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Regione Siciliana REGIONE
SICILIANA Assessorato Agricoltura e Foreste DIREZIONE FORESTE |
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Palermo, 9 giugno 1996 RISPOSTA A
…………………………… DEL
……………………………………… |
GRUPPO
DF PROT. N. 151
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AGLI ISPETTORATI
RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE LORO
SEDI |
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AL GRUPPO DI
COORDINAMENTIO S.A.B. PALERMO |
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ALLA
RISERVA ORIENTATA DELLO ZINGARO
ZIA~O TRAPANI |
e, p.c. |
ALL'UFFICIO DI GABINETTO SEDE |
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ALLA DIREZIONE AZIENDA FF.DD. R.S. PALERMO |
Si fa seguito alla direzionale prot. 123 del 9 maggio u.s. per trasmettere stralcio del protocollo dintesa siglato in data 30/5/1996 dai rappresentanti dell’Amministrazione regionale e delle OO.SS. di categoria, concernente l'oggetto.
Si richiama l'attenzione su quanto convenuto con le OO.SS. con particolare riferimento alla dotazione delle apposite calzature protettive da utilizzarsi per le tipologie di intervento individuate dal Piano di Sicurezza approvaqto con D.A. n° 115 del 30/03/1996 notificato a codesti Uffici con nota n° 8128 del 30/3/1996.
Relativamente alla restante dotazione antinfortunistica, la stessa dovrà essere fornita nei termini e con le modalità prescritte all'uopo dalla norma di riferimento.
In ordine alla cennata dotazione delle calzature si rinvia al
contenuto del protocollo che si allega, invitando nel contempo gli Uffici
interessati a verificare cm particolare cura il rispetto del prefissato periodo
d'uso per il dispositivo in argomento (dodici mesi di effettiva prestazione
lavorativa), nonché delle condizioni e degli obblighi legati al loro corretto
utilizzo da parte del lavoratore.
Sul versante del prezzo da rimborsare al lavoratore si precisa che lo stesso dovrà derivare da apposita indagine dì mercato condotta o da condurre da parte di codesti Uffici, avvertendo che come chiaramente evidenziato nel protocollo d'intesa il previsto rimborso dovrà essere subordinato alla presentazione di regolare fattura ed alla condizione che il dispositivo possegga i requisiti di omologabilità prescritti dalle norme.
Si informa, comunque, che sulla base di indagini di mercato
effettuate da alcuni Uffici il prezzo massimo rimborsabile al lavoratore per
l'acquisto delle calzature, può essere fissato, sulla base della media dei
prezzi comunicati, nella misura di £.45.000/50.000 il paio.
Si richiama l'attenzione di codesti Uffici, infine, sulla
apposita dichiarazione che il lavoratore dovrà essere chiamato a sottoscrivere
all'atto della consegna delle calzature,' la quale dovrà contenere tutti gli
elementi riportati nel protocollo d'intesa che si trasmette.
Si raccomanda la puntuale applicazione.
IL DIRETTORE REGIONALE (Avv. Felice Crosta) |