CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO


 

L'anno millenovecentonovantasei il giorno diciotto del mese di 

 

luglio nei locali della Confederazione Italiana Agricoltori
TRA
 
- l'Unione Provinciale Agricoltori di Agrigento rappresentata dal Presidente Pietro Arone di Valentino e dal
 Direttore Antonino Arini,
- la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti rappresentata dal Direttore Mario Moretti e dal 
Presidente Marchese Ragona Calogero,
- La Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata dal Presidente Giovanni Greco  e dal 
Vice Presidente Antonio Vaccaro,
 
 TRA
 
 La FLAI - CGIL rappresentata dal Segretario Paolo Galeone, Giuseppe Palmeri e da Carmelo Avarello,
- la FISBA - CISL rappresentata dal Segretario Stefano lacono, da Angelo Salemi e da Giuseppe Caci,
- La UILA - UIL rappresentata dal Segretario Michele Acquisto, da Francesco Mangiaracina e da 
Girolamo Vizzi Bisaccia,
Sì è stipulato il seguente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro, valevole per gli Operai Agricoli della 
Provincia di Agrigento.
 

			
PREMESSA

		
L'Agricoltura della nostra Provincia vive in questo periodo una grave crisi che mette  in serio pericolo il futuro
 di tantissime Aziende Agricole.
 
Non si pesce a commercializzare nemmeno la produzione di alta qualità.
Che le politiche Comunitarie, Nazionali e Regionali, non sono riuscite a risolvere  i problemi che ostacolano 
lo sviluppo agricolo;
Che la concorrenza di paesi come Spagna, Grecia, Portogallo, i paesi dell'area Nord Africana ed il
 Sud America, penalizza fortemente le produzioni Siciliane;
Che le condizioni di cui sopra hanno comportato negli ultimi anni nel territorio della Provincia una notevole 
contrazione dei redditi aziendali e di lavoro
Che esistono le condizioni per una nuova fase dello sviluppo agricolo che possa consentire, in pieno 
compatibilità economica, l'allargamento e la qualificazione della
 base produttiva.
Le parti contraenti, OO.DD. ed OO.SS. convengono dì rinnovare il C.I.P.L. con le  modalità di cui a seguito.
 
Art. 1 
MERCATO DEL LAVORO ( 11 CCNL) Assunzioni L'assunzione degli operai a tempo determinato deve
 essere effettuata per fase lavorativa.
Si individuano a livello esemplificativo, le seguenti fasi lavorative riguardanti  le principali culture in uso nella 
Provincia di Agrigento.

TABELLA ED AUMENTI SALARIALI MENSILI RELATIVI AGLI OTI IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 1996
salario aumento aumento totale aum. salario int. Nazionale parametrale extra param. contrattuale congelato 
Parametro 

178 	1.794.744 	84.240 	5.400 	89.640 	39.000
172 	1.734.247	 81.385 	5.235 	86.620 	37.700
168 	1.693.915 	79.493 	5.107 	84.600 	36.800
164 	1.653.584 	77.600 	5.000 	82.600 	35.900
159 	1.603.170 75.234 	4.766 	80.000 	34.800
158 	1.593.087 	74.761 	4.839 	79.600 	34.600
150	1.512.425 	70.975 	4.525 	75.500 	30.900
138 	1.391.430 	65.298 	4.202 	69.500 	30.300
100 	1.008.283 	47.317 	2.983 	50.300 	21.900
(media concordata £ 70.000)
 
ART. 20
OSSERVATORIO PROVINCIALE SULLO STATO DEL SETTORE AGRICOLO
E' costituito un osservatorio provinciale composto da 12 membri, due per ogni org.ne  firmataria del presente
 contratto.
L'osservatorio sì riunisce di norma due volte l'anno o ogni qual volta viene richiesto da una organizzazione.
 
OBIETTIVI DELL'OSSERVATORIO
Scambio di informazioni su finanziamenti, innovazioni tecnologiche, formazione,  occupazione, livelli di 
produzione, tutela ambiente, ristrutturatone e piani di 
sviluppo aziendale, costo del lavoro e dinamiche retributive, governo del  mercato del lavoro, tutela della
 salute dei lavoratori, delle pari opportunità,
 della tutela dei lavoratori extracomunitari, verifica applicazione accordi sui salari contrattuali
 
ART. 21
QUOTE SINDACALE PER DELEGA
Nei confronti degli iscritti al OO.SS. firmatarie del presente integrativo l'azienda  è tenuta dietro lettera/delega
 sottoscritta dal lavoratore interessato, 
d operare la trattenuta per contributi sindacali pari al 1% del salario lordo risultante dalla busta paga.
La lettera/delega sarà consegnata o direttamente dal lavoratore ovvero inviata dall'O.S. cui appartiene.
Il datore di lavoro si impegna ad effettuare le relative rimesse versando gli  importi sul c/c bancario o secondo
 le modalità che l'O.S. comunicherà.
 
ART. 22
(ART. M CCNL) ACCORDO DI RIALLENEAMENTO
Con riferimento all’at.88 del C.C.N.L. relativamente agli accordi di gradualità tra  le OO.SS.
 (FLAI-CGIL, FISBA -CISL, UILA-UIL) e le OO.PP. di categoria
 (CC.DD - C.I.A. - U.P.A.) di Agrigento, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività delle
 Aziende ed applicare i contratti di lavoro, viene definito
 un programma di graduale allineamento delle retribuzioni effettivamente erogate a quelle previste dal 
contratto nazionale e provinciale si addiviene 
 
VERBALE DI ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIALLINEAMENTO
 
L'anno millenovecentonovanta ...... il giorno...... del mese di .....
 nei locali... si sono riuniti:
1..................................................................................................
2..................................................................................................
3..................................................................................................
4..................................................................................................
5..................................................................................................
 
PREMESSO
che, nonostante le profonde trasformazioni avvenute, in agricoltura permane uno stato di crisi grave;
 
ATTESO
- che le politiche Comunitarie, Nazionali e Regionali, non sono riuscite a risolvere problemi che ostacolano
 lo sviluppo agricolo;
- che la concorrenza di paesi come Spagna, Grecia, Portogallo, i paesi dell'area Nord Africana ed il
 Sud America penalizza fortemente le produzioni siciliane;
- che le condizioni di cui sopra hanno comportato negli ultimi anni nel  territorio della provincia una notevole
 contrazione dei redditi aziendali  e di lavoro;
- che esistono le condizioni per una nuova fase dello sviluppo agricolo  che possa consentire, in piena
 compatibilità economica, l'allargamento  e la qualificazione della base produttiva;
 
CONSIDERATO
- che obiettivo della parte sociale è promuovere e favorire la crescita della produttività, l'occupazione e
 miglioramento delle condizioni di lavoro;
 
SI CONVIENE
di sottoscrivere il presente accordo ai sensi dell'art.20 dei D.I.P.L. e art. 88 dei C.C.N.L., relativo 
al trattamento economico da corrispondere  ai lavoratori agricoli assunti dalle ditte aderenti all'accordo e addetti 
alle operazioni di coltivazione, raccolta e lavorazione dei prodotti agricoli, di aziende singole ed associato.
1) La sottoscritta azíenda si impegna ad applicare l'istituto della riassunzione nel pieno rispetto C.P.L.. 
2) Il presente accordo verrà trasmesso agli organi competenti così come previsto dal C. C. N. L..
3) L'azienda dichiara che alla data odierna il salario corrisposto è  il seguente:
a).................................................................................................
b).................................................................................................
c).................................................................................................
al lordo delle ritenute previdenziali e comprensivo del TFR;

4) Le clausole dei presente accordo hanno tutte carattere di essenzialità;
5) Tutto quanto non previsto dal presente accordo viene regolarmente

 

 dal C.I.P.L. e dal C.C.N.L.;
Il rappresentante dell’azienda ......................................
Le Organizzazioni Professionali U.P.A ......................................
CC.DD ......................................
C.I.A. ......................................
Le Organizzazioni Sindacali FLAI C.G. I.L. ......................................
FISBA C.I.S.L. ......................................
UILA U.I.L. ...................................... 

 

 

Classificazione

Salario Provinciale

1 AREA-LIV 1

2.060.526

              LIV 2

1.972.152

2 AREA-LIV 1

1.905.072

                       LIV 2

1.837.992

3 AREA-LIV 1

1.648.816

                       LIV 2

1.194.700

 

 

ART.15

UTILIZZO MEZZI E ATTREZZI MECCANICI PROPRI 

Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire mezzi e attrezzature per la prestazione d'opera.

 

ART. 16

OBBLIGHI PARTICOLARI TRA LE PARTI

(ART. 49 CCNL) 

Il Datore di lavoro e' tenuto a rilasciare ai lavoratori la documentazione prevista dalle leggi i vigore.

La corresponsione della paga per gli OTI avverrà entro il 27 di ogni mese di scadenza e per gli OTD il salario verrà corrisposto alla fine di ogni settimana.

 

ART. 17

RIMBORSO SPESE 

L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 3 chilometri dal centro di raccolta, la cui ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali. Qualora l'Azienda non provveda a quanto previsto dal l° comma, al lavoratore che si reca al lavoro con mezzi propri in Aziende ubicate oltre i 3 Km dal centro abitato e fino a 10 KM percepirà una indennità forfettaria giornaliera per rimborso spese di L. 3.000; percepiranno, inoltre, una indennità pari ad un quinto del prezzo della benzina per ogni Km percorso in andata e ritorno oltre i 10 Km. In virtù di quanto stabilito dal l° comma del presente articolo, le parti concordano che il rimborso chilometrico costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro

 

ART. 18

TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI 

Fermo restando quanto previsto dal protocollo d'intesa  allegato al CCNL del 10/07/98, le parti, concordano di programmare interventi mirati alla riduzione ed eliminazione dei rischi di nocività e garantire la salvaguardia dell'ambiente.

La programmazione di tali interventi dovrà coinvolgere i centri pubblici (ASL- Centri Universitari, ecc, ) lo stato di attuazione di tali interventi dovrà essere verificato periodicamente.

Le parti concordano di istituire convenzioni con le ASL per accertamenti sanitari di controllo periodici su gruppi di lavoratori a rischio.

Nell'ambito della provincia di Agrigento vengono individuati i seguenti lavori che presentano fattori di nocività, pesanti e disagiati:

lavori inerenti il trattamento fitosanitario- lavori in serra- lavori con macchine agricole complesse e pesanti- lavori con concimi corrosivi- lavori in acqua- pulitura interna vasche da vino- lavori in silos.

Per i lavori che presentano fattori di nocività si applicano una riduzione di due ore e venti minuti dell'orario di lavoro giornaliero a parità di retribuzione.

Per i lavori pesanti e disagiati una maggiorazione del 10%.

Per tali lavori le parti concordano la rotazione dei lavoratori in essi impegnati e verranno stabiliti tempi e modalità per l'effettuazione di formazione, informazione e addestramento ai lavoratori su problemi della salute e del risanamento ambientale. Per l'effettuazione di tali corsi si utilizzeranno fondi e strutture della CASSA EXTRA LEGEM.

I lavoratori che parteciperanno a tali corsi hanno diritto ad usufruire di 30 ore di permesso retribuito da detrarre dalle 150 ore di cui all'art. 32 del CCNL nell'arco del triennio.

Le aziende agricole dovranno fornire al lavoratore tutti i mezzi e gli attrezzi necessari alla salvaguardia ed alla prevenzione del rischio di infortuni.

RAPPRESENTANTI  DI  LAVORATORI  ALLA SICUREZZA TERRITORIALE

Nelle aziende operanti nella provincia di Agrigento che occupino operai agricoli e florovivaisti per un monte giornate superiori a 270 e nelle quali non si sia provveduto alla nomina o elezione del RLS, a seguito di espressa richiesta, le parti convengono che i RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA siano individuati in ambito territoriale o di bacino nel numero di UNO per comune o bacino.

I Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale verranno designati mediante comunicazione a firma congiunta delle Segreterie provinciali FLAI-FISBA­- UlLA, alle Organizzazioni Datoriali firmatarie del presente contratto.

I R.L.S.T. restano in carica per TRE ANNI salvo revoca della designazione da parte delle OO.SS.

Per l’agibilità dei delegati territoriali di bacino, i relativi rimborsi spesa per l'attività da loro svolta saranno a carico delle 00.SS.

Per la gestione del servizio fornito dai RLST viene stabilita una contribuzione a carico delle aziende pari a L.100 (cento) per ogni giornata lavorativa.

Tale contribuzione andrà a favore delle 00.SS. per l'attività dei R.L.S.T. da loro designati.

Viene istituito il COMITATO per la GESTIONE dei RLST composto m misura paritetica da tutte le OO.PP. e OO~ SS. firmatarie del presente contratto.

Il COMITATO avrà una gestione finanziaria propria ed i costi generali dovranno essere interamente coperti dalla contribuzione a carico delle aziende pari a lire 100 (cento) per ogni giornata lavorativa.

Il COMITATO avrà sede presso la Fed. Prov. Coltivatori Diretti sita in Via Esseneto ­Agrigento.

Tale contribuzione andrà a favore delle OO.PP. per la struttura messa a disposizione e per l'attività sostenuta dal comitato.

Per la riscossione del contributo si utilizzerà la CASSA EXTRA LEGEM, attraverso la convezione INPS- OO.SS.- OO.PP.

Per la gestione economica del servizio sarà approvato un regolamento.

 

ART. 19

DELEGATO D'AZIENDA RSA - RSU 

Fermo restando quanto previsto dall'art.75 del CCNL i rappresentanti sindacali aziendali possono essere eletti, nell'ambito di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, anche in aziende con meno 5 dipendenti a tempo indeterminato ma con un monte 1800 giornate effettuate nell'anno precedente.

Le assemblee sindacali possono essere richieste dai RSA- RSU e dalle OO.SS provinciali firmatarie del presente contratto.

Si procederà nell'arco di vigenza del presente contratto alla elezione delle RSU secondo le procedure stabilite dagli accordi nazionali.

 

ART. 20

QUOTE SINDACALI PER DELEGA 

Nei confronti degli iscritti alle 00.55. firmatarie del presente contratto l'azienda e' tenuta dietro lettera/delega sottoscritta dal lavoratore interessato ad operare la trattenuta per contributi sindacali pari all'l% del salario lordo risultante dalla busta paga.

La lettera/delega sarà consegnata direttamente dal lavoratore o  inviata dall'organizzazione sindacale cui appartiene.

Il datore di lavoro si impegna ad effettuare le relative rimesse versando gli importi sul c/c bancario secondo le modalità che l'organizzazione sindacale comunicherà

 

ART. 21

CASSA EXTRA LEGEM 

In applicazione dell'art. 58 del CCNL, allo scopo di garantire agli operai agricoli le indennità integrative a quelle di legge per malattia e infortunio sul lavoro le parti concordano a decorrere dall' 1/1/2000.

-          un contributo pari a L.520.000 per ogni giornata di occupazione,  comprensivo del contributo previsto dall’art. 18, di cui L.350.000 a carico del datore di lavoro e L. 170.000 a carico del lavoratore, da versare alla cassa provinciale denominata "Cassa Integrazione Malattie ed infortuni per gli operai agricoli".

Le modalità di riscossione della contribuzione e di erogazione di prestazioni nonchè quelle di funzionamento della cassa sono stabilite dalla convenzione INPS, dallo Statuto e da apposito regolamento che fanno parte integrante del presente contratto.

Le tabelle salariali devono contemplare tra le altre trattenute al lavoratore anche quella operata a titolo della presente norma.

 

ART. 22

CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE PROVINCIALE 

Con riferimento all'art.81 del CCNL a decorrere dal 1/1/2000 i datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a versare a favore delle OO.SS. e OO.PP. firmatarie del presente contratto un contributo di assistenza contrattuale pari allo L.380 per ogni giornata di occupazione di cui L.250 a carico del datore di lavoro e L.130 a carico del lavoratore.

La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata unitamente alla propria.

 

ART.23

ACCORDI DI RIALLINEAMENTO 

Con riferimento all'art. 88 del CCNL relativamente agli accordi di riallineamento tra le OO.SS. (FLAI-CGIL, FISBA-CISL, UILA-UIL) e le OO.PP. (UPA- CC.DD.- ­CIA) di Agrigento al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e applicare i contratti di lavoro con un obiettivo comune, promuovere e favorire la crescita della produttività, l'occupazione ed il miglioramento delle condizioni di lavoro.

il programma di riallineamento con il presente contratto è valido per l'intero territorio provinciale.

In applicazione dell'art. 5 e c.5 L.608196 modificato dall'art. 23 L.196197, dall'art. 75 L.448198 e art. 45 c. 20 L.144199, gli accordi già stipulati alla data di entrata in vigore del presente contratto vanno modificati nei tempi e nei modi successivamente specificati.

Potranno aderire agli accordi di riallineamento le aziende singole ed associate che rispetteranno tutte le norme previste dalla legislazione vigente, dal Contratto Nazionale e Provinciale.

Considerato che l'utilizzo di questo strumento contrattuale contribuisce al rafforzamento ed alla organicità delle relazioni sindacali, le aziende singole ed associate interessate dovranno richiedere tramite la propria O.P. la sottoscrizione del VERBALE DI ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIALLINEAMENTO indicando:

1.   notizie utili ad individuare l'azienda (cognome- nome o ragione sociale- codice INPS- dati anagrafici - territorio dove si svolgono i lavori);

2.   le paghe salariali per qualifica al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, specificando la quota del TER.

I lavoratori occupati nelle aziende che sottoscrivono il VERBALE DI ACCETTAZIONE DEL PROGRAMIIA DI RIALLINEAMENTO devono essere preventivamente consultati, attraverso la delega di adesione ed essere iscritti ad una delle organizzazioni sindacali.

Le aziende annualmente debbono comunicare l'elenco dei lavoratori occupati e gli importi trattenuti per contributi sindacali e CIMI, pena la decadenza dell'accordo di riallineamento, il primo elenco sarà fornito entro il 31/12/2000.

Nelle aziende con OLTRE 5 OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO o con un monte giornate EQUIVALENTE a (7 x 270) = 1890 giornate, la preventiva consultazione dei lavoratori può avvenire tramite i DELEGATI AZIENDALI. In considerazione delle particolari situazioni economiche aziendali, nonostante le

fonde trasformazioni avvenute in agricoltura, permane uno stato di grave crisi;

 

ATTESO 

·    che le politiche Comunitarie, Nazionali e Regionali non sono riuscite a risolvere i problemi che ostacolano lo sviluppo agricolo;

·   che la concorrenza dei paesi come Spagna- Grecia- Portogallo, i paesi del Nord- Africa ed il Sud America penalizza fortemente le produzioni siciliane.

·   Che esistono le condizioni per una nuova fase dello sviluppo agricolo che possa consentire, in piena compatibilità economica, l'allargamento e la qualificazione della base produttiva.

Al fine di rendere meno oneroso il PROGRAMMA DI RIALLINEAMENTO si stabilisce la seguente griglia:

1.   Nel caso in cui il salario lordo di fatto alla data di stipula del primo accordo di riallineamento risulti inferiore a L. 56.000 le aziende corrisponderanno la differenza a decorrere dal 1/1/2000.

2.  A partire dal 1/1/2000 fino al 31/10/2003 sarà corrisposto ogni anno un aumento pari al 4% sulla paga giornaliera lorda comprensiva del TFR precedentemente erogata.

3.  Un ulteriore aumento dal 1/11/2003. dovrà coprire la differenza esistente tra salario corrisposto a seguito del programma di riallineamento e quello contrattuale di qualifica.

Le parti convengono che prima delle ultime su indicate scadenze si incontreranno per verificare le condizioni economiche e sociali dell'agricoltura della provincia e valutare lo stato di applicazione del contratto.

Le aziende che aderiscono al programma di riallineamento dovranno sottoscrivere unitamente alle OO.SS. e OO.PP. il relativo verbale di accettazione predisposto e facente parte integrante del CONTRATTO PROVINCIALE.

 

ART. 24

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto decorre dal 1/1/2000 e scadrà il 31/12/2003 esso pertanto avrà la durata quadriennale.

Qualora non disdettata a mezzo raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza esso si intenderà prorogato per un anno e cosi di anno in anno.

La parte che farà la disdetta deve comunicare all'altra le proposte per il rinnovo almeno quattro mesi prima le trattative dovranno iniziare entro i due mesi successivi.

 

ART. 25

DISPOSIZIONI GENERALI 

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento agli automatismi contrattuali contenuti nelle disposizioni normative del CCNL di categoria.

 

UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

FLAI-CGIL

FISBA-CISL

UILA-UIL

 

VERBALE  DI  ACCETAZIONE  DEL  PROGRAMMA  DI RIALLINEAMENTO

 

il giorno ……………………….del mese di ……………………l'anno duemila ………………                nei locali:………………….- si sono riuniti:

l'Azienda ………………………………..o ragione sociale- CODICE INPS-………………………….. data anagrafici territorio dove si svolgono i lavori _________________________________________ rappresentato da

 

e le 00.SS. FLAI-FISBA-UILA rappresentata dai Sig.ri:

 

PREMESSO 

Che, nonostante le profonde trasformazioni avvenute, in agricoltura permane uno stato di crisi grave;

 

ATTESO 

-          che le politiche Comunitarie, Nazionali e Regionali, non sono riuscite a risolvere i problemi che ostacolano lo sviluppo agricolo;

-          che la concorrenza di paesi come Spagna, Grecia, Portogallo, i paesi dell'area Nord- Africana ed il Sud America penalizza fortemente le produzioni siciliane;

-          che le condizioni di cui sopra hanno comportato negli ultimi anni nel territorio della provincia una notevole contrazione dei redditi aziendali e di lavoro;

-          che esistono le condizioni per una nuova fase dello sviluppo agricolo che possa consentire, in piena compatibilità economica, l'allargamento è la qualificazione della base produttiva;

 

CONSIDERATO 

-    che obiettivo della parte sociale è promuovere e favorire la crescita della produttività l'occupazione e miglioramento delle condizioni di lavoro;

 

SI CONVIENE 

Di sottoscrivere il presente accordo ai sensi dell'art. 23 del Contratto Provinciale e ART. 88 del CCNL, relativo al trattamento economico da corrispondere ai lavoratori agricoli assunti dalle ditte aderenti all'accordo.

La sottoscritta azienda si impegna ad applicare l'istituto della riassunzione nel pieno rispetto C.P.L.

Nel caso in cui il salario lordo di fatto alla data di stipula dell'accordo di riallineamento risulti inferiore a L. 56.000 l'azienda corrisponderà la differenza a decorrere dal 1/1/2000.

A partire dal 1/1/2000 fino al 31/10/2003 corrisponderà ogni anno un aumento pari al 4% sulla paga giornaliera lorda comprensiva del TFR precedentemente erogata.

Un ulteriore aumento dal 1/11/2003 dovrà coprire la differenza esistente tra salario a seguito del programma di riallineamento e quello contrattuale di qualifica.

Il presente accordo verrà trasmesso agli organi competenti così come previsto dal CCNL.

L’azienda dichiara che alla data odierna il salario corrisposto è il seguente:

Salario loro per qualifica L. ______________TFR L.

 

Le clausole del presente verbale hanno tutte caratteri di essenzialità.

Tutto quanto non  previsto dal presente verbale viene regolamentato dal Contratto Provinciale e dal CCNL.

Il rappresentante dell'azienda

Le OO.PP:

UPA

CC.DD.            

CIA               

Le OO.SS: 

FLAI-CGIL

FISBA-CISL

UILA -UIL