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All’Ufficio Regionale del Lavoro
Agli Uffici Provinciali del Lavoro
LORO SEDI |
e p.c. |
All’Assessorato Regionale
Agricoltura e Foreste
Direzione Foreste
PALERMO |
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Alle Organizzazioni Sindacali SEDI REGIONALI |
Con circolare n. 251/97 del 23.1.1997 (punto b) è stato
precisato, sulla scorta del parere reso dall’Ufficio Legislativo della
Presidenza della Regione, che, in base alle previsioni dell’art. 59 della
legge regionale n. 16/96, per i Lavoratori di cui all’oggetto la qualifica
vale solo come titolo di preferenza, assieme ai criteri fissati dalla normativa
statale vigente sul collocamento, in caso di parità di punteggio attribuito con
riferimento agli anni di iscrizione negli elenchi anagrafici, per cui nessun
titolo di priorità deriva dal possesso della medesima qualifica; elemento,
questo, che non é richiesto ai fini della formazione del relativo contingente
(art. 57, comma 1).
Tale criterio va precisato, a seguito di un ulteriore
approfondimento della problematica, nel senso che, a parità di punteggio, deve,
prendersi in considerazione, quale primo elemento di preferenza, quello della
qualifica e, in caso di parità in ordine a tale requisito, quello della
anzianità di iscrizione nelle lista di collocamento.
Infatti, poiché secondo le disposizioni vigenti non può
verificarsi una posizione di parità rispetto all’anzianità di iscrizione
nelle liete di collocamento, un diverso ordine rispetto ai citati criteri di
preferenza porterebbe a rendere inapplicabile un elemento, quale è quello della
qualifica, che, invece, in base alla legge deve esse preso in considerazione,
sia pure nei limiti sopra indicati.
Intanto, è intervenuto l’art. 78 della legge regionale
(approvata dall’ARS il 12.2.1997) n. 6 del 7.3.1997, con il quale all’art.
57, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, dopo le
parole: "Per la formazione del contingente di cui all’art. 56, comma 5,
lett. a) si pub concorrere senza specifica qualifica vengono aggiunte le
seguenti: "fatta salva la priorità per i soggetti che abbiano conseguito
specifica qualifica all’interno di attività corsuali finanziate con il
concorso del Fondo Sociale. Europeo (F.S.E.)".
Occorre, pertanto, stabilire in che modo l’innovazione
normativa ora introdotta vada ad inserirsi nel quadro sopra delineato, date le
ovvie connessioni intercorrenti tra i due articoli sopra citati, al fine di
determinare le modalità valevoli per i lavoratori in questione ai fini
dell’avviamento al lavoro.
Al riguardo vanno fissati i seguenti criteri:
a) Hanno priorità nell’avviamento, secondo 1’ordine del relativo punteggio in graduatoria, i lavoratori presenti alla chiamata in possesso della specifica qualifica corrispondente alle mansioni da svolgere, conseguita attraverso la frequenza a corsi finanziati a carico del Fondo Sociale Europeo (F.S.E.):
b)
In caso di parità di punteggio tra i
lavoratori sub a), ricorrendo ovviamente anche la parità in ordine alla
qualifica, la preferenza sarà determinata, relativamente ai lavoratori stessi,
dell’anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento;
c)
Qualora non vi sia disponibilità di
lavoratori in possesso dei requisiti di cui alla lett. a), si farà ricorso agli
altri lavoratori da avviare secondo il relativo ordine di punteggio in
graduatoria, fermo restando che, per quanto detto, in caso di parità di
punteggio costituisce titolo di preferenza il possesso della qualifica comunque
conseguita nei modi di legge e, in caso di ulteriore parità riguardo a tale
requisito, la maggiore anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento.
I lavoratori i quali, essendo in possesso del titolo indicato sub a), intendano farlo valere ai fini della fruizione della relativa precedenza, produrranno al recapito periodico in cui hanno presentato istanza per l’inclusione nel contingente delle squadre di pronto intervento, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della presente sulla GURS, l’unito modello contenente la relativa manifestazione di volontà, corredato di copia autenticata dell’attestato rilasciato dai competenti organi o, in mancanza di idonea certificazione sostitutiva, da cui risulti la frequenza con esito favorevole di corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo per il conseguimento della qualifica di addetto alle squadre di pronto intervento per lo spegnimento degli incendi boschivi.
In via provvisoria potrà essere prodotta. entro il citato
termine, dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio contenente
1’indicazione della sede di svolgimento del corso, dell’Ente Gestore le
della qualifica conseguita, con la precisazione che trattasi di corso finanziato
del Fondo Sociale Europeo, fermo restando che entro i successivi 30 giorni dovrà
essere prodotta ai competenti organi la documentazione sopra indicata.
Restano comunque fermi i criteri di reclutamento di cui al
comma 6 dell’art. 56 della L.R. n. 16/96.
Le disposizioni precedentemente impartite con circolare n. 249
del 12.12.1996 devono intendersi modificate in conformità a quanto sopra.
I Direttori degli U.P.L.M.O. sono invitati ad impartire ai
dipendenti Uffici le necessarie istruzioni, curando che venga data la massima
diffusione alla presente nei modi di rito.
L’ASSESSORE (On. Carmelo BRIGUGLIO) |