CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO


 

FLAI-CGIL FISBA-CISL UILA-UIL CONTRATTO PROVINCIALE DEI LAVORATORI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

 

1/1/2000 – 31/12/2003

 

L'anno 2000 il giorno 23 del mese di Marzo presso la sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Agrigento tra:

L’UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI AGRIGENTO, rappresentata da Pietro Arone di Valentino e Diego Planeta;

la  FEDERAZIONE  PROVINCIALE  COLTIVATORI DIRETTI DI AGRIGENTO, rappresentata da Alfredo Mule' e Simone Ciampoli;

la CONFEDERAZIONE  ITALIANA  AGRICOLTORI PROVINCIALE DI AGRIGENTO, rappresentata da Giovanni Greco e Giovanni Lombardo;

la FLAI-CGIL DI AGRIGENTO, rappresentata da Paolo Galione;

la FISBA-CISL DI AGRIGENTO, rappresentata da Stefano Iacono;

la UILA-UIL DI AGRIGENTO, rappresentata da Michele Acquisto.

 

PREMESSA

 

Il rinnovo del CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO di Agrigento deve essere inserito in un contesto che parte della gestione del precedente contratto, guardando alla prospettiva di sviluppo di una agricoltura forte e competitiva ma ci si rende conto che vi sono gravi squilibri al suo interno tra settori, territori, imprese.

Ancora oggi devono essere risolte questioni strutturali quali il rapporto con le filiere agro- industriali, la frammentarietà fondiaria, una rete commerciale adeguata alla collocazione delle produzioni agrigentine, le precondizioni dello sviluppo, strutture - acqua - servizi.

E' necessario che lo sviluppo deve avere come elemento conduttore un processo di riorganizzazione delle aziende garantendo la qualità di prodotto di processo, la competitività e la qualità del lavoro.

Il rinnovo del contratto vuole essere uno strumento per tutelare il lavoro dipendente, ma anche per qualificare le relazioni sia a livello provinciale che aziendale.

Il precedente contratto ha avuto come obbiettivo principale, attraverso la sottoscrizione di programmi di riallineamento:

1) il recupero del lavoro sommerso;

2) garantire i diritti ai lavoratori;

3) sviluppare e legalizzare le aziende sane della provincia.

Pur in presenza di circa 200 aziende che hanno in organico oltre i 15 dipendenti, vi sono circa 600 aziende con oltre 5 dipendenti ma la rete delle aziende agricole che assume manodopera con un fabbisogno inferiore alle 270 giornate (1+3 lavoratori) è la maggioranza con circa 3000 aziende, l'altro dato da valutare sono i lavoratori che nel 1998 sono diminuite di oltre 1.000 unità e le giornate dichiarate sono sempre circa 700.000.

Questi dati contrastano con l'aumento della PRODUZIONE LORDA VENDIBILE della nostra provincia ed il positivo andamento economico del settore agricolo, se consideriamo inoltre che nell'ultimo quinquennio si è avuta la diminuzione del numero delle imprese agricole quindi nei fatti si è determinato un aumento della P.L.V. per azienda.

A fronte dell'aumento del reddito degli agricoltori l'incidenza del costo del lavoro in agricoltura si è complessivamente abbassato e si è verificato un aumento degli aiuti al reddito delle imprese.

La favorevole conclusione della trattativa su AGENDA 2000, i provvedimenti in Via di emanazione in attuazione della legge di spesa in agricoltura del 1998, l'impostazione della legge di orientamento e gli interventi per la riduzione del costo del lavoro fanno ritenere che il trend positivo avrà un seguito nei prossimi anni.

La sottoscrizione di circa 1.200 ACCORDI DI RIALLINEAMENTO nella nostra provincia non sono stati sufficienti a fare emergere il lavoro sommerso che in agricoltura si stima non meno di i milione di giornate, creando in questo modo squilibri tra imprese- territori- settori, a danno delle aziende sane che rischiano di uscire dal mercato in quanto non competitive con le imprese che lavorano con manodopera non avviata al lavoro secondo le norme legislative e contrattuali.

Con il rinnovo del CPL si deve puntare alla stabilizzazione del lavoro dipendente, al rispetto delle regole contrattuali in quanto non è più possibile lo scambio tra previdenza e contratto, lo impongono le norme legislative che nel corso dell'ultimo periodo sono state approvate (L.146 del 1997  superamento del salario medio convenzionale per la liquidazione delle prestazioni) e orientamenti del governo (riforma ammortizzatori sociali), quindi la previdenza e la contribuzione in agricoltura sono legati al salario contrattuale di qualifica, stabilito nella contrattazione provinciale.

E' necessaria una più puntuale regolamentazione, con maggiori strumenti di controllo, del mercato del lavoro, dei lavori e delle diverse professionalità attraverso enti bilaterali e coinvolgendo le istituzioni per dare un impulso all'emersione del lavoro nero, certezza e prospettiva per la occupazione in agricoltura e garantire, attraverso la riassunzione, ORGANICI AZIENDALI ben individuati.

Considerato che l'agricoltura agrigentina non sarà emarginata perché molti esempi di produzioni di qualità sono alla ribalta delle cronache nazionali e quindi sono tra i settori produttivi che trovano sbocco sul mercato e otterranno i flussi finanziari programmati dal Governo e della Comunità Europee in quanto rientranti nei programmi e nei regolamenti, pertanto esistono tutte le condizioni per proseguire nello sviluppo agricolo, l’allargamento e la qualificazione della base produttiva.  

ART. 1

RELAZIONI SINDACALI

 

Le parti convengono di costituire l'OSSERVATORIO PROVINCIALE, per rafforzare le relazioni sindacali e utilizzare l'osservatorio come sede BILATERALE di confronto, di controllo e indirizzo per le materie previste dall'art. 6 del CCNL e per:

-          monitoraggio del mercato del lavoro e utilizzo di manodopera extracomunitaria;

-          definizione delle convenzioni (ART. 17 L.56187)

-          confronto in riferimento alle politiche di sviluppo dell'agro- alimentare nel contesto dei Patti Territoriali- contrattazione negoziata;

-          confronto politiche attive del lavoro con riferimento alla formazione;

-          confronto su contenzioso e vertenze come procedura preventiva per evitare il ricorso alla magistratura;

-          monitoraggio violazioni delle leggi e del contratto;

-          verifica ogni sei mesi del numero delle giornate dichiarate e i lavoratori assunti.

 

ART. 2

ASSUNZIONI

MERCATO DEL LAVORO

(ART. 10 CCNL)

 

L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per fase lavorativa. Si individuano a livello esemplificativo, le seguenti fasi lavorative riguardanti le principali colture in uso nella Provincia di Agrigento:

VITIVINICOLTURA

I lavori colturali del terreno e concimazione- potatura verde e raccolta sarmenti­ trattamenti fitosanitari- potatura estiva e legatura tralci- irrigazione- copertura con teli- raccolta- trasporto- lavorazione e trasformazione dell'uva da tavola e da vino­- manutenzioni edili dei fabbricati adibiti all'attività di trasformazione e di commercializzazione;

AGRUMICOLTURA

Aratura e zappatura- concimazione- potatura- trattamenti fitosanitari- irrigazione- raccolta- trasporto- lavorazione- trasformazione- manutenzioni edili dei fabbricati adibiti all'attività di trasformazione e di commercializzazione;

ORTICOLTURA

Sistemazione del terreno- impianto colture- irrigazione- trattamenti fitosanitari -raccolta- trasporto- lavorazione e trasformazione;

CEREALICOLTURA

Aratura- semina- trattamenti fitosanitari- raccolta;

OLIVICOLTURA

Aratura- concimazione - potatura e raccolta legna- trattamenti fitosanitari- raccolta- trasporto- lavorazione e trasformazione;

MANDORLICOLTURA

Aratura- concimazione- potatura e raccolta legna- raccolta e trasporto- manutenzioni edili dei fabbricati adibiti all'attività di trasformazione e commercializzazione;

FRUTTICOLTURA

Aratura- concimazione- potatura- trattamenti antiparassitari- raccolto- trasporto e trasformazione- manutenzioni edili dei fabbricati adibiti all'attività di trasformazione e commercializzazione.

SERRICOLTURA

Preparazione del terreno- impianto colture- irrigazione- trattamenti fitosanitari- raccolta- trasporto e trasformazione;

AGRITURISMO E/O TURISMO RURALE

Attività relativa a tutte le attività stagionali, comprese quelli di manutenzione di fabbricati agricoli.  

 

ART.3

CONVENZIONI

Al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di manodopera le parti decidono di utilizzare quale strumento privilegiato per la programmazione e stabilizzazione occupazionale a livello aziendale, interaziendale, intersettoriale e di filiera le CONVENZIONI previste dall'ari 17 della legge 56/87.

Tali convenzioni in via preventiva sono definite nell'ambito dell'OSSERVATORIO PROVINCIALE.  

 

ART.4

RIASSUNZIONE

I lavoratori che abbiano prestato la propria attività nell'anno precedente a tempo determinato e presso una ditta che assume lavoratori per non oltre 270 giornate all'anno hanno diritto alla riassunzione ai sensi dell’art. 8 bis L.79183 e ART. 9 L. 236/93.

I lavoratori assunti da aziende che dichiarano all'INPS più di 270 giornate all'anno hanno diritto alla riassunzione.

Detta riassunzione non sarà obbligatoria nel caso in cui durante il rapporto di lavoro precedente il lavoratore sia incorso in una infrazione delle norme disciplinari previsti dagli ART.- 72- 73- 74 del CCNL.

ART.5

LAVORATORI MIGRANTI

Per i lavoratori migranti, fermo restando quanto contenuto nel CCNL e nelle leggi sul collocamento le garanzie minime di occupazione sono quelle delle attività classificate quali "fasi lavorative".

Ai lavoratori migranti le aziende debbono assicurare per particolari condizioni di lavoro il servizio di vitto e alloggio oppure in alternativa una indennità sostitutiva equivalente.

 

ART. 6

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Le parti si impegnano di assumere tutte le iniziative idonee a dare piena attuazione alla leggi che garantiscono il diritto di cittadinanza per sottrarre i lavoratori extracomunitari alle aree di sfruttamento, alla clandestinità e a ruolo di controparte degli altri disoccupati.

Le OO.DD. comunicheranno alle 00.SS. eventuali assunzioni di lavoratori extracomunitari.  

ART. 7

CLASSIFICAZIONE OPERAI AGRICOLI

(ART. 26 del CCNL)

Gli operai agricoli della provincia di Agrigento si classificano nelle seguenti aree professionali:

10AREA

lavoratori che hanno il coordinamento di altri lavoratori, esercitano funzioni polivalenti con autonomia di concezione e di iniziativa - svolgono lavori richiedenti specifica specializzazione ed autonomia.

LIV. 1:

-          Ibridatore

-          Selezionatore

-          Conduttore- meccanico di macchine agricole complesse

-          Aiutante di laboratorio

-          Potatore artistico

-          Fattore

-          Conduttore caldaie a vapore

LIV. 2:

-          Capo frantoiano

-          Cantiniere

-          Sorveglianza

-          Impianti di serre e/o vigneto a tendoni

-          Costruttore muretti e addetti alla manutenzione dei fabbricati rurali e degli impianti

-          Addetto manutenzione e funzionamento impianti agricoli tecnicamente organizzati

-          Dosatori di trattamenti antiparassitari

-          Ortolano specializzato

-          Addetti a lavori in serra muniti di specifiche qualità

-          Magazziniere- casaro - potatore

-          Giardiniere

-          Addetti alla ricezione e divulgazione del territorio

-          Cuoco

-          Livello B del CCNL operai florovivaisti

-          Addetti manutenzioni edili specializzati

 2°AREA

lavoratori senza autonomia di concezione e di iniziativa svolgono mansioni polivalenti e mansioni richiedenti un periodo di pratica.

LIV. 1:

-          Addetto alla sistemazione bancali da serra

-          Aiutante degli operai inquadrati nella 1° area Liv. 2

-          Addetti alla consegna e ritiro prodotti e documenti

-          Addetto trattamento antiparassitari specializzati aiuti innestatori

-          Addetti alla cucina ed al servizio del turismo rurale

LIV. 2:

-          Addetti all'irrigazione anticoccidica

-          Addetto lavorazione meccanica

-          Addetto trattamenti antiparassitari

-          Addetto alla concimazione

-          Addetto espurgo fossi, pozzi canali

-          Addetti alla stalla ed alla mungitura in genere

-          Addetti ai palmenti oleari- vinicole

-          Addetti alla lavorazione e  trasformazione prodotti agricoli

-          Addetti alla distribuzione e vendita prodotti aziendali

-          Addetto ai servizi di pulizia e lavanderia del turismo rurale

-          Liv. D CCNL florovivaisti.

-          Addetti manutenzioni edili qualificati

3° AREA

lavoratori generici, addetti a lavori non richiedenti specifica preparazione professionale.

Liv. 1:

-          operai occasionali addetti a lavorazioni agricole generiche

Liv. 2:

-          addetti operazione raccolta inesperienti con massimo di  permanenza 3 mesi nell'attività lavorativa.

ART. 8

NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO

(ART. 29 CCNL)

ORARIO DI LAVORO

L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6.30 giornaliere in caso di ripartizione dell'orario di lavoro in cinque giornate settimanali derivante da particolari esigenze aziendali l'orario è fissato in 7 ore 48 minuti per ogni giorno, le aziende in base alle norme legislative vigenti comunicheranno all'INPS 6 giorni previdenziali.

In applicazione dell'art. 29 del CCNL si stabilisce per un periodo massimo di 90 giorni all'anno, un massimo di 44 ore settimanali a seconda dell'intensità della fase lavorativa, tale maggiore orario verrà recuperato in altro periodo dell'anno con apposito accordo aziendale.

 

ART. 9

RIPOSO SETTIMANALE

Fermo restando quanto previsto dal CCNL in presenza di particolari esigenze aziendali per gli operai addetti al governo degli animali che dovessero lavorare la domenica, verrà concesso il riposo compensativo in un altro giorno della settimana.

 

ART. 10

PERMESSI PER CORSI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E

RECUPERO SCOLASTICO

 (32 E 34 CCNL)

I lavoratori che intendono fruire di permessi per la frequenza di corsi di addestramento professionale o di recupero scolastico, debbono presentare all'azienda il certificato di iscrizione rilasciato dall'ENTE o dalla scuola.

Tali permessi saranno concessi per un periodo di tempo strettamente necessario alla partecipazione ai corsi.

Le ore impiegate dal lavoratore per corsi di formazione e aggiornamento concordate con l'azienda e che si svolgono durante l'orario di lavoro saranno retribuite come orario di effettivo lavoro.  

ART. 11

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO OPERAI AGRICOLI

(ART. 37 CCNL)

Fermo restando quanto previsto dal CCNL e per quanto demandato al CPL il limite del lavoro notturno al coperto è stabilito dalle ore 22 alle ore 6.

 

ART. 12  

INTERRUZIONE - RECUPERI - OPERAI AGRICOLI

(ART. 39 CCNL)

Nella eventualità di interruzione a causa di intemperie per gli operai a indeterminato il recupero si effettuerà nel limite di 2 ore giornaliere e

settimanali.

 

ART. 13

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

(ART. 42 CCNL)

In fase di programmazione dell'attività agricola le aziende dovranno procedere ad assumere un carico di manodopera sufficiente, al fine di consentire agli operai a tempo indeterminato l'effettivo godimento degli istituti contrattuali (riposi, ferie, festività, riduzione orario di lavoro).

Per garantire ciò le aziende potranno organizzare turni di lavoro di operai a tempo determinato integrandoli con gli operai a tempo indeterminato

Per comprovate esigenze familiari può essere concessa un'aspettativa non retribuita di 30 giorni lavorativi per ogni anno.

 

ART. 14

NORME DI  TRATTAMENTO ECONOMICO

SALARIO

Il salario provinciale a decorrere dal 1 FEBBRAIO 2000 è stabilito nella misura prevista dalle seguenti tabelle. Tali importi scaturiscono a seguito dell'aumento del 3.2% del precedente salario provinciale comprensivo del recupero dei tassi dell'inflazione programmata 2000-2001 e l'inflazione reale 98/99 nonché parte di salario integrativo per obiettivi:

TABELLA  A

OPERAI AGRICOLI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Retribuzione in vigore dal 1 febbraio 2000

 

 

Classificazione

Paga base

Terzo elemento 30.44%

Salario Provinciale

T.F.R.

1 AREA- LIV 1

79.251

24.124

103.375

6.839

               LIV 2

75.852

23.089

98.941

6.546

2 AREA- LIV 1

73.272

22.304

95.576

6.323

               LIV 2

70.692

21.519

92.211

6.101

3 AREA- LIV 1

63.416

19.304

82.720

5.473

               LIV 2

45.950

13.987

59.937

3.965

 

TABELLA B

 

OPERAI AGRICOLI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Retribuzione in vigore dal 1 Febbraio 2000

 

Classificazione

Salario Provinciale

1 AREA-LIV 1

2.060.526

              LIV 2

1.972.152

2 AREA-LIV 1

1.905.072

                       LIV 2

1.837.992

3 AREA-LIV 1

1.648.816

                       LIV 2

1.194.700

 

 

ART.15

UTILIZZO MEZZI E ATTREZZI MECCANICI PROPRI

Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire mezzi e attrezzature per la prestazione d'opera.

 

ART. 16

OBBLIGHI PARTICOLARI TRA LE PARTI

(ART. 49 CCNL)

Il Datore di lavoro e' tenuto a rilasciare ai lavoratori la documentazione prevista dalle leggi i vigore.

La corresponsione della paga per gli OTI avverrà entro il 27 di ogni mese di scadenza e per gli OTD il salario verrà corrisposto alla fine di ogni settimana.

 

ART. 17

RIMBORSO SPESE

L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 3 chilometri dal centro di raccolta, la cui ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali. Qualora l'Azienda non provveda a quanto previsto dal l° comma, al lavoratore che si reca al lavoro con mezzi propri in Aziende ubicate oltre i 3 Km dal centro abitato e fino a 10 KM percepirà una indennità forfettaria giornaliera per rimborso spese di L. 3.000; percepiranno, inoltre, una indennità pari ad un quinto del prezzo della benzina per ogni Km percorso in andata e ritorno oltre i 10 Km. In virtù di quanto stabilito dal l° comma del presente articolo, le parti concordano che il rimborso chilometrico costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro

 

ART. 18

TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

Fermo restando quanto previsto dal protocollo d'intesa  allegato al CCNL del 10/07/98, le parti, concordano di programmare interventi mirati alla riduzione ed eliminazione dei rischi di nocività e garantire la salvaguardia dell'ambiente.

La programmazione di tali interventi dovrà coinvolgere i centri pubblici (ASL- Centri Universitari, ecc, ) lo stato di attuazione di tali interventi dovrà essere verificato periodicamente.

Le parti concordano di istituire convenzioni con le ASL per accertamenti sanitari di controllo periodici su gruppi di lavoratori a rischio.

Nell'ambito della provincia di Agrigento vengono individuati i seguenti lavori che presentano fattori di nocività, pesanti e disagiati:

lavori inerenti il trattamento fitosanitario- lavori in serra- lavori con macchine agricole complesse e pesanti- lavori con concimi corrosivi- lavori in acqua- pulitura interna vasche da vino- lavori in silos.

Per i lavori che presentano fattori di nocività si applicano una riduzione di due ore e venti minuti dell'orario di lavoro giornaliero a parità di retribuzione.

Per i lavori pesanti e disagiati una maggiorazione del 10%.

Per tali lavori le parti concordano la rotazione dei lavoratori in essi impegnati e verranno stabiliti tempi e modalità per l'effettuazione di formazione, informazione e addestramento ai lavoratori su problemi della salute e del risanamento ambientale. Per l'effettuazione di tali corsi si utilizzeranno fondi e strutture della CASSA EXTRA LEGEM.

I lavoratori che parteciperanno a tali corsi hanno diritto ad usufruire di 30 ore di permesso retribuito da detrarre dalle 150 ore di cui all'art. 32 del CCNL nell'arco del triennio.

Le aziende agricole dovranno fornire al lavoratore tutti i mezzi e gli attrezzi necessari alla salvaguardia ed alla prevenzione del rischio di infortuni.

RAPPRESENTANTI  DI  LAVORATORI  ALLA SICUREZZA TERRITORIALE

Nelle aziende operanti nella provincia di Agrigento che occupino operai agricoli e florovivaisti per un monte giornate superiori a 270 e nelle quali non si sia provveduto alla nomina o elezione del RLS, a seguito di espressa richiesta, le parti convengono che i RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA siano individuati in ambito territoriale o di bacino nel numero di UNO per comune o bacino.

I Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale verranno designati mediante comunicazione a firma congiunta delle Segreterie provinciali FLAI-FISBA­- UlLA, alle Organizzazioni Datoriali firmatarie del presente contratto.

I R.L.S.T. restano in carica per TRE ANNI salvo revoca della designazione da parte delle OO.SS.

Per l’agibilità dei delegati territoriali di bacino, i relativi rimborsi spesa per l'attività da loro svolta saranno a carico delle 00.SS.

Per la gestione del servizio fornito dai RLST viene stabilita una contribuzione a carico delle aziende pari a L.100 (cento) per ogni giornata lavorativa.

Tale contribuzione andrà a favore delle 00.SS. per l'attività dei R.L.S.T. da loro designati.

Viene istituito il COMITATO per la GESTIONE dei RLST composto m misura paritetica da tutte le OO.PP. e OO~ SS. firmatarie del presente contratto.

Il COMITATO avrà una gestione finanziaria propria ed i costi generali dovranno essere interamente coperti dalla contribuzione a carico delle aziende pari a lire 100 (cento) per ogni giornata lavorativa.

Il COMITATO avrà sede presso la Fed. Prov. Coltivatori Diretti sita in Via Esseneto ­Agrigento.

Tale contribuzione andrà a favore delle OO.PP. per la struttura messa a disposizione e per l'attività sostenuta dal comitato.

Per la riscossione del contributo si utilizzerà la CASSA EXTRA LEGEM, attraverso la convezione INPS- OO.SS.- OO.PP.

Per la gestione economica del servizio sarà approvato un regolamento.

 

ART. 19

DELEGATO D'AZIENDA RSA - RSU

Fermo restando quanto previsto dall'art.75 del CCNL i rappresentanti sindacali aziendali possono essere eletti, nell'ambito di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, anche in aziende con meno 5 dipendenti a tempo indeterminato ma con un monte 1800 giornate effettuate nell'anno precedente.

Le assemblee sindacali possono essere richieste dai RSA- RSU e dalle OO.SS provinciali firmatarie del presente contratto.

Si procederà nell'arco di vigenza del presente contratto alla elezione delle RSU secondo le procedure stabilite dagli accordi nazionali.

 

ART. 20

QUOTE SINDACALI PER DELEGA

Nei confronti degli iscritti alle 00.55. firmatarie del presente contratto l'azienda e' tenuta dietro lettera/delega sottoscritta dal lavoratore interessato ad operare la trattenuta per contributi sindacali pari all'l% del salario lordo risultante dalla busta paga.

La lettera/delega sarà consegnata direttamente dal lavoratore o  inviata dall'organizzazione sindacale cui appartiene.

Il datore di lavoro si impegna ad effettuare le relative rimesse versando gli importi sul c/c bancario secondo le modalità che l'organizzazione sindacale comunicherà

 

ART. 21

CASSA EXTRA LEGEM

In applicazione dell'art. 58 del CCNL, allo scopo di garantire agli operai agricoli le indennità integrative a quelle di legge per malattia e infortunio sul lavoro le parti concordano a decorrere dall' 1/1/2000.

-          un contributo pari a L.520.000 per ogni giornata di occupazione,  comprensivo del contributo previsto dall’art. 18, di cui L.350.000 a carico del datore di lavoro e L. 170.000 a carico del lavoratore, da versare alla cassa provinciale denominata "Cassa Integrazione Malattie ed infortuni per gli operai agricoli".

Le modalità di riscossione della contribuzione e di erogazione di prestazioni nonchè quelle di funzionamento della cassa sono stabilite dalla convenzione INPS, dallo Statuto e da apposito regolamento che fanno parte integrante del presente contratto.

Le tabelle salariali devono contemplare tra le altre trattenute al lavoratore anche quella operata a titolo della presente norma.

 

ART. 22

CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE PROVINCIALE

Con riferimento all'art.81 del CCNL a decorrere dal 1/1/2000 i datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a versare a favore delle OO.SS. e OO.PP. firmatarie del presente contratto un contributo di assistenza contrattuale pari allo L.380 per ogni giornata di occupazione di cui L.250 a carico del datore di lavoro e L.130 a carico del lavoratore.

La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata unitamente alla propria.

 

ART.23

ACCORDI DI RIALLINEAMENTO

Con riferimento all'art. 88 del CCNL relativamente agli accordi di riallineamento tra le OO.SS. (FLAI-CGIL, FISBA-CISL, UILA-UIL) e le OO.PP. (UPA- CC.DD.- ­CIA) di Agrigento al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e applicare i contratti di lavoro con un obiettivo comune, promuovere e favorire la crescita della produttività, l'occupazione ed il miglioramento delle condizioni di lavoro.

il programma di riallineamento con il presente contratto è valido per l'intero territorio provinciale.

In applicazione dell'art. 5 e c.5 L.608196 modificato dall'art. 23 L.196197, dall'art. 75 L.448198 e art. 45 c. 20 L.144199, gli accordi già stipulati alla data di entrata in vigore del presente contratto vanno modificati nei tempi e nei modi successivamente specificati.

Potranno aderire agli accordi di riallineamento le aziende singole ed associate che rispetteranno tutte le norme previste dalla legislazione vigente, dal Contratto Nazionale e Provinciale.

Considerato che l'utilizzo di questo strumento contrattuale contribuisce al rafforzamento ed alla organicità delle relazioni sindacali, le aziende singole ed associate interessate dovranno richiedere tramite la propria O.P. la sottoscrizione del VERBALE DI ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIALLINEAMENTO indicando:

1.   notizie utili ad individuare l'azienda (cognome- nome o ragione sociale- codice INPS- dati anagrafici - territorio dove si svolgono i lavori);

2.   le paghe salariali per qualifica al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, specificando la quota del TER.

I lavoratori occupati nelle aziende che sottoscrivono il VERBALE DI ACCETTAZIONE DEL PROGRAMIIA DI RIALLINEAMENTO devono essere preventivamente consultati, attraverso la delega di adesione ed essere iscritti ad una delle organizzazioni sindacali.

Le aziende annualmente debbono comunicare l'elenco dei lavoratori occupati e gli importi trattenuti per contributi sindacali e CIMI, pena la decadenza dell'accordo di riallineamento, il primo elenco sarà fornito entro il 31/12/2000.

Nelle aziende con OLTRE 5 OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO o con un monte giornate EQUIVALENTE a (7 x 270) = 1890 giornate, la preventiva consultazione dei lavoratori può avvenire tramite i DELEGATI AZIENDALI. In considerazione delle particolari situazioni economiche aziendali, nonostante le

fonde trasformazioni avvenute in agricoltura, permane uno stato di grave crisi;

 

ATTESO

·    che le politiche Comunitarie, Nazionali e Regionali non sono riuscite a risolvere i problemi che ostacolano lo sviluppo agricolo;

·   che la concorrenza dei paesi come Spagna- Grecia- Portogallo, i paesi del Nord- Africa ed il Sud America penalizza fortemente le produzioni siciliane.

·   Che esistono le condizioni per una nuova fase dello sviluppo agricolo che possa consentire, in piena compatibilità economica, l'allargamento e la qualificazione della base produttiva.

Al fine di rendere meno oneroso il PROGRAMMA DI RIALLINEAMENTO si stabilisce la seguente griglia:

1.   Nel caso in cui il salario lordo di fatto alla data di stipula del primo accordo di riallineamento risulti inferiore a L. 56.000 le aziende corrisponderanno la differenza a decorrere dal 1/1/2000.

2.  A partire dal 1/1/2000 fino al 31/10/2003 sarà corrisposto ogni anno un aumento pari al 4% sulla paga giornaliera lorda comprensiva del TFR precedentemente erogata.

3.  Un ulteriore aumento dal 1/11/2003. dovrà coprire la differenza esistente tra salario corrisposto a seguito del programma di riallineamento e quello contrattuale di qualifica.

Le parti convengono che prima delle ultime su indicate scadenze si incontreranno per verificare le condizioni economiche e sociali dell'agricoltura della provincia e valutare lo stato di applicazione del contratto.

Le aziende che aderiscono al programma di riallineamento dovranno sottoscrivere unitamente alle OO.SS. e OO.PP. il relativo verbale di accettazione predisposto e facente parte integrante del CONTRATTO PROVINCIALE.

 

ART. 24

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal 1/1/2000 e scadrà il 31/12/2003 esso pertanto avrà la durata quadriennale.

Qualora non disdettata a mezzo raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza esso si intenderà prorogato per un anno e cosi di anno in anno.

La parte che farà la disdetta deve comunicare all'altra le proposte per il rinnovo almeno quattro mesi prima le trattative dovranno iniziare entro i due mesi successivi.

 

ART. 25

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento agli automatismi contrattuali contenuti nelle disposizioni normative del CCNL di categoria.

 

UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

FLAI-CGIL

FISBA-CISL

UILA-UIL

 

VERBALE  DI  ACCETAZIONE  DEL  PROGRAMMA  DI RIALLINEAMENTO

 

il giorno ……………………….del mese di ……………………l'anno duemila ………………                nei locali:………………….- si sono riuniti:

l'Azienda ………………………………..o ragione sociale- CODICE INPS-………………………….. data anagrafici territorio dove si svolgono i lavori _________________________________________ rappresentato da

 

e le 00.SS. FLAI-FISBA-UILA rappresentata dai Sig.ri:

 

PREMESSO

Che, nonostante le profonde trasformazioni avvenute, in agricoltura permane uno stato di crisi grave;

 

ATTESO

-          che le politiche Comunitarie, Nazionali e Regionali, non sono riuscite a risolvere i problemi che ostacolano lo sviluppo agricolo;

-          che la concorrenza di paesi come Spagna, Grecia, Portogallo, i paesi dell'area Nord- Africana ed il Sud America penalizza fortemente le produzioni siciliane;

-          che le condizioni di cui sopra hanno comportato negli ultimi anni nel territorio della provincia una notevole contrazione dei redditi aziendali e di lavoro;

-          che esistono le condizioni per una nuova fase dello sviluppo agricolo che possa consentire, in piena compatibilità economica, l'allargamento è la qualificazione della base produttiva;

 

CONSIDERATO

-    che obiettivo della parte sociale è promuovere e favorire la crescita della produttività l'occupazione e miglioramento delle condizioni di lavoro;

 

SI CONVIENE

Di sottoscrivere il presente accordo ai sensi dell'art. 23 del Contratto Provinciale e ART. 88 del CCNL, relativo al trattamento economico da corrispondere ai lavoratori agricoli assunti dalle ditte aderenti all'accordo.

La sottoscritta azienda si impegna ad applicare l'istituto della riassunzione nel pieno rispetto C.P.L.

Nel caso in cui il salario lordo di fatto alla data di stipula dell'accordo di riallineamento risulti inferiore a L. 56.000 l'azienda corrisponderà la differenza a decorrere dal 1/1/2000.

A partire dal 1/1/2000 fino al 31/10/2003 corrisponderà ogni anno un aumento pari al 4% sulla paga giornaliera lorda comprensiva del TFR precedentemente erogata.

Un ulteriore aumento dal 1/11/2003 dovrà coprire la differenza esistente tra salario a seguito del programma di riallineamento e quello contrattuale di qualifica.

Il presente accordo verrà trasmesso agli organi competenti così come previsto dal CCNL.

L’azienda dichiara che alla data odierna il salario corrisposto è il seguente:

Salario loro per qualifica L. ______________TFR L.

 

Le clausole del presente verbale hanno tutte caratteri di essenzialità.

Tutto quanto non  previsto dal presente verbale viene regolamentato dal Contratto Provinciale e dal CCNL.

Il rappresentante dell'azienda

Le OO.PP:

UPA

CC.DD.            

CIA               

Le OO.SS: 

FLAI-CGIL

FISBA-CISL

UILA -UIL