ARTICOLO DI NICOLA CIPOLLA


 

ARTICOLO DI NICOLA CIPOLLA

 

 

 

TITOLO I

Norme sulla forestazione

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Finalità

 

1.                 L’art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominata “legge” è così sostituito:

 

“1.       La Regione valorizza le risorse ambientali per lo sviluppo sostenibile del territorio ed il miglioramento della qualità della vita della popolazione, in conformità agli accordi internazionali sottoscritti dallo Stato ed agli impegni internazionali da essi scaturenti. A tal fine promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il mantenimento e miglioramento del territorio rurale e montano e delle condizioni socio-economiche delle popolazioni di montagna e delle zone svantaggiate,  l'incremento quali-quantitativo della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività connesse a questa, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, del paesaggio e degli ecosistemi, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, le funzioni sociali e multiple dei boschi, anche a fini ricreativi.

2.                 La Regione persegue la difesa dagli incendi del patrimonio forestale regionale dei terreni  agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali.

3.                 A tal fine è costituita una apposita cabina di regia, con il compito di provvedere allo studio e monitoraggio delle risorse, formulando apposite proposte per il razionale utilizzo delle stesse e verificando lo stato di attuazione degli interventi.”

 

Art. 2

Definizione

 

1.             L’art. 2 della legge è così sostituito:

 

1.        “Nell'ambito della presente legge, l'espressione “Amministrazione forestale” si riferisce agli Uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell’Azienda regionale foreste demaniali.”

2.        Nell’ambito della presente legge ogni riferimento all’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, od anche AFDRS, è da intendersi riportato all’Azienda regionale foreste demaniali.

 

 

Art. 3

Applicabilità delle norme statali

 

All’art. 3 della legge sono aggiunti i seguenti commi:

 

 

2.             Nelle more dell’emanazione di un’organica normativa di settore, oltre a quanto previsto dall’art. 3 della legge regionale  6 aprile 1996 n. 16,  trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le norme contenute nella legge 22/05/1973 n° 269 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme della legge 18/05/1989 n° 183 e successive modifiche ed integrazioni.

3.             Nel territorio della regione  trovano inoltre applicazione, in quanto compatibili ed ove non diversamente disposto, le norme della legge 21/11/2000 n° 353 e successive modifiche ed integrazioni, e del D.L.vo.18 maggio 2001 n° 227.

 

 

Art. 4

Definizione di bosco

 

All’art. 4 della legge è aggiunto il seguente comma:

 

6.        Per quanto non diversamente disposto trova applicazione anche nella Regione siciliana la definizione di bosco di cui alla vigente normativa nazionale.

Art. 5

Inventario forestale regionale

 

L’art. 5 della legge è così sostituito:

1.                 L’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste, avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale regionale forma ed aggiorna l'inventario forestale regionale quale strumento di conoscenza a supporto e per la formazione delle politiche di settore.

2.                 L'inventario contiene l'elenco dei terreni qualificabili come boscati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 .

3.                 All'inventario è allegata una carta forestale regionale, nella quale i boschi sono classificati per tipo fisionomico e per stadio evolutivo. La carta è aggiornata, di norma, ogni cinque anni.

4.                 L’inventario forestale regionale ha carattere permanente ed è soggetto ad aggiornamento periodico, di norma quinquennale.

5.                 L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana le direttive in ordine alla redazione dell'inventario ed alle forme di pubblicità dello stesso, nonché in ordine alla redazione della carta forestale regionale.

6.                 Ai comuni è fatto obbligo di trasmettere  agli Uffici periferici del Corpo Forestale regionale entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco particellare dei terreni considerati boscati ai sensi dell’art. 4 comma 2 della presente legge, facenti parte del patrimonio comunale.”

 

Art. 6

 

Alla legge è aggiunto il seguente art. 5-bis:

 

Pianificazione Forestale Regionale

 

1.        Per le finalità di cui all’art. 1 della presente legge ed all’art. 1 del Decreto legislativo 18/05/2001 n° 227, nel rispetto degli impegni internazionali e comunitari assunti dall’Italia in materia di biodiversità, cambiamenti climatici e lotta alla desertificazione,l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, avvalendosi degli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle Foreste, sulla base degli elementi di conoscenza desumibili dall’inventario forestale regionale e dalla carta forestale regionale, predispone il piano forestale regionale.

2.        Il piano forestale regionale , ha validità ordinaria quinquennale, ma potrà essere aggiornato in ogni momento ove insorgano ragioni di opportunità ovvero esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.

3.        Nelle more della redazione dell’inventario e della carta forestale regionale, l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste approva le linee guida del piano forestale regionale predisposte dal Dipartimento regionale delle foreste, previo parere del Comitato forestale regionale di cui al successivo art. 7.

4.        Le linee guida del piano forestale regionale individuano obiettivi, indirizzi e modalità operative per la conservazione, la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del patrimonio forestale regionale e degli ambiti connessi, da perseguire secondo criteri di gestione sostenibile.

5.        Il piano forestale regionale, sentite le organizzazioni professionali, sindacali ed ambientaliste maggiormente rappresentative è sottoposto al parere del Comitato forestale regionale ed è adottato,su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste,con decreto del Presidente della Regione,

6.        I piani di gestione e i piani di assestamento dei boschi appartenenti a soggetti pubblici o privati devono essere conformi al piano forestale regionale o, nelle more della redazione dello stesso, alle Linee Guida di cui al precedente comma 3.

7.        Ogni altro strumento di pianificazione del territorio che includa i territori ricompresi  dall’inventario forestale dovrà essere coerente con i documenti di programmazione citati nel presente articolo, a pena di nullità.

 

Art. 7

 

Alla legge è aggiunto il seguente art. 5-ter:

 

 Comitato forestale regionale

 

1.        E’ istituito presso il Dipartimento regionale delle foreste, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, il Comitato forestale regionale, nominato dall’Assessore Regionale per l’Agricoltura e le Foreste, così composto:

-          il Dirigente generale del Dipartimento regionale delle foreste, con funzioni di presidente;

-          il Dirigente preposto al competente servizio del Dipartimento regionale delle foreste;

-          l’ Ispettore generale dell’Azienda regionale foreste demaniali;

-          un esperto designato dall’Assessore regionale  agricoltura e foreste

-          un rappresentante designato dall’ANCI –Sezione per la Sicilia

-          un rappresentante designato dall’UPS – Unione province siciliane

-          un rappresentante designato dalle tre Organizzazioni professionali agro-forestali più rappresentative

-          un rappresentante dell’ASCEBEM - Associazione  regionale dei Consorzi di bonifica

-          un esperto designato dalle  Università degli studi siciliane;

-          un Dirigente del Dipartimento regionale delle foreste, con funzioni di segretario.

 Il Comitato può essere integrato, ove ritenuto necessario od opportuno dal Presidente, dal dirigente preposto all’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, senza diritto di voto.

2.        Il Comitato di cui al comma 1:

a)       esercita le attribuzioni che il R.D. 30/12/1923 n°3267 assegnava ai Comitati forestali;

b)       esprime parere sulle linee guida del piano forestale regionale;

c)                                                        accerta la conformità al piano forestale regionale ovvero alle linee guida di cui al comma 3 dell’art. 6 dei piani di gestione e/o di assestamento forestale predisposti da enti pubblici e soggetti privati;

d)                                                       individua le prescrizioni di cui al comma 5 dell’art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n° 227 nonché le condizioni di applicabilità dei commi 6 e 7 del medesimo articolo;

e)                                                        su richiesta dell’Assessore regionale dell’agricoltura e delle foreste o di almeno uno dei componenti esprime il proprio parere su questioni tecniche afferenti la materia forestale.

3.        Per la validità delle sedute del Comitato forestale regionale è sufficiente la presenza della maggioranza semplice dei componenti e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4.        Decorso il termine di cui al comma 1 il comitato è comunque insediato con la maggioranza semplice dei componenti indicati al comma 2.

5.        I componenti del Comitato sono nominati con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste e, ad eccezione dei membri di diritto per ragioni di carica, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

6.        I lavori del Comitato saranno disciplinati con apposito regolamento interno, approvato con decreto dell’assessore Regionale dell’agricoltura e foreste

7.        E’ abrogato l’art. 16 della legge regionale 12 agosto 1980 n° 84

 

Art. 8

Prescrizioni di massima e di polizia forestale

 

L’art. 6 della L.r. 6 aprile 1996 n. 16 è così sostituito:

1.        Gli aggiornamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale  sono resi esecutivi con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta degli Ispettorati forestali competenti per territorio, sentito il Comitato forestale regionale. Tali prescrizioni sono definite tenendo conto anche delle esigenze di tutela ambientale.

 

2.        Le prescrizioni di cui al comma 1 sono aggiornate di norma ogni dieci anni, ovvero in qualsiasi momento se ne ravvisi l’opportunità su proposta dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

 

3.        In sede di prima applicazione della presente legge le prescrizioni saranno aggiornate entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

Art. 9

Attività regolamentate

 

L’art. 8 della legge è così sostituito:

1.        Gli enti pubblici che gestiscono a qualsiasi titolo boschi così come definiti dall’art. 4 della presente Legge, adottano appositi regolamenti relativi all'esercizio del pascolo e alla raccolta dei frutti del sottobosco nei complessi boscati da essi gestiti nel rispetto delle norme contenute nel Regio Decreto 30 dicembre 1923 n°3267 e nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

2.        Allo scopo di alleggerire il carico di bestiame nei boschi demaniali, l'Azienda regionale foreste demaniali  predispone ed attua un piano quinquennale  specifico per l’acquisizione di terreni idonei per la costituzione di pascoli.

3.        Ai trasgressori delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche, oltre alla confisca amministrativa di tutto il materiale raccolto. E' in ogni caso fatto salvo l'obbligo, per i trasgressori, di risarcire, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'eventuale maggiore danno arrecato all'ambiente naturale.

4.        La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata, in via primaria, al Corpo forestale regionale.

5.        Le sanzioni di cui al comma 3 sono disposte con provvedimento del comandante del distaccamento forestale  competente per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6.        L’emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 dovrà avvenire entro il termine perentorio di un anno dall’entrata in vigore della presente legge, decorso il quale è vietato l’esercizio delle attività di cui al comma 1 del presente articolo.”

 

Art. 10

Vincolo Idrogeologico

 

L’art. 9 della legge è così sostituito:

 

1.                      Gli Ispettorati forestali competenti per territorio procedono  alla revisione ed all'aggiornamento degli ambiti territoriali sottoposti a vincolo e dei relativi atti amministrativi con cui è imposto il vincolo idrogeologico, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2.                      Per l’aggiornamento degli atti relativi al vincolo idrogeologico si deve tenere conto anche delle risultanze e delle indicazioni contenute nel Piano straordinario per l’assetto idrogeologico di cui al D.L.n° 11 giugno 1998 n. 180, convertito con modificazioni con legge 3 agosto  1998 n°267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico  di cui all’art. 130 della legge regionale 3 maggio 2001 n. 6 ed all’art. 15 della legge regionale 9 marzo 2005 n. 3, nonché del programma di cui all’art. 28.

3.                      Gli atti amministrativi e gli ambiti territoriali definiti a seguito dell’aggiornamento e della revisione di cui al comma 1 sono resi esecutivi con le procedure previste dal R.D.L.n. 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni.

4.                      Il rilascio delle autorizzazioni e/o dei nulla-osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonché dall'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, rientra nella competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 6.

5.                      Nelle aree individuate nel Piano straordinario per l’assetto idrogeologico il Corpo forestale della Regione sulla base di apposite direttive emanate dall’Assessore regionale del territorio e dell’ambiente esercita compiti di tutela e vigilanza per il rispetto delle misure di salvaguardia.

6.                      Al comma 5 dell’art. 24 della legge regionale 9 agosto 1988 n. 14, sostituito dall’art. 4 della legge regionale 18 maggio 1996 n. 34, come modificato dall’art. 125 della legge  3 maggio 2001 n. 6 dopo le parole “Ente parco, “sono inserite le seguenti parole: “sentito il parere vincolante dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio che deve essere reso entro il termine perentorio di gg. 30 ”.

7.                      Al comma quarto, lettera e) dell’art. 3 della legge 3 novembre 2000 n. 20 le parole “dell’Ufficio del Genio Civile” sono sostituite dalle parole “ vincolante dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste”.

 

Art. 11

Attività edilizia

 

1.      Al comma 4° dell’art. 10  della  legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “Comitato tecnico amministrativo dell’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana”vengono  sostituite dalle parole” Comitato forestale regionale “

2.      Al comma 9° dell’art. 10  della  legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “ le zone territoriali omogenee agricole ”vengono  sostituite dalle parole ”una densità territoriale massima di 0,03 mc/mq . Il calcolo delle volumetrie da realizzare viene computato e realizzato separatamente per le attività edilizie, rispettivamente all’interno del bosco e nelle relative fasce di rispetto “

 

Art. 12

Protezione della flora spontanea

 

1.                      Il comma 7 dell’art. 11 della legge è così sostituito:

 

“7. Le sanzioni di cui al comma 1 sono disposte con provvedimento del Comandante del Distaccamento forestale competente per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689.

 

2.                      Dopo il comma 7 dell’art. 11 della legge è aggiunto il seguente comma:

“ 8.   La Regione, organismo ufficiale di cui all’art. 2 comma 1 lett. N del D. L.vo 10 /11/2003 n° 386, si avvale del Dipartimento foreste per l’espletamento delle funzioni previste dal decreto medesimo ivi compreso il controllo e la istituzione del registro dei materiali di base.”

 

Art. 13

 

L’art. 13 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 è così sostituito:

Piani di gestione forestale sostenibile

 

1.        Per la gestione del patrimonio boschivo, tutti i soggetti pubblici e privati operano, di norma,sulla base di piani di gestione forestale sostenibile.

2.        I suddetti  piani vengono redatti sulla base di apposite prescrizioni tecniche fissate dal Comitato Forestale Regionale, tenendo conto del ruolo multifunzionale riconosciuto al patrimonio boschivo, anche in sede comunitaria.

3.        I piani di cui al precedente comma sono approvati con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e foreste, previo parere del Comitato Forestale Regionale, da esitarsi entro perentorio di  90 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende reso favorevolmente.

4.        La proposta di piano ed il parere esitato dal Comitato Forestale Regionale sono  pubblicati, a cura del Dipartimento regionale delle foreste, presso le sedi dei comuni interessati e dei distaccamenti forestali competenti per territorio, per la durata di quindici giorni. Entro detto termine chiunque può formulare osservazioni e proposte, che verranno esaminate dal Comitato forestale fegionale entro i 30 (trenta) giorni successivi. Decorso il suddetto termine la proposta di piano viene sottoposta all’approvazione definitiva dell’Assessore.

5.        Dell'approvazione del piano è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

6.        Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1°, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 elaborano linee programmatiche che fissano gli indirizzi di natura forestale che si intendono perseguire nella gestione di ogni sistema boscato.

7.        Le linee programmatiche di cui al comma precedente vengono sottoposte all’ approvazione dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, previo parere del Comitato forestale regionale.

8.        L’approvazione del piano  ai sensi del presente articolo integra e sostituisce ogni altro nulla osta, autorizzazione o parere, a mente di quanto previsto dal comma 7 del precedente art. 6.

9.        Le concessioni rilasciate o da rilasciare e i contratti di vendita stipulati o da stipulare relativi al materiale legnoso destinato come biomassa alla produzione di energia non possono avere durata inferiore a nove anni.”

 

Art. 14

Attività complementari dell’Amministrazione forestale

 

1.             Al primo, al sesto, all’ottavo ed al nono comma dell’art. 14 della legge le parole “Amministrazione forestale” sono sostituite dalle parole “Azienda regionale foreste demaniali”

2.             Quanto previsto dalle lettere  o), p) e q) del primo comma del medesimo articolo può essere svolto altresì dal Dipartimento regionale delle foreste e dal Corpo forestale della Regione.

3.             All’art. 14  è aggiunto il seguente comma 10.: “L’Azienda regionale foreste demaniali è facultata ad eseguire, in convenzione , opere e d interventi  di interesse pubblico,  delle tipologie individuate al comma 1, mediante convenzione con soggetti pubblici o privati.”

 

Art. 15

Centro vivaistico regionale

 

L’art. 15 della legge è così sostituito:

 

1.        “Il Centro vivaistico regionale, istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, svolge la sua attività come ufficio alle dirette dipendenze dell’Azienda regionale foreste demaniali . Allo stesso è preposto un dirigente tecnico. 

2.        L'attività vivaistica dell'Azienda regionale delle foreste demaniali è prioritariamente orientata al soddisfacimento delle proprie esigenze istituzionali ed alla conservazione, riproduzione e miglioramento genetico delle specie vegetali indigene.

3.        Il Centro si articola in diversi stabilimenti per meglio rispondere alle esigenze tecniche e di raccolta e riproduzione della flora indigena ed endemica, nonché per l’economicità di gestione e per particolari esigenze tecnico-colturali.”

 

Art.16

Consulenza tecnico-scientifica

 

L’art. 16 della legge è così sostituito:

 

1.      Ai fini della pianificazione e della gestione delle attività di propria competenza, l’Amministrazione forestale regionale si avvale, per le esigenze di consulenza tecnica e scientifica, della collaborazione delle Università, di istituti e centri di ricerca .

2.     Per le finalità di cui al comma 1 vengono istituiti appositi capitoli di spesa nelle relative rubriche del bilancio della Regione Siciliana e dell’Azienda regionale Foreste demaniali.

 

Art. 17

 

L’art. 17 della legge è così sostituito:

 

Aziende speciali , Agenzie ed altre forme di gestione forestale

 

1.        La Regione e gli enti locali territoriali possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli mediante aziende speciali, Agenzie od altre forme di gestione singola od associata, eventualmente costituite secondo le modalità di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

2.        I comuni, entro il 31 dicembre 2005, provvedono ad adeguare alle disposizioni richiamate al comma 1 la disciplina delle aziende speciali già esistenti, qualora non avessero già provveduto.

3.        La Regione e gli enti locali territoriali possono promuovere la costituzione di forme associative e stipulare accordi di programma, al fine di favorire lo sviluppo ed una razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, territoriali ed ambientali, alle quali possono partecipare soggetti privati , cooperative ed imprese di cui al successivo art. 18 .

 

Art. 18

Incentivi alle pluriattività

 

L’art. 18 della legge è così sostituito:

 

1.        Si applicano nel territorio della Regione Siciliana le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 17, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni.

2.        L’applicazione delle disposizioni sopra richiamate è estesa alle aree naturali protette ed alle isole minori.

3.        Le cooperative che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi e lavori nel settore forestale, sono equiparati agli imprenditori agricoli.

4.        Nell’ambito degli indirizzi, delle norme e dei protocolli stabiliti a livello internazionale, la Regione promuove la certificazione della qualità dei processi gestionali e produttivi del settore forestale, nonché le attività di affiancamento e sostegno ai processi di  certificazione e la ricerca scientifica.

5.        Per le finalità di cui al presente articolo vengono istituiti appositi capitoli di spesa nella rubrica Foreste del bilancio della Regione Siciliana e dell’Azienda regionale Foreste demaniali, per i propri fini istituzionali

 

 

Capo II

 

Espropriazione ed occupazione di immobili

Art. 19

Dichiarazione di pubblica utilità

 

L’art. 19 della legge è così sostituito:

1.        Nell’ambito del territorio regionale gli interventi di conservazione del suolo di cui al successivo art. 28 finalizzati alla prevenzione ed al contrasto all’erosione ed al dissesto idrogeologico, nonché quelli finalizzati alla lotta alla desertificazione ed ai cambiamenti climatici, assolvono funzioni di pubblica utilità.

2.        L'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti del D.P.R. n° 327 dell’8/6/2001 e successive modifiche ed integrazioni.”

 

Art. 20

Disciplina delle espropriazioni

 

L’art. 20 della legge è così sostituito:

 

1.                “Le espropriazioni connesse alla esecuzione di opere e dalle acquisizioni di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e degli enti pubblici da esso dipendenti e/o comunque sottoposti a tutela e vigilanza, qualunque sia la fonte del finanziamento, sono disciplinate dal D.P.R. 8/6/2001 n. 327.”

 

Art. 21

Disciplina dell'occupazione d'urgenza

 

L’art. 21 della legge è così sostituito:

1.        Le occupazioni d'urgenza sono disciplinate dall'articolo 22 bis del D.P.R. 8/6/2001 n. 327.

2.        Il relativo provvedimento perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine massimo di tre mesi dalla data della sua emanazione ai sensi del comma 4 dell’art. 22 bis del D.P.R. 8/6/2001 n. 327.

3.        Il termine di occupazione non può essere di durata superiore a quello indicato nella dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza disposta ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327.”

 

Art. 22

Indennità di espropriazione

 

L’art. 22 della legge è così sostituito:

1.        Per le aree edificabili l'indennità è determinata a norma degli art. 37 e 38 del D.P.R.  8/6/2001 n. 327.

2.        Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 1, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui agli art. 40, 41, 42 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327.

3.        Ai proprietari dei fondi gravati di servitù coattiva in dipendenza dell'esecuzione dell'opera pubblica, è dovuta una indennità determinata ai sensi dell'articolo 44 del D.P.R. 8/6/2001  n. 327.”

 

Art. 23

Espropriazioni di modesto valore

 

L’art. 23 della legge è così sostituito:

1.        Quando il valore della indennità, relativo ai procedimenti espropriativi di cui all'articolo 20, non supera €. 10.000,00 può essere autorizzato il pagamento diretto o lo svincolo in favore degli aventi diritto che dichiarano, nei modi e con le forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che l'immobile oggetto del procedimento espropriativo è nella loro piena disponibilità libero da pesi e vincoli di qualsiasi natura.

2.        Le dichiarazioni rese dai proprietari esonerano da ogni responsabilità i funzionari o i titolari degli uffici all'uopo delegati o autorizzati che dispongono il pagamento delle indennità nei limiti di importo e con le procedure di cui ai commi precedenti.

 

Art. 24

Procedimenti in corso

 

L’art. 24 della legge è così sostituito:

 

1.        Nella materia di cui al presente titolo anche ai fini della definizione di “procedimenti in corso” si applicano le disposizioni di cui all’art. 57 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327.

2.        L'indennità da corrispondere annualmente ai proprietari è commisurata agli interessi legali sulla corrispondente indennità di esproprio determinata alla data della occupazione ai sensi dell'articolo 50 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327.

3.        Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni in materia dettate dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 25

Conferimenti volontari

 

L’art. 25 della legge è così sostituito:

 

“1. Per gli interventi di competenza dell'Amministrazione forestale regionale tutti i provvedimenti relativi alle connesse procedure espropriative sono adottati dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

2. I proprietari che intendono conferire al demanio della Regione i loro terreni devono presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione di disponibilità agli Uffici Provinciali dell’Azienda regionale foreste demaniali  competenti per territorio. In tal caso il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 22, comma 2.

3. Nel caso di dichiarazione di disponibilità l'indennità è aumentata del 50 per cento ovvero nella misura di cui all'articolo 40, comma quarto, del D.P.R. 08/06/2001 n.327 se il proprietario è coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, a condizione che i terreni siano liberi da vincoli derivanti da patti agrari, anche di fatto, e l'immissione in possesso in favore dell'Amministrazione venga effettuata contestualmente al momento della notifica del decreto approvativo del progetto di acquisizione.

4. I fabbricati rurali sono stimati secondo il valore di ricostruzione, calcolato sulla base del prezziario generale per le opere pubbliche vigente ai sensi normativa regionale sui lavori pubblici, avuto riguardo alla vetustà ed allo stato di conservazione e di manutenzione dell'immobile. A tal fine il coefficiente di riduzione non può superare in ogni caso il 50 per cento.

5. Per i fabbricati di particolare pregio architettonico l'indennità di espropriazione, determinata ai sensi del comma 4 è aumentata fino ad un massimo del 50 per cento.

6. Sulle indennità sono corrisposti gli interessi nella misura del saggio legale per il periodo intercorrente tra la data dell'immissione in possesso e quella della effettiva liquidazione ovvero del deposito alla Cassa depositi e prestiti.

7. Gli stessi criteri di valutazione si applicano al conferimento di terreni rimboschiti e tenuti dall'Amministrazione forestale regionale in occupazione temporanea nonché di terreni su cui sono stati effettuati rimboschimenti volontari con il contributo dello Stato e/o della Regione.

8. Nelle ipotesi di cui al comma 7, ove il grado di copertura arborea sia inferiore al 60 per cento si applica il comma 4 dell'articolo 27.

9. I valori fissati dal presente articolo si applicano anche per l'acquisizione dei terreni ricadenti nelle aree protette.

10. All'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche: al terzo comma, le parole "dall'articolo 5 della legge regionale 10 febbraio 1986, n. 2", sono sostituite con le seguenti "dalla normativa regionale vigente in materia di interventi forestali"; il quarto comma è abrogato.

11. Allo scopo di favorire l'acquisizione di terreni nelle zone a diffusa proprietà particellare, ferme restando le procedure previste, i comuni o le province interessate sono autorizzati a svolgere le azioni necessarie volte a promuovere le offerte, acquisire le stesse,  corredarne la documentazione e  trasmetterle all’Ufficio provinciale dell’Azienda regionale foreste demaniali competente per territorio entro il termine annuale di cui al comma 2 del presente articolo.

 

Art. 26

Occupazione temporanea di terreni

 

1.        Il comma primo dell’art. 26 della legge è così sostituito:

 

 

1.        “Al comma 1 dell’art. 26 della legge le parole “l’Amministrazione forestale” sono sostituite dalle parole “il Dipartimento regionale delle foreste e l’Azienda regionale foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze”

 

Art. 27

Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico

 

L’art. 27 della legge è così sostituito:

3.          E' autorizzata l'acquisizione dei rimboschimenti effettuati con finanziamenti pubblici per la forestazione produttiva.

4.          I terreni ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, dove sono stati effettuati rimboschimenti volontari col contributo pubblico e che presentino in atto un grado di copertura arborea inferiore al 50 per cento, possono essere sottoposti ad espropriazione qualora il Dipartimento Regionale delle Foreste riconosca la necessità di effettuare interventi di ripristino del soprassuolo ai fini della difesa e della stabilità dei versanti.

5.          Alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente provvede l’Azienda regionale foreste demaniali.

6.          I proprietari dei terreni di cui al comma 2 possono tuttavia eseguire per proprio conto ed a loro spese i lavori suddetti, impegnandosi ad iniziarli ed ultimarli nei modi e nei termini indicati dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per provincia.

7.          Nei casi di cui al presente articolo i terreni sono considerati come pascoli e non si tiene conto del soprassuolo nella determinazione del valore ai sensi dell’art. 22.  ”

 

Capo III

Disciplina degli interventi forestali

 

Art. 28

Programma poliennale di interventi idraulico-forestali

 

L’art. 28 della legge è così sostituito:

 

“1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste promuove e realizza il programma triennale di interventi idraulico-forestali e relativo elenco annuale, finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, redatto ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione regionale sui lavori pubblici e del successivo art.83, inserendo prioritariamente gli interventi riguardanti le zone a rischio idraulico e di frana (R4, R3, R2 e R1) individuate nei Piani  Assetto Idrogeologico (PAI), fermo restando le categorie prioritarie di intervento elencate nell’art. 14 – comma 3 ex L. 11 febbraio 1994, n.109. .

 

 

 In attuazione dei piani stralcio di bacino di cui all’art. 130 della legge regionale 6 aprile 2001 n. 6 ed all’art. 15 della legge 9 marzo 2005 n. 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste promuove e realizza il programma triennale di interventi idraulico-forestali da realizzare sulla base di stralci annuali, finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, redatto ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione regionale sui lavori pubblici.

 2. Il decreto di approvazione del programma di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.”

 

Art. 29

Specificazione degli interventi

 

L’art. 29 della legge è così sostituito:

 

“1. Gli interventi di cui all'articolo 28 consistono in particolare in:

 

a)        opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già realizzati o in corso di realizzazione;

b)       opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini;

c)        opere di regolazione dei corsi d'acqua,;

d)       opere di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani particolarmente degradati;

e)        interventi integrati di rinaturazione  e recupero di suoli abbandonati;

f)        le nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive

g)        interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo;

h)       interventi di difesa dei boschi  e della vegetazione dagli incendi;

i)         interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette;

j)         Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ed interventi di cui alle lettere precedenti, comunque in precedenza realizzate da qualsivoglia soggetto;

k)       Interventi finalizzati all’ampliamento e/o miglioramento e maggiore razionalizzazione  del demanio forestale e pascolivo.

 

2.        Il programma triennale di interventi  è predisposto dal Dipartimento Foreste e dall’Azienda regionale foreste demaniali, per quanto e nell’ambito delle rispettive competenze, sulla base di indirizzi forniti dall’Assessore per l’Agricoltura e le Foreste.

3.        Lo schema di programma  è sottoposta al parere preventivo di una apposita commissione  composta dal Dirigente generale delle Foreste, dall’Ispettore generale dell’Azienda foreste demaniali e dal Capo di Gabinetto dell’Assessore dell’Assessorato regionale per l’agricoltura e le foreste, o loro delegati.

4.        Lo schema di programma è composto da due sezioni;

a)        la sezione  la cui competenza alla predisposizione è del Dipartimento Foreste,relativa agli interventi di difesa del suolo, sulla base di quanto previsto dall’art. 14 –comma 18 della L 11 febbraio 1994, n.109 nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n.7 e 19 maggio 2003, n.7 e successive modifiche, e contiene gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d, del precedente comma 1 del presente articolo, gli interventi di manutenzione  straordinaria dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche, oltre agli interventi di cui alle lettere h e j del  del precedente comma 1 del presente articolo, per la parte di competenza;

b)        la seconda sezione, la cui competenza alla predisposizione è dell’AFDRS,  relativa agli interventi di cui alle lettere e, f, g, i, k, del precedente comma 1 del presente articolo, oltre agli interventi di cui alle lettere h e j del precedente comma 1 del presente articolo, per la parte di competenza;

5.        Lo schema  di programma ,  il programma triennale ed il relativo elenco annuale possono essere redatti ed approvati separatamente dall’Assessore regionale epr l’Agricoltura e le foreste.

6.        La competenza alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1 presente articolo, ad eccezione della lettera h, è, di norma, della struttura di masima dimensione competente alla predisposizione della sezione di cui al precedente comma 4. In ogni altro caso la competenza alla progettazione e realizzazione degli interventi è, di norma, del Dipartimento foreste, se la forma di esecuzione prevista è l’appalto, e dell’Azienda regionale foreste demaniali se la forma di esecuzione prevista è l’economia per amministrazione diretta.

 

Art. 30

Rideterminazione dei bacini idrografici montani

 

L’art. 30 della legge è così sostituito:

 

1.        Entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ridetermina con proprio decreto il perimetro dei bacini idrografici montani nel territorio della Regione. avvalendosi del Dipartimento regionale delle foreste

2.        Sino alla rideterminazione di tali bacini sono considerati bacini idrografici montani i bacini già determinati e i comprensori di bonifica montana già classificati.

3.        In tali bacini la progettazione, la realizzazione e manutenzione delle opere relative agli interventi di cui al precedente art 28 sono di competenza esclusiva dell’Amministrazione forestale.

 

Art. 31

 

All’art. 30 è aggiunto il seguente art. 30 bis:

 

Attività di prevenzione e presidio territoriale nelle aree montane

 

1.        Nel territorio dei bacini idrografici montani, il Dipartimento Regionale delle Foreste esercita le competenze di cui al R.D. 25 luglio 1904 n. 523, fatte salve le competenze in materia di polizia idraulica, che rimangono in capo agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,  e concorre nell’attività di presidio territoriale idraulico ed idrogeologico di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004.

2.        Le autorizzazioni ai sensi del R.D.  523/1904 continuano ad essere rilasciate dagli uffici del Genio civile.

3.        Le autorizzazioni rilasciate dovranno essere comunicate entro 15 gg. dagli uffici del Genio civile agli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste territorialmente competenti ai fini della tutela, vigilanza e controllo dei corsi d’acqua.

 

Art. 32

Piano per l'acquisizione dei terreni

 

L’art. 31 della legge è così sostituito:

 

1.                 Al fine  di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti nella convenzione di Kyoto in ordine alla riduzione di emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera, di contrastare il fenomeno della desertificazione e di realizzare gli interventi di cui all'articolo 28, nonché il miglioramento, l’ampliamento ed una maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo e delle aree protette, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, tramite l’Azienda regionale foreste demaniali, tenendo conto anche delle offerte ricevute, è autorizzato a predisporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, un piano di acquisizione di terreni nel rispetto dei seguenti criteri prioritari, nell’ordine di seguito riportato:

 

a)        aree nude da rimboschire anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi o ricadano all’interno di parchi, riserve naturali, SIC, ZPS o ZCS;

b)       aree nude da rimboschire di dimensioni idonee per una razionale gestione

c)        terreni destinati a pascolo di dimensioni idonee, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio;

d)       terreni destinati a pascolo anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio;

e)        seminativi ed arboreti agrari specializzati di idonee dimensioni, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio o accorpabili con il preesistente demanio;

f)        boschi con alta funzione protettiva anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi;

g)        boschi con alta funzione protettiva di dimensioni idonee per una razionale gestione;

h)       altri terreni non ricadenti nelle fattispecie precedenti.

 

2.                 E', altresì, autorizzata l'acquisizione di aree di particolare interesse naturalistico e/o paesaggistico, ivi compresi specchi d'acqua, pantani,  rocce e anfratti anche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali.

3.                 Sulla base dei criteri prioritari di cui al comma 1, anche in relazione alle dichiarazioni di disponibilità dei proprietari pervenute in virtù dell'articolo 25, entro i sessanta giorni successivi al termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, il piano di acquisizione dei terreni viene approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta dell’Azienda regionale foreste demaniali, sentita la commissione di cui al comma 3 del precedente art. 28.

4.                 La gestione dei boschi e dei complessi boscati, compresi i relativi impianti, appartenenti agli enti economici sottoposti a vigilanza o tutela della Regione ivi compresa l'ESA, ad eccezione dei parchi e delle riserve naturali per i quali si applicano le norme di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è affidata all’Azienda regionale foreste demaniali.

5.                 I beni di cui al precedente comma, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, possono essere affidati in gestione anche agli enti parco.

6.                 L'ESA è autorizzato a cedere a titolo gratuito all'Azienda regionale foreste demaniali i terreni allo stesso conferiti ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e tutt' ora nella sua disponibilità.

7.                  La gestione dei complessi boscati di pertinenza dei musei regionali di cui al comma 3, dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è affidata all'Azienda regionale foreste demaniali".

 

TITOLO II

PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DEI BOSCHI E DELLA VEGETAZIONE DAGLI INCENDI

 

Capo I

Prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e della vegetazione

 

Art. 33

Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione

 

1.        Al comma 1° dell’art. 33 della legge dopo la parola “Regione,” aggiungere le parole “avvalendosi in via prioritaria del Corpo forestale della regione,”.

2.        Al comma 2 ° dell’art. 33 della legge dopo le  parole  “ambienti naturali,” aggiungere le parole “delle aree protette o ricadenti nelle aree SIC,ZPS e ZCS”.

 

Art. 34

 

Dopo l’art. 33 della legge è aggiunto il seguente

 

Art. 33 – bis Definizione d’incendio boschivo

 

1.        Per la definizione di incendio boschivo trova applicazione nel territorio della Regione l’art. 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353

 

Art. 35

Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi

 

L’art. 34 della legge è così sostituito:

 

1.        Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è approvato il piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi.

2.        Il piano, predisposto dal Corpo forestale della regione,  individua:

a)        le cause determinanti ed i fattori predisponenti l’incendio;

b)       le aree a rischio d’incendio boschivo, rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata con l’indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti, nonché la individuazione dei punti sensibili, richiedenti operazioni periodiche di decespugliamento o di eliminazione della vegetazione secca od altro materiale combustibile;

c)        i periodi a rischio d’incendio boschivo, con l’indicazione dei dati anemologici e dell’esposizione ai venti;

d)       gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

e)        le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio; 

f)        gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi, anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

g)        la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi; 

h)       la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approviggionamento idrico;

l)         le operazioni silvo-colturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del,proprietario inadempiente, in particolare nelle aree a più elevato rischio;

m)      gli indirizzi in ordine all'immissione controllata di bestiame nei boschi, ai fini del mantenimento delle condizioni ambientali migliori per la prevenzione degli incendi;

n)       le esigenze formative e la relativa programmazione;

o)       le attività informative;

p)        le previsioni relative alla dotazione di infrastrutture e  mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi del piano;

q)       la realizzazione di studi e ricerche e di progetti sperimentali relativi a nuovi metodi e tecniche, intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione;

r)        qualsiasi altra misura atta a realizzare gli obiettivi di cui all’art. 33;

s)        la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

 

3.        Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e può essere aggiornato in qualsiasi momento, ove insorgano ragioni di opportunità o esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.

4.        Il piano si attua mediante programmi annuali di intervento predisposti, entro il 31 marzo di ciascun anno.

5.        Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, restano in vigore le previsioni del piano in atto vigente.

6.        Dell’approvazione e dell’aggiornamento del piano è dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

7.        Il Piano prevede per le aree naturali protette un’apposita sezione, definita tenendo conto delle proposte degli enti gestori sugli interventi da realizzare nelle aree di loro competenza.

8.        Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti, il piano può prevedere modalità di collaborazione all’attività di cui all’art. 33 da parte degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici.

9.        Specifici programmi annuali di intervento relativi ai territori dei parchi naturali regionali, sono approvati con decreto del Presidente dell'ente-parco e contengono disposizioni per il coordinamento delle attività dei diversi soggetti che, nell'ambito di tali territori, svolgono funzioni di prevenzione e di difesa antincendio, secondo le previsioni del piano di cui al presente articolo.

10.     Le attività previste nei programmi di cui al comma 10 sono svolte autonomamente da ciascun ente, nel rispetto delle misure di coordinamento contenute nei programmi medesimi.

 

Art. 36

Previsione e prevenzione del rischio d’incendi - Lotta attiva contro gli incendi boschivi

 

1.             Dopo l’art. 34 della legge sono aggiunti i seguenti :

 

Art. 34 – bis

Previsione e prevenzione del rischio d’incendi

 

1.        Per quanto concerne l’attività di previsione e prevenzione del rischio  di incendi boschivi trova applicazione nella Regione quanto disposto dall’art. 4 commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353.La Regione, nell’ambito dell’attività di prevenzione può concedere contributi a privati proprietari di aree boscate  per operazioni di pulizia e di manutenzione selvi-colturale prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

2.        La pianificazione territoriale urbanistica deve tener conto del grado di rischio d’incendio boschivo del territorio individuato dalle cartografie di cui all’art. 34 comma 2  lettera b).

3.        Il Corpo forestale della regione provvede all’espletamento delle attività di cui all’ art. 5 della legge 21 novembre 2000 n. 353.

 

Art. 34 – ter

Lotta attiva contro gli incendi boschivi

 

1.        Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra ed aerei.

2.        Ai fini di cui al comma 1 il Servizio Antincendi Boschivi del Corpo Forestale della Regione garantisce e coordina sul territorio regionale le attività aeree di spegnimento, avvalendosi del Centro Operativo Aereo Unificato dello Stato, nonché avvalendosi dei mezzi aerei messi a disposizione dal Dipartimento Regionale delle Foreste.

3.        Il Corpo forestale della Regione programma la lotta attiva agli incendi boschivi ed assicura il coordinamento antincendio istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo le sale operative unificate permanenti, avvalendosi oltre che delle proprie strutture, di propri mezzi e delle proprie squadre “a terra”:

a)        di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in base ad accordi di programma;

b)       di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c)        di risorse, mezzi e personale delle forze armate e delle forze di polizia in caso di riconosciuta ed urgente necessità, richiedendoli all’Autorità competente che ne potrà disporre l’utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

d)       di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

 

4.        La Regione è autorizzata a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

 

Art. 37

Interventi urgenti nei punti sensibili

 

Il primo comma dell’art. 35 della legge è sostituito dal seguente:

 

1.        Anche nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 34, il Dipartimento Regionale delle Foreste e l’Azienda regionale foreste demaniali sono autorizzati a procedere ad interventi nei punti sensibili, di cui alla lettera b) del comma secondo di detto articolo,mediante operazioni periodiche per la eliminazione della vegetazione secca e di altro materiale combustibile, attuati secondo i programmi annuali di intervento di cui al comma quarto del citato articolo.

 

Art. 38

Attività vietate nei boschi e nei pascoli percorsi da incendi

 

L’art. 37 della legge è sostituito dal seguente:

 

1.      Nel territorio della Regione trovano applicazione i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste dall’art. 10 della legge 11 novembre 2000 n. 353.  L’autorizzazione di cui al penultimo periodo del comma primo del predetto articolo è concessa dall’Assessore regionale Agricoltura e Foreste, previo parere del Comitato forestale regionale.

 

Art. 39

Fuochi controllati in agricoltura

 

1.        All’art40 della legge sono aggiunti i seguenti commi:

 

5. Entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge  tutti i Comuni della Regione provvedono a revisionare o confermare i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, dandone comunicazione al Dipartimento regionale per le foreste ed all’Ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio, nonché all’Ente gestore del’area protetta, se il territorio del comune vi ricade, in tutto od in parte.

 

6.  In caso di inottemperanza l’Assessore regionale per l’Agricoltura e le foreste è autorizzato alla nomina di un Commissario ad acta, scelto tra i tecnici del Corpo forestale regionale con qualifica non inferiore a funzionario.

 

Art. 40

Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi

 

1.             Il comma 1 dell’art. 41 della legge è sostituito dal seguente:

 

1         L’Azienda regionale foreste demaniali e le province regionali, secondo i programmi definiti annualmente in attuazione del piano di cui all’art. 34, eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi.

 

2.     Il comma 3 dell’art. 41 della legge è sostituito dal seguente:

 

“3. Gli enti di cui al comma 1 possono regolare con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgeranno le rispettive attività. In mancanza di tali accordi, L’Azienda regionale foreste demaniali cura l'esecuzione dei lavori , nelle forme di cui all’art. 64 della presente legge, nelle strade comprese entro i perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione; la provincia regionale cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del territorio provinciale.”

 

3.   Al comma 5 dell’art. 41 della legge dopo le parole “provincia regionale” sono aggiunte le parole “,degli Uffici provinciali dell’Azienda regionale foreste demaniali”

 

Art. 41

Interventi nei boschi degradati

 

L’ 43 della legge è sostituito dal seguente:

 

1.        Per i boschi che si trovino in condizioni di accentuato degrado, il Dirigente generale delle foreste ordina ai proprietari l'esecuzione dei necessari interventi di ripristino, fissando un termine per l'esecuzione degli stessi.

2.        In caso di inottemperanza dei proprietari, il Dipartimento Regionale delle Foreste è facultato all'espropriazione o all'occupazione temporanea dei boschi, ancorché non previsti nel programma triennale di cui all’art. 28.  In caso di occupazione temporanea, non è dovuta indennità ai proprietari.

3.        Gli interventi eseguiti a seguito dell’applicazione delle procedure di cui al comma 2 sono a totale carico dell’Azienda regionale foreste demaniali, se rientranti nelle tipologie e nelle forme di esecuzione di cui al comma primo dell’art. 64 della presente legge.

4.        Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi di proprietà di comuni, province o altri enti pubblici, che si trovino in condizioni di accentuato degrado, ancorché non causate da incendi.

 

Art. 42

Competenza in ordine alle sanzioni amministrative

 

Il comma 2 dell’art. 44 della legge è sostituito dal seguente:

 

1.        Il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato, salvo che non sia diversamente previsto dalla presente legge, al dirigente dell’Ispettorato forestale  competente per territorio.

 

Titolo III

 

DEL LAVORO NEL SETTORE FORESTALE  ED AMBIENTALE

 

Capo I

Misure riguardanti  il lavoro

 

Art. 43

 

Prima dell’art. 46 della legge  sono inseriti i seguenti articoli:

 

Art. 45-bis:

 

1.       Le norme del presente titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze dell’Amministrazione forestale, per le finalità della presente legge, nell’espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti.

 

Art. 45-ter

Elenco speciale dei lavoratori forestali

 

1.        E’ istituito l’ elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti Uffici periferici provinciali del Dipartimento regionale del Lavoro.

2.        All’elenco speciale sono iscritti a domanda, da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, tutti i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali, o che abbiano espletato compiutamente, a partire dall’anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di 51 giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell’Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005.

3.        L’iscrizione all’elenco speciale è condizione essenziale per essere avviati al lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione forestale.

4.        Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l’esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale  ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell’elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicate agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all’applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione nelle norme contrattuali, previdenziali e sociali i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall’accesso, sotto qualsiasi forma, ad  agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli Organi competenti sono tenuti a trasmettere l’esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione ai Dipartimenti dell’Assessorato regionale agricoltura e foreste ed all’Osservatorio di cui al successivo art. 60.

5.        Le garanzie occupazionali di cui agli articoli seguenti sono computate tenendo conto delle giornate lavorative di cui al precedente comma 4, comunque effettuate dai lavoratori iscritti nell’elenco speciale alle dipendenze dei soggetti pubblici o privati, anche in regime di convenzione. La gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale ed idraulico-agraria.  Potranno essere previsti, inoltre, idonei strumenti per la gestione complessiva e la governance del sistema agro-forestale-ambientale.

6.        I lavoratori aventi titolo sono inseriti nell’elenco provinciale per fascia di garanzia occupazionale di appartenenza.

 

Art. 44

Organici forestali

 

L’art. 46  della legge è così sostituito:

 

1. Ferma restando l'articolazione in distretti forestali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, per l’attività di prevenzione e presidio territoriale di cui al precedente art. 30-bis, per la prevenzione e la repressione degli incendi della vegetazione, nonché per ogni altra attività ascrivibile alle funzioni istituzionali, l’Amministrazione si avvale, a regime, dell'opera:

 

a)  di  n. 3.820 lavoratori  a tempo indeterminato;

b) di n. 12.720 operai con garanzia occupazionale minima di centocinquantuno giornate lavorative annue ai fini previdenziali;

c) di operai con garanzia di fascia occupazionale minima di settantotto giornate lavorative annue ai fini previdenziali.

 

2. La dotazione complessiva dei lavoratori di cui al comma precedente è articolata dall’Osservatorio regionale di cui al successivo art. 60 in contingenti provinciali e distrettuali, distinti per l’Azienda regionale foreste demaniali e per il Dipartimento regionale delle foreste secondo l’allegata tabella “A”. Le dotazioni distrettuali per l’Azienda regionale delle foreste demaniali sono determinate avuto riguardo alle superfici demaniali, delle aree protette o comunque gestite, ai vivai, alle aree attrezzate, agli opifici, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. Le dotazioni distrettuali per il Dipartimento regionale delle foreste sono stabilite avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi, alle attrezzature in dotazione, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. La Giunta regionale di Governo, su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, sentito l’Osservatorio di cui al successivo art. 60, ridetermina le dotazioni provinciali dei contingenti di cui al precedente comma 1, in base ai criteri suddetti, tenuto conto delle variazioni intervenute.

 

3. A regime, nel triennio 2006-2008, le dotazioni complessive a livello regionale sono determinate come segue:

 

a)        contingente lavoratori a tempo indeterminato:

 

 

2006

2007

2008

2350

3230

3820

 

 

                                              

b) contingente operai con garanzia occupazionale minima di  centocinquantuno giornate annue:

 

 

2006

2007

2008

7830

10770

12720

 

c) contingente ad esaurimento, entro il 2008, di operai con garanzia occupazionale minima di centonuno giornate lavorative annue ai fini previdenziali;

 

d) contingente ad esaurimento di operai con garanzia occupazionale di settantotto giornate lavorative annue ai fini previdenziali, formato dal personale  iscritto nell’elenco speciale e non utilmente inserito nei contingenti precedenti.

 

4.             Ferma restando l’appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze dell’Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al precedente comma 2,  nell’ambito provinciale. I criteri per disciplinare la mobilità interdistrettuale vengono definiti dall’osservatorio di cui al successivo art. 60.

5.             L’Azienda regionale foreste demaniali ed il Dipartimento regionale delle foreste utilizzano, di norma, in modo continuativo i lavoratori di cui alle lettere b) , c) e d) del comma 3 del presente articolo, fino al completamento delle garanzie occupazionali del contingente di appartenenza.

 

Art. 45

Graduatoria unica distrettuale

 

1.       In ogni distretto è istituita un'unica graduatoria distrettuale comprendente nell'ordine i lavoratori di cui alle lettere a),b),c) e d) di cui al comma 3 del precedente art. 44

2.       La graduatoria viene formulata attribuendo ad ogni lavoratore dieci punti per ogni anno di anzianità di iscrizione nei contingenti di cui agli artt. 46 e 56 della legge. A parità di punteggio sono considerate, nell’ordine, l’anzianità di iscrizione nei contingenti dal 1989 al 1995, l’anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici, la maggiore età anagrafica.

3.        La graduatoria unica distrettuale, è valida ai fini della  progressione verticale dalla fascia di garanzia occupazionale inferiore a quella superiore, che dovrà avvenire comunque entro trenta giorni.

4.        Le graduatorie distrettuali vengono utilizzate per la formazione e l’aggiornamento  di contingenti distinti in relazione all’impiego dei lavoratori nel settore forestale, alle dipendenze dell’Azienda regionale foreste demaniali e alle dipendenze del Dipartimento foreste, con le dotazioni organiche che sono determinate dall’Osservatorio regionale di cui al successivo art. 60.

5.        Per essere inclusi nella graduatoria è sufficiente l’iscrizione all’elenco speciale di cui al precedente art.45-ter.

6.        La competenza alla formulazione delle graduatorie è delle commissioni provinciali di cui all’art.______ della Legge regionale______________. Qualora le suddette Commissioni non adempiano nel termine di trenta giorni, provvederà nei successivi quindici giorni il direttore dell'Ufficio per il lavoro e la massima occupazione competente.

7.        L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.

 

8.        Il mancato espletamento dell’attività lavorativa prevista, salvo documentati casi di malattia, infortunio, cause di forza maggiore o altri gravi motivi, comporta la decadenza definitiva dal contingente di appartenenza.

 

9.        Il lavoratore, in caso di rinunzia al passaggio al contingente superiore, permane definitivamente nel contingente di appartenenza, nella posizione in graduatoria che gli compete, con l’annotazione a margine dell’avvenuta rinunzia in via definitiva e permanente. La presente disposizione non si applica , a partire dal 2009, per il contingente di cui alla lettera c) del precedente comma 3 dell’art. 44.

 

10.     L’Osservatorio regionale di cui al successivo art. 55 determina i criteri per il passaggio, nell’ambito dello stesso distretto, del personale tra il contingente alle dipendenze dell’Azienda regionale delle foreste demaniali e quello corrispondente alle dipendenze del Dipartimento foreste.

 

Art. 47

Avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali

L’art. 53 della legge è così sostituito:

 

1.        Al fine dell'avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali verrà utilizzata la graduatoria unica distrettuale di cui al precedente art. 45.

2.        La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, se non giustificata da gravi e comprovati motivi, equivale a rinunzia dello stesso lavoratore all’avviamento ed alla prestazione lavorativa, con corrispondente riduzione della garanzia occupazionale minima nell’anno riferimento”.

3.        Non può procedersi all’ulteriore avviamento dei lavoratori per l’espletamento di giornate lavorative eccedenti rispetto alla garanzia occupazionale minima, se prima non sono state soddisfatte tutte le garanzie occupazionali nell’ambito del distretto forestale relativo.

 

Art. 48

Assunzione di operai per l'ulteriore fabbisogno occupazionale in caso di nuovi insediamenti forestali

 

L’art. 55 della legge è così sostituito:

 

1.   Non è consentito l’avviamento di lavoratori se prima non sia stato completato l’avviamento dei lavoratori iscritti nelle graduatorie distrettuali di cui agli articoli 46 e 49 della presente legge, ad eccezione dei Comuni in cui l’Amministrazione forestale non abbia operato in precedenza. In tal caso verranno sottoscritte apposite clausole derogatorie con le OO.SS. firmatarie del contratto, che verranno sottoposte all’approvazione dell’Osservatorio regionale di cui al successivo art. 60.

2.     Trovano applicazione, ai fini della formazione delle graduatorie su base comunale e limitatamente ai lavoratori non inseriti nelle graduatorie di cui all’art. 49 della citata legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e gli elementi di valutazione dei titoli di cui al Decreto del Presidente della Regione emanato in applicazione del secondo comma dell’art. 49 della legge regionale 15 novembre 2004 n. 15, nonché quanto previsto dal terzo comma del medesimo articolo testé citato.

3..     Per la formulazione delle graduatorie, l’avviamento al lavoro ed ogni altro adempimento è competente il Dipartimento regionale al Lavoro.”

 

Capo II

Delle prestazioni lavorative degli addetti  alla difesa dagli incendi

 

Art. 49

1.        Gli avviamenti al lavoro sono operati con riferimento al distretto/Comune.

 

Art. 50

Meccanismo di sostituzione

per la copertura dei posti resisi disponibili

 

1.        In caso di sopravvenuta inidoneità fisica, accertata ai sensi e con le modalità previste dal D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni i lavoratori alle dipendenze del Dipartimento foreste sono inseriti, anche in soprannumero, nel contingente di appartenenza con altre qualifiche, purché sussistano i requisiti di idoneità fisica e professionale. In ogni caso il Dipartimento foreste verifica la possibilità di proficuo utilizzo del lavoratore in altre mansioni compatibili con il suo stato di salute e l’idoneità specifica sotto il profilo professionale e sanitario. In caso di impossibilità di proficuo utilizzo all’interno del Dipartimento foreste, il lavoratore  transita, anche in soprannumero, nel corrispondente contingente alle dipendenze dell’Azienda regionale foreste demaniali, ferma restando il possesso dell’idoneità fisica e professionale.

 

art. 51

Assunzione di operai per ulteriori  fabbisogni

 

1.        Per eventuali ulteriori  fabbisogni, determinati da circostanze eccezionali, riconosciute con decreto dell’Assessore regionale agricoltura e foreste, sentito l’Osservatorio regionale di cui al successivo art. 60, il Dipartimento regionale delle foreste  provvede mediante l'assunzione di lavoratori disoccupati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 55 della presente legge per turni di lavoro di norma di durata temporale non inferiore a settantotto giornate lavorative..

2.        Qualora richiesto da particolari esigenze operative si può procedere, in via eccezionale, all'assunzione di lavoratori anche per periodi di durata inferiore a quelli indicati nel comma 1.

 

Capo III

Norme comuni e transitorie

 

Art. 52

 

Dopo l’art. 62 è inserito il seguente art. 62 bis:

 

Lavoratori in soprannumero

 

1.        Ai fini della presente legge, la previsione “anche in soprannumero” ovunque riportata, è applicata inserendo i lavoratori nelle graduatorie dei relativi contingenti di cui a precedenti articoli, dopo l’ultimo dei lavoratori in graduatoria ed eventualmente anche in soprannumero.

2.        Il meccanismo di sostituzione per i posti resisi disponibili non può trovare applicazione attingendo dalla fascia immediatamente inferiore se prima non sono utilmente inseriti in graduatoria tutti i lavoratori sovrannumerari

Art.53

1.        Nella prima applicazione della presente legge sono inseriti nell’elenco speciale anche i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie di cui agli artt. 48,49 e 57 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 che abbiano effettuato attività lavorativa alle dipendenze dell’Amministrazione forestale e che siano stati cancellati  dalle graduatorie per mancata presentazione dell’istanza entro i termini.

2.        Nel caso di nuovi interventi forestali attivati dall’Amministrazione forestale a decorrere dall’anno 2003 nei Comuni in assenza di precedenti interventi, sono parimenti inseriti nell’elenco speciale anche i lavoratori che abbiano effettuato almeno un turno di lavoro di 51 giornate lavorative alle dipendenze dell’Amministrazione forestale.

Art. 54

Osservatorio regionale

1.         Per il monitoraggio dell’attuazione di quanto disposto al presente Titolo, nonché per  l’uniforme attuazione sul territorio regionale, provinciale e distrettuale  anche degli strumenti contrattuali, è costituito presso l’Assessorato regionale Agricoltura e foreste un Osservatorio regionale paritetico, presieduto dall’Assessore regionale Agricoltura e foreste, così composto:

            a) il  Dirigente generale delle foreste;

b) un dirigente in servizio presso il Dipartimento foreste, designato dal Dirigente generale dello stesso;

c) l’Ispettore generale dell’Azienda regionale foreste demaniali;

d) un dirigente  in servizio presso l’Azienda, designato dall’Ispettore generale dell’Azienda;

e) un esperto designato dall’Assessore regionale Agricoltura e foreste;

f) due rappresentanti per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del Contratto collettivo di categoria.

2.         Le funzioni di segretario dell’Osservatorio vengono espletate da un componente dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato agricoltura e foreste, con qualifica non inferiore a funzionario.

3.      L’osservatorio regionale potrà anche svolgere funzione arbitrale per le questioni ad esso devolute concordemente dalle parti firmatarie dei contratti di lavoro. In tal caso è necessario che le determinazioni vengano assunte con la maggioranza qualificata dei componenti. Negli altri casi l’Osservatorio decide all’unanimità.

4.     L’Osservatorio avrà, tra gli altri, il compito di fissare i criteri generali per la rideterminazione della distribuzione territoriale degli incrementi delle dotazioni numeriche dei contingenti a livello distrettuale di cui alla presente legge, nonché di determinare i criteri generali per la mobilità interdistrettuale dei lavoratori e per l’uniforme applicazione delle norme di legge e di contratto sull’intero territorio regionale.

5.     L’Osservatorio è costituito con decreto dell’Assessore regionale epr l’Agricoltura e le foreste.  I componenti dell’Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati  solo una volta. Agli stessi è dovuta una indennità determinata con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, previo parere della Giunta regionale.

Art. 55

Norme contrattuali

1.        Al recepimento della parte normativa del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all’art. 43 comma 5 della presente legge provvede l’Assessore regionale per l’Agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione.

2.        Entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto di cui al comma precedente la Giunta regionale di Governo delibera sul recepimento della parte economica del contratto.

TITOLO IV

 

DISPOSIZIONI  ORGANIZZATIVE

 

Capo I

Norme riguardanti l'Amministrazione forestale

Art. 56

1.        Al comma 1 dell’art. 63 le parole “il Consiglio di Amministrazione dell’AFDRS” sono sostituite dalle parole “L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, sentiti il Dirigente generale delle foreste e l’Ispettore generale dell’Azienda regionale foreste demaniali”.

 

Art. 57

Lavori in economia

 

1.       I commi 3 e 4 dell’art. 64 della legge, come  successivamente  modificati  ed integrati (art. 56, commi 33 e 34, della L.R. 6/2001 e dall’art. 1 della legge regionale 12 novembre 2002 n. 18 n.d.r.) sono sostituiti dai seguenti:

 

 “3. Per i lavori suddetti trova applicazione la vigente normativa sui lavori pubblici.

   4. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste approva con proprio  decreto  uno o più  regolamenti per i lavori in economia da effettuarsi da parte dell’Amministrazione forestale. Nelle more, è autorizzato ad emanare apposite direttive.

 

 

Art.  59

L’art. 81 della legge è così sostituito:

Preventivo di spesa per l’utilizzazione degli operai a tempo indeterminato

(riserva delle OOSS per l’estensione a tutti i contingenti)

 

1.          Nell'ambito delle assegnazioni finanziarie relative alle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi nonché per l’attività e gli interventi di cui all’art. 30 e 30-bis, gli Uffici periferici dell’Amministrazione forestale predispongono all'inizio di ciascun anno apposito preventivo di spesa per l'utilizzazione continuativa, per l'intero esercizio finanziario, degli operai a tempo indeterminato, specificando gli interventi ai quali gli stessi saranno destinati.

2.          L’onere finanziario del preventivo di cui al comma 1 è direttamente imputato sui corrispondenti capitoli del bilancio della Regione Siciliana e dell’Azienda regionale foreste demaniali, previa approvazione da parte degli Organi competenti.

 

Art. 60

Abrogazione di norme

 

1.       Sono abrogati:

       a)gli articoli 38, 39, 47, 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, della legge 6 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

.

2.       Sono abrogate inoltre tutte le altre norme, anche di natura regolamentare,  in contrasto od incompatibili con la presente legge.

 

Art. 61

Testo coordinato

 

1.        Il testo della legge regionale 6 aprile 1996, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate dalle presente legge, verrà  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

2.        Nel testo coordinato sono escluse le norme oggetto di abrogazione a termini del precedente articolo 65.

 

 

Art. 62

Entrata in vigore

 

1.          La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

2.          E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.