All’Ufficio Regionale del Lavoro


 

 Oggetto: L.R. n° 16196 -Interventi in materia di occupazione nel settore forestale. Addetti alle squadre di pronto intervento nei servizi antincendio.

 

 

 

All’Ufficio Regionale del Lavoro

Agli Uffici Provinciali del Lavoro

LORO SEDI

e p.c.

All’Assessorato Regionale

Agricoltura e Foreste

Direzione Foreste

PALERMO

 

Alle Organizzazioni Sindacali

SEDI REGIONALI

 

           

 

 

Con circolare n. 251/97 del 23.1.1997 (punto b) è stato precisato, sulla scorta del parere reso dall’Ufficio Legislativo della Presidenza della Regione, che, in base alle previsioni dell’art. 59 della legge regionale n. 16/96, per i Lavoratori di cui all’oggetto la qualifica vale solo come titolo di preferenza, assieme ai criteri fissati dalla normativa statale vigente sul collocamento, in caso di parità di punteggio attribuito con riferimento agli anni di iscrizione negli elenchi anagrafici, per cui nessun titolo di priorità deriva dal possesso della medesima qualifica; elemento, questo, che non é richiesto ai fini della formazione del relativo contingente (art. 57, comma 1).

Tale criterio va precisato, a seguito di un ulteriore approfondimento della problematica, nel senso che, a parità di punteggio, deve, prendersi in considerazione, quale primo elemento di preferenza, quello della qualifica e, in caso di parità in ordine a tale requisito, quello della anzianità di iscrizione nelle lista di collocamento.

Infatti, poiché secondo le disposizioni vigenti non può verificarsi una posizione di parità rispetto all’anzianità di iscrizione nelle liete di collocamento, un diverso ordine rispetto ai citati criteri di preferenza porterebbe a rendere inapplicabile un elemento, quale è quello della qualifica, che, invece, in base alla legge deve esse preso in considerazione, sia pure nei limiti sopra indicati.

Intanto, è intervenuto l’art. 78 della legge regionale (approvata dall’ARS il 12.2.1997) n. 6 del 7.3.1997, con il quale all’art. 57, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, dopo le parole: "Per la formazione del contingente di cui all’art. 56, comma 5, lett. a) si pub concorrere senza specifica qualifica vengono aggiunte le seguenti: "fatta salva la priorità per i soggetti che abbiano conseguito specifica qualifica all’interno di attività corsuali finanziate con il concorso del Fondo Sociale. Europeo (F.S.E.)".

Occorre, pertanto, stabilire in che modo l’innovazione normativa ora introdotta vada ad inserirsi nel quadro sopra delineato, date le ovvie connessioni intercorrenti tra i due articoli sopra citati, al fine di determinare le modalità valevoli per i lavoratori in questione ai fini dell’avviamento al lavoro.

Al riguardo vanno fissati i seguenti criteri:

a)         Hanno priorità nell’avviamento, secondo 1’ordine del relativo punteggio in graduatoria, i lavoratori presenti alla chiamata in possesso della specifica qualifica corrispondente alle mansioni da svolgere, conseguita attraverso la frequenza a corsi finanziati a carico del Fondo Sociale Europeo (F.S.E.):

b)         In caso di parità di punteggio tra i lavoratori sub a), ricorrendo ovviamente anche la parità in ordine alla qualifica, la preferenza sarà determinata, relativamente ai lavoratori stessi, dell’anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento;

c)         Qualora non vi sia disponibilità di lavoratori in possesso dei requisiti di cui alla lett. a), si farà ricorso agli altri lavoratori da avviare secondo il relativo ordine di punteggio in graduatoria, fermo restando che, per quanto detto, in caso di parità di punteggio costituisce titolo di preferenza il possesso della qualifica comunque conseguita nei modi di legge e, in caso di ulteriore parità riguardo a tale requisito, la maggiore anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento.

I lavoratori i quali, essendo in possesso del titolo indicato sub a), intendano farlo valere ai fini della fruizione della relativa precedenza, produrranno al recapito periodico in cui hanno presentato istanza per l’inclusione nel contingente delle squadre di pronto intervento, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della presente sulla GURS, l’unito modello contenente la relativa manifestazione di volontà, corredato di copia autenticata dell’attestato rilasciato dai competenti organi o, in mancanza di idonea certificazione sostitutiva, da cui risulti la frequenza con esito favorevole di corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo per il conseguimento della qualifica di addetto alle squadre di pronto intervento per lo spegnimento degli incendi boschivi.

In via provvisoria potrà essere prodotta. entro il citato termine, dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio contenente 1’indicazione della sede di svolgimento del corso, dell’Ente Gestore le della qualifica conseguita, con la precisazione che trattasi di corso finanziato del Fondo Sociale Europeo, fermo restando che entro i successivi 30 giorni dovrà essere prodotta ai competenti organi la documentazione sopra indicata.

Restano comunque fermi i criteri di reclutamento di cui al comma 6 dell’art. 56 della L.R. n. 16/96.

Le disposizioni precedentemente impartite con circolare n. 249 del 12.12.1996 devono intendersi modificate in conformità a quanto sopra.

I Direttori degli U.P.L.M.O. sono invitati ad impartire ai dipendenti Uffici le necessarie istruzioni, curando che venga data la massima diffusione alla presente nei modi di rito.

L’ASSESSORE

(On. Carmelo BRIGUGLIO)