CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO
PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA
PROVINCIA DI CATANIA
Stipulato il 02.01.2006
Validità
01.01.2006 – 31.12.2007
L’anno 2006 il
giorno 02 del mese di gennaio, in Catania
Tra
La Confagricoltura, rappresentata da Paladino
Sebastiano, Canepa Simone.
La Federazione Provinciale Coltivatori Diretti,
rappresentata da Viola Saverio, Maugeri Giuseppe
La Confederazione Italiana Agricoltura, rappresentata
da Costanzo Francesco, Cosentino Alfio
E
La FLAI/CGIL , rappresentata da Raia Concetta, Timpanaro
Pasquale, Bertolo Nicolò, Mavica Biagio, Spadaio Vincenzo, Maugeri Mario
La FAI/CISL, rappresentata
da Camarda Gaetano, Pintabona Paolo, Di Paola Pietro, Leonardi Rosaria, La Spina
Giuseppe, Midollo Giuseppe
La UILA/UIL, rappresentata da Cavallaro Raimondo, Marino
Antonino, Corbino Gaetano, Meli Vincenza, Pinzone Vecchio Salvatore, Terranova
Santo
È stato stipulato il presente Contratto Provinciale di
Lavoro degli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Catania.
TITOLO I
PARTE
INTRODUTTIVA
Art. 1
Oggetto del
Contratto
Il presente Contratto
Provinciale regola i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola
o societaria che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse
comprese le aziende florovivaiste e le imprese che svolgono lavori di creazione,
sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato – e gli operai agricoli
da esse dipendenti.
Il Contratto Provinciale si
applica in particolare alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135
del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quale, a titolo
esemplificativo, le aziende :
Vivaistiche
Ortofrutticole
Oleicole
Zootecniche e di allevamento di
animali di qualsiasi specie
Vitivinicole
Casearie
Agrituristiche
Funghicole
Acquacoltura
Di servizi e ricerche in
agricoltura
Art. 2
Decorrenza e
durata del Contratto
Il presente contratto ha durata
a decorrere dal 01.01.2006 al 31.12.2007
Il contratto va disdetto da una
delle parti contraenti almeno da 6 mesi prima della scadenza a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di mancata disdetta
esso s’intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.
La parte che avrà dato disdetta
dovrà comunicare alla controparte le sue proposte 4 mesi prima della scadenza a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Il negoziato per il rinnovo ha
inizio almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo le
parti contraenti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni
dirette.
Art. 3
Efficacia del
Contratto
Le norme del presente contratto
sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei
datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le organizzazioni
contraenti e per quelle provinciali loro aderenti.
Effetti Economici
Gli effetti economici del presente Contratto hanno la
seguente durata: 01.01.2006. -31.12.2007
TITOLO II
Relazioni
Sindacali
Art. 4
Incontri
Provinciali
Le parti contraenti convengono
di incontrarsi almeno due volte l’anno, a richiesta di una di essi
Tali incontri saranno
finalizzati a:
-
Fornire alle OO. SS. le informazioni utili ad individuare il flusso ed
il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
-
Fornire alle OO. SS. le informazioni utili sui programmi di sostanziale
modifica delle tecnologie di produzione in atto che possano presentare rilevante
conseguenza sull’organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché
sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
-
Individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse
naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici necessari al
rilancio qualificativo delle produzioni richieste dal mercato, nonché per un
incremento e qualificazione dell’occupazione, per il contenimento e la riduzione
dei costi, nel quadro delle politiche comunitarie;
-
Esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola,
che si verifichino a causa di processi di riduzione o di riconversione
produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per conto terzo,
ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola,
sollecitando a tale riguardo alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni
interventi di formazione e di riqualificazione professionali;
-
Esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con
particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche alo scopo
di impegnare la REGIONE ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi
a programmi di formazione specifici per l’agricoltura;
-
Concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare
l’eventuale disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro
e nelle professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi
nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si impegnano a
promuovere ogni iniziativa utile ad attivare un tavolo di confronto e
proposta per l’esame e risoluzione di tutte le problematiche che investono la
produzione, la commercializzazione, l’industria di trasformazione, il ruolo
delle Istituzioni e quelle relative all’occupazione nel settore agricolo.
Art. 5
Pari
opportunità
Nell’ambito della vigente
normativa comunitaria, nazionale e regionale, le parti s’impegnano a realizzare
progetti di Azioni Positive rivolte al raggiungimento di una reale parità delle
condizioni di lavoro delle lavoratrici agricole per quanto riguarda, soprattutto
lo sviluppo professionale.
Ciò va perseguito attraverso la
rimozione di pregiudizi e di discriminazioni culturali che direttamente o
indirettamente relegano la lavoratrice a svolgere, nel processo produttivo,
mansioni marginali o di scarsa professionalità.
In particolar modo si prevedono
iniziative che favoriscono:
-
l’accesso a corsi di
riqualificazione, prevedendo un monte ore di permessi per consentirne la
frequenza;
-
la progettazione di corsi
di formazione e di riqualificazione professionale, utilizzando finanziamenti
e benefici previsti dalla L. 125/91;
-
la flessibilità degli
orari in rapporto alle esigenze delle lavoratrici, tenendo conto della loro
posizione in seno ala famiglia;
-
il perseguimento, a parità
di requisiti professionali, di effettivo equilibrio di posizioni funzionali.
Art. 6
Osservatorio
Provinciale
Per gli obiettivi sopra
enunciati, le parti convengono di costituire a livello provinciale, un
osservatorio che svolga le seguenti funzioni:
-
fornire alle OO. SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le
informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti
pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
-
fornire alle OO. SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le
informazioni utili sui programmi di sostanziali modifica delle tecnologie di
produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze
sull’organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e
sull’ambiente di lavoro;
-
individuar gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse
naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche
attraverso la promozione di Patti Territoriali e contratti di area e di
programma;
-
Esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola,
che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione e di riconversione
produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzo”,
ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola,
sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni
interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
-
Esaminare ala qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con
particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo
di fare proposte all’Osservatorio Regionale e di impegnare la Regione e, per
quanto di competenza, la Provincia ad inserire nel proprio bilancio
finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’agricoltura;
-
Concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare
le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel
lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle Leggi
Nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
-
Accertare la conformità dei progetti e dei contratti individuali di
formazione-lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere
agli uffici del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l’elenco dei
progetti ritenuti conformi;
-
Esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in
forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto
provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle
Organizzazioni Sindacali, in base all’ultimo comma dell’art. 83;
-
Esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro
dipendenti per l’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle
leggi sociali:
In connessione con i processi
di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri
rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione
professionale della manodopera, perché l’Osservatorio prospetti agli organi
pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari.
L’Osservatorio provinciale è
costituito da 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti
datoriali e dai lavoratori.
Entro 60 giorni dalla stipula
del presente contratto, le parti designeranno i propri rappresentanti al fine di
insediare l’Osservatorio secondo le norme di funzionamento previste
dall’allegato numero del presente C. P. L.
Art. 7
Commissione
paritetica bilaterale
Le parti concordano di
istituire, all’atto della stipula del presente accordo, una Commissione
paritetica bilaterale con il compito di predisporre regolamenti e modalità per
la costituzione dell’Ente Organismo bilaterale per l’agricoltura catanese, che
recepisca tutte le disposizioni previste dagli art. 7 e 9 del CCNL del
10.07.2002.
Il nuovo organismo verrà
costituito al fine di attivare:
-
studi e ricerche rispetto al settore ed al mercato del lavoro nella
provincia di Catania
-
progetti formativi per le materie inerenti la sicurezza sul lavoro per i
lavoratori ed i datori di lavoro, anche per le tematiche di sicurezza alimentare
ed ambientale
-
politiche attive del lavoro servizi alle imprese ed ai lavoratori
rispetto al mercato del lavoro, ai flussi migratori ed ai rapporti di lavoro.
Per lo sviluppo degli
adempimenti di cui sopra, si ritiene indispensabile raccordarsi sia con il
Servizio Pubblico per l’Impiego, che ai sensi dell’art. 39 della L. R. 15/02/04
ha cambiato denominazione in “Centri per l’Impiego” per i collocamento in
agricoltura, sia con l’Ispettorato Provinciale del Lavoro.
Le parti, per quanto riguarda
il medesimo articolo del CPL, subordinano l’attuazione quando la commissione
paritetica bilaterale nazionale ne definirà sia la proposta di statuto e di
regolamento giusto l’art. 90 del CCNL.
Art. 8
Sistema di
formazione professionale e continua
Le parti convengono di porre
attuazione all’art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in materia
di formazione professionale da sviluppare in funzione della crescita
professionale degli addetti, della stabilizzazione dell’occupazione e
dell’impiego anche nei tempi di non lavoro per lo svolgimento di attività
formative per i lavoratori a tempo indeterminato. In particolare le parti
concordano di attivare il Centro di Formazione Agricola, secondo modalità e
criteri che verranno definiti entro 60 giorni dall’entrata in vigore del
presente contratto.
TITOLO III
Costituzione
del rapporto di lavoro
Collocamento e
mercato del lavoro
Art. 9
Assunzioni
L’assunzione della manodopera
agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.
L’assunzione degli operai a
tempo determinato deve essere effettuata per fase o in base alle disposizioni
del D. L. 375/93 e successive modifiche ed integrazioni.
Per “fase lavorativa” s’intende
il periodo limitato alle esecuzioni delle singole operazioni fondamentali in cui
si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della
provincia (es: aratura, potatura, raccolta dei prodotti ecc.)
Art. 10
Fasi
lavorative
Le principali fasi lavorative
sono:
-
Cerealicoltura: aratura,
semina, diserbo, trattamenti fitosanitari e mietitrebbiatura;
-
Agrumicoltura : lavori di
impianto (messa a dimora delle piante) trattamenti fitosanitari, potatura,
smaltimento ramaglia, irrigazione e raccolta;
-
Olivicoltura : lavori di
impianto (messa a dimora delle piante) trattamenti fitosanitari, potatura e
raccolta;
-
vitivinicoltura: lavori di
impianto (messa a dimora delle piante), potatura verde e secca, diserbo –
trattamenti fitosanitari, irrigazione e vendemmia;
-
Pistacchieto: lavori di
impianto (messa a dimora delle piante), potatura trattamenti fitosanitari e
raccolta;
-
Noccioleto: lavori di
impianto (messa a dimora delle piante), potatura, trattamenti fitosanitari e
raccolta;
-
Ficodindieto: impianto,
diradamento fioritura, raccolta;
-
Orticoltura (angurie e
carciofi) : semina o piantagione, scerbatura, irrigazione, trattamenti
fitosanitari e raccolta;
-
Frutticoltura (pescheti,
meleti, pereti, ciliegeti) : lavori di impianto, potatura, smaltimento
ramaglia, trattamenti fitosanitari, irrigazione e raccolta;
-
Fragoleto : semina,
scerbatura, trattamenti fitosanitari, raccolta.
Per le suddette fasi,
l’assunzione è garanzia di occupazione per l’intera fase e di salario per il
lavoro effettivamente prestato.
Fanno eccezione alla garanzia
occupazionale:
a)
il verificarsi di eventi atmosferici;
b)
il rientro di unità attive nel caso di aziende diretto-coltivatrici e gli
scambi di manodopera di cui all’art. 2139 del C. C.
Art. 11
Contratto
individuale
Tra il datore di lavoro e
l’operaio a tempo indeterminato dovrà essere redatto, firmato e scambiato,
all’atto dell’assunzione o del passaggio a tempo indeterminato, il contratto
individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge.
In tale contratto individuale
dovranno essere precisati la data di inizio del rapporto, il profilo
professionale, le mansioni, il periodo di prova ed il trattamento economico
stabilito dal presente contratto.
Le parti, ove lo ritengano
opportuno, possono farsi assistere nella stipulazione del contratto individuale,
da rappresentanti delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Art. 12
Periodo di
prova
L’operaio assunto con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova che non potrà
essere superiore a :
-
26 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area 1^;
-
14 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area 2^;
-
06 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area 3^.
L’operaio assunto con un
rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a trenta giorni, è soggetto ad
un periodo di prova di due giorni lavorativi.
Durante il periodo di prova è
reciproca facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento e senza
preavviso, con diritto dell’operaio a percepire la retribuzione per il periodo
di lavoro prestato.
Superato il periodo di prova,
l’assunzione diviene definitiva alle condizioni previste dalla contrattazione
collettiva e dal contratto individuale.
Art. 13
Ammissione al
lavoro e tutela delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Per l’ammissione al lavoro e
per la tutela dei fanciulli e degli adolescenti si applicano le norme della
legge 17 ottobre 1967 n. 977.
Non è ammessa l’assunzione al
lavoro dei fanciulli che non abbiano compiuto il 14° anno di età.
Per l’ammissione al lavoro e
per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si applicano le
disposizioni delle vigenti leggi (26 agosto 1950 n. 860; 9 gennaio 1963 n. 7; 30
dicembre 1971 n. 1204; 9 dicembre 1976 n. 903).
Art. 14
Contratto di
formazione e lavoro
Le parti in applicazione
dell’art. 3 della legge 19.12.1984 n. 863, e successive modifiche ed
integrazioni, convengono di definire il trattamento economico in € 790,00
mensili.
Art. 15
Contratto a
tempo parziale, di apprendistato, di lavoro interinale
Vale quanto detto nei
rispettivi protocolli d’intesa di cui al CCNL.
Art. 16
Riassunzione
Al fine di stabilizzare
l’occupazione, le parti concordano che, in relazione alle esigenze aziendali, il
diritto alla riassunzione può essere esteso a più fasi e periodi lavorativi.
Nella riassunzione si terrà conto delle seguenti priorità:
professionalità – anzianità di servizio –
carico familiare
Art. 17
Categorie di
operai agricoli
Ai fini del presente contratto
sono operai agricoli i lavoratori che esplicano la loro attività nell’impresa
agricola il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto.
Gli operai agricoli, a seconda
della natura del rapporto, si distinguono in operai a tempo indeterminato ed
operai a tempo determinato.
SONO OPERAI A TEMPO
INDETERMINATO: i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione
di termine, che prestano la loro opera alle dipendenze di una impresa agricola
singola o associata.
Gli operai a tempo determinato
che hanno effettuato presso la stessa azienda – nell’arco di 12 mesi dalla data
di assunzione – 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla
trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato, con la stessa
disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo
indeterminato.
Detti operai sono retribuiti
con paga erogata mensilmente per tutta la durata del rapporto di lavoro con
esclusione delle sole giornate non lavorate per assenze volontarie, malattie od
infortunio e per le giornate di sospensione dal lavoro per le quali è stato
chiesto ed ottenuto dal datore di lavoro l’intervento della cassa integrazione
salari di cui alla Legge n. 457 del 1972.
Per i particolari trattamenti
economici relativi alla malattia, infortunio ed intervento della cassa
integrazione salari operai agricoli, vale quanto disposto dagli artt. 57 e 58.
Sono, altresì, da considerarsi
a tempo indeterminato i salariati fissi che alla data del 1° settembre 1972 si
trovavano in servizio presso aziende agricole in virtù di rapporto di lavoro già
disciplinato dalla Legge n. 633/49 e dal contratto collettivo provinciale.
Questi operai mantengono per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato il trattamento già acquisito in base alla contrattazione
collettiva provinciale. Agli operai agricoli a tempo indeterminato spettano per
intero gli istituti e le indennità annue.
SONO OPERAI A TEMPO
DETERMINATO: gli operai che, in base alla Legge 18 aprile 1962 n. 230, sono
assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato per esecuzione
dei lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per
fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il
diritto alla conservazione del posto. Nel caso di emanazione di tali
disposizioni di Legge, le parti entro trenta giorni si incontreranno per
regolamentare gli aspetti eventualmente rinviati alla contrattazione collettiva.
Art. 18
Categorie di
operai florovivaisti
I lavoratori dipendenti da
aziende florovivaistiche a seconda della natura del rapporto, sono classificati
in operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato.
SONO OPERAI A TEMPO
INDETERMINATO: i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione
di termine, che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende indicate
nell’art. 1 “Oggetto del contratto”.
Gli operai a tempo determinato
che hanno effettuato presso la stessa azienda – nell’arco di 12 mesi dalla data
di assunzione – 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla
trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa
disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo
indeterminato. Il datore di lavoro, previa accettazione scritta da parte del
lavoratore, deve comunicare agli organi competenti l’instaurazione del nuovo
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Detti operai sono retribuiti
con paga erogata mensilmente per tutta la durata el rapporto di lavoro con
esclusione delle sole giornate non lavorate per assenze volontarie, malattia o
infortunio e per le giornate di sospensione del lavoro per le quali è stato
chiesto ed ottenuto dal datore di lavoro l’intervento della Cassa Integrazione
salari di cui alla Legge n. 457 del 1972.
Per i particolari trattamenti
economici relativi alla malattia, infortunio ed intervento della Cassa
Integrazione salari operai agricoli, vale quanto disposto dagli artt. 58 e 60.
Sono, altresì, da considerasi
operai a tempo indeterminato i lavoratori fissi che alla data del 1° settembre
1972 si trovavano in servizio presso le aziende di cui all’art. 1 “Oggetto del
contratto”, in virtù di rapporto di lavoro già disciplinato dal CCNL per le
maestranze agricole dipendenti da aziende florovivaistiche del 29 gennaio 1970.
Tali operai mantengono per
tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il trattamento già
acquisito, in base alla contrattazione collettiva nazionale ed alla
contrattazione provinciale.
Ai lavoratori a tempo
indeterminato spettano per intero gli istituti e del indennità annue.
SONO OPERAI A TEMPO
DETERMINATO: gli operai che in base alla Legge 18 aprile 1962 n. 230, sono
assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato per l’esecuzione
di lavori di breve durata, stagionale o a carattere saltuario o assunti per fase
lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il
diritto alla conservazione del posto.
Nel caso di emanazione di tali
disposizioni di legge, le parti entro trenta giorni si incontreranno per
regolamentare gli aspetti eventualmente rinviati alla contrattazione collettiva.
Art. 19
Mobilità
territoriale della manodopera
Le parti, su richiesta di una
di esse, si incontreranno, almeno due mesi prima dell’inizio dei lavori
stagionali o delle operazioni di raccolta, per individuare il presumibile
fabbisogno quantitativo e qualitativo di manodopera per aree omogenee di
mobilità territoriale da indicare alle sezioni o ai bacini di collocamento
territorialmente competenti.
A tal riguardo, anche su invito
delle parti, da un lato le aziende dovranno indicare alle Sezioni od ai bacini
del collocamento territorialmente competenti, il presumibile fabbisogno
quantitativo e qualitativo di manodopera con valore revisionale e non
vincolante; dall’altro i lavoratori agricoli dovranno iscriversi nelle liste di
mobilità.
In tali incontri le parti
esamineranno, altresì, gli eventuali programmi di assunzione stagionali o
annuali presentati dalle aziende alle competenti strutture pubbliche del
collocamento, per la stipula delle convenzioni previste dalla legge n. 56/87,
con “norme sull’organizzazione del mercato del lavoro”.
Le parti contraenti si
attiveranno, altresì, presso i competenti organi pubblici, per ottenere, a
favore delle aziende interessate, interventi di sostegno in materia di trasporto
e di servizi.
Inoltre, le parti, impegnandosi
ad operare per una più fattiva collaborazione con gli enti e istituzioni
interessate, al fine di impedire ogni possibile forma di violazione del
collocamento, specialmente
dovuta alla intermediazione
privata della manodopera e per eliminare ogni tipo di trasporto abusivo dei
lavoratori, nel corso di tali incontri esamineranno le misure più adeguate da
sottoporre all’attenzione degli Organismi Pubblici competenti quali:
-
funzionalità e
potenziamento delle sezioni Circoscrizionali;
-
vigilanza sugli automezzi
privati che trasportano i lavoratori ed interventi presso la Regione e la
Provincia Regionale, per potenziare le linee di trasporto pubblico;
-
studio ed individuazione
delle possibili forme di compensazione territoriale della manodopera .
Le stesse parti, inoltre, per
una concreta azione diretta a governare la mobilità territoriale della
manodopera stagionale convengono di organizzare conferenze annuali per l’esame
delle problematiche poste dai flussi migratori anzidetta nell’ambito dei singoli
bacini di impiego individuati dalla C. R. I.
A tal riguardo, ad iniziativa
di una delle parti, sarà concordata la scelta del bacino di impiego e la data di
svolgimento della conferenza, cui saranno interessate a partecipare le strutture
pubbliche del bacino di impiego medesimo.
In tali conferenze
un’attenzione particolare sarà riservata alla mobilità dei flussi migratori
della manodopera extracomunitaria ed i problemi dei servizi sociali,
indispensabili per l’accoglimento di tale manodopera.
In relazione ai detti servizi
sociali, saranno interessate ed invitate alla conferenza le competenti Autorità
pubbliche tenute, per legge, agli adempimenti relativi.
Art. 20
Lavoratori
migranti
L’assunzione della manodopera
migrante è effettuata ai sensi delle leggi vigenti avute presente l’esigenza di
dare precedenza nell’assunzione alla manodopera locale.
Si considerano “Migranti” i
gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori
stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo
ove si effettua la prestazione.
Si considerano “migranti” anche
i gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia o regione, la cui
distanza tra il comune di residenza e quello della prestazione lavorativa sia
superiore a 40 Km.
Alla manodopera migrante, sono
assicurate :
a)
la garanzia di occupazione e di salario come già regolamentato per le
“fasi lavorative”;
b)
la corresponsione, per spese di trasporto, pari al rimborso del costo del
mezzo pubblico per il viaggio di A/R settimanale dal luogo di residenza al
comune in cui insiste l’azienda; per la distanza intercorrente tra il comune ed
il centro aziendale, valgono le n orme sul rimborso chilometrico di percorso
stabilito in € 0,25 a Km.
Art. 21
Lavoratori
extra- comunitari
E’ assunto l’impegno ad attuare
ogni iniziativa perché ai lavoratori extracomunitari occupati nel comparto
agricolo sia riservata la migliore tutela e rispetto delle vigenti leggi.
Art. 22
Trasporti e
asili nido
Per ciò che si riferisce ai
problemi del trasporto dei lavoratori sul posto di lavoro e degli asili nido, le
parti firmatarie del presente contratto convengono di riunirsi in sede per
scambiarsi informazioni, esaminare i problemi, al fine di prospettare ai livelli
istituzionali proposte operative.
Art. 23
Convenzione
Preso atto che:
-
l’azienda o il gruppo di aziende, sulla base dell’art. 17 della legge
28.02.1987 n. 56 “norme sull’organizzazione del mercato del lavoro” possono
proporre anche tramite le proprie associazioni sindacali, programmi di
assunzione di lavoratori alle Commissioni Circoscrizionali possono stipulare
convenzioni con le singole aziende o con gruppi di aziende nelle quali siano
stabilite, tra l’altro, i tempi delle assunzioni, i profili professionali e le
mansioni dei lavoratori da assumere.
Le parti, anche allo scopo di
favorire un’applicazione delle convenzioni corrispondenti alle caratteristiche
peculiari del mercato del lavoro e del processo produttivo in agricoltura
convengono quanto segue:
1)
i programmi di assunzione, stante la stagionalità che caratterizza
l’attività produttiva, riguarderanno la manodopera occupata a tempo determinato
e saranno predisposti per tutte le attività stagionali presenti nell’anno
all’interno della stessa azienda - oppure anche soltanto per una parte di esse-
potranno prevedere calendari di lavoro annuali, stagionali, mensili o
settimanali che indichino i tempi di assunzione, di utilizzo della manodopera
in rapporto alle caratteristiche produttive aziendali. Nel caso in cui sia
prevista l’utilizzazione della stessa manodopera presso più aziende nel corso
del medesimo anno, o stagione o mese o settimana o giornata, i programmi saranno
predisposti da più aziende congiuntamente;
2)
i programmi di assunzione saranno esaminati dalle Organizzazioni
sindacali e dai datori di lavoro territorialmente competenti e presentati, con
il loro parere favorevole, alle competenti Commissioni di collocamento agricolo.
Le parti impegneranno i propri rappresentanti nelle Commissioni di collocamento
a far stipulare alle stesse le relative convenzioni.
IMPEGNO A VERBALE
Le parti al fine di favorire
un’applicazione delle convenzioni di cui all’art. 17 della Legge n. 56/87 da
parte delle aziende concordano di intervenire congiuntamente nelle opportune
sedi per prevedere una ulteriore e specifica fiscalizzazione aggiuntiva degli
oneri sociali per la manodopera assunta.
Art. 24
Raccolta dei
prodotti sulla pianta
Le aziende che effettuano la
vendita del prodotto sulla pianta sono tenute a darne comunicazione all’Ente
competente all’accertamento della manodopera (I. N. P. S.) ed all’Osservatorio
Provinciale di cui all’art. 6 del presente contratto
TITOLO IV
Classificazione del personale
Art. 25
Classificazione
A)
Operai agricoli
Gli operai
agricoli sono classificati sulla base di tre “aree professionali “ per ognuna
delle quali sono state definite le caratteristiche essenziali nonché il
parametro minimo e quello massimo.
Le
mansioni ed i relativi profili professionali, il loro inquadramento all’interno
delle tre aree e l’attribuzione dei relativi parametri, sono, di seguito,
precisati.
Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita
AREA
1^- Declaratoria: appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di
titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro
di svolgere lavori complessi richiedenti specifica specializzazione.
Quest’area
è delimitata da un parametro minimo pari a 170 entro un valore pari a 178 ed
include le seguenti figure:
1°
livello
-
Conduttore di macchine agricole operatrici complesse con capacità di
intervento meccanico;
-
Addetto alla meccanizzazione agricola;
-
Giardiniere;
-
Fecondatore artificiale;
-
Lavoratore con mansioni almeno bivalenti (falegname, elettricisti
meccanici, ecc)
-
Addetto alle incubatrici
-
Innestatore capace di effettuare ogni tipo di innesto
-
Potatore artistico di piante ornamentali
-
Ibridatore e selezionatore addetto alla sperimentazione
Le OO. SS. dichiarano che la
mansione di addetto alla meccanizzazione agricola è riconducibile ai lavoratori
assunti da Enti pubblici e di diritto pubblico che svolgono attività di
meccanizzazione agricola.
2° livello
- Mungitore a mano;
- Meccanico, idraulico,
falegname, muratore, elettricista;
- Selezionatore sulla pianta di
agrumi e frutta;
- Casaro;
- Addetto alla sistemazione di
bancali da serra;
- Conduttore di macchine
agricole con capacità di intervento meccanico;
- Conduttore di mezzi pesanti
- Trattorista
- Costruttore di muretti a
secco
- Cuoco
- Tagliapiede
- Innestatore
- Irroratore
- Vivaista
- Addetto ai lavori idraulici
- Fabbro, frigorista, e addetti
alla manutenzione di impianti
- Dosatore con patentino
- Addetto agli impianti
antigelo
- Addetto prevalentemente alla
mungitura meccanica o che si occupano del funzionamento delle attrezzature e
degli impianti meccanici negli allevamenti in genere
- Fattore di campagna
- Mastro impaccatore
- Decorticatore
- Macellaio
- Insaccatore di carni salate
- Potatore
AREA 2^ Declaratoria
: appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono lavori generici e
semplici, nonché quelli con compiti esecutivi variabili non complessi per la cui
esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali – acquisite per pratica
o titoli – ancorché necessitanti di un periodo di pratica.
Quest’area è delimitata da un
parametro minimo pari a 148 e da un parametro massimo entro un valore pari a
169.
1° livello
Raccoglitore di agrumi, frutta
e uva da tavola
Addetto alla cernita e
confezionamento di agrumi, frutta, ortaggi e olive da mensa
Conduttore di macchine agricole
Guardiano munito di
autorizzazione di porto d’armi
Aiuto cuoco
Aiutante di laboratorio
2° livello
Carrellista
Seminatore
Scateno e scarso a mano
Raccoglitore di nocciole e
pistacchi
Raccoglitore di ortaggi e olive
da mensa
Addetto alla piantagione di
carciofo e pomidoro
Roncolatore di noccioleto
Addetto ai magazzini ed alle
cantine
Aiuto casari
Operaio polifunzionale *
Incartatrice
Addetto Azienda agrituristica con mansioni generiche
(* per le aziende da 1 a 10
dipendenti fino a tre unità e per le aziende con oltre 10 dipendenti il 10%
oltre le tre unità. L’operaio polifunzionale deve essere assunto, di norma, per
almeno 101 giornate annue)
Ai lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce
l’incarico di “capo” è dovuta una maggiorazione del 10% salariale.
AREA 3^
Operai non compresi nelle
precedenti aree e livelli, addetti a mansioni generiche nelle aziende agricole
ed agrituristiche.
Quest’area è delimitata da un
parametro minimo pari a100 e da un parametro massimo entro un valore pari a
147.
B) Operai florovivaisti
Gli operai florovivaisti sono
inquadrati in due “aree professionali” comprendenti, ciascuna, diversi profili
professionali.
Per ognuna delle aree sono così
definite le caratteristiche essenziali ed i corrispondenti profili
professionali, nonché i parametro minimo e quello massimo.
Pertanto, la classificazione
degli operai florovivaisti è così stabilita:
AREA 1^ - Declaratoria:
appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche
conoscenze e capacità professionali che consentano loro di svolgere lavori
complessi o richiedenti specifica specializzazione.
Quest’area è delimitata da un
parametro minimo pari a 115,3 e da un parametro massimo entro un valore pari a
130.
Livello “a” ex
specializzato super
-
Ibridatore – selezionatore: l’operaio che, con autonomia ed
elevata competenza professionale acquista per pratica per titolo, esegue
incroci vari e tali per ottenere ibridi di 1^ generazione selezionati,
assicurando un’attività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore)
con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli.
-
Conduttore – meccanico di macchine agricole operatrici
complesse: l’operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia
esecutiva ed elevata competenza professionale acquista per pratica o per titolo,
oltre alla giuda ed all’uso anche su strada di macchine agricole operatrici
complesse che svolgono più operazioni, provvede alla riparazione e manutenzione
ordinaria delle suddette macchine, svolgendo un’attività lavorativa polivalente
(come conduttore e come meccanico).
-
Conduttore – meccanico di autotreni o di autoarticolati:
l’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale
acquista per pratica o per titolo, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati
o automezzi di portata superiore a 75 Q, provvede alla loro riparazione e
manutenzione ordinaria effettuabile con le attrezzature messe a disposizione
dall’azienda svolgendo un’attività lavorativa polivalente.
-
Aiutante di laboratorio: l’operaio che, con autonomia esecutiva
ed elevata competenza professionale acquista per pratica o per titolo e
polivalenza delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle
analisi dei terreni o alle colture in vitro o ai tests sanitari sulle piante.
-
Potatore artistico di piante: l’operaio che, con autonomia
esecutiva ed levata competenza professionale acquista per pratica o per titolo
esegue la potatura artistico - figurativa di piante ornamentali o di alberi di
alto flusso.
-
Giardiniere: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata
competenza professionale acquista per pratica o per titolo, per la realizzazione
di un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni
necessarie, i semi, i tipi di piante e la eventuale cura delle malattie delle
stesse, la forma e la dimensione delle aiuole, la direzione dei viali, i
materiali necessari, la dislocazione delle prese d’acqua. Nonché i relativi
tempi di esecuzione.
Inoltre,
predispone ed esegue le operazioni di cui sopra con responsabilità dei lavori
assegnatigli.
-
Conduttore di caldaie a vapore: colui che, in possesso di apposito
certificato legale di abilitazione di 1° e 2° grado con autonomia esecutiva ed
elevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano
il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed alle
necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo un’attività lavorativa polivalente.
Livello “b” ex
specializzati.
-
Vivaista;
-
Potatore;
-
Innestatore e ibridatore;
-
Preparatore di miscele semplici e composte per trattamenti
antiparassitari;
-
Selezionatore di piante innestate;
-
Conduttore patentato di autotreni, automezzi, trattori;
-
Conduttore di caldaia con patente diversa dal 1° 2° grado;
-
Meccanico;
-
Elettricista;
-
Spedizioniere
-
Costruttore di serre
Livello “c” ex qualificati
super
-
Addetti agli impianti termici;
-
Aiuto innestatore in grado di provvedere autonomamente alla preparazione
delle marze.
AREA 2^ - Declaratoria:
appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono lavori generici e semplici,
nonché quelli con compiti esecutivi variabili no complessi per la cui esecuzione
occorrono conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per
titolo, ancorché necessitanti di un periodo di pratica.
Quest’area è delimitata da un
parametro minimo pari a 100,1 e da un parametro massimo entro un valore pari a
115,2.
Livello “d” ex qualificati
-
Tutti gli aiuti e gli operai di cui al livello “b”;
-
Preparatore di acqua da irrorazioni;
-
Irrigatore portatore di lancia per trattamenti antiparassitari;
-
Imballatore;
-
Conduttore di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi;
-
Trapiantatore di piante ornamentali adulte con zolla.
Livello “e” ex comuni
-
Addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici
requisiti professionali.
Attribuzione Parametri
Ai profili professionali di cui
al paragrafo B), si applicano, nel modo che segue, i parametri a fianco
indicati:
Area 1^
:
Specializzato Super
- (Livello "a") |
Parametro 178 |
Specializzato -
(Livello "b") |
Parametro 174 |
Area 2^ :
Qualificato super -
(Livello "c") |
Parametro 169 |
Qualificato -
(Livello "d") |
Parametro 158 |
Area 3^ :
Comune - (livello
"e") |
Parametro 147 |
Art. 26
Mansioni e
cambiamento dei profili professionali degli operai agricoli
Gli operai devono essere
adibiti alle mansioni relative al profilo professionale di assunzione e
retribuiti con il salario ad essa corrispondente.
Qualora detti operai, per
esigenze dell’azienda, siano adibiti a mansioni previste per il profilo
professionale con livello retributivo inferiore, conservano i diritti e la
retribuzione del profilo di assunzione: nel caso, invece, siano adibiti a
mansioni di un profilo professionale con livello retributivo superiore,
acquisiscono il diritto, per tutto il periodo in cui svolgono dette mansioni, al
trattamento corrispondente all’attività svolta; acquisiscono, altresì, il
diritto al nuovo profilo professionale quando siano adibiti continuamente a
detta nuova attività per un periodo di 20 giorni lavorativi, oppure,
saltuariamente per almeno due volte per un periodo complessivo non inferiore a
quaranta giorni lavorativi nel corso di un anno.
Ai fini del passaggio al
profilo professionale con livello retributivo superiore di cui al precedente
comma non vengono conteggiate le giornate prestate nei casi di sostituzione di
altri operai assenti per malattia, infortunio, richiamo alle armi, per il
periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto dell’assente.
In ogni caso il lavoro prestato
nel profilo professionale con livello retributivo superiore deve essere
registrato sul libretto sindacale di lavoro.
Art. 27
Mansione e
cambiamento dei profilo professionali degli operai florovivaisiti
Il lavoro che, per esigenze
dell’azienda, viene contemporaneamente adibito a mansioni di profilo
professionale con livello retributivo inferiore conserva i diritti e la
retribuzione del profilo professionale a cui appartiene.
Il lavoratore che, per esigenze
dell’Azienda, viene adibito a mansioni del profilo professionale con livello
retributivo superiore, ha il diritto al riconoscimento del trattamento economico
previsto dal contratto collettivo per tale profilo professionale.
Egli acquisirà il diritto al
riconoscimento del profilo professionale con livello retributivo superiore
soltanto dopo aver svolto tali mansioni superiori per un periodo di:
-
25 giorni nei casi di passaggio tra i profili professionali all’interno
della stessa area 1^ e nel caso di passaggio tra i profili professionali
dell’area 2^ a quelli dell’area 1^:
-
15 giorni se il passaggio avviene all’interno dei profili professionali
dell’area 2^.
I termini di 25 e 15 giorni per
acquisire il profilo professionale con livello retributivo superiore possono
anche essere raggiunti nell’anno e nella stessa azienda in più periodi.
TITOLO V
Norme di
organizzazione aziendale del lavoro
Art. 28
Orario di
lavoro
L’orario di lavoro è stabilito
in 39 (trentanove) ore settimanali pari a 6,30 giornaliere.
Fermo quanto è previsto
dall’art. 30 del CCNL per le attività zootecniche, si conviene che sarà
possibile distribuire le 39 (trentanove) ore settimanali in cinque giorni:
Conseguentemente l’orario potrà
essere così stabilito:
a) dal lunedì al giovedì: ore 8
(otto) giornaliere;
b)
venerdì: ore 7 (sette) giornaliere.
Durante il periodo delle
campagne di raccolta dei prodotti, di meccanizzazione ed attività nei campi
sperimentali, potranno essere concordate tra le parti firmatarie, nei limiti del
richiamato articolato del CCNL, orari di lavoro flessibili onde consentire una
organizzazione del lavoro ottimale e l’allargamento della base occupazionale.
Art. 29
Riposo
settimanale
Agli operai è dovuto u riposo
settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d’azienda,
fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore
consecutive dovrà essere concesso in altro girono della settimana.
Agli operai di età inferiore ai
18 anni compiuti deve, in ogni caso essere assicurato u n riposo continuativo di
24 ore decorrenti dalla mezzanotte del sabato.
Agli operai addetti al bestiame
– ove necessario – il riposo settimanale potrà non coincidere con la
domenica.
In tal caso, pertanto,
l’azienda dovrà informare, in tempo utile, le R. S. A. se presenti, nonché gli
operai interessati.
Art. 30
Ferie
Agli operai con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso
la stessa azienda , un periodo di ferie retribuite pari a 26 giornate
lavorative.
Nel caso di assunzione,
licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno, agli operai di cui sopra
spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio
prestati presso l’Azienda.
La frazione di mese superiore
ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Per i giovani dai 14 ai 16
anni, vale l’art. 23 della Legge n. 977 del 17 ottobre 1967.
I datori di lavoro, nello
stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve tener conto, compatibilmente
alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratori.
Per gli operai a tempo
determinato, si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 42.
Art. 31
Permessi per
corsi di addestramento professionale
All’operaio a tempo
indeterminato che frequenta corsi per addestramento professionale di interesse
agrario, istituiti da Enti qualificati e riconosciuti, è concesso un permesso
retribuito per il periodo di tempo strettamente necessario alla partecipazione
al corso.
Per quanto sopra, è concesso un
permesso retribuito di 150 ore nell’arco del triennio, con facoltà di cumularle
in un solo anno.
Il numero degli operai a tempo
indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi necessari
per partecipare ai corsi, non potrà superare nelo stesso momento il numero di 1
(uno) per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminato ed il
10% per quelle aziende che hanno da più di 10 operai a tempo indeterminato.
I permessi di cui sopra non
sono conteggiabili nelle ferie.
Il diritto al godimento dei
permessi per la frequenza ai corsi per addestramento professionale di interesse
agrario è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo determinato.
In tal caso gli operai dovranno
presentare all’azienda:
a)
certificato di iscrizione rilasciato dall’Ente e/o dalla Scuola;
b)
certificato di frequenza.
Art. 32
Permessi
straordinari
In caso di matrimonio,
l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di dieci
giorni.
Ha, altresì, diritto ad un
permesso retribuito di tre giorni in caso di decesso di parenti di primo grado.
I permessi di cui sopra non
sono conteggiabili nelle ferie.
L’operaio a tempo indeterminato
ha diritto ad un permesso retribuito di due giorni per l’evento della nascita
del figlio.
Art. 33
Permessi per
corsi di recupero scolastico
All’operaio a tempo
indeterminato che partecipa a corsi di recupero scolastico, è concesso un
permesso retribuito di 150 ore nell’arco di un triennio, con facoltà di
cumularle anche in un solo anno.
Il numero degli operai a tempo
indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi per
partecipare a detti corsi, non potrà superare nello stesso momento il numero di
1 (uno) per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminato ed
il 10% per quelle aziende che hanno da più di 10 operai a tempo indeterminato.
Il diritto al godimento dei
permessi per la partecipazione ai corsi di recupero scolastico è esteso ad ogni
effetto anche agli operai a tempo determinato.
In tal caso gli operai dovranno
presentare all’azienda:
a)
certificato di iscrizione rilasciato dall’Ente e/o dalla Scuola;
b)
certificato di frequenza.
Art. 34
Giorni festivi
– operai agricoli
Sono considerati giorni festivi
tutte le domeniche ed i seguenti :
1)
il primo giorno dell’anno;
2)
il 6 gennaio, Epifania del Signore;
3)
il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
4)
il giorno del Lunedì dopo Pasqua;
5)
il 1° maggio, Festa del Lavoro ;
6)
il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica;
7)
il 15 Agosto, giorno dell’assunzione della B. V. Maria;
8)
il 1° novembre, giorno di Ognissanti;
9)
il 4 Novembre, giorno dell’unità Nazionale (*);
10)
l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione;
11)
il 25 dicembre, giorno di Natale;
12)
il 26 dicembre, S. Stefano;
13)
la festa del Patrono del luogo.
(*) la celebrazione di tale festività nazionale
è stata spostata alla domenica successiva dalla L. 5.3.77 n. 54
Per il trattamento da
praticarsi agli operai agricoli nei giorni di festività nazionali ed
infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle Leggi 27 maggio 1949
n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90.
Il trattamento previsto per le
festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre) dalle leggi
sopra citate, è dovuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche se detti
lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali,
in caso di sospensione dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se
dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione.
In base all’art. 42, il
trattamento economico spettante agli operai a tempo determinato, per le
festività sopra elencate, è soddisfatto con la percentuale prevista
dall’articolo stesso, quando non vi sia prestazione di lavoro.
Nel caso, invece, di
prestazione lavorativa ai predetti operai sarà corrisposta la retribuzione per
le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione del lavoro
festivo di cui all’art. 35.
-
20 -
A seguito della legge 5 marzo
1977 n. 54, con disposizioni in materia di giorni festivi e del Verbale di
Accordo 2 maggio 1977, punto 5, nonché a seguito del D. P. R. 28 dicembre 1985
n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento
previsto dal comma precedente, per gli oprai agricoli e tempo indeterminato, il
trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente:
a) per le
festività nazionali (2 giugno e 4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata
rispettivamente alla prima domenica di giugno e di novembre, si applicherà il
trattamento previsto dalla L. 31.03.1954 n. 90 per il caso di festività
nazionali coincidenti con la domenica. Pertanto, il 2 giugno ed il 4 novembre
sono giornate lavorative e tutti gli effetti;
b) per le
quattro festività soppresse ( S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro
e Paolo) lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposto, oltre alla
retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezion fatta
per i casi ove no vi sia effettiva prestazione lavorativa.
Le parti individuali
direttamente interessate, possono , altresì, convenire:
a)
che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di
festività soppresse, possa essere compensata, invece che con una giornata di
paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, di cui godimento sarà
tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali;
b)
che sia preventivamente concordata tra le parti la non effettuazione
della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual
caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera
normalmente dovuta.
DICHIARAZIONE DEL MINISTRO
Il Ministro, a chiarimento
della normativa contrattuale e legislativa in materia di festività soppresse, di
cui alla L. 05.03.1977 n. 54, che la prestazione lavorativa svolta in dette ex
festività, deve essere regolarmente pagata in aggiunta alla normale retribuzione
(riprodotta dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25.06.1979).
Art. 35
Giorni festivi
– operai florovivaisti
Sono considerati giorni festivi
tutte le domeniche ed i seguenti:
14)
il primo giorno dell’anno;
15)
il 6 gennaio, Epifania del Signore;
16)
il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
17)
il giorno del Lunedì dopo Pasqua;
18)
il 1° maggio, Festa del Lavoro ;
19)
il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica;
20)
il 15 Agosto, giorno dell’assunzione della B. V. Maria;
21)
il 1° novembre, giorno di Ognissanti;
22)
il 4 Novembre, giorno dell’unità Nazionale (*);
23)
l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione;
24)
il 25 dicembre, giorno di Natale;
25)
il 26 dicembre, S. Stefano;
26)
la festa del Patrono del luogo.
(*) la celebrazione di tale festività nazionale
è stata spostata alla domenica successiva dalla L. 5.3.77 n. 54
Quando la festa del Patrono del
luogo cade di domenica o in girono festivo infrasettimanale, si considera
festivo il giorno feriale susseguente.
Per il trattamento da
praticarsi agli operai agricoli e tempo indeterminato nei giorni di festività
nazionali ed infrasettimanali, valgono le disposizioni di cui
alle leggi 21.05.1949 n. 260 e 31.03.1954 n. 90 e pertanto, nelle ricorrenze
delle festività nazionali ed infrasettimanali, di cui al presente articolo,
anche se cadono di domenica, verrà usato ai lavoratori il seguente trattamento:
a) se non lavorano, verrà
corrisposta una giornata normale di paga, compreso ogni accessorio;
b) se lavorano, è dovuta, oltre
alla retribuzione di cui al precedente punto a), una seconda retribuzione per le
ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata della percentuale per il
lavoro festivo.
Il trattamento per le festività
nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto agli
operai a tempo indeterminato di cui all’art. 18 del presente contratto, anche se
detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività
infrasettimanali, in caso di sospensione dal lavoro, il trattamento di legge è
dovuto solo se queste festività cadono entro le prime due settimane dalla
sospensione.
Per gli operai a tempo
determinato, il trattamento economico per tali festività è compreso nella
percentuale lavorativa del 3° elemento prevista dall’art. 45, quando non vi
siano prestazioni di lavoro. In caso di prestazione di lavoro, spetta loro la
retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione
per il lavoro festivo di cui all’ art. 39.
A seguito della legge 5 marzo
1977 n. 54, con disposizioni in materia di giorni festivi e del Verbale di
Accordo del 2 maggio 1977, punto 5, nonché a seguito del D. P. R. 28 dicembre
1985 n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento
previsto dal comma precedente, per gli oprai agricoli e tempo indeterminato, il
trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente:
c) per le festività
nazionali (2 giugno e 4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata
rispettivamente alla prima domenica di giugno e di novembre, si applicherà il
trattamento previsto dalla L. 31.03.1954 n. 90 per il caso di festività
nazionali coincidenti con la domenica. Pertanto, il 2 giugno ed il 4 novembre
sono giornate lavorative e tutti gli effetti;
d) per le
quattro festività soppresse ( S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro
e Paolo) lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposto, oltre alla
retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezion fatta
per i casi ove no vi sia effettiva prestazione lavorativa.
Le parti individuali
direttamente interessate, possono , altresì, convenire:
c)
che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di
festività soppresse, possa essere compensata, invece che con una giornata di
paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, di cui godimento sarà
tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali;
d)
che sia preventivamente concordata tra le parti la non effettuazione
della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual
caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera
normalmente dovuta.
DICHIARAZIONE DEL MINISTRO
Il Ministro, a chiarimento
della normativa contrattuale e legislativa in materia di festività soppresse, di
cui alla L. 05.03.1977 n. 54, che la prestazione lavorativa svolta in dette ex
festività, deve essere regolarmente pagata in aggiunta alla normale retribuzione
(riprodotta dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25.06.1979).
Art. 36
Lavoro
straordinario – festivo – notturno operai agricoli
Si considera:
a)
Lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario di lavoro;
b)
Lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri
giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 33.
c)
Lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del
mattino successivo.
I limiti del lavoro notturno al
coperto devono essere stabiliti nei contratti provinciali.
Il lavoro straordinario non
potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimane e dovrà essere richiesto
dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione
pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il
limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superale
le 250 ore.
Le percentuali di maggiorazione
sono le seguenti:
- lavoro
straordinario 30%
- lavoro
festivo 35%
- lavoro
notturno 40%
- lavoro
straordinario festivo 45%
- lavoro festivo
notturno 50%
Le maggiorazioni di cui sopra
opereranno sulla retribuzione : salario contrattuale ed eventuali generi in
natura, come definito dall’art. 42.
Nei casi in cui la retribuzione
è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore
straordinarie, festive e notturne, nella misura in atto per le ore ordinarie.
Per il lavoro notturno e/o
festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche
rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad
una maggiorazione del 10% .
Per speciali lavori da
eseguirsi di notte e per i quali i contratti provinciali abbiano stabilito
un’adeguata articolare tariffa, non si farà luogo alle maggiorazioni per il
lavoro notturno.
Art. 37
Lavoro
straordinario – festivo – notturno operai florovivaisti
Si considera:
d)
Lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro
previsto dall’art. 27;
e)
Lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni
festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 34.
f)
Lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del mattino
successivo.
Il lavoro straordinario non
potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimane e dovrà essere richiesto
dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione
pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il
limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superale
le 250 ore.
Le percentuali di
maggiorazione sono le seguenti:
- lavoro
straordinario 30%
- lavoro
festivo
40%
- lavoro
notturno 48%
- lavoro
straordinario festivo 50%
- lavoro festivo
notturno 55%
Quando il lavoro notturno cada
in regolari turni periodici e riguardi mansioni specifiche rientranti nelle
normali attribuzioni del lavoratore, mansioni che, per la loro natura e per
esigenze tecniche devono eseguirsi anche di notte, si farà luogo soltanto ad una
maggiorazione del 10% .
Le maggiorazioni di cui sopra
opereranno sulla retribuzione : salario contrattuale, come definito dall’art.
42.
Nei casi in cui la retribuzione
è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore
straordinarie, festive e notturne, nella misura in atto per le ore ordinarie.
Art. 38
Interruzione –
recuperi operai agricoli
L’operaio a tempo determinato
ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella
giornata. In ogni caso al lavoratore, anche se impossibilitato ad iniziare il
lavoro per causa di forza maggiore, è dovuta la corresponsione del salario pari
ad un’ora.
Se l’interruzione del lavoro si
verifica, invece, dopo 3 (tre) ore di lavoro, al dipendente sarà corrisposto il
salario per l’intera giornata.
Nei suddetti casi è dovuto il
pagamento del rimborso chilometrico di percorso.
Per l’operaio a tempo
determinato, le parti si riservano di disciplinare il recupero delle ore non
lavorate a causa di intemperie, nel rispetto dell’art. 49 del CCNL
Art. 39
Interruzione –
recuperi operai florovivasti
Le interruzioni dovute a causa
di forza maggiore, saranno considerate, ai fini del recupero e della
retribuzione solo nel caso che superino mezz’ora di lavoro complessivamente in
un giorno.
Quando agli operai a tempo
indeterminato non fosse possibile per causa di forza maggiore eseguire durante
la giornata l’orario normale di lavoro, il datore di lavoro potrà recuperare
entro i successivi 15 giorni il tempo perduto senza dar luogo a remunerazione
alcuna, sempre che non si superino per detti recuperi le ore 2 giornaliere e le
ore 12 settimanali.
Nelle aziende ove si faccia
luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art. 8 della legge n.
457 del 1972.
Art. 40
Attrezzi ed
utensili
Di regola gli attrezzi ed
utensili sono forniti dalle aziende.
Il lavoratore risponderà delle
perdite eventuali e dei danni a lui imputabili, il cui ammontare gli verrà
trattenuto nella retribuzione.
Invece al lavoratore assunto a
tempo determinato, che impieghi un mezzo meccanico proprio (motocoltivatore,
motosega ecc.) è dovuto un compenso aggiuntivo al salario contrattuale non
inferiore al 10% per funzionamento, ammortamento ed usura del mezzo utilizzato.
Art. 41
Trasferimenti
operai florovivaisti
Il lavoratore definitivamente
trasferito avrà diritto al rimborso, da parte dell’azienda, di tutte le spese di
viaggio e di trasporto per le persone e le masserie della propria famiglia.
Inoltre, avrà diritto ad una
indennità straordinaria pari al corrispettivo di sette giornate di retribuzione.
Nel caso che il lavoratore non
accetti il trasferimento, il rapporto di lavoro potrà essere risolto con la
corresponsione di tutte le competenze maturate.
TITOLO VI
NORME DI
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 42
Retribuzione
Gli elementi che costituiscono
la retribuzione sono i seguenti:
-
salario contrattuale
definito secondo i criteri da cui all’art. 24 è fissato per singole
figure o per gruppi di figure;
-
indennità sostitutiva
dei generi in natura nella misura di € 200,00 annue per gli operai a
tempo indeterminato; tale valore è computato ai fini del calcolo della
tredicesima e quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
-
Terzo elemento,
pari al 30,44% per gli operai a tempo determinato; detto elemento
rappresenta il corrispettivo dei seguenti istituti riconosciuti agli operai
a tempo determinato e calcolati su 312 giorni lavorativi:
-
Festività nazionali ed infrasettimanali 5,45%
-
Ferie 8,33%
-
13^ mensilità 8,33%
-
14^ mensilità 8,33%
TOTALE 30,44%
Al momento della conversione
del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di cui agli
artt. 16 e 17, gli operai acquisiscono il diritto al trattamento economico e
normativo previsto dal presente contratto per gli operai a tempo indeterminato.
Pertanto, dallo stesso momento
no è più dovuto ai predetti operai il terzo elemento.
I salari contrattuali possono
essere mensili o giornalieri od orari a seconda dei tipi di rapporto.
In relazione alle consuetudini
locali, il pagamento dei salari potrà essere effettuato: a giornata, a
settimana, a quindicina, a mese.
Agli effetti del computo dei
vari istituti economici contrattuali, la paga giornaliera si ottiene dividendo
quella mensile per 26. Quella oraria si ottiene dividendo la paga mensile per
169.
Art. 43
Aumenti
salariali
A decorrere dall’01.12.2005
agli operai agricoli e florovivaisti è riconosciuto l’aumento del 5,50% in
riferimento agli aggiornamenti di legge previsti dall’art. 46 del CCNL
(01.01.2002 -31-12-2005) e dalle tabelle salariali di riferimento aggiornate
dall’Ufficio riscossioni - contributi e previdenza agricola dell’INPS di
Catania.
Art. 44
Tredicesima
mensilità
Agli operai con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato spetta, al termine di ogni anno, la 13^ mensilità,
pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre.
Nel caso di inizio o di
cessazione di rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’operaio ha
diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13^ quanti sono i mesi di
servizio prestati presso l’azienda.
La frazione di mese superiore a
15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Per gli operai a tempo
determinato, la 13^ mensilità è compresa nella percentuale relativa al 3°
elemento previsto dall’art. 42.
Art. 45
Quattordicesima mensilità
Agli operai con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato deve essere corrisposta, alla data del 30 aprile di
ogni anno, la 14^ mensilità pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in
vigore alla stessa data.
Nel caso di inizio o di
cessazione di rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’operaio ha
diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 14^ quanti sono i mesi di
servizio prestati presso l’azienda.
La frazione di mese superiore a
15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Per gli operai a tempo
determinato, la 14^ mensilità è compresa nella percentuale relativa al 3°
elemento previsto dall’art. 42.
Art. 46
Scatti di
anzianità
Con decorrenza dall’1 febbraio
1983, gli operai a tempo indeterminato, per ciascun biennio di anzianità di
servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico
di anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra pari a € 9,00 mensili
se operai comuni, a € 10,33 mensili se operai qualificati, a € 10,85 mensili se
operai qualificati super, a € 11,36 mensili se operai specializzati ed a
€ 11,62 mensili se operai specializzati super.
Le somme anzidette sono
frazionabili ad ora e/o a giornata, secondo le norme sulla retribuzione.
Tali aumenti periodici sono
fissati nel numero massimo di cinque e maturano dal primo girono del mese
successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio.
In caso di passaggio a profilo
professionale con livello retributivo superiore, l’operaio conserverà il numero
degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione
qualora l’importo previsto per il nuovo profilo professionale sia più elevato.
In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti
periodici di anzianità sino al raggiungimento del numero massimo di cinque.
L’importo degli aumenti
periodici di anzianità spettante all’operaio dipendente, è computato ad ogni
effetto per il calcolo delle indennità ed istituti contrattuali.
Resta ferma la decorrenza
dell’11 novembre 1969, stabilita dai precedenti contratti collettivi nazionali
di lavoro, quale data relativa all’introduzione dell’istituto degli aumenti
periodici per gli operai a tempo indeterminato.
Art. 47
Obblighi
particolari tra le parti
Le aziende, in applicazione
delle norme contenute nel presente contratto, dovranno effettuare agli operai la
corresponsione delle spettanze da essi maturati nei seguenti termini:
-
salario contrattuale: ad ogni periodo di paga;
-
lavoro ordinario: ad ogni periodo di paga;
-
lavoro festivo: ad ogni periodo di paga;
-
lavoro notturno: ad ogni periodo di paga;
-
festività : alla scadenza del periodo di paga in corso;
-
14^ mensilità : alla data del 30 aprile di ogni anno;
-
13^ mensilità : in coincidenza con le festività del S. Natale e,
comunque, non oltre il 23 dicembre;
-
trattamento di fine rapporto: all’atto della risoluzione del rapporto;
-
per gli operai a tempo determinato, le festività, la 13^ e la 14^
mensilità sono conglobate nel terzo elemento, come previsto dall’art. 42.
Gli operai sono tenuti ad
espletare loro affidato con diligenza e non possono esercitare attività in
concorrenza con quella dell’azienda da cui dipendono né divulgare notizie
attinenti l’organizzazione ed i metodi di produzione dell’impresa o farne uso in
modo da poter arrecare ad essa pregiudizio.
Per la busta paga si applicano
le norme di legge vigenti secondo le indicazioni che potranno essere concordate
in sede di stipulazione dei contratti provinciali.
Art. 48
Rimborso spese
I lavoratori che, comandati a
prestare servizio fuori dall’azienda sono costretti a consumare i pasti ed a
pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle
spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione dei regolari
giustificativi come segue:
1) albergo : 2^ categoria;
2) trasporto : uso dei mezzi
pubblici. Se autorizzati, mezzo proprio, € 0,25 a Km, per percorso;
3) vitto: due pasti al giorno
per un importo non superiore a € 20,00 (venti euro) ciascuno.
Il tempo impiegato per il
viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti.
Art. 49
Rimborso
chilometrico di percorso
Nei casi in cui l’azienda non
metta a disposizione il mezzo di trasporto e non sia servita da mezzi pubblici,
al lavoratore è dovuto un rimborso nella misura di € 0,25 a Km sia per l’andata
che per il ritorno. Alcun rimborso è dovuto per i primi 2 Km, sia per l’andata
che per il ritorno.
Art. 50
Classificazione e retribuzione per età
La classificazione e
retribuzione per gli operai è determinata, per ciascun profilo professionale di
cui all’art. 27, in relazione all’età, nel modo seguente:
-
oltre 16 anni: 100%
-
dai 14 ai 16 anni compiuti: 90%
Considerato che la legge n. 977
del 17 ottobre 1967 dispone un orario settimanale ridotto ed un periodo più
lungo di ferie per i fanciulli e gli adolescenti, le parti si riservano di
concordare opportuni accorgimenti intesi ad evitare conseguenze economiche
negative per detti operai.
Art. 51
Cottimo
Per l’eventuale lavorazione a
cottimo sarà corrisposta una maggiorazione del 20% sulla retribuzione
contrattuale derivante dalla qualifica di appartenenza del prestatore d’opera.
Art. 52
Trattamento di
fine rapporto
In ogni caso di cessazione di
rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento
di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una
quota pari e, comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per
l’anno stesso, divisa per 13,5.
La quota è proporzionalmente
ridotta per le frazioni di anno computandosi come mese intero le frazioni di
mese uguali o superiori a 15 giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di
lavoro con decorrenza dal 1° giugno 1982, a partire cioè dalla data di entrata
in vigore della Legge 29.05.1982 n. 297, le cui disposizioni che regolano la
materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente
richiamate.
Per il servizio prestato
anteriormente al 1° giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito
all’indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali
preesistenti.
In caso di morte dell’operaio,
le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli
aventi diritto, indicati nell’art. 2122 del Codice Civile.
Ove l’operaio deceduto avesse
beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di
essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio,
porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali.
Quando lo stesso operaio avesse
avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo
pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al
realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso.
All’operaio a tempo determinato
compete il T. F. R. per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63%
calcolato sul salario contrattuale provinciale; per le ore di lavoro non
ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10% del
salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi, il
T. F. R. non si calcola sul terzo elemento.
TABELLE INDENNITA’ DI
ANZIANITA’
Disposizioni previste dai Patti
Collettivi Nazionali di Lavoro per i salariati fissi e operai agricoli,
precedenti alla data del 6 agosto 1976, da applicarsi in mancanza di
disposizioni previste in merito dei contratti collettivi provinciali e regionali
preesistenti.
Patti collettivi
P. C. N. L. 31/7/51 (art.
27 e 31) |
n. giornate
5 |
Decorrenza
Dall’inizio
dell’annata agraria in corso al 31/7/51 |
Patti collettivi
P. C. N. L. 23/3/60 (art.
27 e 31) |
n. giornate
7 |
Decorrenza
Dall’inizio
dell’annata agraria in corso al 23/3/60 o all’01/7/60 |
Patti collettivi
P. C. N. L. 8/3/63 (art.
20 – 30 e norma transitoria punto 3) |
n. giornate
10 |
Decorrenza
Dall’inizio
dell’annata agraria in corso al 8/3/63 |
Patti collettivi
P. C. N. L. 5/7/67 (art.
31 e 39) |
n. giornate
12 gg. sino a 3
anni di anzianità
14 gg. da 3 a 6
anni di anzianità
16 gg. da 6 anni
di anzianità in poi |
Decorrenza
Dall’11/11/67 |
Patti collettivi
P. C. N. L. 29/1/70 (art.
34 - 38 e norma transitoria) |
n. giornate
14 gg. sino a 3 anni di anzianità
16 gg. da 3 a 6
anni di anzianità
18 gg. da 6 a
10 anni di anzianità
20 gg oltre i
10 anni di anzianità |
Decorrenza
Dall’11/11/69 o
dall’1/6/70 |
Patti collettivi
P. C. N. L. 26/4/73 (art.
38 e norma transitoria C) |
n. giornate
18 |
Decorrenza
Dal 9/8/72 |
Patti collettivi
P. C. N. L. 11/10/74 (art.
38 e norma transitoria C) |
n. giornate
25 |
Decorrenza
Dal12/7/74 |
Patti collettivi
P. C. N. L. 20/1/77 (art.
41 e norma transitoria D) |
n. giornate
26 |
Decorrenza
Dal16/8/76
|
TITOLO VII
PREVIDENZA –
ASSISTENZA – TUTEL DELLA SALUTE
Art. 53
Previdenza ed
assistenza
Per tutte le assicurazioni
sociali si applicano le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al
versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.
Art. 54
Fondo di
previdenza complementare
Per la previdenza complementare
valgono le norme dell’art. 54 del CCNL vigente.
Art. 55
Malattie ed
infortuni operai agricoli
L’operaio agricolo a tempo
indeterminato nel caso di malattia o di infortunio, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di 180 giorni.
Ove trattasi di infortunio sul
lavoro, riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto all’operaio dovrà
essere mantenuta sino a guarigione clinica ed, in ogni caso, non potrà superare
il periodo di 12 mesi dall’infortunio.
Trascorso tale periodo e
perdurando l’infermità, è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di
lavoro, dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, della 13^
mensilità, della 14^ mensilità, nonché dell’indennità sostitutiva delle ferie,
maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro.
Durante il periodo di
conservazione del posto, l’operaio agricolo a tempo indeterminato, continuerà ad
usufruire gratuitamente della casa, dell’orto, del pollaio, del porcile
eventualmente goduti all’atto dell’insorgere della malattia o infortunio. Se
l’operaio agricolo coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione o a
suo beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione sino alla realizzazione
dei raccolti in corso al momento in cui è caduto malato o infortunato.
In caso di necessità di pronto
soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di
trasporto di cui dispone.
Art. 56
Malattie ed
infortuni operai florovivaisti
L’operaio agricolo a tempo
indeterminato nel caso di malattia o di infortunio, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di 180 giorni.
Ove trattasi di infortunio sul
lavoro, riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto all’operaio dovrà
essere mantenuta sino a guarigione clinica ed, in ogni caso, non potrà superare
il periodo di 12 mesi dall’infortunio.
Trascorso tale periodo e
perdurando l’infermità, è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di
lavoro, dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, della 13^
mensilità, della 14^ mensilità, nonché dell’indennità sostitutiva delle ferie,
maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di necessità di pronto
soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di
trasporto di cui dispone.
In caso di malattia,
l’operaio, in aggiunta al trattamento di legge, avrà diritto, per un periodo
massimo di 90 giornate in un anno, all’erogazione, da parte del datore di
lavoro, di un’indennità giornaliera, nella misura del 25% del salario
giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in
vigore dal 1° febbraio dell’anno in corso. Tale indennità sarà corrisposta dal
giorno in cui si è verificata la malattia, se questa si protrae oltre il terzo
giorno e subordinatamente al riconoscimento della malattia stessa da parte
dell’INPS.
In caso di infortunio,
l’operaio a tempo indeterminato, ermo rimanendo quanto previsto dalla legge per
i primi tre gironi in cui si è verificato l’infortunio e sino ad un massimo di
180 giornate, avrà diritto alla erogazione, da parte del datore di lavoro, di
un’indennità giornaliera, pari alla differenza tra l’indennità di legge ed il
salario giornaliero. La corresponsione dell’anzidetta indennità giornaliera è
subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’INAIL.
Il trattamento per malattia e
infortunio, integrativo a quello di legge, di cui ai precedenti commi, non
spetta agli operai e tempo determinato che non abbiano raggiunto presso la
stessa azienda 30 giornate di lavoro continuativo.
Qualora, invece, l’operaio e
tempo determinato abbia effettuato presso la stessa azienda il periodo
lavorativo sopra indicato, avrà diritto, nel caso di malattia o di infortunio,
rispettivamente riconosciuti dall’INPS e dall’INAIL, a partire dal 31° giorno
dalla data di assunzione e per la durata di 45 giornate in un anno, alla
medesima indennità giornaliera rispettivamente prevista dal 4° e 5° comma
precedenti.
La presente regolamentazione
verrà riesaminata dalle parti qualora intervengano modifiche alle attuali
disposizioni di legge in materia.
Art. 57
Integrazione
trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro operai agricoli
Malattia
L’integrazione salariale
corrisposta dalla Cassa Integrazione extra legem agli operai agricoli a tempo
indeterminato in caso di malattia, dovrà assicurare a detti operai, tra
indennità di legge (nazionale e regionale) ed integrazione, un trattamento
minimo nella misura dell’80% del salario giornaliero contrattuale relativo al
profilo professionale di appartenenza, in vigore il 1° febbraio dell’anno
incorso.
Per gli operai a tempo
determinato, resta confermato che l’integrazione salariale, da parte delle Casse
extra legem medesime, dovrà assicurare un trattamento, tra indennità di legge
(nazionale e regionale) ed integrazione, pari all’80% del salario medio
convenzionale previsto dai decreti ministeriali.
Infortunio sul lavoro
L’integrazione salariale
corrisposta dalla Cassa Integrazione extra legem agli operai agricoli a tempo
indeterminato in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto dalla
legge per i primi tre giorni (art 213 del T. U. sugli infortuni approvato con D.
P. R. 30 giugno 1965 n. 1124), dovrà assicurare un trattamento minimo, tra
indennità di legge ed integrazione, nella misura dell’80% del salario
giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in
vigore al 1° febbraio dell’anno in corso.
Il trattamento integrativo
dovuto dalle Casse extra legem, sempre nel caso di infortunio sul lavoro, a
partire dal 15° girono del periodo di inabilità riconosciuto dall’INAIL, dovrà
essere pari alla differenza tra indennità di legge ed il salario contrattuale
relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1° febbraio
dell’anno in corso.
Per gli operai a tempo
determinato, nel caso di infortunio sul lavoro, le Casse extra legem dovranno
assicurare a tali operai, tra indennità di legge ed integrazione, un trattamento
pari all’80% del salario medio convenzionale previsto dai decreti ministeriali.
IMPEGNO A VERBALE
In occasione del rendiconto
annuale delle Casse Integrazione extra legem, le parti verificheranno
l’adeguamento dei contributi in vigore per permettere l’applicazione del
trattamentoprevisto dall’art. 57.
Art. 58
Fondo
integrazione malattie ed assistenza contrattuale
Per il funzionamento del Fondo,
in caso di malattia ed infortunio sul lavoro degli operai agricoli, e per
l’assistenza contrattuale, è stabilita a decorrere dall’01.01.2006 una
contribuzione dell’1,20% sulla retribuzione lorda per ogni giornata – lavoro
denunciata e/o accettata dall’INPS.
Tale contributo è destinato ad
alimentare il fondo di malattia e quello dell’assistenza contrattuale in misura
del 50% ciascuno.
Esso è dovuto da tutte le
aziende agricole e dalle stesse interamente anticipato, con diritto di rivalsa
nei confronti dei prestatori d’opera, nella misura dello 0,60% a giornata .
Art. 59
Cassa
Integrazione Salari
Gli operai a tempo
indeterminato sono ammessi all’integrazione salari ad opera della Cassa
istituita dalla legge 8 agosto 1872 n, 457, nei casi previsti dalla legge
stessa.
Agli operai che beneficeranno
del trattamento della Cassa Integrazione, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere un’integrazione all’indennità di legge, nella misura del 10% del
salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di
appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell’anno in corso.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti riconoscono che
allo stato della legislazione in applicazione dell’art. 8 della citata legge n.
457 del 1972, la concessione dell’integrazione salariale è prevista per gli
operai a tempo indeterminato che svolgono, nel corso dell’anno contrattuale
individuale, oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.
Art. 60
Anticipazione
acconti assegni familiari
Le aziende agricole
anticiperanno agli operai a tempo indeterminato gli acconti sugli assegni
familiari e le relative maggiorazioni spettanti per legge, a condizione che
l’INPS provveda a ripristinare l’erogazione degli acconti trimestrali ai
lavoratori aventi diritto e previa esibizione, da parte degli stessi lavoratori,
del cedolino INPS concernente gli acconti corrisposti nel trimestre precedente.
(Vedere la seguente
dichiarazione del lavoratore)
ALLEGATO
DICHIARAZIONE DELL’OPERAIO AGRIOCLO E FLOROVIVAISTA PER LA RESTITUZIONE DEGLI
ACCONTI SUGLI ASSEGNI FAMILIRI ANTICIPATI DALL’AZIENDA
Il/La Sig.
___________________________________________nato/a a______________________
il ____________________
operaio/a agricolo dipendente dall’azienda _______________________
con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, considerata l’anticipazione effettuata dalla medesima azienda in
favore del sottoscritto degli acconti sugli assegni familiari di cui alle
relative buste paga, con la presente si obbliga a restituire all’azienda le
somme anticipate a tale titolo, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione
da parte dell’INPS dell’assegno relativo agli acconti liquidati per ogni
semestre.
Farà fede
della ricezione dell’assegno dell’INPS, la data del timbro postale di
ricevimento apposta sulla busta raccomandata spedita dall’INPS.
L’inadempimento nei
termini di cui sopra di tale obbligo di restituzione, determina automaticamente
la sospensione, da parte dell’azienda, dell’erogazione delle predette somme,
salva la trattenuta legale dalla retribuzione, sin d’ora dal sottoscritto
autorizzata, delle somme già riscosse e non restituite.
Nell’ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima della restituzione degli
acconti sugli assegni familiari anticipati dall’azienda, il sottoscritto
autorizza espressamente la stessa azienda a trattenere l’importo relativo dalla
somma spettategli per il trattamento di fine rapporto.
Il sottoscritto si
impegna, infine, a comunicare all’azienda, tempestivamente e, comunque, non
oltre un mese dalla data in cui l’evento si sia verificato, ogni variazione del
proprio nucleo familiare, che abbia rilevanza ai fini della determinazione dei
soggetti per i quali il sottoscritto ha diritto alla percezione degli assegni
familiari. In caso di mancato adempimento di tale comunicazione nei termini
previsti, l’azienda è autorizzata a sospendere automaticamente l’erogazione
diretta degli assegni familiari ed a trattenere dalla retribuzione mensile il
corrispondente importo indebitamente erogato.
In fede.
Data,
FIRMA
__________________________________
Art. 61
Anticipazioni
trattamento assistenziali
A partire dal 1° gennaio 1992
le aziende agricole anticiperanno agli operai a tempo indeterminato le indennità
di legge corrisposte dagli istituti previdenziali relativamente alla malattia,
all’infortunio ed alla cassa integrazione, a condizione che gli Enti
previdenziali si impegnino a liquidare tali indennità entro un periodo massimo
di tre mesi. Gli operai agricoli e florovivaisti provvederanno alla restituzione
delle somme entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione da parte degli istituti
previdenziali dei relativi assegni, secondo la dichiarazione allegata.
ALLEGATO
Il/La Sig.
___________________________________________nato/a a______________________
il ____________________
operaio/a agricolo dipendente dall’azienda _______________________
con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, considerata l’anticipazione effettuata dalla medesima azienda in
favore del sottoscritto dei trattamenti assistenziali per
__________________________ di cui alle relative buste paga, con la presente si
obbliga a restituire all’azienda le somme anticipate a tale titolo, entro e non
oltre cinque giorni dalla ricezione da parte dell’Istituto previdenziale
preposto all’erogazione dell’assegno relativo alle. Somme di che trattasi.
Farà fede
della ricezione dell’assegno predetto, la data del timbro postale di ricevimento
apposta sulla busta raccomandata spedita dall’Istituto previdenziale
interessato.
L’inadempimento nei
termini di cui sopra di tale obbligo di restituzione, determina automaticamente
la sospensione, da parte dell’azienda, dell’erogazione delle predette somme,
salva la trattenuta legale dalla retribuzione, sin d’ora dal sottoscritto
autorizzata, delle somme già riscosse e non restituite.
Nell’ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima della restituzione dei
trattamenti assistenziali anticipati dall’azienda, il sottoscritto autorizza
espressamente la stessa azienda a trattenere l’importo relativo dalla somma
spettategli per il trattamento di fine rapporto.
Il sottoscritto si
impegna, infine, a comunicare all’azienda, tempestivamente e, comunque, non
oltre un mese dalla data in cui l’evento si sia verificato, ogni malattia,
infortunio, ecc., che abbia rilevanza ai fini della determinazione del diritto
alla percezione dei trattamenti assistenziali. In caso di mancato adempimento di
tale comunicazione nei termini previsti, l’azienda è autorizzata a sospendere
automaticamente l’erogazione diretta dei trattamenti assistenziali ed a
trattenere dalla retribuzione mensile il corrispondente importo indebitamente
erogato.
In fede.
Data,
FIRMA
__________________________________
Art. 62
Fondo
Integrativo Sanitario
Per il funzionamento del Fondo
Integrativo Sanitario per i lavoratori agricoli e florovivaisti, denominato
FISLAF, costituito con il CCNL del 05.03.1987, è stabilita una contribuzione a
carico dei soli datori di lavoro, pari al € 51,65 annue per i lavoratori a tempo
indeterminato ed a € 0,34 giornaliere per i lavoratori a tempo determinato.
Tale contribuzione resterà
invariata per tutta la durata del presente CPL.
Art. 63
Lavori pesanti
e nocivi
I lavori pesanti sono:
- trasporto a
spalla di pesi da 30 a 50 Kg
I lavori nocivi sono:
1) trattamenti
antiparassitari ed anticrittogamici con presidi sanitari di 1^ e 2^ classe;
2)
spandimento manuale di concimi corrosivi, quali gli iperfosfati non granulati e
le
calciocianimidi;
3) pulitura interna
di vasche da vino:
4) lavori in silos,
pozzi neri, serre, in acqua ed in celle frigorifere, per prestazioni
lavorative non inferiori alle ore 6,30 giornaliere.
Agli addetti ai lavori sopra
elencati si applica una riduzione dell’orario di lavoro di h. 2.20.
Per i lavori nocivi, l’azienda
ha l’obbligo di fornire: maschere, tute, stivali, ecc.
Sono consentite visite mediche
periodiche di controllo con permessi retribuiti.
Tali addetti devono munirsi di
libretto.
Art. 64
Tutela della
salute dei lavoratori
Allo scopo di salvaguardare la
salute degli operai addetti ai lavori che presentano “fattori di nocività”,
a)
per quanto riguarda la manodopera florovivaistica,
le aziende
limiteranno la prestazione a quattro ore giornaliere degli operai adibiti a tali
lavori e concederanno agli stessi h. 2.20 di interruzione retribuita. Il
rimanente periodo per completare l’orario normale giornaliero verrà impiegato in
altri normali lavori dell’azienda.
b)
Per quanto riguarda gli operai agricoli, si stabilisce una riduzione
dell’orario di lavoro – a parità di retribuzione e qualifica – di h. 2.20
giornalieri. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Tenuto conto del protocollo
d’intesa allegato al CCNL, le parti si riservano di valutare la idoneità delle
condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e predisporre – fermo
restando la riduzione dell’orario di lavoro di cui al precedente comma – le
rotazioni nelle attività caratterizzate da fattori di nocività e le altre misure
atte a salvaguardare la salute del lavoratore.
Agli operai addetti ai lavori
pesanti e nocivi sono consentite visite mediche periodiche di controllo, con
regolare corresponsione del salario.
Art. 65
Libretto
sindacale sanitario
Le organizzazioni provinciali
dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno adottare il libretto sindacale e
sanitario conforme al fac-simile allegato al CCNL, cui si uniformeranno quelli
fino ad oggi adottati a livello provinciale.
Tale libretto sarà ritirato dal
datore di lavoro e dall’operaio presso le rispettive Organizzazioni sindacali.
Art. 66
Lavoratori
tossico dipendenti
Ai sensi e per gli effetti del
Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, l’operaio agricolo a tempo indeterminato a cui viene
accertato lo stato di tossicodipendenza e che intende seguire programmi di
terapia e riabilitazione presso servizi sanitari delle ASL e altre strutture
riabilitative iscritte negli appositi albi, ha diritto alla conservazione del
posto di lavoro per il tempo necessario alla riabilitazione e, comunque, per un
periodo non superiore a tre anni.
Il dipendente che intende
avvalersi di detto periodo di assenza dal lavoro, è tenuto a presentare al
datore di lavoro la documentazione di accertamento dello stato di
tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze d il
relativo programma ai sensi dell’art. 122 del citato Testo Unico.
Il dipendente interessato
dovrà, inoltre, presentare, con periodicità mensile, la documentazione
rilasciata dalla struttura presso la quale sta eseguendo il programma
terapeutico attestante l’effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si
ritiene automaticamente risolto qualora il lavoratore interrompa volontariamente
il programma di terapia e riabilitazione nonché non riprenda servizio entro
sette giorni dal completamento della terapia o dalla scadenza del periodo
massimo di aspettativa.
Gli operai agricoli a tempo
indeterminato che abbiano familiari conviventi in stato di tossicodipendenza,
possono usufruire, previa richiesta scritta e compatibilmente con le esigenze
aziendali, di un periodo di aspettativa non superiore a quattro mesi anche se
consecutivi, per concorrere al programma terapeutico e socio – riabilitativo del
familiare qualora il sevizio per la tossicodipendenza ne attesti la necessità.
Durante i suddetti periodi di
assenza o di aspettativa, non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di
anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.
Nell’attuazione degli
adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà posta particolare
attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti interessati.
TITOLO VIII
SOSPENSIONE –
RISOLUZIONE RAPORTO
PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
Art. 67
TRAPASSO DI
AZIENDA
Il trapasso di azienda non
comporta la risoluzione del rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva tutti i
suoi diritti per crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro
subentrante, quando non sia stato liquidato dal cessante.
Art. 68
SERVIZIO
MILITARE
Per il servizio militare ed il
richiamo alle armi dei lavoratori, si applicano le norme di legge vigenti in
materia.
Art. 69
DISCIPLINA DEI
LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
PER GLI
OPERAI A TEMPO INDETERMINATO
Nel rapporto individuale di
lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento degli operai non può avvenire che
per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina della
legge n. 604/1966 e n. 300/1970, come modificato dalla legge 11
maggio 1990 n. 108.
A)
Giusta causa
Il licenziamento per giusta
causa, con risoluzione immediata del rapporto, senza obbligo di preavviso è
determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto, quali:
-
le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza
notificazioni;
-
le condanne penali per reati che comportino la detenzione;
-
la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione di
sanzioni disciplinari previste dal presente contratto;
-
la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto
rappresentante nell’azienda;
-
i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
-
il furto in azienda
B)
giustificato motivo
Il licenziamento per
giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali da parte dell’operaio, ovvero da ragioni inerenti all’attività
produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse,
quali:
-
le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza;
-
la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti;
-
la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione
aziendale;
-
la cessazione dell’attività agricola per fine contratto di affitto di
fondo rustico;
-
l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative di
servizio;
-
l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta o il
rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo
grado, anche se non conviventi;
Il licenziamento per
giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso
di cui all’art. 71 del presente contratto.
Il provvedimento di
licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo,
deve essere comunicato all’operaio a mezzo lettera raccomandata A/R e contenere
i motivi che lo hanno determinato.
L’operaio che si ritenga leso
nei suoi diritti, potrà rivolgersi alla propria Organizzazione Sindacale, la
quale, con le modalità e procedure previste dall’art. 82, esperirà il tentativo
di amichevole componimento, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, comma
a2° della citata legge n. 108 del 1990. e disposizioni del presente articolo non
si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione di
vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano
optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del D. L.
22/12/1981 n. 791, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 1982 n. 54.
Art. 70
DIMISSIONI PER
GIUSTA CAUSA
L’operaio a tempo indeterminato
può recedere dal rapporto di lavoro, senza preavviso,qualora si verifichi un
notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge da parte del
datore di lavoro.
Art. 71
PREAVVISO DI
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
La risoluzione del rapporto a
tempo indeterminato, nel caso di licenziamento o di dimissioni no per giusta
causa, deve essere preceduta da preavviso, da notificarsi dall’una all’altra
parte a mezzo raccomandata A/R
I termini di preavviso, che
decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono così stabiliti:
- due mesi nel caso
di licenziamento;
- un mese nel caso
di dimissioni.
In caso di mancato preavviso in
tutto o in parte dei termini suddetti, è dovuta dall’una all’altra parte, una
indennità sostitutiva equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe
spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta
dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte dell’operaio.
Art. 72
NORME
DISCIPLINARI – OPERAI AGRICOLI
I lavoratori,per quanto attiene
il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso,
e devono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori
nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro o chi per esso, devono essere
ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina
aziendale.
Le parti si impegnano a
prevedere le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e la misura di
queste.
Sorgendo controversie a seguito
dell’applicazione delle sanzioni disciplinari, si procederà al tentativo di
conciliazione secondo l’art. 82.
Art. 73
NORME
DISCIPLINARI – OPERAI FLOROVIVAISTI
I lavoratori,per quanto attiene
il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso,
e devono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori
nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro o chi per esso, devono essere
ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina
aziendale.
Qualsiasi infrazione alla
disciplina da parte del lavoratore, potrà essere punita, a seconda della gravità
della mancanza, nel modo seguente:
1)
con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
a)
che senza il giustificato motivo si assenti o abbandoni i lavoro, ne
tardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b)
che per negligenza arrechi danno all’azienda ed ai macchinari;
2)
con la multa, pari all’importo di mezza giornata di lavoro, nei casi di
maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
Gli importi delle multe e delle
trattenute che non rappresentino risarcimento di danni previsti dalla lettera b)
del paragrafo 1), saranno versati alla Sede Provinciale INPS.
Art. 74
NOTIFICA
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
E RICORSI
OPERAI FLOROVIVAISTI
La notifica dei provvedimenti
disciplinari deve essere fatta entro due giorni dalla loro adozione attraverso
apposita registrazione sul libretto sindacale, nei soli casi di multe e
sospensioni.
Contro i provvedimenti di cui
all’art. 73, il lavoratore potrà, entro 10 giorni dalla comunicazione degli
stessi, ricorrere alla propria Organizzazione Sindacale, la quale, con le
modalità e procedure previste dall’art. 82 esperirà il tentativo di amichevole
componimento.
TITOLO IX
DIRITTI
SINDACALI
Art. 75
DELEGATO
D’AZIENDA – OPERAI AGRICOLI
Nelle aziende che occupino più
di 5 operai agricoli, sarà eletto un delegato d’azienda nell’ambito di ciascuna
delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupano più
di 60 – 80 operai agricoli, sarà rispettivamente eletto un secondo ed un terzo
delegato d’azienda nell’ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori
firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere
eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda. Dalla data della loro elezione
decorre la tutela sindacale di cui all’art. 77 del presente contratto.
Per l’esercizio dei compiti
riconosciuti ai delegati d’azienda sarà messo a loro disposizione un locale
attrezzato in cui gli stessi potranno svolgere un’idonea assistenza ai
lavoratori fuori dall’orario di lavoro fino ad un massimo di quattro ore
settimanali.
Nel caso in cui per motivi
obiettivi l’azienda non è in condizioni di fornire tali locali, ai delegati sarà
consentito restare dentro l’azienda per il tempo previsto nel comma precedente
prima o dopo l’inizio del lavoro.
La durata del rapporto di
lavoro dell’operaio a tempo determinato eletto delegato d’azienda, non subirà
modificazione per effetto di tale nomina.
Alla elezione di delegati si
addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell’azienda o mediante
riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati
eletti saranno comunicati con lettera dalle Organizzazioni Provinciali o
territoriali sindacali dei lavoratori interessate alle Organizzazioni
Provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali
firmatarie del presente contratto), ai delegati stessi e per conoscenza alle
direzioni aziendali. I delegati entrano in funzione alla data in cui perviene la
comunicazione.
Le Organizzazioni datoriali
provinciali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i
nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti
compiti:
a)
vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta
applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b)
esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli
infortuni e le malattie professionali e ad adottare le opportune condizioni
igienico – sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le delegazioni datoriali
rappresentano l’esigenza che, agli effetti della decorrenza della tutela del
delegato d’azienda, la elezione dello stesso delegato sia immediatamente
comunicata al datore di lavoro.
-
40 -
Art. 76
DELEGATO
D’AZIENDA – OPERAI FLOROVIVAISTI
Nelle aziende che occupino più
di 5 operai agricoli, sarà eletto un delegato d’azienda nell’ambito di ciascuna
delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupano più
di 75 operai agricoli, sarà eletto un secondo delegato d’azienda nell’ambito di
ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere
eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda siano essi a tempo
indeterminato che determinato. La durata del rapporto di lavoro dell’operaio a
tempo determinato eletto delegato d’azienda, non subirà modificazione per
effetto di tale nomina.
Dalla data della loro elezione
decorre la tutela sindacale di cui all’art. 77 del presente contratto.
Alla elezione del delegato si
addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell’azienda o mediante
riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati
eletti saranno comunicati con lettera dalle Organizzazioni Provinciali o
territoriali sindacali dei lavoratori interessate alle Organizzazioni
Provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali
firmatarie del presente contratto), ai delegati stessi e per conoscenza alle
direzioni aziendali. I delegati entrano in funzione alla data in cui perviene la
comunicazione.
Le Organizzazioni datoriali
provinciali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i
nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti
compiti:
c)
vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta
applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
d)
esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli
infortuni e le malattie professionali e ad adottare le opportune condizioni
igienico – sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le delegazioni datoriali
rappresentano l’esigenza che, agli effetti della decorrenza della tutela del
delegato d’azienda, la elezione dello stesso delegato sia immediatamente
comunicata al datore di lavoro.
Art. 77
TUTELA DEL
DELEGATO D’AZIENDA
Il delegato non può essere
licenziato o trasferito dall’azienda in cui è stato eletto, né colpito da misure
disciplinari e/o da sanzioni di carattere economico, in costanza del rapporto di
lavoro,per motivi attinenti l’attività sindacale svolta.
Durante il rapporto di lavoro,
i provvedimenti disciplinari a carico del delegato non possono essere resi
esecutivi se non dopo l’esame e l’intesa delle Organizzazioni Sindacali di
appartenenza del delegato e del datore di lavoro.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno atto che con
il termine trasferimento sono fatti salvi i “comandi di servizio”.
Art. 78
RIUIONI IN AZIENDA
I lavoratori hanno diritto di
riunirsi nell’ambito dell’azienda in cui prestano la loro opera, fuori
dall’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 13 ore
annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette,
singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali su
materia di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono
partecipar, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato
che ha costituito la rappresentanza sindacale.
Art. 78/bis
ASSEMBLEE
SINDACALI
Ai sensi dell’art. 20 della L.
n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e del successivo art. 79 del CCNL, le RSA, le
RSU e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CPL,
possono indire assemblee nelle aziende agricole del territorio.
Art. 79
PERMESSI
SINDACALI
Ai lavoratori membri di
Organizzazioni direttive nazionali o provinciali ed ai delegato aziendali,
devono essere concessi permessi retribuiti per l’espletamento delle attività
inerenti le loro funzioni.
Tali permessi saranno pari a 11
ore mensili per i lavoratori membri di Organismi direttivi provinciali,
regionali o nazionali; i permessi stessi possono essere cumulati entro il
periodo massimo di un trimestre.
Per i lavoratori che siano
delegati aziendali, tali permessi sono di 4 ore mensili e possono essere
cumulati entro il periodo massimo di un quadrimestre.
Inoltre, ai lavoratori
designati a far parte delle Commissioni Circoscrizionali, sono concedibili
permessi non retribuiti perla partecipazione ai lavori di dette Commissioni .
I dirigenti sindacali di cui
sopra hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore
a 10 giorni all’anno.
I lavoratori che intendono
esercitare il diritto di cui sopra, devono darne comunicazione scritta al datore
di lavoro 24 ore prima , quando trattasi di permessi retribuiti e 3 giorni prima
quando trattasi di permessi non retribuiti, evitando possibilmente che l’assenza
avvenga durante il periodo di più intensi lavori o contemporaneamente da più
rappresentanti sindacali della stessa azienda.
Fermo restando quanto previsto
dagli artt. 75 e 76, relativi alla comunicazione dei nominativi dei delegati
d’azienda, la notifica dei nominativi dei lavoratori membri di Organismi
direttivi nazionali, regionali o provinciali, deve essere effettuata con lettera
dalle Organizzazioni Provinciali Sindacali dei lavoratori alle Organizzazioni
provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali
firmatarie del presente contratto), ai dirigenti stessi e per conoscenza alle
direzioni aziendali. I diritti di cui al presente articolo decorrono dalla data
in cui perviene la comunicazione.
Le Organizzazioni provinciali
datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i
nominativi dei dirigenti segnalati. I permessi retribuiti spettanti ai sensi del
presente articolo, non subiranno variazione nell’alloro entità in caso di
successione nella carica.
Art. 80
CONTRIBUTO
CONTRATTUALE
I datori di lavoro ed i
lavoratori, a titolo di assistenza contrattuale, sono tenuti a versare a favore
delle rispettive Organizzazioni Sindacali nazionali e provinciali, stipulanti il
presente Contratto, un contributo per ogni giornata di lavoro.
Modalità ed entità di tale
contributo sono determinate da appositi accordi, in sede nazionale.
La quota a carico del
lavoratore, sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata, unitamente
alla propria.
Le tabelle salariali devono
contemplare, tra le altre trattenute al lavoratore, anche quella del contributo
di assistenza contrattuale per ogni giornata di effettivo lavoro.
Art. 81
QUOTE
SINDACALI PER DELEGA
A carico dei lavoratori
iscritti alle OO. SS., l’azienda è tenuta, su lettera/delega sottoscritta dal
lavoratore interessato, ad operare la trattenuta per contributo sindacale, pari
all’1% del salario lordo risultante a busta paga, per tutte le mensilità e/o
periodi lavorativi.
La lettera/delega deve essere
direttamente consegnata all’azienda dal lavoratore o dall’Organizzazione
Sindacale cui aderisce.
L’importo di tale trattenuta
sarà versato trimestralmente sul c/c bancario o secondo modalità che
l’Organizzazione avrà cura di comunicare.
Art. 82
CONTROVERSIE
INDIVIDUALI
In caso di controversia tra
datore di lavoro e lavoratore, dipendente dall’applicazione di leggi, contratto
collettivo o, comunque, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti
stesse non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale dovrà
essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali territoriali le
quali, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il
tentativo di composizione della vertenza.
Se la controversia discende dal
riconoscimento del profilo professionale in rapporto alle mansioni
effettivamente svolte dal lavoratore e dalla mancata o erronea applicazione
degli artt. 25 e 26 del presente contratto, il tentativo di amichevole
componimento sarà espletato con l’assistenza di due esperti nominati dalle
Organizzazioni Sindacali cui aderiscono ed abbiano conferito mandato il datore
di lavoro ed il lavoratore.
Quando il tentativo di
conciliazione relativo al riconoscimento del profilo professionale non ha esito
positivo, le Organizzazioni Sindacali possono demandare la controversia alla
commissione provinciale di cui all’art. 6
Art. 83
CONTROVERSIE
COLLETTIVE
Entro 15 giorni dalla
segnalazione di una delle parti o delle Commissioni intersindacali, le
Organizzazioni contraenti devono intervenire per esaminare e comporre le
controversie collettive insorte per l’applicazione o l’interpretazione di norme
di legge o del presente contratto.
Art. 84
CONDIZIONI DI
MIGLIOR FAVORE
Le norme contenute sul presente
contratto, non modificano condizioni di miglior favore già esistenti.
IMPEGNO A VERBALE
DIFFUSIONE CONTRATTI E TABELLE
Le parti , considerata
l’utilità di portare a conoscenza immediata e diretta dei propri associati il
testo delle convenzioni collettive tra le stesse concordate, convengono
riassicurare ogni possibile forma di diffusione degli accordi e contratti
nazionali e provinciali.
Analoga diffusione sarà data,
altresì, alle tabelle salariali, preventivamente concordate, per la cui
autenticità è necessaria la sottoscrizione di tutte le parti contraenti.
Eventuali spese per la
pubblicazione di testi contrattuali e tabelle salariali, saranno ripartite tra
tutte le parti, in proporzione agli ordinativi di copie fatte da ciascuna
Organizzazione.
Data,
FIRME
_RAIA CONCETTA
_____________ _PALADINO SEBASTIANO
______
(F.L.A.I./C.G.I.L.)
(Rappres. Confagricoltura)
CAMARDA GAETANO
________ _ VIOLA SAVERIO
_______________
(F.A.I./C.I.S.L.)
(Rappres. Fed. Coldiretti)
_CAVALLARO RAIMONDO
________ _COSTANZO FRANCESCO________
(U.I.L.A./U.I.L.)
(Rappres. C. I. A. )
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