Gennaio 2000 - Dicembre 2003
Verbale di Riunione
L'anno 2000 il giorno 29 del mese di maggio presso i locali
dell’Unione
Provinciale Agricoltori di Ragusa
tra
- l’Unione Provinciale Agricoltori rappresentata dal
Direttore Dott. Simone Canepa e dal Presidente ing.
Francesco Arone di Valentino, sig. Sandro Gambuzza e dal
Sig. Giovanni Scucces
- la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti
rappresentata dal Direttore Dott. Ottavio Pirracchio e dal
Sig. Giuseppe Adamo
- la Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata
dal Segretario Provinciale Carmelo Gurrieri e dal Sig.
Giuseppe Drago
e
la FLAI - CGIL rappresentata dal Segretaria Provinciale
Giorgio Scirpa e dai Sig.rri Salvatore Tavclino e
Paolo Aquila
- la FISBA - CISL rappresentata dal Segretaria
Provinciale Giovanni D'Avola e dai Sig.rri Giorgio Fede,
Rosalino Bocchieri e Sergio Cutrale
la UILA - UIL rappresentata dal Segretario Provinciale
Giuseppe Ruta e dalla Sig.ra Maria Concetta Di Gregorio
si è stipulato il seguente Contratto Provinciale di lavoro
per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di
Ragusa.
Art. 1 Operai Agricoli
Sono operai agricoli e florovivaisti i lavoratori che
esplicano la loro attività nelle imprese agricole il cui
rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto Nazionale di
lavoro e dal presente Contratto Integrativo Provinciale.
Gli operai agricoli e florovivaisti, a secondo della natura
del rapporto, si distinguono in operai a tempo indeterminato
ed operai a tempo determinato (Art. 19 e20 C.C.N.L.).
Sono operai a tempo indeterminato:
i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza
prefissione di termine che prestano la loro opera alle
dipendenze di una impresa agricola singola o associata.
Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso
la stessa azienda nell'arco di 12 mesi dalla data di
assunzione 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto
alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo
indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli
operai assunti originariamente a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro, previa accettazione
scritta da parte del lavoratore, deve comunicare all'INPS ed
alle S.C.I.C.A. competenti la instaurazione del nuovo
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Detti operai sono retribuiti con paga erogata mensilmente
per tutta la durata del rapporto di lavoro con esclusione
delle sole giornate non lavorate per assenze volontarie,
malattie od infortunio e per le giornate di sospensione dal
lavoro per le quali è stato chiesto ed ottenuto dal datore
di lavoro l'intervento della Cassa Integrazione salariale di
cui alla Legge 457 del 1972 e successive modificazioni.
Per i particolari trattamenti economici relativi alla
malattia, infortunio ed intervento della Cassa Integrazione
salariali operai agricoli e florovivaisti vale quanto
disposto dagli articoli 56, 57 e 58 del C.C.N.L.
Sono altresì da considerare operai a tempo indeterminato i
salariati fissi che alla data del 10 settembre 1972 si
trovano in servizio presso aziende agricole in virtù di
rapporto di lavoro già disciplinato dalla Legge 533/49 e
dai Contratti Collettivi Provinciali.
Questi operai (ex salariati fissi) mantengono per tutta la
durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il
trattamento già acquisito in base alla contrattazione
collettiva provinciale.
Agli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato
spettano per interno gli Istituti e le indennità annue.
Sono operai a tempo determinato:
gli operai che in base alla legge 18 aprile 1962, n° 230,
sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo
determinato per l'esecuzione di lavori di breve durata,
stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase
lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i
quali sussista il diritto alla conservazione del posto.
Art. 2 Attrezzi
di Lavoro
L'operaio a tempo determinato è tenuto a presentarsi al
lavoro con gli attrezzi consuetudinari.
Per i lavori di rimonda, potatura ed innesto, al lavoratore
che impiega attrezzi di lavoro di sua proprietà, compete
una indennità - attrezzi di £. 600 giornaliere.
Art 3 Classificazione degli Operai
Agricoli e Florovivaisti
Per l'attribuzione della qualifica al lavoratore valgono le
norme legislative in materia di collocamento.
La qualifica attribuita è valida agli effetti
dell'avviamento al lavoro e della conseguente retribuzione.
Gli operai agricoli e florovivaisti si classificano come
segue:
Area 1
Parametro 176: Operaio
Specializzato Super
Operai che uniscono capacità professionali a titolo di
studio di Perito Agrario o assimilabile, innestatori che
conoscono e sono capaci di eseguire tutti i tipi di innesto
e caldaisti muniti di apposito patentino, muratori a secco.
Parametro 169: Operaio
Specializzato
Conduttori di autocarri con o senza rimorchi, trattoristi e
conduttori di macchine agricole, addetti ai lavori idraulici
e forestali, mungitori con attrezzature meccaniche
in pieno campo, addetti alla
macchine mietitrebbiatrici (imboccatori, manovratori,
pressatori).
Area 2
Parametro 163: Operaio
Qualificato Super
Mungitori a mano, aratura e semina con apposite macchine,
addetti alla disinfestazione
dei terreni.
Parametro 156: Operaio
Qualificato
Addetti alla floricoltura
Area 3
Parametro
142: Operaio
Comune
Addetti alla preparazione del terreno di irrigazione,
addetti alla pigiatura nei palmenti, addetti al trasporto
canne a spalla, addetti alla raccolta ed al condizionamento
dei prodotti ortofrutticoli in pieno campo ed in serra,
addetti alla pulitura della stalla, addetti all'attività
zootecnica, vendemmiatori, addetti alla pulitura canali di
scolo, zappature vigneti, mastro di torchio, (torchiatura
uva), torchiature olive, falciatori fieno e tutti quei
lavoratori la cui attività non rientra tra quella prevista
per i lavoratori specializzati e qualificati.
Parametro 100: Operaio
prima esperienza lavorativa
I lavoratori alla prima esperienza lavorativa in agricoltura
capaci di eseguire solo mansioni generiche non richiedenti
specifici requisiti professionali. I predetti lavoratori
possono permanere nel suddetto parametro per non più di tre
mesi.
L'attivazione del parametro 100 avviene nell'ambito degli
accordi aziendali.
Art. 4 Fase Lavorativa
Per fase lavorativa si intende:
ortaggi: piantagione,
coltivazione, raccolta e lavorazione post - raccolta:
agrumeti: zappatura,
potatura, irrigazione, raccolta e lavorazione post-raccolta:
floricoltura: semina,
raccolta e operazione post-raccolta
Costituiscono eccezione alla garanzia di
occupazione le avversità atmosferiche, le crisi
di mercato e, nel caso di aziende diretto- coltivatrici il
rientro di una unità attiva a carico e gli scambi di
manodopera di cui all'art. 2139 del CC.
Art. 5 Lavoro Notturno al Coperto
Il lavoro notturno al coperto non potrà superare le due ore
e trenta minuti giornaliere.
Art. 6 Interruzioni e Recuperi
Per l'operaio a tempo indeterminato, ove si debbano
recuperare le ore lavorative non effettuate a causa di
intemperie, detto recupero dovrà avvenire nel limite massimo
di due ore giornaliere e 12 settimanali.
In tal caso non trova applicazione la norma dell'art.8 della
Legge 8 agosto 1972 n° 457
e successive modificazioni.
Art. 7 Condizioni del Lavoro e Permessi Straordinari
Alfine di salvaguardare la salute del lavoratore, saranno
accordati dal datore di lavoro permessi retribuiti ai
lavoratori che intendono sottoporsi a visita medica
preventiva, a condizione che il lavoratore abbia raggiunto
il posto di lavoro e successivamente produca il certificato
medico comprovante la visita effettuata.
Può essere accordato un permesso agli operai a tempo
determinato che frequentano corsi di addestramento
professionale di interesse agricolo nella misura massima di
trenta ore annue.
Art
8 Permessi Straordinari per Motivi Religiosi
E possibile, a richiesta degli interessati stipulare
accordi aziendali che tengano conto delle festività per i
lavoratori di cultura Araba con particolare riferimento al
Ramadan.
Le imprese, a richiesta di detti lavoratori, rilasciano la
dichiarazione per il rinnovo dei permessi di soggiorno.
E auspicabile che in sede aziendale ove se ne ravvisi la
necessità o l'opportunità, si individuino modalità per
garantire l'informazione in più lingue e vengano previsti
delegati extracomunitari.
Art.
9 Permessi per Corsi di Recupero Scolastico
Anche all'operaio a tempo determinato possono essere
concessi permessi per la partecipazione a corsi di recupero
scolastico in quanto compatibili con la particolare natura
del rapporto e nella misura massima di ore 60 annue
Art. 10 Classificazione per età
Per i fanciulli e gli adolescenti dai 14 ai 18 anni l'orario
di lavoro deve essere di 7 ore giornaliere e 35 ore
settimanali.
Ai predetti minori a tempo indeterminato spetta un periodo
di ferie pari a 30 giornate lavorative.
Art. 11 Licenziamento per Giusta Causa e per Giustificato
Motivo
A titolo indicativo ricorre “giusta causa di licenziamento"
nei seguenti casi:
- grave insubordinazione nei confronti del
datore di lavoro o di suoi rappresentanti nell'azienda;
- la condanna penale per reati comuni che
comportino lo stato di detenzione;
- il danneggiamento doloso di beni aziendali dovuto a
grave negligenza;
- l'assenza
ingiustificata dal lavoro per tre giorni consecutivi;
- la recidiva di una delle gravi mancanze che abbiano
già dato luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari;
- il furto in azienda;
- rissa o via di fatto all'interno
dell'azienda
- l'incitamento a disobbedire agli ordini
impartiti dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti,
fatti salvi motivi di natura sindacale.
A titolo indicativo ricorre “giustificato motivo" di
licenziamento nei seguenti
casi:
- le assenze ingiustificate ripetute con notevole
frequenza;
- il provato insufficiente rendimento del lavoratore;
- la sostanziale riduzione del patrimonio zootecnico
e/o della superficie agricola utilizzabile;
- la radicale modifica degli ordinamenti
colturali, della organizzazione aziendale: degli allevamenti
e dello sviluppo della meccanizzazione;
- la cessazione dell'attività agricola per
il fine contratto di affitto di fondo rustico;
- l'adesione
dell'impresa a forme associative di conduzione o cooperative
di servizio;
l'incremento del nucleo familiare dell'imprenditore per
l'aggiunta o il rientro di unità lavorative limitate a
familiari entro terzo grado anche non
conviventi;
la cessazione dell'attività agricola.
Art. 12 Dimissioni per Giusta Causa
L'operaio agricolo a tempo indeterminato può recedere dal
rapporto di lavoro, senza preavviso, qualora si verifichi un
notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di
legge da parte del datore di lavoro.
Art.
13 Indennità di Mensa
A tutti i lavoratori alle dipendenze di aziende nelle quali
non è costituita la mensa o non viene somministrato il
vitto, in caso di pernottamento in azienda verrà corrisposta
una indennità sostitutiva nella misura di £. 4.000
giornaliere.
Art. 14 Indennità di Percorso
Ai lavoratori ai quali non viene fornito dal datore di
lavoro il mezzo di trasporto per raggiungere l'azienda viene
riconosciuta una indennità di £. 500 per le aziende distanti
da O a 5 Km.
Per le aziende distanti oltre 5 Km. spetterà al lavoratore
una indennità giornaliera di lire 200 per ogni chilometro
necessario a raggiungere il posto di lavoro.
Art. 15 Aumento Salariale
Le parti concordano un aumento salariale relativamente al
secondo biennio
del contratto nazionale pari al 3,8% della paga in vigore
con le seguenti
decorrenze:
· 1,9%
dal 1° giugno 2000;
· 1,9%
dal 1° gennaio 2001.
Dichiarazione delle parti
Le aziende agricole si impegnano ad applicare l'istituto
della riassunzione secondo le disposizioni di Legge vigenti
e per lo stesso numero di lavoratori impiegati nella
precedente annata agraria, compatibilmente con le esigenze
aziendali, salvo casi di forza maggiore o motivi non
dipendenti dalla propria volontà al fine di garantire
la stabilità poliennale dell'occupazione
La disponibilità del lavoratore è da intendersi
automaticamente riconfermata di anno in anno.
Ai fini del calcolo della riserva, la manodopera riassunta
non costituisce quota di calcolo.
Art.16 Accordi di Riallineamento
Le parti, al fine di salvaguardare livelli occupazionali e
condizioni di competitività delle imprese che continuano ad
essere gravate da notevoli costi aggiuntivi determinati da
carenze infrastrutturali e lontananza dai mercati, nonché di
estendere ulteriormente l'area di applicazione del presente
contratto a tutto il territorio provinciale, definiscono il
seguente programma di riallineamento dei trattamenti
economici in atto per i lavoratori a quelli previsti
dall'art.44 del C.C.N.L. Tale programma, tiene conto della
verifica prevista dall'art. 17 del precedente C.I.P.L. ed
effettuata in data 17/09/1999 nel corso della quale si è
convenuto su una situazione di grave difficoltà che ha
interessato il settore agricolo provinciale gravato anche
dalla difficile situazione commerciale e di mercato. Il
presente programma si propone quindi di completare l'iter
avviato dal precedente contratto, confortato soprattutto dai
significativi risultati raggiunti in materia di
omogenizzazione dei salari su tutto il territorio. Le parti
concordano che per sottoscrivere i verbali di riallineamento
previsti dal presente articolo è necessaria una verifica che
verrà attuata tra e Organizzazioni Datoriali e le OO.SS.
(oppure tra la Organizzazione Datoriale e la O.S. sui cui
l'azienda ed i lavoratori conferiscano le rispettive
deleghe). Il programma di riallineamento è valido solo se
reca la firma di almeno una O.D. ed una O.S. dei lavoratori
firmatarie del presente contratto. Il modello del verbale di
accettazione (all. N° 1)
fa parte integrante del presente contratto. Premesso che
permangono le condizioni di cui all'accordo del 17/09/1999,
parte integrante del precedente C.I.P.L., la paga lorda di
cui al sopracitato accordo (£. 68.473 per otto ore di lavoro
e comprensiva del T.F.R.) resta in vigore sino al
30/09/2000.
Resta inteso che si intendono prorogati al 30/09/2000 anche
i contratti di gradualità aziendali di cui all'art.18 del
precedente C.I.P.L. con scadenza anteriore alla data di
stipula del presente C.I.P.L.
Il programma di riallineamento da valere per l'intero
territorio della provincia di Ragusa risulta il seguente:
- dal
01/10/2000 al 31/12/2000
£. 69.500
- dal 01/01/2001 al 31/12/2001
£. 71.500
- dal 01/01/2002 al 31/1212002
£. 73.050
- dal 01/01/2003 al 30/09/2003
£. 75.400
- dal 01/1Q/2003
100% salario contrattuale provinciale
Le parti concordano che qualora l'inflazione nell'anno 2000
e nell'anno 2001 sia superiore al 2% la paga lorda sarà
incrementata della differenza inflattiva; per l'anno 2002
qualora l'inflazione superi il 3% la paga lorda sarà
incrementata come sopra.
Le parti si incontreranno entro il 30 settembre 2003 per una
verifica sullo stato di salute dell'agricoltura ragusana,
onde procedere alla definizione dell'ultimo scaglione di
riallineamento.
Le aziende che a seguito dell'applicazione delI'art.18 del
precedente C.I.P.L., hanno stipulato ed applicato i
contratti di gradualità al programma di riallineamento
potranno continuare a farlo, motivando l'applicazione di
detto strumento ed indicando il
programma per arrivare al 31/12/2003
all'applicazione integrale dell'art. 16 del presente
C.I.P.L.
Tale strumento potrà essere esteso a tutte le aziende che ne
faranno richiesta, previa contrattazione aziendale.
In dette situazioni verrà utilizzato il modulo di cui all. N° 2
che costituisce parte integrante del presente C.I.P.L.
La retribuzione dell'operaio di cui al parametro 100 (art.3
area 3) viene fissata in £. 58.000 lorde per otto ore di
lavoro giornaliere comprensiva del T.F.R.
Art. 17 Cassa Extra Legem
Le parti concordano che per l'applicazione dell'art.58 del
C.C.N.L. relativo alla costituzione della Cassa Extra Legem
si incontreranno entro 120 giorni dalla stipula del presente
contratto per definire le modalità ed i criteri di
funzionalità e gestione della Cassa stessa.
Art.
18 Contributo Assistenza Contrattuale
Provinciale
Le parti concordano che per l'applicazione dell'art.81 del
C.C.N.L. relativo al contributo di assistenza contrattuale
provinciale si incontreranno entro 120 giorni dalla stipula
del presente contratto per definire le modalità ed i criteri
di funzionalità e gestione di tali contributi.
Art. 19 Salario per Obiettivi
Le parti stabiliscono di demandare al livello aziendale
l'opportunità di stipulare accordi per la istituzione di un
salario per obiettivi, gli indicatori da prendere a
riferimento per la erogazione del salario legato a tali
parametri, i tempi e le modalità di erogazione dello stesso.
Art.
20 Orario di Lavoro
Con riferimento all'art. 29 del C.C.N.L., l'orario di lavoro
settimanale è pari a 39 ore.
Per quanto attiene il lavoro nelle serre, considerate le
caratteristiche del tipo di lavoro stesso, il datore di
lavoro accorderà una o più interruzioni per la durata
complessiva di 45 minuti nell'arco della giornata
lavorativa.
Art.21
Durata del Contratto
Il presente contratto decorre dal 01/01/2000 e scade il
31/12/2003.
Letto,
confermato e sottoscritto.
ESCLUSIVITA'
Dl STAMPA - ARCHIVI CONTRATTI
Il presente C.l.P.L. conforme all'originale è stato edito
dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme
l'esclusività a tutti gli effetti di legge. E vietata la
riproduzione parziale o totale senza preventiva
autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi
originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive
sull'organizzazione dell'archivio della contrattazione
collettiva ed ai sensi dell'art.11 della Legge n. 963/88, le
parti contraenti si impegnano ad inviare al C.N.E.L.
(Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), archivio
contratti, Via David Lubin n. 2, Roma, copia del presente
C.I.P.L..
In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica
relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente
C.I.P.L. o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti
diverse da quelli stipulanti o già firmatarie per adesione,
non può avvenire se non con
il consenso espresso congiuntamente dalle Parti
medesime.
Le Parti si danno altresì atto che quanto disposto al
precedente comma ha validità anche per tutti gli accordi
applicativi del presente C.I.P.L..
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