VALIDITA’ :01/01/2004 – 31/12/2007
L’anno 2004 il giorno 23 del mese di settembre presso i locali della Coldiretti di Ragusa
tra
- l’Unione Provinciale Agricoltori rappresentata dal Presidente Ing. Francesco Arone di Valentino, dal Vice Presidente Sig. Sandro Gambuzza , dal Direttore Dott. Giovanni Scucces e dal Dott. Oscar Augugliaro
- la Federazione Provinciale Coldiretti rappresentata dal Presidente sig. Giuseppe Guastella, dal Direttore Sig. Francesco Carbone e dal Sig. Giuseppe Adamo
- la Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata dal Presidente Sig. Giombattista Cirignotta, dal Vice-Presidente Sig. Giuseppe Drago e dal Sig. Giuseppe Salinitro
- la FLAI – CGIL rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Giuseppe Giavatto e dai Sig.rri Nunzia Puglisi, Paolo Aquila e Salvatore Tavolino
- la FAI – CISL rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Giovanni D’Avola e dai Sig.rri Giorgio Fede, Rosalino Bocchieri e Sergio Cutrale
- la UILA – UIL rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Giuseppe Ruta e dalla Sig.ra Maria Concetta Di Gregorio
si è stipulato il seguente Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Ragusa.
Con la stipula del contratto nazionale avvenuta il 10/07/2002, la contrattazione collettiva in agricoltura ha confermato la propria articolazione contrattuale in due livelli, quello nazionale e quello provinciale, articolazione ribadita dal decentramento del rinnovo economico biennale.
L’agricoltura ragusana è da diversi decenni il volano dell’intera economia provinciale, fattore questo dimostrato inconfutabilmente dalla grande vivacità delle aziende agricole, che, nonostante le profonde trasformazioni avvenute, continua a scontare notevoli ritardi e difficoltà nel creare reddito anche perchè la maggior parte del valore aggiunto non resta in zona.
La lontananza dei mercati ed i costi aggiuntivi ad essi connessi, la crisi dei mercati ortofrutticoli locali , la grande difficoltà di commercializzazione dei prodotti, le continue ed incessanti calamità atmosferiche e naturali, rappresentano i fattori scatenanti di questa grande difficoltà che continua a provocare una consistente perdita del reddito delle aziende agricole.
In un tale scenario il contratto riveste una grande importanza che, in totale sinergia con l’Osservatorio Provinciale istituito con questo contratto, deve fare emergere le forme esistenti di lavoro irregolare e di evasione contributiva, le condizioni di illegalità presenti ma anche valorizzare figure e profili professionali, verificare la tracciabilità dei prodotti per meglio garantire il consumatore.
Solo un percorso caratterizzato da corrette relazioni sindacali e da una perfetta e praticata sinergia tra le parti può consentire all’agricoltura locale di invertire la rotta per creare condizioni di maggiore redditività nel settore.
Notevoli sono i cambiamenti che stanno interessando il settore agricolo il quale, nonostante tutto, rappresenta la maggiore fonte economico-produttiva ed occupazionale della provincia di Ragusa.
Il rinnovo del Contratto Provinciale rappresenta pertanto uno strumento fondamentale per salvaguardare i diritti dei lavoratori agricoli e consentire alle aziende di programmare concretamente l’attività e la produzione.
SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente contratto di lavoro regola su tutto il territorio provinciale i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse, comprese le aziende florovivaistiche, le aziende agrituristiche, le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato e da tutte le imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 C.C. e delle disposizioni di legge vigenti.
ART. 1 RELAZIONI SINDACALI
Le parti concordano di istituire l’Osservatorio Provinciale previsto dall’art. 6 del C.C.N.L. che dovrà svolgere le seguenti funzioni:
· Monitorare ed individuare, attraverso le informazioni fornite dalle OO.DD., flussi e tipologie di finanziamenti pubblici diretti al settore agricolo;
· Monitorare le tecnologie di produzione ed eventuali programmi di modifica agli stessi che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro, sul fattore occupazionale e sull’ambiente di lavoro;
· Sollecitare interventi pubblici per il settore agricolo ed individuare eventuali ostacoli alla utilizzazione delle risorse naturali e tecniche;
· Monitorare processi di ristrutturazione al fine di evitare consistenti riduzioni occupazionali;
· Monitorare la quantità e la qualità dei flussi occupazionali, ponendo particolare attenzione alla condizione dei giovani , delle donne e dei lavoratori immigrati;
· Impegnare, anche tramite proposte all’Osservatorio Regionale, la Regione e, per quanto di competenza, la Provincia Regionale ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifica per l’agricoltura;
· Fare un’attenta analisi dei profili professionali esistenti all’interno del sistema agricolo provinciale allo scopo di valorizzare figure e profili professionali;
· Esercitare un controllo nei confronti dei datori di lavoro della provincia e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione del contratto di lavoro e delle leggi sociali;
· Individuare le tipologie di lavoro rientranti tra quelli pesanti e nocive;
· Verificare la tracciabilità dei prodotti;
· Vigilare sulla sanità agro-alimentare.
Sono operai agricoli e florovivaisti i lavoratori che esplicano la loro attività nelle imprese agricole il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto Nazionale di lavoro e dal presente Contratto Provinciale di lavoro.
Gli operai agricoli e florovivaisti, a secondo della natura del rapporto, si distinguono in operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato (Art. 19 e 20 C.C.N.L.).
Sono operai a tempo indeterminato:
i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine che prestano la loro opera alle dipendenze di una impresa agricola singola o associata.
Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato. Il datore di lavoro, previa accettazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare all’INPS ed alle S.C.I.C.A. competenti la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Detti operai sono retribuiti con paga erogata mensilmente per tutta la durata del rapporto di lavoro con esclusione delle sole giornate non lavorate per assenze volontarie, malattie od infortunio e per le giornate di sospensione dal lavoro per le quali è stato chiesto ed ottenuto dal datore di lavoro l’intervento della Cassa Integrazione salariale di cui alla Legge 457 del 1972 e successive modificazioni.
Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio ed intervento della Cassa Integrazione salariali operai agricoli e florovivaisti vale quanto disposto dagli articoli 58, 59 , 60 e 61 del C.C.N.L.
Sono altresì da considerare operai a tempo indeterminato i salariati fissi che alla data del 1° settembre 1972 si trovavano in servizio presso aziende agricole in virtù di rapporto di lavoro già disciplinato dalla Legge 533/49 e dai Contratti Collettivi Provinciali.
Questi operai (ex salariati fissi) mantengono per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il trattamento già acquisito in base alla contrattazione collettiva provinciale.
Agli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato spettano per intero gli Istituti e le indennità annue.
Sono operai a tempo determinato:
gli operai che in base alla legge 18 aprile 1962, n° 230, e successive modifiche, sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato per l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.
Per l’attribuzione della qualifica al lavoratore valgono le norme legislative in materia di collocamento.
La qualifica attribuita è valida agli effetti dell’avviamento al lavoro e della conseguente retribuzione.
Gli operai agricoli e florovivaisti si classificano come segue:
PARAMETRO 176: Operaio Specializzato Super
Operai che uniscono capacità prefessionali a titolo di studio di Perito Agrario o assimilabile, innestatori che conoscono e sono capaci di eseguire tutti i tipi di innesto , caldaisti muniti di apposito patentino, muratori a secco, giardinieri.
PARAMETRO169: Operaio Specializzato
Conduttori di autocarri con o senza rimorchi, trattoristi e conduttori di macchine agricole, addetti ai lavori idraulici e forestali, mungitori con attrezzature meccaniche in pieno campo, addetti alla macchine mietitrebbiatrici (imboccatori, manovratori, pressatori), elettricisti, addetti alla programmazione ed alla manutenzione di impianti di irrigazione, costruttori di serre, coordinatori di lavorazione di prodotti, capi-squadra, autisti, potatori-innestatori, cuochi azienda agrituristica e/o servizio mensa aziendale, vivaisti.
PARAMETRO163: Operaio Qualificato Super
Mungitori a mano, addetti alla aratura e semina con apposite macchine, addetti alla disinfestazione dei terreni, aiuto giardiniere.
PARAMETRO 156: Operaio Qualificato
Addetti alla floricoltura, addetti ai trattamenti antiparassitari, mulettisti e conduttori di mezzi meccanici semoventi, camerieri di azienda agrituristica e/o servizio mensa aziendale, aiuto cuoco azienda agrituristica e/o servizio mensa aziendale.
PARAMETRO142: Operaio Comune
Addetti alla preparazione del terreno di irrigazione, addetti alla pigiatura nei palmenti, addetti al trasporto canne a spalla, addetti alla raccolta ed al condizionamento dei prodotti ortofrutticoli in pieno campo ed in serra, addetti alla pulitura della stalla, addetti all’attività zootecnica, vendemmiatori, addetti alla pulitura canali di scolo, zappature vigneti, mastro di torchio (torchiatura uva), torchiature olive, falciatori fieno e tutti quei lavoratori la cui attività non rientra tra quella prevista per i lavoratori specializzati e qualificati.
PARAMETRO 100: Operaio prima esperienza lavorativa
Rientrano in questo parametro gli operai alla prima esperienza lavorativa in agricoltura capaci solo di eseguire mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali.
Gli operai che dimostrano di avere un precedente lavorativo di almeno 51 giornate in agricoltura e/o di almeno tre mesi, non possono più essere inquadrati in questo parametro ma hanno diritto al trattamento salariale degli operai comuni.
Per fase lavorativa si intende:
· ortaggi: piantagione, coltivazione, raccolta e lavorazione post - raccolta;
· agrumeti: zappatura, potatura, irrigazione, raccolta e lavorazione post - raccolta;
· florovivaismo: semina, raccolta e operazione post - raccolta.
Costituiscono eccezioni alla garanzia di occupazione le avversità atmosferiche, le crisi di mercato e, nel caso di aziende diretto – coltivatrici, il rientro di unità attive a carico e gli scambi di manodopera di cui all’art. 2139 del CC.
L’Osservatorio Provinciale previsto dall’art. 1 del presente C.P.L. provvederà ad individuare le tipologie dei lavori pesanti e nocivi.
Le parti concordano che la verifica della sussistenza delle condizioni sopra indicate viene demandata alla contrattazione aziendale.
Il recupero per l’operaio a tempo indeterminato, ove si debbano recuperare le ore lavorative non effettuate a causa di intemperie, dovrà avvenire nel limite massimo di due ore giornaliere e 12 settimanali.
In tal caso non trova applicazione la norma dell’art.8 della Legge 8 agosto 1972 n° 457 e successive modificazioni.
Al lavoratore agricolo che deve sottoporsi a visita medica preventiva sarà concesso un permesso retribuito di due ore purchè al rientro sul posto di lavoro produca certificazione medica comprovante la visita cui si è sottoposto.
Agli operai a tempo determinato che frequentano corsi di formazione professionale di interesse agricolo è riconosciuto un permesso retribuito nella misura di trenta ore annue.
Al lavoratore a tempo determinato, in caso di decesso di parenti di 1° grado, spetta un permesso straordinario di giorni 3, di cui il 1° retribuito.
Al lavoratore a tempo determinato, in caso di matrimonio, spetta un permesso non retribuito di giorni 15.
Si riconosce il diritto di un permesso straordinario non retribuito di 4 ore per ogni settimana al fine di consentire la pratica religiosa.
Considerata la consistente presenza nella nostra provincia di operai agricoli immigrati di cultura e religione islamica , si conviene, a richiesta del dipendente, di riconoscere durante il periodo del Ramadan 2 ore di riposo giornaliero non retribuite ma compensabili in altro periodo.
Eventuale programma di compensazione dell’orario di lavoro viene demandata alla contrattazione aziendale.
All’operaio a tempo determinato possono essere concessi permessi per la partecipazione a corsi di recupero scolastico in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto e nella misura massima di 60 ore annue.
ART. 10 LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
E PER GIUSTIFICATO MOTIVO
A titolo indicativo ricorre “giusta causa di licenziamento” nei seguenti casi:
- grave insubordinazione nei confronti del datore di lavoro o di suoi rappresentanti nell’azienda;
- condanna penale per reati comuni che comportino lo stato di detenzione;
- danneggiamento doloso di beni aziendali;
- danneggiamento dovuto a grave negligenza;
- assenza ingiustificata dal lavoro per tre giorni consecutivi;
- recidiva in una delle gravi mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari;
- furto in azienda;
- rissa o via di fatto all’interno dell’azienda;
- incitamento a disobbedire agli ordini impartiti dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti, fatti salvi motivi di natura sindacale.
A titolo indicativo ricorre “giustificato motivo” di licenziamento nei seguenti casi:
- assenze ingiustificate ripetute con notevole frequenza;
- provato insufficiente rendimento del lavoratore;
- sostanziale riduzione del patrimonio zootecnico e/o della superficie agricola utilizzabile;
- radicale modifica degli ordinamenti colturali, della organizzazione aziendale, degli allevamenti e dello sviluppo della meccanizzazione;
- cessazione dell’attività agricola per il fine contratto di affitto di fondo rustico;
- adesione dell’impresa a forme associative di conduzione o cooperative di servizio;
- incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta o il rientro di unità lavorative limitate a familiari entro il terzo grado anche non conviventi;
- cessazione dell’attività agricola.
L’operaio agricolo a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro senza preavviso qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge da parte del datore di lavoro.
A tutti i lavoratori alle dipendenze di aziende nelle quali non è costituita la mensa o non viene somministrato il vitto, in caso di pernottamento in azienda verrà corrisposta una indennità sostitutiva nella misura di €. 2,50 ( due/50 ) giornaliere.
Ai lavoratori ai quali non viene fornito il mezzo di trasporto per raggiungere l’azienda e/o il posto di lavoro, viene riconosciuta una indennità chilometrica pari a €. 0,026 ( zero/026 ) per ogni chilometro effettuato.
Fino a 15 chilometri ( andata e ritorno ) non è previsto alcun rimborso.
Superati i 100 chilometri ( andata e ritorno al netto della franchigia di 15 Km ), al lavoratore, indipendentemente dai chilometri effettuati, verrà corrisposta una indennità pari a €. 2,50 ( due/50 ) giornalieri.
Il computo dei chilometri effettuati viene calcolato dalla distanza esistente tra la residenza del lavoratore ( casa comunale ) e l’ubicazione dell’azienda e/o del posto di lavoro.
Eventuali condizioni di miglior favore esistenti sono fatte salve.
Le parti concordano un aumento salariale relativamente al secondo biennio del contratto nazionale pari al 6 % della paga in vigore con le seguenti decorrenze:
· 3,0 % dal 01/09/2004;
· 3,0 % dal 01/09/2005.
ART. 15 PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO SALARIALE
( ART. 28 CCNL NORMA TRANSITORIA)
Il precedente C.P.L. aveva come obiettivo, attraverso l’art. 16, quello di raggiungere al 31 dicembre 2003 il salario contrattuale provinciale, obiettivo che non è stato possibile raggiungere a causa della persistente crisi del settore agricolo di cui si è ampiamente parlato nella premessa del presente contratto.
In riferimento alle considerazioni di cui sopra ed alla norma transitoria cui all’art. 28 del C.C.N.L.,
considerato che nella vigenza del precedente C.P.L. si sono sottoscritti accordi di gradualità e/o di riallineamento,
le parti concordano per tutte le aziende che nella precedente vigenza contrattuale non hanno realizzato l’obiettivo del raggiungimento del salario contrattuale, di affrontare la problematica degli adeguamenti salariali in modo da arrivare nel corso della vigenza del presente contratto al raggiungimento del salario contrattuale provinciale.
Conseguentemente, a tutte le aziende che si trovano nelle condizioni di cui sopra, viene data la possibilità di adeguare i salari, stipulando, tramite i soggetti firmatari del presente C.P.L., appositi accordi a livello aziendale o pluriaziendale, secondo quanto stabilito dall’ allegata tabella n. 1.
Eventuali condizioni di miglior favore sono fatte salve.
Le aziende agricole si impegnano ad applicare l’istituto della riassunzione ( senza che questa possa in alcun modo considerarsi continuazione del precedente rapporto di lavoro ) secondo le disposizioni di Legge vigenti e per lo stesso numero di lavoratori impiegati nella precedente annata agraria, compatibilmente con le esigenze aziendali, salvo casi di forza maggiore o motivi non dipendenti dalla propria volontà, al fine di garantire la stabilità poliennale dell’occupazione.
La disponibilità del lavoratore è da intendersi automaticamente riconfermata di anno in anno.
Ai fini del calcolo della riserva, la manodopera riassunta non costituisce quota di calcolo.
In considerazione della data di stipula del presente contratto, le parti concordano di corrispondere ai lavoratori che abbiano effettuato almeno 5 gg. in un mese, una somma dell’importo di €. 12,00 ( dodici/00 ) al mese a titolo di una tantumu per il periodo 1-1-2004 / 31-8-2004.
Detta somma dovrà essere corrisposta da tutte le aziende a seguito di apposito verbale sottoscritto dalle parti.
Le parti concordano di istituire all’atto di stipula del presente accordo una Commissione paritetica bilaterale con il compito di predisporre, entro il 31/12/2004, regolamenti e modalità per la costituzione dell’Ente Bilaterale per l’Agricoltura Ragusana che recepisca tutte le disposizioni previste dall’art. 1 del presente C.P.L. e dall’art. 7 del C.C.N.L. 10/7/2002.
Il nuovo organismo verrà costituito al fine di attivare:
1. Politiche attive del lavoro
2. Integrazioni trattamento economico malattia ed infortunio (F.I.M.I.R.)
3. Fondo assistenza contrattuale provinciale.
Per il trattamento economico previsto dall’art. 60 del C.C.N.L. e dall’art. 83 del C.C.N.L., a decorrerre dalla costituzione dell’organismo, è dovuto all’Ente Bilaterale, per ogni giornata contributiva, una quota di €. 0,24 ( zero/ventiquattro ).
Detta somma è così finalizzata:
· €. 0,15 ( zero/quindici ) al funzionamento del F.I.M.I.R.
· €. 0,09 ( zero/zeronove ) al fondo assistenza contrattuale provinciale
La predetta somma dovuta da tutte le aziende agricole e florovivaistiche è anticipata dalle stesse e viene ripartita nel seguente modo:
a) 1/3 ( €. 0,08 ) a carico del lavoratore
b) 2/3 ( €. 0.16 ) a carico dell’azienda.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La FLAI-CGIL, per quanto riguarda l’articolo 16 del C.P.L. per la costituzione dell’Ente Bilaterale, ritiene di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 90 del CCNL quando la commissione paritetica bilaterale nazionale definirà la proposta di statuto e di regolamento; sono fatti salvi i punti 2 e 3 in attuazione del FIMIR e del fondo di assistenza contrattuale provinciale.
Le parti stabiliscono di demandare alla contrattazione aziendale l’individuazione della opportunità di stipulare accordi per la istituzione di un salario per obiettivi, degli indicatori da prendere a riferimento per la erogazione del salario legato a tali parametri, nonché dei tempi e delle modalità di erogazione dello stesso.
In riferimento agli artt. 14, 15, 16 del vigente CCNL che demanda ad una regolamentazione contrattuale del CPL la materia degli articoli sopra citati, tenuto conto della nuova Legge 30/2003 e del Decreto attuativo legislativo 276/03 che rinvia parte di essi alla contrattazione collettiva, si conviene di rinviare la regolamentazione degli stessi agli indirizzi operativi che verranno dalle rispettive OO.SS. nazionali.
Con riferimento all’art. 31 del C.C.N.L., l’orario di lavoro settimanale viene stabilito in 39 ore.
Per quanto riguarda l’articolazione, tenendo conto anche di possibili esigenze aziendali, l’effettuazione dell’orario settimanale su 5 o 6 gg. , o eventuali flessibilità ( previste dal 2° comma dell’art. 31 del C.C.N.L. ) viene demandata alla contrattazione aziendale.
Il lavoro straordinario verrà corrisposto al lavoratore, secondo le modalità previste dall’art. 39 del C.C.N.L., nel seguente modo:
· su base settimanale, al superamento delle 39 ore di lavoro, nei casi in cui il lavoratore abbia prestato attività lavorativa per almeno 5 gg.;
· su base giornaliera, al superamento dell’ottava ora di lavoro, in tutti gli altri casi, ovvero nei casi in cui il lavoratore durante la settimana abbia lavorato per un numero di giornate inferiori a 5.
ART. 21 LAVORO DISCONTINUO
Nelle aziende in cui il ciclo produttivo ha una finalizzazione attraverso il condizionamento del prodotto, durante la giornata si possono verificare a causa la momentanea mancanza del prodotto periodi di attesa.
Al verificarsi di tali situazioni, al lavoratore, che su richiesta rimane a disposizione dell’azienda, spetta la corresponsione del 50% della retribuzione per il periodo di attesa.
Il presente contratto decorre dal 01/01/2004 e scade il 31/12/2007.
Letto, confermato e sottoscritto.
U.P.A._________________ FLAI – CGIL ___________________
COLDIRETTI ______________ FAI – CISL __________________
C.I.A. ____________________ UILA – UIL ____________________
ESCLUSIVITA’ DI STAMPA – ARCHIVI CONTRATTI
Il presente C.I.P.L. conforme all’originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio della contrattazione collettiva ed ai sensi dell’art.11 della Legge n. 963/88, le parti contraenti si impegnano ad inviare al C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), archivio contratti, Via David Lubin n. 2, Roma, copia del presente C.I. P.L..
In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente C.I.P.L. o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelli stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime.
Le Parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha validità anche per tutti gli accordi applicativi del presente C.I.P.L..
PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO SALARIALE RELATIVO ALL’ ART. 15 DEL C.P.L. DI RAGUSA DEL 23/09/2004
PARAMETRI |
QUALIFICHE |
SALARIO |
142 |
COMUNE |
40,50 |
156 |
QUALIFICATO |
44,49 |
163 |
QUALIFICATO SUPER |
46,49 |
169 |
SPECIALIZZATO |
48,20 |
176 |
SPEC. SUPER |
50,20 |
PARAMETRI |
QUALIFICHE |
SALARIO |
142 |
COMUNE |
42,50 |
156 |
QUALIFICATO |
46,69 |
163 |
QUALIFICATO SUPER |
48,79 |
169 |
SPECIALIZZATO |
50,58 |
176 |
SPEC. SUPER |
52,68 |
PARAMETRI |
QUALIFICHE |
SALARIO |
142 |
COMUNE |
45,00 |
156 |
QUALIFICATO |
49,44 |
163 |
QUALIFICATO SUPER |
51,65 |
169 |
SPECIALIZZATO |
53,56 |
176 |
SPEC. SUPER |
55,77 |
PARAMETRI |
QUALIFICHE |
SALARIO |
142 |
COMUNE |
47,70 |
156 |
QUALIFICATO |
52,40 |
163 |
QUALIFICATO SUPER |
54,75 |
169 |
SPECIALIZZATO |
56,77 |
176 |
SPEC. SUPER |
59,12 |
Per tutte le qualifiche salario contrattuale vigente
Unione Prov.le Agricoltori F.to SCUCCES FLAI – CGIL Prov.le F.to GIAVATTO
Federazione Prov.le Coldiretti F.to CARBONE FAI–CISL Prov.le F.to D’AVOLA
Confederazione Italiana Agricoltori F.to DRAGO UILA – UIL Prov.le F.to RUTA
Retribuzione Giornaliera Contratto Provinciale Lavoro 23/09/2004
Parametro |
Qualifica |
Totale salario contrattuale |
2° Aumento CPL del 01/09/2005 ( 3% ) |
Totale complessivo lordo |
|
|
|
|
|
142
|
Operaio Comune |
48,25 |
1,45 |
49,70 |
156
|
Operaio Qualificato |
52,79 |
1,58 |
54,37 |
163
|
Operaio Qualificato Super |
55,53 |
1,67 |
57,20 |
169
|
Operaio Specializzato |
57,44 |
1,72 |
59,16 |
176
|
Operaio Specializzato Super |
59,63 |
1,79 |
61,42 |
Unione Prov.le Agricoltori Ragusa F.to SCUCCES FLAI – CGIL Prov.le F.to GIAVATTO
Federazione Prov.le Coldiretti F.to CARBONE FAI – CISL Prov.le F.to D’AVOLA
Confederazione Italiana Agricoltori F.to DRAGO UILA UIL Prov.le F.to RUTA
Tabella salariale operai agricoli a tempo indeterminato della provincia di Ragusa
Decorrenza 1° settembre 2005 ratto Nazionale Lavoro 10/07/2002
Retribuzione Giornaliera contratto Provinciale Lavoro 23/09/2004
Parametro |
Qualifica |
Totale salario contrattuale |
2° Aumento CPL del 01/09/2005 ( 3% ) |
Totale complessivo lordo |
|
|
|
|
|
142
|
Operaio Comune |
953,93 |
28,62 |
982,55 |
156
|
Operaio Qualificato |
1.044,11 |
31,32 |
1.075,43 |
163
|
Operaio Qualificato Super |
1.098,05 |
32,94 |
1.130,99 |
169
|
Operaio Specializzato |
1.143,49 |
34,30 |
1.177,79 |
176
|
Operaio Specializzato Super |
1.180,13 |
35,40 |
1.215,53 |
Unione Prov.le Agricoltori Ragusa F.to SCUCCES FLAI – CGIL Prov.le F.to GIAVATTO