CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DI LAVORO
PER GLI OPERAI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E
IDRAULICO-AGRARIO
Il giorno 3 aprile 1989 in Palermo, presso la sede dell'ASCEBEM,
in via Dante n. 58
tra
la Circoscrizione Sicilia dello SNEBI rappresentata
dal Prof. Giuseppe
Lo Manto,
assistito dal Don. Antonio
Pocci e dal Don. Giorgio
La Leta
e
a FLAI-CGFL rappresentata
dai Signori Antonino
Casabona, Giuseppe
Caruana e Giacomo
Balata;
la FISBA-CISL rappresentata
dai Signori: Francesco
Carbone, Antonino
Frasca, Rocco
Verdirame e Armando
Zanotti;
la UISBA-UIL rappresentata
dai Signori: Gaetano
Pensabene, Michele
Acquisto e Sebastiano
Tallarita
si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 8 aprile 1988 per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.
PREMESSA
In aderenza ai contenuti ed agli indirizzi fissati dalla premessa al
C.C.N.L. 8 aprile 1988 le parti convengono che:
- gli interventi in direzione della forestazione
debbono essere coerenti alla scelta di una programmazione complessiva
dello sviluppo che tenda ad eliminare gli squilibri settoriali e
territoriali e assicuri il recupero delle zone interne e di quelle
particolarmente svantaggiate;
- l'intervento forestale, pertanto, deve puntare alla
esaltazione di un ruolo nuovo e qualificante degli addetti, quali
produttori di beni e di servizi, contro ogni logica assistenziale e di
spreco;
- la programmazione degli investimenti nel settore
deve prevedere interventi per la forestazione protettiva e produttiva;
- la qualificazione dell'intervento forestale deve
essere accompagnata dal potenziamento del servizio di prevenzione e
spegnimento degli incendi, quale strumento che assicuri una reale
salvaguardia del patrimonio boschivo ed un migliore rapporto
uomo-natura;
- l'azione pubblica deve puntare a combinazioni
produttive che associno gli interventi forestali ad attività zootecniche
ed agronomiche;
- l'intervento della Regione nel settore forestale e
delle sistemazioni idraulico-forestali dovrà realizzarsi anche
attraverso i diversi enti pubblici operanti nel settore, tra cui i
Consorzi di bonifica per i quali si auspica il completamento
dell'intrapresa azione di ripristino delle Amministrazioni ordinarie;
- l'occasione dell'approntamento dei piani di settore
di cui alla vigente legislazione (fra cui particolare rilevanza assumono
il piano per la forestazione, quello per le zone di collina e di
montagna e quello per la zootecnia), deve essere rapidamente colta per
convogliare in un unico strumento di intervento le disponibilità
finanziarie derivanti da leggi regionali, nazionali e comunitarie,
nonché dal bilancio ordinario della regione. Tutto ciò costituisce la
condizione essenziale per il perseguimento di una politica del lavoro
volta a consolidare i livelli occupazionali.
Art. 1
Sfera di applicazione
I rapporti di lavoro instaurati nell'ambito della Regione Sicilia con
gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed
idraulico-agraria, eseguiti in amministrazione diretta, sono
disciplinati dal contratto collettivo nazionale 8/4/1988, e dal presente
contratto integrativo regionale.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Organizzazioni sindacati dei lavoratori chiedono alla controparte, la
quale ne prende atto, che venga prospettata agli Organi competenti
l'esigenza di estendere l'osservanza del presente contratto alle imprese
che eseguano eventuali lavori forestali in appalto per conto dello Stato
o della Regione.
Art. 2
Osservatorio regionale forestale
Fermo restando quanto previsto all'art. 3 del C.C.N.L. 8/4/1988, al fine
di consolidare e sviluppare il sistema di informazioni, quale strumento
di conoscenza preventiva dei programmi di intervento, per lo sviluppo di
un settore strategico per il miglioramento delle condizioni ambientali e
per la salvaguardia dei territori, le parti convengono di istituire un
Osservatorio regionale forestale composto da tre rappresentanti delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente
contratto e da tre rappresentanti nominati dallo SNEBI circoscrizionale.
Detto Osservatorio dovrà adempiere alle seguenti funzioni:
a) esame dei programmi pluriennali e annuali di intervento
elaborati dalla Regione nel settore idraulico-forestale;
c) elaborazione
di proposte finalizzate alla razionalizzazione, salvaguardia e
rafforzamento delle attività di forestazione.
Per l'espletamento dei propri compiti l'Osservatorio chiederà la
partecipazione ai propri lavori di rappresentanti delle istituzioni
regionali competenti in materia.
L'osservatorio - sulle materie di cui ai punti a), b) e C)
L'Osservatorio provvederà a trasmettere alla Regione eventuali proposte
elaborate ai sensi del punto c) del
precedente 2° comma
del presente articolo.
Art. 3
Ciclo lavorativo e durata minima
Nelle ipotesi in cui i cicli lavorativi programmati prevedano periodi di
intervento di durata pari o superiore a 51 giornate lavorative, i datori
di lavoro si impegnano ad assumere i lavoratori con rapporti a tempo
determinato di durata non interiore a 51 giornate lavorative.
Art. 4
Organizzazione del lavoro
Per quanto attiene l'applicazione dell'art. 5 del C.C.N.L. 8/4/1988, le
parti convengono che l'esame dei problemi richiamati in detto articolo
sia demandato, nel caso di rapporti di lavoro istituiti con gli
Ispettori ripartimentali delle foreste, ad organici momenti di incontro
con gli Ispettori stessi, le cui modalità verranno definite d'intesa tra
gli Ispettorati forestali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Art. 5
Classificazione degli operai
Ai fini dell'applicazione del presente contratto gli operai vengono
classificati secondo l'articolo 6 del C.C.N.L. 8/4/1988, in operai del
IV0 livello,
operai specializzati, operai qualificati ed in operai comuni.
A) IV° livello
- Operatori di lotta biologica
B) Operai
specializzati
- Carrozzieri
- Elettrauto
- Costruttori di muretti a secco
- Mulattieri
- Motoseghisti
- Addetti al decespugliatore meccanico
- Autobottisti
- Fabbri
- Falegnami specializzati
- Addetti radio nei centri operativi
- Antennisti installatori
- Riparatori di radio
- Addetli al governo animali e loro custodia
C) Operai
qualificati
- Addetti a radio rice4rasmittenti
- Torrettisti
- Addetti a squadre antincendio
- Aiuto autobottisti
- Addetti alla utilizzazione e coltivazione boschive
D) Operai
comuni
- Tufi gli altri operai forestali (rimboschitore
comune etc.) non rientranti nelle qualifiche superiori.
Le qualifiche elencate nel C.C.N.L. 8/4/1988 e nel presente contratto
integrativo regionale sono tassative.
Le parti contraenti si impegnano a far sì che le competenti Commissioni
per l'impiego riconoscano come valide, ai fin del collocamento dei
lavoratori forestali, esclusivamente le qualifiche elencate nel C.C.N.L.
8/4/1988 e nel presente contratto integrativo.
Entro la fine del corrente anno le qualifiche eventualmente in essere,
diverse da quelle di cui al precedente comma, verranno ricondotte, a
livello territoriale, d'intesa tra i datori di lavoro interessati e le
Organizzazioni sindacali dei lavoratori, applicando il criterio
dell'analogia, alle qualifiche previste dal C.C.N.L. 8/4/1988 e dal
presente contratto integrativo.
Art. 6
Verifica dell'inquadramento del lavoratori
In sede di prima applicazione del presente contratto integrativo, i datori di lavoro verificheranno, con le Organizzazioni sindacali territoriali, alla luce delle modifiche nell'organizzazione del lavoro, la correttezza degli inquadramenti assegnati ai lavoratori.
Art. 7
Attribuzione di qualifica superiore
Nell'ipotesi di attribuzione di qualifica superiore prevista all'ultimo
comma dell'art. 7 del C.C.N.L. 8/4/1988, il datore
Art. 8
Orario dl lavoro
L'orario di lavoro è fissato in 39 ore settimanali.
La ripartizione del predetto orario viene effettuata dal lunedì al
venerdì di ciascuna settimana in ragione di otto ore giornaliere dal
lunedì al giovedì e di sette ore giornaliere al venerdì.
Nei lavori di prevenzione e spegnimento degli incendi l'orario
contrattuale sarà distribuito in 6 giorni, con turni che prevedano la
presenza al lavoro di alcune squadre anche la domenica.
Eventuali altre deroghe dovranno essere concordate con le Organizzazioni
sindacali firmatarie.
La distribuzione dell'orario nell'arco della giornata (inizio, termine,
pause intermedie) dovrà concordarsi a livello aziendale con le
rispettive rappresentanze sindacali.
Nel periodo estivo (giugno-settembre) il nastro lavorativo giornaliero
potrà essere effettuato, a giudizio della direzione
Art. 9
Indennità per i mulattieri e per i capi squadra
Per gli operai con mansioni di mulattiere e per quelli con mansioni di
capo squadra, la misura della retribuzione globale viene maggiorata,
rispettivamente, del 20% e del 5% rispetto a quella fissata per
l'operaio specializzato.
Art. 10
Indennità per i lavori speciali e disagiati
A) Lavori
pesanti
Sono considerati lavori pesanti: conduzione di trattori e ruspe; lavori
di scasso e scateno a mano, con esclusione di quelli relativi alla
preparazione del terreno a gradoni ed all'apertura di buche fino a 50cm.
di profondità; abbattimento di alberi con mezzi non meccanici.
B) Lavori
nocivi e disagiati
Sono considerati nocivi quei lavori il cui espletamento richiede
l'impiego di sostanze nocive quali antiparassitari e diserbanti.
Si considerano disagiati i lavori in acqua, quelli eseguiti in alta
montagna, le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi ed il
lavoro degli addetti alle torrette di avvistamento.
Gli operai possono essere adibiti ai lavori di cui al presente articolo
per una durata massima di 4 ore, con una pausa intermedia di un'ora e
fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera. Tale
limitazione non si applica per le operazioni di spegnimento degli
incendi, per i normali lavori eseguiti in alta montagna e per il lavoro
degli addetti alle torrette di avvistamento.
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elencate
competono le maggiorazioni a fianco segnate sulla retribuzione globale:
a) lavori in acqua: 10%;
b) lavori
di spegnimento incendi: 15%:
C) lavori
in alta montagna: 8% per i lavori che si svolgono da 1.000 a 1.500 metri
s.l.m.; 10% per lavori che si svolgono oltre i 1.500 metri s.l.m;
d) lavoro
degli addetti alle torrette di avvistamento: 5%.
Art. 11
Ambiente di lavoro e nocività
I cantieri di lavoro debbono essere dotati di rifugio ad uso ricovero di
fortuna, di spogliatoi e di servizi igienici.
Ad ogni squadra deve essere assegnata una cassetta di pronto soccorso
fornita di tutte le specialità sanitarie all'uopo occorrenti.
I lavoratori addetti ai lavori in acqua devono essere forniti
gratuitamente di stivali di gomma, di guanti e di indumenti
impermeabili.
Ai lavoratori addetti all'impiego di sostanze nocive, quali
antiparassitari e diserbanti, nonché agli addetti alla repressione degli
incendi boschivi debbono essere forniti gratuitamente tutti gli
indumenti prescritti dalle norme antinfortunistiche inerenti a tali
lavorazioni.
Art. 12
Lavoro straordinario, notturno e festivo
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario di lavoro
previsto dall'art. 8 del presente contratto integrativo;
b) lavoro
notturno quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6 del mattino;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri
giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e dalla regione.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di eccezionale necessità e non potranno perciò assumere carattere sistematico. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario notturno e festivo da corrispondersi oltre la normale retribuzione e da computarsi su paga base, contingenza ed indennità speciale, sono le seguenti:
a) |
lavoro notturno |
27% |
b) |
lavoro festivo |
39% |
c) |
lavoro straordinario diurno |
24% |
d) |
lavoro straordinario festivo |
50% |
e) |
lavoro straordinario notturno |
38% |
f) |
lavoro festivo notturno |
46% |
g) |
lavoro festivo notturno straordinario |
66% |
h) |
lavoro organizzato in turni periodici che |
15% |
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili.
Art. 13
Indennità chilometrica o di percorso e mezzi dl trasporto
Il datore di lavoro è tenuto, di norma, a provvedere ai mezzi di
trasporto nel caso in cui l'operaio debba svolgere le sue prestazioni in
una località che disti dal centro del perimetro urbano del comune o
della frazione di residenza dell'operaio stesso più di 2 km.
Nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti iscritto in una sezione di
collocamento diversa da quella dei comune o della trazione di residenza,
la distanza di cui al precedente comma viene computata dal centro dei
perimetro urbano ove ha sede detta sezione di collocamento.
Qualora non si renda possibile giungere fino al posto di lavoro con i
summenzionati mezzi, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al
lavoratore, per il rimanente percorso, un'indennità
nella misura di un quarto d'ora della paga globaIe per ogni km. di
effettivo percorso.
In ogni caso, se il tempo trascorso in viaggio sui mezzi forniti dal
datore di lavoro, supera 190 minuti tra l'andata ed il ritorno, il tempo
eccedente viene considerato come effettiva prestazione di lavoro.
Qualora il datore di lavoro non fornisca i mezzi di trasporto,
nell'ipotesi di cui al 1° comma, all'operaio compete un'indennità, per i
chilometri percorsi in eccedenza ai primi due dell'andata ed ai primi
due del ritorno.
La misura di tale indennità è fissata in L.255 al km.
L'importo dell'indennità chilomètrica, come indicato al precedente
comma, verrà adeguato in aumento o in diminuzione sulla base delle
variazioni del prezzo della benzina super in ragione del 15%
dell'aumento o della diminuzione del prezzo della benzina super che si
verificheranno dopo la stipula del presente contratto integrativo.
Le distanze percorse vanno misurate nello sviluppo della via rotabile di
collegamento più breve o, in mancanza, sulla via di accesso al posto di
lavoro esistente.
Art. 14
Attrezzi di lavoro
All'operaio sono forniti da parte del datore di lavoro gli attrezzi
occorrenti secondo le consuetudini e gli usi locali.
Qualora il datore di lavoro non fornisca gli attrezzi e questi siano
approntati dagli operai, agli stessi dovrà essere corrisposta
un'indennità per logorio attrezzi nella misura di L.350 al giorno.
Art. 15
Modalità di pagamento della retribuzione
Fermo restando quando previsto all'art. 31 dei C.C.N.L. 8/4/1988, la
corresponsione della retribuzione mensile deve essere effettuata non
oltre i 10 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.
Art. 16
Infortunio sul lavoro e malattia
Agli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente
contratto integrativo verrà corrisposta, a carico del datore di lavoro,
in caso di infortunio sul lavoro, mediante integrazione del trattamento
corrisposto dagli istituti assicurativi, l'intera retribuzione sia nel
giorno in cui si è verificato l'infortunio (cfr. art. 213 D.P.R.
30/6/1965, n. 1124), sia nei primi tre giorni successivi a quello in cui
si è verificato l'infortunio.
Agli operai rientranti nella sfera di applicazione dei presente
contratto integrativo verrà anche corrisposto, nei primi tre giorni di
assenza per malattia debitamente certificata, un trattamento economico
pari all'indennità giornaliera di malattia corrisposta dall'INPS a
partire dal quarto giorno.
Secondo le vigenti disposizioni di legge è in facoltà del datore
di lavoro richiedere alle competenti USLL o ai servizi ispettivi
dell'INPS l'effettuazione di visite mediche di controllo.
Art. 17
Diritti sindacali
Delegati di cantiere
In ogni cantiere di lavoro cui siano occupati fino a 50 operai, può
essere eletto un rappresentante nell'ambito di ciascuna Organizzazione
dei lavoratori firmataria del presente contratto integrativo, mediante
assemblea unica o riunione per singoli raggruppamenti sindacali.
Nei cantieri che occupino un numero di operai superiore a quello
indicato nel precedente comma potranno essere eletti due rappresentanti
sindacali per ciascuna Organizzazione.
Tutela del delegato
Il delegato di cantiere non può essere licenziato o trasferito dal
cantiere in cui è eletto, né colpito da misure disciplinari e da
sanzioni di carattere economico, in costanza del rapporto di lavoro, per
motivi attinenti l'attività sindacale svolta.
Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del
delegato non possono essere resi esecutivi se non dopo l'esame con le
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto integrativo.
Compiti dei delegati di cantiere
I delegati di cantiere hanno i seguenti compiti;
a) intervenire presso il datore di lavoro o il suo legale
rappresentante per fare rispettare il contratto di lavoro e la
legislazione sociale vigente;
b) discutere
con il datore di lavoro o il suo legale rappresentante questioni
riguardanti l'ambiente e le condizioni del lavoro, nonché il programma
organizzativo del cantiere;
c) definire
con il datore di lavoro o il suo legale rappresentante gli obblighi
scaturenti dall'art 11 della legge 11/8/1970, n. 83;
d) esaminare
e concordare con il datore di lavoro o il suo la gaIe rappresentante
misure integrative in materia di tra sporto, mensa, logorio attrezzi,
lavori pesanti, nocivi e disagiati, etc.
Permessi sindacali
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente
contratto integrativo è riconosciuto il diritto di richiedere a mezzo
dei propri organi provinciali permessi sindacali retribuiti per gli
operai membri dei comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali
e per i delegati di cantiere.
I permessi sindacali retribuiti sono accordati nella misura di 12 giorni
lavorativi nell'anno, non superiore a giorni tre consecutivi, per i
dirigenti nazionali e regionali.
Per i dirigenti provinciali e per i delegati di cantiere i per messi
sindacali retribuiti sono accordati nella misura di 6 giorni lavorativi
nell'arco di 6 mesi di lavoro, cumulabili entro il periodo massimo di 6
mesi.
I dirigenti sindacali di cui al 1° comma del presente articolo hanno
diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione ad
attività sindacali, in misura non superiore a 8 giorni all'anno.
Per esercitare il diritto di cui sopra i dirigenti sindacali devono
presentare all'Azienda la richiesta dell'organizzazione sindacale cui
appartengono - sia nazionale, regionale o provinciale.
Art. 18
Formazione professionale
La formazione professionale nel settore sarà informata ai principi
dettati dalla legge 21/12/1978, n. 845 e dalla legge regionale 6/3/1976,
n. 24, per il conseguimento delle finalità indicate nell'art. 38 del
contratto collettivo nazionale dell'8/4/1988.
Entro il mese di ottobre di ogni anno le parti definiranno il programma
di formazione e riqualificazione professionale che dovrà essere coerente
con gli obiettivi generali di sviluppo e con l'esigenza di
professionalità richiesta dall'attuazione dei programmi d'intervento.
Ai fin predetti, si richiede che venga destinata ai programmi di
formazione professionale un'adeguata aliquota degli investimenti
previsti per il settore.
Art. 19
Contributo per assistenza contrattuale
Fermo restando il contributo di assistenza contrattuale nazionale di cui
all'art. 43 del C.C.N.L. 8/4/1988, che deve esser trattenuto dai datori
di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori e versato alle
Organizzazioni sindacali nazionali FLAICGIL, FISBA-CISL e UISBA-UIL con
le modalità e nella misura di cui all'allegato L al predetto contratto,
viene confermato il contributo di assistenza contrattuale regionale.
Tale contributo è fissato nella misura di L.60 per ciascuna giornata
lavorativa e dovrà esser trattenuto dai datori di lavoro sulle
retribuzioni dei lavoratori e versato alle Organizzazioni sindacali
regionali firmatarie del presente contratto integrativo.
Art. 20
Quote sindacali
Il datore di lavoro è tenuto ad operare, su delega del lavoratore, una
trattenuta nella misura dell' l
% sull'importo della retribuzione netta liquidata, a favore delle
Organizzazioni sindacali provinciali indicate dal lavoratore medesimo.
Le suddette trattenute dovranno essere versate a cura del datore di
lavoro, mensilmente, nelle forme e con le modalità che le Organizzazioni
sindacali contraenti comunicheranno.
Art. 21
Statuto dei lavoratori
In tutte le aziende che assumono lavoratori il cui rapporto di lavoro è
regolato dal presente contratto integrativo si intendono pienamente
operanti le norme della legge 20/5/1970, n. 300 e si riconosce inoltre
il diritto agli Istituti di patronato di svolgere nelle aziende e tra i
lavoratori le funzioni istituzionali.
Art. 22
Commissione paritetica regionale
È istituita, con sede in Palermo, la Commissione paritetica regionale,
composta come segue:
- tre membri nominati dalla Circoscrizione SNEBI della
Sicilia;
- tre membri nominati dalle Organizzazioni sindacali
dei lavoratori firmatarie del presente contratto, in ragione di un
membro per ogni Organizzazione.
Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza di tutti i
membri.
La Commissione si riunisce, su richiesta di uno dei quattro sindacati
firmatari del presente contratto integrativo, entro 20 giorni dalla
richiesta medesima.
La convocazione, in ogni caso, è effettuata dalla Circoscrizione SNEBI
della Sicilia.
La Commissione decide, in via definitiva, quale espressione della
volontà contrattuale delle parti, con voto favorevole di almeno 5
membri, quando sono presenti tutti i membri della stessa. Nel caso in
cui non siano presenti tutti i membri, a Commissione può deliberare solo
con il voto favoreve le di tutti i presenti.
Qualora la vertenza riguardi Enti diversi dai Consorzi bonifica, lo
SNEBI è tenuto a sostituire due dei suoi membri con altrettanti
rappresentanti dell'Ente interessato.
Rientrano fra i compiti della Commissione paritetica:
a) l'interpretazione autentica de presente contratto integrativo:
b) il tentativo di conciliazione delle eventuali controversie
collettive ed individuali;
C) consultazioni
su problemi di reciproco interesse.
Esperiti infruttuosamente i tentativi di conciliazione, le parti hanno
la più ampia libertà d'azione
Per ogni questione o gruppo di questione sottoposte all'esame della Commissione viene redatto apposito verbale.
Art. 23
Decorrenza e durata del contratto
Le norme contenute nel presente contratto trovano applicazione con
decorrenza dal 1° gennaio 1989 e scadranno il 30 giugno 1990.
Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora
non venga data disdetta da una delle parti contraenti almeno sei mesi
prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata A.R.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Alle trattative per il rinnovo del contratto integrativo regionale per
gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale ed
idraulico-agraria ha partecipato, in qualità di osservatore designato
dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste, il Dott.
Calogero Ricciardo il quale dichiara che sarà valutata nella sede
competente l'opportunità di promuovere il recepimento del presente
contratto integrativo, per estenderne l'applicazione, nei limiti
consentiti dalle vigenti disposizioni, ai lavori condotti in
amministrazione diretta dagli Ispettorati ripartimentali delle Foreste e
dall'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sicilia.