CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DI LAVORO
PER GLI OPERAI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIO
Il giorno 3 aprile 1989 in Palermo, presso la
sede dell'ASCEBEM, in via Dante n. 58
tra
la Circoscrizione Sicilia dello SNEBI
rappresentata dal Prof. Giuseppe
Lo Manto, assistito dal Don. Antonio Pocci e
dal Don. Giorgio La Leta
e
a FLAI-CGFL rappresentata dai Signori
Antonino Casabona, Giuseppe Caruana e Giacomo Balata;
la FISBA-CISL rappresentata dai
Signori: Francesco Carbone, Antonino Frasca, Rocco Verdirame
e Armando Zanotti;
la UISBA-UIL rappresentata dai Signori:
Gaetano Pensabene, Michele Acquisto e
Sebastiano Tallarita si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 8 aprile 1988 per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.
PREMESSA
In aderenza ai contenuti ed agli indirizzi
fissati dalla premessa al C.C.N.L. 8 aprile 1988 le parti convengono che:
- gli interventi in direzione della
forestazione debbono essere coerenti alla scelta di una programmazione
complessiva dello sviluppo che tenda ad eliminare gli squilibri settoriali e
territoriali e assicuri il recupero delle zone interne e di quelle
particolarmente svantaggiate;
- l'intervento forestale, pertanto, deve
puntare alla esaltazione di un ruolo nuovo e qualificante degli addetti, quali
produttori di beni e di servizi, contro ogni logica assistenziale e di spreco;
- la programmazione degli investimenti nel
settore deve prevedere interventi per la forestazione protettiva e produttiva;
- la qualificazione dell'intervento
forestale deve essere accompagnata dal potenziamento del servizio di prevenzione
e spegnimento degli incendi, quale strumento che assicuri una reale salvaguardia
del patrimonio boschivo ed un migliore rapporto uomo-natura;
- l'azione pubblica deve puntare a
combinazioni produttive che associno gli interventi forestali ad attività
zootecniche ed agronomiche;
- l'intervento della Regione nel settore
forestale e delle sistemazioni idraulico-forestali dovrà realizzarsi anche
attraverso i diversi enti pubblici operanti nel settore, tra cui i Consorzi di
bonifica per i quali si auspica il completamento dell'intrapresa azione di
ripristino delle Amministrazioni ordinarie;
- l'occasione dell'approntamento dei piani
di settore di cui alla vigente legislazione (fra cui particolare rilevanza
assumono il piano per la forestazione, quello per le zone di collina e di
montagna e quello per la zootecnia), deve essere rapidamente colta per
convogliare in un unico strumento di intervento le disponibilità finanziarie
derivanti da leggi regionali, nazionali e comunitarie, nonché dal bilancio
ordinario della regione. Tutto ciò costituisce la condizione essenziale per il
perseguimento di una politica del lavoro volta a consolidare i livelli
occupazionali.
Art. 1
Sfera di applicazione
I rapporti di lavoro instaurati nell'ambito
della Regione Sicilia con gli operai addetti ai lavori di sistemazione
idraulico- forestale ed idraulico-agraria, eseguiti in amministrazione diretta,
sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale 8/4/1988, e dal presente
contratto integrativo regionale.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Organizzazioni sindacati dei lavoratori
chiedono alla controparte, la quale ne prende atto, che venga prospettata agli
Organi competenti l'esigenza di estendere l'osservanza del presente contratto
alle imprese che eseguano eventuali lavori forestali in appalto per conto dello
Stato o della Regione.
Art. 2
Osservatorio regionale forestale
Fermo restando quanto previsto all'art. 3 del
C.C.N.L. 8/4/1988, al fine di consolidare e sviluppare il sistema di
informazioni, quale strumento di conoscenza preventiva dei programmi di
intervento, per lo sviluppo di un settore strategico per il miglioramento delle
condizioni ambientali e per la salvaguardia dei territori, le parti convengono
di istituire un Osservatorio regionale forestale composto da tre rappresentanti
delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto
e da tre rappresentanti nominati dallo SNEBI circoscrizionale.
Detto Osservatorio dovrà adempiere alle
seguenti funzioni:
a) esame dei programmi pluriennali e
annuali di intervento elaborati dalla Regione nel settore idraulico-forestale;
c)
elaborazione di proposte finalizzate alla razionalizzazione,
salvaguardia e rafforzamento delle attività di forestazione.
Per l'espletamento dei propri compiti
l'Osservatorio chiederà la partecipazione ai propri lavori di rappresentanti
delle istituzioni regionali competenti in materia.
L'osservatorio - sulle materie di cui ai punti
a), b) e
C)
L'Osservatorio provvederà a trasmettere alla
Regione eventuali proposte elaborate ai sensi del punto
c) del precedente 2°
comma del presente articolo.
Art. 3
Ciclo lavorativo e durata minima
Nelle ipotesi in cui i cicli lavorativi
programmati prevedano periodi di intervento di durata pari o superiore a 51
giornate lavorative, i datori di lavoro si impegnano ad assumere i lavoratori
con rapporti a tempo determinato di durata non interiore a 51 giornate
lavorative.
Art. 4
Organizzazione del lavoro
Per quanto attiene l'applicazione dell'art. 5
del C.C.N.L. 8/4/1988, le parti convengono che l'esame dei problemi richiamati
in detto articolo sia demandato, nel caso di rapporti di lavoro istituiti con
gli Ispettori ripartimentali delle foreste, ad organici momenti di incontro con
gli Ispettori stessi, le cui modalità verranno definite d'intesa tra gli
Ispettorati forestali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Art. 5
Classificazione degli operai
Ai fini dell'applicazione del presente
contratto gli operai vengono classificati secondo l'articolo 6 del C.C.N.L.
8/4/1988, in operai del IV0 livello, operai specializzati, operai
qualificati ed in operai comuni.
A) IV°
livello
- Operatori di lotta biologica
B)
Operai specializzati
- Carrozzieri
- Elettrauto
- Costruttori di muretti a secco
- Mulattieri
- Motoseghisti
- Addetti al decespugliatore meccanico
- Autobottisti
- Fabbri
- Falegnami specializzati
- Addetti radio nei centri operativi
- Antennisti installatori
- Riparatori di radio
- Addetli al governo animali e loro custodia
C) Operai
qualificati
- Addetti a radio rice4rasmittenti
- Torrettisti
- Addetti a squadre antincendio
- Aiuto autobottisti
- Addetti alla utilizzazione e coltivazione
boschive
D) Operai comuni
- Tufi gli altri operai forestali (rimboschitore
comune etc.) non rientranti nelle qualifiche superiori.
Le qualifiche elencate nel C.C.N.L. 8/4/1988 e
nel presente contratto integrativo regionale sono tassative.
Le parti contraenti si impegnano a far sì che
le competenti Commissioni per l'impiego riconoscano come valide, ai fin del
collocamento dei lavoratori forestali, esclusivamente le qualifiche elencate nel
C.C.N.L. 8/4/1988 e nel presente contratto integrativo.
Entro la fine del corrente anno le qualifiche
eventualmente in essere, diverse da quelle di cui al precedente comma, verranno
ricondotte, a livello territoriale, d'intesa tra i datori di lavoro interessati
e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, applicando il criterio
dell'analogia, alle qualifiche previste dal C.C.N.L. 8/4/1988 e dal presente
contratto integrativo.
Art. 6
Verifica dell'inquadramento del
lavoratori In sede di prima applicazione del presente contratto integrativo, i datori di lavoro verificheranno, con le Organizzazioni sindacali territoriali, alla luce delle modifiche nell'organizzazione del lavoro, la correttezza degli inquadramenti assegnati ai lavoratori.
Art. 7
Attribuzione di qualifica superiore
Nell'ipotesi di attribuzione di qualifica
superiore prevista all'ultimo comma dell'art. 7 del C.C.N.L. 8/4/1988, il datore
Art. 8
Orario dl lavoro
L'orario di lavoro è fissato in 39 ore
settimanali.
La ripartizione del predetto orario viene
effettuata dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana in ragione di otto ore
giornaliere dal lunedì al giovedì e di sette ore giornaliere al venerdì.
Nei lavori di prevenzione e spegnimento degli
incendi l'orario contrattuale sarà distribuito in 6 giorni, con turni che
prevedano la presenza al lavoro di alcune squadre anche la domenica.
Eventuali altre deroghe dovranno essere
concordate con le Organizzazioni sindacali firmatarie.
La distribuzione dell'orario nell'arco della
giornata (inizio, termine, pause intermedie) dovrà concordarsi a livello
aziendale con le rispettive rappresentanze sindacali.
Nel periodo estivo (giugno-settembre) il
nastro lavorativo giornaliero potrà essere effettuato, a giudizio della
direzione
Art. 9
Indennità per i mulattieri e per i capi
squadra
Per gli operai con mansioni di mulattiere e
per quelli con mansioni di capo squadra, la misura della retribuzione globale
viene maggiorata, rispettivamente, del 20% e del 5% rispetto a quella fissata
per l'operaio specializzato.
Art. 10
Indennità per i lavori speciali e
disagiati
A) Lavori pesanti
Sono considerati lavori pesanti: conduzione di
trattori e ruspe; lavori di scasso e scateno a mano, con esclusione di quelli
relativi alla preparazione del terreno a gradoni ed all'apertura di buche fino a
50cm. di profondità; abbattimento di alberi con mezzi non meccanici.
B) Lavori nocivi e
disagiati
Sono considerati nocivi quei lavori il cui
espletamento richiede l'impiego di sostanze nocive quali antiparassitari e
diserbanti.
Si considerano disagiati i lavori in acqua,
quelli eseguiti in alta montagna, le operazioni di spegnimento degli incendi
boschivi ed il lavoro degli addetti alle torrette di avvistamento.
Gli operai possono essere adibiti ai lavori di
cui al presente articolo per una durata massima di 4 ore, con una pausa
intermedia di un'ora e fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera.
Tale limitazione non si applica per le operazioni di spegnimento degli incendi,
per i normali lavori eseguiti in alta montagna e per il lavoro degli addetti
alle torrette di avvistamento.
Agli operai che lavorano nelle condizioni di
disagio di seguito elencate competono le maggiorazioni a fianco segnate sulla
retribuzione globale:
a) lavori in acqua: 10%;
b) lavori di
spegnimento incendi: 15%:
C)
lavori in alta montagna: 8% per i lavori che si svolgono da 1.000 a 1.500 metri
s.l.m.; 10% per lavori che si svolgono oltre i 1.500 metri s.l.m;
d) lavoro degli
addetti alle torrette di avvistamento: 5%.
Art. 11 Ambiente di lavoro e nocività
I cantieri di lavoro debbono essere dotati di
rifugio ad uso ricovero di fortuna, di spogliatoi e di servizi igienici.
Ad ogni squadra deve essere assegnata una
cassetta di pronto soccorso fornita di tutte le specialità sanitarie all'uopo
occorrenti.
I lavoratori addetti ai lavori in acqua devono
essere forniti gratuitamente di stivali di gomma, di guanti e di indumenti
impermeabili.
Ai lavoratori addetti all'impiego di sostanze
nocive, quali antiparassitari e diserbanti, nonché agli addetti alla repressione
degli incendi boschivi debbono essere forniti gratuitamente tutti gli indumenti
prescritti dalle norme antinfortunistiche inerenti a tali lavorazioni.
Art. 12
Lavoro straordinario, notturno e festivo
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre
l'orario di lavoro previsto dall'art. 8 del presente contratto integrativo;
b) lavoro
notturno quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6 del mattino;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle
domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e dalla
regione.
Il lavoro straordinario non potrà superare le
due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di eccezionale necessità e non potranno perciò assumere carattere sistematico. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario notturno e festivo da corrispondersi oltre la normale retribuzione e da computarsi su paga base, contingenza ed indennità speciale, sono le seguenti:
Le percentuali di cui sopra non sono
cumulabili.
Art. 13
Indennità chilometrica o di percorso e
mezzi dl trasporto
Il datore di lavoro è tenuto, di norma, a provvedere ai mezzi di
trasporto nel caso in cui l'operaio debba svolgere le sue prestazioni in una
località che disti dal centro del perimetro urbano del comune o della frazione
di residenza dell'operaio stesso più di 2 km.
Nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti
iscritto in una sezione di collocamento diversa da quella dei comune o della
trazione di residenza, la distanza di cui al precedente comma viene computata
dal centro dei perimetro urbano ove ha sede detta sezione di collocamento.
Qualora non si renda possibile giungere fino
al posto di lavoro con i summenzionati mezzi, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere al lavoratore, per il rimanente percorso,
un'indennità nella misura di un quarto d'ora della paga
globaIe per ogni km. di effettivo percorso.
In ogni caso, se il tempo trascorso in viaggio
sui mezzi forniti dal datore di lavoro, supera 190 minuti tra l'andata ed il
ritorno, il tempo eccedente viene considerato come effettiva prestazione di
lavoro.
Qualora il datore di lavoro non fornisca i
mezzi di trasporto, nell'ipotesi di cui al 1° comma, all'operaio compete
un'indennità, per i chilometri percorsi in eccedenza ai primi due dell'andata ed
ai primi due del ritorno.
La misura di tale indennità è fissata in L.255
al km.
L'importo dell'indennità chilomètrica, come
indicato al precedente comma, verrà adeguato in aumento o in diminuzione sulla
base delle variazioni del prezzo della benzina super in ragione del 15%
dell'aumento o della diminuzione del prezzo della benzina super che si
verificheranno dopo la stipula del presente contratto integrativo.
Le distanze percorse vanno misurate nello
sviluppo della via rotabile di collegamento più breve o, in mancanza, sulla via
di accesso al posto di lavoro esistente.
Art. 14
Attrezzi di lavoro
All'operaio sono forniti da parte del datore
di lavoro gli attrezzi occorrenti secondo le consuetudini e gli usi locali.
Qualora il datore di lavoro non fornisca gli
attrezzi e questi siano approntati dagli operai, agli stessi dovrà essere
corrisposta un'indennità per logorio attrezzi nella misura di L.350 al giorno.
Art. 15
Modalità di pagamento della retribuzione
Fermo restando quando previsto all'art. 31 dei
C.C.N.L. 8/4/1988, la corresponsione della retribuzione mensile deve essere
effettuata non oltre i 10 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si
riferisce.
Art. 16
Infortunio sul lavoro e malattia
Agli operai rientranti nella sfera di
applicazione del presente contratto integrativo verrà corrisposta, a carico del
datore di lavoro, in caso di infortunio sul lavoro, mediante integrazione del
trattamento corrisposto dagli istituti assicurativi, l'intera retribuzione sia
nel giorno in cui si è verificato l'infortunio (cfr. art. 213 D.P.R. 30/6/1965,
n. 1124), sia nei primi tre giorni successivi a quello in cui si è verificato
l'infortunio.
Agli operai rientranti nella sfera di
applicazione dei presente contratto integrativo verrà anche corrisposto, nei
primi tre giorni di assenza per malattia debitamente certificata, un trattamento
economico pari all'indennità giornaliera di malattia corrisposta dall'INPS a
partire dal quarto giorno.
Secondo le vigenti disposizioni di legge è in
facoltà del
datore di lavoro richiedere alle competenti
USLL o ai servizi ispettivi dell'INPS l'effettuazione di visite mediche di
controllo.
Art. 17
Diritti sindacali
Delegati di cantiere
In ogni cantiere di lavoro cui siano occupati
fino a 50 operai, può essere eletto un rappresentante nell'ambito di ciascuna
Organizzazione dei lavoratori firmataria del presente contratto integrativo,
mediante assemblea unica o riunione per singoli raggruppamenti sindacali.
Nei cantieri che occupino un numero di operai
superiore a quello indicato nel precedente comma potranno essere eletti due
rappresentanti sindacali per ciascuna Organizzazione. Tutela del delegato
Il delegato di cantiere non può essere
licenziato o trasferito dal cantiere in cui è eletto, né colpito da misure
disciplinari e da sanzioni di carattere economico, in costanza del rapporto di
lavoro, per motivi attinenti l'attività sindacale svolta.
Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti
disciplinari a carico del delegato non possono essere resi esecutivi se non dopo
l'esame con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto
integrativo.
Compiti dei delegati di cantiere
I delegati di cantiere hanno i seguenti
compiti;
a) intervenire presso il datore di lavoro o
il suo legale rappresentante per fare rispettare il contratto di lavoro e la
legislazione sociale vigente;
b) discutere con
il datore di lavoro o il suo legale rappresentante questioni riguardanti
l'ambiente e le condizioni del lavoro, nonché il programma organizzativo del
cantiere;
c) definire con
il datore di lavoro o il suo legale rappresentante gli obblighi scaturenti
dall'art 11 della legge 11/8/1970, n. 83;
d) esaminare e
concordare con il datore di lavoro o il suo la gaIe rappresentante misure
integrative in materia di tra sporto, mensa, logorio attrezzi, lavori pesanti,
nocivi e disagiati, etc.
Permessi sindacali
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
firmatarie del presente contratto integrativo è riconosciuto il diritto di
richiedere a mezzo dei propri organi provinciali permessi sindacali retribuiti
per gli operai membri dei comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali
e per i delegati di cantiere.
I permessi sindacali retribuiti sono accordati
nella misura di 12 giorni lavorativi nell'anno, non superiore a giorni tre
consecutivi, per i dirigenti nazionali e regionali.
Per i dirigenti provinciali e per i delegati
di cantiere i per messi sindacali retribuiti sono accordati nella misura di 6
giorni lavorativi nell'arco di 6 mesi di lavoro, cumulabili entro il periodo
massimo di 6 mesi.
I dirigenti sindacali di cui al 1° comma del
presente articolo hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la
partecipazione ad attività sindacali, in misura non superiore a 8 giorni
all'anno.
Per esercitare il diritto di cui sopra i
dirigenti sindacali devono presentare all'Azienda la richiesta
dell'organizzazione sindacale cui appartengono - sia nazionale, regionale o
provinciale.
Art. 18
Formazione professionale
La formazione professionale nel settore sarà
informata ai principi dettati dalla legge 21/12/1978, n. 845 e dalla legge
regionale 6/3/1976, n. 24, per il conseguimento delle finalità indicate
nell'art. 38 del contratto collettivo nazionale dell'8/4/1988.
Entro il mese di ottobre di ogni anno le parti
definiranno il programma di formazione e riqualificazione professionale che
dovrà essere coerente con gli obiettivi generali di sviluppo e con l'esigenza di
professionalità richiesta dall'attuazione dei programmi d'intervento.
Ai fin predetti, si richiede che venga
destinata ai programmi di formazione professionale un'adeguata aliquota degli
investimenti previsti per il settore.
Art. 19
Contributo per assistenza contrattuale
Fermo restando il contributo di assistenza
contrattuale nazionale di cui all'art. 43 del C.C.N.L. 8/4/1988, che deve esser
trattenuto dai datori di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori e versato alle
Organizzazioni sindacali nazionali FLAICGIL, FISBA-CISL e UISBA-UIL con le
modalità e nella misura di cui all'allegato L al predetto contratto, viene
confermato il contributo di assistenza contrattuale regionale.
Tale contributo è fissato nella misura di L.60
per ciascuna giornata lavorativa e dovrà esser trattenuto dai datori di lavoro
sulle retribuzioni dei lavoratori e versato alle Organizzazioni sindacali
regionali firmatarie del presente contratto integrativo.
Art. 20
Quote sindacali
Il datore di lavoro è tenuto ad operare, su
delega del lavoratore, una trattenuta nella misura dell' l %
sull'importo della retribuzione netta liquidata, a favore delle Organizzazioni
sindacali provinciali indicate dal lavoratore medesimo.
Le suddette trattenute dovranno essere versate
a cura del datore di lavoro, mensilmente, nelle forme e con le modalità che le
Organizzazioni sindacali contraenti comunicheranno.
Art. 21
Statuto dei lavoratori
In tutte le aziende che assumono lavoratori il
cui rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto integrativo si
intendono pienamente operanti le norme della legge 20/5/1970, n. 300 e si
riconosce inoltre il diritto agli Istituti di patronato di svolgere nelle
aziende e tra i lavoratori le funzioni istituzionali.
Art. 22
Commissione paritetica regionale
È istituita, con sede in Palermo, la
Commissione paritetica regionale, composta come segue:
- tre membri nominati dalla
Circoscrizione SNEBI della Sicilia;
- tre membri nominati dalle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, in
ragione di un membro per ogni Organizzazione.
Per la validità delle adunanze è richiesta la
maggioranza di tutti i membri.
La Commissione si riunisce, su richiesta di
uno dei quattro sindacati firmatari del presente contratto integrativo, entro 20
giorni dalla richiesta medesima.
La convocazione, in ogni caso, è effettuata
dalla Circoscrizione SNEBI della Sicilia.
La Commissione decide, in via definitiva,
quale espressione della volontà contrattuale delle parti, con voto favorevole di
almeno 5 membri, quando sono presenti tutti i membri della stessa. Nel caso in
cui non siano presenti tutti i membri, a Commissione può deliberare solo con il
voto favoreve le di tutti i presenti.
Qualora la vertenza riguardi Enti diversi dai
Consorzi bonifica, lo SNEBI è tenuto a sostituire due dei suoi membri con
altrettanti rappresentanti dell'Ente interessato.
Rientrano fra i compiti della Commissione
paritetica:
a) l'interpretazione autentica de presente
contratto integrativo:
b) il tentativo di conciliazione delle
eventuali controversie collettive ed individuali;
C)
consultazioni su problemi di reciproco interesse.
Esperiti infruttuosamente i tentativi di
conciliazione, le parti hanno la più ampia libertà d'azione Per ogni questione o gruppo di questione sottoposte all'esame della Commissione viene redatto apposito verbale.
Art. 23
Decorrenza e durata del contratto
Le norme contenute nel presente contratto
trovano applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e scadranno il 30 giugno
1990.
Il contratto si intenderà tacitamente
rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti
contraenti almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata
A.R.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Alle trattative per il rinnovo del contratto
integrativo regionale per gli operai addetti ai lavori di sistemazione
idraulicoforestale ed idraulico-agraria ha partecipato, in qualità di
osservatore designato dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle
Foreste, il Dott. Calogero Ricciardo il quale dichiara che sarà valutata nella
sede competente l'opportunità di promuovere il recepimento del presente
contratto integrativo, per estenderne l'applicazione, nei limiti consentiti
dalle vigenti disposizioni, ai lavori condotti in amministrazione diretta dagli
Ispettorati ripartimentali delle Foreste e dall'Azienda Foreste Demaniali della
Regione Sicilia.
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