Legge
Regionale n. 25 del 01/09/1993
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 06 09 1993 n. 42
Titolo
Atto: Interventi straordinari per l’occupazione
produttiva in Sicilia
Premessa
Prem.: Regione Siciliana
L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga la seguente legge:
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Sudd: TITOLO I
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15
maggio 1991, n. 27
Testo ARTICOLO 1
Modifiche procedurali per i corsi di cui agli articoli 1
e 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27
1. Per l’attuazione dei piani formativi approvati
nell’anno 1992 ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge regionale 15 maggio
1991, n. 27, l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato a stipulare
convenzioni con imprese e loro consorzi, enti ed istituti specializzati, secondo
le procedure di cui alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ai fini
dell’esame e valutazione con sistemi informatici delle domande di
partecipazione ai corsi presentate dagli aspiranti, nonché della
predisposizione delle relative graduatorie.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono approvate con
decreto dell’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l’emigrazione, sentita un’apposita Commissione
nominata dal medesimo Assessore composta da un funzionario con qualifica di
direttore regionale, in qualità di presidente, e da due funzionari con
qualifica non inferiore a dirigente del medesimo Assessorato, di cui uno con
mansioni anche di segretario, e sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della
Regione siciliana.
Trovano applicazione i commi 6, 7 e 8 dell’articolo 2
della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.
3. A decorrere dal 1993 la selezione degli aspiranti per
la partecipazione ai corsi di formazione professionale finanziati ai sensi degli
articoli 1 e 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, è effettuata dagli
organismi convenzionati incaricati dello svolgimento delle relative attività
formative, in conformità dei criteri stabiliti dall’Assessore regionale per
il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione,
sentite la Commissione regionale per l’impiego e la competente Commissione
legislativa.
4. Le convenzioni previste dal comma 4 dell’articolo 1
della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, saranno predisposte in conformità
dello schema-tipo da approvarsi con decreto dell’Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione,
sentite la Commissione regionale per l’impiego e la competente Commissione
legislativa e previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana. Il predetto parere sostituisce il parere sui singoli schemi
di convenzione, previsti dalla vigente normativa in materia di contabilità
generale dello Stato.
5. I commi da 1 a 5 dell’articolo 2 ed il comma 4
dell’articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, sono abrogati.
6. L’articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1991,
n. 27, è sostituito dal seguente: ‘Art. 3 Sostegno agli allievi
1. Agli allievi che frequentano i corsi previsti
dall’articolo 1 è corrisposto per ogni giorno di effettiva presenza un
assegno giornaliero di importo pari a quello spettante per la frequenza ai corsi
di formazione a finanziamento comunitario, i cui oneri siano posti a carico del
Fondo sociale europeo’.
7. Le provvidenze di cui al comma 6 si applicano ai piani
formativi approvati successivamente all’entrata in vigore della presente
legge.
8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1,
previsti per il corrente esercizio finanziario in lire 500 milioni, si provvede
con parte delle disponibilità del capitolo 34118 del bilancio di previsione.
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Testo ARTICOLO 2
Garanzie per il personale della formazione
professionale.
1. Al personale iscritto all’albo previsto dall’art.
14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il
trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro di categoria.
2. È fatto obbligo agli enti di cui all’articolo 4
della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, prima di procedere a nuove assunzioni
anche a tempo determinato, di completare l’orario di lavoro, nel rispetto
della professionalità e delle norme contrattuali, del personale ad orario
parziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Testo ARTICOLO 3
Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 15
maggio 1991, n. 27.
1. L’articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1991,
n. 27, è sostituito dal seguente: ‘Art. 8. Riserva nelle assunzioni con
richiesta nominativa.
1. La Commissione regionale per l’impiego,
nell’individuare, mediante delibera approvata dall’Assessore regionale per
il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione,
i lavoratori aventi diritto alla riserva ai sensi del comma 5, lettera c),
dell’articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dovrà dare priorità
alle seguenti categorie:
a)
soggetti portatori di handicap, ai sensi dell’articolo 2 della legge
regionale 18 aprile 1981, n. 68;
b)
soggetti di età non superiore ai quaranta anni, i quali, trovandosi in
condizioni di tossicodipendenza o di alcolismo, abbiano portato a termine con
esito favorevole terapie di riabilitazione presso centri di riabilitazione
convenzionati a norma di legge o presso strutture pubbliche, purché esibiscano
la relativa certificazione rilasciata dai medesimi centri o strutture pubbliche,
vistata dal competente servizio dell’unità sanitaria locale;
c)
soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo
6;
d)
lavoratori disoccupati a seguito di licenziamenti collettivi o per
giustificato motivo oggettivo determinati dall’applicazione all’impresa o al
titolare di essa delle misure patrimoniali di cui alla legge 31 maggio 1965, n.
575 e successive modifiche ed integrazioni.’
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Testo ARTICOLO 4
Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 15
maggio 1991, n. 27
1. I commi 1, 2, 4 e 5 dell’articolo 9 della legge
regionale 15 maggio 1991, n. 27, sono sostituiti dai seguenti: ‘1.
L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l’emigrazione è autorizzato a corrispondere alle imprese
operanti in Sicilia, le quali impieghino lavoratori assunti a tempo
indeterminato, anche a tempo parziale, per il periodo massimo di un triennio,
contributi pari al 50 per cento, al 40 per cento ed al 25 per cento della
retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria,
rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno. In caso di assunzione
a tempo parziale, l’importo dei contributi sarà proporzionalmente ridotto.
2. La misura dei contributi di cui al comma 1 è elevata
al 65 per cento, 50 per cento e 50 per cento, rispettivamente per il primo, il
secondo e il terzo anno, quando le assunzioni riguardino lavoratori appartenenti
alle categorie di cui al comma 5 dell’articolo 25 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, al comma 1 lettere a), b) e d) dell’articolo 8 della presente legge.
L’elevazione è altresì concessa quando le assunzioni riguardino soggetti
appartenenti alle categorie di cui al comma 1 lettera c) dell’articolo 8 della
presente legge, sempre che agli stessi venga riservata una quota
complessivamente non inferiore al 50 per cento delle predette assunzioni.
4. I contributi previsti dal comma 1 possono essere
concessi a favore delle imprese che nei dodici mesi precedenti alle assunzioni e
durante il periodo di fruizione dei contributi stessi non abbiano proceduto a
riduzione di personale e non abbiano sospensioni dal lavoro conseguenti
all’attivazione di procedure per la concessione a qualsiasi titolo di
interventi straordinari di integrazioni salariali.
5. I predetti contributi possono essere concessi per le
assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il primo giorno del mese
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre
1994. Essi non sono cumulabili con analoghe agevolazioni previste dalla vigente
normativa regionale, statale e comunitaria’.
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Testo ARTICOLO 5
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 15
maggio 1991, n. 27
1. All’articolo 10 della legge regionale 15 maggio
1991, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a)
al comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole da ‘riguardino
giovani iscritti’a ‘commi 1 e 2 dell’articolo 6’ sono sostituite dalle
seguenti: ‘nei casi previsti dal comma 2 dell’articolo 9’;
b)
al comma 1, lettera b), il secondo periodo è sostituito dal seguente:
‘i contributi sono elevati alla misura del 65 per cento, 50 per cento e 50 per
cento, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno, nei casi
previsti dal comma 2 dell’articolo 9’;
c)
al comma 2 dopo le parole ‘riduzioni di personale’ è aggiunto il
seguente periodo: ‘le provvidenze di cui al comma 1 trovano altresì
applicazione, limitatamente agli interventi previsti alla lettera b), nei casi
in cui entro il predetto periodo si sia verificato il mantenimento in servizio a
tempo indeterminato di unità assunte con contratto di formazione e lavoro
anteriormente al periodo medesimo’.
Allo stesso comma 2 le parole ‘31 dicembre 1992’ sono
sostituite con ‘31 dicembre 1994’e ‘nei due anni precedenti’ con ‘nei
dodici mesi’;
d)
al comma 3 le parole ‘dalla data di entrata in vigore della legge 11
aprile 1986, n. 113’ sono sostituite dalle seguenti: ‘dal primo giorno del
mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge’.
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Testo ARTICOLO 6
Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 15
maggio 1991, n. 27
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 15
maggio 1991, n. 27, è aggiunto il seguente periodo: ‘Le predette convenzioni
potranno essere stipulate anche con imprese di servizi e loro consorzi le quali
si prefiggono lo scopo di promuovere ed organizzare le predette attività
formative per conto di imprese che intendano realizzarle e che si impegnino
all’osservanza degli obblighi e delle prescrizioni previsti dal presente
articolo’.
2. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 15
maggio 1991, n. 27, dopo le parole ‘per la formazione’, sono aggiunte le
seguenti: ‘nonché per la promozione ed organizzazione delle attività
formative’.
3. Le convenzioni di cui all’articolo 11 della legge
regionale 15 maggio 1991, n. 27, saranno predisposte in conformità di quanto
previsto dal comma 4 dell’articolo 1 della presente legge.
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Testo ARTICOLO 7
Piano regionale per la formazione professionale
1. Il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 21
settembre 1990, n. 36, come sostituito dal comma 1, punto 1, dell’articolo 17
della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, è sostituito dal seguente: ‘1.
L’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell’emigrazione, entro il mese di luglio di ogni anno,
approva il Piano regionale per la formazione professionale secondo le modalità
e le procedure previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive
modifiche ed integrazioni. Entro 90 giorni dalla adozione del decreto
approvativo del Piano, l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione provvede al
versamento delle somme impegnate col medesimo decreto, in favore degli enti cui
è affidata la gestione delle attività formative. All’impegno ed al
versamento delle rimanenti somme, necessarie alla copertura del fabbisogno per
l’intero anno della spesa per il personale, l’Assessorato regionale del
lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e
dell’emigrazione provvederà entro il mese di gennaio. A tal fine gli enti
gestori inoltreranno i prospetti dei costi globali da sostenere, per il
completamento delle attività formative all’Assessorato regionale del lavoro,
della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione,
il quale, effettuato l’esame dei prospetti medesimi, autorizzerà gli enti ad
effettuare la spesa prevista e corrisponderà altresì le somme occorrenti alla
copertura delle spese fino alla concorrenza del 90 per cento delle stesse.’
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Testo ARTICOLO 8
Ulteriori misure di sostegno all’occupazione
1. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, sentita la Commissione
regionale per l’impiego, promuove iniziative, nel quadro degli interventi
previsti dagli articoli 1, 2 e 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148
convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236, volte alla realizzazione di misure
di sostegno all’occupazione, anche attraverso la predisposizione di specifici
progetti e/o il coordinamento delle attività di elaborazione, proposta e
presentazione dei progetti medesimi.
2. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, sentita la Giunta
regionale e la Commissione regionale per l’impiego, nel rispetto dei criteri e
delle procedure previste dall’articolo 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236 ha facoltà di avanzare
proposte ai competenti organi dello Stato in ordine all’individuazione,
nell’ambito del territorio della Regione, delle aree cui destinare gli
interventi previsti dal medesimo articolo 1.
3. Per le finalità dei precedenti commi, nonché per lo
svolgimento dei compiti previsti dal comma 6 dell’articolo 1 del decreto legge
20 maggio 1993, n. 148 convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236,
l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell’emigrazione si avvale anche dell’Agenzia regionale per
l’impiego e per la formazione professionale nonché di enti, società
pubbliche e private e organismi dotati di specifica esperienza e capacità
tecnica, con i quali potranno essere stipulate convenzioni anche ai sensi del
comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36.
4. L’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione, in conformità
delle vigenti norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di lavoro,
nonché delle direttive emanate in sede nazionale in attuazione dell’articolo
1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993,
n. 236, provvede agli adempimenti connessi con la realizzazione delle iniziative
ammesse a finanziamento ai sensi del medesimo articolo, ivi compreso
l’esercizio della connessa azione di vigilanza.
5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal
presente articolo l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,
la formazione professionale e l’emigrazione si avvarrà dei fondi concessi dai
competenti
organi dello Stato in attuazione del decreto legge 20
maggio
1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n.
236.
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Testo ARTICOLO 9
Contratti solidarietà delle imprese artigiane
1. Per l’attuazione degli interventi previsti a favore
delle imprese artigiane dai commi 5 e 8 dell’articolo 5 del decreto legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236, l’Assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l’emigrazione è autorizzato a concedere, fino al 31 dicembre 1995, contributi
a favore di enti che siano emanazione delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello
nazionale, al fine di incrementare la dotazione finanziaria dei fondi bilaterali
istituiti su iniziativa dei medesimi enti in conformità dei vigenti contratti
ed accordi collettivi vigenti in sede nazionale, entro l’ammontare massimo del
90 per cento, 70 per cento e 50 per cento, rispettivamente per il primo, il
secondo ed il terzo anno, della quota minima prevista dai predetti commi.
2. Con decreto dell’Assessore regionale per il lavoro,
la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, saranno
dettate le direttive concernenti le modalità di concessione, erogazione ed
utilizzazione dei contributi previsti dal comma 1, nel rispetto dei criteri
adottati in sede nazionale ai fini dell’attuazione delle disposizioni
contenute nei commi 5 e 8 dell’articolo 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n.148,
convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236.
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Testo ARTICOLO 10
Norme in favore dei disoccupati di imprese soggette a
misure patrimoniali di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575
1. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato a
corrispondere ai lavoratori rimasti disoccupati a seguito di licenziamenti
collettivi o per giustificato motivo oggettivo determinati dall’applicazione
all’impresa o al titolare di essa delle misure patrimoniali di cui alla legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo
massimo di due anni, un’indennità il cui importo non potrà complessivamente
superare, rispettivamente per il primo ed il secondo anno, l’80 per cento ed
il 50 per cento dell’ultima retribuzione percepita, anche ad integrazione
dell’indennità di disoccupazione ordinaria eventualmente spettante, a
condizione che i lavoratori stessi non abbiano diritto all’indennità di
mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle indennità
agli aventi diritto saranno accreditate ai direttori degli Uffici provinciali
del lavoro.
3. Con decreto dell’Assessore regionale per il lavoro,
la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione saranno
emanate le istruzioni occorrenti per l’attuazione del presente articolo.
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Testo ARTICOLO 11
Anticipazione del trattamento di integrazione
salariale
1. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato a
concedere anticipazioni sul trattamento straordinario di integrazione salariale,
in misura non superiore all’80 per cento di tale trattamento, a favore dei
lavoratori sospesi da imprese che avanzino richiesta ai sensi del capo I della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e che si trovino nelle condizioni di cui al comma
6 dell’articolo 2 della medesima legge, limitatamente ai periodi di effettiva
sospensione, sempre che il parere reso dall’Ufficio regionale del lavoro ai
sensi del comma 5 dello stesso articolo 2 sia favorevole all’accoglimento
della richiesta.
2. L’Assessore regionale per il lavoro è autorizzato a
concedere le anticipazioni di cui al comma 1 a favore dei lavoratori edili di
cui al comma 2 dell’articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
3. Trovano applicazione le procedure previste dagli
articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61.
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Sudd: TITOLO II
Nuove norme in materia d cantieri di lavoro per
disoccupati
Testo ARTICOLO 12
Procedure di finanziamento
1. I comuni e le province regionali, sentito il parere
dei titolari dei propri uffici tecnici, sono autorizzati ad approvare con
appositi atti deliberativi delle rispettive giunte i progetti concernenti le
opere ed i lavori da eseguire attraverso la istituzione dei cantieri di lavoro
per disoccupati previsti dalla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17, e
successive modifiche, alla cui gestione provvedano direttamente i medesimi enti.
Ai fini della predisposizione dei progetti i comuni e le province regionali
hanno facoltà di richiedere all’Amministrazione regionale di avvalersi di
funzionari degli ispettorati tecnici regionali o di liberi professionisti,
secondo le procedure della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
2. Per la realizzazione delle iniziative previste dal
comma 1 i comuni e le province regionali inoltreranno istanza di finanziamento
dei progetti approvati all’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione, che provvederà
con propri decreti ad autorizzare l’istituzione e l’apertura dei relativi
cantieri di lavoro, nonché il versamento ai rispettivi tesorieri dell’intero
ammontare delle somme assegnate, nell’ambito dei criteri adottati ai sensi
dell’articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del
decreto di finanziamento prorogabili di altri sessanta giorni con atto
deliberativo motivato dalla giunta comunale o provinciale, le amministrazioni
dei comuni e delle province regionali, a pena di revoca del finanziamento,
disporranno l’inizio dei lavori da eseguire, dandone contestualmente
comunicazione all’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell’emigrazione ed all’ufficio del Genio
civile territorialmente competente.
4. Ai comuni ed alle province regionali è riservata
complessivamente una quota non inferiore al 70 per cento dei finanziamenti da
destinare alla realizzazione dei cantieri.
5. Nell’articolo 16 del decreto legislativo del
Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, le parole ‘costruzione di
opere di pubblica utilità’sono sostituite con ‘costruzione e/o manutenzione
di opere di pubblica utilità’.
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Testo ARTICOLO 13
Esecuzione e controlli
1. Al primo comma dell’articolo 4, n. 3, della legge
regionale 13 dicembre 1983, n. 120, la lettera e) è sostituita come segue:
‘e) manodopera specializzata e qualificata, limitata, rispettivamente, a non
più di una unità e di cinque unità per ogni cantiere’.
2. Gli enti gestori dei cantieri di lavoro istituiti e
finanziati ai sensi della legge regionale 1 luglio 1968, n. 17, e successive
modifiche ed integrazioni, produrranno all’Assessorato regionale del lavoro,
della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione,
entro il termine di quindici giorni dalla chiusura dei medesimi cantieri, la
relazione consuntiva finale dei lavori eseguiti.
3. L’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione provvede al
conferimento degli incarichi di collaudo delle opere realizzate nei cantieri. I
collaudatori verificano la regolarità delle opere e dei lavori eseguiti, nonché
della documentazione giustificativa di spesa. Ai soli fini della applicazione
del presente comma, i periodi previsti dal primo comma dell’articolo 8 della
legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall’articolo 61 della
legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono ridotti alla metà.
4. L’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione provvederà al
pagamento delle spese di collaudo in conformità delle vigenti tariffe
professionali, previa presentazione del verbale di collaudo e della parcella
vistata dal competente ordine o collegio professionale.
5. Gli enti gestori sono tenuti a restituire alla
Regione, entro trenta giorni dal compimento del collaudo, le somme rimaste
inutilizzate e/o relative a spese non regolari.
6. Relativamente ai cantieri di lavoro per i quali il
riscontro contabile non risulti definito all’entrata in vigore della presente
legge, i collaudatori provvederanno, in sede di collaudo delle opere, alla
verifica della regolarità della documentazione giustificativa, nonché
all’accertamento delle somme eventualmente spettanti agli enti gestori a
titolo di saldo.
7. Resta ferma la disciplina contenuta nella vigente
normativa in materia di controllo tecnico da parte degli uffici del Genio civile
sull’esecuzione delle opere progettate e di effettuazione di ispezioni
amministrative e tecniche sulla conduzione dei cantieri.
8. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l’emigrazione ha facoltà di sospendere
la concessione dei finanziamenti richiesti nei confronti degli enti gestori che
non ottemperino agli obblighi di cui ai commi 2 e 5 e potrà altresì disporre,
nei casi di accertate, gravi inadempienze o irregolarità, la revoca dei
finanziamenti concessi.
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Testo ARTICOLO 14
Modifica alla legge regionale 13 dicembre 1983, n.
120, e successive modifiche ed integrazioni
1. Gli importi dell’assegno giornaliero previsti
dall’articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120, e successive
modifiche, sono elevati, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a
quello di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente a lire 40.000,
lire 70.000 e lire 60.000.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 l’importo
finanziabile per ogni cantiere di lavoro è elevato a lire 150 milioni.
3. A decorrere dal 1994 l’Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione
rideterminerà con proprio decreto gli importi previsti dai commi 1 e 2, con
riferimento alla data del primo gennaio di ogni anno, al fine di adeguarli alle
variazioni degli indici del costo della vita accertate dall’ISTAT nei dodici
mesi precedenti.
4. Per i cantieri di lavoro in corso alla data indicata
al comma 1 l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato, su richiesta degli
enti gestori, ad integrare il relativo finanziamento ai fini dell’adeguamento
degli assegni giornalieri agli importi previsti dal medesimo comma.
5. Per il corrente anno 1993 l’Assessore regionale per
il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione
è autorizzato a provvedere al finanziamento dei progetti
per cantieri di lavoro presentati anteriormente all’entrata in vigore della
presente legge, in conformità della normativa all’epoca vigente, integrandone
l’importo secondo quanto previsto dal comma 4.
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Testo ARTICOLO 15
Riserve posti
1. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato, ai sensi
della legge regionale 12 marzo 1986, n. 12, e con le modalità ivi previste, a
disporre l’apertura di cantieri di lavoro da realizzarsi mediante
l’utilizzazione dei lavoratori edili disoccupati iscritti nelle liste di
collocamento, che risultino tali alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Una quota non inferiore al 50 per cento degli
avviamenti da effettuare nei cantieri di lavoro disciplinati dal presente titolo
è riservata ai lavoratori privi di occupazione, iscritti da almeno dodici
mesi nella prima classe delle liste di collocamento o nelle liste di mobilità
di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non fruiscano
della relativa indennità, nonché ai lavoratori appartenenti ad altre categorie
svantaggiate individuate con delibera della Commissione regionale per
l’impiego, da approvarsi con decreto dell’Assessore regionale per il lavoro,
la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione.
3. In aggiunta agli oneri previsti dalla tabella A
annessa alla presente legge, l’Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, per
l’attuazione del comma 1, è autorizzato ad utilizzare lire 5.000 milioni
quale parte delle disponibilità dell’apposito fondo iscritto nel bilancio del
Fondo siciliano per il collocamento e l’assistenza dei lavoratori disoccupati
per il corrente esercizio finanziario 1993.
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Testo ARTICOLO 16
Sostegno ai lavoratori dei settori in crisi
1. E’concesso un assegno pari all’indennità di
disoccupazione ordinaria ai lavoratori dei magazzini agrumari che per effetto
della crisi non hanno effettuato cinquantadue settimane di lavoro nell’ultimo
biennio.
2. Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno
stato di grave crisi dell’occupazione conseguente al previsto completamento di
impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori
edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un
periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati
licenziati dopo che l’avanzamento dei lavori edili abbia superato il 70 per
cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura
prevista dall’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e per un periodo
non superiore a diciotto mesi elevabile a ventisette nelle aree di cui al Testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218. I trattamenti di cui al presente articolo rientrano nella sfera di
applicazione dell’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti
nell’area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui
al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentino un rapporto
superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di
collocamento e popolazione residente in età di lavoro.
4. Per l’attuazione del presente articolo è
autorizzata per l’esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 1.000 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Sudd: TITOLO III
Norma programmatica per un sistema di reddito a favore
dei giovani inoccupati, progetti di utilità collettiva disciplinati
dall’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e ulteriori disposizioni
per l’imprenditoria giovanile
Testo ARTICOLO 17
Norma programmatica per l’adozione di un sistema di
reddito a favore dei giovani inoccupati
1. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge l’Assemblea regionale, su iniziativa
del Governo regionale, esaminerà la normativa riguardante l’adozione di un
sistema di reddito a favore dei giovani inoccupati.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 18
Interventi integrativi della Regione a favore dei
progetti di utilità collettiva
1. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, sentita la Commissione
regionale per l’impiego, è facultato ad approvare ed ammettere al
finanziamento progetti di utilità collettiva della durata di ventiquattro mesi,
a decorrere dal primo gennaio 1994, aventi per oggetto lo svolgimento di attività
di completamento di quelle realizzate in attuazione dei progetti di cui
all’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed
integrazioni, anche con legge regionale.
2. Qualora non sia possibile l’effettuazione delle
attività di completamento previste dal comma 1, gli enti proponenti presentano
nuovi progetti con la previsione di utilizzazione delle unità già impegnate
nei seguenti settori d’intervento: custodia, tutela e manutenzione di impianti
ed uffici pubblici e di beni demaniali; tutela e valorizzazione dell’ambiente
e del territorio e difesa del suolo; custodia e tutela dei beni culturali;
valorizzazione delle iniziative e delle risorse nei settori del turismo e
dell’agricoltura; interventi in materia di protezione civile; prestazione dei
servizi essenziali nel campo dell’assistenza sociale; informatica, telematica
e nuove tecnologie applicate ad uffici e servizi pubblici. Nelle more della
approvazione dei nuovi progetti previsti dal presente comma, l’attuazione dei
progetti proseguirà secondo la loro stesura originaria, comunque per non oltre
sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Le attività da svolgere nell’ambito dei progetti
approvati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere integrate con l’espletamento
da parte degli interessati di attività formative aventi attinenza con i
contenuti dei progetti medesimi, al fine di favorire il mantenimento e
l’elevazione dei livelli di professionalità raggiunti.
4. I progetti da approvarsi ai sensi dei commi 1 e 2 sono
presentati dai medesimi enti proponenti titolari degli analoghi progetti
approvati ai sensi dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. Qualora l’ente proponente titolare del progetto
originario rinunci a presentare il progetto di cui ai commi 1 e 2, l’Assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l’emigrazione, sentita la Commissione regionale per l’impiego, è facultato
ad approvare il progetto presentato da un altro ente proponente con preferenza
per gli enti aventi sede nello stesso comune ovvero in comuni limitrofi.
6. Ai soggetti impegnati nella realizzazione dei progetti
previsti dal presente articolo è corrisposto un assegno orario dell’importo
di lire 7.500.
7. Ai soggetti attuanti verrà corrisposta una quota pari
a lire 1.500 per ogni ora prevista per la realizzazione del progetto.
8. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell’articolo
23 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, si interpretano nel senso che
non possono essere sostituiti con altri i giovani disoccupati impegnati nei
progetti di cui all’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed
all’articolo 22 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, e successive
modifiche ed integrazioni, i quali per qualsiasi motivo cessino definitivamente
dal prestare attività presso le imprese incaricate della realizzazione dei
medesimi progetti.
9. Le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge
regionale 15 maggio 1991, n. 27, nonché quelle della presente legge, trovano
applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti previsti dal medesimo
articolo che siano in possesso dei requisiti ivi indicati alla data di entrata
in vigore della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
TITOLO III
Norma programmatica per un sistema di reddito a favore
dei giovani inoccupati, progetti di
utilità collettiva disciplinati
dall’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n.
67, e ulteriori disposizioni per l’imprenditoria giovanile
ARTICOLO 19
Riserve di posti ed accelerazione dei pubblici concorsi
1. Al primo comma dell’articolo 6 della legge regionale
15 maggio 1991, n. 27, l’espressione ‘25 per cento’è sostituita con
l’espressione ‘pari al 50 per cento’.
2. Il testo del primo comma dell’articolo 7 della legge
regionale 15 maggio 1991, n. 27 è sostituito dal seguente: ‘Ai partecipanti
ai corsi previsti dagli articoli 1 e 5, i quali abbiano conseguito il relativo
attestato di qualifica e limitatamente a qualifiche o profili professionali
uguali o strettamente affini a quelli oggetto del corso frequentato, nonché ai
soggetti in possesso del richiesto titolo di studio che per un periodo non
inferiore a 180 giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di
utilità collettiva disciplinati dall’articolo 23 della legge 11 marzo 1988,
n. 67 e successive modifiche ed integrazioni ed in servizio alla data di
pubblicazione del relativo bando di concorso è riservata nell’ambito dei
concorsi indetti dalle amministrazioni, enti ed aziende, escluse le unità
sanitarie locali, di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991,
n. 12, una quota del 50 per cento dei posti messi a concorso’.
3. Alla fine dell’articolo 20 della legge regionale 15
maggio 1991, n. 27, prima del punto sono aggiunte le seguenti parole ‘purché
in servizio alla data della richiesta di assunzione’.
4. Ai fini dell’accelerazione e della trasparenza delle
procedure concorsuali nonché dell’effettiva applicazione della riserva di cui
al precedente comma, per un triennio dall’entrata in vigore della presente
legge, i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi pubblici per soli
titoli. Per la determinazione dei titoli e dei criteri per la loro valutazione
si applica il decreto dell’Assessore regionale per gli enti locali del 3
febbraio 1992. La presente norma prevale su quelle previste nei regolamenti
delle amministrazioni, enti ed aziende.
5. Le norme di cui al comma 4 si applicano anche ai
concorsi già banditi ancorché non espletati.
6. Trascorsi infruttuosamente sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, gli Assessori competenti per materia provvederanno
alla nomina di commissari ad acta presso le amministrazioni, enti ed aziende di
cui all’articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, che non
abbiano provveduto alla indizione dei concorsi di cui al comma 4.
7. Ai componenti delle commissioni esaminatrici dei
concorsi di cui al comma 4 nonché di quelli indetti
dagli enti indicati dall’articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n.
2, verrà corrisposto un compenso complessivo che non potrà superare
l’importo di lire 15 milioni. L’importo di cui sopra verrà aggiornato
annualmente secondo le procedure previste dal quarto comma dell’articolo 66
della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche
ai concorsi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
9. Le riserve previste nel presente articolo si applicano
fino al 31 dicembre 1995.
Capitoli di bilancio (anno corrente) dell’articolo
capitolo 10510
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Sudd: TITOLO III
Norma programmatica per un sistema di reddito a favore
dei giovani inoccupati, progetti di utilità collettiva
disciplinati dall’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e ulteriori
disposizioni per l’imprenditoria giovanile
Testo ARTICOLO 20
Incentivi all’imprenditoria giovanile
1. Al testo del secondo comma dell’articolo 19 della
legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, sostituire le parole successive ad
‘enti locali’con le seguenti: ‘gli enti parco e gli enti gestori delle
riserve naturali da parte di società, comprese quelle cooperative composte per
almeno l’80 per cento da soggetti che abbiano partecipato alla realizzazione
di progetti di utilità collettiva per un periodo non inferiore a 180 giorni ed
in servizio alla data della stipula della convenzione, o che si impegnano ad
assumere ed a mantenere in servizio almeno l’80 per cento dei soggetti
sopraindicati’. Alla attuazione del presente articolo si provvederà, a norma
dell’articolo 13 della legge 3 aprile 1991, n. 10, con parte degli
stanziamenti autorizzati ai sensi dell’articolo 165. In caso di insufficienza
di tali stanziamenti alla copertura degli oneri per la parte residua
provvederanno gli enti interessati con le disponibilità dei loro bilanci. Per
gli anni successivi si provvederà ai sensi dell’articolo 4, secondo comma,
della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
2. I soggetti di cui al comma 1 i quali intendono
intraprendere una attività autonoma individualmente o in forma societaria hanno
preferenza ai fini della fruizione delle agevolazioni contributive e/o
creditizie previste per i vari comparti economici dalla vigente legislazione
regionale, purché la relativa richiesta venga avanzata entro due mesi
dall’entrata in vigore della presente legge.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 21
Contributi per l’avvio di attività imprenditoriali da
parte di giovani partecipanti a progetti di pubblica utilità 1. L’Assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l’emigrazione è autorizzato a concedere le sovvenzioni di cui al comma 2 a
favore di società o cooperative composte per almeno l’80 per cento da
soggetti che, per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni e già
trascorsi alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano
partecipato alla realizzazione di progetti di utilità collettiva di cui
all’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
2. Le sovvenzioni comprendono:
contributi in conto capitale per le spese di impianto e
di avviamento, fino ad un massimo del 60 per cento delle spese stesse e
limitatamente ai primi due miliardi di investimento; mutui agevolati nella
misura del 30 per cento delle spese di impianto ed avviamento, al tasso annuo
del 4 per cento e per la durata di 15 anni, comprensivi di un periodo di
preammortamento di 3 anni.
3. I soci delle società che accedono ai contributi di
cui al presente articolo perdono ogni altro beneficio di legge connesso alla
qualità di soggetti partecipanti alla realizzazione di progetti di utilità
collettiva di cui all’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni.
4. Con decreto del Presidente della Regione, previa
delibera della Giunta regionale, su proposta della’Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione
sono determinate le modalità di accesso agli aiuti di cui al presente articolo.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata, per l’esercizio 1993, la spesa di lire 10.000 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 22
Ulteriori disposizione in favore dell’imprenditoria
giovanile
1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della imprenditoria
giovanile la Regione concede benefici per progetti di sviluppo produttivo
proposti da società cooperative costituite, in misura non inferiore ai due
terzi dei soci, da giovani in età compresa tra i diciotto ed i trentacinque
anni non compiuti o da società di capitali, le cui quote di partecipazione o le
quote di azioni siano possedute per almeno due terzi da giovani di età compresa
tra i diciotto e i trentacinque anni o società di persone costituite per almeno
due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni non
compiuti, purché abbiano sede legale ed operativa nel territorio della Regione
siciliana.
2. I progetti di sviluppo produttivo dovranno riguardare
settori economici ed interventi che verranno determinati con apposito
Regolamento predisposto dalla Presidenza della Regione, sentita la competente
Commissione legislativa.
3. Ai soggetti di cui al primo comma potranno essere
concessi contributi in conto capitale in misura del quaranta per cento,
contributi in conto interessi, contributi per le spese di progettazione,
consulenza ed azione formativa, contributi per spese di esercizio, contributi in
conto canone per locazioni finanziarie, servizio di tutoraggio. Il Regolamento
di cui al precedente comma dovrà specificare l’entità dei benefici
concedibili, i casi di incompatibilità, nonché i criteri e le modalità
operative per la concessione delle agevolazioni.
4. I progetti di cui al primo comma saranno sottoposti
all’esame di un apposito Nucleo di valutazione, costituito presso la
Presidenza della Regione. Il Nucleo di valutazione, nominato con Decreto
dell’Assessore regionale alla Presidenza, è composta da un Presidente e da
sei componenti tutti esperti nelle materie di economia agraria, industriale,
aziendale e statistica di alto profilo curriculare, di cui tre designati dalle
Università di Palermo, Catania e Messina, e tre designati dalle Associazioni
imprenditoriali regionali, e da un dirigente regionale, con funzioni di
segretario. Il Nucleo di valutazione, che dura in carica tre anni prorogabili
per una sola volta, sostituisce il Comitato tecnico amministrativo di cui
all’articolo 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.
5. Le cooperative giovanili finanziate ai sensi della legge
regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, che abbiano fruito nel
corso della realizzazione del progetto, di proroghe regolarmente autorizzate, e
che nell’esercizio successivo a quello di approvazione degli atti di
collaudo finale abbiano assunto il numero di soci previsto, ed abbiano raggiunto
almeno l’80 per cento del fatturato programmato, sono ammessi a fruire quale
bonifico sulle rate di mutuo e del credito di esercizio erogate dall’Ircac,
una sola volta, delle seguenti agevolazioni:
a)
contributo
a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi bancari
relativi ad anticipazioni di pagamento degli stati di avanzamento lavori e
credito d’Iva;
b)
contributo
a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi sullo
sconto effetti, utilizzati come pagamento in prestazioni d’opera e forniture
regolarmente contabilizzate e collaudate;
c)
contributi
a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento dei
premi di polizze fidejussorie relative ad anticipazioni di quota parte del
finanziamento;
d)
contributo
a fondo perduto pari al 50 per cento del capitale sociale versato dai soci o
sottoscritto con impegno di versamento con ratei annuali, nel triennio
successivo a quello di sottoscrizione;
6. è abrogata
ogni altra disposizione regionale non compatibile con le norme contenute nel
presente articolo.
7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata
per l’esercizio finanziario 1994 la spesa di 40.000 milioni e per
l’esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 50.000 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Sudd: TITOLO IV
Interventi in favore delle imprese manifatturiere
Testo ARTICOLO 23
Locazione finanziaria agevolata
1. Il fondo di rotazione di cui all’articolo 23 della
legge regionale 6 maggio 1981 n. 96 può essere utilizzato per la concessione di
anticipazioni del contributo in conto canoni previsto dall’articolo 83 del
Testo Unico 6 marzo 1978, n. 218, in favore delle imprese industriali e di
servizi beneficiari dell’agevolazione.
2. Possono richiedere l’intervento di cui al comma 1 le
imprese che hanno perfezionato, con le società di locazione finanziaria
abilitate, i contratti di leasing, ai sensi del richiamato articolo 83 del Testo
unico del 6 marzo 1978, n. 218 e che non hanno ancora beneficiato delle relative
agevolazioni.
3. Alle disposizioni di cui al comma 2 si applica il
disposto dell’articolo 1 comma 2 lettera e, della legge 19 dicembre 1992, n.
488.
4. Le operazioni di anticipazione del contributo in conto
canoni sono concesse dall’IRFIS alle imprese mediante aperture di credito con
l’applicazione di un tasso di interesse annuo pari al 4 per cento.
5. L’importo dell’anticipazione di cui al comma 4 sarà
versato dall’Irfis alle società di leasing interessate, che si obbligano alla
restituzione del contributo in conto canoni anticipato, al momento
dell’accredito del contributo stesso da parte dell’organo erogante.
6. Le anticipazioni di cui al presente articolo sono
regolate dalle condizioni, caratteristiche e modalità da disporsi su proposta
dell’Assessore regionale per l’industria, dal Comitato regionale per il
credito e il risparmio che determinerà anche la percentuale dell’intervento,
la loro durata nonché l’importo massimo delle operazioni di anticipazione e
quant’altro necessiti regolare in ordine all’attivazione del sistema
agevolativo di cui ai precedenti commi.
7. Per le finalità del presente articolo il fondo di
rotazione di cui all’articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 96 è
incrementato per gli anni 1993 e 1994 della somma di lire 15.000 milioni, di cui
lire 5.000 milioni a valere per l’esercizio in corso. I rientri delle
operazioni di anticipazione di cui ai precedenti commi sono destinati alle
originarie finalità del citato fondo di cui all’articolo 23 della legge
regionale 6 maggio 1981, n. 96.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 24
Modifiche alla legge regionale 11 maggio 1993,
n.15
1. All’articolo 34 della legge regionale 11 maggio 1993
n. 15 le parole ‘con investimenti fissi netti non superiori a 10 miliardi di
lire’sono sostituite con le seguenti: ‘rientranti nei parametri dimensionali
previsti dalla CEE per le piccole e medie imprese’.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 25
Agevolazioni per i consorzi fidi e contributi conto
interessi operazioni factoring
1. Per le finalità di cui agli articoli 29 e 30 della
legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 2.000
milioni.
2. Per le finalità di cui agli articoli 27 e 29 della
legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 3.000
milioni.
3. L’importo massimo delle operazioni agevolabili ai
sensi dell’articolo 33 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e
successive modifiche ed integrazioni è elevato a lire 1.000 milioni.
4. Il secondo capoverso dell’articolo 28 della legge
regionale 8 novembre 1988, n. 34, è così sostituito: ‘L’integrazione da
parte della Regione non può eccedere l’importo di lire 100 milioni per ogni
singola impresa aderente al consorzio e, comunque, l’apporto del singolo
aderente’.
5. Il nono capoverso dell’articolo 28 della legge
regionale 8 novembre 1988, n. 34, è così sostituito: ‘L’intervento della
Regione non può comunque eccedere l’importo di lire 4.000 milioni per ogni
consorzio con più di dieci aziende associate’.
6. Alle agevolazioni di cui all’articolo 30 della legge
regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni sono
ammesse le imprese rientranti nei settori indicati ai punti 2 e 9 della delibera
CIPI 16 luglio 1986, così come modificata ed integrata dalle delibere CIPI 21
dicembre 1989, 15 marzo 1990 e 28 giugno 1990.
7. Per le finalità di cui all’articolo 31 della legge
regionale 8 novembre 1988, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni
per l’anno 1993. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi
dell’articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
8. La misura del contributo in conto interessi di cui
all’articolo 31 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, è elevata al 40
per cento.
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Testo ARTICOLO 26
Prestiti partecipativi
1. Al fine di favorire e promuovere in Sicilia la
creazione e lo sviluppo della imprenditoria l’Assessore regionale per
l’industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore
delle piccole e medie imprese industriali e di servizi operanti in Sicilia nonché
di quelle imprese che abbiano sede in Sicilia e che commercializzano i prodotti
industriali siciliani, che perfezionino prestiti partecipativi con gli enti
creditizi operanti in Sicilia.
2. Per la individuazione del parametro dimensionale delle
imprese indicate al precedente comma si applicano le disposizioni emanate al
riguardo dalla CEE.
3. I prestiti partecipativi sono finanziamenti concessi
alle piccole e medie imprese condotte sotto forma di società di capitale che
dispongono già di un capitale sociale, di importo non inferiore a quello minimo
previsto per le società per azioni. I predetti prestiti partecipativi sono
destinati ad adeguare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese a
fronte delle esigenze connesse a programmi di sviluppo comportanti un incremento
del fabbisogno finanziario aziendale. Detti programmi possono riguardare la
realizzazione di nuovi investimenti fissi, l’attività produttiva ed il
magazzino, il potenziamento della rete commerciale.
4. Ai prestiti partecipativi si applica un tasso di
interesse annuo non inferiore al 36 per cento del tasso di riferimento fissato
mensilmente dal Ministro del tesoro per il settore industriale e vigente al
momento della stipula dell’atto. Detto tasso annualmente sarà incrementato in
rapporto ai risultati economici conseguiti nell’esercizio precedente e non
potrà superare in ogni caso la misura del tasso di riferimento medesimo.
5. L’onere della remunerazione grava sulla società che
utilizza il prestito mentre le quote capitali di ammortamento saranno
corrisposte dai soci. Nel caso in cui questi non dovessero assolvere ai loro
obblighi di rimborso, dovrà provvedere in via sussidiaria la società.
6. I prestiti partecipativi avranno una durata minima di
quattro anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di
preammortamento non superiore ad un anno.
7. Le operazioni sono assistite da garanzie reali e/o
personali da prestarsi in via principale da parte dei soci ed in via sussidiaria
dalla società beneficiaria.
8. L’entità del contributo in conto interessi di cui
al comma 1 sarà pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato
mensilmente per il settore industriale dal Ministro del tesoro ed il tasso
agevolato fissato al precedente comma 4.
9. Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio,
su proposta dell’Assessore regionale per l’industria, fissa entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della presente legge le modalità e le procedure per
la concessione delle agevolazioni di cui ai precedenti commi nonché dai criteri da
seguire nella scelta dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la
misura massima del finanziamento concedibile e quant’altro necessiti regolare
in ordine all’attivazione del sistema di intervento di cui al presente
articolo.
10. Per le finalità del presente articolo è autorizzato
per l’anno 1993 il limite decennale di spesa di lire 10.000 milioni.
11. Per le finalità del presente articolo il fondo di
rotazione di cui all’articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51,
è incrementato della somma di lire 20.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni
di pertinenza dell’esercizio in corso e lire 10.000 milioni di pertinenza
dell’esercizio 1994. Detti stanziamenti verranno utilizzati in via esclusiva
per la concessione da parte del Comitato amministrativo di cui all’articolo 10
della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed
integrazioni, di finanziamenti secondo i criteri fissati nei precedenti commi.
12. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo
potranno essere integrate con fondi comunitari nel quadro degli obiettivi
fissati dalla CEE per l’Asse industria e servizi.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 27
Interventi per agevolare trasporti intermodali
1. Alle piccole e medie imprese industriali che
trasferiscono al di fuori della Sicilia merci prodotte, trasformate o lavorate
nel territorio regionale è corrisposto un contributo pari ad una percentuale
delle spese di trasporto effettivamente sostenute presso vettori marittimi,
aerei, ferroviari. Resta escluso dal beneficio il traghettamento nelle aree
dello Stretto di Messina.
2. L’Assessore regionale per l’industria con proprio
decreto fissa le percentuali del contributo di cui al presente articolo, in ogni
caso non superiori al 30 per cento.
3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 viene esteso anche
al trasporto gommato purché utilizzi sistemi intermodali che si avvalgono del
modo marittimo, ferroviario ed aereo. In tal caso il contributo viene calcolato
sulle spese sostenute per utilizzare tali modi di trasporto.
4. Il contributo di cui ai commi precedenti non può
superare una misura standard, determinata ed aggiornata ogni dodici mesi, in
relazione ai vari tipi di trasporto e di collegamento, come da decreto emanato
dall’Assessore regionale per l’industria.
5. I vettori marittimi, ferroviari ed aerei possono,
attraverso apposite convenzioni, anticipare alle imprese industriali,
beneficiarie del contributo sui trasporti, la somma stessa concedendo immediati
abbattimenti dei costi; in tal caso ad esse viene rimborsato l’interesse nella
misura prevista nella convenzione stessa, per le somme anticipate.
6. I contributi di cui ai commi precedenti sono estesi ad
imprese commerciali che vendono al di fuori della regione prodotti manufatti in
Sicilia.
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l’Assessore regionale per l’industria determinerà le
modalità per l’attuazione del presente articolo.
8. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni nell’esercizio finanziario 1993,
10.000 milioni nell’esercizio finanziario 1994, 15.000 milioni
nell’esercizio finanziario 1995.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 28
Interventi nel settore dei sali alcalini e del
salgemma
1. All’articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 1993,
n. 3, le parole: ‘e comunque non oltre il 31 dicembre 1995’ sono sostituite
con le seguenti: ‘e comunque non oltre il 31 dicembre 1996’.
2. I benefici di cui agli articoli 5 e 6, primo comma,
della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27 e successive modifiche ed
integrazioni si applicano al personale dipendente della ITALKALI S.p.A., società
a partecipazione maggioritaria dell’EMS, che, in conseguenza dei piani di
ristrutturazione delle singole unità produttive, risulta in esubero.
3. L’applicazione dei benefici di cui al comma 2 è
limitata ai dipendenti delle varie unità produttive in possesso dei requisiti
dell’età o dell’anzianità contributiva di cui all’articolo 6 della
citata legge regionale 9 maggio 1984, n. 27. Tali benefici potranno essere
erogati, a richiesta dei dipendenti, entro e non oltre il periodo necessario al
completamento del programma operativo di ristrutturazione.
4. Per le finalità di cui al comma 3 il fondo di cui
all’articolo 13, lettera a, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e
successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di lire 2.000 milioni.
5. Qualora da parte dei competenti organi dello Stato
venga accordata alla Società ITALKALI S.p.A. la facoltà di fare ulteriore
ricorso, anche a titolo di proroga, ad interventi straordinari di integrazione
salariale la Regione, con le modalità di cui al comma 6, é autorizzata a
concedere anticipazioni sull’ammontare del relativo trattamento in misura non
superiore all’80 per cento del trattamento stesso, sempre che il parere reso
dall’Ufficio regionale del lavoro ai sensi della vigente normativa sia
favorevole all’accoglimento della richiesta.
6. Per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 5 il fondo di
dotazione dell’EMS sarà incrementato della somma di lire 10.000 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 29
Interventi per l’Ente minerario siciliano
1. Per far fronte ad improcrastinabili esigenze di
gestione il fondo di dotazione dell’Ente minerario siciliano è incrementato
della somma di lire 74.000 milioni, di cui lire 50.000 milioni a carico
dell’esercizio finanziario 1993 e lire 24.000 milioni a carico
dell’esercizio finanziario 1994.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 30
Fondo di rotazione IRFIS
1. Il fondo di rotazione di cui all’articolo 2 della
legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, è incrementato per l’esercizio in
corso di lire 50.000 milioni da destinare al finanziamento delle commesse di cui
all’articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119.
2. All’articolo 3, comma 2, della legge regionale 13
dicembre 1983, n. 119, dopo le parole ‘da parte di enti ed aziende
pubbliche’sono aggiunte le parole ‘o a partecipazione pubblica’.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 31
Modifica della legge regionale 13 dicembre 1983, n.
113.
1. Il secondo comma dell’articolo 3 della legge
regionale 13 dicembre 1983, n. 119, è sostituito dal seguente:
‘L’incremento di cui al comma precedente è finalizzato al finanziamento di
commesse acquisite da imprese industriali - escluse le imprese elettriche e
petrolchimiche, le raffinerie e i cementifici - anteriormente al 31 marzo 1993 e
che richiedono tempi tecnici e/o di immobilizzazione finanziari di particolare
impegno’.
2. All’articolo 3 della legge regionale 13 dicembre
1983, n. 119, è aggiunto il seguente comma:
‘Eventuali operazioni di finanziamento, per le finalità
di cui al precedente secondo comma, effettuate da banche ed istituti di credito
con procura irrevocabile all’incasso, nascente dalle commesse, sono assistite
da garanzie sussidiarie della Regione, a valere sul fondo di rotazione istituito
presso l’Irfis e di cui al primo comma del presente articolo’.
3. L’ultimo comma dell’articolo 3 della legge
regionale 13 dicembre 1983, n. 119, è sostituito dal seguente: ‘I
finanziamenti sono assistiti da garanzia ipotecaria e anche se non di primo
grado da privilegi sui beni aziendali in misura non superiore al 50 per cento
delle anticipazioni concesse’.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 32
Assestamento finanziario imprese industriali.
1. Al fine di agevolare l’assestamento finanziario
delle imprese industriali costituite sotto forma di società di capitale con
sede ed operanti prevalentemente in Sicilia e di facilitarle nell’acquisizione
di nuove risorse finanziarie la Regione può concedere garanzia sussidiaria a
copertura delle operazioni di consolidamento dei debiti bancari a breve
esistenti al 30 giugno 1993, a condizione che il rimborso avvenga entro il
termine di sette anni.
2. Possono godere delle provvidenze di cui al comma 1 le
imprese industriali - con esclusione di quelle elettriche e petrolchimiche, le
raffinerie e i cementifici - i cui parametri dimensionali siano superiori a
quelli definiti dalla Cee per le piccole e medie imprese.
3. Presupposto per l’ottenimento del beneficio della
garanzia sussidiaria regionale è quello che al 31 dicembre 1992 il rapporto
debiti bancari a breve termine/mezzi propri sia superiore a tre.
4. L’ammontare complessivo delle garanzie prestate ai
sensi del presente articolo non può eccedere per il totale delle imprese
garantite, il plafond complessivo di 200.000 milioni.
5. Le condizioni e le modalità per la prestazione della
garanzia sussidiaria regionale saranno disciplinate con decreto dell’Assessore
regionale al bilancio e le finanze di
concerto
con l’Assessore regionale per l’industria.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 33
Fondo assestamento finanziario imprese industriali e
applicazione dell’articolo 32 della l.r. n. 15 del 1993
1. E’istituito presso l’Assessorato regionale
dell’industria un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto
interessi per le imprese che procedono ai consolidamenti di cui all’articolo
32 della presente legge.
2. Il suddetto contributo in conto interessi sarà pari a
tre punti.
3. L’Assessore regionale per l’industria entro trenta
giorni dalla pubblicazione della presente legge emanerà direttive in ordine
all’attuazione delle norme di cui al presente articolo.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzato per l’esercizio finanziario 1993, il limite di impegno settennale
di lire 6.000 milioni.
5. L’articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993,
n. 15, si applica anche alle imprese che abbiano un numero di dipendenti non
superiore a trecentocinquanta.
6. L’entità della agevolazione è rapportata a quanto
previsto al punto 4 della delibera CIPI del 22 aprile 1993.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 34
Acquisizione area attrezzata.
1. L’area attrezzata di cui all’articolo 1 della
legge regionale 28 dicembre 1984, n. 112, è acquisita al patrimonio della
Regione.
2. L’Assessore regionale per l’industria, d’intesa
con l’Assessore regionale alla Presidenza, sentita la Commissione legislativa
competente, definisce con proprio decreto la gestione o l’affidamento del
‘Cantiere fisso attrezzato’di cui al comma 1.
3. E’abrogato l’articolo 2 della legge regionale 28
dicembre 1984, n. 112.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 35
Finanziamenti per le imprese industriali del settore
petrolchimico
1. Il fondo di rotazione di cui all’articolo 2 della
legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, è ulteriormente incrementato, per
l’esercizio in corso, della somma di lire 10.000 milioni da destinare alla
concessione di finanziamenti sotto forma di apertura di credito al tasso del 4
per cento e di durata non superiore a 5 anni in favore di imprese aventi sede in
Sicilia o operanti in Sicilia da almeno cinque anni, impegnate in lavori di
progettazione, installazione, riparazione, forniture e manutenzione dei
complessi industriali del settore petrolchimico.
2. I finanziamenti sono commisurati al 30 per cento del
fatturato riferito all’esercizio 1992, limitatamente a prestazioni e forniture
eseguite dalle predette imprese presso i complessi petrolchimici e sempre che
esse dimostrino di avere acquisito al momento della richiesta delle agevolazioni
ordinativi e forniture tali da assicurare la prosecuzione dell’attività
lavorativa.
3. Le operazioni non possono superare l’importo di lire
2.500 milioni per ogni singola impresa beneficiaria.
4. Le operazioni di finanziamento sono assistite da
garanzia fidejussoria bancaria e/o assicurativa o da garanzia ipotecaria su beni
immobili aziendali e/o extraziendali.
5. Le direttive per l’attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo vengono impartite con decreto dell’Assessore
regionale per l’industria.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 36
Interventi per consentire la ripresa dell’attività
industriale dei fratelli Grassi
1. Nell’ambito degli interventi legislativi
straordinari in favore dei soggetti danneggiati dalla violenza mafiosa, ed in
armonia con analoghi interventi già posti in atto dallo Stato, si autorizza il
Presidente della Regione ad impegnare la somma di lire 1.700 milioni per
consentire la ripresa dell’attività industriale dei fratelli Davide ed Alice
Grassi.
2. La somma di cui al comma 1 è erogata per
l’acquisizione di sito industriale da attrezzare e rendere idoneo alla
produzione, e da vincolare per minimo quindici anni a destinazione industriale
di cui al medesimo comma 1.
3. In caso di anticipata cessazione di attività da parte
dei beneficiari di cui al comma 1 l’immobile viene acquisito al patrimonio
della Regione.
4. Per le finalità di cui al presente articolo il
capitolo 10713 viene incrementato, per l’esercizio finanziario 1993, di lire
1.700 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Sudd: TITOLO V
Testo ARTICOLO 37
Interventi per l’artigianato
1. Può accedere ai benefici previsti dal presente titolo
l’impresa artigiana i cui limiti dimensionali sono individuati dall’articolo
4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. I benefici di cui al comma 1 attengono ad interventi
diretti alla realizzazione di nuove strutture artigianali, alla ristrutturazione
di quelli preesistenti, al loro adeguamento alla vigente normativa in materia di
salvaguardia dell’ambiente e tutela della salute, comprese quelle di cui alla
legge 5 marzo 1990, n. 46, e ad ogni altro intervento diretto a dotare le
strutture in questione degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature
occorrenti, nonché fornire i mezzi finanziari idonei a consentire l’ordinaria
gestione e lo sviluppo delle attività produttive.
3. Gli interventi previsti dal comma 2 devono essere
inclusi in un unico progetto che li esporrà in modo organico, interdipendente e
funzionale agli obiettivi che si intendono conseguire.
4. Il progetto di cui al presente articolo può essere
proposto da artigiani singoli o associati, da consorzi e società consortili,
anche in forma cooperativa costituiti tra imprese artigiane. Sono esclusi dai
benefici di che trattasi i consorzi e le società consortili di cui
all’articolo 51, secondo comma, lettere b) e c), della legge regionale 18 febbraio
1986, n. 3.
5. Con successivo decreto, da emanarsi entro trenta
giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per
la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, determinerà lo
schema di istanza, la documentazione da prodursi a corredo della stessa, nonché
le modalità ed i criteri di concessione dei benefici in questione, in relazione
anche a quanto previsto dall’articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1991,
n. 10.
6. Il progetto da allegarsi alla istanza, secondo quanto stabilito
nel decreto da emanarsi in forza delle disposizioni di cui al comma 5, dovrà
comprendere altresì una relazione generale contenente la descrizione
analitica e particolareggiata degli interventi che si intendono realizzare,
l’eventuale piano promozionale, la ricerca di mercato dalla quale si rilevino
concrete prospettive di collocazione della produzione prevista, l’analisi dei
flussi finanziari per il primo triennio, il piano finanziario indicante i
mezzi con i quali l’impresa artigiana ritiene di far fronte alla quota di
investimento non coperta dall’intervento regionale, nonché i benefici che si
intendono richiedere all’Assessorato della cooperazione, del commercio, della
pesca e dell’artigianato.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 38
Benefici concedibili agli artigiani
1. I benefici concedibili con le procedure di cui
all’articolo 37 sono i seguenti:
a)
contributo
in conto capitale fino al 30 per cento della spesa massima ammissibile di lire
2.000 milioni per investimenti fissi e beni duraturi;
b)
mutuo
agevolato fino al 50 per cento della spesa massima ammissibile di cui alla
lettera a);
c)
prestito
di esercizio di avviamento per primo impianto pari al 20 per cento degli
investimenti di cui alla lettera a) e per un importo massimo di lire 400
milioni;
d)
in
alternativa ai benefici di cui alla lettera c), contributi sugli interessi dei
prestiti per il credito di esercizio, anche sotto forma di sovvenzione
cambiaria, concessi dagli istituti di credito operanti in Sicilia, commisurati
al 25 per cento del fatturato medio del triennio precedente o del periodo di
vita dell’impresa se minore di tre anni, e comunque per un importo massimo
complessivo di lire 100 milioni;
e)
finanziamenti
per formazione di scorte di materie prime e/o di prodotti finiti che si rendano
necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla
durata della produzione delle imprese, per un importo fino al 20 per cento degli
investimenti di cui alla lettera a), ovvero per un importo fino al 20 per cento
del fatturato medio del triennio precedente o del periodo di vita
dell’impresa se minore di tre anni e, comunque, per un importo massimo di lire
400 milioni;
f)
contributo
a titolo di concorso sugli oneri contrattuali per l’assunzione di lavoratori
apprendisti;
g)
contributo
sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi per l’assunzione in
qualità di lavoratori dipendenti di uno o più soggetti che abbiano compiuto
presso la stessa impresa artigiana il periodo di apprendistato;
h)
contributi
integrativi per le maggiori spese, risultanti in sede di consuntivi, in favore
delle imprese artigiane che abbiano realizzato interventi produttivi ai sensi
della legge 1 marzo 1986, n. 64. Detti contributi potranno essere concessi,
nelle forme e con i modi previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 1981 e dal
Decreto assessoriale 4 febbraio 1988, n. 75, esclusivamente a favore
delle imprese artigiane che, alla data del 21 agosto 1992
risultavano essere beneficiarie di provvedimenti di concessione provvisoria
delle agevolazioni previste dall’articolo 9, commi 4 e 14, della legge 1 marzo
1986, n. 64.
2. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 è
concesso dall’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio,
dell’artigianato e della pesca; i benefici previsti dalle lettere b), c), d)
ed e) sono erogati dalla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS)
e quelli previsti dalle lettere f) e g) dalle Camere di commercio competenti.
3. I finanziamenti agevolati ed i prestiti previsti dalle
lettere b), c) ed e) del comma 1 sono concessi al tasso del 4 per cento, mentre
i contributi di cui alla lettera d) sono concessi in misura tale che l’onere a
carico dell’impresa artigiana comprensivo di ogni onere accessorio, non
sia superiore al 4 per cento. Il tasso di riferimento al quale le operazioni di
credito agevolato in questione possono essere effettuate non può comunque
essere superiore al prime-rate determinato dall’Associazione bancaria italiana
(ABI) e vigente al momento del perfezionamento contrattuale delle operazioni.
4. I finanziamenti ed i prestiti di cui alle lettere c),
d) ed e) devono essere rimborsati, in rate mensili e trimestrali, entro
quarantotto mesi, di cui sei di preammortamento.
5. I mutui di cui alla lettera b) del comma 1 hanno
durata massima di anni venti di cui due di preammortamento.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 39
Garanzie e privilegi necessari
1. In conseguenza della concessione dei benefici di cui
al presente titolo sono richieste garanzie e privilegi che saranno specificati
nel decreto da emanarsi ai sensi dell’articolo 37.
2. Nel caso in cui i benefici di cui al presente titolo
vengano concessi per l’acquisto, o per la ristrutturazione e/o adeguamento di
immobili già di proprietà dell’impresa artigiana secondo quanto previsto
dall’articolo 37, la stessa dovrà sottoporre l’immobile a vincolo, in
favore della Regione, trascrivendolo sui registri immobiliari. Con detto vincolo
l’impresa si impegna a destinare l’immobile all’attività artigiana per
dieci anni e a non alienarlo durante lo stesso periodo.
3. La alienazione o il cambio di destinazione sono
tuttavia consentiti a condizione che l’impresa artigiana rimborsi,
se la alienazione interviene prima che siano trascorsi cinque anni dalla
concessione dei benefici di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 38, il
contributo in conto capitale e l’intero mutuo agevolato; se la alienazione o
il cambio di destinazione intervengono trascorsi cinque
anni, l’impresa dovrà restituire il contributo in conto capitale ed
estinguere il mutuo in ammortamento.
4. Trascorsi dieci anni l’alienazione è consentita e
il cambio di destinazione d’uso può essere chiesto previa estinzione del
mutuo.
5. Per le finalità del presente titolo è consentita
l’utilizzazione di immobili aventi una precedente diversa destinazione
rispetto all’uso produttivo che se ne vuole fare, con preferenza per quelli già
destinati ad uso industriale o commerciale ed abbandonati, nel rispetto delle
norme urbanistiche vigenti.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 40
Conferenza di servizi
1. L’Assessorato della cooperazione, del commercio,
dell’artigianato e della pesca, al fine di accelerare la procedura per la
concessione dei benefici previsti dal progetto di cui all’articolo 37, e
ritenuti ammissibili, indice, ove necessario, la conferenza dei servizi prevista
dall’articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
2. Ottenuti, in seno alla conferenza dei servizi, i
concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi degli enti e delle pubbliche
amministrazioni comunque interessati per la concessione dei benefici di cui
all’articolo 38, e l’eventuale variazione di destinazione urbanistica degli immobili
di cui all’articolo 39, se ed in quanto consentita dalle norme urbanistiche,
l’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la
pesca, con proprio decreto, approva il progetto degli interventi e dispone la
concessione dei conseguenti benefici per la parte di propria competenza.
3. Il decreto di cui al comma 2 dovrà essere notificato,
oltre che all’interessato, agli enti che hanno partecipato alla conferenza di
servizi e, in particolare, alla CRIAS, alla Camera di commercio competente per
territorio ed al sindaco del comune ove si realizzerà l’intervento, affinché
questi provvedano, entro il termine di giorni trenta dalla data della notifica,
alla adozione dei successivi provvedimenti concessivi di loro competenza.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 41
Provvidenze per locali e laboratori imprese artigiane
1. Per le finalità di cui agli articoli 43 e 47 della
legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è
autorizzata per l’esercizio finanziario in corso la spesa di lire 25.000
milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 42
Ammortamento mutui imprese artigiane
1. Le imprese artigiane, che fruiscono di mutuo per
l’ampliamento, per l’impianto e per l’ammodernamento di opifici
artigianali erogato dalla CRIAS, in difetto con il pagamento delle rate scadute
successivamente al 31 giugno 1992 possono essere ammesse a beneficiare di un
nuovo piano di ammortamento dell’intero debito residuo con decorrenza 1
gennaio 1995.
2. Gli interessi, anche di mora, gravanti sulle rate
scadute e non pagate e su quelle a scadere fino al 31 dicembre 1994, sono posti
a carico del fondo di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre
1954, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, l’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca impartisce direttive per l’attuazione delle
disposizioni del presente articolo.
4. La CRIAS trasmette mensilmente all’Assessorato
regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca
l’elenco delle imprese richiedenti l’applicazione dei benefici di cui al
presente articolo, nonché delle operazioni effettuate.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 43
Ripianamento situazioni debitorie imprese commerciali
1. Al fine di consentire il ripianamento delle situazioni
debitorie delle imprese commerciali di cui al comma 3 alla data del 30 giugno
1993, sono concessi contributi sugli interessi dovuti agli istituti di credito
operanti nel territorio della Regione siciliana che concordino con le imprese
stesse piani di ripianamento delle scoperture di conto corrente delle quali sia
stato richiesto il rientro, e di importo non superiore a 500 milioni.
2. Nel caso di più richieste di ripianamento presentate
alla stessa azienda da diversi istituti di credito l’importo complessivo
ripianabile ammesso al contributo non potrà superare i 700 milioni di lire.
3. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente
articolo le imprese commerciali di cui all’articolo 1 della legge regionale 23
maggio 1991, n. 34.
4. Alla concessione dei contributi in conto interesse in
misura non superiore a 7 punti percentuali, si provvede tramite il fondo a
gestione separata istituito presso l’Irfis Medio Credito della Sicilia S.p.A.
di cui all’articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, fino alla
concorrenza del 30 per cento del suo ammontare. Sulle domande per i contributi
in conto interesse di cui alla presente
legge il Comitato amministrativo di cui all’articolo 10
della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, delibera entro il termine di
sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.
5. Il ripianamento dei debiti di cui al presente articolo
e per i quali viene concesso il contributo in conto interesse agli istituti di
credito dovrà avvenire in un periodo massimo di cinque anni mediante il
pagamento di rate mensili o trimestrali.
6. Il fondo previsto dall’articolo 9 della legge
regionale 4 agosto 1978, n. 26, è incrementato di lire 15.000 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 44
Interventi per le imprese commerciali agrumicole ed
ortofrutticole
1. Le imprese commerciali esercenti la vendita di
prodotti ortofrutticoli ed agrumicoli aventi meno di venti dipendenti a tempo
indeterminato, con sede e operanti in Sicilia, il cui fatturato sia realizzato
per almeno il 70 per cento fuori dal territorio della regione, possono
richiedere agli enti creditizi l’assestamento dei debiti bancari a breve al 31
dicembre 1992 per un ammontare massimo non superiore al 50 per cento degli
stessi debiti bancari e al 50 per cento della media del fatturato nell’ultimo
triennio nei limiti di un importo di lire 50 milioni per ogni dipendente a tempo
indeterminato e/o stagionale con più di centouno giornate lavorative.
2. L’assestamento potrà avvenire nelle forme tecniche
ritenute più idonee dalle parti interessate nei limiti di una durata non
superiore ai dieci anni con un preammortamento massimo di un anno.
3. Sulle operazioni di cui al comma 2 la Regione
interverrà con un contributo in conto interessi di sette punti percentuali.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è
previsto un impegno decennale di lire 20.000 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 45
Fondo IRFIS per il commercio
1. Il fondo a gestione separata di cui all’articolo 9
della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, istituito presso l’IRFIS
Mediocredito della Sicilia S.P.A. è incrementato di lire 3.000 milioni e verrà
utilizzato nel seguente modo:
a)
fino
alla concorrenza dell’80 per cento della sua disponibilità, determinata alla
data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quella
derivante dall’articolo 43: per la concessione di finanziamenti alle imprese
di cui all’articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, che
realizzino i programmi di investimento previsti dagli articoli 9 e 12 della
legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni;
b)
per
il restante 20 per cento: per la concessione di contributi in conto interessi
nei confronti di aziende di credito operanti in Sicilia che, al fine di
consentire alle imprese di cui alla lettera a) l’accesso al credito di
esercizio, abbiano concesso alle imprese medesime prestiti, anche sotto forma di
sovvenzione cambiaria, di importo non superiore a lire 100 milioni e che abbiano
durata massima di quarantotto mesi.
2. è inoltre
autorizzato il limite decennale di impegno di lire 5.000 milioni, a decorrere
dall’esercizio finanziario 1993, per la concessione di contributi in conto
interessi nei confronti di aziende di credito operanti in Sicilia che abbiano
erogato finanziamenti per una spesa non inferiore a lire 150 milioni in favore
delle imprese di cui al comma 1 per i programmi di investimento di cui alla
lettera a) del medesimo comma 1.
3. Le quote di impegno annuo che non daranno luogo a
pagamenti di contributi in conto interessi a fronte delle rate di ammortamento
dei mutui concessi ai sensi del comma 2 andranno ad accrescere la dotazione
finanziaria del fondo per la concessione dei finanziamenti e dei contributi in
conto interessi di cui al comma 1.
4. Gli ulteriori conferimenti al fondo di rotazione di
cui al comma 1 sono ripartiti per le finalità di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma secondo le percentuali ivi
previste.
5. La misura del contributo di cui al comma 1, lettera
b), ed al comma 2 sarà tale da consentire che il tasso di interesse annuo a
carico delle imprese beneficiarie, comprensivo di ogni onere accessorio, non sia
superiore al 4 per cento.
6. Il tasso di riferimento al quale possono essere
effettuate le operazioni di credito agevolato di cui al presente articolo non può
essere superiore, per le operazioni previste alla lettera b) del comma 1, al
prime-rate determinato dall’Associazione bancaria italiana (ABI) e vigente al
momento del perfezionamento delle operazioni stesse, mentre, per quelle di cui
al comma 2, al tasso di riferimento fissato periodicamente dal Ministero del
tesoro per il settore commercio.
7. L’Assessore regionale per la cooperazione, il
commercio, l’artigianato e la pesca, emanerà entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge apposite direttive per
regolamentare i benefici di cui al presente articolo.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 46
Modalità di restituzione dei prestiti
1. I prestiti di cui al precedente articolo 45, comma 1,
lettera b), sono rimborsati in rate mensili o trimestrali.
2. I finanziamenti di cui all’articolo 45 sono regolati
dalle norme previste dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, dall’articolo
25 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, dagli articoli 8 e seguenti
della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, e dalla legge regionale 23 maggio
1991, n. 34, nonché dalla legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, in quanto non
modificati dalla presente legge.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 47
Provvidenze per le aziende danneggiate nel comune di
Licata
1. Alle aziende industriali, commerciali, artigiane,
alberghiere, in attività nel secondo semestre 1991, ricadenti nel territorio di
Licata, che abbiano subito danni a seguito degli eventi calamitosi del 12 e 13
ottobre 1991 a causa dello straripamento del fiume Salso, è concesso un
contributo a fondo perduto pari al 90 per cento dell’ammontare dei danni
subiti, comprese le scorte e compreso il danno per il fermo delle rispettive
attività economiche.
2. Le domande per l’ammissione a detti contributi
devono essere presentate agli Assessorati regionali competenti entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Le domande dovranno essere corredate da una perizia
giurata, resa entro e non oltre il 31 marzo 1992 da tecnici regolarmente
iscritti ad albi o elenchi professionali, contenente l’indicazione analitica
dei danni subiti dall’impresa e la corrispondente valutazione e
quantificazione del loro ammontare.
4. Ai soggetti di cui al comma 1 è, altresì, concesso
un contributo dell’ammontare del 90 per cento per porre in essere,
all’interno delle rispettive aziende, opere a salvaguardia di eventuali futuri
eventi calamitosi dello stesso genere.
5. Le domande e le relative perizie tecniche per
l’ammissione ai contributi di cui al comma 4 devono essere presentate agli
Assessorati regionali competenti entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge.
6. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni da ripartire tra gli Assessorati
regionali interessati sulla base delle domande agli stessi pervenute.
7. E’autorizzata, altresì, la spesa di lire 5.000
milioni per il comma 4 da ripartire tra gli Assessorati regionali interessati
sulla base delle domande agli stessi pervenute.
8. La ripartizione è effettuata con decreto del
Presidente della Regione, sentiti gli Assessorati competenti.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 48
Provvidenze per le aziende danneggiate nei comuni di
Sciacca, Barrafranca e Mazzarino
1. I benefici di cui all’articolo 47 sono estesi anche
alle aziende industriali, commerciali ed artigiane ricadenti nei territori di
Sciacca, Barrafranca e Mazzarino che abbiano subito rispettivamente danni in
seguito agli eventi calamitosi dell’ottobre 1990 a causa dello straripamento
del fiume Cansalamone e a quelli alluvionali del 12 - 13 ottobre 1991.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata
la spesa di lire 5.000 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 49
Richieste di finanziamento già presentate
1. Alle domande di finanziamento relative alla lettera g)
del comma 1 dell’articolo 38, già presentate alla data di entrata in vigore
della presente legge e non ancora deliberate dal Comitato amministrativo
previsto dall’articolo 10 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, e
successive modifiche, si applicano le disposizioni di cui agli articoli
precedenti ove venga effettuata richiesta nei successivi sessanta giorni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 50
Modifica all’articolo 21 della legge regionale 23
maggio 1991, n. 32
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della legge
regionale 23 maggio 1991, n. 32, è aggiunto il seguente: ‘1 bis. Per le
finalità di cui al comma 1 il fondo di rotazione di cui all’articolo 3, punto
2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modificazioni, è
integrato, per il triennio 1993-1995, della somma di lire 18.000 milioni di cui
lire 8.000 milioni per l’anno 1993.’
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 51
Rifinanziamento legge regionale 23 maggio 1991, n. 36
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 23 maggio
1991 n. 36, sono autorizzate, per l’esercizio finanziario 1993, le spese
indicate a fianco di ciascun articolo:
- Art. 8, comma 1: lire 4.000 milioni;
- Art. 8, comma 2: lire 10.000 milioni;
- Art. 14: lire 10.000 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 52
Provvedimenti nel settore della pesca
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 27 maggio
1987, n. 26, sono autorizzate, per l’esercizio finanziario 1993, le spese
indicate a fianco di ciascun articolo:
- Art. 3 lettera b): lire 2.500 milioni;
- Art. 3, lettera c): lire 1.000 milioni;
- Art. 10: lire 500 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 53
Interventi industrie lavorazione prodotti ittici
1. Le agevolazioni di cui all’articolo 10 della legge
regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, sono
estese alle industrie dedite alla lavorazione di prodotti ittici tipici del
Mediterraneo.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 54
Provvidenze per l’acquisto e la gestione di uno
stabilimento ittico a Lampedusa
1. L’Assessore regionale per la cooperazione, il
commercio, l’artigianato e la pesca è autorizzato a concedere all’IRCAC un
contributo di lire 6.000 milioni per la concessione di un mutuo ventennale alla
cooperativa ‘Mare’di Lampedusa, per l’acquisto e la gestione dello
stabilimento ‘Nino Castiglione’sito nel territorio di Lampedusa.
2. Al mutuo si applicheranno le norme sui prestiti
agevolati concessi dall’IRCAC per operazioni similari con la restituzione del
capitale a partire dal terzo anno dalla
concessione del mutuo.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 55
Fidejussioni per le cooperative
1. All’articolo 36 della legge regionale 9 maggio 1986,
n. 23, è aggiunto il seguente comma: ‘La Regione concede una fidejussione
aggiuntiva al privilegio e/o ipoteca sugli immobili, sugli impianti, e su ogni
loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili, nonché sui beni immateriali
sino al 20 per cento del valore stimato del complesso aziendale da rilevare, per
un massimo di lire 1.000 milioni, a favore dell’IRCAC, per rendere possibile
il finanziamento di cui alla lettera a, alle cooperative che intendono
beneficiare della suddetta legge nel caso di differenza fra il valore stimato e
la richiesta della cooperativa venditrice, anche nel caso di superamento del
tetto di lire 5.000 milioni’.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Sudd: TITOLO VI
INTERVENTI NEL SETTORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Testo ARTICOLO 56
Assunzioni presso gli enti locali
1. Gli enti locali della Sicilia possono essere
autorizzati a procedere dall’1 gennaio 1994 all’assunzione dei vincitori dei
concorsi per la copertura di tutti i posti vacanti in organico con onere a
carico della Regione e con le modalità di cui alle leggi regionali 9 agosto
1988, n. 21 e 15 maggio 1991, n. 21, anche oltre le limitazioni percentuali ivi
previste, sempre che i relativi concorsi siano stati banditi prima
dell’entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, e le
relative graduatorie siano state approvate entro il 31 dicembre 1992.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 57
Applicazione dell’articolo 2 della legge regionale 15
maggio 1991, n. 22
1. Nelle more della piena applicazione della legge
regionale 15 maggio 1991, n. 22, gli enti locali dell’Isola, compresi i comuni
che versano nella condizione di cui all’articolo 25 del decreto legge 2 marzo
1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144,
sono autorizzati a mantenere in servizio o a riassumere il personale indicato
all’articolo 3 della medesima legge.
2. A tal fine gli enti locali interessati provvedono
entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ad individuare
con atto formale il personale in possesso dei requisiti richiesti.
3. Al suddetto personale sarà corrisposto, a decorrere
dalla data di adozione da parte degli enti locali interessati dei provvedimenti
formali di cui al comma 2, il trattamento economico, previdenziale ed
assistenziale iniziale, stabilito per il personale del ruolo di corrispondente
qualifica e profilo professionale, degli enti locali.
4. Per gli aspetti giuridici lo stesso personale sarà
disciplinato dalle norme previste per il personale non di ruolo dello Stato.
5. Alla spesa relativa, calcolata per ciascun ente, entro
il limite di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 15 maggio
1991, n. 22, si farà fronte con le somme appositamente stanziate per il
finanziamento della stessa legge; a quella eventualmente eccedente tale limite
gli enti locali interessati potranno provvedere con le modalità di cui
all’articolo 4 della predetta legge regionale n. 22 del 1991.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
TITOLO VI
INTERVENTI NEL SETTORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ARTICOLO 58
Inquadramento personale a tempo indeterminato
1. Il personale in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge presso l’Amministrazione regionale, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato ai sensi dell’articolo 3 della
legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, è inquadrato nel ruolo speciale
transitorio istituito ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53,
con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni in deroga di cui al comma 4 dell’articolo 11 della legge
regionale 15 giugno 1988, n. 11, nonché le disposizioni di cui agli articoli 23
e 24 della stessa legge regionale n. 11 del 1988.
3. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi
dell’art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione
siciliana).
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Sudd: TITOLO VI
INTERVENTI NEL SETTORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Testo ARTICOLO 59
Provvidenze per i comuni in stato di disavanzo
finanziario
1. Il documentato rimborso previsto dall’articolo 4
della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, a favore dei comuni che versino in
stato di disavanzo, va effettuato una tantum e si riferisce all’intero deficit
derivante da assunzione di personale operata in attuazione della autorizzazione
contenuta nel decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 convertito dalla legge 23
aprile 1981, n. 153.
2. Il rimborso di cui al comma 1 sarà effettuato in tre
annualità a decorrere dall’esercizio finanziario 1993.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata
per ciascuno degli esercizi 1993, 1994 e 1995 la spesa di lire 6.000 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 60
Accensione prestiti da parte dei comuni
1. I comuni possono accendere mutui con la Cassa depositi
e prestiti, ed in subordine, nel rispetto della normativa contenuta
nell’articolo 22 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge
24 aprile 1989, n. 144, con le Sezioni autonome per il finanziamento di opere
pubbliche degli istituti di credito tesorieri della Regione siciliana, fino al
30 per cento delle somme loro attribuite per l’anno 1993, dei fondi
investimenti di cui alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.
2. I contributi regionali di cui al comma 1, destinati
all’ammortamento dei mutui, sono ceduti irrevocabilmente agli istituti
mutuanti con decorrenza e durata pari all’ammortamento dei mutui.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 61
Direzione regionale degli affari sociali
1.
La
Direzione regionale della solidarietà sociale assume il nome di Direzione
regionale degli affari sociali.
2. L’articolo 30 della legge regionale 10 aprile 1978,
n. 2, è abrogato.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 62
Interventi in favore dei familiari di forestali deceduti
1. A ciascuno dei nuclei familiari dei signori Paolo
Mangiafico e Giuseppe Russo, in servizio a tempo determinato presso l’Azienda
delle foreste demaniali, deceduti mentre si adoperavano per lo spegnimento
dell’incendio nella zona archeologica di Pantalica, tramite il sindaco del
comune di residenza verrà erogato un contributo di lire 80 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 63
Centri trasfusionali
1. Il Presidente della Regione provvederà agli
adempimenti di cui all’articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, entro 90
giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 64
Interventi per l’occupazione nel settore sanitario
1. Al fine di creare nuova occupazione nel settore della
sanità e per rendere maggiormente produttive le strutture pubbliche, riducendo
il ricorso a presidi ospedalieri di altre regioni o di Paesi esteri o di
riferimento privato da parte dei cittadini siciliani per interventi di emergenza
e di patologie di particolare rilevanza, è autorizzata la spesa di lire 10.000
milioni per l’esercizio finanziario 1993 e di lire 20.000 milioni per
l’esercizio finanziario 1994.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 65
Norme di gestione e di pubblicità degli atti nel settore
sanitario
1. La Regione, in applicazione dell’articolo 5, comma
4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 detta norme con apposita
legge per la gestione, la contabilità e l’amministrazione del patrimonio
delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e
dell’azienda regionale di prevenzione, miranti ad attivare una contabilità
analitica finalizzata per attività e servizi in maniera da stabilire, anche
attraverso indicatori, circostanziate valutazioni sull’economicità,
efficienza ed efficacia di gestione e sul raggiungimento degli obiettivi fissati
dalla programmazione.
2. Tutti gli atti delle aziende ospedaliere, delle
aziende unità sanitarie locali e dell’azienda regionale di prevenzione sono
pubblicate, mediante affissione di copia integrale, nell’albo dell’ente per
quindici giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno non festivo successivo a
quello di loro adozione. Il direttore amministrativo è responsabile della
pubblicazione.
3. Gli atti di cui all’articolo 4, comma 8, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, adottati dalle aziende ospedaliere, dalle aziende unità
sanitarie locali e dall’azienda regionale di prevenzione sono trasmessi entro
quindici giorni dall’adozione all’Assessore regionale per la sanità che li
esamina e decide entro quaranta giorni dal ricevimento.
4. Il termine per l’esercizio del controllo può essere
interrotto per una sola volta se, entro venti giorni dal ricevimento
dell’atto, l’Assessorato regionale della sanità richiede all’ente
deliberante chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
5. La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi
di giudizio sospende l’efficacia degli atti.
6. Gli atti non soggetti a controllo preventivo diventano
esecutivi dopo il decimo giorno dalla pubblicazione e vengono trasmessi con
periodicità mensile all’Assessorato regionale
della sanità.
7. In caso di evidente pericolo o danno nel ritardo, gli
atti possono essere dichiarati immediatamente esecutivi fornendone la
motivazione.
8. Tutti gli atti consensualmente all’affissione
all’albo sono inviati in copia al collegio dei revisori.
9. Sono abrogati i commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 1
della legge regionale 5 dicembre 1991, n. 46.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 66
Oggetto, finalità e obiettivi generali del piano
sanitario regionale
1. Il piano sanitario regionale, che ha validità
triennale, è approvato con decreto del Presidente della
Regione, previa delibera della Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore regionale per la sanità, acquisito il parere della
Commissione legislativa ‘Servizi sociali e sanitari’ dell’Assemblea
regionale siciliana, sentito il Consiglio sanitario regionale. Qualora la Giunta
si discosti dal parere
è tenuta a motivare la delibera.
2. Con le stesse modalità si procede alle modifiche che,
nell’arco del periodo di vigenza del piano sanitario regionale, dovessero
rendersi necessarie.
3. Il piano sanitario regionale è finalizzato alla
tutela della salute fisica e psichica dei cittadini alla luce delle necessità
emerse dalla valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione
siciliana, mediante la razionalizzazione delle risorse disponibili, la
qualificazione e il contenimento della spesa sanitaria e la corrispondenza fra
costo dei servizi e relativi benefici. Il piano sanitario regionale dovrà
specificare analiticamente per ciascuna delle proposte contenute l’analisi
costo/beneficio e quella costo/efficacia nonché gli effetti di spesa indiretti
indotti.
4. Il piano sanitario regionale indica:
a)
gli
indirizzi programmatici per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3;
b)
le
scelte di piano necessarie al fine di realizzare gli indirizzi e le modalità
per il conseguimento dei risultati previsti dal presente articolo;
c)
i
progetti di iniziativa regionale in termini di progetti-obiettivo e di azioni
programmate, anche nel rispetto degli articoli 2 e 8 della legge 23 ottobre
1985, n. 595;
d)
le
attività ed i servizi di supporto alle azioni di piano;
e)
i
criteri per la informatizzazione generale e graduale del servizio sanitario
regionale secondo priorità identificate;
f)
la
quantificazione delle risorse finanziarie disponibili e la quantificazione dei
costi inerenti ad interventi previsti.
5. A tal fine il piano definisce e specifica anche
mediante gli aggiornamenti:
a)
le
strategie e gli obiettivi di base;
b)
la
rete assistenziale per le funzioni extraospedaliera e ospedaliera, le modalità
di gestione e l’articolazione in dipartimenti dei servizi di prevenzione;
c)
gli
strumenti necessari per garantire l’attuazione e la verifica delle strategie,
degli obiettivi e delle azioni con particolare riferimento a protocolli ed
indicatori di risultato;
d)
i
risultati da raggiungere in relazione ai livelli obbligatori di assistenza
definiti dalle norme nazionali, dai progetti-obiettivo e dalle azioni di piano
di iniziativa regionale;
e)
la
rete per l’emergenza sanitaria nei suoi vari aspetti;
f)
i
tempi di attuazione;
g)
la
metodologia di individuazione delle risorse e degli interventi che dovrà
mettere in relazione l’analisi di funzionalità dei servizi e degli obiettivi
che si intendono raggiungere.
6. Entro tre mesi dalla scadenza di ciascun piano
sanitario regionale, sulla base delle relazioni annuali delle singole unità
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e dell’azienda regionale di
prevenzione, nonché delle relazioni annuali presentate dal Presidente della
Regione all’Assemblea regionale siciliana, l’Assessore regionale per la
sanità, con le procedure previste dal comma 1, elabora e presenta il successivo
piano sanitario, indicando gli obiettivi ed i risultati non conseguiti nel
triennio precedente, verificando il permanere della validità degli stessi ed i
nuovi obiettivi e le finalità da perseguire. Le proposte inviate dalle unità
sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere e dall’azienda regionale per la
prevenzione dovranno essere sottoposte alla valutazione del sindaco, ovvero alla
conferenza dei sindaci ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502.
7. Al finanziamento del piano sanitario regionale si
provvederà:
a)
con
la quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione;
b)
con
capitoli ricavati dall’alienazione e trasformazione dei beni di cui agli
articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, avendo proceduto al
completo censimento ed alla determinazione della consistenza degli stessi;
c)
con
gli apporti aggiuntivi stabiliti annualmente con legge regionale di bilancio e
con altri eventuali apporti aggiuntivi stabiliti con legge dello Stato;
d)
con
le disponibilità che saranno acquisite dalle unità sanitarie locali a
qualsiasi altro titolo.
8. I finanziamenti di cui alle lettere b e d devono
essere autorizzati dall’Assessore regionale per la sanità sentita la
Commissione legislativa ‘Servizi sociali e sanitari’dell’Assemblea
regionale siciliana.
9. Nel primo anno di vigenza della presente legge
l’assegnazione del Fondo sanitario regionale avverrà sulla base della spesa
consolidata. A partire dal secondo anno tale assegnazione avverrà su criteri
correlati: alla popolazione residente, alla mobilità tra unità sanitarie
locali, alla produttività delle aziende, ai costi di produzione. In particolare
per la ripartizione del finanziamento destinato all’area ospedaliera dovranno
essere utilizzati criteri che facciano espressamente uso dei sistemi di
classificazione dei pazienti (D. M. G. S.) che valutino le attività di day
hospital ed ambulatoriale. Tale assegnazione sarà distinta per ciascuna delle
aree di articolazione dei livelli minimi assistenziali. Una quota pari al 2 per
cento del Fondo sanitario regionale è destinata a fondo di riserva per spese
impreviste e per la compensazione in caso di sottofinanziamento delle aziende.
Una ulteriore quota pari all’1 per cento del fondo sanitario regionale è
riservata alle attività a destinazione vincolata individuate dal piano
sanitario regionale. La percentuale di fondo sanitario assegnato con tali
criteri sarà del 5 per cento nel secondo anno, del 10 per cento nel terzo anno,
del 20 per cento nel quarto anno. Il completamento a tali percentuali avverrà
sulla base della spesa storica sino ad eliminazione di tale componente.
10. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge l’Assessorato regionale della sanità predisporrà i criteri di
cui al comma 9 che saranno approvati con delibera della Giunta regionale sentito
il parere del Consiglio sanitario regionale e della commissione legislativa
‘Servizi sociali e sanitari’dell’Assemblea regionale siciliana.
Successivamente tali criteri potranno essere variati con analoga procedura.
11. Entro i primi tre anni di ciascun esercizio
finanziario, l’Assessorato regionale della sanità sottopone alla Giunta
regionale una relazione analitica degli effetti dei criteri di ripartizione
adottati nell’anno precedente sulla spesa e sull’efficienza e produttività
delle aziende.
12. Entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore
della presente legge le unità sanitarie locali si doteranno di un sistema di
bilancio per centri di costo sulla base delle indicazioni tecniche emanate entro
dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge dall’Assessore
regionale per la sanità.
13. Consensualmente al funzionamento del bilancio per
centri di costo le Unità sanitarie locali provvederanno al finanziamento di
ciascun centro di costo con sistema budgetario, secondo le indicazioni tecniche
emanate entro dodici mesi dall’Assessorato regionale della sanità.
14. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi di cui ai precedenti commi, l’Assessore regionale per la sanità è
autorizzato a stipulare convenzioni di consulenza con altre regioni in cui siano
stati sperimentati tali sistemi.
15. Per le finalità di cui ai precedenti commi
l’Assessorato regionale della sanità provvederà all’organizzazione di un
programma di formazione rivolto ai dirigenti amministrativi e sanitari delle
unità sanitarie locali destinato alla acquisizione di conoscenze sulla
contabilità direzionale e sulla gestione budgetaria, anche attraverso
convenzioni con istituti universitari.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 67
Procedure per la determinazione delle attrezzature
sanitarie
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge e successivamente con cadenza biennale, l’Assessorato regionale della
sanità provvederà attraverso l’Osservatorio epidemiologico regionale alla
ricognizione delle attrezzature esistenti nelle strutture del servizio sanitario
regionale e del loro stato di manutenzione e di funzionamento.
2. Entro i successivi sei mesi l’Assessorato regionale
della sanità individuerà i fabbisogni di minima e di massima delle
attrezzature necessarie al funzionamento dei servizi sanitari, in relazione alle
tipologie strutturali ed organizzative di questi ultimi, così come individuate
dal piano sanitario regionale, nonché i criteri di priorità per
l’assegnazione dei fondi per il completamento della dotazione delle
attrezzature. Tale proposta è inviata al Consiglio sanitario regionale che
entri i sessanta giorni successivi esprime parere e lo trasmette alla Giunta
regionale, la quale lo approva, sentito il parere della Commissione legislativa
‘Servizi sociali e sanitari’dell’Assemblea regionale
siciliana.
3. Tali fabbisogni saranno aggiornati biennalmente con
identica procedura.
4. L’Assessorato regionale della sanità predispone lo
schema di assegnazione delle risorse finanziarie sulla base del confronto tra le
dotazioni, i fabbisogni minimi e massimi, gli indizi di funzionalità, i criteri
di priorità, le richieste pervenute dalle unità sanitarie locali, dalle
aziende ospedaliere e dall’azienda regionale per la prevenzione e le risorse
finanziarie disponibili. Tale schema è approvato dalla Giunta regionale,
sentita la Commissione legislativa ‘Servizi sociali e sanitari’dell’Assemblea
regionale siciliana.
5. Le attrezzature finanziate devono essere acquisite
entro il termine perentorio di tre anni dalla data del finanziamento.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 68
Norme per il finanziamento delle spese in conto capitale
delle unità sanitarie locali e delle altre istituzioni sanitarie operanti
nell’ambito regionale
1. Le somme annualmente stanziate per il finanziamento
delle spese in conto capitale delle unità sanitarie locali e delle altre
istituzioni sanitarie sono destinate al mantenimento dello stato di efficienza e
di funzionalità degli edifici, impianti e attrezzature comprese le sostituzioni
di apparecchiature logore o obsolete, al potenziamento dei presidi mediante
acquisizione di impianti e
attrezzature tecnico-scientifiche ad alto contenuto
tecnologico, nonché al finanziamento di ampliamenti o costruzioni di presidi
sanitari e ospedalieri.
2. Al riparto delle somme di cui al comma 1, in relazione
alle varie finalità, provvede la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
regionale per la sanità, consensualmente all’approvazione del progetto di
bilancio di previsione.
3. Le unità sanitarie locali e le altre istituzioni
sanitarie segnalano all’Assessorato regionale della sanità, entro il 31 marzo
di ciascun anno, le attrezzature che ritengono necessario acquistare.
4. Le richieste vengono valutate da un nucleo di
valutazione istituito presso l’Assessorato regionale della sanità nominato ai
sensi dell’articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, il quale,
tenuto conto delle disponibilità finanziarie utilizzabili e sentito il parere
dell’Ispettorato regionale sanitario, propone all’Assessore regionale per la
sanità gli acquisti ovvero la locazione, la locazione finanziaria o
l’acquisto o riscatto con o senza opzioni per l’acquisto delle attrezzature
necessarie per garantire lo standard operativo uniforme dei presidi sanitari in
relazione alle loro dimensioni ed alla tipologia dei servizi erogati.
5. Le acquisizioni di cui al comma 4 vengono effettuate
mediante gare da indirsi con le procedure e le modalità di cui al Capo X della
legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
6. Le opere edilizie compatibili con la programmazione
regionale sanitaria sono finanziate mediante trasferimento diretto delle somme
occorrenti e realizzate con le modalità previste dalla legge regionale 12
gennaio 1993, n. 10.
7. Al fine di assicurare con immediatezza il mantenimento
dello stato di efficienza e funzionalità delle strutture e delle attrezzature
delle unità sanitarie locali e delle istituzioni sanitarie, una quota non
superiore al 20 per cento delle somme annualmente stanziate viene assegnata
mediante trasferimento diretto in relazione al numero e alla dimensione delle
strutture sanitarie possedute dai vari enti.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 69
(Si omette l’art. 69 in quanto impugnato, ai sensi
dell’art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione
siciliana).
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 70
Completamento rete di emergenza eliambulanze
1. Al fine del completamento della rete di emergenza con
eliambulanze il capitolo 42730 è incrementato di lire 4.000 milioni, cui si
provvede con parte delle disponibilità del
capitolo 42840.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 71
Istituzione del registro speciale degli esercenti
l’attività di ottico
1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della Regione è istituito il Registro speciale degli
esercenti l’attività di ottico.
2. Agli effetti del presente articolo esercita
l’attività di ottico chiunque svolga attività consistente
nell’approntamento e/o commercializzazione dei beni,
prodotti e servizi attinenti al settore ottico.
3. Devono essere iscritti nel registro speciale coloro
che, intendono esercitare, sotto qualsiasi forma l’attività prevista dal
comma 1.
4. Sono iscritti d’ufficio coloro che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, esercitano l’attività di ottico in
forza della vigente normativa in materia.
5. Le modalità di iscrizione nonché le modalità di
svolgimento dell’attività di cui al comma 1 saranno stabilite dal regolamento
di esecuzione del presente articolo.
6. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge l’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca è tenuto ad emanare il regolamento di cui al comma
5, sentite le associazioni di categoria e previo parere della competente
Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 72
Integrazione fondi legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1
1. In aggiunta ai fondi di cui all’articolo 19 della
legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è attribuito a ciascun comune della
Regione siciliana un fondo finalizzato esclusivamente alla realizzazione di
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su beni di proprietà comunale
e destinati ad uso pubblico.
2. A ciascuna delle province regionali della Regione
siciliana è attribuito un fondo destinato esclusivamente alla realizzazione di
lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria su beni di proprietà della
provincia medesima ovvero, previo accordo di programma con l’ente
proprietario, su altri beni pubblici di interesse sovracomunale, comunque
destinati ad uso pubblico.
3. Le somme attribuite per le presenti finalità sono
ripartite con decreto del Presidente della Regione tenendo conto della
popolazione e dell’estensione territoriale degli enti destinatari.
4. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 15
maggio 1991, n. 18, è abrogato.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 73
Contratto di lavoro associazioni convenzionate
1. Al secondo comma dell’articolo 14 della legge
regionale 18 aprile 1981, n. 68, sostituire il quarto
trattino con il seguente: ‘- le associazioni sono
obbligate ad assumere il personale nel rispetto del contratto di lavoro subito
dopo la stipula della convenzione. Qualora le associazioni non applichino detta
condizione decadono automaticamente dall’Albo;’.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 74
Ufficio di coordinamento per le problematiche giovanili
1. Il Presidente della Regione, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a costituire l’Ufficio
di coordinamento per le problematiche giovanili, con il compito di raccordare
gli interventi compiuti o programmati dai vari rami dell’Amministrazione
regionale, con particolare riferimento a quelli legati alle politiche
occupazionali, culturali e del tempo libero.
2. Nel provvedimento deve essere prevista adeguata
dotazione organica composta da personale regionale esperto in politiche
giovanili.
3. I criteri per la individuazione dei soggetti
componenti l’ufficio sono sottoposti al parere della competente Commissione
legislativa.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 75
Gratuità dell’obbligatoria pubblicazione di atti nella
Gazzetta Ufficiale
1. Tutte le inserzioni di comuni, province regionali e
loro aziende ed istituzioni, per le quali sia prevista da leggi regionali e da
regolamenti l’obbligatoria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, sono effettuate gratuitamente.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
TITOLO VI
Interventi nel settore delle pubbliche amministrazioni
ARTICOLO 76
Provvidenze per i dipendenti dell’ITALTER e della SIRAP
1. Al fine di portare a compimento le opere destinate a
sopperire alle necessità di realizzazione di infrastrutture urbane ed
interurbane, sorte in seguito all’evento sismico verificatosi il 13 dicembre
1991 nella Sicilia orientale, nel quadro e negli indirizzi espressi nel progetto
di sviluppo socio-economico per le are interne di cui all’articolo 1 della
legge 1 dicembre 1983, n. 651, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad
avvalersi del personale dell’ITALTER S.p.A. ai sensi della convenzione
stipulata in data 1 ottobre 1985, nonché del personale della SIRAP S.p.A.,
mediante contratti a termine, di durata non superiore ad un biennio per
coadiuvare l’assolvimento dei compiti propri del personale tecnico del ruolo
provvisorio degli esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne di
cui all’articolo 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.
2. Al personale di cui al comma 1, che è tenuto ad
osservare gli obblighi di servizio del personale
dell’Amministrazione regionale, è attribuito il
trattamento economico corrispondente a quello proprio del contratto collettivo
nazionale dei lavoratori edili.
3. Le spese derivanti dai contratti previsti dal comma 1,
pari a lire 7.000 milioni per il biennio 1993-1994, sono a carico della
Presidenza della Regione, che provvede con i fondi del capitolo da istituirsi
nel corrente esercizio finanziario del bilancio.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Sudd: TITOLO VII
INTERVENTI NEL SETTORE DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Testo ARTICOLO 77
Deroga all’articolo 7 della legge regionale 11 marzo
1993, n. 15
1. Le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge
regionale 11 marzo 1993, n. 15, non si applicano alle assegnazioni disposte con
provvedimenti dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste,
registrati alla Corte dei conti in favore dei dipendenti uffici periferici e
degli istituti di credito esercenti il credito agrario, nonché per le somme
impegnate per le finalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 5
giugno 1989, n. 11.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 78
Provvidenze per colture danneggiate dalla siccità
1. è
concessa in favore degli operatori agricoli che hanno presentato istanza di
estirpazione e di reimpianto di colture danneggiate dalla siccità del periodo
1988 - 1990, possibilità di avvalersi delle agevolazioni previste dal
regolamento CEE 1442/88.
2. Entro un mese dall’entrata in vigore della presente
legge l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste determinerà con
proprio decreto le modalità di attuazione.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 79
Provvidenze per l’ammasso dei prodotti agricoli
1. L’Istituto regionale per il credito alla
cooperazione (IRCAC), anche in deroga alle disposizioni legislative e statutarie
che ne disciplinano l’attività, è autorizzato in attuazione dell’articolo
38 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, ad estendere alle associazioni
di produttori riconosciute dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e
regionale i benefici previsti dalla legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Nell’ambito dei finanziamenti di cui al comma 1 ai
soggetti beneficiari di cui all’articolo 18 della legge regionale 25 marzo
1986, n. 13, possono essere accordati in aggiunta alle agevolazioni previste dal
medesimo articolo 18, prestiti di durata non superiore a undici mesi per
l’ammasso volontario del grano duro conferito dai soci. L’importo massimo
ammissibile del prestito da erogare mediante lo sconto di effetti rilasciati da
soci non potrà comunque eccedere il cinquanta per cento del pagamento
compensativo e dell’importo supplementare previsti dall’articolo 4 del
regolamento CEE 1765/92.
3. Per la concessione dei prestiti previsti dal comma 2,
nel corrente esercizio finanziario 1993, l’IRCAC è autorizzato ad utilizzare
i fondi allo stesso trasferiti ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale
25 marzo 1986, n. 13.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 80
(Si omette l’art. 80 in quanto impugnato, ai sensi
dell’art. 28 dello STatuto, dal Commissario dello
Stato per la Regione siciliana).
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 81
Provvedimenti per l’eliminazione delle vinacce
1. Le vinacce provenienti dalla vinificazione nella
campagna viticola 1993-1994, che non sia possibile avviare alla distillazione in
conformità alla regolamentazione CEE per deficienze operative delle industrie
di lavorazione, sono eliminate mediante o un’utilizzazione diversa dalla
distillazione o distruzione, sotto controllo dell’Istituto regionale della
vite e del vino e del Servizio regionale repressione frodi vinicole.
2. Ai vinificatori, proprietari delle vinacce, può
essere corrisposto dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste
un aiuto che consenta loro di realizzare un importo non superiore al prezzo
garantito ai produttori dalla regolamentazione comunitaria.
3. La concessione dell’aiuto è subordinata al rilascio
da parte delle distillerie dell’Isola di una dichiarazione di irricevibilità
delle vinacce.
4. La lavorazione o la distruzione delle vinacce deve
essere effettuata in appositi centri di stoccaggio realizzati dall’Istituto
regionale della vite e del vino di concerto con le organizzazioni di
rappresentanza delle cooperative agricole e con le organizzazioni professionali
dei produttori agricoli presenti nel CNEL.
5. Con decreto dell’Assessore regionale per
l’agricoltura e le foreste viene stabilita la destinazione delle vinacce
conferite.
6. Per le operazioni di lavorazione o di distruzione è
corrisposto all’Istituto regionale della vite e del vino un compenso da
stabilire con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le
foreste.
7. Per l’attuazione del presente articolo è
autorizzata per il corrente esercizio finanziario la spesa di lire 2.000
milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 82
Opere manutentive e di bonifica
1. Nelle more della definizione dell’istruttoria e
dell’approvazione delle perizie di manutenzione ordinaria delle opere
pubbliche di bonifica montana, l’Assessore regionale per l’agricoltura e le
foreste è autorizzato a sostenere l’onere finanziario per far fronte al
pagamento delle retribuzioni di personale utilizzato sino alla data di entrata
in vigore della presente legge, dai consorzi di bonifica e di bonifica montana
per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica
montana.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 83
Esonero pagamento contributi nei consorzi di bonifica
1. Per sopperire alla grave e perdurante crisi che
attraversa in atto il settore dell’agricoltura, i consorzi di bonifica e di
bonifica montana sono autorizzati a concedere l’esonero dei contributi a
carico della proprietà consorziata iscritti a ruolo per il 1993.
2. Per l’esecuzione del comma 1 è autorizzata la spesa
di lire 10.000 milioni a carico del bilancio della Regione siciliana per
l’esercizio finanziario 1993.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 84
Modifiche di leggi regionali di intervento in agricoltura
1. Alla legge regionale 23 maggio 1991, n. 32,
concernente ‘Interventi per il settore agricolo’ sono apportate le seguenti
modifiche ed integrazioni:
- all’articolo 31, comma 1, dopo le parole: ‘per la
realizzazione o l’acquisizione’sono aggiunte le seguenti: ‘nonché per
l’ammodernamento e il potenziamento’.
2. Al comma 1, primo trattino dell’articolo 13 della
legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, dopo le parole ‘Art. 13, comma
quarto’sono aggiunte le parole: ‘e sesto comma’.
3. Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 18
della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono interpretate in modo autentico
nel senso che il limite contributivo di cui all’articolo 13, quarto comma,
della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, elevato dall’articolo 1, punto 8,
della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, è ulteriormente elevato di lire
venti milioni.
4. Al fine di adeguare le strutture aziendali zootecniche
alle norme igienico-sanitarie di cui ai D.M. n. 184 e n. 185 del 1991 e alle
direttive CEE n. 46 e n. 47 del 1992 è autorizzata la spesa di lire 5.000
milioni per l’esercizio finanziario 1993.
5. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le
foreste è autorizzato a concedere, per le finalità di cui al comma 4, ai
soggetti indicati dall’articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13,
aiuti contributivi nella misura indicata nella medesima legge regionale 25 marzo
1986, n. 13, aumentata del 10 per cento.
6. Per le finalità di cui all’articolo 15 della legge
regionale 23 maggio 1991, n. 32, per l’esercizio finanziario 1993 è
autorizzata l’ulteriore spesa di lire 15.000 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 85
Contributo per l’acquisto di acqua fornita da imprese
private
1. Il contributo previsto dall’articolo 1 della legge
regionale 9 agosto 1988, n.13, e successive modifiche ed integrazioni, è
concesso anche alle aziende agricole che utilizzano acqua per irrigazione
fornita da imprese private.
2. L’importo del contributo è calcolato sul costo
dell’energia elettrica stabilito dal Comitato provinciale prezzi quale
componente del prezzo di vendita dell’acqua irrigua alle aziende agricole.
3. Per usufruire del contributo le aziende agricole sono
tenute a presentare all’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle
foreste le fatture di acquisto dell’acqua irrigua debitamente quietanzate
vistate per l’eseguita fornitura da parte delle competenti condotte agrarie.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 86
Acceleramento di procedure per la concessione di
contributi sui consumi energetici
1. Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 1 e 3 della
legge regionale 9 agosto 1988, n. 13, possono essere erogati, in alternativa
alle modalità previste dall’articolo 4 della medesima legge, per gli anni
1992 e successivi, previo rimborso direttamente ai soggetti beneficiari.
2. Le somme necessarie sono messe a disposizione degli
ispettorati provinciali dell’agricoltura competenti per territorio sulla base
del fabbisogno segnalato.
3. Gli oneri finanziari derivanti da eventuali ritardati
pagamenti nei termini di cui alle convenzioni stipulate con gli enti di cui
all’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 13, sono a carico
dell’Amministrazione regionale mediante l’utilizzazione degli stanziamenti
recati dalla stessa legge.
4. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le
foreste provvede, se dovuti, alla concessione e liquidazione degli aiuti
relativi ad anni precedenti all’esercizio 1993 rimasti in sospeso e non
erogati alla data di approvazione della presente legge.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 87
Provvidenze per il malsecco dei limoni
1. Per le finalità degli articoli 14 e 15 della legge
regionale 3 gennaio 1985, n. 8, e successive modificazioni, è autorizzata per
l’esercizio finanziario 1993 l’ulteriore
spesa di lire 10.000 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 88
Interventi a favore dell’Agrumaria meridionale
1. Per agevolare la dismissione dell’Agrumaria
meridionale e favorire un nuovo assetto societario con la partecipazione di
imprenditori privati e le associazioni nazionali dei produttori, che assicuri il
rilancio dell’attività produttiva, l’Assessore regionale per
l’agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo di lire
15.000 milioni all’ESA per attuare un piano di ristrutturazione degli impianti
o nuovi impianti da realizzare nell’area di sviluppo industriale di Messina.
2. In quest’ultimo caso le aree su cui insistono le
attuali strutture produttive sono vincolate per permettere la realizzazione di
opere di urbanizzazione secondaria al servizio della zona sud della città.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 89
Estensione di provvidenze nel settore agricolo
1. All’articolo 5, comma 9, della legge regionale 7
agosto 1990, n. 23, dopo le parole: ‘e a vapore del terreno’ sono aggiunte
le seguenti: ‘e di macchine ed attrezzature innovative che consentano il
miglioramento delle tecniche colturali nelle serre e negli impianti
orto-floro-vivaistici, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro degli
operatori’.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 90
Disposizioni per il trasporto dei prodotti agricoli
1. Alle cooperative agricole e loro consorzi, alle
associazioni riconosciute di produttori agricoli e loro unioni, anche associati
in partecipazione tra di loro e/o ad imprese operanti nel settore industriale e
della distribuzione, alle imprese commerciali ed industriali che si avvalgono
per il trasporto di prodotti agricoli realizzati nel territorio della Regione
siciliana, di contratti di trasporto ferroviario, marittimo o misto, stipulati
con l’Azienda ferroviaria, con le agenzie di navigazione, con le compagnie
aeree e con i consorzi di servizi siciliani del trasporto gommato, è
corrisposto un contributo posticipato, pari al 50 per cento delle spese di
trasporto effettivamente sostenute.
2. II contributo di cui al comma 1 è ridotto del 10 per
cento per i contratti di trasporto automobilistico e per i contratti di
trasporto aereo.
3. Sono considerati contratti di trasporto misto, ai fini
del comma 1, anche i contratti che prevedano percorsi di traghettamento
dell’intero mezzo di autotrasporto, purché non limitati all’attraversamento
dello stretto di Messina.
4. Il contributo di cui ai commi precedenti non può
superare una misura standard, determinata ed aggiornata ogni sei mesi, in
relazione ai vari tipi di trasporto, con decreto dell’Assessore regionale per
l’agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio regionale dell’agricoltura.
5. Con regolamento approvato dalla Giunta di Governo, su
proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura e per le foreste, sono
determinati i procedimenti di ammissione ai contributi di cui al presente
articolo.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata, per l’anno 1993, la spesa di lire 20.000
milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 91
Procedure per la concessione degli interventi per il
trasporto dei prodotti siciliani
1. Le determinazioni del comma 4 dell’articolo 27 e del
comma 4 dell’articolo 90 vengono adottate, sentito il parere dell’Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 92
Istituzione di denominazione d’origine
1. Nell’ambito della produzione della frutta secca
siciliana la Regione riconosce l’altissimo pregio del pistacchio, coltura
tipica del territorio di Bronte in provincia di Catania, e istituisce la
denominazione d’origine controllata ‘Pistacchio di Bronte’. Viene altresì
istituito prodotto a denominazione controllata il ficodindia di S. Cono in
provincia di Catania e di S. Margherita Belice in provincia di Agrigento.
2. L’Assessore regionale per l’agricoltura e per le
foreste determina con decreto la zona di produzione, le varietà, le pratiche
d’impianto e di coltivazione, la produzione massima per unità colturale e le
caratteristiche organolettiche del prodotto.
3. Per la repressione delle frodi si applicano, in quanto
compatibili, le norme di cui al capo IV della legge 5 febbraio 1992, n. 169.
4. Le associazioni hanno anche il compito di monitoraggio
della produzione e si costituiscono in processo contro gli autori di frodi.
5. Per le finalità di promozione del consumo e
dell’immagine del pistacchio di Bronte e del ficodindia di S. Cono e di S.
Margherita è destinata per il 1993 - 1995 la somma di lire 1.500 milioni di cui
lire 300 milioni nell’esercizio finanziario in corso.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 93
Programmi di commercializzazione
1. Per l’attuazione dei programmi di
commercializzazione a norma degli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge regionale
23 maggio 1991, n. 32 è disposta per l’esercizio finanziario 1993 una
ulteriore spesa di lire 20.000 milioni da ripartire fra i seguenti capitoli del
bilancio regionale:
- Art. 28 (capitolo 14725) + 1.200 milioni di lire;
- Art. 27, comma 1, lettera a (capitolo 54583) + 4.000
milioni di lire;
- Art. 27, comma 1, lettera b (capitolo 54584) + 12.000
milioni di lire;
- Art. 27, comma 1, lettera b (capitolo 54585) + 800
milioni di lire, limite di impegno quindicennale;
- Art. 27, comma 1, lettera c (capitolo 54586) + 2.000
milioni di lire.’
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 94
Interventi di manutenzione idraulica e forestale
1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste e l’Assessore
regionale per i lavori pubblici, sentito l’Assessore regionale per il
territorio e l’ambiente, è approvato il programma di manutenzione idraulica e
forestale nell’ambito degli ecosistemi fluviali di cui all’articolo 3 del
decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, e dell’atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 aprile 1993.
2. Nel territorio della regione gli interventi di
manutenzione idraulica nell’ambito degli ecosistemi fluviali, di cui
all’articolo 3 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, possono comprendere solo lavori di manutenzione
ordinaria di manufatti già esistenti, nonché lavori di rimozione dall’alveo
di rifiuti o di corpi estranei alle condizioni naturali dei luoghi.
3. La realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo è demandata agli ispettori ripartimentali alle foreste e agli uffici
provinciali del Genio civile, con ripartizione determinata nel decreto di cui al
comma 1.
4. Ad integrazione del contributo statale, è autorizzata
per l’anno 1993, per le finalità di cui al presente articolo, la spesa di
lire 20.000 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 95
Contributo Consorzio Acquedotto etneo
1. L’Assessore regionale per i lavori pubblici è
autorizzato a concedere un contributo di lire 5.000 milioni per ciascuno degli
anni 1993, 1994, 1995 al Consorzio Acquedotto etneo con sede in Catania per
lavori di potenziamento delle risorse idriche, di riorganizzazione e rifacimento
delle reti idriche interne ed esterne dei comuni consorziati.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 96
Provvidenze in favore di aziende agricole danneggiate da
squilibri termici
1. Al fine di consentire l’attivazione di interventi in
favore delle aziende agricole produttrici di anguria danneggiate da fisiopatie
causate da squilibri termici verificatesi nel periodo marzo-giugno 1992 e nel
periodo aprile- luglio 1992 limitatamente ai relativi territori comunali
rispettivamente individuati con le relazioni tecniche già presentate dai
competenti Ispettorati provinciali dell’agricoltura, l’Assessore regionale
per l’agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere alla concessione
delle seguenti agevolazioni:
a)
misure
di pronto intervento previste dall’articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n.
590, e successive modificazioni;
b)
prestiti
quinquennali di esercizio da erogare con le modalità previste dalla lettera a
del comma 2 dell’articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere a e b sono
autorizzati rispettivamente gli stanziamenti di lire 6.560 milioni e di lire
1.000 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 97
Interventi di ampliamento, verifica e aggiornamento del
demanio forestale
1. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le
foreste è autorizzato a formulare un piano straordinario di interventi da
attuare tra ottobre 1993 e dicembre 1994 mirato a realizzare:
a)
opere
di rimboschimento di terreno acquisito al demanio forestale;
b)
verifica
e rideterminazione dei confini del demanio regionale forestale;
c)
rilevamento
viabilità interna delle aree di forestazione regionale;
d)
rilevamento
infrastrutture interne delle aree di forestazione regionale;
e)
rilevamento
ed aggiornamento catastale del demanio forestale;
f)
progetti
pilota finalizzati allo sviluppo del turismo naturalistico delle aree forestali
attraverso la realizzazione di strutture in pietra o legno.
2. I lavori di cui alle lettere b, c, d ed e del comma 1
potranno essere effettuati anche a mezzo di progetti specifici predisposti dai
soggetti utilizzati ai sensi dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n.
67.
3. Per le finalità di cui alla lettera a del comma 1, è
autorizzata per l’anno 1993 la spesa di lire 20.000 milioni e per il 1994 la
spesa di lire 30.000 milioni.
4. Per le altre finalità è autorizzata la spesa di lire
2.000 milioni per il 1993 e di lire 3.000 milioni per il 1994.
5. Per le finalità di cui alla lettera f del comma 1 è
autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per il 1993.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 98
Incremento attività vivaistica forestale
1. Per far fronte alle maggiori necessità di
disponibilità di materiale base di propagazione vegetale derivante dagli
interventi di piantumazione e di ripristino dei cotici erbosi previsti agli
articoli precedenti lo stanziamento del capitolo 16603 del bilancio della
Regione è incrementato per l’anno finanziario 1993 di lire 2.000 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 99
Interventi di forestazione di bonifica
1. Nelle more dell’approvazione dei piani di bacino,
con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, sentito
il Comitato tecnico amministrativo presso l’Azienda delle foreste demaniali,
sono individuate aree degradate in cui è opportuno provvedere con urgenza ad
interventi di ricostituzione del suolo e della copertura vegetale o ad
interventi di riforestazione a fini di conservazione del suolo, ancorché non
previsti in piani di intervento approvati a norma delle leggi vigenti in materia
forestale.
2. Gli ispettorati ripartimentali delle foreste,
competenti per territorio, sono autorizzati a procedere, con le modalità di cui
alla legge 25 giugno 1865, n. 2359 e all’articolo 3 della legge 3 gennaio
1978, n. 1, alla occupazione temporanea, per la durata di dieci anni,
prorogabili mediante nuovo provvedimento, delle aree individuate ai sensi del
comma 1. Ai proprietari spetta un indennizzo annuo pari al ventesimo del valore
agricolo medio di analoghi terreni esistenti nella stessa zona agraria così
come determinato ai sensi dell’articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
e successive modificazioni. Qualora si dovesse procedere all’occupazione di
terreni regolarmente coltivati dai proprietari coltivatori diretti, in quanto
interclusi da terreni degradati, l’indennità per l’occupazione da
corrispondere annualmente ai proprietari dovrà essere calcolata sul valore
agricolo medio, aumentato del 20 per cento in analogia a quanto previsto
dall’articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, previsto per la
zona agraria e per la coltura esistente all’atto dell’occupazione.
3. Per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di
cui al presente articolo, l’amministrazione forestale si può avvalere di
consulenze tecnico-scientifiche, anche con riguardo ai profili naturalistici,
sulla base di convenzione con istituti o dipartimenti universitari.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata, per l’anno 1993, la spesa di lire 35.000 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 100
Attività di prevenzione degli incendi
1. è
istituito un fondo per la realizzazione di lavori di prevenzione degli incendi,
da eseguire nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini,
ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in
relazione alle condizioni dei luoghi.
2. I lavori di cui al comma 1 saranno limitati
all’asportazione di piante secche e rovi e di altro materiale infiammabile.
Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché
vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale.
3. La realizzazione dei lavori di cui ai commi precedenti
è demandata alle province regionali e agli ispettorati ripartimentali alle
foreste, che determinano con accordi di programma gli ambiti territoriali entro
cui svolgeranno le rispettive attività. Copia dell’accordo di programma è
trasmessa all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente e
all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste. È fatto salvo
l’articolo 11, comma secondo, della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, e
successive modificazioni.
4. Per la realizzazione dei lavori di cui ai commi
precedenti e alle disposizioni in essi richiamate, le autorità competenti
predispongono appositi programmi, contenenti l’individuazione delle aree su
cui saranno eseguiti i lavori, su cartografia in scala non inferiore a 1:10.000
nonché l’elenco delle particelle catastali interessate all’esecuzione dei
lavori.
5. Copia dei programmi, di cui al comma 4, è notificata
per pubblici proclami ai proprietari interessati, mediante affissione all’albo
della provincia regionale e degli ispettorati ripartimentali alle foreste, nonché
per estratto all’albo dei comuni interessati, degli enti parco e dei
distaccamenti forestali. L’affissione deve essere fatta almeno dieci giorni
prima dell’inizio dei lavori.
6. I possessori dei terreni interessati all’esecuzione
dei programmi di cui ai commi precedenti devono fornire alle autorità
competenti la collaborazione necessaria per l’accesso ai fondi e per la
regolare esecuzione dei lavori.
In caso di mancata collaborazione da parte dei possessori
dei terreni, le autorità competenti possono procedere all’immissione forzata
nei fondi e alle altre modifiche delle condizioni dei luoghi, strettamente
necessarie per l’esecuzione dei lavori.
7. La ripartizione del fondo destinato all’esecuzione
dei lavori di cui al presente articolo è determinata annualmente con decreto
dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, di concerto con
l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente.
8. Per la realizzazione delle finalità di cui al
presente articolo è autorizzata, per l’anno 1993, la spesa di lire 20.000
milioni (capitolo 56757).
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 101
Orto botanico di Palermo
1. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le
foreste è autorizzato a concedere, a decorrere dall’esercizio finanziario
1994, in favore dell’istituzione universitaria cui afferisce l’Orto botanico
di Palermo, un contributo annuo di lire 500 milioni, quale concorso nelle spese
inerenti alle ricerche scientifiche, pure ed applicate, per la conoscenza delle
piante utili all’agricoltura, all’industria ed alla riqualificazione
dell’ambiente e per quelle relative alla gestione e all’incremento delle
collezioni, e ciò al fine della divulgazione delle acquisizioni di indole
scientifica, tecnica ed economica sulle relative coltivazioni e prodotti.
2. Entro la data del 15 febbraio di ciascun anno, la
direzione dell’istituzione universitaria cui afferisce l’Orto botanico
presenta all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste ed
all’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nonché alla competente
commissione legislativa
dell’Assemblea regionale siciliana, una relazione
consuntiva concernente l’attività e le iniziative svolte nell’anno
precedente.
3. Nella prima applicazione della presente legge il
contributo di cui al comma 1 verrà liquidato entro il mese di febbraio 1994,
mentre il disposto del comma 2 sarà applicato riguardo al contributo erogato
per il 1993 ai sensi della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 50.
4. Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 dicembre
1978, n. 50 sono abrogati.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 102
Contributo a favore dell’Istituto incremento ippico e
dell’Istituto sperimentale zootecnico.
1. Il contributo a favore dell’Istituto incremento
ippico e dell’Istituto sperimentale zootecnico per il funzionamento e per le
finalità istituzionali è incrementato per l’esercizio finanziario 1993 di
lire 1.000 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 103
Interventi per le aree sensibili
1. Per le finalità di cui all’articolo 4 della legge
regionale 7 agosto 1990, n. 23, e successive integrazioni e modificazioni, è
autorizzata per l’esercizio finanziario 1993 l’ulteriore spesa di lire 2.000
milioni (capitolo 54571).
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 104
Elevazione limiti per prestiti di conduzione dell’ESA
1. Il limite massimo per ciascuna impresa previsto dal
quarto comma dell’articolo 12 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, per
la concessione di prestiti di conduzione da parte del Fondo di rotazione
dell’ESA è elevato a lire 30 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 105
Mutui alle cooperative agricole
1. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le
foreste può autorizzare con proprio decreto l’Istituto regionale per il
credito alla cooperazione (IRCAC) a concedere alle cooperative agricole o loro
consorzi un mutuo decennale, al tasso del 4 per cento, a fronte dei crediti
derivanti da cessione di prodotti agricoli conferiti dai soci, non riscossi per
procedure concorsuali a carico dei cessionari.
2. Il mutuo di cui al comma 1 non potrà superare l’80
per cento del valore del credito.
3. La cooperativa richiedente il mutuo dovrà documentare
il versamento dei soci del restante 20 per cento del valore del credito, sotto
forma di incremento di capitale sociale e/o di deposito dei soci ai sensi
dell’articolo 10 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per le finalità del presente articolo il fondo di cui
alla legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, è incrementato di lire 2.500
milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Sudd: TITOLO VIII
INTERVENTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI
Testo ARTICOLO 106
Fondi per lavori urgenti nel settore dei beni culturali e
conservazione dei beni librari
1. Per l’esecuzione di lavori urgenti su edifici di
valore artistico, storico o architettonico, soggetti alla legge 1 giugno 1939,
n. 1089, è autorizzata per l’anno 1993 la spesa di lire 25.000 milioni ad
incremento del capitolo 38360.
2. Per la realizzazione di interventi di conservazione e
di restauro delle opere d’arte mobili che presentano particolari danni o sono
sottoposte a rischi di danneggiamento, è autorizzata la spesa per l’anno 1993
di lire 5.000 milioni ad incremento del capitolo 38361.
3. Le somme necessarie per la realizzazione del programma
di cui al comma 1 sono accreditate ai soprintendenti, con decreto
dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione. Il programma è sottoposto a controllo consuntivo, consensualmente
al rendiconto delle somme accreditate.
4. Per il rimborso delle spese sostenute dai proprietari
per opere finalizzate alla conservazione e salvaguardia di edifici sottoposti
alla tutela di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, è autorizzata per
l’anno 1993 la spesa di lire 2.000 milioni ad incremento del capitolo 38455.
5. Per la conservazione dei beni librari e l’acquisto
di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico, è
autorizzata per l’anno 1993 la spesa di lire 200 milioni ad incremento del
capitolo 38053.
6. Per la conservazione dei beni librari delle
biblioteche aperte al pubblico è autorizzata per l’anno 1993 la spesa di lire
200 milioni ad incremento del capitolo 37984.
7. Al fine di potenziare la salvaguardia e la sicurezza
nelle zone archeologiche, nelle biblioteche, nei monumenti e nei musei ed
istituzioni aventi carattere museale, nonché negli edifici di culto che
custodiscano opere d’arte, il capitolo 38357 del bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario 1993 è incrementato della somma di lire 5.000
milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 107
Istituzione di un sistema di parchi archeologici della
Regione siciliana per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale delle aree
archeologiche di interesse primario
1. In attuazione delle finalità dell’articolo 1 della
legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, la Regione siciliana istituisce un sistema
di parchi archeologici per la salvaguardia, la gestione, la conservazione e la
difesa del patrimonio archeologico regionale, al fine di consentire migliori
condizioni di fruibilità, lettura e godimento, nell’ambito dello sviluppo
dell’economia e di un corretto assetto dei territori interessati, per l’uso
sociale e pubblico dei beni stessi, nonché per scopi scientifici e turistici.
2. Costituiscono patrimonio archeologico tutte le
emergenze monumentali d’interesse archeologico che hanno rilevante valore
storico, scientifico, estetico e sociale. In particolare possono essere
istituite in parchi archeologici quelle aree territoriali che presentano
rilevante interesse generale a motivo delle loro caratteristiche morfologiche,
paleontologiche, storiche, culturali e monumentali, per provvedere alla
conservazione delle stesse ai fini scientifici, culturali, economico-sociali,
turistici e della ‘educazione e ricreazione del cittadino.
3. Le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali,
territorialmente competenti propongono, nell’ambito della loro programmazione
annuale e sulla base delle motivazioni di cui ai commi precedenti,
l’istituzione di parchi archeologici, sentito il parere del Consiglio locale
per i beni culturali ed ambientali. L’istituzione dei parchi archeologici
avviene con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere del Consiglio regionale
per i beni culturali ed ambientali, nonché della Commissione legislativa
‘Cultura, formazione e lavoro’, e della Commissione legislativa
‘Territorio ed ambiente’, dell’Assemblea regionale siciliana.
4. L’area nella quale i monumenti e le emergenze
archeologiche sono inseriti insieme ad una zona di rispetto circostante che verrà
definita secondo criteri e valutazioni desunte dalla particolare situazione
morfologica e dalla situazione contingente di turbamento causato da eventuale
intensa antropizzazione limitrofa, costituisce il parco archeologico.
5. Tale perimetrazione è proposta dalla Soprintendenza
per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, sentito il parere
del Consiglio locale per i beni culturali ed ambientali, ed è sottoposta
all’approvazione dell’Assessorato competente che dovrà sentire il parere
del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.
6. La Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali
competente per territorio deve, inoltre, indicare e perimetrare una zona di
controllo dell’area del parco archeologico, dove siano prescritte distanze e
misure, nonché tutte le altre eventuali regole dirette ad evitare che sia messa
in pericolo l’integrità del parco archeologico stesso, che sia danneggiata la
luce e la prospettiva delle emergenze monumentali ed archeologiche in virtù
delle quali il parco archeologico è stato creato e che vengano alterate le
condizioni di ambiente e decoro.
7. L’esercizio dei poteri di cui al comma 6 costituisce
integrazione e, qualora in contrasto, variante agli strumenti urbanistici
vigenti nel territorio interessato.
8. L’area del parco archeologico, così definita ai
sensi del presente articolo, è acquisita al demanio regionale in base al
dispositivo di cui all’articolo 21 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.
9. Alla gestione ed amministrazione dei parchi
archeologici provvede l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali
e della pubblica istruzione attraverso le Soprintendenze per i beni culturali ed
ambientali competenti per territorio. Il soprintendente per i beni culturali ed
ambientali competente per territorio propone all’approvazione
dell’Assessorato la dotazione di personale necessaria alla gestione ed alla
vigilanza del parco archeologico, in relazione alle esigenze scientifiche di
conservazione e manutenzione, nonché di educazione e godimento da parte del
pubblico.
10. L’Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad immettere nella pianta
organica dell’amministrazione, con le procedure previste in materia dalla
normativa vigente, il personale che dovesse rendersi necessario reclutare per
coprire eventuali carenze derivanti dall’applicazione del comma 9.
11. L’incarico di direttore del parco archeologico
viene conferito dall’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
per la pubblica istruzione, sentita la Conferenza di cui all’articolo 15 della
legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, previa deliberazione della Giunta
regionale, ad un dirigente tecnico in servizio presso l’Assessorato regionale
dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Tale incarico ha
durata quinquennale e può essere rinnovato. Il dirigente tecnico con incarico
di direttore del parco archeologico esercita le seguenti funzioni:
a)
direzione,
impulso e coordinamento dell’attività del parco;
b)
coordinamento
ed organizzazione dei servizi assegnati e periodica relazione al soprintendente;
c)
adozione
dei provvedimenti sugli affari di competenza del parco archeologico o
attribuitigli per delega dal soprintendente e firma degli atti finali;
d)
coordinamento
e conduzione della ricerca scientifica.
12. Per le finalità del presente articolo è autorizzata
la spesa per l’esercizio finanziario in corso di lire 10.000 milioni. Per gli
esercizi finanziari successivi le somme necessarie troveranno riscontro nel
bilancio della Regione.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 108
Altri interventi dell’Assessorato regionale beni
culturali ed interventi umanitari per i bambini della Bosnia
1. L’Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione, al fine di consentire la conservazione
e la fruizione dei dipinti di Renato Guttuso, adotta iniziative volte a
promuovere attività di carattere artistico e scientifico di particolare
rilevanza.
2. Al fine della ristrutturazione e adeguamento
dell’edificio destinato alla Galleria d’arte moderna di Bagheria è
autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni.
3. Per assicurare le spese di funzionamento della
istituzione museale l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere annualmente lire 300
milioni quale contributo alle spese sostenute dal comune per la migliore
conservazione e fruizione del patrimonio pittorico di Bagheria.
4. Al fine di consentire il sostegno delle attività
teatrali e delle scuole di teatro per gli enti e le organizzazioni operanti nel
settore è autorizzata la spesa di 5.500 milioni aggiuntiva alla somma stanziata
sul capitolo 38083 e di 500 milioni aggiuntiva alla somma stanziata sul capitolo
38076.
5. L’Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo
di lire 500 milioni per l’esercizio finanziario 1993 in favore della scuola di
teatro Teates con sede in Palermo ai fini del proseguimento dell’attività
ordinaria della scuola.
6. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere
un contributo di lire 1.000 milioni all’UNICEF per i bambini della Bosnia.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 109
Contributi ad istituzioni impegnate nella lotta alla
mafia
1. Al fine di valorizzare e sostenere le attività volte
alla crescita delle conoscenze sul fenomeno della mafia e le iniziative che
tendano allo sviluppo delle sensibilità e delle coscienze sui temi della lotta
alla mafia, la Presidenza della Regione concede contributi a fondazioni, a
centri e ad altre strutture associative, aventi sede nell’Isola.
2. I contributi sono concessi previa presentazione di una
dettagliata relazione sulle attività e/o sulle iniziative da svolgere, per le
quali dovranno essere presentati i relativi rendiconti.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata
la spesa di lire 1.500 milioni annui che si iscrive nel bilancio della Regione,
Amministrazione Presidenza della Regione.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 110
Teatro di Adrano
1. Il contributo di cui all’articolo 64 della legge
regionale 11 maggio 1993, n. 15, è incrementato di lire 2.000 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 111
Interventi per la catalogazione del patrimonio artistico
siciliano
1. Al fine di pervenire alla costituzione e gestione del
catalogo regionale dei beni culturali ed ambientali, previsto dalla lettera b
dell’articolo 9 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, l’Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato ad approvare un piano triennale di interventi che preveda:
a)
l’istituzione
di un centro elaborazione dati presso il Centro regionale per l’inventariazione
e la catalogazione da ubicare in idonei locali in Palermo. Il Centro
elaborazione dati del Centro regionale per il catalogo ha il compito di gestire
il catalogo regionale dei beni culturali ed ambientali mediante la creazione di
una banca dei dati relativi al patrimonio culturale siciliano, onde consentire
la massima conoscenza e la pubblicazione dei dati conservati, collegata con
l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione ed i suoi uffici periferici. Per il funzionamento del Centro
elaborazione dati l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
per la pubblica istruzione stipulerà apposite convenzioni triennali con
contratto di diritto privato, ai sensi dell’articolo 12, ultimo comma, della
legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, con il personale indicato nella
successiva lettera B e con altre dieci figure professionali ove occorrenti.
b)
la
stipula da parte di tutti gli uffici periferici dell’Assessorato regionale dei
beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione di convenzioni
triennali con contratto di diritto privato, ai sensi dell’articolo 12, ultimo
comma, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, con il personale già
utilizzato nelle campagne di catalogazione del patrimonio culturale siciliano
effettuate in Sicilia oltre che con i fondi del proprio bilancio (capitolo
38354) anche in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26, assicurando allo stesso la
qualifica corrispondente alle funzioni degli assistenti tecnici.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata
nel triennio 1993-95 la spesa di lire 80.000 milioni così ripartita:
-
articolo
1, lettera a: lire 35.000 milioni di cui lire 25.000 milioni per l’anno 1993 e
5.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995;
-
articolo
1, lettera b: lire 45.000 milioni di cui 5.000 milioni per l’anno 1993 e
20.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
3. Alla spesa di lire 30.000 milioni ricadente
nell’esercizio finanziario 1993 si provvede con parte delle disponibilità del
capitolo 38354 del bilancio della Regione per l’anno finanziario medesimo.
4. Alla spesa di lire 25.000 milioni, ricadente in
ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvederà con appositi stanziamenti dei
rispettivi bilanci.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 112
Provvidenze per l’attivazione di un corso di laurea in
scienze tropicali
1. Per l’attivazione del corso di laurea in scienze
agrarie tropicali e subtropicali della facoltà di agraria dell’Università di
Catania, decentrata a Ragusa, di cui alla tabella D dell’articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, è autorizzata la
concessione di un finanziamento in favore del costituendo consorzio promosso
dalla provincia regionale di Ragusa, dal comune di Ragusa e dall’Associazione
per la libera università degli Iblei di Ragusa di lire 5.000 milioni, di cui
1.000 milioni per il 1994, 1.000 milioni per il 1995 e 3.000 milioni per il
1996.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Sudd: TITOLO IX
INTERVENTI NEL SETTORE DEL TURISMO E DEI TRASPORTI
Testo ARTICOLO 113
Interventi in favore delle aziende ricettive turistiche
1. Al fine di agevolare le aziende ricettive turistiche,
colpite dalla crisi del settore, che abbiano contratto mutui alberghieri ai
sensi delle leggi regionali e nazionali vigenti, l’Assessore regionale per il
turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere
direttamente agli istituti di credito mutuanti, in unica soluzione ed in via
anticipata, l’importo degli interessi dovuto dalle aziende alberghiere
interessate per la rateizzazione nel residuo ammortamento dei mutui contratti
delle rate di mutuo relative all’anno 1993 ed alla prima semestralità del
1994.
2. Ove richiesto dagli istituti di credito, l’Assessore
regionale per il bilancio e le finanze presterà garanzia sussidiaria
limitatamente agli importi di cui al presente articolo.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 114
Interventi per garantire i livelli occupazionali nel
settore della cooperazione turistica
1. Per garantire la salvaguardia dei livelli
occupazionali nel settore turistico-alberghiero ed agrituristico il fondo di cui
all’articolo 3, punto 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e
successive modificazioni è aumentato di lire 15.000 milioni.
2. A valere sul fondo di cui al comma 1, l’IRCAC è
autorizzato a concedere crediti agevolati previsti dal comma 2 dell’articolo
14 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, con durata non superiore ad anni
sette alle cooperative del settore turistico-alberghiero ed agrituristico al
fine di consentire il regolare pagamento delle obbligazioni pecuniarie nei
confronti di enti nazionali e regionali nonché nei confronti di istituti ed
aziende di credito in essere alla data del 30 giugno 1993.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si
applicano anche in favore delle imprese operanti nel settore ricreativo sportivo
collegate con l’attività di ricettività turistica, che abbiano contratto
mutui in applicazione di leggi regionali e versino in difficoltà economiche a
causa del calo della presenza turistica.
4. Gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 113
si applicano anche ai mutui contratti dalle società cooperative, operanti nel
settore turistico-alberghiero ed agrituristico con l’IRCAC.
5. Per i soggetti di cui al comma 4 il periodo di
ammortamento delle residue quote di mutuo non potrà essere inferiore ad anni
cinque.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 115
Modifica composizione Comitato tecnico alberghiero
1. La composizione del Comitato tecnico alberghiero,
prevista dall’articolo 6 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, viene
modificata nella parte riguardante i componenti con l’aggiunta: ‘o un suo
delegato’.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 116
Organizzazione mondiali ciclismo
1. Per le finalità di cui all’articolo 6 della legge
regionale 25 maggio 1990, n. 7, e successive integrazioni e modificazioni
l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è
autorizzato ad erogare la somma di lire 8.000 milioni ad integrazione di quanto
previsto dal comma 1 dell’articolo 79 della legge regionale 11 maggio 1993, n.
15.
2. Il Comitato direttivo di cui alla legge regionale 11
maggio 1993, n. 15, entro trenta giorni dalla sua nomina formula le linee
generali e il piano di spesa su proposta del Comitato dei mondiali 1994 di
ciclismo in Sicilia incaricato dalla Federazione ciclistica italiana di
organizzare i Mondiali.
3. Subito dopo l’approvazione del Comitato direttivo,
l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti erogherà
al Comitato mondiali 1994 di ciclismo in Sicilia le somme previste dal presente
articolo nonché quelle di cui al comma 1 dell’articolo 79 della legge
regionale 11 maggio 1993, n. 15.
4. Il comitato mondiali 1994 di ciclismo in Sicilia entro
sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione ha l’obbligo di
presentare il relativo rendiconto.
5. L’Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere finanziamenti ai comuni
sede di svolgimento dei mondiali di ciclismo 1994 per interventi straordinari
finalizzati al migliore rendimento dei servizi.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata per
l’esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 6.000 milioni.
7. I comuni, entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, potranno presentare appositi piani d’intervento con
l’indicazione dei costi e delle priorità.
8. L’Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni e i trasporti, sentito il Comitato di cui alla legge regionale 11
maggio 1993, n. 15, formula un piano di riparto delle somme stanziate e le
accredita ai rappresentanti legali dei comuni.
9. I comuni interessati dovranno ultimare le opere
ammesse al finanziamento entro e non oltre il 30 giugno 1994.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 117
Agevolazioni per i trasporti turistici
1. L’articolo 16 della legge regionale 17 maggio 1984,
n. 31 è così sostituito: ‘Art. 16
1. A partire dall’anno finanziario 1993 i contributi
previsti dagli articoli 24 e 25 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46,
diretti ad agevolare i trasporti turistici a mezzo voli charters, destinati agli
operatori turistici che assumono il noleggio di aereomobili per il trasporto di
turisti in Sicilia, sono commisurati al 20 per cento del costo sostenuto.
2. Le provvidenze del presente articolo, pubblicizzate in
brochure, sono finalizzate ad abbassare i costi per il trasporto di turisti che
pernottano in Sicilia per non meno di sei notti.
3. L’Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni e i trasporti determina i criteri per la formulazione di programmi
operativi e li approva con proprio decreto sentito il Consiglio regionale per il
turismo. Gli operatori turistici devono presentare detti programmi per l’anno
successivo entro il 31 ottobre.
4. L’Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni e i trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni con gli
operatori predetti per garantire l’abbattimento delle tariffe e l’immediata
erogazione dei contributi che viene effettuata mediante l’emissione di ordini
di accreditamento al funzionario dirigente il settore dei trasporti turistici,
come previsto dall’articolo 10 dalla legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.
5. I contributi per i trasporti turistici effettuati a
mezzo ‘Inclusive tours’, ovvero a mezzo ferrovie, nave pullman, destinati
alle agenzie di viaggio italiane e straniere per l’abbattimento delle tariffe
in favore dei turisti che soggiornano in Sicilia per non meno di sei notti sono
commisurati percentualmente ai voli charters.
6. Il procedimento di cui al comma 3 viene applicato
anche per i contributi previsti dal comma 5’.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 118
Aziende di cura, soggiorno e turismo
1. A titolo di anticipazione dei fondi statali
l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è
autorizzato ad erogare alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della
Sicilia un intervento per l’esercizio finanziario 1993 corrispondente alle
somme a carico del bilancio dello Stato come contributo sostitutivo dei tributi
soppressi ex articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 638.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la
spesa di lire 3.000 milioni.
3. Le assegnazioni dello Stato in attuazione delle
finalità di cui al comma 1 verranno iscritte in appositi capitoli
dell’entrata del bilancio regionale.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 119
Interventi creditizi per gli agenti di viaggio
1. L’Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere agli agenti di viaggio,
compresi gli operatori non di linea esercenti esclusivamente il trasporto
turistico su gomma, con sede nella regione, contributi in conto interessi per
crediti di esercizio biennali fino a lire 150 milioni concessi da banche ovvero
da istituti di credito in misura tale che i predetti agenti ed operatori
provvedano al pagamento a proprio carico di interessi per una quota pari al 4
per cento, in ragione di anno, al netto di ogni onere accessorio.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e
1995.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 120
Agevolazioni per il trasporto degli anziani
1. Lo stanziamento del capitolo 48631 del bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 1993 è elevato a lire 25.000 milioni, con
corrispondente diminuzione dello stanziamento del capitolo 48620 a lire 50.220
milioni per il medesimo esercizio finanziario.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Sudd: TITOLO X
INTERVENTI NEL SETTORE ABITATIVO
Testo ARTICOLO 121
Agevolazioni creditizie per interventi di recupero nei
centri storici
1. L’articolo 19 della legge regionale 6 maggio 1981,
n. 86, già sostituito con l’articolo 25 della legge regionale 25 marzo 1986,
n. 15, è sostituito dal seguente: ‘Art. 19.
1. Per gli interventi di recupero edilizio, da realizzare
nelle zone A degli strumenti urbanistici dei comuni, sono concessi dagli
istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio mutui agevolati
assistiti dal contributo della Regione, anche in deroga alle vigenti
disposizioni legislative e statutarie.
2. Sono ammessi a godere delle agevolazioni creditizie di
cui al presente articolo tutti i proprietari o altri aventi diritto che
intendano effettuare, nelle zone A degli strumenti urbanistici, interventi
edilizi conformi a piani regolatori particolareggiati o ad altri strumenti
urbanistici esecutivi. In caso di mancanza di strumenti urbanistici esecutivi,
sono ammessi al beneficio solo gli interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria.
3. Il mutuo può coprire la misura del cento per cento
della spesa sostenuta per ogni singola unità immobiliare, con il limite massimo
di lire 500.000 per ogni metro quadrato di superficie utilizzabile, con il
limite massimo di lire 300 milioni. I limiti sono aggiornati annualmente con
decreto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici.
4. I contributi sono concessi dall’Assessore regionale
per i lavori pubblici nella misura necessaria per ridurre il tasso di interesse
a carico dei privati singoli al 5 per cento, a carico del socio della
cooperativa a proprietà divisa al 4 per cento, a carico di cooperative a
proprietà indivisa al 3 per cento.
5. I benefici di cui sopra sono destinati altresì alla
corresponsione agli istituti di credito mutuanti di
contributi in misura tale che gli interessi di
preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d’opera non gravino sul
mutuatario in misura superiore a quella prevista dal comma 4 per i rispettivi
soggetti beneficiari.
6. Con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per
i lavori pubblici, sono determinati annualmente i criteri di riparto delle somme
destinate agli interventi di cui al presente articolo, le modalità e i
documenti necessari per la presentazione delle domande di ammissione ai
contributi nonché i criteri oggettivi di priorità da rispettare nella
selezione delle domande.
7. Gli articoli 29 e 30 della legge regionale 25 marzo
1986, n. 15 sono abrogati.
8. Per le finalità di cui al presente articolo sono
autorizzati per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 limiti decennali di
impegno di lire 5.000 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 122
Agevolazioni per la realizzazione di interventi di decoro
urbano
1. I possessori di immobili che contraggono mutui di
durata non superiore a dieci anni, con espressa clausola di destinazione delle
somme mutuate alla realizzazione di specifici interventi rivolti a dare
attuazione a norme di decoro urbano, contenute nei regolamenti edilizi comunali,
ai sensi dell’articolo 33, comma primo, n. 8, della legge 17 agosto 1942, n.
1150, e successive modifiche, possono ottenere dal comune un contributo pari al
70 per cento degli interessi dovuti.
2. Nel caso in cui i possessori di immobili realizzino
gli interventi di cui al comma 1 con mezzi propri, possono ottenere dal comune
in alternativa un contributo pari al 25 per cento della spesa sostenuta.
3. L’importo del contributo di cui ai commi 1 e 2 non
può, comunque, essere superiore a lire 30 milioni.
4. I fondi disponibili sono ripartiti annualmente tra i
comuni con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente,
tenuto conto della popolazione e del tasso di disoccupazione esistente presso i
comuni medesimi.
5. I mutui di cui al comma 1 possono essere stipulati
solo con istituti di credito o sezioni di credito fondiario ed edilizio o con
società finanziarie e non possono prevedere un tasso di interesse superiore di
oltre quattro punti al tasso di sconto ufficiale in vigore alla data di
stipulazione del mutuo medesimo, fatte salve eventuali clausole di
indicizzazione.
6. Per la dimostrazione dell’effettiva destinazione
delle somme, proprie o mutuate, alla realizzazione degli interventi di cui al
comma 1, i soggetti interessati devono trasmettere al comune una dichiarazione
giurata del professionista incaricato della direzione dei lavori, comprovante
l’effettivo ammontare delle spese sostenute. Il comune verifica con mezzi
idonei, anche di carattere ispettivo, il contenuto della dichiarazione di cui al
comma 5.
7. Con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per
il territorio e l’ambiente, sono determinate le norme regolamentari per
l’attuazione delle disposizioni del presente articolo, sentito il parere della
competente Commissione legislativa.
8. Per le finalità di cui al presente articolo sono
autorizzati, con riferimento ai contributi in conto
interessi, limiti decennali di impegno di lire 5.000
milioni per l’anno 1993 e di lire 10.000 milioni per gli anni 1994 e 1995; per
i contributi in conto capitale è autorizzata, per l’anno 1993, la spesa di
lire 5.000 milioni e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 123
Interventi per i centri storici di Ortigia e di Modica
1. L’Assessore regionale per i lavori pubblici è
autorizzato a finanziare, per opere di difesa dal mare del centro storico di
Ortigia, la somma di lire 4.000 milioni, e a favore del comune di Modica, per il
recupero del centro storico, la somma di lire 3.000 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 124
Interventi per il centro storico di Palermo
1. Al fine di farvi confluire tutte le somme di cui al
comma 2 dell’articolo 74 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 il comune
di Palermo istituisce nel proprio bilancio un apposito capitolo dal quale potrà
attingere esclusivamente per la realizzazione degli interventi relativi al
recupero del centro storico di Palermo, come individuato dal piano
particolareggiato esecutivo.
2. Gli interventi per il recupero del centro storico di
Palermo sono opere di preminente interesse regionale e possono essere realizzati
da singoli proprietari, da consorzi di proprietari costituiti nei modi di cui
all’articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71 quando una stessa
unità edilizia appartenga a più proprietari e lo richiedano le modalità
dell’intervento, e dal comune di Palermo, il quale predispone all’uopo un
apposito programma per gli interventi di sua competenza, fissando per gruppi i
tempi di realizzazione.
3. Gli interventi del comune sono finalizzati a:
a)
acquisire
e recuperare l’edilizia fortemente degradata del centro storico, da destinare
agli usi di cui agli strumenti urbanistici attuativi, con particolare riguardo
alla destinazione residenziale;
b)
acquisire
e recuperare edifici monumentali da destinare a finalità pubbliche;
c)
acquisire
e recuperare edifici le cui caratteristiche richiedano particolari soluzioni
utili a fornire modelli agli altri operatori;
d)
realizzare
reti tecnologiche di sottosuolo ed insiemi organici di spazi pubblici aperti.
4. Le opere relative agli interventi che dovranno essere
realizzati dal comune per il recupero del centro storico di Palermo, sono
dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Alle espropriazioni
previste dalla presente legge si applicano le norme del Titolo II della legge 22
ottobre 1971 n. 865 e, riguardo alla determinazione delle indennità, quelle di
cui all’articolo 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito
con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
5. Coloro che, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, avrebbero titolo a richiedere autorizzazioni e concessioni
sono equiparati ai proprietari degli immobili anche al fine dell’ottenimento
degli aiuti o dell’abitazione in assegnazione, secondo quanto previsto dagli
articoli seguenti.
6. Il comune approva un piano d’uso del proprio
patrimonio immobiliare ricadente nel centro storico. Sono elaborati obbligatori
del piano:
a)
una
planimetria tecnica a scala 1:500 dove siano localizzate le unità edilizie, o
parti di esse, di proprietà comunale;
b)
un
elenco degli immobili, ricollegabile alla suddetta planimetria, ove risulti per
ciascuno di essi l’ubicazione, la consistenza, l’uso attuale, il tipo di
intervento con la relativa spesa e l’uso previsto.
7. Secondo quanto previsto dall’articolo 74, comma 3,
della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, il comune di Palermo potenzia e
riorganizza l’ufficio di piano per il centro storico il quale deve
comprendere:
a)
un
settore tecnico per l’elaborazione dei progetti ricadenti in aree ed edifici
pubblici;
b)
un
settore tecnico per l’istruzione e il controllo dei progetti elaborati dai
privati anche con funzione di consulenza e di indirizzo;
c)
un
settore amministrativo.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 125
Provvidenze per il recupero degli immobili nel centro
storico di Palermo
1. Al fine di agevolare il recupero del centro storico
diPalermo, sono dimezzati gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione
di cui all’articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per tutti i soggetti
interessati.
2. Per gli interventi di cui all’articolo 124
realizzati da singoli proprietari o loro consorzi sono concessi contributi
esclusivamente in favore di persone fisiche non imprenditori edili. Il comune di
Palermo disciplina la concessione di detti contributi tramite apposito
regolamento il quale sarà ispirato a criteri di automaticità e trasparenza e
che, sia pure nell’ambito delle varie categorie di intervento, dovrà
prevedere il rispetto dell’ordine cronologico, riconoscendo priorità assoluta
alle istanze proposte dai residenti. Il regolamento indica gli importi massimi
dei contributi.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a fondo
perduto in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento dei costi,
analiticamente computati e approvati consensualmente al progetto edilizio, per
gli interventi di restauro e ripristino delle facciate esterne degli edifici,
nonché per quelli relativi al restauro delle coperture ed al consolidamento
delle strutture portanti; in conto degli interessi che andranno a gravare sui
mutui accesi dai richiedenti al fine di ricondurli ad un tasso non superiore al
6 per cento per gli altri interventi previsti dai piani.
Sono fatti salvi i limiti massimi degli importi previsti
dal regolamento di cui al comma 2. I contributi erogati in conto capitale non
possono in ogni caso eccedere il 50 per cento del fondo destinato alla
contribuzione.
4. La Regione garantisce per il capitale, interessi ed
accessori il rimborso di quei finanziamenti che possano accedere alle
contribuzioni di cui ai commi 2 e 3 purché riguardino persone fisiche non
imprenditori edili.
5. Tanto i contributi quanto la garanzia regionale,
riguardano solamente quei finanziamenti concessi da istituti e società
creditizi autorizzati ad esercitare il credito fondiario ed edilizio secondo le
disposizioni dei capi III e VI della legge 6 giugno 1991, n. 175, che abbiano
stipulato apposita convenzione con il comune di Palermo e la Regione.
6. La concessione degli aiuti di cui ai commi 2 e
seguenti del presente articolo impegna per dieci anni, a pena di decadenza, il
beneficiario residente ad abitare l’immobile oggetto dell’intervento, il
beneficiario non residente a mantenerlo in regime di locazione sulla base di
apposita convenzione i cui contenuti saranno stabiliti dal regolamento previsto
dal comma 2, ovvero, se già nel suo libero godimento, ad usarlo personalmente
secondo le destinazioni di uso previste dagli strumenti urbanistici.
7. I contributi indicati nel presente articolo non sono
cumulabili con quelli previsti da altre leggi.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 126
Regolamento per l’attuazione degli interventi nel
centro storico di Palermo
1. Per l’attuazione degli interventi di recupero
previsti dai piani esecutivi vigenti il comune di Palermo istituisce nel centro
storico un parco alloggi transitori per gli abitanti residenti temporaneamente
trasferiti. L’assegnazione di detti alloggi verrà disciplinata con apposito
regolamento approvato dal consiglio comunale che dovrà anche tener conto
dell’anzianità di residenza nel centro storico.
2. In quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 17 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, si applicano anche
per il recupero del centro storico di Palermo.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 127
Termini e procedure per la realizzazione degli interventi
nel centro storico di Palermo
1. Il comune di Palermo deve provvedere agli adempimenti
di cui agli articoli 124, 125 e 126, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. In tutti i casi di inadempienza il Presidente della
Regione dispone intervento sostitutivo nominando un commissario ad acta, in
possesso di competenze specifiche relative all’adempimento.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 128
Modalità applicative per gli interventi nel centro
storico di Ortigia
1. Le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 124 e
l’entità dei contributi in conto capitale e in conto interesse di cui al
comma 2 dell’articolo 125, si applicano anche per gli interventi nel centro
storico di Ortigia sempre nel rispetto del piano particolareggiato.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 129
Interventi per il completamento dell’aerostazione di
Punta Raisi
1. Per la copertura di ogni onere connesso al
completamento dell’aerostazione passeggeri definitiva dell’aeroporto civile
di Palermo ‘Punta Raisi’, compreso l’impianto di tre pontili mobili, è
autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni a valere sull’esercizio
finanziario 1993.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 130
Interpretazione autentica dell’articolo 4 della legge
regionale 30 maggio 1984, n. 37
1. Nell’articolo 4 della legge regionale 30 maggio
1984, n. 37 rientrano le cooperative edilizie finanziate ai sensi del testo
unico delle leggi sul Mezzogiorno approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 e successive modifiche ed integrazioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 131
Interventi per l’edilizia agevolata
1. Il limite massimo di intervento di cui al decreto
dell’Assessore regionale per la cooperazione del 22 maggio 1992 si applica per
i programmi costruttivi di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 1984,
n. 37, che alla data del 22 maggio 1992 non avevano ultimato i lavori nella
misura del cento per cento della spesa sostenuta, tenuto conto dei massimali di
costo di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici CER 26 aprile
1991.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 132
Interventi di edilizia convenzionata – agevolata
realizzata da imprese edili
1. L’Assessore regionale per i lavori pubblici è
autorizzato a concedere agli istituti e alle sezioni di
credito fondiario ed edilizio contributi in annualità
costanti fino a quindici anni sugli interessi dei mutui contratti da imprese
edili per l’acquisizione delle aree e la costruzione di alloggi di edilizia
residenziale convenzionata - agevolata, sufficienti a contenere l’onere a
carico del mutuatario nella misura del cinque per cento annuo, oltre al rimborso
del capitale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati altresì
in fase di preammortamento, comunque per un periodo non superiore ad anni tre,
proporzionalmente alle quote di mutuo erogate e in misura tale che gli interessi
sulle erogazioni effettuate in corso d’opera non gravino sul mutuatario in
misura superiore al cinque per cento annuo.
3. Gli interventi costruttivi di cui al presente articolo
possono essere realizzati, oltre che nelle aree ricadenti nei piani di zona di
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed
integrazioni, o nei programmi costruttivi di cui alla legge regionale 27
dicembre 1978, n.
71, e successive modificazioni ed integrazioni, o
delimitate ai sensi dell’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive modificazioni ed integrazioni, anche in aree di proprietà site in
zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad edilizia abitativa.
4. La tipologia costruttiva cui le imprese che fruiscono
dei mutui agevolati devono attenersi è quella prevista dalla legge 5 agosto
1978, n. 457.
5. Il contratto di acquisto degli alloggi realizzati con
le agevolazioni di cui al presente articolo ed il relativo frazionamento del
mutuo devono essere effettuati rispettivamente entro due anni ed entro sei mesi
dalla data di ultimazione dei lavori, a pena di decadenza delle agevolazioni.
6. I mutui di cui al presente articolo possono coprire
sino al cento per cento del costo di costruzione degli alloggi.
7. L’importo massimo del mutuo ammesso a contributo è
quello previsto per i mutui agevolati finalizzati alla realizzazione di
programmi costruttivi di edilizia convenzionata agevolata di cui alle leggi
regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, e successive
integrazioni e modificazioni.
8. L’entità del mutuo è rapportata al costo di
intervento scaturente dal quadro tecnico-economico che, unitamente agli
elaborati di progetto, deve essere corredata dal visto dell’Ispettorato
tecnico dei lavori pubblici, previo accertamento della conformità alle
caratteristiche di cui all’articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e ai
costi massimi di cui all’articolo 3, lettera n, della stessa legge.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 133
Requisiti soggettivi e garanzie
1. I requisiti soggettivi nonché il limite massimo di
reddito per l’accesso ai mutui agevolati rivolti all’acquisto degli alloggi
realizzati dalle imprese edilizie di cui all’articolo 132 sono quelli di cui
alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I mutui concessi dagli istituti di credito di cui al
comma 1 dell’articolo 132 sono garantiti da ipoteca di primo grado sull’area
e sulla costruzione e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria della Regione
per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.
3. La garanzia della Regione si intende prestata con
l’emissione del provvedimento di concessione del contributo e resta valida
finché sussiste comunque un credito dell’istituto mutuante, sia in dipendenza
di erogazioni di preammortamento, sia di erogazioni anche parziali in
ammortamento.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 134
Formazione del programma
1. Nelle more della definizione per legge dei criteri per
la formazione dei programmi di edilizia convenzionata agevolata, l’Assessore
regionale per i lavori pubblici procede all’individuazione delle imprese
edilizie destinatarie delle agevolazioni di cui all’articolo 132 sulla base di
apposito bando di concorso, il cui schema sarà preventivamente sottoposto alle
valutazioni della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale
siciliana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, unitamente alla ripartizione territoriale delle disponibilità
finanziarie attuata in conformità ai criteri individuati con delibera della
Giunta regionale.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 135
Limiti per interventi costruttivi
1. Il limite massimo di intervento di cui al primo comma
dell’articolo 2 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, come sostituito
dall’articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, si applica anche
agli interventi costruttivi in corso di realizzazione con i fondi di cui al
terzo comma dell’articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ed in conformità
del titolo terzo della legge 5 agosto 1978, n. 457.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 136
Procedure per l’edilizia economico-popolare ed
agevolata
1. Ai comuni destinatari di finanziamenti per
l’edilizia economico-popolare ed agevolata, qualora gli stessi non siano
dotati di strumenti necessari per la localizzazione degli alloggi o siano
sprovvisti di sufficienti aree nell’ambito dei piani di zona adottati, si
applicano, limitatamente alla realizzazione dei finanziamenti assegnati, le
procedure, i termini e le modalità di cui all’articolo 5 della legge
regionale 26 gennaio 1986, n. 1, esclusa la disposizione di cui al quinto comma.
2. è in
ogni caso richiesta l’approvazione dell’Assessore regionale per il
territorio e l’ambiente, se ed in quanto necessaria secondo le norme vigenti.
3. Il parere della Sovrintendenza alle antichità ed ai
monumenti deve essere acquisito.
4. I programmi costruttivi sono dimensionati al numero
degli alloggi, previsti e finanziati entro il 31 dicembre 1993.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 137
Interventi per il conseguimento della proprietà della
prima casa
1. Al fine di agevolare il conseguimento della proprietà
della prima casa l’Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a
concedere agli istituti ed alle sezioni di credito fondiario ed edilizio
contributi in annualità costanti fino a quindici anni sugli interessi dei mutui
contratti da privati e finalizzati alla costruzione o all’acquisto di alloggi
aventi le caratteristiche dell’edilizia economica, con superficie utile netta
non superiore a mq. 130.
2. Il limite di superficie consentito è aumentato del 30
per cento in caso di acquisto di alloggio già occupato dal soggetto avente
diritto da oltre un biennio o di acquisto da parte del comproprietario di un
appartamento delle residue quote di proprietà di soggetti estranei al nucleo
familiare, nonché nel caso di alloggio realizzato anteriormente al 1970; lo
stesso limite è aumentato del 50 per cento per gli alloggi realizzati
anteriormente al 1950.
3. La costruzione della prima abitazione deve essere
realizzata in lotti di terreno assegnati al richiedente nell’ambito dei piani
di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o dei programmi costruttivi
di cui alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, o ai sensi dell’articolo
51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero in terreno di proprietà del
richiedente ricadente in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad
edilizia abitativa.
4. I mutui di cui al presente articolo possono coprire
sino al 100 per cento del prezzo di acquisto o del costo di costruzione
dell’alloggio e delle eventuali spese per interventi di ristrutturazione,
adeguamento o rifacimento degli impianti e dei servizi da eseguirsi
nell’alloggio sempre che la costruzione sia stata realizzata anteriormente al
1975.
5. L’importo massimo del mutuo ammesso a contributo è
stabilito in lire 160 milioni per alloggio nei comuni capoluoghi di provincia,
in lire 150 milioni nei comuni con popolazione superiore a venticinquemila
abitanti e in lire 90 milioni nei rimanenti comuni.
6. I contributi di cui al presente articolo sono erogati
altresì in fase di preammortamento, comunque per un periodo non superiore a tre
anni, proporzionalmente alle quote di mutuo erogate, e in misura tale che gli
interessi sulle erogazioni effettuate in corso d’opera non gravino sul
mutuatario in misura superiore al cinque per cento annuo.
7. Alla stipula dell’atto di erogazione finale e
quietanza di mutuo resta a carico del mutuatario un onere del cinque per cento
annuo, oltre al rimborso del capitale.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 138
Scomputo dei mutui
1. I mutui di cui all’articolo 137 sono rimborsati
mediante rate semestrali posticipate comprensive di capitale ed interessi,
scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.
2. Le quote a carico della Regione sono versate
semestralmente direttamente agli istituti di credito
mutuanti.
3. Gli istituti di credito pongono a carico dei mutuatari
per i pagamenti ritardati rispetto alle scadenze contrattuali interessi moratori
in misura pari a quella prevista per il credito fondiario.
4. In caso di mancato pagamento da parte dei mutuatari di
almeno due rate di ammortamento, gli istituti iniziano le azioni coattive di
recupero informandone l’Assessorato regionale dei lavori pubblici.
5. I mutui sono assistiti da ipoteca di primo grado
sull’immobile fruente delle agevolazioni e sulle relative pertinenze, nonché
dalla garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso integrale del capitale,
degli interessi e degli oneri accessori.
6. La garanzia della Regione si intende prestata con
l’emissione del provvedimento di concessione del contributo e resta valida
finché sussiste comunque un credito dell’istituto mutuante.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 139
Requisiti per l’accesso ai benefici
1. L’accesso ai benefici previsti dalla presente legge
è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a)
cittadinanza
italiana;
b)
residenza
e/o attività lavorativa nel comune o in comune viciniore ancorché non
contermine a quello in cui si intende acquistare o costruire l’alloggio;
c)
non
titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di
un alloggio nei comuni di cui alla lettera b;
d)
non
avere ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di
un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o
con il finanziamento agevolato in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla
Regione o da altro ente pubblico;
e)
godimento
di un reddito imponibile annuo complessivo non inferiore a lire 25 milioni e non
superiore a lire 70 milioni.
2. Ai fini della determinazione del limite massimo di
reddito complessivo, il reddito del nucleo familiare è diminuito di lire 1
milione per ogni figlio a carico. Agli stessi fini, qualora alla formazione del
reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi ultimi,
effettuata la detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del
60 per cento.
3. Ai fini della determinazione del limite di reddito si
tiene conto del reddito complessivo del nucleo familiare quale risulta
dall’ultima dichiarazione dei redditi di ciascuno dei componenti di esso prima
dell’emanazione del bando regionale di concorso.
4. Il requisito di cui al punto c del comma 1 dichiarato
all’atto della presentazione della domanda, è verificato da parte
dell’istituto mutuante al momento della stipula del contratto di mutuo
mediante produzione da parte del richiedente delle visure notarili eseguite
presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 140
Criteri e modalità per beneficiare dei contributi
1. Le domande per l’ammissione ai benefici previsti
dall’articolo 137 devono essere presentate entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del bando che, emanato dall’Assessore regionale per i lavori
pubblici entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
indica tra l’altro la documentazione da produrre.
2. Per ciascun nucleo familiare può essere presentata
una sola domanda ed in un solo comune.
3. L’Assessore regionale per i lavori pubblici
predispone per ciascuna provincia tre graduatorie di cui una per il capoluogo,
una per i comuni con oltre venticinquemila abitanti ed una per i rimanenti
comuni.
4. Le graduatorie pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana sono immediatamente esecutive salvo il diritto dei
richiedenti ad interporre ricorso allo stesso Assessore regionale per i lavori
pubblici entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
5. Dei ricorsi accolti e delle conseguenti modifiche alle
graduatorie l’Assessore regionale per i lavori pubblici dà notizia mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 141
Modalità per la formulazione delle graduatorie
1. Ai fini delle graduatorie per la concessione del
contributo per l’acquisto o la costruzione dell’alloggio di cui
all’articolo 137 si assegna alle seguenti categorie un punteggio preferenziale
che verrà determinato in sede di bando:
a)
sfrattati
con sentenza esecutiva anteriore alla data di pubblicazione del bando;
b)
collocati
in alloggi provvisori a cura della pubblica Amministrazione;
c)
coppie
di nuova formazione che abbiano contratto matrimonio non più tardi di cinque
anni prima della pubblicazione del bando;
d)
anziani
che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando
qualora risultino a loro carico figli portatori di handicap;
e)
richiedenti
che abitano con il proprio nucleo familiare da più di due anni alla data di
pubblicazione del bando nel centro storico e che intendono acquistare
l’alloggio in cui abitano.
2. Soddisfatte le priorità di cui ai punti a, b, c, d ed
e del comma 1 le graduatorie vengono formulate dando preferenza ai soggetti il
cui reddito familiare risulti essere più basso.
3. Le graduatorie hanno validità quinquennale.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 142
Vincoli e condizioni sugli immobili
1. L’immobile acquistato o costruito con i benefici
della presente legge è intestato al richiedente o ad entrambi i coniugi in
relazione al regime che regola i rapporti patrimoniali dei coniugi stessi.
2. Nel caso di separazione personale, di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è consentita la
successione nella titolarità del mutuo ipotecario dell’ex coniuge non
mutuatario che resta nella disponibilità dell’appartamento.
3. L’erogazione dei benefici è subordinata
all’assunzione dell’obbligo da parte del soggetto assegnatario di non
trasferire la proprietà dell’immobile e di non mutare la destinazione
esclusiva e continuativa dello stesso per l’uso abitativo del proprio nucleo
familiare per un periodo di dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione
dei lavori.
4. Tali particolari vincoli dovranno risultare da
apposita clausola da inserire nel decreto di concessione dei benefici e nel
contratto di mutuo e la trascrizione degli stessi presso la competente
conservatoria dei registri immobiliari dovrà avvenire a cura dell’istituto di
credito mutuante o dei beneficiari e a spese di questi ultimi; i medesimi
vincoli hanno effetto per i successori, a qualunque
titolo, nella disponibilità degli immobili.
5. Gli istituti di credito provvederanno, altresì, ad
inserire nel contratto di mutuo l’obbligo di assicurare l’alloggio a favore
dell’istituto stesso per tutto il periodo di durata del mutuo.
6. La violazione dei vincoli previsti dal presente
articolo comporta la risoluzione del contratto di mutuo.
7. Si può derogare al divieto di trasferimento o di
locazione, ferma comunque restando la destinazione dell’immobile all’uso
abitativo, solo a seguito di autorizzazione da parte dell’Assessore regionale
per i lavori pubblici.
8. L’autorizzazione suddetta può essere concessa dopo
il primo quinquennio esclusivamente quando sussistono gravi ed inderogabili
sopravvenuti motivi.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 143
Norma finanziaria
1. Per le finalità di cui all’articolo 132 è
autorizzato per l’esercizio finanziario 1993 il limite di impegno di lire
10.000 milioni.
2. Per le finalità di cui all’articolo 137 è
autorizzato per l’esercizio finanziario 1993 il limite di impegno di lire
10.000 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 144
Interventi a favore del comune di Pollina ed altre
provvidenze per le zone terremotate
1. Per far fronte alle conseguenze dell’evento sismico
del 26 giugno 1993 verificatosi nel comune di Pollina, in provincia di Palermo,
è stanziata, quale anticipazione rispetto agli interventi dello Stato, la somma
di lire 4.000 milioni.
2. L’anticipazione è finalizzata all’attuazione
degli interventi per il recupero statico e funzionale degli edifici appartenenti
al patrimonio pubblico, per il recupero e la conservazione degli edifici di
culto, d’interesse storico, artistico e monumentale, per la ricostruzione e
riparazione di unità immobiliari di privati e per ogni altro intervento
necessario per il recupero di condizioni di normalità nel territorio comunale
di Pollina, in relazione ai danni conseguenti al movimento tellurico del 26
giugno 1993.
3. Gli interventi da effettuare, individuati dalla
Regione di concerto con il Dipartimento della protezione civile e con la
Prefettura di Palermo, saranno attuati dal Prefetto di Palermo ai sensi
dell’articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, utilizzando lo
stanziamento di cui al comma 1 del presente articolo, in aggiunta alla
assegnazione di lire 3.000 milioni di cui all’ordinanza n. 2325/FPC del 2
luglio 1993 del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. In deroga alle disposizioni contenute nell’articolo
19, ultimo comma, della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, i comuni della
Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, individuati dal
D.P.C.M. del 16 gennaio 1991, sono autorizzati ad utilizzare i fondi per
servizi, assegnati ai sensi del secondo comma del medesimo articolo
19, per la prosecuzione degli interventi contributivi
previsti dalla disposizione n. 22 del 22 dicembre 1990 del Commissario
coordinatore degli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 145
Contributo straordinario all’EAS
1. All’Ente acquedotti siciliano viene erogato un
contributo straordinario di lire 1.000 milioni per potere provvedere al
trasferimento della propria sede.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 146
Provvidenze per il ripristino di attrezzature ed impianti
di imprese di trasporti distrutti da attentati
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere
alle ditte titolari delle imprese Stat di Santa Teresa Riva e Camarda e Drago di
S. Agata di Militello che, in conseguenza di atti di criminalità mafiosa, hanno
subito danni alle attrezzature ed impianti aziendali, un contributo di lire 500
milioni ciascuna, per il ripristino delle attrezzature e degli impianti
distrutti.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 147
Modifica dell’articolo 41 della legge regionale 11
maggio 1993, n. 15
1. All’articolo 41, comma 1, della legge regionale 11
maggio 1993, n. 15, l’espressione ‘è elevato a mesi 6’è sostituita da
‘è elevato di mesi sei’.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Sudd: TITOLO XI
MISURE STRAORDINARIE E URGENTI PER L’ESECUZIONE DI
LAVORI PUBBLICI
Testo ARTICOLO 148
Disposizioni relative ai pareri tecnici
1. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 10
agosto 1978, n. 35, come sostituito dall’articolo 28 della legge regionale 12
gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente: ‘3. I capi degli uffici o dei
settori tecnici degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 29
aprile 1985, n. 21 possono esprimere pareri tecnici sui progetti redatti dagli
stessi uffici di cui fanno parte, solo con riguardo ai progetti di lavoro
comportanti una previsione di spesa non superiore a 300 mila ECU, IVA esclusa,
nonché per i progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria, e per i
progetti relativi agli interventi di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 25
maggio 1895, n. 350.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 149
Integrazione dell’articolo 20 della legge regionale 12
gennaio 1993, n. 10
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 bis della legge
regionale 29 aprile 1985, n. 21, inserito dall’articolo 20 della legge
regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è aggiunto il seguente: ‘5. Per il
finanziamento e l’affidamento di lavori relativi a manutenzioni periodiche e
scavi archeologici nonché agli interventi di cui agli articoli 69 e 70 del
regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, si prescinde dal progetto esecutivo così
come definito dal comma 3 del presente articolo.’
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 150
Inserimento dei progetti esistenti nei programmi
regionali
1. I programmi regionali di finanziamento di opere
pubbliche per l’anno 1993 possono includere, in aggiunta alle opere dotate di
progetti di massima o di progetti esecutivi muniti di tutte le autorizzazioni e
i pareri conseguibili in dette fasi di elaborazione dei progetti, opere munite
di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della
disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge regionale 12
gennaio 1993, n. 10.
2. La Presidenza della Regione e ciascuno degli
Assessorati regionali provvedono all’immediato finanziamento delle opere
comprese nei suddetti programmi regionali di spesa.
3. Le procedure per l’affidamento dei lavori previsti
nei progetti di cui al presente articolo sono avviate, previa autorizzazione
dell’Amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento, dopo
l’approvazione del rispettivo progetto esecutivo, come definito
dall’articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, che l’ente
interessato deve inoltrare corredato dagli atti, dalle autorizzazioni e dai
pareri previsti dalle leggi vigenti.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 151
Programmazione triennale per l’anno 1994
1. I programmi triennali delle opere pubbliche da
adottarsi in concomitanza con l’approvazione dei bilanci di previsione per
l’anno 1994 possono includere, in deroga a quanto previsto dal comma 2
dell’articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito
dall’articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, opere munite di
progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della
disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge regionale 12
gennaio 1993, n. 10.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 152
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10
1. I lavori approvati e finanziati relativamente ai quali
alla data di pubblicazione della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, il
bando di gara non sia stato pubblicato o, in caso di trattativa privata senza
gara, non sia stato stipulato il contratto, sono affidati ed eseguiti secondo le
norme della suddetta legge regionale, salvo quanto previsto dai commi seguenti.
2. Per le perizie di variante e suppletive disposte
direttamente dal direttore dei lavori ai sensi del comma 1 dell’articolo 23
della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall’articolo 54
della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, non trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 2 e al comma 5 del suddetto articolo 23, fatto in
ogni caso salvo il parere dell’ingegnere capo dei lavori.
3. Le somme corrispondenti ai ribassi d’asta da
restituirsi agli enti finanziatori e da portare in economia ai sensi del comma
14 dell’articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come
sostituito dall’articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono
iscritte in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della
spesa dell’Amministrazione regionale o dell’ente che ha disposto il
finanziamento per essere utilizzate, ove necessario, per il finanziamento di
eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori di cui al comma 1 del
presente articolo, entro il limite complessivo di cui all’articolo 23, comma
3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come sostituito
dall’articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
4. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge gli enti sono tenuti ad avviare le procedure per l’appalto dei
lavori di cui al comma 1 o, nel caso di trattativa privata senza gara, alla
stipula dei relativi contratti, dandone immediata comunicazione all’ente
finanziatore. In caso di inottemperanza quest’ultimo provvede, senza diffida,
alla nomina di commissari ad acta per i suddetti adempimenti e per quelli di cui
al primo e secondo comma dell’articolo 25 della legge regionale 29 aprile
1985, n. 21.
5. è
abrogato il comma 6 dell’articolo 77 della legge regionale 12 gennaio 1993, n.
10.
6. Il comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 12
gennaio 1993, n. 10, è così sostituito: ‘1. Il comitato tecnico
amministrativo di cui alla legge regionale 30 luglio 1969, n. 26 e successive
modifiche ed integrazioni, è soppresso e le relative funzioni sono attribuite
agli organi previsti dall’articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1993,
n. 10.’
7. Le disposizioni di cui all’articolo 35 della legge
regionale 12 gennaio 1993, n. 10 non si applicano per l’affidamento di opere
private che abbiano ricevuto una sovvenzione diretta e specifica o un contributo
in misura superiore al 50 per cento del relativo importo dalla Regione o altri
enti pubblici, nei limiti previsti dalla direttiva CEE 440/89 e dagli articoli 1
e 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e successive modifiche ed
integrazioni.
8. Il comma 2 dell’articolo 50 della legge regionale 12
gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente: ‘2. La garanzia è costituita
nelle forme previste dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348.’
9. L’articolo 22 bis della legge regionale 29 aprile
1985, n. 21, inserito dall’articolo 25 della legge regionale 12 gennaio 1993,
n. 10, è sostituito dal seguente: ‘Art. 22 bis
Responsabilità dei progettisti
1. Il risarcimento dei danni arrecati all’ente
appaltante dai privati professionisti che operano in qualità di progettisti di
un’opera pubblica per responsabilità in cui siano incorsi nell’espletamento
dell’incarico, così come le forme e le modalità delle relative garanzie,
anche assicurative, sono regolati dalle leggi dello Stato’.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Sudd: TITOLO XII
INTERVENTI SUL TERRITORIO
Testo ARTICOLO 153
Programmi di finanziamento delle opere di Urbanizzazione
1. Al fine di consentire ai comuni dell’isola
l’attuazione dei piani regolatori generali e degli strumenti urbanistici
attuativi secondo le prescrizioni dell’articolo 14, l’Assessore regionale
per il territorio e l’ambiente di concerto con l’Assessore regionale per i
lavori pubblici adotta, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 29
aprile 1985, n. 21, così come sostituito dall’articolo 19 della legge
regionale 12 gennaio 1993, n. 10, programmi di finanziamento delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e delle relative spese per
l’espropriazione delle aree.
2. Nell’adozione dei programmi di cui al comma 1 deve
essere riservata apposita quota finanziaria per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione e di risanamento dei piani particolareggiati di recupero
approvati o inseriti negli strumenti urbanistici generali e delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria nei comprensori di edilizia economica e
popolare.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 154
Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 31 marzo
1972, n. 19
1. L’accertamento di conformità di cui all’articolo
9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, da rilasciarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, previo esame istruttorio dell’Ufficio tecnico comunale
e previo parere della Commissione edilizia comunale e dell’ufficiale
sanitario, sostituisce il rilascio della concessione edilizia, per la
realizzazione dell’opera pubblica oggetto di accertamento.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 155
Modifiche all’articolo 75 della legge regionale 11
maggio 1993, n. 15
1. L’articolo 75, comma 3, della legge regionale 11
maggio 1993, n. 15, è sostituito dal seguente: ‘3. Le disposizioni di cui
all’articolo 6 del decreto interministeriale, si applicano altresì alle
attività produttive di tipo tradizionale costituenti elemento caratteristico
del paesaggio e della storia dei luoghi, con possibilità di riduzione sino ad
un ventesimo del canone normale.’
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 156
Determinazione canoni concessioni demanio Marittimo
1. I canoni per le concessioni di beni del demanio
marittimo sono fissati con decreto del Presidente della Regione su proposta
dell’Assessore per il bilancio e le finanze, di concerto con l’Assessore per
il territorio e l’ambiente.
2. Entro il 31 dicembre 1993 sono determinati con il
procedimento di cui al comma 1 i canoni dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1989.
Fino a tale determinazione restano sospese le obbligazioni dovute per tali anni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 157
Recupero patrimonio idrotermale
1. Per il completamento del recupero e per la
valorizzazione del patrimonio idrotermale del comune di Montedoro è autorizzata
per l’esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 5.000 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 158
Parchi urbani e suburbani
1. Per l’esercizio finanziario in corso lo stanziamento
del capitolo 86203 è incrementato di lire 20.000 milioni quale contributo da
destinare alle province regionali ed ai comuni per l’acquisizione,
l’impianto e la gestione di parchi urbani e suburbani con priorità agli
interventi mirati al recupero di aree degradate ricadenti all’interno del
perimetro del centro edificato definito ai sensi dell’articolo 18 della legge
22 ottobre 1971, n. 865.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 159
Modalità per il piano di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani
1. L’Assessore regionale per il territorio e
l’ambiente nomina, previa diffida, commissari ad acta per l’adozione dei
provvedimenti necessari per l’attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani di cui all’articolo 6, lettera a, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell’articolo 18 del decreto legge 7 giugno 1993, n. 180’.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 160
Attività delle province regionali in materia di
smaltimento dei rifiuti solidi
1. Le province regionali svolgono obbligatoriamente
l’attività di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti
speciali, di cui all’articolo 13, comma 1, lettera f, della legge regionale 6
marzo 1986, n. 9, nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri
abitati.
2. Nello svolgimento dell’attività di cui al comma 1
è data priorità alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini
e nelle aree naturali protette.
3. L’attività di cui al comma 1 può essere estesa
anche ad interventi di risanamento ambientale di parti del territorio
danneggiate dalla presenza di discariche abusive, fatto salvo il diritto al
risarcimento nei confronti dei responsabili del danno ambientale.
4. Con decreto dell’Assessore regionale per il
territorio e l’ambiente, sentite le province regionali, sono individuate le
discariche che ciascuna provincia può utilizzare per lo svolgimento
dell’attività di cui al comma 1.
5. Le somme destinate allo svolgimento delle attività di
cui al presente articolo sono ripartite fra le province regionali con decreto
dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata, per gli anni 1993, 1994 e 1995 rispettivamente la spesa di lire
10.000 milioni, 20.000 milioni e 20.000 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 161
Interventi di protezione e risanamento ambientale
1. La Regione siciliana provvede al finanziamento di
progetti finalizzati al recupero ambientale di aree
degradate da eventi naturali e/o determinati da interventi antropici.
2. L’Assessore regionale per il territorio e
l’ambiente, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente
Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, formula il
programma di interventi.
3. La formulazione del programma deve essere effettuata
tenendo conto dell’inquadramento territoriale dello stato di degrado, dei
fattori di rischio, delle caratteristiche tecniche e dell’analisi finanziaria
ed economica dei progetti.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 162
Piano straordinario di interventi per la riqualificazione
dei centri storici
1. L’Assessore regionale per il territorio e
l’ambiente è autorizzato a predisporre, approvare e finanziare un piano
straordinario di interventi mirati alla riqualificazione dei centri storici dei
comuni della Regione siciliana.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata
per il triennio 1993 - 1995 la spesa di lire 25.000 milioni, di cui lire 5.000
milioni per l’esercizio finanziario 1993.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Sudd: TITOLO XIII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Testo ARTICOLO 163
Commissione consultiva servizio di riscossione
1. Per la copertura delle spese pregresse di
funzionamento della commissione consultiva per il servizio di riscossione dei
tributi di cui all’articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35,
lo stanziamento del capitolo 21658 del bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 1993 è incrementato della somma di lire 383 milioni.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 164
Termine per l’applicazione dell’articolo 4 della
legge regionale n. 15 del 1993
1. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge
regionale 11 maggio 1993, n. 15, si applicano a decorrere dal 1° luglio 1994.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 165
1. Ai maggiori oneri di lire 1.108.803 milioni derivanti
dall’applicazione della presente legge, come risultano specificati
nell’allegata tabella A, ricadenti nell’esercizio finanziario 1993, si
provvede quanto a lire 50.000 milioni con le disponibilità del capitolo 21264,
quanto a lire 950.000 milioni con le disponibilità del capitolo 21265 e quanto
a lire 108.803 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del
bilancio della Regione per l’anno finanziario medesimo.
2. I predetti maggiori oneri e quelli ricadenti negli
esercizi finanziari successivi, specificati nell’allegata tabella A, trovano
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codici 1004 - 6001 e 7001,
all’uopo utilizzando gli appositi accantonamenti indicati nell’elenco n. 5
annesso al bilancio.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Testo ARTICOLO 166
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.