Contratto Provinciale dei lavoratori agricoli
di
Caltanissetta
L'anno 2000 il giorno 21 del mese di luglio, in Caltanissetta
TRA
-
L’Unione Provinciale degli Agricoltori di Caltanissetta,
rappresentata dal Presidente Gianpaolo Aliotta e dal direttore E. Lauricella;
-
La Federazione Provinciale Coltivatori di Diretti, rappresentata dal
Presidente Calogero Parrinello e dal direttore Dr. Nicola Lucci;
- La Confederazione Italiana Agricoltori, rappresentata dal Presidente Giuseppe Valenza assistito dal dr. Salvatore Norato.
E
- La FLAI-CGIL, rappresentata dal segretario generale Prov.le Giuseppe Cultraro;
-
La FISBA-CISL, rappresentata dal segretario generale Alessandro Goto;
-
La UILA-UIL, rappresentata dal segretario generale Francesco Paolo
Guida.
Viene
stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale dì Lavoro per gli
operai agricoli, integrativo al patto nazionale del l0 luglio 1998 e a valere
in tutto il territorio della Provincia di Caltanissetta.
PREMESSA
Le
organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto preso atto, che
l'apparato produttivo agricolo della Provincia è stato colpito da una grave
crisi che investe la totalità dei settori produttivi ed il sistema commerciale.
I
settori cerealicolo, olivicolo, viticolo, orticolo, nonché la serricoltura
ritenuti settori primari, risentono delle problematiche inerenti i costi di
produzione (carburante agricolo, pressione previdenziale, mancata programmazione
economica) e l'assenza di una politica di indirizzo oltre alla frammentazione
della proprietà fondiaria.
Occorre
una politica seria per la commercializzazione e la valorizzazione dei nostri
prodotti nonché di un abbassamento dei costi di produzione.
Per
affrontare e verificare la situazione economica provinciale, necessita un
costante sviluppo di relazioni sindacali per dare fiducia alle aziende e
risposte alle esigenze dei lavoratori.
Il contratto può essere lo strumento in grado di restituire fiducia alle imprese agricole, creare condizioni di redditività e di competitività ed ottenere una riduzione dei costi previdenziali, valorizzando anche nuove forme di attività come l'associazionismo, l'agriturismo, l'agricoltura biologica.
ART
1 - Oggetto del contralto
Il
presente Contratto Integrativo Provinciale di lavoro regola i rapporti di lavoro
fra i datori di lavoro nell’agricoltura, singoli ed associati, e
gli operai agricoli, secondo le specifiche norme nello stesso indicate, ed
integra il Contratto collettivo nazionale dì lavoro degli operai agricoli e
florovivaisti del 10 luglio 1998.
Il
C.I.P.L. si applica anche alle imprese che svolgono lavori di
sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato, nonché alle attività
agrituristiche e faunistiche-venatorie.
ART 2 - Decorrenza e durata del contratto
Il
presente contratto decorre dal 1° gennaio 2000 e andrà a scadere il
31.12.2003.
ART 3 - Relazioni Sindacali
Le
parti concordano di istituire un osservatorio provinciale sul mercato del Lavoro
e sullo sviluppo
L'osservatorio
è costituito da N.6 membri firmatari del presente Contratto.
Di norma le parti si incontreranno ogni sei mesi.
ART 4 - Assunzione e Riassunzione
L'assunzione degli operai agricoli è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.
Nella
riassunzione si terrà conto della professionalità, dell'anzianità di servizio
e della situazione di famiglia.
L'assunzione
degli OTD viene effettuata per fasi lavorative e riguarda tutte le colture
esistenti in provincia.
L'assunzione per fase lavorativa viene effettuata con garanzia di occupazione per l'intera fase lavorativa e con garanzia di salario per il lavoro effettivamente prestato.
Fanno eccezione a questa garanzia i seguenti casi:
1. Verificarsi di eventi atmosferici;
2. Rientro di unità attive nelle aziende diretto-coltivatrici;
3. Scambio di manodopera in base all'art.2139 del codice civile;
4. Grave perturbazione del mercato o da esigenze tecniche.
ART 5- Lavoratori Extra Comunitari
Per l'assunzione dei lavoratori extra comunitari valgono le norme di legge vigenti.
ART 6 - Contratti di formazione e Lavoro
Le
parti, in applicazione dell'art.3 della legge 19.12.1984, n.863 e art.16 della
legge 451/94, e successive modifiche e integrazioni, convengono
di disciplinare i contratti di formazione lavoro secondo l’Accordo
quadro del CCNL del 10.07.98.
ART
7 - Pari opportunità
Valgono
le norme e le disposizioni di legge vigenti.
ART
8 - Orario di lavoro
L'orario
dì lavoro è stato stabilito in 39 ore settimanali per tutto l'anno, pari ad
ore 6,30 giornaliere. Per gli operai a tempo indeterminato, fatte salve le
attività zootecniche, le parti possono concordare la suddivisione delle 39 ore
settimanali in 5, 5 o 6 giorni.
Nel
caso di lavoro distribuito in 5 giorni settimanali, l'orario giornaliero sarà
di 8 ore per quattro giorni e di 7 ore per il quinto giorno.
ART
9 - Riposo settimanale e Ferie
Agli
operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in
coincidenza con la domenica.
Se,
per esigenze d'azienda, si ritiene necessaria la prestazione di lavoro in
coincidenza con la domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà
essere concesso in altro giorno della settimana. Agli operai di età inferiore
ai 18 anni compiuti deve in ogni caso essere assicurato un riposo continuativo
di 24 ore, decorrente dalla mezzanotte del sabato.
Agli
operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di
servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari
a 26 giornate lavorative.
ART
10 - Classificazione operai agricoli
La
classificazione degli operai agricoli è così definita:
Area
1ª
- declaratoria
Appartengono
a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e
capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o
richiedenti specifica specializzazione.
Area 2ª- declaratoria
Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo -ancorchè necessitanti di un periodo di pratica.
Area
3ª
- declaratoria
Appartengono
a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici
non richiedenti specifici requisiti professionali.
Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di Capo, viene determinata una maggiorazione salariale del 5% su paga base.
Gli operai agricoli si classificano in:
Aria lª declaratoria
Livello “a” - Specializzati super
Ibridatore
selezionatore
Conduttore
- meccanico di macchine agricole complesse
Conduttore
meccanico di autotreni e autoarticolati
Aiutante di laboratorio
Potatore “artistico”
Innestatore (capace di eseguire tutti i tipi di innesto)
Giardiniere
Conduttore di caldaie a vapore con certificato di abilitazione
Giardiniere artistico
Cantiniere
Preparatore di miscele per trattamenti antiparassitari;
Responsabile attività sportive agrituristiche;
Responsabile di scuderia con funzione di istruttore;
Responsabile tecnico nello scavo di pozzi e vasche di irrigazione;
Direzione
e gestione aziende agrituristiche.
Livello “b” Specializzati
Vivaisti
e addetto ai Semenzai
Potatore
Innestatori
e ibridatori
Preparatori
di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari
Selezionatori
di piante innestate
Conduttori
patentati di autotreni - automezzi - trattori
Conduttori di caldaia con patente diversa dal 1° e 2° grado
Meccanici
Elettricisti
Spedizionieri
Costruttori di serre
Mungitore con mezzi meccanici
Guardiano di riserva faunistica e venatoria
Selezionatori di prodotti ortofrutticoli
Impiantatori
di vigneti e frutteti
Impiantatore di serre
Potatore e innestatori
Addetto alle colture in serra e orticole pregiate (carciofeti, etc.)
Floricoltore specializzato
Responsabile funzionamento impianti per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici
Responsabile della selezione e confezione dei prodotti agricoli per la commercializzazione
Pastorizzatore
Sterilizzatore di terreni
Addetto produzione burro
Casaro
Capo stalla
Mietitrebbiatore
Autista
Meccanico
specializzato
Capo frantoiano
Autista
di muletti
frigorista elettricista addetto alle celle frigo
Addetto agli impianti antigrandine e antigelo
Capo irrigatore
Responsabile dei lavori idraulico forestali e di bonifica montana
Addetto alla costruzione di gallerie filtranti, apertura di pozzi o canali di scolo sagomati, gradoni e stradelle di servizio e muri a secco
Addetto agli allevamenti e alla trasformazione dei derivati
Addetto ai lavori di ruspa
Cuoco aziende agrituristiche
Esperto coltivazioni biologiche.
Area 2ª declaratoria
qualificati
Super
Addetti
agli impianti termici
Addetti
all' irrigazione
Aiuti
innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze.
Area 2ª Qualificati
Tutti
gli aiuti degli operai di cui al livello “b”
Preparatori di acqua da irrorazioni
Irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari
Imballatori
Conduttori
di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi
Trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla
Conduttore di macchine agricole
Conduttore di automezzi leggeri fornito di patente
Addetto alla sorveglianza dell'azienda
Aiuto innestatore in grado di provvedere alla preparazione di marze
Addetto alle coltivazioni orticole non classificato negli specializzati
Addetti al governo e custodia del bestiame anche nelle aziende agrituristiche
Irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari
Incassettatore di frutta ed ortaggi
Preparatore di mangimi
Giardiniere
Addetto alla manutenzione di verde pubblico e privato
Operatore addetto lavorazione olive (frantoi)
Aiuto addetto coltivazioni ortoflorovivaistiche
Aiuto
esperto coltivazioni biologiche
Aiuto addetto aziende faunistiche venatorie
Aiuto addetto alla foresteria delle aziende agrituristiche
Fungicoltore
Avicoltore
Addetto alla potatura verde
Area
3ª
declaratoria
Comuni
a)
Operai
addetti a lavorazioni agricole generiche che non necessitano di specifiche
professionalità e/o competenza non comprese nelle qualifiche superiori Inoltre
sono inclusi in questa declaratoria gli operai addetti alla raccolta dei
prodotti in serre; gli addetti alla raccolta dei carciofi; gli addetti all'aiuto
della potatura verde e degli animali in genere.
Comuni
b)
Addetti
alla raccolta di tutti i prodotti agricoli e zootecnici in genere ex art. 54.
ortofrutticoli, viticoli (uva da tavola e da mosto), orticoli, frutta secca in
genere, fave e piselli verdi freschi, uliveti, agrumeti, fieno,
paglia.
ART 11 - Aumenti Salariali e Riparametrazione
Le parti, in riferimento all'Accordo Nazionale del 23 luglio 1993, convengono un aumento salariale del 3% con decorrenza l° luglio 2000. Tale aumento verrà calcolato proporzionalmente sulle retribuzioni di cui alle allegate tabelle
ART 12 - Accordi di riallineamento legge 196/97
Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e le condizioni di competitività delle imprese, le parti contraenti concordano di dare attuazione all'art. 88 del C.C.N.L. definendo un programma di riallineamento ai salari contrattuali con le modalità e termini di cui all'allegato Accordo, che fa parte integrante del presente contratto.
ART 13 - Giorni festivi - Operai agricoli
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:
1) il primo dell'anno
2) il 6 gennaio, Epifania del Signore
3) il 25 aprile, Anniversario della liberazione
4) il giorno del lunedì dopo Pasqua
5) il l° maggio, festa del lavoro
6) il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica
7) il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B.V. Maria
8) il 1° novembre, giorno di Ognissanti
9) il 4 novembre, giorno dell'Unità nazionale
10) l'8 dicembre, giorno dell'immacolata Concezione
11) il 25 dicembre, giorno di Natale
12) il 26 dicembre, S. Stefano
13) la festa del Patrono del luogo.
Per
il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di festività
nazionali ed
1954
n. 90.
ART
14 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Operai
agricoli
Si considera:
lavoro
straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro;
lavoro
festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi
riconosciuti dallo
lavoro
notturno, quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba.
I
limiti del lavoro notturno al coperto debbono essere stabiliti nei contratti
provinciali.
Il
lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici
settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente
necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.
Le percentuali di maggioranza sono le seguenti..
- lavoro straordinario 25%
-
lavoro festivo
35%
- lavoro notturno
40%
- lavoro straordinario festivo
40%
- lavoro festivo notturno
45%
Le
maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale
ed eventuali generi in natura, come definito all'art.45. Nei casi in cui la
retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto
anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per
le ore ordinarie.
Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.
Per speciali lavori eseguiti di notte (raccolta uva e frantoi aziendali; raccolta prodotti ortofrutticoli; raccolta, pressa, imballatura e trasporto paglia e fieno e lavori svolti presso aziende agrituristiche) viene stabilito che non si farà luogo alla maggiorazione prevista.
ART 15 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Ai sensi dell'art. 13, comma 7° della legge 24.06.1997, n.196 le Parti, allo scopo di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e le particolari esigenze dì flessibilità nel settore agricolo convengono di estendere, agli operai agricoli, le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale.
Presupposti e modalità per l'attivazione del rapporto di lavoro, a tempo parziale sono:
a) volontarietà delle parti;
b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere;
c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal CCNL del 10.07.98 per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all'orario ridotto.
La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati;
·
la durata del periodo di prova, fissata sulla
base dell'art.12 dal CCNL del 10.07.98; e
la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità;
·
l'inquadramento
professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all'entità
della prestazione;
·
ogni altra modalità di impiego.
Ad ogni azienda spettano comunque due unità da utilizzare a tempo parziale con le modalità previste nel presente articolo.
In aggiunta a tali unità ed in applicazione del comma 3 dell'art.65 della legge 863/84 il numero dei lavoratori che possono essere assunti a tempo parziale da ciascuna azienda nell'anno, per una o più prestazioni, è pari al 50% del rapporto tra le giornate di lavoro ad orario ordinario rilevate in azienda nell'anno precedente e l'unità equivalente (cioè 270 giornate).
Le frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.
La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi:
1) per prestazioni settimanali: 24 ore;
2) per prestazioni mensili: 72 ore;
3) per prestazioni annuali: 500 ore.
Le parti si riservano di individuare anche eventuali particolari tipologie di lavori per le quali è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate.
ART
16 - Contratto di Apprendistato
In
applicazione delle disposizioni di cui all'art.16 della Legge 196/97, le Parti
fanno riferimento all'art. 16 del C.C.N.L del 10.07.98.
ART
17 - Contratto dl lavoro temporaneo
L'applicazione
sperimentale del lavoro temporaneo in agricoltura per gli operai agricoli e
florovivaisti è disciplinata secondo i termini previsti dal Protocollo
nazionale d'intesa per la sperimentazione nel settore agricolo del lavoro
temporaneo. Le parti fanno riferimento al contenuto dell'art. 17 del C.C.N.L del
10.07.98.
ART
18 - Diritti Sindacali, R.S.U.
Le
parti fanno riferimento all'art 75 del C.C.N.L del 10.07.98.
ART
19 - Quote sindacali per delega
L'azienda
è tenuta dietro lettera/delega sottoscritta dal lavoratore interessato, ad
operare la trattenuta dell'1% per contributi sindacali ed a versarla
all'Organizzazione Sindacale, firmataria del presente contratto, cui il
lavoratore è iscritto, secondo le modalità che l'O. S. comunicherà. La delega
può essere consegnata direttamente dal lavoratore ovvero inviata dall' 0.S. cui
appartiene.
ART
20 - Contributo contrattuali
I datori di Lavoro ed i lavoratori a titolo di assistenza contrattuale, sono tenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazioni sindacali nazionali e provinciali stipulanti il presente Contratto provinciale, un contributo pari allo 0,50%, come da convenzione INPS del 20.03.98, per ogni giornata di lavoro.
La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata, unitamente alla propria.
Le tabelle salariali debbono contemplare tra le altre trattenute al lavoratore, anche quella del contributo di assistenza contrattuale per ogni giornata di effettivo lavoro.
ART
21 - Indennità di percorso
Qualora
il lavoratore non può servirsi di mezzi pubblici e il datore di lavoro non può
mettere a disposizione un mezzo di trasporto1 al lavoratore verrà
corrisposto un rimborso pari a 1/5 del costo della benzina, dopo i 4 Km di
andata e ritorno complessivamente a partire dal sito comunale in cui risiede il
lavoratore.
ART
22- Rimborso spese
I lavoratori che comandati a prestare servizio fuori dell'azienda, sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi di spesa.
ART
23- Attrezzi da lavoro
Il
datore di lavoro consegnerà all'OTD gli attrezzi necessari a lavoro
assegnatogli.
L'operaio
agricolo è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, ed utensili e in
genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
L'operaio agricolo risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l'ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze. Agli operai agricoli che utilizzano propri attrezzi sarà corrisposta, a titolo di indennità logorio attrezzi la somma di £.500 giornaliera.
ART
24 - Cottimo
Quando
il lavoro viene eseguito a cottimo, al lavoratore dovrà essere consentito un
guadagno minimo non inferiore al 20% in più della normale retribuzione.
ART
25 – T.F.R.
Per
quanto attiene i lavoratori a tempo indeterminato le Parti fanno
riferimento alle disposizioni normative previste dal C.C.N.L.
Per
quanto riguarda i lavoratori a tempo determinato compete il T.F.R per
l'effettivo lavoro ordinario svolto, pari all'8,63% calcolato sul salario
contrattuale previsto dal presente contratto provinciale di lavoro.
ART
26- Vendita dl prodotti sulla pianta
Il
titolare dell'azienda, nel caso di vendita dei prodotto sulla pianta,
deve darne comunicazione alle
Nel
contratto di vendita dovrà prevedersi la salvaguardia dei livelli occupazionali
dei lavoratori già
ART
27- Interruzioni – Recuperi - Operai agricoli
L'operaio
a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro
effettivamente prestate nella giornata.
Nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate, saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n.457.
ART 28- Permessi per corsi di addestramento professionale e recupero scolastico
I lavoratori a tempo determinato che frequentano i corsi di cui all'art. 32 del CCNL, per usufruire dei permessi devono presentare:
a) certificato di iscrizione rilasciato dall'ente e/o dalla scuola;
b) certificato trimestrale dì frequenza.
ART
29- Permessi straordinari
Ai
donatori di sangue viene concessa una giornata di permesso retribuito da
usufruirsi secondo le modalità previste dalla legge 13.07.1967 n.584.
Il
permesso matrimoniale retribuito viene elevato a 15 giorni.
ART
30- Lavori pesanti e nocivi
Sono
considerati lavori pesanti:
scasso
a mano, trasporto e maneggio di pesi superiori a 15 Kg, abbattimento di alberi
con mezzi non meccanici, abbacchiatura e lavori in acqua.
Sono
considerati lavori nocivi:
preparazione e somministrazione di antiparassitari, anticrittogamici, erbicidi ed insetticidi, pulitura interna delle vasche da vino della feccia, pulitura stalle e lavori in concimaia, lavori svolti nei silos, lavori svolti nelle serre.
ART
31- Riduzione orario dl lavoro per lavori pesanti e nocivi
Va operata la riduzione dell'orario di lavoro di 2 ore e 30 per tutti i lavori pesanti e nocivi. Agli operai per il periodo di cui vengono adibiti a lavori pesanti e/o nocivi, sarà corrisposta una maggiorazione del 10%.
ART.
32- Sicurezza, ambiente dl lavoro e salute
Si
applicano le norme di legge vigenti in materia , ed eventuali Accordi
Nazionali.
ART 33- CIMI
Le parti si impegnano a recepire e attuare le modifiche che verranno determinate a livello nazionale.
ART
34 - Disposizioni generali
Per
quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni
normative del CCNL di categoria.
ART
35- Deposito contratto
Copia del presente contratto integrativo provinciale viene depositato presso l'Ufficio Prov.le del Lavoro e della M.O. di Caltanissetta, il quale è tutore per l'osservanza delle norme in esso contenute.