Legge Regionale n. 17 del 05/07/1966


 

Legge Regionale n. 17 del 05/07/1966


 
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 06 07 1966 n. 32


 
Titolo

Atto:

Modifiche ed integrazioni al RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, in

materia di boschi e territori montani.


 
Premessa

Prem.: Regione Siciliana

L’Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente regionale promulga la seguente legge:

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ARTICOLO 1

Il termine minimo di cui all’ultimo comma dell’articolo 139 del RDL 30 dicembre 1923, numero 3267 ed all’art. 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è elevato
 
 ad anni 15.

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ARTICOLO 2

In aggiunta alle condizioni fissate dalla legislazione vigente, i contributi previsti dalle norme richiamate all’art. 1, nonché quelli di cui al successivo art.
 
 3 della presente legge, sono concessi alle Aziende speciali ed ai Consorzi di cui agli artt. 139 e 155 del citato RDL n. 3267 a condizione che gli stessi
 
 proroghino i contratti di affitto attualmente in vigore con pastori, allevatori e loro cooperative, salvo loro rinunzia, e che documentino altresì l’applicazione
 
 della legge sull’equocanone.

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ARTICOLO 3

I contributi previsti dalle leggi vigenti per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione dei prodotti della pastorizia, quando sono 
 
concessi alle Aziende speciali di cui all’art. 1, sono elevati fino ad un massimo dello 80% della spesa ammessa a contributo.

Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo graveranno sui capitoli di bilancio della Regione relativi ai contributi da concedere a termini 
 
dell’art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

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ARTICOLO 4

Nel primo quinquennio successivo alla pubblicazione della presente legge, la gestione tecnica dei patrimoni delle Aziende speciali e dei Consorzi 
 
di cui all’art. 1 può essere affidata in Sicilia, in mancanza di aspiranti in possesso di laurea in scienze forestali, a persone che posseggano
 
 la laurea in scienze agrarie e che abbiano conseguito la relativa abilitazione professionale.

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ARTICOLO 5

Delle Commissioni amministratrici previste dagli artt. 142 e 158 del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 fanno parte, con voto consultivo, 
 
due rappresentanti degli utenti di tutte le attività istituzionali degli Enti menzionati nell’art. 1 della presente legge.

Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge le norme
 
 regolamentari relative all’applicazione del comma precedente.

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ARTICOLO 6

Restano in vigore le norme non contrastanti con l’applicazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 luglio 1966.