1/1/2000 – 31/12/2003
L'anno 2000 il giorno 23 del mese di Marzo presso la
sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di
Agrigento tra:
L’UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI AGRIGENTO, rappresentata
da Pietro Arone di Valentino e Diego Planeta;
la FEDERAZIONE
PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI AGRIGENTO, rappresentata
da Alfredo Mule' e Simone Ciampoli;
la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
PROVINCIALE DI AGRIGENTO, rappresentata da Giovanni
Greco e Giovanni Lombardo;
la FLAI-CGIL DI AGRIGENTO, rappresentata
da Paolo Galione;
la FISBA-CISL DI AGRIGENTO, rappresentata
da Stefano Iacono;
la UILA-UIL DI AGRIGENTO, rappresentata
da Michele Acquisto.
PREMESSA
Il rinnovo del CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO di
Agrigento deve essere inserito in un contesto che parte
della gestione del precedente contratto, guardando alla
prospettiva di sviluppo di una agricoltura forte e
competitiva ma ci si rende conto che vi sono gravi
squilibri al suo interno tra settori, territori,
imprese.
Ancora oggi devono essere risolte questioni strutturali
quali il rapporto con le filiere agro- industriali, la
frammentarietà fondiaria, una rete commerciale adeguata
alla collocazione delle produzioni agrigentine, le
precondizioni dello sviluppo, strutture - acqua -
servizi.
E' necessario che lo sviluppo deve avere come elemento
conduttore un processo di riorganizzazione delle aziende
garantendo la qualità di prodotto di processo, la
competitività e la qualità del lavoro.
Il rinnovo del contratto vuole essere uno strumento per
tutelare il lavoro dipendente, ma anche per qualificare
le relazioni sia a livello provinciale che aziendale.
Il precedente contratto ha avuto come obbiettivo
principale, attraverso la sottoscrizione di programmi di
riallineamento:
1) il recupero del lavoro sommerso;
2) garantire i diritti ai lavoratori;
3) sviluppare e legalizzare le aziende sane della
provincia.
Pur in presenza di circa 200 aziende che hanno in
organico oltre i 15 dipendenti, vi sono circa 600
aziende con oltre 5 dipendenti ma la rete delle aziende
agricole che assume manodopera con un fabbisogno
inferiore alle 270 giornate (1+3 lavoratori) è la
maggioranza con circa 3000 aziende, l'altro dato da
valutare sono i lavoratori che nel 1998 sono diminuite
di oltre 1.000 unità e le giornate dichiarate sono
sempre circa 700.000.
Questi dati contrastano con l'aumento della PRODUZIONE
LORDA VENDIBILE della nostra provincia ed il positivo
andamento economico del settore agricolo, se
consideriamo inoltre che nell'ultimo quinquennio si è
avuta la diminuzione del numero delle imprese agricole
quindi nei fatti si è determinato un aumento della
P.L.V. per azienda.
A fronte dell'aumento del reddito degli agricoltori
l'incidenza del costo del lavoro in agricoltura si è
complessivamente abbassato e si è verificato un aumento
degli aiuti al reddito delle imprese.
La favorevole conclusione della trattativa su AGENDA
2000, i provvedimenti in Via di emanazione in attuazione
della legge di spesa in agricoltura del 1998,
l'impostazione della legge di orientamento e gli
interventi per la riduzione del costo del lavoro fanno
ritenere che il trend positivo avrà un seguito nei
prossimi anni.
La sottoscrizione di circa 1.200 ACCORDI DI
RIALLINEAMENTO nella nostra provincia non sono stati
sufficienti a fare emergere il lavoro sommerso che in
agricoltura si stima non meno di i milione di giornate,
creando in questo modo squilibri tra imprese- territori-
settori, a danno delle aziende sane che rischiano di
uscire dal mercato in quanto non competitive con le
imprese che lavorano con manodopera non avviata al
lavoro secondo le norme legislative e contrattuali.
Con il rinnovo del CPL si deve puntare alla
stabilizzazione del lavoro dipendente, al rispetto delle
regole contrattuali in quanto non è più possibile lo
scambio tra previdenza e contratto, lo impongono le
norme legislative che nel corso dell'ultimo periodo sono
state approvate (L.146 del 1997 superamento del
salario medio convenzionale per la liquidazione delle
prestazioni) e orientamenti del governo (riforma
ammortizzatori sociali), quindi la previdenza e la
contribuzione in agricoltura sono legati al salario
contrattuale di qualifica, stabilito nella
contrattazione provinciale.
E' necessaria una più puntuale regolamentazione, con
maggiori strumenti di controllo, del mercato del lavoro,
dei lavori e delle diverse professionalità attraverso
enti bilaterali e coinvolgendo le istituzioni per dare
un impulso all'emersione del lavoro nero, certezza e
prospettiva per la occupazione in agricoltura e
garantire, attraverso la riassunzione, ORGANICI
AZIENDALI ben individuati.
Considerato che l'agricoltura agrigentina non sarà
emarginata perché molti esempi di produzioni di qualità
sono alla ribalta delle cronache nazionali e quindi sono
tra i settori produttivi che trovano sbocco sul mercato
e otterranno i flussi finanziari programmati dal Governo
e della Comunità Europee in quanto rientranti nei
programmi e nei regolamenti, pertanto esistono tutte le
condizioni per proseguire nello sviluppo agricolo,
l’allargamento e la qualificazione della base
produttiva.
ART. 1
RELAZIONI SINDACALI
Le parti convengono di costituire l'OSSERVATORIO
PROVINCIALE, per rafforzare le relazioni sindacali e
utilizzare l'osservatorio come sede BILATERALE di
confronto, di controllo e indirizzo per le materie
previste dall'art. 6 del CCNL e per:
-
monitoraggio del mercato del lavoro e utilizzo di
manodopera extracomunitaria;
-
definizione delle convenzioni (ART. 17 L.56187)
-
confronto in riferimento alle politiche di sviluppo
dell'agro- alimentare nel contesto dei Patti
Territoriali- contrattazione negoziata;
-
confronto politiche attive del lavoro con riferimento
alla formazione;
-
confronto su contenzioso e vertenze come procedura
preventiva per evitare il ricorso alla magistratura;
-
monitoraggio violazioni delle leggi e del contratto;
-
verifica ogni sei mesi del numero delle giornate
dichiarate e i lavoratori assunti.
ART. 2
ASSUNZIONI
MERCATO DEL LAVORO
(ART. 10 CCNL)
L'assunzione degli operai a tempo determinato deve
essere effettuata per fase lavorativa. Si individuano a
livello esemplificativo, le seguenti fasi lavorative
riguardanti le principali colture in uso nella Provincia
di Agrigento:
VITIVINICOLTURA
I lavori colturali del terreno e concimazione- potatura
verde e raccolta sarmenti trattamenti fitosanitari-
potatura estiva e legatura tralci- irrigazione-
copertura con teli- raccolta- trasporto- lavorazione e
trasformazione dell'uva da tavola e da vino-
manutenzioni edili dei fabbricati adibiti all'attività
di trasformazione e di commercializzazione;
AGRUMICOLTURA
Aratura e zappatura- concimazione- potatura- trattamenti
fitosanitari- irrigazione- raccolta- trasporto-
lavorazione- trasformazione- manutenzioni edili dei
fabbricati adibiti all'attività di trasformazione e di
commercializzazione;
ORTICOLTURA
Sistemazione del terreno- impianto colture- irrigazione-
trattamenti fitosanitari -raccolta- trasporto-
lavorazione e trasformazione;
CEREALICOLTURA
Aratura- semina- trattamenti fitosanitari- raccolta;
OLIVICOLTURA
Aratura- concimazione - potatura e raccolta legna-
trattamenti fitosanitari- raccolta- trasporto-
lavorazione e trasformazione;
MANDORLICOLTURA
Aratura- concimazione- potatura e raccolta legna-
raccolta e trasporto- manutenzioni edili dei fabbricati
adibiti all'attività di trasformazione e
commercializzazione;
FRUTTICOLTURA
Aratura- concimazione- potatura- trattamenti
antiparassitari- raccolto- trasporto e trasformazione-
manutenzioni edili dei fabbricati adibiti all'attività
di trasformazione e commercializzazione.
SERRICOLTURA
Preparazione del terreno- impianto colture- irrigazione-
trattamenti fitosanitari- raccolta- trasporto e
trasformazione;
AGRITURISMO E/O TURISMO RURALE
Attività relativa a tutte le attività stagionali,
comprese quelli di manutenzione di fabbricati agricoli.
ART.3
CONVENZIONI
Al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di
manodopera le parti decidono di utilizzare quale
strumento privilegiato per la programmazione e
stabilizzazione occupazionale a livello aziendale,
interaziendale, intersettoriale e di filiera le
CONVENZIONI previste dall'ari 17 della legge 56/87.
Tali convenzioni in via preventiva sono definite
nell'ambito dell'OSSERVATORIO PROVINCIALE.
ART.4
RIASSUNZIONE
I lavoratori che abbiano prestato la propria attività
nell'anno precedente a tempo determinato e presso una
ditta che assume lavoratori per non oltre 270 giornate
all'anno hanno diritto alla riassunzione ai sensi
dell’art. 8 bis L.79183 e ART. 9 L. 236/93.
I lavoratori assunti da aziende che dichiarano all'INPS
più di 270 giornate all'anno hanno diritto alla
riassunzione.
Detta riassunzione non sarà obbligatoria nel caso in cui
durante il rapporto di lavoro precedente il lavoratore
sia incorso in una infrazione delle norme disciplinari
previsti dagli ART.- 72- 73- 74 del CCNL.
ART.5
LAVORATORI MIGRANTI
Per i lavoratori migranti, fermo restando quanto
contenuto nel CCNL e nelle leggi sul collocamento le
garanzie minime di occupazione sono quelle delle
attività classificate quali "fasi lavorative".
Ai lavoratori migranti le aziende debbono assicurare per
particolari condizioni di lavoro il servizio di vitto e
alloggio oppure in alternativa una indennità sostitutiva
equivalente.
ART. 6
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Le parti si impegnano di assumere tutte le iniziative
idonee a dare piena attuazione alla leggi che
garantiscono il diritto di cittadinanza per sottrarre i
lavoratori extracomunitari alle aree di sfruttamento,
alla clandestinità e a ruolo di controparte degli altri
disoccupati.
Le OO.DD. comunicheranno alle 00.SS. eventuali
assunzioni di lavoratori extracomunitari.
ART. 7
CLASSIFICAZIONE OPERAI AGRICOLI
(ART. 26 del CCNL)
Gli operai agricoli della provincia di Agrigento si
classificano nelle seguenti aree professionali:
10AREA
lavoratori che hanno il coordinamento di altri
lavoratori, esercitano funzioni polivalenti con
autonomia di concezione e di iniziativa - svolgono
lavori richiedenti specifica specializzazione ed
autonomia.
LIV. 1:
-
Ibridatore
-
Selezionatore
-
Conduttore- meccanico di macchine agricole complesse
-
Aiutante di laboratorio
-
Potatore artistico
-
Fattore
-
Conduttore caldaie a vapore
LIV. 2:
-
Capo frantoiano
-
Cantiniere
-
Sorveglianza
-
Impianti di serre e/o vigneto a tendoni
-
Costruttore muretti e addetti alla manutenzione dei
fabbricati rurali e degli impianti
-
Addetto manutenzione e funzionamento impianti agricoli
tecnicamente organizzati
-
Dosatori di trattamenti antiparassitari
-
Ortolano specializzato
-
Addetti a lavori in serra muniti di specifiche qualità
-
Magazziniere- casaro - potatore
-
Giardiniere
-
Addetti alla ricezione e divulgazione del territorio
-
Cuoco
-
Livello B del CCNL operai florovivaisti
-
Addetti manutenzioni edili specializzati
2°AREA
lavoratori senza autonomia di concezione e di iniziativa
svolgono mansioni polivalenti e mansioni richiedenti un
periodo di pratica.
LIV. 1:
-
Addetto alla sistemazione bancali da serra
-
Aiutante degli operai inquadrati nella 1° area Liv. 2
-
Addetti alla consegna e ritiro prodotti e documenti
-
Addetto trattamento antiparassitari specializzati aiuti
innestatori
-
Addetti alla cucina ed al servizio del turismo rurale
LIV. 2:
-
Addetti all'irrigazione anticoccidica
-
Addetto lavorazione meccanica
-
Addetto trattamenti antiparassitari
-
Addetto alla concimazione
-
Addetto espurgo fossi, pozzi canali
-
Addetti alla stalla ed alla mungitura in genere
-
Addetti ai palmenti oleari- vinicole
-
Addetti alla lavorazione e trasformazione prodotti
agricoli
-
Addetti alla distribuzione e vendita prodotti aziendali
-
Addetto ai servizi di pulizia e lavanderia del turismo
rurale
-
Liv. D CCNL florovivaisti.
-
Addetti manutenzioni edili qualificati
3° AREA
lavoratori generici, addetti a lavori non richiedenti
specifica preparazione professionale.
Liv. 1:
-
operai occasionali addetti a lavorazioni agricole
generiche
Liv. 2:
-
addetti operazione raccolta inesperienti con massimo di
permanenza 3 mesi nell'attività lavorativa.
ART. 8
NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO
(ART. 29 CCNL)
ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali
pari a 6.30 giornaliere in caso di ripartizione
dell'orario di lavoro in cinque giornate settimanali
derivante da particolari esigenze aziendali l'orario è
fissato in 7 ore 48 minuti per ogni giorno, le aziende
in base alle norme legislative vigenti comunicheranno
all'INPS 6 giorni previdenziali.
In applicazione dell'art. 29 del CCNL si stabilisce per
un periodo massimo di 90 giorni all'anno, un massimo di
44 ore settimanali a seconda dell'intensità della fase
lavorativa, tale maggiore orario verrà recuperato in
altro periodo dell'anno con apposito accordo aziendale.
ART. 9
RIPOSO SETTIMANALE
Fermo restando quanto previsto dal CCNL in presenza di
particolari esigenze aziendali per gli operai addetti al
governo degli animali che dovessero lavorare la
domenica, verrà concesso il riposo compensativo in un
altro giorno della settimana.
ART. 10
PERMESSI PER CORSI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E
RECUPERO SCOLASTICO
(32 E 34 CCNL)
I lavoratori che intendono fruire di permessi per la
frequenza di corsi di addestramento professionale o di
recupero scolastico, debbono presentare all'azienda il
certificato di iscrizione rilasciato dall'ENTE o dalla
scuola.
Tali permessi saranno concessi per un periodo di tempo
strettamente necessario alla partecipazione ai corsi.
Le ore impiegate dal lavoratore per corsi di formazione
e aggiornamento concordate con l'azienda e che si
svolgono durante l'orario di lavoro saranno retribuite
come orario di effettivo lavoro.
ART. 11
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO OPERAI AGRICOLI
(ART. 37 CCNL)
Fermo restando quanto previsto dal CCNL e per quanto
demandato al CPL il limite del lavoro notturno al
coperto è stabilito dalle ore 22 alle ore 6.
ART. 12
INTERRUZIONE - RECUPERI - OPERAI AGRICOLI
(ART. 39 CCNL)
Nella eventualità di interruzione a causa di intemperie
per gli operai a
settimanali.
ART. 13
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
(ART. 42 CCNL)
In fase di programmazione dell'attività agricola le
aziende dovranno procedere ad assumere un carico di
manodopera sufficiente, al fine di consentire agli
operai a tempo indeterminato l'effettivo godimento degli
istituti contrattuali (riposi, ferie, festività,
riduzione orario di lavoro).
Per garantire ciò le aziende potranno organizzare turni
di lavoro di operai a tempo determinato integrandoli con
gli operai a tempo indeterminato
Per comprovate esigenze familiari può essere concessa
un'aspettativa non retribuita di 30 giorni lavorativi
per ogni anno.
ART. 14
NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO
SALARIO Il salario provinciale a decorrere dal 1 FEBBRAIO 2000 è stabilito nella misura prevista dalle seguenti tabelle. Tali importi scaturiscono a seguito dell'aumento del 3.2% del precedente salario provinciale comprensivo del recupero dei tassi dell'inflazione programmata 2000-2001 e l'inflazione reale 98/99 nonché parte di salario integrativo per obiettivi: TABELLA A
OPERAI AGRICOLI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
Retribuzione in vigore dal 1 febbraio 2000
TABELLA B
OPERAI AGRICOLI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
Retribuzione in vigore dal 1 Febbraio 2000
ART.15
UTILIZZO MEZZI E ATTREZZI MECCANICI PROPRI
Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire mezzi e
attrezzature per la prestazione d'opera.
ART. 16
OBBLIGHI PARTICOLARI TRA LE PARTI
(ART. 49 CCNL)
Il Datore di lavoro e' tenuto a rilasciare ai lavoratori
la documentazione prevista dalle leggi i vigore.
La corresponsione della paga per gli OTI avverrà entro
il 27 di ogni mese di scadenza e per gli OTD il salario
verrà corrisposto alla fine di ogni settimana.
ART. 17
RIMBORSO SPESE
L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto
per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la
distanza sia superiore a 3 chilometri dal centro di
raccolta, la cui ubicazione è stabilita dall'azienda,
d'intesa con le organizzazioni sindacali. Qualora
l'Azienda non provveda a quanto previsto dal l° comma,
al lavoratore che si reca al lavoro con mezzi propri in
Aziende ubicate oltre i 3 Km dal centro abitato e fino a
10 KM percepirà una indennità forfettaria giornaliera
per rimborso spese di L. 3.000; percepiranno, inoltre,
una indennità pari ad un quinto del prezzo della benzina
per ogni Km percorso in andata e ritorno oltre i 10 Km.
In virtù di quanto stabilito dal l° comma del presente
articolo, le parti concordano che il rimborso
chilometrico costituisce mera restituzione di somme
anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro
ART. 18
TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
Fermo restando quanto previsto dal protocollo d'intesa
allegato al CCNL del 10/07/98, le parti, concordano di
programmare interventi mirati alla riduzione ed
eliminazione dei rischi di nocività e garantire la
salvaguardia dell'ambiente.
La programmazione di tali interventi dovrà coinvolgere i
centri pubblici (ASL- Centri Universitari, ecc, ) lo
stato di attuazione di tali interventi dovrà essere
verificato periodicamente.
Le parti concordano di istituire convenzioni con le ASL
per accertamenti sanitari di controllo periodici su
gruppi di lavoratori a rischio.
Nell'ambito della provincia di Agrigento vengono
individuati i seguenti lavori che presentano fattori di
nocività, pesanti e disagiati:
lavori inerenti il trattamento fitosanitario- lavori in
serra- lavori con macchine agricole complesse e pesanti-
lavori con concimi corrosivi- lavori in acqua- pulitura
interna vasche da vino- lavori in silos.
Per i lavori che presentano fattori di nocività si
applicano una riduzione di due ore e venti minuti
dell'orario di lavoro giornaliero a parità di
retribuzione.
Per i lavori pesanti e disagiati una maggiorazione del
10%.
Per tali lavori le parti concordano la rotazione dei
lavoratori in essi impegnati e verranno stabiliti tempi
e modalità per l'effettuazione di formazione,
informazione e addestramento ai lavoratori su problemi
della salute e del risanamento ambientale. Per
l'effettuazione di tali corsi si utilizzeranno fondi e
strutture della CASSA EXTRA LEGEM.
I lavoratori che parteciperanno a tali corsi hanno
diritto ad usufruire di 30 ore di permesso retribuito da
detrarre dalle 150 ore di cui all'art. 32 del CCNL
nell'arco del triennio.
Le aziende agricole dovranno fornire al lavoratore tutti
i mezzi e gli attrezzi necessari alla salvaguardia ed
alla prevenzione del rischio di infortuni.
RAPPRESENTANTI DI LAVORATORI ALLA
SICUREZZA TERRITORIALE
Nelle aziende operanti nella provincia di Agrigento che
occupino operai agricoli e florovivaisti per un monte
giornate superiori a 270 e nelle quali non si sia
provveduto alla nomina o elezione del RLS, a seguito di
espressa richiesta, le parti convengono che i
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA siano
individuati in ambito territoriale o di bacino nel
numero di UNO per comune o bacino.
I Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza
Territoriale verranno designati mediante comunicazione a
firma congiunta delle Segreterie provinciali
FLAI-FISBA- UlLA, alle Organizzazioni Datoriali
firmatarie del presente contratto.
I R.L.S.T. restano in carica per TRE ANNI salvo revoca
della designazione da parte delle OO.SS.
Per l’agibilità dei delegati territoriali di bacino, i
relativi rimborsi spesa per l'attività da loro svolta
saranno a carico delle 00.SS.
Per la gestione del servizio fornito dai RLST viene
stabilita una contribuzione a carico delle aziende pari
a L.100 (cento) per ogni giornata lavorativa.
Tale contribuzione andrà a favore delle 00.SS. per
l'attività dei R.L.S.T. da loro designati.
Viene istituito il COMITATO per la GESTIONE dei RLST
composto m misura paritetica da tutte le OO.PP. e OO~
SS. firmatarie del presente contratto.
Il COMITATO avrà una gestione finanziaria propria ed i
costi generali dovranno essere interamente coperti dalla
contribuzione a carico delle aziende pari a lire 100
(cento) per ogni giornata lavorativa.
Il COMITATO avrà sede presso la Fed. Prov. Coltivatori
Diretti sita in Via Esseneto Agrigento.
Tale contribuzione andrà a favore delle OO.PP. per la
struttura messa a disposizione e per l'attività
sostenuta dal comitato.
Per la riscossione del contributo si utilizzerà la CASSA
EXTRA LEGEM, attraverso la convezione INPS- OO.SS.-
OO.PP.
Per la gestione economica del servizio sarà approvato un
regolamento.
ART. 19
DELEGATO D'AZIENDA RSA - RSU
Fermo restando quanto previsto dall'art.75 del CCNL i
rappresentanti sindacali aziendali possono essere
eletti, nell'ambito di ciascuna delle OO.SS. firmatarie
del presente contratto, anche in aziende con meno 5
dipendenti a tempo indeterminato ma con un monte 1800
giornate effettuate nell'anno precedente.
Le assemblee sindacali possono essere richieste dai RSA-
RSU e dalle OO.SS provinciali firmatarie del presente
contratto.
Si procederà nell'arco di vigenza del presente contratto
alla elezione delle RSU secondo le procedure stabilite
dagli accordi nazionali.
ART. 20
QUOTE SINDACALI PER DELEGA
Nei confronti degli iscritti alle 00.55. firmatarie del
presente contratto l'azienda e' tenuta dietro
lettera/delega sottoscritta dal lavoratore interessato
ad operare la trattenuta per contributi sindacali pari
all'l% del salario lordo risultante dalla busta paga.
La lettera/delega sarà consegnata direttamente dal
lavoratore o inviata dall'organizzazione sindacale
cui appartiene.
Il datore di lavoro si impegna ad effettuare le relative
rimesse versando gli importi sul c/c bancario secondo le
modalità che l'organizzazione sindacale comunicherà
ART. 21
CASSA EXTRA LEGEM
In applicazione dell'art. 58 del CCNL, allo scopo di
garantire agli operai agricoli le indennità integrative
a quelle di legge per malattia e infortunio sul lavoro
le parti concordano a decorrere dall' 1/1/2000.
-
un contributo pari a L.520.000 per ogni giornata di
occupazione, comprensivo del contributo previsto
dall’art. 18, di cui L.350.000 a carico del datore di
lavoro e L. 170.000 a carico del lavoratore, da versare
alla cassa provinciale denominata "Cassa Integrazione
Malattie ed infortuni per gli operai agricoli".
Le modalità di riscossione della contribuzione e di
erogazione di prestazioni nonchè quelle di funzionamento
della cassa sono stabilite dalla convenzione INPS, dallo
Statuto e da apposito regolamento che fanno parte
integrante del presente contratto.
Le tabelle salariali devono contemplare tra le altre
trattenute al lavoratore anche quella operata a titolo
della presente norma.
ART. 22
CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE PROVINCIALE
Con riferimento all'art.81 del CCNL a decorrere dal
1/1/2000 i datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a
versare a favore delle OO.SS. e OO.PP. firmatarie del
presente contratto un contributo di assistenza
contrattuale pari allo L.380 per ogni giornata di
occupazione di cui L.250 a carico del datore di lavoro e
L.130 a carico del lavoratore.
La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal
datore di lavoro e da questi versata unitamente alla
propria.
ART.23
ACCORDI DI RIALLINEAMENTO
Con riferimento all'art. 88 del CCNL relativamente agli
accordi di riallineamento tra le OO.SS. (FLAI-CGIL,
FISBA-CISL, UILA-UIL) e le OO.PP. (UPA- CC.DD.- CIA) di
Agrigento al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali e applicare i contratti di lavoro con un
obiettivo comune, promuovere e favorire la crescita
della produttività, l'occupazione ed il miglioramento
delle condizioni di lavoro.
il programma di riallineamento con il presente contratto
è valido per l'intero territorio provinciale.
In applicazione dell'art. 5 e c.5 L.608196 modificato
dall'art. 23 L.196197, dall'art. 75 L.448198 e art. 45
c. 20 L.144199, gli accordi già stipulati alla data di
entrata in vigore del presente contratto vanno
modificati nei tempi e nei modi successivamente
specificati.
Potranno aderire agli accordi di riallineamento le
aziende singole ed associate che rispetteranno tutte le
norme previste dalla legislazione vigente, dal Contratto
Nazionale e Provinciale.
Considerato che l'utilizzo di questo strumento
contrattuale contribuisce al rafforzamento ed alla
organicità delle relazioni sindacali, le aziende singole
ed associate interessate dovranno richiedere tramite la
propria O.P. la sottoscrizione del VERBALE DI
ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIALLINEAMENTO indicando:
1. notizie utili ad individuare l'azienda
(cognome- nome o ragione sociale- codice INPS- dati
anagrafici - territorio dove si svolgono i lavori);
2. le paghe salariali per qualifica al lordo
delle ritenute fiscali e previdenziali, specificando la
quota del TER.
I lavoratori occupati nelle aziende che sottoscrivono il
VERBALE DI ACCETTAZIONE DEL PROGRAMIIA DI RIALLINEAMENTO
devono essere preventivamente consultati, attraverso la
delega di adesione ed essere iscritti ad una delle
organizzazioni sindacali.
Le aziende annualmente debbono comunicare l'elenco dei
lavoratori occupati e gli importi trattenuti per
contributi sindacali e CIMI, pena la decadenza
dell'accordo di riallineamento, il primo elenco sarà
fornito entro il 31/12/2000.
Nelle aziende con OLTRE 5 OPERAI AGRICOLI A TEMPO
INDETERMINATO o con un monte giornate EQUIVALENTE a (7 x
270) = 1890 giornate, la preventiva consultazione dei
lavoratori può avvenire tramite i DELEGATI AZIENDALI. In
considerazione delle particolari situazioni economiche
aziendali, nonostante le
fonde trasformazioni avvenute in agricoltura, permane
uno stato di grave crisi;
ATTESO
· che le politiche Comunitarie,
Nazionali e Regionali non sono riuscite a risolvere i
problemi che ostacolano lo sviluppo agricolo;
· che la concorrenza dei paesi come Spagna-
Grecia- Portogallo, i paesi del Nord- Africa ed il Sud
America penalizza fortemente le produzioni siciliane.
· Che esistono le condizioni per una nuova
fase dello sviluppo agricolo che possa consentire, in
piena compatibilità economica, l'allargamento e la
qualificazione della base produttiva.
Al fine di rendere meno oneroso il PROGRAMMA DI
RIALLINEAMENTO si stabilisce la seguente griglia:
1. Nel caso in cui il salario lordo di fatto
alla data di stipula del primo accordo di riallineamento
risulti inferiore a L. 56.000 le aziende
corrisponderanno la differenza a decorrere dal 1/1/2000.
2. A partire dal 1/1/2000 fino al 31/10/2003 sarà
corrisposto ogni anno un aumento pari al 4% sulla paga
giornaliera lorda comprensiva del TFR precedentemente
erogata.
3. Un ulteriore aumento dal 1/11/2003. dovrà
coprire la differenza esistente tra salario corrisposto
a seguito del programma di riallineamento e quello
contrattuale di qualifica.
Le parti convengono che prima delle ultime su indicate
scadenze si incontreranno per verificare le condizioni
economiche e sociali dell'agricoltura della provincia e
valutare lo stato di applicazione del contratto.
Le aziende che aderiscono al programma di riallineamento
dovranno sottoscrivere unitamente alle OO.SS. e OO.PP.
il relativo verbale di accettazione predisposto e
facente parte integrante del CONTRATTO PROVINCIALE.
ART. 24
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dal 1/1/2000 e scadrà il
31/12/2003 esso pertanto avrà la durata quadriennale.
Qualora non disdettata a mezzo raccomandata A.R. almeno
sei mesi prima della scadenza esso si intenderà
prorogato per un anno e cosi di anno in anno.
La parte che farà la disdetta deve comunicare all'altra
le proposte per il rinnovo almeno quattro mesi prima le
trattative dovranno iniziare entro i due mesi
successivi.
ART. 25
DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto nel presente contratto si fa
riferimento agli automatismi contrattuali contenuti
nelle disposizioni normative del CCNL di categoria.
UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
FLAI-CGIL
FISBA-CISL
UILA-UIL
VERBALE DI ACCETAZIONE DEL
PROGRAMMA DI
il giorno ……………………….del mese di ……………………l'anno duemila
………………
nei locali:………………….- si sono riuniti:
l'Azienda ………………………………..o ragione sociale- CODICE
INPS-………………………….. data anagrafici territorio dove si
svolgono i lavori
_________________________________________ rappresentato
da
e le 00.SS. FLAI-FISBA-UILA rappresentata dai Sig.ri:
PREMESSO
Che, nonostante le profonde trasformazioni avvenute, in
agricoltura permane uno stato di crisi grave;
ATTESO
-
che le politiche Comunitarie, Nazionali e Regionali, non
sono riuscite a risolvere i problemi che ostacolano lo
sviluppo agricolo;
-
che la concorrenza di paesi come Spagna, Grecia,
Portogallo, i paesi dell'area Nord- Africana ed il Sud
America penalizza fortemente le produzioni siciliane;
-
che le condizioni di cui sopra hanno comportato negli
ultimi anni nel territorio della provincia una notevole
contrazione dei redditi aziendali e di lavoro;
-
che esistono le condizioni per una nuova fase dello
sviluppo agricolo che possa consentire, in piena
compatibilità economica, l'allargamento è la
qualificazione della base produttiva;
CONSIDERATO
- che obiettivo della parte sociale è
promuovere e favorire la crescita della produttività
l'occupazione e miglioramento delle condizioni di
lavoro;
SI CONVIENE
Di sottoscrivere il presente accordo ai sensi dell'art.
23 del Contratto Provinciale e ART. 88 del CCNL,
relativo al trattamento economico da corrispondere ai
lavoratori agricoli assunti dalle ditte aderenti
all'accordo.
La sottoscritta azienda si impegna ad applicare
l'istituto della riassunzione nel pieno rispetto C.P.L.
Nel caso in cui il salario lordo di fatto alla data di
stipula dell'accordo di riallineamento risulti inferiore
a L. 56.000 l'azienda corrisponderà la differenza a
decorrere dal 1/1/2000.
A partire dal 1/1/2000 fino al 31/10/2003 corrisponderà
ogni anno un aumento pari al 4% sulla paga giornaliera
lorda comprensiva del TFR precedentemente erogata.
Un ulteriore aumento dal 1/11/2003 dovrà coprire la
differenza esistente tra salario a seguito del programma
di riallineamento e quello contrattuale di qualifica.
Il presente accordo verrà trasmesso agli organi
competenti così come previsto dal CCNL.
L’azienda dichiara che alla data odierna il salario
corrisposto è il seguente:
Salario loro per qualifica L. ______________TFR L.
Le clausole del presente verbale hanno tutte caratteri
di essenzialità.
Tutto quanto non previsto dal presente verbale
viene regolamentato dal Contratto Provinciale e dal
CCNL.
Il rappresentante dell'azienda
Le OO.PP:
UPA
CC.DD.
CIA
Le OO.SS:
FLAI-CGIL
FISBA-CISL UILA -UIL |