CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE


 

 

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE

 

PREMESSA

Le parti preliminarmente concordano di aderire alla premessa del CCNL 16/7/98, nella quale si pone come obiettivo la valorizzazione in tutti i suoi aspetti delle molteplici funzioni della risorsa bosco.

E con riferimento alla struttura della contrattazione così come pattuita dall'art.2 del predetto CCNL convengono che:

  • Gli interventi nel settore, in considerazione degli squilibri attualmente esistenti, devono essere articolati in stretto raccordo con la progettualità più complessiva finalizzata a valorizzare il territorio e il tessuto produttivo siciliano; a tutelare l'ambiente e a sviluppare il patrimonio boschivo sia in termini di ampliamento della superficie boscata, sia in termini di adeguamento della rete dei servizi alle nuove funzioni, ma anche ai valori attribuiti al bosco.

  • In particolare va rafforzata l'azione di tutela dell'ambiente e del paesaggio, attraverso la ricerca di strumenti innovativi e di scelte politiche idonee a consentire un'efficace prevenzione contro gli incendi boschivi e l'erosione del suolo.

  • Per traguardare detti obiettivi, è altresì necessario, non solo esaltare il ruolo degli attuali addetti, il cui inserimento nel settore deve avvenire in funzione delle scelte innovative e delle nuove e molteplici esigenze tecniche e produttive dell'intervento, ma anche realizzarne il rafforzamento in termini qualitativi come maggiore stabilità, crescita professionale, riconoscimento delle esperienze acquisite.

Le OO.SS. sulla base di quanto contenuto in premessa e tenuto conto dell'attuale normativa regionale e dei recenti orientamenti maturati a livello di U.E., intendono qualificare il presente CIRL come strumento di nuovo confronto con il Governo Regionale e le Istituzioni per definire nuove scelte di politica forestale idonee a recuperare la valenza economica e strategica del comparto, potenziare la tutela dell'ambiente e del territorio, specie nelle zone interne e di montagna, assicurare alla forza lavoro forestale un tenore di vita e di reddito più elevato.

Auspicano, inoltre, che le disponibilità finanziarie derivanti da Leggi Regionali, Nazionali e della U.E., dai proventi derivanti da beni e servizi prodotti dall'Amministrazione Forestale, come da altre fonti, siano disponibili in tempi utili e compatibili con la progettualità annuale e poliennale, con una semplificazione delle procedure di spesa, nonché canalizzate in un unico strumento di intervento che si individua nei livelli gestionali dell'Amministrazione Forestale.

Le parti convengono sull'opportunità che lo strumento contrattuale sia funzionale a traguardare anche i seguenti obiettivi:

a) omogeneizzare in tutto il territorio regionale l'applicazione delle parti economiche e normative.

b) Rispondere all'esigenza di aumentare gli spazi contrattuali per meglio adeguarne gli istituti alle esigenze delle singole realtà provinciali, attualmente penalizzate da troppe norme vincolanti, e pertanto, restituire al CIRL la funzione prioritaria di fonte normativa in materia di lavoro.

c) Attuare un tavolo Istituzionale di relazioni sindacali moderno sia a livello regionale che periferico, prevedendo per il livello provinciale e su materie specifiche e flessibili la possibilità di delega.

d)     Migliorare gli istituti economici e normativi al fine di tutelare adeguatamente sia i salari che i diritti dei lavoratori.

 

ART. 1

SFERA DI APPLICAZIONE

I rapporti di lavoro instaurati nell'ambito della Regione Siciliana con gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico - agraria, eseguiti in amministrazione diretta, sono disciplinati dal CCNL 01/01/1998-31/12/2001 e dal presente contratto integrativo regionale.

Nel caso di affidamento di lavori di cui al comma precedente ad imprese singole od associate, ivi comprese le cooperative, dovrà essere prevista nel capitolato, con clausola sanzionatoria, l'osservanza del CCNL vigente e del presente CIRL, nonché il rispetto degli obblighi previdenziali

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

In previsione della riforma della previdenza agricola, qualora venisse elevato rispetto all'attuale numero di 51, il tetto delle giornate minime per avere acceso ai benefici previdenziali ed assistenziali, l'Amministrazione, su richiesta dei sindacati si impegna ad adoperarsi affinché il turno minimo possa essere elevato alle nuove disposizioni previdenziali.

 

ART. 2

RELAZIONI SINDACALI

E SISTEMA DI INFORMAZIONE

Nell' ambito della Regione Siciliana, si costituisce IL Comitato Paritetico Regionale che oltre a realizzare il sistema di informazioni previsto dal1'art.3 del CCNL, svolgerà la funzione di osservatorio.

Il comitato regionale, è coordinato dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste, o suo delegato, ed è composto da un numero uguale di rappresentanti della Amministrazione Forestale e delle OO.SS. stipulanti.

Il Comitato avrà tra l'altro il compito di:

  • esaminare i programmi regionali d'intervento tenendo conto delle diversificate realtà territoriali legate alle attività forestali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e di verificare lo stato di attuazione;

  • analizzare le dinamiche occupazionali, la mobilità, i bisogni ed i programmi formativi, nonché gli effetti delle tecnologie innovative sul mercato del lavoro, l'articolazione dei distretti forestali Ai fini di una analisi compiuta l'AMMINISTRAZIONE FORESTALE si impegna a fornire, trimestralmente, anche a livello territoriale, dati riassuntivi articolati per distretto e per qualifica, riguardanti il monte giornate utilizzato ed il numero degli operai avviato;

  •  promuovere le attività collaterali e complementari previste dall'art. 14 della L.R. 16/96;

  •   promuovere i bisogni formativi dei lavoratori;

  • verificare la disponibilità delle risorse finanziarie esistenti, anche al fine di destinarne una quota annua, in funzione dei bisogni formativi, per gli operai inseriti nei contingenti;

  • svolgere compiti di vigilanza sulle attività di gestione del D.L.vo. 626/94 in materia di norme relative alla sicurezza dei lavoratori, anche in relazione agli indirizzi espressi dal COM.PA.RE.

Verificare l'opportunità di stipulare convenzioni ai sensi dell'art.17 della L 56/87, fermo restando che potranno essere utilizzati esclusivamente lavoratori inseriti nei contingenti di cui ai punti b) e c) dell’art.46 della L.R 16/96 e i lavoratori inseriti nelle graduatorie previste dall'art.49 della L.R.16/96.

Il comitato si riunirà almeno tre volte l'anno: entro il mese di dicembre (ad inizio dell'attività annuale), entro il mese di maggio (prima dell'apertura della campagna antincendio), ed entro la fine del mese di settembre, ed ogni. qualvolta una delle parti ne farà esplicita richiesta; di ogni riunione verrà redatto apposito verbale.

Viene demandata in sede territoriale la possibilità di effettuare confronti tra le rappresentanze periferiche delle parti stipulanti il presente CIRL, tramite l'istituzione di Comitati Paritetici Provinciali al fine di raggiungere accordi su: tipologia degli interventi, fabbisogni occupazionali, esigenze formative, nonché su quanto faccia specifico riferimento all'organizzazione del lavoro.

Il Comitato Provinciale sarà presieduto dall'Ispettore Riparti mentale delle foreste e sarà composto da un eguale numero di rappresentanti degli uffici periferici dell'Amministrazione Forestale e delle 00.SS.

Delle sedute verrà redatto apposito verbale.

 

ART.3

CICLO LAVORATIVO E DURATA

MINIMA DEI RAPPORTI A TERMINE

I cicli lavorativi avranno la durata prevista dalla L.R. n° 16/96.

Per i lavoratori appartenenti alle fasce di garanzia occupazionale, le richieste verranno effettuate prevedendo già l'espletamento delle giornate garantite; le giornate potranno di norma essere effettuate continuativamente fino al soddisfacimento delle garanzie, od in più soluzioni secondo le necessità dell'Amministrazione, resta ferma di norma la durata minima di ogni ciclo non inferiore a 51 giornate contributive.

Per i lavoratori non compresi nelle fasce di garanzia occupazionale previste dalla L.R. n° 16/96, nel caso in cui dovessero effettuarsi per gravi e giustificati motivi, avviamenti di durata inferire al turno di lavoro, l'Amministrazione Forestale si impegna a far completare il turno di lavoro, anche attraverso riassunzioni successive, e nella richiesta di avviamento sarà riportata la dizione specifica "per completamento turno". Per i lavoratori di cui all'art.49 della L.R. 16/96 la previsione temporale della L. n° 205 del 12/04/1962 deve intendersi non conteggiando festivi e le giornate non lavorate per cause non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione.

 

ART.4

QUALIFICHE DEGLI OPERAI

In considerazione della non omogeneità delle figure professionali esistenti sul territorio regionale, in sede di Comitato Paritetico Regionale, si procederà , entro tre mesi dalla stipula del presente contratto, a definire i profili corrispondenti ad ogni qualifica e quindi ad accorpare le stesse in modo da rendere uniforme in tutto il territorio l'avviamento per qualifiche da parte dell'Amministrazione Forestale.

Ad integrazione delle figure professionali previste dall'articolo 49 del CCNL del 01/01/98 - 31/12/2001 ed all'interno dei livelli previsti, vengono inserite le seguenti qualifiche per le quali si esplicitano le mansioni:

4° livello/ Operai specializzati super, parametro 123

  • Capo squadra forestale

  • Operatore per la lotta biologica

  • Manutentore impianti computerizzati

 

3° livello / Operai specializzati, parametro 116

  • addetto allevamento, governo, custodia, addestramento e sella animali;

  • addetto centri radio operativi;

  • addetto guida autobotti e mezzi tecnici speciali;

  • addetto museo agro - forestale;

  • carrozziere - elettrauto;

  • costruttore muretti a secco;

  • addetto al decespugliatore meccanico;

  • fabbro;

  • guida naturalistica;

  • mulattiere;

  • Antennisti installatori

  • Riparatori radio

  •  Intrecciatori di fibre vegetali

 

2° livello / Operai qualificati, parametro l08:

  • addetto alle squadre di pronto intervento;

  • addetto alla realizzazione di opere sussidiarie;

  • addetto alle torrette di avvistamento incendi;

  •  vivaista qualificato.

Per  particolari esigenze dell'Amministrazione potrà utilizzarsi la mansione di capo operaio così come previsto dall'art.49 del CCNL, sentite le OO. SS. Provinciali.

Tutti gli operai a tempo indeterminato dopo due anni di inquadramento nel contingente dovranno essere inquadrati come operai specializzati.

I lavoratori inclusi nelle fasce di garanzia occupazionale di cui alla L. R. n°16/96 sono inquadrati dall'entrata in vigore del presente contratto, qualora già non ne facciano parte, nel 2° livello, “operai qualificati”, di cui all'articolo 49 del C.C.N.L..

 

NOTA A VERBALE

Le parti si impegnano in sede di paritetica ad individuare tra i lavoratori dell'antincendio qualificati

(ASPI e Addetti alle torrette di avvistamento incendi) eventuali figure che potrebbero entrare nel livello degli specializzati.

  

ART. 5

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Gli addetti alle squadre di pronto intervento, durante le ore di lavoro in cui non sono impegnati in attività di spegnimento incendi, potranno essere utilizzati in attività di ripulitura cunette, scarpate stradali, piccole opere di manutenzione stradale, nonché a momenti formativi previsti dalla normativa vigente, con modalità applicative da definire in sede provinciale.

Nelle torrette di avvistamento incendi durante le ore notturne, il servizio di norma dovrà essere svolto da due unità.

Allo    scopo di migliorare il servizio sulle autobotti, sulle medesime potranno essere utilizzate contemporaneamente due unità, in difetto di qualificati di cui alla lettera b dell'art 56 della L.R 16/96, anche mediante la utilizzazione di un operaio della squadra di pronto intervento.

Gli O.T.D. dovranno comunque svolgere le mansioni previste tanto per gli operai qualificati quanto per gli operai specializzati su richiesta dell'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art.8 del CCNL

Al fine di razionalizzare l'utilizzo della manodopera nei cantieri forestali, gli operai delle fasce previste dalla L.R. n° 16/96 potranno essere distribuiti nei cantieri previsti nel distretto di appartenenza, in funzione delle esigenze dell'amministrazione previo accordo con le OO.SS

 

ART. 6

ORARIO DI LAVORO

 

 L'orario di lavoro è fissato in 39 ore settimanali.

La ripartizione del predetto orario può essere effettuata dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato, di ciascuna settimana secondo le esigenze dell'Amministrazione Forestale, d'intesa con le O0.SS. Provinciali.

Per i lavoratori del contingente antincendio, l'orario contrattuale sarà distribuito in sei giorni con turni che prevedono la presenza al lavoro di alcune squadre anche la domenica e giorni festivi.

La distribuzione dell'orario nell'arco della giornata (inizio, termine, pause intermedie) dovrà concordarsi con le rispettive rappresentanze sindacali e per l'Amministrazione Regionale Forestale a livello di Ispettorati Ripartimentali e/o altri Uffici competenti, comunque non è consentito ai lavoratori allontanarsi dal cantiere durate le pause intermedie.

Nel periodo maggio - ottobre - il nastro lavorativo giornaliero potrà essere effettuato, a giudizio della direzione dei lavori, sentite le R.S.A. e le OO.SS. Prov.li, in due distinti periodi, uno antimeridiano e l'altro pomeridiano.

 

ART. 7

REPERIBILITA'

L'Amministrazione Forestale nel periodo di attività antincendio può richiedere nell'arco temporale delle 24 ore la reperibilità ai lavoratori appartenenti al relativo contingente antincendio di cui al titolo III Cap. II L.R. 16/96 e successive integrazioni, semprecché risultino avviati in questo caso al lavoratore spetta l'indennità prevista dall'art. 56 del CCNL.

La reperibilità va comunicata al lavoratore, salvo caso di pericolo imminente, almeno 12 ore prima da quando deve rendersi disponibile. Dal momento della chiamata i lavoratori dovranno presentarsi al centro di raccolta entro 30 minuti, la reperibilità potrà essere richiesta per non più di sei giorni al mese. Per rispondere alle esigenze tecnico organizzative, in caso di necessità impreviste, per non più di sei giorni al mese, durante tutto l'arco dell'anno, agli OTI può essere chiesta la reperibilità con le modalità di cui sopra, In caso di chiamata agli operai verrà corrisposta, per le ore di lavoro prestate la paga prevista dal CCNL e dal presente CIRL.

 

ART.8

INDENNITA' PER I MULATTIERI

PER I CAPI SQUADRA E PER I CAPI OPERAI.

Per gli operai con qualifica di mulattiere, che mettono a disposizione il mulo, la misura del minimo nazionale conglobato più il salario integrativo regionale viene maggiorata del 35%.

Per gli operai con qualifica di capo squadra, la misura del minimo nazionale conglobato, più il salario integrativo regionale viene maggiorata del 5% rispetto a quella fissata per la qualifica di appartenenza, semprecché svolgano effettivamente le funzioni di capo squadra.

Per gli operai con la qualifica di capo squadra ai quali viene attribuita la mansione di capo operaio, la misura del minimo nazionale conglobato più il salario integrativo regionale viene maggiorata del 10% rispetto a quella fissata per la qualifica di appartenenza, semprecché svolgano effettivamente la mansione di capo operaio.

 

ART. 9

INDENNITA' PER I LAVORI SPECIALI

E DISAGIATI E INDENNITA' ATTREZZI

A) Lavori pesanti

Sono considerati lavori pesanti:

  • conduzione di trattori e ruspe;

  • lavori di scasso e scateno a mano, con esclusione di quelli relativi alla preparazione del terreno a gradoni ed all'apertura di buche di piccola profondità;

  • abbattimento di alberi con mezzi non meccanici; la raccolta di semi forestali su alberi;

  • l'apertura manuale di buche con profondità superiore ai 50 cm.

 

B) Lavori nocivi

Sono considerati nocivi quei lavori il cui espletamento richiede l'impiego di sostanze nocive quali antiparassitari e diserbanti.

 

C) Lavori disagiati Si considerano disagiati:

  • i lavori in acqua;

  • i lavori eseguiti in alta montagna;

  • le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi; il lavoro degli addetti alle torrette di avvistamento;

  • quelli che comportano l'uso della motosega e del decespugliatore meccanico

Gli operai possono essere adibiti ai lavori di cui alle lettere A) e B) del presente articolo per una durata massima di 4 ore, con una pausa intermedia di un'ora e fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera.

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di cui alla lettera C) del presente articolo competono le maggiorazioni a fianco segnate da calcolare sul minimo nazionale conglobato più il salario integrativo regionale

a)   lavori in acqua: 10%;

b)   lavori in alta montagna: 8% per lavori che si svolgono da m. 1000 a m. 1.500 s.l.m.; 10% per ~vo~ che si svolgono oltre i 1.500 m. s.l. m.;

c)    motoseghisti e addetti al decespugliatore meccanico 5%

Agli operai addetti all'avvistamento degli incendi, allo spegnimento incendi, alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento e agli operai addetti ai centri operativi compete una indennità onnicomprensiva di quanto previsto agli articoli 50 e 57 del C.C.N.L. del 01/01/1998 - 31/12/2001 calcolata sul minimo nazionale conglobato, più il salario integrativo regionale per tutte le ore di lavoro ordinario svolte, pari al 20%. Per gli addetti alla guida delle autobotti della capacità di almeno 8000 litri l'indennità di cui sopra è pari al 25% del minimo nazionale conglobato più il salario integrativo regionale.

Nel caso di lavoro straordinario, in sostituzione dell'indennità omnicomprensiva prevista al comma precedente, si applicano le maggiorazioni previste dall'art. 50 del CCNL; tale maggiorazione è omnicomprensiva anche della indennità prevista dall'art 57 del CCNL.

Agli operai cui non vengono forniti da parte del datore di lavoro gli attrezzi occorrenti secondo le consuetudini e gli usi locali e gli stessi sono approntati dai medesimi operai, dovrà essere corrisposta una indennità per logorio attrezzi nella misura di £.500 al giorno.

 

ART. 10

RICOVERI E SERVIZI

Ai lavoratori addetti ai lavori in acqua devono essere forniti gratuitamente di stivali di gomma, di guanti e di indumenti impermeabili.

Al lavoratori addetti all'impiego di sostanze nocive, quali antiparassitari e diserbanti, nonché agli addetti alla repressione degli incendi boschivi debbono essere forniti gratuitamente tutti gli indumenti prescritti dalle norme antinfortunistiche inerenti a tali lavorazioni.

I luoghi di lavoro, così come definiti dall'art.30 del D.L.vo. 626/94, verranno adeguati alle previsioni dello stesso decreto e delle successive modifiche ed integrazioni

L'amministrazione si impegna, tramite i propri Uffici periferici e d'intesa con le OO.SS., ad individuare le strutture già esistenti utilizzabili come ricovero ad uso mensa, a localizzare gli altri siti adattabili a tale scopo e a predisporre un'azione progettuale per la realizzazione di tali strutture.

 

ART. 11

RETRIBUZIONE

La retribuzione spettante ai lavoratori forestali viene così determinata:

Per gli OTI

a)  dal salario nazionale stabilito dal CCNL del 01/01/98-31/12/2001

b)  Dal salario integrativo che, in considerazione del tasso di inflazione annuo, viene individuato, a far data dal 1 marzo 2000, nella misura dell' 1,7% di incremento mensile sul minimo nazionale conglobato.

c) Dalla indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni.

In attesa che norme legislative in materia di bilancio riordinino il settore, l'Amministrazione Forestale si impegna a redigere ed approvare per ogni ufficio periferico una perizia unica che preveda attività lavorative su 12 mesi, interamente coperta in termini finanziari con un unico capitolo di bilancio al fine di superare il frazionamento e i ritardi nel pagamento degli OTI.

Per gli OTD

a) dal salario nazionale nella misura stabilita dal CCNL del 01/01/1998 - 31/12/2001

b)   Dal salario integrativo, che in considerazione del tasso di inflazione annuo, viene individuato, a far data dal 1 marzo 2000, nella misura del 1,7% di incremento mensile sul minimo nazionale conglobato.

La corresponsione della retribuzione sia per gli OTI che per gli OTD deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferisce la prestazione lavorativa e comunque non oltre la fine del mese successivo a quello cui si riferisce la prestazione lavorativa.

 

DICHIRAZIONE A VERBALE

Le parti convengono che può derogarsi dai tempi di pagamento delle retribuzioni previsti al precedente art. 11 esclusivamente per cause di forza maggiore.

 

ART. 12  

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA

Gli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto integrativo, in caso di malattia debitamente certificata avranno diritto per ogni turno di lavoro a recuperare i primi tre giorni di assenza. Qualora per fatto non imputabile al lavoratore e/o per causa di forza maggiore, non si potesse procedere al recupero, l'Amministrazione Forestale corrisponderà per i primi tre giorni di malattia un trattamento economico pari all'indennità giornaliera di malattia corrisposta dall'INPS a partire dal quarto giorno. Relativamente all'infortunio le parti, tenuto conto di quanto previsto dal precedente CIRL, nonché dall'evoluzione legislativa intervenuta ed in itinere in materia di previdenza ed assistenza agricola, nell'intento di pervenire ad una regolamentazione più compiuta dell'intera materia, ivi compreso ulteriori approfondimenti presso gli enti previdenziali interessati, convengono di demandare al Comitato paritetico Regionale di cui all'art 2 del presente CIRL la definizione di quanto oggetto del presente comma entro sei mesi dalla stipula del presente contratto.

Nelle more, continuerà ad applicarsi il disposto di cui al primo comma dell'art 12 del CIRL 30/03/94.

 

 

ART. 13

 PARI OPPORTUNITA'

 Le parti concordano sulla necessità di promuovere, in attuazione alle raccomandazioni CEE 13/12/84, n.653 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo - donna (leggi 903/77 e 125/1991) attività di studio e ricerca finalizzate alla promozione di azioni tendenti a favorire le pari opportunità.

 

ART. 14

DELEGATI DI CANTIERE

 

In ogni cantiere di lavoro cui siano occupati fino a 50 operai, può essere eletto un rappresentante nell'ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmataria del presente contratto integrativo, mediante assemblea unica o riunione per singoli raggruppamenti sindacali.

Nei cantieri che occupino un numero di operai superiore a quello indicato nel precedente comma potranno essere eletti due rappresentanti sindacali per ciascuna Organizzazione.

Il delegato di cantiere non può essere licenziato o trasferito dal cantiere in cui è eletto, né colpito da misure disciplinari e da sanzioni di carattere economico, in costanza del rapporto di lavoro, per motivi attinenti l'attività sindacale svolta.

Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del delegato non possono essere resi esecutivi se non dopo l'esame con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto integrativo.

I delegati di cantiere hanno i seguenti compiti:

a) intervenire presso il datore di lavoro o il suo legale rappresentante per fare rispettare il contratto di lavoro e la legislazione sociale vigente;

b) discutere con il datore di lavoro o il suo legale rappresentante questioni riguardante l'ambiente e le condizioni del lavoro, nonché il programma organizzativo del cantiere;

c) definire con il datore di lavoro o il suo legale rappresentante gli obblighi derivanti dall'art. Il della legge 11/03/1970, n.83;

d) esaminare e concordare con il datore di lavoro o il suo legale rappresentante misure integrative in materia di trasporto, mensa, logorio attrezzi, lavori pesanti, nocivi e disagiati, ecc;

Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto integrativo è riconosciuto il diritto di richiedere a mezzo dei propri organi provinciali permessi sindacali retribuiti per gli operai membri dei comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali e per i delegati di cantiere.

I permessi sindacali retribuiti sono accordati nella misura di 12 giorni lavorativi nell'anno, non superiori a giorni tre consecutivi, per i dirigenti nazionali e regionali.

Per i dirigenti provinciali e per delegati di cantiere i permessi retribuiti sono accordati nella misura di 6 giorni lavorativi nell'arco di 6 mesi di lavoro, cumulabili entro il periodo massimo di 6 mesi.

I dirigenti sindacali di cui al comma 1 del presente articolo hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione ad attività sindacali in misura non superiore a 8 giorni all'anno. Per esercitare il diritto di cui sopra i dirigenti sindacali devono presentare all'Amministrazione Forestale richiesta dell'Organizzazione sindacale cui appartengono sia essa nazionale, regionale o provinciale. I lavoratori hanno diritto a 13 ore annue di permessi sindacali da fluire all'interno della unità produttiva dove prestano lavoro.

Il presente articolo sostituisce i punti B e C dell'art.4 del CCNL 01/01/98 - 31/12/2001.

 

ART. 15

PERMESSI SINDACALI REGIONALI

Ciascuna delle Organizzazione Sindacali firmataria del presente contratto, al fine di potere meglio organizzare le proprie attività sindacali nell'ambito regionale, potrà avvalersi di un monte ore quantificato e convenuto pari a 3000 ore per O.S. da utilizzare sotto forma di permessi retribuiti, anche cumulabili, secondo le seguenti modalità:

1)  il monte ore dei permessi potrà essere utilizzato da ogni singola Organizzazione firmataria.

2) Ciascuna delle OO. SS. comunicherà entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno l'eventuale distribuzione semestrale per ogni Provincia delle ore da utilizzare sino al massimo delle 3000 spettanti in sede regionale per ciascuna. Nel caso in cui entro i termini stabiliti non dovesse pervenire alcuna comunicazione si intenderà tacitamente rinnovata quella del semestre precedente.

3) La comunicazione verrà fatta con espresso richiamo al presente articolo. Analogamente almeno 15 gg. prima rispetto alla data di fruizione ogni OO.SS. interessata richiederà espressamente il permesso sindacale, indicando il nome del lavoratore che ne beneficia, il numero delle ore che si intendono utilizzare e la struttura presso la quale verrà impiegato per svolgere detta attività.

4)  Le suddette richieste potranno essere avanzate, sempre nel limite massimo del monte ore, anche per più lavoratori e per un numero differenziato di ore.

5) Le comunicazioni di cui ai commi precedenti verranno inoltrate, a firme del Segretario responsabile statutariamente della struttura regionale dell'O.S. interessata, alla Direzione Regionale delle Foreste che si farà carico di trasmetterle all'Amministrazione periferica di competenza.

6)  A conclusione di ogni periodo di finizione dei permessi le OO.SS. beneficiarie attesteranno, attraverso comunicazione scritta, che l'utilizzo del permesso nel periodo richiesto è avvenuto per lo svolgimento dell'attività sindacale.

 

ART. 16

CENTRI DI RACCOLTA - MEZZI DI TRASPORTO -

RIMBORSO CHILOMETRICO

L'Amministrazione Forestale è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto ( art. 54 CCNL/98 ) per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a due chilometri dal centro di raccolta. Il centro di raccolta è da intendersi come l'ubicazione della casa Municipale del comune dove ricade il cantiere, ovvero del comune dove risiede il lavoratore se più vicino al posto di lavoro.

Se il tempo di viaggio, dal centro di raccolta al luogo di lavoro, calcolato su quello che si impiega o si impiegherebbe con i mezzi forniti dall'Amministrazione supera i 90 minuti tra andata e ritorno, quello eccedente viene considerato come effettiva prestazione di lavoro. Il centro di raccolta di cui al presente comma ed al successivo è sempre da intendersi quello ricadente nel comune ove ricade il cantiere. Ove la distanza dal centro di raccolta al luogo di lavoro, pur non superando tra andata e ritorno i 90 minuti, non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dai mezzi medesimi.

 

ART. 17

CONTRIBUTO PER ASSISTENZA

CONTRATTUALE REGIONALE

Fermo restando il contributo di assistenza contrattuale nazionale di cui all'art. 29 C.C.N.L. 01/01/98 31/12/2001, che deve essere trattenuto dai datori di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori e versato alle Organizzazioni sindacali nazionali FLAI - CGIL, FISBA - CISL e UISBA - UIL con le modalità e nella misura di cui all'allegato D al predetto contratto, viene confermato il contributo di assistenza contrattuale regionale.

Tale contributo è fissato nella misura di £.80 per ciascuna giornata lavorativa e dovrà essere trattenuto dai datori di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori e versato alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto integrativo.

   

ART. 18

QUOTE SINDACALI

il datore di lavoro è tenuto ad operare, su delega del lavoratore, una trattenuta nella misura dell' 1% sull'importo della retribuzione netta liquidata, a favore delle Organizzazioni sindacali provinciali indicate dal lavoratore medesimo.

Le suddette trattenute dovranno essere versate a cura del datore di lavoro, mensilmente, nelle forme e con le modalità che le Organizzazioni sindacali contraenti comunicheranno.

 

ART. 19

MISSIONI E TRASFERTE

Per il trattamento di missioni e trasferte trova applicazione la normativa regionale vigente per il personale dell'Amministrazione Regionale con qualifica di operaio, secondo lo schema di cui all'allegato A.

 

ART.20

PERMESSI

Agli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto possono essere concessi, per turno di lavoro e previa autorizzazione del responsabile di cantiere, due ore di permesso, anche frazionabile da recuperare entro il mese in cui viene concesso.

Agli stessi possono essere concessi due ore di permesso retribuito per la riscossione degli emolumenti. Durante il turno di lavoro gli operai potranno assentarsi per giustificati motivi personali e/o familiari fino ad un massimo di cinque giorni, le giornate di assenza, a richiesta del lavoratore, potranno essere recuperate entro l'anno solare in relazione alle esigenze dell'Amministrazione Forestale.

 

ART.21

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L'Amministrazione Forestale si impegna a favorire l'adesione al “Fondo Pensione Nazionale”, previsto all'art.32 del CCNL del 01/01/98 - 31/12/2001 dei lavoratori che ne abbiano i requisiti e che ne facciano esplicita richiesta a norma del regolamento del Fondo.

 

ART.22

FONDO PROVINCIALE INTEGRATIVO DI SOLIDARIETA'

A livello provinciale le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CIRL potranno individuare strumenti idonei finalizzati ad assistere e supportare con aiuti economici una tantum, le famiglie dei lavoratori forestali rimasti vittime di infortuni sul lavoro che ne abbiano causato la morte.

ART. 23

ATTIVITA' DI PATRONATO

 

In tutte le aziende che assumono lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto integrativo si riconosce il diritto agli Istituti di patronato di svolgere nelle aziende e tra i lavoratori le funzioni istituzionali.

 

 

ART. 24

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Le norme contenute nel presente contratto trovano applicazione con decorrenza dall' 1.3.2000 e scadranno il 31.12.2001. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata A.R.

 

ART. 25

NORMA DI RINVIO

 Per tutto quanto non previsto dal presente contratto Integrativo, e fatte salve le condizioni di miglior favore, si rinvia alle disposizioni del CCNN 01/01/98  31/12/2001

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le OO.SS. FLAI, FISBA e UILA al termine di tutti gli articolati contenuti nel presente contratto ribadiscono la circostanza che le questioni sollevate in piattaforma, ed individuate nei 5 punti della presente dichiarazione, rappresentino obiettivi irrinunciabili per il sindacato; e pur convenendo che, per le normative in atto esistenti nel settore, non possono tradursi in articolato contrattuale, tuttavia per l'importanza della materia il richiamo in questa sede debba valere come impegno del sindacato a traguardarli con idonei ed urgenti provvedimenti anche legislativi.

Nello specifico si ripropongono i 5 punti su cui intervenire.

a) Il superamento dei limiti imposti dal l'art. 55 comma 1 e 3 della l.r. 16/96 compatibilmente con le dotazioni finanziarie, i progetti di intervento, le disponibilità di giornate liberatesi nei distretti e nei cantieri comunali che vanno ridistribuite tra i lavoratori con precedenti alle dipendenze dell'Amministrazione Forestale.

b) Il passaggio a tempo indeterminato dei lavoratori di cui al comma 6, art. 54 l.r. 16/96.

c) L'estensione ai lavoratori inclusi nelle graduatorie di cui all'art. 49 della 1.r. 16/96, che prestano attività nel servizio antincendio delle Isole minori, delle disposizioni previste all'art. 4 l.r. 13/99.

d)  Ai fini del turn over di cui all'art. 52, I comma l.r. 16/96, nell'ipotesi in cui si esaurisca in un distretto la graduatoria ex art. 49 va prevista la possibilità di attingere prioritariamente dalla graduatoria ex art. 49 dei distretti viciniori.

e) La creazione di un fondo per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e per gli adempimenti formativi previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Amministrazione Forestale dichiara di potere condividere quanto espresso ai punti b c ed e della dichiarazione, mentre ritiene che gli altri due punti debbano essere approfonditi e meglio valutati in altra sede.

 

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