CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DI LAVORO


 

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DI LAVORO

PER GLI OPERAI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIO  

 

Il giorno 3 aprile 1989 in Palermo, presso la sede dell'ASCEBEM, in via Dante n. 58

tra

la Circoscrizione Sicilia dello SNEBI rappresentata dal Prof. Giuseppe Lo Manto, assistito dal Don. Antonio Pocci e dal Don. Giorgio La Leta

e

a FLAI-CGFL rappresentata dai Signori Antonino Casabona, Giuseppe Caruana e Giacomo Balata;

la FISBA-CISL rappresentata dai Signori: Francesco Carbone, Antonino Frasca, Rocco Verdirame e Armando Zanotti;

la UISBA-UIL rappresentata dai Signori: Gaetano Pensabene, Michele Acquisto e Sebastiano Tallarita

si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 8 aprile 1988 per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.

PREMESSA

In aderenza ai contenuti ed agli indirizzi fissati dalla premessa al C.C.N.L. 8 aprile 1988 le parti convengono che:

-    gli interventi in direzione della forestazione debbono essere coerenti alla scelta di una programmazione complessiva dello sviluppo che tenda ad eliminare gli squilibri settoriali e territoriali e assicuri il recupero delle zone interne e di quelle particolarmente svantaggiate;

-    l'intervento forestale, pertanto, deve puntare alla esaltazione di un ruolo nuovo e qualificante degli addetti, quali produttori di beni e di servizi, contro ogni logica assistenziale e di spreco;

-    la programmazione degli investimenti nel settore deve prevedere interventi per la forestazione protettiva e produttiva;

-    la qualificazione dell'intervento forestale deve essere accompagnata dal potenziamento del servizio di prevenzione e spegnimento degli incendi, quale strumento che assicuri una reale salvaguardia del patrimonio boschivo ed un migliore rapporto uomo-natura;

-    l'azione pubblica deve puntare a combinazioni produttive che associno gli interventi forestali ad attività zootecniche ed agronomiche;

-    l'intervento della Regione nel settore forestale e delle sistemazioni idraulico-forestali dovrà realizzarsi anche attraverso i diversi enti pubblici operanti nel settore, tra cui i Consorzi di bonifica per i quali si auspica il completamento dell'intrapresa azione di ripristino delle Amministrazioni ordinarie;

-    l'occasione dell'approntamento dei piani di settore di cui alla vigente legislazione (fra cui particolare rilevanza assumono il piano per la forestazione, quello per le zone di collina e di montagna e quello per la zootecnia), deve essere rapidamente colta per convogliare in un unico strumento di intervento le disponibilità finanziarie derivanti da leggi regionali, nazionali e comunitarie, nonché dal bilancio ordinario della regione. Tutto ciò costituisce la condizione essenziale per il perseguimento di una politica del lavoro volta a consolidare i livelli occupazionali.

 

Art. 1

Sfera di applicazione

I rapporti di lavoro instaurati nell'ambito della Regione Sicilia con gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agraria, eseguiti in amministrazione diretta, sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale 8/4/1988, e dal presente contratto integrativo regionale.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Organizzazioni sindacati dei lavoratori chiedono alla controparte, la quale ne prende atto, che venga prospettata agli Organi competenti l'esigenza di estendere l'osservanza del presente contratto alle imprese che eseguano eventuali lavori forestali in appalto per conto dello Stato o della Regione.

 

Art. 2

Osservatorio regionale forestale

Fermo restando quanto previsto all'art. 3 del C.C.N.L. 8/4/1988, al fine di consolidare e sviluppare il sistema di informazioni, quale strumento di conoscenza preventiva dei programmi di intervento, per lo sviluppo di un settore strategico per il miglioramento delle condizioni ambientali e per la salvaguardia dei territori, le parti convengono di istituire un Osservatorio regionale forestale composto da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e da tre rappresentanti nominati dallo SNEBI circoscrizionale.

Detto Osservatorio dovrà adempiere alle seguenti funzioni:

  a)  esame dei programmi pluriennali e annuali di intervento elaborati dalla Regione nel settore idraulico-forestale;

  b)  esame degli effetti degli investjmenti, previsti nei programmi di cui al precedente punto a), sull'occupazione;

 c)  elaborazione di proposte finalizzate alla razionalizzazione, salvaguardia e rafforzamento delle attività di forestazione.  

Per l'espletamento dei propri compiti l'Osservatorio chiederà la partecipazione ai propri lavori di rappresentanti delle istituzioni regionali competenti in materia.

L'osservatorio - sulle materie di cui ai punti a), b) e C) - effettuerà almeno 2 incontri annuali (il primo entro il mese di gennaio, il secondo entro settembre), dei quali verrà redatto apposito verbale.

L'Osservatorio provvederà a trasmettere alla Regione eventuali proposte elaborate ai sensi del punto c) del precedente 2° comma del presente articolo.

 

Art. 3

Ciclo lavorativo e durata minima dei rapporti a termine

Nelle ipotesi in cui i cicli lavorativi programmati prevedano periodi di intervento di durata pari o superiore a 51 giornate lavorative, i datori di lavoro si impegnano ad assumere i lavoratori con rapporti a tempo determinato di durata non interiore a 51 giornate lavorative.

 

Art. 4

Organizzazione del lavoro

Per quanto attiene l'applicazione dell'art. 5 del C.C.N.L. 8/4/1988, le parti convengono che l'esame dei problemi richiamati in detto articolo sia demandato, nel caso di rapporti di lavoro istituiti con gli Ispettori ripartimentali delle foreste, ad organici momenti di incontro con gli Ispettori stessi, le cui modalità verranno definite d'intesa tra gli Ispettorati forestali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

 

Art. 5

Classificazione degli operai

Ai fini dell'applicazione del presente contratto gli operai vengono classificati secondo l'articolo 6 del C.C.N.L. 8/4/1988, in operai del IV0 livello, operai specializzati, operai qualificati ed in operai comuni.

  L'elencazione delle specializzazioni e delle qualifiche previste al citato art. 6 viene integrata come segue:

A) IV°  livello

-    Operatori di lotta biologica  

 

B) Operai specializzati

-    Carrozzieri

-    Elettrauto

-    Costruttori di muretti a secco

-    Mulattieri

-    Motoseghisti

-    Addetti al decespugliatore meccanico

-    Autobottisti

-    Fabbri

-    Falegnami specializzati

-    Addetti radio nei centri operativi

-    Antennisti installatori

-    Riparatori di radio

-    Addetli al governo animali e loro custodia

 

C)  Operai qualificati

-    Addetti a radio rice4rasmittenti

-    Torrettisti

-    Addetti a squadre antincendio

-    Aiuto autobottisti

-    Addetti alla utilizzazione e coltivazione boschive  

 

D)  Operai comuni

-    Tufi gli altri operai forestali (rimboschitore comune etc.) non rientranti nelle qualifiche superiori.

Le qualifiche elencate nel C.C.N.L. 8/4/1988 e nel presente contratto integrativo regionale sono tassative.

Le parti contraenti si impegnano a far sì che le competenti Commissioni per l'impiego riconoscano come valide, ai fin del collocamento dei lavoratori forestali, esclusivamente le qualifiche elencate nel C.C.N.L. 8/4/1988 e nel presente contratto integrativo.

Entro la fine del corrente anno le qualifiche eventualmente in essere, diverse da quelle di cui al precedente comma, verranno ricondotte, a livello territoriale, d'intesa tra i datori di lavoro interessati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, applicando il criterio dell'analogia, alle qualifiche previste dal C.C.N.L. 8/4/1988 e dal presente contratto integrativo.

 

Art. 6

Verifica dell'inquadramento del lavoratori

In sede di prima applicazione del presente contratto integrativo, i datori di lavoro verificheranno, con le Organizzazioni sindacali territoriali, alla luce delle modifiche nell'organizzazione del lavoro, la correttezza degli inquadramenti assegnati ai lavoratori.

 

Art. 7

Attribuzione di qualifica superiore

Nell'ipotesi di attribuzione di qualifica superiore prevista all'ultimo comma dell'art. 7 del C.C.N.L. 8/4/1988, il datore di lavoro comunicherà l'avvenuta attribuzione di qualifica superiore al competente Ufficio di collocamento ed alte R.S.A. Nel caso in cui non siano costituite R.S.A., la comunicazione di cui sopra verrà effettuata alle Segreterie provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto integrativo.

 

Art. 8

Orario dl lavoro

L'orario di lavoro è fissato in 39 ore settimanali.

La ripartizione del predetto orario viene effettuata dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana in ragione di otto ore giornaliere dal lunedì al giovedì e di sette ore giornaliere al venerdì.

Nei lavori di prevenzione e spegnimento degli incendi l'orario contrattuale sarà distribuito in 6 giorni, con turni che prevedano la presenza al lavoro di alcune squadre anche la domenica.

Eventuali altre deroghe dovranno essere concordate con le Organizzazioni sindacali firmatarie.

La distribuzione dell'orario nell'arco della giornata (inizio, termine, pause intermedie) dovrà concordarsi a livello aziendale con le rispettive rappresentanze sindacali.

Nel periodo estivo (giugno-settembre) il nastro lavorativo giornaliero potrà essere effettuato, a giudizio della direzione lavori, sentite le R.S.A., in due distinti periodi, uno antimeridiano e l'altro pomeridiano.

 

Art. 9

Indennità per i mulattieri e per i capi squadra

 

Per gli operai con mansioni di mulattiere e per quelli con mansioni di capo squadra, la misura della retribuzione globale viene maggiorata, rispettivamente, del 20% e del 5% rispetto a quella fissata per l'operaio specializzato. 

 

Art. 10

Indennità  per i lavori speciali e disagiati

A)  Lavori pesanti

Sono considerati lavori pesanti: conduzione di trattori e ruspe; lavori di scasso e scateno a mano, con esclusione di quelli relativi alla preparazione del terreno a gradoni ed all'apertura di buche fino a 50cm. di profondità; abbattimento di alberi con mezzi non meccanici.

B)  Lavori nocivi e disagiati

Sono considerati nocivi quei lavori il cui espletamento richiede l'impiego di sostanze nocive quali antiparassitari e diserbanti.

Si considerano disagiati i lavori in acqua, quelli eseguiti in alta montagna, le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi ed il lavoro degli addetti alle torrette di avvistamento.

Gli operai possono essere adibiti ai lavori di cui al presente articolo per una durata massima di 4 ore, con una pausa intermedia di un'ora e fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera. Tale limitazione non si applica per le operazioni di spegnimento degli incendi, per i normali lavori eseguiti in alta montagna e per il lavoro degli addetti alle torrette di avvistamento.

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elencate competono le maggiorazioni a fianco segnate sulla retribuzione globale:

a)  lavori in acqua: 10%;

b)  lavori di spegnimento incendi: 15%:

C)   lavori in alta montagna: 8% per i lavori che si svolgono da 1.000 a 1.500 metri s.l.m.; 10% per lavori che si svolgono oltre i 1.500 metri s.l.m;

d)  lavoro degli addetti alle torrette di avvistamento: 5%.

 

Art. 11

Ambiente di lavoro e nocività

I cantieri di lavoro debbono essere dotati di rifugio ad uso ricovero di fortuna, di spogliatoi e di servizi igienici.

Ad ogni squadra deve essere assegnata una cassetta di pronto soccorso fornita di tutte le specialità sanitarie all'uopo occorrenti.

I lavoratori addetti ai lavori in acqua devono essere forniti gratuitamente di stivali di gomma, di guanti e di indumenti impermeabili.

Ai lavoratori addetti all'impiego di sostanze nocive, quali antiparassitari e diserbanti, nonché agli addetti alla repressione degli incendi boschivi debbono essere forniti gratuitamente tutti gli indumenti prescritti dalle norme antinfortunistiche inerenti a tali lavorazioni.

 

Art. 12

Lavoro straordinario, notturno e festivo

Si considera:

a)  lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario di lavoro previsto dall'art. 8 del presente contratto integrativo;

b)  lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6 del mattino;

c)  lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e dalla regione.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di eccezionale necessità e non potranno perciò assumere carattere sistematico. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario notturno e festivo da corrispondersi oltre la normale retribuzione e da computarsi su paga base, contingenza ed indennità speciale, sono le seguenti:

a)

 lavoro notturno 

 27%

b)

 lavoro festivo    

39%  

c) 

lavoro straordinario diurno

24%  

d) 

lavoro straordinario festivo

50%  

e) 

lavoro straordinario notturno 

38%  

f) 

 lavoro festivo notturno

46%  

g)

lavoro festivo notturno straordinario

66%  

h) 

lavoro organizzato in turni periodici che ricadono anche in giorni festivi ed in ore notturno: maggiorazione del

 

15%  

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili.

 

Art. 13

Indennità chilometrica o di percorso e mezzi dl trasporto

Il datore di lavoro è tenuto, di norma, a provvedere ai mezzi di trasporto nel caso in cui l'operaio debba svolgere le sue prestazioni in una località che disti dal centro del perimetro urbano del comune o della frazione di residenza dell'operaio stesso più di 2 km.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti iscritto in una sezione di collocamento diversa da quella dei comune o della trazione di residenza, la distanza di cui al precedente comma viene computata dal centro dei perimetro urbano ove ha sede detta sezione di collocamento.

Qualora non si renda possibile giungere fino al posto di lavoro con i summenzionati mezzi, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore, per il rimanente percorso,  un'indennità nella misura di un quarto d'ora della paga globaIe per ogni km. di effettivo percorso.

In ogni caso, se il tempo trascorso in viaggio sui mezzi forniti dal datore di lavoro, supera 190 minuti tra l'andata ed il ritorno, il tempo eccedente viene considerato come effettiva prestazione di lavoro.

Qualora il datore di lavoro non fornisca i mezzi di trasporto, nell'ipotesi di cui al 1° comma, all'operaio compete un'indennità, per i chilometri percorsi in eccedenza ai primi due dell'andata ed ai primi due del ritorno.

La misura di tale indennità è fissata in L.255 al km.

L'importo dell'indennità chilomètrica, come indicato al precedente comma, verrà adeguato in aumento o in diminuzione sulla base delle variazioni del prezzo della benzina super in ragione del 15% dell'aumento o della diminuzione del prezzo della benzina super che si verificheranno dopo la stipula del presente contratto integrativo.

Le distanze percorse vanno misurate nello sviluppo della via rotabile di collegamento più breve o, in mancanza, sulla via di accesso al posto di lavoro esistente.

 

Art. 14

Attrezzi di lavoro

All'operaio sono forniti da parte del datore di lavoro gli attrezzi occorrenti secondo le consuetudini e gli usi locali.

Qualora il datore di lavoro non fornisca gli attrezzi e questi siano approntati dagli operai, agli stessi dovrà essere corrisposta un'indennità per logorio attrezzi nella misura di L.350 al giorno.

 

Art. 15

Modalità di pagamento della retribuzione

Fermo restando quando previsto all'art. 31 dei C.C.N.L. 8/4/1988, la corresponsione della retribuzione mensile deve essere effettuata non oltre i 10 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.

 

Art. 16

Infortunio sul lavoro e malattia

Agli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto integrativo verrà corrisposta, a carico del datore di lavoro, in caso di infortunio sul lavoro, mediante integrazione del trattamento corrisposto dagli istituti assicurativi, l'intera retribuzione sia nel giorno in cui si è verificato l'infortunio (cfr. art. 213 D.P.R. 30/6/1965, n. 1124), sia nei primi tre giorni successivi a quello in cui si è verificato l'infortunio.

Agli operai rientranti nella sfera di applicazione dei presente contratto integrativo verrà anche corrisposto, nei primi tre giorni di assenza per malattia debitamente certificata, un trattamento economico pari all'indennità giornaliera di malattia corrisposta dall'INPS a partire dal quarto giorno.

Secondo le vigenti disposizioni di legge è in facoltà del datore di lavoro richiedere alle competenti USLL o ai servizi ispettivi dell'INPS l'effettuazione di visite mediche di controllo.

 

Art. 17

Diritti sindacali

Delegati di cantiere

In ogni cantiere di lavoro cui siano occupati fino a 50 operai, può essere eletto un rappresentante nell'ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmataria del presente contratto integrativo, mediante assemblea unica o riunione per singoli raggruppamenti sindacali.

Nei cantieri che occupino un numero di operai superiore a quello indicato nel precedente comma potranno essere eletti due rappresentanti sindacali per ciascuna Organizzazione.

Tutela del delegato

Il delegato di cantiere non può essere licenziato o trasferito dal cantiere in cui è eletto, né colpito da misure disciplinari e da sanzioni di carattere economico, in costanza del rapporto di lavoro, per motivi attinenti l'attività sindacale svolta.

Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del delegato non possono essere resi esecutivi se non dopo l'esame con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto integrativo.

Compiti dei delegati di cantiere

I delegati di cantiere hanno i seguenti compiti;

a)  intervenire presso il datore di lavoro o il suo legale rappresentante per fare rispettare il contratto di lavoro e la legislazione sociale vigente;

b)  discutere con il datore di lavoro o il suo legale rappresentante questioni riguardanti l'ambiente e le condizioni del lavoro, nonché il programma organizzativo del cantiere;

c)  definire con il datore di lavoro o il suo legale rappresentante gli obblighi scaturenti dall'art 11 della legge 11/8/1970, n. 83;

d)  esaminare e concordare con il datore di lavoro o il suo la gaIe rappresentante misure integrative in materia di tra sporto, mensa, logorio attrezzi, lavori pesanti, nocivi e disagiati, etc.

 

Permessi sindacali

Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto integrativo è riconosciuto il diritto di richiedere a mezzo dei propri organi provinciali permessi sindacali retribuiti per gli operai membri dei comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali e per i delegati di cantiere.

I permessi sindacali retribuiti sono accordati nella misura di 12 giorni lavorativi nell'anno, non superiore a giorni tre consecutivi, per i dirigenti nazionali e regionali.

Per i dirigenti provinciali e per i delegati di cantiere i per messi sindacali retribuiti sono accordati nella misura di 6 giorni lavorativi nell'arco di 6 mesi di lavoro, cumulabili entro il periodo massimo di 6 mesi.

I dirigenti sindacali di cui al 1° comma del presente articolo hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione ad attività sindacali, in misura non superiore a 8 giorni all'anno.

Per esercitare il diritto di cui sopra i dirigenti sindacali devono presentare all'Azienda la richiesta dell'organizzazione sindacale cui appartengono - sia nazionale, regionale o provinciale.

 

Art. 18

Formazione professionale

La formazione professionale nel settore sarà informata ai principi dettati dalla legge 21/12/1978, n. 845 e dalla legge regionale 6/3/1976, n. 24, per il conseguimento delle finalità indicate nell'art. 38 del contratto collettivo nazionale dell'8/4/1988.

Entro il mese di ottobre di ogni anno le parti definiranno il programma di formazione e riqualificazione professionale che dovrà essere coerente con gli obiettivi generali di sviluppo e con l'esigenza di professionalità richiesta dall'attuazione dei programmi d'intervento.

Ai fin predetti, si richiede che venga destinata ai programmi di formazione professionale un'adeguata aliquota degli investimenti previsti per il settore.  

 

Art. 19

Contributo per assistenza contrattuale regionale

Fermo restando il contributo di assistenza contrattuale nazionale di cui all'art. 43 del C.C.N.L. 8/4/1988, che deve esser trattenuto dai datori di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori e versato alle Organizzazioni sindacali nazionali FLAI­CGIL, FISBA-CISL e UISBA-UIL con le modalità e nella misura di cui all'allegato L al predetto contratto, viene confermato il contributo di assistenza contrattuale regionale.

Tale contributo è fissato nella misura di L.60 per ciascuna giornata lavorativa e dovrà esser trattenuto dai datori di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori e versato alle Organizzazioni sindacali regionali firmatarie del presente contratto integrativo.

   

Art. 20

Quote sindacali

Il datore di lavoro è tenuto ad operare, su delega del lavoratore, una trattenuta nella misura dell' l % sull'importo della retribuzione netta liquidata, a favore delle Organizzazioni sindacali provinciali indicate dal lavoratore medesimo.

Le suddette trattenute dovranno essere versate a cura del datore di lavoro, mensilmente, nelle forme e con le modalità che le Organizzazioni sindacali contraenti comunicheranno.

  

Art. 21

Statuto dei lavoratori

In tutte le aziende che assumono lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto integrativo si intendono pienamente operanti le norme della legge 20/5/1970, n. 300 e si riconosce inoltre il diritto agli Istituti di patronato di svolgere nelle aziende e tra i lavoratori le funzioni istituzionali.

 

Art. 22

Commissione paritetica regionale

È istituita, con sede in Palermo, la Commissione paritetica regionale, composta come segue:

-    tre membri nominati dalla Circoscrizione SNEBI della Sicilia;

-    tre membri nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per ogni Organizzazione.

Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza di tutti i membri.

La Commissione si riunisce, su richiesta di uno dei quattro sindacati firmatari del presente contratto integrativo, entro 20 giorni dalla richiesta medesima.

La convocazione, in ogni caso, è effettuata dalla Circoscrizione SNEBI della Sicilia.

La Commissione decide, in via definitiva, quale espressione della volontà contrattuale delle parti, con voto favorevole di almeno 5 membri, quando sono presenti tutti i membri della stessa. Nel caso in cui non siano presenti tutti i membri, a Commissione può deliberare solo con il voto favoreve le di tutti i presenti.

Qualora la vertenza riguardi Enti diversi dai Consorzi bonifica, lo SNEBI è tenuto a sostituire due dei suoi membri con altrettanti rappresentanti dell'Ente interessato.

Rientrano fra i compiti della Commissione paritetica:

a) l'interpretazione autentica de presente contratto integrativo:

b)  il tentativo di conciliazione delle eventuali controversie collettive ed individuali;

C)  consultazioni su problemi di reciproco interesse.

Esperiti infruttuosamente i tentativi di conciliazione, le parti hanno la più ampia libertà d'azione

Per ogni questione o gruppo di questione sottoposte all'esame della Commissione viene redatto apposito verbale.

   

Art. 23

Decorrenza e durata del contratto

Le norme contenute nel presente contratto trovano applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e scadranno il 30 giugno 1990.

Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata A.R.  

 

 

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA REGIONE SICILIA IN DATA 3/4/1989

Alle trattative per il rinnovo del contratto integrativo regionale per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico­forestale ed idraulico-agraria ha partecipato, in qualità di osservatore designato dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste, il Dott. Calogero Ricciardo il quale dichiara che sarà valutata nella sede competente l'opportunità di promuovere il recepimento del presente contratto integrativo, per estenderne l'applicazione, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, ai lavori condotti in amministrazione diretta dagli Ispettorati ripartimentali delle Foreste e dall'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sicilia.

 

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