Legge Regionale n. 180 del 28/07/1979


 

Legge Regionale n. 180 del 28/07/1979


 
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 04 08 1979 n. 34


 

Titolo
Atto:
Interventi urgenti per il settore forestale.

 

Premessa
Prem.: Regione Siciliana
L’Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga la seguente legge:

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ARTICOLO 1

A valere sullo stanziamento iscritto al capitolo 56913 del bilancio della Regione per l’esercizio in corso, l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste è autorizzato ad effettuare interventi per la demanializzazione ed il miglioramento dei boschi di interesse naturalistico per l’attuazione di un programma – stralcio nel settore della forestazione relativo all’annualità 1978 fino all’ammontare di lire 3.490.916.000.

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ARTICOLO 2

Il programma relativo agli interventi di cui al precedente articolo, in applicazione del disposto degli articoli 4 e 5 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, predisposto dall’Assessore per l’agricoltura e le foreste, è approvato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale.

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ARTICOLO 3

Gli interventi per la difesa dei boschi dagli incendi saranno effettuati secondo gli indirizzi del piano regionale di difesa dei boschi dagli incendi, deliberato dalla Giunta regionale, redatto in conformità a quanto previsto dalla legge 1 marzo 1975, n. 47.

Per l’attuazione del piano di cui al comma precedente, ad integrazione dei finanziamenti già disposti, è stanziata la somma di lire 4.000 milioni.

La predetta somma viene utilizzata per l’attuazione dei seguenti interventi prioritari:

a)      apertura, ampliamento e manutenzione di viali parafuoco e strade di servizio;

b)      ricostituzione di boschi danneggiati o distrutti da incendio;

c)      manutenzione di opere boschive ricadenti nei bacini montani, ivi comprese quelle realizzate con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno;

d)      opere di approvvigionamento idrico;

e)      spese per il funzionamento dei gruppi e nuclei antincendio e per il personale stagionale addetto al servizio di avvistamento e di pronto intervento;

f)        spese varie di funzionamento degli apparati antincendio, ivi compreso l’impiego, mediante convenzioni, di mezzi aerei adeguatamente attrezzati.

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ARTICOLO 4

Per l’esercizio finanziario 1979 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per la difesa dei boschi dagli incendi, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, e dell’art. 34 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, nonché per la manutenzione straordinaria dei complessi boscati e delle relative infrastrutture ricadenti nel demanio forestale della Regione, dei comuni o di proprietà privata tuttora in regime di temporanea occupazione, ivi compresi quelli realizzati con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno.

Gli interventi, da eseguirsi in amministrazione diretta, saranno tempestivamente disposti dagli ispettori ripartimentali delle foreste competenti per territorio, i quali provvederanno, in ogni caso, all’immediato inizio dei lavori.

Della necessità degli interventi i suddetti ispettori daranno immediata comunicazione, con circostanziata relazione, all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, che, entro i successivi sette giorni, dovrà approvare le proposte e disporre l’accreditamento dei fondi occorrenti.

Entro il più breve termine e, comunque, non oltre trenta giorni dall’inizio dei lavori saranno approntate le relative perizie sulle quali il parere tecnico viene espresso, in deroga alle vigenti disposizioni, dall’ispettore dipartimentale delle foreste.

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ARTICOLO 5

Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si prescinde dal parere della conferenza permanente delle comunità montane di cui all’art. 15 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88.

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ARTICOLO 6

I componenti del consiglio di amministrazione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, nominati ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 91, restano in carica sino al 31 dicembre 1980.

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ARTICOLO 7

In relazione alle esigenze connesse ad attività antincendio, il personale del Corpo forestale può essere destinato, in via eccezionale e temporanea, ai centri radio e telecomunicazioni ed apparecchiature elettroniche collegate, per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi.

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ARTICOLO 8

All’onere di lire 9.000 milioni, a carico del bilancio della Regione per l’esercizio in corso, derivante dalla applicazione degli articoli 3 e 4 della presente legge, si provvede:

-         quanto a lire 4.000 milioni con le economie delcap. 60751 relativo all’esercizio finanziario 1978, utilizzabili a termini dellhart. 10, secondo comma, della legge regionale n. 47 del 1977;

-         quanto a lire 5.000 milioni utilizzando parte dellostanziamento dei sottoelencati capitoli di spesa del bilancio per l’esercizio 1979:

cap. 14606, meno lire 400 milioni;

cap. 14608, meno lire 200 milioni;

cap. 14609, meno lire 100 milioni;

cap. 55456, meno lire 120 milioni;

cap. 55526, meno lire 1.400 milioni;

cap. 55565, meno lire 980 milioni;

cap. 55566, meno lire 800 milioni;

cap. 56771, meno lire 1.000 milioni.

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ARTICOLO 9

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 luglio 1979.

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