FLAI - CGIL FISBA - CISL
UISBA - UIL
CONTRATTO INTEGRATIVO
PER GLI OPERAI ADDETTI AI LAVORI
DI SISTEMAZIONE
IDRAULICO FORESTALE E IDRAULICO AGRARIO
PALERMO, 30 MARZO 1994
Il giorno 30 Marzo 1994 in Palermo, presso la
Sede della Presidenza (Della Regione Siciliana)
tra
la delegazione Costituita dagli Assessori
Regionali al Lavoro- Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed
Emigrazione, all'Agricoltura e Foreste ed al Bilancio e Finanze
e
la FLAI - CIGL rappresentata da Giuseppe
Caruana, Antonio Riolo e Francesco Gioia;
la FISBA-CISL rappresentata da Armando
Zanotti, Francesco Inguanti, Giovanni Belluardo, Mario Venticinque e Rosario
Leonardi;
la UISBA-UIL rappresentata da Gaetano
Pensabene, Michele Acquisto, Sebastiano Tallarita;
si è stipulato il seguente contratto
collettivo di lavoro integrativo del contralto collettivo nazionale 13 Giugno
1991 per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed
idraulico-agraria
PREMESSA
In aderenza ai contenuti ed agli indirizzi
fissati dalla premessa e dal l'art. 2 del CCNL del 13.06.1991 le parti
convengono che:
-
gli interventi in direzione della forestazione debbono essere coerenti
alla scelta di una programmazione
complessiva dello sviluppo che tenda ad eliminare gli squilibri settoriali,
assicurando il recupero delle zone interne e di quelle particolarmente
svantaggiate e devono tendere ad elevare l'indice di boscosità per allinearlo
alla media nazionale;
-
l'intervento forestale, pertanto, deve puntare alla esaltazione di un
ruolo nuovo e qualificante degli addetti, quali produttori di beni e di servizi,
contro ogni logica assistenziale e di spreco; la programmazione degli
investimenti nel settore deve prevedere interventi per la forestazione
protettiva e produttiva A tal fine deve essere indirizzata la redazione degli
strumenti di progettualità pianificati così come previsto nella legislazione
vigente;
-
la qualificazione dell'intervento forestale deve essere accompagnata dal
potenziamento dell'azione di tutela dell'ambiente e del servizio di prevenzione
e spegnimento degli incendi, quali strumenti che assicurino una reale
salvaguardia del patrimonio boschivo ed un migliore rapporto uomo-natura;
-
l'azione pubblica deve puntare a combinazioni produttive che associno gli
interventi forestali ad attività di indotto zootecniche ed agronomiche;
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le organizzazioni sindacali auspicano che
disponibilità finanziarie derivanti da leggi Regionali, Nazionali e Comunitarie
nonché del bilancio ordinario della Regione, devono essere convogliate in un
unico strumento di intervento al fine di costituire la condizione essenziale per
il proseguimento di una politica di programmazione degli interventi nel settore
nel cui ambito devono 'trovare soluzioni le problematiche del lavoro anche per
consolidare una sostanziale stabilita degli addetti.
ART.1
SFERA DI APPLICAZIONE
I rapporti di lavoro instaurati nell'ambito
della Regione Siciliana con gli operai addetti ai lavori di sistemazione
idraulico forestale ed idraulico-agraria, eseguiti in amministrazione diretta,
sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale 13.06.1991, e dal presente
contratto integrativo regionale.
DICHIARAZIONE A VERBALE
- Le organizzazioni sindacali dei lavoratori
chiedono alla controparte, la quale ne
prende atto, che venga prospettata agli
organi competenti l'esigenza di estendere
l'osservanza del presente contratto alle
imprese che eseguano eventuali lavori
forestali in appalto per conto dello Stato o
della Regione.
-
Le parti convengono di stralciare dal presente contratto i rapporti di
lavoro concernenti gli impiegati,
non essendo
questa parte
applicabile all'Amministrazione forestale regionale. Le 00.55. si
riservano di trattare questa parte con datori di lavoro privati.
ART.2
OSSERVATORIO REGIONALE
Nell'ambito della Regione Siciliana, si
costituisce l'osservatorio regionale del settore.
Dell'osservatorio regionale, il cui
coordinamento viene individuato nel competente Assessorato regionale, faranno
parte in modo paritetico i rappresentanti delle 00.DD. e delle 00.55.
stipulanti.
L'osservatorio avrà tra l'altro il compito
di:
-
esaminare i programmi regionali d'intervento tenendo conto delle
diversificate realtà territoriali legati alle attività forestali nell'ambito
delle risorse finan7iarie disponibili e di verificare lo stato di attuazione;
-
analiz7~e le dinamiche occupazionali, la mobilità, i bisogni ed i
programmi formativi, nonché gli effetti delle tecnologie innovative sul mercato
del lavoro;
L'osservatorio si riunirà almeno due volte
l'anno ed ogni qualvolta una delle parti ne farà esplicita richiesta; di ogni
riunione verrà redatto apposito verbale.
ART.3
CICLO LAVORATIVO E
DURATA
Nel
le ipotesi in cui i cicli lavorativi programmati prevedano periodi di intervento
di durata pari o inferiore a 51 giornate lavorative utili ai fini previdenziali
i datori di lavoro si impegnano ad assumere i lavoratori con rapporti a tempo
determinato di durata non inferiore a 51 giornate lavorative, per ogni turno di
lavoro.
ART.4
CLASSIFICAZIONE DEGLI
OPERAI
In relazione ai piani e programmi di
intervento della amministrazione forestale, a decorrere dall'entrata in vigore
del presente contratto, i lavoratori gia iscritti nei contingenti di cui
all'art. 29 della L. r. 11/89, nonché quelli delle fasce di cui all'art. 6 della
L.r. n. 66/81 e successive modificazioni, in aggiunta anche alle eventuali
qualifiche possedute avranno attribuita la dizione di "addetti alle attività
forestali".
I lavoratori esclusi dalle suddette garanzie,
che alla data del 31/12/93 abbiano prestato almeno un turno di lavoro alle
dipendenze dell'Amministrazione forestale, in aggiunta anche alle eventuali
qualifiche possedute avranno attribuita la dizione di "addetti ai cantieri
forestali".
ART.5
QUALIFICHE DEGLI OPERAI
Al fine di procedere ad una razionaliz7azione
dell'assetto delle qualifiche nel settore, onde meglio raccordarli ai piani ed
ai programmi di intervento dell'attività forestale in Sicilia, nonché alla
effettiva valorizzazione delle stesse professionalità, le parti convengono di
costituire un'apposita Commissione regionale paritetica tra rappresentanti
dell'Amministrazione Regionale e delle (>0.55. che entro 30 giorni dalla stipula
del presente Contratto integrativo dovrà individuare, all'interno dei livelli
disciplinati dal CCNL vigente, le relative figure professionali con particolare
riferimento alla realtà isolana. Detta classificazione deve comprendere tutte le
figure professionali inquadrabili nel livello di competenza riconducendo ad una
sola qualifica profili e/o mansioni omogenei e/o similari.
Le Commissione provvederà anche ad
individuare tempi e modalità per l'acquisizione delle nuove qualifiche.
Nelle more della definizione dei lavori della
predetta Commissione viene congelata la situazione esistente.
Tutti gli operai a tempo indeterminato dopo
due anni di inquadramento nel contingente dovranno essere inquadrati come operai
specializzati.
I lavoratori inclusi nelle fasce di garanzia
occupazionale di cui all' art. 6 della L.r. 66/81, per la continuità
dell'attività svolta e per la professionalità acquisita, sono inquadrati
dall'entrata in vigore del presente contratto qualora già non ne facciano parte,
nel 2~ livello, "operai qualificati", di cui all'arL 47 del CCNL vigen te.
ART.6
ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro è fissato in 39 ore
settimanali.
Le ripartizione del predetto orario viene
effettuata dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana in ragione di otto ore
giornaliere dal lunedì al giovedì e di sette ore giornaliere al venerdì.
Nei lavori di prevenzione e spegnimento degli
incendi (maggio - ottobre), l'orario contrattuale sarà distribuito in sei giorni
con turni che prevedono la presenza al lavoro di alcune squadre anche la
domenica e giorni festivi.
Eventuali altre deroghe dovranno essere
concordate con le organizzazioni sindacali firmatarie.
La distribuzione dell'orario nell'arco della
giornata (inizio, termine, pause intermedie) dovrà concordarsi con le rispettive
rappresentanze sindacali e per l'Amministrazione Regionale Forestale a livello
di Ispettorati Ripartimentali e/o altri Uffici competenti.
Nel periodo maggio - ottobre il nastro'
lavorativo giornaliero potrà essere effettuato, a giudizio della direzione
lavori, sentite le R.S.A. e le OO.SS Prov.li, in due distinti periodi, uno
antimeridiano e l'altro pomeridiano.
ART.7
REPERIBILITA'
Per
i periodi di prevenzione e spegnimento degli incendi (1 maggio - 31 ottobre),
a predeterminati contingenti di operai
occupati nei cantieri Forestali potrà essere
richiesta la reperibilità nell'arco temporale
delle 24 ore.
I lavoratori, in tal caso, hanno diritto ad
una indennità pari al 10% della
retribuzione oraria commisurata a paga base e
contingenza.
ART.8
INDENNITA' PER I MULATTIERI
Per
gli operai con mansioni di mulattiere che mettono a disposizione il mulo e per
quelli con mansioni di capo squadra, la misura della retribuzione globale viene
maggiorata, rispettivamente del 20% e del 5% rispetto a quella fissata per
l'operaio specializzato.
ART.9
INDENNITA' PER I LAVORI SPECIALI
A)
Lavori pesanti
Sono considerati lavori pesanti:
-
conduzione di trattori e ruspe;
-
lavori di scasso e scateno a mano, con esclusione di quelli relativi alla
preparazione del terreno a gradoni ed all'apertura di buche di piccole
profondità;
abbattimento di alberi con mezzi non
meccanici. B) Lavori nocivi e disagiati
Sono considerati nocivi quei lavori il cui
espletamento richiede l'impiego di sostanze nocive quali antiparassitari e
diserbanti.
Si considerano disagiati i lavori in acqua,
quelli eseguiti in alta montagna, le operazioni di spegnimento degli incendi
boschivi ed il lavoro degli addetti alle torrette di avvistamento.
Gli operai possono essere adibiti ai lavori
di cui al presente articolo per una durata massima di 4 ore, con una pausa
intermedia di un'ora e fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera
Tale limitazione non si applica per le
operazioni di spegnimento degli incendi, per i normali lavori eseguiti in alta
montagna e per il lavoro degli addetti
alle torrette di avvistamento.
Agli operai che lavorano nelle condizioni di
disagio di seguito elencate competono le maggiorazioni a fianco segnate sulla
retribuzione globale:
a) lavori in acqua: 10%;
b) lavori di spegnimento incendi: 15%;
c) lavori in alta montagna: 8% per i lavori
che si svolgono da m. 1.000 a m. 1.500 s.l.m.; 10% per i lavori che si svolgono
oltre i 1.500 m. s.l.m.;
d) lavoro degli addetti alle torrette di
avvistamento: 5%.
Agli operai cui non vengono forniti da parte
del datore di lavoro gli attrezzi occorrenti secondo le consuetudini e gli usi
locali e gli stessi sono approntati dai medesimi operai, dovrà essere
corrisposta una indennità per logorio attrezzi nella misura di L.350 al
giorno.
I lavoratori addetti ai lavori pesanti,
nocivi e disagiati, verranno dotati di mezzi di protezione, così come previsto
dalle norme INAIL.
ART.10
RICOVERI E SERVIZI
I
cantieri di lavoro debbono essere dotati di rifugio ad uso ricovero di fortuna,
di spogliatoi e di servizi igienici.
Ad ogni squadra deve essere assegnata una
cassetta di pronto soccorso fornita di tutte le specialità sanitarie all 'uopo
occorrenti.
I lavoratori addetti ai lavori in acqua
devono essere forniti gratuitamente di stivali di gomma, di guanti e di
indumenti impermeabili.
Ai lavoratori addetti all'impiego di sostanze
nocive, quali antiparassitari e diserbanti, nonché agli addetti alla repressione
degli incendi boschivi debbono essere forniti gratuitamente tutti gli indumenti
prescritti dalle norme antinfortunistiche inerenti a tali lavorazioni.
ART.11
MODALITA' DI PAGAMENTO
Fermo restando quanto previsto dall'art.
50 del CCNL 13.06.91. la corresponsione della retribuzione mensile deve
essere effettuata non oltre 10 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si
riferisce.
NOTA A VERBALE
Le parti, relativamente agli aumenti
retributivi previsti dal CCNL 13/6~1 per i lavoratori
addetti
ad attività di
sistemazione
idraulico-forestale ed idraulico-agraria, recepito con Deliberazione n. 348 del
18/11/92 della Giunta Regionale, convengono per l'erogazione, una tantum, ad
ogni singolo lavoratore impiegato dall'Amministrazione forestale dall'1/1/9l al
31/12/92, la somma di £. 50.000 per l'anno 1991 e di £. 115.000 per l'anno 1992
per ciascun turno di lavoro di 51 giornate lavorative effettuato.
Al pagamento si farà fronte con apposita
norma legislativa e previa individuazione da parte del competente Assessorato
Bilancio delle procedure da udlizz~u~ per la erogazione delle somme concordate.
ART. 12
INFORTUNIO SUL LAVORO
Agli operai rientranti nella sfera di
applicazione del presente contratto integrativo verrà corrisposta, a carico del
datore di lavoro, in caso di infortunio sul lavoro, mediante integrazione del
trattamento corrisposto dagli istituti assicurativi, l'intera retribuzione sia
del giorno in cui si è verificato l'infortunio (cfr. art. 213 D.P.R. 30.06.l%5
n. 1124), sia nei primi tre giorni successivi a quello in cui si è verificato
l'infortunio.
Agli operai rientranti nella sfera di
applicazione del presente contratto integrati vo verrà corrisposto, nei primi
tre giorni di assenza per malattia debitamente certificata, un trattamento
economico pari all'indennità giornaliera di malattia corrisposta dal l'INPS a
partire dal quarto giorno.
ART. 13
PARI OPPORTUNITA'
Le parti concordano sulla necessità di
promuovere, in attuazione alla raccomandazione CEE 13.12.84, n. 635 e delle
disposizioni legislative in tema di parità uomo~donna (leggi 903(77 e
125/1991) attività di studio e ricerca finalizzate alla promozione di azioni
positive a favore del personale femminile.
ART. 14
DELEGATI DI CANTIERE.
In ogni
cantiere di lavoro cui siano occupati fino
a 50 operai,
può essere eletto un rappresentante nell'ambito di ciascuna
Organizzazione dei lavoratori firmataria del presente contratto integrativo,
mediante assemblea unica o riunione per singoli raggruppamenti sindacali.
Nei cantieri che occupino un numero di operai
superiore a quello indicato nel precedente comma potranno essere eletti due
rappresentanti sindacali per ciascuna Organizzazione.
Tutela del delegato.
Il delegato di cantiere non può essere
licenziato o trasferito dal cantiere in cui è eletto, né colpito da misure
disciplinari e da sanzioni di carattere economico, in costanza del rapporto di
lavoro, per motivi attinenti l'attività sindacale svolta Durante il rapporto di
lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del delegato non possono essere
resi esecutivi se non dopo l'esame con le Organizzazioni sindacali firmatarie
del presente contratto integrativo.
Compiti dei delegati di cantiere.
I delegati di cantiere hanno i seguenti
compiti:
a) intervenire presso il datore di lavoro o
il suo legale rappresentante per fare rispettare il contratto di lavoro e la
legislazione sociale vigente;
b) discutere con il datore di lavoro o il suo
legale rappresentante questioni riguardanti l'ambiente e le condizioni del
lavoro, nonché il programma organizzAtivo del cantiere;
c) definire con il datore di lavoro o il suo
legale rappresentante gli obblighi derivanti dall'art. Il della legge 11.3.1970,
n. 83;
d) esaminare e concordare con il datore di
lavoro o il suo legale rappresentante misure integrative in materia di
trasporto, mensa, logorio attrezzi, lavori pesanti, nocivi e disagiati, ecc.;
Permessi sindacali.
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
firmatarie del presente contratto integrativo è riconosciuto il diritto di
richiedere a mezzo dei propri organi provinciali permessi sindacali retribuiti
per gli operai membri dei comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali
e per i delegati di cantiere.
I permessi sindacali retribuiti sono
accordati nella misura di 12 giorni lavorativi nell'anno, non superiori a giorni
tre consecutivi, per i dirigenti nazionali e regionali.
Per i dirigenti provinciali e per i delegati
di cantiere i permessi retribuiti sono accordati nella misura di 6 giorni
lavorativi nell' arco di 6 mesi di lavoro, cumulabili entro il periodo massimo
di 6 mesi.
I dirigenti sindacali di cui al comma i del
presente articolo hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la
partecipazione ad attività sindacali in misura non superiore a 8 giorni
all'anno.
Per esercitare il diritto di cui sopra i
dirigenti sindacali devono presentare all'Azienda la richiesta
dell'Organi7zazione sindacale cui appartengono sia essa nazionale, regionale o
provinciale.
ART. 15
PERMESSI SINDACALI REGIONALI
Ciascuna delle Organizzazioni Sindacali
firmataria del presente contratto, al fine di potere meglio organizzare le
proprie attività sindacali nell'ambito del territorio Regionale, potrà avvalersi
di un monte ore quantificato e convenuto pari a 2000 ore per 0.S. da utilizzare
sotto forma di permessi retribuiti, anche cumulabili, secondo modalità da
concordare tra le parti.
ART. 16
CONTRIBUTO PER ASSISTENZA
Fermo restando il contributo di assistenza
contrattuale nazionale di cui all'art 27 del CCNL 13/06/91, che deve essere
trattenuto dai datori di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori e versato alle
Organizzazioni sindacali nazionali FLAI-CGIL, FISBA-CISL e UISBA-UIL con le
modalità e nella misura di cui all'allegato D al predetto contratto, viene
confermato il contributo di assistenza contrattuale regionale.
Tale contributo è fissato nella misura di £.
80 per ciascuna giornata lavorativa e dovrà essere trattenuto dai datori di
lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori e versato alle Organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto integrativo.
ART. 17
QUOTE SINDACALI
Il datore di lavoro è tenuto ad operare, su
delega del lavoratore, una trattenuta nella misura dell'1% sull'importo della
retribuzione netta liquidata, a favore delle Organizzazioni sindacali
provinciali indicate dal lavoratore medesimo.
Le suddette trattenute dovranno essere
versate a cura del datore di lavoro, mensilmente, nelle forme e con le modalità
che le Organizzazioni sindacali contraenti comunicheranno.
ART. 18
STATUTO DEI LAVORATORI
In tutte le aziende che assumono lavoratori
il cui rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto integrativo si
intendono pienamente operanti le norme della legge 20/5/197O, n. 300 e si
riconosce inoltre il diritto agli Istituti di patronato di svolgere nelle
aziende e tra i lavoratori le funzioni istituzionali.
ART. 19
DECORRENZA E DURATA DEL
CONTRATTO
Le norme contenute nel presente contratto
trovano applicazioni con decorrenza dall'1/1/94 e scadranno il 31/12/95.
Il contratto si intenderà tacitamente
rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti
contraenti almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata
A.R..
ART. 20
NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente
contratto integrativo, e fatte salve le condizioni di miglior favore, si rinvia
alle disposizioni del CCNL 13/06/91.
NOTA A VERBALE DELLE 00.SS. REGIONALI
FLAI~CGIL FISBA-CISL UISBA- UIL
Le OO.SS.
tenuto conto che il progressivo
assottigliarsi delle risorse economiche e le conseguenti scelte di bilancio
dell'Assemblea Regionale per il 1994 rischiano di ripercuotersi negativamente
sulla occupazione nell'amministrazione forestale; considerato che questa fase di
difficoltà finanziaria può manifestarsi anche l'anno prossimo; assumono la
scelta di rinviare ad altro momento la richiesta di aumenti retributivi
nell'ambito del presente CIRL al fine di privilegiare l'occupazione in questa
fase di crisi nella nostra Regione.
|