Palermo, 9 giugno 1996


 

 

 

 

 

Regione Siciliana

REGIONE SICILIANA

Assessorato Agricoltura e Foreste

DIREZIONE FORESTE

 

Palermo, 9 giugno 1996

RISPOSTA A ……………………………

DEL ………………………………………

                 

                GRUPPO       DF    PROT. N. 151

             OGGETTO: Datazione antinfortunistica lavoratori forestali – Protocollo d’intesa del 30 maggio 1996.

 ALLEGATI N. .................................... .

 

 

AGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI

DELLE FORESTE

LORO SEDI

 

AL GRUPPO DI COORDINAMENTIO S.A.B.

PALERMO

 

ALLA RISERVA ORIENTATA DELLO ZINGARO                                                                                  ZIA~O

TRAPANI

e, p.c.

ALL'UFFICIO DI GABINETTO

SEDE

 

ALLA DIREZIONE AZIENDA FF.DD. R.S.

PALERMO

 

   

Si fa seguito alla direzionale prot. 123 del 9 maggio u.s. per trasmettere stralcio del protocollo dintesa siglato in data 30/5/1996 dai rappresentanti dell’Amministrazione regionale e delle OO.SS. di categoria, concernente l'oggetto.

Si richiama l'attenzione su quanto convenuto con le OO.SS. con particolare riferimento alla dotazione delle apposite calzature protettive da utilizzarsi per le tipologie di intervento individuate dal Piano di Sicurezza approvaqto con D.A. n° 115 del 30/03/1996 notificato a codesti Uffici con nota n° 8128 del 30/3/1996.

Relativamente alla restante dotazione antinfortunistica, la stessa dovrà essere fornita nei termini e con le modalità prescritte all'uopo dalla norma di riferimento.

In ordine alla cennata dotazione delle calzature si rinvia al contenuto del protocollo che si allega, invitando nel contempo gli Uffici interessati a verificare cm particolare cura il rispetto del prefissato periodo d'uso per il dispositivo in argomento (dodici mesi di effettiva prestazione lavorativa), nonché delle condizioni e degli obblighi legati al loro corretto utilizzo da parte del lavoratore.

Sul versante del prezzo da rimborsare al lavoratore si precisa che lo stesso dovrà derivare da apposita indagine dì mercato condotta o da condurre da parte di codesti Uffici, avvertendo che come chiaramente evidenziato nel protocollo d'intesa il previsto rimborso dovrà essere subordinato alla presentazione di regolare fattura ed alla condizione che il dispositivo possegga i requisiti di omologabilità prescritti dalle norme.

Si informa, comunque, che sulla base di indagini di mercato effettuate da alcuni Uffici il prezzo massimo rimborsabile al lavoratore per l'acquisto delle calzature, può essere fissato, sulla base della media dei prezzi comunicati, nella misura di £.45.000/50.000 il paio.

Si richiama l'attenzione di codesti Uffici, infine, sulla apposita dichiarazione che il lavoratore dovrà essere chiamato a sottoscrivere all'atto della consegna delle calzature,' la quale dovrà contenere tutti gli elementi riportati nel protocollo d'intesa che si trasmette.

Si raccomanda la puntuale applicazione.

 

IL DIRETTORE REGIONALE

(Avv. Felice Crosta)