piano generale di cui all’art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, è autorizzato, fermo restando la facoltà di stipulare
 
 ulteriori convenzioni con organismi universitari, l’affidamento di incarichi specifici agli stessi organismi, nonché ad Istituti ed Enti pubblici di ricerca.

Gli incarichi di cui al precedente comma saranno coordinati dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste che appronterà i mezzi tecnici all’uopo necessari.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

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ARTICOLO 13

Nelle more della definizione dell’inventario dei complessi boscati, previsto dall’art. 16 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, l’Assessore regionale 
 
per l’agricoltura e le foreste puo’ disporre, indipendentemente dal raggiungimento dei requisiti di redditività stabiliti dall’art. 50 del RDL 30 dicembre 1923, 
 
n. 3267, e senza oneri finanziari per la Regione, previa definizione di eventuali lavori in corso, la riconsegna dei terreni occupati temporaneamente per 
 
rimboschimento, a condizione che detti terreni non rivestano, a giudizio del Consiglio di amministrazione dell’Azienda foreste demaniali, particolare interesse
 
 naturalistico e/ o paesaggistico.

Ai fini della riconsegna, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma dell’art. 18 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88.

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ARTICOLO 14

Il parere del Consiglio di giustizia amministrativa sui progetti di contratti relativi a forniture di competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste e 
 
dell’Azienda foreste demaniali della Regione, allorchè l’importo della spesa sia inferiore a lire 300 milioni, è sostituito dal parere espresso dal Comitato tecnico
 
 amministrativo dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste e dal Comitato tecnico consultivo dell’Azienda foreste demaniali della Regione.

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ARTICOLO 15

Ai fini dell’approvazione del documento di cui all’art. 16 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, si prescinde dal parere della Conferenza permanente 
 
delle comunità montane.

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ARTICOLO 16

Le funzioni attribuite al Comitato forestale dal RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni, sono devolute, a decorrere dall’entrata 
 
in vigore della presente legge, al Consiglio di amministrazione dell’Azienda foreste demaniali della Regione, che delibera sui relativi atti previo parere del 
 
Comitato tecnico consultivo di cui all’art. 13 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88.

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ARTICOLO 17

La tabella di cui all’art. 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 71, è così integrata:

-         bosco ceduo di prima e seconda classe: lire 3.000.000 per ettaro;

-         bosco ceduo di terza e quarta classe: lire 800.000 per ettaro;

-         bosco alto fusto: lire 1.100.000 per ettaro;

-         seminativo arborato: lire 1.250.000 per ettaro;

-         seminativo: lire 1.000.000 per ettaro;

-         pascolo o pascolo arborato: lire 800 mila per ettaro;

-         incolto produttivo: lire 400.000 per ettaro;

-         incolto sterile: lire 100.000 per ettaro;

-         fabbricato rurale e pertinenze annesse: lire 8.000 al mq.

Ai fini della determinazione dell’indennizzo, qualora non risultino agli atti dell’ufficio tecnico erariale eventuali modifiche dello stato di coltura dei fondi, 
 
apportate prima dell’evento calamitoso, le variazioni dovranno essere attestate mediante apposita certificazione rilasciata dal sindaco del comune in cui ricadono
 
 i terreni previo accertamento da parte della Commissione di cui all’art. 4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 71.

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ARTICOLO  18

Per le finalità della presente legge sono autorizzate, per il periodo 1980- 1982, le spese indicate a fianco di ciascun articolo, nell’annessa tabella, cui si 
 
provvede con le risorse finanziarie indicate nella medesima.

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ARTICOLO  19

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla edi farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 agosto 1980.

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TITOLO DEDOTTO

Spese autorizzate di cui all’art. 18.