Legge Regionale n. 3 del 24/02/1970


 

Legge Regionale n. 3 del 24/02/1970


 
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 28 02 1970 n. 10


 
Titolo

Atto: Provvedimenti eccezionali per la riconsegna ai proprietari dei terreni occupati per rimboschimento ricadenti nel comprensorio dei Nebrodi.


 
Premessa

Prem.: Regione Siciliana

L’Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente regionale promulga la seguente legge:

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ARTICOLO 1

Per fronteggiare le ricorrenti crisi che, nello ambito del comprensorio geografico dei Nebrodi, travagliano il settore armentizio a causa della carenza di pascoli in
 
 concomitanza con la persistente siccità, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio, nonché i Consorzi di bonifica e l’Ente di sviluppo 
 
agricolo (ESA) possono procedere, a richiesta dei proprietari e senza oneri finanziari della Regione e con precedenza ai terreni su cui si sia avuta la più alta 
 
percentuale di fallanze, alla riconsegna dei terreni occupati per rimboschimento, ricadenti nel territorio dei comuni di Capizzi, Cesarò, Mistretta, San Fratello,
 
 Tortorici, Floresta, Longi, Agira, Cerami, Gagliano Castelferrato, Nissoria, Nicosia, Regalbuto e Troina, ancorché gli impianti boschivi non presentino i requisiti
 
 di redditività stabiliti dall’articolo 50 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

Ai fini della riconsegna, le formalità previste dalle norme in vigore vengono limitate alla sola redazione dell’apposito verbale di cui al secondo comma dell’articolo
 
 69 del Regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126. Si prescinde anche dalla redazione del piano di coltura e conservazione di cui all’articolo
 
 54 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

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ARTICOLO 2

Nei terreni restituiti, ricadenti nei comuni indicati nell’articolo precedente, potrà essere consentito il pascolo con esclusione dei caprini e dei suini, anche in 
 
deroga alle limitazioni fissate dallo articolo 9 del citato regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere
 
 dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

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ARTICOLO 3

Nei boschi di enti e privati, ricadenti nei suddetti Comuni o in quelli di Caronia, Galati Mamertino, Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino e Tusa, allo scopo di 
 
evitare una ulteriore contrazione delle superfici destinabili a pascolo, le utilizzazioni vengono differite di un quinquennio rispetto ai turni stabiliti dalle prescrizioni 
 
di massima di cui agli artt. 8, 9, 10 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

Le disposizioni previste dall’articolo 1 della presente legge possono essere applicate anche ai boschi di Enti e privati ricadenti nei comuni indicati nel precedente 
 
comma.

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ARTICOLO 4

Nei territori che formano oggetto della presente legge i nuovi interventi da progettare ed attuare per la difesa e la conservazione del suolo, nel quinquennio 1970 - 
 
1974, saranno limitati alle opere di sistemazione intensiva e di correzione degli alvei, nonché alle opere di copertura vegetale che si rendano necessarie per la 
 
protezione degli impluvi ed il consolidamento delle pendici, con esclusione di ogni altra opera di rimboschimento.

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ARTICOLO 5

Allo scadere del quinquennio di cui al precedente articolo 4, o anche prima, in relazione al permanere o meno dei motivi di ordine economico - sociale che
 
 hanno determinato la presente legge, a giudizio e con provvedimento dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, potrà procedersi alla rioccupazione 
 
dei terreni medesimi al fine di ripristinare gli impianti boschivi, in vista del necessario completamento dei programmi di conservazione del suolo in atto interrotti.

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ARTICOLO 6

Norme transitorie

Per i terreni occupati da restituire che formano oggetto di interventi in corso di attuazione, i lavori vengono chiusi e collaudati. 

La redazione del verbale di riconsegna di cui al precedente articolo 1 avrà luogo dopo la visita di collaudo ai fini dell’accertamento delle opere eseguite.

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ARTICOLO 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


 
Palermo, 24 febbraio 1970.