CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DI LAVORO


 

FLAI - CGIL  FISBA - CISL  UISBA - UIL

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DI LAVORO

PER GLI OPERAI ADDETTI AI LAVORI

DI SISTEMAZIONE

IDRAULICO FORESTALE E IDRAULICO AGRARIO

 

PALERMO, 30 MARZO 1994

Il giorno 30 Marzo 1994 in Palermo, presso la Sede della Presidenza (Della Regione Siciliana)

tra

la delegazione Costituita dagli Assessori Regionali al Lavoro- Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione, all'Agricoltura e Foreste ed al Bilancio e Finanze

e

la FLAI - CIGL rappresentata da Giuseppe Caruana, Antonio Riolo e Francesco Gioia;

la FISBA-CISL rappresentata da Armando Zanotti, Francesco Inguanti, Giovanni Belluardo, Mario Venticinque e Rosario Leonardi;

la UISBA-UIL rappresentata da Gaetano Pensabene, Michele Acquisto, Sebastiano Tallarita;

si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro integrativo del contralto collettivo nazionale 13 Giugno 1991 per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria

 

PREMESSA

In aderenza ai contenuti ed agli indirizzi fissati dalla premessa e dal l'art. 2 del CCNL del 13.06.1991 le parti convengono che:

-   gli interventi in direzione della forestazione debbono essere coerenti alla scelta di una programmazione   complessiva dello sviluppo che tenda ad eliminare gli squilibri settoriali, assicurando il recupero delle zone interne e di quelle particolarmente svantaggiate e devono tendere ad elevare l'indice di boscosità per allinearlo alla media nazionale;

-     l'intervento forestale, pertanto, deve puntare alla esaltazione di un ruolo nuovo e qualificante degli addetti, quali produttori di beni e di servizi, contro ogni logica assistenziale e di spreco; la programmazione degli investimenti nel settore deve prevedere interventi per la forestazione protettiva e produttiva A tal fine deve essere indirizzata la redazione degli strumenti di progettualità pianificati così come previsto nella legislazione vigente;

-     la qualificazione dell'intervento forestale deve essere accompagnata dal potenziamento dell'azione di tutela dell'ambiente e del servizio di prevenzione e spegnimento degli incendi, quali strumenti che assicurino una reale salvaguardia del patrimonio boschivo ed un migliore rapporto uomo-natura;

-   l'azione pubblica deve puntare a combinazioni produttive che associno gli interventi forestali ad attività di indotto zootecniche ed agronomiche;

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le organizzazioni sindacali auspicano che disponibilità finanziarie derivanti da leggi Regionali, Nazionali e Comunitarie nonché del bilancio ordinario della Regione, devono essere convogliate in un unico strumento di intervento al fine di costituire la condizione essenziale per il proseguimento di una politica di programmazione degli interventi nel settore nel cui ambito devono 'trovare soluzioni le problematiche del lavoro anche per consolidare una sostanziale stabilita degli addetti.

 

ART.1

SFERA DI APPLICAZIONE

I rapporti di lavoro instaurati nell'ambito della Regione Siciliana con gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico-agraria, eseguiti in amministrazione diretta, sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale 13.06.1991, e dal presente contratto integrativo regionale.

DICHIARAZIONE A VERBALE

- Le organizzazioni sindacali dei lavoratori chiedono alla controparte, la quale ne

prende atto, che venga prospettata agli organi competenti l'esigenza di estendere

l'osservanza del presente contratto alle imprese che eseguano eventuali lavori

forestali in appalto per conto dello Stato o della Regione.

-     Le parti convengono di stralciare dal presente contratto i rapporti di lavoro concernenti  gli  impiegati,  non  essendo  questa  parte  applicabile all'Amministrazione forestale regionale. Le 00.55. si riservano di trattare questa parte con datori di lavoro privati.  

 

ART.2

OSSERVATORIO REGIONALE E SISTEMA DI INFORMAZIONE

Nell'ambito della Regione Siciliana, si costituisce l'osservatorio regionale del settore.

Dell'osservatorio regionale, il cui coordinamento viene individuato nel competente Assessorato regionale, faranno parte in modo paritetico i rappresentanti delle 00.DD. e delle 00.55. stipulanti.

L'osservatorio avrà tra l'altro il compito di:

-     esaminare i programmi regionali d'intervento tenendo conto delle diversificate realtà territoriali legati alle attività forestali nell'ambito delle risorse finan7iarie disponibili e di verificare lo stato di attuazione;

-     analiz7~e le dinamiche occupazionali, la mobilità, i bisogni ed i programmi formativi, nonché gli effetti delle tecnologie innovative sul mercato del lavoro;

L'osservatorio si riunirà almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta una delle parti ne farà esplicita richiesta; di ogni riunione verrà redatto apposito verbale.

 

ART.3

CICLO LAVORATIVO E DURATA MINIMA DEI RAPPORTI A TERMINE.

 Nel le ipotesi in cui i cicli lavorativi programmati prevedano periodi di intervento di durata pari o inferiore a 51 giornate lavorative utili ai fini previdenziali i datori di lavoro si impegnano ad assumere i lavoratori con rapporti a tempo determinato di durata non inferiore a 51 giornate lavorative, per ogni turno di lavoro.

 

 ART.4

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI

In relazione ai piani e programmi di intervento della amministrazione forestale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, i lavoratori gia iscritti nei contingenti di cui all'art. 29 della L. r. 11/89, nonché quelli delle fasce di cui all'art. 6 della L.r. n. 66/81 e successive modificazioni, in aggiunta anche alle eventuali qualifiche possedute avranno attribuita la dizione di "addetti alle attività forestali".

I lavoratori esclusi dalle suddette garanzie, che alla data del 31/12/93 abbiano prestato almeno un turno di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, in aggiunta anche alle eventuali qualifiche possedute avranno attribuita la dizione di "addetti ai cantieri forestali".

 

ART.5

 QUALIFICHE DEGLI OPERAI

Al fine di procedere ad una razionaliz7azione dell'assetto delle qualifiche nel settore, onde meglio raccordarli ai piani ed ai programmi di intervento dell'attività forestale in Sicilia, nonché alla effettiva valorizzazione delle stesse professionalità, le parti convengono di costituire un'apposita Commissione regionale paritetica tra rappresentanti dell'Amministrazione Regionale e delle (>0.55. che entro 30 giorni dalla stipula del presente Contratto integrativo dovrà individuare, all'interno dei livelli disciplinati dal CCNL vigente, le relative figure professionali con particolare riferimento alla realtà isolana. Detta classificazione deve comprendere tutte le figure professionali inquadrabili nel livello di competenza riconducendo ad una sola qualifica profili e/o mansioni omogenei e/o similari.

Le Commissione provvederà anche ad individuare tempi e modalità per l'acquisizione delle nuove qualifiche.

Nelle more della definizione dei lavori della predetta Commissione viene congelata la situazione esistente.

Tutti gli operai a tempo indeterminato dopo due anni di inquadramento nel contingente dovranno essere inquadrati come operai specializzati.

I lavoratori inclusi nelle fasce di garanzia occupazionale di cui all' art. 6 della L.r. 66/81, per la continuità dell'attività svolta e per la professionalità acquisita, sono inquadrati dall'entrata in vigore del presente contratto qualora già non ne facciano parte, nel 2~ livello, "operai qualificati", di cui all'arL 47 del CCNL vigen te.

 

ART.6

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è fissato in 39 ore settimanali.

Le ripartizione del predetto orario viene effettuata dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana in ragione di otto ore giornaliere dal lunedì al giovedì e di sette ore giornaliere al venerdì.

Nei lavori di prevenzione e spegnimento degli incendi (maggio - ottobre), l'orario contrattuale sarà distribuito in sei giorni con turni che prevedono la presenza al lavoro di alcune squadre anche la domenica e giorni festivi.

Eventuali altre deroghe dovranno essere concordate con le organizzazioni sindacali firmatarie.

La distribuzione dell'orario nell'arco della giornata (inizio, termine, pause intermedie) dovrà concordarsi con le rispettive rappresentanze sindacali e per l'Amministrazione Regionale Forestale a livello di Ispettorati Ripartimentali e/o altri Uffici competenti.

Nel periodo maggio - ottobre il nastro' lavorativo giornaliero potrà essere effettuato, a giudizio della direzione lavori, sentite le R.S.A. e le OO.SS Prov.li, in due distinti periodi, uno antimeridiano e l'altro pomeridiano.

 

ART.7

REPERIBILITA'

 Per i periodi di prevenzione e spegnimento degli incendi (1 maggio - 31 ottobre),

a predeterminati contingenti di operai occupati nei cantieri Forestali potrà essere

richiesta la reperibilità nell'arco temporale delle 24 ore.

I lavoratori, in tal caso, hanno diritto ad una indennità pari al 10% della

retribuzione oraria commisurata a paga base e contingenza.

 

     ART.8

INDENNITA' PER I MULATTIERI E PER I CAPI SQUADRA

 Per gli operai con mansioni di mulattiere che mettono a disposizione il mulo e per quelli con mansioni di capo squadra, la misura della retribuzione globale viene maggiorata, rispettivamente del 20% e del 5% rispetto a quella fissata per l'operaio specializzato.

 

ART.9

 INDENNITA' PER I LAVORI SPECIALI  E DISAGIATI E INDENNITA' ATTREZZI

 A)  Lavori pesanti

Sono considerati lavori pesanti:

-     conduzione di trattori e ruspe;

-     lavori di scasso e scateno a mano, con esclusione di quelli relativi alla preparazione del terreno a gradoni ed all'apertura di buche di piccole profondità;

abbattimento di alberi con mezzi non meccanici. B) Lavori nocivi e disagiati

Sono considerati nocivi quei lavori il cui espletamento richiede l'impiego di sostanze nocive quali antiparassitari e diserbanti.

Si considerano disagiati i lavori in acqua, quelli eseguiti in alta montagna, le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi ed il lavoro degli addetti alle torrette di avvistamento.

Gli operai possono essere adibiti ai lavori di cui al presente articolo per una durata massima di 4 ore, con una pausa intermedia di un'ora e fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera

Tale limitazione non si applica per le operazioni di spegnimento degli incendi, per i normali lavori eseguiti in alta montagna e per il lavoro degli addetti  alle torrette di avvistamento.

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elencate competono le maggiorazioni a fianco segnate sulla retribuzione globale:

a) lavori in acqua: 10%;

b) lavori di spegnimento incendi: 15%;

c) lavori in alta montagna: 8% per i lavori che si svolgono da m. 1.000 a m. 1.500 s.l.m.; 10% per i lavori che si svolgono oltre i 1.500 m. s.l.m.;

d) lavoro degli addetti alle torrette di avvistamento: 5%.

Agli operai cui non vengono forniti da parte del datore di lavoro gli attrezzi occorrenti secondo le consuetudini e gli usi locali e gli stessi sono approntati dai medesimi operai, dovrà essere corrisposta una indennità per logorio attrezzi nella misura di L.350 al giorno.

I lavoratori addetti ai lavori pesanti, nocivi e disagiati, verranno dotati di mezzi di protezione, così come previsto dalle norme INAIL.

 

ART.10

 RICOVERI E SERVIZI

 I cantieri di lavoro debbono essere dotati di rifugio ad uso ricovero di fortuna, di spogliatoi e di servizi igienici.

Ad ogni squadra deve essere assegnata una cassetta di pronto soccorso fornita di tutte le specialità sanitarie all 'uopo occorrenti.

I lavoratori addetti ai lavori in acqua devono essere forniti gratuitamente di stivali di gomma, di guanti e di indumenti impermeabili.

Ai lavoratori addetti all'impiego di sostanze nocive, quali antiparassitari e diserbanti, nonché agli addetti alla repressione degli incendi boschivi debbono essere forniti gratuitamente tutti gli indumenti prescritti dalle norme antinfortunistiche inerenti a tali lavorazioni.

 

ART.11

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 50 del CCNL 13.06.91. la corresponsione della retribuzione mensile deve essere effettuata non oltre 10 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.

NOTA A VERBALE

Le parti, relativamente agli aumenti retributivi previsti dal CCNL 13/6~1 per i lavoratori  addetti  ad  attività di  sistemazione  idraulico-forestale ed idraulico-agraria, recepito con Deliberazione n. 348 del 18/11/92 della Giunta Regionale, convengono per l'erogazione, una tantum, ad ogni singolo lavoratore impiegato dall'Amministrazione forestale dall'1/1/9l al 31/12/92, la somma di £. 50.000 per l'anno 1991 e di £. 115.000 per l'anno 1992 per ciascun turno di lavoro di 51 giornate lavorative effettuato.

Al pagamento si farà fronte con apposita norma legislativa e previa individuazione da parte del competente Assessorato Bilancio delle procedure da udlizz~u~ per la erogazione delle somme concordate.

 

ART. 12

INFORTUNIO SUL LAVORO

Agli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto integrativo verrà corrisposta, a carico del datore di lavoro, in caso di infortunio sul lavoro, mediante integrazione del trattamento corrisposto dagli istituti assicurativi, l'intera retribuzione sia del giorno in cui si è verificato l'infortunio (cfr. art. 213 D.P.R. 30.06.l%5 n. 1124), sia nei primi tre giorni successivi a quello in cui si è verificato l'infortunio.

Agli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto integrati vo verrà corrisposto, nei primi tre giorni di assenza per malattia debitamente certificata, un trattamento economico pari all'indennità giornaliera di malattia corrisposta dal l'INPS a partire dal quarto giorno.

 

ART. 13

PARI OPPORTUNITA'

Le parti concordano sulla necessità di promuovere, in attuazione alla raccomandazione CEE 13.12.84, n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo~donna (leggi 903(77 e 125/1991) attività di studio e ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.

 

ART. 14

DELEGATI DI CANTIERE.

In ogni cantiere di lavoro cui siano occupati fino a 50 operai,  può essere eletto un rappresentante nell'ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmataria del presente contratto integrativo, mediante assemblea unica o riunione per singoli raggruppamenti sindacali.

Nei cantieri che occupino un numero di operai superiore a quello indicato nel precedente comma potranno essere eletti due rappresentanti sindacali per ciascuna Organizzazione.

Tutela del delegato.

Il delegato di cantiere non può essere licenziato o trasferito dal cantiere in cui è eletto, né colpito da misure disciplinari e da sanzioni di carattere economico, in costanza del rapporto di lavoro, per motivi attinenti l'attività sindacale svolta Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del delegato non possono essere resi esecutivi se non dopo l'esame con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto integrativo.

Compiti dei delegati di cantiere.

I delegati di cantiere hanno i seguenti compiti:

a) intervenire presso il datore di lavoro o il suo legale rappresentante per fare rispettare il contratto di lavoro e la legislazione sociale vigente;

b) discutere con il datore di lavoro o il suo legale rappresentante questioni riguardanti l'ambiente e le condizioni del lavoro, nonché il programma organizzAtivo del cantiere;

c) definire con il datore di lavoro o il suo legale rappresentante gli obblighi derivanti dall'art. Il della legge 11.3.1970, n. 83;

d) esaminare e concordare con il datore di lavoro o il suo legale rappresentante misure integrative in materia di trasporto, mensa, logorio attrezzi, lavori pesanti, nocivi e disagiati, ecc.;

Permessi sindacali.

Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto integrativo è riconosciuto il diritto di richiedere a mezzo dei propri organi provinciali permessi sindacali retribuiti per gli operai membri dei comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali e per i delegati di cantiere.

I permessi sindacali retribuiti sono accordati nella misura di 12 giorni lavorativi nell'anno, non superiori a giorni tre consecutivi, per i dirigenti nazionali e regionali.

Per i dirigenti provinciali e per i delegati di cantiere i permessi retribuiti sono accordati nella misura di 6 giorni lavorativi nell' arco di 6 mesi di lavoro, cumulabili entro il periodo massimo di 6 mesi.

I dirigenti sindacali di cui al comma i del presente articolo hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione ad attività sindacali in misura non superiore a 8 giorni all'anno.

Per esercitare il diritto di cui sopra i dirigenti sindacali devono presentare all'Azienda la richiesta dell'Organi7zazione sindacale cui appartengono sia essa nazionale, regionale o provinciale.

ART. 15

PERMESSI SINDACALI REGIONALI

Ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmataria del presente contratto, al fine di potere meglio organizzare le proprie attività sindacali nell'ambito del territorio Regionale, potrà avvalersi di un monte ore quantificato e convenuto pari a 2000 ore per 0.S. da utilizzare sotto forma di permessi retribuiti, anche cumulabili, secondo modalità da concordare tra le parti.

 

ART. 16

CONTRIBUTO PER ASSISTENZA CONTRATTUALI REGIONALI

Fermo restando il contributo di assistenza contrattuale nazionale di cui all'art 27 del CCNL 13/06/91, che deve essere trattenuto dai datori di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori e versato alle Organizzazioni sindacali nazionali FLAI-CGIL, FISBA-CISL e UISBA-UIL con le modalità e nella misura di cui all'allegato D al predetto contratto, viene confermato il contributo di assistenza contrattuale regionale.

Tale contributo è fissato nella misura di £. 80 per ciascuna giornata lavorativa e dovrà essere trattenuto dai datori di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori e versato alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto integrativo.

ART. 17

QUOTE SINDACALI

Il datore di lavoro è tenuto ad operare, su delega del lavoratore, una trattenuta nella misura dell'1% sull'importo della retribuzione netta liquidata, a favore delle Organizzazioni sindacali provinciali indicate dal lavoratore medesimo.

Le suddette trattenute dovranno essere versate a cura del datore di lavoro, mensilmente, nelle forme e con le modalità che le Organizzazioni sindacali contraenti comunicheranno.

 

ART. 18  

STATUTO DEI LAVORATORI

In tutte le aziende che assumono lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto integrativo si intendono pienamente operanti le norme della legge 20/5/197O, n. 300 e si riconosce inoltre il diritto agli Istituti di patronato di svolgere nelle aziende e tra i lavoratori le funzioni istituzionali.

 

ART. 19

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Le norme contenute nel presente contratto trovano applicazioni con decorrenza dall'1/1/94 e scadranno il 31/12/95.

Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata A.R..

 

ART. 20

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto integrativo, e fatte salve le condizioni di miglior favore, si rinvia alle disposizioni del CCNL 13/06/91.

NOTA A VERBALE DELLE 00.SS. REGIONALI FLAI~CGIL FISBA-CISL UISBA- UIL

Le OO.SS.

tenuto conto che il progressivo assottigliarsi delle risorse economiche e le conseguenti scelte di bilancio dell'Assemblea Regionale per il 1994 rischiano di ripercuotersi negativamente sulla occupazione nell'amministrazione forestale; considerato che questa fase di difficoltà finanziaria può manifestarsi anche l'anno prossimo; assumono la scelta di rinviare ad altro momento la richiesta di aumenti retributivi nell'ambito del presente CIRL al fine di privilegiare l'occupazione in questa fase di crisi nella nostra Regione.

 

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