12 4-1-1997 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA -
PARTE 1 N. 1
ASSESSORATO
DEL
LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
E
DELL’EMIGRAZIONE
CIRCOLARE
12 dicembre 1996, n. 249.
Legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996. Riordino della
legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione - Direttive
attuative in materia di occupazione forestale.
Al direttore
dell’U.R.LM.O.
Ai direttori
degli UU.PP.L.M.O. della Sicilia
e, p.c.
All’Assessorato regionale dell’agricoltura
e delle foreste
- Direzione foreste
Alle
organizzazioni sindacali
Come è noto alle SS.LL. nella Gazzetta
Ufficile della Regione siciliana n. 17 dell’11 aprile 1996 è stata
pubblicata la legge indicata in oggetto, il cui titolo III riguarda le
previsioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei
boschi dall’incendio.
La suddetta legge disciplina, con
profonde modifiche, tutto il settore della forestazione e, al titolo III,
prevede una nuova normativa che, innovando la precedente legge regionale n.
11/89, modifica il sistema del collocamento degli operai forestali.
Già con la circolare n. 230 del 23
aprile 1996 sono state emanate le prime direttive volte a disciplinare la fase
di presentazione, da parte dei lavoratori interessati, delle apposite istanze
previste dalla normativa in esame.
Con la presente circolare si intende affrontare le
problematiche generali scaturenti dalla nuova normativa con l’obiettivo di
determinate comportamenti univoci da parte di codesti UU.PP.L.M.O.
Il titolo in questione si articola in due
capi: il primo riguarda la formazione dei contingenti, delle graduatorie e degli
avviamenti presso i cosiddetti “cantieri”; il secondo disciplina,
specificatamente, la formazione dei contingenti ed il sistema di avviamento dei
lavoratori impegnati nel servizio antincendio.
Per una puntuale
applicazione della nuova normativa, si ritiene opportuno, sentito il parere
espresso dalla C.R.I. e vista la delibera adottata dalla stessa in data 27
novembre 1996, impartire le seguenti istruzioni.
1. Formazione dei contingenti
1.l. Gli articoli 46, 47, 48 e 54
disciplinano la formazione dei contingenti degli operai a tempo indeterminato,
di quelli con garanzia occupazionale di 151 e 101 giornate lavorative e del
cosiddetto “contingente ad esaurimento con garanzia occupazionale”,
anch’esso di 151 giornate lavorative.
1.1.1.Va, innanzitutto, evidenziato
che, essendo stata confermata dalla nuova legge n. 16/96 l’attuale
articolazione distrettuale, dai contingenti globali indicati dall’art. 46
dovranno essere scorporati, nell’ambito di ogni provincia, i contingenti di
ogni distretto in misura numericamente proporzionale alla superficie comunque
gestita dall’amministrazione forestale, e comunque nel rispetto dotazione dei
contingenti esistenti.
1.1.2. A tal fine, cosi come già
avvenuto per l’applicazione della legge regionale n. 11/89, le SS.LL.
richiederanno al corrispondente Ispettorato ripartimentale foreste i dati
occorrenti alla ripartizione di cui si è detto.
1.1.3. Le SS.LL. dovranno,
parimenti, richiedere all’I.R.F. corrispondente il dato numerico previsto
dall’art. 47, comma 1, riguardante i lavoratori O.T.I. (operai a tempo
indeterminato) che, alla data del 29 febbraio 1996, erano stati riconosciuti
idonei ai sensi dell’art. 33 della legge regionale n. 11/89.
1.1.4. In proposito, si ritiene opportuno precisare che, per anzianità
di iscrizione negli elenchi anagrafici, deve intendersi il numero complessivo
degli anni di iscrizione.
1.1.5. Per quanto riguarda il rinvio operato
dall’art. 47, comma 2, alla vigente normativa statale sul collocamento della
manodopera agricola, si deve fare riferimento ai criteri di avviamento al lavoro
previsti dalla legge n. 83/70. Pertanto, i contingenti O.T.I. saranno formulati,
nell’ordine, secondo i seguenti criteri:
a)
anzianità di
iscrizione nella fascia di appartenenza, intendendosi per tale la data del
provvedimento che ha dato titolo all’inserimento nella suddetta fascia;
b)
a parità,
la-maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici,- intendendosi per
tale il maggior numero di anni di iscrizione;
c)
a parità, la
maggiore anzianità di iscrizione al collocamento agricolo;
d)
in caso di
ulteriore parità la maggiore età anagrafica.
Si ritiene opportuno non invocare il criterio dell’ordine di
iscrizione in quanto trattasi di graduatorie sovracomunali. Inoltre, per quanto
riguarda l’incompatibilità prevista dal 3° comma degli artt. 47 e 48, la
stessa può essere accertata con apposita dichiarazione resa da ciascun
lavoratore ai sensi della legge n. 15/68 (mod. E).
1.1.6. Ai fini del computo delle giornate di
cui all’art. 54, comma 1, occorrenti per l’inserimento nel contingente ad
esaurimento ivi previsto, si terrà conto del numero delle giornate comunicate
dalla competente amministrazione forestale agli organi del collocamento. Per
quanto concerne la possibilità, per i lavoratori appartenenti al predetto
contingente ad esaurimento, di transitare al contingente degli operai a tempo
indeterminato, si fa riserva di impartire specifiche direttive, essendo stata
formulata al riguardo richiesta di parere all’Ufficio legislativo e legale
della Presidenza della Regione.
2. Fonnazione e aggiornamento graduatorie - art. 50
2.1. Le graduatorie dei contingenti distrettuali saranno formulate,
sulla base dei criteri già indicati, prioritariamente con i lavoratori già
appartenenti ai vecchi contingenti ed alla fascia di garanzia occupazionale di
51 giornate, i quali abbiano presentato il mod. “E” allegato alla circolare
n. 230 del 23 aprile 1996.
2.1.1. Nel caso in cui l’ambito del distretto ricada su più
province, il direttore dell’U.R.L.M.O., sentita la Commissione regionale,
individua la commissione provinciale titolata a formulare la graduatoria. Il
provvedimento sarà notificato agli UU.PP.L.M.O. interessati ed agli Ispettorati
ripartimentali delle foreste corrispondenti. L’U.P.L.M.O. designato, titolare
della procedura, curerà l’invio della graduatoria unica distrettuale agli
altri UU.PP.L.M.0. interessati.
2.1.2. Esauriti i cinquantunisti, come previsto dall’art. 48,
5° comma, si provvede al completamento numerico, attingendo dalla graduatoria
unica distrettuale dei fuori fascia prevista dall’art. 49.
2.2. Per quanto riguarda l’aggiornamento semestrale, per il
passaggio al contingente superiore, previsto dal 3° comma dell’art. 50, si
dispone che lo stesso avvenga nei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno e
che il primo venga effettuato nel mese di giugno 1997, nella considerazione che
i contingenti distrettuali potranno essere completati presumibilmente, non prima
della fine dell’anno corrente.
2.2.1. Si ritiene utile precisare che la cancellazione, la
decadenza e/o la perdita dei requisiti, producono effetti immediati, fermo
restando la ratifica da parte della competente commissione provinciale.
2.2.2. Come previsto dal comma 4°, entro il 15 novembre di
ogni anno, i lavoratori inseriti nei contingenti dovranno presentare apposita
dichiarazione mediante il mod. “E” già utilizzato. Considerata
l’importanza che riveste tale dichiarazione. La cui mancata presentazione alla
luce di quanto previsto dal 6° comma dell’art. 50, comporta la decadenza dai
contingenti e dalla graduatoria, si invitano le SS.LL., a dare la massima
pubblicizzazione al suddetto adempimento, in coincidenza con l’approssimarsi
del termine di scadenza previsto. Inoltre, considerati i tempi di attuazione, si
ritiene opportuno che la presentazione della prima dichiarazione avvenga entro
il 15 novembre 1997.
2.3. Si ricorda che l’inserimento nel contingente O.T.I. è
subordinato all’esito positivo dell’accertamento previsto dal 1° comma
dell’art. 51. Pertanto, in mancanza di tale comunicazione di idoneità da
parte dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste, i contingenti formulati
dalle commissioni provinciali M.O.A. non potranno considerarsi definitivi.
3. Graduatoria unica distrettuale - art. 49
3.1. Si chiarisce che hanno diritto all’inclusione nella
graduatoria unica distrettuale anche quei lavoratori che hanno iniziato il turno
di lavoro prima dell’8 giugno 1989, sempreché lo abbiano completato
successivamente alla suddetta data.
3.2. Al fine della formazione della graduatoria, gli anni
valutabili, mediante l’attribuzione di 10 punti per ogni anno di lavoro
prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell’Ispettorato ripartimentale
delle foreste, sono quelli precedenti la data del 31 dicembre 1995.
3.2.1. Inoltre per turno di lavoro, ai fini dell’attribuzione
del punteggio, deve intendersi qualunque rapporto di lavoro intercorso alle
dipendenze dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste.
3.2.2. Considerato, infine, che la norma non prevede a quali
ulteriori criteri riferirsi, dopo l’applicazione dei due criteri indicati (10
punti per anno di lavoro e, a parità, numero di anni di iscrizione negli
elenchi anagrafici), si ritiene che debba essere applicato il criterio
riguardante la normativa sul collocamento agricolo, cioè anzianità di
iscrizione e, a parità, quello dell’età come precedentemente evidenziato.
3.2.3. I lavoratori inclusi nella predetta graduatoria dovranno
presentare l’apposita dichiarazione di cui al modello allegato G), entro il 15
novembre di ogni anno, in applicazione del comma 5, art. 50, a partire dal 1997.
Anche
in questo caso, considerate le conseguenze determinate dalla mancata
presentazione, già previste per i lavoratori dei contingenti, si ritiene
opportuno evidenziare la necessità di dare massima pubblicizzazione a tale
adempimento.
3.3. Art. 52, comma 1 - Relativamente al secondo periodo, cioè
nel caso di esaurimento della graduatoria di cui all’art. 49. si rimanda ad
apposite direttive che verranno emanate.
4. Avviamento al lavoro - art. 53
4.1. L’art. 53 fissa modalità e procedure da adottare per
avviamento al lavoro degli operai inseriti nei contingenti, prevedendo la
formulazione di un’unica graduatoria distrettuale compilata secondo il
criterio previsto dal comma 1. In tale graduatoria unica, i lavoratori saranno
inseriti con un massimo di due qualifiche già indicate con il modello E.
4.1.1. Inoltre per quanto concerne le modalità di avviamento,
si richiamano i contenuti della delibera adottata dalla C.R.I. in data 27
novembre 1996, che si allega.
4.1.2. Nel ribadire quanto deliberato al punto 1), lettera a),
della citata delibera, si precisa che, nel caso in cui l’ambito territoriale
del distretto forestale ricada su più sezioni circoscrizionali o su più
province, la sezione circoscrizionale titolare delle procedure di avviamento e
della gestione della graduatoria sarà individuata, di norma, tenendo conto del
criterio della maggiore superficie boscata. Pertanto, gli UU.PP.L.M.0. si
faranno carico di chiedere all’amministrazione forestale l’entità della
superficie boscata di ogni singolo distretto.
4.1.3. Le richieste di assunzione saranno inoltrate da parte
dell’amministrazione forestale, anche per il tramite della sezione
circoscrizionale per l’impiego ed il collocamento in agricoltura (S.C.I.C.A.),
ai recapiti periodici territorialmente competenti, i quali, su delega della
medesima S.C.I.C.A. provvederanno all’avviamento tra i presenti secondo
l’ordine di graduatoria, dando la precedenza ai lavoratori residenti nel
comune in cui debbono eseguirsi i lavori, come previsto al punto 1), lettera b),
della delibera sopra richiamata.
4.1.4. L’avviamento avverrà previa pubblicizzazione di
ciascuna richiesta in ogni recapito del distretto, fissando il giorno e l’ora
in cui i lavoratori aventi titolo ed interesse dovranno presentarsi presso il
recapito al quale hanno presentato il modello o i modelli di domanda di
inclusione nelle graduatorie forestali. A conclusione della chiamata, previo
ritiro del modello C/I dei presenti, ciascun recapito comunicherà
immediatamente al recapito designato per la procedura di avviamento l’elenco
dei nominativi dei partecipanti, affinché provveda all’avviamento secondo i
criteri anzidetti. Si precisa che la richiesta di assunzione pubblicizzata dovrà
contenere l’indicazione della qualifica o delle qualifiche, il cantiere ed il
comune ove il cantiere risulta ubicato, al fine di consentire ai lavoratori
partecipanti di potere effettuare, nella maniera più utile, la loro scelta.
4.1.5. Nel caso in cui una richiesta dovesse rimanere inevasa,
del tutto o parzialmente, si dovrà procedere alla sua ripubblicizzazione presso
gli altri distretti limitrofi della provincia o delle province interessate,
dando precedenza, al momento dell’avviamento, ai lavoratori residenti in
comuni ricadenti nell’ambito territoriale del distretto che ha avanzato la
richiesta, presenti e partecipanti alla seconda chiamata.
4.1.6. Per quanto riguarda la previsione del comma 5
dell’art. 53, riguardante la mancata presentazione del lavoratore; si ritiene
che la stessa, come previsto dalla norma, equivalga a rinuncia al turno, salvo
che il lavoratore assente alla chiamata, in quanto impedito per gravi motivi,
dimostri l’impossibilità a presentarsi entro il termine previsto per il
ritiro dei modelli C/1, ovvero che il lavoratore sia inserito nella graduatoria
di riferimento in una posizione numerica eccedente la richiesta di avviamento.
Si precisa che la rinuncia al turno, nei casi e nei limiti sopra evidenziati,
comporta la perdita della posizione in graduatoria e la conseguente collocazione
in coda alla stessa, ciò che non esclude la possibilità dell’interessato di
essere successivamente avviato per il turno non effettuato, a seguito di
scorrimento della graduatoria.
4.2. L’art. 54 prevede l’istituzione, in ogni singolo
distretto, di un contingente ad esaurimento con garanzia occupazionale di 151
giornate annue, formato dai lavoratori aventi titolo in base a quanto previsto
dal 1° comma del suddetto articolo. Ai fini dell’avviamento, i lavoratori di
tale contingente verranno inseriti nella graduatoria unica distrettuale prevista
dal comma 1 dell’art. 53, dopo l’ultimo dei lavoratori centocinquantunisti.
4.2.1. Anche per tali lavoratori, valgono, ai fini
dell’avviamento, le norme contenute nell’art. 53. riguardante il limite
delle giornate, il numero di qualifiche che
possono essere fatte valere, le modalità e procedure di avviamento al
lavoro. A tal fine, particolare attenzione merita il disposto del comma 6
riguardante la deroga al limite delle giornate lavorative previste dal
contingente di appartenenza dei lavoratori (giorni 151). Pertanto
l’amministrazione forestale, nel caso in cui intenda fruire di tale deroga,
dovrà evidenziare adeguatamente tale fatto nella richiesta di avviamento che
farà per-venire, per consentire ai lavoratori interessati di potere partecipare
ed essere avviati.
5. Avviamento al lavoro - art. 55
5.1. Agli avviamenti degli operai non inclusi nei contingenti,
da effettuarsi ai sensi dell’art. 55, si provvederà utilizzando la
graduatoria di cui all’art. 49, fermo restando che avranno riconosciuta la
priorità negli avviamenti quei lavoratori che abbiano effettuato almeno un
turno di lavoro presso l’amministrazione forestale, in uno degli anni 1993,
1994, 1995.
Vale per detti avviamenti quanto disposto nella citata delibera
della C.R.I. punto 2), lettere a), b), c) e d).
Anche per questi avviamenti i lavoratori potranno avvalersi
soltanto di due qualifiche che gli interessati, in sede di prima applicazione,
indicheranno con apposita dichiarazione (mod. L), da presentare presso la
S.C.I.C.A., tramite i recapiti periodici di appartenenza, entro 10 giorni dalla
data di pubblicazione della graduatoria ex art. 49.
6. Disposizioni varie in materia di avviamento
6.1. È il caso di ricordare quanto previsto dal punto 7),
lettera f), della circolare assessoriale n. 167 del 2 dicembre 1991, per
l’applicazione di quanto disposto nell’art. 84 della legge regionale n.
22/85, che prevede, com’è noto, 1a contestualità nell’avviamento dei
lavoratori inclusi nelle fasce di garanzia e dei lavoratori fuori dalle fasce di
garanzia occupazionale.
6.2. Per i nuovi insediamenti forestali costituiti entro il 31
dicembre 1996 si richiamano integralmente i contenuti del punto 3) della
deliberazione più volte citata.
Capo II
7. Formazione dei contingenti antincendio
7.1. Il capo H del titolo HI riguarda le misure relative ai
lavoratori impegnati nei servizi antincendio e si sviluppa negli artt. dal 56 al
62.
Data la complessità della normativa in essi contenuta, si
ritiene di fornire le seguenti indicazioni per una prima, univoca, applicazione,
con riserva di emanare direttive integrative dopo ulteriori approfondimenti e
chiarimenti.
Ciò riguarda, i particolare, le problematiche attinenti alla
formazione del contingente di cui all’art. 56, comma 5°, lettera a), della
legge regionale n. 16196, relativo agli addetti alle squadre di pronto
intervento, in quanto, tenuto conto delle perplessità interpretative insorte in
relazione alle non l5untualì formulazioni contenute nell’art. 57, comma 1, e
nell’art. 59 della medesima legge, si è ravvisata l’esigenza di inoltrare
richiesta di parere all’Ufficio legislativo.
7.2. L’art. 56 disciplina la fase di compilazione dei
contingenti distrettuali previsti, articolati nei tre profili indicati dal comma
4, con garanzia unica di giorni 101. Considerata la dizione dei profili di cui
alle lettere b) e c), dovrà essere richiesto, da parte di codesti uffici, ai
corrispondenti ispettorati forestali, l’elenco delle qualifiche rientranti in
ciascuno di detti profili, previsti dal C.C.N.L. c/o integrativo regionale; i
lavoratori, quindi, accederanno a tali profili, in base alle qualifiche
possedute alla data dì presentazione delle domande e, comunque, non oltre il 13
maggio 1996.
7.2.1. Inoltre, per l’individuazione della dotazione
distrettuale dei lavoratori di ciascun profilo, alla luce delle revisioni del
comma 5, dovrà essere avanzata apposita richiesta agli Ispettorati
ripartimentali delle foreste competenti.
7.3. La previsione contenuta nei commi 6, 7, 8 dello stesso
art. 56 riguarda la disciplina, per quanto concerne gli effetti della
composizione numerica in ambito distrettuale e comunale dei lavoratori dei tre
profili (i tre commi, infatti, inseriti dopo il 5° comma, puntualizzano ai fini
distrettuali, l’applicazione dello stesso).
7.4. L’art. 57, detta le modalità per la formazione dei
contingenti distrettuali di ciascun profilo. L’inserimento dei lavoratori
avverrà sulla base delle domande già presentate (Mod. C), adeguatamente
istruite dalle sezioni circoscrizionali e con la priorità prevista dal 1°
comma.
7.4.1. In caso di carenza numerica, al completamento del
contingente si provvede con i lavoratori inseriti nella graduatoria ex art. 49
che saranno prelevati, per quanto riguarda il profilo di cui al punto a)
dell’art. 56, anche senza il possesso di specifica qualifica. Poiché,
inoltre, la graduatoria ex art. 49, costituisce il supporto anche per il
completamento dei contingenti previsti dagli artt. 46 e 48 (art. 48, 5° comma),
i lavoratori in essi inclusi in caso di contemporanea, possibile, inservibilità
in più contingenti, debbono rendere opzione scritta prima dell’inclusione,
atteso che l’art. 61. 1’° comma, prevede la incompatibilità tra i
contingenti indicati.
7.4.2. Per quanto riguarda l’aliquota di riserva del 5%
prevista dall’art. 57, comma 1, ultima parte, essa è indirizzata a quei
lavoratori i quali, già in possesso dei requisiti generali di accesso ai
benefici della legge, risultino iscritti nei quadri del personale volontario dei
comandi provinciali dei VV.FF.
7.4.3. Per quanto riguarda le previsioni contenute nei commi 2,
3, 4, 5 e 6, si precisa:
a)
la commissione
provinciale M.O.A., prima di procedere all’inclusione dei lavoratori aventi
diritto (art. 50, comma 1), dovrà ricevere dall’ispettorato ripartimentale
delle foreste, tramite l’U.P.L.M.O., le apposite comunicazioni riguardanti il
possesso della idoneità fisica e professionale;
b)
gli addetti alla
guida di automezzi devono essere in possesso dei requisiti previsti dal 5°
comma, ancorché siano già in possesso della qualifica ed abbiano già avuto
con tale qualifica rapporti di lavoro con l’amministrazione forestale;
c)
per quanto
previsto dal 6° comma, si rimanda alle precisazioni fornite sull’argomento
con la circolare n. 230, del 23 aprile 1996.
7.4.4. Il comma 7 va inteso nel senso che, al verificarsi
dell’evento - raggiungimento del limite massimo di età di 50 anni -, il
lavoratore transita nel corrispondente contingente (giorni 101) distrettuale
previsto dall’art. 46, con le qualifiche possedute, fino ad un massimo dì
due, che dovrà indicare al momento del passaggio.
7.4.5. Il lavoratore transitato verrà collocato dopo
l’ultimo dei lavoratori già inclusi nel contingente di arrivo.
7.5. L’art. 58 prevede la possibilità, per i lavoratori
inseriti nel contingente distrettuale di 151 giornate, di chiedere
l’inserimento, con apposita domanda (Mod. D) quali sovrannumerari, nel
"contingente antincendio", nelle graduatorie previste dai punti b) e
c) del 4° comma dell’art. 56.
7.5.1. Le condizioni di accesso sono:
a)
possesso di una
delle qualifiche previste;
b)
condizioni
fisiche e professionali richieste per i lavoratori del contingente ove vengono
inseriti;
7.5.2. I lavoratori in questione non possono, nel corso
dell’anno, superare il limite massimo di 151 giorni; agli stessi, infine,
viene preservata la possibilità di transito al contingente O.T.I.
7.5.3. I lavoratori in questione, quali soprannumerari,
verranno inseriti dopo l’ultimo dei lavoratori del contingente, costituendo
graduatoria a sé in base ai requisiti individuali posseduti.
8. Formazione e aggiornamento delle graduatorie – avviamenti
8.1. L’art. 59 detta i criteri per la formazione delle
graduatorie, di ciascuna delle qualifiche (profili) indicate dall’art. 56,
punti b) e c) valide per l’accesso al contingente corrispondente.
In proposito giova sottolineare che, in subordine, in caso di
parità e sempre con il possesso della qualifica, all’anzianità (anni) di
iscrizione negli elenchi anagrafici, valgono i criteri fissati dalla normativa
statale sul collocamento agricolo (legge n. 83/70) e cioè anzianità di
iscrizione nelle liste di collocamento ed, a parità, la maggiore età.
8.1.1. Come sottolineato dal comma 3, anche questi lavoratori
non possono superare, nell’anno, il limite delle giornate lavorative previste
(101 giorni).
8.1.2. Il comma 4 prevede, per i lavoratori risultati idonei,
ma non inclusi nelle graduatorie distrettuali e, quindi, nei contingenti, la
possibilità di inclusione in una graduatoria unica distrettuale, articolata per
le qualifiche di cui ai punti b) e c), da utilizzare in caso di vacanza
sopravvenuta di posti, in base alle previsioni del comma 5.
8.2. L’art. 60 disciplina le procedure e le modalità per la
redazione e l’aggiornamento delle graduatorie riguardanti i lavoratori da
inserire nei contingenti previsti dall’art. 56, demandando la competenza alle
commissioni provinciali M.O.A. e fissando, come termine il 120° giorno
dall’entrata in vigore della legge regionale n. 16/96.
A tal fine i recapiti inoltreranno, per il tramite delle
S.C.I.C.A., i modd. C) di domanda, debitamente istruite, agli UU.PP.L.M.O.
competenti.
8.2.1. Le commissioni provinciali cureranno, inoltre,
l’aggiornamento dei contingenti previsti dall’art. 56 entro il 15 marzo di
ogni anno.
Il primo aggiornamento dovrà essere effettuato al 15 marzo
1998.
8.3. Entro il 31 gennaio, al fine di effettuare
l’aggiornamento di cui sopra, i lavoratori interessati potranno presentare
istanza di inclusione nella graduatoria unica mediante il mod. H, allegato alla
presente; gli stessi lavoratori, entro il 15 novembre di ogni anno, con
decorrenza dall’anno 1997, dovranno, con il mod. F), allegato, rendere la
dichiarazione prevista dal 40 comma dell’art. 60.
8.3.1. Entro lo stesso termine, anche i lavoratori dei
contingenti previsti dall’art. 56 dovranno presentare l’apposita
dichiarazione prevista dal 3° comma, mediante l’utilizzo del mod. G)
allegato.
8.3.2. Si ritiene utile ricordare che, attesa l’importanza
delle dichiarazioni che i lavoratori devono rendere, entro i termini previsti a
pena di decadenza, si dovrà dare la massima pubblicizzazione a tali
adempimenti.
8.4. Per quanto riguarda le modalità di avviamento, nel fare
riserva di impartire ulteriori istruzioni, si evidenzia tuttavia che, ai sensi
dell’art. 56, comma 6, il reclutamento delle squadre di pronto intervento verrà
effettuato presso "gli uffici di collocamento dei comuni i cui territori
boscati ricadono nel distretto forestale"; pertanto, le richieste di
avviamento saranno presentate dall’amministrazione forestale, tenendo conto
delle proporzioni determinate ai sensi del medesimo sesto comma, ai recapiti
periodici, anche per il tramite della S.C.I.C.A. territorialmente competente, i
quali, faranno luogo agli avviamenti.
I direttori degli UU.PP.L.M.O. e i dirigenti le circoscrizioni,
ciascuno per la parte di propria competenza, adotteranno tempestivamente le
misure organizzative, necessarie per assicurare il pieno funzionamento dei
recapiti periodici competenti, durante i periodi in cui debbono avvenire gli
avviamenti.
9.
Incompatibilità
9.1. L’art. 61 prevede la incompatibilità della permanenza
in uno dei contingenti distrettuali previsti dagli artt. 46 e 54 (contingente ad
esaurimento) con l’inclusione nel contingente antincendio previsto dall’art.
56.
9.1.1. Pertanto, al verificarsi di tale evento - cioè
contemporanea ineludibilità nei vari contingenti dello stesso lavoratore, il
medesimo dovrà essere invitato ad optare mediante l’utilizzo del mod. 1)
allegato, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di
mancata opzione entro il termine di cui sopra, gli uffici procederanno alla
inclusione del lavoratore nel contingente di cui all’art. 56 ed alla
contemporanea esclusione dai contingenti di cui agli artt. 46 e 54.
Tale soluzione trova espresso fondamento nella dizione
letterale dell’art. 61; né, pertanto, appaiono praticabili altre ipotesi,
quali quella dell’effettuazione dell’opzione in momenti successivi e
specificatamente in sede di avviamento, in quanto ciò comporterebbe la lesione
di legittime aspettative di altri soggetti.
9.1.2. Tale dichiarazione, ovviamente, essere acquisita prima
della decisione di inclusione nel contingente prescelto. Il 2° comma
dell’art. 61 prevede la possibilità, per i lavoratori nei cui confronti venga
accertata la inidoneità fisica e, quindi, la impossibilità di permanere nel
contingente antincendio, di transitare, anche in soprannumero, nei
corrispondenti contingenti distrettuali di cui all’art. 46, tenuto conto delle
qualifiche possedute dal lavoratore.
9.1.3. È ovvio che i lavoratori dovranno essere adeguatamente
informati, al fine di potere indicare le due qualifiche possedute e con le quali
dovranno essere inseriti nei suddetti contingenti distrettuali.
10. Programmi informatici
10.1. Si evidenzia, infine che la formazione delle graduatorie
uniche distrettuali e per connessi, codesti UU.PP.L.M.0. dovranno avvalersi dei
programmi informatici messi a disposizione dai competenti uffici di questa
Amministrazione.
L’Assessore BRIGUGLIO
Mod. A
Scheda n ……………
All’Ufficio collocamento di …………………………
OGGETTO:
Istanza per l’inclusione nella graduatoria unica distrettuale ex ari. 49,
legge regionale n. 16196.
Il
sottoscritto
………………………………………………………………………………………..
nato
a ………………………………………………………………….
il …………………………
residente
a ……………………………………………………via
……………………………n…..
già
iscritto nelle liste di collocamento della sezione comunale di
………………………….......…..
Chiede
Di essere incluso nella graduatoria unica distrettuale valevole
ai fini del completamento del contingente previsto dall’art. 49, legge
regionale n. 16/96, avendo avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con
l’amministrazione forestale successivamente alla data di entrata in vigore
della legge regionale n. 11/89.
Allega / Fa riserva di allegare / la documentazione attestante
la prestazione dell’attività lavorativa presso l’I.R.F. e gli anni di
iscrizione negli elenchi anagrafici (Quando si tratta di documentazione
proveniente da uffici diversi da quello in cui si presenta l’istanza).
Data …………………………
Firma ………………………………………
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Lavoro prestato presso I.R.F.
………………………………………
totale
………………………………………x 10
………………………………………
Iscrizione negli elenchi anagrafici dal
………………………………………
Anzianità
iscrizione collocamento dal ………………………………………
Ricevuta presentazione istanza ex art 49 legge regionale n.
16/96
del
sig. ………………………………………
Il funzionario incaricato
………………………….
Mod. B
Scheda n ……………
All’Ufficio collocamento di …………………………
OGGETTO:
Istanza per l’inclusione nel contingente ad esaurimento con garanzia
occupazionale di 151 giornate annue – art. 54, legge regionale n. 16/96.
Il
sottoscritto……………………………………………………..……………………………
nato
a …………………………………………………………………
…. il…………………………
residente
a………………………………………………………………..via…………………………
n.
…………… già iscritto nelle liste di collocamento della sezione comunale
di………………………………………
avendo
avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con l’amministrazione
forestale per almeno 500 giornate lavorative nell’arco del quadriennio
1992/1995 e per tre anni consecutivi;
Chiede
Di essere incluso nel contingente ad esaurimento con garanzia
occupazionale di 151 giornate annue previste dall’art. 54, legge regionale n.
16/96 nonché di essere incluso nella graduatoria unica distrettuale
disciplinata ex art. 53, comma 1.
Chiede
inoltre di volersi avvalere per l’anno……………delle seguenti qualifiche
di cui è in possesso:
1)
………………………………………
2)
………………………………………
Dichiara di non essere iscritto negli elenchi dei coltivatori
diretti, coloni e mezzadri e comunque di altre categorie di lavoratori autonomi.
Allega / Fa riserva di allegare / la certificazione della
prestazione dell’attività lavorativa presso l’I.R.F. e gli anni di
iscrizione negli elenchi anagrafici (Quando si tratta di documentazione
proveniente da uffici diversi da questo in cui si presenta l’istanza).
La presente dichiarazione viene resa in conformità dei
disposto dell’art 4, legge n. 15/68 consapevole che per le dichiarazioni
mendaci sono applicate le pene stabilite dall’art. 496 del C.P..
Data…………………………
Firma ………………………………………
(autenticata a norma di legge)
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Iscrizione negli elenchi anagrafici dal
…………………………
Anzianità
iscrizione collocamento dal …………………………
Attività
lavorativa prestata presso l’I.R.P. 92__ 93 __ 94__95__
Ricevuta
presentazione istanza ex art. 54 legge regionale n. 16/06 del
sig.
……………………………………………………
il
funzionario
incaricato……………………………………………………
Mod. C
Scheda
n. ……………
All’Ufficio collocamento di …………………………
All’I.R.F. di …………………………
OGGETTO:
Istanza ex art. 57, legge regionale n. 16/96 per l’inclusione nel
contingente distrettuale antincendio.
Il sottoscritto …………… …………… ……………
…………… …………… …………… nato a ……………
…………… …………… …………… …………… il ....
…………… ………... e residente a …………… ……………
…………… …………… via …………… …………… …
n.
…………… già iscritto nelle liste di collocamento della sezione comunale
di …………… …………… …………… ……………
Essendo:
(……)
lavoratore iscritto negli elenchi di cui all’art. 6 della legge regionale n.
66/81 (garanzie occupazionali);
(……)
lavoratore incluso nella graduatoria unica ex art. 4, legge regionale n. 16/96;
Chiede
-
di essere incluso nel contingente degli operai ai quali viene attribuita una
garanzia di fascia occupazionale per 101 giornate lavorative ai fini
previdenziali, e specificatamente:
(……)
art. 56, 4° comma lettera A - addetti alle squadre di pronto intervento;
(……)
art. 56, 4° comma lettera A - addetti alle squadre di pronto intervento
(riserva 5% personale volontario dei comandi provinciali del corpo nazionale dei
vigili dei fuoco);
(……)
art. 56, 4° comma lettera B - addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi
tecnici speciali;
(……)
art. 56, 4° comma lettera C - addetti alle torrette di avvistamento ed alle
sale operative;
-
di essere sottoposto all’accertamento della idoneità professionale.
Allega
la seguente certificazione:
1)
certificato
medico di sana e robusta costituzione fisica. rilasciato da autorità pubblica
sanitaria (I.R.F.);
2)
fotocopia
patente di guida cat. C o superiore (I.R.F. e collocamento);
3)
fotocopia
certificato di abilitazione professionale del tipo KE (I.R.F. e collocamento);
4)
certificato
iscrizione del personale volontario comando VV.FF. (collocamento).
5)
Data
………………………
Firma ………………………………………
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Iscrizione
negli elenchi anagrafici ……………………………………….
x
10 = ……… ……… ……… (max 50 punti).
Anzianità
iscrizione collocamento dal ………………………………………
Ricevuta
presentazione istanza ex art. 57 legge regionale n. 16/96
del
sig. ………………………………………………………
Il funzionario incaricato
………………………………………
Mod. D
Scheda n ………………
All’Ufficio collocamento di ………………………………
All’I.R_E di ..............................................
OGGETTO:
Istanza ex ari. 58, legge regionale n. 16196 per l’inclusione nel
contingente distrettuale anfincendio. Lavoratori in sovrannumero
Il
sottoscritto………………………………………………………………………………….
nato
a
………………………………………………………il……………………………………….
e
residente a……………………………………………………… via
………………………………
n………………già
iscritto nelle liste di collocamento della sezione comunale di
………………………ed appartenente al contingente di 151 giorni
lavorative;
Chiede
Di
essere incluso previo accertamento della idoneità fisica e professionale come
sovrannumerario nel contingente antincendio di cui:
(……)
art. 56, 4° comma lettera B - addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi
tecnici speciali;
(……)
art. 56, 4° corruna Icttera C - addetti alle torrette di avvistamento ed alle
sale operative.
Allega
la seguente documentazione:
1)
certificato
medico di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato da autorità pubblica
sanitaria I.R.F.);
2)
fotocopia
patente di guida cat. C o superiore (I.R.F. e collocamento);
3)
fotocopia
certificato di abilitazione professionale del tipo KE (I.R.f. e collocamento).
Data
………………………
Firma ………………………………………………
PARTE RISERVATA All’UFFICIO
Anzianità
d’iscrizione nella fascia dal ………………………………
Iscrizione
negli elenchi anagraficí dal ………………………………
Anzianità
iscrizione collocamento dal ………………………………
Ricevuta
presentazione istanza ex art. 58 legge regionale n. 16196 del
Sig.
………………………………………………
Il funzionario incaricato
………………………………………………
Mod. E
Scheda
………………
All’Ufficio collocamento di ………………………
Oggetto:
Dichiarazione ex art. 50, legge regionale n. 16196 - Sussistenza diritto a
rimanere nei contingenti.
li
Sottoscritto
………………………………………………………………………………………
nato a
………………………………………………………………il
………………………………
e
residente a ………………………………………………via
……………………………………… lavoratore forestale
9
ascritto
ex legge regionale n. 66181 e nonne successive:
(……)
contingente operai a tempo indeterminato;
(……)
contingente operai con garanzia occupazionale di 151 giorni annue;
(……)
contingente operai con garanzia occupazionale di 101 giorni annue;
(……)
ex contingente operai con garanzia occupazionale di 51 giorni annue per il
completamento contingente superiore.
(barrare
il contingente di appartenenza)
Dichiara
-
di essere in possesso dei requisiti richiesti per la sussistenza del diritto di
rimanere nel contingente sopra indicato;
-
di avvalersi per l’anno delle seguenti qualifiche di cui è in possesso:
2)
Dichiara
inoltre:
(……)
di non svolgere altra attività lavorativa (solo per gli O.T.l.);
(……)
di non essere iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
e comunque di altre categorie di lavoratori autonomi (per gli O.T.I. e per i
centocinquantunisti).
La
presente dichiarazione viene resa in conformità del disposto dell’art. 4,
legge n. 15/68 consapevole che per le dichiarazioni
mendaci
sono applicate le pene stabilite dall’ari. 496 del C.P.
Data
………………
Firma
………………………………
(autenticata
a norma di legge)
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Iscrizione
nel contingente dal
Iscrizione
negli elenchi anagrafici dal
Anzianità
iscrizione collocamento dal
Ricevuta
presentazione istanza ex art. 50 legge regionale n. 16/96
del
sig. ………………………………………………
Il funzionario incaricato
………………………………………………………
Mod. F
Scheda
n. ..................
(entro
il 15 gennaio)
All’U.P.L.M.O.
di
tramite
la S.C.I.C.A. di
recapito
periodico di ...................
OGGETTO:
Dichiarazione ex ari. 50, comma 5, ed ari. 60, comma 4, legge regionale n.
16/96 - Permanenza nella graduatoria unica distrettuale di cui all’art. 49 o
nella graduatoria unica di cui all’art. 59, comma 4, legge regionale n. 16/96.
Il
sottoscritto…………………………………………………………………………………………
nato
a ………………………………………………………il
………………………………………
e
residente a ………………………………………
via………………………………………………
n
……… lavoratore inserito nella graduatoria di cui all’art. 49 della legge
regionale n. 16/96 (cancellare la parte 59, comma 4. legge regionale n. 16196
che non interessa)
Dichiara
La
permanenza di iscrizione negli elenchi anagrafici e manifesta la volontà di
rimanere inserito nella superiore graduatoria.
La
presente dichiarazione viene resa dal sottoscritto, in conformità al disposto
dell’art. 4, legge n. 15/68, consapevole che, per chi rilascia false
dichiarazioni, sono applicate le pene stabilite dall’art.496 c.p.
Data
………………………
Firma ………………………………………
Ricevuta
presentazione di dichiarazione (Mod. F) del sig.
…………………………………………...
Il funzionario incaricato
………………………………………
Mod. G
Scheda n ………………………
(entro
il 15 novembre 1997)
All’U.P.L.M.O. di ………………………………….
tramite recapito periodico di ………………………
OGGETTO:
Dichiarazione ex art. 60, comma 3 - Sussistenza diritto a rimanere nei
contingenti antincendio.
Il sottoscritto
…………………………………………………………………………………
nato
a………………………………………………………………il………………………………..
e
residente a ……………………………………………… via .
...................................……………
-
lavoratore forestale iscritto ex art. 56. legge regionale n. 15/96 nel
contingente operai con garanzia occupazionale di 101 giorni annue, quale:
-
addetto alle
squadre di pronto intervento;
-
addetto alla
guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali Per trasporto squadre di
pronto intervento;
-
addetto alle
torrette di avvistamento ed alle sale operative.
Dichiara
Di essere in possesso dei requisiti richiesti per sussistenza
del diritto a rimanere nel contingente sopra indicato e dichiara, altresì di
possedere i requisiti per mantenere l’iscrizione alla prima classe delle liste
dei disoccupati.
La presente dichiarazione viene resa dal sottoscritto, in
conformità al disposto dell’art. 4, legge n. 15/68, consapevole che per chi
rilascia false dichiarazioni, sono applicate le pene stabilite dall’art. 496
c.p.
Data ……………………
Firma …………………………………………
Ricevuta presentazione di dichiarazione (Mod. G) del sig.………….………….………….………….………….………….………….………….………….
Il funzionario incaricato
………….………….………….………….
Mod. H
Scheda n ...........................
(entro
il 31 gennaio)
All’U.P.L.M.O. di ...........................
tramite recapito periodico di ...........................
OGGETTO:
Istanza inclusione nella graduatoria unica prevista da art. 59, comma 4,
legge regionale n. 16/96.
Il sottoscritto
…………………………………………………………………………………
nato
a………………………………………………………………il………………………………..
e
residente a ……………………………………………… via .
...................................……………
n
………………lavoratore forestale iscritto ex legge regionale n. 16/96 nel
contingente
di………………………………………………………………………………………………………
Chiede
Ai
sensi del 2° comma, art. 50, legge regionale n. 16/96 di essere incluso nella
graduatoria unica, prevista dall’art. 59. comma 4.
Data ……………………
Firma …………………………………………
(autenticata a norma di legge)
Ricevuta
presentazione istanza ex art. 59, legge regionale n.16/96 del sig.
.………….………….………….………….………….………….………….………….………….
Il funzionario incaricato
………….………….………….………….
Mod. I
Scheda
n ...........................
All’U.P.L.M.O. di...........................
tramite recapito periodico di ...........................
OGGETTO:
Dichiarazione di opzione ex art. 61, coma 1, Legge regionale n. 16/96.
Il sottoscritto
…………………………………………………………………………………
nato
a………………………………………………………………il………………………………..
e
residente a ……………………………………………… via .
...................................……………
n………………lavoratore
forestale avente titolo all’inclusione nei
contingenti……………………………………………………………………………………………
Dichiara
-
di optare per il
contingente………………………………………
-
di avvalersi per
l’anno………………delle seguenti qualifiche:
1)
………………………………………………………………………………………
2)
………………………………………………………………………………………
di
cui è in possesso.
Data ……………………
Firma …………………………………………
(autenticata a norma di legge)
Ricevuta
presentazione istanza ex art. 61, legge regionale n. 16/96 del sig.
.………….………….………….………….………….………….………….………….………….
Il funzionario incaricato
………….………….………….………….
Mod. L
Scheda n………………
Alla sezione circondariale di………………………………………
per tramite il recapito periodico di
………………………………………
OGGETTO:
Istanza ex art. 50. legge regionale n. 16/96 - qualifiche.
Il sottoscritto
…………………………………………………………………………………
nato
a………………………………………………………………il………………………………..
e
residente a ……………………………………………… via .
...................................……………
n………………iscritto nella graduatoria di cui all’art. 49 della legge regionale n. 16/96 dichiara, ai fini degli avviamenti da effettuarsi ai sensi dell’art. 55 della medesima legge, di volersi avvalere delle seguenti qualifiche
1)
………………………………………………………………
2)
………………………………………………………………
Data ……………………
Firma …………………………………………
(autenticata
a norma di legge)
Ricevuta
presentazione istanza ex art. 50, legge regionale n. 16/96 dei sig.………….………….………….………….………….………….………….………….………….
Il
funzionario incaricato
………….………….………….………….
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE REGIONALE PER L’IMPIEGO
NELLA SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1996 - VERBALE N. 24
La commissione regionale per l’impiego
Vista la legge n. 56/87;
Vista la legge regionale n. 36/90;
Vista la legge regionale n. 16/96;
Ritenuto, nell’esercizio dei poteri conferiti dalla vigente
normativa, di dovere disciplinare le modalità per l’avviamento al lavoro
presso l’amministrazione forestale ai sensi della citata legge regionale n.
16/96, dettando criteri idonei a realizzare celerità nell’espletamento delle
relative procedure e, nel contempo, rispondenti a principi di efficienza ed
economicità;
Delibera:
1) Agli avviamenti di manodopera da effettuarsi ai sensi
dell’art. 53 della legge regionale n. 16/96, relativamente ai lavoratori
inseriti nei contingenti distrettuali formati dalle unità a tempo indeterminato
e con garanzia occupazionale di n. 151 e n. 101 giornate annue, si provvederà
secondo le seguenti modalità:
a)
qualora
l’ambito territoriale del distretto forestale ricada su più circoscrizioni o
su più province, la sezione circoscrizionale titolare delle procedure di
avviamento e della gestione delle graduatorie sarà individuata, di norma,
tenendo conto del criterio della maggiore superficie boscata:
b)
agli avviamenti
provvederanno. su delega della sezione circoscrizionale, i recapiti periodici
territorialmente competenti. mediante chiamata tra i presenti e secondo l'ordine
di graduatoria, dando precedenza ai lavoratori residenti nel comune in cui
debbono eseguirsi i lavori.
2) Agli avviamenti occorrenti per fare fronte agli ulteriori
fabbisogni di manodopera, da effettuarsi ai sensi dell'art. 55 della legge
regionale n. 16196. si provvede con le seguenti modalità:
a)
ferma restando
la priorità negli avviamenti riconosciuta a favore dei lavoratori i quali,
durante uno degli anni 1993. 1994 o 1995, abbiano effettuato almeno un turno di
lavoro presso l'Amministrazione forestale, agli avviamenti stessi si provvederà
utilizzando la graduatoria di cui all'art. 49 della medesima legge n. 16 del
1996;
b)
trovano
applicazione le modalità di cui al punto 1), lett. a) e b);
c)
qualora non si
riesca a coprire il numero delle unità richieste con lavoratori iscritti nella
graduatoria di cui al predetto art. 49, si farà luogo all'avviamento, per i
posti disponibili, tra i presenti alla chiamata, secondo l'ordine di graduatoria
determinato dalla applicazione dei criteri previsti dalla legge n. 83170;
d)
fermo restando
che i lavoratori non possono effettuare più di un turno di lavoro nel corso
dell'anno, gli stessi potranno avvalersi, ai fini degli avviamenti, di due
qualifiche, da indicarsi da parte degli interessati con apposita manifestazione
di volontà.
3) Si confermano, infine, le modalità stabilite con delibera
del 25 ottobre 1996, relativamente ai nuovi insediamenti forestali che siano
costituiti entro il c.a. 1996.
Conseguentemente per tali insediamenti, ferme restando le
graduatorie circoscrizionali, sarà data priorità ai lavoratori disoccupati,
iscritti nelle liste di collocamento della competente sezione circoscrizionale,
residenti nei comuni in cui debbono eseguirsi i lavori; agli avviamenti, con
chiamata tra i presenti, provvederanno, su delega della sezione
circoscrizionale, i recapiti periodici territorialmente competenti, secondo
l'ordine di graduatoria determinata applicando i criteri contenuti nella legge
n. 83/70.
La commissione si riserva di deliberare le modalità di
avviamento relativamente ai nuovi insediamenti forestali che dovessero essere
costituiti a partire dal 1997.
(96.50.2964)