12 4-1-1997 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE 1 N. 1


 

12 4-1-1997 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE 1 N. 1

 

ASSESSORATO

DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

E DELL’EMIGRAZIONE

 

CIRCOLARE 12 dicembre 1996, n. 249.

Legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996. Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione - Direttive attuative in materia di occupazione forestale.

 

Al direttore dell’U.R.LM.O.

Ai direttori degli UU.PP.L.M.O. della Sicilia

e, p.c. All’Assessorato regionale dell’agricoltura

e delle foreste - Direzione foreste

Alle organizzazioni sindacali

 

Come è noto alle SS.LL. nella Gazzetta Ufficile della Regione siciliana n. 17 dell’11 aprile 1996 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto, il cui titolo III riguarda le previsioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dall’incendio.

La suddetta legge disciplina, con profonde modifiche, tutto il settore della forestazione e, al titolo III, prevede una nuova normativa che, innovando la precedente legge regionale n. 11/89, modifica il sistema del collocamento degli operai forestali.

Già con la circolare n. 230 del 23 aprile 1996 sono state emanate le prime direttive volte a disciplinare la fase di presentazione, da parte dei lavoratori interessati, delle apposite istanze previste dalla normativa in esame.

Con la presente circolare si intende affrontare le problematiche generali scaturenti dalla nuova normativa con l’obiettivo di determinate comportamenti univoci da parte di codesti UU.PP.L.M.O.

Il titolo in questione si articola in due capi: il primo riguarda la formazione dei contingenti, delle graduatorie e degli avviamenti presso i cosiddetti “cantieri”; il secondo disciplina, specificatamente, la formazione dei contingenti ed il sistema di avviamento dei lavoratori impegnati nel servizio antincendio.

Per una puntuale applicazione della nuova normativa, si ritiene opportuno, sentito il parere espresso dalla C.R.I. e vista la delibera adottata dalla stessa in data 27 novembre 1996, impartire le seguenti istruzioni.

 

1. Formazione dei contingenti

1.l. Gli articoli 46, 47, 48 e 54 disciplinano la formazione dei contingenti degli operai a tempo indeterminato, di quelli con garanzia occupazionale di 151 e 101 giornate lavorative e del cosiddetto “contingente ad esaurimento con garanzia occupazionale”, anch’esso di 151 giornate lavorative.

1.1.1.Va, innanzitutto, evidenziato che, essendo stata confermata dalla nuova legge n. 16/96 l’attuale articolazione distrettuale, dai contingenti globali indicati dall’art. 46 dovranno essere scorporati, nell’ambito di ogni provincia, i contingenti di ogni distretto in misura numericamente proporzionale alla superficie comunque gestita dall’amministrazione forestale, e comunque nel rispetto dotazione dei contingenti esistenti.

1.1.2. A tal fine, cosi come già avvenuto per l’applicazione della legge regionale n. 11/89, le SS.LL. richiederanno al corrispondente Ispettorato ripartimentale foreste i dati occorrenti alla ripartizione di cui si è detto.

1.1.3. Le SS.LL. dovranno, parimenti, richiedere all’I.R.F. corrispondente il dato numerico previsto dall’art. 47, comma 1, riguardante i lavoratori O.T.I. (operai a tempo indeterminato) che, alla data del 29 febbraio 1996, erano stati riconosciuti idonei ai sensi dell’art. 33 della legge regionale n. 11/89.

1.1.4. In proposito, si ritiene opportuno precisare che, per anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici, deve intendersi il numero complessivo degli anni di iscrizione.

1.1.5. Per quanto riguarda il rinvio operato dall’art. 47, comma 2, alla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola, si deve fare riferimento ai criteri di avviamento al lavoro previsti dalla legge n. 83/70. Pertanto, i contingenti O.T.I. saranno formulati, nell’ordine, secondo i seguenti criteri:

a)     anzianità di iscrizione nella fascia di appartenenza, intendendosi per tale la data del provvedimento che ha dato titolo all’inserimento nella suddetta fascia;

b)     a parità, la-maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici,- intendendosi per tale il maggior numero di anni di iscrizione;

c)     a parità, la maggiore anzianità di iscrizione al collocamento agricolo;

d)     in caso di ulteriore parità la maggiore età anagrafica.

Si ritiene opportuno non invocare il criterio dell’ordine di iscrizione in quanto trattasi di graduatorie sovracomunali. Inoltre, per quanto riguarda l’incompatibilità prevista dal 3° comma degli artt. 47 e 48, la stessa può essere accertata con apposita dichiarazione resa da ciascun lavoratore ai sensi della legge n. 15/68 (mod. E).

1.1.6. Ai fini del computo delle giornate di cui all’art. 54, comma 1, occorrenti per l’inserimento nel contingente ad esaurimento ivi previsto, si terrà conto del numero delle giornate comunicate dalla competente amministrazione forestale agli organi del collocamento. Per quanto concerne la possibilità, per i lavoratori appartenenti al predetto contingente ad esaurimento, di transitare al contingente degli operai a tempo indeterminato, si fa riserva di impartire specifiche direttive, essendo stata formulata al riguardo richiesta di parere all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione.

 

2. Fonnazione e aggiornamento graduatorie - art. 50

2.1. Le graduatorie dei contingenti distrettuali saranno formulate, sulla base dei criteri già indicati, prioritariamente con i lavoratori già appartenenti ai vecchi contingenti ed alla fascia di garanzia occupazionale di 51 giornate, i quali abbiano presentato il mod. “E” allegato alla circolare n. 230 del 23 aprile 1996.

2.1.1. Nel caso in cui l’ambito del distretto ricada su più province, il direttore dell’U.R.L.M.O., sentita la Commissione regionale, individua la commissione provinciale titolata a formulare la graduatoria. Il provvedimento sarà notificato agli UU.PP.L.M.O. interessati ed agli Ispettorati ripartimentali delle foreste corrispondenti. L’U.P.L.M.O. designato, titolare della procedura, curerà l’invio della graduatoria unica distrettuale agli altri UU.PP.L.M.0. interessati.

2.1.2. Esauriti i cinquantunisti, come previsto dall’art. 48, 5° comma, si provvede al completamento numerico, attingendo dalla graduatoria unica distrettuale dei fuori fascia prevista dall’art. 49.

2.2. Per quanto riguarda l’aggiornamento semestrale, per il passaggio al contingente superiore, previsto dal 3° comma dell’art. 50, si dispone che lo stesso avvenga nei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno e che il primo venga effettuato nel mese di giugno 1997, nella considerazione che i contingenti distrettuali potranno essere completati presumibilmente, non prima della fine dell’anno corrente.

2.2.1. Si ritiene utile precisare che la cancellazione, la decadenza e/o la perdita dei requisiti, producono effetti immediati, fermo restando la ratifica da parte della competente commissione provinciale.

2.2.2. Come previsto dal comma 4°, entro il 15 novembre di ogni anno, i lavoratori inseriti nei contingenti dovranno presentare apposita dichiarazione mediante il mod. “E” già utilizzato. Considerata l’importanza che riveste tale dichiarazione. La cui mancata presentazione alla luce di quanto previsto dal 6° comma dell’art. 50, comporta la decadenza dai contingenti e dalla graduatoria, si invitano le SS.LL., a dare la massima pubblicizzazione al suddetto adempimento, in coincidenza con l’approssimarsi del termine di scadenza previsto. Inoltre, considerati i tempi di attuazione, si ritiene opportuno che la presentazione della prima dichiarazione avvenga entro il 15 novembre 1997.

2.3. Si ricorda che l’inserimento nel contingente O.T.I. è subordinato all’esito positivo dell’accertamento previsto dal 1° comma dell’art. 51. Pertanto, in mancanza di tale comunicazione di idoneità da parte dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste, i contingenti formulati dalle commissioni provinciali M.O.A. non potranno considerarsi definitivi.

 

3. Graduatoria unica distrettuale - art. 49

3.1. Si chiarisce che hanno diritto all’inclusione nella graduatoria unica distrettuale anche quei lavoratori che hanno iniziato il turno di lavoro prima dell’8 giugno 1989, sempreché lo abbiano completato successivamente alla suddetta data.

3.2. Al fine della formazione della graduatoria, gli anni valutabili, mediante l’attribuzione di 10 punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste, sono quelli precedenti la data del 31 dicembre 1995.

3.2.1. Inoltre per turno di lavoro, ai fini dell’attribuzione del punteggio, deve intendersi qualunque rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste.

3.2.2. Considerato, infine, che la norma non prevede a quali ulteriori criteri riferirsi, dopo l’applicazione dei due criteri indicati (10 punti per anno di lavoro e, a parità, numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici), si ritiene che debba essere applicato il criterio riguardante la normativa sul collocamento agricolo, cioè anzianità di iscrizione e, a parità, quello dell’età come precedentemente evidenziato.

3.2.3. I lavoratori inclusi nella predetta graduatoria dovranno presentare l’apposita dichiarazione di cui al modello allegato G), entro il 15 novembre di ogni anno, in applicazione del comma 5, art. 50, a partire dal 1997.

Anche in questo caso, considerate le conseguenze determinate dalla mancata presentazione, già previste per i lavoratori dei contingenti, si ritiene opportuno evidenziare la necessità di dare massima pubblicizzazione a tale adempimento.

3.3. Art. 52, comma 1 - Relativamente al secondo periodo, cioè nel caso di esaurimento della graduatoria di cui all’art. 49. si rimanda ad apposite direttive che verranno emanate.

 

4. Avviamento al lavoro - art. 53

4.1. L’art. 53 fissa modalità e procedure da adottare per avviamento al lavoro degli operai inseriti nei contingenti, prevedendo la formulazione di un’unica graduatoria distrettuale compilata secondo il criterio previsto dal comma 1. In tale graduatoria unica, i lavoratori saranno inseriti con un massimo di due qualifiche già indicate con il modello E.

4.1.1. Inoltre per quanto concerne le modalità di avviamento, si richiamano i contenuti della delibera adottata dalla C.R.I. in data 27 novembre 1996, che si allega.

4.1.2. Nel ribadire quanto deliberato al punto 1), lettera a), della citata delibera, si precisa che, nel caso in cui l’ambito territoriale del distretto forestale ricada su più sezioni circoscrizionali o su più province, la sezione circoscrizionale titolare delle procedure di avviamento e della gestione della graduatoria sarà individuata, di norma, tenendo conto del criterio della maggiore superficie boscata. Pertanto, gli UU.PP.L.M.0. si faranno carico di chiedere all’amministrazione forestale l’entità della superficie boscata di ogni singolo distretto.

4.1.3. Le richieste di assunzione saranno inoltrate da parte dell’amministrazione forestale, anche per il tramite della sezione circoscrizionale per l’impiego ed il collocamento in agricoltura (S.C.I.C.A.), ai recapiti periodici territorialmente competenti, i quali, su delega della medesima S.C.I.C.A. provvederanno all’avviamento tra i presenti secondo l’ordine di graduatoria, dando la precedenza ai lavoratori residenti nel comune in cui debbono eseguirsi i lavori, come previsto al punto 1), lettera b), della delibera sopra richiamata.

4.1.4. L’avviamento avverrà previa pubblicizzazione di ciascuna richiesta in ogni recapito del distretto, fissando il giorno e l’ora in cui i lavoratori aventi titolo ed interesse dovranno presentarsi presso il recapito al quale hanno presentato il modello o i modelli di domanda di inclusione nelle graduatorie forestali. A conclusione della chiamata, previo ritiro del modello C/I dei presenti, ciascun recapito comunicherà immediatamente al recapito designato per la procedura di avviamento l’elenco dei nominativi dei partecipanti, affinché provveda all’avviamento secondo i criteri anzidetti. Si precisa che la richiesta di assunzione pubblicizzata dovrà contenere l’indicazione della qualifica o delle qualifiche, il cantiere ed il comune ove il cantiere risulta ubicato, al fine di consentire ai lavoratori partecipanti di potere effettuare, nella maniera più utile, la loro scelta.

4.1.5. Nel caso in cui una richiesta dovesse rimanere inevasa, del tutto o parzialmente, si dovrà procedere alla sua ripubblicizzazione presso gli altri distretti limitrofi della provincia o delle province interessate, dando precedenza, al momento dell’avviamento, ai lavoratori residenti in comuni ricadenti nell’ambito territoriale del distretto che ha avanzato la richiesta, presenti e partecipanti alla seconda chiamata.

4.1.6. Per quanto riguarda la previsione del comma 5 dell’art. 53, riguardante la mancata presentazione del lavoratore; si ritiene che la stessa, come previsto dalla norma, equivalga a rinuncia al turno, salvo che il lavoratore assente alla chiamata, in quanto impedito per gravi motivi, dimostri l’impossibilità a presentarsi entro il termine previsto per il ritiro dei modelli C/1, ovvero che il lavoratore sia inserito nella graduatoria di riferimento in una posizione numerica eccedente la richiesta di avviamento. Si precisa che la rinuncia al turno, nei casi e nei limiti sopra evidenziati, comporta la perdita della posizione in graduatoria e la conseguente collocazione in coda alla stessa, ciò che non esclude la possibilità dell’interessato di essere successivamente avviato per il turno non effettuato, a seguito di scorrimento della graduatoria.

4.2. L’art. 54 prevede l’istituzione, in ogni singolo distretto, di un contingente ad esaurimento con garanzia occupazionale di 151 giornate annue, formato dai lavoratori aventi titolo in base a quanto previsto dal 1° comma del suddetto articolo. Ai fini dell’avviamento, i lavoratori di tale contingente verranno inseriti nella graduatoria unica distrettuale prevista dal comma 1 dell’art. 53, dopo l’ultimo dei lavoratori centocinquantunisti.

4.2.1. Anche per tali lavoratori, valgono, ai fini dell’avviamento, le norme contenute nell’art. 53. riguardante il limite delle giornate, il numero di qualifiche che  possono essere fatte valere, le modalità e procedure di avviamento al lavoro. A tal fine, particolare attenzione merita il disposto del comma 6 riguardante la deroga al limite delle giornate lavorative previste dal contingente di appartenenza dei lavoratori (giorni 151). Pertanto l’amministrazione forestale, nel caso in cui intenda fruire di tale deroga, dovrà evidenziare adeguatamente tale fatto nella richiesta di avviamento che farà per-venire, per consentire ai lavoratori interessati di potere partecipare ed  essere avviati.

 

5. Avviamento al lavoro - art. 55

5.1. Agli avviamenti degli operai non inclusi nei contingenti, da effettuarsi ai sensi dell’art. 55, si provvederà utilizzando la graduatoria di cui all’art. 49, fermo restando che avranno riconosciuta la priorità negli avviamenti quei lavoratori che abbiano effettuato almeno un turno di lavoro presso l’amministrazione forestale, in uno degli anni 1993, 1994, 1995.

Vale per detti avviamenti quanto disposto nella citata delibera della C.R.I. punto 2), lettere a), b), c) e d).

Anche per questi avviamenti i lavoratori potranno avvalersi soltanto di due qualifiche che gli interessati, in sede di prima applicazione, indicheranno con apposita dichiarazione (mod. L), da presentare presso la S.C.I.C.A., tramite i recapiti periodici di appartenenza, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria ex art. 49.

 

6. Disposizioni varie in materia di avviamento

6.1. È il caso di ricordare quanto previsto dal punto 7), lettera f), della circolare assessoriale n. 167 del 2 dicembre 1991, per l’applicazione di quanto disposto nell’art. 84 della legge regionale n. 22/85, che prevede, com’è noto, 1a contestualità nell’avviamento dei lavoratori inclusi nelle fasce di garanzia e dei lavoratori fuori dalle fasce di garanzia occupazionale.

6.2. Per i nuovi insediamenti forestali costituiti entro il 31 dicembre 1996 si richiamano integralmente i contenuti del punto 3) della deliberazione più volte citata.

 

Capo II

 

7. Formazione dei contingenti antincendio

7.1. Il capo H del titolo HI riguarda le misure relative ai lavoratori impegnati nei servizi antincendio e si sviluppa negli artt. dal 56 al 62.

Data la complessità della normativa in essi contenuta, si ritiene di fornire le seguenti indicazioni per una prima, univoca, applicazione, con riserva di emanare direttive integrative dopo ulteriori approfondimenti e chiarimenti.

Ciò riguarda, i particolare, le problematiche attinenti alla formazione del contingente di cui all’art. 56, comma 5°, lettera a), della legge regionale n. 16196, relativo agli addetti alle squadre di pronto intervento, in quanto, tenuto conto delle perplessità interpretative insorte in relazione alle non l5untualì formulazioni contenute nell’art. 57, comma 1, e nell’art. 59 della medesima legge, si è ravvisata l’esigenza di inoltrare richiesta di parere all’Ufficio legislativo.

7.2. L’art. 56 disciplina la fase di compilazione dei contingenti distrettuali previsti, articolati nei tre profili indicati dal comma 4, con garanzia unica di giorni 101. Considerata la dizione dei profili di cui alle lettere b) e c), dovrà essere richiesto, da parte di codesti uffici, ai corrispondenti ispettorati forestali, l’elenco delle qualifiche rientranti in ciascuno di detti profili, previsti dal C.C.N.L. c/o integrativo regionale; i lavoratori, quindi, accederanno a tali profili, in base alle qualifiche possedute alla data dì presentazione delle domande e, comunque, non oltre il 13 maggio 1996.

7.2.1. Inoltre, per l’individuazione della dotazione distrettuale dei lavoratori di ciascun profilo, alla luce delle revisioni del comma 5, dovrà essere avanzata apposita richiesta agli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti.

7.3. La previsione contenuta nei commi 6, 7, 8 dello stesso art. 56 riguarda la disciplina, per quanto concerne gli effetti della composizione numerica in ambito distrettuale e comunale dei lavoratori dei tre profili (i tre commi, infatti, inseriti dopo il 5° comma, puntualizzano ai fini distrettuali, l’applicazione dello stesso).

7.4. L’art. 57, detta le modalità per la formazione dei contingenti distrettuali di ciascun profilo. L’inserimento dei lavoratori avverrà sulla base delle domande già presentate (Mod. C), adeguatamente istruite dalle sezioni circoscrizionali e con la priorità prevista dal 1° comma.

7.4.1. In caso di carenza numerica, al completamento del contingente si provvede con i lavoratori inseriti nella graduatoria ex art. 49 che saranno prelevati, per quanto riguarda il profilo di cui al punto a) dell’art. 56, anche senza il possesso di specifica qualifica. Poiché, inoltre, la graduatoria ex art. 49, costituisce il supporto anche per il completamento dei contingenti previsti dagli artt. 46 e 48 (art. 48, 5° comma), i lavoratori in essi inclusi in caso di contemporanea, possibile, inservibilità in più contingenti, debbono rendere opzione scritta prima dell’inclusione, atteso che l’art. 61. 1’° comma, prevede la incompatibilità tra i contingenti indicati.

7.4.2. Per quanto riguarda l’aliquota di riserva del 5% prevista dall’art. 57, comma 1, ultima parte, essa è indirizzata a quei lavoratori i quali, già in possesso dei requisiti generali di accesso ai benefici della legge, risultino iscritti nei quadri del personale volontario dei comandi provinciali dei VV.FF.

7.4.3. Per quanto riguarda le previsioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6, si precisa:

a)        la commissione provinciale M.O.A., prima di procedere all’inclusione dei lavoratori aventi diritto (art. 50, comma 1), dovrà ricevere dall’ispettorato ripartimentale delle foreste, tramite l’U.P.L.M.O., le apposite comunicazioni riguardanti il possesso della idoneità fisica e professionale;

b)       gli addetti alla guida di automezzi devono essere in possesso dei requisiti previsti dal 5° comma, ancorché siano già in possesso della qualifica ed abbiano già avuto con tale qualifica rapporti di lavoro con l’amministrazione forestale;

c)        per quanto previsto dal 6° comma, si rimanda alle precisazioni fornite sull’argomento con la circolare n. 230, del 23 aprile 1996.

7.4.4. Il comma 7 va inteso nel senso che, al verificarsi dell’evento - raggiungimento del limite massimo di età di 50 anni -, il lavoratore transita nel corrispondente contingente (giorni 101) distrettuale previsto dall’art. 46, con le qualifiche possedute, fino ad un massimo dì due, che dovrà indicare al momento del passaggio.

7.4.5. Il lavoratore transitato verrà collocato dopo l’ultimo dei lavoratori già inclusi nel contingente di arrivo.

7.5. L’art. 58 prevede la possibilità, per i lavoratori inseriti nel contingente distrettuale di 151 giornate, di chiedere l’inserimento, con apposita domanda (Mod. D) quali sovrannumerari, nel "contingente antincendio", nelle graduatorie previste dai punti b) e c) del 4° comma dell’art. 56.

7.5.1. Le condizioni di accesso sono:

a)        possesso di una delle qualifiche previste;

b)       condizioni fisiche e professionali richieste per i lavoratori del contingente ove vengono inseriti;

7.5.2. I lavoratori in questione non possono, nel corso dell’anno, superare il limite massimo di 151 giorni; agli stessi, infine, viene preservata la possibilità di transito al contingente O.T.I.

7.5.3. I lavoratori in questione, quali soprannumerari, verranno inseriti dopo l’ultimo dei lavoratori del contingente, costituendo graduatoria a sé in base ai requisiti individuali posseduti.

 

8. Formazione e aggiornamento delle graduatorie – avviamenti

8.1. L’art. 59 detta i criteri per la formazione delle graduatorie, di ciascuna delle qualifiche (profili) indicate dall’art. 56, punti b) e c) valide per l’accesso al contingente corrispondente.

In proposito giova sottolineare che, in subordine, in caso di parità e sempre con il possesso della qualifica, all’anzianità (anni) di iscrizione negli elenchi anagrafici, valgono i criteri fissati dalla normativa statale sul collocamento agricolo (legge n. 83/70) e cioè anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento ed, a parità, la maggiore età.

8.1.1. Come sottolineato dal comma 3, anche questi lavoratori non possono superare, nell’anno, il limite delle giornate lavorative previste (101 giorni).

8.1.2. Il comma 4 prevede, per i lavoratori risultati idonei, ma non inclusi nelle graduatorie distrettuali e, quindi, nei contingenti, la possibilità di inclusione in una graduatoria unica distrettuale, articolata per le qualifiche di cui ai punti b) e c), da utilizzare in caso di vacanza sopravvenuta di posti, in base alle previsioni del comma 5.

8.2. L’art. 60 disciplina le procedure e le modalità per la redazione e l’aggiornamento delle graduatorie riguardanti i lavoratori da inserire nei contingenti previsti dall’art. 56, demandando la competenza alle commissioni provinciali M.O.A. e fissando, come termine il 120° giorno dall’entrata in vigore della legge regionale n. 16/96.

A tal fine i recapiti inoltreranno, per il tramite delle S.C.I.C.A., i modd. C) di domanda, debitamente istruite, agli UU.PP.L.M.O. competenti.

8.2.1. Le commissioni provinciali cureranno, inoltre, l’aggiornamento dei contingenti previsti dall’art. 56 entro il 15 marzo di ogni anno.

Il primo aggiornamento dovrà essere effettuato al 15 marzo 1998.

8.3. Entro il 31 gennaio, al fine di effettuare l’aggiornamento di cui sopra, i lavoratori interessati potranno presentare istanza di inclusione nella graduatoria unica mediante il mod. H, allegato alla presente; gli stessi lavoratori, entro il 15 novembre di ogni anno, con decorrenza dall’anno 1997, dovranno, con il mod. F), allegato, rendere la dichiarazione prevista dal 40 comma dell’art. 60.

8.3.1. Entro lo stesso termine, anche i lavoratori dei contingenti previsti dall’art. 56 dovranno presentare l’apposita dichiarazione prevista dal 3° comma, mediante l’utilizzo del mod. G) allegato.

8.3.2. Si ritiene utile ricordare che, attesa l’importanza delle dichiarazioni che i lavoratori devono rendere, entro i termini previsti a pena di decadenza, si dovrà dare la massima pubblicizzazione a tali adempimenti.

8.4. Per quanto riguarda le modalità di avviamento, nel fare riserva di impartire ulteriori istruzioni, si evidenzia tuttavia che, ai sensi dell’art. 56, comma 6, il reclutamento delle squadre di pronto intervento verrà effettuato presso "gli uffici di collocamento dei comuni i cui territori boscati ricadono nel distretto forestale"; pertanto, le richieste di avviamento saranno presentate dall’amministrazione forestale, tenendo conto delle proporzioni determinate ai sensi del medesimo sesto comma, ai recapiti periodici, anche per il tramite della S.C.I.C.A. territorialmente competente, i quali, faranno luogo agli avviamenti.

I direttori degli UU.PP.L.M.O. e i dirigenti le circoscrizioni, ciascuno per la parte di propria competenza, adotteranno tempestivamente le misure organizzative, necessarie per assicurare il pieno funzionamento dei recapiti periodici competenti, durante i periodi in cui debbono avvenire gli avviamenti.

 

9. Incompatibilità

9.1. L’art. 61 prevede la incompatibilità della permanenza in uno dei contingenti distrettuali previsti dagli artt. 46 e 54 (contingente ad esaurimento) con l’inclusione nel contingente antincendio previsto dall’art. 56.

9.1.1. Pertanto, al verificarsi di tale evento - cioè contemporanea ineludibilità nei vari contingenti dello stesso lavoratore, il medesimo dovrà essere invitato ad optare mediante l’utilizzo del mod. 1) allegato, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di mancata opzione entro il termine di cui sopra, gli uffici procederanno alla inclusione del lavoratore nel contingente di cui all’art. 56 ed alla contemporanea esclusione dai contingenti di cui agli artt. 46 e 54.

Tale soluzione trova espresso fondamento nella dizione letterale dell’art. 61; né, pertanto, appaiono praticabili altre ipotesi, quali quella dell’effettuazione dell’opzione in momenti successivi e specificatamente in sede di avviamento, in quanto ciò comporterebbe la lesione di legittime aspettative di altri soggetti.

9.1.2. Tale dichiarazione, ovviamente, essere acquisita prima della decisione di inclusione nel contingente prescelto. Il 2° comma dell’art. 61 prevede la possibilità, per i lavoratori nei cui confronti venga accertata la inidoneità fisica e, quindi, la impossibilità di permanere nel contingente antincendio, di transitare, anche in soprannumero, nei corrispondenti contingenti distrettuali di cui all’art. 46, tenuto conto delle qualifiche possedute dal lavoratore.

9.1.3. È ovvio che i lavoratori dovranno essere adeguatamente informati, al fine di potere indicare le due qualifiche possedute e con le quali dovranno essere inseriti nei suddetti contingenti distrettuali.

 

10. Programmi informatici

10.1. Si evidenzia, infine che la formazione delle graduatorie uniche distrettuali e per connessi, codesti UU.PP.L.M.0. dovranno avvalersi dei programmi informatici messi a disposizione dai competenti uffici di questa Amministrazione.

 

L’Assessore BRIGUGLIO


Mod. A

Scheda n ……………

 

All’Ufficio collocamento di …………………………

OGGETTO: Istanza per l’inclusione nella graduatoria unica distrettuale ex ari. 49, legge regionale n. 16196.

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..

nato a ………………………………………………………………….  il …………………………

residente a ……………………………………………………via ……………………………n…..

già iscritto nelle liste di collocamento della sezione comunale di ………………………….......…..

 

Chiede

 

Di essere incluso nella graduatoria unica distrettuale valevole ai fini del completamento del contingente previsto dall’art. 49, legge regionale n. 16/96, avendo avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con l’amministrazione forestale successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/89.

Allega / Fa riserva di allegare / la documentazione attestante la prestazione dell’attività lavorativa presso l’I.R.F. e gli anni di iscrizione negli elenchi anagrafici (Quando si tratta di documentazione proveniente da uffici diversi da quello in cui si presenta l’istanza).

Data …………………………

Firma ………………………………………

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

Lavoro prestato presso I.R.F. ………………………………………

totale ………………………………………x 10 ………………………………………

Iscrizione negli elenchi anagrafici dal ………………………………………

Anzianità iscrizione collocamento dal ………………………………………

 

Ricevuta presentazione istanza ex art 49 legge regionale n. 16/96

del sig. ………………………………………

Il funzionario incaricato

………………………….


Mod. B

Scheda n ……………

All’Ufficio collocamento di …………………………

 

OGGETTO: Istanza per l’inclusione nel contingente ad esaurimento con garanzia occupazionale di 151 giornate annue – art. 54, legge regionale n. 16/96.

Il sottoscritto……………………………………………………..……………………………

nato a ………………………………………………………………… …. il…………………………

residente a………………………………………………………………..via…………………………

n. …………… già iscritto nelle liste di collocamento della sezione comunale di………………………………………

avendo avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con l’amministrazione forestale per almeno 500 giornate lavorative nell’arco del quadriennio 1992/1995 e per tre anni consecutivi;

 

Chiede

 

Di essere incluso nel contingente ad esaurimento con garanzia occupazionale di 151 giornate annue previste dall’art. 54, legge regionale n. 16/96 nonché di essere incluso nella graduatoria unica distrettuale disciplinata ex art. 53, comma 1.

Chiede inoltre di volersi avvalere per l’anno……………delle seguenti qualifiche di cui è in possesso:

1)      ………………………………………

2)      ………………………………………

Dichiara di non essere iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e comunque di altre categorie di lavoratori autonomi.

Allega / Fa riserva di allegare / la certificazione della prestazione dell’attività lavorativa presso l’I.R.F. e gli anni di iscrizione negli elenchi anagrafici (Quando si tratta di documentazione proveniente da uffici diversi da questo in cui si presenta l’istanza).

La presente dichiarazione viene resa in conformità dei disposto dell’art 4, legge n. 15/68 consapevole che per le dichiarazioni mendaci sono applicate le pene stabilite dall’art. 496 del C.P..

Data…………………………

Firma ………………………………………

                                                                                                           (autenticata a norma di legge)

 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

Iscrizione negli elenchi anagrafici dal …………………………

Anzianità iscrizione collocamento dal …………………………

Attività lavorativa prestata presso l’I.R.P. 92__ 93 __ 94__95__

 

Ricevuta presentazione istanza ex art. 54 legge regionale n. 16/06 del

sig. ……………………………………………………

il funzionario incaricato……………………………………………………


Mod. C

Scheda n. ……………

All’Ufficio collocamento di …………………………

All’I.R.F. di …………………………

 

 

OGGETTO: Istanza ex art. 57, legge regionale n. 16/96 per l’inclusione nel contingente distrettuale antincendio.

 

Il sottoscritto …………… …………… …………… …………… …………… …………… nato a …………… …………… …………… …………… …………… il .... …………… ………... e residente a …………… …………… …………… …………… via …………… …………… …

n. …………… già iscritto nelle liste di collocamento della sezione comunale di …………… …………… …………… ……………

Essendo:

(……) lavoratore iscritto negli elenchi di cui all’art. 6 della legge regionale n. 66/81 (garanzie occupazionali);

(……) lavoratore incluso nella graduatoria unica ex art. 4, legge regionale n. 16/96;

 

Chiede

 

- di essere incluso nel contingente degli operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per 101 giornate lavorative ai fini previdenziali, e specificatamente:

(……) art. 56, 4° comma lettera A - addetti alle squadre di pronto intervento;

(……) art. 56, 4° comma lettera A - addetti alle squadre di pronto intervento (riserva 5% personale volontario dei comandi provinciali del corpo nazionale dei vigili dei fuoco);

(……) art. 56, 4° comma lettera B - addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali;

(……) art. 56, 4° comma lettera C - addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative;

- di essere sottoposto all’accertamento della idoneità professionale.

Allega la seguente certificazione:

1)      certificato medico di sana e robusta costituzione fisica. rilasciato da autorità pubblica sanitaria (I.R.F.);

2)      fotocopia patente di guida cat. C o superiore (I.R.F. e collocamento);

3)      fotocopia certificato di abilitazione professionale del tipo KE (I.R.F. e collocamento);

4)      certificato iscrizione del personale volontario comando VV.FF. (collocamento).

5)       

Data ………………………

 

Firma ………………………………………

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

Iscrizione negli elenchi anagrafici ……………………………………….

x 10 = ……… ……… ……… (max 50 punti).

Anzianità iscrizione collocamento dal ………………………………………

 

 


Ricevuta presentazione istanza ex art. 57 legge regionale n. 16/96

del sig. ………………………………………………………

                                                                                                    Il funzionario incaricato

………………………………………


 

Mod. D

Scheda n ………………

All’Ufficio collocamento di ………………………………

All’I.R_E di ..............................................

 

OGGETTO: Istanza ex ari. 58, legge regionale n. 16196 per l’inclusione nel contingente distrettuale anfincendio. Lavoratori in sovrannumero

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………….

nato a ………………………………………………………il……………………………………….

e residente a……………………………………………………… via ………………………………

n………………già iscritto nelle liste di collocamento della sezione comunale di ………………………ed appartenente al contingente di 151 giorni lavorative;

 

Chiede

 

Di essere incluso previo accertamento della idoneità fisica e professionale come sovrannumerario nel contingente antincendio di cui:

(……) art. 56, 4° comma lettera B - addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali;

(……) art. 56, 4° corruna Icttera C - addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative.

Allega la seguente documentazione:

1)      certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato da autorità pubblica sanitaria I.R.F.);

2)      fotocopia patente di guida cat. C o superiore (I.R.F. e collocamento);

3)      fotocopia certificato di abilitazione professionale del tipo KE (I.R.f. e collocamento).

 

Data ………………………

Firma ………………………………………………

 

PARTE RISERVATA All’UFFICIO

 

Anzianità d’iscrizione nella fascia dal ………………………………

Iscrizione negli elenchi anagraficí dal ………………………………

Anzianità iscrizione collocamento dal ………………………………

Ricevuta presentazione istanza ex art. 58 legge regionale n. 16196 del

Sig. ………………………………………………

                                                                                           

                                                                                      Il funzionario incaricato

………………………………………………

 


Mod. E

Scheda ………………

All’Ufficio collocamento di ………………………

 

 

Oggetto: Dichiarazione ex art. 50, legge regionale n. 16196 - Sussistenza diritto a rimanere nei contingenti.

li Sottoscritto ……………………………………………………………………………………… nato a ………………………………………………………………il ………………………………

e residente a ………………………………………………via ……………………………………… lavoratore forestale

9

ascritto ex legge regionale n. 66181 e nonne successive:

(……) contingente operai a tempo indeterminato;

(……) contingente operai con garanzia occupazionale di 151 giorni annue;

(……) contingente operai con garanzia occupazionale di 101 giorni annue;

(……) ex contingente operai con garanzia occupazionale di 51 giorni annue per il completamento contingente superiore.

(barrare il contingente di appartenenza)

Dichiara

- di essere in possesso dei requisiti richiesti per la sussistenza del diritto di rimanere nel contingente sopra indicato;

- di avvalersi per l’anno delle seguenti qualifiche di cui è in possesso:

2)

Dichiara inoltre:

(……) di non svolgere altra attività lavorativa (solo per gli O.T.l.);

(……) di non essere iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e comunque di altre categorie di lavoratori autonomi (per gli O.T.I. e per i centocinquantunisti).

La presente dichiarazione viene resa in conformità del disposto dell’art. 4, legge n. 15/68 consapevole che per le dichiarazioni

mendaci sono applicate le pene stabilite dall’ari. 496 del C.P.

Data ………………

                                                                                                                    Firma

………………………………

                                                                                                                 (autenticata a norma di legge)

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

Iscrizione nel contingente dal

Iscrizione negli elenchi anagrafici dal

Anzianità iscrizione collocamento dal

Ricevuta presentazione istanza ex art. 50 legge regionale n. 16/96

del sig. ………………………………………………

 

                                                                                     Il funzionario incaricato

………………………………………………………

 

 

 

 


 

 


Mod. F

Scheda n. ..................

(entro il 15 gennaio)

All’U.P.L.M.O. di

tramite la S.C.I.C.A. di

recapito periodico di ...................

OGGETTO: Dichiarazione ex ari. 50, comma 5, ed ari. 60, comma 4, legge regionale n. 16/96 - Permanenza nella graduatoria unica distrettuale di cui all’art. 49 o nella graduatoria unica di cui all’art. 59, comma 4, legge regionale n. 16/96.

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………

nato a ………………………………………………………il ………………………………………

e residente a ……………………………………… via………………………………………………

n ……… lavoratore inserito nella graduatoria di cui all’art. 49 della legge regionale n. 16/96 (cancellare la parte 59, comma 4. legge regionale n. 16196 che non interessa)

 

Dichiara

 

La permanenza di iscrizione negli elenchi anagrafici e manifesta la volontà di rimanere inserito nella superiore graduatoria.

La presente dichiarazione viene resa dal sottoscritto, in conformità al disposto dell’art. 4, legge n. 15/68, consapevole che, per chi rilascia false dichiarazioni, sono applicate le pene stabilite dall’art.496 c.p.

Data ………………………

Firma ………………………………………

 

 

 


Ricevuta presentazione di dichiarazione (Mod. F) del sig. …………………………………………...

 

                                                                                                             Il funzionario incaricato

………………………………………


Mod. G

Scheda n ………………………

(entro il 15 novembre 1997)

 

 

All’U.P.L.M.O. di ………………………………….

tramite recapito periodico di ………………………

 

 

OGGETTO: Dichiarazione ex art. 60, comma 3 - Sussistenza diritto a rimanere nei contingenti antincendio.

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………

nato a………………………………………………………………il………………………………..

e residente a ……………………………………………… via . ...................................……………

- lavoratore forestale iscritto ex art. 56. legge regionale n. 15/96 nel contingente operai con garanzia occupazionale di 101 giorni annue, quale:

-         addetto alle squadre di pronto intervento;

-         addetto alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali Per trasporto squadre di pronto intervento;

-         addetto alle torrette di avvistamento ed alle sale operative.

Dichiara

Di essere in possesso dei requisiti richiesti per sussistenza del diritto a rimanere nel contingente sopra indicato e dichiara, altresì di possedere i requisiti per mantenere l’iscrizione alla prima classe delle liste dei disoccupati.

La presente dichiarazione viene resa dal sottoscritto, in conformità al disposto dell’art. 4, legge n. 15/68, consapevole che per chi rilascia false dichiarazioni, sono applicate le pene stabilite dall’art. 496 c.p.

Data ……………………

Firma …………………………………………

 

 

 


Ricevuta presentazione di dichiarazione (Mod. G) del sig.………….………….………….………….………….………….………….………….………….

 

                                                                                                 Il funzionario incaricato

………….………….………….………….


 

Mod. H

Scheda n ...........................

(entro il 31 gennaio)

All’U.P.L.M.O. di ...........................

tramite recapito periodico di ...........................

OGGETTO: Istanza inclusione nella graduatoria unica prevista da art. 59, comma 4, legge regionale n. 16/96.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………

nato a………………………………………………………………il………………………………..

e residente a ……………………………………………… via . ...................................……………

n ………………lavoratore forestale iscritto ex legge regionale n. 16/96 nel contingente di………………………………………………………………………………………………………

Chiede

Ai sensi del 2° comma, art. 50, legge regionale n. 16/96 di essere incluso nella graduatoria unica, prevista dall’art. 59. comma 4.

Data ……………………

Firma …………………………………………

                                                                                                (autenticata a norma di legge)

 

 


Ricevuta presentazione istanza ex art. 59, legge regionale n.16/96 del sig. .………….………….………….………….………….………….………….………….………….

 

                                                                                                 Il funzionario incaricato

………….………….………….………….


Mod. I

Scheda n ...........................

All’U.P.L.M.O. di...........................

tramite recapito periodico di ...........................

 

OGGETTO: Dichiarazione di opzione ex art. 61, coma 1, Legge regionale n. 16/96.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………

nato a………………………………………………………………il………………………………..

e residente a ……………………………………………… via . ...................................……………

n………………lavoratore forestale avente titolo all’inclusione nei contingenti……………………………………………………………………………………………

Dichiara

-         di optare per il contingente………………………………………

-         di avvalersi per l’anno………………delle seguenti qualifiche:

      1)            ………………………………………………………………………………………

      2)            ………………………………………………………………………………………

di cui è in possesso.

Data ……………………

Firma …………………………………………

                                                                                                (autenticata a norma di legge)

 

 


Ricevuta presentazione istanza ex art. 61, legge regionale n. 16/96 del sig. .………….………….………….………….………….………….………….………….………….

 

                                                                                                 Il funzionario incaricato

………….………….………….………….


Mod. L

Scheda n………………

Alla sezione circondariale di………………………………………

per tramite il recapito periodico di ………………………………………

 

 

OGGETTO: Istanza ex art. 50. legge regionale n. 16/96 - qualifiche.

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………

nato a………………………………………………………………il………………………………..

e residente a ……………………………………………… via . ...................................……………

n………………iscritto nella graduatoria di cui all’art. 49 della legge regionale n. 16/96 dichiara, ai fini degli avviamenti da effettuarsi ai sensi dell’art. 55 della medesima legge, di volersi avvalere delle seguenti qualifiche

1)      ………………………………………………………………

2)      ………………………………………………………………

Data ……………………

Firma …………………………………………

                                                                                                (autenticata a norma di legge)

 

Ricevuta presentazione istanza ex art. 50, legge regionale n. 16/96 dei sig.………….………….………….………….………….………….………….………….………….

 

                                                                                                 Il funzionario incaricato

………….………….………….………….


 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE REGIONALE PER L’IMPIEGO NELLA SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1996 - VERBALE N. 24

 

La commissione regionale per l’impiego

Vista la legge n. 56/87;

Vista la legge regionale n. 36/90;

Vista la legge regionale n. 16/96;

Ritenuto, nell’esercizio dei poteri conferiti dalla vigente normativa, di dovere disciplinare le modalità per l’avviamento al lavoro presso l’amministrazione forestale ai sensi della citata legge regionale n. 16/96, dettando criteri idonei a realizzare celerità nell’espletamento delle relative procedure e, nel contempo, rispondenti a principi di efficienza ed economicità;

Delibera:

1) Agli avviamenti di manodopera da effettuarsi ai sensi dell’art. 53 della legge regionale n. 16/96, relativamente ai lavoratori inseriti nei contingenti distrettuali formati dalle unità a tempo indeterminato e con garanzia occupazionale di n. 151 e n. 101 giornate annue, si provvederà secondo le seguenti modalità:

a)      qualora l’ambito territoriale del distretto forestale ricada su più circoscrizioni o su più province, la sezione circoscrizionale titolare delle procedure di avviamento e della gestione delle graduatorie sarà individuata, di norma, tenendo conto del criterio della maggiore superficie boscata:

b)      agli avviamenti provvederanno. su delega della sezione circoscrizionale, i recapiti periodici territorialmente competenti. mediante chiamata tra i presenti e secondo l'ordine di graduatoria, dando precedenza ai lavoratori residenti nel comune in cui debbono eseguirsi i lavori.

2) Agli avviamenti occorrenti per fare fronte agli ulteriori fabbisogni di manodopera, da effettuarsi ai sensi dell'art. 55 della legge regionale n. 16196. si provvede con le seguenti modalità:

a)      ferma restando la priorità negli avviamenti riconosciuta a favore dei lavoratori i quali, durante uno degli anni 1993. 1994 o 1995, abbiano effettuato almeno un turno di lavoro presso l'Amministrazione forestale, agli avviamenti stessi si provvederà utilizzando la graduatoria di cui all'art. 49 della medesima legge n. 16 del 1996;

b)      trovano applicazione le modalità di cui al punto 1), lett. a) e b);

c)      qualora non si riesca a coprire il numero delle unità richieste con lavoratori iscritti nella graduatoria di cui al predetto art. 49, si farà luogo all'avviamento, per i posti disponibili, tra i presenti alla chiamata, secondo l'ordine di graduatoria determinato dalla applicazione dei criteri previsti dalla legge n. 83170;

d)      fermo restando che i lavoratori non possono effettuare più di un turno di lavoro nel corso dell'anno, gli stessi potranno avvalersi, ai fini degli avviamenti, di due qualifiche, da indicarsi da parte degli interessati con apposita manifestazione di volontà.

3) Si confermano, infine, le modalità stabilite con delibera del 25 ottobre 1996, relativamente ai nuovi insediamenti forestali che siano costituiti entro il c.a. 1996.

Conseguentemente per tali insediamenti, ferme restando le graduatorie circoscrizionali, sarà data priorità ai lavoratori disoccupati, iscritti nelle liste di collocamento della competente sezione circoscrizionale, residenti nei comuni in cui debbono eseguirsi i lavori; agli avviamenti, con chiamata tra i presenti, provvederanno, su delega della sezione circoscrizionale, i recapiti periodici territorialmente competenti, secondo l'ordine di graduatoria determinata applicando i criteri contenuti nella legge n. 83/70.

La commissione si riserva di deliberare le modalità di avviamento relativamente ai nuovi insediamenti forestali che dovessero essere costituiti a partire dal 1997.

 

(96.50.2964)