L'anno millenovecentonovantasei il giorno diciotto del mese di
luglio nei locali della Confederazione Italiana Agricoltori
TRA
- l'Unione Provinciale Agricoltori di Agrigento rappresentata dal Presidente Pietro Arone di Valentino e dal Direttore Antonino Arini,
- la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti rappresentata dal Direttore Mario Moretti e dal Presidente Marchese Ragona Calogero,
- La Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata dal Presidente Giovanni Greco e dal Vice Presidente Antonio Vaccaro,
TRA
La FLAI - CGIL rappresentata dal Segretario Paolo Galeone, Giuseppe Palmeri e da Carmelo Avarello,
- la FISBA - CISL rappresentata dal Segretario Stefano lacono, da Angelo Salemi e da Giuseppe Caci,
- La UILA - UIL rappresentata dal Segretario Michele Acquisto, da Francesco Mangiaracina e da Girolamo Vizzi Bisaccia,
Sì è stipulato il seguente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro, valevole per gli Operai Agricoli della Provincia di Agrigento.
L'Agricoltura della nostra Provincia vive in questo periodo una grave crisi che mette in serio pericolo il futuro di tantissime Aziende Agricole.
Non si pesce a commercializzare nemmeno la produzione di alta qualità.
Che le politiche Comunitarie, Nazionali e Regionali, non sono riuscite a risolvere i problemi che ostacolano lo sviluppo agricolo;
Che la concorrenza di paesi come Spagna, Grecia, Portogallo, i paesi dell'area Nord Africana ed il Sud America, penalizza fortemente le produzioni Siciliane;
Che le condizioni di cui sopra hanno comportato negli ultimi anni nel territorio della Provincia una notevole contrazione dei redditi aziendali e di lavoro
Che esistono le condizioni per una nuova fase dello sviluppo agricolo che possa consentire, in pieno compatibilità economica, l'allargamento e la qualificazione della
base produttiva.
Le parti contraenti, OO.DD. ed OO.SS. convengono dì rinnovare il C.I.P.L. con le modalità di cui a seguito.
Art. 1
MERCATO DEL LAVORO ( 11 CCNL) Assunzioni L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per fase lavorativa.
Si individuano a livello esemplificativo, le seguenti fasi lavorative riguardanti le principali culture in uso nella Provincia di Agrigento. TABELLA ED AUMENTI SALARIALI MENSILI RELATIVI AGLI OTI IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 1996
salario aumento aumento totale aum. salario int. Nazionale parametrale extra param. contrattuale congelato
Parametro
178 1.794.744 84.240 5.400 89.640 39.000
172 1.734.247 81.385 5.235 86.620 37.700
168 1.693.915 79.493 5.107 84.600 36.800
164 1.653.584 77.600 5.000 82.600 35.900
159 1.603.170 75.234 4.766 80.000 34.800
158 1.593.087 74.761 4.839 79.600 34.600
150 1.512.425 70.975 4.525 75.500 30.900
138 1.391.430 65.298 4.202 69.500 30.300
100 1.008.283 47.317 2.983 50.300 21.900
(media concordata £ 70.000)
ART. 20
OSSERVATORIO PROVINCIALE SULLO STATO DEL SETTORE AGRICOLO
E' costituito un osservatorio provinciale composto da 12 membri, due per ogni org.ne firmataria del presente contratto.
L'osservatorio sì riunisce di norma due volte l'anno o ogni qual volta viene richiesto da una organizzazione.
OBIETTIVI DELL'OSSERVATORIO
Scambio di informazioni su finanziamenti, innovazioni tecnologiche, formazione, occupazione, livelli di produzione, tutela ambiente, ristrutturatone e piani di
sviluppo aziendale, costo del lavoro e dinamiche retributive, governo del mercato del lavoro, tutela della salute dei lavoratori, delle pari opportunità,
della tutela dei lavoratori extracomunitari, verifica applicazione accordi sui salari contrattuali
ART. 21
QUOTE SINDACALE PER DELEGA
Nei confronti degli iscritti al OO.SS. firmatarie del presente integrativo l'azienda è tenuta dietro lettera/delega sottoscritta dal lavoratore interessato,
d operare la trattenuta per contributi sindacali pari al 1% del salario lordo risultante dalla busta paga.
La lettera/delega sarà consegnata o direttamente dal lavoratore ovvero inviata dall'O.S. cui appartiene.
Il datore di lavoro si impegna ad effettuare le relative rimesse versando gli importi sul c/c bancario o secondo le modalità che l'O.S. comunicherà.
ART. 22
(ART. M CCNL) ACCORDO DI RIALLENEAMENTO
Con riferimento all’at.88 del C.C.N.L. relativamente agli accordi di gradualità tra le OO.SS. (FLAI-CGIL, FISBA -CISL, UILA-UIL) e le OO.PP. di categoria
(CC.DD - C.I.A. - U.P.A.) di Agrigento, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività delle Aziende ed applicare i contratti di lavoro, viene definito
un programma di graduale allineamento delle retribuzioni effettivamente erogate a quelle previste dal contratto nazionale e provinciale si addiviene
VERBALE DI ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIALLINEAMENTO
L'anno millenovecentonovanta ...... il giorno...... del mese di .....
nei locali... si sono riuniti:
1..................................................................................................
2..................................................................................................
3..................................................................................................
4..................................................................................................
5..................................................................................................
PREMESSO
che, nonostante le profonde trasformazioni avvenute, in agricoltura permane uno stato di crisi grave;
ATTESO
- che le politiche Comunitarie, Nazionali e Regionali, non sono riuscite a risolvere problemi che ostacolano lo sviluppo agricolo;
- che la concorrenza di paesi come Spagna, Grecia, Portogallo, i paesi dell'area Nord Africana ed il Sud America penalizza fortemente le produzioni siciliane;
- che le condizioni di cui sopra hanno comportato negli ultimi anni nel territorio della provincia una notevole contrazione dei redditi aziendali e di lavoro;
- che esistono le condizioni per una nuova fase dello sviluppo agricolo che possa consentire, in piena compatibilità economica, l'allargamento e la qualificazione della base produttiva;
CONSIDERATO
- che obiettivo della parte sociale è promuovere e favorire la crescita della produttività, l'occupazione e miglioramento delle condizioni di lavoro;
SI CONVIENE
di sottoscrivere il presente accordo ai sensi dell'art.20 dei D.I.P.L. e art. 88 dei C.C.N.L., relativo al trattamento economico da corrispondere ai lavoratori agricoli assunti dalle ditte aderenti all'accordo e addetti
alle operazioni di coltivazione, raccolta e lavorazione dei prodotti agricoli, di aziende singole ed associato.
1) La sottoscritta azíenda si impegna ad applicare l'istituto della riassunzione nel pieno rispetto C.P.L..
2) Il presente accordo verrà trasmesso agli organi competenti così come previsto dal C. C. N. L..
3) L'azienda dichiara che alla data odierna il salario corrisposto è il seguente: a).................................................................................................
b).................................................................................................
c).................................................................................................
al lordo delle ritenute previdenziali e comprensivo del TFR; 4) Le clausole dei presente accordo hanno tutte carattere di essenzialità;
5) Tutto quanto non previsto dal presente accordo viene regolarmente
dal C.I.P.L. e dal C.C.N.L.;
Il rappresentante dell’azienda ......................................
Le Organizzazioni Professionali U.P.A ......................................
CC.DD ......................................
C.I.A. ......................................
Le Organizzazioni Sindacali FLAI C.G. I.L. ......................................
FISBA C.I.S.L. ......................................
UILA U.I.L. ......................................
Classificazione |
Salario Provinciale |
1 AREA-LIV 1 |
2.060.526 |
LIV 2 |
1.972.152 |
2 AREA-LIV 1 |
1.905.072 |
LIV 2 |
1.837.992 |
3 AREA-LIV 1 |
1.648.816 |
LIV 2 |
1.194.700 |
ART.15
UTILIZZO MEZZI E ATTREZZI MECCANICI PROPRI
Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire mezzi e attrezzature per la
prestazione d'opera.
ART. 16
OBBLIGHI PARTICOLARI TRA LE PARTI
(ART. 49 CCNL)
Il Datore di lavoro e' tenuto a rilasciare ai lavoratori la
documentazione prevista dalle leggi i vigore.
La corresponsione della paga per gli OTI avverrà entro il 27 di ogni
mese di scadenza e per gli OTD il salario verrà corrisposto alla fine di
ogni settimana.
ART. 17
RIMBORSO SPESE
L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il
raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 3
chilometri dal centro di raccolta, la cui ubicazione è stabilita
dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali. Qualora
l'Azienda non provveda a quanto previsto dal l° comma, al lavoratore che
si reca al lavoro con mezzi propri in Aziende ubicate oltre i 3 Km dal
centro abitato e fino a 10 KM percepirà una indennità forfettaria
giornaliera per rimborso spese di L. 3.000; percepiranno, inoltre, una
indennità pari ad un quinto del prezzo della benzina per ogni Km
percorso in andata e ritorno oltre i 10 Km. In virtù di quanto stabilito
dal l° comma del presente articolo, le parti concordano che il rimborso
chilometrico costituisce mera restituzione di somme anticipate dal
lavoratore per conto del datore di lavoro
ART. 18
TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
Fermo restando quanto previsto dal protocollo d'intesa allegato al
CCNL del 10/07/98, le parti, concordano di programmare interventi mirati
alla riduzione ed eliminazione dei rischi di nocività e garantire la
salvaguardia dell'ambiente.
La programmazione di tali interventi dovrà coinvolgere i centri pubblici
(ASL- Centri Universitari, ecc, ) lo stato di attuazione di tali
interventi dovrà essere verificato periodicamente.
Le parti concordano di istituire convenzioni con le ASL per accertamenti
sanitari di controllo periodici su gruppi di lavoratori a rischio.
Nell'ambito della provincia di Agrigento vengono individuati i seguenti
lavori che presentano fattori di nocività, pesanti e disagiati:
lavori inerenti il trattamento fitosanitario- lavori in serra- lavori
con macchine agricole complesse e pesanti- lavori con concimi corrosivi-
lavori in acqua- pulitura interna vasche da vino- lavori in silos.
Per i lavori che presentano fattori di nocività si applicano una
riduzione di due ore e venti minuti dell'orario di lavoro giornaliero a
parità di retribuzione.
Per i lavori pesanti e disagiati una maggiorazione del 10%.
Per tali lavori le parti concordano la rotazione dei lavoratori in essi
impegnati e verranno stabiliti tempi e modalità per l'effettuazione di
formazione, informazione e addestramento ai lavoratori su problemi della
salute e del risanamento ambientale. Per l'effettuazione di tali corsi
si utilizzeranno fondi e strutture della CASSA EXTRA LEGEM.
I lavoratori che parteciperanno a tali corsi hanno diritto ad usufruire
di 30 ore di permesso retribuito da detrarre dalle 150 ore di cui
all'art. 32 del CCNL nell'arco del triennio.
Le aziende agricole dovranno fornire al lavoratore tutti i mezzi e gli
attrezzi necessari alla salvaguardia ed alla prevenzione del rischio di
infortuni.
RAPPRESENTANTI DI LAVORATORI ALLA SICUREZZA
TERRITORIALE
Nelle aziende operanti nella provincia di Agrigento che occupino operai
agricoli e florovivaisti per un monte giornate superiori a 270 e nelle
quali non si sia provveduto alla nomina o elezione del RLS, a seguito di
espressa richiesta, le parti convengono che i RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI ALLA SICUREZZA siano individuati in ambito territoriale o di
bacino nel numero di UNO per comune o bacino.
I Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale verranno
designati mediante comunicazione a firma congiunta delle Segreterie
provinciali FLAI-FISBA- UlLA, alle Organizzazioni Datoriali firmatarie
del presente contratto.
I R.L.S.T. restano in carica per TRE ANNI salvo revoca della
designazione da parte delle OO.SS.
Per l’agibilità dei delegati territoriali di bacino, i relativi rimborsi
spesa per l'attività da loro svolta saranno a carico delle 00.SS.
Per la gestione del servizio fornito dai RLST viene stabilita una
contribuzione a carico delle aziende pari a L.100 (cento) per ogni
giornata lavorativa.
Tale contribuzione andrà a favore delle 00.SS. per l'attività dei
R.L.S.T. da loro designati.
Viene istituito il COMITATO per la GESTIONE dei RLST composto m misura
paritetica da tutte le OO.PP. e OO~ SS. firmatarie del presente
contratto.
Il COMITATO avrà una gestione finanziaria propria ed i costi generali
dovranno essere interamente coperti dalla contribuzione a carico delle
aziende pari a lire 100 (cento) per ogni giornata lavorativa.
Il COMITATO avrà sede presso la Fed. Prov. Coltivatori Diretti sita in
Via Esseneto Agrigento.
Tale contribuzione andrà a favore delle OO.PP. per la struttura messa a
disposizione e per l'attività sostenuta dal comitato.
Per la riscossione del contributo si utilizzerà la CASSA EXTRA LEGEM,
attraverso la convezione INPS- OO.SS.- OO.PP.
Per la gestione economica del servizio sarà approvato un regolamento.
ART. 19
DELEGATO D'AZIENDA RSA - RSU
Fermo restando quanto previsto dall'art.75 del CCNL i rappresentanti
sindacali aziendali possono essere eletti, nell'ambito di ciascuna delle
OO.SS. firmatarie del presente contratto, anche in aziende con meno 5
dipendenti a tempo indeterminato ma con un monte 1800 giornate
effettuate nell'anno precedente.
Le assemblee sindacali possono essere richieste dai RSA- RSU e dalle
OO.SS provinciali firmatarie del presente contratto.
Si procederà nell'arco di vigenza del presente contratto alla elezione
delle RSU secondo le procedure stabilite dagli accordi nazionali.
ART. 20
QUOTE SINDACALI PER DELEGA
Nei confronti degli iscritti alle 00.55. firmatarie del presente
contratto l'azienda e' tenuta dietro lettera/delega sottoscritta dal
lavoratore interessato ad operare la trattenuta per contributi sindacali
pari all'l% del salario lordo risultante dalla busta paga.
La lettera/delega sarà consegnata direttamente dal lavoratore o
inviata dall'organizzazione sindacale cui appartiene.
Il datore di lavoro si impegna ad effettuare le relative rimesse
versando gli importi sul c/c bancario secondo le modalità che
l'organizzazione sindacale comunicherà
ART. 21
CASSA EXTRA LEGEM
In applicazione dell'art. 58 del CCNL, allo scopo di garantire agli
operai agricoli le indennità integrative a quelle di legge per malattia
e infortunio sul lavoro le parti concordano a decorrere dall' 1/1/2000.
- un contributo
pari a L.520.000 per ogni giornata di occupazione, comprensivo del
contributo previsto dall’art. 18, di cui L.350.000 a carico del datore
di lavoro e L. 170.000 a carico del lavoratore, da versare alla cassa
provinciale denominata "Cassa Integrazione Malattie ed infortuni per gli
operai agricoli".
Le modalità di riscossione della contribuzione e di erogazione di
prestazioni nonchè quelle di funzionamento della cassa sono stabilite
dalla convenzione INPS, dallo Statuto e da apposito regolamento che
fanno parte integrante del presente contratto.
Le tabelle salariali devono contemplare tra le altre trattenute al
lavoratore anche quella operata a titolo della presente norma.
ART. 22
CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE PROVINCIALE
Con riferimento all'art.81 del CCNL a decorrere dal 1/1/2000 i datori di
lavoro e i lavoratori sono tenuti a versare a favore delle OO.SS. e
OO.PP. firmatarie del presente contratto un contributo di assistenza
contrattuale pari allo L.380 per ogni giornata di occupazione di cui
L.250 a carico del datore di lavoro e L.130 a carico del lavoratore.
La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e
da questi versata unitamente alla propria.
ART.23
ACCORDI DI RIALLINEAMENTO
Con riferimento all'art. 88 del CCNL relativamente agli accordi di
riallineamento tra le OO.SS. (FLAI-CGIL, FISBA-CISL, UILA-UIL) e le
OO.PP. (UPA- CC.DD.- CIA) di Agrigento al fine di salvaguardare i
livelli occupazionali e applicare i contratti di lavoro con un obiettivo
comune, promuovere e favorire la crescita della produttività,
l'occupazione ed il miglioramento delle condizioni di lavoro.
il programma di riallineamento con il presente contratto è valido per
l'intero territorio provinciale.
In applicazione dell'art. 5 e c.5 L.608196 modificato dall'art. 23
L.196197, dall'art. 75 L.448198 e art. 45 c. 20 L.144199, gli accordi
già stipulati alla data di entrata in vigore del presente contratto
vanno modificati nei tempi e nei modi successivamente specificati.
Potranno aderire agli accordi di riallineamento le aziende singole ed
associate che rispetteranno tutte le norme previste dalla legislazione
vigente, dal Contratto Nazionale e Provinciale.
Considerato che l'utilizzo di questo strumento contrattuale contribuisce
al rafforzamento ed alla organicità delle relazioni sindacali, le
aziende singole ed associate interessate dovranno richiedere tramite la
propria O.P. la sottoscrizione del VERBALE DI ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA
DI RIALLINEAMENTO indicando:
1. notizie utili ad individuare l'azienda (cognome- nome o
ragione sociale- codice INPS- dati anagrafici - territorio dove si
svolgono i lavori);
2. le paghe salariali per qualifica al lordo delle ritenute
fiscali e previdenziali, specificando la quota del TER.
I lavoratori occupati nelle aziende che sottoscrivono il VERBALE DI
ACCETTAZIONE DEL PROGRAMIIA DI RIALLINEAMENTO devono essere
preventivamente consultati, attraverso la delega di adesione ed essere
iscritti ad una delle organizzazioni sindacali.
Le aziende annualmente debbono comunicare l'elenco dei lavoratori
occupati e gli importi trattenuti per contributi sindacali e CIMI, pena
la decadenza dell'accordo di riallineamento, il primo elenco sarà
fornito entro il 31/12/2000.
Nelle aziende con OLTRE 5 OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO o con un
monte giornate EQUIVALENTE a (7 x 270) = 1890 giornate, la preventiva
consultazione dei lavoratori può avvenire tramite i DELEGATI AZIENDALI.
In considerazione delle particolari situazioni economiche aziendali,
nonostante le
fonde trasformazioni avvenute in agricoltura, permane uno stato di grave
crisi;
ATTESO
· che le politiche Comunitarie, Nazionali e Regionali
non sono riuscite a risolvere i problemi che ostacolano lo sviluppo
agricolo;
· che la concorrenza dei paesi come Spagna- Grecia-
Portogallo, i paesi del Nord- Africa ed il Sud America penalizza
fortemente le produzioni siciliane.
· Che esistono le condizioni per una nuova fase dello
sviluppo agricolo che possa consentire, in piena compatibilità
economica, l'allargamento e la qualificazione della base produttiva.
Al fine di rendere meno oneroso il PROGRAMMA DI RIALLINEAMENTO si
stabilisce la seguente griglia:
1. Nel caso in cui il salario lordo di fatto alla data di
stipula del primo accordo di riallineamento risulti inferiore a L.
56.000 le aziende corrisponderanno la differenza a decorrere dal
1/1/2000.
2. A partire dal 1/1/2000 fino al 31/10/2003 sarà corrisposto ogni
anno un aumento pari al 4% sulla paga giornaliera lorda comprensiva del
TFR precedentemente erogata.
3. Un ulteriore aumento dal 1/11/2003. dovrà coprire la differenza
esistente tra salario corrisposto a seguito del programma di
riallineamento e quello contrattuale di qualifica.
Le parti convengono che prima delle ultime su indicate scadenze si
incontreranno per verificare le condizioni economiche e sociali
dell'agricoltura della provincia e valutare lo stato di applicazione del
contratto.
Le aziende che aderiscono al programma di riallineamento dovranno
sottoscrivere unitamente alle OO.SS. e OO.PP. il relativo verbale di
accettazione predisposto e facente parte integrante del CONTRATTO
PROVINCIALE.
ART. 24
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dal 1/1/2000 e scadrà il 31/12/2003 esso
pertanto avrà la durata quadriennale.
Qualora non disdettata a mezzo raccomandata A.R. almeno sei mesi prima
della scadenza esso si intenderà prorogato per un anno e cosi di anno in
anno.
La parte che farà la disdetta deve comunicare all'altra le proposte per
il rinnovo almeno quattro mesi prima le trattative dovranno iniziare
entro i due mesi successivi.
ART. 25
DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento agli
automatismi contrattuali contenuti nelle disposizioni normative del CCNL
di categoria.
UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
FLAI-CGIL
FISBA-CISL
UILA-UIL
VERBALE DI ACCETAZIONE DEL PROGRAMMA DI
il giorno ……………………….del mese di ……………………l'anno duemila ………………
nei locali:………………….- si sono riuniti:
l'Azienda ………………………………..o ragione sociale- CODICE INPS-………………………….. data
anagrafici territorio dove si svolgono i lavori
_________________________________________ rappresentato da
e le 00.SS. FLAI-FISBA-UILA rappresentata dai Sig.ri:
PREMESSO
Che, nonostante le profonde trasformazioni avvenute, in agricoltura
permane uno stato di crisi grave;
ATTESO
- che le politiche
Comunitarie, Nazionali e Regionali, non sono riuscite a risolvere i
problemi che ostacolano lo sviluppo agricolo;
- che la
concorrenza di paesi come Spagna, Grecia, Portogallo, i paesi dell'area
Nord- Africana ed il Sud America penalizza fortemente le produzioni
siciliane;
- che le
condizioni di cui sopra hanno comportato negli ultimi anni nel
territorio della provincia una notevole contrazione dei redditi
aziendali e di lavoro;
- che esistono le
condizioni per una nuova fase dello sviluppo agricolo che possa
consentire, in piena compatibilità economica, l'allargamento è la
qualificazione della base produttiva;
CONSIDERATO
- che obiettivo della parte sociale è promuovere e
favorire la crescita della produttività l'occupazione e miglioramento
delle condizioni di lavoro;
SI CONVIENE
Di sottoscrivere il presente accordo ai sensi dell'art. 23 del Contratto
Provinciale e ART. 88 del CCNL, relativo al trattamento economico da
corrispondere ai lavoratori agricoli assunti dalle ditte aderenti
all'accordo.
La sottoscritta azienda si impegna ad applicare l'istituto della
riassunzione nel pieno rispetto C.P.L.
Nel caso in cui il salario lordo di fatto alla data di stipula
dell'accordo di riallineamento risulti inferiore a L. 56.000 l'azienda
corrisponderà la differenza a decorrere dal 1/1/2000.
A partire dal 1/1/2000 fino al 31/10/2003 corrisponderà ogni anno un
aumento pari al 4% sulla paga giornaliera lorda comprensiva del TFR
precedentemente erogata.
Un ulteriore aumento dal 1/11/2003 dovrà coprire la differenza esistente
tra salario a seguito del programma di riallineamento e quello
contrattuale di qualifica.
Il presente accordo verrà trasmesso agli organi competenti così come
previsto dal CCNL.
L’azienda dichiara che alla data odierna il salario corrisposto è il
seguente:
Salario loro per qualifica L. ______________TFR L.
Le clausole del presente verbale hanno tutte caratteri di essenzialità.
Tutto quanto non previsto dal presente verbale viene regolamentato
dal Contratto Provinciale e dal CCNL.
Il rappresentante dell'azienda
Le OO.PP:
UPA
CC.DD.
CIA
Le OO.SS:
FLAI-CGIL
FISBA-CISL
UILA -UIL