Legge Regionale n. 25 del 01/09/1993


 

Legge Regionale n. 25 del 01/09/1993

 

Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 06 09 1993 n. 42

 

Titolo

Atto: Interventi straordinari per l’occupazione produttiva in Sicilia

 

Premessa

Prem.: Regione Siciliana

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga la seguente legge:

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Sudd: TITOLO I

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 27

Testo ARTICOLO 1

Modifiche procedurali per i corsi di cui agli articoli 1 e 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27

1. Per l’attuazione dei piani formativi approvati nell’anno 1992 ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato a stipulare convenzioni con imprese e loro consorzi, enti ed istituti specializzati, secondo le procedure di cui alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ai fini dell’esame e valutazione con sistemi informatici delle domande di partecipazione ai corsi presentate dagli aspiranti, nonché della predisposizione delle relative graduatorie.

2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono approvate con decreto dell’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, sentita un’apposita Commissione nominata dal medesimo Assessore composta da un funzionario con qualifica di direttore regionale, in qualità di presidente, e da due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente del medesimo Assessorato, di cui uno con mansioni anche di segretario, e sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Trovano applicazione i commi 6, 7 e 8 dell’articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.

3. A decorrere dal 1993 la selezione degli aspiranti per la partecipazione ai corsi di formazione professionale finanziati ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, è effettuata dagli organismi convenzionati incaricati dello svolgimento delle relative attività formative, in conformità dei criteri stabiliti dall’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, sentite la Commissione regionale per l’impiego e la competente Commissione legislativa.

4. Le convenzioni previste dal comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, saranno predisposte in conformità dello schema-tipo da approvarsi con decreto dell’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, sentite la Commissione regionale per l’impiego e la competente Commissione legislativa e previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Il predetto parere sostituisce il parere sui singoli schemi di convenzione, previsti dalla vigente normativa in materia di contabilità generale dello Stato.

5. I commi da 1 a 5 dell’articolo 2 ed il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, sono abrogati.

6. L’articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, è sostituito dal seguente: ‘Art. 3 Sostegno agli allievi

1. Agli allievi che frequentano i corsi previsti dall’articolo 1 è corrisposto per ogni giorno di effettiva presenza un assegno giornaliero di importo pari a quello spettante per la frequenza ai corsi di formazione a finanziamento comunitario, i cui oneri siano posti a carico del Fondo sociale europeo’.

7. Le provvidenze di cui al comma 6 si applicano ai piani formativi approvati successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, previsti per il corrente esercizio finanziario in lire 500 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 34118 del bilancio di previsione.

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Testo ARTICOLO 2

Garanzie per il personale della formazione professionale.

1. Al personale iscritto all’albo previsto dall’art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

2. È fatto obbligo agli enti di cui all’articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, prima di procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, di completare l’orario di lavoro, nel rispetto della professionalità e delle norme contrattuali, del personale ad orario parziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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Testo ARTICOLO 3

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.

1. L’articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, è sostituito dal seguente: ‘Art. 8. Riserva nelle assunzioni con richiesta nominativa.

1. La Commissione regionale per l’impiego, nell’individuare, mediante delibera approvata dall’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, i lavoratori aventi diritto alla riserva ai sensi del comma 5, lettera c), dell’articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dovrà dare priorità alle seguenti categorie:

a)         soggetti portatori di handicap, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68;

b)         soggetti di età non superiore ai quaranta anni, i quali, trovandosi in condizioni di tossicodipendenza o di alcolismo, abbiano portato a termine con esito favorevole terapie di riabilitazione presso centri di riabilitazione convenzionati a norma di legge o presso strutture pubbliche, purché esibiscano la relativa certificazione rilasciata dai medesimi centri o strutture pubbliche, vistata dal competente servizio dell’unità sanitaria locale;

c)         soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 6;

d)         lavoratori disoccupati a seguito di licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo determinati dall’applicazione all’impresa o al titolare di essa delle misure patrimoniali di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.’

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Testo ARTICOLO 4

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27

1. I commi 1, 2, 4 e 5 dell’articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, sono sostituiti dai seguenti: ‘1. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato a corrispondere alle imprese operanti in Sicilia, le quali impieghino lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, per il periodo massimo di un triennio, contributi pari al 50 per cento, al 40 per cento ed al 25 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno. In caso di assunzione a tempo parziale, l’importo dei contributi sarà proporzionalmente ridotto.

2. La misura dei contributi di cui al comma 1 è elevata al 65 per cento, 50 per cento e 50 per cento, rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo anno, quando le assunzioni riguardino lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 dell’articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, al comma 1 lettere a), b) e d) dell’articolo 8 della presente legge. L’elevazione è altresì concessa quando le assunzioni riguardino soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 lettera c) dell’articolo 8 della presente legge, sempre che agli stessi venga riservata una quota complessivamente non inferiore al 50 per cento delle predette assunzioni.

4. I contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi a favore delle imprese che nei dodici mesi precedenti alle assunzioni e durante il periodo di fruizione dei contributi stessi non abbiano proceduto a riduzione di personale e non abbiano sospensioni dal lavoro conseguenti all’attivazione di procedure per la concessione a qualsiasi titolo di interventi straordinari di integrazioni salariali.

5. I predetti contributi possono essere concessi per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1994. Essi non sono cumulabili con analoghe agevolazioni previste dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria’.

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Testo ARTICOLO 5

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27

1. All’articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a)         al comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole da ‘riguardino giovani iscritti’a ‘commi 1 e 2 dell’articolo 6’ sono sostituite dalle seguenti: ‘nei casi previsti dal comma 2 dell’articolo 9’;

b)         al comma 1, lettera b), il secondo periodo è sostituito dal seguente: ‘i contributi sono elevati alla misura del 65 per cento, 50 per cento e 50 per cento, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno, nei casi previsti dal comma 2 dell’articolo 9’;

c)         al comma 2 dopo le parole ‘riduzioni di personale’ è aggiunto il seguente periodo: ‘le provvidenze di cui al comma 1 trovano altresì applicazione, limitatamente agli interventi previsti alla lettera b), nei casi in cui entro il predetto periodo si sia verificato il mantenimento in servizio a tempo indeterminato di unità assunte con contratto di formazione e lavoro anteriormente al periodo medesimo’.

Allo stesso comma 2 le parole ‘31 dicembre 1992’ sono sostituite con ‘31 dicembre 1994’e ‘nei due anni precedenti’ con ‘nei dodici mesi’;

d)         al comma 3 le parole ‘dalla data di entrata in vigore della legge 11 aprile 1986, n. 113’ sono sostituite dalle seguenti: ‘dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge’.

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Testo ARTICOLO 6

Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, è aggiunto il seguente periodo: ‘Le predette convenzioni potranno essere stipulate anche con imprese di servizi e loro consorzi le quali si prefiggono lo scopo di promuovere ed organizzare le predette attività formative per conto di imprese che intendano realizzarle e che si impegnino all’osservanza degli obblighi e delle prescrizioni previsti dal presente articolo’.

2. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, dopo le parole ‘per la formazione’, sono aggiunte le seguenti: ‘nonché per la promozione ed organizzazione delle attività formative’.

3. Le convenzioni di cui all’articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, saranno predisposte in conformità di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 1 della presente legge.

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Testo ARTICOLO 7

Piano regionale per la formazione professionale

1. Il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, come sostituito dal comma 1, punto 1, dell’articolo 17 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, è sostituito dal seguente: ‘1. L’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione, entro il mese di luglio di ogni anno, approva il Piano regionale per la formazione professionale secondo le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. Entro 90 giorni dalla adozione del decreto approvativo del Piano, l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione provvede al versamento delle somme impegnate col medesimo decreto, in favore degli enti cui è affidata la gestione delle attività formative. All’impegno ed al versamento delle rimanenti somme, necessarie alla copertura del fabbisogno per l’intero anno della spesa per il personale, l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione provvederà entro il mese di gennaio. A tal fine gli enti gestori inoltreranno i prospetti dei costi globali da sostenere, per il completamento delle attività formative all’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione, il quale, effettuato l’esame dei prospetti medesimi, autorizzerà gli enti ad effettuare la spesa prevista e corrisponderà altresì le somme occorrenti alla copertura delle spese fino alla concorrenza del 90 per cento delle stesse.’

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Testo ARTICOLO 8

Ulteriori misure di sostegno all’occupazione

1. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, sentita la Commissione regionale per l’impiego, promuove iniziative, nel quadro degli interventi previsti dagli articoli 1, 2 e 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236, volte alla realizzazione di misure di sostegno all’occupazione, anche attraverso la predisposizione di specifici progetti e/o il coordinamento delle attività di elaborazione, proposta e presentazione dei progetti medesimi.

2. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, sentita la Giunta regionale e la Commissione regionale per l’impiego, nel rispetto dei criteri e delle procedure previste dall’articolo 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236 ha facoltà di avanzare proposte ai competenti organi dello Stato in ordine all’individuazione, nell’ambito del territorio della Regione, delle aree cui destinare gli interventi previsti dal medesimo articolo 1.

3. Per le finalità dei precedenti commi, nonché per lo svolgimento dei compiti previsti dal comma 6 dell’articolo 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236, l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione si avvale anche dell’Agenzia regionale per l’impiego e per la formazione professionale nonché di enti, società pubbliche e private e organismi dotati di specifica esperienza e capacità tecnica, con i quali potranno essere stipulate convenzioni anche ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36.

4. L’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione, in conformità delle vigenti norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di lavoro, nonché delle direttive emanate in sede nazionale in attuazione dell’articolo 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236, provvede agli adempimenti connessi con la realizzazione delle iniziative ammesse a finanziamento ai sensi del medesimo articolo, ivi compreso l’esercizio della connessa azione di vigilanza.

5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione si avvarrà dei fondi concessi dai competenti

organi dello Stato in attuazione del decreto legge 20 maggio

1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236.

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Testo ARTICOLO 9

Contratti solidarietà delle imprese artigiane

1. Per l’attuazione degli interventi previsti a favore delle imprese artigiane dai commi 5 e 8 dell’articolo 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236, l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato a concedere, fino al 31 dicembre 1995, contributi a favore di enti che siano emanazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, al fine di incrementare la dotazione finanziaria dei fondi bilaterali istituiti su iniziativa dei medesimi enti in conformità dei vigenti contratti ed accordi collettivi vigenti in sede nazionale, entro l’ammontare massimo del 90 per cento, 70 per cento e 50 per cento, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno, della quota minima prevista dai predetti commi.

2. Con decreto dell’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, saranno dettate le direttive concernenti le modalità di concessione, erogazione ed utilizzazione dei contributi previsti dal comma 1, nel rispetto dei criteri adottati in sede nazionale ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nei commi 5 e 8 dell’articolo 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236.

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Testo ARTICOLO 10

Norme in favore dei disoccupati di imprese soggette a misure patrimoniali di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575

1. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato a corrispondere ai lavoratori rimasti disoccupati a seguito di licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo determinati dall’applicazione all’impresa o al titolare di essa delle misure patrimoniali di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo massimo di due anni, un’indennità il cui importo non potrà complessivamente superare, rispettivamente per il primo ed il secondo anno, l’80 per cento ed il 50 per cento dell’ultima retribuzione percepita, anche ad integrazione dell’indennità di disoccupazione ordinaria eventualmente spettante, a condizione che i lavoratori stessi non abbiano diritto all’indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle indennità agli aventi diritto saranno accreditate ai direttori degli Uffici provinciali del lavoro.

3. Con decreto dell’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione saranno emanate le istruzioni occorrenti per l’attuazione del presente articolo.

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Testo ARTICOLO 11

Anticipazione del trattamento di integrazione salariale

1. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato a concedere anticipazioni sul trattamento straordinario di integrazione salariale, in misura non superiore all’80 per cento di tale trattamento, a favore dei lavoratori sospesi da imprese che avanzino richiesta ai sensi del capo I della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che si trovino nelle condizioni di cui al comma 6 dell’articolo 2 della medesima legge, limitatamente ai periodi di effettiva sospensione, sempre che il parere reso dall’Ufficio regionale del lavoro ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 2 sia favorevole all’accoglimento della richiesta.

2. L’Assessore regionale per il lavoro è autorizzato a concedere le anticipazioni di cui al comma 1 a favore dei lavoratori edili di cui al comma 2 dell’articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

3. Trovano applicazione le procedure previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61.

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Sudd: TITOLO II

Nuove norme in materia d cantieri di lavoro per disoccupati

Testo ARTICOLO 12

Procedure di finanziamento

1. I comuni e le province regionali, sentito il parere dei titolari dei propri uffici tecnici, sono autorizzati ad approvare con appositi atti deliberativi delle rispettive giunte i progetti concernenti le opere ed i lavori da eseguire attraverso la istituzione dei cantieri di lavoro per disoccupati previsti dalla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17, e successive modifiche, alla cui gestione provvedano direttamente i medesimi enti. Ai fini della predisposizione dei progetti i comuni e le province regionali hanno facoltà di richiedere all’Amministrazione regionale di avvalersi di funzionari degli ispettorati tecnici regionali o di liberi professionisti, secondo le procedure della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

2. Per la realizzazione delle iniziative previste dal comma 1 i comuni e le province regionali inoltreranno istanza di finanziamento dei progetti approvati all’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione, che provvederà con propri decreti ad autorizzare l’istituzione e l’apertura dei relativi cantieri di lavoro, nonché il versamento ai rispettivi tesorieri dell’intero ammontare delle somme assegnate, nell’ambito dei criteri adottati ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del decreto di finanziamento prorogabili di altri sessanta giorni con atto deliberativo motivato dalla giunta comunale o provinciale, le amministrazioni dei comuni e delle province regionali, a pena di revoca del finanziamento, disporranno l’inizio dei lavori da eseguire, dandone contestualmente comunicazione all’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione ed all’ufficio del Genio civile territorialmente competente.

4. Ai comuni ed alle province regionali è riservata complessivamente una quota non inferiore al 70 per cento dei finanziamenti da destinare alla realizzazione dei cantieri.

5. Nell’articolo 16 del decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, le parole ‘costruzione di opere di pubblica utilità’sono sostituite con ‘costruzione e/o manutenzione di opere di pubblica utilità’.

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Testo ARTICOLO 13

Esecuzione e controlli

1. Al primo comma dell’articolo 4, n. 3, della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120, la lettera e) è sostituita come segue: ‘e) manodopera specializzata e qualificata, limitata, rispettivamente, a non più di una unità e di cinque unità per ogni cantiere’.

2. Gli enti gestori dei cantieri di lavoro istituiti e finanziati ai sensi della legge regionale 1 luglio 1968, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, produrranno all’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione, entro il termine di quindici giorni dalla chiusura dei medesimi cantieri, la relazione consuntiva finale dei lavori eseguiti.

3. L’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione provvede al conferimento degli incarichi di collaudo delle opere realizzate nei cantieri. I collaudatori verificano la regolarità delle opere e dei lavori eseguiti, nonché della documentazione giustificativa di spesa. Ai soli fini della applicazione del presente comma, i periodi previsti dal primo comma dell’articolo 8 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall’articolo 61 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono ridotti alla metà.

4. L’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione provvederà al pagamento delle spese di collaudo in conformità delle vigenti tariffe professionali, previa presentazione del verbale di collaudo e della parcella vistata dal competente ordine o collegio professionale.

5. Gli enti gestori sono tenuti a restituire alla Regione, entro trenta giorni dal compimento del collaudo, le somme rimaste inutilizzate e/o relative a spese non regolari.

6. Relativamente ai cantieri di lavoro per i quali il riscontro contabile non risulti definito all’entrata in vigore della presente legge, i collaudatori provvederanno, in sede di collaudo delle opere, alla verifica della regolarità della documentazione giustificativa, nonché all’accertamento delle somme eventualmente spettanti agli enti gestori a titolo di saldo.

7. Resta ferma la disciplina contenuta nella vigente normativa in materia di controllo tecnico da parte degli uffici del Genio civile sull’esecuzione delle opere progettate e di effettuazione di ispezioni amministrative e tecniche sulla conduzione dei cantieri.

8. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione ha facoltà di sospendere la concessione dei finanziamenti richiesti nei confronti degli enti gestori che non ottemperino agli obblighi di cui ai commi 2 e 5 e potrà altresì disporre, nei casi di accertate, gravi inadempienze o irregolarità, la revoca dei finanziamenti concessi.

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Testo ARTICOLO 14

Modifica alla legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni

1. Gli importi dell’assegno giornaliero previsti dall’articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120, e successive modifiche, sono elevati, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente a lire 40.000, lire 70.000 e lire 60.000.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 l’importo finanziabile per ogni cantiere di lavoro è elevato a lire 150 milioni.

3. A decorrere dal 1994 l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione rideterminerà con proprio decreto gli importi previsti dai commi 1 e 2, con riferimento alla data del primo gennaio di ogni anno, al fine di adeguarli alle variazioni degli indici del costo della vita accertate dall’ISTAT nei dodici mesi precedenti.

4. Per i cantieri di lavoro in corso alla data indicata al comma 1 l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato, su richiesta degli enti gestori, ad integrare il relativo finanziamento ai fini dell’adeguamento degli assegni giornalieri agli importi previsti dal medesimo comma.

5. Per il corrente anno 1993 l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato a provvedere al finanziamento dei progetti per cantieri di lavoro presentati anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, in conformità della normativa all’epoca vigente, integrandone l’importo secondo quanto previsto dal comma 4.

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Testo ARTICOLO 15

Riserve posti

1. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato, ai sensi della legge regionale 12 marzo 1986, n. 12, e con le modalità ivi previste, a disporre l’apertura di cantieri di lavoro da realizzarsi mediante l’utilizzazione dei lavoratori edili disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, che risultino tali alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Una quota non inferiore al 50 per cento degli avviamenti da effettuare nei cantieri di lavoro disciplinati dal presente titolo è riservata ai lavoratori privi di occupazione, iscritti da almeno dodici mesi nella prima classe delle liste di collocamento o nelle liste di mobilità di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non fruiscano della relativa indennità, nonché ai lavoratori appartenenti ad altre categorie svantaggiate individuate con delibera della Commissione regionale per l’impiego, da approvarsi con decreto dell’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione.

3. In aggiunta agli oneri previsti dalla tabella A annessa alla presente legge, l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, per l’attuazione del comma 1, è autorizzato ad utilizzare lire 5.000 milioni quale parte delle disponibilità dell’apposito fondo iscritto nel bilancio del Fondo siciliano per il collocamento e l’assistenza dei lavoratori disoccupati per il corrente esercizio finanziario 1993.

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Testo ARTICOLO 16

Sostegno ai lavoratori dei settori in crisi

1. E’concesso un assegno pari all’indennità di disoccupazione ordinaria ai lavoratori dei magazzini agrumari che per effetto della crisi non hanno effettuato cinquantadue settimane di lavoro nell’ultimo biennio.

2. Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell’occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l’avanzamento dei lavori edili abbia superato il 70 per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e per un periodo non superiore a diciotto mesi elevabile a ventisette nelle aree di cui al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell’area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età di lavoro.

4. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata per l’esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 1.000 milioni.

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Sudd: TITOLO III

Norma programmatica per un sistema di reddito a favore dei giovani inoccupati, progetti di utilità collettiva disciplinati dall’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e ulteriori disposizioni per l’imprenditoria giovanile

Testo ARTICOLO 17

Norma programmatica per l’adozione di un sistema di reddito a favore dei giovani inoccupati

1. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Assemblea regionale, su iniziativa del Governo regionale, esaminerà la normativa riguardante l’adozione di un sistema di reddito a favore dei giovani inoccupati.

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Testo ARTICOLO 18

Interventi integrativi della Regione a favore dei progetti di utilità collettiva

1. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, sentita la Commissione regionale per l’impiego, è facultato ad approvare ed ammettere al finanziamento progetti di utilità collettiva della durata di ventiquattro mesi, a decorrere dal primo gennaio 1994, aventi per oggetto lo svolgimento di attività di completamento di quelle realizzate in attuazione dei progetti di cui all’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, anche con legge regionale.

2. Qualora non sia possibile l’effettuazione delle attività di completamento previste dal comma 1, gli enti proponenti presentano nuovi progetti con la previsione di utilizzazione delle unità già impegnate nei seguenti settori d’intervento: custodia, tutela e manutenzione di impianti ed uffici pubblici e di beni demaniali; tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio e difesa del suolo; custodia e tutela dei beni culturali; valorizzazione delle iniziative e delle risorse nei settori del turismo e dell’agricoltura; interventi in materia di protezione civile; prestazione dei servizi essenziali nel campo dell’assistenza sociale; informatica, telematica e nuove tecnologie applicate ad uffici e servizi pubblici. Nelle more della approvazione dei nuovi progetti previsti dal presente comma, l’attuazione dei progetti proseguirà secondo la loro stesura originaria, comunque per non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

3. Le attività da svolgere nell’ambito dei progetti approvati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere integrate con l’espletamento da parte degli interessati di attività formative aventi attinenza con i contenuti dei progetti medesimi, al fine di favorire il mantenimento e l’elevazione dei livelli di professionalità raggiunti.

4. I progetti da approvarsi ai sensi dei commi 1 e 2 sono presentati dai medesimi enti proponenti titolari degli analoghi progetti approvati ai sensi dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

5. Qualora l’ente proponente titolare del progetto originario rinunci a presentare il progetto di cui ai commi 1 e 2, l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, sentita la Commissione regionale per l’impiego, è facultato ad approvare il progetto presentato da un altro ente proponente con preferenza per gli enti aventi sede nello stesso comune ovvero in comuni limitrofi.

6. Ai soggetti impegnati nella realizzazione dei progetti previsti dal presente articolo è corrisposto un assegno orario dell’importo di lire 7.500.

7. Ai soggetti attuanti verrà corrisposta una quota pari a lire 1.500 per ogni ora prevista per la realizzazione del progetto.

8. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, si interpretano nel senso che non possono essere sostituiti con altri i giovani disoccupati impegnati nei progetti di cui all’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed all’articolo 22 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, i quali per qualsiasi motivo cessino definitivamente dal prestare attività presso le imprese incaricate della realizzazione dei medesimi progetti.

9. Le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, nonché quelle della presente legge, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti previsti dal medesimo articolo che siano in possesso dei requisiti ivi indicati alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

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TITOLO III

Norma programmatica per un sistema di reddito a favore dei  giovani inoccupati, progetti di utilità collettiva  disciplinati dall’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n.  67, e ulteriori disposizioni per l’imprenditoria giovanile

ARTICOLO 19

Riserve di posti ed accelerazione dei pubblici concorsi

1. Al primo comma dell’articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, l’espressione ‘25 per cento’è sostituita con l’espressione ‘pari al 50 per cento’.

2. Il testo del primo comma dell’articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è sostituito dal seguente: ‘Ai partecipanti ai corsi previsti dagli articoli 1 e 5, i quali abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica e limitatamente a qualifiche o profili professionali uguali o strettamente affini a quelli oggetto del corso frequentato, nonché ai soggetti in possesso del richiesto titolo di studio che per un periodo non inferiore a 180 giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni ed in servizio alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso è riservata nell’ambito dei concorsi indetti dalle amministrazioni, enti ed aziende, escluse le unità sanitarie locali, di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, una quota del 50 per cento dei posti messi a concorso’.

3. Alla fine dell’articolo 20 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, prima del punto sono aggiunte le seguenti parole ‘purché in servizio alla data della richiesta di assunzione’.

4. Ai fini dell’accelerazione e della trasparenza delle procedure concorsuali nonché dell’effettiva applicazione della riserva di cui al precedente comma, per un triennio dall’entrata in vigore della presente legge, i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi pubblici per soli titoli. Per la determinazione dei titoli e dei criteri per la loro valutazione si applica il decreto dell’Assessore regionale per gli enti locali del 3 febbraio 1992. La presente norma prevale su quelle previste nei regolamenti delle amministrazioni, enti ed aziende.

5. Le norme di cui al comma 4 si applicano anche ai concorsi già banditi ancorché non espletati.

6. Trascorsi infruttuosamente sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli Assessori competenti per materia provvederanno alla nomina di commissari ad acta presso le amministrazioni, enti ed aziende di cui all’articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, che non abbiano provveduto alla indizione dei concorsi di cui al comma 4.

7. Ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al comma 4 nonché di quelli indetti dagli enti indicati dall’articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, verrà corrisposto un compenso complessivo che non potrà superare l’importo di lire 15 milioni. L’importo di cui sopra verrà aggiornato annualmente secondo le procedure previste dal quarto comma dell’articolo 66 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai concorsi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le riserve previste nel presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1995.

 

 

Capitoli di bilancio (anno corrente) dell’articolo capitolo 10510

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Sudd: TITOLO III

Norma programmatica per un sistema di reddito a favore dei giovani inoccupati, progetti di utilità collettiva disciplinati dall’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e ulteriori disposizioni per l’imprenditoria giovanile

Testo ARTICOLO 20

Incentivi all’imprenditoria giovanile

1. Al testo del secondo comma dell’articolo 19 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, sostituire le parole successive ad ‘enti locali’con le seguenti: ‘gli enti parco e gli enti gestori delle riserve naturali da parte di società, comprese quelle cooperative composte per almeno l’80 per cento da soggetti che abbiano partecipato alla realizzazione di progetti di utilità collettiva per un periodo non inferiore a 180 giorni ed in servizio alla data della stipula della convenzione, o che si impegnano ad assumere ed a mantenere in servizio almeno l’80 per cento dei soggetti sopraindicati’. Alla attuazione del presente articolo si provvederà, a norma dell’articolo 13 della legge 3 aprile 1991, n. 10, con parte degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell’articolo 165. In caso di insufficienza di tali stanziamenti alla copertura degli oneri per la parte residua provvederanno gli enti interessati con le disponibilità dei loro bilanci. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

2. I soggetti di cui al comma 1 i quali intendono intraprendere una attività autonoma individualmente o in forma societaria hanno preferenza ai fini della fruizione delle agevolazioni contributive e/o creditizie previste per i vari comparti economici dalla vigente legislazione regionale, purché la relativa richiesta venga avanzata entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

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Testo ARTICOLO 21

Contributi per l’avvio di attività imprenditoriali da parte di giovani partecipanti a progetti di pubblica utilità 1. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato a concedere le sovvenzioni di cui al comma 2 a favore di società o cooperative composte per almeno l’80 per cento da soggetti che, per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni e già trascorsi alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano partecipato alla realizzazione di progetti di utilità collettiva di cui all’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

2. Le sovvenzioni comprendono:

contributi in conto capitale per le spese di impianto e di avviamento, fino ad un massimo del 60 per cento delle spese stesse e limitatamente ai primi due miliardi di investimento; mutui agevolati nella misura del 30 per cento delle spese di impianto ed avviamento, al tasso annuo del 4 per cento e per la durata di 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di 3 anni.

3. I soci delle società che accedono ai contributi di cui al presente articolo perdono ogni altro beneficio di legge connesso alla qualità di soggetti partecipanti alla realizzazione di progetti di utilità collettiva di cui all’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta della’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione sono determinate le modalità di accesso agli aiuti di cui al presente articolo.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l’esercizio 1993, la spesa di lire 10.000 milioni.

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Testo ARTICOLO 22

Ulteriori disposizione in favore dell’imprenditoria giovanile

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della imprenditoria giovanile la Regione concede benefici per progetti di sviluppo produttivo proposti da società cooperative costituite, in misura non inferiore ai due terzi dei soci, da giovani in età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni non compiuti o da società di capitali, le cui quote di partecipazione o le quote di azioni siano possedute per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni o società di persone costituite per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni non compiuti, purché abbiano sede legale ed operativa nel territorio della Regione siciliana.

2. I progetti di sviluppo produttivo dovranno riguardare settori economici ed interventi che verranno determinati con apposito Regolamento predisposto dalla Presidenza della Regione, sentita la competente Commissione legislativa.

3. Ai soggetti di cui al primo comma potranno essere concessi contributi in conto capitale in misura del quaranta per cento, contributi in conto interessi, contributi per le spese di progettazione, consulenza ed azione formativa, contributi per spese di esercizio, contributi in conto canone per locazioni finanziarie, servizio di tutoraggio. Il Regolamento di cui al precedente comma dovrà specificare l’entità dei benefici concedibili, i casi di incompatibilità, nonché i criteri e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni.

4. I progetti di cui al primo comma saranno sottoposti all’esame di un apposito Nucleo di valutazione, costituito presso la Presidenza della Regione. Il Nucleo di valutazione, nominato con Decreto dell’Assessore regionale alla Presidenza, è composta da un Presidente e da sei componenti tutti esperti nelle materie di economia agraria, industriale, aziendale e statistica di alto profilo curriculare, di cui tre designati dalle Università di Palermo, Catania e Messina, e tre designati dalle Associazioni imprenditoriali regionali, e da un dirigente regionale, con funzioni di segretario. Il Nucleo di valutazione, che dura in carica tre anni prorogabili per una sola volta, sostituisce il Comitato tecnico amministrativo di cui all’articolo 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.

5. Le cooperative giovanili finanziate ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, che abbiano fruito nel corso della realizzazione del progetto, di proroghe regolarmente autorizzate, e che nell’esercizio successivo a quello di approvazione degli atti di collaudo finale abbiano assunto il numero di soci previsto, ed abbiano raggiunto almeno l’80 per cento del fatturato programmato, sono ammessi a fruire quale bonifico sulle rate di mutuo e del credito di esercizio erogate dall’Ircac, una sola volta, delle seguenti agevolazioni:

a)      contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi bancari relativi ad anticipazioni di pagamento degli stati di avanzamento lavori e credito d’Iva;

b)      contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi sullo sconto effetti, utilizzati come pagamento in prestazioni d’opera e forniture regolarmente contabilizzate e collaudate;

c)      contributi a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento dei premi di polizze fidejussorie relative ad anticipazioni di quota parte del finanziamento;

d)      contributo a fondo perduto pari al 50 per cento del capitale sociale versato dai soci o sottoscritto con impegno di versamento con ratei annuali, nel triennio successivo a quello di sottoscrizione;

6. è abrogata ogni altra disposizione regionale non compatibile con le norme contenute nel presente articolo.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l’esercizio finanziario 1994 la spesa di 40.000 milioni e per l’esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 50.000 milioni.

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Sudd: TITOLO IV

Interventi in favore delle imprese manifatturiere

Testo ARTICOLO 23

Locazione finanziaria agevolata

1. Il fondo di rotazione di cui all’articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 96 può essere utilizzato per la concessione di anticipazioni del contributo in conto canoni previsto dall’articolo 83 del Testo Unico 6 marzo 1978, n. 218, in favore delle imprese industriali e di servizi beneficiari dell’agevolazione.

2. Possono richiedere l’intervento di cui al comma 1 le imprese che hanno perfezionato, con le società di locazione finanziaria abilitate, i contratti di leasing, ai sensi del richiamato articolo 83 del Testo unico del 6 marzo 1978, n. 218 e che non hanno ancora beneficiato delle relative agevolazioni.

3. Alle disposizioni di cui al comma 2 si applica il disposto dell’articolo 1 comma 2 lettera e, della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

4. Le operazioni di anticipazione del contributo in conto canoni sono concesse dall’IRFIS alle imprese mediante aperture di credito con l’applicazione di un tasso di interesse annuo pari al 4 per cento.

5. L’importo dell’anticipazione di cui al comma 4 sarà versato dall’Irfis alle società di leasing interessate, che si obbligano alla restituzione del contributo in conto canoni anticipato, al momento dell’accredito del contributo stesso da parte dell’organo erogante.

6. Le anticipazioni di cui al presente articolo sono regolate dalle condizioni, caratteristiche e modalità da disporsi su proposta dell’Assessore regionale per l’industria, dal Comitato regionale per il credito e il risparmio che determinerà anche la percentuale dell’intervento, la loro durata nonché l’importo massimo delle operazioni di anticipazione e quant’altro necessiti regolare in ordine all’attivazione del sistema agevolativo di cui ai precedenti commi.

7. Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione di cui all’articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 96 è incrementato per gli anni 1993 e 1994 della somma di lire 15.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni a valere per l’esercizio in corso. I rientri delle operazioni di anticipazione di cui ai precedenti commi sono destinati alle originarie finalità del citato fondo di cui all’articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.

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Testo ARTICOLO 24

Modifiche alla legge regionale 11 maggio 1993, n.15

1. All’articolo 34 della legge regionale 11 maggio 1993 n. 15 le parole ‘con investimenti fissi netti non superiori a 10 miliardi di lire’sono sostituite con le seguenti: ‘rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla CEE per le piccole e medie imprese’.

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Testo ARTICOLO 25

Agevolazioni per i consorzi fidi e contributi conto interessi operazioni factoring

1. Per le finalità di cui agli articoli 29 e 30 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni.

2. Per le finalità di cui agli articoli 27 e 29 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

3. L’importo massimo delle operazioni agevolabili ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni è elevato a lire 1.000 milioni.

4. Il secondo capoverso dell’articolo 28 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, è così sostituito: ‘L’integrazione da parte della Regione non può eccedere l’importo di lire 100 milioni per ogni singola impresa aderente al consorzio e, comunque, l’apporto del singolo aderente’.

5. Il nono capoverso dell’articolo 28 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, è così sostituito: ‘L’intervento della Regione non può comunque eccedere l’importo di lire 4.000 milioni per ogni consorzio con più di dieci aziende associate’.

6. Alle agevolazioni di cui all’articolo 30 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni sono ammesse le imprese rientranti nei settori indicati ai punti 2 e 9 della delibera CIPI 16 luglio 1986, così come modificata ed integrata dalle delibere CIPI 21 dicembre 1989, 15 marzo 1990 e 28 giugno 1990.

7. Per le finalità di cui all’articolo 31 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l’anno 1993. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

8. La misura del contributo in conto interessi di cui all’articolo 31 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, è elevata al 40 per cento.

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Testo ARTICOLO 26

Prestiti partecipativi

1. Al fine di favorire e promuovere in Sicilia la creazione e lo sviluppo della imprenditoria l’Assessore regionale per l’industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese industriali e di servizi operanti in Sicilia nonché di quelle imprese che abbiano sede in Sicilia e che commercializzano i prodotti industriali siciliani, che perfezionino prestiti partecipativi con gli enti creditizi operanti in Sicilia.

2. Per la individuazione del parametro dimensionale delle imprese indicate al precedente comma si applicano le disposizioni emanate al riguardo dalla CEE.

3. I prestiti partecipativi sono finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese condotte sotto forma di società di capitale che dispongono già di un capitale sociale, di importo non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni. I predetti prestiti partecipativi sono destinati ad adeguare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese a fronte delle esigenze connesse a programmi di sviluppo comportanti un incremento del fabbisogno finanziario aziendale. Detti programmi possono riguardare la realizzazione di nuovi investimenti fissi, l’attività produttiva ed il magazzino, il potenziamento della rete commerciale.

4. Ai prestiti partecipativi si applica un tasso di interesse annuo non inferiore al 36 per cento del tasso di riferimento fissato mensilmente dal Ministro del tesoro per il settore industriale e vigente al momento della stipula dell’atto. Detto tasso annualmente sarà incrementato in rapporto ai risultati economici conseguiti nell’esercizio precedente e non potrà superare in ogni caso la misura del tasso di riferimento medesimo.

5. L’onere della remunerazione grava sulla società che utilizza il prestito mentre le quote capitali di ammortamento saranno corrisposte dai soci. Nel caso in cui questi non dovessero assolvere ai loro obblighi di rimborso, dovrà provvedere in via sussidiaria la società.

6. I prestiti partecipativi avranno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno.

7. Le operazioni sono assistite da garanzie reali e/o personali da prestarsi in via principale da parte dei soci ed in via sussidiaria dalla società beneficiaria.

8. L’entità del contributo in conto interessi di cui al comma 1 sarà pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato mensilmente per il settore industriale dal Ministro del tesoro ed il tasso agevolato fissato al precedente comma 4.

9. Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, su proposta dell’Assessore regionale per l’industria, fissa entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui ai precedenti commi nonché dai criteri da seguire nella scelta dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la misura massima del finanziamento concedibile e quant’altro necessiti regolare in ordine all’attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo.

10. Per le finalità del presente articolo è autorizzato per l’anno 1993 il limite decennale di spesa di lire 10.000 milioni.

11. Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione di cui all’articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato della somma di lire 20.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni di pertinenza dell’esercizio in corso e lire 10.000 milioni di pertinenza dell’esercizio 1994. Detti stanziamenti verranno utilizzati in via esclusiva per la concessione da parte del Comitato amministrativo di cui all’articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, di finanziamenti secondo i criteri fissati nei precedenti commi.

12. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo potranno essere integrate con fondi comunitari nel quadro degli obiettivi fissati dalla CEE per l’Asse industria e servizi.

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Testo ARTICOLO 27

Interventi per agevolare trasporti intermodali

1. Alle piccole e medie imprese industriali che trasferiscono al di fuori della Sicilia merci prodotte, trasformate o lavorate nel territorio regionale è corrisposto un contributo pari ad una percentuale delle spese di trasporto effettivamente sostenute presso vettori marittimi, aerei, ferroviari. Resta escluso dal beneficio il traghettamento nelle aree dello Stretto di Messina.

2. L’Assessore regionale per l’industria con proprio decreto fissa le percentuali del contributo di cui al presente articolo, in ogni caso non superiori al 30 per cento.

3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 viene esteso anche al trasporto gommato purché utilizzi sistemi intermodali che si avvalgono del modo marittimo, ferroviario ed aereo. In tal caso il contributo viene calcolato sulle spese sostenute per utilizzare tali modi di trasporto.

4. Il contributo di cui ai commi precedenti non può superare una misura standard, determinata ed aggiornata ogni dodici mesi, in relazione ai vari tipi di trasporto e di collegamento, come da decreto emanato dall’Assessore regionale per l’industria.

5. I vettori marittimi, ferroviari ed aerei possono, attraverso apposite convenzioni, anticipare alle imprese industriali, beneficiarie del contributo sui trasporti, la somma stessa concedendo immediati abbattimenti dei costi; in tal caso ad esse viene rimborsato l’interesse nella misura prevista nella convenzione stessa, per le somme anticipate.

6. I contributi di cui ai commi precedenti sono estesi ad imprese commerciali che vendono al di fuori della regione prodotti manufatti in Sicilia.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per l’industria determinerà le modalità per l’attuazione del presente articolo.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni nell’esercizio finanziario 1993, 10.000 milioni nell’esercizio finanziario 1994, 15.000 milioni nell’esercizio finanziario 1995.

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Testo ARTICOLO 28

Interventi nel settore dei sali alcalini e del salgemma

1. All’articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, le parole: ‘e comunque non oltre il 31 dicembre 1995’ sono sostituite con le seguenti: ‘e comunque non oltre il 31 dicembre 1996’.

2. I benefici di cui agli articoli 5 e 6, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni si applicano al personale dipendente della ITALKALI S.p.A., società a partecipazione maggioritaria dell’EMS, che, in conseguenza dei piani di ristrutturazione delle singole unità produttive, risulta in esubero.

3. L’applicazione dei benefici di cui al comma 2 è limitata ai dipendenti delle varie unità produttive in possesso dei requisiti dell’età o dell’anzianità contributiva di cui all’articolo 6 della citata legge regionale 9 maggio 1984, n. 27. Tali benefici potranno essere erogati, a richiesta dei dipendenti, entro e non oltre il periodo necessario al completamento del programma operativo di ristrutturazione.

4. Per le finalità di cui al comma 3 il fondo di cui all’articolo 13, lettera a, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di lire 2.000 milioni.

5. Qualora da parte dei competenti organi dello Stato venga accordata alla Società ITALKALI S.p.A. la facoltà di fare ulteriore ricorso, anche a titolo di proroga, ad interventi straordinari di integrazione salariale la Regione, con le modalità di cui al comma 6, é autorizzata a concedere anticipazioni sull’ammontare del relativo trattamento in misura non superiore all’80 per cento del trattamento stesso, sempre che il parere reso dall’Ufficio regionale del lavoro ai sensi della vigente normativa sia favorevole all’accoglimento della richiesta.

6. Per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 5 il fondo di dotazione dell’EMS sarà incrementato della somma di lire 10.000 milioni.

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Testo ARTICOLO 29

Interventi per l’Ente minerario siciliano

1. Per far fronte ad improcrastinabili esigenze di gestione il fondo di dotazione dell’Ente minerario siciliano è incrementato della somma di lire 74.000 milioni, di cui lire 50.000 milioni a carico dell’esercizio finanziario 1993 e lire 24.000 milioni a carico dell’esercizio finanziario 1994.

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Testo ARTICOLO 30

Fondo di rotazione IRFIS

1. Il fondo di rotazione di cui all’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, è incrementato per l’esercizio in corso di lire 50.000 milioni da destinare al finanziamento delle commesse di cui all’articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119.

2. All’articolo 3, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, dopo le parole ‘da parte di enti ed aziende pubbliche’sono aggiunte le parole ‘o a partecipazione pubblica’.

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Testo ARTICOLO 31

Modifica della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 113.

1. Il secondo comma dell’articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, è sostituito dal seguente: ‘L’incremento di cui al comma precedente è finalizzato al finanziamento di commesse acquisite da imprese industriali - escluse le imprese elettriche e petrolchimiche, le raffinerie e i cementifici - anteriormente al 31 marzo 1993 e che richiedono tempi tecnici e/o di immobilizzazione finanziari di particolare impegno’.

2. All’articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, è aggiunto il seguente comma:

‘Eventuali operazioni di finanziamento, per le finalità di cui al precedente secondo comma, effettuate da banche ed istituti di credito con procura irrevocabile all’incasso, nascente dalle commesse, sono assistite da garanzie sussidiarie della Regione, a valere sul fondo di rotazione istituito presso l’Irfis e di cui al primo comma del presente articolo’.

3. L’ultimo comma dell’articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, è sostituito dal seguente: ‘I finanziamenti sono assistiti da garanzia ipotecaria e anche se non di primo grado da privilegi sui beni aziendali in misura non superiore al 50 per cento delle anticipazioni concesse’.

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Testo ARTICOLO 32

Assestamento finanziario imprese industriali.

1. Al fine di agevolare l’assestamento finanziario delle imprese industriali costituite sotto forma di società di capitale con sede ed operanti prevalentemente in Sicilia e di facilitarle nell’acquisizione di nuove risorse finanziarie la Regione può concedere garanzia sussidiaria a copertura delle operazioni di consolidamento dei debiti bancari a breve esistenti al 30 giugno 1993, a condizione che il rimborso avvenga entro il termine di sette anni.

2. Possono godere delle provvidenze di cui al comma 1 le imprese industriali - con esclusione di quelle elettriche e petrolchimiche, le raffinerie e i cementifici - i cui parametri dimensionali siano superiori a quelli definiti dalla Cee per le piccole e medie imprese.

3. Presupposto per l’ottenimento del beneficio della garanzia sussidiaria regionale è quello che al 31 dicembre 1992 il rapporto debiti bancari a breve termine/mezzi propri sia superiore a tre.

4. L’ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del presente articolo non può eccedere per il totale delle imprese garantite, il plafond complessivo di 200.000 milioni.

5. Le condizioni e le modalità per la prestazione della garanzia sussidiaria regionale saranno disciplinate con decreto dell’Assessore regionale al bilancio e le finanze di concerto con l’Assessore regionale per l’industria.

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Testo ARTICOLO 33

Fondo assestamento finanziario imprese industriali e applicazione dell’articolo 32 della l.r. n. 15 del 1993

1. E’istituito presso l’Assessorato regionale dell’industria un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi per le imprese che procedono ai consolidamenti di cui all’articolo 32 della presente legge.

2. Il suddetto contributo in conto interessi sarà pari a tre punti.

3. L’Assessore regionale per l’industria entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge emanerà direttive in ordine all’attuazione delle norme di cui al presente articolo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato per l’esercizio finanziario 1993, il limite di impegno settennale di lire 6.000 milioni.

5. L’articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, si applica anche alle imprese che abbiano un numero di dipendenti non superiore a trecentocinquanta.

6. L’entità della agevolazione è rapportata a quanto previsto al punto 4 della delibera CIPI del 22 aprile 1993.

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Testo ARTICOLO 34

Acquisizione area attrezzata.

1. L’area attrezzata di cui all’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 112, è acquisita al patrimonio della Regione.

2. L’Assessore regionale per l’industria, d’intesa con l’Assessore regionale alla Presidenza, sentita la Commissione legislativa competente, definisce con proprio decreto la gestione o l’affidamento del ‘Cantiere fisso attrezzato’di cui al comma 1.

3. E’abrogato l’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 112.

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Testo ARTICOLO 35

Finanziamenti per le imprese industriali del settore petrolchimico

1. Il fondo di rotazione di cui all’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, è ulteriormente incrementato, per l’esercizio in corso, della somma di lire 10.000 milioni da destinare alla concessione di finanziamenti sotto forma di apertura di credito al tasso del 4 per cento e di durata non superiore a 5 anni in favore di imprese aventi sede in Sicilia o operanti in Sicilia da almeno cinque anni, impegnate in lavori di progettazione, installazione, riparazione, forniture e manutenzione dei complessi industriali del settore petrolchimico.

2. I finanziamenti sono commisurati al 30 per cento del fatturato riferito all’esercizio 1992, limitatamente a prestazioni e forniture eseguite dalle predette imprese presso i complessi petrolchimici e sempre che esse dimostrino di avere acquisito al momento della richiesta delle agevolazioni ordinativi e forniture tali da assicurare la prosecuzione dell’attività lavorativa.

3. Le operazioni non possono superare l’importo di lire 2.500 milioni per ogni singola impresa beneficiaria.

4. Le operazioni di finanziamento sono assistite da garanzia fidejussoria bancaria e/o assicurativa o da garanzia ipotecaria su beni immobili aziendali e/o extraziendali.

5. Le direttive per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo vengono impartite con decreto dell’Assessore regionale per l’industria.

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Testo ARTICOLO 36

Interventi per consentire la ripresa dell’attività industriale dei fratelli Grassi

1. Nell’ambito degli interventi legislativi straordinari in favore dei soggetti danneggiati dalla violenza mafiosa, ed in armonia con analoghi interventi già posti in atto dallo Stato, si autorizza il Presidente della Regione ad impegnare la somma di lire 1.700 milioni per consentire la ripresa dell’attività industriale dei fratelli Davide ed Alice Grassi.

2. La somma di cui al comma 1 è erogata per l’acquisizione di sito industriale da attrezzare e rendere idoneo alla produzione, e da vincolare per minimo quindici anni a destinazione industriale di cui al medesimo comma 1.

3. In caso di anticipata cessazione di attività da parte dei beneficiari di cui al comma 1 l’immobile viene acquisito al patrimonio della Regione.

4. Per le finalità di cui al presente articolo il capitolo 10713 viene incrementato, per l’esercizio finanziario 1993, di lire 1.700 milioni.

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Sudd: TITOLO V

Testo ARTICOLO 37

Interventi per l’artigianato

1. Può accedere ai benefici previsti dal presente titolo l’impresa artigiana i cui limiti dimensionali sono individuati dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. I benefici di cui al comma 1 attengono ad interventi diretti alla realizzazione di nuove strutture artigianali, alla ristrutturazione di quelli preesistenti, al loro adeguamento alla vigente normativa in materia di salvaguardia dell’ambiente e tutela della salute, comprese quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e ad ogni altro intervento diretto a dotare le strutture in questione degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature occorrenti, nonché fornire i mezzi finanziari idonei a consentire l’ordinaria gestione e lo sviluppo delle attività produttive.

3. Gli interventi previsti dal comma 2 devono essere inclusi in un unico progetto che li esporrà in modo organico, interdipendente e funzionale agli obiettivi che si intendono conseguire.

4. Il progetto di cui al presente articolo può essere proposto da artigiani singoli o associati, da consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa costituiti tra imprese artigiane. Sono esclusi dai benefici di che trattasi i consorzi e le società consortili di cui all’articolo 51, secondo comma, lettere b) e c), della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3.

5. Con successivo decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, determinerà lo schema di istanza, la documentazione da prodursi a corredo della stessa, nonché le modalità ed i criteri di concessione dei benefici in questione, in relazione anche a quanto previsto dall’articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

6. Il progetto da allegarsi alla istanza, secondo quanto stabilito nel decreto da emanarsi in forza delle disposizioni di cui al comma 5, dovrà comprendere altresì una relazione generale contenente la descrizione analitica e particolareggiata degli interventi che si intendono realizzare, l’eventuale piano promozionale, la ricerca di mercato dalla quale si rilevino concrete prospettive di collocazione della produzione prevista, l’analisi dei flussi finanziari per il primo triennio, il piano finanziario indicante i mezzi con i quali l’impresa artigiana ritiene di far fronte alla quota di investimento non coperta dall’intervento regionale, nonché i benefici che si intendono richiedere all’Assessorato della cooperazione, del commercio, della pesca e dell’artigianato.

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Testo ARTICOLO 38

Benefici concedibili agli artigiani

1. I benefici concedibili con le procedure di cui all’articolo 37 sono i seguenti:

a)      contributo in conto capitale fino al 30 per cento della spesa massima ammissibile di lire 2.000 milioni per investimenti fissi e beni duraturi;

b)      mutuo agevolato fino al 50 per cento della spesa massima ammissibile di cui alla lettera a);

c)      prestito di esercizio di avviamento per primo impianto pari al 20 per cento degli investimenti di cui alla lettera a) e per un importo massimo di lire 400 milioni;

d)      in alternativa ai benefici di cui alla lettera c), contributi sugli interessi dei prestiti per il credito di esercizio, anche sotto forma di sovvenzione cambiaria, concessi dagli istituti di credito operanti in Sicilia, commisurati al 25 per cento del fatturato medio del triennio precedente o del periodo di vita dell’impresa se minore di tre anni, e comunque per un importo massimo complessivo di lire 100 milioni;

e)      finanziamenti per formazione di scorte di materie prime e/o di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla durata della produzione delle imprese, per un importo fino al 20 per cento degli investimenti di cui alla lettera a), ovvero per un importo fino al 20 per cento del fatturato medio del triennio precedente o del periodo di vita dell’impresa se minore di tre anni e, comunque, per un importo massimo di lire 400 milioni;

f)        contributo a titolo di concorso sugli oneri contrattuali per l’assunzione di lavoratori apprendisti;

g)      contributo sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi per l’assunzione in qualità di lavoratori dipendenti di uno o più soggetti che abbiano compiuto presso la stessa impresa artigiana il periodo di apprendistato;

h)      contributi integrativi per le maggiori spese, risultanti in sede di consuntivi, in favore delle imprese artigiane che abbiano realizzato interventi produttivi ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64. Detti contributi potranno essere concessi, nelle forme e con i modi previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 1981 e dal Decreto assessoriale 4 febbraio 1988, n. 75, esclusivamente a favore delle imprese artigiane che, alla data del 21 agosto 1992 risultavano essere beneficiarie di provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni previste dall’articolo 9, commi 4 e 14, della legge 1 marzo 1986, n. 64.

2. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 è concesso dall’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca; i benefici previsti dalle lettere b), c), d) ed e) sono erogati dalla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e quelli previsti dalle lettere f) e g) dalle Camere di commercio competenti.

3. I finanziamenti agevolati ed i prestiti previsti dalle lettere b), c) ed e) del comma 1 sono concessi al tasso del 4 per cento, mentre i contributi di cui alla lettera d) sono concessi in misura tale che l’onere a carico dell’impresa artigiana comprensivo di ogni onere accessorio, non sia superiore al 4 per cento. Il tasso di riferimento al quale le operazioni di credito agevolato in questione possono essere effettuate non può comunque essere superiore al prime-rate determinato dall’Associazione bancaria italiana (ABI) e vigente al momento del perfezionamento contrattuale delle operazioni.

4. I finanziamenti ed i prestiti di cui alle lettere c), d) ed e) devono essere rimborsati, in rate mensili e trimestrali, entro quarantotto mesi, di cui sei di preammortamento.

5. I mutui di cui alla lettera b) del comma 1 hanno durata massima di anni venti di cui due di preammortamento.

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Testo ARTICOLO 39

Garanzie e privilegi necessari

1. In conseguenza della concessione dei benefici di cui al presente titolo sono richieste garanzie e privilegi che saranno specificati nel decreto da emanarsi ai sensi dell’articolo 37.

2. Nel caso in cui i benefici di cui al presente titolo vengano concessi per l’acquisto, o per la ristrutturazione e/o adeguamento di immobili già di proprietà dell’impresa artigiana secondo quanto previsto dall’articolo 37, la stessa dovrà sottoporre l’immobile a vincolo, in favore della Regione, trascrivendolo sui registri immobiliari. Con detto vincolo l’impresa si impegna a destinare l’immobile all’attività artigiana per dieci anni e a non alienarlo durante lo stesso periodo.

3. La alienazione o il cambio di destinazione sono tuttavia consentiti a condizione che l’impresa artigiana rimborsi, se la alienazione interviene prima che siano trascorsi cinque anni dalla concessione dei benefici di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 38, il contributo in conto capitale e l’intero mutuo agevolato; se la alienazione o il cambio di destinazione intervengono trascorsi cinque anni, l’impresa dovrà restituire il contributo in conto capitale ed estinguere il mutuo in ammortamento.

4. Trascorsi dieci anni l’alienazione è consentita e il cambio di destinazione d’uso può essere chiesto previa estinzione del mutuo.

5. Per le finalità del presente titolo è consentita l’utilizzazione di immobili aventi una precedente diversa destinazione rispetto all’uso produttivo che se ne vuole fare, con preferenza per quelli già destinati ad uso industriale o commerciale ed abbandonati, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti.

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Testo ARTICOLO 40

Conferenza di servizi

1. L’Assessorato della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca, al fine di accelerare la procedura per la concessione dei benefici previsti dal progetto di cui all’articolo 37, e ritenuti ammissibili, indice, ove necessario, la conferenza dei servizi prevista dall’articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

2. Ottenuti, in seno alla conferenza dei servizi, i concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi degli enti e delle pubbliche amministrazioni comunque interessati per la concessione dei benefici di cui all’articolo 38, e l’eventuale variazione di destinazione urbanistica degli immobili di cui all’articolo 39, se ed in quanto consentita dalle norme urbanistiche, l’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, con proprio decreto, approva il progetto degli interventi e dispone la concessione dei conseguenti benefici per la parte di propria competenza.

3. Il decreto di cui al comma 2 dovrà essere notificato, oltre che all’interessato, agli enti che hanno partecipato alla conferenza di servizi e, in particolare, alla CRIAS, alla Camera di commercio competente per territorio ed al sindaco del comune ove si realizzerà l’intervento, affinché questi provvedano, entro il termine di giorni trenta dalla data della notifica, alla adozione dei successivi provvedimenti concessivi di loro competenza.

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Testo ARTICOLO 41

Provvidenze per locali e laboratori imprese artigiane

1. Per le finalità di cui agli articoli 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l’esercizio finanziario in corso la spesa di lire 25.000 milioni.

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Testo ARTICOLO 42

Ammortamento mutui imprese artigiane

1. Le imprese artigiane, che fruiscono di mutuo per l’ampliamento, per l’impianto e per l’ammodernamento di opifici artigianali erogato dalla CRIAS, in difetto con il pagamento delle rate scadute successivamente al 31 giugno 1992 possono essere ammesse a beneficiare di un nuovo piano di ammortamento dell’intero debito residuo con decorrenza 1 gennaio 1995.

2. Gli interessi, anche di mora, gravanti sulle rate scadute e non pagate e su quelle a scadere fino al 31 dicembre 1994, sono posti a carico del fondo di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca impartisce direttive per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo.

4. La CRIAS trasmette mensilmente all’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca l’elenco delle imprese richiedenti l’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, nonché delle operazioni effettuate.

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Testo ARTICOLO 43

Ripianamento situazioni debitorie imprese commerciali

1. Al fine di consentire il ripianamento delle situazioni debitorie delle imprese commerciali di cui al comma 3 alla data del 30 giugno 1993, sono concessi contributi sugli interessi dovuti agli istituti di credito operanti nel territorio della Regione siciliana che concordino con le imprese stesse piani di ripianamento delle scoperture di conto corrente delle quali sia stato richiesto il rientro, e di importo non superiore a 500 milioni.

2. Nel caso di più richieste di ripianamento presentate alla stessa azienda da diversi istituti di credito l’importo complessivo ripianabile ammesso al contributo non potrà superare i 700 milioni di lire.

3. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo le imprese commerciali di cui all’articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34.

4. Alla concessione dei contributi in conto interesse in misura non superiore a 7 punti percentuali, si provvede tramite il fondo a gestione separata istituito presso l’Irfis Medio Credito della Sicilia S.p.A. di cui all’articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, fino alla concorrenza del 30 per cento del suo ammontare. Sulle domande per i contributi in conto interesse di cui alla presente

legge il Comitato amministrativo di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, delibera entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.

5. Il ripianamento dei debiti di cui al presente articolo e per i quali viene concesso il contributo in conto interesse agli istituti di credito dovrà avvenire in un periodo massimo di cinque anni mediante il pagamento di rate mensili o trimestrali.

6. Il fondo previsto dall’articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, è incrementato di lire 15.000 milioni.

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Testo ARTICOLO 44

Interventi per le imprese commerciali agrumicole ed ortofrutticole

1. Le imprese commerciali esercenti la vendita di prodotti ortofrutticoli ed agrumicoli aventi meno di venti dipendenti a tempo indeterminato, con sede e operanti in Sicilia, il cui fatturato sia realizzato per almeno il 70 per cento fuori dal territorio della regione, possono richiedere agli enti creditizi l’assestamento dei debiti bancari a breve al 31 dicembre 1992 per un ammontare massimo non superiore al 50 per cento degli stessi debiti bancari e al 50 per cento della media del fatturato nell’ultimo triennio nei limiti di un importo di lire 50 milioni per ogni dipendente a tempo indeterminato e/o stagionale con più di centouno giornate lavorative.

2. L’assestamento potrà avvenire nelle forme tecniche ritenute più idonee dalle parti interessate nei limiti di una durata non superiore ai dieci anni con un preammortamento massimo di un anno.

3. Sulle operazioni di cui al comma 2 la Regione interverrà con un contributo in conto interessi di sette punti percentuali.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un impegno decennale di lire 20.000 milioni.

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Testo ARTICOLO 45

Fondo IRFIS per il commercio

1. Il fondo a gestione separata di cui all’articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, istituito presso l’IRFIS Mediocredito della Sicilia S.P.A. è incrementato di lire 3.000 milioni e verrà utilizzato nel seguente modo:

a)      fino alla concorrenza dell’80 per cento della sua disponibilità, determinata alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quella derivante dall’articolo 43: per la concessione di finanziamenti alle imprese di cui all’articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, che realizzino i programmi di investimento previsti dagli articoli 9 e 12 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni;

b)      per il restante 20 per cento: per la concessione di contributi in conto interessi nei confronti di aziende di credito operanti in Sicilia che, al fine di consentire alle imprese di cui alla lettera a) l’accesso al credito di esercizio, abbiano concesso alle imprese medesime prestiti, anche sotto forma di sovvenzione cambiaria, di importo non superiore a lire 100 milioni e che abbiano durata massima di quarantotto mesi.

2. è inoltre autorizzato il limite decennale di impegno di lire 5.000 milioni, a decorrere dall’esercizio finanziario 1993, per la concessione di contributi in conto interessi nei confronti di aziende di credito operanti in Sicilia che abbiano erogato finanziamenti per una spesa non inferiore a lire 150 milioni in favore delle imprese di cui al comma 1 per i programmi di investimento di cui alla lettera a) del medesimo comma 1.

3. Le quote di impegno annuo che non daranno luogo a pagamenti di contributi in conto interessi a fronte delle rate di ammortamento dei mutui concessi ai sensi del comma 2 andranno ad accrescere la dotazione finanziaria del fondo per la concessione dei finanziamenti e dei contributi in conto interessi di cui al comma 1.

4. Gli ulteriori conferimenti al fondo di rotazione di cui al comma 1 sono ripartiti per le finalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma secondo le percentuali ivi

previste.

5. La misura del contributo di cui al comma 1, lettera b), ed al comma 2 sarà tale da consentire che il tasso di interesse annuo a carico delle imprese beneficiarie, comprensivo di ogni onere accessorio, non sia superiore al 4 per cento.

6. Il tasso di riferimento al quale possono essere effettuate le operazioni di credito agevolato di cui al presente articolo non può essere superiore, per le operazioni previste alla lettera b) del comma 1, al prime-rate determinato dall’Associazione bancaria italiana (ABI) e vigente al momento del perfezionamento delle operazioni stesse, mentre, per quelle di cui al comma 2, al tasso di riferimento fissato periodicamente dal Ministero del tesoro per il settore commercio.

7. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, emanerà entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge apposite direttive per regolamentare i benefici di cui al presente articolo.

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Testo ARTICOLO 46

Modalità di restituzione dei prestiti

1. I prestiti di cui al precedente articolo 45, comma 1, lettera b), sono rimborsati in rate mensili o trimestrali.

2. I finanziamenti di cui all’articolo 45 sono regolati dalle norme previste dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, dall’articolo 25 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, dagli articoli 8 e seguenti della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, e dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, nonché dalla legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, in quanto non modificati dalla presente legge.

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Testo ARTICOLO 47

Provvidenze per le aziende danneggiate nel comune di Licata

1. Alle aziende industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, in attività nel secondo semestre 1991, ricadenti nel territorio di Licata, che abbiano subito danni a seguito degli eventi calamitosi del 12 e 13 ottobre 1991 a causa dello straripamento del fiume Salso, è concesso un contributo a fondo perduto pari al 90 per cento dell’ammontare dei danni subiti, comprese le scorte e compreso il danno per il fermo delle rispettive attività economiche.

2. Le domande per l’ammissione a detti contributi devono essere presentate agli Assessorati regionali competenti entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

3. Le domande dovranno essere corredate da una perizia giurata, resa entro e non oltre il 31 marzo 1992 da tecnici regolarmente iscritti ad albi o elenchi professionali, contenente l’indicazione analitica dei danni subiti dall’impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare.

4. Ai soggetti di cui al comma 1 è, altresì, concesso un contributo dell’ammontare del 90 per cento per porre in essere, all’interno delle rispettive aziende, opere a salvaguardia di eventuali futuri eventi calamitosi dello stesso genere.

5. Le domande e le relative perizie tecniche per l’ammissione ai contributi di cui al comma 4 devono essere presentate agli Assessorati regionali competenti entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

6. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni da ripartire tra gli Assessorati regionali interessati sulla base delle domande agli stessi pervenute.

7. E’autorizzata, altresì, la spesa di lire 5.000 milioni per il comma 4 da ripartire tra gli Assessorati regionali interessati sulla base delle domande agli stessi pervenute.

8. La ripartizione è effettuata con decreto del Presidente della Regione, sentiti gli Assessorati competenti.

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Testo ARTICOLO 48

Provvidenze per le aziende danneggiate nei comuni di Sciacca, Barrafranca e Mazzarino

1. I benefici di cui all’articolo 47 sono estesi anche alle aziende industriali, commerciali ed artigiane ricadenti nei territori di Sciacca, Barrafranca e Mazzarino che abbiano subito rispettivamente danni in seguito agli eventi calamitosi dell’ottobre 1990 a causa dello straripamento del fiume Cansalamone e a quelli alluvionali del 12 - 13 ottobre 1991.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni.

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Testo ARTICOLO 49

Richieste di finanziamento già presentate

1. Alle domande di finanziamento relative alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 38, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora deliberate dal Comitato amministrativo previsto dall’articolo 10 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, e successive modifiche, si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti ove venga effettuata richiesta nei successivi sessanta giorni.

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Testo ARTICOLO 50

Modifica all’articolo 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, è aggiunto il seguente: ‘1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 il fondo di rotazione di cui all’articolo 3, punto 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modificazioni, è integrato, per il triennio 1993-1995, della somma di lire 18.000 milioni di cui lire 8.000 milioni per l’anno 1993.’

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Testo ARTICOLO 51

Rifinanziamento legge regionale 23 maggio 1991, n. 36

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 23 maggio 1991 n. 36, sono autorizzate, per l’esercizio finanziario 1993, le spese indicate a fianco di ciascun articolo:

- Art. 8, comma 1: lire 4.000 milioni;

- Art. 8, comma 2: lire 10.000 milioni;

- Art. 14: lire 10.000 milioni.

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Testo ARTICOLO 52

Provvedimenti nel settore della pesca

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, sono autorizzate, per l’esercizio finanziario 1993, le spese indicate a fianco di ciascun articolo:

- Art. 3 lettera b): lire 2.500 milioni;

- Art. 3, lettera c): lire 1.000 milioni;

- Art. 10: lire 500 milioni.

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Testo ARTICOLO 53

Interventi industrie lavorazione prodotti ittici

1. Le agevolazioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese alle industrie dedite alla lavorazione di prodotti ittici tipici del Mediterraneo.

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Testo ARTICOLO 54

Provvidenze per l’acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa

1. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca è autorizzato a concedere all’IRCAC un contributo di lire 6.000 milioni per la concessione di un mutuo ventennale alla cooperativa ‘Mare’di Lampedusa, per l’acquisto e la gestione dello stabilimento ‘Nino Castiglione’sito nel territorio di Lampedusa.

2. Al mutuo si applicheranno le norme sui prestiti agevolati concessi dall’IRCAC per operazioni similari con la restituzione del capitale a partire dal terzo anno dalla

concessione del mutuo.

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Testo ARTICOLO 55

Fidejussioni per le cooperative

1. All’articolo 36 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, è aggiunto il seguente comma: ‘La Regione concede una fidejussione aggiuntiva al privilegio e/o ipoteca sugli immobili, sugli impianti, e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili, nonché sui beni immateriali sino al 20 per cento del valore stimato del complesso aziendale da rilevare, per un massimo di lire 1.000 milioni, a favore dell’IRCAC, per rendere possibile il finanziamento di cui alla lettera a, alle cooperative che intendono beneficiare della suddetta legge nel caso di differenza fra il valore stimato e la richiesta della cooperativa venditrice, anche nel caso di superamento del tetto di lire 5.000 milioni’.

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Sudd: TITOLO VI

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Testo ARTICOLO 56

Assunzioni presso gli enti locali

1. Gli enti locali della Sicilia possono essere autorizzati a procedere dall’1 gennaio 1994 all’assunzione dei vincitori dei concorsi per la copertura di tutti i posti vacanti in organico con onere a carico della Regione e con le modalità di cui alle leggi regionali 9 agosto 1988, n. 21 e 15 maggio 1991, n. 21, anche oltre le limitazioni percentuali ivi previste, sempre che i relativi concorsi siano stati banditi prima dell’entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, e le relative graduatorie siano state approvate entro il 31 dicembre 1992.

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Testo ARTICOLO 57

Applicazione dell’articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22

1. Nelle more della piena applicazione della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, gli enti locali dell’Isola, compresi i comuni che versano nella condizione di cui all’articolo 25 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono autorizzati a mantenere in servizio o a riassumere il personale indicato all’articolo 3 della medesima legge.

2. A tal fine gli enti locali interessati provvedono entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ad individuare con atto formale il personale in possesso dei requisiti richiesti.

3. Al suddetto personale sarà corrisposto, a decorrere dalla data di adozione da parte degli enti locali interessati dei provvedimenti formali di cui al comma 2, il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale iniziale, stabilito per il personale del ruolo di corrispondente qualifica e profilo professionale, degli enti locali.

4. Per gli aspetti giuridici lo stesso personale sarà disciplinato dalle norme previste per il personale non di ruolo dello Stato.

5. Alla spesa relativa, calcolata per ciascun ente, entro il limite di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, si farà fronte con le somme appositamente stanziate per il finanziamento della stessa legge; a quella eventualmente eccedente tale limite gli enti locali interessati potranno provvedere con le modalità di cui all’articolo 4 della predetta legge regionale n. 22 del 1991.

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TITOLO VI

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ARTICOLO 58

Inquadramento personale a tempo indeterminato

1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l’Amministrazione regionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, è inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in deroga di cui al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, nonché le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 della stessa legge regionale n. 11 del 1988.

3. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

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Sudd: TITOLO VI

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Testo ARTICOLO 59

Provvidenze per i comuni in stato di disavanzo finanziario

1. Il documentato rimborso previsto dall’articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, a favore dei comuni che versino in stato di disavanzo, va effettuato una tantum e si riferisce all’intero deficit derivante da assunzione di personale operata in attuazione della autorizzazione contenuta nel decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 convertito dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.

2. Il rimborso di cui al comma 1 sarà effettuato in tre annualità a decorrere dall’esercizio finanziario 1993.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per ciascuno degli esercizi 1993, 1994 e 1995 la spesa di lire 6.000 milioni.

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Testo ARTICOLO 60

Accensione prestiti da parte dei comuni

1. I comuni possono accendere mutui con la Cassa depositi e prestiti, ed in subordine, nel rispetto della normativa contenuta nell’articolo 22 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, con le Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche degli istituti di credito tesorieri della Regione siciliana, fino al 30 per cento delle somme loro attribuite per l’anno 1993, dei fondi investimenti di cui alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

2. I contributi regionali di cui al comma 1, destinati all’ammortamento dei mutui, sono ceduti irrevocabilmente agli istituti mutuanti con decorrenza e durata pari all’ammortamento dei mutui.

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Testo ARTICOLO 61

Direzione regionale degli affari sociali

1.      La Direzione regionale della solidarietà sociale assume il nome di Direzione regionale degli affari sociali.

2. L’articolo 30 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, è abrogato.

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Testo ARTICOLO 62

Interventi in favore dei familiari di forestali deceduti

1. A ciascuno dei nuclei familiari dei signori Paolo Mangiafico e Giuseppe Russo, in servizio a tempo determinato presso l’Azienda delle foreste demaniali, deceduti mentre si adoperavano per lo spegnimento dell’incendio nella zona archeologica di Pantalica, tramite il sindaco del comune di residenza verrà erogato un contributo di lire 80 milioni.

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Testo ARTICOLO 63

Centri trasfusionali

1. Il Presidente della Regione provvederà agli adempimenti di cui all’articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

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Testo ARTICOLO 64

Interventi per l’occupazione nel settore sanitario

1. Al fine di creare nuova occupazione nel settore della sanità e per rendere maggiormente produttive le strutture pubbliche, riducendo il ricorso a presidi ospedalieri di altre regioni o di Paesi esteri o di riferimento privato da parte dei cittadini siciliani per interventi di emergenza e di patologie di particolare rilevanza, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l’esercizio finanziario 1993 e di lire 20.000 milioni per l’esercizio finanziario 1994.

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Testo ARTICOLO 65

Norme di gestione e di pubblicità degli atti nel settore sanitario

1. La Regione, in applicazione dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 detta norme con apposita legge per la gestione, la contabilità e l’amministrazione del patrimonio delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e dell’azienda regionale di prevenzione, miranti ad attivare una contabilità analitica finalizzata per attività e servizi in maniera da stabilire, anche attraverso indicatori, circostanziate valutazioni sull’economicità, efficienza ed efficacia di gestione e sul raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione.

2. Tutti gli atti delle aziende ospedaliere, delle aziende unità sanitarie locali e dell’azienda regionale di prevenzione sono pubblicate, mediante affissione di copia integrale, nell’albo dell’ente per quindici giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno non festivo successivo a quello di loro adozione. Il direttore amministrativo è responsabile della pubblicazione.

3. Gli atti di cui all’articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, adottati dalle aziende ospedaliere, dalle aziende unità sanitarie locali e dall’azienda regionale di prevenzione sono trasmessi entro quindici giorni dall’adozione all’Assessore regionale per la sanità che li esamina e decide entro quaranta giorni dal ricevimento.

4. Il termine per l’esercizio del controllo può essere interrotto per una sola volta se, entro venti giorni dal ricevimento dell’atto, l’Assessorato regionale della sanità richiede all’ente deliberante chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

5. La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio sospende l’efficacia degli atti.

6. Gli atti non soggetti a controllo preventivo diventano esecutivi dopo il decimo giorno dalla pubblicazione e vengono trasmessi con periodicità mensile all’Assessorato regionale

della sanità.

7. In caso di evidente pericolo o danno nel ritardo, gli atti possono essere dichiarati immediatamente esecutivi fornendone la motivazione.

8. Tutti gli atti consensualmente all’affissione all’albo sono inviati in copia al collegio dei revisori.

9. Sono abrogati i commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1991, n. 46.

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Testo ARTICOLO 66

Oggetto, finalità e obiettivi generali del piano sanitario regionale

1. Il piano sanitario regionale, che ha validità triennale, è approvato con decreto del Presidente della

Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per la sanità, acquisito il parere della Commissione legislativa ‘Servizi sociali e sanitari’ dell’Assemblea regionale siciliana, sentito il Consiglio sanitario regionale. Qualora la Giunta si discosti dal parere

è tenuta a motivare la delibera.

2. Con le stesse modalità si procede alle modifiche che, nell’arco del periodo di vigenza del piano sanitario regionale, dovessero rendersi necessarie.

3. Il piano sanitario regionale è finalizzato alla tutela della salute fisica e psichica dei cittadini alla luce delle necessità emerse dalla valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione siciliana, mediante la razionalizzazione delle risorse disponibili, la qualificazione e il contenimento della spesa sanitaria e la corrispondenza fra costo dei servizi e relativi benefici. Il piano sanitario regionale dovrà specificare analiticamente per ciascuna delle proposte contenute l’analisi costo/beneficio e quella costo/efficacia nonché gli effetti di spesa indiretti indotti.

4. Il piano sanitario regionale indica:

a)      gli indirizzi programmatici per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3;

b)      le scelte di piano necessarie al fine di realizzare gli indirizzi e le modalità per il conseguimento dei risultati previsti dal presente articolo;

c)      i progetti di iniziativa regionale in termini di progetti-obiettivo e di azioni programmate, anche nel rispetto degli articoli 2 e 8 della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

d)      le attività ed i servizi di supporto alle azioni di piano;

e)      i criteri per la informatizzazione generale e graduale del servizio sanitario regionale secondo priorità identificate;

f)        la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili e la quantificazione dei costi inerenti ad interventi previsti.

5. A tal fine il piano definisce e specifica anche mediante gli aggiornamenti:

a)      le strategie e gli obiettivi di base;

b)      la rete assistenziale per le funzioni extraospedaliera e ospedaliera, le modalità di gestione e l’articolazione in dipartimenti dei servizi di prevenzione;

c)      gli strumenti necessari per garantire l’attuazione e la verifica delle strategie, degli obiettivi e delle azioni con particolare riferimento a protocolli ed indicatori di risultato;

d)      i risultati da raggiungere in relazione ai livelli obbligatori di assistenza definiti dalle norme nazionali, dai progetti-obiettivo e dalle azioni di piano di iniziativa regionale;

e)      la rete per l’emergenza sanitaria nei suoi vari aspetti;

f)        i tempi di attuazione;

g)      la metodologia di individuazione delle risorse e degli interventi che dovrà mettere in relazione l’analisi di funzionalità dei servizi e degli obiettivi che si intendono raggiungere.

6. Entro tre mesi dalla scadenza di ciascun piano sanitario regionale, sulla base delle relazioni annuali delle singole unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e dell’azienda regionale di prevenzione, nonché delle relazioni annuali presentate dal Presidente della Regione all’Assemblea regionale siciliana, l’Assessore regionale per la sanità, con le procedure previste dal comma 1, elabora e presenta il successivo piano sanitario, indicando gli obiettivi ed i risultati non conseguiti nel triennio precedente, verificando il permanere della validità degli stessi ed i nuovi obiettivi e le finalità da perseguire. Le proposte inviate dalle unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere e dall’azienda regionale per la prevenzione dovranno essere sottoposte alla valutazione del sindaco, ovvero alla conferenza dei sindaci ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

7. Al finanziamento del piano sanitario regionale si provvederà:

a)      con la quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione;

b)      con capitoli ricavati dall’alienazione e trasformazione dei beni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, avendo proceduto al completo censimento ed alla determinazione della consistenza degli stessi;

c)      con gli apporti aggiuntivi stabiliti annualmente con legge regionale di bilancio e con altri eventuali apporti aggiuntivi stabiliti con legge dello Stato;

d)      con le disponibilità che saranno acquisite dalle unità sanitarie locali a qualsiasi altro titolo.

8. I finanziamenti di cui alle lettere b e d devono essere autorizzati dall’Assessore regionale per la sanità sentita la Commissione legislativa ‘Servizi sociali e sanitari’dell’Assemblea regionale siciliana.

9. Nel primo anno di vigenza della presente legge l’assegnazione del Fondo sanitario regionale avverrà sulla base della spesa consolidata. A partire dal secondo anno tale assegnazione avverrà su criteri correlati: alla popolazione residente, alla mobilità tra unità sanitarie locali, alla produttività delle aziende, ai costi di produzione. In particolare per la ripartizione del finanziamento destinato all’area ospedaliera dovranno essere utilizzati criteri che facciano espressamente uso dei sistemi di classificazione dei pazienti (D. M. G. S.) che valutino le attività di day hospital ed ambulatoriale. Tale assegnazione sarà distinta per ciascuna delle aree di articolazione dei livelli minimi assistenziali. Una quota pari al 2 per cento del Fondo sanitario regionale è destinata a fondo di riserva per spese impreviste e per la compensazione in caso di sottofinanziamento delle aziende. Una ulteriore quota pari all’1 per cento del fondo sanitario regionale è riservata alle attività a destinazione vincolata individuate dal piano sanitario regionale. La percentuale di fondo sanitario assegnato con tali criteri sarà del 5 per cento nel secondo anno, del 10 per cento nel terzo anno, del 20 per cento nel quarto anno. Il completamento a tali percentuali avverrà sulla base della spesa storica sino ad eliminazione di tale componente.

10. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge l’Assessorato regionale della sanità predisporrà i criteri di cui al comma 9 che saranno approvati con delibera della Giunta regionale sentito il parere del Consiglio sanitario regionale e della commissione legislativa ‘Servizi sociali e sanitari’dell’Assemblea regionale siciliana. Successivamente tali criteri potranno essere variati con analoga procedura.

11. Entro i primi tre anni di ciascun esercizio finanziario, l’Assessorato regionale della sanità sottopone alla Giunta regionale una relazione analitica degli effetti dei criteri di ripartizione adottati nell’anno precedente sulla spesa e sull’efficienza e produttività delle aziende.

12. Entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge le unità sanitarie locali si doteranno di un sistema di bilancio per centri di costo sulla base delle indicazioni tecniche emanate entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge dall’Assessore regionale per la sanità.

13. Consensualmente al funzionamento del bilancio per centri di costo le Unità sanitarie locali provvederanno al finanziamento di ciascun centro di costo con sistema budgetario, secondo le indicazioni tecniche emanate entro dodici mesi dall’Assessorato regionale della sanità.

14. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, l’Assessore regionale per la sanità è autorizzato a stipulare convenzioni di consulenza con altre regioni in cui siano stati sperimentati tali sistemi.

15. Per le finalità di cui ai precedenti commi l’Assessorato regionale della sanità provvederà all’organizzazione di un programma di formazione rivolto ai dirigenti amministrativi e sanitari delle unità sanitarie locali destinato alla acquisizione di conoscenze sulla contabilità direzionale e sulla gestione budgetaria, anche attraverso convenzioni con istituti universitari.

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Testo ARTICOLO 67

Procedure per la determinazione delle attrezzature sanitarie

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, l’Assessorato regionale della sanità provvederà attraverso l’Osservatorio epidemiologico regionale alla ricognizione delle attrezzature esistenti nelle strutture del servizio sanitario regionale e del loro stato di manutenzione e di funzionamento.

2. Entro i successivi sei mesi l’Assessorato regionale della sanità individuerà i fabbisogni di minima e di massima delle attrezzature necessarie al funzionamento dei servizi sanitari, in relazione alle tipologie strutturali ed organizzative di questi ultimi, così come individuate dal piano sanitario regionale, nonché i criteri di priorità per l’assegnazione dei fondi per il completamento della dotazione delle attrezzature. Tale proposta è inviata al Consiglio sanitario regionale che entri i sessanta giorni successivi esprime parere e lo trasmette alla Giunta regionale, la quale lo approva, sentito il parere della Commissione legislativa ‘Servizi sociali e sanitari’dell’Assemblea regionale

siciliana.

3. Tali fabbisogni saranno aggiornati biennalmente con identica procedura.

4. L’Assessorato regionale della sanità predispone lo schema di assegnazione delle risorse finanziarie sulla base del confronto tra le dotazioni, i fabbisogni minimi e massimi, gli indizi di funzionalità, i criteri di priorità, le richieste pervenute dalle unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere e dall’azienda regionale per la prevenzione e le risorse finanziarie disponibili. Tale schema è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione legislativa ‘Servizi sociali e sanitari’dell’Assemblea regionale siciliana.

5. Le attrezzature finanziate devono essere acquisite entro il termine perentorio di tre anni dalla data del finanziamento.

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Testo ARTICOLO 68

Norme per il finanziamento delle spese in conto capitale delle unità sanitarie locali e delle altre istituzioni sanitarie operanti nell’ambito regionale

1. Le somme annualmente stanziate per il finanziamento delle spese in conto capitale delle unità sanitarie locali e delle altre istituzioni sanitarie sono destinate al mantenimento dello stato di efficienza e di funzionalità degli edifici, impianti e attrezzature comprese le sostituzioni di apparecchiature logore o obsolete, al potenziamento dei presidi mediante acquisizione di impianti e

attrezzature tecnico-scientifiche ad alto contenuto tecnologico, nonché al finanziamento di ampliamenti o costruzioni di presidi sanitari e ospedalieri.

2. Al riparto delle somme di cui al comma 1, in relazione alle varie finalità, provvede la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per la sanità, consensualmente all’approvazione del progetto di bilancio di previsione.

3. Le unità sanitarie locali e le altre istituzioni sanitarie segnalano all’Assessorato regionale della sanità, entro il 31 marzo di ciascun anno, le attrezzature che ritengono necessario acquistare.

4. Le richieste vengono valutate da un nucleo di valutazione istituito presso l’Assessorato regionale della sanità nominato ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, il quale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie utilizzabili e sentito il parere dell’Ispettorato regionale sanitario, propone all’Assessore regionale per la sanità gli acquisti ovvero la locazione, la locazione finanziaria o l’acquisto o riscatto con o senza opzioni per l’acquisto delle attrezzature necessarie per garantire lo standard operativo uniforme dei presidi sanitari in relazione alle loro dimensioni ed alla tipologia dei servizi erogati.

5. Le acquisizioni di cui al comma 4 vengono effettuate mediante gare da indirsi con le procedure e le modalità di cui al Capo X della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

6. Le opere edilizie compatibili con la programmazione regionale sanitaria sono finanziate mediante trasferimento diretto delle somme occorrenti e realizzate con le modalità previste dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

7. Al fine di assicurare con immediatezza il mantenimento dello stato di efficienza e funzionalità delle strutture e delle attrezzature delle unità sanitarie locali e delle istituzioni sanitarie, una quota non superiore al 20 per cento delle somme annualmente stanziate viene assegnata mediante trasferimento diretto in relazione al numero e alla dimensione delle strutture sanitarie possedute dai vari enti.

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Testo ARTICOLO 69

(Si omette l’art. 69 in quanto impugnato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

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Testo ARTICOLO 70

Completamento rete di emergenza eliambulanze

1. Al fine del completamento della rete di emergenza con eliambulanze il capitolo 42730 è incrementato di lire 4.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità del

capitolo 42840.

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Testo ARTICOLO 71

Istituzione del registro speciale degli esercenti l’attività di ottico

1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione è istituito il Registro speciale degli esercenti l’attività di ottico.

2. Agli effetti del presente articolo esercita l’attività di ottico chiunque svolga attività consistente

nell’approntamento e/o commercializzazione dei beni, prodotti e servizi attinenti al settore ottico.

3. Devono essere iscritti nel registro speciale coloro che, intendono esercitare, sotto qualsiasi forma l’attività prevista dal comma 1.

4. Sono iscritti d’ufficio coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l’attività di ottico in forza della vigente normativa in materia.

5. Le modalità di iscrizione nonché le modalità di svolgimento dell’attività di cui al comma 1 saranno stabilite dal regolamento di esecuzione del presente articolo.

6. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca è tenuto ad emanare il regolamento di cui al comma 5, sentite le associazioni di categoria e previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.

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Testo ARTICOLO 72

Integrazione fondi legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1

1. In aggiunta ai fondi di cui all’articolo 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è attribuito a ciascun comune della Regione siciliana un fondo finalizzato esclusivamente alla realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su beni di proprietà comunale e destinati ad uso pubblico.

2. A ciascuna delle province regionali della Regione siciliana è attribuito un fondo destinato esclusivamente alla realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria su beni di proprietà della provincia medesima ovvero, previo accordo di programma con l’ente proprietario, su altri beni pubblici di interesse sovracomunale, comunque destinati ad uso pubblico.

3. Le somme attribuite per le presenti finalità sono ripartite con decreto del Presidente della Regione tenendo conto della popolazione e dell’estensione territoriale degli enti destinatari.

4. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 18, è abrogato.

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Testo ARTICOLO 73

Contratto di lavoro associazioni convenzionate

1. Al secondo comma dell’articolo 14 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, sostituire il quarto

trattino con il seguente: ‘- le associazioni sono obbligate ad assumere il personale nel rispetto del contratto di lavoro subito dopo la stipula della convenzione. Qualora le associazioni non applichino detta condizione decadono automaticamente dall’Albo;’.

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Testo ARTICOLO 74

Ufficio di coordinamento per le problematiche giovanili

1. Il Presidente della Regione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a costituire l’Ufficio di coordinamento per le problematiche giovanili, con il compito di raccordare gli interventi compiuti o programmati dai vari rami dell’Amministrazione regionale, con particolare riferimento a quelli legati alle politiche occupazionali, culturali e del tempo libero.

2. Nel provvedimento deve essere prevista adeguata dotazione organica composta da personale regionale esperto in politiche giovanili.

3. I criteri per la individuazione dei soggetti componenti l’ufficio sono sottoposti al parere della competente Commissione legislativa.

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Testo ARTICOLO 75

Gratuità dell’obbligatoria pubblicazione di atti nella Gazzetta Ufficiale

1. Tutte le inserzioni di comuni, province regionali e loro aziende ed istituzioni, per le quali sia prevista da leggi regionali e da regolamenti l’obbligatoria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono effettuate gratuitamente.

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TITOLO VI

Interventi nel settore delle pubbliche amministrazioni

ARTICOLO 76

Provvidenze per i dipendenti dell’ITALTER e della SIRAP

1. Al fine di portare a compimento le opere destinate a sopperire alle necessità di realizzazione di infrastrutture urbane ed interurbane, sorte in seguito all’evento sismico verificatosi il 13 dicembre 1991 nella Sicilia orientale, nel quadro e negli indirizzi espressi nel progetto di sviluppo socio-economico per le are interne di cui all’articolo 1 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del personale dell’ITALTER S.p.A. ai sensi della convenzione stipulata in data 1 ottobre 1985, nonché del personale della SIRAP S.p.A., mediante contratti a termine, di durata non superiore ad un biennio per coadiuvare l’assolvimento dei compiti propri del personale tecnico del ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne di cui all’articolo 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

2. Al personale di cui al comma 1, che è tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale

dell’Amministrazione regionale, è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello proprio del contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili.

3. Le spese derivanti dai contratti previsti dal comma 1, pari a lire 7.000 milioni per il biennio 1993-1994, sono a carico della Presidenza della Regione, che provvede con i fondi del capitolo da istituirsi nel corrente esercizio finanziario del bilancio.

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Sudd: TITOLO VII

INTERVENTI NEL SETTORE DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Testo ARTICOLO 77

Deroga all’articolo 7 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 15

1. Le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 15, non si applicano alle assegnazioni disposte con provvedimenti dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, registrati alla Corte dei conti in favore dei dipendenti uffici periferici e degli istituti di credito esercenti il credito agrario, nonché per le somme impegnate per le finalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11.

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Testo ARTICOLO 78

Provvidenze per colture danneggiate dalla siccità

1. è concessa in favore degli operatori agricoli che hanno presentato istanza di estirpazione e di reimpianto di colture danneggiate dalla siccità del periodo 1988 - 1990, possibilità di avvalersi delle agevolazioni previste dal regolamento CEE 1442/88.

2. Entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste determinerà con proprio decreto le modalità di attuazione.

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Testo ARTICOLO 79

Provvidenze per l’ammasso dei prodotti agricoli

1. L’Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), anche in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che ne disciplinano l’attività, è autorizzato in attuazione dell’articolo 38 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, ad estendere alle associazioni di produttori riconosciute dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale i benefici previsti dalla legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nell’ambito dei finanziamenti di cui al comma 1 ai soggetti beneficiari di cui all’articolo 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, possono essere accordati in aggiunta alle agevolazioni previste dal medesimo articolo 18, prestiti di durata non superiore a undici mesi per l’ammasso volontario del grano duro conferito dai soci. L’importo massimo ammissibile del prestito da erogare mediante lo sconto di effetti rilasciati da soci non potrà comunque eccedere il cinquanta per cento del pagamento compensativo e dell’importo supplementare previsti dall’articolo 4 del regolamento CEE 1765/92.

3. Per la concessione dei prestiti previsti dal comma 2, nel corrente esercizio finanziario 1993, l’IRCAC è autorizzato ad utilizzare i fondi allo stesso trasferiti ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

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Testo ARTICOLO 80

(Si omette l’art. 80 in quanto impugnato, ai sensi dell’art. 28 dello STatuto, dal Commissario dello

Stato per la Regione siciliana).

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Testo ARTICOLO 81

Provvedimenti per l’eliminazione delle vinacce

1. Le vinacce provenienti dalla vinificazione nella campagna viticola 1993-1994, che non sia possibile avviare alla distillazione in conformità alla regolamentazione CEE per deficienze operative delle industrie di lavorazione, sono eliminate mediante o un’utilizzazione diversa dalla distillazione o distruzione, sotto controllo dell’Istituto regionale della vite e del vino e del Servizio regionale repressione frodi vinicole.

2. Ai vinificatori, proprietari delle vinacce, può essere corrisposto dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste un aiuto che consenta loro di realizzare un importo non superiore al prezzo garantito ai produttori dalla regolamentazione comunitaria.

3. La concessione dell’aiuto è subordinata al rilascio da parte delle distillerie dell’Isola di una dichiarazione di irricevibilità delle vinacce.

4. La lavorazione o la distruzione delle vinacce deve essere effettuata in appositi centri di stoccaggio realizzati dall’Istituto regionale della vite e del vino di concerto con le organizzazioni di rappresentanza delle cooperative agricole e con le organizzazioni professionali dei produttori agricoli presenti nel CNEL.

5. Con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste viene stabilita la destinazione delle vinacce conferite.

6. Per le operazioni di lavorazione o di distruzione è corrisposto all’Istituto regionale della vite e del vino un compenso da stabilire con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste.

7. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata per il corrente esercizio finanziario la spesa di lire 2.000 milioni.

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Testo ARTICOLO 82

Opere manutentive e di bonifica

1. Nelle more della definizione dell’istruttoria e dell’approvazione delle perizie di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica montana, l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere l’onere finanziario per far fronte al pagamento delle retribuzioni di personale utilizzato sino alla data di entrata in vigore della presente legge, dai consorzi di bonifica e di bonifica montana per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana.

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Testo ARTICOLO 83

Esonero pagamento contributi nei consorzi di bonifica

1. Per sopperire alla grave e perdurante crisi che attraversa in atto il settore dell’agricoltura, i consorzi di bonifica e di bonifica montana sono autorizzati a concedere l’esonero dei contributi a carico della proprietà consorziata iscritti a ruolo per il 1993.

2. Per l’esecuzione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni a carico del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 1993.

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Testo ARTICOLO 84

Modifiche di leggi regionali di intervento in agricoltura

1. Alla legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, concernente ‘Interventi per il settore agricolo’ sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- all’articolo 31, comma 1, dopo le parole: ‘per la realizzazione o l’acquisizione’sono aggiunte le seguenti: ‘nonché per l’ammodernamento e il potenziamento’.

2. Al comma 1, primo trattino dell’articolo 13 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, dopo le parole ‘Art. 13, comma quarto’sono aggiunte le parole: ‘e sesto comma’.

3. Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono interpretate in modo autentico nel senso che il limite contributivo di cui all’articolo 13, quarto comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, elevato dall’articolo 1, punto 8, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, è ulteriormente elevato di lire venti milioni.

4. Al fine di adeguare le strutture aziendali zootecniche alle norme igienico-sanitarie di cui ai D.M. n. 184 e n. 185 del 1991 e alle direttive CEE n. 46 e n. 47 del 1992 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l’esercizio finanziario 1993.

5. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, per le finalità di cui al comma 4, ai soggetti indicati dall’articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, aiuti contributivi nella misura indicata nella medesima legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, aumentata del 10 per cento.

6. Per le finalità di cui all’articolo 15 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, per l’esercizio finanziario 1993 è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 15.000 milioni.

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Testo ARTICOLO 85

Contributo per l’acquisto di acqua fornita da imprese private

1. Il contributo previsto dall’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1988, n.13, e successive modifiche ed integrazioni, è concesso anche alle aziende agricole che utilizzano acqua per irrigazione fornita da imprese private.

2. L’importo del contributo è calcolato sul costo dell’energia elettrica stabilito dal Comitato provinciale prezzi quale componente del prezzo di vendita dell’acqua irrigua alle aziende agricole.

3. Per usufruire del contributo le aziende agricole sono tenute a presentare all’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste le fatture di acquisto dell’acqua irrigua debitamente quietanzate vistate per l’eseguita fornitura da parte delle competenti condotte agrarie.

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Testo ARTICOLO 86

Acceleramento di procedure per la concessione di contributi sui consumi energetici

1. Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 13, possono essere erogati, in alternativa alle modalità previste dall’articolo 4 della medesima legge, per gli anni 1992 e successivi, previo rimborso direttamente ai soggetti beneficiari.

2. Le somme necessarie sono messe a disposizione degli ispettorati provinciali dell’agricoltura competenti per territorio sulla base del fabbisogno segnalato.

3. Gli oneri finanziari derivanti da eventuali ritardati pagamenti nei termini di cui alle convenzioni stipulate con gli enti di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 13, sono a carico dell’Amministrazione regionale mediante l’utilizzazione degli stanziamenti recati dalla stessa legge.

4. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste provvede, se dovuti, alla concessione e liquidazione degli aiuti relativi ad anni precedenti all’esercizio 1993 rimasti in sospeso e non erogati alla data di approvazione della presente legge.

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Testo ARTICOLO 87

Provvidenze per il malsecco dei limoni

1. Per le finalità degli articoli 14 e 15 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 8, e successive modificazioni, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1993 l’ulteriore

spesa di lire 10.000 milioni.

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Testo ARTICOLO 88

Interventi a favore dell’Agrumaria meridionale

1. Per agevolare la dismissione dell’Agrumaria meridionale e favorire un nuovo assetto societario con la partecipazione di imprenditori privati e le associazioni nazionali dei produttori, che assicuri il rilancio dell’attività produttiva, l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo di lire 15.000 milioni all’ESA per attuare un piano di ristrutturazione degli impianti o nuovi impianti da realizzare nell’area di sviluppo industriale di Messina.

2. In quest’ultimo caso le aree su cui insistono le attuali strutture produttive sono vincolate per permettere la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria al servizio della zona sud della città.

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Testo ARTICOLO 89

Estensione di provvidenze nel settore agricolo

1. All’articolo 5, comma 9, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, dopo le parole: ‘e a vapore del terreno’ sono aggiunte le seguenti: ‘e di macchine ed attrezzature innovative che consentano il miglioramento delle tecniche colturali nelle serre e negli impianti orto-floro-vivaistici, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori’.

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Testo ARTICOLO 90

Disposizioni per il trasporto dei prodotti agricoli

1. Alle cooperative agricole e loro consorzi, alle associazioni riconosciute di produttori agricoli e loro unioni, anche associati in partecipazione tra di loro e/o ad imprese operanti nel settore industriale e della distribuzione, alle imprese commerciali ed industriali che si avvalgono per il trasporto di prodotti agricoli realizzati nel territorio della Regione siciliana, di contratti di trasporto ferroviario, marittimo o misto, stipulati con l’Azienda ferroviaria, con le agenzie di navigazione, con le compagnie aeree e con i consorzi di servizi siciliani del trasporto gommato, è corrisposto un contributo posticipato, pari al 50 per cento delle spese di trasporto effettivamente sostenute.

2. II contributo di cui al comma 1 è ridotto del 10 per cento per i contratti di trasporto automobilistico e per i contratti di trasporto aereo.

3. Sono considerati contratti di trasporto misto, ai fini del comma 1, anche i contratti che prevedano percorsi di traghettamento dell’intero mezzo di autotrasporto, purché non limitati all’attraversamento dello stretto di Messina.

4. Il contributo di cui ai commi precedenti non può superare una misura standard, determinata ed aggiornata ogni sei mesi, in relazione ai vari tipi di trasporto, con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio regionale dell’agricoltura.

5. Con regolamento approvato dalla Giunta di Governo, su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura e per le foreste, sono determinati i procedimenti di ammissione ai contributi di cui al presente articolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l’anno 1993, la spesa di lire 20.000

milioni.

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Testo ARTICOLO 91

Procedure per la concessione degli interventi per il trasporto dei prodotti siciliani

1. Le determinazioni del comma 4 dell’articolo 27 e del comma 4 dell’articolo 90 vengono adottate, sentito il parere dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

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Testo ARTICOLO 92

Istituzione di denominazione d’origine

1. Nell’ambito della produzione della frutta secca siciliana la Regione riconosce l’altissimo pregio del pistacchio, coltura tipica del territorio di Bronte in provincia di Catania, e istituisce la denominazione d’origine controllata ‘Pistacchio di Bronte’. Viene altresì istituito prodotto a denominazione controllata il ficodindia di S. Cono in provincia di Catania e di S. Margherita Belice in provincia di Agrigento.

2. L’Assessore regionale per l’agricoltura e per le foreste determina con decreto la zona di produzione, le varietà, le pratiche d’impianto e di coltivazione, la produzione massima per unità colturale e le caratteristiche organolettiche del prodotto.

3. Per la repressione delle frodi si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IV della legge 5 febbraio 1992, n. 169.

4. Le associazioni hanno anche il compito di monitoraggio della produzione e si costituiscono in processo contro gli autori di frodi.

5. Per le finalità di promozione del consumo e dell’immagine del pistacchio di Bronte e del ficodindia di S. Cono e di S. Margherita è destinata per il 1993 - 1995 la somma di lire 1.500 milioni di cui lire 300 milioni nell’esercizio finanziario in corso.

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Testo ARTICOLO 93

Programmi di commercializzazione

1. Per l’attuazione dei programmi di commercializzazione a norma degli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 è disposta per l’esercizio finanziario 1993 una ulteriore spesa di lire 20.000 milioni da ripartire fra i seguenti capitoli del bilancio regionale:

- Art. 28 (capitolo 14725) + 1.200 milioni di lire;

- Art. 27, comma 1, lettera a (capitolo 54583) + 4.000 milioni di lire;

- Art. 27, comma 1, lettera b (capitolo 54584) + 12.000 milioni di lire;

- Art. 27, comma 1, lettera b (capitolo 54585) + 800 milioni di lire, limite di impegno quindicennale;

- Art. 27, comma 1, lettera c (capitolo 54586) + 2.000 milioni di lire.’

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Testo ARTICOLO 94

Interventi di manutenzione idraulica e forestale

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste e l’Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, è approvato il programma di manutenzione idraulica e forestale nell’ambito degli ecosistemi fluviali di cui all’articolo 3 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e dell’atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993.

2. Nel territorio della regione gli interventi di manutenzione idraulica nell’ambito degli ecosistemi fluviali, di cui all’articolo 3 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, possono comprendere solo lavori di manutenzione ordinaria di manufatti già esistenti, nonché lavori di rimozione dall’alveo di rifiuti o di corpi estranei alle condizioni naturali dei luoghi.

3. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è demandata agli ispettori ripartimentali alle foreste e agli uffici provinciali del Genio civile, con ripartizione determinata nel decreto di cui al comma 1.

4. Ad integrazione del contributo statale, è autorizzata per l’anno 1993, per le finalità di cui al presente articolo, la spesa di lire 20.000 milioni.

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Testo ARTICOLO 95

Contributo Consorzio Acquedotto etneo

1. L’Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995 al Consorzio Acquedotto etneo con sede in Catania per lavori di potenziamento delle risorse idriche, di riorganizzazione e rifacimento delle reti idriche interne ed esterne dei comuni consorziati.

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Testo ARTICOLO 96

Provvidenze in favore di aziende agricole danneggiate da squilibri termici

1. Al fine di consentire l’attivazione di interventi in favore delle aziende agricole produttrici di anguria danneggiate da fisiopatie causate da squilibri termici verificatesi nel periodo marzo-giugno 1992 e nel periodo aprile- luglio 1992 limitatamente ai relativi territori comunali rispettivamente individuati con le relazioni tecniche già presentate dai competenti Ispettorati provinciali dell’agricoltura, l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere alla concessione delle seguenti agevolazioni:

a)      misure di pronto intervento previste dall’articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni;

b)      prestiti quinquennali di esercizio da erogare con le modalità previste dalla lettera a del comma 2 dell’articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere a e b sono autorizzati rispettivamente gli stanziamenti di lire 6.560 milioni e di lire 1.000 milioni.

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Testo ARTICOLO 97

Interventi di ampliamento, verifica e aggiornamento del demanio forestale

1. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste è autorizzato a formulare un piano straordinario di interventi da attuare tra ottobre 1993 e dicembre 1994 mirato a realizzare:

a)      opere di rimboschimento di terreno acquisito al demanio forestale;

b)      verifica e rideterminazione dei confini del demanio regionale forestale;

c)      rilevamento viabilità interna delle aree di forestazione regionale;

d)      rilevamento infrastrutture interne delle aree di forestazione regionale;

e)      rilevamento ed aggiornamento catastale del demanio forestale;

f)        progetti pilota finalizzati allo sviluppo del turismo naturalistico delle aree forestali attraverso la realizzazione di strutture in pietra o legno.

2. I lavori di cui alle lettere b, c, d ed e del comma 1 potranno essere effettuati anche a mezzo di progetti specifici predisposti dai soggetti utilizzati ai sensi dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. Per le finalità di cui alla lettera a del comma 1, è autorizzata per l’anno 1993 la spesa di lire 20.000 milioni e per il 1994 la spesa di lire 30.000 milioni.

4. Per le altre finalità è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per il 1993 e di lire 3.000 milioni per il 1994.

5. Per le finalità di cui alla lettera f del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per il 1993.

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Testo ARTICOLO 98

Incremento attività vivaistica forestale

1. Per far fronte alle maggiori necessità di disponibilità di materiale base di propagazione vegetale derivante dagli interventi di piantumazione e di ripristino dei cotici erbosi previsti agli articoli precedenti lo stanziamento del capitolo 16603 del bilancio della Regione è incrementato per l’anno finanziario 1993 di lire 2.000 milioni.

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Testo ARTICOLO 99

Interventi di forestazione di bonifica

1. Nelle more dell’approvazione dei piani di bacino, con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, sentito il Comitato tecnico amministrativo presso l’Azienda delle foreste demaniali, sono individuate aree degradate in cui è opportuno provvedere con urgenza ad interventi di ricostituzione del suolo e della copertura vegetale o ad interventi di riforestazione a fini di conservazione del suolo, ancorché non previsti in piani di intervento approvati a norma delle leggi vigenti in materia forestale.

2. Gli ispettorati ripartimentali delle foreste, competenti per territorio, sono autorizzati a procedere, con le modalità di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359 e all’articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, alla occupazione temporanea, per la durata di dieci anni, prorogabili mediante nuovo provvedimento, delle aree individuate ai sensi del comma 1. Ai proprietari spetta un indennizzo annuo pari al ventesimo del valore agricolo medio di analoghi terreni esistenti nella stessa zona agraria così come determinato ai sensi dell’articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni. Qualora si dovesse procedere all’occupazione di terreni regolarmente coltivati dai proprietari coltivatori diretti, in quanto interclusi da terreni degradati, l’indennità per l’occupazione da corrispondere annualmente ai proprietari dovrà essere calcolata sul valore agricolo medio, aumentato del 20 per cento in analogia a quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, previsto per la zona agraria e per la coltura esistente all’atto dell’occupazione.

3. Per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di cui al presente articolo, l’amministrazione forestale si può avvalere di consulenze tecnico-scientifiche, anche con riguardo ai profili naturalistici, sulla base di convenzione con istituti o dipartimenti universitari.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l’anno 1993, la spesa di lire 35.000 milioni.

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Testo ARTICOLO 100

Attività di prevenzione degli incendi

1. è istituito un fondo per la realizzazione di lavori di prevenzione degli incendi, da eseguire nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi.

2. I lavori di cui al comma 1 saranno limitati all’asportazione di piante secche e rovi e di altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale.

3. La realizzazione dei lavori di cui ai commi precedenti è demandata alle province regionali e agli ispettorati ripartimentali alle foreste, che determinano con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgeranno le rispettive attività. Copia dell’accordo di programma è trasmessa all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente e all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste. È fatto salvo l’articolo 11, comma secondo, della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, e successive modificazioni.

4. Per la realizzazione dei lavori di cui ai commi precedenti e alle disposizioni in essi richiamate, le autorità competenti predispongono appositi programmi, contenenti l’individuazione delle aree su cui saranno eseguiti i lavori, su cartografia in scala non inferiore a 1:10.000 nonché l’elenco delle particelle catastali interessate all’esecuzione dei lavori.

5. Copia dei programmi, di cui al comma 4, è notificata per pubblici proclami ai proprietari interessati, mediante affissione all’albo della provincia regionale e degli ispettorati ripartimentali alle foreste, nonché per estratto all’albo dei comuni interessati, degli enti parco e dei distaccamenti forestali. L’affissione deve essere fatta almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.

6. I possessori dei terreni interessati all’esecuzione dei programmi di cui ai commi precedenti devono fornire alle autorità competenti la collaborazione necessaria per l’accesso ai fondi e per la regolare esecuzione dei lavori.

In caso di mancata collaborazione da parte dei possessori dei terreni, le autorità competenti possono procedere all’immissione forzata nei fondi e alle altre modifiche delle condizioni dei luoghi, strettamente necessarie per l’esecuzione dei lavori.

7. La ripartizione del fondo destinato all’esecuzione dei lavori di cui al presente articolo è determinata annualmente con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, di concerto con l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente.

8. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l’anno 1993, la spesa di lire 20.000 milioni (capitolo 56757).

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Testo ARTICOLO 101

Orto botanico di Palermo

1. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, a decorrere dall’esercizio finanziario 1994, in favore dell’istituzione universitaria cui afferisce l’Orto botanico di Palermo, un contributo annuo di lire 500 milioni, quale concorso nelle spese inerenti alle ricerche scientifiche, pure ed applicate, per la conoscenza delle piante utili all’agricoltura, all’industria ed alla riqualificazione dell’ambiente e per quelle relative alla gestione e all’incremento delle collezioni, e ciò al fine della divulgazione delle acquisizioni di indole scientifica, tecnica ed economica sulle relative coltivazioni e prodotti.

2. Entro la data del 15 febbraio di ciascun anno, la direzione dell’istituzione universitaria cui afferisce l’Orto botanico presenta all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste ed all’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nonché alla competente commissione legislativa

dell’Assemblea regionale siciliana, una relazione consuntiva concernente l’attività e le iniziative svolte nell’anno precedente.

3. Nella prima applicazione della presente legge il contributo di cui al comma 1 verrà liquidato entro il mese di febbraio 1994, mentre il disposto del comma 2 sarà applicato riguardo al contributo erogato per il 1993 ai sensi della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 50.

4. Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 50 sono abrogati.

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Testo ARTICOLO 102

Contributo a favore dell’Istituto incremento ippico e dell’Istituto sperimentale zootecnico.

1. Il contributo a favore dell’Istituto incremento ippico e dell’Istituto sperimentale zootecnico per il funzionamento e per le finalità istituzionali è incrementato per l’esercizio finanziario 1993 di lire 1.000 milioni.

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Testo ARTICOLO 103

Interventi per le aree sensibili

1. Per le finalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, e successive integrazioni e modificazioni, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1993 l’ulteriore spesa di lire 2.000 milioni (capitolo 54571).

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Testo ARTICOLO 104

Elevazione limiti per prestiti di conduzione dell’ESA

1. Il limite massimo per ciascuna impresa previsto dal quarto comma dell’articolo 12 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, per la concessione di prestiti di conduzione da parte del Fondo di rotazione dell’ESA è elevato a lire 30 milioni.

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Testo ARTICOLO 105

Mutui alle cooperative agricole

1. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste può autorizzare con proprio decreto l’Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) a concedere alle cooperative agricole o loro consorzi un mutuo decennale, al tasso del 4 per cento, a fronte dei crediti derivanti da cessione di prodotti agricoli conferiti dai soci, non riscossi per procedure concorsuali a carico dei cessionari.

2. Il mutuo di cui al comma 1 non potrà superare l’80 per cento del valore del credito.

3. La cooperativa richiedente il mutuo dovrà documentare il versamento dei soci del restante 20 per cento del valore del credito, sotto forma di incremento di capitale sociale e/o di deposito dei soci ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

4. Per le finalità del presente articolo il fondo di cui alla legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, è incrementato di lire 2.500 milioni.

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Sudd: TITOLO VIII

INTERVENTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

Testo ARTICOLO 106

Fondi per lavori urgenti nel settore dei beni culturali e conservazione dei beni librari

1. Per l’esecuzione di lavori urgenti su edifici di valore artistico, storico o architettonico, soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, è autorizzata per l’anno 1993 la spesa di lire 25.000 milioni ad incremento del capitolo 38360.

2. Per la realizzazione di interventi di conservazione e di restauro delle opere d’arte mobili che presentano particolari danni o sono sottoposte a rischi di danneggiamento, è autorizzata la spesa per l’anno 1993 di lire 5.000 milioni ad incremento del capitolo 38361.

3. Le somme necessarie per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono accreditate ai soprintendenti, con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Il programma è sottoposto a controllo consuntivo, consensualmente al rendiconto delle somme accreditate.

4. Per il rimborso delle spese sostenute dai proprietari per opere finalizzate alla conservazione e salvaguardia di edifici sottoposti alla tutela di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, è autorizzata per l’anno 1993 la spesa di lire 2.000 milioni ad incremento del capitolo 38455.

5. Per la conservazione dei beni librari e l’acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico, è autorizzata per l’anno 1993 la spesa di lire 200 milioni ad incremento del capitolo 38053.

6. Per la conservazione dei beni librari delle biblioteche aperte al pubblico è autorizzata per l’anno 1993 la spesa di lire 200 milioni ad incremento del capitolo 37984.

7. Al fine di potenziare la salvaguardia e la sicurezza nelle zone archeologiche, nelle biblioteche, nei monumenti e nei musei ed istituzioni aventi carattere museale, nonché negli edifici di culto che custodiscano opere d’arte, il capitolo 38357 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1993 è incrementato della somma di lire 5.000 milioni.

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Testo ARTICOLO 107

Istituzione di un sistema di parchi archeologici della Regione siciliana per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale delle aree archeologiche di interesse primario

1. In attuazione delle finalità dell’articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, la Regione siciliana istituisce un sistema di parchi archeologici per la salvaguardia, la gestione, la conservazione e la difesa del patrimonio archeologico regionale, al fine di consentire migliori condizioni di fruibilità, lettura e godimento, nell’ambito dello sviluppo dell’economia e di un corretto assetto dei territori interessati, per l’uso sociale e pubblico dei beni stessi, nonché per scopi scientifici e turistici.

2. Costituiscono patrimonio archeologico tutte le emergenze monumentali d’interesse archeologico che hanno rilevante valore storico, scientifico, estetico e sociale. In particolare possono essere istituite in parchi archeologici quelle aree territoriali che presentano rilevante interesse generale a motivo delle loro caratteristiche morfologiche, paleontologiche, storiche, culturali e monumentali, per provvedere alla conservazione delle stesse ai fini scientifici, culturali, economico-sociali, turistici e della ‘educazione e ricreazione del cittadino.

3. Le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, territorialmente competenti propongono, nell’ambito della loro programmazione annuale e sulla base delle motivazioni di cui ai commi precedenti, l’istituzione di parchi archeologici, sentito il parere del Consiglio locale per i beni culturali ed ambientali. L’istituzione dei parchi archeologici avviene con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, nonché della Commissione legislativa ‘Cultura, formazione e lavoro’, e della Commissione legislativa ‘Territorio ed ambiente’, dell’Assemblea regionale siciliana.

4. L’area nella quale i monumenti e le emergenze archeologiche sono inseriti insieme ad una zona di rispetto circostante che verrà definita secondo criteri e valutazioni desunte dalla particolare situazione morfologica e dalla situazione contingente di turbamento causato da eventuale intensa antropizzazione limitrofa, costituisce il parco archeologico.

5. Tale perimetrazione è proposta dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, sentito il parere del Consiglio locale per i beni culturali ed ambientali, ed è sottoposta all’approvazione dell’Assessorato competente che dovrà sentire il parere del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.

6. La Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio deve, inoltre, indicare e perimetrare una zona di controllo dell’area del parco archeologico, dove siano prescritte distanze e misure, nonché tutte le altre eventuali regole dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità del parco archeologico stesso, che sia danneggiata la luce e la prospettiva delle emergenze monumentali ed archeologiche in virtù delle quali il parco archeologico è stato creato e che vengano alterate le condizioni di ambiente e decoro.

7. L’esercizio dei poteri di cui al comma 6 costituisce integrazione e, qualora in contrasto, variante agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio interessato.

8. L’area del parco archeologico, così definita ai sensi del presente articolo, è acquisita al demanio regionale in base al dispositivo di cui all’articolo 21 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.

9. Alla gestione ed amministrazione dei parchi archeologici provvede l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione attraverso le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio. Il soprintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio propone all’approvazione dell’Assessorato la dotazione di personale necessaria alla gestione ed alla vigilanza del parco archeologico, in relazione alle esigenze scientifiche di conservazione e manutenzione, nonché di educazione e godimento da parte del pubblico.

10. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad immettere nella pianta organica dell’amministrazione, con le procedure previste in materia dalla normativa vigente, il personale che dovesse rendersi necessario reclutare per coprire eventuali carenze derivanti dall’applicazione del comma 9.

11. L’incarico di direttore del parco archeologico viene conferito dall’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la Conferenza di cui all’articolo 15 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, previa deliberazione della Giunta regionale, ad un dirigente tecnico in servizio presso l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Tale incarico ha durata quinquennale e può essere rinnovato. Il dirigente tecnico con incarico di direttore del parco archeologico esercita le seguenti funzioni:

a)      direzione, impulso e coordinamento dell’attività del parco;

b)      coordinamento ed organizzazione dei servizi assegnati e periodica relazione al soprintendente;

c)      adozione dei provvedimenti sugli affari di competenza del parco archeologico o attribuitigli per delega dal soprintendente e firma degli atti finali;

d)      coordinamento e conduzione della ricerca scientifica.

12. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa per l’esercizio finanziario in corso di lire 10.000 milioni. Per gli esercizi finanziari successivi le somme necessarie troveranno riscontro nel bilancio della Regione.

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Testo ARTICOLO 108

Altri interventi dell’Assessorato regionale beni culturali ed interventi umanitari per i bambini della Bosnia

1. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, al fine di consentire la conservazione e la fruizione dei dipinti di Renato Guttuso, adotta iniziative volte a promuovere attività di carattere artistico e scientifico di particolare rilevanza.

2. Al fine della ristrutturazione e adeguamento dell’edificio destinato alla Galleria d’arte moderna di Bagheria è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni.

3. Per assicurare le spese di funzionamento della istituzione museale l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere annualmente lire 300 milioni quale contributo alle spese sostenute dal comune per la migliore conservazione e fruizione del patrimonio pittorico di Bagheria.

4. Al fine di consentire il sostegno delle attività teatrali e delle scuole di teatro per gli enti e le organizzazioni operanti nel settore è autorizzata la spesa di 5.500 milioni aggiuntiva alla somma stanziata sul capitolo 38083 e di 500 milioni aggiuntiva alla somma stanziata sul capitolo 38076.

5. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo di lire 500 milioni per l’esercizio finanziario 1993 in favore della scuola di teatro Teates con sede in Palermo ai fini del proseguimento dell’attività ordinaria della scuola.

6. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere un contributo di lire 1.000 milioni all’UNICEF per i bambini della Bosnia.

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Testo ARTICOLO 109

Contributi ad istituzioni impegnate nella lotta alla mafia

1. Al fine di valorizzare e sostenere le attività volte alla crescita delle conoscenze sul fenomeno della mafia e le iniziative che tendano allo sviluppo delle sensibilità e delle coscienze sui temi della lotta alla mafia, la Presidenza della Regione concede contributi a fondazioni, a centri e ad altre strutture associative, aventi sede nell’Isola.

2. I contributi sono concessi previa presentazione di una dettagliata relazione sulle attività e/o sulle iniziative da svolgere, per le quali dovranno essere presentati i relativi rendiconti.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui che si iscrive nel bilancio della Regione, Amministrazione Presidenza della Regione.

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Testo ARTICOLO 110

Teatro di Adrano

1. Il contributo di cui all’articolo 64 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, è incrementato di lire 2.000 milioni.

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Testo ARTICOLO 111

Interventi per la catalogazione del patrimonio artistico siciliano

1. Al fine di pervenire alla costituzione e gestione del catalogo regionale dei beni culturali ed ambientali, previsto dalla lettera b dell’articolo 9 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad approvare un piano triennale di interventi che preveda:

a)      l’istituzione di un centro elaborazione dati presso il Centro regionale per l’inventariazione e la catalogazione da ubicare in idonei locali in Palermo. Il Centro elaborazione dati del Centro regionale per il catalogo ha il compito di gestire il catalogo regionale dei beni culturali ed ambientali mediante la creazione di una banca dei dati relativi al patrimonio culturale siciliano, onde consentire la massima conoscenza e la pubblicazione dei dati conservati, collegata con l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed i suoi uffici periferici. Per il funzionamento del Centro elaborazione dati l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione stipulerà apposite convenzioni triennali con contratto di diritto privato, ai sensi dell’articolo 12, ultimo comma, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, con il personale indicato nella successiva lettera B e con altre dieci figure professionali ove occorrenti.

b)      la stipula da parte di tutti gli uffici periferici dell’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione di convenzioni triennali con contratto di diritto privato, ai sensi dell’articolo 12, ultimo comma, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, con il personale già utilizzato nelle campagne di catalogazione del patrimonio culturale siciliano effettuate in Sicilia oltre che con i fondi del proprio bilancio (capitolo 38354) anche in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26, assicurando allo stesso la qualifica corrispondente alle funzioni degli assistenti tecnici.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata nel triennio 1993-95 la spesa di lire 80.000 milioni così ripartita:

-         articolo 1, lettera a: lire 35.000 milioni di cui lire 25.000 milioni per l’anno 1993 e 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995;

-         articolo 1, lettera b: lire 45.000 milioni di cui 5.000 milioni per l’anno 1993 e 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

3. Alla spesa di lire 30.000 milioni ricadente nell’esercizio finanziario 1993 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 38354 del bilancio della Regione per l’anno finanziario medesimo.

4. Alla spesa di lire 25.000 milioni, ricadente in ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvederà con appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci.

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Testo ARTICOLO 112

Provvidenze per l’attivazione di un corso di laurea in scienze tropicali

1. Per l’attivazione del corso di laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali della facoltà di agraria dell’Università di Catania, decentrata a Ragusa, di cui alla tabella D dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, è autorizzata la concessione di un finanziamento in favore del costituendo consorzio promosso dalla provincia regionale di Ragusa, dal comune di Ragusa e dall’Associazione per la libera università degli Iblei di Ragusa di lire 5.000 milioni, di cui 1.000 milioni per il 1994, 1.000 milioni per il 1995 e 3.000 milioni per il 1996.

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Sudd: TITOLO IX

INTERVENTI NEL SETTORE DEL TURISMO E DEI TRASPORTI

Testo ARTICOLO 113

Interventi in favore delle aziende ricettive turistiche

1. Al fine di agevolare le aziende ricettive turistiche, colpite dalla crisi del settore, che abbiano contratto mutui alberghieri ai sensi delle leggi regionali e nazionali vigenti, l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere direttamente agli istituti di credito mutuanti, in unica soluzione ed in via anticipata, l’importo degli interessi dovuto dalle aziende alberghiere interessate per la rateizzazione nel residuo ammortamento dei mutui contratti delle rate di mutuo relative all’anno 1993 ed alla prima semestralità del 1994.

2. Ove richiesto dagli istituti di credito, l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze presterà garanzia sussidiaria limitatamente agli importi di cui al presente articolo.

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Testo ARTICOLO 114

Interventi per garantire i livelli occupazionali nel settore della cooperazione turistica

1. Per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali nel settore turistico-alberghiero ed agrituristico il fondo di cui all’articolo 3, punto 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modificazioni è aumentato di lire 15.000 milioni.

2. A valere sul fondo di cui al comma 1, l’IRCAC è autorizzato a concedere crediti agevolati previsti dal comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, con durata non superiore ad anni sette alle cooperative del settore turistico-alberghiero ed agrituristico al fine di consentire il regolare pagamento delle obbligazioni pecuniarie nei confronti di enti nazionali e regionali nonché nei confronti di istituti ed aziende di credito in essere alla data del 30 giugno 1993.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche in favore delle imprese operanti nel settore ricreativo sportivo collegate con l’attività di ricettività turistica, che abbiano contratto mutui in applicazione di leggi regionali e versino in difficoltà economiche a causa del calo della presenza turistica.

4. Gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 113 si applicano anche ai mutui contratti dalle società cooperative, operanti nel settore turistico-alberghiero ed agrituristico con l’IRCAC.

5. Per i soggetti di cui al comma 4 il periodo di ammortamento delle residue quote di mutuo non potrà essere inferiore ad anni cinque.

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Testo ARTICOLO 115

Modifica composizione Comitato tecnico alberghiero

1. La composizione del Comitato tecnico alberghiero, prevista dall’articolo 6 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, viene modificata nella parte riguardante i componenti con l’aggiunta: ‘o un suo delegato’.

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Testo ARTICOLO 116

Organizzazione mondiali ciclismo

1. Per le finalità di cui all’articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 7, e successive integrazioni e modificazioni l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare la somma di lire 8.000 milioni ad integrazione di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 79 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

2. Il Comitato direttivo di cui alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, entro trenta giorni dalla sua nomina formula le linee generali e il piano di spesa su proposta del Comitato dei mondiali 1994 di ciclismo in Sicilia incaricato dalla Federazione ciclistica italiana di organizzare i Mondiali.

3. Subito dopo l’approvazione del Comitato direttivo, l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti erogherà al Comitato mondiali 1994 di ciclismo in Sicilia le somme previste dal presente articolo nonché quelle di cui al comma 1 dell’articolo 79 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

4. Il comitato mondiali 1994 di ciclismo in Sicilia entro sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione ha l’obbligo di presentare il relativo rendiconto.

5. L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere finanziamenti ai comuni sede di svolgimento dei mondiali di ciclismo 1994 per interventi straordinari finalizzati al migliore rendimento dei servizi.

6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata per l’esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 6.000 milioni.

7. I comuni, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, potranno presentare appositi piani d’intervento con l’indicazione dei costi e delle priorità.

8. L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il Comitato di cui alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, formula un piano di riparto delle somme stanziate e le accredita ai rappresentanti legali dei comuni.

9. I comuni interessati dovranno ultimare le opere ammesse al finanziamento entro e non oltre il 30 giugno 1994.

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Testo ARTICOLO 117

Agevolazioni per i trasporti turistici

1. L’articolo 16 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 è così sostituito: ‘Art. 16

1. A partire dall’anno finanziario 1993 i contributi previsti dagli articoli 24 e 25 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, diretti ad agevolare i trasporti turistici a mezzo voli charters, destinati agli operatori turistici che assumono il noleggio di aereomobili per il trasporto di turisti in Sicilia, sono commisurati al 20 per cento del costo sostenuto.

2. Le provvidenze del presente articolo, pubblicizzate in brochure, sono finalizzate ad abbassare i costi per il trasporto di turisti che pernottano in Sicilia per non meno di sei notti.

3. L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti determina i criteri per la formulazione di programmi operativi e li approva con proprio decreto sentito il Consiglio regionale per il turismo. Gli operatori turistici devono presentare detti programmi per l’anno successivo entro il 31 ottobre.

4. L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni con gli operatori predetti per garantire l’abbattimento delle tariffe e l’immediata erogazione dei contributi che viene effettuata mediante l’emissione di ordini di accreditamento al funzionario dirigente il settore dei trasporti turistici, come previsto dall’articolo 10 dalla legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

5. I contributi per i trasporti turistici effettuati a mezzo ‘Inclusive tours’, ovvero a mezzo ferrovie, nave pullman, destinati alle agenzie di viaggio italiane e straniere per l’abbattimento delle tariffe in favore dei turisti che soggiornano in Sicilia per non meno di sei notti sono commisurati percentualmente ai voli charters.

6. Il procedimento di cui al comma 3 viene applicato anche per i contributi previsti dal comma 5’.

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Testo ARTICOLO 118

Aziende di cura, soggiorno e turismo

1. A titolo di anticipazione dei fondi statali l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Sicilia un intervento per l’esercizio finanziario 1993 corrispondente alle somme a carico del bilancio dello Stato come contributo sostitutivo dei tributi soppressi ex articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

3. Le assegnazioni dello Stato in attuazione delle finalità di cui al comma 1 verranno iscritte in appositi capitoli dell’entrata del bilancio regionale.

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Testo ARTICOLO 119

Interventi creditizi per gli agenti di viaggio

1. L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere agli agenti di viaggio, compresi gli operatori non di linea esercenti esclusivamente il trasporto turistico su gomma, con sede nella regione, contributi in conto interessi per crediti di esercizio biennali fino a lire 150 milioni concessi da banche ovvero da istituti di credito in misura tale che i predetti agenti ed operatori provvedano al pagamento a proprio carico di interessi per una quota pari al 4 per cento, in ragione di anno, al netto di ogni onere accessorio.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

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Testo ARTICOLO 120

Agevolazioni per il trasporto degli anziani

1. Lo stanziamento del capitolo 48631 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1993 è elevato a lire 25.000 milioni, con corrispondente diminuzione dello stanziamento del capitolo 48620 a lire 50.220 milioni per il medesimo esercizio finanziario.

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Sudd: TITOLO X

INTERVENTI NEL SETTORE ABITATIVO

Testo ARTICOLO 121

Agevolazioni creditizie per interventi di recupero nei centri storici

1. L’articolo 19 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, già sostituito con l’articolo 25 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, è sostituito dal seguente: ‘Art. 19.

1. Per gli interventi di recupero edilizio, da realizzare nelle zone A degli strumenti urbanistici dei comuni, sono concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio mutui agevolati assistiti dal contributo della Regione, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie.

2. Sono ammessi a godere delle agevolazioni creditizie di cui al presente articolo tutti i proprietari o altri aventi diritto che intendano effettuare, nelle zone A degli strumenti urbanistici, interventi edilizi conformi a piani regolatori particolareggiati o ad altri strumenti urbanistici esecutivi. In caso di mancanza di strumenti urbanistici esecutivi, sono ammessi al beneficio solo gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. Il mutuo può coprire la misura del cento per cento della spesa sostenuta per ogni singola unità immobiliare, con il limite massimo di lire 500.000 per ogni metro quadrato di superficie utilizzabile, con il limite massimo di lire 300 milioni. I limiti sono aggiornati annualmente con decreto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici.

4. I contributi sono concessi dall’Assessore regionale per i lavori pubblici nella misura necessaria per ridurre il tasso di interesse a carico dei privati singoli al 5 per cento, a carico del socio della cooperativa a proprietà divisa al 4 per cento, a carico di cooperative a proprietà indivisa al 3 per cento.

5. I benefici di cui sopra sono destinati altresì alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di

contributi in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d’opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella prevista dal comma 4 per i rispettivi soggetti beneficiari.

6. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per i lavori pubblici, sono determinati annualmente i criteri di riparto delle somme destinate agli interventi di cui al presente articolo, le modalità e i documenti necessari per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi nonché i criteri oggettivi di priorità da rispettare nella selezione delle domande.

7. Gli articoli 29 e 30 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 sono abrogati.

8. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 limiti decennali di impegno di lire 5.000 milioni.

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Testo ARTICOLO 122

Agevolazioni per la realizzazione di interventi di decoro urbano

1. I possessori di immobili che contraggono mutui di durata non superiore a dieci anni, con espressa clausola di destinazione delle somme mutuate alla realizzazione di specifici interventi rivolti a dare attuazione a norme di decoro urbano, contenute nei regolamenti edilizi comunali, ai sensi dell’articolo 33, comma primo, n. 8, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche, possono ottenere dal comune un contributo pari al 70 per cento degli interessi dovuti.

2. Nel caso in cui i possessori di immobili realizzino gli interventi di cui al comma 1 con mezzi propri, possono ottenere dal comune in alternativa un contributo pari al 25 per cento della spesa sostenuta.

3. L’importo del contributo di cui ai commi 1 e 2 non può, comunque, essere superiore a lire 30 milioni.

4. I fondi disponibili sono ripartiti annualmente tra i comuni con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, tenuto conto della popolazione e del tasso di disoccupazione esistente presso i comuni medesimi.

5. I mutui di cui al comma 1 possono essere stipulati solo con istituti di credito o sezioni di credito fondiario ed edilizio o con società finanziarie e non possono prevedere un tasso di interesse superiore di oltre quattro punti al tasso di sconto ufficiale in vigore alla data di stipulazione del mutuo medesimo, fatte salve eventuali clausole di indicizzazione.

6. Per la dimostrazione dell’effettiva destinazione delle somme, proprie o mutuate, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, i soggetti interessati devono trasmettere al comune una dichiarazione giurata del professionista incaricato della direzione dei lavori, comprovante l’effettivo ammontare delle spese sostenute. Il comune verifica con mezzi idonei, anche di carattere ispettivo, il contenuto della dichiarazione di cui al comma 5.

7. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, sono determinate le norme regolamentari per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo, sentito il parere della competente Commissione legislativa.

8. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati, con riferimento ai contributi in conto

interessi, limiti decennali di impegno di lire 5.000 milioni per l’anno 1993 e di lire 10.000 milioni per gli anni 1994 e 1995; per i contributi in conto capitale è autorizzata, per l’anno 1993, la spesa di lire 5.000 milioni e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

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Testo ARTICOLO 123

Interventi per i centri storici di Ortigia e di Modica

1. L’Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a finanziare, per opere di difesa dal mare del centro storico di Ortigia, la somma di lire 4.000 milioni, e a favore del comune di Modica, per il recupero del centro storico, la somma di lire 3.000 milioni.

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Testo ARTICOLO 124

Interventi per il centro storico di Palermo

1. Al fine di farvi confluire tutte le somme di cui al comma 2 dell’articolo 74 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 il comune di Palermo istituisce nel proprio bilancio un apposito capitolo dal quale potrà attingere esclusivamente per la realizzazione degli interventi relativi al recupero del centro storico di Palermo, come individuato dal piano particolareggiato esecutivo.

2. Gli interventi per il recupero del centro storico di Palermo sono opere di preminente interesse regionale e possono essere realizzati da singoli proprietari, da consorzi di proprietari costituiti nei modi di cui all’articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71 quando una stessa unità edilizia appartenga a più proprietari e lo richiedano le modalità dell’intervento, e dal comune di Palermo, il quale predispone all’uopo un apposito programma per gli interventi di sua competenza, fissando per gruppi i tempi di realizzazione.

3. Gli interventi del comune sono finalizzati a:

a)      acquisire e recuperare l’edilizia fortemente degradata del centro storico, da destinare agli usi di cui agli strumenti urbanistici attuativi, con particolare riguardo alla destinazione residenziale;

b)      acquisire e recuperare edifici monumentali da destinare a finalità pubbliche;

c)      acquisire e recuperare edifici le cui caratteristiche richiedano particolari soluzioni utili a fornire modelli agli altri operatori;

d)      realizzare reti tecnologiche di sottosuolo ed insiemi organici di spazi pubblici aperti.

4. Le opere relative agli interventi che dovranno essere realizzati dal comune per il recupero del centro storico di Palermo, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Alle espropriazioni previste dalla presente legge si applicano le norme del Titolo II della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e, riguardo alla determinazione delle indennità, quelle di cui all’articolo 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

5. Coloro che, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, avrebbero titolo a richiedere autorizzazioni e concessioni sono equiparati ai proprietari degli immobili anche al fine dell’ottenimento degli aiuti o dell’abitazione in assegnazione, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

6. Il comune approva un piano d’uso del proprio patrimonio immobiliare ricadente nel centro storico. Sono elaborati obbligatori del piano:

a)      una planimetria tecnica a scala 1:500 dove siano localizzate le unità edilizie, o parti di esse, di proprietà comunale;

b)      un elenco degli immobili, ricollegabile alla suddetta planimetria, ove risulti per ciascuno di essi l’ubicazione, la consistenza, l’uso attuale, il tipo di intervento con la relativa spesa e l’uso previsto.

7. Secondo quanto previsto dall’articolo 74, comma 3, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, il comune di Palermo potenzia e riorganizza l’ufficio di piano per il centro storico il quale deve comprendere:

a)      un settore tecnico per l’elaborazione dei progetti ricadenti in aree ed edifici pubblici;

b)      un settore tecnico per l’istruzione e il controllo dei progetti elaborati dai privati anche con funzione di consulenza e di indirizzo;

c)      un settore amministrativo.

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Testo ARTICOLO 125

Provvidenze per il recupero degli immobili nel centro storico di Palermo

1. Al fine di agevolare il recupero del centro storico diPalermo, sono dimezzati gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione di cui all’articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per tutti i soggetti interessati.

2. Per gli interventi di cui all’articolo 124 realizzati da singoli proprietari o loro consorzi sono concessi contributi esclusivamente in favore di persone fisiche non imprenditori edili. Il comune di Palermo disciplina la concessione di detti contributi tramite apposito regolamento il quale sarà ispirato a criteri di automaticità e trasparenza e che, sia pure nell’ambito delle varie categorie di intervento, dovrà prevedere il rispetto dell’ordine cronologico, riconoscendo priorità assoluta alle istanze proposte dai residenti. Il regolamento indica gli importi massimi dei contributi.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a fondo perduto in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento dei costi, analiticamente computati e approvati consensualmente al progetto edilizio, per gli interventi di restauro e ripristino delle facciate esterne degli edifici, nonché per quelli relativi al restauro delle coperture ed al consolidamento delle strutture portanti; in conto degli interessi che andranno a gravare sui mutui accesi dai richiedenti al fine di ricondurli ad un tasso non superiore al 6 per cento per gli altri interventi previsti dai piani.

Sono fatti salvi i limiti massimi degli importi previsti dal regolamento di cui al comma 2. I contributi erogati in conto capitale non possono in ogni caso eccedere il 50 per cento del fondo destinato alla contribuzione.

4. La Regione garantisce per il capitale, interessi ed accessori il rimborso di quei finanziamenti che possano accedere alle contribuzioni di cui ai commi 2 e 3 purché riguardino persone fisiche non imprenditori edili.

5. Tanto i contributi quanto la garanzia regionale, riguardano solamente quei finanziamenti concessi da istituti e società creditizi autorizzati ad esercitare il credito fondiario ed edilizio secondo le disposizioni dei capi III e VI della legge 6 giugno 1991, n. 175, che abbiano stipulato apposita convenzione con il comune di Palermo e la Regione.

6. La concessione degli aiuti di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo impegna per dieci anni, a pena di decadenza, il beneficiario residente ad abitare l’immobile oggetto dell’intervento, il beneficiario non residente a mantenerlo in regime di locazione sulla base di apposita convenzione i cui contenuti saranno stabiliti dal regolamento previsto dal comma 2, ovvero, se già nel suo libero godimento, ad usarlo personalmente secondo le destinazioni di uso previste dagli strumenti urbanistici.

7. I contributi indicati nel presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi.

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Testo ARTICOLO 126

Regolamento per l’attuazione degli interventi nel centro storico di Palermo

1. Per l’attuazione degli interventi di recupero previsti dai piani esecutivi vigenti il comune di Palermo istituisce nel centro storico un parco alloggi transitori per gli abitanti residenti temporaneamente trasferiti. L’assegnazione di detti alloggi verrà disciplinata con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale che dovrà anche tener conto dell’anzianità di residenza nel centro storico.

2. In quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, si applicano anche per il recupero del centro storico di Palermo.

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Testo ARTICOLO 127

Termini e procedure per la realizzazione degli interventi nel centro storico di Palermo

1. Il comune di Palermo deve provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 124, 125 e 126, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In tutti i casi di inadempienza il Presidente della Regione dispone intervento sostitutivo nominando un commissario ad acta, in possesso di competenze specifiche relative all’adempimento.

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Testo ARTICOLO 128

Modalità applicative per gli interventi nel centro storico di Ortigia

1. Le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 124 e l’entità dei contributi in conto capitale e in conto interesse di cui al comma 2 dell’articolo 125, si applicano anche per gli interventi nel centro storico di Ortigia sempre nel rispetto del piano particolareggiato.

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Testo ARTICOLO 129

Interventi per il completamento dell’aerostazione di Punta Raisi

1. Per la copertura di ogni onere connesso al completamento dell’aerostazione passeggeri definitiva dell’aeroporto civile di Palermo ‘Punta Raisi’, compreso l’impianto di tre pontili mobili, è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni a valere sull’esercizio finanziario 1993.

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Testo ARTICOLO 130

Interpretazione autentica dell’articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37

1. Nell’articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37 rientrano le cooperative edilizie finanziate ai sensi del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 e successive modifiche ed integrazioni.

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Testo ARTICOLO 131

Interventi per l’edilizia agevolata

1. Il limite massimo di intervento di cui al decreto dell’Assessore regionale per la cooperazione del 22 maggio 1992 si applica per i programmi costruttivi di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 1984, n. 37, che alla data del 22 maggio 1992 non avevano ultimato i lavori nella misura del cento per cento della spesa sostenuta, tenuto conto dei massimali di costo di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici CER 26 aprile 1991.

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Testo ARTICOLO 132

Interventi di edilizia convenzionata – agevolata realizzata da imprese edili

1. L’Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli istituti e alle sezioni di

credito fondiario ed edilizio contributi in annualità costanti fino a quindici anni sugli interessi dei mutui contratti da imprese edili per l’acquisizione delle aree e la costruzione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata - agevolata, sufficienti a contenere l’onere a carico del mutuatario nella misura del cinque per cento annuo, oltre al rimborso del capitale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati altresì in fase di preammortamento, comunque per un periodo non superiore ad anni tre, proporzionalmente alle quote di mutuo erogate e in misura tale che gli interessi sulle erogazioni effettuate in corso d’opera non gravino sul mutuatario in misura superiore al cinque per cento annuo.

3. Gli interventi costruttivi di cui al presente articolo possono essere realizzati, oltre che nelle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, o nei programmi costruttivi di cui alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modificazioni ed integrazioni, o delimitate ai sensi dell’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in aree di proprietà site in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad edilizia abitativa.

4. La tipologia costruttiva cui le imprese che fruiscono dei mutui agevolati devono attenersi è quella prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

5. Il contratto di acquisto degli alloggi realizzati con le agevolazioni di cui al presente articolo ed il relativo frazionamento del mutuo devono essere effettuati rispettivamente entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a pena di decadenza delle agevolazioni.

6. I mutui di cui al presente articolo possono coprire sino al cento per cento del costo di costruzione degli alloggi.

7. L’importo massimo del mutuo ammesso a contributo è quello previsto per i mutui agevolati finalizzati alla realizzazione di programmi costruttivi di edilizia convenzionata agevolata di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni.

8. L’entità del mutuo è rapportata al costo di intervento scaturente dal quadro tecnico-economico che, unitamente agli elaborati di progetto, deve essere corredata dal visto dell’Ispettorato tecnico dei lavori pubblici, previo accertamento della conformità alle caratteristiche di cui all’articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e ai costi massimi di cui all’articolo 3, lettera n, della stessa legge.

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Testo ARTICOLO 133

Requisiti soggettivi e garanzie

1. I requisiti soggettivi nonché il limite massimo di reddito per l’accesso ai mutui agevolati rivolti all’acquisto degli alloggi realizzati dalle imprese edilizie di cui all’articolo 132 sono quelli di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I mutui concessi dagli istituti di credito di cui al comma 1 dell’articolo 132 sono garantiti da ipoteca di primo grado sull’area e sulla costruzione e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.

3. La garanzia della Regione si intende prestata con l’emissione del provvedimento di concessione del contributo e resta valida finché sussiste comunque un credito dell’istituto mutuante, sia in dipendenza di erogazioni di preammortamento, sia di erogazioni anche parziali in ammortamento.

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Testo ARTICOLO 134

Formazione del programma

1. Nelle more della definizione per legge dei criteri per la formazione dei programmi di edilizia convenzionata agevolata, l’Assessore regionale per i lavori pubblici procede all’individuazione delle imprese edilizie destinatarie delle agevolazioni di cui all’articolo 132 sulla base di apposito bando di concorso, il cui schema sarà preventivamente sottoposto alle valutazioni della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente alla ripartizione territoriale delle disponibilità finanziarie attuata in conformità ai criteri individuati con delibera della Giunta regionale.

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Testo ARTICOLO 135

Limiti per interventi costruttivi

1. Il limite massimo di intervento di cui al primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, si applica anche agli interventi costruttivi in corso di realizzazione con i fondi di cui al terzo comma dell’articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ed in conformità del titolo terzo della legge 5 agosto 1978, n. 457.

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Testo ARTICOLO 136

Procedure per l’edilizia economico-popolare ed agevolata

1. Ai comuni destinatari di finanziamenti per l’edilizia economico-popolare ed agevolata, qualora gli stessi non siano dotati di strumenti necessari per la localizzazione degli alloggi o siano sprovvisti di sufficienti aree nell’ambito dei piani di zona adottati, si applicano, limitatamente alla realizzazione dei finanziamenti assegnati, le procedure, i termini e le modalità di cui all’articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 1986, n. 1, esclusa la disposizione di cui al quinto comma.

2. è in ogni caso richiesta l’approvazione dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, se ed in quanto necessaria secondo le norme vigenti.

3. Il parere della Sovrintendenza alle antichità ed ai monumenti deve essere acquisito.

4. I programmi costruttivi sono dimensionati al numero degli alloggi, previsti e finanziati entro il 31 dicembre 1993.

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Testo ARTICOLO 137

Interventi per il conseguimento della proprietà della prima casa

1. Al fine di agevolare il conseguimento della proprietà della prima casa l’Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli istituti ed alle sezioni di credito fondiario ed edilizio contributi in annualità costanti fino a quindici anni sugli interessi dei mutui contratti da privati e finalizzati alla costruzione o all’acquisto di alloggi aventi le caratteristiche dell’edilizia economica, con superficie utile netta non superiore a mq. 130.

2. Il limite di superficie consentito è aumentato del 30 per cento in caso di acquisto di alloggio già occupato dal soggetto avente diritto da oltre un biennio o di acquisto da parte del comproprietario di un appartamento delle residue quote di proprietà di soggetti estranei al nucleo familiare, nonché nel caso di alloggio realizzato anteriormente al 1970; lo stesso limite è aumentato del 50 per cento per gli alloggi realizzati anteriormente al 1950.

3. La costruzione della prima abitazione deve essere realizzata in lotti di terreno assegnati al richiedente nell’ambito dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o dei programmi costruttivi di cui alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, o ai sensi dell’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero in terreno di proprietà del richiedente ricadente in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad edilizia abitativa.

4. I mutui di cui al presente articolo possono coprire sino al 100 per cento del prezzo di acquisto o del costo di costruzione dell’alloggio e delle eventuali spese per interventi di ristrutturazione, adeguamento o rifacimento degli impianti e dei servizi da eseguirsi nell’alloggio sempre che la costruzione sia stata realizzata anteriormente al 1975.

5. L’importo massimo del mutuo ammesso a contributo è stabilito in lire 160 milioni per alloggio nei comuni capoluoghi di provincia, in lire 150 milioni nei comuni con popolazione superiore a venticinquemila abitanti e in lire 90 milioni nei rimanenti comuni.

6. I contributi di cui al presente articolo sono erogati altresì in fase di preammortamento, comunque per un periodo non superiore a tre anni, proporzionalmente alle quote di mutuo erogate, e in misura tale che gli interessi sulle erogazioni effettuate in corso d’opera non gravino sul mutuatario in misura superiore al cinque per cento annuo.

7. Alla stipula dell’atto di erogazione finale e quietanza di mutuo resta a carico del mutuatario un onere del cinque per cento annuo, oltre al rimborso del capitale.

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Testo ARTICOLO 138

Scomputo dei mutui

1. I mutui di cui all’articolo 137 sono rimborsati mediante rate semestrali posticipate comprensive di capitale ed interessi, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

2. Le quote a carico della Regione sono versate semestralmente direttamente agli istituti di credito

mutuanti.

3. Gli istituti di credito pongono a carico dei mutuatari per i pagamenti ritardati rispetto alle scadenze contrattuali interessi moratori in misura pari a quella prevista per il credito fondiario.

4. In caso di mancato pagamento da parte dei mutuatari di almeno due rate di ammortamento, gli istituti iniziano le azioni coattive di recupero informandone l’Assessorato regionale dei lavori pubblici.

5. I mutui sono assistiti da ipoteca di primo grado sull’immobile fruente delle agevolazioni e sulle relative pertinenze, nonché dalla garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.

6. La garanzia della Regione si intende prestata con l’emissione del provvedimento di concessione del contributo e resta valida finché sussiste comunque un credito dell’istituto mutuante.

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Testo ARTICOLO 139

Requisiti per l’accesso ai benefici

1. L’accesso ai benefici previsti dalla presente legge è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a)      cittadinanza italiana;

b)      residenza e/o attività lavorativa nel comune o in comune viciniore ancorché non contermine a quello in cui si intende acquistare o costruire l’alloggio;

c)      non titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di un alloggio nei comuni di cui alla lettera b;

d)      non avere ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico;

e)      godimento di un reddito imponibile annuo complessivo non inferiore a lire 25 milioni e non superiore a lire 70 milioni.

2. Ai fini della determinazione del limite massimo di reddito complessivo, il reddito del nucleo familiare è diminuito di lire 1 milione per ogni figlio a carico. Agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi ultimi, effettuata la detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento.

3. Ai fini della determinazione del limite di reddito si tiene conto del reddito complessivo del nucleo familiare quale risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi di ciascuno dei componenti di esso prima dell’emanazione del bando regionale di concorso.

4. Il requisito di cui al punto c del comma 1 dichiarato all’atto della presentazione della domanda, è verificato da parte dell’istituto mutuante al momento della stipula del contratto di mutuo mediante produzione da parte del richiedente delle visure notarili eseguite presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

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Testo ARTICOLO 140

Criteri e modalità per beneficiare dei contributi

1. Le domande per l’ammissione ai benefici previsti dall’articolo 137 devono essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando che, emanato dall’Assessore regionale per i lavori pubblici entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, indica tra l’altro la documentazione da produrre.

2. Per ciascun nucleo familiare può essere presentata una sola domanda ed in un solo comune.

3. L’Assessore regionale per i lavori pubblici predispone per ciascuna provincia tre graduatorie di cui una per il capoluogo, una per i comuni con oltre venticinquemila abitanti ed una per i rimanenti comuni.

4. Le graduatorie pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono immediatamente esecutive salvo il diritto dei richiedenti ad interporre ricorso allo stesso Assessore regionale per i lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

5. Dei ricorsi accolti e delle conseguenti modifiche alle graduatorie l’Assessore regionale per i lavori pubblici dà notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

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Testo ARTICOLO 141

Modalità per la formulazione delle graduatorie

1. Ai fini delle graduatorie per la concessione del contributo per l’acquisto o la costruzione dell’alloggio di cui all’articolo 137 si assegna alle seguenti categorie un punteggio preferenziale che verrà determinato in sede di bando:

a)      sfrattati con sentenza esecutiva anteriore alla data di pubblicazione del bando;

b)      collocati in alloggi provvisori a cura della pubblica Amministrazione;

c)      coppie di nuova formazione che abbiano contratto matrimonio non più tardi di cinque anni prima della pubblicazione del bando;

d)      anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando qualora risultino a loro carico figli portatori di handicap;

e)      richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da più di due anni alla data di pubblicazione del bando nel centro storico e che intendono acquistare l’alloggio in cui abitano.

2. Soddisfatte le priorità di cui ai punti a, b, c, d ed e del comma 1 le graduatorie vengono formulate dando preferenza ai soggetti il cui reddito familiare risulti essere più basso.

3. Le graduatorie hanno validità quinquennale.

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Testo ARTICOLO 142

Vincoli e condizioni sugli immobili

1. L’immobile acquistato o costruito con i benefici della presente legge è intestato al richiedente o ad entrambi i coniugi in relazione al regime che regola i rapporti patrimoniali dei coniugi stessi.

2. Nel caso di separazione personale, di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è consentita la successione nella titolarità del mutuo ipotecario dell’ex coniuge non mutuatario che resta nella disponibilità dell’appartamento.

3. L’erogazione dei benefici è subordinata all’assunzione dell’obbligo da parte del soggetto assegnatario di non trasferire la proprietà dell’immobile e di non mutare la destinazione esclusiva e continuativa dello stesso per l’uso abitativo del proprio nucleo familiare per un periodo di dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori.

4. Tali particolari vincoli dovranno risultare da apposita clausola da inserire nel decreto di concessione dei benefici e nel contratto di mutuo e la trascrizione degli stessi presso la competente conservatoria dei registri immobiliari dovrà avvenire a cura dell’istituto di credito mutuante o dei beneficiari e a spese di questi ultimi; i medesimi vincoli hanno effetto per i successori, a qualunque

titolo, nella disponibilità degli immobili.

5. Gli istituti di credito provvederanno, altresì, ad inserire nel contratto di mutuo l’obbligo di assicurare l’alloggio a favore dell’istituto stesso per tutto il periodo di durata del mutuo.

6. La violazione dei vincoli previsti dal presente articolo comporta la risoluzione del contratto di mutuo.

7. Si può derogare al divieto di trasferimento o di locazione, ferma comunque restando la destinazione dell’immobile all’uso abitativo, solo a seguito di autorizzazione da parte dell’Assessore regionale per i lavori pubblici.

8. L’autorizzazione suddetta può essere concessa dopo il primo quinquennio esclusivamente quando sussistono gravi ed inderogabili sopravvenuti motivi.

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Testo ARTICOLO 143

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all’articolo 132 è autorizzato per l’esercizio finanziario 1993 il limite di impegno di lire 10.000 milioni.

2. Per le finalità di cui all’articolo 137 è autorizzato per l’esercizio finanziario 1993 il limite di impegno di lire 10.000 milioni.

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Testo ARTICOLO 144

Interventi a favore del comune di Pollina ed altre provvidenze per le zone terremotate

1. Per far fronte alle conseguenze dell’evento sismico del 26 giugno 1993 verificatosi nel comune di Pollina, in provincia di Palermo, è stanziata, quale anticipazione rispetto agli interventi dello Stato, la somma di lire 4.000 milioni.

2. L’anticipazione è finalizzata all’attuazione degli interventi per il recupero statico e funzionale degli edifici appartenenti al patrimonio pubblico, per il recupero e la conservazione degli edifici di culto, d’interesse storico, artistico e monumentale, per la ricostruzione e riparazione di unità immobiliari di privati e per ogni altro intervento necessario per il recupero di condizioni di normalità nel territorio comunale di Pollina, in relazione ai danni conseguenti al movimento tellurico del 26 giugno 1993.

3. Gli interventi da effettuare, individuati dalla Regione di concerto con il Dipartimento della protezione civile e con la Prefettura di Palermo, saranno attuati dal Prefetto di Palermo ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, utilizzando lo stanziamento di cui al comma 1 del presente articolo, in aggiunta alla assegnazione di lire 3.000 milioni di cui all’ordinanza n. 2325/FPC del 2 luglio 1993 del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. In deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 19, ultimo comma, della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, i comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, individuati dal D.P.C.M. del 16 gennaio 1991, sono autorizzati ad utilizzare i fondi per servizi, assegnati ai sensi del secondo comma del medesimo articolo

19, per la prosecuzione degli interventi contributivi previsti dalla disposizione n. 22 del 22 dicembre 1990 del Commissario coordinatore degli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale.

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Testo ARTICOLO 145

Contributo straordinario all’EAS

1. All’Ente acquedotti siciliano viene erogato un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per potere provvedere al trasferimento della propria sede.

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Testo ARTICOLO 146

Provvidenze per il ripristino di attrezzature ed impianti di imprese di trasporti distrutti da attentati

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere alle ditte titolari delle imprese Stat di Santa Teresa Riva e Camarda e Drago di S. Agata di Militello che, in conseguenza di atti di criminalità mafiosa, hanno subito danni alle attrezzature ed impianti aziendali, un contributo di lire 500 milioni ciascuna, per il ripristino delle attrezzature e degli impianti distrutti.

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Testo ARTICOLO 147

Modifica dell’articolo 41 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15

1. All’articolo 41, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, l’espressione ‘è elevato a mesi 6’è sostituita da ‘è elevato di mesi sei’.

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Sudd: TITOLO XI

MISURE STRAORDINARIE E URGENTI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Testo ARTICOLO 148

Disposizioni relative ai pareri tecnici

1. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, come sostituito dall’articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente: ‘3. I capi degli uffici o dei settori tecnici degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 possono esprimere pareri tecnici sui progetti redatti dagli stessi uffici di cui fanno parte, solo con riguardo ai progetti di lavoro comportanti una previsione di spesa non superiore a 300 mila ECU, IVA esclusa, nonché per i progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria, e per i progetti relativi agli interventi di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

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Testo ARTICOLO 149

Integrazione dell’articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, inserito dall’articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è aggiunto il seguente: ‘5. Per il finanziamento e l’affidamento di lavori relativi a manutenzioni periodiche e scavi archeologici nonché agli interventi di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, si prescinde dal progetto esecutivo così come definito dal comma 3 del presente articolo.’

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Testo ARTICOLO 150

Inserimento dei progetti esistenti nei programmi regionali

1. I programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche per l’anno 1993 possono includere, in aggiunta alle opere dotate di progetti di massima o di progetti esecutivi muniti di tutte le autorizzazioni e i pareri conseguibili in dette fasi di elaborazione dei progetti, opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

2. La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali provvedono all’immediato finanziamento delle opere comprese nei suddetti programmi regionali di spesa.

3. Le procedure per l’affidamento dei lavori previsti nei progetti di cui al presente articolo sono avviate, previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento, dopo l’approvazione del rispettivo progetto esecutivo, come definito dall’articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, che l’ente interessato deve inoltrare corredato dagli atti, dalle autorizzazioni e dai pareri previsti dalle leggi vigenti.

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Testo ARTICOLO 151

Programmazione triennale per l’anno 1994

1. I programmi triennali delle opere pubbliche da adottarsi in concomitanza con l’approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 1994 possono includere, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall’articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

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Testo ARTICOLO 152

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10

1. I lavori approvati e finanziati relativamente ai quali alla data di pubblicazione della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, il bando di gara non sia stato pubblicato o, in caso di trattativa privata senza gara, non sia stato stipulato il contratto, sono affidati ed eseguiti secondo le norme della suddetta legge regionale, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Per le perizie di variante e suppletive disposte direttamente dal direttore dei lavori ai sensi del comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall’articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 5 del suddetto articolo 23, fatto in ogni caso salvo il parere dell’ingegnere capo dei lavori.

3. Le somme corrispondenti ai ribassi d’asta da restituirsi agli enti finanziatori e da portare in economia ai sensi del comma 14 dell’articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall’articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono iscritte in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa dell’Amministrazione regionale o dell’ente che ha disposto il finanziamento per essere utilizzate, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo, entro il limite complessivo di cui all’articolo 23, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come sostituito dall’articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

4. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge gli enti sono tenuti ad avviare le procedure per l’appalto dei lavori di cui al comma 1 o, nel caso di trattativa privata senza gara, alla stipula dei relativi contratti, dandone immediata comunicazione all’ente finanziatore. In caso di inottemperanza quest’ultimo provvede, senza diffida, alla nomina di commissari ad acta per i suddetti adempimenti e per quelli di cui al primo e secondo comma dell’articolo 25 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

5. è abrogato il comma 6 dell’articolo 77 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

6. Il comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è così sostituito: ‘1. Il comitato tecnico amministrativo di cui alla legge regionale 30 luglio 1969, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso e le relative funzioni sono attribuite agli organi previsti dall’articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.’

7. Le disposizioni di cui all’articolo 35 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 non si applicano per l’affidamento di opere private che abbiano ricevuto una sovvenzione diretta e specifica o un contributo in misura superiore al 50 per cento del relativo importo dalla Regione o altri enti pubblici, nei limiti previsti dalla direttiva CEE 440/89 e dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e successive modifiche ed integrazioni.

8. Il comma 2 dell’articolo 50 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente: ‘2. La garanzia è costituita nelle forme previste dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348.’

9. L’articolo 22 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, inserito dall’articolo 25 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente: ‘Art. 22 bis

Responsabilità dei progettisti

1. Il risarcimento dei danni arrecati all’ente appaltante dai privati professionisti che operano in qualità di progettisti di un’opera pubblica per responsabilità in cui siano incorsi nell’espletamento dell’incarico, così come le forme e le modalità delle relative garanzie, anche assicurative, sono regolati dalle leggi dello Stato’.

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Sudd: TITOLO XII

INTERVENTI SUL TERRITORIO

Testo ARTICOLO 153

Programmi di finanziamento delle opere di Urbanizzazione

1. Al fine di consentire ai comuni dell’isola l’attuazione dei piani regolatori generali e degli strumenti urbanistici attuativi secondo le prescrizioni dell’articolo 14, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente di concerto con l’Assessore regionale per i lavori pubblici adotta, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come sostituito dall’articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, programmi di finanziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle relative spese per l’espropriazione delle aree.

2. Nell’adozione dei programmi di cui al comma 1 deve essere riservata apposita quota finanziaria per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di risanamento dei piani particolareggiati di recupero approvati o inseriti negli strumenti urbanistici generali e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nei comprensori di edilizia economica e popolare.

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Testo ARTICOLO 154

Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19

1. L’accertamento di conformità di cui all’articolo 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, da rilasciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, previo esame istruttorio dell’Ufficio tecnico comunale e previo parere della Commissione edilizia comunale e dell’ufficiale sanitario, sostituisce il rilascio della concessione edilizia, per la realizzazione dell’opera pubblica oggetto di accertamento.

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Testo ARTICOLO 155

Modifiche all’articolo 75 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15

1. L’articolo 75, comma 3, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, è sostituito dal seguente: ‘3. Le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto interministeriale, si applicano altresì alle attività produttive di tipo tradizionale costituenti elemento caratteristico del paesaggio e della storia dei luoghi, con possibilità di riduzione sino ad un ventesimo del canone normale.’

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Testo ARTICOLO 156

Determinazione canoni concessioni demanio Marittimo

1. I canoni per le concessioni di beni del demanio marittimo sono fissati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore per il bilancio e le finanze, di concerto con l’Assessore per il territorio e l’ambiente.

2. Entro il 31 dicembre 1993 sono determinati con il procedimento di cui al comma 1 i canoni dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1989. Fino a tale determinazione restano sospese le obbligazioni dovute per tali anni.

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Testo ARTICOLO 157

Recupero patrimonio idrotermale

1. Per il completamento del recupero e per la valorizzazione del patrimonio idrotermale del comune di Montedoro è autorizzata per l’esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 5.000 milioni.

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Testo ARTICOLO 158

Parchi urbani e suburbani

1. Per l’esercizio finanziario in corso lo stanziamento del capitolo 86203 è incrementato di lire 20.000 milioni quale contributo da destinare alle province regionali ed ai comuni per l’acquisizione, l’impianto e la gestione di parchi urbani e suburbani con priorità agli interventi mirati al recupero di aree degradate ricadenti all’interno del perimetro del centro edificato definito ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

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Testo ARTICOLO 159

Modalità per il piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente nomina, previa diffida, commissari ad acta per l’adozione dei provvedimenti necessari per l’attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all’articolo 6, lettera a, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 18 del decreto legge 7 giugno 1993, n. 180’.

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Testo ARTICOLO 160

Attività delle province regionali in materia di smaltimento dei rifiuti solidi

1. Le province regionali svolgono obbligatoriamente l’attività di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali, di cui all’articolo 13, comma 1, lettera f, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati.

2. Nello svolgimento dell’attività di cui al comma 1 è data priorità alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette.

3. L’attività di cui al comma 1 può essere estesa anche ad interventi di risanamento ambientale di parti del territorio danneggiate dalla presenza di discariche abusive, fatto salvo il diritto al risarcimento nei confronti dei responsabili del danno ambientale.

4. Con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, sentite le province regionali, sono individuate le discariche che ciascuna provincia può utilizzare per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1.

5. Le somme destinate allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo sono ripartite fra le province regionali con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per gli anni 1993, 1994 e 1995 rispettivamente la spesa di lire 10.000 milioni, 20.000 milioni e 20.000 milioni.

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Testo ARTICOLO 161

Interventi di protezione e risanamento ambientale

1. La Regione siciliana provvede al finanziamento di

progetti finalizzati al recupero ambientale di aree degradate da eventi naturali e/o determinati da interventi antropici.

2. L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, formula il programma di interventi.

3. La formulazione del programma deve essere effettuata tenendo conto dell’inquadramento territoriale dello stato di degrado, dei fattori di rischio, delle caratteristiche tecniche e dell’analisi finanziaria ed economica dei progetti.

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Testo ARTICOLO 162

Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dei centri storici

1. L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente è autorizzato a predisporre, approvare e finanziare un piano straordinario di interventi mirati alla riqualificazione dei centri storici dei comuni della Regione siciliana.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1993 - 1995 la spesa di lire 25.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l’esercizio finanziario 1993.

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Sudd: TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Testo ARTICOLO 163

Commissione consultiva servizio di riscossione

1. Per la copertura delle spese pregresse di funzionamento della commissione consultiva per il servizio di riscossione dei tributi di cui all’articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, lo stanziamento del capitolo 21658 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1993 è incrementato della somma di lire 383 milioni.

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Testo ARTICOLO 164

Termine per l’applicazione dell’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 1993

1. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, si applicano a decorrere dal 1° luglio 1994.

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Testo ARTICOLO 165

1. Ai maggiori oneri di lire 1.108.803 milioni derivanti dall’applicazione della presente legge, come risultano specificati nell’allegata tabella A, ricadenti nell’esercizio finanziario 1993, si provvede quanto a lire 50.000 milioni con le disponibilità del capitolo 21264, quanto a lire 950.000 milioni con le disponibilità del capitolo 21265 e quanto a lire 108.803 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l’anno finanziario medesimo.

2. I predetti maggiori oneri e quelli ricadenti negli esercizi finanziari successivi, specificati nell’allegata tabella A, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codici 1004 - 6001 e 7001, all’uopo utilizzando gli appositi accantonamenti indicati nell’elenco n. 5 annesso al bilancio.

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Testo ARTICOLO 166

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.