Legge Regionale n. 14 del 09/08/1988


 

Legge Regionale n. 14 del 09/08/1988

Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 13 08 1988 n. 35


 
Titolo

Atto:

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98: << Norme per l’istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali >>.

 

 

Premessa
Prem.: Regione Siciliana

L’Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente regionale promulga la seguente legge:

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 1

Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale Istituzione e composizione

1. L’articolo 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente: < Art. 3. - È istituito presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente il Consiglio regionale per a protezione del patrimonio naturale, in seguito indicato con l’espressione Consiglio regionale, presieduto all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente o, n caso di sua assenza o impedimento, dal direttore per il territorio e l’ambiente, e composto:

a)      dal direttore regionale (o suo delegato) per il territorio e l’ambiente e dal direttore regionale (o suo delegato) per l’urbanistica dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, dal direttore regionale o suo delegato) per le foreste dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, dal direttore regionale o suo delegato) per i beni culturali ed ambientali l’educazione permanente dell’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

b)      da sette docenti universitari nelle seguenti discipline o facoltà: botanica, zoologia, ecologia e geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, giurisprudenza, economia e commercio e scienze agrarie, scelti su terne proposte per ciascuna professionalità dalle università dell’isola;

c)      da sei esperti designati rispettivamente dalle sezioni regionali di Italia nostra, dall’Associazione italiana del World wildlife found (WWF - Fondo mondiale per la natura), dal Club alpino italiano (CAI), dalla Lega per l’ambiente, dalla Lega italiana per la protezione degli uccelli (LIPU) e dai Gruppi di ricerca ecologica (GRE);

d)      da due esperti: un urbanista e un vulcanologo, scelti su terne proposte rispettivamente dalla sezione regionale dell’Istituto nazionale di urbanistica e dall’Istituto internazionale di vulcanologia del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

e)      da tre esperti designati dalle tre principali associazioni dei comuni;

f)        da un esperto designato dall’Unione delle Province d’Italia (UPI).

I componenti di cui alle lettere b, c, d, e ed f sono scelti fra persone di alta e sperimentata competenza nel campo della salvaguardia della natura e dell’ambiente.

Le designazioni di cui alle lettere b, c e d devono pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta. In mancanza, provvede l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente.

Il Consiglio regionale può essere costituito con i membri designati, purché in numero non inferiore a otto.

I componenti sono nominati con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente e, ad eccezione dei membri di cui alla lettera a, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituti.

L’organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale sono stabiliti mediante regolamento interno deliberato dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La segreteria è assicurata da un gruppo di lavoro apposito costituito presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

Le funzioni di segretario sono espletate da un dirigente amministrativo dell’Assessorato regionale del territorio all’approvazione del Consiglio medesimo.

Il presidente può chiamare a partecipare alle adunanze, senza diritto di voto, esperti, in numero non superiore a tre, particolarmente qualificati sulle questioni all’ordine del giorno.

Ai componenti il Consiglio regionale spetta, per ogni seduta del Consiglio o delle commissioni nelle quali si articola, il trattamento di missione, se dovuto, a norma delle vigenti disposizioni, nonché gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, sentata la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l’esercizio finanziario 1988. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 2

Compiti del Consiglio regionale

1.  All’articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, dopo la lettera h è aggiunta la seguente: << i) predisporre direttive vincolanti relative alla valutazione di impatto ambientale che deve accompagnare tutti i progetti di opere e di manufatti da realizzarsi nei parchi e nelle riserve >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 3

Norme per la predisposizione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali

1.  L’articolo 5 della legge regionale 6 maggio 1981, 98, è sostituito dal seguente: << Art. 5. - Il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali attribuisce ciascuna area da proteggere a una delle categorie della classificazione di cui alla presente legge, con l’indicazione per ciascuna area protetta della delimitazione di massima e del regime di protezione da adottare anche nelle aree adiacenti.

Il piano è approvato con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, sentita la commissione legislativa permanente per l’ecologia dell’Assemblea regionale siciliana.

Il piano è sottoposto a revisione ogni cinque anni.

Eventuali varianti possono essere predisposte ed approvate in osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 4

Istituzione di parchi regionali e riserve naturali

1.  L’articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente: << Art. 6. - In attuazione del piano regionale di cui all’articolo 5 si provvederà alla istituzione dei parchi e delle riserve con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, previo parere del Consiglio regionale.

I decreti di istituzione delle riserve sono emanati entro un anno dall’emanazione del decreto approvativi del piano regionale di cui all’articolo 5.

I decreti di cui al comma precedente conterranno la delimitazione definitiva delle singole riserve, l’individuazione dell’affidatario e la statuizione degli obblighi dello stesso, in rapporto alle indicazioni tecniche fissate dal Consiglio regionale per la realizzazione dei fini istituzionali delle riserve medesime. Detti decreti recheranno in allegato il regolamento con cui si stabiliscono le modalità d’uso e i divieti da osservarsi.

Il decreto d’istituzione del parco è emanato dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, previo parere del Consiglio regionale, sentita la commissione legislativa permanente per l’ecologia dell’Assemblea regionale siciliana.

Il predetto decreto provvede alla delimitazione del territorio destinato a parco, alla suddivisione secondo le articolazione previste dall’articolo 8, della disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona, alla costituzione dell’ente cui è affidata la gestione del parco; fissa altresì la sede del parco e determina il finanziamento necessario per l’avviamento e la gestione.

Nelle more dell’approvazione del piano di cui allo articolo 5, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, previo parere del Consiglio regionale, può vincolare, per un periodo non superiore a due anni, prorogabile una sola volta per altri due anni, apposite aree da destinare a riserva naturale >>.

2.  I vincoli biennali già apposti, ancorchè scaduti, sono prorogati per un biennio a far data dall’entrata in vigore della presente legge.

3.  Nelle aree sottoposte al vincolo di cui all’articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al nono capoverso dell’articolo 23 della presente legge.

4.  Le aree già destinate a riserva naturale con decreti assessoriali emanati ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, qualora siano comprese entro i territori delimitati a parco naturale, sono classificate nel decreto istitutivo del parco, emanato secondo quanto previsto dalla presente legge, come zone di riserva integrale (zona A) o di riserva generale (zona B).

5.  I decreti di costituzione, affidamento e regolamentazione delle riserve ricadenti entro i territori dei parchi cessano di avere efficacia con la pubblicazione del decreto istitutivo del parco.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 5

Tabellazioni

1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente: << Art. 6 bis. - L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente predispone la tipologia delle tabellazioni, comprensiva della indicazione dei divieti da adottare in tutte le aree del territorio della Regione sottoposte al vincolo di cui al precedente articolo, nonché in quelle individuate nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.

Alla tabellazione delle aree di cui al comma precedente provvede l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

Dopo l’emanazione dei decreti d’istituzione dei parchi e delle riserve provvedono rispettivamente l’Ente parco e l’ente gestore della riserva >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 6

Tipologia dei territori sottoposti a tutela

1. L’articolo 7 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente: << Art. 7. - In via generale i territori sottoposti a tutela sono così tipologicamente distinti:

a)      parco naturale, per la conservazione di ambienti di preesistente valore naturalistico e per la fruizione sociale, ricreativa e culturale;

b)      riserva naturale, per la protezione di uno o più valori ambientali.

Le riserve naturali vanno distinte in:

1)      riserva naturale integrale, per la conservazione dell’ambiente naturale nella sua integrità, con l’ammissione di soli interventi a carattere scientifico;

2)      riserva naturale orientata, per la conservazione dell’ambiente naturale, nella quale sono consentiti interventi colturali, agricoli e silvo - pastorali, purché non in contrasto con la conservazione dell’ambiente naturale;

3)       riserva naturale speciale, per particolari e delimitati compiti di conservazione biologica, biologico - forestale, geologica, etnoantropologica;

4)      riserva naturale genetica, per la conservazione del patrimonio genetico delle popolazioni animali e vegetali della Regione.

Al contorno delle zone delimitate come parco o riserva sono individuate adeguate aree di protezione, pre - parco o pre - riserva, a sviluppo controllato allo scopo di integrare il territorio circostante nel sistema di tutela ambientale.

In tali aree possono essere previste iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse locali, con particolare riguardo alle attività artigianali, silvo - pastorali, zootecniche e alla lavorazione dei relativi prodotti, nonché alle attività ricreative, turistiche e sportive >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 7

Norme sull’articolazione zonale dei parchi regionali

1. L’articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

<< Art. 8. - Il decreto istitutivo del parco regionale deve tener conto della seguente articolazione zonale del parco stesso:

a) zona di riserva integrale (zona A), nella quale l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità e cioè nella totalità dei suoi attributi naturali, tanto nell’individualità’dei popolamenti biologici che nella loro interdipendenza.

In tali zone s’identificano, di massima, ecosistemi od ecotoni (o loro parti) di grande interesse naturalistico e paesaggistico, presentanti una relativamente minima antropizzazione.

Per tali zone l’Ente parco procederà gradualmente all’acquisizione delle relative aree;

b) zona di riserva generale (zona B), nella quale è vietato costruire nuove opere di trasformazione costruzioni esistenti, eseguite opere di trasformazione del territorio. In dette zone possono essere consentite dall’ente gestore del parco le utilizzazioni agro - silvo - pastorali e le infrastrutture strettamente necessarie quali strade d’accesso, opere di miglioria e di ricostruzione d’ambienti naturali.

Nelle predette zone s’identificano, di massima, ecosistemi od ecotoni (o loro parti) di elevato pregio naturalistico e paesaggistico con maggiore grado di antropizzazione rispetto alle zone A;

c) zone di protezione (zona C), nelle quali sono ammesse soltanto costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco quali strutture turistico - ricettive, culturali, aree di parcheggio;

d) zone di controllo (zona D), nelle quali tutte le attività di cui al successivo articolo 10 sono consentite, purché compatibili con le finalità del parco >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 8

Costituzione dell’Ente parco.

Deliberazioni e controlli, patrimonio

1.  L’articolo 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente: << Art. 9 - In ciascuno dei territori, delimitati come parco ai sensi degli articoli 6 e 27, è costituito, con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, l’Ente parco, ente di diritto pubblico, sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

Entro novanta giorni dall’emanazione del decreto di cui al comma precedente l’Ente adotta il proprio statuto contenente le norme per l’amministrazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici dell’Ente stesso.

Tutte le deliberazioni del consiglio del parco e del comitato esecutivo sono soggette al controllo di legittimità; quelle di cui al sesto comma sono soggette anche all’esame di merito.

Le deliberazioni, con esclusione di quelle soggette anche all’esame di merito, sono comunicate all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente; le stesse diventano esecutive ove non intervenga richiesta di chiarimenti entro quindici giorni dalla ricezione delle medesime.

Trascorsi dieci giorni dal ricevimento dei chiarimenti forniti dall’Ente le deliberazioni di cui al comma precedente s’intendono approvate ove non sia intervenuto provvedimento d’annullamento.

Sono sottoposte al controllo di merito le deliberazioni concernenti:

a)      lo statuto dell’Ente;

b)      il bilancio preventivo, da adottarsi entro il 31 ottobre, contestualmente al programma di intervento di cui all’articolo 24;

c)      l’acquisizione e l’alienazione di beni immobili;

d)      materia di cui all’articolo 16, ultimo comma;

e)      l’organizzazione degli uffici e servizi, con la specificazione dell’organico e la disciplina dello stato giuridico e il trattamento economico del personale che, per le qualifiche assimilabili, non può essere superiore a quello del personale della Regione siciliana.

Il controllo di merito viene esercitato mediante provvedimento di approvazione da emanarsi entro novanta giorni dalla ricezione della delibera. Entro il predetto termine l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente dovrà comunque pronunciarsi.

Qualora gli organi dell’Ente parco omettano, sebbene diffidati, o non siano in grado di compiere, atti obbligatori per legge, vi provvede l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente a mezzo di commissari ad acta.

Non si fa luogo alla diffida di cui al precedente comma nei casi di inosservanza dei termini previsti espressamente dalla presente legge.

Il patrimonio dell’Ente parco è costituito.

a)      dagli immobili acquisiti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli derivanti da lasciti o donazioni;

b)      dagli immobili derivanti da realizzazioni dell’Ente;

c)      dai mobili, materiali, attrezzature fisse e mobili a qualsiasi titolo acquisiti.

Le entrate dell’Ente parco sono costituite da:

a)      redditi di beni costituenti il patrimonio dell’Ente;

b)      proventi dell’esercizio di attività ordinaria dell’Ente, ivi compresi eventuali corrispettivi per servizi forniti;

c)      dotazioni finanziarie che annualmente l’Assessore regionale del territorio e dell’ambiente attribuisce per spese di impianto, di esercizio e per il raggiungimento delle finalità istitutive;

d)      eventuali interventi finanziari derivanti da assegnazioni della Regione, dello Stato, della Comunità economica europea e di enti pubblici e soggetti privati.

L’Ente è tenuto, altresì, alla compilazione ed aggiornamento dell’inventario di tutti i beni mobili ed immobili nonché di tutti i titoli, atti a scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Nelle more della predisposizione del bilancio di previsione relativo al primo esercizio finanziario dell’Ente parco, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente accredita all’Ente le somme previste dal bilancio della Regione siciliana per le finalità istitutive dei parchi regionali, nonché le somme assegnate al comitato di proposta e non utilizzate alla data di costituzione degli organi del parco.

L’Ente parco provvederà alla rendicontazione delle somme predette secondo le norme vigenti.

L’Ente parco può gestire direttamente o dare in concessione attività economico - produttive e servizi che siano direttamente connessi al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

L’Ente parco agevola e promuove, con proprio contributo da erogare ad enti nonché ad associazioni e privati, attività ed iniziative, anche in forma cooperativa, atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo delle attività locali compatibili.

L’Ente parco può altresì dare in concessione l’uso di beni del suo patrimonio per finalità di fruizione culturale, turistica e sportiva.

È in ogni caso soggetto ad autorizzazione dell’Ente parco lo svolgimento di attività relative alla fruizione turistica e sportiva da esercitarsi nell’ambito delle zone A, B e C del parco >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 9

Organi dell’Ente parco

1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente: << Art. 9 bis - Sono organi dell’Ente parco: il presidente, il consiglio del parco, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, ed è scelto tra persone che siano particolarmente distinte nella salvaguardia dell’ambiente e che siano in possesso di titoli culturali o professionali adeguati.

Al presidente competono la legale rappresentanza dell’Ente, l’indirizzo ed il coordinamento dell’attività e tutto quanto non rientra nelle competenze del consiglio e del comitato esecutivo.

Al presidente compete un’indennità di carica stabilita con delibera della Giunta di governo.

Il consiglio del parco è nominato con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente ed è composto da tre rappresentanti per ciascun comune facente parte del territorio del parco, eletti dai rispettivi consigli comunali nel proprio seno e con voto limitato ad uno, con il rispetto in ogni caso della rappresentanza delle minoranze in seno al consiglio comunale medesimo.

I tre comuni di ciascun parco, con maggiore estensione di superficie ricadente nel territorio del parco, partecipano al consiglio del parco con cinque rappresentanti per ciascun comune, di cui due in rappresentanza delle minoranze, eletti con le modalità di cui al comma precedente.

Restano salve le designazioni dei rappresentanti dei comuni, purché in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti, espresse ai sensi della normativa precedentemente in vigore, tranne che per i comuni in cui al comma precedente.

Il consiglio del parco elegge nel proprio seno un vicepresidente ed i membri del comitato esecutivo di cui al comma successivo.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio del parco, dal presidente del comitato tecnico scientifico, dal capo dell’ispettorato dipartimentale delle foreste, dal direttore del parco e da quattro componenti eletti dal consiglio del parco con voto limitato ad uno anche non facenti parte dello stesso e comunque di alta e comprovata competenza nella salvaguardia della natura e dell’ambiente.

Con il medesimo decreto di nomina del consiglio del parco l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente provvede alla nomina del collegio dei revisori.

Esso è composto di tre membri: uno designato dal medesimo Assessore; uno dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze; uno scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. 

Il collegio esercita il riscontro contabile sugli atti dell’Ente parco.

Gli organi dell’Ente durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

I componenti degli organi nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

Ai componenti degli organi previsti nel presente articolo competono indennità stabilite con delibera della Giunta di governo >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 10

Regolamento del parco

1. L’articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente: << Art. 10. - Il consiglio del parco, contestualmente al piano territoriale di cui all’articolo 18, adotta il regolamento dell’Ente stesso che, nel rispetto delle prescrizioni del piano, disciplina le attività all’interno del parco e in particolare:

a)      i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;

b)      lo svolgimento delle attività industriali, commerciali e agro - silvo - pastorali;

c)      l’ammissione e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d)      il soggiorno del pubblico;

e)      le attività di ricerca scientifica, sportive, ricreative ed educative;

f)        la tutela delle caratteristiche naturali, forestali, botaniche e faunistiche.

Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione e le procedure decisionali della valutazione d’impatto ambientale che deve accompagnare tutti i progetti di opere e manufatti da realizzarsi nell’ambito del parco.

Inoltre il regolamento dispone quanto necessario per la migliore tutela dell’ambiente, della quiete, del silenzio, dell’aspetto dei luoghi.

Il regolamento è adottato dal consiglio del parco e approvato con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente dopo aver acquistato il parere del Consiglio regionale >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 11

Comitato tecnico – scientifico

1. L’articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente: << Art. 11. - Il consiglio del parco si avvale di un comitato tecnico - scientifico nominato con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente e composto da:

a)      un botanico, uno zoologo, un geologo o vulcanologo, un ecologo, un giurista esperto in legislazione ambientale, un economista, un urbanista esperto in pianificazione territoriale, un agronomo esperto in materie agrarie e forestali, designati dai singoli consigli delle facoltà, per le quali sono previsti insegnamenti riferiti alle su indicate specializzazioni, delle Università di Catania o di Messina o di Palermo, rispettivamente secondo la sede dei predetti atenei in riferimento allo ambito territoriale nel quale rientra il parco;

b)      da sei esperti nelle materie di cui alla lettera a, rispettivamente designati da: Italia nostra, WWF Fondo mondiale per la natura, Club alpino italiano (CAI), Lega per l’ambiente, Lega italiana per la protezione degli uccelli (LIPU) e Gruppi di ricerca ecologica (GRE);

c)      dal capo dell’ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio;

d)      dal sovrintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, o suo delegato.

Con il decreto di cui al precedente comma viene altresì designato, tra i componenti lo stesso, il presidente del comitato.

I predetti componenti non devono essere titolari di interessi in conflitto con le finalità del parco >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 12

Personale dell’Ente parco

1.      L’articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente: << Art. 13. - L’Ente parco, per i compiti di vigilanza attribuiti, si avvale, oltre che del personale del proprio ruolo organico, del Corpo forestale della Regione siciliana.

Al personale di vigilanza del parco, reclutato per concorso secondo le norme vigenti, sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale appartenente al Corpo forestale della Regione siciliana >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 13

Compiti del consiglio del parco

1. L’articolo 14 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente: << Art. 14 - Il consiglio del parco delibera in merito a tutte le questioni generali dell’Ente:

a)      statuto dell’Ente;

b)      regolamento interno di funzionamento;

c)      bilancio preventivo e consuntivo;

d)      piano territoriale del parco di cui all’articolo 18;

e)      programma pluriennale economico - sociale di cui all’articolo 19;

f)        programma annuale di intervento di cui allo articolo 24;

g)      regolamento del parco di cui all’articolo 10;

h)      organizzazione degli uffici e servizi;

i)        acquisizione e alienazione di beni immobili.

Il consiglio del parco si riunisce almeno due volte l’anno.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio delibera a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del presidente >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 14

Compiti del comitato esecutivo

1. L’articolo 15 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente: << Art. 15 - Il comitato esecutivo del parco:

a)      adotta i provvedimenti di competenza del consiglio del parco nei casi di comprovata urgenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione successiva alla data di adozione del provvedimento;

b)      predispone gli atti da sottoporre all’approvazione del consiglio del parco;

c)      esegue le deliberazioni del consiglio del parco;

d)      cura i rapporti con enti ed associazioni ai fini della salvaguardi del parco;

e)      bandisce i concorsi per i posti in organico, approva le graduatorie e provvede alla immissione in ruolo dei vincitori;

f)        rilascia le autorizzazioni e le concessioni relative all’esercizio di attività funzionali alla fruizione culturale, turistica e sportiva nell’ambito del parco;

g)      esercita ogni altra competenza non attribuita al consiglio del parco.

Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente dell’Ente parco >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 15

Compiti del comitato tecnico – scientifico

1. L’articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente: << Art. 16. - Il comitato tecnico - scientifico esprime parere, su richiesta degli organi del parco e del direttore, su ogni questione riguardante i valori ambientali e lo sviluppo delle risorse ambientali del parco.

Il parere è obbligatorio sulle materie oggetto del regolamento del parco di cui all’articolo 10 ed in particolare sulle materie riguardanti:

a)      assetto geomorfologico;

b)      conservazione di ecosistemi;

c)      introduzione di spese vegetali e animali estranee e programmi di ripopolamento animale;

d)      cattura e raccolta di animali, vegetali e minerali;

e)      eccesso e transito con veicoli a motore;

f)        interventi di sistemazione forestale compresi gli interventi antiparassitari e quelli per la prevenzione degli incendi;

g)      viabilità interna del parco;

h)      ristrutturazione e restauro dei fabbricati esistenti di valore storico - architettonico - ambientale;

i)        programmi di restauro ambientale.

Le deliberazioni relative alle materie di cui al precedente comma, adottate in difformità del parere espresso dal comitato tecnico - scientifico, sono sospese e sottoposte al controllo di merito dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, che lo esercita sentito il parere del Consiglio regionale, il quale dovrà pronunciarsi entro il termine di novanta giorni >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 16

Divieti di attività nei parchi regionali e nelle riserve naturali

1. L’articolo 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente: << Art. 17 - Nei parchi regionali e nelle riserve sono vietate le attività che possono compromettere la protezione del paesaggio, degli ambienti naturali, della vegetazione, con particolare riguardo alla flora e alla fauna.

In particolare i divieti riguardano:

a)      la cattura, l’uccisione, il danneggiamento o il disturbo delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento di quelle vegetali, nonché l’introduzione di specie estranee vegetali o animali che possano alterare l’equilibrio naturale;

b)      la modificazione del regime delle acqua;

c)      lo svolgimento all’interno del parco e della riserva di attività pubblicitarie non autorizzate dall’Ente parco o dall’ente gestore della riserva;

d)      la coltivazione delle cave e l’esecuzione di movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole;

e)      l’introduzione, da parte di privati, di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

f)        l’accensione di fuochi all’aperto.

Eventuali deroghe ai suddetti divieti sono introdotte con il decreto istitutivo del parco e della riserva e con il regolamento, nella misura compatibile con le finalità del parco e della riserva.

Nei territori destinati a parchi e a riserve naturali restano salve le norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e i vincoli già istituiti in base ad esse >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 17

Piano territoriale

1. L’articolo 18 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98, è sostituito dal seguente: << Art. 18 - Il comitato esecutivo del parco, entro tre mesi dalla nomina dei componenti dell’organo, procede all’affidamento dell’incarico della redazione del piano territoriale del parco medesimo, che deve essere effettuata nel termine di mesi nove.

IL piano territoriale del parco definisce:

a)      l’articolazione del relativo territorio in zone differenziate secondo i criteri di cui all’articolo 8, nel rispetto dei confini di riserva integrale e generale fissati dal decreto istitutivo del parco;

b)      la viabilità carrozzabile e pedonale e gli spazi destinati a parcheggio;

c)      le attrezzature pubbliche o di uso pubblico a servizio delle finalità del parco;

d)      le aree di inedificabilità assoluta, anche al di fuori della zona << A >> del parco;

e)      le aree destinate ad interventi di restauro ambientale;

f)        le aree a destinazione forestale od agricola, con le relative norme di utilizzazione;

g)      le infrastrutture a servizio dell’agricoltura e della zootecnia, nelle zone in cui tali attività sono consentite;

h)      nell’ambito delle zone << C >>, le aree attrezzate per la fruizione turistica e culturale e l’eventuale previsione di strutture ricettive, commerciali e artigianali;

i)        i divieti di attività nonché le direttive e i criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi di competenza degli enti locali, con riferimento alle zone << D >>.

Gli strumenti urbanistici generali comunali che comprendono le zone << D >> del parco sono comunicati allo Ente parco il quale è tenuto ad esprimere il proprio parere entro sessanta giorni. Decorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente >>.

Si applicano comunque le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Regione 17 marzo 1987, n. 37, istitutivo dell’Ente regionale Parco dell’Etna, nelle more dell’approvazione del piano territoriale.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 18

Procedure per l’approvazione del piano territoriale

1. Il piano territoriale del parco è adottato dal consiglio del parco, sentito il comitato tecnico – scientifico entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

2. Dopo la sua adozione il piano è depositato, non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione del consiglio del parco, presso la sede dell’Ente e presso le segreterie comunali dei comuni interessati a libera visione del pubblico per venti giorni consecutivi.
3. L’effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e in almeno un quotidiano a diffusione regionale.

4. Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al progetto di piano territoriale.

5. In ordine alle prescrizioni esecutive contenute nel piano possono essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili interessati.

6. Le osservazioni e le opposizioni devono essere visualizzate ove possibile su apposite tavole di piano a cura dei progettisti.

7. Il consiglio del parco, sentito il comitato tecnico - scientifico, formula le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni medesime.

8. Il piano territoriale del parco è trasmesso dall’Ente parco all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente entro venti giorni dalla deliberazione sulle osservazioni ed opposizioni.

9. L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente approva con proprio decreto il piano territoriale del parco entro centottanta giorni dalla sua presentazione, sentiti il Consiglio regionale dell’urbanistica e il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

10. Con il decreto di approvazione possono essere apportate modifiche al piano necessarie per assicurare l’osservanza di leggi statali e regionali nonché le modifiche, non sostanziali, che non comportino revisione dell’impostazione generale del piano territoriale.

11. Nel caso di restituzione del piano territoriale per rielaborazione parziale, il consiglio del parco è tenuto ad effettuarla nel termine di mesi tre; nel caso di restituzione del piano territoriale per rielaborazione totale, il consiglio del parco è tenuto ad effettuarla nel termine di mesi sei.

12. Le prescrizioni del piano sono di diretta ed immediata applicazione per le amministrazioni regionale e locali, per gli enti pubblici e privati e per i privati.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 19

Programma pluriennale economico - sociale dell’Ente parco

1. L’articolo 19 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente: << Art. 19. - Nel rispetto delle finalità del parco e dei vincoli stabiliti dal piano di coordinamento e dai regolamenti, l’Ente parco, sentito il proprio comitato tecnico - scientifico, promuove iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti nel parco.

A tal fine, entro due anni dalla costituzione dei suoi organi, tramite il proprio comitato esecutivo e sentiti i comuni interessati, predispone un programma pluriennale economico - sociale per la promozione delle attività compatibili nell’ambito del parco.

In particolare attraverso il programma l’Ente può:

a)      concedere sovvenzioni a privati o enti locali;

b)      predisporre attrezzature, servizi ed impianti di carattere turistico - naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione con apposite convenzioni a enti locali o privati residenti;

c)      agevolare e promuovere attività agrituristiche e ogni altra iniziativa, anche in forma cooperativa, atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

Il programma è approvato con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, previo parere del Consiglio regionale da esprimersi entro novanta giorni dalla ricezione del programma stesso.

Eventuali piani o programmi comunali o sovracomunali devono essere compatibili con il programma pluriennale economico - sociale e con le indicazioni contenute nel decreto istitutivo del parco.

La compatibilità di detti piani o programmi con il programma pluriennale economico - sociale dell’Ente parco o, sino all’approvazione di esso, con le finalità della presente legge, è accertata dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, previo parere del Consiglio regionale >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 20

Norme per la gestione delle riserve naturali

1. L’articolo 20 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente: << Art. 20 - La gestione delle riserve naturali può essere affidata alle province regionali, all’azienda regionale delle foreste demaniali, ad associazioni naturalistiche, alle università, previo parere del Consiglio regionale, sentita la commissione legislativa permanente per l’ecologia dell’Assemblea regionale siciliana.

Ai fini della gestione delle riserve l’Assessore regionale per territorio e l’ambiente, dopo la pubblicazione del decreto di affidamento della riserva, provvede ad accreditare agli enti gestori le somme necessarie alle spese di primo impianto e, all’inizio di ogni esercizio finanziario, quelle relative alla gestione, previa relazione dell’ente gestore sui risultati conseguiti nell’anno precedente e documentata richiesta per quello successivo >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 21

Comunità del parco

1. Presso ogni Ente parco, su iniziativa del suo presidente, e previa delibera del comitato esecutivo, viene promossa la costituzione di una comunità del parco, organismo consultivo che riunisce in pubblica assemblea i rappresentanti delle organizzazioni di categorie economiche e produttive, sociali e culturali effettivamente operanti nel territorio del parco.

2. I componenti della comunità del parco non possono superare il numero di cinquanta. Ogni organizzazione può essere rappresentata da un solo componente.

3. La comunità del parco elegge nel suo seno il presidente ed un ufficio di presidenza.

4. La comunità del parco si riunisce almeno due volte all’anno per l’esame dei problemi del parco, per la presentazione di proposte di iniziative di carattere economico e sociale compatibili con le esigenze di tutela, nonché per la valutazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti. Alle assemblee della comunità del parco possono partecipare i cittadini residenti in uno dei comuni interessati al parco.

5. L’Ente parco garantisce i servizi di segreteria e tutto quanto necessario al buon funzionamento della comunità del parco.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 22

Norme per l’acquisizione di beni e terreni ricadenti nelle aree protette.

Espropri, utilizzazioni, indennizzi

1. L’articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente: << Art. 21 - Per le finalità della presente legge, la Regione può acquisire terreni e manufatti ricadenti nelle aree di riserva e pre - riserva, mediante richiesta di vendita.

La medesima facoltà possono esercitare gli Enti parco per l’acquisizione di terreni e manufatti ricadenti nelle aree di parco e pre - parco.

Qualora i proprietari aderiscano alla richiesta di cui al comma precedente, l’acquisizione dei manufatti viene effettuata sulla base della valutazione dell’Ufficio tecnico erariale; quella dei terreni, sui valori unitari per ettaro fissati dall’articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2.

Per i terreni classificati << incolto sterile >> il valore unitario per ettaro è fissato in lire 600.000.

I valori, cosi’come determinati dai precedenti commi, sono aumentati, nel caso di manufatti, del 30 per cento e, nel caso di terreni, del 50 per cento.
Sui valori rivalutati ai sensi del precedente comma saranno corrisposti gli interessi, nella misura pari al saggio legale annuo, per il periodo intercorrente tra la data dell’atto di vendita e quella della corresponsione della somma.

All’acquisizione dei beni di cui al primo comma può provvedersi anche mediante espropriazione per pubblica utilità, ai sensi dell’articolo 9 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con le modalità previste dalla legge citata e successive modificazioni.

In tale ipotesi i poteri spettanti alla Regione sono esercitati dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente; quelli spettanti agli organi amministrativi degli enti locali sono esercitati dal presidente del parco previa delibera del comitato esecutivo ai sensi della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29.

Gli immobili acquisiti, ove ricadano entro le aree di parco o di pre - parco, saranno destinati alla costituzione del patrimonio dell’Ente parco; ove ricadano nelle aree di riserva o pre - riserva saranno affidati all’ente gestore che li destinerà ad usi pubblici finalizzati alla fruizione della riserva.

L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente per le aree vincolate ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 22, comma settimo, può, con decreto, disporre l’occupazione temporanea e contestualmente fissare l’ammontare della relativa indennità sulla base della valutazione dell’Ufficio tecnico erariale.

Qualora le misure di salvaguardia comportino nelle aree protette la sospensione o la limitazione di attività economiche nelle stesse presenti, saranno previsti adeguati interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione delle predette attività.

Per il raggiungimento dei fini istituzionali l’Ente parco e l’ente gestore della riserva possono disporre dei beni costituenti patrimonio o demanio pubblico, e ricadenti nelle aree protette.

Gli enti titolari o gestori dei beni di cui al precedente comma continuano ad esercitare le proprie competenze nel rispetto delle regolamentazioni delle aree protette.

Quanto per il perseguimento delle finalità istituzionali del parco o della riserva si verificano riduzioni dei redditi agro - silvo - pastorali, l’Ente parco o l’ente gestore della riserva provvederanno al conseguente indennizzo.

L’Ente parco o l’ente gestore della riserva provvederanno altresì all’indennizzo dei danni provocati, all’interno dell’area protetta, dalla fauna selvatica. Gli stessi enti determinano l’ammontare del danno e del relativo indennizzo entro sessanta giorni dalla denuncia e provvedono alla liquidazione dello stesso entro i successivi centoventi giorni.

Le somme liquidate oltre il termine predetto sono aumentate dell’importo relativo agli interessi maturati per il periodo di ritardo registrato, calcolati nella misura pari al saggio legale annuo >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 23

Norme di salvaguardia delle riserve

1. L’articolo 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito con il seguente: << Art. 22. - Dalla data di istituzione delle riserve le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati nelle aree delimitate come riserva e pre – riserva diventano inefficaci.

Nelle predette aree vigono le disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 6, terzo comma.

Per le aree di pre - riserva, nel rispetto delle destinazioni di uso indicate nei decreti di istituzione delle riserve nonché nei regolamenti delle stesse, i comuni singoli o associati, entro centottanta giorni dalla data del decreto istitutivo delle riserve o del decreto approvativi del regolamento delle riserve stesse, adottano piani di utilizzazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 7, secondo e terzo comma.

I piani di cui al precedente comma hanno la stessa efficacia dei piani particolareggiati e nella loro formazione, adozione e pubblicazione devono osservare le disposizioni vigenti relative ai piani particolareggiati medesimi, mentre la loro approvazione è demandata all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, previo parere del Consiglio regionale dell’urbanistica e del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. I piani di utilizzazione sono redatti in variante agli strumenti urbanistici vigenti e la loro approvazione costituisce variante agli strumenti medesimi.

L’emanazione del decreto istitutivo della riserva comporta la decadenza delle concessioni ed autorizzazioni edilizie ove i lavori relativi non siano stati iniziati.

Dopo l’istituzione delle riserve i provvedimenti d’approvazione di opere pubbliche ricadenti nelle aree di riserva e pre - riserva sono sospesi e sottoposti al riesame dell’amministrazione pubblica competente che potrà rinnovarli, modificarli o ritirarli previo nulla - osta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, sentito il Consiglio regionale.

Nelle aree per le quali sia intervenuta l’apposizione del vincolo di cui all’articolo 6, nonché nelle aree destinate a riserva comprese nel piano di cui all’articolo 5 della presente legge, dalla data di notifica ai comune del piano stesso è sospesa l’esecuzione delle opere pubbliche. La prosecuzione eventuale dei lavori è subordinata al riesame dei progetti con la procedura di cui al precedente comma.

Nelle aree di cui al settimo comma è vietato:

a)      l’introduzione di specie estranee vegetali o animali che possano alterare l’equilibrio naturale;

b)      la modificazione del regime delle acque;

c)      l’accensione di fuochi all’aperto;

d)      la coltivazione di cave e l’esecuzione di movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole.

In dette aree sono consentiti la prosecuzione delle attività agro - silvo - pastorali compatibili con la tipologia di riserva proposta e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 20, lettere a, b, c della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 24

Norme di salvaguardia del parco

1. Dalla data di emanazione del decreto istitutivo del parco, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali approvati o adottati, fatta eccezione per le zone territoriali omogenee di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, denominato A, B e C questa ultima nei limiti delle necessita’di sviluppo demografico degli abitanti esistenti, diventano inefficaci qualora le stesse interessino aree comprese nel perimetro del parco.

2. La disciplina da osservarsi nell’ambito delle aree facenti parte del parco è quella indicata nel decreto istitutivo del parco medesimo.

3. L’emanazione del decreto di istituzione del parco comporta gli stessi effetti indicati dall’articolo 19, quinto e sesto capoverso.

4. Dalla costituzione dell’Ente parco ogni concessione o autorizzazione delle autorità competenti relativa a qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio del parco e alla disciplina del piano territoriale è subordinata al preventivo nulla - osta dell’Ente parco che lo rilascia, in conformità alle prescrizioni del decreto istitutivo del parco e alla disciplina del piano territoriale e del regolamento di cui all’articolo 10, entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta; ove il nulla - osta non venga rilasciato entro tale termine esso si intende negato.

5. Il nulla - osta di cui al comma precedente, che è rilasciato dal presidente dell’Ente parco, sentito il Comitato tecnico - scientifico, sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni.

6. Nei territori del parco classificati A, B e C, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, dalla data di pubblicazione all’albo pretorio dei comuni interessati della proposta di cui all’articolo 27 della stessa legge e sino all’emanazione del decreto di istituzione del parco, qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio è subordinata al nulla - osta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente sentito il Consiglio regionale.

7. Sulle richieste di nulla - osta in contrasto con le indicazioni della proposta è sospesa ogni determinazione assessoriale sino all’emanazione del decreto d’istituzione del parco.

8. Entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto di istituzione del parco, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente adotta le proprie determinazioni definitive in ordine alle richieste di nulla – osta di cui al comma 7.

9. La progettazione relativa ad interventi, impianti ed opere da realizzarsi da parte di soggetti pubblici nelle zone comprese entro il perimetro del parco può essere avviata previa intesa con l’Ente parco che verifica la compatibilità degli interventi proposti con le finalità istitutive.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 25

Esecuzione di opere connesse alla diretta fruizione dei parchi. Deroghe

1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente: << Art. 22 bis - Per la esecuzione di opere ed impianti necessari alla diretta fruizione del parco e ricadenti nelle zone C di cui all’articolo 8, possono essere ammesse singole deroghe alle prescrizioni di cui all’articolo 15, lettera e, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente provvede alle deroghe con proprio decreto, previo parere del Consiglio regionale >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 26

Sanzioni amministrative

L’articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente: << Art. 23. - Il direttore del parco, accertata, sulla base di apposito rapporto redatto dal personale di vigilanza, la violazione delle prescrizioni in materia edilizia contenute nel decreto istitutivo del parco o nel piano territoriale, ne dà immediata comunicazione al sindaco competente per territorio ed al presidente dell’Ente parco.

Decorsi quindici giorni dalla data di comunicazione della violazione senza che il sindaco del comune interessato abbia adottato i conseguenti provvedimenti, i poteri allo stesso attribuiti dalla legge regionale 10 agosto 985, n. 37, per i casi di violazione urbanistico - edilizia, sono esercitati dal presidente dell’Ente parco.

Per la violazione dei divieti stabiliti nei decreti istitutivi del parco, nei regolamenti dei parchi e delle riserve, nonché dei decreti di vincolo biennale e delle prescrizioni per le aree inserite nel piano regionale dei parchi e delle riserve, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma variante da lire 50.000 a lire 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa.

La sanzione predetta si cumula a quelle eventualmente previste dalle discipline di settore.

I trasgressori sono in ogni caso tenuti, a loro spese, alla riduzione in pristino dei luoghi nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco.

Si applicano, altresì, in quanto non derogate dalla presente legge, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi comprese quelle relative a misure cautelari e sanzioni accessorie.

Alle irrogazioni delle sanzioni, per le violazioni commesse nell’ambito dei territori destinati a parco, provvede il presidente dello stesso, su proposta degli agenti addetti alla vigilanza; per le violazioni commesse nell’ambito di territori destinati a riserva provvede l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, su proposta dell’ente gestore della riserva.

Per le violazioni nell’ambito delle aree sottoposte a vincolo biennale e per quelle inserite nel piano regionale dei parchi e delle riserve provvede l’Assessore per il territorio e l’ambiente, su proposta degli agenti addetti alla vigilanza.

Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate a norma del presente articolo sono acquisite all’erario regionale >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 27

Programmi di intervento

1. L’articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente: << Art. 24. - Per la promozione ed il sostegno delle attività agricole, zootecniche, silvo - pastorali, artigianali, turistiche e culturali, l’Ente parco adotta programmi di intervento.

Per il raggiungimento delle finalità istitutive delle riserve gli enti gestori delle stesse possono proporre all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente misure di intervento tra quelle di cui al sesto comma del presente articolo. Sino all’istituzione dell’Ente parco, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente formula programmi di intervento relativi alle aree di cui all’articolo 30, nei territori destinati agli istituenti parchi dei Nebrodi e delle Madonie.

Conservano validità ed efficacia i programmi di intervento già predisposti dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente relativi al territorio del Parco dell’Etna.

L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente può altresì formulare programmi di intervento per le aree indicate nello schema di piano regionale dei parchi e delle riserve.

I programmi di cui al presente articolo dovranno di norma prevedere:

a)      opere pubbliche, acquisizione di immobili, servizi e attrezzature finalizzati alla valorizzazione e fruizione sociale del territorio del parco;

b)      indennizzi a proprietari e imprenditori per eventuali e comprovate diminuzioni o cessazioni di reddito conseguenti al rispetto delle norme di cui all’articolo 17 e delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del parco o nel regolamento della riserva;

c)      contributi a favore di soggetti singoli o associati o di cooperative che intraprendano o svolgano attività produttiva nei settori di cui al primo comma >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 28

Recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso

1. Dopo l’articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente: << Art. 24 bis. - Il consiglio dell’Ente parco, o l’ente gestore della riserva, promuove, sentiti rispettivamente il comitato tecnico - scientifico e il consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale di cui all’articolo 31 bis, la tutela ed il recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso esistente in qualunque zona del parco o della riserva e ne regola la fruizione.

A tal fine i predetti enti dispongono, entro novanta giorni dalla loro costituzione, un censimento del patrimonio tradizionale esistente.

Rientrano nel patrimonio sociale tradizionale fisso, oltre ai casali ed alle abitazioni montane, anche i sentieri, i manufatti e le strutture tradizionali di ogni tipo.

Per il recupero di manufatti in precario stato di conservazione i rispettivi proprietari, i quali dovranno attenersi alle direttive dell’Ente parco o dell’ente gestore della riserva, potranno ottenere contributi finalizzati al mantenimento delle caratteristiche tradizionali.

Al fine di consentire la pubblica fruizione di edifici di particolare interesse l’Ente parco, o l’ente gestore della riserva, potrà stipulare convenzioni con i relativi proprietari.

I predetti enti potranno provvedere all’acquisizione, secondo le modalità di cui all’articolo 21, ed al recupero di quegli immobili o di quei manufatti non utilizzati, per i quali i proprietari non intendano essi stessi procedere al recupero. Gli enti medesimi provvederanno altresì all’acquisizione degli immobili e dei manufatti di interesse storico, artistico ed etno – antropologico esistente all’interno del rispettivo territorio.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’anno finanziario 1988, la spesa di lire 8.500 milioni.

Limitatamente agli anni 1989 e 1990, la predetta spesa sarà determinata ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 29

Tecniche agricole e colturali tradizionali

1. Dopo l’articolo 24 bis della legge regionale 6 mag - gio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente: << Art. 24 ter. - Il consiglio dell’Ente parco, o l’ente gestore della riserva, cura, d’intesa con i comuni, la trasmissione e l’utilizzo delle conoscenze delle tecniche agricole, agricolo - biologiche e colturali tradizionali specifiche nelle diverse zone del parco o della riserva, e che costituiscono elemento caratteristico del paesaggio e della storia dei luoghi.

A tal fine i predetti enti promuovono, di intesa con i comuni singoli o associati, appositi corsi formativi per tutti coloro che intendano avvalersene.

Lavoratori esperti o personale specializzato nella esecuzione delle opere colturali tradizionali e agricolo biologiche potranno stipulare convenzioni con detti enti allo scopo di intervenire nelle aree rientranti nel territorio del parco o della riserva.

In applicazione del Regolamento CEE n. 1760 del 15 giugno 1987, gli Enti parco e gli enti gestori delle riserve promuoveranno tutte le iniziative atte a favorire la conversione delle tecniche agricole e colturali in uso nei territori dei parchi e delle riserve in tecniche agricole e colturali biologiche e biodinamiche.

Ai proprietari di terreni, ricadenti entro i territori dei parchi e delle riserve naturali, che mantengono colture tradizionali o che utilizzano tecniche biologiche, gli enti gestori potranno erogare contributi, previa presentazione di apposita documentazione, nella misura e con le modalità fissate con il decreto di approvazione del regolamento del parco o della riserva.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’anno finanziario 1988, la spesa di lire 1.000 milioni.

Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata a norma dell’articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 30

Patrimonio faunistico domestico

1. Dopo l’articolo 24 ter della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente: << Art. 24 quater. - L’Ente parco, o l’ente gestore della riserva, promuove iniziative atte a salvaguardare quelle specie o razze animali domestiche, presenti nell’area protetta, che corrono il rischio di estinzione e che hanno rilevanza storica e culturale.

A tale scopo i predetti enti potranno concedere ai residenti nei comuni interessati, che documentino il possesso di esemplari di tali specie, contributi per il loro mantenimento.

L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, nel decreto di approvazione del regolamento del parco o della riserva, stabilirà l’ammontare annuo e le modalità di erogazione dei contributi suddetti da parte degli enti gestori.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’anno finanziario 1988, la spesa di lire 500 milioni.

Per gli anni successivi la spesa predetta sarà determinata ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 31

Procedura per i programmi di intervento

1. L’articolo 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente: << Art. - I programmi di cui agli articoli 24, 24 bis, 24 ter e 24 quater sono approvati con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, sentiti i comuni interessati e previo parere del Consiglio regionale >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 32

Priorità di finanziamenti

1. Dopo l’articolo 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente: << Art. 25 bis. - Ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco, è riservata la priorità sui finanziamenti regionali richiesti per la realizzazione dei seguenti interventi, impianti ed opere:

a)      recupero dei centri storici e dei nuclei abitati anche al di fuori di essi, nonché di edifici di particolare valore storico - culturale;

b)      recupero di edilizia rurale tradizionale;

c)      opere igieniche ed idropotabili;

d)      viabilità rurale e connessa alle attività economiche tradizionali;

e)      agri - turismo ed escursionismo naturalistico;

f)        strutture turistico - ricettive, ricreative, sportive, culturali.

Il programma pluriennale economico - sociale e i programmi annuali d’intervento possono prevedere la realizzazione di opere ed interventi, finalizzati alla valorizzazione delle aree protette, nei territori dei comuni interessati al parco, anche al di fuori del perimetro del parco stesso >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 33

Modalità per l’istituzione dei parchi dell’Etna, dei Nebrodi e delle Madonie e dei rispettivi enti parco

1. L’articolo 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente: << Art. 27. - la proposta di cui al precedente articolo è presentata dai rispettivi comitati all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente entro diciotto mesi dalla loro costituzione.

Trascorso detto termine, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, nel caso di mancato invio della proposta, nomina un commissario ad acta per l’esercizio, in via sostituiva, delle funzioni attribuite ai comitati di proposta. L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, sentiti i comuni interessati, previo parere del Consiglio regionale sulla proposta di cui al presente articolo e sulla accoglibilità delle osservazioni presentate, sentita la commissione legislativa permanente per l’ecologia dell’Assemblea regionale siciliana, emana il decreto di istituzione del parco secondo le modalità di cui all’articolo 6 >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 34

Gestione dell’Ente parco

1. Dopo l’articolo 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente: << Art. 27 bis. - La gestione dell’Ente parco è assicurata dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente che vi provvede a mezzo di un commissario straordinario, scelto tra i direttori regionali, i dirigenti superiori e i dirigenti dell’Amministrazione regionale, che esercita le funzioni sino alla data di insediamento del presidente.

Il presidente, nominato ai sensi dell’articolo 9 bis, assume le funzioni di commissario straordinario sino all’insediamento del consiglio del parco nonché nei casi di decadenza o scioglimento del consiglio stesso.

Le funzioni del direttore de parco, fino alla nomina dello stesso, sono esercitate da un direttore del parco reggente nominato tra i dirigenti o dirigenti superiori dell’Amministrazione regionale in servizio presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

Al commissario straordinario di cui al primo comma ed al commissario di cui all’articolo 27 compete dalla data della nomina, in aggiunta al trattamento di missione, il trattamento previsto dall’articolo 9 bis, quarto comma.

Al direttore del parco reggente compete, oltre al trattamento di missione, un’indennità la cui misura sarà determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l’esercizio finanziario 1988.

Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 35

Pubblicità degli atti

1. L’articolo 28 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente: << Art. 28. - Le proposte di cui all’articolo 4, lettera a, quelle relative agli articoli 26 e 27 e il programma pluriennale economico - sociale di cui all’articolo 19 debbono essere resi di pubblica ragione mediante pubblicazione degli atti presso i comuni interessati.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione, privati, enti, organizzazioni sindacali, cooperativistiche, sociali potranno presentare osservazioni su cui motivatamente dovrà dedurre l’ente o l’ufficio proponente e che dovranno formare oggetto di motivata deliberazione da parte dell’ente preposto all’approvazione degli strumenti suddetti contestualmente alla stessa approvazione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge in materia di pubblicità e di accesso agli atti, si applicano le disposizioni dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 36

Modifica all’articolo 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98

1. All’articolo 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, dopo le parole << Provincia di Ragusa >>, le parole << Pineta di Vittoria, comune di Vittoria >> sono sostituite con le parole << Pino d’Aleppo >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 37

Istituzione e compiti dei consigli provinciali scientifici delle riserve e del patrimonio naturale

1. Dopo l’articolo 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente: << Art. 31 bis. - Presso ogni provincia regionale è costituito un consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale, in seguito indicato << Consiglio provinciale scientifico>>. Esso è composto:

a)      dal presidente dell’Amministrazione provinciale, o suo delegato, che lo presiede;

b)      dall’assessore provinciale per l’ambiente ovvero dall’assessore provinciale competente in materia;

c)      dal soprintendente per i beni culturali ed ambientali, o suo delegato;

d)      dal capo dell’ispettorato ripartimentale delle foreste, o suo delegato;

e)      da sei docenti universitari esperti in materia di gestione degli ambienti naturali: un botanico, uno zoologo, un geologo o vulcanologo, un giurista, un economista, un agronomo, designati dalle università dell’Isola;

f)        da tre esperti scelti tra quelli designati dalle sezioni provinciali di Italia nostra, WWF – Fondo mondiale per la natura, Club alpino italiano( CAI), Lega per l’ambiente, Lega italiana per la protezione degli uccelli( LIPU), Gruppi di ricerca ecologica (GRE) ed Ente fauna siciliana.

Partecipano ai lavori del consiglio provinciale scientifico i direttori delle riserve.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente amministrativo del ruolo organico della provincia.

I componenti sono nominati con delibera del consiglio provinciale, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

I componenti nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

Ai componenti il consiglio provinciale scientifico spetta per ogni seduta del consiglio stesso, in quanto dovuto, il trattamento di missione previsto dalle disposizioni vigenti, nonché la corresponsione di gettoni di presenza.

Qualora entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i consigli provinciali scientifici non isano stati costituiti, vi provvede, in via sostitutiva, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente.

Il consiglio provinciale scientifico fornisce alle strutture di gestione delle riserve ogni indicazione tecnica utile a conseguire i fini istituzionali delle aree medesime e ad assicurare le concorrenze scientifiche dei valori fondamentali delle aree protette.

In particolare, il consiglio provinciale scientifico:

a)      elabora il piano di sistemazione di ciascuna riserva, che dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nel decreto istitutivo, nonché nel regolamento della medesima, ed a rispettare gli indirizzi espressi dal Consiglio regionale;

b)      svolgre, oltre ai compiti ad esso attribuiti dai decreti istitutivi delle riserve, qualsiasi altro compito ad esso affidato dal Consiglio regionale;

c)      predispone la relazione annuale sui problemi di tutela ambientale connessi alla gestione delle singole riserve;

d)      promuove, d’intesa con gli enti locali e le istituzioni scolastiche, iniziative dirette ad una più larga conoscenza dei valori naturalistici presenti nelle riserve, o in altre aree ricadenti nell’ambito provinciale;

e)      esprime, se richiesto, pareri su argomenti o proposte dell’amministrazione provinciale>>

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 38

Contributi ai comuni per l’acquisto dei terreni

1. L’articolo 32 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente: << Art. 32. - La Regione, al fine di favorire l’acquisizione da parte delle province regionali e dei comuni di terreni destinati alla formazione di parchi urbani e suburbani, anche attrezzati, può concedere contributi per le spese di acquisizione, di impianto e di gestione >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 39

Esercizio della vigilanza

1. Dopo l’articolo 37 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente: << Art. 37 bis. - Le funzioni di vigilanza previste dall’articolo 21 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, si esercitano anche alle aree vincolate ai sensi dell’articolo 6, settimo comma, nonché nelle aree protette >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 40

Norme concernenti il personale di vigilanza

1. L’articolo 39 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente: << Art. 39. - Al personale di vigilanza dei parchi e delle riserve naturali sono riconosciute, per le finalità della presente legge e nei limiti del servizio cui esso è destinato, le funzioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24.

Al medesimo personale si applicano le disposizioni dell’articolo 42, primo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’anno 1988, la spesa di lire 400 milioni

Per gli anni successivi la spesa predetta sarà determinata ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 41

Reclutamento del personale per la gestione delle riserve

1. Dopo l’articolo 39 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente: << Art. 39 bis. - Ferma restando l’utilizzazione del personale del Corpo forestale della Regione, la dotazione organica complessiva per i parchi e le riserve regionali, da assumere secondo la normativa vigente ed il cui finanziamento resta a carico della Regione, non può superare le 500 unità assegnate secondo l’allegata tabella B.

Le province regionali, per l’espletamento dei compiti connessi alla gestione delle riserve, sono autorizzate a modificare le proprie dotazioni organiche.

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, il personale assegnato alle province regionali secondo l’allegata tabella B sarà ripartito tra le singole province regionali sulla base del numero delle riserve ricadenti in ciascuna provincia e della superficie delle riserve stesse e secondo le qualifiche previste nell’allegata tabella A >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 42

Personale tecnico

1. Il secondo comma dell’articolo 40 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente: << La tabella annessa alla citata legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, modificata dalla tabella H annessa alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, è integrata con le seguenti unità:

-         n. 2 dirigenti tecnici botanici;

-         n. 2 dirigenti tecnici zoologici;

-         n. 2 dirigenti tecnici forestali;

-         n. 2 dirigenti tecnici agrari;

-         n. 1 dirigente tecnico ingegnere idraulico;

-         n. 1 dirigente tecnico chimico >>.

2. Dopo il secondo comma dell’articolo 40 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, sono aggiunti i seguenti commi: << Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 200 milioni.

Per gli anni successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 >>.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 43

Interventi sostitutivi

1. Qualora gli organi competenti non abbiano espresso i pareri previsti dalla presente legge entro i limiti indicati dai rispettivi articoli e, ove non espressamente previsto, entro trenta giorni dalla data di acquisizione della relativa richiesta, detti pareri si intendono resi favorevolmente.

2. Qualora gli enti obbligati non provvedano agli adempimenti di cui alla presente legge entro i termini previsti dalla medesima, vi provvede in via sostitutiva l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 44

Protezione del patrimonio naturale.

Interventi divulgativi

1. Al fine di una più ampia conoscenza dei valori naturalistici presenti nel territorio della Regione, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, previo parere del Consiglio regionale, è autorizzato:

a)      a provvedere alla divulgazione ed alla conoscenza dei valori ambientali e delle attività svolte in materia di protezione del patrimonio naturale;

b)      a favorire la realizzazione, anche mediante convenzione con enti pubblici o con privati specializzati, di pubblicazioni scientifiche e di ricerche, nonché di documentazioni grafiche, fotografiche e audiovisive, relative ai temi ed alle materie di cui alla lettera a;

c)      a promuovere, di concerto con l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, la conoscenza dell’educazione ambientale delle aree protette nel territorio della Regione siciliana.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 200 milioni.

3. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 45

Norme interpretative

1. L’indicazione del nome del comune posto a fianco di ciascuna delle riserve istituite ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, deve intendersi come criterio d’individuazione dell’area geografica e non di delimitazione delle predette riserve.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 9, ultimo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, debbono intendersi vigenti anche nella fattispecie di cui all’articolo 26 della stessa legge.

3. La disposizione di cui all’ultimo comma dell’articolo 26 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, deve intendersi riferita ai compiti attribuiti al comitato di proposta dal primo comma dello stesso articolo 26, nonché alle altre spese di funzionamento del comitato stesso.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 46

Testo coordinamento

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali concernenti l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di parchi e riserve naturali.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 47

Ulteriori disposizioni per il personale tecnico

2.      In attesa che le province regionali provvedano ad integrare le proprie dotazioni organiche delle qualifiche professionali correlate ai compiti di tutela dell’ambiente, il personale tecnico assunto ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, in servizio da almeno quattro anni, alla data del 31 dicembre 1986, è immesso a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, e previo superamento di un esame colloquio, da effettuarsi secondo le modalità di cui al comma 2, nei ruoli, anche in soprannumero, delle province regionali ove tale personale tecnico presta servizio.

3.      L’esame colloquio ha luogo innanzi ad una commissione nominata dal presidente della provincia regionale e composta dall’assessore provinciale per l’ambiente, che la presiede, e da due esperti nelle discipline di cui all’articolo 13, numero 3, lettere e ed f, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e deve svolgersi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

4.      Il personale tecnico di cui al comma 1 continua a prestare servizio sino all’espletamento dell’esame e colloquio previsto dal medesimo comma 1, con il trattamento economico di cui all’articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78.

5.      IL trattamento economico del personale immesso in ruolo ai sensi del presente articolo è pari a quello iniziale del livello di inquadramento, rideterminato sulla base di un’anzianità pari al periodo di servizio prestato. L’inquadramento è effettuato con deliberazione del consiglio provinciale.

6.      Il personale delle comunità montane di cui all’articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39 utilizzato presso i comitati di proposta di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modifiche, sino alla istituzione degli organici degli Enti parco, è iscritto nel contingente unico regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, e continua a prestare servizio negli uffici che all’entrata in vigore della citata legge lo utilizzavano; istituiti i predetti organici, il personale viene immesso nei medesimi uffici anche in soprannumero.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 48

Norma finanziaria

  1. Per le finalità degli articoli 4, 8 e 20 connesse all’avviamento, all’impianto e alla gestione dei parchi e delle riserve naturali, sono rispettivamente autorizzate, per l’anno finanziario 1988, le spese di lire 600 milioni, 5.000 milioni e 500 milioni.
  2. Per gli anni successivi le spese predette saranno determinate ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
  3. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 22, 23, 27, 38 e 47, ricadenti nell’esercizio finanziario in corso, si fa fronte utilizzando le disponibilità dei capitoli 86103, 86104 e 86203 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo. Le conseguenti variazioni di bilancio saranno effettuate con decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente.
  4. Gli oneri autorizzati dalla presente legge, pari a lire 32.300 milioni, nonché quelli da determinare ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, valutati in lire 17.000 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.00 - Progetto strategico << F >>: << Riassetto territoriale, tutela dell’ambiente e valorizzazione dei beni culturali >>.
  5. All’onere di lire 20.000 milioni, ricadente nello esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 6.500 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 13.500 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARTICOLO 49

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 agosto 1988.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

Attribuzioni delle qualifiche del personale tecnico – professionale

Dirigente tecnico con funzioni di direttore della riserva:

a)      è responsabile della conservazione della riserva ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all’interno della stessa in conformità alle disposizioni di legge e al regolamento;

b)      assicura l’attuazione delle indicazioni tecniche fissate dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva, nonché di quelle indicate dal consiglio provinciale scientifico;

c)      coordina le attività di fruizione della riserva, anche se affidate a cooperative;

d)      propone all’ente gestore le attività di studi, ricerche, consulenze e di programmazione necessarie al raggiungimento delle finalità istitutive della riserva;

e)      predispone la relazione annuale sui risultati conseguiti nella gestione della riserva e la richiesta per il successivo fabbisogno.

Il dirigente tecnico con funzioni di direttore della riserva deve possedere la laurea in scienze naturali o biologiche o agrarie o forestali.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

Sudd: Attribuzioni delle qualifiche del personale dei servizi tecnici di sorveglianza.

(le note sono comprese nell’articolo 5)

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

Ispettore dei servizi di sorveglianza

a)      è il capo del personale di sorveglianza ed è responsabile verso il direttore del buon funzionamento del servizio;

b)      formula, anche in collaborazione con i capi servizio, proposte idonee a migliorare il servizio, ivi comprese le proposte di richiamo, di punizione, di spostamento, nonché quelle relative a visite mediche di controllo fisico - attitudinali;

c)      cura l’addestramento degli operatori su disposizione del direttore e segue, insieme agli operatori interessati e in raccordo con il direttore, le azioni giudiziarie;

d)      controlla la dotazione e provvede alla regolare tenuta e rifornimento del materiale relativo al servizio di sorveglianza;

e)      esegue, in collaborazione con gli uffici competenti, le ordinazioni e ne segue le forniture;

f)        visita periodicamente i fabbricati dell’ente o in uso allo stesso, ricadenti nell’ambito dell’area protetta, e segue la situazione della fauna selvatica, riferendone al direttore ed inviando allo stesso relazioni trimestrali;

g)      tiene un registro giornaliero di servizio ed è responsabile della tenuta e del buon funzionamento del materiale e delle apparecchiature in dotazione;

h)      esegue altresì le disposizioni di volta in volta impartitegli dai superiori e svolge le funzioni di cui all’articolo 39 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

L’ispettore dei servizi di sorveglianza deve possedere il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

Capo servizio

a)      coordina il servizio, e ne è responsabile, degli operatori addetti alla sorveglianza della zona cui è preposto;

b)      collabora con i capi servizio delle altre zone e propone all’ispettore tutte quelle modifiche o innovazioni opportune per il migliore svolgimento del servizio;

c)      controlla lo stato di manutenzione dell’equipaggiamento e dei materiali in dotazione agli operatori della sua zona;

d)      visita periodicamente i fabbricati dell’ente dei quali controlla la conservazione, insieme a quella degli arredi, dei materiali e delle apparecchiature pertinenti che ricadono nella zona assegnata;

e)      segnala immediatamente al direttore, per telefono e per iscritto, le alterazioni ambientali e le altre infrazioni gravi;

f)        svolge attività di informazione e di assistenza al pubblico e cura, su direttive del direttore e con la collaborazione di questo, l’organizzazione delle escursioni e visite guidate, nonché il funzionamento dei centri di informazione;

g)      è addetto alla guida dei mezzi del parco per il trasporto pubblico;

h)      comunica alla competente stazione del Corpo di soccorso alpino gli eventuali interventi ai quali, se del caso, collabora;

i)        compila regolarmente il registro di servizio e invia allo ispettore dei servizi di sorveglianza relazioni trimestrali sulla attività di cui alle precedenti lettere;

l) esegue altresì le disposizioni di volta in volta impartitegli dai superiori e svolge le funzioni di cui all’articolo 39 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

Il capo servizio deve possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado e la patente di guida D + K (certificato di abilitazione professionale per il trasporto di persone su mezzi pubblici).

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

Operatore del servizio di sorveglianza:

a)      sorveglia la zona, quando è opportuno in collegamento con altre pattuglie, accertando qualunque violazione dei regolamenti e in particolare le alterazioni dell’ambiente, le nuove costruzioni o realizzazioni di opere di qualsiasi genere e gli atti distruttivi della flora e della fauna, che deve contestare agli autori stendendo regolare verbale e riferendone tempestivamente al capo servizio, o, in sua assenza, a chi lo sostituisce;

b)      fornisce informazioni e spiegazioni ai turisti sulle caratteristiche dell’area protetta;

c)      comunica alla competente stazione del Corpo di soccorso alpino gli eventuali interventi ai quali, se del caso, collabora;

d)      è addetto alla guida di mezzi del parco;

e)      svolge attività di manutenzione, e ne è responsabile, dei beni mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, delle attrezzature e delle apparecchiature, nonché dei settori e della segnaletica;

f)        compila regolarmente il libretto di servizio secondo le disposizioni stabilite dalla direzione;

g)      esegue altresì le disposizioni di volta in volta impartitegli dai superiori e svolge le funzioni di cui all’articolo 39 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

L’operatore del servizio di sorveglianza deve possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado e patente di guida D.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

NOTE

Il personale dei servizi tecnici di sorveglianza per le aree protette previsto dalla tabella A, il quale non potrà essere adibito a svolgere mansioni d’ufficio, è tenuto:

a)      ad indossare, nell’espletamento del servizio, apposita uniforme la cui foggia verrà stabilita con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente;

b)      a prestare e migliorare le conoscenze naturalistiche e professionali mediante la partecipazione a corsi di qualificazione e di aggiornamento predisposti, almeno ogni biennio, dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, sentiti gli Enti parco e gli enti gestori delle riserve, d’intesa con il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

ATTO ALLEGATO

Parco dell’Etna 140

Parco delle Madonie 120

Parco dei Nebrodi 140

Province regionali 100

Totale 500