AL SEGUENTE INDIRIZZO
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/Finanziaria2005/emendamento_fiscale.pdf
SI TROVA L’ART. 21-BIS
CHE E’ INCOMPLETO PERCHE’ MANCANO ALTRI DUE COMMI,
DI CUI UNO SULLA INDENNITA’ DI MATERNITA’
Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:
“Art. 21 –bis
(interventi vari in materia previdenziale)
La disciplina dell’importo massimo di cui all’articolo 1, secondo comma della legge 13 agosto 1980, n. 427, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall’articolo 3, comma 2 del decreto-legge 16 maggio 1994, n° 299, convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n° 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza dal 1° gennaio 2005.
A decorrere dal 1° gennaio 2005, nell’ambito del processo di armonizzazione al processo generale è abrogato B al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e i trattamenti economici previdenziali di malattia riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell’ambito di applicazioni del citato Regio Decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque diversi dagli stessi, previsti ed applicati alla predetta data dal citato allegato B e dagli accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico delle disciolte Casse di soccorso particolari prestazioni, trasferite dal 1° gennaio 1980 all’INPS ai sensi della legge 23.12.1978, n. 833, sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.”
COMMA SULLA MATERNITA’
2. L’articolo 63, comma 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
“ Le lavoratici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato hanno diritto alle prestazioni economiche di maternità, di cui agli articoli 22, 23, 24 e di paternità di cui agli articoli 28 e 29 del presente decreto, nonché a quelle previste per i riposi giornalieri di cui agli articoli 29, 40 e 41 a condizione che risultino iscritti per almeno 51 giornate negli elenchi nominativi di cui all’articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni, riferiti all’anno in corso all’inizio dell’evento ed a quello precedente, e, in mancanza, negli elenchi riferiti ai due anni precedenti quelle di inizio dell’evento.