Contratto Provinciale dei lavoratori agricoli e florovivaisti Ragusa


 

Gennaio 2000 - Dicembre 2003

 

Verbale di Riunione

L'anno 2000 il giorno 29 del mese di maggio presso i locali dellUnione Provinciale Agricoltori di Ragusa

tra

-  l’Unione Provinciale Agricoltori rappresentata dal Direttore Dott. Simone Canepa e dal Presidente ing. Francesco Arone di Valentino, sig. Sandro Gambuzza e dal Sig. Giovanni Scucces

-  la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti rappresentata dal Direttore Dott. Ottavio Pirracchio e dal Sig. Giuseppe Adamo

-  la Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata dal Segretario Provinciale Carmelo Gurrieri e dal Sig. Giuseppe Drago

e

la FLAI - CGIL rappresentata dal Segretaria Provinciale Giorgio Scirpa e dai Sig.rri  Salvatore Tavclino e Paolo Aquila

-  la FISBA - CISL rappresentata dal Segretaria Provinciale Giovanni D'Avola e dai Sig.rri Giorgio Fede, Rosalino Bocchieri e Sergio Cutrale

la UILA - UIL rappresentata dal Segretario Provinciale Giuseppe Ruta e dalla Sig.ra Maria Concetta Di Gregorio

si è stipulato il seguente Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Ragusa.

Art. 1 Operai Agricoli

Sono operai agricoli e florovivaisti i lavoratori che esplicano la loro attività nelle imprese agricole il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto Nazionale di lavoro e dal presente Contratto Integrativo Provinciale.

Gli operai agricoli e florovivaisti, a secondo della natura del rapporto, si distinguono in operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato (Art. 19 e20 C.C.N.L.).

Sono operai a tempo indeterminato:

i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine che prestano la loro opera alle dipendenze di una impresa agricola singola o associata.

Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo  indeterminato.  Il  datore di  lavoro,  previa accettazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare all'INPS ed alle S.C.I.C.A. competenti la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Detti operai sono retribuiti con paga erogata mensilmente per tutta la durata del rapporto di lavoro con esclusione delle sole giornate non lavorate per assenze volontarie, malattie od infortunio e per le giornate di sospensione dal lavoro per le quali è stato chiesto ed ottenuto dal datore di lavoro l'intervento della Cassa Integrazione salariale di cui alla Legge 457 del 1972 e successive modificazioni.

Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio ed intervento della Cassa Integrazione salariali operai agricoli e florovivaisti vale quanto disposto dagli articoli 56, 57 e 58 del C.C.N.L.

Sono altresì da considerare operai a tempo indeterminato i salariati fissi che alla data del 10 settembre 1972 si trovano in servizio presso aziende agricole in virtù di rapporto di lavoro già disciplinato dalla Legge 533/49 e dai Contratti Collettivi Provinciali.

Questi operai (ex salariati fissi) mantengono per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il trattamento già acquisito in base alla contrattazione collettiva provinciale.

Agli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato spettano per interno gli Istituti e le indennità annue.

Sono operai a tempo determinato:

gli operai che in base alla legge 18 aprile 1962, n° 230, sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.

 

Art. 2 Attrezzi di Lavoro

L'operaio a tempo determinato è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi consuetudinari.

Per i lavori di rimonda, potatura ed innesto, al lavoratore che impiega attrezzi di lavoro di sua proprietà, compete una indennità - attrezzi di £. 600 giornaliere.

Art 3 Classificazione degli Operai

Agricoli e Florovivaisti 

Per l'attribuzione della qualifica al lavoratore valgono le norme legislative in materia di collocamento.

La qualifica attribuita è valida agli effetti dell'avviamento al lavoro e della conseguente retribuzione.

Gli operai agricoli e florovivaisti si classificano come segue:

 Area 1

Parametro 176: Operaio Specializzato Super

Operai che uniscono capacità professionali a titolo di studio di Perito Agrario o assimilabile, innestatori che conoscono e sono capaci di eseguire tutti i tipi di innesto e caldaisti muniti di apposito patentino, muratori a secco.

       Parametro 169: Operaio Specializzato

Conduttori di autocarri con o senza rimorchi, trattoristi e conduttori di macchine agricole, addetti ai lavori idraulici e forestali, mungitori con attrezzature  meccaniche  in  pieno  campo,  addetti  alla  macchine mietitrebbiatrici (imboccatori, manovratori, pressatori).

Area 2

Parametro 163: Operaio Qualificato Super

Mungitori a mano, aratura e semina con apposite macchine, addetti alla disinfestazione dei terreni.

      Parametro 156: Operaio Qualificato

Addetti alla floricoltura

Area 3

  Parametro 142:   Operaio Comune

Addetti alla preparazione del terreno di irrigazione, addetti alla pigiatura nei palmenti, addetti al trasporto canne a spalla, addetti alla raccolta ed al condizionamento dei prodotti ortofrutticoli in pieno campo ed in serra, addetti alla pulitura della stalla, addetti all'attività zootecnica, vendemmiatori, addetti alla pulitura canali di scolo, zappature vigneti, mastro di torchio, (torchiatura uva), torchiature olive, falciatori fieno e tutti quei lavoratori la cui attività non rientra tra quella prevista per i lavoratori specializzati e qualificati.

Parametro 100: Operaio prima esperienza lavorativa

I lavoratori alla prima esperienza lavorativa in agricoltura capaci di eseguire solo mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali. I predetti lavoratori possono permanere nel suddetto parametro per non più di tre mesi.

L'attivazione del parametro 100 avviene nell'ambito degli accordi aziendali.

Art. 4 Fase Lavorativa

Per fase lavorativa si intende:

ortaggi: piantagione, coltivazione, raccolta e lavorazione post - raccolta:

agrumeti: zappatura, potatura, irrigazione, raccolta e lavorazione post-raccolta:

floricoltura: semina, raccolta e operazione post-raccolta

Costituiscono eccezione alla  garanzia  di  occupazione  le  avversità atmosferiche, le crisi di mercato e, nel caso di aziende diretto- coltivatrici il rientro di una unità attiva a carico e gli scambi di manodopera di cui all'art. 2139 del CC.

Art. 5 Lavoro Notturno al Coperto

Il lavoro notturno al coperto non potrà superare le due ore e trenta minuti giornaliere.

Art. 6 Interruzioni e Recuperi 

Per l'operaio a tempo indeterminato, ove si debbano recuperare le ore lavorative non effettuate a causa di intemperie, detto recupero dovrà avvenire nel limite massimo di due ore giornaliere e 12 settimanali.

In tal caso non trova applicazione la norma dell'art.8 della Legge 8 agosto 1972 n° 457 e successive modificazioni.

Art. 7 Condizioni del Lavoro e  Permessi Straordinari

Alfine di salvaguardare la salute del lavoratore, saranno accordati dal datore di lavoro permessi retribuiti ai lavoratori che intendono sottoporsi a visita medica preventiva, a condizione che il lavoratore abbia raggiunto il posto di lavoro e successivamente produca il certificato medico comprovante la visita effettuata.

Può essere accordato un permesso agli operai a tempo determinato che frequentano corsi di addestramento professionale di interesse agricolo nella misura massima di trenta ore annue.

 Art 8 Permessi Straordinari per Motivi Religiosi

 E possibile, a richiesta degli interessati stipulare accordi aziendali che tengano conto delle festività per i lavoratori di cultura Araba con particolare riferimento al Ramadan.

Le imprese, a richiesta di detti lavoratori, rilasciano la dichiarazione per il rinnovo dei permessi di soggiorno.

E auspicabile che in sede aziendale ove se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, si individuino modalità per garantire l'informazione in più lingue e vengano previsti delegati extracomunitari.

 Art. 9 Permessi per Corsi di Recupero Scolastico

Anche all'operaio a tempo determinato possono essere concessi permessi per la partecipazione a corsi di recupero scolastico in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto e nella misura massima di ore 60 annue

Art. 10 Classificazione per età

Per i fanciulli e gli adolescenti dai 14 ai 18 anni l'orario di lavoro deve essere di 7 ore giornaliere e 35 ore settimanali.

Ai predetti minori a tempo indeterminato spetta un periodo di ferie pari a 30 giornate lavorative.

Art. 11 Licenziamento per Giusta Causa e per Giustificato Motivo 

A titolo indicativo ricorre “giusta causa di licenziamento" nei seguenti casi:

-    grave insubordinazione nei confronti del datore di lavoro o di suoi rappresentanti nell'azienda;

-    la condanna penale per reati comuni che comportino lo stato di detenzione;

-  il danneggiamento doloso di beni aziendali dovuto a grave negligenza;

-         l'assenza ingiustificata dal lavoro per tre giorni consecutivi;

-  la recidiva di una delle gravi mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari;

-    il furto in azienda;

-    rissa o via di fatto all'interno dell'azienda

-    l'incitamento a disobbedire agli ordini impartiti dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti, fatti salvi motivi di natura sindacale.

A titolo indicativo ricorre “giustificato motivo" di licenziamento nei seguenti

casi:

-  le assenze ingiustificate ripetute con notevole frequenza;

-  il provato insufficiente rendimento del lavoratore;

-  la sostanziale riduzione del patrimonio zootecnico e/o della superficie agricola utilizzabile;

-    la radicale modifica degli ordinamenti colturali, della organizzazione aziendale: degli allevamenti e dello sviluppo della meccanizzazione;

-    la cessazione dell'attività agricola per il fine contratto di affitto di fondo rustico;

-         l'adesione dell'impresa a forme associative di conduzione o cooperative di servizio;

          l'incremento del nucleo familiare dell'imprenditore per l'aggiunta o il rientro di unità lavorative limitate a familiari entro   terzo grado anche non conviventi;

          la cessazione dell'attività agricola.

Art. 12 Dimissioni per Giusta Causa

L'operaio agricolo a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro, senza preavviso, qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge da parte del datore di lavoro.

  Art. 13 Indennità di Mensa

A tutti i lavoratori alle dipendenze di aziende nelle quali non è costituita la mensa o non viene somministrato il vitto, in caso di pernottamento in azienda verrà corrisposta una indennità sostitutiva nella misura di £. 4.000 giornaliere.

Art. 14 Indennità di Percorso

Ai lavoratori ai quali non viene fornito dal datore di lavoro il mezzo di trasporto per raggiungere l'azienda viene riconosciuta una indennità di £. 500 per le aziende distanti da O a 5 Km.

Per le aziende distanti oltre 5 Km. spetterà al lavoratore una indennità giornaliera di lire 200 per ogni chilometro necessario a raggiungere il posto di lavoro.

Art. 15 Aumento Salariale

Le parti concordano un aumento salariale relativamente al secondo biennio

del contratto nazionale pari al 3,8% della paga in vigore con le seguenti

decorrenze:

· 1,9% dal 1° giugno 2000;

· 1,9% dal 1° gennaio 2001.

 

Dichiarazione delle parti

Le aziende agricole si impegnano ad applicare l'istituto della riassunzione secondo le disposizioni di Legge vigenti e per lo stesso numero di lavoratori impiegati nella precedente annata agraria, compatibilmente con le esigenze aziendali, salvo casi di forza maggiore o motivi non dipendenti dalla propria volontà al fine di  garantire la stabilità poliennale dell'occupazione

La disponibilità del lavoratore è da intendersi automaticamente riconfermata di anno in anno.

Ai fini del calcolo della riserva, la manodopera riassunta non costituisce quota di calcolo.

 

Art.16 Accordi di Riallineamento 

Le parti, al fine di salvaguardare livelli occupazionali e condizioni di competitività delle imprese che continuano ad essere gravate da notevoli costi aggiuntivi determinati da carenze infrastrutturali e lontananza dai mercati, nonché di estendere ulteriormente l'area di applicazione del presente contratto a tutto il territorio provinciale, definiscono il seguente programma di riallineamento dei trattamenti economici in atto per i lavoratori a quelli previsti dall'art.44 del C.C.N.L. Tale programma, tiene conto della verifica prevista dall'art. 17 del precedente C.I.P.L. ed effettuata in data 17/09/1999 nel corso della quale si è convenuto su una situazione di grave difficoltà che ha interessato il settore agricolo provinciale gravato anche dalla difficile situazione commerciale e di mercato. Il presente programma si propone quindi di completare l'iter avviato dal precedente contratto, confortato soprattutto dai significativi risultati raggiunti in materia di omogenizzazione dei salari su tutto il territorio. Le parti concordano che per sottoscrivere i verbali di riallineamento previsti dal presente articolo è necessaria una verifica che verrà attuata tra e Organizzazioni Datoriali e le OO.SS. (oppure tra la Organizzazione Datoriale e la O.S. sui cui l'azienda ed i lavoratori conferiscano le rispettive deleghe). Il programma di riallineamento è valido solo se reca la firma di almeno una O.D. ed una O.S. dei lavoratori firmatarie del presente contratto. Il modello del verbale di accettazione (all. N° 1) fa parte integrante del presente contratto. Premesso che permangono le condizioni di cui all'accordo del 17/09/1999, parte integrante del precedente C.I.P.L., la paga lorda di cui al sopracitato accordo (£. 68.473 per otto ore di lavoro e comprensiva del T.F.R.) resta in vigore sino al 30/09/2000.

Resta inteso che si intendono prorogati al 30/09/2000 anche i contratti di gradualità aziendali di cui all'art.18 del precedente C.I.P.L. con scadenza anteriore alla data di stipula del presente C.I.P.L.

Il programma di riallineamento da valere per l'intero territorio della provincia di Ragusa risulta il seguente:

 

 -   dal 01/10/2000 al 31/12/2000               £. 69.500

        -   dal 01/01/2001 al 31/12/2001               £. 71.500

        -   dal 01/01/2002 al 31/1212002              £. 73.050

 -   dal 01/01/2003 al 30/09/2003               £. 75.400

        - dal 01/1Q/2003                                      100% salario contrattuale provinciale

Le parti concordano che qualora l'inflazione nell'anno 2000 e nell'anno 2001 sia superiore al 2% la paga lorda sarà incrementata della differenza inflattiva; per l'anno 2002 qualora l'inflazione superi il 3% la paga lorda sarà incrementata come sopra.

Le parti si incontreranno entro il 30 settembre 2003 per una verifica sullo stato di salute dell'agricoltura ragusana, onde procedere alla definizione dell'ultimo scaglione di riallineamento.

Le aziende che a seguito dell'applicazione delI'art.18 del precedente C.I.P.L., hanno stipulato ed applicato i contratti di gradualità al programma di riallineamento potranno continuare a farlo, motivando l'applicazione di detto strumento  ed  indicando  il  programma  per  arrivare  al  31/12/2003 all'applicazione integrale dell'art. 16 del presente C.I.P.L.

Tale strumento potrà essere esteso a tutte le aziende che ne faranno richiesta, previa contrattazione aziendale.

In dette situazioni verrà utilizzato il modulo di cui all. N° 2 che costituisce parte integrante del presente C.I.P.L.

La retribuzione dell'operaio di cui al parametro 100 (art.3 area 3) viene fissata in £. 58.000 lorde per otto ore di lavoro giornaliere comprensiva del T.F.R.

Art. 17 Cassa Extra Legem

Le parti concordano che per l'applicazione dell'art.58 del C.C.N.L. relativo alla costituzione della Cassa Extra Legem si incontreranno entro 120 giorni dalla stipula del presente contratto per definire le modalità ed i criteri di funzionalità e gestione della Cassa stessa.

 Art. 18 Contributo Assistenza Contrattuale Provinciale

Le parti concordano che per l'applicazione dell'art.81 del C.C.N.L. relativo al contributo di assistenza contrattuale provinciale si incontreranno entro 120 giorni dalla stipula del presente contratto per definire le modalità ed i criteri di funzionalità e gestione di tali contributi. 

Art. 19 Salario per Obiettivi

Le parti stabiliscono di demandare al livello aziendale l'opportunità di stipulare accordi per la istituzione di un salario per obiettivi, gli indicatori da prendere a riferimento per la erogazione del salario legato a tali parametri, i tempi e le modalità di erogazione dello stesso.

 Art. 20 Orario di Lavoro

Con riferimento all'art. 29 del C.C.N.L., l'orario di lavoro settimanale è pari a 39 ore.

Per quanto attiene il lavoro nelle serre, considerate le caratteristiche del tipo di lavoro stesso, il datore di lavoro accorderà una o più interruzioni per la durata complessiva di 45 minuti nell'arco della giornata lavorativa.

  Art.21 Durata del Contratto

    Il presente contratto decorre dal 01/01/2000 e scade il 31/12/2003.

    Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

  ESCLUSIVITA' Dl STAMPA - ARCHIVI CONTRATTI

 Il presente C.l.P.L. conforme all'originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di legge. E vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.

In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio della contrattazione collettiva ed ai sensi dell'art.11 della Legge n. 963/88, le parti contraenti si impegnano ad inviare al C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), archivio contratti, Via David Lubin n. 2, Roma, copia del presente C.I.P.L..

In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente C.I.P.L. o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelli stipulanti o già firmatarie per adesione,  non  può  avvenire  se  non  con  il  consenso  espresso congiuntamente dalle Parti medesime.

Le Parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha validità anche per tutti gli accordi applicativi del presente C.I.P.L..

-  INPS

SEDE DI RAGUSA

SCICA N° ____ DI

-  INAIL

SEDE DI RAGUSA

Adesione al programma di riallineamento art.16 CIPL 29/05/2000

Il sottoscritto ______________________________   C.F._______________________ titolare  dell'impresa Agricola _____________________ ______________________________________  in  località ______________________ del Comune di ____________________ assuntore di mano d'opera tramite Registro d'impresa N° _________________ preso atto dell'Accordo per il rinnovo del C.I.P.L. stipulato in data 29 maggio 2000 tra le Organizzazioni Datoriali Agricole della Provincia di Ragusa (Unione Prov. Agricoltori, Federazione Prov. Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori) e le OO.SS. dei Lavoratori Agricoli (FLAI/CGIL - FISBA/CISL –UILA/UIL) avente per oggetto il programma di riallineamento salariale del trattamento economico spettante agli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Ragusa con il presente atto

DICHIARA

la propria adesione a quanto stabilito dal citato accordo e si impegna, ad applicare il programma di riallineamento salariale nei termini e secondo le modalità previste dall'accordo medesimo.

Dichiara, infine, che il presente costituisce impegno valevole dal 01/10/2000 al 31/12/2003.

Data,

L’azienda                   La/le O.S./OO. SS                  La/le O.D./OO.

                  

 

ALL. N° 2

 PROTOCOLLO PER GLI ACCORDI DI RIALLLINEAMENTO AZIENDALE

            L'anno _________________il giorno ______________del mese di _________

Presso _________________________________________________________

si sono riuniti:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PREMESSO CHE

 -         nonostante le profonde trasformazioni avvenute, in agricoltura permane uno stato di crisi grave;

-      la sopracitata azienda agricola nel corso della vigenza del precedente CIPL ha stipulato con le OO.SS. (FLAI - CGIL, FISBA – CISL, UILA - UIL) accordo di gradualità ai sensi dell'art.18 dello stesso;

-      la sopracitata azienda agricola intende stipulare un accordo di riallineamento aziendale ai sensi dell'art.16 del C.I.P.L.;

 ATTESO CHE

-   le politiche Comunitarie, Nazionali e Regionali, non sono riuscite a risolvere i

problemi che ostacolano lo sviluppo agricolo;

-      una sempre più agguerrita concorrenza penalizza fortemente le produzioni siciliane;

esistono le condizioni per una nuova fase dello sviluppo agricolo che possa consentire, in piena compatibilità economica, l'allargamento e la qualificazione del1a base produttiva; 

 

CONSIDERATO CHE

-         obiettivo delle parti sociali è promuovere e favorire la crescita della produttività, l'occupazione e il miglioramento delle condizioni di lavoro;

 

NEL CONVENIRE CHE

1.     i trattamenti economici stabiliti dal presente accordo di riallineamento sono concordati al fine di eliminare eventuali differenziazioni salariali in modo da raggiungere al 31-12-2003 quanto previsto dal C.I.P.L. di Ragusa;

2.    i trattamenti economici superiori a quelli previsti dal presente accordo, eventualmente corrisposti, sono da considerare come condizione di miglior favore acquisita dai lavoratori;

3.    nel corso dello svolgimento delle prestazioni lavorative di cui al presente accordo si potranno tenere nelle aziende interessate specifiche riunioni di lavoratori nel limite di un'ora al mese regolarmente retribuite, su richiesta delle organizzazioni provinciali di Categoria firmatarie del presente accordo e le cui modalità circa l'orario e il luogo dovranno essere concordate con le aziende, e ciò sino a concorrenza delle ore previste dall'art.79 del vigente C.C.N.L.;

4.  le clausole del presente accordo hanno tutte carattere di essenzialità;

 

LE PARTI STIPULANO

il seguente programma di riallineamento ai sensi dell'art. 16 del CIPL 29/05/2000:

dal ___________ al ___________    £ __________

dal ___________ al ___________    £ __________

dal ___________ al __________      £ ___________

dal ___________ al __________       £ __________

dal 01/10/2003                      salario contrattuale provinciale.

Le parti convengono che il programma può essere indicato per tutto il periodo o definito per scadenze limitate. In quest'ultimo caso, la mancata definizione dell'ulteriore periodo del programma di riallineamento comporta l'adesione automatica al programma di riallineamento già previsto dall'art. 16 del C.I.P.L. se richiesto o l'applicazione del C.I.P.L. vigente.

Le parti sì incontreranno entro il 30/09/2003 per una attenta verifica della situazione aziendale,  prima  di  procedere  all'applicazione  dell'ultimo  scaglione  di riallineamento.

L'U.P.L.M.O., l'INPS e l'INAIL saranno informati mediante trasmissione di copia del presente protocollo che costituisce parte integrante del Contratto Integrativo provinciale di Lavoro di Ragusa.

 ____________________________ , lì __________________

L'azienda                 La/le O.S./OO.SS.           La/le O.D./OO.DD.

accordo di riallineamento: tabella in vigore dal 1° ottobre 2000  al 31 dicembre 2000

Parametro

Qualifiche

 Salario 

142 Operaio Comune £ 69.500
156 Operaio Qualificato £ 76.352
163 Operaio Qualificato Super £ 79.778
169 Operaio Specializzato £ 82.715
176 Operaio Specializzato Super £ 86.141

 

accordo di riallineamento: tabella in vigore dal  1° gennaio 2001  al 31 dicembre 2001

Parametro

Qualifiche

 Salario 

142 Operaio Comune £ 71.500
156 Operaio Qualificato £ 78.549
163 Operaio Qualificato Super £ 82.074
169 Operaio Specializzato £ 85.095
176 Operaio Specializzato Super £ 88.620

 

accordo di riallineamento: tabella in vigore dal 1° gennaio 2002  al 31 dicembre 2002

Parametro

Qualifiche

 Salario 

142 Operaio Comune £ 73.050
156 Operaio Qualificato £ 80.252
163 Operaio Qualificato Super £ 83.853
169 Operaio Specializzato £ 86.940
176 Operaio Specializzato Super £ 90.541

 

accordo di riallineamento: tabella in vigore dal 1° gennaio 2003  al 31 dicembre 2003

Parametro

Qualifiche

 Salario

142 Operaio Comune £ 75.400
156 Operaio Qualificato £ 82.834
163 Operaio Qualificato Super £ 86.551
169 Operaio Specializzato £ 89.737
176 Operaio Specializzato Super £ 93.454

 

Contratto Nazionale Lavoro 10/07/1998 

Contratto Integrativo Provinciale 29/05/2000

Tabella salariale degli operai agricoli a tempo determinato della provincia di Ragusa - decorrenza 1° giugno 2000

Parametro

Qualifiche

Totale salario contrattuale

Aumento 1,9 CIPL 29/5/2000 Totale complessivo lordo
142 Operaio Comune £ 82.553 £ 1.569 £ 84.122
156 Operaio Qualificato £ 90.348 £ 1.717 £ 92.065
163 Operaio Qualificato Super £ 95.020 £ 1.805 £ 96.825
169 Operaio Specializzato £ 98.316 £ 1.868 £ 100.184
176 Operaio Specializzato Super £ 102.060 £ 1.939 £ 103.999
* Retribuzione giornaliera

 

Tabella salariale degli operai agricoli a tempo indeterminato della provincia di Ragusa - decorrenza 1° giugno 2000

Parametro

Qualifiche

Totale salario contrattuale

Aumento 1,9 CIPL 29/5/2000 Totale complessivo lordo
142 Operaio Comune £ 1.645.351 £ 31.262 £ 1.676.613
156 Operaio Qualificato £ 1.800.901 £ 34.217 £ 1.835.118
163 Operaio Qualificato Super £ 1.894.019 £ 35.986 £ 1.930.005
169 Operaio Specializzato £ 1.959.720 £ 37.235 £ 1.996.955
176 Operaio Specializzato Super £ 2.034.341 £ 38.652 £ 2.072.993
* Retribuzione mensile

 

Tabella salariale degli operai agricoli a tempo determinato della provincia di Ragusa - decorrenza 1° gennaio 2001

Parametro

Qualifiche

Totale salario contrattuale

Aumento 1,9 CIPL 29/5/2000 Totale complessivo lordo
142 Operaio Comune £ 84.122 £ 1.569 £ 85.691
156 Operaio Qualificato £ 92.065 £ 1.717 £ 93.782
163 Operaio Qualificato Super £ 96.825 £ 1.805 £ 98.630
169 Operaio Specializzato £ 100.184 £ 1.868 £ 102.052
176 Operaio Specializzato Super £ 103.999 £ 1.939 £ 105.938
* Retribuzione giornaliera

 

Tabella salariale degli operai agricoli a tempo indeterminato della provincia di Ragusa - decorrenza 1° gennaio 2001

Parametro

Qualifiche

Totale salario contrattuale

Aumento 1,9 CIPL 29/5/2000 Totale complessivo lordo
142 Operaio Comune £ 1.676.613 £ 31.262 £ 1.707.875
156 Operaio Qualificato £ 1.835.118 £ 34.217 £ 1.869.335
163 Operaio Qualificato Super £ 1.930.005 £ 35.986 £ 1.965.991
169 Operaio Specializzato £ 1.996.955 £ 37.235 £ 2.034.190
176 Operaio Specializzato Super £ 2.072.993 £ 38.652 £ 2.111.645
* Retribuzione mensile