II LIVELLO

PER I QUADRI

E GLI IMPIEGATI AGRICOLI DELLA SICILIA

01 Gennaio 2002  - 31 Dicembre 2005

 L’anno 2002, il giorno 21 del mese di giugno, presso la sede legale della Federazione Regionale degli Agricoltori della Sicilia in Palermo – Via Alessio di Giovanni, 14

 Tra

  • La Federazione Regionale degli Agricoltori della Sicilia,  rappresentata da:

-Dott. Biagio Bonfiglio e Dott. Salvatore Taranto, appositamente delegati dal Consiglio Direttivo della stessa;

  • La Federazione Regionale Coltivatori Diretti di Sicilia, rappresentata da:

-Rag. Carmelo Castorina e Dott. Ferdinando La Motta

  • La Federazione Regionale Agricoltori – C.I.A., , rappresentata da:

-Dott.ssa Angela Sciortino

E

 La Confederdia Sicilia,  rappresentata da:

-Dott. Salvatore Dimino, Salvatore Cannella, Vito Messina,  Baldassare Gaudioso

La Flai – Cgil Sicilia,  rappresentata da:

-Sig. Italo Tripi e Sig. Salvatore Lo Balbo

La Fai – Cisl Sicilia, rappresentata da:

-Sig. Fabrizio Scatà

La Uila- Uil Sicilia , rappresentata da:

-Sig. Gaetano Pensabene

 

 Si è stipulato il presente Contratto Territoriale per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della Sicilia.

  

PARTE INTRODUTTIVA 

 ART.1

Decorrenza, durata del Contratto territoriale e procedure di rinnovo

Il presente contratto decorre dal 1° Gennaio 2002 e scadrà il 31 Dicembre 2005, salvo le norme per le quali è stata prevista apposita data.

Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdetto a mezzo raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di mancata disdetta si intende prorogato per un anno e così di anno in anno.

La parte che avrà disdetto dovrà comunicare all’altra le proposte per il rinnovo almeno 4 mesi prima.

Le trattative dovranno avere inizio entro i due mesi successivi dall’invio delle proposte di rinnovo.

 

NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

   ART. 2

 ( Orario di lavoro, retribuzione per obiettivi , convenzioni)

 ORARIO DI LAVORO

 

Ad integrazione dell’art. 4 delle “condizioni di miglior favore” di cui all’art. 9, si conviene che, sulla base di esigenze organizzative aziendali o per progetti o per obiettivi specifici ed a seguito di un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali previste dalla normativa nazionale vigente, è possibile effettuare un orario di lavoro ordinario pari a 44 ore settimanali per un massimo di 60 giornate lavorative annue. Le parti possono convenire il recupero di tale maggiore orario in altro periodo dell’anno sulla base di intese specifiche.

   

RETRIBUZIONE PER OBIETTIVI

 

Le parti concordano di decentrare a livello aziendale, ove possibile, intese relative alla definizione di una “ retribuzione per obiettivi”, legata strettamente ai risultati conseguitivi nella realizzazione di programmi,insieme concordati, ed aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività legali alle esigenze aziendali.

 

   

CONVENZIONI

 

Qualora in azienda si sottoscrivano convenzioni ai sensi dell’art. 17 della legge n. 56/87 e L.R. n. 36/90 che possano coinvolgere sia gli impiegati che gli operai agricoli, esse vanno sottoscritte tra le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e dei C.P.L. degli operai agricoli.

 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

ART.3

Retribuzione

 

Con le decorrenze sotto indicate , gli aumenti derivanti dal presente contratto, secondo quanto previsto dagli artt. 2,24 e 61 del C.C.N.L. del 05/04/00, e calcolati sugli importi a fianco indicati per singola categoria, sono i seguenti:

 *******                    Dal 1° Gennaio 2002       Dal 1° Gennaio 2003

1/a categoria € 1.482,68       (5%)  € 74,13        (4,0%) €  59,31

2/a categoria € 1.328,16       (5%)  € 66,41        (3,5%) €  46,49

3/a categoria € 1.163,75       (5%)  € 58,19        (3,0%) €  34,91

4/a categoria € 1.033,23       (5%)  € 51,66        (2,0%) €  20,66

5/a categoria €   951,30       (5%)  € 47,57        (1,5%) €  14,27

6/a categoria €   877,32       (5%)  € 43,87        (1,0%) €   8,77

 I suddetti aumenti saranno inseriti, insieme con il precedente “incremento territoriale”, nella voce “integrativo regionale”.

 

 

TABELLA RETRIBUITIVA DEI QUADRI ED IMPIEGATI AGRICOLI

DELLA SICILIA IN VIGORE DAL 01/01/2002

 

Cat. 

Stipendio base 

Contingenza 

E.D.R. 

Integrativo Regionale 

Stipendio  Mensile 

  

  

  

  

  

  

1a 

602,70

526,19

10,33

430,49

1.569,71

2a 

510,16

520,56

10,33

365,96

1.407,01

3a 

431,68

515,62

10,33

277,17

1.234,80

4a 

379,20

512,74

10,33

196,27

1.098,54

5a 

342,41

510,81

10,33

149,31

1.012,86

6a 

303,44

508,34

10,33

113,08

935,19

In vigore dal 01/01/2003

Cat. 

Stipendio base 

Contingenza 

E.D.R. 

Integrativo Regionale 

Stipendio  Mensile 

  

  

  

  

  

  

1a 

602,70

526,19

10,33

489,8

1.629,02

2a 

510,16

520,56

10,33

412,45

1.453,50

3a 

431,68

515,62

10,33

312,08

1.269,71

4a 

379,20

512,74

10,33

216,93

1.119,20

5a 

342,41

510,81

10,33

163,58

1.027,13

6a 

303,44

508,34

10,33

121,85

943,96

 

   

     Quadri: indennità di funzione mensile

 

Tale indennità viene elevata da £ 50.000 ad € 50,00

 

 Art.4

 Indennità di cassa

Con decorrenza 1° Gennaio 2002 l'indennità di cassa, già determinata nella misura di £ 75.000 (€ 38,73) dall'art. 29 del CCNL del 05/05/2000, è fissata nella nuova misura di € 50.00 mensili da corrispondersi per dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese e, nella sua misura mensile non è frazionabile. Tale indennità non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione.

   

Art.5

 Indennità mezzo di trasporto

 

Nel caso che il datore di lavoro non fornisca al dipendente un mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli, si richiede per il dipendente, a titolo di rimborso spese, un compenso sulla base del tipo del mezzo e delle tariffe ACI per il costo chilometrico di esercizio riferito al mezzo di trasporto medesimo.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto a sottoscrivere, a proprio carico, una polizza Kasko.

 

Art. 6

 Rapporto di lavoro a tempo parziale presso più aziende

   

Ai quadri e impiegati agricoli appartenenti alla 1/a, 2/a, e 3/a categoria con più rapporti di lavoro a tempo parziale presso più aziende è riconosciuta, ai sensi dell'art.10 del C.C.N.L. una maggiorazione, a titolo di indennità, del 13% della retribuzione oraria dovuta da ogni singola azienda per le ore previste dal contratto a tempo parziale effettivamente prestate.

 

Art. 7

Tutela della salute

 

Visto lo stato di applicazione della legge 626/94 in Sicilia, le parti concordano di promuovere una serie di iniziative, anche nelle provincie, al fini di dare attuazione al verbale d'incontro del 18/12/96 sottoscritto anche dalla Confederdia, in applicazione dell'accordo stesso.

In particolare verrà promossa una assise regionale di tutte le strutture territoriali delle organizzazioni firmatarie del presente contratto.

Le parti si impegnano a costituire il Comitato Paritetico regionale.

NOTA A VERBALE

In attuazione del verbale suddetto, i firmatari del presente contratto forniranno alla Confagricoltura Regionale, entro il mese di luglio 2002, due nominativi (uno effettivo ed uno supplente).

Entro il successivo mese di settembre la Confagricoltura Regionale convocherà la prima riunione.

 

Art. 8

 Osservatorio regionale

   

Si concorda la costituzione a livello regionale di un Osservatorio comune paritetico sullo stato del settore tra operai ed impiegati.

Tra i compiti dell'Osservatorio particolare rilievo avrà la individuazione di figure professionali che necessitino di aggiornamento o formazione professionale.

 

Art. 9

 Condizioni di miglior favore

   

Le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti o derivanti da accordi individuali o da consuetudini locali o da contratti o da accordi stipulati tra le parti contraenti, vengono salvaguardate ad ogni effetto .

Si richiamano gli articoli dell'accordo regionale del 30/7/92 non aggiornati che sono:

 

"Art.2 INDENNITA' PARTICOLARE

In applicazione dell'art. 14 ultimo comma del contratto nazionale vigente, che ha per titolo: Lavoro straordinario , festivo, notturno, agli impiegati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovrà essere corrisposta, in aggiunta a quanto previsto allo stesso art.14, una ulteriore maggiorazione del 20% limitatamente ai periodi in cui vengono effettuate le operazioni di ammasso dell'uva."

 

"Art. 3: DEMETALIZZAZIONE

 Nel caso in cui il tecnico enologo effettui operazioni di demetalizzazione dei vini, allo stesso viene riconosciuto un compenso in riferimento ad apposite tabelle professionali."

 

"Art.4: ORARIO DI LAVORO

Con riferimento alla norma nazionale che disciplina l'orario di lavoro, si conviene che l'orario ordinario di lavoro nella settimana sarà distribuito normalmente in cinque giorni, salvo particolari e diverse esigenze aziendali.

 

Federazione Regionale degli  Agricoltori della Sicilia

Confederdia Sicilia

Flai  Cgil Sicilia

Federazione Regionale Coltivatori Diretti di Sicilia