CIRL IMPIEGATI


CIRL IMPIEGATI

Il giorno 4 giugno 1998. presso la sede della Federazione regionale degli agricoltori della Sicilia in Palermo Via Alessio di Giovanni, 14

tra

La Federazione regionale degli agricoltori della Sicilia, rappresentata da: Dott. Biagio Bonfiglio, Responsabile Sindacale della Confìgricolitira regionale; Dott. Benedetto Davì, Direttore Confagricoltura regionale;

Dott. Giuseppe Modica, Funzionario Confagricoltura regionale.

La Federazione regionale Coltivatori Diretti di Sicilia, rappresentata da:

Rag. Lorenzo Cusimano. Funzionario in rappresentanza del Presidente e Legale Rappresentante

Sig. Giuseppe Guastella.

La Federazione regionale Agricoltori - C.I.A., rappresentata da:

Sig.a Angela Sciortino. Componente Presidenza Regionale

e

La Confederdia Sicilia, rappresentata da:

Dott. Salvatore Dimijìo. Segretario Generale Regionale Confederdia - Sicilia, assistito da:

Rag. Vito Messina. Segretario Regionale Federdia;

Rag. Salvatore Caniiella, Segretario Regionale Amministrativo;

Rag. Baldassare Gaudioso, Responsabile Regionale Operatori Tecnici.

La Flai - Cgil Sicilia, rappresentata da:

Sig. Giuseppe Caruana. Segretario Generale Flai - Cgil Sicilia;

Sig. Salvatore Lo Balbo. Segretario Regionale Flai - Cgil Sicilia.

La Fisba - Cisì Sicilia, rappresentata da:

Sig. Armando Zanotti, Segretario Generale Fisba - Cisl Sicilia-,

Sig. Francesco Inguanti. Segretario Regionale Fisba - Cisl;

Sig. Enrico Messana. Segretario Regionale Fisba - Cisi;

Sig. Paolo Pintabona. Segretario Regionale Fisba - Cisl.

La Uila - Uil Sicilia, rappresentata da:

Sig. Gaetatio Pensabene, Segretario Regionale Uila assistito dai Sigg.:

Michele Acquisto, Raimondo Cavallaro. Giovanni Sardo.

Si è stipulato il presente Contratto Territoriale per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della Sicilia.

Contratto Territoriale Impiegati Agricoli

ART 1

Decorrenza, durata del Contratto territoriale e procedure di rinnovo.

Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 1998 e scadrà il 31 dicembre 2001, salvo le norme

per le quali è stata prevista apposita data.

Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdettato a mezzo raccomandata A.R. almeno 6 mesi prima della scadenza. In caso di mancata disdetta si intende prorogato per un anno e cosi di anno in anno.

La parte che avrà disdettato dovrà comunicare all’altra le proposte per il rinnovo almeno 4 mesi prima.

Le trattative dovranno avere inizio entro i due mesi successivi l'invio delle proposte di rinnovo.

Norme di organizzazione aziendale

ART 2

( ORARIO DI LAVORO, RETRIBUZIONE PER OBIETTIVI, CONVENZIONI)

  1. Orario dì lavoro.

  2. Ad integrazione dell’art.4 del c.i.r. Sicilia si conviene che, sulla base di esigenze organizzative aziendali o per progetti o per obbiettivi specifici ed a seguito di accordo con i le rappresentanze sindacali aziendali previste dalla normativa contrattuale nazionale vigente, è possibile effettuare un orario di lavoro ordinario pari a 44 ore settimanali per un massimo di 60 giornate lavorative annue. Le parti possono convenire il recupero di tale maggiore orario in altro periodo dell'anno sulla base di intese specifiche.

  3. Salario per obiettivi.

  4. Le parti concordano nel decentrare a livello aziendale, ove possibile, intese relative alla definizione di una "retribuzione per obiettivi", legata strettamente ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, insieme concordati, ed aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività legati all'andamento aziendale.

  5. Convenzioni.

  • Qualora in aziende si sottoscrivano convenzioni ai sensi dell'art. 17 della legge 56/87 e L.R n. 36/90 che possono coinvolgere sia gli impiegati che gli operai agricoli, esse vanno sottoscritte tra le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e dei CPL degli operai agricoli.

  • TRATTAMANTO ECONOMICO

    ART.3

    Retribuzione.

    Con decorrenza dal 1.1.98 e per il biennio 1998/1999, gli aumenti derivanti dal presente contratto, secondo quanto previsto dagli articoli 2, 21 e 57 del ccnl del 13/11/96 e calcolati sugli importi a fianco indicati per singola categoria, sono i seguenti:

    CATEGORIA

    SALARIO VIGENTE

    INCREMENTO REGIONALE

    1^

    £ 2.650.837

    £. 150.000

    2^

    £ 2.378.945

    £ 130.000

    3^

    £ 2.084.380

    £ 114.000

    4^

    £ 1.901.811

    £ 50.000

    5^

    £ 1.760.057

    £ 37.000

    6^

    £ 1.623.284

    £ 34.000

    TABELLA PAGA IN VIGORE DAL 01/01/98

    CAT E PAR

    MIN. NAZ.

    INTEGR. REG. PRECEDENTE

    INCREM. DAL 01/01/98

    STIP. LORDO MENSILE

    I 148

    2.110.837

    540.000

    150.000

    2.800.837

    II 135

    1.928.945

    450.000

    130.000

    2.508.945

    III 124

    1.774.380

    310.000

    114.000

    2.198.380

    IV 114

    1.671.811

    230.000

    50.000

    1.951.811

    V 107

    1.600.057

    160.000

    37.000

    1.797.057

    VI 102

    1.523.283

    100.000

    34.000

    1.657.283

    Quadri: Indennità di funzione mensile di £. 50.000

    ART. 4

    Indennità mezzo di trasporto.

    Nel caso che il datore di lavoro non fornisca al dipendente un mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli, si richiede per il dipendente, a titolo di rimborso spese, un compenso sulla base del tipo del mezzo e delle tariffe ACI per il costo chilometrico di esercizio riferito al mezzo di trasporto medesimo.

    Tale compenso dovrà essere aggiornato in presenza di variazioni delle anzidette tariffe ACI.

    Il datore di lavoro è inoltre tenuto a sottoscrivere, a proprio carico, una polizza Kasko.

  • ART. 5

  • Rapporto di lavoro a tempo parziale per più aziende.

    Agli impiegati agricoli appartenenti alla 1°, 2° e 3° categoria assunti con contratto a tempo parziale è riconosciuta ai sensi dell'art 8 del C,C,N,L una indennità oraria dovuta da ogni singola azienda per le ore previste dal contratto di lavoro a tempo parziale effettivamente spettante.

  • Tale indennità è fissata in lire per ora di lavoro prestata e per categoria come segue:

    1° categoria lire 1.600

  • 2° categoria lire 1.500

    3° categoria 1.300

    ART. 6

    Accordi di gradualità.

    Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese agricole operanti in tutto il territorio della Sicilia, le parti firmatarie del contratto territoriale regionale convengono quanto segue:

  •  

  • a) agli impiegati agricoli, tutelati dal presente contratto, con retribuzioni e contribuzioni non corrisposte totalmente o parzialmente a quanto previsto dai contratti e dalle leggi si applica quanto disposto dall'art. 23 della L. N. 196/97.

    b) le aziende che aderiscono al presente accordo sono vincolate al rispetto totale di tutte le norme contrattuali ( normative ed economiche ) e decadono dai benefici del presente accordo al momento in cui vengono denunciati violazioni contrattuali e/o di legge.

    c) gli accordi verranno sottoscritti in sede sindacale datoriale di appartenenza dell'azienda o in sede territoriale con le Rappresentanze Sindacali Aziendali previste dalla normativa contrattuale nazionale vigente e con l'assistenza congiunta dei livelli provinciali / regionali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, previa assemblea con i dipendenti.

    d) sono esclusi dal presente accordo i dipendenti assunti con contratto di lavoro già gravato da benefici di legge nazionali e/o regionali.

    e) la retribuzione lorda da prendere a riferimento negli accordi aziendali comunque non può essere inferiore al 70% di quella contrattuale nazionale, regionale e/o aziendale se esistente.

    In sede aziendale verranno fissate le percentuali di riallineamento che devono raggiungere il salario tabellare territoriale entro 36 mesi dalla firma del contratto di riallineamento.

  • f) l'accordo aziendale deve prevedere:

    •  

    • dati completi dell'azienda

    •  

    • elenco dei dipendenti aziendali;

    •  

    • qualifiche di appartenenza;

    •  

    • retribuzione di partenza;

    •  

    • retribuzione lorda riferita alle percentuali del riallineamento con la data di riferimento.

  •  

  • g) l'applicazione dell'accordo aziendale di riallineamento va verificato dalle parti annualmente.

  • ART.7

    Tutela della salute.

    Visto lo stato di applicazione della 626/94 in Sicilia, le parti concordano di promuovere una serie di iniziative, anche nelle province, al fine di dar attuazione al verbale d'incontro del 18/12/96 che viene sottoscritto in questa occasione anche dalla Confederdia.

    In particolare verrà promossa, una assise regionale di tutte le strutture territoriali dell'organizzazione firmatarie del presente contratto .

    ART. 8

    Osservatorio regionale.

    Si richiede la costituzione a livello regionale di un Osservatorio comune paritetico sullo stato del settore tra operai ed impiegati.

    Tra i compiti dell’osservatorio particolare rilievo sarà l’individuazione di figure professionali che necessitano di aggiornamento o formazione professionale.

    ART.9

    Condizioni di miglior favore.

    Le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da accordi individuali o da consuetudini locali o da contratti o accordi stipulati tra la parti contraenti, vengono salvaguardate ad ogni effetto.

    Si richiamano gli articoli dell'accordo regionale del 30/07/92 non aggiornati:

    "Art. 2: INDENNITA' PARTICOLARE

    In applicazione dell'art. 14 ultimo comma del contratto nazionale vigente, che ha per titolo: 'Lavoro straordinario, festivo, notturno, agli impiegati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovrà essere corrisposta, in aggiunta a quanto previsto dallo stesso art. 14, una ulteriore maggiorazione del 20% limitatamente ai periodi in cui vengono effettuate le operazioni di ammasso dell'uva."

    "Art. 3: DEMETALIZZAZIONE

    Nel caso in cui il tecnico enologo effettui operazioni di demetalizzazione dei vini, allo stesso viene riconosciuto un compenso in riferimento ad apposite tabelle professionali."

    " Art. 4: ORARIO DI LAVORO

    Con riferimento alla norma nazionale che disciplina l'orario di lavoro, si conviene che l'orario ordinario di lavoro nella settimana sarà distribuito normalmente in cinque giorni, salvo particolari e diverse esigenze aziendali.

    Si conviene, altresì, di accorpare la riduzione di un'ora dell'orario di lavoro in un solo giorno della settimana lavorativa, salvo diverse esigenze aziendali." (Questo capoverso è stato superato dall'ultimo C.C.N.L.)

    NOTA A VERBALE

    Le norme del presente contratto territoriale saranno sottoposte agli organi decisionali delle Organizzazioni firmatarie per la loro definitiva approvazione ed efficacia.