CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE
PER I DIPENDENTI DELL'ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DELLA SICILIA
Il
giorno quattro del mese di aprile dell’anno duemilaedue, presso la sede
dell’Associazione Regionale Allevatori della Sicilia si sono incontrati:
e la delegazione sindacale composta dal Sig. Italo Tripi, Segretario
Generale regionale della FLAI-CGIL, dal Sig. Salvatore Lo Balbo,
Segretario regionale della FLAI-CGIL, dal Sig. Fabrizio Scatà,
Segretario Generale della FAI-CISL, dal sig. Messana D’Angelo
Enrico, dal Sig. Gaetano Pensabene, Segretario Generale regionale
della UILA-UIL, dal Sig. Giuseppe La Bua, Segretario provinciale
della UILA-UIL, e dai rappresentanti sindacali aziendali Signori:
Roberto Galante, Carlo Parisi, Antonino Lena, Maria Pia Mantione,
Salvatore Verga, Franco Bennici, Andrea Fulco, Calogero Genco,
Francesco Peri, Domenico Marino, Giovanni Belluardo, Antonino Di
Bernardo, Cassarono Salvatore,
dopo ampio ed approfondita trattativa le parti suddette convengono
quanto segue.
ARTICOLO 1
Il presente Contratto Aziendale avrà decorrenza dal 01-01-2002 al
31-12-2003.
Esso si intenderà rinnovato di anno in anno, qualora non venga
disdettato da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, almeno quattro mesi prima della scadenza e resterà
in vigore fino al suo rinnovo.
Le procedure di rinnovo del Contratto Aziendale sono le seguenti:
· Disdetta
almeno quattro mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A.R.;
· Invio
piattaforma almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo
raccomandata A.R.;
· Inizio
trattativa almeno due mesi prima della scadenza.
Le parti concordano di istituire una commissione bilaterale per
verificare, su richiesta di una delle parti, l’organigramma aziendale
suddiviso nei rispettivi parametri contrattuali.
Le OO.SS. dichiarano di avere visionato l’organigramma aziendale nel
corso della trattativa.
RISTRUTTURAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E MOBILITA’
L’azienda si impegna, in applicazione del comma 4 e 5 dell’art. 2
del CCNL, a comunicare almeno un mese prima le informazioni su
ristrutturazioni, riorganizzazioni e mobilità del personale.
L’azienda si impegna a non licenziare i lavoratori impossibilitati,
ai sensi del D.leg. 626/94, a continuare a svolgere la propria mansione.
Congiuntamente alle RSU/RSA e ai RLS il lavoratore verrà trasferito
ad altra mansione equivalente.
ARTICOLO 4
Nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 3 le parti convengono di
introdurre un limite temporale di un mese per la verifica delle
assunzioni.
Analogamente si procederà per quanto previsto dall’art. 7 del CCNL.
ARTICOLO 5
FLESSIBILITA’
Vengono confermati i criteri individuati dal CCNL.
ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro presso l’azienda è di 37,30 minuti settimanali,
distribuiti in cinque giorni settimanali.
Qualora ci sia un riduzione dell’orario di lavoro nel CCNL, i 30
minuti rimangono confermati e automaticamente si procederà al
riallineamento.
ARTICOLO 7
BANCA ORE
Le parti decidono di attivare la Banca Ore aziendale.
I lavoratori che vogliono
aderire devono presentare richiesta scritta.
Al presente articolo viene allegato per l’esame e la definizione
della Banca Ore copia di apposito regolamento.
La Banca Ore inizierà a funzionare il mese successivo dalla stipula
del presente contratto aziendale.
Le ore versate saranno quelle eccedenti i 40 minuti di straordinario
giornaliero.
ARTICOLO 8
Le parti convengono che le ferie di cui all’art. concordano che
l’orario aziendale annuale di lavoro convenzionale è di 1.950 ore.
C.C.N.L. sono commisurate in relazione alla distribuzione dell’orario
nell’arco della settimana ci cui all’art. 6 del presente C.I.R.L. A
titolo esemplificativo nel caso di orario settimanale distribuito su 5
giorni, le ferie verranno calcolate per 5 giorni.
La giornata di ferie viene convenzionalmente determinata in ore 7,30.
ARTICOLO 9
L’azienda, valutati i bisogni formativi, si impegna a promuovere gli
opportuni corsi di formazione.
A tal fine si darà corso
a specifici incontri con le RSU/RSA e con le OO.SS. firmatarie del
presente contratto che individueranno anche i percorsi e gli strumenti
legislativi europei, nazionali e regionali.
L’azienda si impegna a favorire lo sviluppo dell’informazione
tecnico-scientifica per i propri dipendenti.
ARTICOLO 10
L’indennità di cassa è elevata all’8%.
Le parti convengono di determinare, per il personale dipendente, il
compenso lordo omnicomprensivo per marcatura, di cui alla legge
regionale 33/97 art. 57 in € 1,55 per i bovini ed € 0,62 per ovi-caprini
e suini, per i capi al di fuori dei Controlli Funzionali e del Libro
Genealogico.
Le parti convengono di determinare, per i veterinari dipendenti, il
compenso lordo omnicomprensivo per ogni fecondazione Artificiale bovina
in € 7,75 per il primo intervento ed eventuale ritorno.
I rimborsi delle
indennità di cui ai capoversi numeri 2 e 3 verranno erogati mensilmente,
previa presentazione delle richieste prescritte per l’attività svolta.
Il rimborso spese di cui
al comma 2 dell’art. 12 C.C.N.L., considerato che i percorsi medi
effettuati dal personale di assistenza tecnica e controllo, non supera
in Sicilia in media i 15.000 Km, viene rapportato alla misura fissata
dalla tabella A.C.I. per l’autovettura di cui al C.C.N.L. per 15.000 km.
Detto rimborso a Km percorso, alla data del 19-02-2002 è determinato in
€ 0,283, come da tabella A.C.I..
Gli adeguamenti avverranno il 1° gennaio di ogni anno, sulla base del
C.C.N.L.
Ai lavoratori di cui al comma 6 dell’art. 12 C.C.N.L., il rimborso, a
titolo risarcitorio per pasto e pernottamento, già forfettizzato, viene
rideterminato in € 13,43.
Per i lavoratori che alla data di presentazione della piattaforma
(02-02-2001) hanno subito incidenti e danni ai propri mezzi di trasporto
verrà erogata una somma di
ARTICOLO 12
L’azienda svilupperà progetti di lavoro nei settori non convenzionali
della propria attività.
I progetti verranno ufficializzati in apposite riunioni con le RSU/RSA.
Nel corso di tali riunioni verranno definiti i tempi, le unità e le
competenze necessarie.
Ai Capi-progetto verrà data una indennità di € 129,11 mensili per il
periodo in cui ha tale responsabilità.
Ai lavoratori che partecipano ai progetti verrà data una indennità di €
51,65 mensili e per il periodo di permanenza nel progetto.
Le indennità di cui al presente articolo, decorrono a partire dal
01/01/2002.
Le nove sedi dell’Azienda site nei capoluogo di provincia sono
individuate, ai fini del presente D.leg. come Unità Produttive.
Per ogni Unità Produttiva verrà eletto, nei modi previsti dall’allegato
3 del CCNL, un R.L.S.. Per l’Unità Produttiva di Palermo verranno eletti
due R.L.S..
Le OO.SS. firmatarie del presente contratto aziendale provvederanno a
fissare la data delle elezioni degli R.L.S. e a mettere in essere le
modalità e i meccanismi delle elezioni.
Le parti convengono di incontrarsi entro due mesi dalla stipula del
presente contratto aziendale per definire i moduli formativi, i
contenuti dell’informazione e del pacchetto di ore aggiuntivo a quello
previsto dal D.leg. 626/94 e dal CCNL.
Le parti, inoltre, si impegnano a promuovere ogni misura utile alla
piena applicazione del D.leg. 626/94.
Le parti concordano che per quanto disposto dall’art.19 comma 2 e in
riferimento alla richiesta di indennità sull’utilizzo dei
video-terminali presente nella piattaforma di impegnarsi ad esaminare la
materia per possibili rideterminazioni, alla luce anche di nuove
situazioni normative e contrattuali.
ARTICOLO 14
Le parti concordano che la RSU aziendali è composta da 15 lavoratori.
Le OO.SS. firmatarie del presente contratto comunicheranno unitariamente
all’Azienda la distribuzione territoriale delle RSU.
Le OO.SS. firmatarie del presente contratto procederanno entro breve
termine alla elezione della RSU nei termini previsti dall’art. 48 del
CCNL.
Le OO.SS. firmatarie del presente contratto disporranno, in aggiunta a
quanto previsto dal CCNL di permessi sindacali nella misura di 20 giorni
lavorativi annui per singola OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Palermo 04/aprile/2002
Letto firmato e sottoscritto
La delegazione A.R.A.S.
Le OOSS.
Allegato 1
BOZZA DI REGOLAMENTO PER LA BANCA ORE
A decorrere dal ………………………sarà istituita la BANCA ORE utilizzabile da
tutti i lavoratori e tutte le ore di straordinario prestate oltre
i 40 minuti giornaliere
Ai lavoratori che non dichiarano, entro il mese successivo a quello in
cui hanno effettuato la prestazione straordinaria, di volere la
conversione in riposo, il pagamento dello straordinario con le relative
percentuali di maggiorazione sarà corrisposto nel periodo di paga
successivo al suddetto bimestre al valore della retribuzione in atto al
momento dell’effettuazione dello straordinario.
Ai lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo al
compimento della prestazione straordinaria di volere la conversione in
riposo, sarà corrisposta con la prima retribuzione utile, la sola
maggiorazione onnicomprensiva pari a quelle indicate nell’art. 15 del
CCNL.
Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro
straordinario, dichiarano di volerne il pagamento, la relativa
erogazione sarà corrisposta secondo la normale prassi aziendale.
L’Azienda fornirà ai lavoratori specifiche informazioni sulle
modalità attuative della Banca Ore prima dell’avvio del nuovo istituto
e, successivamente, al termine dei primi sei mesi di attività.
Alle rappresentanze sindacali unitarie saranno fornite informazioni, in
forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore di
straordinario.
Le ore convertite in riposi restano accantonate in banca ore e saranno
fruite secondo le modalità e alle condizioni previste per l’utilizzo dei
permessi annui retribuiti di cui all’art.14 del CCNL.
Trimestralmente ai lavoratori che aderiscono alla banca ore verrà
fornito il relativo Conto ore….
Le ore convertite in riposi restano accantonate in banca ore fino a
tutti i 12 mesi successivi; al termine di tale periodo le eventuali ore
che risultassero ancora accantonate saranno liquidate con la
retribuzione in atto.
L’attivazione della Banca ore avverrà previo accertamento presso gli
enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a
prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati
al momento della loro effettiva liquidazione.
Relativamente all’anno in corso, la fruizione delle ore accantonate,
avverrà entro il 31 dicembre.
Nel mese di dicembre del 2002, le parti procederanno ad una verifica dei
risultati delle iniziative anche per valutarne il proseguo.
Palermo