impalatura e legatura ove tecnicamente richiesta,
raccolta.
Vivaio: Preparazione del terreno, impianto, lotta
fitosanitaria, innesto, irrigazione, zappatura,
pulitura pianta, estirpazione.
Vigneto: Lavori di impianto, potatura verde e secca,
lavori colturali del terreno, trattamenti fitosanitari,
zappatura, raccolta.
Riassunzione
Al
fine di stabilizzare l'occupazione, il diritto
alla riassunzione per gli O.T.D. dovrà
essere garantito almeno per lo stesso numero di giornate
effettuate l'anno precedente, salvo
causa di forza maggiore, ed a tal fine potrà estendersi
anche ad altre fasi lavorative dell'azienda.
Tale compito riguarderà l'azienda, la
disponibilità del lavoratore alla riassunzione è
da intendersi automaticamente riconfermata di anno in
anno. Nella riassunzione si terrà conto
delle seguenti priorità :
1) professionalità;
2) anzianità di servizio;
3) situazione di famiglia.
Ai fini del calcolo della riserva, prevista dall'art.
del DL 416, la manodopera riassunta
non costituisce quota di calcolo.
Convenzioni
Al
fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di
manodopera, le parti decidono di
applicare l'istituto della convenzione prevista
dall'art. 17 della Legge N. 56/87 , recepita dalla
Legge Regionale N. 36/90.
Manodopera Migrante
Alla
manodopera migrante devono essere garantite tutte le
norme previste dal Contratto
Provinciale e dal CCNL.
Le spese di trasporto, qualora l'azienda non vi provveda
con propri mezzi, sono a
carico dei datori di lavoro e debbono essere pari
al rimborso del prezzo del biglietto a.r.
del mezzo pubblico giornalmente utilizzato.
Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, l'azienda è
tenuta a corrispondere un'indennità,
per ogni Km percorso, pari ad 1/5 del costo della
benzina super.
In caso di pernottamento, l'azienda deve garantire
alloggi idonei, adeguati servizi igienici e mensa.
Lavoratori extracomunitari
Dare
piena attuazione alle leggi che garantiscono il
diritto di cittadinanza a questi lavoratori,
sottraendoli dalle aree di sfruttamento cui sono
sottoposti ed in contrapposizione agli altri lavoratori.
Le OO.DD. comunicheranno alle OO.SS. le eventuali
assunzioni di operai extracomunitari.
Contratti di formazione e lavoro
Riserva
di 40 ore annue per la formazione teorica per i c.f.l.
di tipo “B” di cui all’accordo
quadro per la disciplina dei contratti di formazione e
lavoro.
Inquadramento
Distinzione in tre aree professionali:
1aArea
SPECIALIZZATI SUPER : ( parametro 178 )
* Innestatore capace di eseguire tutti i tipi d'innesto;
* dosatore e irroratore di esteri fosforici;
* operatore di lotta fitopatologica ;
* conduttore di macchine agricole complesse;
* meccanico;
* trebbiatore;
* trattorista;
* conduttore di macchine agricole od elettriche con
patente di guida;
* potatore e innestatore;
* addetto alle colture sperimentali vivaistiche;
* autista che indipendentemente dalla portata del
mezzo, esegue scritture amministrative
e
contabili di natura fiscale;
* mastro impaccatore;
* capo squadra;
* addetto alla manutenzione e gestione di impianti di
aziende agrituristiche;
* addetto unico ai pasti nelle aziende agrituristiche;
* responsabile di scuderia con funzioni di istruttore;
* conduttore di pulmino oltre 9 unità.
SPECIALIZZATI: ( parametro 170 )
* addetto ai lavori di fiducia connessi alla vigilanza
ed alla custodia;
* raccoglitore di agrumi;
* tagliapiedi;
* addetto alle colture in serre;
* rimondatore;
* dosatore con patentino;
* coltivatore di ortaggi in pieno campo;
* addetto agli impianti anti gelo;
* raccoglitore di frutta per il consumo da tavola;
* ortolano specializzato;
* costruttore di muri in cemento e a secco;
* irroratore;
* mastro di conso;
* addetto all'impianto di colture arboree ( sestiatore e
piantatore );
* addetto a lavori di ruspa;
* addetto ai lavori di riceppatura;
* sestiatore e piantatore di ortalizi;
* addetto spollonatura vigneto;
* raccoglitore di ulive da tavola;
* addetto all'uso delle macchine nel frantoio;
* autista;
* magazziniere;
* giardiniere specializzato;
* fattore di campagna;
* pastore di bovini, ovini e caprini che oltre alla
custodia provvede alla mungitura e lavorazione del
latte;
* impaccatore;
* alzacasse;
* uomo di magazzino;
* addetto alla refezione in azienda agrituristica;
* responsabile allevamento di selvaggina;
2aArea
QUALIFICATI SUPER: ( parametro 165 )
* conduttore di macchine agricole senza patente;
* conduttore di motocoltivatore e motozappa;
* addetto alle coltivazioni orticole non classificato
negli specializzati;
* addetto alla sorveglianza dell' azienda;
* operaio di manovra nelle fumigazioni anticoccidiche;
* addetto alla sistemazione dei terreni per
l'irrigazione;
* addetto alla sconcatura negli agrumeti e nei frutteti;
* cernitrice;
* mezzo braccio;
* addetto al maneggio ed alla scuderia;
* aiuto cuoco in azienda agrituristica.
Prevedere l'inserimento nel livello di qualificato super
di lavoratori che abbiano già le
caratteristiche del qualificato con adeguata esperienza
nella propria mansione.
QUALIFICATI: ( parametro 158 )
* addetto alle operazioni di abbacchiatura;
* addetto raccolta di prodotti industriali di pieno
campo;
* addetto alla semina e concimazione;
* addetto alla ronca del noccioleto;
* taglia canne;
* addetto falciatura fieno e foraggi;
* addetto alla pigiatura dell'uva;
* addetto imboccatura trebbia;
* addetto raccolta uva da tavola;
* vaccaro o bovaro, pastore addetto alla custodia
allevamento e pascolo;
* incartatrice;
* addetto al guardaroba, lavanderia e stireria in
azienda agrituristica;
* conducente di automezzo leggero con patente "B" o "C".
3aArea
COMUNI: ( parametro 140 )
* Lavoratori che non essendo in possesso di requisiti
particolari non rientrano nelle categorie
superiori.
* Lavoratori addetti alla raccolta.
* Addetto alle pulizie ed alla preparazione degli
alloggi nelle aziende agrituristiche:
EX ART.54 : ( parametro 124 ex art. 54 A - parametro 100
ex art. 54 B )
*a) Addetti alle operazioni di raccolta riguardanti:
uliveto e patate, che operano per il 1° anno in
agricoltura e non superano le 51 giornate di lavoro,
trascorse le quali vengono inquadrati tra i comuni.
*b) Addetti alle operazioni di raccolta
riguardanti: vigneto e mandarineto , che
operano per il
1° anno in agricoltura e non superano le 51 giornate di
lavoro, trascorse le quali vengono inquadrati tra i
comuni.
Ai lavoratori ai quali, indipendentemente dalla
qualifica, il datore di lavoro conferisce l'incarico di
capo, viene riconosciuta la corresponsione di una
maggiorazione salariale del 10%.
B) Operai florovivaisti
Inquadramento secondo la classificazione degli operai
agricoli:
1aarea:
Operaio specializzato super ed operaio specializzato (
parametri 123.3 e 118.8 )
2aarea:
Operaio Qualificato Super e Qualificato ( parametri
115.2 e 109.3 )
3aarea
Operaio comune ( parametro 100 )
Con riserva di presentare in sede di trattativa
eventuali proposte di nuovi profili, definendone
l’inquadramento nell'ambito delle declaratorie del CCNL.
Ai lavoratori ai quali, indipendentemente dalla
qualifica, il datore di lavoro conferisce l'incarico di
capo, viene riconosciuta la corresponsione di una
maggiorazione salariale del 10%.
Pari Opportunità
Sulla
base della normativa vigente, si propone di prevedere
idonei strumenti volti a favorire
l'occupazione femminile ed il passaggio dalla 2^ alla
1^ area, anche con idonee iniziative di formazione
attraverso gli enti preposti.
Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali,
pari ad ore 6,30 giornaliere.
Nel caso di articolazione su 5 giorni settimanali,
l'orario è di otto ore giornaliere per 4 giorni e di
7 ore per il 5° giorno.
Riposo settimanale
Agli
operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore
consecutive corrispondenti con la domenica.
Per gli operai addetti al governo del bestiame e per
quelli aventi particolari mansioni, ogni
eventuale variazione deve essere concordata almeno 48
ore prima.
Permessi per corsi di addestramento professionale e
recupero scolastico
I lavoratori a tempo determinato che frequentano i corsi
di cui agli artt.31 e 33 del CCNL ,
per usufruire dei permessi devono presentare :
a) certificato di iscrizione rilasciato dall'ente e/o
dalla scuola;
b) certificato trimestrale di frequenza.
Permessi straordinari
Ai
donatori di sangue viene concessa una giornata di
permesso retribuito da usufruirsi
secondo le modalità previste dalla legge 13.7.1967
n.584.
Il permesso matrimoniale retribuito viene elevato a 15
giorni.
Interruzioni e recuperi
Nel caso di interruzioni dovute a causa di forza
maggiore, se l'evento si verifica nelle prime
3 ore, il lavoratore avrà diritto al 50% della
retribuzione di qualifica; se l'evento si verifica oltre
la
3^ ora , al lavoratore spetterà l'intera retribuzione di
qualifica. In questo caso, se comandato,
resterà a disposizione dell'azienda fino alla fine del
turno di lavoro.
Organizzazione del lavoro
Le parti decidono d'incontrarsi a livello aziendale
per l'ottimale utilizzazione degli strumenti
contrattuali ( ferie, riposi, riduzione d'orario ), e
concordare le misure atte allo scopo.
Aumenti salariali
Aumento
pari al 3% ( inflazione programmata prevista per il
biennio 2000/2001 ( come convenuto
al tavolo concertativo nazionale ). Le retribuzioni
provinciali in vigore dal 1 gennaio 2000 sono riportate
nelle tabelle allegate al presente contratto.
Istituzione del salario per obiettivi, in sede
aziendale, attraverso l'individuazione di
settori e
programmi cui prevedere erogazioni strettamente
correlate al raggiungimento degli obiettivi (incrementi
di produttività, di qualità, di competitività )
aziendalmente tra le parti concordati; ( protocollo 23
luglio 1993 ).
Accordi di riallineamento
Eventuali programmi di riallineamento dei trattamenti
economici in atto corrisposti ai salari
contrattuali dovranno completarsi entro l'arco di
vigenza del Contratto Provinciale e rispondere ai
criteri
di cui all'allegato accordo, che fa parte integrante del
presente contratto.
Obblighi tra le parti
La
corresponsione della paga agli O.T.I. avverrà entro il
giorno 27 di ogni mese di scadenza.
Il salario agli O.T.D. verrà di norma corrisposto
settimanalmente.
A fine rapporto di lavoro al lavoratore sarà
rilasciato regolare prospetto relativo al T.F.R.
corrisposto
Rimborso spese
I lavoratori comandati a prestare servizio fuori
dell'azienda, hanno diritto al rimborso
delle spese effettuate ( viaggio, vitto, alloggio)
previa presentazione di giustificativi.
Indennità di percorso
Qualora
l'azienda non fornisca il mezzo di trasporto, è dovuta
al lavoratore un'indennità
nella seguente misura:
- entro i 4 Km A/R sarà corrisposta un'indennità
di £.600;
- oltre i 4 Km A/R sarà corrisposta un'indennità
di £.500 al Km.
Attrezzi ed utensili
L'indennità
attrezzi viene fissata in £.300 giornaliere.
Cottimo
Quando il lavoro viene eseguito a cottimo, al lavoratore
dovrà essere consentito un guadagno
minimo non inferiore al 25% in più della normale
retribuzione.
Vendita di prodotti sulla pianta
Il titolare dell'azienda, nel caso di vendita del
prodotto sulla pianta, deve darne comunicazione alla
sezione circoscrizionale per il collocamento agricolo ed
alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Nel contratto di vendita dovrà prevedersi la
salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori
già dipendenti dell'azienda agricola.
Rimborso Generi in natura
Gli O.T.I. che per contratto individuale, per
consuetudine e comunque di fatto percepiscono
generi in natura o beneficiano di alloggio o annessi (
orto, ecc... ), nel caso siano privati di tali benefici,
verranno indennizzati, forfettariamente, con la somma
di £. 500.000.
Lavori pesanti e nocivi
Sono
considerati lavori pesanti:
scasso a mano, trasporto e maneggio di pesi superiori a
15 Kg, abbattimento di alberi con mezzi non
meccanici, abbacchiatura e lavori in acqua.
Sono considerati lavori nocivi:
preparazione e somministrazione di antiparassitari,
anticrittogamici, erbicidi ed insetticidi, pulitura
interna delle vasche da vino della feccia, pulitura
stalle e lavori in concimaia, lavori svolti nei silos,
lavori svolti nelle serre.
Riduzione orario di lavoro per lavori pesanti e nocivi
Riduzione
dell'orario di lavoro di 2 ore e 30 per tutti i lavori
pesanti e nocivi.
Agli operai per il periodo in cui vengono adibiti a
lavori pesanti e/o nocivi, sarà
corrisposta una maggiorazione del 10%.
Sicurezza, ambiente di lavoro e salute
Fermo
restando quanto verrà definito in sede nazionale, specie
in attuazione del D.L. 626/94,
si conviene:
I trattamenti con prodotti nocivi vanno vietati durante
la presenza in azienda di altri lavoratori;
Le aziende non potranno adibire personale femminile
entro i primi tre mesi di gravidanza a mansioni
nocive e pesanti;
Agli O.T.I., adibiti ai lavori nocivi, saranno concessi
3 permessi retribuiti annui per sottoporsi a visita
medica;
Gli O.T.D. che raggiungono 40 giorni l'anno presso la
stessa azienda, hanno diritto ad 1 permesso
retribuito per sottoporsi a visita;
Dotazione di tutti i mezzi idonei ( tute, stivali,
guanti, mascherine, ecc... ) per proteggere i lavoratori
da possibili intossicazioni e malattie;
Esplicito richiamo delle norme antinfortunistiche legate
all'utilizzo dei mezzi meccanici.
F.I.M.I.
Si ritiene di dover procedere alla verifica del
funzionamento attuale ed alla individuazione
delle prospettive di miglior servizio ai lavoratori,
con possibilità di ampliarne i compiti sia
nel campo delle erogazioni integrative che delle
agevolazioni all'inserimento di forze nuove e
Applicazione
integrale del protocollo d'intesa e delle norme del
CCNL.
Le riunioni in azienda, oltre che dalle rappresentanze
sindacali aziendali, possono essere indette,
congiuntamente o singolarmente, anche dalle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente
contratto
Quote sindacali per delega
L'azienda
è tenuta dietro lettera/delega sottoscritta dal
lavoratore interessato, ad operare la
trattenuta del 1% per contributi sindacali ed a
versarla all'Organizzazione Sindacale, firmataria
del presente contratto, cui il lavoratore è iscritto,
secondo le modalità che l' O.S. comunicherà.
La delega può essere consegnata direttamente dal
lavoratore ovvero inviata dall'O.S. cui appartiene.
Norma
di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente
testo, si rimanda al CCNL vigente.
Accordo Provinciale di Gradualità
Le parti convenute,
constatatoche
nella provincia di Messina si registra differenza tra il
salario contrattuale e quello reale,
a causa di differenti condizioni economiche, ambientali
e commerciali dei vari settori produttivi;
verificatoche
il CCNL fa carico alle provincie della possibilità di
stipulare accordi di riallineamento
graduali al contratto,
addivengono al seguente accordo:
- le aziende aderenti alle OO.PP. firmatarie
del Contratto Provinciale possono aderire
al programma di riallineamento provinciale se rispettano
le normative contrattuali e contributive
nella loro interezza;
- condizione per aderire è quella dell’applicazione in
azienda del principio della riassunzione
con garanzie occupazionali pari almeno a quelle
dell’anno precedente;
-il
programma di riallineamento deve essere sottoscritto su
apposito verbale di adesione
aziendale dal quale risultino anche i lavoratori
interessati addetti e la loro qualifica;
-L'azienda
e/o la propria associazione professionale, secondo
quanto previsto dalle vigenti
disposizioni ministeriali, comunicheranno alle OO.SS.
firmatarie del presente accordo, la volontà
di aderire al programma di riallineamento,;
- In base a tale programma, i salari sono definiti
nelle allegate tabelle con le variazioni
degli stessi alle scadenze indicate;
- Andranno comunque aggiunti, ai salari già determinati,
gli aumenti derivanti dal rinnovo del
CCNL o da altri accordi;
Letto, confermato e sottoscritto
Verbale di accordo di riallineamento
L'anno
………………………………….. il giorno …………… del mese di …….…………… si
sono incontrati:
per l'azienda agricola ………………………. il sig.
…………………………………….., nato il ………… a …………………………,
codice fiscale …………………………………., nella qualità di
…………………….., assistito da ……………………………………………………………………. ed
i lavoratori appresso elencati, assistiti da
………………………………………………….…………….
Premesso che l'azienda agricola menzionata in
premessa, con sede giuridica in ……………………………….., estesa
Ha ……… articolata nelle seguenti colture
……………………………………………………………………………………………………………, alle cui
dipendenze lavorano i sotto elencati lavoratori:
1.…………………………………………….
nato a ………………………….. il ……………... codice fiscale
…………………………………………………………; Qualifica …………………...
2.………………………………………………
nato a ………………………….… il ………………, cod.fisc.
……………………………………………………………….; Qualifica ………………….
intende aderire al programma di riallineamento delle
retribuzioni previsto dal Contratto Provinciale di
lavoro degli operai agricoli e florovivaisti stipulato
in data 22 maggio 2000 da Flai-Cgil, Fisba-Cisl ,
Uila-Uil, Unione Provinciale Agricoltori, Federazione
Provinciale Coltivatori Diretti, e dalla
Confederazione Italiana Agricoltori, si conviene e si
stipula quanto segue:
·Ai
lavoratori dipendenti, durante l'intero periodo di
vigenza del presente accordo, salvo cause di
forza maggiore, saranno garantite
almeno lo stesso numero di giornate lavorate l'anno
precedente;
·Si
conviene di attivare il diritto alla riassunzione dei
lavoratori dipendenti, previsto dal CCNL,
dal Contratto Provinciale e dalla vigente
normativa, senza che gli stessi debbano avanzare
istanza
scritta; nei criteri di determinazione delle
precedenze nella riassunzione si terrà conto:
dell'anzianità
di lavoro prestata nell'azienda,
dell'anzianità di disoccupazione e del carico familiare;
·Le
parti, convengono che a far data dal1
gennaio 2000le
retribuzioni giornaliere da corrispondere ai
lavoratori sono le seguenti :
£.
57.000
per l'operaio comune;
£.
70.400
per l'operaio qualificato;
£.
75.100
per l'operaio qualificato super;
£.
84.000
per l'operaio specializzato;
£.
86.000
per l'operaio specializzato super;
secondo quanto previsto dall'accordo provinciale di
gradualità, e dalle tabelle allegate al vigente
Contratto Provinciale, tali retribuzioni alle scadenze
appresso indicate saranno le seguenti:
dal 1 Gennaio 2001 al 31 dicembre 2001:
£.
63.779
per l'operaio comune;
£.
76.407
per l'operaio qualificato;
£.
78.229
per l'operaio qualificato super;
£.
88.169
per l'operaio specializzato;
£.
91.115
per l'operaio specializzato super;
dal 1 Gennaio 2002 al 31 dicembre 2002:
£.
68.617,79
per l'operaio comune;
£.
80.146,05
per l'operaio qualificato;
£.
82.917,61
per l'operaio qualificato super;
£.
90.569
per l'operaio specializzato;
£.
94.204,46
per l'operaio specializzato super;
dal 1 Gennaio 2003 al 30 novembre 2003:
£.
73.455,79
per l'operaio comune;
£.
84.425,05
per l'operaio qualificato;
£.
87.535,61
per l'operaio qualificato super;
£.
92.969
per l'operaio specializzato;
£.
97.296,46
per l'operaio specializzato super;
da Dicembre 2003 retribuzione prevista dal
Contratto Provinciale di Lavoro.
·Alle
retribuzioni sopra determinate, andranno comunque
aggiunti gli aumenti derivanti dal rinnovo del
CCNL o da altri accordi.
·Le
parti si danno atto che per quanto non previsto valgono
le norme del Contratto Nazionale di
Lavoro e del Contratto Provinciale dei lavoratori
agricoli.